TITOLO I - NORME PROCEDURALI

Comune di LOMAZZO
Provincia di Como
REGOLAMENTO EDILIZIO
Testo approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del
Comune di Lomazzo
REGOLAMENTO EDILIZIO
TITOLO I - NORME PROCEDURALI .................................................................................................... 7
CAPO I – NORME INTRODUTTIVE................................................................................................. 7
Art. 1. Oggetto del Regolamento .......................................................................................... 7
Art. 2. Approvazione, efficacia, durata e modifiche del Regolamento ................................... 7
Art. 3. Deroghe..................................................................................................................... 8
CAPO II – NORME SULLE PROCEDURE EDILIZIE ............................................................................ 8
Art. 4. Permesso di costruire, denuncia d’inizio attività, segnalazione certificata d’inizio
attività, attività edilizia libera: legittimazione............................................................. 8
Art. 5. Definizioni degli interventi edilizi ............................................................................... 8
Art. 6. Opere di attività edilizia libera ................................................................................. 10
Art. 7. Documentazione e disciplina della comunicazione dell’inizio dei lavori per attività di
edilizia libera ........................................................................................................... 11
Art. 8. Presentazione delle istanze per il rilascio di provvedimenti abilitativi ...................... 11
Art. 9. Soggetti legittimati alla presentazione di istanze edilizie.......................................... 12
Art. 10. Modalità per la presentazione di Permesso di Costruire, DIA, SCIA: contenuti
dell'istanza............................................................................................................... 13
Art. 11. Documenti ed elaborati da allegare alle istanze ....................................................... 14
Art. 12. Documentazione cartacea e magnetica a corredo delle domande di permesso di
costruire e alle denunce di inizio attività .................................................................. 14
Art. 13. Documentazione e procedura della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). 20
Art. 14. Disciplina relativa a varianti di cui art. 41, comma 2, L.R.12/05 – CEA Comunicazione
di Eseguita Attività ................................................................................................... 20
Art. 15. Documentazione relativa ad istanze particolari ....................................................... 20
Art. 16. Proposta di piano attuativo di iniziativa privata ....................................................... 22
Art. 17. Procedimento amministrativo ................................................................................. 23
Art. 18. Provvedimento finale – Rilascio del Permesso di Costruire ...................................... 26
Art. 19. Asservimento dell’area di pertinenza ....................................................................... 26
Art. 20. Conferenza dei Servizi tra amministrazioni diverse .................................................. 26
Art. 21. Interventi urgenti .................................................................................................... 27
Art. 22. Parere preventivo .................................................................................................... 27
Art. 23. Voltura dei titoli edilizi ............................................................................................. 27
Art. 24. Procedura dei piani attuativi .................................................................................... 27
CAPO III – AGIBILITA’ ................................................................................................................. 28
Art. 25. Certificati di agibilità ............................................................................................... 28
Art. 26. Richiesta di certificato di agibilità ............................................................................ 29
Art. 27. Allegati alla richiesta di Certificato di agibilità .......................................................... 29
Art. 28. Agibilità parziale degli edifici.................................................................................... 30
CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI ............................................................................................. 30
Art. 29. Vigilanza e Sanzioni.................................................................................................. 30
CAPO V – LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO ........................................................................ 31
Art. 30. Disciplina ................................................................................................................. 31
Art. 31. Campo di applicazione ............................................................................................. 31
Art. 32. Composizione .......................................................................................................... 31
Art. 33. Nomina e durata ...................................................................................................... 32
Art. 34. Incompatibilità e conflitto di interessi ...................................................................... 32
Art. 35. Compiti della Commissione...................................................................................... 32
Art. 36. Convocazione .......................................................................................................... 33
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Art. 37. Validità delle sedute e delle determinazioni ............................................................ 33
TITOLO II DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA .......................................................................... 34
CAPO I- SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO ............................................................................ 34
Art. 38. Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico .......................................................... 34
Art. 39. Disciplina del verde su aree pubbliche ..................................................................... 34
Art. 40. Insegne e mezzi pubblicitari ..................................................................................... 35
Art. 41. Cabine telefoniche, edicole, pensiline bus, dissuasori (archetti, “panettoni”, ecc) ... 35
Art. 42. Passaggi pedonali .................................................................................................... 35
Art. 43. Percorsi ciclabili ....................................................................................................... 36
Art. 44. Occupazione degli spazi pubblici .............................................................................. 36
Art. 45. Reti tecnologiche di servizi pubblici ......................................................................... 36
Art. 46. Volumi tecnici ed impiantistici ................................................................................. 37
CAPO II SPAZI PRIVATI ............................................................................................................. 37
Art. 47. Accessi e passi carrabili ............................................................................................ 37
Art. 48. Strade private .......................................................................................................... 38
Art. 49. Cortili e pertinenze private ...................................................................................... 38
Art. 50. Allacciamento alle reti impiantistiche ...................................................................... 39
Art. 51. Altri servizi: parabole, condizionatori ecc ................................................................. 39
Art. 52. Recinzioni ................................................................................................................ 39
Art. 53. Spazi inedificati ........................................................................................................ 40
Art. 54. Sistemazioni esterne ai fabbricati ............................................................................ 41
Art. 55. Toponomastica e segnaletica. .................................................................................. 41
CAPO III REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO ALL’AMBIENTE E ALLO SPAZIO URBANO
.................................................................................................................................................. 41
Art. 56. Decoro delle costruzioni .......................................................................................... 41
Art. 57. Spazi conseguenti ad arretramenti .......................................................................... 42
Art. 58. Prospetti su spazi pubblici ....................................................................................... 42
Art. 59. Limitazioni all’illuminazione naturale ....................................................................... 42
Art. 60. Sporgenze e aggetti ................................................................................................. 43
Art. 61. Pavimentazioni degli spazi pubblici .......................................................................... 43
Art. 62. Disciplina del colore ................................................................................................. 43
Art. 63. Disciplina dell’uso dei materiali di finitura ............................................................... 44
Art. 64. Disciplina del verde su aree private ......................................................................... 44
Art. 65. Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni ............................................. 45
Art. 66. Salubrità dei terreni edificabili ................................................................................. 46
Art. 67. Interventi in aree agricole ........................................................................................ 47
CAPO IV – REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI ........................................................................... 47
Art. 68. Requisiti delle costruzioni ........................................................................................ 47
CAPO V – REQUISITI DI COMFORT AMBIENTALE ........................................................................ 48
Art. 69. Comfort termoigrometrico ...................................................................................... 48
Art. 70. Qualità dell’aria ....................................................................................................... 48
Art. 71. Ventilazione naturale ............................................................................................... 49
Art. 72. Ventilazione meccanica ........................................................................................... 49
Art. 73. Illuminazione naturale ............................................................................................. 50
Art. 74. Illuminazione artificiale ............................................................................................ 50
Art. 75. Controllo del soleggiamento .................................................................................... 51
Art. 76. Comfort acustico ..................................................................................................... 51
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CAPO VI REQUISITI SPAZIALI ..................................................................................................... 53
Art. 77. Caratteristiche dimensionali delle unità immobiliari ................................................ 53
Art. 78. Cortili, cavedi, patii .................................................................................................. 53
Art. 79. Cavedi tecnici .......................................................................................................... 53
Art. 80. Locali sottotetto ...................................................................................................... 54
Art. 81. Spazi di cantinato e sotterraneo .............................................................................. 54
Art. 82. Scale ........................................................................................................................ 54
Art. 83. Autorimesse e parcheggi ad uso privato .................................................................. 54
TITOLO III NORME PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ................................................... 56
CAPO I REQUISITI DI SOSTENIBILITA’ ......................................................................................... 56
Art. 84. Risparmio delle risorse energetiche e naturali ......................................................... 56
Art. 85. Disposizioni relative al risparmio energetico ............................................................ 56
Art. 86. Efficienza energetica degli edifici ............................................................................. 57
Art. 87. Serre bioclimatiche .................................................................................................. 58
Art. 88. Sistemi bioclimatici passivi – Isola di calore e tetti verdi .......................................... 59
Art. 89. Risparmio idrico ....................................................................................................... 60
Art. 90. Recupero acque piovane a fini irrigui ....................................................................... 60
Art. 91. Rete idrica duale ...................................................................................................... 61
Art. 92. Campo di applicazione - esclusioni ........................................................................... 61
TITOLO IV REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI .............................................................................. 63
CAPO I – DISCIPLINA DELLE OPERE ............................................................................................ 63
Art. 93. Direttore dei lavori .................................................................................................. 63
Art. 94. Inizio dei lavori ........................................................................................................ 63
Art. 95. Disciplina del cantiere .............................................................................................. 64
Art. 96. Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie.......................................... 64
Art. 97. Sicurezza del cantiere .............................................................................................. 65
Art. 98. Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto....................... 65
Art. 99. Scavi ........................................................................................................................ 68
Art. 100. Demolizioni.............................................................................................................. 68
Art. 101. Conferimento dei materiali di risulta ....................................................................... 69
Art. 102. Rinvenimenti ........................................................................................................... 69
Art. 103. Ultimazione dei lavori .............................................................................................. 69
TITOLO V NORME FINALI ............................................................................................................... 70
Art. 104. Sanzioni per violazioni delle norme del Regolamento .............................................. 70
Art. 105. Modifiche al Regolamento Edilizio ........................................................................... 70
TABELLA SANZIONI AMMINISTRATIVE ....................................................................................... 71
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TITOLO I - NORME PROCEDURALI
CAPO I – NORME INTRODUTTIVE
Art. 1. Oggetto del Regolamento
1. In forza della propria autonomia con il presente Regolamento il Comune disciplina le attività
di trasformazione edilizia e i tipi di provvedimento, le procedure amministrative di verifica e
controllo e le sanzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
2. Il presente Regolamento Edilizio disciplina l’uso del suolo e le iniziative edilizie che
concorrono alla trasformazione fisica del territorio del Comune anche con riferimento alle
caratteristiche morfologiche e ambientali dello spazio urbano, edificato e non edificato.
3. Le trasformazioni del territorio sono assoggettate, oltre che alle disposizioni del presente
Regolamento, anche agli altri Regolamenti e Strumenti Pianificatori comunali alle leggi dello
Stato e della Regione Lombardia vigenti.
4. Al fine di evitare la duplicazione di norme, di nozioni e concetti giuridici già previsti da
disposizioni di legge dello Stato e della Regione Lombardia in materia di iniziativa, fasi del
procedimento, conferenza dei servizi, sportello unico, collaborazione tra privati e Comune,
accesso agli atti, vigilanza e sanzioni edilizie, approvazione degli strumenti urbanistici
attuativi, si rinvia alle disposizioni di legge, statale e regionale, nel tempo vigenti, nel
rispetto del principio di gerarchia delle fonti e dei principi dell’ordinamento.
5. Il presente regolamento edilizio integra le norme del codice civile e contiene disposizioni
congrue con quelle delle norme tecniche attuative degli strumenti urbanistici vigenti del
Comune. Rispetto a queste ultime, ove la disciplina edilizia non risulti coincidente, prevale
quella del presente regolamento edilizio, tranne nei casi specifici previsti dalle norme
tecniche di Piano.
Art. 2. Approvazione, efficacia, durata e modifiche del Regolamento
1. Il Regolamento Edilizio è approvato dal Consiglio Comunale, che può a pportarvi modifiche
e/o integrazioni ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno.
2. Le sue modifiche sono, di norma, soggette alla procedura di cui all'art. 29 L.R. n. 12/05 e
non possono contenere norme di carattere urbanistico incidenti sui parametri fissati dalla
pianificazione urbanistica comunale.
3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono oggetto di periodico
aggiornamento da parte dei competenti Organi comunali, in relazione alle sopravvenute
norme di Legge di natura giuridica sovraordinata, ovvero in relazione alle esigenze emerse
in sede di concreta applicazione delle disposizioni.
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Art. 3. Deroghe
1. Sono ammissibili deroghe alle norme del presente Regolamento nei casi e secondo le
procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale.
CAPO II – NORME SULLE PROCEDURE EDILIZIE
Art. 4. Permesso di costruire, denuncia d’inizio attività, segnalazione certificata d’inizio
attività, attività edilizia libera: legittimazione
1. Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia D.P.R. n°380
del 6/6/2001 e s.m.i., prevede due forme autorizzative della attività edilizia:
1. il permesso di costruire (art. 10 T.U. e successivi)
2. la denuncia di inizio attività (D.I.A., art. 22-23 T.U.)
2. Il permesso di costruire è attivabile:
- ai sensi dell’art.33 della L.R.12/2005
3. La denuncia di inizio attività è attivabile:
- in alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell’art. 41 della Legge Regionale 12/2005,
con gli adempimenti prescritti.
4. Le D.I.A. devono in ogni caso essere asseverate da progettista abilitato, che dichiari la
conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al
Regolamento Edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie.
5. Ad integrazione delle procedure di cui ai precedenti comma, la Legge 122/2010, di
conversione del DL 78/2010, ha introdotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA), successivamente modificata dal Decreto Sviluppo 70/2011, convertito dalla Legge
106/2011.
6. La legge 73/2010, che converte il decreto-legge 40/2010, riforma infine la disciplina
dell’attività edilizia libera (art. 6 Testo unico edilizia DPR 380/2001). Le nuove disposizioni
dell’articolo 6 del Testo unico, ora vigenti, distinguono in particolare dieci tipologie di
interventi edilizi, sottratte al normale regime dei titoli abilitativi edilizi (DIA, Permesso di
Costruire, SCIA).
Art. 5. Definizioni degli interventi edilizi
1. Ai sensi dell’art.3 D.Lgs.380/2001 e s.m.i.:
a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con
l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le
norme e i regolamenti comunali vigenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il
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consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici,
la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché per
realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni d’uso.
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a
conservare e recuperare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante
un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richi esti
dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti
al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la
loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Nel caso di interventi relativi a immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs.42/2004
e s.m.i., gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di
edifici crollati costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia
rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
e) interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente:
1. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovv ero l’ampliamento di
quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi
pertinenziali, quanto previsto al numero 5 del presente comma;
2. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi
dal comune;
3. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che
comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
4. l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati
come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili,
ricoveri per attrezzi, anche in legno, di dimensioni superiori a 5 mq di superficie e a
2.40 m di altezza misurata al colmo del tetto, e che non siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee, in ogni caso non ammessi in zona A.
5. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per
attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la
trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto
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urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale.
2. L’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi
di telecomunicazione è disciplinata dal D.Lgs.259/2003.
Art. 6. Opere di attività edilizia libera
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia,
possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a. gli interventi di manutenzione ordinaria: sono tutti quelli che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b. gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
c. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree
esterne al centro edificato;
d. i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell'attività agricola;
2. Le opere di attività di edilizia libera sono assoggettate alla comunicazione dell’inizio dei
lavori per le seguenti categorie di opere edilizie:
a. gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del
D.P.R. 380/2001, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti
interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino
aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri
urbanistici;
b. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non
superiore a novanta giorni;
c. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano
contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico
comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d. installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, purchè organicamente
integrate al tetto preesistente e se aderenti alla falda del tetto stesso, nel caso di edifici
compresi all’interno della zona A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444;
e. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici;
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f. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere
edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienicosanitaria. Sono fatte salve le previsioni dell’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 in
ordine alle limitazioni delle destinazioni d’uso dei beni culturali.
Art. 7. Documentazione e disciplina della comunicazione dell’inizio dei lavori per attività
di edilizia libera
1. L'interessato agli interventi di cui al presente articolo presenta al Comune la comunicazione
dell’inizio dei lavori per attività di edilizia libera, redatta su modello dis ponibile nel sito
internet dell’Ente, compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal soggetto interessato agli
interventi, allegando la seguente documentazione:
a. documenti, pareri, nulla osta, autorizzazioni, concessioni, certificazioni, attestazioni,
eventualmente obbligatori o necessari, a seconda dell’ubicazione e tipo di intervento, dalle
normative di settore
b. una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati
progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale asseveri, sotto la propria responsabilità,
che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti
e che per essi la normativa statale e regionale non prevede certificazione del professionista
circa la legittimità dello stato di fatto, nel caso di interventi su edifici esistenti (solo per gli
interventi di cui al comma 2 lett. a) e f dell’art.6);
c. i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori (solo per
gli interventi di cui al comma 2 lett. a e f dell’art.6);
d. documentazione prevista dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed
integrazioni, relativa all’impresa esecutrice e/o ai lavorativi autonomi e precisamente: il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà relativa al contratto collettivo applicato, la dichiarazione sostituiva dell’atto di
notorietà in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti
nell’allegato XVII del D.Lgs 81/2008, certificato di iscrizione alla camera di commercio
industria ed artigianato (solo per gli interventi di cui al comma 2, lett. a e f, dell’articolo 6);
3. Essendo le opere di cui al presente articolo, attività di edilizia libera, in luogo della
comunicazione prevista, non verrà rilasciato alcun permesso di costruire e non saranno
accettate la denuncia di inizio attività e la segnalazione certificata di inizio attività.
Art. 8. Presentazione delle istanze per il rilascio di provvedimenti abilitativi
1. Chiunque intenda eseguire o demolire opere edilizie nel territorio del Comune deve
ottenere preventivamente provvedimento abilitativo apposito in forma esplicita o sotto
forma sostitutiva nei casi previsti dalla legislazione vigente.
2. Sono soggetti a permesso di costruire i seguenti interventi:
-
di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del
volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che comportino modificazioni della
sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e successive modificazioni;
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-
di ristrutturazione urbanistica solo nei casi eventualmente disciplinati dal Piano delle
Regole del PGT vigente
-
di nuova costruzione o ampliamenti.
3. Sono eseguibili mediante Denuncia di Inizio Attività:
-
Come previsto al comma 1 dell’art. 41 della legge 12/2005, ferma restando
l’applicabilità della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei casi e nei termini
previsti dall’articolo 19 della legge 241/1990 e dall’articolo 5, comma 2, lettera c), del
d.l. 70/2011, chi ha titolo per presentare istanza di permesso di costruire ha facoltà,
alternativamente e per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, di
inoltrare al comune denuncia di inizio attività.
4. Sono eseguibili mediante SCIA gli interventi non compresi nel comma 2 del presente
articolo e nelle opere di attività edilizia libera di cui all’art.6 del Regolamento Edilizio e
quindi:
-
interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alle
previsioni di cui all’art.6 comma 2 lettera a) del D.P.R. 380/2001
-
interventi di restauro e risanamento conservativo
-
interventi di ristrutturazione edilizia minore non rientranti nella fattispecie di cui al
comma 2
-
varianti ordinarie per opere riconducibili agli interventi eseguibili con SCIA di cui al
presente comma.
4. Sono eseguibili mediante CEA (Comunicazione di eseguita attività), ai sensi dell’art.41
comma 2 della L.R. 12/2005, le varianti al titolo abilitativo originario che non incidano sugli
indici urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la
categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni
contenute nel titolo abilitativo originario.
