Comune di Capodimonte (VT)

Comune di Capodimonte (VT)
P.zza della Rocca, 4 tel. 0761/870043 fax 0761/871206
Ord.129/14
Prot 9273
Li, 22/12/2014
ORDINANZA PER MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE STRADE COMUNALI,
VICINALI, CONSORTILI APERTE A PUBBLICO TRANSITO, IN AGRO DEL TERRITORIO COMUNALE
IL SINDACO
Considerato che in più parti, nell’ agro del territorio del Comune, le strade comunali, vicinali, consortili aperte a
pubblico transito, risultano danneggiate, per incuria dei frontisti, con pericolo per la sicurezza ed incolumità
pubblica, causa carenza di manutenzione dei terreni e soprattutto delle loro aree di pertinenza;
Considerato che sovente, causa dilavamento ed erosioni di terreni limitrofi, date le abbondanti e forti piogge che
si riscontrano in questi ultimi tempi, tratti delle medesime vengono altresì invase da fango e materiale melmoso;
Accertato che i predetti disagi ed inconvenienti derivano dalla occlusione, dalla mancata o scarsa manutenzione o
regimazione degli scoli privati e dalle tubazioni sottostanti gli accessi alle proprietà laterali nonché dagli interramenti
delle cunette prospicienti che spesso risultano ricoperte da siepi, ramaglie, canne, altra vegetazione spontanea e
persino da alberi di alto fusto e che il tutto, contribuisce quindi, ad ostacolare il libero deflusso delle acque
meteoriche, che finiscono a scorrere sulle sedi stradali producendo “ scarracciamenti “ e seri danni al manto stradale,
con evidenti e sempre maggiori spese da sostenere per il loro ripristino, soprattutto da parte dell’ Ente;
Dato atto che anche i sistemi di aratura dei campi ed i sistemi di coltivazione dei terreni sono cambiati rendendo
alquanto fragili le superfici dei campi, contrapponendole ai mutamenti climatici e che pertanto necessita una
maggiore salvaguardia e manutenzione dei terreni stessi con ripristino di adeguati scoli per le acque, di ripulitura
costante dei fossati ed il loro giusto convogliamento nelle cunette laterali delle strade;
Considerato che per i motivi su evidenziati, lo stato delle strade rurali risulta pregiudizievole per la sicurezza e
incolumità pubblica, e costituisce nel suo insieme pericolo alla circolazione stradale;
Ritenuto quindi necessario il ripristino dei fossati e degli scoli, così come esistenti all’ origine e riportate anche
sulle carte catastali e mappali in giacenza presso gli Uffici Comunali, andati nel corso degli anni ricoperti e soppressi
durante i lavori di aratura e di semina dei terreni agricoli;
Ritenuto necessario che, tutti i frontisti stradali procedano a mantenere regolate le siepi, alberature ed ogni altro
tipo di vegetazione, nonché a mantenere e/o ripristinare l’ originaria sede delle fossette del reticolo superficiale, di
tubazioni, dei fossi e canali di raccolta e scorrimento acque meteoriche e di esondazione, nonché il mantenimento
delle ripe e scarpate al fine di evitare cedimenti del terreno e/o frane e smottamenti ricadenti sulle sottasti sedi
starali;
Visto il vigente Regolamento di Polizia Rurale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del
07/03/2006;
Visto il dettame del Codice Civile in merito ( art. 868 e 897, 913 e seguenti, 1042 e seguenti, l’ art. 1090 e gli artt.
