Agricola Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale 70% DCB (Cremona C.L.R.) Trimestrale di divulgazione tecnico-scientifica del settore agricolo 1/2014 Periodico fondato nel 1896 La Sentinella Agricola - numero 1/2014 PROVINCIA DI CREMONA www.provincia.cremona.it URP- Ufficio per le Relazioni con il Pubblico Tel. 0372/406233/248 fax 0372/406301 [email protected] Sede centrale - C.so Vittorio Emanuele II,17 Cremona Tel. 0372/4061 fax 0372/406318 Assessorato Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca Assessore Gianluca Pinotti Segreteria Tel. 0372/406578 Area Gestione del Territorio Via Dante,134 Cremona Coordinatore d’Area - Andrea Azzoni Segreteria Tel. 0372/406566 fax 0372/406461 [email protected] Settore Agricoltura e Ambiente Dirigente Andrea Azzoni - Servizio Miglioramenti Fondiari, Acque e Calamità tel. 0372/553-568 - Servizio Produzioni Vegetali, Sviluppo Agricolo, AIA ed Energia tel. 0372/406616-580-630 - Servizio Ambienti Naturali, Pianificazione e Gestione Rifiuti tel. 0372/445-433 - Servizio Aria, Scarichi e Cave tel. 0372/406443-436 - Servizio Produzioni Animali e UMA tel. 0372/569-571 COMUNICAZIONE AI LETTORI AI SENSI DEL D. Lgs. N. 196/2003 Caro Lettore, gentile Abbonato, - Servizio Amministrativo tel. 0372/406567-598 - Servizio Caccia e Pesca tel. 0372/406477-458 - Ufficio Agricolo Territoriale di Crema Crema - Via Matteotti,39 tel. 0373/899833 fax 0373/899820 -Ufficio Agricolo Territoriale di Casalmaggiore Casalmaggiore - Via Cairoli,12 tel. 0375/201560 fax 0375/42233 i Suoi dati fanno parte dell’archivio del periodico «La Sentinella Agricola» e vengono trattati nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. L’archivio è lo strumento che consente di ricevere regolarmente «La Sentinella Agricola». I suoi dati non sono e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Per essi Lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, modifiche, aggiornamenti o cancellazioni; qualora, non essendo titolare di un abbonamento nominativo, volesse far inserire il Suo nome nel nostro archivio per ricevere gratuitamente la rivista, scriva i suoi dati a: «La Sentinella Agricola» 26100 Cremona - Via Dante, 134-136 2 La Sentinella Agricola - numero 1/2014 Agricola Trimestrale di divulgazione tecnico-scientifica del settore agricolo Agricola Trimestrale di divulgazione tecnico-scientifica del settore agricolo Autorizzazione del Tribunale di Cremona n. 362 del 1° Settembre 2000 Periodico trimestrale Tariffa regime libero: Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale 70% DCB (Cremona C.L.R.) Direttore Massimiliano Salini Presidente della Provincia di Cremona Direttore responsabile Marta Masseroli hanno collaborato Amilcare Acerbi Andrea Azzoni Maria Cristina Bertonazzi Cecilia Cervi-Ciboldi Giovanni Corioni Massimo Delle Noci Maria Donata Feraboli Andrea Fiorini Uliana Garoli Mauro Grandi Marta Masseroli Silvana Moranti Lupo Pasini Vincenzo Tabaglio Editore Provincia di Cremona Corso Vittorio Emanuele II, 17 Cremona Tel. 0372/4061 Impaginazione e fotolito Orchidea - Cremona Stampa Fantigrafica s.r.l. - Cremona Prodotto con carta premiata dalla European Union Eco-Label n. reg. F/11/1, Fornita da UPM Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale 70% DCB (Cremona C.L.R.) Anno XV - Numero 1/2014 1/2014 Sommario Periodico fondato nel 1896 Editoriale 4 5 Verso un’agricoltura conservativa: la prova triennale di Luignano 6 La parola al Presidente Condizionalità: i criteri 2014 Terra e famiglia 10 16 Nitrati: verso una revisione delle aree vulberabili 24 Approvato il PAN: nuovi impegni per le aziende agricole 26 29 Misure di finanziamento: nuove opportunità per le imprese agricole Agenda dell’agricoltura Le Rubriche: Finito di stampare: Maggio 2014 3 Il parere del legale, sullo scaffale 30 31 La Sentinella Agricola - numero 1/2014 La parola al Presidente Le Province, fin dallo loro costituzione, hanno assunto un ruolo insostituibile per i cittadini ed i soggetti economici dimostrando di saper svolgere i propri compiti istituzionali e di rafforzare il rapporto con il territorio divenendo, nel tempo, autentica espressione di una democrazia partecipata e moderna. I servizi erogati, gli investimenti realizzati, le attività di programmazione e di progettazione attuate, anche in sinergia con le altre parti sociali, costituiscono l’evidenza delle attività realizzate. Questo mandato amministrativo, che si avvia alla sua conclusione, con modalità e tempistiche ancora da definirsi, si è contraddistinto per una visione politica a medio-lungo termine, assegnando, alle proprie determinazioni, obiettivi concreti e importanti. In ambito agricolo la Provincia ha dovuto confrontarsi con una PAC già avviata, valevole per il 2007-2013 e con una, in via di definizione, per il prossimo periodo 2015-2020. Una politica, quella europea, non sempre vissuta come vicina agli imprenditori agricoli, ma i cui valori fondanti hanno la necessità di essere recuperati. Il contributo che il settore primario può dare, rispetto alle nuove sfide, è infatti straordinariamente significativo per il suo ruolo di produttore di cibo, per le funzioni ambientali e sociali, per il peso economico e territoriale. L’instabilità dei prezzi delle materie prime, la crescita demografica, la modifica dei consumi, la tutela ambientale: sono tutti elementi che compongono uno scenario mutevole, spesso di difficile decifrazione. L’appello è rivolto all’intero sistema agricolo affinché possa svolgere un compito davvero incisivo per lo sviluppo (dalle sfide dei mercati, al contrasto al cambiamento climatico), sempre adeguatamente supportato da quelle che saranno le istituzioni locali del prossimo domani. La convinzione è che la complessità della dimensione politica dell’uomo e quella, spesso contrapposta, individuale (il “garbuglio” di Gadda), dovranno necessariamente ricomporsi in uno spazio condiviso di crescita responsabile. A fronte di problematiche nuove la politica dovrà dare risposte alla “solitudine del cittadino globale”, in una dimensione di impegno collettivo e di rinnovata fiducia. Massimiliano Salini Presidente della Provincia di Cremona 4 La Sentinella Agricola - numero 1/2014 Editoriale In questo numero de “La Sentinella Agricola”, in attesa della pubblicazione del prossimo PSR 2014-2020, intendiamo divulgare le linee di finanziamento a cui è possibile accedere. Il settore agricolo può attualmente beneficiare dell’apertura di tre importanti misure di sostegno: il bando della Misura 121 PSR 2007-2013 “ammodernamento delle aziende agricole”, il bando relativo alla Misura 112 “insediamento di giovani agricoltori” e il bando regionale di finanziamento delle imprese agricole (Credito Verde). L’apertura del bando relativo alla Misura 121, le cui domande potranno essere accolte fino al prossimo 31 maggio, rappresenta interessanti opportunità. Il massimale di spesa ammessa varia da € 1.000.000 a € 2.500.000 (quest’ultimo nel caso di società cooperative e imprese agricole associate), mentre il contributo previsto può essere erogato in conto capitale o in conto interessi. Nel primo caso la percentuale di aiuto è pari al 35% e, se giovani agricoltori, al 40%; scegliendo, invece, il contributo in conto interesse l’abbattimento è di cinque punti percentuali del tasso fisso di riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi. Tra i principali interventi ammessi a finanziamento vi sono le opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria come la costruzione, la ristrutturazione o il risanamento conservativo di fabbricati rurali al servizio dell’azienda agricola (esclusi gli edifici destinati ad abitazione e gli uffici), l’introduzione in azienda dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici, ad eccezione degli impianti fotovoltaici, l’acquisto e/o la realizzazione di impianti mobili, semimobili e fissi per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. La Misura 112 del PSR 2007-2013 concede invece un aiuto all’insediamento dei giovani agricoltori attraverso l’attivazione di un piano di sviluppo aziendale e l’utilizzo di uno specifico pacchetto di misure, con l’obiettivo di supportarne l’insediamento. Le domande potranno essere presentate fino al 30 settembre 2014; è previsto un premio unico in conto capitale pari a € 10.000,00, per le zone di pianura. Per quanto riguarda il “Credito Verde”, la Direzione Generale Agricoltura, per far fronte all’attuale crisi finanziaria, ha riattivato la misura di finanziamento a favore delle imprese agricole prevedendo il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni effettuate dalle banche. Il bando, la cui operatività è gestita da Finlombarda SpA (finanziaria per lo sviluppo della Lombardia), permetterà alle aziende di accedere alle risorse a condizioni agevolate, presso gli istituti di credito convenzionati. Il contributo è determinato sull’importo del finanziamento ammesso all’agevolazione ed è pari all’abbattimento del 2% annuo del tasso d’interesse applicato, dall’istituto di credito, al prestito erogato. La disponibilità finanziaria è di circa € 3,5 milioni e le domande potranno essere presentate fino all’esaurimento del budget disponibile. Nel porgere i miei personali saluti, voglio ringraziare tutti i soggetti del sistema agro-alimentare del nostro territorio per la fiducia e la collaborazione dimostrate e che hanno contribuito, spesso tra non poche difficoltà, a lavorare proficuamente per rispondere alle necessità del settore. Rivolgo, infine, un particolare augurio agli agricoltori affinché la provincia di Cremona continui ad essere la terra della nostra tradizione agricola. Gianluca Pinotti Assessore Provinciale Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca 5 La Sentinella Agricola - numero 1/2014 Verso un’agricoltura conservativa: la prova triennale di Luignano Mais allo stadio di terza-quarta foglia, in regime di non lavorazione A. Fiorini , M. Grandi , C. Cervi Ciboldi , M. Masseroli4, M.C. Bertonazzi1, M.D. Feraboli4, V. Tabaglio1 1 2 3 Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Piacenza-Cremona AIGACoS, Associazione Italiana per la Gestione Agronomica e Conservativa del Suolo, Pavia 3 Azienda Agricola Cervi Ciboldi, Luignano di Sesto ed Uniti, Cremona 4 Provincia di Cremona, Settore Agricoltura e Ambiente 1 2 L’Agricoltura Conservativa (Agricoltura Blu) A livello internazionale, sono sempre più numerosi i casi in cui la scienza agronomica si trova ad affrontare il dualismo fra agricoltura convenzionale ed agricoltura conservativa, analizzandone gli aspetti positivi e negativi. L’agricoltura convenzionale è sempre stata il punto di riferimento del progresso agricolo, soprattutto in termini di rese. Essa può essere considerata come un’attività altamente specializzata, molto intensiva per il capitale ed assai dipendente dagli input esterni. Negli ultimi anni, tuttavia, si è fatta strada la consapevolezza dell’esauribilità di alcune risorse (suolo, acqua, materie prime, energia) e contemporaneamente la preoccupazione per una progressiva riduzione delle rese e della produzione di alimenti. In aggiunta, alcune tematiche attuali quali l’aumento della popolazione mondiale, la necessità della produzione di cibo appropriato e sicuro, la gestione sostenibile delle risorse naturali, il cambiamento climatico, la scarsità idrica, la volatilità dei prezzi, hanno evidenziato la necessità di intraprendere una revisione delle attuali tecniche di produzione agricola, verso quella che viene identificata ormai globalmente come “agricoltura sostenibile”. Pur nella difficoltà di darne una definizione universale, occorre necessariamente specificare che la “sostenibilità” non è un concetto a sè stante, non si riferisce ad un prescritto set di pratiche e non è neppure identificabile solo con un’unica tipologia di sistema, ma riguarda tutta una serie di tecniche che possono essere comuni e trasversali ai diversi sistemi agricoli classificati come sostenibili. Essa, infatti, si basa su un insieme di pratiche agronomiche fondamentali, quali l’alterazione minima del suolo, le rotazioni, la copertura permanente del terreno (con residui colturali e con colture di copertura, le cosiddette cover crops), e l’utilizzo delle consociazioni colturali, sfruttando la conoscenza approfondita dei complessi meccanismi chimico-fisici del suolo. La nuova politica agricola comunitaria (PAC) per il periodo 2014-2020, benché ancora imprecisa nei dettagli, va certamente in questa direzione, prevedendo una buona quota di sussidi volta a promuovere una gestione sostenibile e conservativa dell’agrosistema. Risulta sempre più evidente come un rapporto equilibrato tra agricoltura e ambiente sia considerato di 6 vitale importanza, mentre sia definitivamente tramontato l’obiettivo di una mera massimizzazione delle rese. La valenza agroambientale dell’agricoltura conservativa si dimostra con i seguenti vantaggi: 1) un miglioramento dello stato di salute del suolo, tramite l’aumento della sua dotazione di sostanza organica; 2) una migliore qualità dell’aria, grazie alla riduzione della CO2 atmosferica e al suo sequestro in forma organica nel terreno; 3) un’efficiente utilizzazione dell’acqua, dovuta all’aumento della porosità del terreno e alla capacità di infiltrazione dell’acqua nel suolo; 4) una riduzione degli inconvenienti dell’agricoltura intensiva convenzionale, quali l’erosione del suolo, l’inquinamento ambientale, la scomparsa della biodiversità, ecc. Questi vantaggi agroambientali sono massimi qualora venga adottata la non lavorazione del terreno (in inglese, no-tillage), mentre diventano via via più sfumati nel caso in cui si opti per le lavorazioni ridotte, in funzione del loro grado di attinenza con le tecniche conservative. Per sensibilizzare e far conoscere agli agricoltori cremonesi l’applicazione delle nuove misure agro-ambientali, La Sentinella Agricola - numero 1/2014 a partire dal 2011 si svolgono, presso l’azienda agricola Cervi Ciboldi a Luignano di Sesto Cremonese, prove di confronto fra Agricoltura Conservativa e Agricoltura Convenzionale. Le ricerche sono promosse dalla Provincia di Cremona, con la collaborazione di AIGACoS (Associazione Italiana per la Gestione Agronomica e Conservativa del Suolo) ed il supporto scientifico della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università Cattolica di Piacenza-Cremona. Lo scopo principale è quello di valutare gli effetti della non lavorazione e delle lavorazioni ridotte sulla produttività delle colture e sulla qualità del suolo. La sperimentazione La prova, iniziata nel 2011, è al suo terzo anno di sperimentazione. Per l’allestimento del campo sperimentale sono state ricavate, all’interno di un appezzamento, tre aree di circa 1.260 m2 ciascuna. Si è voluto valutare gli effetti sulle rese di mais e sulla qualità del suolo di tre sistemi di lavorazione, così individuati: 1) Lavorazione convenzionale (CT, conventional tillage), basata sull’aratura a 35 cm, seguita da una o due erpicature più o meno superficiali. 