Comune di LOMAZZO Provincia di Como REGOLAMENTO EDILIZIO Testo approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO TITOLO I - NORME PROCEDURALI .................................................................................................... 7 CAPO I – NORME INTRODUTTIVE................................................................................................. 7 Art. 1. Oggetto del Regolamento .......................................................................................... 7 Art. 2. Approvazione, efficacia, durata e modifiche del Regolamento ................................... 7 Art. 3. Deroghe..................................................................................................................... 8 CAPO II – NORME SULLE PROCEDURE EDILIZIE ............................................................................ 8 Art. 4. Permesso di costruire, denuncia d’inizio attività, segnalazione certificata d’inizio attività, attività edilizia libera: legittimazione............................................................. 8 Art. 5. Definizioni degli interventi edilizi ............................................................................... 8 Art. 6. Opere di attività edilizia libera ................................................................................. 10 Art. 7. Documentazione e disciplina della comunicazione dell’inizio dei lavori per attività di edilizia libera ........................................................................................................... 11 Art. 8. Presentazione delle istanze per il rilascio di provvedimenti abilitativi ...................... 11 Art. 9. Soggetti legittimati alla presentazione di istanze edilizie.......................................... 12 Art. 10. Modalità per la presentazione di Permesso di Costruire, DIA, SCIA: contenuti dell'istanza............................................................................................................... 13 Art. 11. Documenti ed elaborati da allegare alle istanze ....................................................... 14 Art. 12. Documentazione cartacea e magnetica a corredo delle domande di permesso di costruire e alle denunce di inizio attività .................................................................. 14 Art. 13. Documentazione e procedura della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). 20 Art. 14. Disciplina relativa a varianti di cui art. 41, comma 2, L.R.12/05 – CEA Comunicazione di Eseguita Attività ................................................................................................... 20 Art. 15. Documentazione relativa ad istanze particolari ....................................................... 20 Art. 16. Proposta di piano attuativo di iniziativa privata ....................................................... 22 Art. 17. Procedimento amministrativo ................................................................................. 23 Art. 18. Provvedimento finale – Rilascio del Permesso di Costruire ...................................... 26 Art. 19. Asservimento dell’area di pertinenza ....................................................................... 26 Art. 20. Conferenza dei Servizi tra amministrazioni diverse .................................................. 26 Art. 21. Interventi urgenti .................................................................................................... 27 Art. 22. Parere preventivo .................................................................................................... 27 Art. 23. Voltura dei titoli edilizi ............................................................................................. 27 Art. 24. Procedura dei piani attuativi .................................................................................... 27 CAPO III – AGIBILITA’ ................................................................................................................. 28 Art. 25. Certificati di agibilità ............................................................................................... 28 Art. 26. Richiesta di certificato di agibilità ............................................................................ 29 Art. 27. Allegati alla richiesta di Certificato di agibilità .......................................................... 29 Art. 28. Agibilità parziale degli edifici.................................................................................... 30 CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI ............................................................................................. 30 Art. 29. Vigilanza e Sanzioni.................................................................................................. 30 CAPO V – LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO ........................................................................ 31 Art. 30. Disciplina ................................................................................................................. 31 Art. 31. Campo di applicazione ............................................................................................. 31 Art. 32. Composizione .......................................................................................................... 31 Art. 33. Nomina e durata ...................................................................................................... 32 Art. 34. Incompatibilità e conflitto di interessi ...................................................................... 32 Art. 35. Compiti della Commissione...................................................................................... 32 Art. 36. Convocazione .......................................................................................................... 33 3 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 37. Validità delle sedute e delle determinazioni ............................................................ 33 TITOLO II DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA .......................................................................... 34 CAPO I- SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO ............................................................................ 34 Art. 38. Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico .......................................................... 34 Art. 39. Disciplina del verde su aree pubbliche ..................................................................... 34 Art. 40. Insegne e mezzi pubblicitari ..................................................................................... 35 Art. 41. Cabine telefoniche, edicole, pensiline bus, dissuasori (archetti, “panettoni”, ecc) ... 35 Art. 42. Passaggi pedonali .................................................................................................... 35 Art. 43. Percorsi ciclabili ....................................................................................................... 36 Art. 44. Occupazione degli spazi pubblici .............................................................................. 36 Art. 45. Reti tecnologiche di servizi pubblici ......................................................................... 36 Art. 46. Volumi tecnici ed impiantistici ................................................................................. 37 CAPO II SPAZI PRIVATI ............................................................................................................. 37 Art. 47. Accessi e passi carrabili ............................................................................................ 37 Art. 48. Strade private .......................................................................................................... 38 Art. 49. Cortili e pertinenze private ...................................................................................... 38 Art. 50. Allacciamento alle reti impiantistiche ...................................................................... 39 Art. 51. Altri servizi: parabole, condizionatori ecc ................................................................. 39 Art. 52. Recinzioni ................................................................................................................ 39 Art. 53. Spazi inedificati ........................................................................................................ 40 Art. 54. Sistemazioni esterne ai fabbricati ............................................................................ 41 Art. 55. Toponomastica e segnaletica. .................................................................................. 41 CAPO III REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO ALL’AMBIENTE E ALLO SPAZIO URBANO .................................................................................................................................................. 41 Art. 56. Decoro delle costruzioni .......................................................................................... 41 Art. 57. Spazi conseguenti ad arretramenti .......................................................................... 42 Art. 58. Prospetti su spazi pubblici ....................................................................................... 42 Art. 59. Limitazioni all’illuminazione naturale ....................................................................... 42 Art. 60. Sporgenze e aggetti ................................................................................................. 43 Art. 61. Pavimentazioni degli spazi pubblici .......................................................................... 43 Art. 62. Disciplina del colore ................................................................................................. 43 Art. 63. Disciplina dell’uso dei materiali di finitura ............................................................... 44 Art. 64. Disciplina del verde su aree private ......................................................................... 44 Art. 65. Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni ............................................. 45 Art. 66. Salubrità dei terreni edificabili ................................................................................. 46 Art. 67. Interventi in aree agricole ........................................................................................ 47 CAPO IV – REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI ........................................................................... 47 Art. 68. Requisiti delle costruzioni ........................................................................................ 47 CAPO V – REQUISITI DI COMFORT AMBIENTALE ........................................................................ 48 Art. 69. Comfort termoigrometrico ...................................................................................... 48 Art. 70. Qualità dell’aria ....................................................................................................... 48 Art. 71. Ventilazione naturale ............................................................................................... 49 Art. 72. Ventilazione meccanica ........................................................................................... 49 Art. 73. Illuminazione naturale ............................................................................................. 50 Art. 74. Illuminazione artificiale ............................................................................................ 50 Art. 75. Controllo del soleggiamento .................................................................................... 51 Art. 76. Comfort acustico ..................................................................................................... 51 4 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO CAPO VI REQUISITI SPAZIALI ..................................................................................................... 53 Art. 77. Caratteristiche dimensionali delle unità immobiliari ................................................ 53 Art. 78. Cortili, cavedi, patii .................................................................................................. 53 Art. 79. Cavedi tecnici .......................................................................................................... 53 Art. 80. Locali sottotetto ...................................................................................................... 54 Art. 81. Spazi di cantinato e sotterraneo .............................................................................. 54 Art. 82. Scale ........................................................................................................................ 54 Art. 83. Autorimesse e parcheggi ad uso privato .................................................................. 54 TITOLO III NORME PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ................................................... 56 CAPO I REQUISITI DI SOSTENIBILITA’ ......................................................................................... 56 Art. 84. Risparmio delle risorse energetiche e naturali ......................................................... 56 Art. 85. Disposizioni relative al risparmio energetico ............................................................ 56 Art. 86. Efficienza energetica degli edifici ............................................................................. 57 Art. 87. Serre bioclimatiche .................................................................................................. 58 Art. 88. Sistemi bioclimatici passivi – Isola di calore e tetti verdi .......................................... 59 Art. 89. Risparmio idrico ....................................................................................................... 60 Art. 90. Recupero acque piovane a fini irrigui ....................................................................... 60 Art. 91. Rete idrica duale ...................................................................................................... 61 Art. 92. Campo di applicazione - esclusioni ........................................................................... 61 TITOLO IV REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI .............................................................................. 63 CAPO I – DISCIPLINA DELLE OPERE ............................................................................................ 63 Art. 93. Direttore dei lavori .................................................................................................. 63 Art. 94. Inizio dei lavori ........................................................................................................ 63 Art. 95. Disciplina del cantiere .............................................................................................. 64 Art. 96. Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie.......................................... 64 Art. 97. Sicurezza del cantiere .............................................................................................. 