Comune di Noia (Provincia di Napoli) ORDINANZA Nr. Zx "^ del 0 ^ 4 Oggetto:Annullamento in regime di autotutela dell' Ordinanza Sindacale n. 61 di sanzione Verbale n. 60 del 24/09/2010 U.O.P.C. IL SINDACO Premesso, che in data 05/02/2013 è stata emessa Ordinanza Sindacale n° 61 di sanzione per illecito amministrativo di cui al verbale n° 60 del 24/09/2010 delPA.S.L. NA 3 Sud- Dipartimento di Prevenzione Servizio U.O.P.C. Distretto Sanitario 49 Noia (NA), a carico della ditta: Ragione sociale Indirizzo Località MONETTI PIETRO VIA ANFITEATRO LATERIZIOJV. 58 80035 NOLA (NA) notificata allo stesso sig. Monetti Pietro, nato a Napoli il 07/08/1953 e residente a Noia alla via Anfiteatro Marmoreo n. 58, quale legale rappresentante dell'attività commerciale di bar in Piazza P. Umberto n.19, per il mancato pagamento nella misura ridotta del verbale in oggetto; Preso atto che il sig. Monetti Pietro, in data 22/10/2010 prot. 18089/gen. ha prodotto al Sindaco, nei termini stabiliti per legge, scritto difensivo e, per quanto in esso motivato, ha chiesto Fannullamento dell'ordinanza emessa o in subordine l'applicazione della sanzione minima; Considerato che l'A.S.L. ha contro dedotto senza motivare neanche in maniera sintetica le singole osservazioni presentate dal sig. Monetti Pietro; Che dal prot. 2964/UOPC del 16.12.2010 delPA.S.L non si rileva la benché minima motivazione, trattandosi piuttosto di atto meramente confermativo del provvedimento sanzionatorio; Che la stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto più volte modo di chiarire che l'atto amministrativo con il quale si rigettano le osservazioni, presentate deve essere motivato e deve dare conto sia pure in maniera succinta delle cause del suo rigetto delle osservazioni stesse; Che dal verbale prot. 2964/UOPC del 16/12/2010, e come confermato anche dalle memorie difensive dello stesso sig. Montetti Pietro si evince che effettivamente non è stata effettuata la comunicazione all'Autorità Competente pur se con le attenuanti dovute alla destinazione prevalente di bouvette del dopolavoro ferroviario e soprattutto la notifica alle autorità competenti era stata regolarmente effettuata dal precedente gestore che aveva ricevuto autorizzazione amministrativa sanitaria prot. 2450 del 22/12/1993; Considerato altresì che l'applicazione della sanzione non era emessa direttamente dal Dirigente pur trattandosi di atto di gestione; 1 Letti le documentazioni agli atti di questo ufficio; Tutto ciò premesso; ESAMINATI Gli scritti difensivi prodotti dal sig. Monetti Pietro, come generalizzato, e per tutte le motivazioni elencate in premessa; ORDINA In autotutela DI ANNULLARE l'ordinanza n. 61 del 05/02/2013 di cui alla sanzione amministrativa a seguito del verbale n° 60 del 24/09/2010 emessa dall'U.O.P.C. Distretto 49 Noia, in regime di autotutela; Di rimettere la documentazione al dirigente settore ambiente per le determinazioni gestionali in materia di esclusiva competenza. Il presente atto: -~— • È affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg. • è trasmesso all'ASL NA 3 Sud - Dipartimento di Prevenzione Servizio U.O.P.C. Distretto Sanitario 49- Via dell'Amicizia -Pai. Ex INAM - 80035 Noia (Na); • è notificato al sig. MONETTI PIETRO, come generalizzato. I JljS indaco Aw. Qpéremia Biancaidi \r
© Copyright 2024 ExpyDoc