2) Lavorazione ridotta (MT, minimum tillage), non rovesciante, a 20 cm di profondità, eseguita con attrezzo combinato, provvisto di ancore tipo “Michel” e di dischi ondulati, completata con erpice rotativo. 3) Non lavorazione (NT, no-tillage), che prevede il solo passaggio di un’apposita seminatrice da sodo. La qualità del suolo è stata valutata mediante l’utilizzo di indicatori chimici, fisici e biologici. Il terreno è stato campionato all’inizio della prova e poi annualmente alla raccolta del mais. Per la determinazione delle principali caratteristiche pedologiche (granulometria, pH, sostanza organica, azoto totale, fosforo assimilabile, potassio scambiabile, capacità di scambio cationico, conducibilità elettrica, stabilità strutturale), i campioni sono stati prelevati alla profondità di 0-30 cm, mentre per la determinazione del QBS-ar (l’unico indicatore biologico utilizzato, la cui sigla significa Qualità Biologica del Suolo mediante artropodi) il prelievo è stato limitato ai primi 10 cm di terreno. Su questi campioni più superficiali sono state determinate, inoltre, la sostanza organica e la stabilità strutturale, con l’obiettivo di verificare se le variazioni di questi due importanti indicatori di salute del suolo fossero più evidenti e più rapide, rispetto a quelle determinate su uno strato più ampio di terreno campionato (i 30 cm del prelievo ordinario). Risultati produttivi Un primo resoconto della sperimentazione è già stato pubblicato su La Sentinella Agricola, n° 2/2012. Di seguito, è possibile riprendere quei dati e completarli con quelli dell’intero triennio di sperimentazione (Tabella 1). I risultati del 2011 potevano essere valutati, dopo un solo anno di prova, già come molto positivi, anche se le produzioni del settore NT sono risultate inferiori del 14%, rispetto al settore MT. È necessario sottolineare, infatti, che nel “periodo di transizione” fra regime arativo e regime sodivo (quello che si stabilisce all’equilibrio, dopo qualche anno di non lavorazione) le rese possono risultare inferiori a quelle convenzionali. L’annata 2012, segnata da un trimestre estivo molto siccitoso, ha dato origine a performance produttive piuttosto scadenti, con una resa media di 8,36 Mg ha-1 per le parcelle a MT e di 7,78 Mg ha-1 per le parcelle a NT. Questa volta, il calo produttivo del settore a non lavorazione si è attestato all’11%, indicando una parziale ripresa di competitività nel no-tillage. Se si considera, poi, che i costi di coltivazione sono risultati inferiori del 40-60% rispetto a quelli che hanno caratterizzato il minimum tillage, è evidente che in soli due anni di prova la non lavorazione ha raggiunto grossomodo la redditività del settore a lavorazione ridotta. Nell’inverno 2012/2013, seguendo il programma di fertilizzazione aziendale si è provveduto alla letamazione nelle parcelle a MT, aumentandone notevolmente la fertilità chimica e fisica. La lavorazione del terreno e la semina del mais sono avvenute in data 13 giugno 2013, con notevole ritardo dovuto alle continue ed ingenti precipitazioni dei mesi di aprile e maggio. La raccolta è stata eseguita il 13 novembre, per entrambi i sistemi di lavorazione. Le rese in granella sono state notevolmente superiori rispetto all’annata precedente, nonostante le chiare difficoltà generate da un ciclo colturale notevolmente posticipato, che ha portato ad una percentuale media di umidità alla raccolta del 30%. Per la tesi MT la resa è stata di 14,0 Mg ha-1, mentre la tesi NT si è fermata a 11,9 Mg ha1. Lo scarto produttivo (-15%) è da imputare, in primo luogo, al maggiore apporto di nutrienti che ha caratterizzato il MT, grazie al consistente apporto di letame; in secondo luogo, l’annata piovosa non ha potuto far emergere la maggiore efficienza di utilizzo dell’acqua da parte del sistema di non-lavorazione, Tabella 1. Produzioni di granella di mais al 15,5% di umidità (Mg ha-1) Tipo di lavorazione 2011 2012 2013 Non lavorazione (NT) 12,94 7,78 11,93 Lavorazione ridotta (MT) 15,03 8,36 13,97 7 La Sentinella Agricola - numero 1/2014 Tabella 2. Tenore in sostanza organica dello strato 0-10 cm (%) Tipo di lavorazione Non lavorazione (NT) 2011 1,86 2012 1,81 2013 2,03 Lavorazione ridotta (MT) 1,81 1,78 2,78 Aratura (CT) 1,56 - 1,19 2011 33 2012 38 2013 36 Lavorazione ridotta (MT) 15 17 44 Aratura (CT) 3 - 5 Tabella 3. Indice di struttura dello strato 0-10 cm (%) Tipo di lavorazione Non lavorazione (NT) come invece era successo nell’annata precedente. Qualità del suolo e fertilità Le analisi di inizio prova (2011) mostrano come il terreno si caratterizzi per una tessitura franco-sabbiosa (61% sabbia, 26% limo, 13% argilla) e per una reazione fortemente acida, con valori di pH che oscillano tra 4,4 e 4,8. La dotazione di sostanza organica nei primi 30 cm di suolo è piuttosto bassa (media 1,67%), giustificando il passaggio a sistemi di agricoltura conservativa. Per quanto riguarda gli elementi nutritivi, si segnala un contenuto normale di azoto (media 0,11%), una dotazione di fosforo molto alta (media 33,8 mg P kg-1) dovuta alle pregresse concimazioni/letamazioni e, al contrario, una scarsità di potassio (media 31,6 mg K kg-1), tipica della zona cremasca. Di anno in anno, nel triennio sperimentale si è voluta focalizzare l’attenzione sullo strato 0-10 cm, in modo tale da saggiare più rapidamente le eventuali variazioni dei parametri che maggiormente riassumono lo stato di tarla ai livelli di partenza. L’areazione prodotta dalle lavorazioni, infatti, causa l’aumento del tasso di mineralizzazione e, quindi, del consumo annuale della sostanza organica. La terza tesi, quella basata sulla tradizionale aratura (CT), indica in maniera inequivocabile quale sia il destino della qualità di un suolo sottoposto ad una monosuccessione a mais in regime arativo. Il livello di sostanza organica di inizio prova (1,56%) è stato progressivamente eroso negli anni successivi, fino a scendere al livello preoccupante dell’1,19%, foriero di danni permanenti alla struttura del suolo stesso. La tabella 3, infatti, riporta i valori relativi alla stabilità strutturale dei tre terreni, sempre per lo strato 0-10 cm. A riguardo, la non lavorazione (NT) ha fatto segnare un leggero miglioramento della stabilità strutturale dei primi 10 cm di terreno, che passa da un già discreto 33% del 2011 ad un 36% del 2013 (+10% circa). Per quanto riguarda la tesi MT, invece, un indice di struttura del 15% misurato ad inizio prova, ha lasciato il posto fertilità del suolo, (vale a dire il tenore in sostanza organica, la stabilità strutturale e la qualità biologica). In tabella 2 sono riportate le percentuali di sostanza organica nei primi 10 cm, relative alle tre tesi di prova, per i tre anni di riferimento. Per quanto riguarda la non lavorazione, si può notare che, pur in assenza di letamazioni, la dotazione organica del suolo è aumentata del 10% circa, confermando l’effetto positivo sulla fertilità organica, dovuto alla “non apertura” del terreno ed alla residuazione superficiale degli stocchi. Relativamente alla lavorazione ridotta (MT), invece, è da segnalare che l’aumento di sostanza organica fatto registrare nel 2013 è dovuto essenzialmente alle cospicue letamazioni dell’inverno precedente. Tale aumento è senz’altro molto importante per ripristinare la fertilità pedologica nei sistemi a monocoltura di mais nella Pianura Padana; tuttavia, le periodiche lavorazioni, che caratterizzano la tesi MT, purché ridotte di intensità, andranno progressivamente erodendo la dotazione organica, fino a ripor- Tabella 4. Qualità biologica del suolo (QBS-ar) dello strato 0-10 cm Tipo di lavorazione 2011 2012 2013 Non lavorazione (NT) 51 55 106 Lavorazione ridotta (MT) 34 42 87 Aratura (CT) 54 - 93 8 La Sentinella Agricola - numero 1/2014 Mais allo stadio fenologico V6-V7, in regime di non lavorazione ad un 44%, aumento decisamente vistoso, direttamente imputabile alla letamazione. Tuttavia, il notevole miglioramento in termini di struttura potrebbe essere fuorviante: tale indice, infatti, a causa delle annuali lavorazioni che interessano questo strato di terreno, è destinato progressivamente a diminuire, così da ritornare nel giro di pochi anni ai valori iniziali. Il dato, quindi, conferma le ottime e risapute proprietà strutturanti del letame più che la stabilizzazione della struttura del terreno. I valori relativi al terreno arativo (CT), rimasti fissi su livelli bassissimi, confermano la pericolosità di tale agrosistema in termini di sostenibilità futura. Il QBS-ar (Tabella 4) è un indice biologico che tiene conto dei microartropodi contenuti nei primi 10 cm di terreno e, in funzione del loro numero e del loro grado di adattamento alla vita sotterranea, assegna al campione un valore tanto più alto, quanto maggiore risulta essere lo stato di salute del suolo. I risultati ottenuti hanno messo in luce, in linea di massima, una maggiore qualità delle parcelle a non-lavorazione (NT), che hanno riportato una forte variazione nel triennio di prova: si è passati, infatti, dal 51 riscontrato alla fine del primo anno, ad un otti- mo 106 di fine 2013 (+108%). Tale incremento, come si può apprezzare dai dati riportati in tabella 4, trova riscontro soprattutto nel passaggio fra il secondo ed il terzo anno di prova, anche se non possono essere escluse fluttuazioni stagionali. Lo stesso aumento, infatti, viene fatto segnare anche dalle due tesi restanti, che tuttavia rimangono ad di sotto dei valori del terreno sodivo. Questo comportamento dell’indice QBS può essere fatto risalire, almeno in parte, al ritardo di campionamento del 2013, causato dal prolungarsi della stagione colturale e in seguito del maltempo, il che ha favorito il ripopolamento da parte dei microartropodi anche nelle tesi MT e CT. Per la lavorazione ridotta, si è passati dal 42 all’87 in un solo anno, mentre, per l’aratura, il 54 di inizio prova ha visto un aumento fino al 93 di fine 2013. Per spiegare questi aumenti, nel primo caso, occorre ricordare che è stata eseguita la letamazione secondo periodico schema aziendale, mentre nel caso dell’arativo, si deve tenere a mente che la parcella proviene dal dissodamento di un medicaio quadriennale, precedente il triennio a mais. Conclusioni La prova sperimentale allestita presso l’Azienda Agricola Cervi Ciboldi di Luignano (Comune di Sesto Cremonese) ha dato modo di paragonare gli effetti di una monosuccessione a mais sulle caratteristiche qualitative del terreno agrario, documentate soprattutto dall’andamento dei tre parametri prescelti, nello strato 0-10 cm. Nell’agrosistema convenzionale intensivo (CT), i risultati ottenuti hanno permesso di documentare il progressivo degradarsi dei servizi ecosistemici nel suolo, riconducibili alla perdita di sostanza organica e ai bassi livelli dell’indice di struttura. Viceversa, per gli agrosistemi conservativi, sia quello a minima lavorazione (MT), sia quello a non-lavorazione (NT), si sono registrati numerosi vantaggi legati alle tecniche agronomiche uti- 9 lizzate. In particolare, la non-lavorazione ha portato ad una maggiore dotazione organica ed idrica del suolo, favorita dalla migliore efficienza di utilizzazione dell’acqua tipica del regime biotico sodivo. Non meno importanti sono stati il consolidamento della stabilità strutturale del terreno e l’aumento della biodiversità, soprattutto con riferimento alla micro-mesofauna pedologica. Per quanto riguarda la minima lavorazione, nell’ultimo anno si è potuto registrare un aumento repentino della struttura e della sostanza organica del terreno. Tuttavia, tali miglioramenti non possono essere attribuiti direttamente al sistema di lavorazione, ma in buona parte appaiono connessi al consistente apporto di letame. Si conferma, così, che i vantaggi di una lauta concimazione organica si protraggono per un numero limitato di anni (3-4), al termine dei quali i parametri ridiscendono ai valori riscontrati all’avvio della sperimentazione, dopodiché risulta nuovamente necessario un intervento di ripristino della fertilità agronomica. La non-lavorazione, invece, sta dimostrandosi in grado di migliorare la qualità del suolo di anno in anno senza discontinuità e cadute, anche se ad un ritmo più lento. La fase di transizione tra regime arativo e regime biotico sodivo è stata stimata essere della durata di 5-6 anni, periodo dopo il quale le produzioni si ristabiliscono ai livelli di partenza. È bene tuttavia porre l’attenzione anche sulla forte riduzione di costi che la nonlavorazione è in grado di generare: si stima che il risparmio complessivo possa arrivare fino al 50-70% dei normali costi di lavorazione. D’altra parte, la riduzione dei ricavi, generata dalle minori rese preventivabili durante la fase di transizione, può essere compensata dal contributo europeo, già previsto dal PSR 2007-2013 (Misura 214; Azione M), che si auspica venga riconfermato ed incrementato con la nuova riforma. La Sentinella Agricola - numero 1/2014 Condizionalità: i criteri 2014 La condizionalità è l’insieme dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che le aziende agricole, presentando una domanda di aiuto al fine di beneficiare dei pagamenti diretti, sono tenute a rispettare all’interno dell’Unione Europea. La condizionalità si applica, oltre che ai beneficiari dei pagamenti diretti sulla domanda unica, anche ai beneficiari aderenti alle misure agroambientali del PSR (misure 214, 211 e 221). Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità comporta la riduzione o l’esclu- sione dai pagamenti degli aiuti, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del regolamento (CE) n. 73/2009. Gli impegni che l’azienda deve rispettare sono contenuti all’interno di Atti (impegni) e Norme (standard), il cui contenuto è approvato annualmente con delibera di Giunta Regionale, per il 2014 la n. IX/1366 del 14 febbraio (BURL s.o. n. 8 del 19/02/2014). Per i controlli relativi al 2014 è stata estratta a campione anche un’area della provincia di Cremona. L’insieme degli Atti o Norme definisce i Campi di condizionalità re- lativi ai Criteri di gestione obbligatori di condizionalità, distinti in: CGOA (Criteri di Gestione Obbligatori Ambiente); CGOS (Criteri di Gestione Obbligatori Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali), CGOB (Criteri di Gestione Obbligatori Igiene e benessere degli animali), BCAA (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali). Considerando la rilevanza della condizionalità, iniziamo in questo numero la descrizione dell’Atto 1, Standard 5.3 e dell’Atto A 3, rinviando al prossimo numero la pubblicazione degli altri. SOGGETTI DEPUTATI AL CONTROLLO IN LOCO CONDIZIONALITA’ ELENCO ATTI E NORME OPR PROVINCIA ASL AGEA CAMPO CGO AMBIENTE Atto A1 – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura X X X Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole X Atto A5 Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche X X CAMPO CGO SANITA’ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI Atto A6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini X Atto A7 – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97 X Atto A8 – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/ CEE (gu L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5 X 10 La Sentinella Agricola - numero 1/2014 Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari X Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE Atto B11 – Regolamento (ce) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare X X X Atto B12 – Reg. (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili X Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica X Atto B14 – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l’introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini X Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini X CAMPO CGO IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli Atto C17 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio che riguarda la protezione degli animali negli allevamenti X X X CAMPO BCAA Norma 1: Misure per la protezione del suolo Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche Standard 1.2: Copertura minima del suolo Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti Norma 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo Standard 2.1: Gestione delle stoppie Standard 2.2: Avvicendamento delle colture Norma 3: Misure per la protezione della struttura del suolo Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine ATTO A1 - Conservazione degli uccelli selvatici Soggetto controllore: Provincia ed AGEA Campo di applicazione L’atto si applica alle aziende agricole i cui terreni ricadono in aree classificate come Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Dir. 2009/147/CE. Per ciascuna ZPS è individuato un Ente Gestore dell’area. Con DGR 8/7884 del 30 luglio 2008 e s.m.i., sono state individuate 6 tipologie di ZPS sulla base delle principali caratteristiche ambientali e, per ogni tipologia, sono state approvate delle 11 X X X X X X X misure di conservazione generali vigenti in tutte le ZPS e delle misure di conservazione specifiche per tipologia di ZPS. Obblighi Il rispetto degli impegni relativi all’atto A1 prevede che per i terreni ricadenti in ZPS: La Sentinella Agricola - numero 1/2014 piano di gestione approvato TIPOLOGIA AMBIENTALE AI SENSI DELLA DGR 7884/08 ETTARI no AMBIENTI FLUVIALI 91,55 no AMBIENTI FLUVIALI AMBIENTI AGRICOLI 98,00 no ZONE UMIDE 22,50 DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009 no ZONE UMIDE 76,26 DGR 16338/04 DGR 1791/06 DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009 no AMBIENTI FLUVIALI 35,26 PROVINCIA DI CREMONA DGR 21233/05 DGR 1791/06 DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009 si AMBIENTI FLUVIALI 299,75 PROVINCIA DI CREMONA DGR 21233/05 DGR 1791/06 DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009 si ZONE UMIDE 1.179,86 PROVINCIA DI CREMONA PROVINCIA DI CREMONA DGR 21233/05 DGR 1791/06 DGR 21233/05 DGR 1791/06 DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009 DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009 si AMBIENTI FLUVIALI 1.039,13 si ZONE UMIDE 152,24 DGR 21233/05 DGR 1791/06 DGR 16338/04 DGR 1791/06 DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009 DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009 PARCO OGLIO NORD DGR 16338/04 DGR 1791/06 BS CR PARCO OGLIO NORD CR CR PROV. DGR 16338/04 DGR 1791/06 COMUNI (CR) PARCO OGLIO NORD NOME ZPS NORMATIVA DI INDIVIDUAZIONE ZPS E ENTE GESTORE DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009 ENTE GESTORE ZPS MISURE DI CONSERVAZIONE Elenco ZPS in provincia di Cremona. BOSCO DE L'ISOLA SONCINO BG BS CR CREDERA RUBBIANO CR LO PARCO ADDA SUD GABBIONETA BINANUOVA CR PARCO OGLIO NORD ISOLA UCCELLANDA AZZANELLO, GENIVOLTA BS CR BOSCO DI BARCO SONCINO RISERVA REGIONALE BOSCO RONCHETTI PIEVE D'OLMI, SAN DANIELE PO, STAGNO LOMBARDO GARZAIE DEL PARCO ADDA SUD LANCA DI GABBIONETA RISERVA REGIONALE MOTTA BALUFFI, LANCA DI GEROLE TORRICELLA DEL PIZZO SPINADESCO CREMONA, CROTTA D'ADDA, SPINADESCO CR LANCA DI GUSSOLA GUSSOLA CR GUSSOLA, MARTIGNANA ISOLA MARIA LUIGIA DI PO, TORRICELLA DEL PIZZO CR PROVINCIA DI CREMONA DGR 21233/05 DGR 1791/06 DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009 si AMBIENTI FLUVIALI 556,18 CALVATONE, DRIZZONA, ISOLA DOVARESE, OSTIANO, PARCO REGIONALE PESSINA CREMONESE, OGLIO SUD PIADENA, SAN MARTINO SULL'ARGINE, VOLONGO CR MN PARCO OGLIO SUD DGR 16338/04 DGR 1791/06 DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009 si AMBIENTI FLUVIALI AMBIENTI AGRICOLI 4.023,71 1. i progetti di interventi che possono avere incidenze significative sulle ZPS siano sottoposti a valutazione di incidenza secondo la procedura di cui alla DGR 14106/03; 2. siano rispettate le misure di conservazione approvate con DGR 8/9275/09 e le eventuali misure di conservazione/piani di gestione di ogni singola ZPS approvate/i dal relativo ente gestore; 3. siano rispettati i seguenti impegni di natura agronomica: A. divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati; B. divieto di conversione a seminativo delle superfici a pascolo permanente; C.1. mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno; C.2. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale da evitare nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi; D.1. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti; D.2. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli Enti preposti. L’agricoltore deve verificare con l’Ente Gestore della ZPS se un 12 determinato intervento (es. costruzione di una stalla, taglio di piante, recinzioni, etc.) necessita dell’attivazione della procedura per la Valutazione di Incidenza. Pertanto nel caso in cui ci fosse tale necessità, l’agricoltore deve presentare all’Ente Gestore lo Studio di Incidenza. STANDARD 5.3 (ex ATTO A 2) Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose Soggetto controllore: Provincia Campo di applicazione Lo Standard si applica a tutte le aziende agricole in quanto deten- La Sentinella Agricola - numero 1/2014 gono sostanze pericolose di cui agli elenchi I e II dell’allegato alla Dir 80/68/CEE, quali carburanti, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori contenenti prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose). Inoltre l’atto si applica alle aziende che svolgono attività agroindustriale prevalente sull’attività agricola e/o trasformano materia prima proveniente dall’esterno che supera il limite di complementarietà e producono acque reflue non assimilabili alle acque reflue domestiche. Obiettivi Prevenire l’inquinamento delle acque sotterranee dovuto a determinate sostanze pericolose e ridurre o eliminare le conseguenze dell’inquinamento già in atto. Obblighi Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 103 e 104 del D. Lgs. 152/2006, per quanto attiene alle attività di tipo agricolo regolate dal presente Atto, è vietato lo scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, ad eccezione degli insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Gli scarichi di acque reflue che non si configurano come domestiche devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie o destinati al riutilizzo in conformità con le prescrizioni relative, previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti Obblighi validi per tutte le aziende agricole L’azienda agricola deve provvedere ad un corretto stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, al fine di evita- re la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo e nel sottosuolo. A tal fine: 1. i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta; La normativa prevede che il contenitore-distributore del combustibile fuori-terra debba essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra. 2. gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato; 3. i depositi, occasionali o permanenti, o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati; 4. le carcasse di trattori, o altri mezzi agricoli a motore, che possono essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore/cambio ecc.) devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati; 5. i contenitori di carburante posti su mezzi mobili per il trasporto dello stesso con una capacità superiore a 1.000 l per gasolio o oltre 333 l. per la benzina devono essere omologati. I controlli sono inoltre estesi anche all’eventuale presenza di residui di sostanze pericolose o depositi di tali sostanze, su terrreni, scoline, fossi, posti in prossimità del centro aziendale o sulle strade di accesso al medesimo. Modalità operative Il controllore si accerta che l’azien- 13 da utilizzi o meno prodotti contenenti sostanze pericolose di cui agli allegati I e II della Direttiva 80/68/ CEE, intervistando il rappresentante dell’azienda. Nel caso in cui l’azienda dichiari di non utilizzare sostanze pericolose, si procede, al fine di confermare l’attendibilità della suddetta dichiarazione, alle seguenti verifiche: - l’assenza di domanda UMA per l’anno corrente (nel caso di presenza di tale domanda e assenza di cisterna aziendale, va compilata la check-list evidenziando nelle note la modalità di gestione del carburante, es. rifornimento alla pompa); - che l’azienda si avvalga esclusivamente di contoterzista per le lavorazioni agricole; Nel caso in cui le aziende utilizzino sostanze pericolose, il controllore è tenuto a verificare: - lo stoccaggio, occasionale o permanente, del carburante, degli oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari; - la presenza di perdite di sostanze pericolose su suolo dovute a sistemi di spillaggio difettosi, alla non perfetta tenuta stagna dei depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose e al non corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi; - la presenza di dispersioni di sostanze pericolose che interessino direttamente o indirettamente corsi d’acqua naturali o artificiali (genera EFFETTI EXTRAZIENDALI); - se i depositi o accumuli, occasionali o permanenti, di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, hanno una adeguata protezione dagli agenti atmosferici e sono posti su pavimenti impermeabilizzati; - se le carcasse di trattori, o altri mezzi agricoli a motore, che posso- La Sentinella Agricola - numero 1/2014 no essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore\cambio ecc.) sono adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e sono su pavimenti impermeabilizzati; - se i contenitori di carburante posti su mezzi mobili per il trasporto dello stesso con una capacità superiore a 1.000 l per gasolio o oltre 333 l per la benzina sono omologati. ATTO A3 - Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura Soggetto controllore: Provincia Campo di applicazione La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione sia nel caso di utilizzazione da parte dell’agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi. Gli impegni del presente atto non si controllano nel caso in cui l’azienda agricola che, pur concedendo terreni per lo spandimento, dal 1° gennaio 2012 al momento del controllo non abbia ancora ricevuto fanghi. Obiettivi Disciplinare l’utilizzazione controllata dei fanghi di depurazione in agricoltura, in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulle acque, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo, incoraggiandone il corretto utilizzo. I fanghi derivano da processi di depurazione biologica delle acque reflue che provengono da insediamenti civili e industriali. Affinché i fanghi possano essere utilizzati in agricoltura è necessario che: - siano adeguatamente trattati ossia sottoposti a processi biologici, chimici o termici finalizzati a ridurre rischi sanitari connessi alla presenza di eventuali sostanze tossiche o di agenti patogeni; - possiedano effetto concimante, ammendante e/o correttivo; - siano esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l’uomo e l’ambiente. Obblighi Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli: I. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi); II. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli); III. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione). Nell’ambito del controllo di condizionalità, l’agricoltore può rivestire uno dei seguenti ruoli: A. agricoltore che non è né produttore né utilizzatore di fanghi, in quanto mette solo a disposizione di terzi i propri terreni per lo spandimento dei fanghi; B. agricoltore che è anche utilizzatore ma non produttore, in quanto distribuisce personalmente i fanghi sui terreni agricoli; C. agricoltore che è sia produttore sia utilizzatore, in quanto oltre a distribuire fanghi sui terreni li produce ossia rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione. Nella casistica rappresentata, i soggetti tenuti a richiedere l’autorizzazione sono soltanto gli agricoltori di cui al punto 2 e 3 in quanto utilizzano fanghi di depurazione sui suoli agricoli propri o di terzi. Tali soggetti, in qualità di titolari dell’autorizzazione, sono responsabili del corretto spandimento, anche dal punto di vista delle responsabilità penali. Tuttavia, ai fini della condizionalità, anche l’agricoltore di cui al punto 1) è responsabile del corretto spandimento sui suoi terreni. In merito alla documentazione og- 14 getto di verifica si precisa quanto segue: L’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi in agricoltura viene rilasciata dalla Provincia e ha validità massima di 5 anni, la validità è comunque quella indicata nell’autorizzazione. Il soggetto autorizzato comunica tramite notifica, con almeno 10 giorni di anticipo alla Provincia, al Dipartimento ARPA provinciale, al Comune e al conduttore dei terreni: - gli estremi dell’impianto di provenienza dei fanghi; - le colture in atto e quelle previste; - le date previste per l’utilizzazione dei fanghi; - l’identificazione sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende spandere i fanghi; - i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati nell’allegato IB del Dgls 99/92; - i dati analitici dei terreni per i parametri indicati nell’allegato IIA del Dgls 99/92; - il consenso allo spandimento da parte del conduttore del terreno interessato. Il registro di utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate dall’autorità competente, deve essere conservato per un periodo non inferiore a 6 anni dall’ultima annotazione. I fanghi nelle fasi di trasporto e utilizzazione devono essere corredati da formulario di identificazione del fango (contiene nome ed indirizzo del produttore, origine, tipologia e quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data e percorso, nome ed