Art. 9. Soggetti legittimati alla presentazione di istanze edilizie
1. Sono legittimati a presentare Permesso di Costruire/Denuncia di Inizio Attività/SCIA , i
seguenti soggetti:
a) il proprietario (art. 4, legge 10/77), ovvero il procuratore (avente titolo in forza di
procura generale o speciale conferita con atto notarile). Nel caso di comproprietà, pro
quota indivisa, la domanda deve essere presentata da almeno uno dei comproprietari
munito di idoneo titolo (o delega o altro titolo equivalente) sottoscritto da tutti i
comproprietari; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario
indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che,
comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto
deliberativo da indicare nella domanda.
b) l'amministratore del condominio o il singolo condomino, previo
dell'assemblea condominiale, quando l'intervento avviene su parti comuni;
consenso
c) il titolare di diritto di superficie;
d) l'usufruttuario, nei limiti di cui all'art. 986 C.C.;
e) il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere
necessarie per l'esercizio della servitù;
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f) gli affittuari di beni immobili in genere, delegati con atto notorio sottoscritto dal
proprietario (soprattutto per gli edifici commerciali – produttivi )
g) l 'affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo
vantato, secondo quanto prevede la Legge 3 maggio 1982, n. 203;
h) il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di
abitazione;
i) il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza;
j) colui che abbia ottenuto dall'Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura,
che lo legittimi all'esecuzione di interventi edilizi su immobili altrui;
k) colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio;
l) compromissario acquirente in base a compromesso registrato che lo localizzi alla
presentazione di istanze di titolo abilitativi, a condizione che l'atto di compravendita
avvenga prima del rilascio del permesso di costruire o dell'efficacia della D.I.A.;
m) titolare di beni in leasing autorizzato dalla società di leasing;
n) curatore di fallimento con attuazione del giudice delegato.
o) rappresentante legale o il rappresentante volontario laddove nominato;
p) titolare di diritto di servitù.
2. Hanno titolo a presentare istanze di provvedimenti abilitativi per autorizzazione
paesaggistica:
-
proprietario, possessore o detentore;
-
i soggetti legittimati a presentare domanda per ottenere pareri o provvedimenti
abilitativi nei procedimenti connessi o sub-procedimenti, sono gli stessi legittimati ad
ottenere il provvedimento abilitativo di cui al comma precedente.
3. Hanno titolo a presentare istanze di provvedimenti abilitativi per agibilità tutti coloro che
hanno titolo per presentare istanza per il provvedimento abilitativo di cui ai commi
precedenti.
4. Hanno titolo a presentare istanze di provvedimenti abilitativi per piani attuativi di iniziativa
privata, ai sensi dell’art.12 comma 4 della L.R. 12/2005, i proprietari degli immobili
interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base
all’imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano, costituiti in
consorzio.
Art. 10. Modalità per la presentazione di Permesso di Costruire, DIA, SCIA: contenuti
dell'istanza
1. La presentazione del Permesso di Costruire, della DIA e della SCIA, deve contenere:
a) generalità del richiedente;
b) numero del codice fiscale/partita I.V.A. del richiedente;
c) generalità del progettista, con indicazione dell'Ordine o del Collegio professionale di
appartenenza;
d) ubicazione ed estremi catastali dell'immobile oggetto dell'intervento con la
specificazione:
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- della zona urbanistica in cui l'immobile oggetto dell'intervento insiste;
- di eventuali vincoli culturali, paesaggistici, o di altra natura (idrogeologico, sismico,
ecc.), che gravano sull'immobile oggetto dell'intervento;
e) descrizione sommaria
dell'intervento stesso;
dell'intervento,
con
l'indicazione
della
qualificazione
f) luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e
del progettista;
g) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli
atti inerenti al procedimento;
h) dichiarazione di esistenza o meno di domanda ancora in itinere o già evasa, relativa alla
richiesta di condono edilizio, con l'indicazione degli estremi per l'individuazione;
i) nominativi e dati anagrafici completi, compreso il codice fiscale, del Direttore lavori e del
costruttore o, nel caso di Permesso di Costruire impegno a comunicare tali dati prima
dell'inizio dei lavori;
2. Nel caso di interventi di nuova costruzione o di ampliamento e soprelevazione, vanno
indicati, se possibile, anche gli estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto
dell'intervento. La presentazione di istanze mancanti delle indicazioni sopra richieste potrà
comportare l'irricevibilità, della pratica, quando gli stessi non siano altrimenti desumibili.
Art. 11. Documenti ed elaborati da allegare alle istanze
1. A ciascuna istanza o comunicazione finalizzata all'esecuzione di opere edilizie dovranno
essere allegati gli elaborati progettuali necessari ad una compiuta rappresentazione delle
opere da eseguire e del suo inserimento nel contesto, nonché la documentazione necessaria
a dimostrare il rispetto delle prescrizioni normative inerenti l'intervento.
Art. 12. Documentazione cartacea e magnetica a corredo delle domande di permesso di
costruire e alle denunce di inizio attività
1. Documentazione relativa al diritto di edificare
1.1. Autocertificazione resa nelle forme di legge, o di altro documento che attesti la
legittimazione a richiedere o comunicare l'esecuzione delle opere;
1.2. In caso di interventi su parti comuni di un edificio, autocertificazione che attesti
l’insussistenza di limitazioni secondo quanto disposto dal Codice Civile o che attesti
l’assenso condominiale;
2. Documentazione relativa allo stato di fatto in n. 2 copie per Permesso di Costruire, n. 2
copie per DIA, n. 1 copia su supporto informatico in entrambi i casi
2.1. Documentazione fotografica dell'area o dei fabbricati oggetto di intervento;
2.2. Estratti aggiornati del rilievo aerofotogrammetrico, della mappa catastale, degli
strumenti urbanistici generali e degli eventuali piani attuativi interessanti l'area, con
individuazione degli immobili oggetto dell’intervento;
2.3. Rilievo planimetrico quotato dell'area oggetto dell'intervento cont enente:
-
orientamento;
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-
individuazione di capisaldi inamovibili (spigoli di fabbricati ecc..) e facilmente
individuabili;
-
principali reti tecnologiche presenti;
-
aree di circolazione circostanti, relativa toponomastica e condizioni di accesso;
-
distanze dai fabbricati, dai confini e dalle strade;
-
eventuale presenza di essenze arboree con specificata la varietà e/o la specie e la
circonferenza della pianta;
2.4. Rilievo (piante, prospetti e sezioni) dei fabbricati oggetto di intervento in scala 1:100 o
1:50, dal quale siano desumibili le destinazioni, le caratteristiche architettoniche e lo
stato di conservazione degli immobili (per gli interventi su fabbricati esistenti);
2.5. Relazione storica per gli edifici di valore storico-artistico (nei casi espressamente
previsti dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale);
2.6. Relazione geologica e idrogeologica, eventualmente corredata dai risultati di prove
sperimentali, obbligatoria nei seguenti casi:
-
Per tutti gli interventi interessanti il suolo, il sottosuolo o dei carichi su di esso
gravanti, qualora l'opera in progetto si trovi in zone definite "Classe 4 - Fattibilità con
gravi limitazioni" dalla carta della fattibilità geologica allegata agli strumenti di
pianificazione urbanistica;
-
Per gli interventi di nuova costruzione e di modifica del suolo, sottosuolo o regime
idraulico, qualora l'opera in progetto si trovi in zone definite: "Classe 3 - Fattibilità
con consistenti limitazioni" della carta di fattibilità geologica allegata agli strument i
di pianificazione urbanistica.
3. Progetto in n. 2 copie per Permesso di Costruire, n. 2 copie per DIA, n. 1 copia su
supporto informatico in entrambi i casi
3.1. Planimetria generale di progetto in scala idonea (in generale 1:500 o 1:200) con
indicazione:
-
dell'orientamento;
-
dello schema fognario e delle modalità di allacciamento, con parere preventivo
dell’ente gestore nel caso di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione con
aumento del carico insediativo e delle adduzioni nella rete fognaria comunale.
-
delle aree di circolazione circostanti, della relativa toponomastica e delle condizioni
di accesso;
-
delle distanze dai fabbricati, dai confini e dalle strade;
-
dell'eventuale presenza di essenze arboree interferenti con il progetto e da
eliminare;
-
delle opere di sistemazione esterna, ivi compresa la messa a dimora di specie
arboree di alto fusto con l’indicazione delle specie vegetali utilizzate, dei materiali di
finitura, delle dimensioni e delle pendenze dei percorsi pedonali e carrai;
-
delle opere di recinzione previste, anche se da realizzarsi in epoca successiva;
-
degli allacciamenti ai pubblici servizi.
3.2. Piante quotate di tutti i livelli dell'edificio e della copertura in scala 1:50, 1:100 o 1:200
(per gli interventi sull'esistente possibilmente in scala 1:50) recante l'indicazione:
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-
delle destinazioni d’uso dei singoli vani;
-
dei fondamentali parametri igienico edilizi (superfici, volumi, altezze, rapporti di
aeroilluminazione dei locali);
-
della posizione indicativa delle canne fumarie, di esalazione e di aspirazione;
-
di ogni altro elemento utile ai fini della dimostrazione del rispetto delle varie
disposizioni igienico edilizie.
3.3. Sezioni quotate lungo linee significative del fabbricato in scala 1:50, 1:100 o 1:200;
3.4. Prospetti di tutti i lati del fabbricato in scala 1:50, 1:100 o 1:200 con indicazione dei
materiali e colori di facciata e, per gli edifici non destinati alla residenza, dell’ esatta
posizione e dimensione degli spazi riservati all'installazione delle insegne. Ove l’edificio
si affianchi a altri edifici esistenti, i prospetti devono comprendere anche gli edifici
attigui con le loro caratteristiche.
3.5. Particolare costruttivo in scala idonea (1:20, 1:10 o superiore), ove siano specificate le
soluzioni costruttive delle finiture esterne significative rispetto a quanto desumibile
dagli altri elaborati;
3.6. Sezioni dell'area di intervento in scala idonea (1:100, 1:200, 1:500), con indicazione
dell'andamento naturale del terreno, degli interventi di sistemazione (sterro, riporto,
opere di sostegno) previsti e della giacitura del fabbricato con riferimento ad un
caposaldo inamovibile e facilmente individuabile (da presentarsi solo nel caso in cui
siano previste opere di sistemazione esterna);
3.7. Prospetto di dettaglio dei calcoli planivolumetrici a dimostrazione del rispetto dei
parametri normativi dello strumento urbanistico vigente, corredati da idonei schemi
grafici dimostrativi dei conteggi effettuati;
3.8. Piante, prospetti e sezioni con indicazione degli interventi di demolizione (in giallo) e di
nuova costruzione (in rosso). Tali elaborati devono essere presentati solo per gli
interventi su fabbricati esistenti ed hanno lo scopo di individuare le differenze tra lo
stato di fatto ed il progetto e non quello di descrivere i reali interventi da eseguirsi, che
dovranno essere dettagliatamente documentati a parte nella relazione tecnica;
3.9. Prospettive, assonometrie, simulazioni fotografiche, modelli tridimensionali o altro
tipo di rappresentazione, ritenuto idoneo a rappresentare in modo più comprensibile
le opere da realizzare. La presentazione di tale documentazione è, in generale,
facoltativa e sarà obbligatoria solo per opere di particolare importanza e complessità o
il cui inserimento ambientale sia particolarmente delicato;
3.10.
Relazione tecnica descrittiva dei caratteri, dell'entità e delle finalità del progetto,
contenente indicazioni circa le tecniche costruttive, l'inserimento nell'ambiente, la
conformità con gli strumenti urbanistici, il Regolamento Edilizio e le altre norme
fondamentali inerenti le opere in progetto;
3.11.
Progetto illustrante la conformità alle norme in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche (nel caso in cui la presentazione sia obbligatoria in forza delle
norme statali o regionali vigenti in materia);
3.12.
Modello ISTAT 1/201 debitamente compilato (da presentarsi solo per opere di
nuova costruzione o ampliamento);
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3.13.
Relazione e documentazione tecnica circa il rispetto delle norme in materia di uso
razionale dell'energia e di risparmio energetico, supportate dalla documentazione
prevista dalla D.G.R. n.8/5773 del 31/10/2007 e s.m.i.
3.14.
Progetto degli impianti quando è dovuto.
4. Progetto per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione in n. 2 copie e n. 1 copia
su supporto informatico
La presentazione delle seguente documentazione è dovuta nel caso in cui l'area non sia
convenientemente urbanizzata:
4.1. planimetria con l'individuazione delle opere da eseguire;
4.2. dettagli costruttivi;
4.3. relazione tecnica;
4.4. computo metrico estimativo redatto sulla base del bollettino “prezzi informativi delle
opere edili” a cura della C.C.I.A.A. della Provincia di Como;
4.5. quadro tecnico economico dell'opera redatto con le modalità previste dalla vigente
legislazione in materia di Opere Pubbliche;
4.6. atto d'obbligo unilaterale mediante il quale il richiedente si impegni a realizzare le opere
di urbanizzazione mancanti e a cedere le eventuali aree necessarie;
4.7. polizza fidejussoria a garanzia dell'esecuzione delle opere, per l'intero valore risultante
dal quadro economico.
5. Documenti relativi ad adempimenti preliminari al rilascio del Permesso di Costruire
Lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza dei servizi, gli atti
di assenso di seguito elencati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio:
5.1. nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici ai fini del rilascio
di titolo abilitativo su immobili costituenti Beni Culturali ai sensi del D.Lgs 42/04;
5.2. nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici, laddove l'immobile o l' area
fossero soggetti a vincolo specifico; nelle zone a rischio archeologico, il proprietario
deve inoltrare comunicazione scritta alla Soprintendenza prima di iniziare lavori di scavo
o movimentazione di terra, riportando l’indirizzo e gli estremi catastali dell’area oggetto
di intervento;
5.3. dichiarazione di conformità del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco, per le attività soggette ai controlli in materia di prevenzione incendi ;
5.4. autorizzazione paesaggistica ai sensi del Decreto Legislativo 42/04 laddove il parere
non sia di competenza comunale (per gli immobili ricadenti in aree soggette a vincolo),
corredata dalla documentazione specificata al successivo art.15.2;
5.5. acquisizione del parere favorevole del Gestore del servizio idrico integrato;
5.6. autorizzazione ex art. 7 de1 R.D. 30.12.1923 n. 3267, nel caso di interventi ricadenti in
zone soggette a vincolo idrogeologico;
5.7. parere del competente settore della Regione Lombardia (Autorità di Bacino), per opere
interessanti alvei o fasce di rispetto di fiumi la cui tutela e demanio non sia stato
delegato al Comune;
5.8. parere dell'A.S.L, relativo alla conformità alle norme igienico-sanitarie del progettato
intervento nei casi previsti dalla vigente legislazione;
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5.9. gli atti di assenso per le servitù viarie;
5.10.
ogni altro assenso previsto all'art.5 comma 3 del D.Lgs 380/2001 e s.m.i.;
5.11.
al fine di consentire allo sportello competente la possibilità di acquisire i
suddetti pareri, l’interessato dovrà fornire l’idonea documentazione ed in particolare:
-
parere ASL: attestazione di avvenuto pagamento dei diritti sanitari per l’esame del
progetto e n.1 copia aggiuntiva degli elaborati grafici di progetto corredati dalle
verifiche e dichiarazioni in ordine al rispetto delle norme igienico-sanitarie;
-
parere Vigili del Fuoco:
a. nel caso di progetti rientranti nei casi per i quali è espressamente previsto
l’obbligo di acquisizione del parere in oggetto, dovrà essere presentata istanza
in bollo su modulistica approvata dai Vigili del Fuoco corredata dalla
documentazione prevista dalla normativa vigente nonché elencata nella
predetta modulistica per la valutazione del progetto e attestazione di avvenuto
pagamento dei diritti di istruttoria;
b. nel caso di progetti per i quali è prevista la possibilità dell’utilizzo della
procedura semplificata, dovrà essere presentata impegnativa dalla quale risulti
la tipologia dell’intervento e l’impegno alla presentazione della SCIA, nonché
autocertificazione circa la conformità dell’intervento stesso alla normativa
antincendio. Alla fine dei lavori e comunque prima della presentazione della
domanda di agibilità, dovrà essere presentata SCIA ai fini della sicurezza
antincendio, su modulistica approvata dai Vigili del Fuoco, corredata dalla
documentazione prevista dalla normativa vigente nonché elencata nella
predetta modulistica e attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di
istruttoria.
-
pareri per interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs.42/2004: dovrà
essere presentata istanza in bollo su modulistica della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio, corredata dalla documentazione prevista dalla
normativa vigente nonché elencata nella predetta modulistica per la valutazione del
progetto.
5.12.
Alla presentazione dell'istanza dovranno inoltre essere allegate le seguenti
dichiarazioni, a cura del richiedente e del progettista :
-
dichiarazione del progettista sulla conformità del progetto agli strumenti urbanistici
e al regolamento edilizio vigenti;
-
dichiarazione del progettista dalla quale risulti che l'attività non è soggetta al parere
dei Vigili del Fuoco e che sono comunque rispettate tutte le norme di sicurezza in
materia di prevenzione incendi;
-
dichiarazione del progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie;
-
impegnativa sottoscritta dal proprietario a depositare, prima dell'inizio dei lavori il
progetto degli impianti tecnologici, redatto ai sensi del D.M.22/1/2008 n.37 o
dichiarazione del professionista attestante che le opere previste non sono soggette a
tale obbligo;
-
impegnativa, sottoscritta dal progettista, a depositare, prima dell'inizio dei lavori
denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di
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conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica,
ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001, per gli interventi soggetti a specifico
obbligo.
6. Documenti relativi alla presentazione della DIA
6.1. La denuncia di inizio attività deve essere corredata delle dichiarazioni, attestazioni e
asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
previsti dalla normativa vigente, dagli strumenti urbanistici e dal regolamento edilizio,
nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, fatto salvo
quanto previsto al punto 6.2.
6.2. Nei casi in cui l'immobile oggetto dell'intervento sia soggetto ai vincoli di seguito
elencati, il SUE convoca la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei relativi assensi:
-
vincoli previsti dalla normativa in zone sismiche e dalla normativa comunitaria
-
vincoli ambientali, paesaggistici, culturali
-
assensi rilasciati dalle amministrazioni incaricate di difesa nazionale, pubblica
sicurezza, amministrazione della giustizia
Nei suddetti casi il termine di trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori decorre
dall'esito della conferenza dei servizi; nel caso di esito non favorevole, la denuncia é
priva di effetti.
6.3. Nel caso di vincoli la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
Amministrazione Comunale, il termine di trenta giorni decorre dal rilas cio del relativo
atto di assenso; nel caso di esito non favorevole, la denuncia é priva di effetti.
7. Documentazione da presentarsi prima dell’inizio dei lavori nel caso di Permesso di
Costruire e contestualmente alla presentazione dell’istanza in caso di DIA
7.1. Progetto degli impianti tecnologici, di cui all’art.5 D.M. 22/1/2008 n.37 e s.m.i.
7.2. Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, ai
sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001;
7.3. Documentazione prevista dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni,
relativa all’impresa esecutrice e/o ai lavorativi autonomi e precisamente: il Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
relativa al contratto collettivo applicato, la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà in
ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’allegato XVII
del D.Lgs 81/2008, certificato di iscrizione alla camera di commercio industria ed
artigianato;
7.4. Valutazione e dichiarazione del rispetto dei requisiti acustici passivi e delle sorgenti
sonore (D.P.C.M. 5/12/1997 e L.R. 13/2001);
7.5. Dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi per
interventi sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art.7 L.R. 13/2001.
8. Contributo sul costo di costruzione
8.1 Per gli interventi subordinati al contributo sul costo di costruzione ai sensi dell’art.43 L.R.
12/2005, la documentazione sopra elencata dovrà essere integrata con scheda sinottica
(modello Bucalossi) controfirmata dal richiedente e dal progettista, supportata da verifica
grafica e analitica delle superfici in essa riportate.
