D.L. „Competitività“ ed altre disposizioni

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Circolare 17/14
Bolzano, lì 10.09.2014
D.L. „Competitività“ ed altre disposizioni
Egregio cliente,
il decreto legge „Competitività“ (D.L. 91/2014) è recentemente stato convertito in legge e pubblicato in
G.U. il 20.08.2014. in seguito daremo un riassunto delle maggiori novità e di altre novità di immediato
interesse.
Contenuto
1.1
Nuovo credito d’imposta sugli investimenti in impianti ......................................................... 1
1.2
ACE e credito d’imposta Irap ............................................................................................ 2
1.3
Tariffe incentivanti fotovoltaico ......................................................................................... 2
1.4
Modifiche in materia di diritto societario ............................................................................. 3
1.4.1
Nuova misura del capitale sociale minimo delle S.p.A. ................................................... 3
1.4.2
Nomina del collegio sindacale / revisore legale nelle S.r.l. ............................................. 3
1.5
Riduzione del diritto annuale CCIAA ................................................................................... 3
1.6
Debiti delle pubbliche amministrazioni ............................................................................... 3
1.6.1
Certificazione dei crediti P.A....................................................................................... 3
1.6.2
Cessione o compensazione dei crediti P.A. ................................................................... 4
1.7
Bonus alberghi ................................................................................................................ 4
1.8
Finanziamento interventi di manutenzione e ristrutturazione ................................................ 5
1.9
Comunicazione PEC dei professionisti................................................................................. 5
1.10 Tributo locale TASI .......................................................................................................... 5
1.11 Obbligo di F24 telematico anche per “Privati” ...................................................................... 5
1.1
Nuovo credito d’imposta sugli investimenti in impianti
Il legislatore ha introdotto un’agevolazione a favore degli investimenti in macchinari per tutti i titolari di
reddito di impresa, escludendo con questa formulazione i professionisti.
Il beneficio è riconosciuto per gli investimenti:
•
di importo superiore a € 10.000 per singolo bene;
•
effettuati dal 25.06.2014 al 30.06.2015;
•
in beni nuovi strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 12;
1
Sono quindi esclusi i beni a qualunque titolo già utilizzati ed il beneficio è subordinato alla regolarità degli
adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali ex D.Lgs 334/99.
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1/6
L’agevolazione è costituita da un credito d’imposta del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto
alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei 5 precedenti periodi di imposta (2009-2013
per gli investimenti effettuati dal 25.06.14 al 31.12.14), con la facoltà di escludere dal calcolo della media
il periodo d’imposta in cui l’investimento è stato maggiore.
Il credito d’imposta così calcolato deve essere ripartito in tre rate annuali di pari importo ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione a partire dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a
quello di effettuazione degli investimenti agevolabili, ovvero a partire dal 01.01.2016 per gli investimenti
del 2014 e a partire dal 01.01.2017 per gli investimenti del 2015.
Maggiori dettagli con riguardo a questa agevolazione la trova sul nostro sito web www.interconsult.bz.it
nella sezione circolari.
1.2
ACE e credito d’imposta Irap
Viene prevista la possibilità di fruire di un credito d’imposta Irap commisurato all’eccedenza dell’aiuto per
la crescita economica (ACE) non utilizzato per incapienza del reddito complessivo.
Tale credito è quantificato applicando all’eccedenza ACE il 27,5% per l’Ires ovvero le aliquote per
scaglioni dell’Irpef, deve essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo ed utilizzato in diminuzione
dell’Irap.
Questa agevolazione decorre dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 ed è alternativa al riporto
dell’eccedenza ACE ai periodi d’imposta successivi.
1.3
Tariffe incentivanti fotovoltaico
Il Decreto “Competività” apporta una serie di importanti modifiche ai sistemi di incentivazione previsti per
la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.
In particolare, i titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200kw subiranno,
dall’01.01.2015, una riduzione modulata in funzione del periodo residuo, con estensione del periodo di
incentivazione a 24 anni.