indirizzo del destinatario). Tali informazioni possono essere anche contenute nella scheda di accompagnamento che può quindi sostituire il formulario di identificazione. A. Obblighi per l’agricoltore né produttore né utilizzatore: Acquisire e conservare copia dei seguenti documenti: 1. formulario di identificazione dei fanghi; 2. autorizzazione allo spandimento La Sentinella Agricola - numero 1/2014 dell’utilizzatore; 3. registro di utilizzazione dei terreni con le annotazioni sulle operazioni di spandimento relative ai soli terreni di competenza dell’azienda agricola controllata; 4. notifica agli Enti competenti dell’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; 5. convenzione stipulata con l’azienda utilizzatrice di fanghi. Rispettare e far rispettare le condizioni di utilizzazione e i divieti previsti. La casistica relativa all’agricoltore utilizzatore di fanghi, ma non produttore e a quella all’agricoltore produttore e utilizzatore di fanghi non è significativa, pertanto non se ne riportano gli obblighi. Le novità 2014 Per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) contenuti nell’Allegato A alla DGR n. 104/2014, le principali modifiche riguardano l’Atto A2, inerente la “protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose”. Tale Atto è stato stral- ciato dall’elenco dei CGO ed è stato ricompreso nelle BCAA, denominato “Standard 5.3”, in coerenza con quanto stabilito dall’Allegato II del Regolamento (UE) n. 1310/2013. Anche l’Atto B9 sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari ha subito modifiche, in virtù di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1310/2013, che prevede di dare applicazione all’articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, con esclusivo riferimento a quanto dettagliato nella prima e seconda frase del medesimo articolo. Ne consegue che, sulla base delle disposizioni del Regolamento transitorio applicate alla Condizionalità per l’anno 2014, si conferma l’obbligo di applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria conformemente all’art. 31 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 e delle indicazioni riportate in etichetta, mentre i principi generali di difesa integrata, pur diventando obblighi di legge dal 1° gennaio 2014, non fanno parte del regime di Condizionalità. Per quanto riguarda le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) contenute nell’Allegato 15 B alla DGR n. 104/2014, le modifiche più importanti intervenute in sede nazionale hanno riguardato l’applicazione dello Standard 5.2 di Condizionalità “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”. In particolare, a seguito delle modifiche che il MiPAAF ha apportato allo Standard 5.2 nel corso del 2013, sancite con il DM 15414 del 10.12.2013, è stato stabilito che il limite di rispetto del divieto di fertilizzazione azotata, chimica o organica, non può essere inferiore a 5 metri in fregio a tutti i corsi d’acqua, indipendentemente dalla classificazione di vulnerabilità ai nitrati degli ambiti territoriali pertinenti. Inoltre, laddove previsto, l’ampiezza della fascia inerbita potrà variare in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati, individuando una serie di specifiche classi di stato. A tale scopo, è in corso di aggiornamento l’elenco dei corpi idrici coinvolti dal vincolo di costituzione/non eliminazione della fascia inerbita previsto dallo Standard 5.2 di condizionalità. Massimo Delle Noci La Sentinella Agricola - numero 1/2014 Terra e Famiglia Seconda edizione - “Rapporti tra proprietà e affitto” Lo scorso 18 novembre, presso Palazzo Trecchi, si è svolta la seconda edizione del convegno, organizzato da CIA Cremona, “Terra e Famiglia” che l’anno scorso aveva affrontato i temi legati alla successione ereditaria. L’argomento di quest’anno è stato di particolare interesse in quanto il rapporto tra proprietà e affitto ha importanti implicazioni, non solo di na- tura economica, per l’intero segmento agricolo. I qualificati relatori hanno esaminato i vari aspetti legati all’impresa agricola ed al passaggio generazionale della titolarità aziendale. Si sono indagate le dinamiche che si instaurano tra i proprietari dei terreni agricoli e gli affittuari: contratti agrari, norme, convenzioni e consuetudini sono state le parole chiave. Dal pun- to di vista delle relazioni si tratta di rapporti delicati, complessi, a volte conflittuali, molte altre sereni. L’obiettivo del convegno, pienamente raggiunto, è stato quello di aver contribuito all’approfondimento, soprattutto in termini normativi, delle complesse dinamiche esistenti tra proprietà e affitto. Pubblichiamo di seguito gli interventi dei relatori. “I titoli di possesso dei terreni agricoli: proprietà, affitto, altro. Acquisto terreno: preliminari, diritto di prelazione” Giovanni Corioni, Notaio in Cremona ra da parte di chi la utilizza. A tale fine si è introdotto lo strumento della prelazione perché si è pensato così di garantire un equo bilanciamento fra gli interessi del proprietario e del’affittuario: il proprietario non è infatti obbligato a vendere la terra, ma se decide di vendere nasce il diritto di prelazione, il diritto per l’affittuario di essere preferito alle stesse condizioni. Nel corso della relazione ho quindi illustrato gli elementi tecnici della prelazione (le condizioni per il suo nascere, quali di alienazione generano la prelazione, la procedura richiesta per il suo esercizio, la tutela prevista in caso di mancato rispetto, la possibilità della rinuncia alla prelazione). Va osservato che non tutti gli affittuari hanno questo diritto, ma solo specifiche categorie: originariamente era solo l’affittuario coltivatore diretto; nel tempo si sono aggiunte altre figure, quali le cooperative agricole di coltivatori della terra e le società di persone coltivatrici dirette (ovvero che abbiano come soci almeno il 50% di coltivatori diretti). Non vantano questo diritto, quindi, gli imprenditori agricoli professionali, le società di persone a cui è riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo professionale e le società di capitali (anche se formate da coltivatori diretti). Gli altri requisiti richiesti minimi sono che il bene ceduto sia un terreno a destinazione agricola (e a tale fine rileva la destinazione dell’area secondo le previsioni degli strumenti urbanistici degli enti preposti), l’affittuario deve aver coltivato il fondo da almeno due anni, non deve aver venduto nel biennio precedente altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria (al fine di evitare comportamenti meramente speculativi) ed il fondo acquistato unito a quelli già di proprietà e già condotti non superi il triplo di superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia (osservo che questi ultimi due requisiti sono analoghi a quel- L’intervento mira a chiarire i rapporti tra il proprietario e l’affittuario nel momento in cui il proprietario intende trasferire il terreno affittato. In particolare, vuole dare i contorni della disciplina della prelazione agraria, disciplina complessa perché si fonda su una normativa sintetica su cui si sovrappongono una lunga serie di posizioni giurisprudenziali. Due sono i principali momenti in cui rileva l’affitto nell’ambito della prelazione agraria: la prelazione agraria propria dell’affittuario, e il fatto che la presenza di uno stabile affitto sull’immobile (a certe condizioni) esclude la prelazione del confinante. La prelazione a favore dell’affittuario è storicamente la prima nata (è nata nel 1965 con la legge n. 590) e mira a garantire l’acquisto della ter- 16 La Sentinella Agricola - numero 1/2014 li richiesti nella vecchia disciplina per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale della piccola proprietà contadina, requisiti che ora sono stati tolti dalla disciplina fiscale). Abbiamo già accennato che è esclusa l’esistenza della prelazione a favore del confinante qualora sul terreno da vendersi sia insediato in modo stabile un affittuario coltivatore diretto. E’ importante sottolineare che rileva l’insediamento stabile dell’affittuario e non il suo diritto di prelazione. Ciò comporta che è esclusa la prelazione del confinante anche se non c’è quella dell’affittuario, ad esempio perché l’affittuario ha rinunciato all’esercizio della prelazione, oppure perché l’affittuario non ha ancora maturato il suo diritto di prelazione, in quanto non sono ancora trascorsi i due anni di coltivazione. Va osservato che spesso proprio la contestazione del requisito della ‘stabilità’ dell’insediamento è stato oggetto delle aule dei Tribunali. “Relazione tra proprietà e conduzione nei contratti agrari” Uliana Garoli, Avvocato in Cremona Trattare di rapporto tra proprietà e conduzione del fondo da parte dell’impresa agricola, impone un cenno all’evoluzione della normativa nel tempo. La lenta evoluzione legislativa è iniziata nel primo dopoguerra, periodo caratterizzato da forte conflittualità tra proprietari del fondo e conduttori che mirava a contemperare interessi e diritti tra loro in aperta contrapposizione. Un travaglio normativo e un forte conflitto che hanno animato per anni il dibattito sulla riforma dei contratti agrari. L’analisi deve iniziare dalla Legge n. 567/1962 sull’istituto dell’equo canone nel contratto di affitto agricolo, per passare alla Legge n. 11/1971 che rese obbligatoria la corresponsione del canone di affitto in denaro, con in parallelo l’introduzione del coefficiente per l’aggiornamento della rendita fondiaria, fino alla Legge 203 del 1982, che ha definito in maniera organica la legislazione sui contratti agrari. E’ opportuno notare che questa legge è tra le prime a sancire le pari opportunità tra i generi affermando, annotazione niente affatto scontata, che “ il lavoro della donna è considerato pari al lavoro dell’uomo”. Questa è la legislazione tuttora vigente, anche se ha già compiuto ormai 30 anni, ed ha affermato la tendenza a realizzare un contratto equilibrato tra le parti, ovvero un contratto che garantisca le esigenze dell’imprenditoria, senza mortificare la proprietà. Molto importante, quindi, è stabilire una durata del contratto sufficiente per poter impostare un 17 razionale utilizzo del fondo, tutelando la necessità dell’impresa, ma anche quella del lavoro, tenendo in debito conto le esigenze sociali della continuità del rapporto di affitto. L’art. 5 della norma del 1982 tende, dunque, a tutelare il soggetto debole del rapporto, il conduttore del fondo, al quale si intende garantire stabilità nella conduzione. La norma, infatti, mentre concede sempre all’affittuario coltivatore diretto di recedere dal contratto con una semplice lettera raccomandata, concede al proprietario di agire per la risoluzione del contratto solo in caso di grave inadempimento. La ratio è cristallina. Dare maggiore tutela alle posizioni giuridiche fondate sul lavoro e sull’impresa e garantirne la stabilità, as- La Sentinella Agricola - numero 1/2014 sicurando nel contempo anche una buona rendita alla proprietà. Il caso di “grave inadempimento” è riconducibile sostanzialmente a tre casi. La morosità nel pagamento del canone per almeno un’annualità, la cattiva conduzione del fondo e il caso del subaffitto. Per analizzare le fattispecie indicate è necessario fare riferimento al caso concreto ed alla giurisprudenza consolidata e, comunque si osserva che la contestazione deve sem- pre essere specifica e deve essere espressa in modo non generico. Per concludere, è opportuno sottolineare che, nel periodo di crisi economica che tutti i settori dell’economia stanno attraversando, si impone una particolare attenzione alla gestione dell’impresa, che richiede maggiore impiego di competenze specifiche. Nel contesto economico attuale non è possibile navigare a vista, ma bisogna tracciare la rotta e dotarsi di bussola per evitare il rischio di nau- fragio. L’utilizzo degli strumenti finanziari, delle agevolazioni e dei fondi per l’accesso al credito, possono aiutare una corretta gestione aziendale ed in certi casi possono rappresentare un’ancora di salvezza. Di sicuro si sente oggi l’esigenza di politiche di sviluppo e di agevolazione per l’agricoltura che non siano solo di tipo fiscale, ma guardino al futuro per rendere competitiva l’agricoltura italiana. “Tentativo di conciliazione e piccola proprietà contadina” Andrea Azzoni, Dirigente Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona strutturali delle aziende agricole, ma anche per i cambiamenti del tenore di vita e dei rapporti nel tessuto del mondo rurale. A 66 anni dalla emanazione di quel decreto contenente disposizioni di favore per la piccola proprietà contadina, si può tranquillamente affermare che il dettato costituzionale secondo cui la Repubblica favorisce l’accesso al risparmio popolare e alla proprietà diretto coltivatrice, è stato significativamente esaudito e anche nella nostra provincia le conseguenze sono state assai evidenti. L’intervento dello Stato per la trasformazione della struttura fondiaria ha motivazioni molto lontane. Già a partire dall’unità d’Italia i motivi che sollecitavano un intervento in materia di riforma fondiaria erano molte- plici: l’indigenza delle popolazioni rurali era pressoché generalizzata, ma particolarmente grave nelle regioni del sud d’Italia (vedi “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi, in cui viene descritta la condizione di estrema miseria dei contadini lucani). Le trasformazioni agrarie, per fasi successive, avvennero con modalità differenti. Molto diffuso nell’ex regno Borbonico fu la concessione in enfiteusi, che costituì per molte zone, una fase di passaggio dal latifondo alla piccola proprietà. I tentativi compiuti alla fine del 1800 e nei primi anni del 1900, attraverso l’incameramento e successiva distribuzione dei beni ecclesiastici, come pure l’affrancazione degli usi civici, non ebbero un grande risultato, ma costituiscono, storicamente, Le leggi sulla piccola proprietà contadina e le trasformazioni fondiarie in provincia di Cremona. L’acquisto di fondi agricoli da parte di coltivatori diretti usufruisce di una particolare agevolazione per la prima volta introdotta nel 1948 con il D.L. 24/2/1948 n° 114, successivamente modificato, integrato e prorogato. Quando nel 1948 comparve la prima legge sulla piccola proprietà contadina (D.L. 24/2/1948 n. 114), era difficile immaginare quale incidenza avrebbe avuto tale provvedimento non soltanto per le modifiche socio - Con l’approvazione della legge di stabilità 2014 (L.n.147/2013) vengono mantenute per sempre le agevolazioni fiscali della piccola proprietà contadina (p.p.c.) che, a partire dal 1 gennaio 2014 sarebbero dovute scomparire, come decretato dal D.lgs. 23/2011, che ha previsto la cancellazione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie per le cessioni immobiliari. Tutti i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) potranno quindi usufruire dell’agevolazione, acquistando terreni agricoli e fabbricati pertinenziali con un’imposta catastale dell’1% sul prezzo della compravendita. L’agevolazione in materia di piccola proprietà contadina, prevede inoltre che l’imposta di registro ordinaria e quella ipotecaria siano fissate nella misura fissa di 200 euro e non costituiscano, quindi, una percentuale sul prezzo. L’atto di compravendita e le relative copie sono esenti dall’imposta di bollo e gli onorari dei notai sono ridotti alla metà. La piccola proprietà contadina si applica a tutti i coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, incluse le società agricole riconosciute (IAP), regolarmente iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale INPS. Riguardo alla tipologia di terreni da considerare, è invece necessario che i fondi siano qualificati come agricoli secondo il piano urbanistico in vigore. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, del D.lgs 228/2001, nonché all’ art. 2 D.lgs 99/2004 e successive modificazioni. Invece per gli atti di trasferimento di terreni agricoli e le relative pertinenze in favore di soggetti che non siano né coltivatori diretti né imprenditori agricoli professionali, l’imposta di registro è fissata al 12% (comma 609). 18 La Sentinella Agricola - numero 1/2014 dei segni premonitori di una volontà politica che col maturare dei tempi si sarebbe meglio espressa e perfezionata. E’ proprio il contesto sociale e politico, con il suo succedersi di situazioni e fatti storici, il presupposto che stimola e prepara questa lenta ma decisa trasformazione del mondo rurale, che vede una massa di nullatenenti, salariati e lavoratori a compartecipazione in condizione di perenne precariato, accedere gradualmente a forme progressive di stabilizzazione economica e perciò sociale, quali la mezzadria, l’enfiteusi, l’affitto e finalmente la proprietà. E’ un processo di liberazione certamente in termini di sussistenza economica, ma anche dal giogo e dalla soggezione psicologica e culturale (non è fuori luogo a questo proposito ricordare un’opera cinematografica quale il film “L’albero degli zoccoli” di Ermanno Olmi, per lo spaccato complessivamente fedele della vita di un tempo che esso rappresenta, soprattutto per le nuove generazioni, per le quali è più difficile immaginare condizioni di vita così lontane e diverse da quelle odierne). Passi successivi sono stati la privatizzazione dei pubblici demani iniziata nel 1919 (eredità dei comuni medioevali), la colonizzazione di vaste aree anche con lo strumento dell’esproprio (Agropontino) e il credito agrario agevolato (1928); successivamente il codice di procedura civile del 1940 veniva a sancire l’indivisibilità dei fondi per salvaguardarne la produttività e lo stesso codice civile del 1942, consolidava il concetto di minima unità colturale, per garantire successo alle operazioni di costituzione della proprietà diretto coltivatrice che avrebbero beneficiato di agevolazioni (fiscali e creditizie). E’ con questa premessa e questo quadro legislativo che si arriva al dopoguerra e alla necessità, per lo Stato, di ridare efficienza e di ricostruire una struttura produttiva. Il nuovo vigore dell’istituzione repubblicana pluralistica e aperta al mercato ha potuto così varare le nuove misure incentivanti la formazione della piccola proprietà contadina. Dal 1948 dunque la scelta in termini politici è divenuta più evidente; le leggi di nuova emanazione favorivano la costituzione di imprese a carattere familiare; questa scelta non fu né facile né scontata. Infatti a livello di dottrina economica non sono mai mancate e non mancano tuttora le perplessità nei riguardi dell’impresa agricola familiare. Molti obiettano infatti che la piccola impresa incontri difficoltà a procurarsi il credito all’esterno e che possa contare solo sull’autofinanziamento. Ma quest’ultimo già di scarsa entità, in questi tipo di impresa, per consentire qualche investimento, sottrae ulteriore reddito al consumo domestico, penalizzando così la famiglia rurale in termini di costo sociale, umano e di servizi. Inoltre la piccola impresa incontra difficoltà nella specializzazione delle produzioni, dei mezzi tecnici e della manodopera, soprattutto in conseguenza dello scarso livello tecnico dell’imprenditore a confronto con la grande impresa. Altri inconvenienti lamentati a carico della piccola proprietà, sono la difficoltà di un impiego economico delle macchine agricole, la frammentazione e la polverizzazione fondiaria, oltre che la difficoltà di integrazione nel flusso agro-industriale e distributivo. Accanto però a questi aspetti negativi, l’impresa agricola famigliare ne assomma certamente altri molto positivi quali il massimo livello di cointeressenza di tutte le persone addette all’attività produttiva e quindi la realizzazione della massima produttività del lavoro, nonché la valorizzazione del bene fondiario con stimolo a frequenti migliorie e ammodernamenti. Ma forse l’aspetto chiave rivelatosi positivo, al di là delle teorie economiche, con sensibili benefici sociali, 19 è il senso di spiccato attaccamento alla proprietà della terra. Ciò ha consentito, ad esempio, di diluire nel tempo e di rallentare il fenomeno dell’esodo a carico delle zone agricole più sfavorite. La grande stabilità sociale, soprattutto del primo ventennio successivo alla seconda guerra mondiale, è indubbiamente legato anche a questo fattore di attaccamento sia affettivo sia economico di così larga parte della popolazione italiana quale era la popolazione agricola di quegli anni (alla fine della seconda guerra mondiale, più di metà della popolazione italiana era dedita all’agricoltura). Il contesto legislativo di favore negli acquisti di fondi, ha facilitato grandemente l’acquisizione della proprietà o il suo arrotondamento, anche grazie al parallelo sviluppo delle leggi a disposizione sul credito fondiario, tanto da riuscire, in molti casi, a spezzare il vincolo della ristrettezza economica, tipica della piccola impresa, soprattutto in una economia di sussistenza, quale quella dell’immediato dopoguerra. Il passo iniziale, frutto di sacrifici e talvolta di privazioni per il consumo della famiglia, ha spesso consentito tappe successive, generalmente meno difficili poiché la maggiore garanzia al credito, la maggiore possibilità di reddito e di risparmio, hanno attivato un meccanismo di espansione che ha cambiato volto a molte famiglie di agricoltori, soprattutto nelle zone più fertili dell’Italia settentrionale. La nostra provincia di questi esempi ne annovera diversi. Il coraggio dei legislatori che promossero questo indirizzo di trasformazione è stato ben ripagato, oltre anche a successivi interventi di carattere fiscale, creditizio e strutturale. Basti pensare a quello che rappresenta il fenomeno della cooperazione, concepito proprio quale strumento per supplire alle manchevolezze strutturali insite nella piccola proprietà familiare; lo stesso La Sentinella Agricola - numero 1/2014 dicasi per l’assistenza tecnica, strumento indispensabile per garantire un’adeguata preparazione tecnica al singolo agricoltore. Determinante, come incentivo alla proprietà diretto coltivatrice e all’ampliamento delle aziende sono state le successive leggi sulla prelazione agraria a favore degli affittuari cd insediati (L. 26/5/65 n. 590) e dei proprietari cd confinanti (L. 14/8/71 n. 817), nonché, seppure indirettamente, la complessa legislazione sugli affitti e sui patti agrari. La provincia di Cremona, in virtù anche del regime di facilitazioni in materia di proprietà contadina, ha mutato il suo aspetto, pervenendo ad un progressivo aumento della superficie aziendale unitamente ad una diminuzione del numero delle aziende, infatti, stando ai dati dei censimenti generali dell’agricoltura dal 1970 in poi, si rileva che esse sono diminuite tra il 1970 ed il 1990 del 30% (da 10733 unità a 7.465); tra il 1990 ed il ed il 2000 del 27%; con ulteriore diminuzione tra il 2000 e il 2010 del 20% con le 4.376 aziende, censite appunto nel 2010. In Italia operavano al 2010 oltre 1,6 milioni di aziende agricole, con una variazione in termini di numerosità estremamente rilevante (-32% rispetto alle aziende censite nel 2000). Le diminuzioni per motivi intuibili alla luce di quanto si diceva, hanno riguardato soprattutto le aziende di piccola entità, mentre vi è stato un rilevante incremento della superficie media aziendale. Per la provincia di Cremona si è passati nel ventennio 1970-1990 da 14,3 a 20,5 ettari e nel ventennio successivo 19902010 da 20,5 a 31 ettari. Nel 1950 essa era di soli 4,73 ettari. La lettura congiunta dei due processi mette in evidenza, sia per il dato nazionale sia per quello provinciale, da un lato la fuoriuscita dal sistema produttivo di molte microimprese e dall’altro un rilevante processo di ricomposizione fondiaria, con il trasferimento di una parte consistente delle superfici utilizzate a favore delle aziende rimaste attive o comunque di quelle appartenenti alle classi dimensionali più ampie (oltre i 20 ha). L’effetto complessivo delle variazioni indicate è bene esemplificato dalla notevole crescita delle superfici medie aziendali, come già illustrato, che passano a livello nazionale dai 5,5 ettari del 2000 ai 7,9 del 2010. Quindi, dai dati rilevati, si osserva che la caratteristica delle aziende cremonesi è quella di avere una dimensione media aziendale tra le più elevate in Italia (31 ha di SAU media contro i 7,93 ha dell’Italia e i 18,16 20 della Lombardia). Rispetto al censimento dell’anno 2000 si registra perciò una riduzione del numero di aziende pari al 20% ed un aumento sia della SAT che della SAU media aziendale, rispettivamente del 23,6% e del 21,5%. Nel 2010 in provincia di Cremona la maggior parte delle aziende agricole gestisce terreni “in proprietà e in affitto” (1.788 aziende, il 41%); seguite da quelle che coltivano “solo terreni di proprietà” (1.695, il 39%) e da quelle con “solo terreni in affitto” (647, il 15%). A livello nazionale i terreni oggetto d’affitto registrano una crescita del 46% rispetto all’inizio del decennio e giungono a rappresentare ben il 35% della Sau complessiva. Concludendo, dai dati in nostro possesso risulta che dal 1948 al 2010, sono pervenute presso gli uffici provinciali 24.599 pratiche di richieste di benefici fiscali relative alla piccola proprietà contadina che hanno riguardato il trasferimento di proprietà di terreni nella nostra provincia pari a complessivi ettari 96.220. Il risparmio dei coltivatori diretti (imposta 1%) rispetto alla tassazione piena (imposta 18%), ammonta dal 1977 al 2010 a 467.574.000 euro (la rivalutazione monetaria all’anno 2012 adottando i coefficienti ISTAT). Fonti bibliografiche e documentali: Adalberto Corvisieri “La Proprietà Contadina” - Jandi Sapi editori 1963; Andrea Panattoni “La struttura delle aziende e la mobilità fondiaria - Annuario dell’agricoltura italiana” – inea - volumi diversi; - C.C.I.A.A. di Cremona; - Archivio Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona, già Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura. L. n. 203/82: la disciplina dell’affitto dei fondi rustici La Provincia è l’ente a cui la Regione ha delegato le funzioni amministrative relative alla gestione della legge 203/82. La Provincia sovrintende alcune delle norme fondamentali della legge, tra le quali l’art. 46 ora art. 11 d.lgs. 150/2011, ossia l’obbligo del tentativo stragiudiziale La Sentinella Agricola - numero 1/2014 di conciliazione nel caso di controversie che, in ultima analisi, determina il passaggio, o meno, alla sezione specializzata del Tribunale. Ai sensi inoltre dell’art. 10, il Dirigente Provinciale del Settore presiede la Commissione Tecnica Provinciale che determina annualmente i coefficienti di adeguamento dei canoni d’affitto dei fondi rustici per tutto il territorio provinciale. Non viene più determinato invece l’equo canone in quanto, con sentenza n. 318 del 2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, relativi alla determinazione del canone di affitto dei fondi rustici, ritenendo il meccanismo previsto, basato sul reddito dominicale “privo, ormai, (…) di qualsiasi razionale giustificazione”. Per effetto di tale pronuncia, ed in attesa di un eventuale nuovo intervento del legislatore, il regime del canone di affitto risulta pertanto allo stato libero su tutto il territorio nazionale. Come anzidetto, chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia in materia di contratti agrari (le materie la cui competenza è della sezione specializzata agraria, ex art. 9 della legge 29/1990) è tenuto a darne preventivamente comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla controparte e alla Provincia che, entro venti giorni dalla comunicazio- ne, convoca le parti ed i rappresentanti delle Associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire, entro 60 giorni, il tentativo di conciliazione. La richiesta di convocazione deve contenere l’indicazione dell’azione che l’istante intende proporre, gli inadempimenti contestati con la definizione non solo dell’ an debeatur, ma anche del quantum, allo scopo appunto di poter chiudere eventualmente transattivamente e definitivamente la controversia. La condizione di proponibilità della domanda (ex art. 11 d.lgs. 150/2011, già art. 46 legge 203) è dimostrata dalla richiesta di attivazione della procedura conciliativa da parte dell’interessato e dal decorso del termine, perciò anche in caso di avvenimento di detto tentativo di conciliazione, in assenza della controparte, la procedura conciliativa stessa resta regolarmente svolta con la dimostrazione della sua rituale convocazione ovvero con l’esibizione del relativo verbale da parte dell’istante. Nella procedura relativa al tentativo di conciliazione la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni professionali di categoria è condizionata dalla specifica richiesta della parte interessata; l’assistenza è obbligatoria soltanto nel caso in cui la conciliazione avvenga ai sensi dell’art. 45 l. 203/82, con accordo derogatorio. Il tentativo di conciliazione si conclude con un verbale nel quale vengono precisate le posizioni delle parti e, nel caso in cui gli interessati adiscano successivamente all’autorità giudiziaria, ne costituisce l’atto indispensabile. Per la maggior parte dei casi le richieste sono promosse dai proprietari e riguardano la restituzione dei terreni alla scadenza naturale del contratto, il pagamento dei canoni insoluti, la determinazione di indennizzi, la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento contrattuale. Gli affittuari, per l’accertamento della loro qualità di conduttori fittabili del fondo e/o della durata del contratto d’affitto stesso, per l’applicazione dell’art. 16 riguardo al rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione delle opere di miglioramento