65 Art. 98. Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto....................... 65 Art. 99. Scavi ........................................................................................................................ 68 Art. 100. Demolizioni.............................................................................................................. 68 Art. 101. Conferimento dei materiali di risulta ....................................................................... 69 Art. 102. Rinvenimenti ........................................................................................................... 69 Art. 103. Ultimazione dei lavori .............................................................................................. 69 TITOLO V NORME FINALI ............................................................................................................... 70 Art. 104. Sanzioni per violazioni delle norme del Regolamento .............................................. 70 Art. 105. Modifiche al Regolamento Edilizio ........................................................................... 70 TABELLA SANZIONI AMMINISTRATIVE ....................................................................................... 71 5 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO 6 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO TITOLO I - NORME PROCEDURALI CAPO I – NORME INTRODUTTIVE Art. 1. Oggetto del Regolamento 1. In forza della propria autonomia con il presente Regolamento il Comune disciplina le attività di trasformazione edilizia e i tipi di provvedimento, le procedure amministrative di verifica e controllo e le sanzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente 2. Il presente Regolamento Edilizio disciplina l’uso del suolo e le iniziative edilizie che concorrono alla trasformazione fisica del territorio del Comune anche con riferimento alle caratteristiche morfologiche e ambientali dello spazio urbano, edificato e non edificato. 3. Le trasformazioni del territorio sono assoggettate, oltre che alle disposizioni del presente Regolamento, anche agli altri Regolamenti e Strumenti Pianificatori comunali alle leggi dello Stato e della Regione Lombardia vigenti. 4. Al fine di evitare la duplicazione di norme, di nozioni e concetti giuridici già previsti da disposizioni di legge dello Stato e della Regione Lombardia in materia di iniziativa, fasi del procedimento, conferenza dei servizi, sportello unico, collaborazione tra privati e Comune, accesso agli atti, vigilanza e sanzioni edilizie, approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, si rinvia alle disposizioni di legge, statale e regionale, nel tempo vigenti, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti e dei principi dell’ordinamento. 5. Il presente regolamento edilizio integra le norme del codice civile e contiene disposizioni congrue con quelle delle norme tecniche attuative degli strumenti urbanistici vigenti del Comune. Rispetto a queste ultime, ove la disciplina edilizia non risulti coincidente, prevale quella del presente regolamento edilizio, tranne nei casi specifici previsti dalle norme tecniche di Piano. Art. 2. Approvazione, efficacia, durata e modifiche del Regolamento 1. Il Regolamento Edilizio è approvato dal Consiglio Comunale, che può a pportarvi modifiche e/o integrazioni ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno. 2. Le sue modifiche sono, di norma, soggette alla procedura di cui all'art. 29 L.R. n. 12/05 e non possono contenere norme di carattere urbanistico incidenti sui parametri fissati dalla pianificazione urbanistica comunale. 3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono oggetto di periodico aggiornamento da parte dei competenti Organi comunali, in relazione alle sopravvenute norme di Legge di natura giuridica sovraordinata, ovvero in relazione alle esigenze emerse in sede di concreta applicazione delle disposizioni. 7 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 3. Deroghe 1. Sono ammissibili deroghe alle norme del presente Regolamento nei casi e secondo le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale. CAPO II – NORME SULLE PROCEDURE EDILIZIE Art. 4. Permesso di costruire, denuncia d’inizio attività, segnalazione certificata d’inizio attività, attività edilizia libera: legittimazione 1. Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia D.P.R. n°380 del 6/6/2001 e s.m.i., prevede due forme autorizzative della attività edilizia: 1. il permesso di costruire (art. 10 T.U. e successivi) 2. la denuncia di inizio attività (D.I.A., art. 22-23 T.U.) 2. Il permesso di costruire è attivabile: - ai sensi dell’art.33 della L.R.12/2005 3. La denuncia di inizio attività è attivabile: - in alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell’art. 41 della Legge Regionale 12/2005, con gli adempimenti prescritti. 4. Le D.I.A. devono in ogni caso essere asseverate da progettista abilitato, che dichiari la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al Regolamento Edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 5. Ad integrazione delle procedure di cui ai precedenti comma, la Legge 122/2010, di conversione del DL 78/2010, ha introdotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), successivamente modificata dal Decreto Sviluppo 70/2011, convertito dalla Legge 106/2011. 6. La legge 73/2010, che converte il decreto-legge 40/2010, riforma infine la disciplina dell’attività edilizia libera (art. 6 Testo unico edilizia DPR 380/2001). Le nuove disposizioni dell’articolo 6 del Testo unico, ora vigenti, distinguono in particolare dieci tipologie di interventi edilizi, sottratte al normale regime dei titoli abilitativi edilizi (DIA, Permesso di Costruire, SCIA). Art. 5. Definizioni degli interventi edilizi 1. Ai sensi dell’art.3 D.Lgs.380/2001 e s.m.i.: a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti; b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il 8 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richi esti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Nel caso di interventi relativi a immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente. e) interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente: 1. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovv ero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 5 del presente comma; 2. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 3. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 4. l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ricoveri per attrezzi, anche in legno, di dimensioni superiori a 5 mq di superficie e a 2.40 m di altezza misurata al colmo del tetto, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, in ogni caso non ammessi in zona A. 5. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto 9 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 2. L’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione è disciplinata dal D.Lgs.259/2003. Art. 6. Opere di attività edilizia libera 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a. gli interventi di manutenzione ordinaria: sono tutti quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b. gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d. i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; 2. Le opere di attività di edilizia libera sono assoggettate alla comunicazione dell’inizio dei lavori per le seguenti categorie di opere edilizie: a. gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d. installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, purchè organicamente integrate al tetto preesistente e se aderenti alla falda del tetto stesso, nel caso di edifici compresi all’interno della zona A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; 10 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO f. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienicosanitaria. Sono fatte salve le previsioni dell’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d’uso dei beni culturali. Art. 7. Documentazione e disciplina della comunicazione dell’inizio dei lavori per attività di edilizia libera 1. L'interessato agli interventi di cui al presente articolo presenta al Comune la comunicazione dell’inizio dei lavori per attività di edilizia libera, redatta su modello dis ponibile nel sito internet dell’Ente, compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal soggetto interessato agli interventi, allegando la seguente documentazione: a. documenti, pareri, nulla osta, autorizzazioni, concessioni, certificazioni, attestazioni, eventualmente obbligatori o necessari, a seconda dell’ubicazione e tipo di intervento, dalle normative di settore b. una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede certificazione del professionista circa la legittimità dello stato di fatto, nel caso di interventi su edifici esistenti (solo per gli interventi di cui al comma 2 lett. a) e f dell’art.6); c. i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori (solo per gli interventi di cui al comma 2 lett. a e f dell’art.6); d. documentazione prevista dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all’impresa esecutrice e/o ai lavorativi autonomi e precisamente: il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al contratto collettivo applicato, la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’allegato XVII del D.Lgs 81/2008, certificato di iscrizione alla camera di commercio industria ed artigianato (solo per gli interventi di cui al comma 2, lett. a e f, dell’articolo 6); 3. Essendo le opere di cui al presente articolo, attività di edilizia libera, in luogo della comunicazione prevista, non verrà rilasciato alcun permesso di costruire e non saranno accettate la denuncia di inizio attività e la segnalazione certificata di inizio attività. Art. 8. Presentazione delle istanze per il rilascio di provvedimenti abilitativi 1. Chiunque intenda eseguire o demolire opere edilizie nel territorio del Comune deve ottenere preventivamente provvedimento abilitativo apposito in forma esplicita o sotto forma sostitutiva nei casi previsti dalla legislazione vigente. 2. Sono soggetti a permesso di costruire i seguenti interventi: - di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni; 11 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO - di ristrutturazione urbanistica solo nei casi eventualmente disciplinati dal Piano delle Regole del PGT vigente - di nuova costruzione o ampliamenti. 3. Sono eseguibili mediante Denuncia di Inizio Attività: - Come previsto al comma 1 dell’art. 41 della legge 12/2005, ferma restando l’applicabilità della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei casi e nei termini previsti dall’articolo 19 della legge 241/1990 e dall’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.l. 70/2011, chi ha titolo per presentare istanza di permesso di costruire ha facoltà, alternativamente e per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, di inoltrare al comune denuncia di inizio attività. 4. Sono eseguibili mediante SCIA gli interventi non compresi nel comma 2 del presente articolo e nelle opere di attività edilizia libera di cui all’art.6 del Regolamento Edilizio e quindi: - interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alle previsioni di cui all’art.6 comma 2 lettera a) del D.P.R. 380/2001 - interventi di restauro e risanamento conservativo - interventi di ristrutturazione edilizia minore non rientranti nella fattispecie di cui al comma 2 - varianti ordinarie per opere riconducibili agli interventi eseguibili con SCIA di cui al presente comma. 4. Sono eseguibili mediante CEA (Comunicazione di eseguita attività), ai sensi dell’art.41 comma 2 della L.R. 12/2005, le varianti al titolo abilitativo originario che non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo originario. Art. 9. Soggetti legittimati alla presentazione di istanze edilizie 1. Sono legittimati a presentare Permesso di Costruire/Denuncia di Inizio Attività/SCIA , i seguenti soggetti: a) il proprietario (art. 4, legge 10/77), ovvero il procuratore (avente titolo in forza di procura generale o speciale conferita con atto notarile). Nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere presentata da almeno uno dei comproprietari munito di idoneo titolo (o delega o altro titolo equivalente) sottoscritto da tutti i comproprietari; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda. b) l'amministratore del condominio o il singolo condomino, previo dell'assemblea condominiale, quando l'intervento avviene su parti comuni; consenso c) il titolare di diritto di superficie; d) l'usufruttuario, nei limiti di cui all'art. 986 C.C.; e) il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l'esercizio della servitù; 12 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO f) gli affittuari di beni immobili in genere, delegati con atto notorio sottoscritto dal proprietario (soprattutto per gli edifici commerciali – produttivi ) g) l 'affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la Legge 3 maggio 1982, n. 203; h) il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione; i) il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza; j) colui che abbia ottenuto dall'Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all'esecuzione di interventi edilizi su immobili altrui; k) colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio; l) compromissario acquirente in base a compromesso registrato che lo localizzi alla presentazione di istanze di titolo abilitativi, a condizione che l'atto di compravendita avvenga prima del rilascio del permesso di costruire o dell'efficacia della D.I.A.; m) titolare di beni in leasing autorizzato dalla società di leasing; n) curatore di fallimento con attuazione del giudice delegato. o) rappresentante legale o il rappresentante volontario laddove nominato; p) titolare di diritto di servitù. 2. Hanno titolo a presentare istanze di provvedimenti abilitativi per autorizzazione paesaggistica: - proprietario, possessore o detentore; - i soggetti legittimati a presentare domanda per ottenere pareri o provvedimenti abilitativi nei procedimenti connessi o sub-procedimenti, sono gli stessi legittimati ad ottenere il provvedimento abilitativo di cui al comma precedente. 3. Hanno titolo a presentare istanze di provvedimenti abilitativi per agibilità tutti coloro che hanno titolo per presentare istanza per il provvedimento abilitativo di cui ai commi precedenti. 