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Art. 13. Documentazione e procedura della segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA)
1. La segnalazione certificata di inizio attività, redatta su modello disponibile nel sito internet
dell’ente, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dai soggetti legittimati, è presentata al
competente ufficio comunale corredata dalla seguente documentazione:
a) Documenti, pareri, Nulla osta, Autorizzazioni, Concessioni, certificazioni, attestazioni,
eventualmente obbligatori o necessari, a seconda dell’ubicazione e tipo di intervento, dalle
normative di settore; Prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può
richiedere allo SUE di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari per l’intervento edilizio, o può presentare istanza di acquisizione dei
medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. In questo caso l’interessato
può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte del SUE dell’avvenuta
acquisizione degli atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza dei servizi.
b) Elaborati tecnici previsti al precedente articolo per la presentazione della DIA;
c) Certificazione del professionista circa la legittimità dello stato di fatto, nel caso di interventi
su edifici esistenti;
d) Documentazione prevista dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni,
relativa all’impresa esecutrice e/o ai lavorativi autonomi e precisamente: il Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
relativa al contratto collettivo applicato, la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà in
ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’allegato XVII
del D.Lgs 81/2008, certificato di iscrizione alla camera di commercio industria ed
artigianato.
Art. 14. Disciplina relativa a varianti di cui art. 41, comma 2, L.R.12/05 – CEA
Comunicazione di Eseguita Attività
1. Nel caso di interventi assentiti in forza di permesso di costruire o di DIA, è data facoltà
all’interessato di presentare Comunicazione di Eseguita Attività per varianti che non
incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione
d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali
prescrizioni contenute nel titolo abilitativo originario.
2. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato
di agibilità, tali comunicazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
titolo abilitativo dell’intervento principale e possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Art. 15. Documentazione relativa ad istanze particolari
1. Documentazione per interventi in zona agricola
1.1. planimetria con esatta delimitazione (catastale) e relativa superficie dall'azienda
agricola;
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1.2. relazione con descrizione del tipo di coltura in atto, del tipo di conduzione dell'azienda,
della consistenza dei fabbricati esistenti e dalle relative destinazioni inerenti l'attività;
1.3. certificato di iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli a titolo principale o altro
documento previsto dalla normativa vigente (interventi edilizi in zone agricole);
1.4. atto unilaterale d'obbligo per il mantenimento degli immobili al servizio dell'attività
agricola ed atto di vincolo di non edificazione per le aree computate al fini edificatori,
debitamente trascritto presso i registri immobiliari
2. Documentazione per interventi ricadenti in area vincolata D.Lgs. 42/04 – autorizzazione
paesaggistica ai sensi degli art. 146 e 159
2.1 Tutta la documentazione specifica richiesta dalle norme vigenti in materia al momento
della presentazione della domanda, ed in particolare:
Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto
a) Planimetria quotata nelle scale 1:500, 1:2000 o 1:1000, in relazione alla dimensione e
localizzazione dell'intervento, con individuazione degli elementi costituivi e
rappresentativi del paesaggio che si ritenga utile considerare;
b) Fotopiano, se esistente;
c) Documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista in modo
panoramico, l'edificio o l'area oggetto dell'intervento;
d) Rilievo dello stato di fatto dell'edificio o di altri manufatti (piante e coperture, prospetti
e sezioni significative in scala 1:100) sui quali si intenda intervenire, descrittivo anche
delle caratteristiche di finitura originali (quali, ad esempio, il tipo di intonaco, di
tinteggiatura delle superfici, di trattamento delle opere metalliche e lignee, dei
materiali di gronda e di copertura ecc.);
e) Piano quotato almeno in scala 1:200 comprendente le specie vegetali presenti
relazionato alla più vicina sede stradale; nel caso di territorio in declivio, il progetto
sarà corredato da una o più sezioni quotate estese a tutto il territorio oggetto
dell'intervento, sede stradale ed edifici circostanti; nello stesso elaborato saranno
indicati i movimenti di terra previsti in scavo e riporto nonché le opere di
contenimento delle terre;
f) Eventuali studi, indagini e rilievi specialistici in funzione del tipo di trasformazione;
g) Indagini geologiche;
h) Ricerche storiche;
i) Rilievo della vegetazione esistente.
Elaborati di progetto
j) Planimetria con l'inserimento ambientale del progetto (1:500, 1:5000);
k) Piante, prospetti e sezioni significative in scala 1:100 per gli edifici, o superiore per
interventi di maggiore estensione territoriale;
l) Particolari costruttivi significativi in scala 1:20;
m) Indicazione dei materiali di impiego, dei relativi colori (campionati), dei sistemi
costruttivi e delle essenze impiegate;
n) Ripresa fotografica della simulazione in loco dell'opera progettata o fotomontaggio
che ne evidenzi l'inserimento nel contesto paesistico;
21
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o) Rappresentazione prospettica o assonometrica dell'intervento;
p) Sezioni ambientali schematiche (1:500, 1:1000 rappresentative del rapporto
percettivo e altimetrico fra l'intervento e il contesto territoriale assoggettato a
vincolo);
q) Relazione paesaggistica contenente tutti gli elementi descrittivi che consentono di
valutare l’impatto dell'intervento proposto sul paesaggio. Nel caso di variazioni della
normativa regionale in materia ci si dovrà ovviamente riferire a tali nuove
prescrizioni.
r) Nel caso di autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R. 139/2010, la
documentazione da produrre è quella indicata all’art.2 del suddetto decreto.
3. Varianti a Permessi di Costruire o a D.I.A.
3.1 La documentazione da allegare alle “varianti” dovrà riguardare tutti gli elaborati che
subiscono delle variazioni rispetto al progetto principale. Dovranno essere presentati gli
elaborati progettuali già predisposti per il primo progetto (relazione, planimetria, piante,
prospetti, sezioni), con indicazione grafica delle variazioni rispetto a quanto approvato,
evidenziate in giallo (opere previste e non realizzate) e rosso (opere in variante).
3.2 Nel caso di modifiche di progetti di intervento su edifici esistenti, i colori giallo e rosso
saranno riferiti a demolizioni e nuove costruzioni mentre per le opere previste e non
eseguite dovrà essere utilizzato il colore azzurro.
3.3 Dovranno inoltre essere presentati gli elaborati progettuali con indicazione della
soluzione progettuale definitiva prevista.
Art. 16. Proposta di piano attuativo di iniziativa privata
La proposta di piano attuativo di iniziativa privata, redatta in conformità a l modello
predisposto dall’Amministrazione Comunale deve contenere tutti i dati richiesti nello stesso
modello ed in particolare deve indicare:
1. Piani attuativi in aree libere:
a) Relazione circa i caratteri e l’entità dell’intervento, da cui risulti la dimostrazione della
conformità dell’intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico
generale vigente, eventualmente corredata da specifiche N.T.A. del piano attuativo;
b) Stralcio dell’azzonamento dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative
norme di attuazione, con individuazione delle aree interessate, nonché stralcio di
eventuale strumento in itinere e delle relative norme di attuazione;
c) Estratto catastale con l’indicazione delle aree interessate e con l’elenco delle proprietà;
d) Planimetria dello stato di fatto - almeno in scala 1:500 – della zona interessata con
l’individuazione delle curve di livello o dei caposaldi di riferimento delle presenze
monumentali, naturalistiche ed ambientali, degli eventuali vincoli apposti in forza della
legislazione vigente con adeguata estensione al territorio circostante per consentire
un’opportuna conoscenza del contesto di intervento;
e) Progetto planivolumetrico- almeno in scala 1:500- definito nelle sue componenti
tipologiche e destinazioni d’uso, con indicazione delle sagome di ingombro e delle
coperture dei singoli edifici; il progetto dovrà altresì individuare le aree di uso pubblico,
le aree da cedere in proprietà al Comune nonché le opere di sistemazione delle aree
22
Comune di Lomazzo
REGOLAMENTO EDILIZIO
libere;
f) Progetto di massima delle opere di urbanizzazione relativo alle strade, ag li accessi,ai
parcheggi pubblici e privati nonché agli impianti tecnici di collegamento con la rete dei
pubblici servizi;
g) Schema di convenzione contenente l’impegno per la cessione gratuita delle aree per
urbanizzazione primaria e secondaria e per l’esecuzione delle opere relative a carico del
lottizzante o per l’assunzione degli oneri sostitutivi; la determinazione dell’importo da
versare a garanzia delle urbanizzazioni; le modalità e i tempi di attuazione. Per i
comparti di perequazione lo schema di convenzione dovrà prevedere anche gli impegni
di tutti i lottizzanti di cui alla normativa del Piano delle Regole.
2. Piani attuativi in aree edificate:
a) Relazione circa i caratteri e l’entità dell’intervento, da cui risulti la dimostrazione della
conformità dell’intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico
generale vigente, eventualmente corredata da specifiche N.T.A. del piano attuativo
nonché da scheda di rilevamento degli edifici compresi nel piano;
b) Stralcio dell’azzonamento dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative
norme di attuazione, con individuazione delle aree interessate, nonché stralcio di
eventuale strumento in itinere e delle relative norme di attuazione;
c) Estratto catastale con l’indicazione delle aree interessate e con l’elenco delle proprietà;
d) Planimetria quotata dello stato di fatto dell’area e degli edifici esistenti- almeno in scala
1:500;
e) Profili dello stato di fatto verso gli spazi pubblici e sezioni progressive schematiche almeno in scala 1:500- estesi all’ edificato in diretta relazione con l’ambito del piano
attuativo;
f) Progetto urbanistico-architettonico definito nelle componenti tipologiche e di
destinazione d’uso, nelle masse e nelle altezze delle costruzioni; il progetto dovrà
contenere altresì le indicazioni relative agli spazi riservati ad opere ed impianti di
interesse pubblico o di uso pubblico, nonché gli edifici destinati a demolizione o
ricostruzione ovvero soggetti a restauro e risanamento conservativo ed a
ristrutturazione edilizia;
g) Profili regolatori verso gli spazi pubblici- almeno in scala 1:500;
h) Relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l’acquisizione delle aree e
delle sistemazioni generali necessarie per l’attuazione del piano;
i) Schema di convenzione- da allegare in caso di piano di recupero di iniziativa privata.
Art. 17. Procedimento amministrativo
1. In sede di presentazione dell'istanza di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica,
D.I.A., S.C.I.A, la domanda si intende presentata il giorno in cui viene formalmente acquisita
al protocollo comunale con la relativa attribuzione del numero di protocollo generale.
2. Permesso di Costruire
2.1 Il Permesso di Costruire costituisce titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori ed è
rilasciato in conformità agli strumenti di pianificazione, del regolamento edilizio e della
normativa urbanistico-edilizia vigente.
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Comune di Lomazzo
REGOLAMENTO EDILIZIO
2.2 Il Permesso di Costruire è comunque subordinato all’esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle
stesse nel successivo triennio ovvero all’impegno degli interessati di procedere
all’attuazione della medesima contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento
oggetto del Permesso.
2.3 Il procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire è disciplinato all’art. 38 della l. r.
12/2005; nel caso di progetti particolarmente complessi, definiti tali secondo motivata
determinazione del responsabile del procedimento, da assumersi entro quindici giorni
dalla presentazione della domanda, le tempistiche indicate ai commi 3 e 5 dello stesso
art. 38 possono essere raddoppiate.
3. Denuncia di inizio attività (D.I.A.)
3.1 Chi ha titolo per presentare istanza di permesso di costruire ha facoltà, per gli
interventi di cui all’art.8 comma 3 del presente R.E., di inoltrare al Comune denuncia di
inizio attività, fatta eccezione per gli interventi edificatori di cui al comma 3 bis, art. 52
L.R. 12/2005 e di quelli destinati aree destinate all’agricoltura, disciplinati dagli
a r t t . 5 9 e 6 0 L.R.12/05.
3.2 Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività,
almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta la denuncia,
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli
opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti di pianificazione vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienicosanitarie. La denuncia di inizio attività è
corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori.
3.3 La Denuncia di Inizio Attività è disciplinata all’art.23 del D.P.R.380/2001 e all’art.42 della
L.R. 12/2005.
4. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
4.1 L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione all’amministrazione competente. L’amministrazione competente, in caso di
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della SCIA di cui
all’art.19 Legge 122/2010, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente
detta attività ed i suoi effetti entro trenta giorni.
4.2 E' fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21- quinquies e 21- nonies della
legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni penali di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e
in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4.3 Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di 30 giorni, all’Amministrazione è
consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa
nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali
interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
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REGOLAMENTO EDILIZIO
4.4 La SCIA è disciplinata all’art.19 della Legge 241/1990 come modificata dalla legge
122/2010.
5 Varianti
5.1 Costituiscono varianti le modificazioni quantitative o qualitative all'originario progetto
assentito.
5.2 Le varianti a permessi di costruire o DIA che non incidono sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non
alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel
permesso di costruire, sono interventi soggetti a CEA . Ai fini dell'attività di vigilanza
urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tale
comunicazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al titolo
abilitativo dell'intervento principale e possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori. Tale comunicazione presuppone quindi che le
opere siano già state realizzate senza che ciò comporti l'applicazione di alcuna
sanzione.
5.3 E’ inoltre possibile, per varianti ordinarie relative ad opere riconducibili alle fattispecie
effettuabili con SCIA di cui all’art.8 comma 3, presentare una Segnalazione di Inizio
Attività. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della
presentazione all’Amministrazione Comunale.
5.4 Qualora, nel corso del lavori, si intendano apportare modifiche al progetto approvato,
tale da alterare le linee principali dell'intervento edilizio, realizzando un nuovo fatto
costruttivo e/o apportando varianti essenziali (così come definite dall’art.54 capo VI
della L.R.12/2005), l'interessato deve sospendere i lavori e presentare conforme
progetto di variante, secondo le norme relative all'ottenimento di atto abilitativo
esplicito (permesso di costruire) ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo le
disposizioni relative alla denuncia d'inizio dell'attività. I lavori potranno riprendere solo
ad avvenuta concretizzazione del nuovo atto abilitativo all'esercizio dell'attività edilizia.
6
Autorizzazione paesaggistica
6.1 Per l’istruttoria della domanda di Autorizzazione paesaggistica di competenza comunale, il
Comune si avvale, oltre che della struttura competente, degli esperti in materia
paesaggistica e di tutela ambientale facenti parte della Commissione per il paesaggio;
6.2 La Commissione per il paesaggio formula il parere di competenza e le sue valutazioni
devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta.
6.3 L'autorizzazione paesaggistica di competenza comunale è rilasciata o negata dal Dirigente
competente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e
costituisce comunque atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri
titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
L’autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi 30 giorni dalla sua emanazione. In
caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per
una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla
data di effettuazione degli accertamenti.
6.4 Il Comune dà immediata comunicazione alla Soprintendenza per i Beni culturali e per il
paesaggio delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta
dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti esperiti. La comunicazione è inviata
contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento.
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REGOLAMENTO EDILIZIO
Nella comunicazione alla Soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il contestuale
invio agli interessati.
7 Archiviazione d’ufficio
7.1 Nel caso in cui la documentazione integrativa richiesta nei procedimenti amministrativi
summenzionati, non venga presentata nei termini assegnati dall’ufficio, la pratica si
intende improcedibile ed archiviata d’ufficio.
Art. 18. Provvedimento finale – Rilascio del Permesso di Costruire
1 L'atto finale andrà notificato ovvero comunicato in altra forma consentita dalla legge, al
soggetto che ha presentato l'istanza o altro soggetto delegato.
2 Dalla data della di ricezione dell’avviso di emissione del PDC decorrono i termini assegnati
per l'inizio dei lavori.
3 L’ultimazione dei lavori può essere prorogata con provvedimento, previa richiesta motivata
da presentarsi prima della relativa scadenza, nel caso in cui il rispetto degli stessi non
risulti possibile per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, in
conformità a quanto stabilito dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001.
4 Il decorso dei termini comporta la decadenza di diritto del permesso di costruire senza
necessità dell'assenso e di formale provvedimento da parte dell'Amministrazione.
Art. 19. Asservimento dell’area di pertinenza
1 Gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ampliamento, in assenza di piano
attuativo,devono prevedere l’assoggettamento a vincolo di asservimento delle relative aree,
anteriormente al rilascio o al formarsi del titolo abilitativo.
2 Il vincolo di asservimento, costituito mediante atto unilaterale d’obbligo, registrato e
trascritto, è riferito allo sfruttamento edilizio dell’area, in base agli indici vigenti al momento
del rilascio o del formarsi del titolo abilitativo.
3 L’atto deve indicare gli estremi catastali dell’area, la sua estensione espressa in metri quadrati,
la superficie lorda di pavimento o la superficie coperta utilizzata, nonché il relativo indice di
PGT riferito all’intera area fondiaria di pertinenza e deve contenere un allegato tecnico
quotato con l’individuazione grafica dell’area.
4 Il vincolo di asservimento permane con il permanere degli edifici.
Art. 20. Conferenza dei Servizi tra amministrazioni diverse
1. Qualora il procedimento edilizio (permesso di costruire o D.I.A) richieda il rilascio di
assenso e autorizzazioni da parte di enti o amministrazioni diverse da quella comunale, il
dirigente del Settore Competente, convoca apposita Conferenza dei Servizi, con gli effetti
di cui agli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i.
2. La Conferenza è indetta quando l'Amministrazione Comunale debba acquisire atti di assenso
comunque denominati, di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni
concordate nella Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e
tutti gli atti di assenso richiesti.
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Art. 21. Interventi urgenti
1. Le opere che si rendono necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità
dalle persone e circoscritte alla messa in sicurezza del manufatto e dell’area circostante,
possono essere eseguite senza preventiva acquisizione del titolo abilitante, sotto la
responsabilità personale del committente e del professionista incaricato. Le dichiarazioni
rese da questi ultimi devono riguardare anche l'effettiva esistenza del pericolo.
2. Il proprietario ed il professionista devono dare immediata segnalazione dei lavori
all'Amministrazione Comunale e devono presentare, entro dieci giorni dall'inizio degli
stessi, il progetto e la corrispondente domanda di provvedimento edilizio in relazione alla
natura dell'intervento.
Art. 22. Parere preventivo
1. Per interventi di ristrutturazione edilizia, nonché di nuova costruzione o ampliamento, i soggetti
interessati possono presentare alla struttura competente un progetto preliminare, corredato
dai seguenti elaborati:
a)
planimetria in scala adeguata che consenta l’esatta individuazione dell’immobile;
b) rilievo dell’immobile oggetto di intervento in scala opportuna con l’indicazione delle piante
di tutti i piani, adeguatamente quotate, corredate delle destinazioni d’uso dei locali e con
l’indicazione dei prospetti e di almeno due sezioni;
c)
documentazione fotografica dello stato di fatto relativa all’immobile;
d) relazione illustrativa dell’intervento da realizzare e delle soluzioni progettuali di massima;
e)
dichiarazione firmata dal progettista attestante che il progetto preliminare è conforme alla
strumentazione urbanistica vigente e alle norme del regolamento edilizio.
2. La struttura competente può esaminare e discutere il progetto con l’interessato e il progettista
in via informale.
3. L’esame preventivo del progetto fa’ salve, in ogni caso, la presentazione della domanda e
l’istruttoria del progetto definitivo ai fini di ottenere il titolo abilitativo all’intervento edilizio.
Art. 23. Voltura dei titoli edilizi
1. Nell’ipotesi di trasferimento del permesso di costruire o altro titolo abilitativo, i successori o
l’avente causa possono chiedere che il permesso di costruire sia intestato agli stessi.
