Comune di Noia - Comune di Nola

Comune di Noia
(Provincia di Napoli)
ORDINANZA Nr.
Zx "^
del
0 ^ 4
Oggetto:Annullamento in regime di autotutela dell' Ordinanza Sindacale n. 61 di sanzione
Verbale n. 60 del 24/09/2010 U.O.P.C.
IL SINDACO
Premesso, che in data 05/02/2013 è stata emessa Ordinanza Sindacale n° 61 di sanzione per illecito
amministrativo di cui al verbale n° 60 del 24/09/2010 delPA.S.L. NA 3 Sud- Dipartimento di
Prevenzione Servizio U.O.P.C. Distretto Sanitario 49 Noia (NA), a carico della ditta:
Ragione sociale
Indirizzo
Località
MONETTI PIETRO
VIA ANFITEATRO LATERIZIOJV. 58
80035 NOLA (NA)
notificata allo stesso sig. Monetti Pietro, nato a Napoli il 07/08/1953 e residente a Noia alla via
Anfiteatro Marmoreo n. 58, quale legale rappresentante dell'attività commerciale di bar in Piazza P.
Umberto n.19, per il mancato pagamento nella misura ridotta del verbale in oggetto;
Preso atto che il sig. Monetti Pietro, in data 22/10/2010 prot. 18089/gen. ha prodotto al Sindaco,
nei termini stabiliti per legge, scritto difensivo e, per quanto in esso motivato, ha chiesto
Fannullamento dell'ordinanza emessa o in subordine l'applicazione della sanzione minima;
Considerato che l'A.S.L. ha contro dedotto senza motivare neanche in maniera sintetica le singole
osservazioni presentate dal sig. Monetti Pietro;
Che dal prot. 2964/UOPC del 16.12.2010 delPA.S.L non si rileva la benché minima motivazione,
trattandosi piuttosto di atto meramente confermativo del provvedimento sanzionatorio;
Che la stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto più volte modo di chiarire che l'atto
amministrativo con il quale si rigettano le osservazioni, presentate deve essere motivato e deve dare
conto sia pure in maniera succinta delle cause del suo rigetto delle osservazioni stesse;
Che dal verbale prot. 2964/UOPC del 16/12/2010, e come confermato anche dalle memorie
difensive dello stesso sig. Montetti Pietro si evince che effettivamente non è stata effettuata la
comunicazione all'Autorità Competente pur se con le attenuanti dovute alla destinazione prevalente
di bouvette del dopolavoro ferroviario e soprattutto la notifica alle autorità competenti era stata
regolarmente effettuata dal precedente gestore che aveva ricevuto autorizzazione amministrativa
sanitaria prot. 2450 del 22/12/1993;
Considerato altresì che l'applicazione della sanzione non era emessa direttamente dal Dirigente
pur trattandosi di atto di gestione;
1
Letti le documentazioni agli atti di questo ufficio;
Tutto ciò premesso;
ESAMINATI
Gli scritti difensivi prodotti dal sig. Monetti Pietro, come generalizzato, e per tutte le motivazioni
elencate in premessa;
ORDINA
In autotutela DI ANNULLARE l'ordinanza n. 61 del 05/02/2013 di cui alla sanzione
amministrativa a seguito del verbale n° 60 del 24/09/2010 emessa dall'U.O.P.C. Distretto 49 Noia,
in regime di autotutela;
Di rimettere la documentazione al dirigente settore ambiente per le determinazioni gestionali in
materia di esclusiva competenza.
Il presente atto:
-~—
• È affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg.
• è trasmesso all'ASL NA 3 Sud - Dipartimento di Prevenzione Servizio U.O.P.C. Distretto
Sanitario 49- Via dell'Amicizia -Pai. Ex INAM - 80035 Noia (Na);
• è notificato al sig. MONETTI PIETRO, come generalizzato.
I
JljS indaco
Aw. Qpéremia Biancaidi
\r