Atti del seminario - Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma

Il rischio idraulico nella città di Roma
Seminario tecnico – Università degli Studi Roma Tre
Quadro normativo
Prof. Ing. Elena Volpi
[email protected]
11 giugno 2014
Rischio
• Rischio: valutazione del danno legato a fenomeni di pericolo cui è
associata una forte componente d’aleatorietà
– Nel rischio idraulico gli eventi calamitosi che producono il danno di
piena sono eventi rari, d’intensità molto variabile, che di volta in volta
possono produrre danni di entità diversa
– Si esprime questa estrema variabilità degli eventi calamitosi sotto
forma di distribuzione di probabilità (in termini di tempo di ritorno) di
una variabile che caratterizza l’evento (es. portata al colmo 𝑄𝑐 )
• Il danno dipende anche dall’entità dei beni esposti a rischio che
possono essere distrutti o danneggiati (vulnerabilità)
– Il danno di piena è sempre legato alla presenza nella zona soggetta a
piene di beni deteriorabili cui la società attribuisce un valore
economico, oppure di esseri umani che potrebbero trovarsi in pericolo
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Rischio
• Formula di Varnes1
𝑅 =𝑃×𝐶×𝑉
• Fattori che determinano il rischio
– 𝑃 ,
pericolosità
o
probabilità
dell’evento (es. portata al colmo di
piena 𝑄𝑐 )
– 𝐶 , valore dei beni esposti nell’area
soggetta all’evento
– 𝑉 , vulnerabilità o frazione del valore
del
bene
che
viene
distrutta
dall’evento (funzione di 𝑄𝑐 )
Varnes et al., Landslide hazard zonation – a review of
principles and practice, IAEG Commission on Landslides,
UNESCO, Paris, 1984
1
INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) – D2.8.III.12
Data Specification on Natural Risk Zones (Technical Guidelines) – Figure 1
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Rischio
• Percezione: consapevolezza del verificarsi ineluttabile di eventi
calamitosi e delle possibili conseguenze arrecate
• Previsione: capacità di valutazione delle caratteristiche di tali
eventi e della vulnerabilità del territorio
• Prevenzione: messa in atto di interventi di mitigazione
– Interventi strutturali (opere idrauliche)
– Interventi non strutturali (vincoli urbanistici e piani di protezione civile)
• Preannuncio: prevedere con congruo anticipo il verificarsi degli
eventi calamitosi, al fine di mettere in atto azioni di mitigazione
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Normativa italiana
previgente
Legge 183/89 e successivi decreti attuativi
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Legge 183/89
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo
•
•
•
Delega prevalentemente alle Regioni la gestione delle acque
Classifica i bacini idrografici e identifica la Autorità competenti
Le Autorità di Bacino hanno compiti di coordinamento degli interventi
considerando i bacini come ecosistemi unitari
– Il coordinamento è basato sulla redazione di Piani di Bacino
•
Decreto Legislativo n. 180 del 11/06/1998 (decreto «Sarno»), poi Legge
267/1998
– Redazione dei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
• Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico
• Misure di salvaguardia
• Interventi di difesa (strutturali e normativi)
•
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/09/1998
– Norme per la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico
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Autorità di Bacino - Legge 183/89
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Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI)
Autorità di Bacino del Fiume
Tevere (ABT)
http://www.abtevere.it/
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Criteri per la mappatura del rischio
Autorità di Bacino del Fiume Tevere
•
Adotta la formula di Varnes per la definizione di rischio
•
Stabilisce i seguenti scenari di pericolosità
– Alta probabilità d’inondazione, 𝑇 ≤ 50 anni → fascia di pertinenza fluviale
– Moderata probabilità d’inondazione, 50 < 𝑇 ≤ 200 anni → aree di naturale
laminazione delle piene
– Eventi eccezionali, 200 < 𝑇 ≤ 500 anni → zona di allertamento ed
evacuazione della popolazione
•
Associa alla pericolosità la tipologia di inondazione
– Diretta, inondazione rapida per tracimazione di sponde o argini con
velocità di deflusso elevate
– Indiretta, inondazione per rigurgito, es. a valle di argini non tracimati, basse
velocità
– Marginale, velocità e tiranti bassi, nessun pericolo per le persone
