(problematiche aperte) a cura di Alessandro Cerati

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
FISCODAY – La Legge di Stabilità. Novità e prospettive
LE NOVITA'
SUL REDDITO D'IMPRESA
(problematiche aperte)
ALESSANDRO CERATI
Milano 20/2/2014 – Sala Orlando
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La RIVALUTAZIONE
dei BENI e delle PARTECIPAZIONI
nel BILANCIO 2013
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NORMATIVA e PRASSI di RIFERIMENTO
L. 342/2000 (artt. 10-15)
L.266/2005 (art. 1 commi 469-471)
DL 185/2008 (art. 15)
DM 162/2001
DM 86/2002
CIRC
CIRC
CIRC
CIRC
57/2001
18/2006
11/2009
22/2009
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L. 147/2013 Art.1
140. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, [...] che non
adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del
bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del
codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in
materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui
alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n.
342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di
impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31
dicembre 2012.
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BILANCIO 2013
141. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma
140, per il quale il termine di approvazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa
categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo
inventario e nella nota integrativa.
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143. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si
considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal
terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per
cento per i beni non ammortizzabili.
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LA RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA è POSSIBILE?
Le rivalutazioni da considerare sono sostanzialmente quattro:
L 342/2000: dice chiaramente che sui maggiori valori dei beni iscritti è dovuta
un’imposta sostitutiva;
L 266/2005: è una pura e semplice riapertura della 342 e segue le stesse
regole;
DL 185/2008: è una norma nuova che consente esplicitamente la sola
rivalutazione civilistica ed ammettendo solo in via eventuale quella fiscale;
L. 147/2013 (L. di Stabilità 2014): mostra una locuzione interpretabile: “Il
maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera
riconosciuto […] mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi”
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L’interpretazione dell’Agenzia a Telefisco 2014 è opinabile.
Fa riferimento al fatto che la norma, nella sua parte in cui
ammette il riconoscimento ai fini fiscali dei beni rivalutati usa la
stessa locuzione del 2005.
Ma il dettato letterale cui si fa riferimento, riguarda il versamento
dell’imposta sostitutiva e di per sé, non esclude la rivalutazione ai
soli fini civilistici.
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Cosa succede quindi?
Sotto il profilo civilistico, la norma ammette la deroga al CC per
cui l’effetto civilistico non può essere contestato.
L’iscrizione a bilancio dei maggiori valori, poi – di per sé –
conferisce l’efficacia civilistica alla rivalutazione.
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Gli effetti fiscali (secondo l’Agenzia – cfr. RIS 362/2008 con riferimento
alla rivalutazione del 2005 e CIRC 11/2009 per la rivalutazione 2008) si
perfezionano con l’indicazione in UNICO della rivalutazione (vale sia
per la rivalutazione obbligatoria del 2005 che quella facoltativa del
2008).
Se la rivalutazione non viene richiesta/denunciata in UNICO non
dovrebbe produrre effetti ai fini fiscali, almeno nel quadro destinato al
calcolo dell’imposta sostitutiva.
Mentre invece dovrebbe venire comunque indicata nel quadro RV per
indicare i disallineamenti tra civile e fiscale.
Potrebbe però darsi che UNICO 2014 ci sia un blocco tra RV e RQ
(sezione XXI)
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QUALI SOGGETTI SONO AMMESSI ALLA RIVALUTAZIONE?
L’art. 1, comma 140 parla espressamente dei soggetti di cui all’art. 73
TUIR commi 1 e 2.
Tuttavia, si ammette espressamente l’applicabilità dell’art. 15 L. 342
/2000:
“1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle
attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in
nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e
privati […] nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello
stesso articolo 87 e alle […] stabili organizzazioni. 2. Per i soggetti che
fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la […] rivalutazione è consentita a
condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che
dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale
risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.“
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INFATTI
UNICO SP (Sezione XXI del quadro RQ)
E
UNICO PF (Sezione XXI del quadro RQ)
presentano appositi campi per la rivalutazione.
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DEDUZIONI dei CREDITI
in BILANCIO
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Art. 101 TUIR comma V (modif. dall’art. 1 comma 105 LDS 2014):
5. Le perdite […] su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e
precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, […] se il debitore è assoggettato
a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
[…]
Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando:
- il credito sia di modesta entità
- e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento[…].
Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non
superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione […] e non
superiore a 2.500 euro per le altre imprese.
Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione
del credito è prescritto.
Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti
dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili
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Principio Contabile 15 (Crediti):
1)i crediti vanno esposti al valore presumibile di realizzo;
2)il fondo svalutazione crediti eventualmente appostato deve
essere “adeguato ma non eccessivo”;
3)«Le perdite per inesigibilità […] devono gravare sugli esercizi in
cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere»
4)Gli esempi sull’inesigibilità dei crediti del documento OIC sono:
“debitori falliti o comunque in dissesto, di liti giudiziarie, di
contestazioni, di debitori irreperibili”.
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fattispecie
procedura
concorsuale
valutazioni contabili
valutazioni
fiscali
valore
presumibile di
realizzo
sempre
estinzione totale
o parziale
elementi certi e
precisi
atti valutativi
valore
presumibile di
realizzo
elementi certi e
precisi (C.26/13)
prescrizione
valore
presumibile di
realizzo=zero
ipso jure
remissione
formalizzata
estinzione totale
v. principio
contabile
rinuncia non
formalizzata
mantenimento e
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svalutazione
0,5% - 5%
(art. 106)
atti realizzativi
(senza regresso)
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Le cessioni di crediti sono incluse nel novero delle operazioni per cui
l’Amministrazione Finanziaria può disconoscerne gli effetti ai sensi
dell’art. 37 bis DPR 600/1973 («Disposizioni antielusive»).
Non è così per la rinuncia al credito.
La deducibilità del credito prescritto sembrerebbe però legata
all'annualità in cui si verifica la prescrizione. Per lo più riferendosi al
principio di inerenza.
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MODIFICHE ai LEASING
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contratti fino al
28.4.2012
dal 29.4.2012
al 31.12.2013
dal 2014
deducibile se
durata non
inferiore 2/3
tabella min.
doppio binario
con fiscale pari ai
2/3 tabella
doppio binario
con fiscale pari ai
1/2 tabella
immobile
deducibile se 2/3
durata non
inferiore a 11 e
non sup. 18
doppio binario se
1/2 durata inf. a
11 anni o sup. a
18
doppio binario se
durata inferiore
a 12 anni
art. 164 (auto,
moto, ecc.)
deducibile se
durata non
inferiore a tabella
min.
doppio binario
con fiscale pari
alla tabella
doppio binario
con fiscale pari
alla tabella
bene
mobile
N.B. Le auto assegnate ai dipendenti seguono il limite breve dei comuni beni mobili
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• Nel caso di «doppio binario» la Circ. 17/2013 ha fornito precisazioni
sulle modalità di conteggio, soprattutto con riferimento alla quota di
«interessi impliciti» che, in ognuno dei tre casi appena visti, soggiace
alle limitazioni dell’art. 96 (30% ROL).
• E’ il caso di ricordare che Assonime aveva precedentemente fornito
istruzioni non completamente recepite dall’Agenzia.
• AI fini IRAP si assumono invece i canoni iscritti a CE (depurati della
componente interessi). A meno che non si sia soggetti alla
determinazione della base imponibile ex art. 5-bis Legge IRAP.
• Sul riscatto dei veicoli dal leasing esenzione IPT dal 2014.
• In deroga al principio IVA/registro la cessione di contratti di leasing x
immobili strumentali sconta il 4%
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Per i professionisti è ammessa la deduzione di leasing sugli immobili
per un periodo non inferiore a 12 anni («doppio binario»).
Si ritiene implicitamente abrogato l’art. 1 L. 296/2006
«335. Le disposizioni introdotte dal comma 334 [che modifica l’art. 54
TUIR] in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di
locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte
o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal
1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione
finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi
d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un
terzo.»
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TRANSFER PRICING ai fini IRAP
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L.147/2013 Art. 1
281. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento
praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della
produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive
anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del
31 dicembre 2007.
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La CIRC 58/2010, con una laconica affermazione, reputava applicabile
all’IRAP la disciplina del TP che sembrava escludere l’IRAP dopo
l’introduzione dal 2007 della disciplina della derivazione diretta della
base IRAP dal Bilancio.
La norma appena introdotta (periodi successivi al 2007) sembra
evidentemente una norma di interpretazione autentica ma senza i
requisiti dello Statuto del Contribuente (art. 1).
Sono escluse sanzioni per eventuali rettifiche fatte alle dichiarazione
fino al 2012 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare)
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