richieste sul fondo o per la determinazione dell’indennità dei miglioramenti effettuati dall’affittuario (art. 17). Nel corso del 2013 sono pervenute 30 richieste di convocazione di tentativi di conciliazione: 17 sono state esperite con esito negativo (86%), 9 con esito positivo (34%), 4 convocate ed esperite nell’anno in corso. Dal trasferimento delle competenze dalla Regione alla Provincia, cioè dal 01/01/2000, sono pervenute 416 richieste di convocazione, che si sono concluse positivamente per 129 casi, pari a circa il 31%, e negativamente per i restanti 287 casi, pari al 69%. “Il trattamento fiscale degli affitti agrari e affitti per usi diversi, imposte e tasse, redditometro” Silvana Morandi, Commercialista in Cremona teria imponibile, eventuali affitti percepiti per i medesimi terreni destinati ad usi diversi (esempio: deposito automezzi), costituiscono redditi diversi, che si devono dichiarare in un apposito quadro del modello Unico. In tema di imposta di Registro sull’acquisto di terreni agricoli, è opportuno ricordare che, a differenza di quanto deciso in un primo momento, rimangono in vigore le agevolazioni per la formazione della Piccola Proprietà Contadina, con i medesimi vincoli posti per il passato. Attenzione quindi, là ove si richieda il beneficio fiscale, non solo a non alienare volontariamente il terreno per i cinque anni successivi, ma anche a non cederlo in locazione, poiché questo farebbe venir meno il requisito della conduzione diretta, con conseguente, immediata, perdita del beneficio. Un accenno, infine, al redditometro, per dire che entrerà compiutamente in funzione dal 2014. Sarà possibile che agli agricoltori venga richiesto di giustificare spese apparentemente incongrue rispetto al reddito dichia- Per quanto riguarda l’imposizione fiscale sui redditi agrari e dominicali dei terreni posseduti da coltivatori diretti e IAP, non si segnalano sostanziali mutamenti. Importante sottolineare che, mentre gli affitti percepiti da altri agricoltori per terreni destinati alla coltivazione non formano ma- 21 La Sentinella Agricola - numero 1/2014 rato, posto che essi dichiarano un reddito catastale, slegato quindi dalla effettiva redditività dell’impresa. Ricordiamoci che non solo sarà opportuno esibire la dichiarazione IRAP, ma anche la documentazione comprovante l’incasso di affitti, non- ché la percezione di aiuti quali PAC e contributi del GSE per produzione di energia, voci che legittimamente non entrano a far parte di alcuna dichiarazione, ma che costituiscono reddito netto disponibile, spesso per importi significativi. Poiché le richie- ste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate potranno riguardare gli anni a partire dal 2009, si raccomanda come sempre di conservare con cura la documentazione da poter porre, in un prossimo futuro, a base della propria difesa. “Quale lavoro per i giovani in agricoltura?” Amilcare Acerbi, Pedagogista ri con pochi scrupoli verso la salute del pianeta. Guido Soldi mi ha invitato qui perché la CIA è stata coinvolta nel Progetto Zero/18 – Territorio e futuro, promosso dal Comune di Cremona e ora alla quarta edizione, che ho contribuito a mettere a punto. Con questa azione si è creato un rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro cremonese che sta rivelandosi interessante e stimolante per entrambi: ogni anno più di 1500 allievi, rappresentativi di ogni ordine di scuola cittadino, e 80 insegnanti vengono coinvolti nella scoperta, conoscenza, narrazione di un’impresa, agricola, commerciale, artigianale, industriale o dei servizi. Nella scuola non vi sono occasioni “vere” per conoscere l’economia locale e di conseguenza le modalità di lavoro, le professioni, i mestieri. I prodotti si conoscono se sono pubblicizzati (ma difficilmente si dice il luogo di realizzazione). L’immensa articolazione dell’agroalimentare, tecnologie, modalità di raccolta, lavorazione, conservazione, commercializzazione, evoluzione delle conoscenze agronomiche, sono totalmente ignote. Così come non si ha misura della vastità dell’indotto e di come la vita in città sia possibile grazie alla quotidiana gestione dell’intorno. L’agricoltura, gli agricoltori, possono fare a meno di nuovi saperi e quindi di giovani che vogliano e sappiano inventare? La domanda di prodotti, le relazioni commerciali, non stanno a dimostrare che la stessa sopravvivenza delle imprese è legata a nuove conoscenze e spesso differenti modalità organizzative? Qui si è disquisito di valore dei terreni. Come fa ad essere competitiva l’agricoltura e come fa ad aumentare il valore del terreno e la redditività se non si dimostra che dal terreno derivano redditi importanti e che al coltivare e allevare sono strettamente connessi settori artigianali, industriali, commerciali? E dove si possono trovare nuovi e giovani talenti se non anche e soprattutto nel proprio territorio ? Ma perché qualcuno si avvicini, forse non per gestire le aziende, ma per entrare nel meccanismo della produzione e della commercializzazione, è necessario che il settore sia conosciuto e che l’intero indotto sia intellegibile. Così come probabilmente per sostituire agricoltori già verso la pensione e senza eredi, sarà necessario studiare forme societarie che consentano l’ingresso di giovani “nativi urbani” interessati. Non è ragionevole contrastare la crescente sensibilità verso i valori della conservazione ambientale e della salute, ma esse dovrebbero diventare i valori che lo stesso mondo agricolo persegue, facendosene bandiera e così far emergere qualità e professionalità. Certamente su queste frontiere vanno spinti a impegnarsi i giovani, va creata la consapevolezza del cittadino, non accarezzando con le pubblicità dei prodotti alimentari l’agricoltura dell’albero degli zoccoli. Le aziende vanno scoperte e visitate perché utilizzano procedure avanzate, e se ciò è vero e importante, andrebbero anche rivisitate quasi tutte le modalità di accoglienza ad oggi in uso nelle fattorie didattiche !! Il mio impegno per educare all’agricoltura risale al 1978, quando fondai e avviai la prima City Farm italiana ovvero Fattoria didattica pubblica, a Pavia, recuperando una cascina e 20 ettari di campi e bosco planiziale ereditati dal Comune e successivamente dedicati all’educazione ambientale e all’educazione all’agricoltura. Un impegno dell’ente locale che ho diretto fino al 1995, ma che dura tutt’ora, seppure gestito in forma diversa. Numerose sono le ragioni educative e sociali che giustificano un intervento né casuale né episodico verso bambini, ragazzi, genitori , soprattutto se questi vivono in città: l’alimentazione e la salute, la salvaguardia ambientale, l’affettività, agricoltura come settore di lavoro, la consapevolezza storica, la solidarietà verso altri popoli. Qui prendo in considerazione un solo aspetto. Il lavoro. Per il mondo giovanile i temi inerenti l’agricoltura e l’agroalimentare sono lontanissimi, salvo alcuni atteggiamenti estremi, più ideologici e sentimentali che tecnico-scientifici, ovvero l’ambientalismo, l’adesione al biologico, la contrarietà agli OGM. Un modo spesso utile per contrapporsi alla generazione degli adulti e degli anziani. Va però detto che sono crescenti le preoccupazioni dei giovani genitori, sensibili alla salute dei propri piccoli. Nell’ambito del percorso scolastico il più delle volte regnano i luoghi comuni, l’immagine di un’agricoltura arcadica, oppure di un’agricoltura gestita da imprendito- 22 La Sentinella Agricola - numero 1/2014 “Il ruolo delle Associazioni nella tutela dei contraenti: il contratto di affitto, la rendita fondiaria e il lavoro”. Lupo Pasini, Direttore Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) di Cremona La Conferazione italiana agricoltori, in quelli che sono i propri scopi statutari, si prefigge l’obiettivo generale della crescita dell’agricoltura e per tale ragione associa non solo gli agricoltori, ma anche i proprietari di fondi rustici. La Cia ha fatto questa scelta di associare oltre agli agricoltori anche i proprietari di fondi rustici considerandoli a pieno titolo tra i soggetti che contribuiscono a rendere possibile l’agricoltura. I proprietari di terreni agricoli sono componenti imprescindibili dell’agricoltura detenendo uno dei fattori produttivi, la terra che, assieme a capitale e lavoro, sono indispensabili per lo svolgimento dell’attività agricola stessa. L’art. 45 della legge sui patti agrari (legge 203 dell’82) considera validi tra le parti i contratti agrari stipulati con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali. Quindi da un ruolo preciso alle Asociazioni di categoria nella stipula dei contratti agrari, pena la nullità del contratto stesso. Non solo, l’attività di “assistenza” alla stipula del contratto, da parte dei rappresentanti sindacali, deve estrinsecarsi in un’attività effettiva di consulenza, di indirizzo e di controllo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo di ogni singolo patto in modo che esse ne acquisiscano piena consapevolezza. Naturalmente particolare attenzione va posta all’istituto della durata del contratto e al prezzo. La legge prevede la durata minima dei contratti agrari di 15 anni. Mentre non esiste più un riferimento di prezzo ad equo canone, ma il prezzo viene lasciato alla libera trattativa tra le parti. La Cia di Cremona si è organizzata per dare assistenza ad entrambi i soggetti che entrano nella formazione del contratto agrario. Ci siamo quindi stutturati delegando, da un punto di vista procedurale, al sottoscritto l’assistenza allla redazione del contratto e la firma in fase contrattuale, mentre per i proprietari interviene per l’assistenza e la firma il nostro Presidente. Questo convegno ci auguriamo sia utile anche a chiarire bene come si deve arrivare alla formazione di un contratto agrario. Consapevoli che una attenta preparazione dell’articolato contrattuale, partendo da una reciproca attenzione ai bisogni dei contraenti, riduce sensibilmente la possibilità di fastidiosi possibili contenziosi futuri. Naturalmente, perchè un contratto possa essere sottoscritto, occorre che entrambi i contraenti si riconoscano nell’accordo. Per il propietario ci deve essere una remunerazione del suo capitale, con una data certa di fine contratto; per il conduttore ci deve essere un guadagno ottenuto attraverso la coltivazione del fondo nel periodo concordato. Questi sono i presuppopsti. Innanzitutto per i soggetti che si legano con un contratto ci deve essere una transazione economica sostenibile e soddisfacente. Oltre a questo riteniamo che per il proprietario sia importante affidare il suo bene, che ha comunque un valore importante, a un soggetto che si prenda cura del suo bene: quindi intervenga con la manutenzione straordinaria, ne curi i confini, l’irrigazione, gli eventuali diritti e ne preservi, con buone pratiche agricole, la fertilità. Per l’affittuario è importante avere un contratto con una durata certa medio lunga: 1) intanto non continua a sostenere oneri di registrazione 2) può procedere almeno ad una programmazione di medio termine per la sua azienda 3) ha maggior attenzione nella cura del terreno stesso essendo lui stesso interessato a migliorarlo. Non solo il canone ha rilievo nel rapporto contrattuale, ma 23 anche una gestione oculata del fondo, il regolare pagamento dei canoni, la segnalazione di eventuali problemi legati al fondo, l’uso di buone pratiche agronomiche nonchè la regolare manutenzione straordinaria. Fenomeni speculativi, sempre possibili, nel tempo: allevatori di suini, florovivaisti, oggi aziende con impianti a biogas, possono portare i contraenti a valutazioni diverse e più speculative. E’ utile per entrambi i soggetti valutarne tutte le conseguenze e gli eventuali rischi. L’attività agricola, forse nell’opinione pubblica si è perso anche questa evidenza, è un’attività dove continua ad esserci un notevole lavoro. Questo vale soprattutto dove l’imprenditore agricolo alla coltivazione del terreno abbina altre attività: l’allevamento, la trasformazione la produzione di beni e servizi. Queste attività creano lavoro e quindi ricchezza per le persone che direttamente operano nell’azienda agricola e per tutti i soggetti che lavorano nelle attività a monte e a valle dell’azienda agricola. Per produrre e vendere i suoi prodotti, l’agricoltore interagisce con tanti altri operatori economici (acquisto di mezzi tecnici, lavoratori salariati, trasporti ecc). Inoltre l’impresa agricola dà un importante contributo al mantenimento ambientale, lavorando il terreno e sottraendolo al degrado dell’abbandono. L’attività agricola, nelle sue varie forme, si estrinseca la dove c’è terreno coltivabile; la dove proprietari e coltivatori, qualora non coincidano, raggiungono accordi per consentire di continuare a svolgere un lavoro che produce beni prevalentemente alimentari e servizi, facendo intervenire nel processo molte persone che con il loro lavoro generano ricchezza per sè e per l’intera società. Quindi un buon contratto di affitto non ha solo un valore positivo per i contraenti, ma può rappresentare un valore positivo per l’intera collettività. La Sentinella Agricola - numero 1/2014 Nitrati: verso una revisione delle aree vulnerabili Con Deliberazione X/1319 del 30/01/2014 Regione Lombardia ha comunicato lo stato di avanzamento delle azioni per la revisione dell’attuazione della direttiva nitrati 676/91/CEE. Il processo in corso per il riesame della designazione delle zone vulnerabili si colloca in un periodo particolarmente rilevante per la definizione delle politiche in materia di tutela delle acque e dei relativi strumenti di attuazione, per diversi ordini di motivi: entro la fine del 2014 dovrà infatti essere adottata, da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, il progetto di revisione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Po. Contestualmente, Regione Lombardia dovrà procedere alla revisione del Piano di Tutela delle Acque, che costituirà di fatto la componente del Piano di Gestione distrettuale per il territorio regionale lombardo. I primi risultati del monitoraggio dello stato ambientale dei corpi idrici, effettuato in conformità alla normativa comunitaria in materia di acque (direttiva 2000/60CE e cosiddette direttive “figlie”) hanno mostrato una situazione tutt’altro che soddisfacente: l’obiettivo, previsto dalla pianificazione vigente, di conseguire entro il 2015 un buono stato ambientale in 529 corpi idrici lombardi risulta attualmente raggiunto solamente per il 50 % di essi. Ciò trova ragione in una molteplicità di fattori, tra cui rivestono particolare rilevanza le carenze infrastrutturali del servizio idrico integrato e gli intensi usi delle acque a scopo irriguo ed energetico; concorrono anche altri fattori tra i quali l’inquinamento provocato dalle svariate fonti diffuse presenti sul territorio regionale. Negli ultimi anni, e in particolare a