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Criteri per la mappatura del rischio – Autorità di
Bacino del Fiume Tevere
altezza d’acqua (m)
• Inondazione marginale
velocità (m/s)
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Criteri per la mappatura del rischio – Autorità di
Bacino del Fiume Tevere
•
Fasce fluviali (costituiscono vincoli per la pianificazione territoriale)
– Fascia A, inondazione diretta con 𝑇 ≤ 50 anni → nessun insediamento
– Fascia B, inondazione indiretta e marginale con 𝑇 ≤ 50 anni e diretta e
indiretta con 50 < 𝑇 ≤ 200 anni → forti vincoli sugli insediamenti
– Fascia C, inondazione marginale con 50 < 𝑇 ≤ 200 anni e diretta con 200 <
𝑇 ≤ 500 anni → interventi di protezione civile
•
Fasce di rischio (definisce la priorità degli interventi)
– R4 rischio molto elevato, perdita di vite umane, danni gravi a edifici e
infrastrutture
– R3 rischio elevato, problemi per l’incolumità delle persone, inagibilità di
edifici e infrastrutture
– R2 rischio medio, nessun problema per l’incolumità delle persone, danni
minori agli edifici e infrastrutture
– R1 rischio moderato, danni marginali al patrimonio
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Normativa europea in
materia di acque
Direttiva 2000/60/CE
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DIRETTIVA 2000/60/CE
•
Istituisce in Europa un quadro omogeneo per la protezione delle
acque (riduzione dell’inquinamento, miglioramento ambiente
acquatico, promuovere utilizzo idrico sostenibile, contribuire a mitigare
gli effetti delle inondazioni e della siccità)
•
Obiettivi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee
Raggiungere lo stato di “buono” per tutte le acque entro il 31 dicembre
2015
Gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente
dalle strutture amministrative
Procedere attraverso un’azione che unisca limiti delle emissioni e standard
di qualità
Riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro
costo economico reale
Rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia
http://www.direttivaacque.minambiente.it/
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DIRETTIVA 2000/60/CE
•
Istituisce i Distretti Idrografici (ogni stato ne definisce l’Autorità Competente)
– Unità territoriale di riferimento per la gestione del bacino
– Area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle
rispettive acque sotterranee e costiere
•
Decreto Legislativo n° 152/2006
– Recepisce la 2000/60/CE
– Abroga la 183/1989
– Prevede otto Distretti Idrografici e istituisce per ciascuno di essi l’Autorità Distrettuale
•
Legge 13/2009 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell’ambiente)
– Nell’attesa della piena operatività delle Autorità di Distretto demanda l’adozione dei
piani di gestione ai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino di rilievo Nazionale,
integrati dai componenti designati dalle Regioni il cui territorio ricade nel distretto a
cui si riferisce il piano
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DIRETTIVA 2000/60/CE
Distretti Idrografici
Alpi orientali
(39.385 km2)
Padano
(71.057 km2)
Appennino
settentrionale
(39.000 km2)
Sardegna
(24.000 km2)
http://www.direttivaacque.minambiente.it/
Appennino
centrale
(35.800 km2)
Sicilia
(26.000 km2)
Appennino
meridionale
(68.200 km2)
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Normativa europea sulle
alluvioni
Direttiva 2007/60/CE
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DIRETTIVA 2007/60/CE
•
Disciplina la gestione del rischio di alluvioni (non inclusa fra gli obiettivi
della direttiva 2000/60/CE)
•
Obiettivo
– Ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il
patrimonio culturale, le attività economiche e le infrastrutture, connesse
con le alluvioni
•
Fasi di attuazione (requisiti minimi)
1. Valutazione preliminare rischio alluvioni (art. 4)
Individuazione zone a rischio potenziale di alluvioni (art. 5)
2. Mappe di pericolosità e rischio alluvioni (art. 6)
3. Piani di gestione del rischio alluvione (art. 7)
•
12/2011
12/2013
12/2015
Riesame previsto ogni 6 anni
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Definizioni
DIRETTIVA 2007/60/CE
• Alluvione: allagamento temporaneo di aree che abitualmente
non sono coperte d’acqua
– Inondazioni causate da fiumi, torrenti di montagna, corsi d’acqua
temporanei mediterranei
– Inondazioni marine delle zone costiere