4. Hanno titolo a presentare istanze di provvedimenti abilitativi per piani attuativi di iniziativa privata, ai sensi dell’art.12 comma 4 della L.R. 12/2005, i proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all’imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano, costituiti in consorzio. Art. 10. Modalità per la presentazione di Permesso di Costruire, DIA, SCIA: contenuti dell'istanza 1. La presentazione del Permesso di Costruire, della DIA e della SCIA, deve contenere: a) generalità del richiedente; b) numero del codice fiscale/partita I.V.A. del richiedente; c) generalità del progettista, con indicazione dell'Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; d) ubicazione ed estremi catastali dell'immobile oggetto dell'intervento con la specificazione: 13 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO - della zona urbanistica in cui l'immobile oggetto dell'intervento insiste; - di eventuali vincoli culturali, paesaggistici, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che gravano sull'immobile oggetto dell'intervento; e) descrizione sommaria dell'intervento stesso; dell'intervento, con l'indicazione della qualificazione f) luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista; g) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti inerenti al procedimento; h) dichiarazione di esistenza o meno di domanda ancora in itinere o già evasa, relativa alla richiesta di condono edilizio, con l'indicazione degli estremi per l'individuazione; i) nominativi e dati anagrafici completi, compreso il codice fiscale, del Direttore lavori e del costruttore o, nel caso di Permesso di Costruire impegno a comunicare tali dati prima dell'inizio dei lavori; 2. Nel caso di interventi di nuova costruzione o di ampliamento e soprelevazione, vanno indicati, se possibile, anche gli estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell'intervento. La presentazione di istanze mancanti delle indicazioni sopra richieste potrà comportare l'irricevibilità, della pratica, quando gli stessi non siano altrimenti desumibili. Art. 11. Documenti ed elaborati da allegare alle istanze 1. A ciascuna istanza o comunicazione finalizzata all'esecuzione di opere edilizie dovranno essere allegati gli elaborati progettuali necessari ad una compiuta rappresentazione delle opere da eseguire e del suo inserimento nel contesto, nonché la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle prescrizioni normative inerenti l'intervento. Art. 12. Documentazione cartacea e magnetica a corredo delle domande di permesso di costruire e alle denunce di inizio attività 1. Documentazione relativa al diritto di edificare 1.1. Autocertificazione resa nelle forme di legge, o di altro documento che attesti la legittimazione a richiedere o comunicare l'esecuzione delle opere; 1.2. In caso di interventi su parti comuni di un edificio, autocertificazione che attesti l’insussistenza di limitazioni secondo quanto disposto dal Codice Civile o che attesti l’assenso condominiale; 2. Documentazione relativa allo stato di fatto in n. 2 copie per Permesso di Costruire, n. 2 copie per DIA, n. 1 copia su supporto informatico in entrambi i casi 2.1. Documentazione fotografica dell'area o dei fabbricati oggetto di intervento; 2.2. Estratti aggiornati del rilievo aerofotogrammetrico, della mappa catastale, degli strumenti urbanistici generali e degli eventuali piani attuativi interessanti l'area, con individuazione degli immobili oggetto dell’intervento; 2.3. Rilievo planimetrico quotato dell'area oggetto dell'intervento cont enente: - orientamento; 14 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO - individuazione di capisaldi inamovibili (spigoli di fabbricati ecc..) e facilmente individuabili; - principali reti tecnologiche presenti; - aree di circolazione circostanti, relativa toponomastica e condizioni di accesso; - distanze dai fabbricati, dai confini e dalle strade; - eventuale presenza di essenze arboree con specificata la varietà e/o la specie e la circonferenza della pianta; 2.4. Rilievo (piante, prospetti e sezioni) dei fabbricati oggetto di intervento in scala 1:100 o 1:50, dal quale siano desumibili le destinazioni, le caratteristiche architettoniche e lo stato di conservazione degli immobili (per gli interventi su fabbricati esistenti); 2.5. Relazione storica per gli edifici di valore storico-artistico (nei casi espressamente previsti dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale); 2.6. Relazione geologica e idrogeologica, eventualmente corredata dai risultati di prove sperimentali, obbligatoria nei seguenti casi: - Per tutti gli interventi interessanti il suolo, il sottosuolo o dei carichi su di esso gravanti, qualora l'opera in progetto si trovi in zone definite "Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni" dalla carta della fattibilità geologica allegata agli strumenti di pianificazione urbanistica; - Per gli interventi di nuova costruzione e di modifica del suolo, sottosuolo o regime idraulico, qualora l'opera in progetto si trovi in zone definite: "Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni" della carta di fattibilità geologica allegata agli strument i di pianificazione urbanistica. 3. Progetto in n. 2 copie per Permesso di Costruire, n. 2 copie per DIA, n. 1 copia su supporto informatico in entrambi i casi 3.1. Planimetria generale di progetto in scala idonea (in generale 1:500 o 1:200) con indicazione: - dell'orientamento; - dello schema fognario e delle modalità di allacciamento, con parere preventivo dell’ente gestore nel caso di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione con aumento del carico insediativo e delle adduzioni nella rete fognaria comunale. - delle aree di circolazione circostanti, della relativa toponomastica e delle condizioni di accesso; - delle distanze dai fabbricati, dai confini e dalle strade; - dell'eventuale presenza di essenze arboree interferenti con il progetto e da eliminare; - delle opere di sistemazione esterna, ivi compresa la messa a dimora di specie arboree di alto fusto con l’indicazione delle specie vegetali utilizzate, dei materiali di finitura, delle dimensioni e delle pendenze dei percorsi pedonali e carrai; - delle opere di recinzione previste, anche se da realizzarsi in epoca successiva; - degli allacciamenti ai pubblici servizi. 3.2. Piante quotate di tutti i livelli dell'edificio e della copertura in scala 1:50, 1:100 o 1:200 (per gli interventi sull'esistente possibilmente in scala 1:50) recante l'indicazione: 15 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO - delle destinazioni d’uso dei singoli vani; - dei fondamentali parametri igienico edilizi (superfici, volumi, altezze, rapporti di aeroilluminazione dei locali); - della posizione indicativa delle canne fumarie, di esalazione e di aspirazione; - di ogni altro elemento utile ai fini della dimostrazione del rispetto delle varie disposizioni igienico edilizie. 3.3. Sezioni quotate lungo linee significative del fabbricato in scala 1:50, 1:100 o 1:200; 3.4. Prospetti di tutti i lati del fabbricato in scala 1:50, 1:100 o 1:200 con indicazione dei materiali e colori di facciata e, per gli edifici non destinati alla residenza, dell’ esatta posizione e dimensione degli spazi riservati all'installazione delle insegne. Ove l’edificio si affianchi a altri edifici esistenti, i prospetti devono comprendere anche gli edifici attigui con le loro caratteristiche. 3.5. Particolare costruttivo in scala idonea (1:20, 1:10 o superiore), ove siano specificate le soluzioni costruttive delle finiture esterne significative rispetto a quanto desumibile dagli altri elaborati; 3.6. Sezioni dell'area di intervento in scala idonea (1:100, 1:200, 1:500), con indicazione dell'andamento naturale del terreno, degli interventi di sistemazione (sterro, riporto, opere di sostegno) previsti e della giacitura del fabbricato con riferimento ad un caposaldo inamovibile e facilmente individuabile (da presentarsi solo nel caso in cui siano previste opere di sistemazione esterna); 3.7. Prospetto di dettaglio dei calcoli planivolumetrici a dimostrazione del rispetto dei parametri normativi dello strumento urbanistico vigente, corredati da idonei schemi grafici dimostrativi dei conteggi effettuati; 3.8. Piante, prospetti e sezioni con indicazione degli interventi di demolizione (in giallo) e di nuova costruzione (in rosso). Tali elaborati devono essere presentati solo per gli interventi su fabbricati esistenti ed hanno lo scopo di individuare le differenze tra lo stato di fatto ed il progetto e non quello di descrivere i reali interventi da eseguirsi, che dovranno essere dettagliatamente documentati a parte nella relazione tecnica; 3.9. Prospettive, assonometrie, simulazioni fotografiche, modelli tridimensionali o altro tipo di rappresentazione, ritenuto idoneo a rappresentare in modo più comprensibile le opere da realizzare. La presentazione di tale documentazione è, in generale, facoltativa e sarà obbligatoria solo per opere di particolare importanza e complessità o il cui inserimento ambientale sia particolarmente delicato; 3.10. Relazione tecnica descrittiva dei caratteri, dell'entità e delle finalità del progetto, contenente indicazioni circa le tecniche costruttive, l'inserimento nell'ambiente, la conformità con gli strumenti urbanistici, il Regolamento Edilizio e le altre norme fondamentali inerenti le opere in progetto; 3.11. Progetto illustrante la conformità alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (nel caso in cui la presentazione sia obbligatoria in forza delle norme statali o regionali vigenti in materia); 3.12. Modello ISTAT 1/201 debitamente compilato (da presentarsi solo per opere di nuova costruzione o ampliamento); 16 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO 3.13. Relazione e documentazione tecnica circa il rispetto delle norme in materia di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico, supportate dalla documentazione prevista dalla D.G.R. n.8/5773 del 31/10/2007 e s.m.i. 3.14. Progetto degli impianti quando è dovuto. 4. Progetto per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione in n. 2 copie e n. 1 copia su supporto informatico La presentazione delle seguente documentazione è dovuta nel caso in cui l'area non sia convenientemente urbanizzata: 4.1. planimetria con l'individuazione delle opere da eseguire; 4.2. dettagli costruttivi; 4.3. relazione tecnica; 4.4. computo metrico estimativo redatto sulla base del bollettino “prezzi informativi delle opere edili” a cura della C.C.I.A.A. della Provincia di Como; 4.5. quadro tecnico economico dell'opera redatto con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di Opere Pubbliche; 4.6. atto d'obbligo unilaterale mediante il quale il richiedente si impegni a realizzare le opere di urbanizzazione mancanti e a cedere le eventuali aree necessarie; 4.7. polizza fidejussoria a garanzia dell'esecuzione delle opere, per l'intero valore risultante dal quadro economico. 5. Documenti relativi ad adempimenti preliminari al rilascio del Permesso di Costruire Lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza dei servizi, gli atti di assenso di seguito elencati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio: 5.1. nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici ai fini del rilascio di titolo abilitativo su immobili costituenti Beni Culturali ai sensi del D.Lgs 42/04; 5.2. nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici, laddove l'immobile o l' area fossero soggetti a vincolo specifico; nelle zone a rischio archeologico, il proprietario deve inoltrare comunicazione scritta alla Soprintendenza prima di iniziare lavori di scavo o movimentazione di terra, riportando l’indirizzo e gli estremi catastali dell’area oggetto di intervento; 5.3. dichiarazione di conformità del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per le attività soggette ai controlli in materia di prevenzione incendi ; 5.4. autorizzazione paesaggistica ai sensi del Decreto Legislativo 42/04 laddove il parere non sia di competenza comunale (per gli immobili ricadenti in aree soggette a vincolo), corredata dalla documentazione specificata al successivo art.15.2; 5.5. acquisizione del parere favorevole del Gestore del servizio idrico integrato; 5.6. autorizzazione ex art. 7 de1 R.D. 30.12.1923 n. 3267, nel caso di interventi ricadenti in zone soggette a vincolo idrogeologico; 5.7. parere del competente settore della Regione Lombardia (Autorità di Bacino), per opere interessanti alvei o fasce di rispetto di fiumi la cui tutela e demanio non sia stato delegato al Comune; 5.8. parere dell'A.S.L, relativo alla conformità alle norme igienico-sanitarie del progettato intervento nei casi previsti dalla vigente legislazione; 17 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO 5.9. gli atti di assenso per le servitù viarie; 5.10. ogni altro assenso previsto all'art.5 comma 3 del D.Lgs 380/2001 e s.m.i.; 5.11. al fine di consentire allo sportello competente la possibilità di acquisire i suddetti pareri, l’interessato dovrà fornire l’idonea documentazione ed in particolare: - parere ASL: attestazione di avvenuto pagamento dei diritti sanitari per l’esame del progetto e n.1 copia aggiuntiva degli elaborati grafici di progetto corredati dalle verifiche e dichiarazioni in ordine al rispetto delle norme igienico-sanitarie; - parere Vigili del Fuoco: a. nel caso di progetti rientranti nei casi per i quali è espressamente previsto l’obbligo di acquisizione del parere in oggetto, dovrà essere presentata istanza in bollo su modulistica approvata dai Vigili del Fuoco corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente nonché elencata nella predetta modulistica per la valutazione del progetto e attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria; b. nel caso di progetti per i quali è prevista la possibilità dell’utilizzo della procedura semplificata, dovrà essere presentata impegnativa dalla quale risulti la tipologia dell’intervento e l’impegno alla presentazione della SCIA, nonché autocertificazione circa la conformità dell’intervento stesso alla normativa antincendio. Alla fine dei lavori e comunque prima della presentazione della domanda di agibilità, dovrà essere presentata SCIA ai fini della sicurezza antincendio, su modulistica approvata dai Vigili del Fuoco, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente nonché elencata nella predetta modulistica e attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria. - pareri per interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs.42/2004: dovrà essere presentata istanza in bollo su modulistica della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente nonché elencata nella predetta modulistica per la valutazione del progetto. 5.12. Alla presentazione dell'istanza dovranno inoltre essere allegate le seguenti dichiarazioni, a cura del richiedente e del progettista : - dichiarazione del progettista sulla conformità del progetto agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio vigenti; - dichiarazione del progettista dalla quale risulti che l'attività non è soggetta al parere dei Vigili del Fuoco e che sono comunque rispettate tutte le norme di sicurezza in materia di prevenzione incendi; - dichiarazione del progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie; - impegnativa sottoscritta dal proprietario a depositare, prima dell'inizio dei lavori il progetto degli impianti tecnologici, redatto ai sensi del D.M.22/1/2008 n.37 o dichiarazione del professionista attestante che le opere previste non sono soggette a tale obbligo; - impegnativa, sottoscritta dal progettista, a depositare, prima dell'inizio dei lavori denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di 18 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001, per gli interventi soggetti a specifico obbligo. 