2. Il successore o l’avente causa presenta alla struttura competente la domanda di nuova
intestazione (voltura), con indicazione, in via di autocertificazione, dell’atto con cui è stata
trasferita la titolarità del diritto che ha costituito il presupposto per il rilascio del titolo
abilitativo.
Art. 24. Procedura dei piani attuativi
1. L’istruttoria della proposta di piano attuativo è condotta nel termine di 90 giorni decorrente
dalla presentazione del relativo progetto all’Amministrazione comunale per il tramite della
27
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competente struttura organizzativa, unitamente alla documentazione di cui all’art.16 del
presente regolamento.
2. Il termine di 90 giorni di cui al comma 1 può essere interrotto una sola volta qualora il
Responsabile del procedimento richieda, con provvedimento espresso da assumere nel
termine di 30 giorni dalla data di presentazione della proposta di piano attuativo, le
integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per
l’adeguamento della stessa alle prescrizioni normative vigenti. In questo caso il termine di cui
al comma 1 decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione
integrativa o delle modifiche progettuali richieste.
3. Della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall’esito della medesima, è data
comunicazione al soggetto proponente.
4. Contestualmente alla comunicazione all’interessato della conclusione della fase istruttoria, il
responsabile del procedimento trasmette alla Giunta comunale, unitamente alla relazione
istruttoria, la proposta di piano.
5. Il piano attuativo è adottato con deliberazione del Consiglio comunale ed approvato dallo
stesso, ai sensi e con la procedura prevista dall’art. 14, commi da 1 a 4 della L.R. 11 marzo
2005, n. 12.
6. Per i piani attuativi interessanti aree ed edifici compresi, in tutto o in parte, in parchi o riserve
istituiti con legge statale o regionale, la deliberazione di adozione del piano attuativo, con i
relativi allegati, è trasmessa, contestualmente al deposito degli atti nella segreteria comunale,
rispettivamente all’ente gestore del parco, per l’espressione del relativo parere.
7. Nel caso in cui la documentazione integrativa richiesta nei procedimenti amministrativi
summenzionati, non venga presentata nei termini assegnati dall’ufficio, la pratica si intende
improcedibile ed archiviata d’ufficio.
CAPO III – AGIBILITA’
Art. 25. Certificati di agibilità
1. Il certificato di agibilità ha la funzione di attestare la sussistenza di condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, da
valutarsi sulla base della normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità è richiesto a seguito di interventi in edifici, o parti di essi, destinati a un
utilizzo che comporta la permanenza dell'uomo, sia questa caratterizzata dalla semplice
frequentazione, come nel caso di immobile destinato ad attività produttiva, sia nel caso di
soggiorno prolungato che caratterizza l'uso abitativo.
3. Sono legittimati a chiedere il rilascio dei certificati di agibilità tutti i soggetti intestatari dei
provvedimenti abilitativi di cui ai precedenti articoli o comunque legittimati alla realizzazione
di opere per le quali sia richiesta tale certificazione di conformità alla normativa igienicosanitaria.
4. Essi in particolare riguardano:
a) nuove costruzioni
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REGOLAMENTO EDILIZIO
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Art. 26. Richiesta di certificato di agibilità
1. La domanda di certificato di agibilità deve indicare:
a) generalità del richiedente con relativo numero del codice fiscale. Nel caso di soggetto
collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della
persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a
presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella
domanda;
b) estremi del titolo abilitativo in base al quale sono state realizzate le opere delle quali si
chiede di certificare l’abitabilità o l’agibilità;
c) estremi della denuncia di ultimazione dei lavori presentata (riportando la relativa data);
d) luogo e data di presentazione della richiesta, nonché sottoscrizione del richiedente.
2. La domanda deve riportare l’elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati.
Art. 27. Allegati alla richiesta di Certificato di agibilità
1. A corredo della richiesta di certificato di agibilità devono essere allegati i seguenti documenti:
a) comunicazione di ultimazione dei lavori;
b) certificato di collaudo statico delle opere realizzate;
c) certificato di conformità alla normativa in materia sismica;
d) copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto dell’immobile, redatta in
conformità alle norme vigenti in materia, nonché copia delle planimetrie delle nuove unità
immobiliari e delle modifiche alle unità preesistenti;
e) dichiarazione del richiedente che, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
certifichi, sotto la sua responsabilità la conformità delle opere rispetto al progetto
approvato, la prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.
f) eventuale certificazione di prevenzione incendi se necessaria, o segnalazione di inizio
attività ai sensi del D.P.R 1/8/2011 n.151;
g) nei casi diversi da quelli previsti al comma f), dichiarazione che non vi sono attività soggette
al controllo di prevenzione incendi;
h) dichiarazione o attestazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli
impianti installati negli edifici ad uso civile alle prescrizioni di legge ovvero certificati di
collaudo degli impianti tecnologici ove previsto dalle normativa vigente;
i) dichiarazione di conformità al progetto presentato ai sensi della L.10/91 e successive
modifiche e integrazioni;
j) attestato di certificazione energetica redatto dal soggetto certificatore ai sensi del punto
9.5 delle “Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia” della D.G.R. 26/6/2007 n.
VIII/5018 e ricevuta del catasto energetico degli edifici della Regione Lombardia;
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REGOLAMENTO EDILIZIO
k) dichiarazione attestante il rispetto della normativa vigente sulla eliminazione delle
"barriere architettoniche" ;
l) dichiarazione del Direttore Lavori attestante che sono stati messi in atto tutti gli
accorgimenti tecnici atti a garantire la conformità dell’edificio ai requisiti acustici secondo
quanto disposto dalla legge 447/95, DPCM 14/11/97, DPCM 5/12/97 e dalla legge regionale
13/01 e dalla Classificazione acustica comunale vigente approvata con delibera del
Consiglio Comunale;
m) parere igienico sanitario rilasciato da ASL locale ai sensi dell’art.5 comma 3 lett.a) del D.P.R.
380/2001 (con tale parere l’agibilità si intende attestata trascorsi 30 giorni dalla richiesta ai
sensi dell’art.25 comma 4 D.P.R. 380/2001)
n) se non in possesso del parere di cui al comma m), autocertificazione circa la conformità del
progetto alle norme igienico sanitarie
(con tale parere l’agibilità si intende attestata
trascorsi 60 giorni dalla richiesta ai sensi dell’art.25 comma 4 D.P.R. 380/2001);
o) copia del collaudo delle opere di urbanizzazione;
p) autorizzazione all’allacciamento a pubblica fognatura;
q) elaborato grafico con l’individuazione dei parcheggi/box oggetto di vincolo pertinenziale
con le relative unità immobiliari.
2. Il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità è disciplinato nell’art.25 del DPR
380/2001 e meglio specificato nella modulistica in vigore presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
3. Il rilascio del certificato di agibilità per le attività economiche è disciplinato dalla L.R.1/2007.
Art. 28. Agibilità parziale degli edifici
1. L’agibilità parziale può essere attestata con relativo certificato laddove le unità immobiliari
risultino indipendenti dal punto di vista funzionale, siano rispettati i requisiti di accessibilità e
risultino ultimate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’edificio che
include l’unità immobiliare oggetto della richiesta.
CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI
Art. 29. Vigilanza e Sanzioni
1. L'Amministrazione, tramite i propri uffici competenti, esercita la vigilanza sulla attività
urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di
legge e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità
esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria incaricati della sorveglianza edilizia ed i funzionari
e dipendenti degli Uffici Tecnici Comunali hanno il diritto di accedere in qualunque
momento dovunque si eseguono lavori, indipendentemente dalla presentazione di
progetti, per eseguire le operazioni di ispezione e controllo su tutte le opere soggette
all'osservanza del presente regolamento ed in generale alle Leggi vigenti in materia ediliziourbanistica.
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REGOLAMENTO EDILIZIO
3. Fatta salva la possibilità da parte dei competenti organi del Comune di effettuare controlli
e verifiche di ogni genere in relazione a procedure d’ufficio, è ammesso che i cittadini
presentino segnalazioni volte ad ottenere la verifica della situazione esistente sotto il profilo
igienico-sanitario, e/o strutturale, nonché ogni altra istanza volta a promuovere la verifica
dell'effettivo rispetto di norme in materia edilizia.
4. L'ufficio preposto, avvalendosi, se del caso, di tutti gli enti, aziende ed uffici che forniscono
servizi di supporto all'attività amministrativa comunale (A.S.L., A.R.P.A. Lombardia, ecc..), è
tenuto a verificare le suddette segnalazioni ed eseguire i necessari controlli e fornire
adeguata risposta al cittadino, se del caso avviando i procedimenti a carico degli
interessati.
CAPO V – LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
Art. 30. Disciplina
1. Il presente capo stabilisce la disciplina di composizione, nomina e funzionamento della
Commissione per il Paesaggio di diretta competenza dell’Amministrazione comunale.
Art. 31. Campo di applicazione
1. Sono sottoposti alla Commissione per il paesaggio gli interventi in ambiti sottoposti a vincolo
per i quali l’autorizzazione paesaggistica sia di competenza comunale ai sensi dell’art. 80 L.R.
12/2005 o gli interventi in zone di particolare sensibilità paesistica previste dal PGT vigente.
Art. 32. Composizione
1. La Commissione per il Paesaggio é un organo collegiale con funzione tecnico consultiva in
materia paesaggistica.
2. Sono membri di diritto:
-
un esperto scelto in una rosa di tre nomi proposti dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Como, avente esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale acquisita attraverso corsi
di formazione promossi o riconosciuti dalla Regione Lombardia o attraverso esperienza
professionale specifica e supportata da idonea documentazione;
-
un esperto scelto in una rosa di tre nomi proposti dall’Ordine degli Architetti della Provincia
di Como, avente esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale acquisita attraverso corsi
di formazione promossi o riconosciuti dalla Regione Lombardia o attraverso esperienza
professionale specifica e supportata da idonea documentazione;
-
un esperto scelto in una rosa di tre nomi proposti dal Collegio dei Geometri della Provincia
di Como, avente esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale acquisita attraverso corsi
di formazione promossi o riconosciuti dalla Regione Lombardia o attraverso esperienza
professionale specifica e supportata da idonea documentazione;
-
un esperto in possesso di requisiti professionali in materia edilizia, o urbanistica, o
ambientale e del paesaggio, designato dal Sindaco
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REGOLAMENTO EDILIZIO
un esperto di Storia dell’Architettura scelto in una rosa di tre nomi, proposti dalle
associazioni cittadine o provinciali che perseguono finalità di tutela del territorio e dei beni
ambientali.
-
Tutti i membri della Commissione per il Paesaggio devono in ogni caso possedere i requisiti
previsti dalla disciplina statale e regionale in materia.
3. Partecipano ai lavori della Commissione per il Paesaggio, senza diritto di voto, il dirigente
comunale competente o suo delegato, il responsabile del procedimento relativo al progetto in
esame e il segretario della Commissione.
4. La Commissione per il Paesaggio è rappresentata dal suo Presidente.
Art. 33. Nomina e durata
1. La Commissione per il Paesaggio viene nominata dalla Giunta Comunale, ad eccezione del
membro designato direttamente dal Sindaco.
La Giunta designa inoltre il Presidente e Vicepresidente, tra i membri della Commissione.
2. I commissari vengono designati entro 45 giorni dall’insediamento della Giunta Comunale e
restano in carica per tutta la durata della stessa e comunque fino alla designazione della nuova
Commissione.
3. I membri della Commissione che cessano dalla carica prima della scadenza, vengono sostituiti
con provvedimento della Giunta Comunale, con altro soggetto che deve appartenere alla stessa
categoria del membro sostituito.
I sostituti restano in carica fino alla scadenza secondo le modalità di cui al comma 2.
Art. 34. Incompatibilità e conflitto di interessi
1. Non possono far parte della Commissione per il Paesaggio:
-
il Sindaco, consiglieri comunali o membri della Giunta Comunale
-
personale dipendente, in modo continuativo o temporaneo, del Comune o altri Enti o
società da esso dipendenti o in cui il Comune dispone di una partecipazione maggioritaria
-
non devono avere rapporti di parentela con i membri della Giunta o del Consiglio
Comunale.
2. I membri della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente in caso di
incompatibilità.
3. I membri della Commissione che sono direttamente interessati ai progetti in esame devono
astenersi dalla discussione e giudizio dei medesimi.
4. L’obbligo di astensione di cui al comma 3 sussiste anche nel caso in cui i progetti in esame siano
riferiti ad interessi di parenti o affini, di soci o colleghi dello stesso studio professionale.
Art. 35. Compiti della Commissione
1. La Commissione per il Paesaggio valuta la qualità progettuale, paesaggistica ed ambientale dei
progetti edilizi e dei Piani Attuativi in relazione ai valori paesaggistici del contesto,
all’inserimento ambientale dell’opera, alla congruità con i criteri di salvaguardia del bene
tutelato nel caso di interventi su edifici esistenti.
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Comune di Lomazzo
REGOLAMENTO EDILIZIO
2. Se la Commissione ha già espresso parere positivo su un progetto preliminare, il parere sul
progetto definitivo non risulta necessario se questo, all’esame dello Sportello Unico per
l’Edilizia, risulta conforme al primo.
3. La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante, nei casi previsti dalla legge, in merito:
-
al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune;
-
all’irrogazione di sanzioni in materia di beni culturali e paesaggistici di competenza del
Comune
-
all’espressione del parere di competenza in caso di sanatoria delle opere edilizie realizzate
su aree sottoposte a vincolo;
-
interventi di arredo urbano
-
su istanze preventive presentate da privati
-
a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti.
4. Il parere della Commissione è obbligatorio nei casi previsti dalla legge per le opere pubbliche
comunali ove sia presente un impatto paesistico.
5. La Commissione può esprimere pareri su quesiti di interesse generale o su piani attuativi, sulla
base di sollecitazioni formulate dalle strutture comunali di riferimento.
6. La Commissione può eseguire sopralluoghi, anche delegando alcuni membri, qualora lo ritenga
utile per la formulazione del parere.
Art. 36. Convocazione
1. La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente, mediante
comunicazione scritta, almeno cinque giorni prima della data fissata.
2. Copia della comunicazione è inoltre inviata ai responsabili dei procedimenti dei settori
interessati.
3. I membri della Commissione decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per
più di tre riunioni consecutive della Commissione.
Art. 37. Validità delle sedute e delle determinazioni
1. Le sedute della Commissione per il Paesaggio sono valide se risultano presenti almeno la metà
più uno dei componenti, computando nel numero il presidente o il vicepresidente, uno dei
quali deve essere necessariamente presente.
2. La Commissione del Paesaggio può invitare i progettisti a presenziare alla seduta, per avere
chiarimenti su progetti presentati, qualora lo ritenga utile per l’espressione del parere; il
progettista non può essere presente alla successiva attività di esame e espressione del parere.
3. Le determinazioni sono validamente assunte quando ottengono voto favorevole della
maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, se assente, del vicepresidente.
4. Il verbale dei pareri viene redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente o Vicepresidente.
I membri presenti sottoscrivono sottoscrivere il foglio di presenza alla seduta.
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REGOLAMENTO EDILIZIO
TITOLO II DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA
CAPO I- SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO
Art. 38. Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico
1. Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico, devono avere una
superficie idonea a facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità utilizzando
materiali e modalità costruttive nel rispetto del contesto urbano che consentano facili
operazioni di ispezionabilità e ripristinabilità, nel caso siano presenti sottoservizi
impiantistici.
2. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il
convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni.
3. E’ vietata la formazione di nuovi fronti ciechi fronteggianti spazi pubblici o assoggettabili
all’uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, può essere
imposta la sistemazione in modo conveniente e la rimozione di oggetti, depositi, materiali,
insegne e quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica
incolumità.
Art. 39. Disciplina del verde su aree pubbliche
1.
Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la
valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di
qualificazione ambientale.
2.
L’inserimento di alberature su strade, piazze, parcheggi ecc., deve essere valutato oltre
che sulla base delle indicazioni generali (natura del terreno, caratteristiche climatiche,
adattabilità della specie), anche sulla scorta dei seguenti fattori:
a) sviluppo della specie in relazione all’ampiezza dell’asse stradale, delle piazze, dei
parcheggi ecc., nonché alle condizioni di luce;
b) forma e caratteristiche delle piante a maturità;
c) sviluppo più o meno rapido;
d) caratteristiche dell’apparato radicale;
e) resistenza all’inquinamento;
f) rilevanza estetica.
3.
La realizzazione degli spazi verdi urbani comporta la preventiva valutazione delle
caratteristiche e delle funzioni attribuite a ciascuna area, la scelta delle essenze da
impiegarsi, la situazione pedologica, orografica e climatica in cui si opera.
4. Le distanze delle alberature dai confini di proprietà, in mancanza di specifiche indicazioni
degli strumenti urbanistici, sono disciplinate dal Codice Civile.
5. La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle edificazioni deve essere
commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire
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REGOLAMENTO EDILIZIO
fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o soleggiamento di
ambienti confinati prospicienti.
6. La distanza tra pianta e pianta è da stabilirsi in relazione alla specie ed alla capacità di
sviluppo generale delle stesse.
7. Le aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, non devono essere
utilizzate per depositi di materiale di qualsiasi tipo anche al fine di evitare infiltrazioni
nocive agli apparati radicali.
8. Alla base delle piante e per una superficie rapportata al tipo di essenza arborea interessata
deve essere evitata l’impermeabilizzazione del terreno.
9. Sulle alberature non devono essere apposti cartelli segnaletici né di altra natura anche per
periodi temporanei.
10. La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere
perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione
solare ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media
ambientale in relazione alle effettive condizioni di soleggiamento.
Art. 40. Insegne e mezzi pubblicitari
1. Le insegne e i mezzi pubblicitari di qualsiasi natura sono da considerarsi parte integrante del
disegno urbano, in quanto influenzano l’immagine dei luoghi.
2. La collocazione di insegne e mezzi pubblicitari non deve ostacolare l’accessibilità o fruibilità
dello spazio pubblico.
3. Nelle aree adiacenti la viabilità, la loro installazione non deve costituire intralcio alla
circolazione o ostacolo alla visibilità e in ogni caso non dovrà essere in contrasto con il
Codice della Strada.
4. Le insegne a bandiera sporgenti dal corpo dell’edificio non possono essere collocate nelle
aree di impianto storico.
5. Chiunque intenda installare impianti pubblicitari nel territorio comunale deve inoltrare
apposita richiesta di autorizzazione al Comune.
Art. 41. Cabine telefoniche, edicole, pensiline bus, dissuasori (archetti, “panettoni”,
ecc)
1. Cabine telefoniche, pensiline bus, dissuasori (archetti, “panettoni”, ecc), situate su spazi
pubblici anche se di tipo precario e provvisorio, devono corrispondere a criteri di decoro
urbano e di armonizzazione con l’ambiente circostante e non devono rappresentare
ostacolo alla circolazione, fatte salve le norme del Codice della Strada e relativo
Regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Le cabine telefoniche debbono sempre essere posizionate e realizzate a seguito di esplicito
provvedimento di assenso.
Art. 42. Passaggi pedonali
1. Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti dovranno essere munite
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REGOLAMENTO EDILIZIO
di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio
pubblico, realizzati in conformità con i disposti della L. 9 gennaio 1989, n.13 e s.m.i. e della
L.R. 20 febbraio 1989, n.6 s.m.i., inerenti l’eliminazione delle barriere architettoniche.
