Associazione di Volontariato “OBIETTIVO CUORE A.B.C.”

STATUTO
Associazione di Volontariato “OBIETTIVO CUORE A.B.C.”
ART. 1
( Denominazione, sede e durata dell’Associazione)
Ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive integrazioni e/o modificazioni , delle leggi
regionali di attuazione , dei principi generali dell’ordinamento giuridico sul volontariato e delle
norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di Volontariato
denominata “OBIETTIVO CUORE A.B.C.”, di seguito detta Associazione. Essa assume nella
propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve
O.n.l.u.s.) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni
comunicazione e manifestazione esterna in uno alla locuzione “Associazione di Volontariato” o
dell’acronimo “A.d.V.”
1.
L’Associazione, costituita in forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 e
seguenti del codice civile, ha sede in Aversa, alla via Carlo Pisacane n.23
2.
L’associazione ha durata fino al 31.12.2050 ed è prorogabile con deliberazione a
maggioranza dell’assemblea ordinaria , salvo il recesso degli associati dissenzienti
3.
L’Associazione è aconfessionale, autonoma da partiti, da sindacati e da altre organizzazioni
assimilabili , svolge attività di volontariato e di solidarietà sociale attenendosi ai seguenti principi:
assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, garanzia per tutti i soci del libero esercizio
dell’elettorato attivo e passivo con elettività e gratuità delle cariche sociali.
4.
Essa potrà avviare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità
giuridica ed il riconoscimento d’Ente Morale.
5.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in
particolare della collaborazione delle strutture sanitarie pubbliche e private e degli enti locali, ed
opera anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni,
società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
6.
Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali nell’ambito regionale e nazionale.
La variazione della sede legale , nell’ambito regionale, non costituisce modifica dello statuto, essa,
comunque, andrà comunicata agli uffici competenti.
ART. 2
(La Legge quadro, lo statuto ed i regolamenti)
1.
L’Associazione di Volontariato “OBIETTIVO CUORE A.B.C.” O.n.l.u.s. ha una
organizzazione basata sui principi di democrazia partecipativa, agisce ai sensi e con gli effetti della
Legge sul Volontariato n. 266/1991, della L. R. Campania 9/1993, delle successive integrazioni e /
o modificazioni e nel rispetto dei principi generali dell’attuale ordinamento giuridico.
2.
In attuazione dello statuto l’Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti,
approvati dall’assemblea ordinaria: le modalità di svolgimento dell’attività degli aderenti, i caratteri
dell’impegno nei confronti dell’Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con i
dipendenti ed altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.
ART. 3
(Scopo e finalità)
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a
favore dei bisognosi e delle persone , in particolare bambini, che versano in situazione di grave
disagio fisico e pschico . Essa opera al fine di diffondere nella comunità nazionale ed
internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della
tutela dei diritti universali dell'uomo e si avvale in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’Associazione di Volontariato “OBIETTIVO CUORE A.B.C.” O.n.l.u.s. , pertanto , in armonia
con i propri fini istituzionali si propone :
a) l' assistenza e la tutela dei bambini cardiopatici e diversamente abili, con patologie temporane e
non, presso strutture sanitarie pubbliche e private ; promuovendo il diritto alla salute dei soggetti
meno garantiti attraverso anche un totale sostegno alle loro famiglie;
b) la tutela dei diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, deve
costituire l’elemento principale per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo i più
opportuni spazi di vita ed i più adeguati strumenti di partecipazione;
c) l’ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità in particolare
nei luoghi di cura per i bambini;
d) documentare gli argomenti inerenti le patologie infantili cardiache e dei diversamente abili e le
relative problematiche anche pubblicizzando i risultati della sua attività.
E' escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle suindicate, ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse.
ART. 4
(Gli aderenti e la loro ammissione)
Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione alcuna di : sesso,
razza , religione , credo politico, condizione economica e sociale , titolo di studio o altra qualifica
professionale e/o lavorativa, le personalità giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro
delegati), associazioni ed enti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
1. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione.
2. accettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni.
3. prestare la propria opera in maniera gratuita e volontaria per sostenere l’attività.
Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all’Associazione;
l’ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo. Il diniego
all’ammissione va motivato per iscritto al richiedente, il quale potrà proporre osservazioni sulle
quali, in maniera definitiva, è tenuta a pronunciarsi l’Assemblea appositamente convocata. Resta
fermo il diritto dell'interessato di rivolgersi al giudice competente.
In base alle disposizioni della L. n. 196/2003 e successive integrazione e/o modificazioni tutti i dati
personali raccolti per le adesioni saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità
dell’Associazione previo assenso scritto del socio.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere
controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta
il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell’associato minorenne.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno
saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale
di associazione.
L’ assemblea stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto della
adesione all’Associazione da parte dei soci .
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto
al versamento originario. Resta, comunque , facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare
versamenti volontari ulteriori rispetto a quelli ordinari.
Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di
partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo
universale.
ART. 5
(Diritti e doveri degli aderenti)
L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di aderenti:
1.
Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto
di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità e non è
soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale ;
2.
Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio, e si impegnano, fatti
salvi motivi di salute, ad effettuare almeno una donazione all’anno Hanno diritto di voto e sono
eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione, alla
regolarità delle donazioni e al pagamento della quota sociale;
3.
Soci onorari: persone di chiara fama che hanno contribuito in modo rilevante al progresso e
allo sviluppo dei temi connessi agli scopi istituzionali dell’associazione e che verranno nominate
all’unanimità dal Consiglio Direttivo.
I soci, si distinguono, ulteriormente in:
•
volontari, che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento
degli scopi dell’Associazione;
•
sostenitori, che versano il contributo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa
ogni sorta di limitazione alla vita dell’associazione; tutti i soci, in regola con il versamento della
quota annuale, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.
Gli aderenti non possono intrattenere con l’associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o
subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali.
I volontari possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal
Consiglio Direttivo o dall’assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento
dell’attività e che siano documentate.
Gli aderenti hanno l’obbligo di versare la quota associativa,secondo l’importo stabilito annualmente
dal Consiglio Direttivo. Il versamento è riferito all’anno solare in corso.
ART. 6
(Recesso del socio)
Il socio può in qualsiasi momento recedere dall’associazione producendo comunicazione scritta
indirizzata al Consiglio Direttivo. La qualifica di socio si perde a seguito di presentazione , con
preavviso di 15 giorni, di dimissioni scritte o recesso volontario; le dimissioni ed il recesso hanno
effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale sono stati esercitati.
E’ considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale;
ART. 7
(Esclusione del socio)
1.
Chiunque partecipa all’Associazione può esserne escluso in caso di inadempimento agli
obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
2.
L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo L’espulsione e/o esclusione deve
essere comunicata per iscritto al socio, unitamente alle motivazioni che hanno dato luogo al
provvedimento, avverso il quale il socio espulso può produrre, entro venti giorni dalla notifica del
provvedimento motivato, osservazioni scritte all’assemblea , la quale , appositamente convocata ,
delibererà in via definitiva sul provvedimento di espulsione entro i successivi 30 giorni. Resta, in
ogni caso, il diritto del socio di ricorrere alla giustizia ordinaria.
3. Anche in caso di espulsione non sono previste restituzioni delle quote associative .
4. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono
richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio
dell’Associazione.
La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche
dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano il
versamento della quota associativa per almeno due anni:
La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all’assemblea da almeno un
decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
ART. 8
(Organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione:
1.
l’Assemblea degli aderenti;
2.
il Consiglio Direttivo;
3.
il Presidente;
4.
il collegio Revisori dei Conti, (facoltativo);
Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.
ART. 9
(L’assemblea degli aderenti)
1.
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
2.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal
vicepresidente; mancando entrambi l’assemblea elegge un suo presidente.
3
In assemblea è consentita l’espressione del voto per delega da conferirsi per iscritto
esclusivamente ad un altro socio.
4.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni aderente ha diritto ad
un voto. Possono intervenire e votare in assemblea tutti i soci in regola con con il pagamento della
quota associativa annuale.
5.
Le votazioni in assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono
avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti.
6.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto specifico verbale, sottoscritto dal Presidente
dell’assemblea e dal segretario, e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a
tutti i soci.
ART. 10
(La convocazione dell’assemblea)
1.
L’assemblea si riunisce, almeno una volta all’anno e su convocazione del Presidente, in
occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
2.
L’assemblea è convocata dal Presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno un
decimo degli aderenti. In caso di impossibilità o rifiuto del presidente, la convocazione è regolare
qualora sia svolta, con le formalità del comma 3, dagli aderenti che l’anno richiesta ai sensi del
presente comma.
3.
La convocazione può avvenire mediante comunicazione scritta fatta recapitare: per posta, email, sms, brevi manu, a tutti gli aderenti almeno quindici giorni prima della data fissata per
l’assemblea, oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione almeno quindici giorni
prima della data fissata per l’assemblea o pubblicazione sul sito internet dell’associazione.
4.
La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della
riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l’elenco degli argomenti da trattare.
ART. 11
(L’assemblea ordinaria)
Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all’art. 21 C.C.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà
più uno degli aderenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.
L’assemblea ordinaria può:
 eleggere e revocare il Presidente dell’Associazione, eleggere e revocare i componenti del
Consiglio Direttivo;
•
eleggere, qualora lo ritenga opportuno, e revocare i Revisori dei Conti;
•
discutere e approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
•
delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
•
discutere e approvare gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita
dell’Associazione;
 decidere sull’esclusione del socio disposta dal Consiglio Direttivo qualora l’escluso lo
richieda ai sensi dell’art. 7 del presente statuto.
 nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 12
(L’Assemblea Straordinaria)
L’assemblea straordinaria per la modifica dello statuto sarà regolarmente costituita con la presenza
di almeno i ¾ (trequarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in
seconda convocazione, sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno 2/3 (due- terzi)
degli iscritti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la
presenza ed il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.