6. Documenti relativi alla presentazione della DIA 6.1. La denuncia di inizio attività deve essere corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente, dagli strumenti urbanistici e dal regolamento edilizio, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, fatto salvo quanto previsto al punto 6.2. 6.2. Nei casi in cui l'immobile oggetto dell'intervento sia soggetto ai vincoli di seguito elencati, il SUE convoca la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei relativi assensi: - vincoli previsti dalla normativa in zone sismiche e dalla normativa comunitaria - vincoli ambientali, paesaggistici, culturali - assensi rilasciati dalle amministrazioni incaricate di difesa nazionale, pubblica sicurezza, amministrazione della giustizia Nei suddetti casi il termine di trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori decorre dall'esito della conferenza dei servizi; nel caso di esito non favorevole, la denuncia é priva di effetti. 6.3. Nel caso di vincoli la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa Amministrazione Comunale, il termine di trenta giorni decorre dal rilas cio del relativo atto di assenso; nel caso di esito non favorevole, la denuncia é priva di effetti. 7. Documentazione da presentarsi prima dell’inizio dei lavori nel caso di Permesso di Costruire e contestualmente alla presentazione dell’istanza in caso di DIA 7.1. Progetto degli impianti tecnologici, di cui all’art.5 D.M. 22/1/2008 n.37 e s.m.i. 7.2. Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001; 7.3. Documentazione prevista dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all’impresa esecutrice e/o ai lavorativi autonomi e precisamente: il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al contratto collettivo applicato, la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’allegato XVII del D.Lgs 81/2008, certificato di iscrizione alla camera di commercio industria ed artigianato; 7.4. Valutazione e dichiarazione del rispetto dei requisiti acustici passivi e delle sorgenti sonore (D.P.C.M. 5/12/1997 e L.R. 13/2001); 7.5. Dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi per interventi sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art.7 L.R. 13/2001. 8. Contributo sul costo di costruzione 8.1 Per gli interventi subordinati al contributo sul costo di costruzione ai sensi dell’art.43 L.R. 12/2005, la documentazione sopra elencata dovrà essere integrata con scheda sinottica (modello Bucalossi) controfirmata dal richiedente e dal progettista, supportata da verifica grafica e analitica delle superfici in essa riportate. 19 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 13. Documentazione e procedura della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 1. La segnalazione certificata di inizio attività, redatta su modello disponibile nel sito internet dell’ente, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dai soggetti legittimati, è presentata al competente ufficio comunale corredata dalla seguente documentazione: a) Documenti, pareri, Nulla osta, Autorizzazioni, Concessioni, certificazioni, attestazioni, eventualmente obbligatori o necessari, a seconda dell’ubicazione e tipo di intervento, dalle normative di settore; Prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo SUE di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o può presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. In questo caso l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte del SUE dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza dei servizi. b) Elaborati tecnici previsti al precedente articolo per la presentazione della DIA; c) Certificazione del professionista circa la legittimità dello stato di fatto, nel caso di interventi su edifici esistenti; d) Documentazione prevista dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all’impresa esecutrice e/o ai lavorativi autonomi e precisamente: il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al contratto collettivo applicato, la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’allegato XVII del D.Lgs 81/2008, certificato di iscrizione alla camera di commercio industria ed artigianato. Art. 14. Disciplina relativa a varianti di cui art. 41, comma 2, L.R.12/05 – CEA Comunicazione di Eseguita Attività 1. Nel caso di interventi assentiti in forza di permesso di costruire o di DIA, è data facoltà all’interessato di presentare Comunicazione di Eseguita Attività per varianti che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo originario. 2. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali comunicazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al titolo abilitativo dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Art. 15. Documentazione relativa ad istanze particolari 1. Documentazione per interventi in zona agricola 1.1. planimetria con esatta delimitazione (catastale) e relativa superficie dall'azienda agricola; 20 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO 1.2. relazione con descrizione del tipo di coltura in atto, del tipo di conduzione dell'azienda, della consistenza dei fabbricati esistenti e dalle relative destinazioni inerenti l'attività; 1.3. certificato di iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli a titolo principale o altro documento previsto dalla normativa vigente (interventi edilizi in zone agricole); 1.4. atto unilaterale d'obbligo per il mantenimento degli immobili al servizio dell'attività agricola ed atto di vincolo di non edificazione per le aree computate al fini edificatori, debitamente trascritto presso i registri immobiliari 2. Documentazione per interventi ricadenti in area vincolata D.Lgs. 42/04 – autorizzazione paesaggistica ai sensi degli art. 146 e 159 2.1 Tutta la documentazione specifica richiesta dalle norme vigenti in materia al momento della presentazione della domanda, ed in particolare: Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto a) Planimetria quotata nelle scale 1:500, 1:2000 o 1:1000, in relazione alla dimensione e localizzazione dell'intervento, con individuazione degli elementi costituivi e rappresentativi del paesaggio che si ritenga utile considerare; b) Fotopiano, se esistente; c) Documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista in modo panoramico, l'edificio o l'area oggetto dell'intervento; d) Rilievo dello stato di fatto dell'edificio o di altri manufatti (piante e coperture, prospetti e sezioni significative in scala 1:100) sui quali si intenda intervenire, descrittivo anche delle caratteristiche di finitura originali (quali, ad esempio, il tipo di intonaco, di tinteggiatura delle superfici, di trattamento delle opere metalliche e lignee, dei materiali di gronda e di copertura ecc.); e) Piano quotato almeno in scala 1:200 comprendente le specie vegetali presenti relazionato alla più vicina sede stradale; nel caso di territorio in declivio, il progetto sarà corredato da una o più sezioni quotate estese a tutto il territorio oggetto dell'intervento, sede stradale ed edifici circostanti; nello stesso elaborato saranno indicati i movimenti di terra previsti in scavo e riporto nonché le opere di contenimento delle terre; f) Eventuali studi, indagini e rilievi specialistici in funzione del tipo di trasformazione; g) Indagini geologiche; h) Ricerche storiche; i) Rilievo della vegetazione esistente. Elaborati di progetto j) Planimetria con l'inserimento ambientale del progetto (1:500, 1:5000); k) Piante, prospetti e sezioni significative in scala 1:100 per gli edifici, o superiore per interventi di maggiore estensione territoriale; l) Particolari costruttivi significativi in scala 1:20; m) Indicazione dei materiali di impiego, dei relativi colori (campionati), dei sistemi costruttivi e delle essenze impiegate; n) Ripresa fotografica della simulazione in loco dell'opera progettata o fotomontaggio che ne evidenzi l'inserimento nel contesto paesistico; 21 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO o) Rappresentazione prospettica o assonometrica dell'intervento; p) Sezioni ambientali schematiche (1:500, 1:1000 rappresentative del rapporto percettivo e altimetrico fra l'intervento e il contesto territoriale assoggettato a vincolo); q) Relazione paesaggistica contenente tutti gli elementi descrittivi che consentono di valutare l’impatto dell'intervento proposto sul paesaggio. Nel caso di variazioni della normativa regionale in materia ci si dovrà ovviamente riferire a tali nuove prescrizioni. r) Nel caso di autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R. 139/2010, la documentazione da produrre è quella indicata all’art.2 del suddetto decreto. 3. Varianti a Permessi di Costruire o a D.I.A. 3.1 La documentazione da allegare alle “varianti” dovrà riguardare tutti gli elaborati che subiscono delle variazioni rispetto al progetto principale. Dovranno essere presentati gli elaborati progettuali già predisposti per il primo progetto (relazione, planimetria, piante, prospetti, sezioni), con indicazione grafica delle variazioni rispetto a quanto approvato, evidenziate in giallo (opere previste e non realizzate) e rosso (opere in variante). 3.2 Nel caso di modifiche di progetti di intervento su edifici esistenti, i colori giallo e rosso saranno riferiti a demolizioni e nuove costruzioni mentre per le opere previste e non eseguite dovrà essere utilizzato il colore azzurro. 3.3 Dovranno inoltre essere presentati gli elaborati progettuali con indicazione della soluzione progettuale definitiva prevista. Art. 16. Proposta di piano attuativo di iniziativa privata La proposta di piano attuativo di iniziativa privata, redatta in conformità a l modello predisposto dall’Amministrazione Comunale deve contenere tutti i dati richiesti nello stesso modello ed in particolare deve indicare: 1. Piani attuativi in aree libere: a) Relazione circa i caratteri e l’entità dell’intervento, da cui risulti la dimostrazione della conformità dell’intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, eventualmente corredata da specifiche N.T.A. del piano attuativo; b) Stralcio dell’azzonamento dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative norme di attuazione, con individuazione delle aree interessate, nonché stralcio di eventuale strumento in itinere e delle relative norme di attuazione; c) Estratto catastale con l’indicazione delle aree interessate e con l’elenco delle proprietà; d) Planimetria dello stato di fatto - almeno in scala 1:500 – della zona interessata con l’individuazione delle curve di livello o dei caposaldi di riferimento delle presenze monumentali, naturalistiche ed ambientali, degli eventuali vincoli apposti in forza della legislazione vigente con adeguata estensione al territorio circostante per consentire un’opportuna conoscenza del contesto di intervento; e) Progetto planivolumetrico- almeno in scala 1:500- definito nelle sue componenti tipologiche e destinazioni d’uso, con indicazione delle sagome di ingombro e delle coperture dei singoli edifici; il progetto dovrà altresì individuare le aree di uso pubblico, le aree da cedere in proprietà al Comune nonché le opere di sistemazione delle aree 22 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO libere; f) Progetto di massima delle opere di urbanizzazione relativo alle strade, ag li accessi,ai parcheggi pubblici e privati nonché agli impianti tecnici di collegamento con la rete dei pubblici servizi; g) Schema di convenzione contenente l’impegno per la cessione gratuita delle aree per urbanizzazione primaria e secondaria e per l’esecuzione delle opere relative a carico del lottizzante o per l’assunzione degli oneri sostitutivi; la determinazione dell’importo da versare a garanzia delle urbanizzazioni; le modalità e i tempi di attuazione. Per i comparti di perequazione lo schema di convenzione dovrà prevedere anche gli impegni di tutti i lottizzanti di cui alla normativa del Piano delle Regole. 2. Piani attuativi in aree edificate: a) Relazione circa i caratteri e l’entità dell’intervento, da cui risulti la dimostrazione della conformità dell’intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, eventualmente corredata da specifiche N.T.A. del piano attuativo nonché da scheda di rilevamento degli edifici compresi nel piano; b) Stralcio dell’azzonamento dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative norme di attuazione, con individuazione delle aree interessate, nonché stralcio di eventuale strumento in itinere e delle relative norme di attuazione; c) Estratto catastale con l’indicazione delle aree interessate e con l’elenco delle proprietà; d) Planimetria quotata dello stato di fatto dell’area e degli edifici esistenti- almeno in scala 1:500; e) Profili dello stato di fatto verso gli spazi pubblici e sezioni progressive schematiche almeno in scala 1:500- estesi all’ edificato in diretta relazione con l’ambito del piano attuativo; f) Progetto urbanistico-architettonico definito nelle componenti tipologiche e di destinazione d’uso, nelle masse e nelle altezze delle costruzioni; il progetto dovrà contenere altresì le indicazioni relative agli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico o di uso pubblico, nonché gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro e risanamento conservativo ed a ristrutturazione edilizia; g) Profili regolatori verso gli spazi pubblici- almeno in scala 1:500; h) Relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l’acquisizione delle aree e delle sistemazioni generali necessarie per l’attuazione del piano; i) Schema di convenzione- da allegare in caso di piano di recupero di iniziativa privata. Art. 17. Procedimento amministrativo 1. In sede di presentazione dell'istanza di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica, D.I.A., S.C.I.A, la domanda si intende presentata il giorno in cui viene formalmente acquisita al protocollo comunale con la relativa attribuzione del numero di protocollo generale. 2. Permesso di Costruire 2.1 Il Permesso di Costruire costituisce titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori ed è rilasciato in conformità agli strumenti di pianificazione, del regolamento edilizio e della normativa urbanistico-edilizia vigente. 23 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO 2.2 Il Permesso di Costruire è comunque subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione della medesima contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del Permesso. 2.3 Il procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire è disciplinato all’art. 38 della l. r. 12/2005; nel caso di progetti particolarmente complessi, definiti tali secondo motivata determinazione del responsabile del procedimento, da assumersi entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, le tempistiche indicate ai commi 3 e 5 dello stesso art. 38 possono essere raddoppiate. 