COMUNE DI CHIOGGIA Settore Finanze – Servizio Tributi www.chioggia.org - [email protected] Informazioni IMU 2014-A c c ont o Comune di Chioggia - Ufficio Tributi Corso del Popolo 1193 - 30015 Chioggia (Ve) Telefono: 041/5534841-5534840 Fax 041/5534947 Orari: Lun. - Mar. - Gio. - Ven. 10.00 - 12.00 / Mar. e Gio. 15.30 - 16.30 / CHIUSO Mer. – Sab. e Festivi ! #"%$'&()+*,&-./"0 1. 32 45*+4'6&(78"+9 48:%&$$)/"+; 7<=&>*+8"+)?.$;&-@8"-AB& CE4D FHGIDJF.KLGMCEN OQP.RSUTWV8XX8Y0Z4[]\H^ L’IMU non si applica all’abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali si continua ad assolvere il tributo applicando l’aliquota del 4 per mille e la detrazione di € 200,00) e alle relative pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. L’IMU non si applica anche: - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; - all’unico immobile, semprechè non concesso in locazione, posseduto da appartenenti alle Forze armate, in servizio permanente, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (per tale agevolazione non è richiesto il requisito della residenza anagrafica). - ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, che non siano in ogni caso locati, fintantochè rimane tale destinazione; all’abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi. all’unità immobiliare abitativa posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato (AIRE), a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non sia locata (Per il versamento si utilizza il modello F24 oppure le modalità indicate nelle istruzioni ministeriali reperibili nella documentazione presente nel sito istituzionale della Città di Chioggia). alla ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente/divorziato (in questo caso l’imposta è interamente dovuta da chi abita nella casa coniugale assegnatagli dal giudice). - - - agli alloggi di edilizia sociale di cui al D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008. - ai fabbricati posseduti da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992. - i fabbricati rurali strumentali di cui all’articolo 13, comma 8, del Decreto legge n. 201/2011. Informazioni ACCONTO IMU 2014 1 _I`.acbedgfdhQi6j.i8kld/mUnporqtsq%uMq Premesso che l’ IMU ha per presupposto il possesso di immobili, compresa l’ abitazione principale e le sue pertinenze, l’ Imposta deve essere pagata: dai proprietari di fabbricati, terreni e aree edificabili, compresi quelli strumentali; dai titolari di reali diritti di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie); dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing); dai concessionari di aree demaniali (art. 18, comma 3, della Finanziaria 2001) dall’ amministratore del condominio per i beni sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale; dagli assegnatari della casa coniugale. vv vv vv w6xgi6bed.y{zgdd(s}|bei8mUa~(bahQi6j.i8d.y6~| yy8|0BH 884},e+{e6 . ¡}¢¤£p¥)¦#¦1-§6¨e£p© IL SALDO IMU VA PAGATO ENTRO IL 16 DICEMBRE Se l’ importo totale annuo da versare risulta inferiore a 12 euro, il contribuente non deve versare nulla; Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 (anche telematico F24 per via telematica) o bollettino postale) ed i codici da utilizzare per il pagamento con F24 sono i seguenti: DESCRIZIONE Codice Tributo Abitazione principale e pertinenze 3912 Terreni Aree Fabbricabili 3914 3916 Altri Fabbricati (esclusi quelli appartenenti al gruppo catastale D) 3918 Immobili classificati nel gruppo catastale D (quota Stato) Immobili classificato nel gruppo catastale D (quota Comune) 3930 3925 Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all’ euro per ogni rigo del modello F24, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se è superiore o uguale a 50 centesimi I contitolari di immobili devono eseguire versamenti separati, ognuno per la propria quota. Il versamento dell’imposta dovuta va effettuato esclusivamente a favore del Comune ad eccezione degli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D per i quali è riservata allo Stato la quota d’imposta pari allo 0,76% mentre l’ulteriore quota dello 0,30% va versata al Comune. I soggetti passivi non residenti in Italia i quali provvedono al versamento dall’ estero devono seguire le istruzioni impartite con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012. ª ¥6«{¬ i6®¯da°(h.