Leggi lo Statuto ACI Storico.

STATUTO
"Club ACISTORICO"
Art. 1 - denominazione e sede legale
E´ costituita un’associazione ai sensi degli art. 36 e ss.
del codice civile denominata "Club ACISTORICO".
L’associazione ha sede nel comune di Roma; l’attuale sede
sociale è ubicata in via Marsala n. 8 (c.a.p. 00185) e
l’eventuale trasferimento di sede nel medesimo comune non
comporta la modifica del presente statuto.
Art. 2 - oggetto
Il Club ACISTORICO ha come scopo la promozione e la
valorizzazione del patrimonio e della cultura motoristica
italiana e la tutela degli interessi dei proprietari dei
veicoli di rilevanza storico-collezionistica. In relazione a
tali scopi, riconducibili agli interessi generali
dell’automobilismo, l’Automobile Club d’Italia assume la
veste di socio fondatore di diritto dell’Associazione.
Nell’ambito delle finalità di cui sopra l’associazione ha
per oggetto:
a. l’esercizio, la promozione, lo sviluppo e la diffusione
delle attività non commerciali, culturali ed amatoriali
connesse al possesso dell’automobile con particolare
riferimento al collezionismo, alla pratica dello sport
automobilistico a livello amatoriale e ricreativo;
b. ogni attività diretta alla promozione del valore storico,
culturale, industriale, tecnico e sociale dell’automobilismo
e dello sport automobilistico quale fattore di aggregazione,
di formazione, di sviluppo tecnologico e di innovazione nel
campo del design;
c. ogni attività diretta alla promozione
dell’associazionismo degli automobilisti, anche attraverso
l’organizzazione di raduni, di attività di avviamento allo
sport automobilistico e al collezionismo, di attività
culturali e ricreative legate al mondo dell’automobile ed
aperte a tutti finalizzate alla produzione sociale della
passione automobilistica in tutti gli ambiti più sopra
elencati;
d. l’opera di sensibilizzazione dei cittadini e delle
autorità nei confronti dello sport automobilistico, delle
tematiche della sicurezza stradale, nonché dei valori
socio-culturali dell'automobilismo storico e del
collezionismo di automobili.
L'associazione potrà anche, quale attività in via
strumentale e sussidiaria rispetto al raggiungimento degli
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scopi istituzionali, procedere direttamente o tramite
società controllate dall'ACI, alla costituzione di una
scuderia, alla gestione di impianti sportivi, al patrocinio,
all'indizione e all'organizzazione di eventi sportivi e/o
amatoriali, quali ad esempio raduni e concorsi di eleganza.
L’associazione potrà, inoltre, su proposta del consiglio
direttivo e previa deliberazione assembleare, costituire,
partecipare o collaborare ad altre associazioni, enti o
società sia nazionali che internazionali aventi scopo affine
od analogo; stipulare accordi, contratti con le
amministrazioni tutte per l’espletamento di attività
rientranti negli scopi associativi.
L’associazione, su proposta del consiglio direttivo e previa
deliberazione assembleare, potrà svolgere con finalità non
lucrative e di autofinanziamento tutte le attività
necessarie od utili per il perseguimento dei propri fini
istituzionali.
Art. 3 - assenza di fini di lucro
L’associazione è apolitica, apartitica, priva di scopi di
natura religiosa. E´ espressamente esclusa, sia durante la
vita dell’associazione che all’atto del suo scioglimento,
qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto di
proventi, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o
capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposti dalla legge.
Art. 4 - principi ispiratori
L’associazione si ispira al principio di partecipazione
volontaria degli associati, democraticità della struttura,
solidarietà e pluralismo. Esprime e persegue i valori e le
finalità del proprio oggetto anche attraverso il principio
della tutela e della divulgazione dei valori espressi
dall’Automobile Club d’Italia.
L’Associazione concorre alla realizzazione delle finalità
indicate nello Statuto ACI con particolare riferimento alla
tutela degli interessi dei proprietari di veicoli di
rilevanza storico-collezionistica, anche sulla base degli
indirizzi impartiti dall’ACI stesso. In tale ambito potranno
essere realizzate iniziative congiunte nei settori di
specifico interesse con il coinvolgimento della Federazione
ACI.
