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N.3111 DEL RUOLO GENERALE ANNO 2014
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa A. Bonfiglio
sciolta la riserva formulata all’esito della udienza dell'11.3.2014 tenuta ai sensi dell'art. 28
legge 300/70;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 7.2.2014 le O.O.S.S. AAROI-EMAC, CISL MEDICI,
FEDERAZIONE MEDICI CIMO -ASMD, , SI NA FO, FASSID- AREA -SNR in persona dei
rispettivi rappresentanti sindacali, richiamando la normativa legale e convenzionale di settore
che, nell’ambito della disciplina delle relazioni sindacali, stabilisce strumenti e moduli
relazionali articolati su diversi modelli strutturali , hanno dedotto che il Direttore Generale
dell'Azienda sanitaria 'A. Cardarelli' ha adottato il nuovo atto aziendale con deliberazione n.
493 del 10.6.2013, senza aver convocato le OO.SS.; che con successiva deliberazione n.15
del 13.1.2014, lo stesso Direttore, senza sentire i rappresentati sindacali, ha ridotto le
UU.OO.SS.CC e le UU.OO.SS.DD/ UU.OO.SS.SS modificando e integrando la delibera n.
essa dal Commissario ad acta; ha revocato i precedenti incarichi e con deliberazione n. 34
del 22.1.2014 ha, in via provvisoria, individuato gli incarichi cd IPAS. Hanno altresì dedotto di
aver impugnato gli atti in questione dinnanzi al TAR, ottenendo un provvedimento di
sospensione degli effetti fino alla camera di consiglio del 27.2.2014
Tanto premesso hanno quindi denunciato l'antisindacalità della condotta datoriale per
violazione dell'art. 6 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria e del STPA 2002-2005,
chiedendo che sia dichiarato il carattere antisindacale della condotta denunciata e che, per
l’effetto, ne siano rimossi gli effetti, ordinandosi alla azienda convenuta di annullare l'atto
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493 citata avente ad oggetto l'atto aziendale, mai approvato dalla Regione Campania e per
aziendale e l'affidamento, mutamento e revoca degli incarichi disposti con le delibere
contestate, vinte le spese.
Fissata la comparizione delle parti, si è costituita l'Azienda Ospedaliera convenuta,
chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare ha dedotto la legittimità dello sviluppo
procedimentale seguito e l'espletamento dell'informativa e della consultazione delle OOSS.
delle quali si è dato atto espressamente nella deliberazione n. 493 del 10.6.2013. Ha quindi
concluso per il rigetto del ricorso, avendo preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione
processuale dei rappresentanti sindacali costituiti anche 'in proprio' senza alcuna allegazione
comprovante l'interesse ad agire in tale qualità.
In merito alle eccezioni preliminari dell'Azienda ospedaliera, va rilevato che il procuratore
delle OOSS ricorrenti ha precisato di aver indicato per mero errore materiale la
partecipazione al giudizio anche in proprio dei rappresentanti delle sigle sindacali attrici ( cfr
verbale d'udienza). Nei suddetti termini pertanto deve ritersi ridotta la domanda.
Ciò posto va evidenziato che i fatti di causa non necessitano di specifico approfondimento
istruttorio, in quanto le circostanze fattuali necessarie al fine della presente decisione
risultano provate per tabulas, essendo l’opzione decisoria strettamente collegata al
Ed infatti, al fine della corretta delimitazione del tema d’indagine, va segnalato che oggetto
de presente giudizio è unicamente la verifica della denunciata antisindacalità della condotta
dell'Azienda Ospedaliera e non anche la scelta organizzativa sottesa agli atti ( deliberazioni )
di cui si controverte.
In dettaglio - passando così ad esaminare anche l'eccezione di carenza di un interesse
attuale all'impugnazione dell'atto aziendale, adottato con deliberazione del 10 giugno 2013 costituisce punto nodale della presente controversia la valutazione della portata innovativa o
meno degli atti adottati dalla Direzione Generale dell'azienda pubblica dopo la deliberazione
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contenuto degli atti impugnati per vizi procedimentali, tutti versati agli atti del giudizio.
n. 493 e quindi , secondo la prospettazione della difesa assunta dalla AORN in questa sede,
la verifica della natura meramente attuativa degli stessi, in relazione all'atto aziendale.
Orbene, l'eccezione risulta senz'altro fondata ove riferita al provvedimento del Direttore
Generale, con cui, a giugno del 2013, è stato approvato l'atto aziendale, ispirato alle linee
guida della regione Campania, definite con decreto del Commissario ad acta n. 18 del
18.2.2013, le quali sanciscono che l'atto di macro-organizzazione in questione sia adottato,
per quanto qui interessa, informate preventivamente e sentite le organizzazioni sindacali.