– Può escludere gli allagamenti causati dagli impianti fognari
• Rischio di alluvione: combinazione della probabilità di un evento
alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute
umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e l’attività economica
derivanti da tale evento
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pag. 20
Fasi di attuazione DIRETTIVA 2007/60/CE
1. Valutazione preliminare del rischio di alluvioni
Valutazione dei rischi potenziali
• Mappe di distretto idrografico con i confini dei bacini idrografici, dei
sottobacini e delle eventuali zone costiere, topografia e l’utilizzo del territorio
•
Descrizione delle alluvioni avvenute in passato con notevoli conseguenze
negative e con elevata probabilità di verificarsi in futuro in maniera simile
•
Valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni tenuto
conto di (secondo le esigenze degli Stati membri)
–
–
–
–
–
Caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali dei corsi d’acqua
Ruolo delle pianure alluvionali come aree naturali di ritenzione delle acque
Efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la protezione dalle alluvioni
Posizione delle zone popolate e delle zone in cui insistono attività economiche
Sviluppi a lungo termine compresi gli impatti dei cambiamenti climatici sul verificarsi
delle alluvioni
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pag. 21
Fasi di attuazione DIRETTIVA 2007/60/CE
2. Mappe della pericolosità da alluvione
• Perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere
interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari
a) Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi
b) Media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno probabile ≥ 100 anni)
c) Elevata probabilità di alluvioni, se opportuno
• Per ogni scenario vanno indicati almeno i seguenti elementi
a) Portata della piena
b) Profondità delle acque o, se del caso, livello delle acque
c) Velocità o portata, se opportuno
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Fasi di attuazione DIRETTIVA 2007/60/CE
2. Mappe del rischio di alluvioni
• Indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle
alluvioni
– Numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati
– Tipo di attività
interessata
economiche
insistenti
sull’area
potenzialmente
– Impianti che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso
di alluvione e aree protette potenzialmente interessate
– Altre informazioni utili dagli Stati membri
• Aree in cui possono verificarsi alluvioni con elevato volume di sedimenti
trasportati e colate detritiche
• Informazioni su altre notevoli fonti di inquinamento
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Fasi di attuazione DIRETTIVA 2007/60/CE
3. Piani di gestione del rischio di alluvioni
•
Definiscono gli obiettivi appropriati e le misure (in ordine di priorità) per il loro
raggiungimento, per la gestione dei rischi in termini di riduzioni della
pericolosità e delle conseguenze negative
–
–
–
–
–
–
–
–
Costi e benefici
Portata della piena e vie di deflusso delle acque
Zone con capacità di espansione delle piene, come le pianure alluvionali naturali
Obiettivi ambientali art. 4 della 2000/60/CE
Gestione del suolo e delle acque
Pianificazione e utilizzo del territorio
Conservazione della natura
Navigazione e infrastrutture portuali
•
Riguardano la prevenzione, comprese il preannuncio di alluvione e il sistema di
allertamento nazionale
•
Possono promuovere pratiche sostenibili di uso del suolo, migliorare le azioni di
ritenzione delle acque, nonché l'inondazione controllata
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Normativa italiana sulle
alluvioni
D.Leg. 49/2010 per il recepimento della
Direttiva alluvioni 2007/60/CE
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Recepimento della Direttiva Alluvioni in Italia
• Decreto Legislativo n. 49 del 23/02/2010
– Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi di alluvioni
• Misure transitorie (art. 13 della 2007/60/CE)
– Ciascuna fase può essere saltata se si può dimostrare che è già stata
effettuata analoga attività prima del 22/12/2010 + relativi elaborati
coerenti con i requisiti fissati nella norma (art. 4, 6 e 7)
• Riesame previsto ogni 6 anni
– I riesami tengono conto del probabile impatto dei cambiamenti
climatici sul verificarsi di alluvioni