L’associazione è ispirata al principio della trasparenza
amministrativa con l’obbligo di redigere e approvare
annualmente un bilancio secondo le disposizioni statutarie.
La quota o contributo associativo sono intrasmissibili.
Art. 5 - soci
I soci si suddividono in soci fondatori, soci aderenti e
soci onorari. Il numero dei soci è illimitato. Possono
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divenire soci le persone fisiche o giuridiche che
condividono gli scopi, le finalità e il metodo
dell’associazione ed intendono partecipare alle attività
associative sia sportive che ricreative. In caso di persona
giuridica, il soggetto destinatario dei servizi connessi
all’associazione ad ACISTORICO sarà esclusivamente il legale
rappresentante o altra persona fisica designata
dall’associazione medesima. Le qualifiche di socio fondatore
e di socio aderente si ottengono previa presentazione di
domanda di ammissione al consiglio direttivo ed a seguito di
accettazione della candidatura da parte del consiglio
direttivo medesimo. Il consiglio direttivo può stabilire di
sospendere il reclutamento di nuovi soci fondatori o
aderenti. L’adesione all’associazione è a tempo
indeterminato, fermo restando il diritto di recesso di soci
in ogni momento. La qualifica di socio è intrasferibile sia
per atto tra vivi che mortis causa. Tenuto conto della
stretta correlazione tra le finalità dell’Associazione e
dell’ACI lo status di socio del Club Aci Storico comporta
l’attribuzione della qualifica di socio ACI. La quota ed i
contributi associativi, se dovuti, si intendono versati a
fondo perduto, consentono unicamente di acquisire e
mantenere lo status di socio e non sono rivalutabili. La
perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo
determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto
di rimborso della quota associativa e dei contributi
versati. Tutti i soci di cui ai successivi artt. 6 e 8
godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di
partecipazione alle assemblee sociali nelle quali tutti i
soci maggiorenni hanno diritto di voto in relazione ai punti
posti all’ordine del giorno. In caso di persone giuridiche
il diritto di voto spetta unicamente al legale
rappresentante o a persona dal medesimo delegata.
I soci hanno il dovere di:
1. accettare ed osservare lo statuto i regolamenti e le
deliberazioni degli organi sociali;
2. corrispondere, ad esclusione dei soci onorari,
puntualmente le quote associative ed i contributi ordinari e
straordinari determinati dal consiglio direttivo
dall’assemblea dei soci rinunciando sin da ora per essi a
qualsiasi pretesa di restituzione;
3. mantenere una condotta leale, corretta, dignitosa e
rispettosa degli altri soci e membri sostenitori dei
collaboratori e dei dirigenti dell’associazione. Tutelare
l’immagine ed_ il nome dell’associazione anche divulgando le
finalità e gli scopi associativi della stessa.
Art. 6 - soci fondatori
La qualifica di socio fondatore si acquisisce previa
presentazione di domanda di associazione al consiglio
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direttivo che, a proprio insindacabile giudizio, ne valuterà
l’accoglimento od il rigetto. L’aspirante socio la cui
domanda sia accolta gode della qualifica di socio fondatore
a decorrere dalla data di accoglimento della domanda di
associazione da parte del consiglio direttivo.
Ai fini dell’acquisizione della qualifica di socio fondatore
non saranno valutate le domande di associazione presentate
oltre il termine del 31 dicembre 2014.
L'ente pubblico non economico "Automobile Club d'Italia",
con sede in Roma, via Marsala 8, è di diritto socio
fondatore dell'associazione, ed è esonerato in perpetuo dal
versamento della quota associativa.
Art. 7 - soci onorari
La qualifica di socio onorario si acquisisce per
deliberazione del consiglio direttivo su proposta del
presidente dell’associazione. La qualifica di socio onorario
è riservata a soggetti la cui condotta abbia comportato
particolare esempio di perseguimento delle finalità
dell’associazione. I soci onorari non godono di elettorato
attivo o passivo all’interno dell’associazione, né di
diritto di partecipazione e voto in assemblea.
Art. 8 - Soci aderenti
La qualifica di socio aderente si acquisisce previa
presentazione di domanda di partecipazione all’associazione
presentata al consiglio direttivo che, a proprio
insindacabile giudizio, ne valuterà l’accoglimento od il
rigetto. La qualifica di_socio aderente comporta la facoltà
di partecipare alle attività realizzate dall’associazione.