3. Denuncia di inizio attività (D.I.A.) 3.1 Chi ha titolo per presentare istanza di permesso di costruire ha facoltà, per gli interventi di cui all’art.8 comma 3 del presente R.E., di inoltrare al Comune denuncia di inizio attività, fatta eccezione per gli interventi edificatori di cui al comma 3 bis, art. 52 L.R. 12/2005 e di quelli destinati aree destinate all’agricoltura, disciplinati dagli a r t t . 5 9 e 6 0 L.R.12/05. 3.2 Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienicosanitarie. La denuncia di inizio attività è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori. 3.3 La Denuncia di Inizio Attività è disciplinata all’art.23 del D.P.R.380/2001 e all’art.42 della L.R. 12/2005. 4. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 4.1 L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della SCIA di cui all’art.19 Legge 122/2010, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro trenta giorni. 4.2 E' fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21- quinquies e 21- nonies della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 4.3 Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di 30 giorni, all’Amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. 24 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO 4.4 La SCIA è disciplinata all’art.19 della Legge 241/1990 come modificata dalla legge 122/2010. 5 Varianti 5.1 Costituiscono varianti le modificazioni quantitative o qualitative all'originario progetto assentito. 5.2 Le varianti a permessi di costruire o DIA che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, sono interventi soggetti a CEA . Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tale comunicazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al titolo abilitativo dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Tale comunicazione presuppone quindi che le opere siano già state realizzate senza che ciò comporti l'applicazione di alcuna sanzione. 5.3 E’ inoltre possibile, per varianti ordinarie relative ad opere riconducibili alle fattispecie effettuabili con SCIA di cui all’art.8 comma 3, presentare una Segnalazione di Inizio Attività. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione all’Amministrazione Comunale. 5.4 Qualora, nel corso del lavori, si intendano apportare modifiche al progetto approvato, tale da alterare le linee principali dell'intervento edilizio, realizzando un nuovo fatto costruttivo e/o apportando varianti essenziali (così come definite dall’art.54 capo VI della L.R.12/2005), l'interessato deve sospendere i lavori e presentare conforme progetto di variante, secondo le norme relative all'ottenimento di atto abilitativo esplicito (permesso di costruire) ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni relative alla denuncia d'inizio dell'attività. I lavori potranno riprendere solo ad avvenuta concretizzazione del nuovo atto abilitativo all'esercizio dell'attività edilizia. 6 Autorizzazione paesaggistica 6.1 Per l’istruttoria della domanda di Autorizzazione paesaggistica di competenza comunale, il Comune si avvale, oltre che della struttura competente, degli esperti in materia paesaggistica e di tutela ambientale facenti parte della Commissione per il paesaggio; 6.2 La Commissione per il paesaggio formula il parere di competenza e le sue valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta. 6.3 L'autorizzazione paesaggistica di competenza comunale è rilasciata o negata dal Dirigente competente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. L’autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi 30 giorni dalla sua emanazione. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. 6.4 Il Comune dà immediata comunicazione alla Soprintendenza per i Beni culturali e per il paesaggio delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento. 25 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO Nella comunicazione alla Soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. 7 Archiviazione d’ufficio 7.1 Nel caso in cui la documentazione integrativa richiesta nei procedimenti amministrativi summenzionati, non venga presentata nei termini assegnati dall’ufficio, la pratica si intende improcedibile ed archiviata d’ufficio. Art. 18. Provvedimento finale – Rilascio del Permesso di Costruire 1 L'atto finale andrà notificato ovvero comunicato in altra forma consentita dalla legge, al soggetto che ha presentato l'istanza o altro soggetto delegato. 2 Dalla data della di ricezione dell’avviso di emissione del PDC decorrono i termini assegnati per l'inizio dei lavori. 3 L’ultimazione dei lavori può essere prorogata con provvedimento, previa richiesta motivata da presentarsi prima della relativa scadenza, nel caso in cui il rispetto degli stessi non risulti possibile per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, in conformità a quanto stabilito dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001. 4 Il decorso dei termini comporta la decadenza di diritto del permesso di costruire senza necessità dell'assenso e di formale provvedimento da parte dell'Amministrazione. Art. 19. Asservimento dell’area di pertinenza 1 Gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ampliamento, in assenza di piano attuativo,devono prevedere l’assoggettamento a vincolo di asservimento delle relative aree, anteriormente al rilascio o al formarsi del titolo abilitativo. 2 Il vincolo di asservimento, costituito mediante atto unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto, è riferito allo sfruttamento edilizio dell’area, in base agli indici vigenti al momento del rilascio o del formarsi del titolo abilitativo. 3 L’atto deve indicare gli estremi catastali dell’area, la sua estensione espressa in metri quadrati, la superficie lorda di pavimento o la superficie coperta utilizzata, nonché il relativo indice di PGT riferito all’intera area fondiaria di pertinenza e deve contenere un allegato tecnico quotato con l’individuazione grafica dell’area. 4 Il vincolo di asservimento permane con il permanere degli edifici. Art. 20. Conferenza dei Servizi tra amministrazioni diverse 1. Qualora il procedimento edilizio (permesso di costruire o D.I.A) richieda il rilascio di assenso e autorizzazioni da parte di enti o amministrazioni diverse da quella comunale, il dirigente del Settore Competente, convoca apposita Conferenza dei Servizi, con gli effetti di cui agli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. 2. La Conferenza è indetta quando l'Amministrazione Comunale debba acquisire atti di assenso comunque denominati, di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e tutti gli atti di assenso richiesti. 26 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 21. Interventi urgenti 1. Le opere che si rendono necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità dalle persone e circoscritte alla messa in sicurezza del manufatto e dell’area circostante, possono essere eseguite senza preventiva acquisizione del titolo abilitante, sotto la responsabilità personale del committente e del professionista incaricato. Le dichiarazioni rese da questi ultimi devono riguardare anche l'effettiva esistenza del pericolo. 2. Il proprietario ed il professionista devono dare immediata segnalazione dei lavori all'Amministrazione Comunale e devono presentare, entro dieci giorni dall'inizio degli stessi, il progetto e la corrispondente domanda di provvedimento edilizio in relazione alla natura dell'intervento. Art. 22. Parere preventivo 1. Per interventi di ristrutturazione edilizia, nonché di nuova costruzione o ampliamento, i soggetti interessati possono presentare alla struttura competente un progetto preliminare, corredato dai seguenti elaborati: a) planimetria in scala adeguata che consenta l’esatta individuazione dell’immobile; b) rilievo dell’immobile oggetto di intervento in scala opportuna con l’indicazione delle piante di tutti i piani, adeguatamente quotate, corredate delle destinazioni d’uso dei locali e con l’indicazione dei prospetti e di almeno due sezioni; c) documentazione fotografica dello stato di fatto relativa all’immobile; d) relazione illustrativa dell’intervento da realizzare e delle soluzioni progettuali di massima; e) dichiarazione firmata dal progettista attestante che il progetto preliminare è conforme alla strumentazione urbanistica vigente e alle norme del regolamento edilizio. 2. La struttura competente può esaminare e discutere il progetto con l’interessato e il progettista in via informale. 3. L’esame preventivo del progetto fa’ salve, in ogni caso, la presentazione della domanda e l’istruttoria del progetto definitivo ai fini di ottenere il titolo abilitativo all’intervento edilizio. Art. 23. Voltura dei titoli edilizi 1. Nell’ipotesi di trasferimento del permesso di costruire o altro titolo abilitativo, i successori o l’avente causa possono chiedere che il permesso di costruire sia intestato agli stessi. 2. Il successore o l’avente causa presenta alla struttura competente la domanda di nuova intestazione (voltura), con indicazione, in via di autocertificazione, dell’atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto che ha costituito il presupposto per il rilascio del titolo abilitativo. Art. 24. Procedura dei piani attuativi 1. L’istruttoria della proposta di piano attuativo è condotta nel termine di 90 giorni decorrente dalla presentazione del relativo progetto all’Amministrazione comunale per il tramite della 27 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO competente struttura organizzativa, unitamente alla documentazione di cui all’art.16 del presente regolamento. 2. Il termine di 90 giorni di cui al comma 1 può essere interrotto una sola volta qualora il Responsabile del procedimento richieda, con provvedimento espresso da assumere nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della proposta di piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l’adeguamento della stessa alle prescrizioni normative vigenti. In questo caso il termine di cui al comma 1 decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa o delle modifiche progettuali richieste. 3. Della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall’esito della medesima, è data comunicazione al soggetto proponente. 4. Contestualmente alla comunicazione all’interessato della conclusione della fase istruttoria, il responsabile del procedimento trasmette alla Giunta comunale, unitamente alla relazione istruttoria, la proposta di piano. 5. Il piano attuativo è adottato con deliberazione del Consiglio comunale ed approvato dallo stesso, ai sensi e con la procedura prevista dall’art. 14, commi da 1 a 4 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12. 6. Per i piani attuativi interessanti aree ed edifici compresi, in tutto o in parte, in parchi o riserve istituiti con legge statale o regionale, la deliberazione di adozione del piano attuativo, con i relativi allegati, è trasmessa, contestualmente al deposito degli atti nella segreteria comunale, rispettivamente all’ente gestore del parco, per l’espressione del relativo parere. 7. Nel caso in cui la documentazione integrativa richiesta nei procedimenti amministrativi summenzionati, non venga presentata nei termini assegnati dall’ufficio, la pratica si intende improcedibile ed archiviata d’ufficio. CAPO III – AGIBILITA’ Art. 25. Certificati di agibilità 1. Il certificato di agibilità ha la funzione di attestare la sussistenza di condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, da valutarsi sulla base della normativa vigente. 2. Il certificato di agibilità è richiesto a seguito di interventi in edifici, o parti di essi, destinati a un utilizzo che comporta la permanenza dell'uomo, sia questa caratterizzata dalla semplice frequentazione, come nel caso di immobile destinato ad attività produttiva, sia nel caso di soggiorno prolungato che caratterizza l'uso abitativo. 3. Sono legittimati a chiedere il rilascio dei certificati di agibilità tutti i soggetti intestatari dei provvedimenti abilitativi di cui ai precedenti articoli o comunque legittimati alla realizzazione di opere per le quali sia richiesta tale certificazione di conformità alla normativa igienicosanitaria. 4. Essi in particolare riguardano: a) nuove costruzioni 28 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. Art. 26. Richiesta di certificato di agibilità 1. La domanda di certificato di agibilità deve indicare: a) generalità del richiedente con relativo numero del codice fiscale. Nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; b) estremi del titolo abilitativo in base al quale sono state realizzate le opere delle quali si chiede di certificare l’abitabilità o l’agibilità; c) estremi della denuncia di ultimazione dei lavori presentata (riportando la relativa data); d) luogo e data di presentazione della richiesta, nonché sottoscrizione del richiedente. 2. La domanda deve riportare l’elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. Art. 27. Allegati alla richiesta di Certificato di agibilità 1. A corredo della richiesta di certificato di agibilità devono essere allegati i seguenti documenti: a) comunicazione di ultimazione dei lavori; b) certificato di collaudo statico delle opere realizzate; c) certificato di conformità alla normativa in materia sismica; d) copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto dell’immobile, redatta in conformità alle norme vigenti in materia, nonché copia delle planimetrie delle nuove unità immobiliari e delle modifiche alle unità preesistenti; e) dichiarazione del richiedente che, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, certifichi, sotto la sua responsabilità la conformità delle opere rispetto al progetto approvato, la prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. f) eventuale certificazione di prevenzione incendi se necessaria, o segnalazione di inizio attività ai sensi del D.P.R 1/8/2011 n.151; g) nei casi diversi da quelli previsti al comma f), dichiarazione che non vi sono attività soggette al controllo di prevenzione incendi; h) dichiarazione o attestazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici ad uso civile alle prescrizioni di legge ovvero certificati di collaudo degli impianti tecnologici ove previsto dalle normativa vigente; i) dichiarazione di conformità al progetto presentato ai sensi della L.10/91 e successive modifiche e integrazioni; j) attestato di certificazione energetica redatto dal soggetto certificatore ai sensi del punto 9.5 delle “Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia” della D.G.R. 26/6/2007 n. VIII/5018 e ricevuta del catasto energetico degli edifici della Regione Lombardia; 29 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO k) dichiarazione attestante il rispetto della normativa vigente sulla eliminazione delle "barriere architettoniche" ; l) dichiarazione del Direttore Lavori attestante che sono stati messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la conformità dell’edificio ai requisiti acustici secondo quanto disposto dalla legge 447/95, DPCM 14/11/97, DPCM 5/12/97 e dalla legge regionale 13/01 e dalla Classificazione acustica comunale vigente approvata con delibera del Consiglio Comunale; m) parere igienico sanitario rilasciato da ASL locale ai sensi dell’art.5 comma 3 lett.a) del D.P.R. 380/2001 (con tale parere l’agibilità si intende attestata trascorsi 30 giorni dalla richiesta ai sensi dell’art.25 comma 4 D.P.R. 380/2001) n) se non in possesso del parere di cui al comma m), autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie (con tale parere l’agibilità si intende attestata trascorsi 60 giorni dalla richiesta ai sensi dell’art.25 comma 4 D.P.R. 380/2001); o) copia del collaudo delle opere di urbanizzazione; p) autorizzazione all’allacciamento a pubblica fognatura; q) elaborato grafico con l’individuazione dei parcheggi/box oggetto di vincolo pertinenziale con le relative unità immobiliari. 