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Competenze D.Leg. 49/2010
• L'adozione dei Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)
compete alle Autorità Distrettuali
• Le Regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile, provvedono, per il Distretto
Idrografico di riferimento, alla predisposizione ed all'attuazione del
sistema di allertamento nazionale, statale e regionale
• Le Autorità Distrettuali sono competenti in materia di valutazione
preliminare del rischio e individuazione delle aree potenzialmente
a rischio, della redazione delle mappe di pericolosità e rischio e dei
piani di gestione
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Definizioni a confronto
D.Leg. 23/02/2010
Direttiva 2007/60/CE
•
•
Alluvione: allagamento temporaneo di aree • Alluvione: l'allagamento temporaneo, anche
con trasporto ovvero mobilitazione di
che abitualmente non sono coperte d’acqua
sedimenti anche ad alta densità, di aree che
abitualmente non sono coperte d'acqua
–
Inondazioni causate da fiumi, torrenti di montagna,
corsi d’acqua temporanei mediterranei
–
–
Inondazioni marine delle zone costiere
Può escludere gli allagamenti causati dagli impianti
fognari
Rischio di alluvione: combinazione della
probabilità di un evento alluvionale e delle
potenziali conseguenze negative per la salute
umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e
l’attività economica derivanti da tale evento
–
–
–
Inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti,
eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni
altro corpo idrico superficiale anche a regime
temporaneo, naturale o artificiale
Inondazioni marine delle zone costiere
Esclude gli allagamenti non direttamente
imputabili ad eventi meteorologici
• Pericolosità da alluvione: probabilità di
accadimento di un evento alluvionale in un
intervallo temporale prefissato e in una certa
area
• Rischio di alluvione: combinazione della
probabilità di un evento alluvionale e delle
potenziali conseguenze negative per la salute
umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e
l’attività economica derivanti da tale evento
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Mappe di pericolosità D.Leg. 49/2010
•
•
Evidenziano le aree in cui possono verificarsi fenomeni alluvionali con
elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche
Contengono la perimetrazione delle aree geografiche che
potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari
a)
b)
c)
•
alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento
(bassa probabilità)
alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità)
alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità)
Per ogni scenario vanno indicati almeno i seguenti elementi
– estensione dell'inondazione
– altezza idrica o livello
– caratteristiche del deflusso (velocità e portata)
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pag. 29
Mappe di rischio D.Leg. 49/2010
•
Indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni nell'ambito degli scenari e prevedono le 4 classi di rischio di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2/9/1998
– Numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati
– Infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole,
ecc.)
– Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area
potenzialmente interessata
– Distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull'area
potenzialmente interessata
– Impianti che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di
alluvione
– Aree protette potenzialmente interessate
– Altre informazioni considerate utili dalle Autorità Distrettuali, come le aree
soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate
detritiche o informazioni su fonti rilevanti di inquinamento
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Piani di Gestione D.Leg. 49/2010
•
I piani devono contenere gli elementi indicati nell'Allegato I del D.Leg. 49/2010
(sostanzialmente uguale all'Allegato della Direttiva 2007/60/CE)
– Parte A: elementi che devono comparire nel primo piano di gestione del rischio
– Parte B: elementi che devono apparire nei successivi aggiornamenti del piano
– Parte C: contenuti degli indirizzi, criteri e metodi per la redazione e l'aggiornamento
dei piani
•
Per la parte relativa al sistema di allertamento, i Piani contengono una sintesi
dei contenuti dei Piani urgenti di emergenza previsti dall'art.67, co. 5, del D.Lgs.