ART. 13
(Il Consiglio Direttivo)
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri e presieduto dal
Presidente pro tempore con l’aggiunta, quali membri di diritto, dei responsabili pro tempore delle
sedi territoriali che via via andranno ad istituirsi. Tali responsabili sono nominati dall’assemblea, su
proposta del Presidente.
Il Consiglio dura in carica 3 ( tre ) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio alla prima riunione nomina al suo interno il vicepresidente ed il tesoriere.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno, su convocazione del Presidente, e in ogni caso
quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle
deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio può essere redatto, su apposito libro, il
verbale, sottoscritto dal Presidente.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall’assemblea;
procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli
entrambi all’approvazione dell’assemblea.
In particolare:
•
fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le
responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
•
decide sugli investimenti patrimoniali
•
propone l’importo delle quote annue di associazione da sottoporre al voto dell'assemblea;
•
delibera sull’ammissione dei soci;
•
cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea;
•
predispone i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da
presentare all’assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni.
•
nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed
emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
•
conferisce e revoca procure;
•
compila l’eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell’Associazione, la
cui approvazione è rimessa all’assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
•
attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate.
In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione
nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più
della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l’assemblea per la rielezione dell’intero
Consiglio.
ART. 14
(Il Presidente)
1.
Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo;
2.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del
mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea.
3.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei
terzi ed in giudizio.
4.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito
all’attività compiuta. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria
amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la
ratifica del suo operato.
5.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia
impossibilitato all’esercizio delle proprie funzioni.
ART. 15
(I Revisori dei Conti)
1.
L’assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, uno o più Revisori dei Conti,
riuniti in collegio, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la
tenuta dei libri dell’Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire all’Assemblea in sede di
approvazione.
2.
I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’incarico di revisore è incompatibile
con quello di Consigliere.
3.
I revisori partecipano di diritto all’assemblea degli aderenti e possono partecipare, con
facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
ART. 16
(Le risorse economiche dell’associazione)
1.
Il patrimonio e le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a)
quote associative,
b)
contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
c)
contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o
di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
d)
contributi di organismi nazionali ed internazionali;
e)
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita
voce di bilancio;
f)
beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell’associazione;
g)
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, consentita da norme di
legge.
L’Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o
immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro,
esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L’importo della quota associativa, è stabilito ed eventualmente modificato dalla assemblea o dal
Consiglio Direttivo. L’aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può
chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento
dell’associazione.
I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale
rappresentante dell’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche
l’utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell’associazione. I lasciti testamentari sono
accettati con beneficio di inventario.
I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell’Associazione sono ad essa intestati ed
elencati in apposito inventario conservato presso la sede dell’Associazione.
ART. 17
(Divieto di distribuzione degli utili)
1.
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la
destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre O.n.l.u.s.
con finalità analoghe o affini alle proprie.
2.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo
svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di
regolamento.
ART. 18
(Il bilancio)
1.
L’esercizio finanziario dell’Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di
ogni anno.
2.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto opportuno, un bilancio
preventivo.
3.
Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell’Associazione e i
risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell’anno. Il bilancio
preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
4.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede
dell’Associazione, a disposizione degli aderenti e dei Revisori dei Conti, se nominati, almeno
quindici giorni prima della data fissata per l’approvazione.
5.
I bilanci sono approvati dall’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.
ART. 19
(Assicurazione dei volontari)
1.
Tutti gli aderenti dell’Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per
malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91 e sono a tal
fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.
2.
L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti
da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.
ART. 20
(Convenzioni)
1.
L’Associazione può stipulare convenzioni, protocolli d’intesa, e partenariati, con altri enti e
soggetti, aventi identiche finalità. Esse sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante
dell’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di
attuazione.
Copia di ogni atto è custodita presso la sede dell’Associazione.
ART. 21
(Dipendenti e collaboratori)
1.
L’Associazione può assumere dipendenti e può giovarsi dell’opera di lavoratori autonomi, in
maniera marginale, ex art. 3 della L. n. 266/91 e successive modifiche,oppure qualora l’assunzione
sia necessaria per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta. .
2.
I rapporti tra l’Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalle
norme di legge e di contratto collettivo applicabili a ciascun rapporto.
3.
I lavoratori dipendenti e i collaboratori di lavoro autonomo, così come i volontari, sono
assicurati contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi e per gli effetti
della norma di cui all’art. 4 della legge 11 agosto 1991, n° 266. ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il
voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera
sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
2.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio dell’Associazione, sentito
l’organismo di controllo (ex legge 662/96 art.3 comma 190), dedotte le passività, sarà devoluto ad
altre associazioni di volontariato Onlus che operano nel medesimo settore , salvo diversa
destinazione imposta dalla legge al momento dello scioglimento.
In nessun caso potranno essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci, anche in forma indiretta.
ART. 23
(Legge applicabile)
Per quanto non previsto o non diversamente stabilito dal presente Statuto e da patti sociali, si rinvia
alle norme stabilite dalla legge in materia di Associazioni, cui viene fatto pieno ed espresso
riferimento.
Approvato nella Assemblea dei costituenti del 16/06/2014