2. Il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità è disciplinato nell’art.25 del DPR 380/2001 e meglio specificato nella modulistica in vigore presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 3. Il rilascio del certificato di agibilità per le attività economiche è disciplinato dalla L.R.1/2007. Art. 28. Agibilità parziale degli edifici 1. L’agibilità parziale può essere attestata con relativo certificato laddove le unità immobiliari risultino indipendenti dal punto di vista funzionale, siano rispettati i requisiti di accessibilità e risultino ultimate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’edificio che include l’unità immobiliare oggetto della richiesta. CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI Art. 29. Vigilanza e Sanzioni 1. L'Amministrazione, tramite i propri uffici competenti, esercita la vigilanza sulla attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. 2. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria incaricati della sorveglianza edilizia ed i funzionari e dipendenti degli Uffici Tecnici Comunali hanno il diritto di accedere in qualunque momento dovunque si eseguono lavori, indipendentemente dalla presentazione di progetti, per eseguire le operazioni di ispezione e controllo su tutte le opere soggette all'osservanza del presente regolamento ed in generale alle Leggi vigenti in materia ediliziourbanistica. 30 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO 3. Fatta salva la possibilità da parte dei competenti organi del Comune di effettuare controlli e verifiche di ogni genere in relazione a procedure d’ufficio, è ammesso che i cittadini presentino segnalazioni volte ad ottenere la verifica della situazione esistente sotto il profilo igienico-sanitario, e/o strutturale, nonché ogni altra istanza volta a promuovere la verifica dell'effettivo rispetto di norme in materia edilizia. 4. L'ufficio preposto, avvalendosi, se del caso, di tutti gli enti, aziende ed uffici che forniscono servizi di supporto all'attività amministrativa comunale (A.S.L., A.R.P.A. Lombardia, ecc..), è tenuto a verificare le suddette segnalazioni ed eseguire i necessari controlli e fornire adeguata risposta al cittadino, se del caso avviando i procedimenti a carico degli interessati. CAPO V – LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Art. 30. Disciplina 1. Il presente capo stabilisce la disciplina di composizione, nomina e funzionamento della Commissione per il Paesaggio di diretta competenza dell’Amministrazione comunale. Art. 31. Campo di applicazione 1. Sono sottoposti alla Commissione per il paesaggio gli interventi in ambiti sottoposti a vincolo per i quali l’autorizzazione paesaggistica sia di competenza comunale ai sensi dell’art. 80 L.R. 12/2005 o gli interventi in zone di particolare sensibilità paesistica previste dal PGT vigente. Art. 32. Composizione 1. La Commissione per il Paesaggio é un organo collegiale con funzione tecnico consultiva in materia paesaggistica. 2. Sono membri di diritto: - un esperto scelto in una rosa di tre nomi proposti dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, avente esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale acquisita attraverso corsi di formazione promossi o riconosciuti dalla Regione Lombardia o attraverso esperienza professionale specifica e supportata da idonea documentazione; - un esperto scelto in una rosa di tre nomi proposti dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Como, avente esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale acquisita attraverso corsi di formazione promossi o riconosciuti dalla Regione Lombardia o attraverso esperienza professionale specifica e supportata da idonea documentazione; - un esperto scelto in una rosa di tre nomi proposti dal Collegio dei Geometri della Provincia di Como, avente esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale acquisita attraverso corsi di formazione promossi o riconosciuti dalla Regione Lombardia o attraverso esperienza professionale specifica e supportata da idonea documentazione; - un esperto in possesso di requisiti professionali in materia edilizia, o urbanistica, o ambientale e del paesaggio, designato dal Sindaco 31 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO un esperto di Storia dell’Architettura scelto in una rosa di tre nomi, proposti dalle associazioni cittadine o provinciali che perseguono finalità di tutela del territorio e dei beni ambientali. - Tutti i membri della Commissione per il Paesaggio devono in ogni caso possedere i requisiti previsti dalla disciplina statale e regionale in materia. 3. Partecipano ai lavori della Commissione per il Paesaggio, senza diritto di voto, il dirigente comunale competente o suo delegato, il responsabile del procedimento relativo al progetto in esame e il segretario della Commissione. 4. La Commissione per il Paesaggio è rappresentata dal suo Presidente. Art. 33. Nomina e durata 1. La Commissione per il Paesaggio viene nominata dalla Giunta Comunale, ad eccezione del membro designato direttamente dal Sindaco. La Giunta designa inoltre il Presidente e Vicepresidente, tra i membri della Commissione. 2. I commissari vengono designati entro 45 giorni dall’insediamento della Giunta Comunale e restano in carica per tutta la durata della stessa e comunque fino alla designazione della nuova Commissione. 3. I membri della Commissione che cessano dalla carica prima della scadenza, vengono sostituiti con provvedimento della Giunta Comunale, con altro soggetto che deve appartenere alla stessa categoria del membro sostituito. I sostituti restano in carica fino alla scadenza secondo le modalità di cui al comma 2. Art. 34. Incompatibilità e conflitto di interessi 1. Non possono far parte della Commissione per il Paesaggio: - il Sindaco, consiglieri comunali o membri della Giunta Comunale - personale dipendente, in modo continuativo o temporaneo, del Comune o altri Enti o società da esso dipendenti o in cui il Comune dispone di una partecipazione maggioritaria - non devono avere rapporti di parentela con i membri della Giunta o del Consiglio Comunale. 2. I membri della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente in caso di incompatibilità. 3. I membri della Commissione che sono direttamente interessati ai progetti in esame devono astenersi dalla discussione e giudizio dei medesimi. 4. L’obbligo di astensione di cui al comma 3 sussiste anche nel caso in cui i progetti in esame siano riferiti ad interessi di parenti o affini, di soci o colleghi dello stesso studio professionale. Art. 35. Compiti della Commissione 1. La Commissione per il Paesaggio valuta la qualità progettuale, paesaggistica ed ambientale dei progetti edilizi e dei Piani Attuativi in relazione ai valori paesaggistici del contesto, all’inserimento ambientale dell’opera, alla congruità con i criteri di salvaguardia del bene tutelato nel caso di interventi su edifici esistenti. 32 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO 2. Se la Commissione ha già espresso parere positivo su un progetto preliminare, il parere sul progetto definitivo non risulta necessario se questo, all’esame dello Sportello Unico per l’Edilizia, risulta conforme al primo. 3. La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante, nei casi previsti dalla legge, in merito: - al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune; - all’irrogazione di sanzioni in materia di beni culturali e paesaggistici di competenza del Comune - all’espressione del parere di competenza in caso di sanatoria delle opere edilizie realizzate su aree sottoposte a vincolo; - interventi di arredo urbano - su istanze preventive presentate da privati - a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti. 4. Il parere della Commissione è obbligatorio nei casi previsti dalla legge per le opere pubbliche comunali ove sia presente un impatto paesistico. 5. La Commissione può esprimere pareri su quesiti di interesse generale o su piani attuativi, sulla base di sollecitazioni formulate dalle strutture comunali di riferimento. 6. La Commissione può eseguire sopralluoghi, anche delegando alcuni membri, qualora lo ritenga utile per la formulazione del parere. Art. 36. Convocazione 1. La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente, mediante comunicazione scritta, almeno cinque giorni prima della data fissata. 2. Copia della comunicazione è inoltre inviata ai responsabili dei procedimenti dei settori interessati. 3. I membri della Commissione decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione. Art. 37. Validità delle sedute e delle determinazioni 1. Le sedute della Commissione per il Paesaggio sono valide se risultano presenti almeno la metà più uno dei componenti, computando nel numero il presidente o il vicepresidente, uno dei quali deve essere necessariamente presente. 2. La Commissione del Paesaggio può invitare i progettisti a presenziare alla seduta, per avere chiarimenti su progetti presentati, qualora lo ritenga utile per l’espressione del parere; il progettista non può essere presente alla successiva attività di esame e espressione del parere. 3. Le determinazioni sono validamente assunte quando ottengono voto favorevole della maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, se assente, del vicepresidente. 4. Il verbale dei pareri viene redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente o Vicepresidente. I membri presenti sottoscrivono sottoscrivere il foglio di presenza alla seduta. 33 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO TITOLO II DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA CAPO I- SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO Art. 38. Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico 1. Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico, devono avere una superficie idonea a facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità utilizzando materiali e modalità costruttive nel rispetto del contesto urbano che consentano facili operazioni di ispezionabilità e ripristinabilità, nel caso siano presenti sottoservizi impiantistici. 2. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni. 3. E’ vietata la formazione di nuovi fronti ciechi fronteggianti spazi pubblici o assoggettabili all’uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, può essere imposta la sistemazione in modo conveniente e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. Art. 39. Disciplina del verde su aree pubbliche 1. Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale. 2. L’inserimento di alberature su strade, piazze, parcheggi ecc., deve essere valutato oltre che sulla base delle indicazioni generali (natura del terreno, caratteristiche climatiche, adattabilità della specie), anche sulla scorta dei seguenti fattori: a) sviluppo della specie in relazione all’ampiezza dell’asse stradale, delle piazze, dei parcheggi ecc., nonché alle condizioni di luce; b) forma e caratteristiche delle piante a maturità; c) sviluppo più o meno rapido; d) caratteristiche dell’apparato radicale; e) resistenza all’inquinamento; f) rilevanza estetica. 3. La realizzazione degli spazi verdi urbani comporta la preventiva valutazione delle caratteristiche e delle funzioni attribuite a ciascuna area, la scelta delle essenze da impiegarsi, la situazione pedologica, orografica e climatica in cui si opera. 4. Le distanze delle alberature dai confini di proprietà, in mancanza di specifiche indicazioni degli strumenti urbanistici, sono disciplinate dal Codice Civile. 5. La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle edificazioni deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire 34 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o soleggiamento di ambienti confinati prospicienti. 6. La distanza tra pianta e pianta è da stabilirsi in relazione alla specie ed alla capacità di sviluppo generale delle stesse. 7. Le aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, non devono essere utilizzate per depositi di materiale di qualsiasi tipo anche al fine di evitare infiltrazioni nocive agli apparati radicali. 8. Alla base delle piante e per una superficie rapportata al tipo di essenza arborea interessata deve essere evitata l’impermeabilizzazione del terreno. 9. Sulle alberature non devono essere apposti cartelli segnaletici né di altra natura anche per periodi temporanei. 10. La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale in relazione alle effettive condizioni di soleggiamento. Art. 40. Insegne e mezzi pubblicitari 1. Le insegne e i mezzi pubblicitari di qualsiasi natura sono da considerarsi parte integrante del disegno urbano, in quanto influenzano l’immagine dei luoghi. 2. La collocazione di insegne e mezzi pubblicitari non deve ostacolare l’accessibilità o fruibilità dello spazio pubblico. 3. Nelle aree adiacenti la viabilità, la loro installazione non deve costituire intralcio alla circolazione o ostacolo alla visibilità e in ogni caso non dovrà essere in contrasto con il Codice della Strada. 4. Le insegne a bandiera sporgenti dal corpo dell’edificio non possono essere collocate nelle aree di impianto storico. 5. Chiunque intenda installare impianti pubblicitari nel territorio comunale deve inoltrare apposita richiesta di autorizzazione al Comune. Art. 41. Cabine telefoniche, edicole, pensiline bus, dissuasori (archetti, “panettoni”, ecc) 1. Cabine telefoniche, pensiline bus, dissuasori (archetti, “panettoni”, ecc), situate su spazi pubblici anche se di tipo precario e provvisorio, devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l’ambiente circostante e non devono rappresentare ostacolo alla circolazione, fatte salve le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione. 2. Le cabine telefoniche debbono sempre essere posizionate e realizzate a seguito di esplicito provvedimento di assenso. Art. 42. Passaggi pedonali 1. Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti dovranno essere munite 35 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico, realizzati in conformità con i disposti della L. 9 gennaio 1989, n.13 e s.m.i. e della L.R. 20 febbraio 1989, n.6 s.m.i., inerenti l’eliminazione delle barriere architettoniche. 2. I passaggi pedonali devono sempre essere illuminati. 3. La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo. 4. Non sono ammesse fessure in griglie ed altri manufatti con larghezza o diametro superiore a cm.2; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al senso di marcia. 