152/2006, e tengono conto degli aspetti relativi alle attività di
– Previsione, monitoraggio, sorveglianza e allertamento attraverso la rete dei centri
funzionali
– Presidio territoriale idraulico posto in essere dalle regioni e dalle province
– Regolazione dei deflussi attuata anche attraverso i piani di laminazione
– Attivazione dei piani urgenti di emergenza previsti dalla richiamata normativa
vigente
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Recepimento della Direttiva Alluvioni in Italia
2021
2019
2018
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Indirizzi operativi per l’attuazione
della DIRETTIVA 2007/60/CE
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare – MATTM (2013)
In collaborazione con
Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale – ISPRA
Autorità di Bacino di Rilievo Nazionale
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pag. 33
Valutazione preliminare (art. 4)
• Il MATTM ha comunicato il 22/12/2011 alla Commissione Europea
che l’Italia si sarebbe avvalsa delle misure transitorie (art. 13)
– Elaborazione (decisa prima del 22/12/2010) di mappe della
pericolosità e del rischio e definizione di piani di gestione del rischio di
alluvioni conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva
stessa
• Aggiornamento/predisposizione del catasto degli eventi, in cui
siano rintracciabili le informazioni sulla collocazione spaziale e
temporale degli eventi di piena nonché delle conseguenze
avverse ad essi associati
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Mappe di pericolosità e rischio PAI (12/2013)
• Aggiornamento, omogeneizzazione e valorizzazione dei PAI vigenti
per raggiungere un primo livello comune a livello nazionale in cui
tutte le informazioni derivabili da dati già contenuti nei
vigenti strumenti di pianificazione (PAI) siano rappresentate in
modo omogeneo e coerente con il D. Lgs. 49/2010 (art. 6)
– Soddisfare le richieste formulate nelle normative europea 2007/60/CE
e italiana D.Leg 49/2010
– Capitalizzare quanto ad oggi realizzato
– Affrontare in modo condiviso, organico ed adeguato la gestione del
rischio idraulico
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pag. 35
Mappe di pericolosità e rischio PAI (12/2013)
1. Verifica di completezza del reticolo idrografico e l’individuazione
delle eventuali integrazioni o modifiche
2. Classificazione e mappatura della pericolosità idraulica (1/2)
– Scenari di riferimento (tempi di ritorno), Fasce fluviali (A, B, C e
eventuali sottofasce caratterizzate da ℎ e 𝑣), Classi di pericolosità (P4,
P3, P2, P1, utilizzando anche ℎ e 𝑣)
– Quasi tutte le AdB hanno collegato le Fasce/Classi di Pericolosità alle
Norme di Attuazione dei PAI
– Vincolano e definiscono gli usi compatibili sui territori perimetrati, la
programmazione degli interventi ecc.