2. I passaggi pedonali devono sempre essere illuminati.
3. La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole,
compatto ed omogeneo.
4. Non sono ammesse fessure in griglie ed altri manufatti con larghezza o diametro superiore
a cm.2; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi
ortogonali al senso di marcia.
5. Nelle zone a prevalente destinazione residenziale devono essere individuati passaggi
preferenziali per l’accesso a spazi o edifici pubblici con attraversamenti della viabilità
stradale realizzati alle quote del marciapiede e raccordati con rampe al piano stradale,
come da Codice della Strada.
Art. 43. Percorsi ciclabili
1. Le piste ciclabili devono possibilmente essere separate o sopraelevate rispetto alla
carreggiata degli autoveicoli in modo da garantire la massima sicurezza per i ciclisti, nel
rispetto di quanto prescritto dal Codice della Strada.
2. La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole,
compatto ed omogeneo.
3. Le norme costruttive dovranno comunque fare riferimento alle disposizioni di cui alla L.R. n.
7/2009.
Art. 44. Occupazione degli spazi pubblici
1. L’occupazione del suolo finalizzata alla messa in opera di manufatti temporanei, è
subordinata al mantenimento delle eventuali attività esistenti sull’area, degli eventuali
spazi di sosta pubblici, nonché della fruibilità e pedonabilità in sicurezza dei luoghi.
2. La struttura comunale competente al rilascio dei provvedimenti di occupazione del suolo
pubblico, può prescrivere condizioni per il mantenimento e il rispetto della qualità
intrinseca dei luoghi e dei manufatti interessati dall’occupazione, nonché per garantire il
rispetto di quanto previsto al comma 1.
Art. 45. Reti tecnologiche di servizi pubblici
1. Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso
devono conformarsi.
2. I punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere, devono essere
correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata.
3. Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni
di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici.
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REGOLAMENTO EDILIZIO
4. Prima dell’installazione e/o posa, anche in sede di ristrutturazione, di tubazioni esterne,
linee aeree, palificazioni di supporto, dovrà essere verificata la possibilità di interramento
delle reti.
5. Le modalità realizzative dovranno attenersi a quanto disciplinato nel Regolamento del
P.U.G.S.S.
Art. 46. Volumi tecnici ed impiantistici
1. I volumi tecnici impiantistici, (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di
decompressione del gas, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra, devono risultare compatibili
con le caratteristiche del contesto in cui si collocano.
2. La realizzazione di manufatti tecnici ed impiantistici è subordinata a provvedimento
autorizzativo.
3. Le cabine di trasformazione per l’alimentazione della rete di distribuzione all’utenza
possono trovare collocazione all’interno delle zone di rispetto stradale, fatte salve diverse
disposizioni contenute nello strumento urbanistico.
4. Al fine di non arrecare pregiudizio ai contesti in cui si collocano, le stazioni di pompaggio e
di decompressione del gas possono essere realizzate anche in sottosuolo prevedendo
comunque le necessarie aperture per consentirne la facile ispezione, nel rispetto della
normativa vigente e delle distanze di sicurezza.
CAPO II SPAZI PRIVATI
Art. 47. Accessi e passi carrabili
1. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all’interno della
proprietà.
2. I cancelli a movimento motorizzati devono essere dotati di dispositivi di segnalazione
luminosa ed acustica nonché di blocco, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e dei
passanti.
3. I cancelli carrabili, salvo specifica deroga, devono essere arretrati rispetto al filo della
recinzione, al fine di consentire la fermata dell’autovettura nell’attesa dell’apertura del
cancello senza ingombrare lo spazio pubblico. Nel caso in cui non sia possibile
l’arretramento, i cancelli comunque devono essere realizzati secondo quanto previsto al
comma 2 e dotati di apertura motorizzata a radiocomando.
4. L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili è consentito quando è motivato
da esigenze viabilistiche interne o esterne.
5. L’accesso pedonale ad uno spazio privato deve essere coperto ed il cancello pedonale
adeguatamente arretrato al fine di consentire l’attesa in uno spazio sicuro dove collocare
l’alloggiamento di impianti citofonici o altro. La copertura dovrà avere un’altezza massima
di 2,40 mt estradosso ed una profondità massima di 2,00 ml. Tale copertura non è
considerata ai fini delle verifiche urbanistiche.
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Art. 48. Strade private
1. La costruzione di strade private è consentita nell’ambito dei Piani Attuativi, secondo quanto
previsto dalle norme del PGT e negli altri ambiti di trasformazione previa apposita
convenzione.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
a) alla pavimentazione;
b) alla manutenzione e pulizia;
c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
d) all’efficienza del sedime e del manto stradale;
e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque
meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali.
3. Le strade private devono avere dimensioni idonee a consentire il transito dei veicoli di
emergenza e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire
l’agevole inversione di marcia degli autoveicoli, e comunque nel rispetto di quanto
prescritto dal Codice della Strada.
4. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, i applicano alle realizzazioni di nuove
strade; nel caso di interventi di ristrutturazione, recupero o riordino di strade, possono
essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la
reale fattibilità.
5. Le strade private poste all’interno del centro abitato, debbono essere dotate di idoneo
impianto di illuminazione.
6. Le strade vicinali private, utilizzabili solo dai proprietari frontisti, sono regolate dalle norme
del diritto privato e sono assimilate alle strade private per quanto attiene alle norme di cui
al comma 2 del presente articolo.
7. Le strade vicinali di uso pubblico sono assoggettate al regime giuridico delle strade
pubbliche nei seguenti casi:
- qualora l’uso di tali strade avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti
titolari di un pubblico interesse di carattere generale; sono quindi escluse le strade vicinali
in cui il passaggio viene esercitato unicamente dai proprietari di fondi in dipendenza
dell’ubicazione degli stessi, o da coloro che accedono ai fondi per esigenze connesse alla
privata utilizzazione.
- quando vi sia l’asservimento del bene all’uso pubblico, cosicché il bene assume
caratteristiche analoghe ad un bene demaniale.
Art. 49. Cortili e pertinenze private
1. I cortili e le pertinenze private, qualora visibili da spazi pubblici, debbono essere tenuti
sgombri da depositi a cielo aperto, merci o masserizie varie. In caso diverso, gli stessi
depositi non devono superare alla vista le recinzioni che delimitano la pertinenza.
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Art. 50. Allacciamento alle reti impiantistiche
1. Nella costruzione degli immobili e nella ristrutturazione, devono essere garantite modalità
di esecuzione che consentano gli allacciamenti alle reti impiantistiche (idrica, telefonica,
elettrica, gas – metano) secondo la normativa tecnica dettata dagli enti erogatori dei
servizi.
2. Allacciamento alle reti fognarie.
2.1 Tutti gli immobili devono convogliare le acque di scarico nella rete fognaria, secondo le
modalità stabilite dal regolamento di fognatura o dall’Ente Gestore del servizio.
2.2 E’ fatto divieto di convogliare nella rete fognaria le acque piovane ad esclusione delle
acque di prima pioggia, fatta salva eventuale disposizione diversa da parte dell’ente
gestore.
2.3 Nel caso di immobili siti in zona non provvista di rete fognaria e in mancanza del
regolamento di fognatura, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti.
Art. 51. Altri servizi: parabole, condizionatori ecc
1. L’installazione di nuove antenne paraboliche deve rispettare i seguenti criteri:
a) nei condomini di nuova costruzione o integralmente ristrutturati è obbligatorio l’utilizzo
di antenne paraboliche collettive da installare in copertura; non è consentita
l’installazione di nuove antenne paraboliche nelle singole proprietà private dopo
l’entrata in vigore del presente Regolamento.
b) l’installazione degli apparati di ricezione, singoli o collettivi, ha luogo nel rispetto del
decoro, dell’estetica e dell’ambiente;
c) devono avere un colore in armonia con il manto di copertura dell’edificio;
d) le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto del D.M.37/2008 a tutela
della sicurezza degli impianti;
e) sono fatte salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle
sulla tutela di beni artistici;
f) le antenne paraboliche di grandi dimensioni non devono porsi in contrasto con l’armonia
ambientale, paesaggistica e panoramica.
2. Gli impianti di condizionamento con affaccio sullo spazio pubblico devono essere collocati
in modo da non essere visibili dallo spazio pubblico medesimo. In caso di balconi con
ringhiera composta di elementi verticali aperti, l’installazione è consentita all’interno del
balcone entro l’altezza massima della ringhiera, a condizione che gli impianti abbiano
dimensioni ridotte, colore e forma idonei a mimetizzarsi con i materiali di finitura del
balcone, e siano privi di fregi o scritte suscettibili di evidenziarne la presenza.
3. Gli impianti di condizionamento devono essere collocati in modo tale che il rumore ed il
calore, derivanti dal loro funzionamento, non si propaghino alle unità immobiliari adiacenti.
Art. 52. Recinzioni
1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte
alla pubblica vista, debbono presentare un aspetto decoroso.
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REGOLAMENTO EDILIZIO
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della
circolazione. Con il Permesso di costruire e nella presa d’atto della Denuncia d’inizio
attività, il Comune può dettare prescrizioni e limitazioni d’ingombro al fine di garantire
sicurezza e visibilità alla circolazione stradale o di rispettare il contesto paesistico e
ambientale.
3. Tutte le recinzioni devono essere di altezza non superiore a 2,00 mt, costituite da strutture
trasparenti a partire da una parte piena di altezza massima di 0,70 mt, misurata dalla quota
naturale del terreno sui confini verso la proprietà privata e dalla quota di marciapiede
adiacente (esistente o da realizzarsi) verso le proprietà pubbliche.
4. Sono ammesse parti cieche secondo un rapporto massimo del 20% dell’intera superficie
della recinzione e per tratti con lunghezza non superiore a 10,00 mt.
5. Non sono ammesse parti cieche verso spazi pubblici.
6. I cancelli carrai dovranno essere arretrati dal filo della recinzione di almeno 1,50 mt, con
adeguato smusso. I cancelli pedonali potranno essere a filo con la recinzione, se esiste il
marciapiede o lo spazio per realizzarlo. Negli altri casi dovranno essere arretrati di 1,00 mt.
Eventuali pensiline di copertura non dovranno sporgere dal filo della recinzione.
7. Le recinzioni al limite tra la proprietà privata ed aree pubbliche devono essere contenute
completamente all’interno della proprietà privata.
8. In prossimità di incroci stradali o curve, la recinzione e la vegetazione dovranno essere
sistemate in modo da non ostacolare la visibilità e comunque rispettare un minimo di
smusso di 3,00 mt su ogni lato, opportunamente maggiorato nel caso che i due lati formino
un angolo diverso da quello retto, salvo diverse prescrizioni che si rendessero utili per
esigenze viabilistiche.
9. Eventuali apparecchiature video citofoniche e di apertura elettrica o telecomandata dei
cancelli devono essere opportunamente protette ed opportunamente inserite nel contesto
della struttura.
10. In caso di terreno in pendenza, la recinzione deve avere un profilo a gradoni, che,
rispettando l’altezza massima prescritta di cui al comma 3 del presente articolo, si raccordi
con i manufatti esistenti.
11. Nella realizzazione delle recinzioni dovranno essere inoltre rispettate le norme specifiche
del Piano delle Regole.
Art. 53. Spazi inedificati
1. Le aree inedificate non possono essere lasciate in stato di abbandono ma devono essere
soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di decoro urbano da parte di enti
o dei soggetti proprietari, in base alle specifiche ordinanze sindacali.
2. Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che
determinano o che possono determinare grave situazione igienico - sanitaria, devono
essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del
verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione, sia nel caso di una loro
sistemazione sia in caso di demolizione.
3. In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata,
previa diffida, l’esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.
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REGOLAMENTO EDILIZIO
4. La recinzione di tali aree deve essere realizzata con strutture che ne consentano la visibilità.
5. Non può essere consentito l’utilizzo di aree inedificate come deposito di materiali o mezzi a
cielo aperto, senza il titolo abilitativo e l’ottenimento del cambio di destinazione d’uso
dell’area stessa.
Art. 54. Sistemazioni esterne ai fabbricati
1. Le sistemazioni esterne ai fabbricati, compresa l’illuminazione artificiale, costituiscono
parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini della ultimazione
delle opere.
2. Nella progettazione degli spazi residuali e non edificati del lotto edificabile devono essere
tenute in debita considerazione le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde.
3. Gli spazi esterni devono essere dotati di adeguata illuminazione.
4. Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le
essenze arboree e le tipologie di piantumazione esistenti o previste.
Art. 55. Toponomastica e segnaletica.
1.
E’ riservata all’Amministrazione la potestà di applicare e mantenere, sulle pareti di
manufatti privati, prospicienti strade o altri spazi pubblici o di uso pubblico, targhe di
toponomastica urbana o altri mezzi di segnaletica stradale, orologi, lapidi commemorative.
2.
Non è soggetto a provvedimento abilitativo l’utilizzo di pareti di manufatti privati, non
prospicienti strade o altri spazi pubblici, per apporre targhe piastrine, tabelle, cartelli,
orologi, lapidi purchè il manufatto non sia soggetto a vincolo o si trovi in aree soggette a
tutela di cui al D.Lgs 42/2004.
3.
L’apposizione di targhe, orologi e lapidi su fronti di edifici di proprietà privata prospicienti
strade e spazi pubblici, deve essere preventivamente autorizzata dalla struttura comunale
competente.
CAPO III REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO ALL’AMBIENTE E ALLO
SPAZIO URBANO
Art. 56. Decoro delle costruzioni
1. Le nuove costruzioni costituiscono una parte importante nella definizione e nel rinnovo dei
caratteri urbani e ad esse viene affidato il ruolo insostituibile di promuovere il
miglioramento delle condizioni insediative.
2. Le nuove costruzioni devono essere adeguate alle condizioni climatiche e devono rispettare
gli aspetti storico ambientali e culturali dei contesti in cui si inseriscono.
3. E’ necessario che gli elementi costitutivi delle facciate, delle coperture in tutte le loro
componenti (falde, abbaini, lucernari, ecc.), degli infissi, degli aggetti, delle gronde, dei
balconi, dei marcapiano, delle cornici, dei parapetti, in quanto elementi di rilevante
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REGOLAMENTO EDILIZIO
interesse figurativo, determinino un rapporto equilibrato con il contesto e con le
caratteristiche dei luoghi circostanti.
4. Con provvedimento motivato, può essere imposta ai proprietari degli edifici l’esecuzione di
rivestimenti e finiture su edifici e manufatti, nonché la rimozione di scritte, insegne,
decorazioni, coloriture e sovra-strutture in genere.
5. Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi
aperti al pubblico arrechino pregiudizio al contesto circostante, può essere imposta ai
proprietari la loro sistemazione.
6. In caso di non adempimento può essere imposta, con motivato provvedimento, al
proprietario dell’immobile o all’amministratore del condominio, l’esecuzione delle opere
necessarie a rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo.
7. Il provvedimento deve indicare le modalità di esecuzione, i termini per l’inizio e per
l’ultimazione dei lavori e la riserva di esecuzione in danno in caso di inadempienza.
Art. 57. Spazi conseguenti ad arretramenti
1. Gli spazi derivati dalla costruzione pregressa di edifici arretrati rispetto agli allineamenti
preesistenti, se non recintati, devono essere sistemati con soluzioni che contribuiscono al
miglioramento della qualità dello spazio urbano. Tali spazi devono essere sistemati a verde,
oppure dotati di idonea pavimentazione che si deve integrare con quella pubblica contigua.
Art. 58. Prospetti su spazi pubblici
1. I piani e progetti edilizi devono contenere i criteri di definizione degli spazi prospicienti il
suolo pubblico, indicando soluzioni volte a valorizzare la qualità dello spazio urbano
circostante.
2. I progetti edilizi devono prestare cura al raggiungimento di una proporzione armonica e
gradevole dei rapporti compositivi con gli altri edifici esistenti, le piazze, i giardini ed i
parcheggi.
3. Le porte e le finestre che affacciano sulla strada pubblica devono essere predisposte
unicamente per l’apertura verso l’interno o con battente compreso nel filo dell’edificio,
fatta salva l’esigenza di rispettare eventuali norme in tema di sicurezza; dette aperture
potranno essere consentite solamente se poste su marciapiede di idonea dimensione.
Art. 59. Limitazioni all’illuminazione naturale
1. In tutti i nuovi interventi devono essere valutati, nel rispetto dell’altezza massima
consentita, nonché delle distanze tra edifici, la presenza di ostacoli o limitazioni
all’illuminazione naturale diretta, al fine di consentire agli edifici in condizioni meno
vantaggiose a causa della maggiore esposizione a nord o della minore altezza, condizioni
accettabili di soleggiamento invernale.
2. Tali valutazioni devono essere effettuate secondo le indicazioni contenute nel Regolamento
Locale di Igiene.
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REGOLAMENTO EDILIZIO
Art. 60. Sporgenze e aggetti
1. Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, le fronti degli edifici prospettanti
su pubblici passaggi o comunque su percorso di uso comune (anche se di proprietà privata)
non devono presentare aggetti maggiori di cm. 10 al di sotto della quota di m. 3,50,
misurata a partire dal piano di calpestio del pubblico passaggio anche in mancanza di
marciapiede.
2. La predetta disciplina si applica anche per le parti mobili degli infissi, per le tende e per
qualsiasi aggetto (anche se provvisorio o stagionale) di qualunque materiale esso sia
costituito.
3. Balconi a sbalzo e pensiline debbono essere posti ad un’altezza minima di m.3,50
dall’eventuale marciapiede rialzato; nel caso non esista marciapiede o lo stesso non sia
rialzato, l’altezza minima è di m.4,50 dalla quota stradale o dal percorso pedonale.
4. Elementi aggettanti chiusi (bow-window) sono soggetti al criterio della visuale libera e sono
considerati ai fini del calcolo della distanza dai confini di proprietà e di zona, dagli altri
fabbricati e dai cigli stradali, fatta salva la prevalente disciplina eventualmente contenuta
nei vigenti strumenti urbanistici.
5. Balconi e pensiline non debbono mai sporgersi sul suolo pubblico oltre m.1,50 e non
debbono comunque mai superare la larghezza dell’eventuale marciapiede.
6. Per edifici prospicienti spazi e strade pubbliche, sono vietati gli interventi, anche finalizzati
al contenimento energetico, che appoggino anche solo parzialmente sulla sede pubblica.
Art. 61. Pavimentazioni degli spazi pubblici
1. Le pavimentazioni di marciapiedi, portici, e pubblici passaggi, o asserviti ad uso pubblico,
anche di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed
antisdrucciolevole, e, nel caso di proprietà privata, essere mantenute a cura e spese dei
proprietari.
2. Nel centro storico e nelle zone sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, i
materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto delle
caratteristiche dei luoghi.
Art. 62. Disciplina del colore
1. Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un
insieme estetico ed armonico lungo tutta l’estensione della facciata dell’edificio.
2. Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, formanti un solo corpo di
fabbrica, devono essere intonacate integralmente.
3. Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni,
ai basso e alto rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate.
4. Il colore delle facciate si deve rapportare armonicamente con le tinte delle facciate degli
edifici adiacenti e circostanti.
5. Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un aspetto indecoroso,
con provvedimento motivato può esserne ordinato il rifacimento totale o parziale, fissando
un congruo termine per l’esecuzione.
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6. Per quanto riguarda i nuclei storici così come individuati dal Piano delle Regole, valgono le
seguenti indicazioni:
a) la scelta dei colori per la tinteggiatura delle facciate dovrà essere compresa nella
gamma delle terre chiare.
