STATUTO "Club ACISTORICO" Art. 1 - denominazione e sede legale E´ costituita un’associazione ai sensi degli art. 36 e ss. del codice civile denominata "Club ACISTORICO". L’associazione ha sede nel comune di Roma; l’attuale sede sociale è ubicata in via Marsala n. 8 (c.a.p. 00185) e l’eventuale trasferimento di sede nel medesimo comune non comporta la modifica del presente statuto. Art. 2 - oggetto Il Club ACISTORICO ha come scopo la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura motoristica italiana e la tutela degli interessi dei proprietari dei veicoli di rilevanza storico-collezionistica. In relazione a tali scopi, riconducibili agli interessi generali dell’automobilismo, l’Automobile Club d’Italia assume la veste di socio fondatore di diritto dell’Associazione. Nell’ambito delle finalità di cui sopra l’associazione ha per oggetto: a. l’esercizio, la promozione, lo sviluppo e la diffusione delle attività non commerciali, culturali ed amatoriali connesse al possesso dell’automobile con particolare riferimento al collezionismo, alla pratica dello sport automobilistico a livello amatoriale e ricreativo; b. ogni attività diretta alla promozione del valore storico, culturale, industriale, tecnico e sociale dell’automobilismo e dello sport automobilistico quale fattore di aggregazione, di formazione, di sviluppo tecnologico e di innovazione nel campo del design; c. ogni attività diretta alla promozione dell’associazionismo degli automobilisti, anche attraverso l’organizzazione di raduni, di attività di avviamento allo sport automobilistico e al collezionismo, di attività culturali e ricreative legate al mondo dell’automobile ed aperte a tutti finalizzate alla produzione sociale della passione automobilistica in tutti gli ambiti più sopra elencati; d. l’opera di sensibilizzazione dei cittadini e delle autorità nei confronti dello sport automobilistico, delle tematiche della sicurezza stradale, nonché dei valori socio-culturali dell'automobilismo storico e del collezionismo di automobili. L'associazione potrà anche, quale attività in via strumentale e sussidiaria rispetto al raggiungimento degli 1 scopi istituzionali, procedere direttamente o tramite società controllate dall'ACI, alla costituzione di una scuderia, alla gestione di impianti sportivi, al patrocinio, all'indizione e all'organizzazione di eventi sportivi e/o amatoriali, quali ad esempio raduni e concorsi di eleganza. L’associazione potrà, inoltre, su proposta del consiglio direttivo e previa deliberazione assembleare, costituire, partecipare o collaborare ad altre associazioni, enti o società sia nazionali che internazionali aventi scopo affine od analogo; stipulare accordi, contratti con le amministrazioni tutte per l’espletamento di attività rientranti negli scopi associativi. L’associazione, su proposta del consiglio direttivo e previa deliberazione assembleare, potrà svolgere con finalità non lucrative e di autofinanziamento tutte le attività necessarie od utili per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Art. 3 - assenza di fini di lucro L’associazione è apolitica, apartitica, priva di scopi di natura religiosa. E´ espressamente esclusa, sia durante la vita dell’associazione che all’atto del suo scioglimento, qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto di proventi, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Art. 4 - principi ispiratori L’associazione si ispira al principio di partecipazione volontaria degli associati, democraticità della struttura, solidarietà e pluralismo. Esprime e persegue i valori e le finalità del proprio oggetto anche attraverso il principio della tutela e della divulgazione dei valori espressi dall’Automobile Club d’Italia. L’Associazione concorre alla realizzazione delle finalità indicate nello Statuto ACI con particolare riferimento alla tutela degli interessi dei proprietari di veicoli di rilevanza storico-collezionistica, anche sulla base degli indirizzi impartiti dall’ACI stesso. In tale ambito potranno essere realizzate iniziative congiunte nei settori di specifico interesse con il coinvolgimento della Federazione ACI. L’associazione è ispirata al principio della trasparenza amministrativa con l’obbligo di redigere e approvare annualmente un bilancio secondo le disposizioni statutarie. La quota o contributo associativo sono intrasmissibili. Art. 5 - soci I soci si suddividono in soci fondatori, soci aderenti e soci onorari. Il numero dei soci è illimitato. Possono 2 divenire soci le persone fisiche o giuridiche che condividono gli scopi, le finalità e il metodo dell’associazione ed intendono partecipare alle attività associative sia sportive che ricreative. In caso di persona giuridica, il soggetto destinatario dei servizi connessi all’associazione ad ACISTORICO sarà esclusivamente il legale rappresentante o altra persona fisica designata dall’associazione medesima. Le qualifiche di socio fondatore e di socio aderente si ottengono previa presentazione di domanda di ammissione al consiglio direttivo ed a seguito di accettazione della candidatura da parte del consiglio direttivo medesimo. Il consiglio direttivo può stabilire di sospendere il reclutamento di nuovi soci fondatori o aderenti. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso di soci in ogni momento. La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa. Tenuto conto della stretta correlazione tra le finalità dell’Associazione e dell’ACI lo status di socio del Club Aci Storico comporta l’attribuzione della qualifica di socio ACI. La quota ed i contributi associativi, se dovuti, si intendono versati a fondo perduto, consentono unicamente di acquisire e mantenere lo status di socio e non sono rivalutabili. La perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso della quota associativa e dei contributi versati. Tutti i soci di cui ai successivi artt. 6 e 8 godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nelle quali tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in relazione ai punti posti all’ordine del giorno. In caso di persone giuridiche il diritto di voto spetta unicamente al legale rappresentante o a persona dal medesimo delegata. I soci hanno il dovere di: 1. accettare ed osservare lo statuto i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali; 2. corrispondere, ad esclusione dei soci onorari, puntualmente le quote associative ed i contributi ordinari e straordinari determinati dal consiglio direttivo dall’assemblea dei soci rinunciando sin da ora per essi a qualsiasi pretesa di restituzione; 3. mantenere una condotta leale, corretta, dignitosa e rispettosa degli altri soci e membri sostenitori dei collaboratori e dei dirigenti dell’associazione. Tutelare l’immagine ed_ il nome dell’associazione anche divulgando le finalità e gli scopi associativi della stessa. Art. 6 - soci fondatori La qualifica di socio fondatore si acquisisce previa presentazione di domanda di associazione al consiglio 3 direttivo che, a proprio insindacabile giudizio, ne valuterà l’accoglimento od il rigetto. L’aspirante socio la cui domanda sia accolta gode della qualifica di socio fondatore a decorrere dalla data di accoglimento della domanda di associazione da parte del consiglio direttivo. Ai fini dell’acquisizione della qualifica di socio fondatore non saranno valutate le domande di associazione presentate oltre il termine del 31 dicembre 2014. L'ente pubblico non economico "Automobile Club d'Italia", con sede in Roma, via Marsala 8, è di diritto socio fondatore dell'associazione, ed è esonerato in perpetuo dal versamento della quota associativa. Art. 7 - soci onorari La qualifica di socio onorario si acquisisce per deliberazione del consiglio direttivo su proposta del presidente dell’associazione. La qualifica di socio onorario è riservata a soggetti la cui condotta abbia comportato particolare esempio di perseguimento delle finalità dell’associazione. I soci onorari non godono di elettorato attivo o passivo all’interno dell’associazione, né di diritto di partecipazione e voto in assemblea. Art. 8 - Soci aderenti La qualifica di socio aderente si acquisisce previa presentazione di domanda di partecipazione all’associazione presentata al consiglio direttivo che, a proprio insindacabile giudizio, ne valuterà l’accoglimento od il rigetto. La qualifica di_socio aderente comporta la facoltà di partecipare alle attività realizzate dall’associazione. Art. 9- Diritto di voto I soci fondatori e i soci aderenti godono dell’elettorato attivo e passivo e compongono l’assemblea con diritto di voto, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto. Il voto è riservato ai soli soci maggiorenni e che abbiano un’anzianità di associazione ad ACI Storico di almeno un anno dalla data della delibera di indizione delle votazioni. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. E´ ammesso il voto per delega. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell’assemblea. Art. 10 - organi dell’associazione Sono organi dell’associazione: 1. l’Assemblea dei soci; 2. il Consiglio Direttivo; 3. il Presidente del Consiglio Direttivo; 4. il Collegio dei Probi Viri; 5. il Collegio dei Revisori. L’assemblea dei soci è l’organo sovrano ed è convocato dal 4 Presidente del Consiglio Direttivo in relazione agli argomenti posti da quest’ultimo all’ordine del giorno. L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci di cui agli artt. 6 e 8 e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati (sia soci fondatori che onorari od aderenti) anche se non intervenuti o dissenzienti. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale sottoscritto dal presidente e redatto dal segretario da quest’ultimo nominato. I verbali delle riunioni verranno annotati sull’apposito libro e saranno liberamente consultabili da ogni socio che ne faccia apposita richiesta. L’assemblea - ove non diversamente previsto - delibera a maggioranza dei presenti. L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio composto da rendiconto economico e finanziario. Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede le assemblee. In sua assenza, l’Assemblea è presieduta dal componente più anziano del Consiglio Direttivo. Sono compiti dell’assemblea ordinaria: - approvare il bilancio composto da rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo; - eleggere ogni quattro anni i componenti del consiglio direttivo di cui all’art. 11; - approvare i regolamenti di cui al successivo art. 11_predisposti dal Consiglio Direttivo; - deliberare in merito a tutti gli argomenti attinenti alla gestione dell’associazione ed ai rapporti associativi che il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione. La convocazione dell’assemblea dei soci avviene ad opera del Presidente mediante affissione di avviso nella sede sociale almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. E' riconosciuta facoltà al Presidente di dare notizia della convocazione e delle delibere assembleari con ogni altra forma di comunicazione (es. posta ordinaria, elettronica, telegramma, consegna diretta, ovvero mediante pubblicazione sull’eventuale sito internet dell’associazione). Hanno diritto di partecipare all’assemblea e di esprimere il proprio voto solamente i soci in_ regola con il versamento della quota associativa annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Art. 11 - Presidente e Consiglio Direttivo Il consiglio direttivo è l’organo direttivo dell’associazione. E´ composto di cinque membri, di cui uno di diritto individuato nella persona del Presidente dell’Automobile Club d’Italia pro tempore che presiede il 5 Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell’associazione di fronte ai terzi in giudizio, dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi sociali. Il consiglio direttivo coadiuva l’attività del presidente ed è composto come segue: 1. dal Presidente dell'Automobile Club d’Italia; 2. da due membri nominati dal Presidente dell’Automobile Club d’Italia tra i soci dell'associazione dotati di elettorato attivo; 3. da due membri eletti dall'Assemblea dei Soci; Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un tesoriere cui è demandata la gestione e conservazione del patrimonio dell’associazione. I soci aderenti, ove alla data di indizione delle elezioni raggiungano la percentuale minima di rappresentatività stabilita dall’Assemblea dell’associazione, hanno diritto ad eleggere un solo rappresentante nel Consiglio Direttivo, scegliendolo tra gli appartenenti a tale tipologia di soci. Qualora detta percentuale sia inferiore al minimo stabilito, i soci aderenti esprimono comunque il proprio voto alla stregua dei soci fondatori. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico tempo per tempo vigente, e i suoi componenti possono essere rieletti. La perdita della qualifica di Presidente dell’Automobile Club d’Italia per qualsiasi motivo comporta la sua decadenza dalla carica di Presidente dell’associazione ed il venir meno dell’intero Consiglio Direttivo, che resta in carica, solo al fine di garantire l’ordinaria amministrazione, fino alla nomina del Presidente dell’ACI ed alla ricostituzione del nuovo Consiglio Direttivo. Delle riunioni del Consiglio Direttivo si dovrà redigere apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario da questi nominato volta per volta tra i membri del consiglio stesso. Compete al Consiglio Direttivo l’esercizio del potere esecutivo, ivi compresa la quantificazione delle quote associative e l’individuazione ed esecuzione delle attività sociali. Compete altresì al Consiglio Direttivo l’esercizio del potere disciplinare espletato anche tramite la redazione di appositi regolamenti. Il potere regolamentare del Consiglio Direttivo in materia di accesso alla sede sociale e di fruizione dei servizi riservati ai soci è oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea. Le cariche di Presidente e componente del Consiglio Direttivo sono gratuite. Ai consiglieri spetta il rimborso 6 delle spese sostenute e documentate per l’esercizio delle funzioni loro assegnate. Art. 12 - Collegio dei Probi Viri Il Collegio dei Probi Viri è composto di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci all’interno di una lista di cinque membri proposti dal consiglio direttivo dell’associazione. Compete al Collegio dei Probi Viri: - di verificare la regolare esecuzione dello statuto; - di dirimere le controversie eventualmente insorte tra i soci ovvero i membri sostenitori. Il Collegio dei Probi Viri è disciplinato da regolamento emanato dal consiglio direttivo. Il Collegio dei Probi Viri ha durata di anni quattro corrispondenti alla quadriennio olimpico tempo per tempo vigente. Art. 13 - Esercizio finanziario e bilancio L'esercizio finanziario dell’associazione comincia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell’anno stesso. Entro tre mesi dal termine dell'esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell’esercizio finanziario precedente, corredato dal rendiconto economico e da quello finanziario, da presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione, previo parere del Collegio dei Revisori. I bilanci e i rendiconti sono resi pubblici mediante affissione degli stessi nella sede sociale, ovvero mediante pubblicazione sull’eventuale sito internet dell’associazione. E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 14 – Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa. I controlli avranno cadenza almeno trimestrale e potranno essere compiuti anche in via individuale. Annualmente, il Collegio dei Revisori riferisce sui controlli effettuati mediante relazione scritta. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati tra quelli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al D.lgs n. 88/1992. I Revisori dei Conti partecipano di diritto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza. Le relazioni dei Revisori e i verbali delle relative riunioni devono essere trascritti sull'apposito libro. 7 Art. 15 - Scioglimento e liquidazione Lo scioglimento dell’associazione può avvenire: 1. per delibera del consiglio direttivo ratificata dall’assemblea a maggioranza semplice dei partecipanti; 2. per delibera dell’assemblea dei soci con voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 75% (settantacinque per cento) degli aventi diritto al voto; 3. per rinuncia o decadenza di tutti i soci; In caso di liquidazione è esclusa qualsiasi distribuzione fra gli associati, anche in modo indiretto, di beni utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o quote di capitale. 4. Il patrimonio dell’Ente andrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, ivi compresa l’ACI, o a fini di pubblica utilità sentito l’Organismo di controllo istituito ai sensi dell’art. 3, comma 190, della Legge n. 662 del 23.12.1996 in materia di razionalizzazione della finanza pubblica. Art. 16 - Modifiche dello Statuto Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, delibera le modifiche al presente Statuto che dovranno essere sottoposte all’approvazione dell’Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell’assemblea stessa. 8 8
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