|Jy1a#±a°m²dd(s}|cm³~´a#hµmUatxgi´~|Jk¶a Il codice del Comune di Chioggia è . La base imponibile (o valore catastale dell’immobile) si calcola nel modo seguente: Fabbricati l’ imponibile si ottiene rivalutando del 5% la rendita catastale (R.C. x 1,05) risultante all’ Agenzia del Territorio al 1° gennaio dell’ anno di imposta e moltiplicandola secondo i seguenti coefficienti: 160 per i fabbricati classificati nelle categorie A, C/2, C/6 e C/7 (con esclusione della categoria A/10); 140 per i fabbricati classificati nelle categorie B, C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati classificati nelle categorie D/5 e A/10; 65 per i fabbricati classificati in categoria D (ad eccezione di quelli in D/5); 55 per i fabbricati accatastati nella categoria C/1; Per i fabbricati privi di rendita si considera quella attribuita a immobili similari, applicando rivalutazione e coefficienti sopra indicati. Per i fabbricati del gruppo D privi di rendita, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, il valore si determina moltiplicando i costi (di acquisizione e/o incrementativi, risultanti all’ inizio di ciascun anno solare dalle scritture contabili) per i coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle Finanze. Terreni Agricoli l’ imponibile si ottiene aumentando del 25% il reddito dominicale al 1° gennaio dell’ anno di imposta e moltiplicandolo per: 135 per tutti i terreni a qualsiasi titolo posseduti, compresi quelli non coltivati; 75 (Coefficiente variato rispetto all’anno 2013) per i terreni, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Informazioni ACCONTO IMU 2014 2 I terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’ art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’ imposta per la parte eccedente i 6.000,00 € con le seguenti riduzioni: del 70% per la parte eccedente i 6.000,00 € e fino a 15.500,00; del 50% per la parte eccedente i 15.500,00 € e fino a 25.500,00; del 25% per la parte eccedente i 25.500,00 € e fino a 32.000,00. Aree Fabbricabili l’ imponibile è dato dal loro valore di mercato. Per area fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’ approvazione della Regione o dall’ adozione di strumenti attuativi (D.L. 223/2006). Con la verifica dell’ imposta versata, non si farà luogo ad accertamento del maggior valore nei casi in cui risulti tempestivamente versata sulla base dei valori dichiarati, non inferiori a quelli minimi stabiliti dai provvedimenti della Giunta comunale. Costruzione – Ricostruzione – Manutenzione ordinaria e straordinaria Dalla data di inizio dei lavori di costruzione o ricostruzione e fino alla loro ultimazione o, se antecedente, di utilizzo dell’ immobile o accatastamento, la base imponibile è data dal valore dell’ area, considerata in ogni caso come area edificabile. Nel caso di manutenzione ordinaria e/o straordinaria l’ IMU va pagata sulla base imponibile del valore catastale del fabbricato. Immobili di interesse storico-artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. 42/2004 Usufruiscono di una riduzione del 50% della base imponibile (art. 13, comma 3, lettera a) del D.L. 201/2011) gli immobili dichiarati di interesse storico e artistico soggetti a vincolo diretto. Sono esclusi i fabbricati con vincolo indiretto (previsto dall’ art. 45 del D.Lgs n. 42/2004, già art. 21 Legge 1089/1939 Fabbricati inagibili o inabitabili Usufruiscono di una riduzione del 50% della base imponibile, per il periodo durante il quale sussistono dette condizioni. Attenzione: per usufruire della riduzione gli immobili devono soddisfare i requisiti previsti dall’ art. 7 del regolamento per l’ applicazione dell’ imposta municipale propria (IMU) e da quanto previsto dalle norme e disposizioni statali tra le quali le istruzioni alla compilazione della DICHIARAZIONE IMU. La dichiarazione IMU va presentata per certificare l’ inizio ed il termine delle condizioni di inagibilità. ·Ho°¸+u)¹º;»+¼bHi½{~´a°mUa¾z´zgi8kld®¯|cmt|¿hQd.kmUnWi6x¡xg|JyÀ~Á|0a°y®5xgi6bed.y{zgia°m;Ã0jea#½.jy.|Ä4e3Å Aliquota ordinaria 1,06% ad esclusione delle fattispecie di cui alle successive lettere: b) immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (comprese le fattispecie assimilate di cui all’ art. 4, comma 2 Regolamento Comunale per l’ applicazione dell’ IMU) c) immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D to ºMÆLo°¹ÇÈ»-ÉcÊ'otÇ_)oÉ{·H»Ë»+w.u>»ËÉ4»Êµº!oÌÇ »ÍÇ(Ƥ» 0,40% 1,06 % 0,76 % Stato 0,30 % Comune L’ABITAZIONE PRINCIPALE È SOGGETTA AL PAGAMENTO DELL’IMU SE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9. Per abitazione principale si intende l’ unica unità immobiliare nella quale il proprietario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (se marito e moglie sono proprietari di immobili diversi con residenze separate, potranno considerare abitazione principale solo l’ immobile di effettiva dimora della famiglia). Le pertinenze dell’ abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie, purchè direttamente utilizzate dal soggetto passivo. Alle pertinenze dell’ abitazione principale viene applicata la stessa aliquota dell’ abitazione principale. Da quanto sopra consegue che per l’ abitazione principale: - sono necessari entrambi i requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica; - non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica; - l’ abitazione principale coincide con una sola proprietà immobiliare per nucleo familiare nel territorio comunale. Dall’ imposta dovuta per l’ abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (massimo una pertinenza per ciascuna categoria catastale in C/2, C/6 e C/7) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00. La detrazione è rapportata al periodo