5. Nelle zone a prevalente destinazione residenziale devono essere individuati passaggi preferenziali per l’accesso a spazi o edifici pubblici con attraversamenti della viabilità stradale realizzati alle quote del marciapiede e raccordati con rampe al piano stradale, come da Codice della Strada. Art. 43. Percorsi ciclabili 1. Le piste ciclabili devono possibilmente essere separate o sopraelevate rispetto alla carreggiata degli autoveicoli in modo da garantire la massima sicurezza per i ciclisti, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice della Strada. 2. La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo. 3. Le norme costruttive dovranno comunque fare riferimento alle disposizioni di cui alla L.R. n. 7/2009. Art. 44. Occupazione degli spazi pubblici 1. L’occupazione del suolo finalizzata alla messa in opera di manufatti temporanei, è subordinata al mantenimento delle eventuali attività esistenti sull’area, degli eventuali spazi di sosta pubblici, nonché della fruibilità e pedonabilità in sicurezza dei luoghi. 2. La struttura comunale competente al rilascio dei provvedimenti di occupazione del suolo pubblico, può prescrivere condizioni per il mantenimento e il rispetto della qualità intrinseca dei luoghi e dei manufatti interessati dall’occupazione, nonché per garantire il rispetto di quanto previsto al comma 1. Art. 45. Reti tecnologiche di servizi pubblici 1. Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso devono conformarsi. 2. I punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere, devono essere correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata. 3. Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici. 36 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO 4. Prima dell’installazione e/o posa, anche in sede di ristrutturazione, di tubazioni esterne, linee aeree, palificazioni di supporto, dovrà essere verificata la possibilità di interramento delle reti. 5. Le modalità realizzative dovranno attenersi a quanto disciplinato nel Regolamento del P.U.G.S.S. Art. 46. Volumi tecnici ed impiantistici 1. I volumi tecnici impiantistici, (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra, devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano. 2. La realizzazione di manufatti tecnici ed impiantistici è subordinata a provvedimento autorizzativo. 3. Le cabine di trasformazione per l’alimentazione della rete di distribuzione all’utenza possono trovare collocazione all’interno delle zone di rispetto stradale, fatte salve diverse disposizioni contenute nello strumento urbanistico. 4. Al fine di non arrecare pregiudizio ai contesti in cui si collocano, le stazioni di pompaggio e di decompressione del gas possono essere realizzate anche in sottosuolo prevedendo comunque le necessarie aperture per consentirne la facile ispezione, nel rispetto della normativa vigente e delle distanze di sicurezza. CAPO II SPAZI PRIVATI Art. 47. Accessi e passi carrabili 1. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all’interno della proprietà. 2. I cancelli a movimento motorizzati devono essere dotati di dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica nonché di blocco, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e dei passanti. 3. I cancelli carrabili, salvo specifica deroga, devono essere arretrati rispetto al filo della recinzione, al fine di consentire la fermata dell’autovettura nell’attesa dell’apertura del cancello senza ingombrare lo spazio pubblico. Nel caso in cui non sia possibile l’arretramento, i cancelli comunque devono essere realizzati secondo quanto previsto al comma 2 e dotati di apertura motorizzata a radiocomando. 4. L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili è consentito quando è motivato da esigenze viabilistiche interne o esterne. 5. L’accesso pedonale ad uno spazio privato deve essere coperto ed il cancello pedonale adeguatamente arretrato al fine di consentire l’attesa in uno spazio sicuro dove collocare l’alloggiamento di impianti citofonici o altro. La copertura dovrà avere un’altezza massima di 2,40 mt estradosso ed una profondità massima di 2,00 ml. Tale copertura non è considerata ai fini delle verifiche urbanistiche. 37 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 48. Strade private 1. La costruzione di strade private è consentita nell’ambito dei Piani Attuativi, secondo quanto previsto dalle norme del PGT e negli altri ambiti di trasformazione previa apposita convenzione. 2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: a) alla pavimentazione; b) alla manutenzione e pulizia; c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d) all’efficienza del sedime e del manto stradale; e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali. 3. Le strade private devono avere dimensioni idonee a consentire il transito dei veicoli di emergenza e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l’agevole inversione di marcia degli autoveicoli, e comunque nel rispetto di quanto prescritto dal Codice della Strada. 4. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, i applicano alle realizzazioni di nuove strade; nel caso di interventi di ristrutturazione, recupero o riordino di strade, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità. 5. Le strade private poste all’interno del centro abitato, debbono essere dotate di idoneo impianto di illuminazione. 6. Le strade vicinali private, utilizzabili solo dai proprietari frontisti, sono regolate dalle norme del diritto privato e sono assimilate alle strade private per quanto attiene alle norme di cui al comma 2 del presente articolo. 7. Le strade vicinali di uso pubblico sono assoggettate al regime giuridico delle strade pubbliche nei seguenti casi: - qualora l’uso di tali strade avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti titolari di un pubblico interesse di carattere generale; sono quindi escluse le strade vicinali in cui il passaggio viene esercitato unicamente dai proprietari di fondi in dipendenza dell’ubicazione degli stessi, o da coloro che accedono ai fondi per esigenze connesse alla privata utilizzazione. - quando vi sia l’asservimento del bene all’uso pubblico, cosicché il bene assume caratteristiche analoghe ad un bene demaniale. Art. 49. Cortili e pertinenze private 1. I cortili e le pertinenze private, qualora visibili da spazi pubblici, debbono essere tenuti sgombri da depositi a cielo aperto, merci o masserizie varie. In caso diverso, gli stessi depositi non devono superare alla vista le recinzioni che delimitano la pertinenza. 38 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 50. Allacciamento alle reti impiantistiche 1. Nella costruzione degli immobili e nella ristrutturazione, devono essere garantite modalità di esecuzione che consentano gli allacciamenti alle reti impiantistiche (idrica, telefonica, elettrica, gas – metano) secondo la normativa tecnica dettata dagli enti erogatori dei servizi. 2. Allacciamento alle reti fognarie. 2.1 Tutti gli immobili devono convogliare le acque di scarico nella rete fognaria, secondo le modalità stabilite dal regolamento di fognatura o dall’Ente Gestore del servizio. 2.2 E’ fatto divieto di convogliare nella rete fognaria le acque piovane ad esclusione delle acque di prima pioggia, fatta salva eventuale disposizione diversa da parte dell’ente gestore. 2.3 Nel caso di immobili siti in zona non provvista di rete fognaria e in mancanza del regolamento di fognatura, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti. Art. 51. Altri servizi: parabole, condizionatori ecc 1. L’installazione di nuove antenne paraboliche deve rispettare i seguenti criteri: a) nei condomini di nuova costruzione o integralmente ristrutturati è obbligatorio l’utilizzo di antenne paraboliche collettive da installare in copertura; non è consentita l’installazione di nuove antenne paraboliche nelle singole proprietà private dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento. b) l’installazione degli apparati di ricezione, singoli o collettivi, ha luogo nel rispetto del decoro, dell’estetica e dell’ambiente; c) devono avere un colore in armonia con il manto di copertura dell’edificio; d) le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto del D.M.37/2008 a tutela della sicurezza degli impianti; e) sono fatte salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle sulla tutela di beni artistici; f) le antenne paraboliche di grandi dimensioni non devono porsi in contrasto con l’armonia ambientale, paesaggistica e panoramica. 2. Gli impianti di condizionamento con affaccio sullo spazio pubblico devono essere collocati in modo da non essere visibili dallo spazio pubblico medesimo. In caso di balconi con ringhiera composta di elementi verticali aperti, l’installazione è consentita all’interno del balcone entro l’altezza massima della ringhiera, a condizione che gli impianti abbiano dimensioni ridotte, colore e forma idonei a mimetizzarsi con i materiali di finitura del balcone, e siano privi di fregi o scritte suscettibili di evidenziarne la presenza. 3. Gli impianti di condizionamento devono essere collocati in modo tale che il rumore ed il calore, derivanti dal loro funzionamento, non si propaghino alle unità immobiliari adiacenti. Art. 52. Recinzioni 1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono presentare un aspetto decoroso. 39 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO 2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. Con il Permesso di costruire e nella presa d’atto della Denuncia d’inizio attività, il Comune può dettare prescrizioni e limitazioni d’ingombro al fine di garantire sicurezza e visibilità alla circolazione stradale o di rispettare il contesto paesistico e ambientale. 3. Tutte le recinzioni devono essere di altezza non superiore a 2,00 mt, costituite da strutture trasparenti a partire da una parte piena di altezza massima di 0,70 mt, misurata dalla quota naturale del terreno sui confini verso la proprietà privata e dalla quota di marciapiede adiacente (esistente o da realizzarsi) verso le proprietà pubbliche. 4. Sono ammesse parti cieche secondo un rapporto massimo del 20% dell’intera superficie della recinzione e per tratti con lunghezza non superiore a 10,00 mt. 5. Non sono ammesse parti cieche verso spazi pubblici. 6. I cancelli carrai dovranno essere arretrati dal filo della recinzione di almeno 1,50 mt, con adeguato smusso. I cancelli pedonali potranno essere a filo con la recinzione, se esiste il marciapiede o lo spazio per realizzarlo. Negli altri casi dovranno essere arretrati di 1,00 mt. Eventuali pensiline di copertura non dovranno sporgere dal filo della recinzione. 7. Le recinzioni al limite tra la proprietà privata ed aree pubbliche devono essere contenute completamente all’interno della proprietà privata. 8. In prossimità di incroci stradali o curve, la recinzione e la vegetazione dovranno essere sistemate in modo da non ostacolare la visibilità e comunque rispettare un minimo di smusso di 3,00 mt su ogni lato, opportunamente maggiorato nel caso che i due lati formino un angolo diverso da quello retto, salvo diverse prescrizioni che si rendessero utili per esigenze viabilistiche. 9. Eventuali apparecchiature video citofoniche e di apertura elettrica o telecomandata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed opportunamente inserite nel contesto della struttura. 10. In caso di terreno in pendenza, la recinzione deve avere un profilo a gradoni, che, rispettando l’altezza massima prescritta di cui al comma 3 del presente articolo, si raccordi con i manufatti esistenti. 11. Nella realizzazione delle recinzioni dovranno essere inoltre rispettate le norme specifiche del Piano delle Regole. Art. 53. Spazi inedificati 1. Le aree inedificate non possono essere lasciate in stato di abbandono ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di decoro urbano da parte di enti o dei soggetti proprietari, in base alle specifiche ordinanze sindacali. 2. Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o che possono determinare grave situazione igienico - sanitaria, devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione, sia nel caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione. 3. In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata, previa diffida, l’esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore. 40 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO 4. La recinzione di tali aree deve essere realizzata con strutture che ne consentano la visibilità. 5. Non può essere consentito l’utilizzo di aree inedificate come deposito di materiali o mezzi a cielo aperto, senza il titolo abilitativo e l’ottenimento del cambio di destinazione d’uso dell’area stessa. Art. 54. Sistemazioni esterne ai fabbricati 1. Le sistemazioni esterne ai fabbricati, compresa l’illuminazione artificiale, costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini della ultimazione delle opere. 2. Nella progettazione degli spazi residuali e non edificati del lotto edificabile devono essere tenute in debita considerazione le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde. 3. Gli spazi esterni devono essere dotati di adeguata illuminazione. 4. Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le essenze arboree e le tipologie di piantumazione esistenti o previste. Art. 55. Toponomastica e segnaletica. 1. E’ riservata all’Amministrazione la potestà di applicare e mantenere, sulle pareti di manufatti privati, prospicienti strade o altri spazi pubblici o di uso pubblico, targhe di toponomastica urbana o altri mezzi di segnaletica stradale, orologi, lapidi commemorative. 2. Non è soggetto a provvedimento abilitativo l’utilizzo di pareti di manufatti privati, non prospicienti strade o altri spazi pubblici, per apporre targhe piastrine, tabelle, cartelli, orologi, lapidi purchè il manufatto non sia soggetto a vincolo o si trovi in aree soggette a tutela di cui al D.Lgs 42/2004. 3. L’apposizione di targhe, orologi e lapidi su fronti di edifici di proprietà privata prospicienti strade e spazi pubblici, deve essere preventivamente autorizzata dalla struttura comunale competente. CAPO III REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO ALL’AMBIENTE E ALLO SPAZIO URBANO Art. 56. Decoro delle costruzioni 1. Le nuove costruzioni costituiscono una parte importante nella definizione e nel rinnovo dei caratteri urbani e ad esse viene affidato il ruolo insostituibile di promuovere il miglioramento delle condizioni insediative. 2. Le nuove costruzioni devono essere adeguate alle condizioni climatiche e devono rispettare gli aspetti storico ambientali e culturali dei contesti in cui si inseriscono. 3. E’ necessario che gli elementi costitutivi delle facciate, delle coperture in tutte le loro componenti (falde, abbaini, lucernari, ecc.), degli infissi, degli aggetti, delle gronde, dei balconi, dei marcapiano, delle cornici, dei parapetti, in quanto elementi di rilevante 41 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO interesse figurativo, determinino un rapporto equilibrato con il contesto e con le caratteristiche dei luoghi circostanti. 