Si potrà ricorrere ad altro colore per il basamento e le cornici se intonacate, per i
davanzali in cemento o altri elementi decorativi. Tali colori dovranno riprendere le tinte
dei materiali lapidei tipici dei centri storici lombardi, quali arenarie, beola, serizzo e
granito grigio.
b) Nel caso di facciate prospicienti lo spazio pubblico, il colore delle facciate dovrà essere
scelto in relazione agli edifici circostanti; negli edifici appartenenti a più proprietari la
tinteggiatura delle facciate dovrà essere eseguita in modo omogeneo su tutta la
facciata.
c) Le opere di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio all’apparato
decorativo esistente sulle facciate.
Art. 63. Disciplina dell’uso dei materiali di finitura
1. Per le zone territoriali omogenee A, così definite dal D.M. n.1444/1968 e loro eventuali
sottozone, per le aree soggette a vincolo ambientale ai sensi del Decreto Legislativo
42/2004, per i beni storici, monumentali, nonché per le aree di interesse ambientale
individuate ai sensi di leggi vigenti, nel caso di interventi di manutenzione, di restauro e
risanamento conservativo, deve prevedersi, per le parti esterne degli edifici, l’impiego di
materiali compatibili con quelli preesistenti e comunque nel rispetto delle prescrizioni
contenute nel Piano delle Regole.
2. Le pareti degli edifici esistenti, fino all’altezza di m. 3,00, in caso di realizzazione di opere di
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e
ristrutturazione urbanistica, devono essere realizzate con materiali e finiture lavabili, ma
traspiranti, compatibilmente con le esigenze di tutela dei caratteri storici e artistici
preesistenti nel caso di edifici sottoposti a vincolo.
3. Le parti in pietra (portali, balconi, scale ecc.), mattoni a vista, nonché le porzioni sulle quali
siano riscontrate presenze materiche di rilevanza architettonica quali legno, cocciopesto e
apparati decorativi (fregi, cornici, marcapiani ecc.) che costituiscono elementi documentali
di significato storico-architettonico, devono essere conservate allo stato originario.
4. Negli edifici di valore storico-architettonico e ambientale, definiti secondo la qualificazione
dello strumento urbanistico generale, le porte e i portoni di ingresso e i serramenti
d’oscuramento esterni agli edifici devono essere realizzati secondo le caratteristiche della
tradizione locale; non è consentito l’utilizzo di tapparelle o altri sistemi avvolgibili.
5. Negli edifici storici i canali di gronda, pluviali e scossaline devono essere realizzati
preferibilmente in rame; non è ammesso l’utilizzo di materiali plastici.
Art. 64. Disciplina del verde su aree private
1. Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione
e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.
2. Le alberature di alto e medio fusto sono da conservare e da proteggere.
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3. Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, i quali presentano
caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali, debbono tendere alla conservazione e
possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali.
4. Con provvedimento motivato, per motivi igienici o di decoro, può essere imposta la
manutenzione, la conservazione e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi e di
altri spazi anche con la messa a dimora di essenze compatibili con l’intorno urbano.
5. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo
quando l’aggetto dei rami sia a quota superiore a m.4,00 rispetto al medesimo.
6. E’ fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di
effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o
compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la
visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi,
arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di
rimuoverli il più presto possibile.
7. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas,
acqua, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, ecc.), devono osservare distanze e
precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali delle piante.
8. Le aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, non devono essere
utilizzate per depositi di materiale di qualsiasi tipo.
9. Alla base delle piante e per una superficie adeguatamente ampia, deve essere evitata
l’impermeabilizzazione del terreno.
10. Sono ammissibili rimozioni o modificazioni delle alberature esistenti quando derivino
situazioni di pericolo, quando la salute dell’albero ammalato non consenta un intervento di
conservazione con spese tollerabili, quando la rimozione degli alberi sia necessaria per
prevalenti ed inderogabili interessi pubblici.
11. In assenza di indicazioni, si applicano le distanze dettate dall’art.892 del Codice Civile.
12. La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere
perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione
solare al fine di ottenere un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media
ambientale in relazione alle effettive condizioni di soleggiamento.
Art. 65. Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni
1. I proprietari devono impegnarsi a mantenere i fabbricati, internamente ed esternamente, in
condizioni di salubrità, di decoro, di sicurezza ed igiene.
2. Gli immobili dismessi devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi
tecnologici erogati e la creazione di opere provvisionali, le quali, senza arrecare pregiudizio
alla stabilità delle strutture, devono rendere impraticabili gli spazi esistenti.
3. Nel caso di interventi urgenti rivolti alla eliminazione di parti pericolanti, il proprietario
provvederà direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al
Comune.
4. Gli interventi di manutenzione possono essere altresì ascrivibili ad adeguamenti funzionali
di parti o dell’intero involucro edilizio ai fini energetici o di maggiore durabilità.
5. In caso di inadempienza, con provvedimento motivato si procederà agli interventi necessari
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a rimuovere le condizioni pregiudizievoli degli immobili in danno al proprietario stesso.
Art. 66. Salubrità dei terreni edificabili
1. E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di
immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare
il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.
2. L’avvenuto risanamento deve essere certificato dall’autorità competente in materia
igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti
necessari.
3. Se il terreno sul quale si intendono realizzare opere edilizie è umido o soggetto all’invasione
di acque superficiali o sotterranee, si deve procedere preventivamente alla realizzazione di
adeguati drenaggi superficiali e profondi, fino alla completa bonifica del terreno stesso.
4. Qualora il progetto approvato preveda la realizzazione di rilevati, è vietato fare uso di terra
o di altro materiale inquinato, come specificato al primo comma del presente articolo.
5. E’ comunque fatto obbligo di adottare, per tutte le costruzioni, su qualsiasi terreno, le
misure atte a impedire isolati che l’umidità ascendente raggiunga le fondazioni e le
strutture sovrastanti.
6. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall’ umidità del suolo e da quella
derivante da agenti atmosferici.
7. I locali abitabili posti al piano terreno, indipendentemente dalla quota del pavimento
rispetto al terreno circostante (a sistemazione avvenuta), debbono avere - salvo casi
particolari in edifici con destinazione d’uso non residenziale - il piano di calpestio isolato
mediante solaio.
8. Il solaio deve essere distaccato dal terreno stesso a mezzo di intercapedine aerata (di
spessore non inferiore a 40 cm.).
9. I pavimenti debbono essere realizzati mediante materiale impermeabile in strati continui.
10. Qualora i locali comportanti permanenza di persone risultino anche parzialmente al di sotto
della quota del terreno circostante (a sistemazione avvenuta), deve essere prevista
un’intercapedine aerata che circondi detti locali per tutta la parte interrata.
11. L’intercapedine deve avere una cunetta più bassa del piano di calpestio dei locali abitabili e
larghezza pari ad un terzo della sua altezza.
12. Le griglie di aerazione delle intercapedini o pozzi luce eventualmente aperte sul
marciapiede debbono presentare resistenza alle ruote di un automezzo e debbono avere
caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni.
13. Per i locali non abitabili posti a livello del terreno o seminterrati è ammessa la costruzione
su vespaio aerato di ciottoli.
14. Il solaio dei locali, abitabili o non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello
della falda freatica e a quello di massima piena delle fognature.
15. Tutte le murature debbono essere isolate mediante stratificazioni impermeabili continue
poste al di sotto del piano di calpestio più basso.
16. A protezione delle precipitazioni atmosferiche, terrazze, giardini pensili e coperture piane
(su tutto l’edificio o su parte di esso) vanno impermeabilizzati con materiali in strati
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continui e devono essere realizzati in modo da evitare qualsiasi ristagno di acqua (con
pendenza minima dal 2 al 3%), curando in particolar modo tutti i punti soggetti a possibili
infiltrazioni.
Art. 67. Interventi in aree agricole
1. Gli interventi di ristrutturazione o nuova costruzione in aree agricole devono avvenire nel
rispetto delle caratteristiche dei luoghi e devono fare ricorso a materiali costruttivi e/o a
finiture idonee ad un corretto inserimento paesistico nell’ambiente circostante.
2. Le nuove costruzioni o gli interventi adibiti alla produzione o al ricovero di attrezzi devono
rispettare le seguenti indicazioni:
a) i pilastri in cemento armato e le murature di tamponamento dovranno essere tinteggiati
con colori desunti dai colori naturali delle terre o rivestiti con mattoni a vista.
b) nelle aree agricole comprese nel PLIS Parco della Valle del Lura, comprese le aree
agricole oggetto di proposta di ampliamento del Parco stesso, i manti di copertura
dovranno essere realizzati in coppi o tegole marsigliesi.
3. Gli edifici isolati dovranno essere armonicamente inseriti nel paesaggio attraverso la messa
a dimora di filari alberati o di siepi arboree o arbustive.
CAPO IV – REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI
Art. 68. Requisiti delle costruzioni
1. La realizzazione di manufatti edilizi, la costruzione di nuovi fabbricati, la ristrutturazione,
restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, l’installazione o modifica di impianti
tecnologici a servizio dei fabbricati, l’installazione o modifica di impianti destinati ad attività
produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, devono prevedere che le
opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza, accessibilità e di
igiene prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, che a tale effetto vengono
richiamate di seguito.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli
interventi edilizi di cui al comma precedente sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
a) resistenza meccanica e stabilità;
b) sicurezza in caso di incendio;
c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
d) sicurezza nell'impiego;
e) protezione contro il rumore;
f) risparmio energetico, idrico e isolamento termico;
g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature;
h) eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali.
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CAPO V – REQUISITI DI COMFORT AMBIENTALE
Art. 69. Comfort termoigrometrico
1. Gli edifici devono essere progettati e realizzati per:
a) garantire temperature d’aria e temperature superficiali interne delle pareti, adeguate
alle attività svolte all’interno di ogni locale ed idonee ad evitare i disagi derivanti
dall’irraggiamento e da eccessivi moti d’aria convettivi;
b) evitare, nella stagione invernale, valori di temperatura dei locali disomogenei nello
spazio e nel tempo;
c) perseguire il massimo isolamento dell’involucro esterno, al fine di ridurre i costi di
gestione degli impianti termici per la climatizzazione;
d) evitare la formazione di condense non momentanee, contenendo, nella stagione
invernale, il grado di umidità relativa entro valori ammissibili di benessere.
2. Gli elementi costitutivi degli edifici devono essere realizzati in modo tale da garantire la
cessione delle acque di edificazione e di condensazione nonché di evitare l’irreversibile
assorbimento di acque meteoriche, fluenti, freatiche o stagnanti.
3. Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche.
4. I progetti devono prevedere misure idonee ad impedire che l’umidità ascendente raggiunga
le fondazioni e le strutture sovrastanti.
Art. 70. Qualità dell’aria
1. Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di
sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la
salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi
costituitivi delle abitazioni medesime e che le condizioni di purezza e di salubrità dell’aria
siano tecnicamente le migliori possibili.
2. Negli ambienti riservati all’abitazione devono essere impediti l’immissione ed il riflusso
dell’aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la diffusione di esalazioni e di
sostanze inquinanti dalle stesse prodotte. E’suggerito l’utilizzo di materiali naturali e
finiture ecocompatibili che richiedano un basso consumo di energia ed un contenuto
impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita.
3. L’opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere l’igiene o la
salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare:
a) sviluppo di gas tossici;
b) presenza nell’aria di particelle o di gas pericolosi;
c) emissione di radiazioni pericolose;
d) inquinamento o tossicità dell’acqua o del suolo;
e) difetti nell’eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi;
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REGOLAMENTO EDILIZIO
f) formazione di umidità su parti o pareti dell’opera.
4. Il requisito, di cui al comma 1, si intende soddisfatto se vengono rispettate le prescrizioni
tecniche e procedurali previste dalle norme vigenti sull’uso di specifici materiali da
costruzione.
5. Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del GAS Radon, così come richiesto con
nota della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia H1.2011.0037800 del
27/12/2011, in tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione dovrà
essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; in particolare i locali
interrati e seminterrati dovranno impedire l’eventuale passaggio del gas agli ambienti
soprastanti dello stesso edificio, in modo che la concentrazione del suddetto gas risulti
inferiore ai limiti imposti dalla normativa vigente. 1
Art. 71. Ventilazione naturale
1. L’utilizzo della ventilazione naturale può essere considerato elemento sufficiente in
relazione all’ottenimento di idonee condizioni di qualità dell’aria. Negli edifici di nuova
costruzione tutti i locali che prevedono la permanenza di persone devono usufruire di
aerazione naturale diretta. Le finestre di detti locali devono prospettare direttamente su
spazi liberi o su cortili di adeguate dimensioni.
2. In tutti gli spazi chiusi per attività principale e secondaria deve essere evitata una cattiva
qualità dell’aria tramite la predisposizione di finestre apribili di dimensioni e conformazione
atte ad assicurare un adeguato numero di ricambi d'aria orario e secondo le indicazioni
contenute nel Regolamento di Igiene.
Art. 72. Ventilazione meccanica
1. L’aerazione meccanica è ammessa in sostituzione dell’aerazione naturale negli edifici a
destinazione diversa da quella residenziale e nei servizi igienici aggiuntivi al principale, privi
di finestre. L’aerazione meccanica deve assicurare un ricambio d’aria adeguato. I locali
tecnici dove è prevista la permanenza saltuaria di persone, in assenza di ventilazione
naturale, devono essere dotati di una canna di ventilazione per assicurare il ricambio d’aria.
2. L’aspirazione meccanica nei corridoi e nei disimpegni aventi una lunghezza superiore a m.
10,00 o una superficie superiore a mq. 20,00, deve assicurare un ricambio d’aria adeguato.
3. Le caratteristiche degli impianti e i livelli di prestazione da raggiungere per gli alloggi sono
regolati dal Regolamento di Igiene al quale si rimanda.
4. Per altre attività specifiche le prescrizioni sono indicate nei relativi capitoli del Regolamento
di Igiene citato.
5. Per la definizione dei requisiti minimi degli impianti e dei valori delle grandezze di
riferimento durante il funzionamento degli stessi si applicano le Norme UNI in vigore.
1
Riferimenti normativi: Raccomandazione EURATOM n. 143/99, D.L. 17 marzo 1995 n. 230, “Attuazione delle direttive
EURATOM nn. 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3, Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988”, DL 26 maggio
2000, n. 241 “Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM”.
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REGOLAMENTO EDILIZIO
Art. 73. Illuminazione naturale
1. L’illuminazione naturale negli spazi chiusi di fruizione dell’utenza per attività principale
deve essere tale da assicurare le condizioni ambientali di benessere visivo, riducendo
quanto possibile il ricorso a fonti di illuminazione artificiale.
2. L’ottimizzazione nell’uso corretto dell’ illuminazione naturale è da ritenersi un obiettivo da
perseguire prioritariamente.
3. Tra le soluzioni rivolte a favorire l’utilizzo della luce naturale sono ammesse anche quelle
che si avvalgono di sistemi di trasporto e diffusione della luce naturale attraverso specifici
accorgimenti architettonici e tecnologici.
4. Tutti i locali di abitazione (camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo), nonché
i locali accessori (studi, sale da gioco, sale di lettura e assimilabili, sottotetti accessibili,
verande, tavernette ecc.), devono godere di illuminazione naturale diretta tramite
aperture, di dimensioni tali da assicurare un idoneo livello del fattore medio di luce diurna.
5. Possono usufruire della sola illuminazione artificiale i locali di servizio: bagni secondari,
spogliatoi, ripostigli, guardaroba, lavanderie ecc.
6. Superfici finestrate diverse da quelle verticali o inclinate sono consentite per l’illuminazione
naturale diretta degli spazi accessori e di servizio, con l’eccezione della prima stanza da
bagno; sono consentite anche negli spazi di abitazione quale sistema integrativo, e
comunque non maggiore del 50% per il raggiungimento del requisito minimo
dell’illuminazione. I lucernari orizzontali sono comunque sconsigliati. E’ opportuno utilizzare
la copertura per alloggiare sistemi inclinati o verticali, (shed) realizzati in modo tale da
impedire l’accesso alla radiazione diretta durante l’estate e dirigerla verso l’interno in
inverno.
7. Potranno essere consentite soluzioni tecniche diverse, in relazione all’utilizzo di sistemi di
riflessione e trasporto della luce, purché tali soluzioni permettano comunque il
raggiungimento degli stessi risultati. Per esempio l’adozione di tipologie semplici che
possano guidare verso il basso e l’interno la luce che entra nei pozzi centrali degli edifici o la
creazione di condotti di luce nelle zone interne degli edifici più massicci.
8. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi che
ne consentano la schermatura e l’oscuramento. Le schermature fisse (aggetti, frangisole,
logge, ecc.) devono essere congruenti con l’orientamento in cui vengono utilizzate.
9. E’ consigliato adottare colori chiari nelle finiture superficiali degli interni al fine di
minimizzare l’assorbimento della radiazione luminosa.
10. Nel caso di comprovata impossibilità tecnica, specie in presenza di interventi in centri storici
o di piani di recupero in zone di antica edificazione, l’Amministrazione Comunale può
consentire deroghe ai requisiti prescritti dal presente articolo, subordinando l’assenso alla
realizzazione di accorgimenti alternativi ritenuti congrui al raggiungimento degli obiettivi.
11. Le caratteristiche e i livelli di prestazione da raggiungere per gli alloggi sono regolati dal
Regolamento di Igiene al quale si rimanda.
Art. 74. Illuminazione artificiale
1. Le condizioni ambientali negli spazi per attività principale, per attività secondaria (spazi per
attività comuni e simili) e nelle pertinenze devono assicurare un adeguato livello di
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REGOLAMENTO EDILIZIO
benessere visivo, in funzione delle attività previste. Per i valori di illuminamento da
prevedere in funzione delle diverse attività è necessario fare riferimento al vigente
regolamento d’igiene.
2. L’illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve
assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti.
3. E’ d’obbligo l’uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti
all’illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori
di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale.
4. Negli apparecchi per l’illuminazione è opportuno l’utilizzo di lampade ad alto rendimento
(fluorescenti), o comunque a risparmio energetico, con alimentazione elettronica. Le
schermature antiabbagliamento devono adempiere la loro funzione senza indebite
riduzioni di flusso luminoso. In particolare è sconsigliato l’uso dei vecchi tipi di schermatura
realizzati con materiale plastico traslucido, responsabile di elevatissime perdite di flusso.
5. Nelle aree comuni (private, condominiali o pubbliche) i corpi illuminanti dovranno essere
previsti di diversa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclabili / pedonali, ma sempre
con flusso luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la
volta celeste e il riflesso sugli edifici.
6. Le caratteristiche e i livelli di prestazione da raggiungere per gli alloggi sono regolati dal
Regolamento di Igiene al quale si rimanda.
7. Per la definizione dei requisiti minimi e dei valori delle grandezze di riferimento si applicano
le Norme UNI in vigore.
Art. 75. Controllo del soleggiamento
1. Negli spazi chiusi per attività principale deve essere possibile ottenere, quando richiesto, un
opportuno oscuramento in relazione alle attività svolte dall’utente, al fine di: evitare i disagi
provocati da un insufficiente attenuazione della luce entrante, in relazione ad attività di
riposo e sonno; contribuire al raggiungimento di adeguate condizioni di benessere termico
estivo.
2. Anche negli spazi chiusi di pertinenza deve essere possibile ottenere, quando richiesto, un
opportuno oscuramento in relazione alle attività svolte dall’utente, onde evitare eccessivi
apporti di calore durante la stagione estiva.