partire dal 2013, la Commissione Europea ha intensificato le sue attività di verifica della correttezza ed efficacia dell’attuazione della normativa comunitaria e proprio in questi ultimi mesi lo Stato e le Regioni sono stati coinvolti dalla Commissione in un serrato confronto teso a risolvere le criticità che ancora permangono a livello sia nazionale sia regionale per arrivare alla completa attuazione delle norme. La designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e le misure conseguenti sono peraltro parte degli elementi che costituiscono sia il Piano Regionale di Tutela sia il Piano di Gestione distrettuale e le implicazioni che le scelte regionali possono avere a scala di bacino rendono necessari il confronto e la condivisione delle scelte di pianificazione e relativa attuazione con l’Autorità di Bacino del Po e le altre regioni del distretto. Un nuovo approccio al problema nitrati Un approccio diverso potrebbe invece puntare a cambiare i contenuti della direttiva nitrati per aggiornarli 24 al livello di conoscenza (sulle acque e sulle tecniche agricole) maturato in questi 22 anni. Ciò comporta un utilizzo del negoziato con la CE che si aprirà sul tema delle zone vulnerabili anche per affrontare questo argomento di portata più ampia nel quale dovranno essere coinvolti, oltre alle regioni del bacino padano, anche altri stati membri con criticità analoghe (Francia, Olanda, Germania, ecc.). La situazione attuale vede l’applicazione di limiti (170 kg/ha di azoto) solo ai reflui zootecnici e la possibilità di integrare le concimazioni della colture per fornire il quantitativo di azoto necessario alla loro crescita con altre fonti di azoto, prevalentemente quello minerale. Le informazioni scientifiche acquisite in questi anni dimostrano che anche l’azoto minerale può inquinare ed è stato ritrovato nelle acque di profondità e superficiali. Con l’attuale impostazione è di fatto posto un limite solo all’azoto organico immesso nell’ambiente, ma non all’azoto totale; è invece su quest’ultimo che è necessario agire per ridurre la pressione sulla qualità delle acque. Un modo per cambiare l’approccio alla tematica dei nitrati si basa sul presupposto che per ridurre/eliminare la possibilità che l’azoto utilizzato in agricoltura possa inquinare acque superficiali e/o di profondità sia necessario ispirarsi prevalente- La Sentinella Agricola - numero 1/2014 mente a criteri agronomici che guidano la concimazione della colture agrarie. In sostanza è necessario che la quantità di azoto totale, indipendentemente dal fatto che sia di origine organica o minerale, immessa nel terreno per supportare le produzioni agricole non sia superiore alla quantità di azoto di cui la pianta coltivata necessita per la sua crescita e per assicurare una produzione sostenibile. Il paradigma quindi è che con nuove e migliori tecniche di gestione dell’azoto zootecnico è possibile concimare le colture agrarie, garantendo l’intero fabbisogno nei momenti di maggior assorbimento, senza introdurre azoto in eccesso nel sistema e senza intaccare la qualità delle acque. I dati e gli scenari proposti da ERSAF con la rete ARMOSA supportano questa impostazione. Seguendo questa logica il limite dei 170 kg/ha/anno di azoto di origine zootecnica verrebbe superato dal fabbisogno azotato di ogni coltura praticata dall’azienda agricola, anche indipendentemente dalla zona in cui ricade l’azienda, vulnerabile o meno. Quindi si passerebbe ad un sistema dove il limite di azoto utilizzabile agronomicamente corrispon- de a quello che serve alle singole colture per crescere e quindi è specifico per ciascuna azienda agricola in funzione dell’ordinamento colturale praticato. Il limite alla quantità di azoto da apportare a ciascuna coltura è stato già individuato con la tabella dei Massimi Standard di Azoto efficiente distribuibile alle colture (MAS) stabiliti in maniera condivisa dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna ed introdotti nei rispettivi programmi d’azione per le zone vulnerabili. Va richiamato che gli attuali Programmi d’azione, frutto del lavoro coordinato delle Regioni più sopra richiamate, sono serviti a supportare la richiesta di deroga all’applicazione della direttiva nitrati che la Commissione Europea ha concesso il 3/11/2011. Questa impostazione è stata già proposta in fase di concessione della deroga (decisione esecutiva C(2011) 7770 del 3/11/2011) a favore delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto e la Commissione Europea ha accolto il principio che, a determinate condizioni, nelle zone vulnerabili le aziende possano portare il limite di concimazione a 250 kg/ha/anno 25 senza che la qualità delle acque ne risenta, anzi con la condizione di un miglioramento. Il passo che si propone è un ulteriore avanzamento su questa strada, con il superamento di questo limite generale imposto dalla deroga e l’introduzione di meccanismi più flessibili e adattabili alle diverse aziende, ma comunque tali da ridurre l’impatto della fertilizzazione azotata sulle acque. Ciò comporta di procedere o ad una revisione della direttiva o ad una nuova concessione della deroga che si basi sui principi richiamati, nel quadro di una più complessiva rivalutazione delle condizioni di vulnerabilità del territorio regionale e delle regole e limiti imposti alle aziende agricole nella gestione degli effluenti zootecnici e della concimazione azotata. In questa direzione è atteso, il prossimo 28 maggio, presso la sede del Mipaaf, l’importante tavolo di confronto sui nitrati in cui saranno presenti anche il Ministero dell’Ambiente, le associazioni di categoria, l’ISPRA (a cui è stata commissionata un’indagine conoscitiva) e le Regioni coinvolte. Marta Masseroli La Sentinella Agricola - numero 1/2014 Approvato il PAN: nuovi impegni per le aziende agricole Come abbiamo già anticipato nell’ultimo numero, a partire dal 1° gennaio 2014 tutte le aziende agricole dell’Unione Europea sono tenute ad applicare l’agricoltura integrata attuando le azioni previste dal proprio Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Combattere gli organismi nocivi (malerbe, funghi insetti, virus e batteri) con la lotta integrata è l’indicazione che viene dall’Europa. La necessità di ridurre l’impatto dovuto all’uso dei prodotti fitosanitari, deriva dalla precisa volontà di una maggior tutela dell’ambiente e della biodiversità, ma non solo. Beneficiaria principale di queste nuove politiche sostenibili è la salute umana, non solo del consumatore, ma soprattutto degli operatori agricoli e delle popolazioni rurali. Pertanto fra gli obiettivi del PAN, vi è l’applicazione della difesa integrata e degli altri metodi di difesa alternativi. Il PAN è il Piano nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvato con Decreto 22/01/2014 ed entrato in vigore il 13/02/2014 dopo un iter piuttosto lungo che ha rischiato di far scattare, per il nostro Paese, la procedura d’infra zione europea. Si tratta di un documento complesso da analizzare: ne capiremo l’effettivo impatto quando tutte le attività previste saranno a regime. Nel frattempo occorre affrontare una scadenza per volta, concentrando l’attenzione con grande serietà sulle tematiche proposte. Il PAN prevede azioni specifiche per diverse catego- rie di operatori del mondo agricolo: infatti interessa agricoltori, produttori e commercianti di prodotti fitosanitari, contoterzisti, tecnici, meccanici, formatori. Senza dimenticare l’ampia platea dei consumatori. Lo scopo di prevedere una nuova disciplina sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari rientra in un quadro generale europeo che si innesta nella nuova PAC 2014-2020 e alle misure e risorse che essa metterà a disposizione, sia sui PSR che sulle OCM ortofrutta. Proprio per questa ragione la quantificazione degli obiettivi del PAN Italiano sarà effettua ta successivamente, attraverso un atto integrativo. La direttiva sull’uso sostenibile (insieme al relativo decreto di recepimento) prevedono l’obbligo di compilazione del registro dei trattamenti con la novità del termine entro cui farlo: la data di raccolta. Con questa modalità, il registro è il mezzo attraverso il quale l’agricoltore riesce a dimostrare rapidamente a chi ritira il raccolto quali sono i prodotti che usato. È uno strumento di sicurezza maggiore, anche per il consumatori. Come già detto, il PAN affronta queste tematiche: 1. Difesa Integrata per tutti Già nello scorso numero del periodico ricordavo i due livelli di difesa integrata in vigore dal 1° gennaio 2014. Quello obbligatorio, meno impegnativo ed esteso a tutte le aziende agricole, sarà solo di tipo 26 conoscitivo: in pratica gli imprenditori agricoli dovranno dimostrare di essere informati sulla lotta integrata, attraverso i bollettini agro-meteorologici e altro materiale informativo( manuale Diabrotica, bollettini di difesa fitosanitaria,…). Il secondo, sarà volontario e maggiormente impegnativo: si tratterà di applicare gli attuali disciplinari di produzione integrata e sarà sostenuto dai contributi del PSR (Programma di Sviluppo rurale e dagli strumenti finanziari dell’Orga nizzazione comune dei mercati (OCM). Solo in questo secondo caso ci sarà una limitazione dei prodotti ammessi. Quali sono le azioni da promuovere: • rotazioni colturali; • tecniche colturali adeguate (es. falsa semina, ecc.); • concimazioni ed irrigazioni equilibrate; • sementi e materiali di moltiplicazione standard/certificati; • varietà resistenti/tolleranti; • impiego dei sistemi di previsione e di avvertimento e monitoraggi degli organismi nocivi; • valutazione dell’opportunità dell’intervento e scelta del momento ottimale per il controllo delle infestazioni/infezioni; • utilizzo di mezzi biologici ed altri mezzi non chimici di controllo dei parassiti; • uso di PF più selettivi a minor impatto per la salute umana e l’ambiente; • impiego di strategie antiresistenza. La Sentinella Agricola - numero 1/2014 2. Formazione anche per i tecnici dal 26/11/2015 L’attuale sistema formativo previsto per il rilascio dei patentini verrà leggermente cambiato: si avranno corsi con un aumento del numero di ore, ma compensati da una signifi- cativa semplificazione che prevede l’eliminazione dell’esame per il rinnovo dei patentini stessi. Anche i laureati e i diplomati in materie agrarie dovranno partecipare ai corsi di rinnovo. Dal 26 novembre 2015, inoltre, il pa- tentino sarà necessario per chiunque utilizzi i prodotti fitosanitari ad uso professionale e per l’acquisto di tutti i prodotti (l’attuale normativa italiana prevede tale vincolo per prodotti fitosanitari classificati Molto Tossici, Tossici e Nocivi). Utilizzatore professionale Tipologia corso Rilascio (prima volta che si richiede patentino) Durata in ore Esame 20 (corso di formazione) Sì Rinnovo ( dopo 5 anni) 12 (corso di aggiornamento) no 3. Revisione periodica delle macchine irroratrici Per le irroratrici diventa obbligatorio il controllo funzionale effettuata presso i Centri pro va riconosciuti dalle autorità regionali. (Con il futuro PSR 2014-2020 le Regioni potranno continuare a sostenere finanziariamente la regolazione-taratura). Pertanto tutte le macchine agricole destinate alla distribuzione dovranno essere sottoposte a controllo entro il 26 novembre 2016. Scadenza differenziata per le attrezzature utilizzate dai contoterzisti che vanno controllate entro il 26/11/2014 e per le quali l’intervallo fra i controlli è di due anni invece dei 5 previsti per gli altri utilizzatori. Quindi in sintesi per gli utilizzatori professionali: - Estensione dell’obbligo del periodico controllo funzionale a tutte le irroratrici in uso; - Il sistema dei controlli viene armonizzato a livello nazionale; - Entro 26/11/2016 tutte le irroratrici ad uso professionale devono essere ispezionate almeno 1 volta. Dopo tale data potranno essere impiegati solo i mezzi ispezionati con esito positivo; - Periodicità dei controlli: ogni 5 anni fino al 31/12/2020 e successivamente ogni 3 anni; - Irroratrici nuove acquistate dopo 26/11/2011: sono sottoposte al primo controllo entro 5 anni dall’acquisto. 4. Nuovi obblighi per i depositi dal 1° gennaio 2015 Per quanto riguarda la mani polazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari, sono stati definiti alcuni requisiti mini mi (obbligatori dal 1° gennaio 2015); previsto il sostegno finanziario alle aziende agricole per l’allestimento di nuovi de positi, l’ammodernamento o la realizzazione di aree attrezzate per la preparazione delle miscele o di strutture in grado di limitare i rischi per l’utilizzatore e l’ambiente. Come deve essere il locale per il deposito: 27 • chiuso (con appositi cartelli di pericolo) e accessibile solo agli utilizzatori; • ad uso esclusivo (no attrezzi, alimenti, mangimi - solo concimi e contenitori vuoti o prodotti scaduti); • dotato di sistema di raccolta di eventuali sversamenti (sistema di contenimento che eviti che i prodotti, le acque di lavaggio o rifiuti contaminino l’ambiente, le acque o la rete fognaria) e di materiale per raccogliere le perdite; • dotato di un sistema di ricambio d’aria protetto; • asciutto, riparato da acqua e luce solare; • se vi sono ripiani (armadio) devono essere di materiale non assorbente e senza spigoli taglienti; • dotato di strumenti per dosare i prodotti; • presenza di un cartello coi numeri di emergenza. Nella scelta dei locali, vi sono alcune indicazioni di carattere generale da adottare sempre: La Sentinella Agricola - numero 1/2014 - escludere i piani interrati e seminterrati (cantine) per evitare gli effetti negativi di possibili allagamenti od anche più semplicemente di un elevato grado di umidità; - utilizzare locali con pavimenti e pareti lavabili fino ad altezza di stoccaggio e con impianto elettrico protetto. In tali locali è ovviamente vietato fumare edaccendere fuochi; - proteggere le confezioni in carta (es. sacchi dei formulati in polvere) dal contatto con spigoli e margini taglienti; - conservare i prodotti nei loro contenitori originali con l’etichette originali integre e leggibili; - controllare che le confezioni non siano danneggiate o deteriorate prima di movimentarle; - isolare le confezioni danneggiate e/o che presentano perdite; - conservare nel magazzino soltanto le quantità di prodotto necessarie per l’utilizzo corrente; - conservare i contenitori vuoti in un apposito spazio individuato nel locale di stoccaggio. per le possibili ricadute sull’agricoltura, il PAN rimanda ad una fase successiva la definizione di linee guida che saranno adottate entro due anni a livello locale, tenendo conto delle situazioni specifiche e dei controlli sulle acque. Se le analisi chimiche effettuate sia in superficie che in profondità dovessero evidenziare concentrazioni pericolose di prodotti fitosanitari sarà infatti necessario intervenire con azioni mirate. Anche in questo caso, le eventuali misure di limitazione o sostituzione di determinati prodotti fitosanitari potranno essere accompagnate da forme di sostegno da parte del Programma di Sviluppo Rurale. 