dell’ anno per il quale l’ immobile è stato utilizzato come abitazione principale. Nel caso di più proprietari che utilizzano l’ abitazione, la detrazione va divisa in parti uguali tra gli stessi. Dall’anno 2014 non è più prevista la detrazione di 50,00 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, anagraficamente residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Informazioni ACCONTO IMU 2014 3 _4wHoIÉʵº!o°_;¹-·ÁÊ3o Usufruiscono del medesimo regime impositivo dell’abitazione principale: - l’ abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi. - l’ unità immobiliare abitativa posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato (AIRE), a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non sia locata (Per il versamento si utilizza il modello F24 oppure le modalità indicate nelle istruzioni ministeriali reperibili nella documentazione presente nel sito istituzionale della Città di Chioggia). - ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente/divorziato (in questo caso l’ imposta è interamente dovuta da chi abita nella casa coniugale assegnatagli dal giudice). I SOGGETTI DI CUI SOPRA, ai sensi dell’ art. 5, comma 3, del Regolamento per l’ applicazione dell’ IMU e al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento, anche alla luce delle innovazioni normative relative alla “abitazione principale”, devono presentare all’ Amministrazione Comunale - entro e non oltre il 31 dicembre dell’ anno di riferimento - specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale, con l’ indicazione degli immobili oggetto dell’ agevolazione, prevedendo, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, l’ applicazione di una sanzione pari ad Euro 51,00 in conformità a quanto previsto dall’ art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; Successioni: al coniuge superstite, residente nell’ immobile, spetta il diritto di abitazione nel caso di proprietà comune o anche del solo coniuge defunto, comprese le pertinenze. Tale diritto prevale sulle quote di proprietà degli eventuali eredi e quindi soggetto passivo dell’ immobile e delle pertinenze è il coniuge superstite. Gli eredi non sono soggetti all’ imposta. Immobili rurali non strumentali: in qualunque categoria catastale siano censiti, sono soggetti all’ imposta con aliquota dello 1,06 se diversi dall’ abitazione principale. Î oÏ_ÐMo¾ÑÊe@ÆLo°¹Ç/»Äo¢sÒu I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’ anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’ imposta. Le variazioni dell’ anno 2013 andranno presentate nel 2014 entro il 30 giugno. Le variazioni da comunicare con la DICHIARAZIONE IMU, utilizzando il modello ministeriale, sono tutte quelle che non avvengono, ad esempio, con atto notarile o che non possono essere acquisite tramite la banca dati catastale. Entro il 30 giugno 2014 sono soggetti all’ obbigo di presentazione della Dichiarazione IMU ad esempio: L’ immobile che è stato oggetto di locazione finanziaria Gli immobili storici Gli immobili che godono di riduzioni di imposta L’ immobile che ha perso o acquisito il diritto all’ esenzione Gli immobili venduti all’ asta giudiziaria Le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisaadibite ad abitazione principale dei soci assegnatari I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal Decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 L’ unico immobile posseduto, purchè non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, di polizia , del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale non sono richiesti obblighi di residenza anagrafica Immobili costruiti e destinati alla vendita da parte dellimpresa costruttrice, fino al perdurare di tale destinazione purchè non locati I fabbricati posseduti da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, di cui all’ art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP La dichiarazione IMU va presentata con consegna diretta all’ Ufficio Tributi del Comune di Chioggia oppure con spedizione a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno. ÊeÓÓ» Î otsÔ»ÍǺE¹ ¹-É»Êc¹/w¹ I contribuenti che non hanno versato l’ IMU entro la scadenza possono regolarizzarsi ricorrendo al Ravvedimento Operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni) che prevede il pagamento dell’ imposta, delle sanzioni in misura ridotta (anziché del 30% previsto nel caso di accertamento da parte del Comune) e degli interessi legali previsti nel periodo di riferimento, da calcolarsi a giorni. Il ravvedimento operoso prevede, per i versamenti effettuati tardivamente: una sanzione dello 0,2 % per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno; una sanzione del 3,00 % dal 15° al 30° giorno di ritardo; una sanzione del 3,75 % oltre i 30 gg ed entro un anno di ritardo. Nel modello F24 le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all’ imposta con l’ obbligo di barrare la casella “ravvedimento”. Informazioni ACCONTO IMU 2014 4
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