1094 e seguenti) ;
Vista la Legge 689 /1981;
Visto il Decreto Legislativo nr. 285/92;
Visto il D.P.R. nr. 495/92;
Vista la Sentenza di Cassazione nr. 12262 del 17.7.12, in merito al danneggiamento e/o deformazione della sede
stradale e/o delle infrastrutture;
Visto il Decreto Legislativo nr. 152/2006;
Visto il D.Lgs. 267/2000, art. 54 che attribuisce al Sindaco poteri al fine di prevenire ed eliminare gravi problemi che
minacciano l’ incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
ORDINA
A tutti i proprietari, ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni che fronteggiano le strade comunali, vicinali, consortili
aperte a pubblico transito, site in agro del territorio comunale di provvedere :
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al taglio delle siepi fiancheggianti le strade ed altresì al taglio dei rami delle piante oltre il ciglio
stradale;
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allo sfalcio e ripulitura della vegetazione erbacea insistente sulle cunette;
a non abbandonare i residui dello sfalcio erbaceo, del taglio arboreo sui bordi della sede stradale e
nelle cunette;
di eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, delle cunette ubicate ai bordi delle
medesime, di effettuare lavori di ripulitura e consolidamento delle ripe;
di ripristinare con il relativo spurgo le tubazioni sottostanti gli accessi laterali con il loro livellamento
rapportato alla superficie della sede stradale;
di lasciare la relativa “ capezzagna “, almeno di mt. 01,50, al momento dell’ aratura dei terreni sia
per manovrare l’ aratro ed altra attrezzatura, sia perché il terreno a “sodo” faccia da filtro per le
acque di scorrimento ed impedisca in parte che il fango invada la sede stradale;
di evitare che le acque di sgrondo provenienti dai terreni arati e coltivati vadano direttamente sulla
sede stradale, quindi provvedere con solchi di accompagno ad incanalare le stesse nei fossi e nelle
cunette prospicenti con creazioni di fossette reticolati sulla superficie dei terrenti in particolar modo
se pendenti e/o in ascesa rispetto alle sedi stradali interessate;
di evitare il transito dei mezzi agricoli cingolati e/o traino (morgane ed altro) se non muniti di appositi
pattini ed altri accorgimenti tecnici al fine di non arrecare danni alle sedi stradali di che trattasi;
I suddetti lavori ed accorgimenti atti ad evitare i disagi e le problematiche
evidenziate, al fine di evitare l’ insorgere dei danneggiamenti e dei pericoli
rappresentati, dovranno essere effettuati nella immediatezza e costantemente
durante l’ intero arco dell’ anno.
In caso di inadempienza, ovvero di irregolare o imperfetta esecuzione dei lavori e delle opere,
il Comune, tramite il proprio Ufficio incaricato, farà eseguire i suddetti lavori, con spese
determinate dal medesimo Ufficio, poste a carico degli interessati, ferme restando le
violazioni accertate.
Ai sensi dell’ art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 60 gg dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, al TAR del Lazio ( L. 1034/1971 e L. 205/2000) inviandone copia notificata anche a
questo Comune, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Sig. Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla
predetta pubblicazione ( D.P.R. 1199/1971)
A norma della Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento amm.vo è lo stesso Responsabile della
P.L. Istr.re Dir.vo Pietro Bellucci.
DETERMINA
Che per i trasgressori delle presenti disposizioni, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dal
Codice della Strada ( D.Lgs. 285/92 ) se la violazione rientra nel proprio dettame, ed in base al Regolamento
Comunale di Polizia Rurale negli altri casi ( vedasi artt. 25, 26,27,28 e 29 ), comunque fatta salva inoltre
l’applicazione di ogni altra sanzione penale prevista dalla vigente normativa, nonché il risarcimento dei danni
arrecati, il ripristino dello stato dei luoghi, e quanto altro sarà riscontrato, sempre a carico dei trasgressori.
MANDA
La presente Ordinanza all’ Ufficio Messi del Comune per la dovuta pubblicazione all’ Albo della Casa Comunale e per le
notifiche dovute, per la pubblicazione sul sito on line del Comune, nonché per la divulgazione presso le sedi pubbliche
in ambito comunale, ritenuta utile per la visione e conoscenza da parte della cittadinanza.
DISPONE
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
Polizia Locale – che dovrà vigilare sull’ ottemperanza del provvedimento da parte degli interessati ;
Ufficio Tecnico – per il controllo e direttive di merito sui lavori di ripristino e di risistemazione da eseguire e/o
eseguiti;
Al Sig. Prefetto di Viterbo;
Al Comando Stazione Carabinieri di Capodimonte;
Al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Montefiascone;
Al Comando Polizia Provinciale Viterbo;
Al Presidente Università Agraria di Capodimonte;
Alle Associazioni dei coltivatori presenti sul territorio comunale;
IL SINDACO
Mario Fanelli