Art. 9- Diritto di voto
I soci fondatori e i soci aderenti godono dell’elettorato
attivo e passivo e compongono l’assemblea con diritto di
voto, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.
Il voto è riservato ai soli soci maggiorenni e che abbiano
un’anzianità di associazione ad ACI Storico di almeno un
anno dalla data della delibera di indizione delle votazioni.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto. E´ ammesso il voto
per delega. La regolarità della delega è accertata dal
Presidente dell’assemblea.
Art. 10 - organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
1. l’Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente del Consiglio Direttivo;
4. il Collegio dei Probi Viri;
5. il Collegio dei Revisori.
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano ed è convocato dal
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Presidente del Consiglio Direttivo in relazione agli
argomenti posti da quest’ultimo all’ordine del giorno.
L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci di cui agli
artt. 6 e 8 e le deliberazioni da essa legittimamente
adottate obbligano tutti gli associati (sia soci fondatori
che onorari od aderenti) anche se non intervenuti o
dissenzienti. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito
verbale sottoscritto dal presidente e redatto dal segretario
da quest’ultimo nominato. I verbali delle riunioni verranno
annotati sull’apposito libro e saranno liberamente
consultabili da ogni socio che ne faccia apposita richiesta.
L’assemblea - ove non diversamente previsto - delibera a
maggioranza dei presenti.
L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio
Direttivo almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio
composto da rendiconto economico e finanziario. Il
Presidente del Consiglio Direttivo presiede le assemblee. In
sua assenza, l’Assemblea è presieduta dal componente più
anziano del Consiglio Direttivo.
Sono compiti dell’assemblea ordinaria:
- approvare il bilancio composto da rendiconto economico e
finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
- eleggere ogni quattro anni i componenti del consiglio
direttivo di cui all’art. 11;
- approvare i regolamenti di cui al successivo art.
11_predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito a tutti gli argomenti attinenti alla
gestione dell’associazione ed ai rapporti associativi che il
consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua
attenzione.
La convocazione dell’assemblea dei soci avviene ad opera del
Presidente mediante affissione di avviso nella sede sociale
almeno sette giorni prima della data fissata per la
riunione. E' riconosciuta facoltà al Presidente di dare
notizia della convocazione e delle delibere assembleari con
ogni altra forma di comunicazione (es. posta ordinaria,
elettronica, telegramma, consegna diretta, ovvero mediante
pubblicazione sull’eventuale sito internet
dell’associazione). Hanno diritto di partecipare
all’assemblea e di esprimere il proprio voto solamente i
soci in_ regola con il versamento della quota associativa
annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso
di esecuzione.
Art. 11 - Presidente e Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è l’organo direttivo
dell’associazione. E´ composto di cinque membri, di cui uno
di diritto individuato nella persona del Presidente
dell’Automobile Club d’Italia pro tempore che presiede il
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Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale
rappresentante dell’associazione di fronte ai terzi in
giudizio, dirige l’associazione e ne controlla il
funzionamento nel rispetto delle attribuzioni degli altri
organi sociali.
Il consiglio direttivo coadiuva l’attività del presidente ed
è composto come segue:
1. dal Presidente dell'Automobile Club d’Italia;
2. da due membri nominati dal Presidente dell’Automobile
Club d’Italia tra i soci dell'associazione dotati di
elettorato attivo;
3. da due membri eletti dall'Assemblea dei Soci;
Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un tesoriere
cui è demandata la gestione e conservazione del patrimonio
dell’associazione.
I soci aderenti, ove alla data di indizione delle elezioni
raggiungano la percentuale minima di rappresentatività
stabilita dall’Assemblea dell’associazione, hanno diritto ad
eleggere un solo rappresentante nel Consiglio Direttivo,
scegliendolo tra gli appartenenti a tale tipologia di soci.
Qualora detta percentuale sia inferiore al minimo stabilito,
i soci aderenti esprimono comunque il proprio voto alla
stregua dei soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni
corrispondenti al quadriennio olimpico tempo per tempo
vigente, e i suoi componenti possono essere rieletti.
