2014 01 21 tas morat mutui usurari ABF K

Associazione per la soluzione
delle controversie bancarie,
finanziarie e societarie - ADR
Il Presidente
Roma, 21 gennaio 2014
Prot. n. 129677/AS
AGLI ASSOCIATI
LORO SEDI
Alla cortese attenzione di:
- Responsabile dell’Area Legale
- Responsabile Compliance
- Responsabile Ufficio Reclami
Tassi usurari
Giurisprudenza ABF
Considerato l’elevato numero di ricorsi aventi ad oggetto la censura di superamento del
limite di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 7 marzo 1996 e successive modificazioni (c.d.
“tasso soglia-usura”), nei quali viene preso a riferimento, dai ricorrenti, il tasso risultante dalla
somma del tasso “ordinario” di ammortamento e del tasso di mora, pattuito per le ipotesi di
mancato puntuale pagamento delle rate di finanziamento, e stanti le richieste pervenute da alcuni
Associati di conoscere l’esito di ricorsi recentemente decisi in materia, questa Associazione
ritiene opportuno informare i propri Associati in merito ad alcune tra le prime pronunce rese
dall’ABF in materia.
In particolare, l’Arbitro ha accolto l’eccezione di incompetenza ratione temporis nelle
ipotesi in cui il contratto di finanziamento sia stato stipulato anteriormente al 1° gennaio 2009 –
limite posto alla competenza temporale del Collegio – atteso che la contestazione aveva ad
oggetto un asserito vizio genetico del contratto, ossia la presunta pattuizione di interessi usurari
(cfr. dec. n. 126/14, Collegio di Napoli).
Quanto all’ambito di operatività della clausola di cui all’art. 1815, comma 2 - che
prevede la nullità della clausola determinativa degli interessi, qualora gli stessi risultino usurari –
il Collegio ha ritenuto che, seppure tale norma sia stata dettata specificamente per il mutuo, la
stessa debba estendersi ai finanziamenti che possano, in concreto, essere accomunati al mutuo
(cfr. dec. n. 125/14, Collegio di Napoli).
Venendo al merito della contestazione, l’Arbitro ha ritenuto che l’asserita previsione
contrattuale di un tasso riveniente dalla sommatoria del tasso corrispettivo e di quello moratorio,
così eccedendo il limite fissato dal tasso soglia anti usura, risulti “palesemente smentita tanto
dalle prescrizioni contrattuali, dove l’applicazione dell’interesse moratorio è prevista come
sostitutiva e non additiva rispetto all’interesse corrispettivo, quanto dal resto della
documentazione versata in atti” (cfr. dec. n. 5877/13; dec. n. 21/14 Collegio di Napoli).
Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma - Telefono 06 674821 - email: [email protected]
www.conciliatorebancario.it
Con riferimento al quesito se gli interessi di mora siano svincolati da qualsivoglia
valutazione, ovvero incontrino comunque un limite nella loro pattuizione in relazione alla
determinazione del cosiddetto “tasso soglia”, la risposta data dal Collegio è di segno negativo,
considerato che l’interesse moratorio non concorre alla formazione del “tasso soglia” e che
quindi non sono raffrontabili due elementi disomogenei. Né, a parere del Collegio, il raffronto
potrebbe esser effettuato con l’ “indagine statistica” effettuata a meri “fini conoscitivi” dalla
Banca d’Italia nel 2002 (cfr. dec. n. 125/14, Collegio di Napoli).
Per quanto infine concerne la legittimità dell’applicazione degli interessi moratori sulla
rata non riscossa, con conseguente applicazione di interessi (moratori) su interessi (corrispettivi),
il Collegio ha ritenuto che, al momento dell’inadempimento ci si trovi di fronte ad un’unica
obbligazione che il debitore è tenuto a soddisfare (per capitale e interessi), con la conseguenza
che “l’inadempimento della rata non può che trasformare le due obbligazioni, seppur
originariamente distinguibili, in un unico debito” e che quindi “non si viene a concretizzare
alcuna sommatoria di interessi, dato che gli interessi moratori operano sull’unico debito
esistente”. Se quindi, al momento dell’inadempimento, l’obbligazione è unitaria e inscindibile,
non si crea alcun fenomeno anatocistico (cfr. dec. n. 125/14, Collegio di Napoli).
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, l’occasione è gradita per
porgere distinti saluti.
Allegati:
Decisione n. 5877/13 Collegio di Napoli
Decisione n. 21/14 Collegio di Napoli
Decisione n. 125/14 Collegio di Napoli
Decisione n. 126/14 Collegio di Napoli
N. 21/14
N. 125/14
N. 126/14