3. Prescrizioni e requisiti degli edifici ai fini del presente articolo sono
Regolamento di Igiene al quale si rimanda.
regolati dal
Art. 76. Comfort acustico
4. Gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire che i potenziali occupanti siano
adeguatamente difesi dal rumore proveniente dall’ambiente esterno, nonché da quello
emesso da sorgenti interne o contigue.
5. I requisiti atti ad assicurare idonei livelli di protezione degli edifici da rumore devono essere
verificati per quanto concerne: rumorosità proveniente da ambiente esterno; rumorosità
trasmessa per via aerea tra ambienti adiacenti sovrapposti; rumori da calpestio; rumorosità
provocata da impianti ed apparecchi tecnologici dell’edificio; rumorosità provocata da
attività contigue.
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Comune di Lomazzo
REGOLAMENTO EDILIZIO
6. Dovranno essere, in particolare, osservate le prescrizioni di cui al Decreto Presidente del
Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 1997, alla Legge 26 ottobre1995 n. 447 e alla L.R.13/2001.
Dovrà inoltre essere rispettato quanto disciplinato all’interno delle disposizioni attuative del
Piano di Zonizzazione acustica.
7. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le
caratteristiche acustiche devono essere accompagnati da dichiarazione del progettista che
attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997 e dai regolamenti
comunali.
I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione
redatta da tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti
acustici e delle sorgenti sonore di cui al precedente comma.
8. I progetti relativi alla realizzazione di nuovi edifici produttivi e nuovi impianti devono essere
accompagnati da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici e degli impianti,
dove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l’insonorizzazione e l’isolamento
acustico in relazione dell’impatto verso l’esterno, redatta da tecnico competente in
acustica ambientale.
9. La valutazione previsionale di impatto acustico, secondo quanto disposto dall’art.8 commi
2 e 4 della legge 447/95deve essere allegata ai progetti di realizzazione, modifica o
potenziamento delle seguenti opere:
-
Aeroporti, avio superfici, eliporti;
-
Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane
secondarie), D (strade urbane di scorrimento);
-
Discoteche;
-
Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi se
inseriti o strutturalmente connessi ad edifici in ambiti residenziali (ai sensi dell’art.5
DGR 7/8313);
-
Impianti sportivi e ricreativi;
-
Ferrovie e altri sistemi di trasporto su rotaia.
10. La valutazione previsionale del clima acustico deve inoltre essere allegata:
-
ai progetti relativi alla realizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività
produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
-
alle domande di provvedimenti comunali che abilitano all’utilizzazione dei medesimi
immobili e infrastrutture
-
alle domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive
11. La valutazione previsionale del clima acustico, secondo quanto disposto dall’art.8 comma 3
della L.447/95, deve essere allegata ai progetti relativi alla realizzazione delle seguenti
opere:
-
scuole e asili nido
-
ospedali
-
case di cura e di riposo
-
parchi pubblici urbani ed extra urbani
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Comune di Lomazzo
-
REGOLAMENTO EDILIZIO
nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 6 del presente
articolo
12. Le modalità e i criteri tecnici di redazione della documentazione per la valutazione
previsionale di impatto acustico e di clima acustico sono contenute all’interno della
Delibera di Giunta Regionale 7/8313 del 8/3/2002.
CAPO VI REQUISITI SPAZIALI
Art. 77. Caratteristiche dimensionali delle unità immobiliari
1. I principi generali, la definizione delle tipologie dei locali, gli indici di superficie e di altezza,
le dotazioni minime, sono descritti nel Regolamento di Igiene, al quale si rimanda.
Art. 78. Cortili, cavedi, patii
1. La presenza di patii all’interno delle unità immobiliari può essere ritenuta un elemento di
miglioramento della qualità ambientale quando siano carenti le condizioni di affaccio
all’esterno dell’ unità immobiliare stessa ovvero quando questi esercitino una funzione di
miglioramento delle condizioni di ventilazione e raffrescamento mediante scambi radiativi
con la volta celeste.
2. La realizzazione di corti e cortili è funzionale anche alla ventilazione e all’illuminazione degli
spazi abitabili interni ai corpi di fabbrica.
3. Nel risanamento dei vecchi edifici è permessa la costruzione di cavedi allo scopo di dare
luce a scale, stanze da bagno, corridoi; i cavedi devono essere aerati dall’alto.
4. Nei cavedi, pozzi luce, chiostrine, non sono ammessi aggetti.
5. I fondi dei cavedi devono essere muniti di scarico acque piovane realizzato in maniera tale
da evitare ristagni d’acqua; in tale scarico è fatto divieto di immissione di acque di rifiuto
provenienti dalle abitazioni.
6. Per tali interventi devono essere comunque fatti salvi i disposti del Regolamento Locale di
Igiene.
Art. 79. Cavedi tecnici
1. I cavedi tecnici sono destinati al passaggio di impianti tecnologici degli edifici; su tali cavedi
non è ammesso l’affaccio di nessun locale.
2. I cavedi tecnici devono essere accessibili mediante elementi fissi di collegamento verticale e
orizzontale (piani grigliati, passerelle).
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Comune di Lomazzo
REGOLAMENTO EDILIZIO
Art. 80. Locali sottotetto
1. I vani sottotetto o parti di essi regolarmente assentiti a seguito di approvazione di progetto
edilizio, aventi i requisiti di agibilità previsti dalle norme vigenti sono locali ad uso abitativo
o assimilabile, o locali accessori o di servizio.
2. Per eventuali interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti devono essere fatti salvi i
requisiti ed i contenuti di cui alla L.R. 12/2005 e s.m.i. e le norme contenute nel Piano delle
Regole.
Art. 81. Spazi di cantinato e sotterraneo
1. I piani dei fabbricati che si trovano sotto il piano del marciapiede sono considerati
seminterrati o sotterranei secondo le seguenti definizioni:
a) seminterrato è quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del
marciapiede del fabbricato;
b) sotterraneo è quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del
fabbricato;
2. I locali seminterrati e sotterranei possono essere destinati ad usi che comportino
permanenza di persone, quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi
pubblici, ambulatori, laboratori artigianali, quando abbiano i requisiti previsti dal
Regolamento d’Igiene e dalla vigente normativa in materia. I locali seminterrati e
sotterranei non possono essere destinati ad abitazione.
Art. 82. Scale
1. I requisiti di conformazione delle scale sono contenuti nel Regolamento d’Igiene a cui si
rimanda per le specifiche tecniche.
Art. 83. Autorimesse e parcheggi ad uso privato
1. L’accesso ai parcheggi posti a livello diverso rispetto alla sede stradale deve essere
assicurato mediante rampe di accesso antisdrucciolevoli e di adeguata pendenza, con
percorsi pedonali adiacenti nel caso l’accesso non sia garantito da altri collegamenti
verticali (scale o ascensori).
2. L’accesso ai parcheggi può essere inoltre realizzato mediante sistemi meccanizzati.
3. Gli accessi devono essere in numero e posizione tali da garantire il regolare accesso e flusso
delle vetture in modo da non costituire intralcio alla viabilità pubblica. A questo scopo gli
accessi devono essere dimensionati in modo da non creare ostacolo ai flussi veicolari e
pedonali sulla sede stradale.
4. Gli ambienti destinati al ricovero degli autoveicoli devono rispettare i requisiti di
compatibilità con gli spazi abitabili delle unità immobiliari in relazione alle disposizioni delle
aperture di ventilazione.
5. È fatto salvo quanto disposto in materia di prevenzione incendi e dal Regolamento d’Igiene.
6. Le autorimesse e i parcheggi ad uso privato devono inoltre rispettare quanto previsto dalle
NTA del Piano delle Regole.
54
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REGOLAMENTO EDILIZIO
7. A partire dal 1 giugno 2014, in ottemperanza all’art.17 quinquies L.134/2012, ai fini del
conseguimento del titolo edilizio abilitativo per gli edifici di nuova costruzione ad uso
diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di uguali caratteristiche, è obbligatoria l’installazione di
infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una
vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano
essi pertinenziali o meno.
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REGOLAMENTO EDILIZIO
TITOLO III NORME PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
CAPO I REQUISITI DI SOSTENIBILITA’
Art. 84. Risparmio delle risorse energetiche e naturali
1. La progettazione, realizzazione e manutenzione degli edifici devono perseguire obiettivi di
risparmio delle risorse energetiche e naturali, oltre al rispetto delle normativa di settore.
2. Il risparmio delle risorse energetiche e naturali quali l’acqua, il calore, l’energia elettrica è
finalizzato alla riduzione dei consumi e al recupero delle risorse medesime.
3. A tale scopo, oltre a quanto indicato negli articoli successivi, sono previsti i seguenti sistemi
di intervento così come regolamentati dalla normativa nazionale e regionale vigente:
a) l’utilizzo di apporti solari attivi e passivi per il riscaldamento e raffrescamento con
sistemi specifici di captazione dell’energia solare
b) l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria
c) l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
d) l’installazione di pompe di calore con l’utilizzo di sistemi geotermici
e) la realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento
f) la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione.
.
Art. 85. Disposizioni relative al risparmio energetico
1. Al fine di favorire il risparmio energetico, il Comune di Lomazzo attraverso il presente
Regolamento Edilizio promuove interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale e al
miglioramento della qualità urbana, che integrano le disposizioni nazionali e regionali
vigenti.
2.
Questi obbiettivi sono perseguiti attraverso l’introduzione di prescrizioni in merito al
risparmio idrico e attraverso la definizione di livelli prestazionali minimi di qualità
energetica per gli edifici residenziali.
3. In particolare, allo scopo di realizzare edifici ad alta efficienza energetica, negli interventi di
nuova costruzione a destinazione residenziale all’interno del tessuto consolidato e nel caso
di sostituzione edilizia è prescritto il raggiungimento delle seguenti classi energetiche, come
identificate dalla normativa vigente e dalle Linee guida regionali:
-
dopo due anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio e per i due anni
successivi, la classe energetica B
-
per gli interventi realizzati successivamente a tale data, la classe energetica A.
4. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale 12/2005 art.44 comma 18,
l’Amministrazione Comunale prevede l’utilizzo di incentivi al fine di promuovere e
migliorare la qualità edilizia; a tale scopo sono applicate riduzioni degli oneri di
urbanizzazione secondaria in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico di
cui al comma 3 del presente articolo.
56
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REGOLAMENTO EDILIZIO
5. Il titolare del Permesso di Costruire o altra procedura abilitativa, può ottenere un incentivo
di carattere economico riconducibile alla riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria
dovuti al Comune, nella misura massima dell’80%.
6. Gli incentivi si applicano in misura proporzionale al punteggio ottenuto nella valutazione di
sostenibilità dei progetti, secondo i criteri illustrati nelle seguenti tabelle A e B.
Valutazione di sostenibilità dei progetti – Calcolo del punteggio
Requisito
Modalità di calcolo
% di riduzione dell’indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale (EPh) rispetto ai
requisiti minimi previsti dalla Regione Lombardia e
dal presente Regolamento Edilizio
10 punti ogni 10% di riduzione
Max 60 punti
% di riduzione della potenza installata per la
climatizzazione estiva (E cdz)
2 punti ogni 10% in meno di potenza
frigorifera nominale installati in ogni
stanza (riferita al singolo split) al di
sotto di 30 Wf/mc.
Max 15 punti
% del contributo energetico specifico da fonti
rinnovabili
2 punti ogni 5% di aumento della
copertura di ACS rispetto ai minimi già
richiesti dalla normativa vigente
Max 10 punti
Installazione
impianto
domotico
contabilizzazione dell’energia
per
Punteggio
la
6
Predisposizione allacciamento acqua calda per
lavastoviglie-lavatrice
2
Utilizzo di sistemi bioclimatici passivi (tetti verdi e
isole di calore)
7
Tabella 1
Calcolo degli incentivi commisurati alla sostenibilità
del progetto
Punteggio raggiunto Percentuale di
dal progetto
riduzione degli oneri
di urbanizzazione
secondaria
35
10%
65
20%
100
30%
Tabella 2
Art. 86. Efficienza energetica degli edifici
1. Orientamento degli edifici : per tutti gli edifici di nuova costruzione e nel caso di sostituzione
edilizia (demolizione con ricostruzione), è obbligatorio per tutte le destinazioni d’uso che
l’asse principale dell’edificio sia orientato lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di
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REGOLAMENTO EDILIZIO
30°, salvo impedimenti causati dall’orografia naturale del terreno o da vincoli di tipo
morfologico, ambientale e storico-artistico.
E’ inoltre raccomandato che i locali principali siano orientati a sud, sud-est e sud-ovest,
mentre i locali di servizio devono essere preferibilmente disposti con esposizione a nord.
2. Schermature esterne: tutti gli edifici di nuova costruzione e nel caso di sostituzione o
ristrutturazione edilizia, per tutte le destinazioni d’uso che prevedono permanenza di
persone, devono essere previsti sistemi di schermatura delle superfici vetrate al fine di
ridurre gli apporti solari nel periodo estivo (che possono causare surriscaldamento degli
ambienti) e di limitare il fabbisogno energetico nella stagione invernale, attraverso
l’ottimizzazione degli apporti gratuiti di calore da irraggiamento. A tal scopo é possibile
prevedere i seguenti sistemi di schermatura:
-
aggetti verticali e orizzontali dell’involucro edilizio
-
persiane a lamelle orientabili
-
frangisole esterni con inclinazioni variabili a seconda dell’orientamento e con lamelle
orientabili o fisse
-
tende esterne ad aggetto.
Art. 87. Serre bioclimatiche
1. Allo scopo di realizzare il miglioramento termico degli edifici, intervenendo sugli edifici e
sugli impianti di nuova costruzione o ristrutturati, il contenimento del consumo di energia
primaria per il riscaldamento invernale e per la climatizzazione estiva può essere ottenuto
anche tramite la realizzazione di serre bioclimatiche, come disciplinate dalla L. R. 39 del
21/12/2004 “Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle
emissioni inquinanti e climalteranti – Serre bioclimatiche”.
2. Le serre bioclimatiche sono una tecnologia passiva per il controllo dei flussi
termoigrometrici attraverso l'edificio, finalizzata al miglioramento del comfort abitativo e
alla riduzione dei consumi energetici.
3. Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio, se opportunamente
chiuse e utilizzate per lo sfruttamento dell’energia solare passiva, possono essere
considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici, a condizione che
siano progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente e che
dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei
consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento
passivo e attivo dell’energia solare o la funzione di spazio intermedio.
4. Trattandosi di un volume tecnico con funzione impiantistica o energetica esso deve far
riferimento ai seguenti parametri:
•
parametro funzionale: la serra solare tecnologica deve avere un rapporto di
strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione;
•
rapporto di proporzionalità: deve sussistere una necessaria proporzione tra il volume
della serra solare tecnologica e quello dell’edificio e le esigenze effettivamente presenti.
•
Altre caratteristiche necessarie alla realizzazione di una serra bioclimatica:
58
Comune di Lomazzo
REGOLAMENTO EDILIZIO
-
Il progetto deve rispettare la normativa del P.G.T. per quanto riguarda le altezze e le
distanze e deve essere approvato dalla Commissione per il Paesaggio; è inoltre
esclusa la realizzazione di serre tecnologiche dai centri e nuclei di antica formazione;
-
Il progetto di valutazione del guadagno energetico dell’edificio deve essere redatto
da un tecnico abilitato;
-
Nella fase progettuale non devono essere previsti locali che si affaccino
esclusivamente sulla serra tecnologica;
-
I locali retrostanti devono mantenere il prescritto rapporto aeroilluminante previsto
dal Regolamento Locale d’Igiene;
-
La serra tecnologica non deve essere riscaldata dall’impianto di climatizzazione
dell’edificio cui si appoggia e non deve determinare la nascita di un nuovo locale con
la presenza continuativa di persone: non deve configurarsi legalmente come locale
di abitazione e/o luogo di lavoro;
-
L’orientamento della serra deve variare in un arco compreso tra sud-est e sud-ovest;
-
La serra tecnologica deve prevedere un sistema di schermatura estiva dai raggi solari
e le superfici vetrate devono essere apribili, per consentire la ventilazione naturale,
senza pregiudicare la climatizzazione invernale ed evitando il surriscaldamento
estivo;
-
La superficie vetrata deve essere prevalente: il rapporto tra superficie vetrata e
superficie totale (verticali, orizzontali ed inclinate) deve essere almeno pari al 70%;
-
Il volume lordo della serra non può superare il 10% del volume riscaldato
dell’edificio;
-
Il guadagno energetico durante la stagione invernale deve essere almeno del 20%
della soluzione senza serra.
Art. 88. Sistemi bioclimatici passivi – Isola di calore e tetti verdi
1. Isola di calore: nel periodo estivo si raccomanda l’utilizzo di sistemi di raffrescamento
passivo degli spazi aperti, anche con l’utilizzo della vegetazione arborea.
Il raffrescamento passivo degli spazi aperti, al fine di evitare la formazione di isole di calore,
potrà essere realizzato con il riutilizzo delle acque piovane come indicato al successivo
art.84. In alternativa possono essere utilizzati sistemi di ombreggiamento con vegetazione
arborea in grado di contrastare il fenomeno delle isole di calore e favorire l’assorbimento
dell’energia solare attraverso i processi di fotosintesi. L’impianto arboreo è da prevedere
obbligatoriamente laddove gli spazi aperti siano pavimentati e con esposizione tale da
causarne il surriscaldamento.
2. Tetti verdi: al fine di ridurre gli effetti ambientali dovuti all’irraggiamento estivo, è possibile
realizzare tetti verdi sia su coperture piane che inclinate. Per la realizzazione di tale
soluzione, si deve prevedere un facile accesso alla copertura per la manutenzione e un
sistema automatico di innaffiatura, nella stagione estiva, con il riutilizzo delle acque
piovane.
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REGOLAMENTO EDILIZIO
Art. 89. Risparmio idrico
1. Tutti i nuovi edifici (o integralmente ricostruiti) a carattere residenziale e terziario devono
prevedere l'utilizzo di sistemi individuali per ogni singola unità immobiliare di
contabilizzazione del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi relativi
vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da singola unità immobiliare.
2. E' fatto inoltre obbligo di dotare i servizi igienici dei seguenti dispositivi per il contenimento
dei consumi idrici:
-
per le destinazioni d'uso non residenziali: temporizzatori che interrompono il flusso
dopo un tempo predeterminato;
-
per tutte le destinazioni d'uso: sciacquoni per WC a due livelli o con tasto di fermo per
graduazione continua (un dispositivo comandabile manualmente che consenta in
alternativa: la regolazione continua, in fase di scarico, del volume di acqua scaricata; la
regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo
compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri). Sono vietati gli sciacquoni
a rubinetto;
-
per tutte le destinazioni d'uso: sistemi, installati in rubinetti e docce, che, mantenendo o
migliorando le caratteristiche del getto d'acqua, riducano il flusso da 15-20 l/min, a 7-10
l/min.
3. E' inoltre consigliata, ove possibile, l'adozione di miscelatori dotati di limitatore meccanico
di portata.
4. Per gli edifici esistenti i provvedimenti di cui sopra si applicano nel caso di interventi di
manutenzione straordinaria che interessino i servizi igienici.
5. Negli edifici condominiali con 9 o più unità abitative, e con centrale termica comune, deve
essere prevista la realizzazione della circolazione forzata dell’acqua calda, destinata all’uso
“potabile”, anche con regolazione ad orario, al fine di ridurre il consumo dell’acqua non già
alla temperatura necessaria.