A tale riguardo, giova ricordare che requisito essenziale dell'azione di repressione della
condotta antisindacale, di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970, è l'attualità di tale
condotta o il perdurare dei suoi effetti. Tale requisito - sulla base dell'interpretazione letterale
e sistematica della suddetta norma, anche alla luce di quanto previsto in ordine alla
legittimazione attiva in capo agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali,
riconosciuta nell'interesse al ripristino nell'azienda dei diritti sindacali, nella completa
autonomia rispetto alle azioni proponibili dai singoli lavoratori, e restando invece irrilevante la
tendenza del procedimento all'emanazione di pronunce costitutive o di mero accertamento deve intendersi nel senso che, da un lato, il mero ritardo della proposizione del ricorso non
ne determina di per sè l'inammissibilità in presenza della permanenza degli effetti lesivi, e,
dall'altro, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere
l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di
produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di
incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o
un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale. ( Cass. 11741/2005; Cass 23038/2010)
Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, è possibile ritenere allo stato degli atti
che tuttora sussista l'interesse ad agire delle sigle sindacali indicate, per effetto della
complessità della vicenda che si sta esaminando, come evincibile dalla documentazione
prodotta dalle parti processuali.
In altri termini, se per un verso, deve ritenersi provato per tabulas che la deliberazione con
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una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a
cui è stato approvato l'atto aziendale è stata assunta dal Direttore generale dell'azienda
ospedaliera nel rispetto degli obblighi di informativa preventiva sanciti dalla contrattazione
collettiva (cfr docc da 4 a 11 nnella prod conv...) dato che rende per ciò solo la condotta
aziendale non sanzionabile per antisindacalità, sotto il profilo formale denunciato con il
ricorso; per altro verso, le indicazioni del Sub Commissario relative alla successiva
deliberazione n. 15 del gennaio 2014 chiariscono inequivocabilmente che l'atto aziendale a
tale data era ancora 'in fase istruttoria' ( cfr doc in data 13.2.2014 indirizzato al Direttore
Generale AORN Cardarelli dal sub Commissario, versato agli atti).
All'esito dell'istruttoria documentale, ed in assenza di atti confutativi, risulta pertanto
infondato l'assunto secondo cui l'Atto aziendale sarebbe stato tacitamente approvato in virtù
di 'silenzio assenso', ex art. 35 comma 4 della legge regionale n. 32/ 1994, formatosi dopo la
comunicazione della delibera n. 493/2013, effettuata dalla Regione con raccomandata
postale del 24.6.2013 (cfr. copia in atti).
Molto significativamente, infatti, nell'atto prodotto a tale scopo dalla difesa delle sigle
sindacali ricorrenti, avente ad oggetto "deliberazione n. 15 del 13.1.2014" e indirizzato alla
Direzione Generale dell'AORN, si dice che, prima dell'approvazione, di competenza del
Commissario ad acta, l'Atto aziendale è privo di effetti " ...tanto più nelle more della vigente
procedura istruttoria per la verifica della sua conformità alle linee guida ed alla
programmazione regionale, del cui procedimento la SV è stata già partecipata..."
aziendale) - peraltro anche oggetto di impugnativa dinnanzi all'AGA - deve ritenersi tuttora
attuale l'interesse ad agire dei rappresentanti sindacali, posto che le deliberazioni successive
( n. 15 del 13.1.2014, n. 34 del 22.1.2014, n. 72 del 31.1.2014) ritenute, in tesi, dalla AORN
solo attuative del primo ( nonchè, per quanto concerne l'ultima, del provvedimento
sospensivo del GA), costituiscono invece esse stesse atti deliberativi e innovativi dell'assetto
aziendale, avendo attribuito, in successione, incarichi dirigenziali triennali di Unità Operative
Semplici e Semplici Dipartimentali, come deliberate nell'Atto aziendale e secondo i parametri
in esso sanciti, pur in assenza della sua approvazione.
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Conclusivamente, accertata, allo stato degli atti, la inefficacia dell'atto presupposto (Atto
Pertanto , dal momento che l'Azienda pubblica non ha contestato la circostanza relativa
all’omessa informazione preventiva ai sindacati ricorrenti sulle deliberazioni successive alla
n. 493/2013, omissione, d'altro canto, comprovata dalle richieste di incontro dei
rappresentanti sindacali in data 9 e 13 gennaio 2014 e, da ultimo, in data 29.1.2014, che
non risultano riscontrate dall'azienda ospedaliera cui sono state inoltrate (cfr docc nella prod
ric) sotto questo profilo la denunciata condotta antisindacale deve ritenersi sussistente e
perdurante.
Si rivelano dunque infondate le argomentazioni difensive della convenuta Azienda,
essendosi la stessa sottratta al confronto ed alla possibile valutazione partecipata delle
innovazioni da introdurre, anche solo, eventualmente, in attesa della definitiva approvazione
dell'Atto aziendale.
Una tale omissione è evidentemente sintomatica di un uso improprio della libertà negoziale e
di un’apprezzabile lesione della libertà di azione sindacale delle organizzazioni ricorrenti, cui
non è stato consentito l’apporto partecipativo che sarebbe potenzialmente conseguito
dall’informativa preventiva.
Il ricorso conclusivamente va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) dichiara antisindacale la condotta dell'Azienda Ospedaliera Cardarelli consistita
del 13.1.2014 , n. 34 del 22.1.2014 e n. 72 del 31.1.2014, e ordina al medesimo ente di
assumere tutti gli atti e i comportamenti idonei alla cessazione del comportamento
illegittimo ed alla rimozione dei suoi effetti;
b) condanna l'azienda convenuta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
complessivi euro 1.000,00 oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.3.2014
Il giudice del lavoro
(Dott. Ada Bonfiglio)
Firmato Da: BONFIGLIO ADA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 7a154
nell’omettere l’informazione preventiva alle OO.SS., preliminare alle deliberazioni n. 15