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pag. 36
Mappe di pericolosità e rischio PAI (12/2013)
2. Classificazione e mappatura della pericolosità idraulica (2/2)
AdB che hanno provveduto alla definizione e mappatura delle fasce fluviali
•
Fascia A
→ P3 (pericolosità elevata)
•
Fascia B (o B1, B2, B3)
→ P2 (pericolosità media)
•
Fascia C
→ P1 (pericolosità bassa)
AdB che hanno provveduto alla definizione e mappatura della pericolosità in 4 classi
•
P4 e P3 (molto elevata ed elevata)
→ P3 (pericolosità elevata)
•
P2 (media)
→ P2 (pericolosità media)
•
P1 (moderata)
→ P1 (pericolosità bassa)
AdB che hanno provveduto alla definizione e mappatura delle aree inondabili
•
Aree con elevata probabilità di accadimento (30 ≤ 𝑇 ≤ 50)
→ P3 (pericolosità elevata)
•
Aree con media probabilità di accadimento (100 ≤ 𝑇 ≤ 200) → P2 (pericolosità media)
•
Aree con bassa probabilità di accadimento (200 ≤ 𝑇 ≤ 500) → P1 (pericolosità bassa)
Le aree retro-arginali sono classificate P1, P2 o P3 dalle singole AdB e Regioni sulla base di
considerazioni/dati di carattere tecnico‐strutturali e ove ritenuto necessario
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pag. 37
Mappe di pericolosità e rischio PAI (12/2013)
3. Classificazione e mappatura del rischio (1/5)
Individuare e cartografare le seguenti macro‐categorie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zone urbanizzate con indicazione sul numero di abitanti potenzialmente interessati
da possibili eventi alluvionali
Strutture Strategiche (ospedali e centri di cura pubblici e privati, centri di attività
collettive civili, sedi di centri civici, centri di attività collettive militari)
Infrastrutture strategiche e principali (linee elettriche, metanodotti, oleodotti,
gasdotti e acquedotti, vie di comunicazione di rilevanza strategica sia carrabili che
ferrate, porti e aeroporti, invasi idroelettrici, grandi dighe)
Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse (aree naturali, aree boscate,
aree protette e vincolate, aree di vincolo paesaggistico, aree di interesse storico e
culturale, zone archeologiche
Distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull’area potenzialmente
interessata
Zone interessate da insediamenti produttivi o impianti tecnologici, potenzialmen
te pericolosi dal punto di vista ambientale, zone estrattive, discariche, depuratori,
inceneritori – e aree protette potenzialmente interessate
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11 giugno 2014
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Mappe di pericolosità e rischio PAI (12/2013)
3. Classificazione e mappatura del rischio (2/5)
Analisi del Danno semplificata, associando le categorie di elementi esposti a
condizioni omogenee di Danno Potenziale (valore esposto × vulnerabilità)
• D4 (Danno potenziale molto elevato)
– aree in cui si può verificare la perdita di vite umane, ingenti danni ai beni economici,
naturali storici e culturali di rilevante interesse, gravi disastri ecologico–ambientali
•
D3 (Danno potenziale elevato)
– aree con problemi per l’incolumità delle persone e per la funzionalità del sistema
economico, aree attraversate da linee di comunicazione e da servizi di rilevante
interesse, le aree sedi di importanti attività produttive
•
D2 (Danno potenziale medio)
– aree con limitati effetti sulle persone e sul tessuto socioeconomico, aree attraversate
da infrastrutture secondarie e attività produttive minori, destinate sostanzialmente ad
attività agricole o a verde pubblico
•
D1 (Danno potenziale moderato o nullo)
– comprende le aree libere da insediamenti urbani o produttivi dove risulta possibile il
libero deflusso delle piene
Elena Volpi
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Mappe di pericolosità e rischio PAI (12/2013)
3. Classificazione e mappatura del rischio (3/5)
•
D4 (Danno potenziale molto elevato)
– Zone urbanizzate e/o interessate da attività economiche produttive di rilevante
interesse – categoria 1 di elementi esposti
– Strutture strategiche – categoria 2 di elementi esposti
– Infrastrutture strategiche – categoria 3 di elementi esposti
– Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse – categoria 4 di elementi
esposti
– Zone interessate da attività economiche, industriali o impianti tecnologici,
potenzialmente pericolosi dal punto di vista ambientale – categoria 6 di elementi
esposti
•
D3 (Danno potenziale elevato)
– Discariche, depuratori, inceneritori – categoria 6 di elementi esposti
– Zone omogenee presenti negli strumenti urbanistici comunali e individuati come
Cimiteri, cave, discariche anche se non in esercizio
– Beni ambientali, paesaggistici e storico‐archeologici che racchiudono potenziali
valori, ma non riconosciuti in termini normativi
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Mappe di pericolosità e rischio PAI (12/2013)
3. Classificazione e mappatura del rischio (4/5)
•
D2 (Danno potenziale medio)
– Zone agricole specializzate –categoria 6 di elementi esposti
– Zone estrattive
– Zone omogenee presenti negli strumenti urbanistici comunali e individuati come ad
esempio, verde urbano e parchi urbani, borghi rurali
– Infrastrutture secondarie: intese come strade secondarie, linee ferroviarie e stazioni
nel caso in cui il danno non provochi l’isolamento di uno o più centri urbani
•
D1 (Danno potenziale moderato o nullo)
– Aree incolte o di scarso valore ambientale
– Aree agricole non specializzate (prati, pascoli, etc.)