Le imprese interessate potranno optare per una delle seguenti opzioni di rimodulazione:
• la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, ed è
conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella allegata al DL
91/14;
• fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo
periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all’attuale e un secondo periodo di fruizione di un
incentivo incrementato in ugual misura; le percentuali di rimodulazione sono ancora da stabilirsi con
decreto attuativo;
• fermo restando il periodo ventennale di erogazione, la tariffa è ridotta di una quota percentuale
dell’incentivo riconosciuto al 25.06.14, per la durata residua del periodo di incentivazione. La riduzione
è del 6% per impianti da 200 a 500 kW, del 7% per impianti da 500 a 900 kW e dell’8% per quelli
superiori a 900 kW.
2
Un elenco completo dei beni agevolabili lo trova sul nostro sito www.interconsult.bz.it in un’apposita circolare.
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2/6
L’opzione prescelta deve essere comunicata al GSE entro il 30.11.2014, in assenza di opzione verrà
applicata l’ultima delle varianti sopra indicate.
1.4
Modifiche in materia di diritto societario
1.4.1
Nuova misura del capitale sociale minimo delle S.p.A.
Modificando l’art. 2327 c.c. il capitale sociale minimo delle S.p.A. e S.a.p.A. passa da € 120.000 a €
50.000, con possibilità per le società già esistenti di adeguarsi al nuovo limite previa specifica modifica
statutaria.
1.4.2
Nomina del collegio sindacale / revisore legale nelle S.r.l.
In riferimento alla nomina del collegio sindacale / revisore legale delle Srl viene eliminata l’obbligatorietà
dello stesso nel caso in cui il valore del capitale sia almeno pari a quello minimo per la costituzione di una
società per azioni. Per effetto di tale modifica l’obbligatorietà dell’organo di controllo scatta solo
• al superamento di due limiti per la redazione del bilancio in forma ordinaria per due esercizi
consecutivi (totale Attivo > 4,4 mil.; Ricavi > 8,8 mil.; dipendenti > 50);
• la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
• la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
In sede di conversione è anche stato disposto che il venir meno dell’obbligo di nomina del Collegio
sindacale / revisore legale costituisce giusta causa di revoca.
1.5
Riduzione del diritto annuale CCIAA
L’art. 28 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito in L. 11.08.2014, n. 114, prevede che l'importo del diritto
annuale sarà ridotto, per l'anno 2015, del 35%, per l'anno 2016, del 40% e, a decorrere dall'anno 2017,
del 50%.
1.6
Debiti delle pubbliche amministrazioni
1.6.1
Certificazione dei crediti P.A.
I titolari di crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti delle
pubbliche amministrazioni (P.A.) possono comunicare, mediante piattaforma elettronica 3, i dati riferiti alle
fatture ed ottenere la certificazione di tali crediti. La certificazione dei crediti deve obbligatoriamente
indicare la data prevista di pagamento.
I crediti verso P.A. maturati entro il 31.12.2013 e certificati alla data 31.10.2014 sono assistiti da
garanzia dello Stato.
3
http://certificazionecrediti.mef.gov.it
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1.6.2
Cessione o compensazione dei crediti P.A.
I crediti certificati verso la pubblica amministrazione possono essere ceduti pro-soluto a una banca o un
intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro con le banche aderenti. Le
convenzioni quadro prevedono un tasso del 1,6% per crediti sopra € 50.000 e del 1,9% per crediti minori
garantiti dallo stato e venduti pro-soluto.
I crediti certificati possono anche essere compensati con ruoli notificati entro il 30.09.2013.
1.7
Bonus alberghi
Il D.L. 83/2014 “Decreto Cult-Turismo” di recente conversione in legge contiene alcune agevolazioni
fiscali per il settore alberghiero. L’operatività di queste agevolazioni è subordinata all’emanazione di un
specifico decreto ministeriale del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo entro il
30.10.2014.
Tipologia Bonus
Beneficiari
Digitalizzazione
•
Strutture ricettive
•
Agenzie
di
viaggio
e
Riqualificazione
tour
operator
Imprese alberghiere esistenti al 01.01.2012
incoming
•
impianti wi-fi,
•
siti
web
• Interventi edilizi
ottimizzati
per
il
sistema
mobile,
o manutenzione straordinaria;
o restauro e risanamento conservati-vo
•
spazi e pubblicità su siti specializzati,
•
programmi e sistemi informatici per la
• incremento efficienza energetica
vendita
• eliminazione barriere architettoniche
Spese agevolate
diretta
di
servizi
o ristrutturazione edilizia
e
pernottamenti,
•
servizi
di
• “ulteriori interventi” compresi l’acquisto di
consulenza
per
la
comu-
nicazione ed il marketing digitale,
•
mobili
e
componenti
d’arredo
degli
immobili oggetto dei predetti interventi.
servizi di formazione del titolare o del
personale
dipendente
finalizzati
alle
attività di cui sopra.