6. Consulenza aziendale L’attività di consulenza può essere esercitata grazie ad una specifica abilitazione che potrà essere rilasciata dal 26/11/2015. Possono diventare consulenti i laureati o diplomati in discipline agrarie e forestali che abbiano subito una valutazione specifica sulla propria conoscenza in ambito dio difesa fitosanitari. Oltre alla formazione di base, obbligatoria, è previsto un successivo aggiornamento per rinnovare l’abilitazione ogni cinque anni. Il consulente previsto dal PAN è, 5. Tutela delle acque e dell’ambiente Il capitolo più nuovo riguarda la tutela dell’ambiente acquatico, dell’acqua potabile e la riduzione dei prodotti fitosanitari in zone specifiche, quali la rete ferroviaria e stradale, le aree frequentate dalla popolazione e quelle naturali in cui è presente un’attività agricola più o meno rilevante (Rete Natura 2000 e Parchi). Proprio per questo carattere di novità, ma anche 28 quindi, un tecnico che fornisce assistenza all’utilizzatore di prodotti fitosanitari, si reca presso l’azienda agricola e ha il compito di consigliare l’impiego di tali prodotti secondo i criteri della difesa integrata e/o dell’agricoltura biologica, in funzione della specifica realtà aziendale (avversità da combattere, raggiungimento di una soglia che giustifica o meno il trattamento, condizioni pedoclimatiche favorevoli o avverse). Tuttavia le aziende agricole non sono obbligate ad avere un consulente in quanto, tenendo conto dei contenuti del bol lettino territoriale periodico, che devono conoscere o a cui devono avere accesso, possono decidere di applicare i prodotti fitosanitari anche in base alla propria esperienza, alle indicazioni fornite dai rivenditori di prodotti fitosanitari o da altri tecnici di loro fiducia. La figura del consulente è vin colante quando un’azienda agricola aderisce volontariamente a specifici regimi di sostegno, (PSR o OCM ortofrutta) che incentivano l’ap plicazione dei disciplinari di produzione integrata, e sceglie di ricorrere a un professionista che la sostenga in tale impegno. Maria Donata Feraboli La Sentinella Agricola - numero 1/2014 MISURE DI FINANZIAMENTO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE AGRICOLE Regione Lombardia ha varato, da poco, alcune linee di finanziamento a favore delle imprese agricole, di seguito una sintetica descrizione. PSR 2007-2013 Misura 121 “ammodernamento delle aziende agricole”: la Direzione Generale Agricoltura, con decreto n. 3292 del 16 aprile 2014, pubblicato sul BURL s.o. n.17 del 22 aprile 2014 ha approvato le nuove disposizioni attuative che, rispetto alle precedenti (decreto n. 10195 del 9 ottobre 2009), introducono le seguenti innovazioni: - eliminata la possibilità di presentare domanda con la modalità “pacchetto giovani”; - innalzata la soglia di punteggio minimo per l’ammissione all’istruttoria delle domande di contributo; - introdotto un punteggio di priorità, la cui attribuzione è subordinata all’approvazione del Comitato di Sorveglianza, connesso a interventi aziendali nell’ambito della manifestazione EXPO 2015. Il contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, varia dal 35% al 50%, sulla base del tipo azienda (condotta da giovane o da non giovane) e della ubicazione dell’azienda del richiedente (zona non svantaggiata o zona svantaggiata di montagna). Si precisa tuttavia che le nuove domande possono essere presentate soltanto dopo la conclusione delle opere e/o l’acquisto delle dotazioni inerenti alla domanda precedente, ossia dopo che il beneficiario ha ricevuto dalla Provincia la comunicazione di erogazione del saldo. La dotazione complessiva regionale ammonta a € 25.000.000,00. Nell’ambito di applicazione del periodo di transizione dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, tali disposizioni utilizzano risorse della Programmazione comunitaria 2014-2020 e, pertanto, tengono conto delle non elevate risorse disponibili cercando di garantire un livello qualitativo medio-alto degli investimenti.Il periodo per la presentazione delle domande è compreso dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (23 aprile 2014) fino al 31 maggio 2014. PSR 2007-2013 Misura 112 “insediamento di giovani agricoltori”: si tratta di un aiuto all’insediamento dei giovani agricoltori attraverso l’attivazione di un piano di sviluppo aziendale e l’utilizzo di uno specifico pacchetto di misure, con l’obiettivo di supportarne l’insediamento. Le domande potranno essere presentate fino al 30 settembre 2014; è previsto un premio unico in conto capitale pari a € 10.000,00, per le zone di pianura. Il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda alla Provincia, deve possedere i seguenti requisiti: - avere età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti; - possedere la competenza e la conoscenza professionale: - presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, - condurre, per la prima volta, in qualità di titolare/legale rappresentante una impresa individuale/ una società agricola/un società cooperativa. La singola decisione in merito all’erogazione del premio di primo insediamento deve essere presa entro i 18 mesi successivi all’insediamento stesso. Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA. I Bandi delle Misure sono pubblicate sul sito www.provincia.cremona.it, per informazioni: Servizio Miglioramenti fondiari, Acque e Calamità Responsabile del Servizio: dott.ssa Barbara Rancati 0372/406.553 Referenti: Bissolotti Loredana 0372/406.554, Feroldi Felicini Simone 0372/406.557, Rossetti Claudia 0372/406.593 CREDITO VERDE: è una misura di finanziamento che prevede il concorso nel pagamento degli interessi relativamente alle operazioni effettuate dalle banche. Il bando, la cui operatività è gestita da Finlombarda SpA (finanziaria per lo sviluppo della Lombardia), permetterà alle aziende di accedere alle risorse a condizioni agevolate, presso gli istituti di credito convenzionati. Il contributo è determinato sull’importo del finanziamento ammesso all’agevolazione ed è pari all’abbattimento del 2% annuo del tasso d’interesse applicato, dall’istituto di credito, al prestito erogato. La disponibilità finanziaria è di circa € 3,5 milioni, le domande potranno essere presentate fino all’esaurimento del budget disponibile. Il finanziamento concesso dalla banca è destinato a sostenere il fabbisogno finanziario dell’impresa agricola per esigenze di funzionamento aziendale, l’importo ammissibile a contributo è pari a € 20.000,00 mentre il massimo è di € 100.000,00. La durata del finanziamento non può essere inferiore ai 24 mesi e superiore ai 60 mesi, comprensivo dell’eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 12 mesi. Le operazioni di finanziamento sono stipulate al tasso di interesse pari a euribor 3/6 mesi pro-tempore per operazioni a tasso variabile o IRS (Interest Rate Swap) vigente, in funzione della durata del finanziamento, per operazioni a tasso fisso e maggiorate di uno spread, alle migliori condizioni del mercato definite nel regolamento perfezionato con la banca. 29 La Sentinella Agricola - numero 1/2014 AGENDA DELL’AGRICOLTURA: principali scadenze dei termini per il mondo agricolo DOMANDE P.S.R. 2007-2013 Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” SERVIZIO DI RIFERIMENTO E CONTATTI TERMINE DI PRESENTAZIONE Servizio Miglioramenti Fondiari, Acque e Calamità [email protected] ( 0372-406553 Scadenza bando 30 settembre 2014 Servizio Miglioramenti Fondiari, Acque e Calamità [email protected] ( 0372-406553 Scadenza bando 31 maggio 2014 Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovi decreti e nuovi decreti Servizio Produzioni Vegetali, Sviluppo Agricolo, AIA ed Energia [email protected] ( 0372406616 6 mesi prima della scadenza del decreto 6 mesi prima della messa in esercizio dell’allevamento Richiesta indennizzo danni da fauna selvatica Servizio Caccia e Pesca [email protected]. ( 0372406643 Entro 10 giorni dal verificarsi del danno Altre scadenze NOVITA’ PER LE A.I.A. Dall’11 aprile è entrato in vigore il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 .”Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)” che include le Autorizzazioni Integrate Ambientali agricole (A.I.A.) . Ecco le principali novità: - È stata introdotta la dizione di ’‘installazione” in luogo di “impianto”: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda. È considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore. - l’installazione esistente è riferita al 6 gennaio 2013. Per le domande complete presentate entro tale data si applica la normativa precedente, per le altre si applicherà la nuova normativa. - le nuove BAT, di prossima approvazione, dovranno essere pubblicate in gazzetta ufficiale in lingua italiana; - il “pollame” quale definito all’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 è così definito: galline, tacchini, faraone, anatre, oche,quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova. da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento; - fidejussione: si rimanda ad un apposito decreto per la determinazione dei criteri per la sua quantificazione; - relazione di riferimento (nuova introduzione): si rimanda ad un successivo DM per definirne i contenuti con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose; - obbligo di pubblicazione sul sito internet, da parte dell’autorità competente, dell’atto autorizzativo (decreto e allegato tecnico); - obbligo, da parte dell’autorità competente, di pubblicare sul sito web, entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l’indicazione della localizzazione dell’installazione, del nominativo del gestore e degli uffici in cui è possibile prendere visione degli atti; - frequenza dei controlli: il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi se le precedenti ispezioni hanno evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione; - la durata dell’A.I.A. viene fissata in 10 anni,16 anni per le aziende EMAS, 12 per le aziende ISO 14001; - richiesta nuova A.I.A.: la conclusione del procedimento è prevista entro 150 giorni; - riesame (non più rinnovo): la richiesta è avviata dall’autorità competente che fissa un termine, compreso tra 30 e 180 giorni, per la presentazione della documentazione necessaria per il riesame, trascorso il quale l’autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione, nei tempi indicati, della documentazione, completa dell’attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l’obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell’inadempimento la validità dell’autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame l’autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni; - sono state depennate le irregolarità riscontrate sul quadro prescrittivo dell’autorizzazione. 30 La Sentinella Agricola - numero 1/2014 e h c i r b u Le R Il parere del legale La domanda Alcuni anni fa, avendo in scadenza il contratto di affitto, dovetti accettare le condizioni capestro impostemi dal locatore per il rinnovo della locazione. In particolare nel nuovo contratto venne inserita una clausola in forza della quale io ho rinunciato ad ogni diritto di prelazione in caso di vendita del fondo. Ora il mio locatore sta vendendo e, forte di quella clausola, non vuol considerare nessuna mia risposta e sta vendendo a terzi. Vorrei sapere se quella clausola è valida oppure posso vantare ancora un diritto (di prelazione o di riscatto). La risposta La giurisprudenza ha sempre affermato che si può rinunciare ad un diritto solo quando quel diritto è già sorto. E poiché il diritto alla prelazione sorge solo quando (o se) il locatore stipula con il terzo un preliminare di vendita, se ne dovrebbe dedurre che la rinuncia preventiva del lettore-affittuario non ha alcuna validità. C’è però altra giurisprudenza, secondo la quale nelle convenzioni in deroga (stipulate con la duplice assistenza sindacale ai sensi dell’art. 45 legge 203/82), si può inserire di tutto, con ogni tipo di rinuncia. Per la verità non c’è alcuna sentenza che abbia espressamente collegato i due temi (rinuncia preventiva ad un titolo non ancora sorto e poteri derogatori spettanti ai contraenti ex art. 45). Prevedere quale sarà la sorte della prelazione che il lettore vorrebbe invocare è dunque assai problematico. Certamente il locatore, forte della clausola che ha preteso ed ottenuto, non avrà alcuna intenzione di rinunciarvi. Il lettore deve a questo punto valutare attentamente quale e quanto sia l’interesse che egli ha per una soluzione per lui positiva, anche alla luce dei costi rilevanti che una controversia giudiziaria comporterà in ogni caso. Avv. Oscar Cinguetti Avv. Diego Cinquetti Sullo scaffale “Chimica e fertilità del suolo” P. Violante, Edagricole 2013 È questo un manuale che offre un approccio scientifico al tema della fertilità del suolo, dedicato agli studenti universitari che approcciano la materia e agli studiosi. Il testo, dopo aver illustrato le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del suolo, unico mezzo per la crescita ottimale delle piante, fornisce informazioni sui rapporti tra acqua e suolo e sulla qualità dell’acqua da irrigazione, analizza il ciclo biogeochimico dei nutrienti nel loro ruolo e nella loro dinamica, compara le tecniche di fertilizzazione, valuta i metodi d’analisi per la stima del fabbisogno nutrizionale delle diverse colture. La trattazione è corredata di molte immagini e tabelle che riportano i risultati di rigorose indagini apparse nella letteratura scientifica più recente. “Il manuale del bravo conservatore”. Saggi di ecologia applicata C. Cencini, F. Corbetta, Edagricole 2013 Punto di forza del manuale è l’approccio multidisciplinare scelto dai curatori che vede coinvolti numerosi esperti di vari settori, a riprova di quanto sia complessa e sfaccettata la natura. Per questo nel volume non si parla solo di aree protette o di piante e animali in via di estinzione, ma si dedica spazio anche alle colture e alle tecniche agrarie, si parla di caccia e di pesca, di recupero ambientale e di rifiuti, fino a proporre uno stile di vita compatibile con i principi dello sviluppo sostenibile e della greeneconomy. Si vuole far emergere la necessità di un rinnovamento culturale, di una “cucitura” tra le varie discipline in modo che queste si possano incontrare (o magari scontrare) per operare assieme nel campo della conservazione e della tutela dell’ambiente. Non si tratta tanto di un ribaltamento nella gerarchia dei valori, quanto di una penetrazione del sapere ecologico all’interno delle tante aree in cui si suddivide la cultura. Una scelta indispensabile per il nostro benessere e la nostra sopravvivenza. 31 La Sentinella Agricola - numero 1/2014 32
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