La perdita della qualifica di Presidente dell’Automobile
Club d’Italia per qualsiasi motivo comporta la sua decadenza
dalla carica di Presidente dell’associazione ed il venir
meno dell’intero Consiglio Direttivo, che resta in carica,
solo al fine di garantire l’ordinaria amministrazione, fino
alla nomina del Presidente dell’ACI ed alla ricostituzione
del nuovo Consiglio Direttivo.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo si dovrà redigere
apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal
segretario da questi nominato volta per volta tra i membri
del consiglio stesso.
Compete al Consiglio Direttivo l’esercizio del potere
esecutivo, ivi compresa la quantificazione delle quote
associative e l’individuazione ed esecuzione delle attività
sociali. Compete altresì al Consiglio Direttivo l’esercizio
del potere disciplinare espletato anche tramite la redazione
di appositi regolamenti.
Il potere regolamentare del Consiglio Direttivo in materia
di accesso alla sede sociale e di fruizione dei servizi
riservati ai soci è oggetto di approvazione da parte
dell’Assemblea.
Le cariche di Presidente e componente del Consiglio
Direttivo sono gratuite. Ai consiglieri spetta il rimborso
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delle spese sostenute e documentate per l’esercizio delle
funzioni loro assegnate.
Art. 12 - Collegio dei Probi Viri
Il Collegio dei Probi Viri è composto di tre membri eletti
dall'Assemblea dei soci all’interno di una lista di cinque
membri proposti dal consiglio direttivo dell’associazione.
Compete al Collegio dei Probi Viri:
- di verificare la regolare esecuzione dello statuto;
- di dirimere le controversie eventualmente insorte tra i
soci ovvero i membri sostenitori.
Il Collegio dei Probi Viri è disciplinato da regolamento
emanato dal consiglio direttivo.
Il Collegio dei Probi Viri ha durata di anni quattro
corrispondenti alla quadriennio olimpico tempo per tempo
vigente.
Art. 13 - Esercizio finanziario e bilancio L'esercizio
finanziario dell’associazione comincia il 1° gennaio di ogni
anno e termina il 31 dicembre dell’anno stesso. Entro tre
mesi dal termine dell'esercizio finanziario, il Consiglio
Direttivo predispone il bilancio dell’esercizio finanziario
precedente, corredato dal rendiconto economico e da quello
finanziario, da presentare all’Assemblea dei soci per
l’approvazione, previo parere del Collegio dei Revisori.
I bilanci e i rendiconti sono resi pubblici mediante
affissione degli stessi nella sede sociale, ovvero mediante
pubblicazione sull’eventuale sito internet dell’associazione.
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire anche in
modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 14 – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della
gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle
scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite
relazioni sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di
cassa. I controlli avranno cadenza almeno trimestrale e
potranno essere compiuti anche in via individuale.
Annualmente, il Collegio dei Revisori riferisce sui
controlli effettuati mediante relazione scritta.
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi
e due supplenti nominati tra quelli iscritti nel Registro
dei revisori legali di cui al D.lgs n. 88/1992.
I Revisori dei Conti partecipano di diritto a tutte le
riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e
senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.
Le relazioni dei Revisori e i verbali delle relative
riunioni devono essere trascritti sull'apposito libro.
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Art. 15 - Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’associazione può avvenire:
1. per delibera del consiglio direttivo ratificata
dall’assemblea a maggioranza semplice dei partecipanti;
2. per delibera dell’assemblea dei soci con voto favorevole
di tanti soci che rappresentano il 75% (settantacinque per
cento) degli aventi diritto al voto;
3. per rinuncia o decadenza di tutti i soci;
In caso di liquidazione è esclusa qualsiasi distribuzione
fra gli associati, anche in modo indiretto, di beni utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o quote di capitale.
4. Il patrimonio dell’Ente andrà devoluto ad altra
Associazione con finalità analoghe, ivi compresa l’ACI, o a
fini di pubblica utilità sentito l’Organismo di controllo
istituito ai sensi dell’art. 3, comma 190, della Legge n.
662 del 23.12.1996 in materia di razionalizzazione della
finanza pubblica.
Art. 16 - Modifiche dello Statuto
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, delibera
le modifiche al presente Statuto che dovranno essere
sottoposte all’approvazione dell’Assemblea con il voto
favorevole dei due terzi dei componenti dell’assemblea
stessa.
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