Credito spettante
Importo massimo
credito d’imposta
Importo massimo
spese agevolate
Periodi agevolati
Utilizzo
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30% delle spese sostenute
€ 12.500
€ 60.000
€ 41.666,70
€ 200.000
2014, 2015, 2016
Il credito è da ripartire in 3 quote annuali di pari importo ed utilizzabile dal 01.01.2015 per i
lavori del 2014. Il credito viene usato tramite mod. F24.
4/6
1.8
Finanziamento interventi di manutenzione e ristrutturazione
La Provincia autonoma di Bolzano ha introdotto la possibilità di accendere un finanziamento infruttifero a
fronte del credito di imposta maturato per interventi di manutenzione e ristrutturazione ex art. 16-bis
TUIR effettuati a partire dal 01.01.2014.
Il finanziamento deve essere restituito in 10 rate annuali di pari importo e comporta la stipula di una
fideiussione bancaria in caso di erogazione
1.9
Comunicazione PEC dei professionisti
I professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio (avvocati, notai, commercialisti etc) dovranno
comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC entro il 31.10.2014. La comunicazione è da
fare utilizzando il servizio Entratel o Fisconline o rivolgendosi ad un intermediario abilitato.
1.10
Tributo locale TASI
La seguente informazione non è rilevante per i Comuni della Provincia di Bolzano, la quale ha istituito
l’IMI, imposta comunale che sostituisce sia Imu che Tasi.
Il Dipartimento delle Finanze ha ricordato i Comuni della scadenza dell’10.09.2014 per inviare le delibere
di approvazione delle aliquote e dei regolamenti Tasi ed ha stabilito le nuove modalità e scadenze di
pagamento della Tasi.
Delibera
Scadenza 1. Rata
Scadenza Saldo
Aliquota
Pubblicata entro il
23.05.2014
Entro 16.06.2014
Entro 16.12.2014
Da delibera
Pubblicata entro il
10.09.2014
Entro 16.10.2014
Entro 16.12.2014
Da delibera
Non pubblicata entro
il 10.09.2014
Nessuna 1. Rata
Versamento in unica
soluzione entro
16.12.2014
1 per mille 4
1.11
Obbligo di F24 telematico anche per “Privati”
A partire dal prossimo 01. Ottobre 2014 è esteso anche alle persone fisiche l’obbligo di utilizzo dei canali
telematici per il pagamento dei modelli F24.
Mentre fino ad ora l’invio telematico degli F24 era limitato ai soggetti con partita iva, a partire dal
01.10.14 l’obbligo di pagamento per mezzo dei canali telematici degli F24 è esteso a tutte le persone
fisiche.
4
Occorre tenere presente che l’aliquota Tasi e Imu complessiva non può superare il 6 per mille per abitazioni
principali, l’1 per mille per fabbricati rurali e il 10,6 per mille per gli altri immobili. Pertanto l’aliquota Tasi da applicare
deve essere ridotta se superasse questi limiti.
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Anche per i titolari di partita iva le deleghe a saldo zero devono essere obbligatoriamente inviate con i
canali telematici Entratel ovvero Fisconline, in questi casi non è più possibile l’invio tramite Homebanking.
Servizi
Contribuente
Tipo di F24
Importi
Cartaceo
telematici AdE
(Fisconline,
Homebanking
Entratel, F24 Web)
F24 con
Persone
fisiche
compensazione
F24 senza
compensazione
F24 con
Titolari di
compensazione
partita iva
A saldo zero
No
Si
No
A debito (senza limite)
No
Si
Si
Saldo < € 1.000
Si
Si
Si
Saldo > € 1.000
No
Si
Si
A saldo zero
No
Si
No
A debito (senza limite)
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
Con compensazione di credito
Iva superiore a € 5.000
F24 senza
compensazione
A debito
Ulteriori dettagli seguiranno in una apposita circolare.
Distinti saluti,
Interconsult – Pichler Steinmair Knoll
Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll
Circolare 17/14
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