– Aree umide (zone umide, corpi idrici, boschi igrofili, lanche e meandri abbandonati,
ecosistemi sito‐specifici, etc.)
– Superfici costruite, a bassa densità di edificazione in stato di abbandono o degrado
riconosciuto (il cui valore è principalmente legato alla perdita dell'elemento
costruito)
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Mappe di pericolosità e rischio PAI (12/2013)
3. Classificazione e mappatura del rischio (5/5)
– Si utilizzano le classi di rischio R1, R2, R3 e R4 già definite nel D.P.C.M. del 1998
– Si determinano le classi di rischio in base alla corrispondenza di pericolosità e
danno potenziale
– Le mappe del rischio idraulico attualmente vigenti risultano di fatto valide
indipendentemente da come realizzate e dalla pericolosità di riferimento
– Integrazioni delle singole mappe, che dovranno contenere anche il numero di
abitanti potenzialmente esposti e gli impianti potenzialmente pericolosi
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Piano di Gestione del
Rischio Alluvioni
(PGRA)
Distretto Idrografico
dell’Appennino Centrale
Autorità di Bacino del Fiume Tevere (ABT)
http://www.abtevere.it/
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Distretto Idrografico
dell’Appennino Centrale
• Tevere, già bacino nazionale
• Tronto, già bacino interregionale
• Sangro, già bacino interregionale
• B
ƒacini regionali del Lazio
• Bacini regionali dell'Abruzzo
• P
ƒ otenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso,
Menocchia, Tesino e bacini minori delle
Marche, già bacini regionali
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http://www.abtevere.it/
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Mappatura della pericolosità e dl
rischio
(adeguamento,
omogeneizzazione
e/o
completamento)
• Ambito del reticolo PAI (2006),
reticolo principale
• Ambito del reticolo PAI aggiornato
(2008),
reticolo
secondario
dell'Umbria e del reticolo di
interesse in Abruzzo
• Ambito del Ps5 Piano di bacino
stralcio metropolitano di Roma
• Ambito dei nuovi tratti segnalati e
studiati dalle Regioni, vari tratti
particolari del reticolo minore
segnalati dalla regione Toscana
(provincia di Arezzo), Umbria (tratti
in estensione del reticolo minore),
Marche (alto bacino del fiume
Nera)
Riferimenti
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L. 18 maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”
(abrogata dall'art. 175 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”
D.L. 11 giugno 1998 n. 180 convertito con modifiche in legge 3 agosto 1998 n. 267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri
franosi nella Regione Campania”
DIRETTIVA 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
DIRETTIVA 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”
D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvione”
Barbano A., Braca G., Bussettini M., Dessì B., Inghilesi R., Lastoria B., Monacelli G., Morucci S., Piva
F., Sinapi L., Spizzichino D. (2012): Proposta metodologica per l’aggionamento delle mappe di
pericolosità e di rischio - Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi da alluvioni (Decreto Legislativo n.49/2010) – ISPRA, Roma novembre 2012,
rev. luglio 2013.
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM (aprile 2013) “Indirizzi
operativi per l’attuazione della DIRETTIVA 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione
dei rischi da alluvioni con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del
rischio di alluvioni (Decreto Legislativo n. 49/2010)”
Elena Volpi
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