Art. 90. Recupero acque piovane a fini irrigui
1. Ai fini della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatorio, il recupero e l’utilizzo
delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici per l’irrigazione delle aree
verdi pertinenziali, per il raffrescamento passivo degli spazi aperti e per usi tecnologici
(sistemi di climatizzazione attiva/passiva), nei casi previsti al seguente comma 2.
2. La norma si applica a tutte le categorie di edifici di nuova costruzione e nei casi di interventi
di ristrutturazione edilizia laddove ricorrano le seguenti condizioni:
-
negli edifici di nuova costruzione, qualora l’edificio sia dotato di una superficie a verde o
di uno spazio aperto pertinenziale con una superficie superiore a 50 mq., fatte salve le
attività produttive soggette a particolari prescrizioni normative
-
negli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora l’edificio sia dotato di una superficie a
verde o di uno spazio aperto pertinenziale con una superficie superiore a 100 mq. e
laddove il progetto preveda opere esterne relative a tali spazi quali scavi, sistemazioni
delle aree verdi o dei percorsi, interventi sulle recinzioni ecc.
3. Nei casi di cui al comma 2, gli edifici devono dotarsi di sistemi di captazione delle acque
meteoriche, al fine di consentire una riduzione sostanziale del consumo di acqua potabile
60
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REGOLAMENTO EDILIZIO
negli edifici per fini non primari ed una contemporanea riduzione dell'impatto idraulico sulle
reti di scarico fognarie.
4. Le acque meteoriche provenienti dalla copertura dell’edificio devono essere convogliate e
raccolte in un vasca di accumulo il cui dimensionamento viene calcolato in base ai seguenti
parametri:
a) fabbisogno idrico annuo per gli usi non potabili di cui al comma 1, calcolato in funzione
di:
-
numero di abitanti
-
tipo di apparecchi irrigui e di irrigazione prescelta (fabbisogno medio pari al 2% del
consumo totale annuo per persona: 2% x 40 mc.)
-
sistemi di climatizzazione attiva e passiva, per i quali devono essere forniti i relativi dati
di calcolo.
b) volume annuo di pioggia che è possibile captare in relazione a:
- superficie della copertura
- altezza annuale di pioggia
- coefficiente di deflusso
- efficienza dei sistemi di filtraggio
5. Il calcolo della capienza minima della vasca si dovrà effettuare in considerazione del periodo
secco medio, ossia del numero di giorni consecutivi in assenza di precipitazioni:
volume minimo vasca= fabbisogno annuo x numero giorni periodo secco/365
6. La vasca di accumulo dovrà essere dotata di un sistema di filtraggio per l’acqua in entrata, di
uno sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada (per smaltire
l’eventuale acqua in eccesso) e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla
pressione necessaria per gli usi sopra indicati.
Art. 91. Rete idrica duale
1. Al fine di utilizzare l’acqua piovana per gli usi compatibili descritti nel precedente Art.84,
dovrà essere realizzata, contestualmente alla vasca di accumulo, una rete duale di adduzione
e distribuzione idrica, finalizzata a differenziare le reti dell’acqua all’interno degli edifici; le
bocchette dell’acqua proveniente dalla vasca di accumulo dovranno essere dotate di dicitura
“acqua non potabile”, secondo la normativa vigente.
Art. 92. Campo di applicazione - esclusioni
1. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo III:
-
le “zone A” di cui al D.M. 1444/1968 e quelle specificamente individuate come tali negli
strumenti urbanistici;
-
gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni comporta
un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai
caratteri storici e artistici; a tal fine deve essere prodotta una relazione dettagliata che
illustri le motivazioni e le criticità che hanno impedito l’applicazione delle disposizioni
61
Comune di Lomazzo
REGOLAMENTO EDILIZIO
contenute nel presente allegato energetico;
-
i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti siano
mantenuti a temperatura controllata per esigenze del processo produttivo o utilizzando
reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; in questo caso, tale
circostanza, dovrà essere evidenziata dal progettista in una relazione tecnica e
dettagliata;
-
i fabbricati isolati, con ogni destinazione, con superficie lorda di pavimento inferiore a 100
mq;
-
gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se
utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile; in questo caso,
tale circostanza dovrà essere evidenziata dal progettista in una relazione tecnica e
dettagliata.
62
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REGOLAMENTO EDILIZIO
TITOLO IV REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
CAPO I – DISCIPLINA DELLE OPERE
Art. 93. Direttore dei lavori
1. I lavori devono essere diretti da un professionista abilitato iscritto al rispettivo Ordine
professionale.
2. Il nominativo del professionista designato deve essere comunicato al competente ufficio
comunale insieme alla comunicazione di inizio lavori.
3. In caso di assenza, morte, dimissioni o decadenza del professionista, il Comune sospende
l’esecuzione dei lavori fino alla comunicazione della designazione di un sostituto.
Art. 94. Inizio dei lavori
1. L’inizio dei lavori deve avvenire con le seguenti modalità:
a) entro un anno dal rilascio di permesso di costruire;
b) a partire dall’efficacia di Denuncia di Inizio Attività e comunque entro i 12 mesi
successivi.
c) Prima dell’avvio dei lavori deve esserne data comunicazione al competente ufficio
comunale. Nel caso di variazione dei nominativi del Direttore Lavori o dell’impresa
esecutrice, è necessario sospendere i lavori, mettere in sicurezza il cantiere sino alla
comunicazione di avvenuta variazione con deposito firme del nuovo Direttore Lavori e
dell’impresa esecutrice. L’impresa esecutrice dovrà inoltre presentare prima della
ripresa dei lavori la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e
successive modifiche ed integrazioni, relativa all’impresa esecutrice e/o ai lavorativi
autonomi e precisamente:
-
il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
-
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al contratto collettivo
applicato
-
la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di
idoneità tecnico-professionale previsti nell’allegato XVII del D.Lgs 81/2008
-
certificato di iscrizione alla camera di commercio industria ed artigianato (solo per
gli interventi di cui al comma 2, lett. a e f, dell’articolo 6).
d) Le sole opere di scavo e di approntamento del cantiere non costituiscono l’effettivo
avvio dei lavori.
e) Decorso inutilmente il termine per l’inizio dei lavori il titolo abilitativo decade
automaticamente ai sensi dell’art.15 DPR 380/2001 e s.m.i.
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Comune di Lomazzo
REGOLAMENTO EDILIZIO
2. I termini di inizio lavori di cui al precedente comma 1 sono prorogati di 2 anni per i titoli
rilasciati o formatisi prima del 21 agosto 2013, ai sensi dell'art. 30, comma 3 della legge
98/2013.
Art. 95. Disciplina del cantiere
1. Premesso che i cantieri sono soggetti alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni, ai medesimi si applicano le seguenti disposizioni:
a) nel cantiere deve obbligatoriamente essere affissa, in vista al pubblico, una tabella di
dimensioni adeguate, contenente gli estremi del titolo abilitativo, del titolare di essa, del
progettista, dell’impresa assuntrice dei lavori e del direttore dei lavori;
b) nel cantiere deve essere tenuta a disposizione dei funzionari comunali:
-
copia autentica del progetto in corso di realizzazione
-
copia della documentazione sul contenimento dei consumi energetici
-
copia della denuncia delle opere in c.a. e a struttura metallica
-
copia della notifica preliminare prevista dalla normativa in materia di sicurezza dei
cantieri.
c) i cantieri e le costruzioni provvisoriamente in essi allestite sono assimilati agli edifici
industriali per quanto riguarda la dotazione minima di servizi igienici prescritti per legge
o dal Regolamento Locale di Igiene; nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di
alloggi temporanei per gli addetti ai lavori, compreso il personale di custodia, tali alloggi
devono possedere i requisiti prescritti dal Regolamento Locale di Igiene;
d) i relativi impianti di acqua potabile e di fognatura, devono, per quanto possibile, essere
allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua
riconosciuta potabile dal competente servizio A.S.L. ed il secondo sostituito con impianti
riconosciuti idonei dalle prescrizioni vigenti;
e) è fatto obbligo all’assuntore dei lavori di essere reperibile in cantiere o di assicurarvi la
presenza di persona idonea che lo sostituisca.
2. Con provvedimento motivato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, può essere ordinata la sospensione dei lavori.
Art. 96. Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
1. L’intestatario del titolo abilitativi prima di dar corso ad interventi su aree e/o manufatti
posti in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve isolare provvisoriamente, mediante
opportune recinzioni con materiali idonei, l’area impegnata dai lavori e comunque adottare
gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di assicurare in ogni situazione la pubblica
incolumità e la tutela dei pubblici servizi; a tal fine si dovrà ottenere esplicito nulla-osta
dagli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e sotterranei interessati, nonché quello
relativo all’occupazione di suolo pubblico.
2. In ogni caso devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare l’incolumità
pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d’acqua.
3. Gli accessi ricavati nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l’esterno e devono
rimanere chiusi quando i lavori non sono in corso.
64
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REGOLAMENTO EDILIZIO
4. Gli angoli sporgenti dalle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere segnalati
sia durante il giorno che durante la notte secondo le prescrizioni contenute nel Codice della
strada e nei relativi regolamenti attuativi.
5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2 metri e
risultare non trasparenti nelle parti visibili da vie e spazi pubblici.
6. L’amministrazione comunale ha la facoltà di servirsi delle recinzioni provvisorie prospettanti
su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun
corrispettivo.
Art. 97. Sicurezza del cantiere
1. I cantieri dovranno essere installati secondo le regole di sicurezza e custodia nonché essere
dotati di tutti gli impianti antinfortunistici idonei, previsti dalle normative nazionali vigenti
in materia di prevenzione, di segnalazione, protezione, allarme, antincendio, pericolosità,
per la salvaguardia degli operatori addetti al cantiere e per la tutela e la sicurezza pubblica.
2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale,
parapetti o simili), devono avere requisiti di resistenza e stabilità ed essere dotate di
protezioni per garantire l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose: esse devono
altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro.
3. I fronti dei ponteggi verso strada, chiusi con teli o similari, devono essere provvisti di
opportune difese di trattenuta, nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
4. I cantieri devono inoltre predisporre approntamenti e soluzioni idonei ad evitare fenomeni
di inquinamento acustico, atmosferico, di falda o di qualsiasi altro genere.
Art. 98. Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto
1. Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso
(residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) e nel caso di interventi su edifici
esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura.
2. L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni dì
verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese
le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza, per i lavoratori che
effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso, come
stabilito dal regolamento locale d’igiene.
Accesso alla copertura
3. Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni
minime:
a) l'apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza ≥ 0,70 m. e altezza di
≥ 1,20 m;
b) In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione
dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei
materiali;
65
Comune di Lomazzo
REGOLAMENTO EDILIZIO
c) l'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili
ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una
superficie inferiore a 0.50 mq;
d) l’apertura orizzontale o inclinata dì accesso alla copertura deve avere le seguenti misure
minime di luce netta di passaggio:
superficie ≥ 0,50 mq :
-
se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere ≥ 0,70 m.; nelle vecchie
costruzioni
esso può essere ridotto a 0,65 m. nel rispetto comunque della
superficie minima prevista;
-
se a sezione circolare il diametro deve essere ≥ 0,80 m;
e) l’accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell’anta
dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo
stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di
apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare
l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.
Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati
4. L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. Gli edifici devono
essere muniti di idonei manufatti (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi dì ancoraggio,
ecc.) tali da consentire l'accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione
e riparazione, in sicurezza. Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno
essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente
predisposto dal progettista. La presente disposizione non elimina l'obbligo di allestire
idonee opere provvisionali (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti
sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.
Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli
5. Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite
apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni
(scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:
a) l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio,
trabattello. scale aeree, piattaforme elevabili ecc.);
b) il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla
copertura dei sistemi di ancoraggio.
6. Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.
7. La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non
sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).
Dispositivi di ancoraggio
8. I manufatti richiesti negli edifici per consentire il lavoro in sicurezza sulle coperture, in
assenza di opere provvisionali, sono costituiti da dispositivi di ancoraggio.
9. Questi dispositivi richiedono che:
a) siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della
copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
b) siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
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c) nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui
risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta,
l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di
ancoraggio;
d) il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso
senza rischio di caduta.
10. I suddetti dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le
necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.
11. L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà
esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale
specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.
12. I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del
31.5.98: “Protezione contro le cadute dall'alto - dispositivi di ancoraggio - requisiti e prove”
e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.
Ultimazione dei lavori
13. A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dei manufatti o dispositivi che
consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:
a) la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione
alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
b) le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
c) la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede
progettuale;
d) la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche
predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.
14. Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell’immobile.
Edifici con estese superfici finestrate
15. All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (pareti a specchio),
sarà cura del progettista indicare nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature previste
per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici
verticali esterne.
Informazioni per gli addetti
16. Nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve
prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del
contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa
eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi
potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie
necessarie.
17. Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di
accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono
manufatti fissi per accedervi.
18. L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda,
ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo
quanto prescritto dalle specifiche norme.
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Fascicolo dell'opera
19. Il fascicolo dell'opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori
successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.
20. Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo
con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature
ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.
21. Copia del fascicolo dell’opera o documento equivalente viene fornita al proprietario o
comunque al responsabile dell’immobile (Amministratore condominiale, responsabile della
sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.).
22. Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle
componenti statiche e/o sugli impianti.
Art. 99. Scavi
1. Gli scavi devono essere realizzati in modo da non compromettere la sicurezza di edifici,
impianti, alberi d’alto fusto posti nelle vicinanze o all’interno della medesima proprietà o
su proprietà di terzi.
2. La stabilità degli scavi deve essere assicurata mediante la realizzazione di approntamenti e
opere atti a garantire la resistenza degli stessi alla spinta del terreno.
3. L’area di scavo deve essere delimitata e segnalata e l’accesso consentito ai soli addetti.
Art. 100.
Demolizioni
1. Sono opere di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti
preesistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante.
2. Le demolizioni da eseguire nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria, di
restauro o di ristrutturazione, sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi.
3. Le demolizioni che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a nuova
costruzione, sono soggette a dichiarazione inizio attività (DIA) o segnalazione inizio attività
(SCIA) sulla base del titolo necessario alla sua ricostruzione.
4. L’ottenimento del titolo abilitativo di demolizione è subordinato:
a) all’ assenza di persone e/o cose del fabbricato da demolire. Nel caso di demolizione
parziale deve essere salvaguardata la stabilità e l’uso della residua parte della
costruzione;
b) all’impegno di procedere alla disinfestazione del fabbricato stesso immediatamente
prima di dare corso alla demolizione;
c) all’impegno di procedere alla chiusura di tronchi di fognatura e impianti a rete che
rimangono inutilizzati;
d) all’impegno di sistemare e recingere adeguatamente il terreno;
e) all’impegno di proteggere e conservare l’eventuale patrimonio arboreo.
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REGOLAMENTO EDILIZIO
5. In caso di inosservanza anche parziale degli impegni di cui sopra e di quant’altro si ritenga
opportuno, può essere compiuto l’intervento sostitutivo in danno dell’inadempiente e a
spese dello stesso.
6. La richiesta di demolizione dovrà essere corredata dalla dichiarazione del rispetto delle
specifiche norme igienico sanitarie e dovrà precisare, sotto responsabilità dell’esecutore
dei lavori, le modalità di smaltimento delle macerie, nonché quelle in ordine
all’abbattimento delle polveri, al livello di rumorosità, alla sicurezza del personale e alle
eventuali opere di bonifica.
7. L’ottenimento del titolo abilitativo di demolizione per immobili comunque soggetti a tutela
ai sensi di legge è subordinata all’eventuale e preventivo nulla-osta delle competenti
autorità.
8. Nel caso di demolizione parziale, dovranno essere salvaguardate la stabilità, l’uso e
l’aspetto estetico della residua parte della costruzione.
Art. 101.
1.
Conferimento dei materiali di risulta
La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o l’eventuale riutilizzo del materiale risultante
dalla attività edilizia sono soggetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di gestione
dei rifiuti (D.Lgs.152/2006, parte IV Titolo I) e di carattere igienico-sanitario (Regolamento
d’Igiene).
Art. 102.
Rinvenimenti
1.
I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico ed artistico devono essere
immediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dandone immediata
comunicazione alla struttura tecnica comunale che a sua volta richiede l’intervento degli
stessi entro i 15 giorni successivi.
2.
I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare intatte
le cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali
vigenti in materia.
Art. 103.
Ultimazione dei lavori
1. La data di deposito della comunicazione di ultimazione dei lavori costituisce a tutti gli effetti
il termine di ultimazione dei lavori.
2.
A fine lavori il proprietario dovrà presentare una dichiarazione la quale deve contenere:
a) Collaudo delle opere a firma della direzione lavori;
b) Accatastamento dell’immobile: ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione
catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si
applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5 del D.P.R. 380 /2001.
3. Nel caso di opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione di aree, l’ultimazione va
riferita alle disposizioni contenute nella convenzione di cui all’art. 46, della L.R. 12/2005.
4. La fine lavori, comprese le opere di finitura, deve avvenire entro tre anni dall’inizio dei
lavori medesimi.
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TITOLO V NORME FINALI
Art. 104.
Sanzioni per violazioni delle norme del Regolamento
1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento Edilizio comporta
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 24
novembre 1981 n, 689 e s.m.i. previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato
luogo all'infrazione.
2. Le violazioni della legislazione urbanistica ed edilizia comportano l'applicazione delle
sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli del Titolo IV del D.P.R. n°
380/2001.
3. Le sanzioni sono irrogate dal dirigente o dal responsabile della struttura competente.
4. Le sanzioni per interventi su edifici vincolati come beni culturali, sono disciplinate dalla
vigente normativa in materia ed in particolare dall'art. 160 del D.Lgs 42/2004.
5. Le sanzioni per gli interventi soggetti a vincolo paesaggistico sono disciplinate dalla
vigente normativa in materia ed in particolare dall'art. 167 del D.Lgs 42/2004.
6. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative da applicarsi a seguito di infrazioni a
norma del presente Regolamento si fa rinvio alla tabella allegata. Tale tabella è soggetta
ad aggiornamento da assumersi con apposito provvedimento deliberativo.
Art. 105.
Modifiche al Regolamento Edilizio
1. L’Amministrazione comunale può apportare modifiche alla parte normativa del presente
Regolamento Edilizio ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno.
2. Ogni modifica al Regolamento è soggetta alle procedure previste dall’Art. 29 della L.R.
12/05.
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REGOLAMENTO EDILIZIO
TABELLA SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Per l'inosservanza alle norme del Regolamento Edilizio non indicate espressamente nella
seguente tabella si applicano le sanzioni previste dal D.P.R.380/2001.
2. Per le diverse fattispecie di violazioni sono stabilite le seguenti sanzioni:
Articolo del
Regolamento
Edilizio
Violazione
Sanzione
art.94
Inesatta o incompleta comunicazione di inizio lavori
100
art. 94
Mancata comunicazione di inizio lavori
200
art.95
Inesatto o incompleto cartello di cantiere
100
art.95
Mancata esposizione del cartello di cantiere
200
art.95
Mancanza in cantiere dei documenti abilitativi
100
art.94
Mancata comunicazione delle variazioni dei nominativi
dei responsabili indicati (nella comunicazione di inizio
lavori)
100
art.103
Mancata comunicazione di fine lavori
200
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