4. Con provvedimento motivato, può essere imposta ai proprietari degli edifici l’esecuzione di rivestimenti e finiture su edifici e manufatti, nonché la rimozione di scritte, insegne, decorazioni, coloriture e sovra-strutture in genere. 5. Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico arrechino pregiudizio al contesto circostante, può essere imposta ai proprietari la loro sistemazione. 6. In caso di non adempimento può essere imposta, con motivato provvedimento, al proprietario dell’immobile o all’amministratore del condominio, l’esecuzione delle opere necessarie a rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo. 7. Il provvedimento deve indicare le modalità di esecuzione, i termini per l’inizio e per l’ultimazione dei lavori e la riserva di esecuzione in danno in caso di inadempienza. Art. 57. Spazi conseguenti ad arretramenti 1. Gli spazi derivati dalla costruzione pregressa di edifici arretrati rispetto agli allineamenti preesistenti, se non recintati, devono essere sistemati con soluzioni che contribuiscono al miglioramento della qualità dello spazio urbano. Tali spazi devono essere sistemati a verde, oppure dotati di idonea pavimentazione che si deve integrare con quella pubblica contigua. Art. 58. Prospetti su spazi pubblici 1. I piani e progetti edilizi devono contenere i criteri di definizione degli spazi prospicienti il suolo pubblico, indicando soluzioni volte a valorizzare la qualità dello spazio urbano circostante. 2. I progetti edilizi devono prestare cura al raggiungimento di una proporzione armonica e gradevole dei rapporti compositivi con gli altri edifici esistenti, le piazze, i giardini ed i parcheggi. 3. Le porte e le finestre che affacciano sulla strada pubblica devono essere predisposte unicamente per l’apertura verso l’interno o con battente compreso nel filo dell’edificio, fatta salva l’esigenza di rispettare eventuali norme in tema di sicurezza; dette aperture potranno essere consentite solamente se poste su marciapiede di idonea dimensione. Art. 59. Limitazioni all’illuminazione naturale 1. In tutti i nuovi interventi devono essere valutati, nel rispetto dell’altezza massima consentita, nonché delle distanze tra edifici, la presenza di ostacoli o limitazioni all’illuminazione naturale diretta, al fine di consentire agli edifici in condizioni meno vantaggiose a causa della maggiore esposizione a nord o della minore altezza, condizioni accettabili di soleggiamento invernale. 2. Tali valutazioni devono essere effettuate secondo le indicazioni contenute nel Regolamento Locale di Igiene. 42 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 60. Sporgenze e aggetti 1. Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, le fronti degli edifici prospettanti su pubblici passaggi o comunque su percorso di uso comune (anche se di proprietà privata) non devono presentare aggetti maggiori di cm. 10 al di sotto della quota di m. 3,50, misurata a partire dal piano di calpestio del pubblico passaggio anche in mancanza di marciapiede. 2. La predetta disciplina si applica anche per le parti mobili degli infissi, per le tende e per qualsiasi aggetto (anche se provvisorio o stagionale) di qualunque materiale esso sia costituito. 3. Balconi a sbalzo e pensiline debbono essere posti ad un’altezza minima di m.3,50 dall’eventuale marciapiede rialzato; nel caso non esista marciapiede o lo stesso non sia rialzato, l’altezza minima è di m.4,50 dalla quota stradale o dal percorso pedonale. 4. Elementi aggettanti chiusi (bow-window) sono soggetti al criterio della visuale libera e sono considerati ai fini del calcolo della distanza dai confini di proprietà e di zona, dagli altri fabbricati e dai cigli stradali, fatta salva la prevalente disciplina eventualmente contenuta nei vigenti strumenti urbanistici. 5. Balconi e pensiline non debbono mai sporgersi sul suolo pubblico oltre m.1,50 e non debbono comunque mai superare la larghezza dell’eventuale marciapiede. 6. Per edifici prospicienti spazi e strade pubbliche, sono vietati gli interventi, anche finalizzati al contenimento energetico, che appoggino anche solo parzialmente sulla sede pubblica. Art. 61. Pavimentazioni degli spazi pubblici 1. Le pavimentazioni di marciapiedi, portici, e pubblici passaggi, o asserviti ad uso pubblico, anche di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed antisdrucciolevole, e, nel caso di proprietà privata, essere mantenute a cura e spese dei proprietari. 2. Nel centro storico e nelle zone sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, i materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi. Art. 62. Disciplina del colore 1. Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico ed armonico lungo tutta l’estensione della facciata dell’edificio. 2. Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, formanti un solo corpo di fabbrica, devono essere intonacate integralmente. 3. Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai basso e alto rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate. 4. Il colore delle facciate si deve rapportare armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti. 5. Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un aspetto indecoroso, con provvedimento motivato può esserne ordinato il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo termine per l’esecuzione. 43 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO 6. Per quanto riguarda i nuclei storici così come individuati dal Piano delle Regole, valgono le seguenti indicazioni: a) la scelta dei colori per la tinteggiatura delle facciate dovrà essere compresa nella gamma delle terre chiare. Si potrà ricorrere ad altro colore per il basamento e le cornici se intonacate, per i davanzali in cemento o altri elementi decorativi. Tali colori dovranno riprendere le tinte dei materiali lapidei tipici dei centri storici lombardi, quali arenarie, beola, serizzo e granito grigio. b) Nel caso di facciate prospicienti lo spazio pubblico, il colore delle facciate dovrà essere scelto in relazione agli edifici circostanti; negli edifici appartenenti a più proprietari la tinteggiatura delle facciate dovrà essere eseguita in modo omogeneo su tutta la facciata. c) Le opere di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio all’apparato decorativo esistente sulle facciate. Art. 63. Disciplina dell’uso dei materiali di finitura 1. Per le zone territoriali omogenee A, così definite dal D.M. n.1444/1968 e loro eventuali sottozone, per le aree soggette a vincolo ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004, per i beni storici, monumentali, nonché per le aree di interesse ambientale individuate ai sensi di leggi vigenti, nel caso di interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, deve prevedersi, per le parti esterne degli edifici, l’impiego di materiali compatibili con quelli preesistenti e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano delle Regole. 2. Le pareti degli edifici esistenti, fino all’altezza di m. 3,00, in caso di realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, devono essere realizzate con materiali e finiture lavabili, ma traspiranti, compatibilmente con le esigenze di tutela dei caratteri storici e artistici preesistenti nel caso di edifici sottoposti a vincolo. 3. Le parti in pietra (portali, balconi, scale ecc.), mattoni a vista, nonché le porzioni sulle quali siano riscontrate presenze materiche di rilevanza architettonica quali legno, cocciopesto e apparati decorativi (fregi, cornici, marcapiani ecc.) che costituiscono elementi documentali di significato storico-architettonico, devono essere conservate allo stato originario. 4. Negli edifici di valore storico-architettonico e ambientale, definiti secondo la qualificazione dello strumento urbanistico generale, le porte e i portoni di ingresso e i serramenti d’oscuramento esterni agli edifici devono essere realizzati secondo le caratteristiche della tradizione locale; non è consentito l’utilizzo di tapparelle o altri sistemi avvolgibili. 5. Negli edifici storici i canali di gronda, pluviali e scossaline devono essere realizzati preferibilmente in rame; non è ammesso l’utilizzo di materiali plastici. Art. 64. Disciplina del verde su aree private 1. Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale. 2. Le alberature di alto e medio fusto sono da conservare e da proteggere. 44 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO 3. Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, i quali presentano caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali, debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali. 4. Con provvedimento motivato, per motivi igienici o di decoro, può essere imposta la manutenzione, la conservazione e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi e di altri spazi anche con la messa a dimora di essenze compatibili con l’intorno urbano. 5. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l’aggetto dei rami sia a quota superiore a m.4,00 rispetto al medesimo. 6. E’ fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile. 7. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, ecc.), devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali delle piante. 8. Le aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, non devono essere utilizzate per depositi di materiale di qualsiasi tipo. 9. Alla base delle piante e per una superficie adeguatamente ampia, deve essere evitata l’impermeabilizzazione del terreno. 10. Sono ammissibili rimozioni o modificazioni delle alberature esistenti quando derivino situazioni di pericolo, quando la salute dell’albero ammalato non consenta un intervento di conservazione con spese tollerabili, quando la rimozione degli alberi sia necessaria per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici. 11. In assenza di indicazioni, si applicano le distanze dettate dall’art.892 del Codice Civile. 12. La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare al fine di ottenere un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale in relazione alle effettive condizioni di soleggiamento. Art. 65. Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni 1. I proprietari devono impegnarsi a mantenere i fabbricati, internamente ed esternamente, in condizioni di salubrità, di decoro, di sicurezza ed igiene. 2. Gli immobili dismessi devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi tecnologici erogati e la creazione di opere provvisionali, le quali, senza arrecare pregiudizio alla stabilità delle strutture, devono rendere impraticabili gli spazi esistenti. 3. Nel caso di interventi urgenti rivolti alla eliminazione di parti pericolanti, il proprietario provvederà direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al Comune. 4. Gli interventi di manutenzione possono essere altresì ascrivibili ad adeguamenti funzionali di parti o dell’intero involucro edilizio ai fini energetici o di maggiore durabilità. 5. In caso di inadempienza, con provvedimento motivato si procederà agli interventi necessari 45 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO a rimuovere le condizioni pregiudizievoli degli immobili in danno al proprietario stesso. Art. 66. Salubrità dei terreni edificabili 1. E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente. 2. L’avvenuto risanamento deve essere certificato dall’autorità competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari. 3. Se il terreno sul quale si intendono realizzare opere edilizie è umido o soggetto all’invasione di acque superficiali o sotterranee, si deve procedere preventivamente alla realizzazione di adeguati drenaggi superficiali e profondi, fino alla completa bonifica del terreno stesso. 4. Qualora il progetto approvato preveda la realizzazione di rilevati, è vietato fare uso di terra o di altro materiale inquinato, come specificato al primo comma del presente articolo. 5. E’ comunque fatto obbligo di adottare, per tutte le costruzioni, su qualsiasi terreno, le misure atte a impedire isolati che l’umidità ascendente raggiunga le fondazioni e le strutture sovrastanti. 6. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall’ umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici. 7. I locali abitabili posti al piano terreno, indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante (a sistemazione avvenuta), debbono avere - salvo casi particolari in edifici con destinazione d’uso non residenziale - il piano di calpestio isolato mediante solaio. 8. Il solaio deve essere distaccato dal terreno stesso a mezzo di intercapedine aerata (di spessore non inferiore a 40 cm.). 9. I pavimenti debbono essere realizzati mediante materiale impermeabile in strati continui. 10. Qualora i locali comportanti permanenza di persone risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante (a sistemazione avvenuta), deve essere prevista un’intercapedine aerata che circondi detti locali per tutta la parte interrata. 11. L’intercapedine deve avere una cunetta più bassa del piano di calpestio dei locali abitabili e larghezza pari ad un terzo della sua altezza. 12. Le griglie di aerazione delle intercapedini o pozzi luce eventualmente aperte sul marciapiede debbono presentare resistenza alle ruote di un automezzo e debbono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni. 13. Per i locali non abitabili posti a livello del terreno o seminterrati è ammessa la costruzione su vespaio aerato di ciottoli. 14. Il solaio dei locali, abitabili o non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda freatica e a quello di massima piena delle fognature. 15. Tutte le murature debbono essere isolate mediante stratificazioni impermeabili continue poste al di sotto del piano di calpestio più basso. 16. A protezione delle precipitazioni atmosferiche, terrazze, giardini pensili e coperture piane (su tutto l’edificio o su parte di esso) vanno impermeabilizzati con materiali in strati 46 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO continui e devono essere realizzati in modo da evitare qualsiasi ristagno di acqua (con pendenza minima dal 2 al 3%), curando in particolar modo tutti i punti soggetti a possibili infiltrazioni. Art. 67. Interventi in aree agricole 1. Gli interventi di ristrutturazione o nuova costruzione in aree agricole devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi e devono fare ricorso a materiali costruttivi e/o a finiture idonee ad un corretto inserimento paesistico nell’ambiente circostante. 2. Le nuove costruzioni o gli interventi adibiti alla produzione o al ricovero di attrezzi devono rispettare le seguenti indicazioni: a) i pilastri in cemento armato e le murature di tamponamento dovranno essere tinteggiati con colori desunti dai colori naturali delle terre o rivestiti con mattoni a vista. b) nelle aree agricole comprese nel PLIS Parco della Valle del Lura, comprese le aree agricole oggetto di proposta di ampliamento del Parco stesso, i manti di copertura dovranno essere realizzati in coppi o tegole marsigliesi. 3. Gli edifici isolati dovranno essere armonicamente inseriti nel paesaggio attraverso la messa a dimora di filari alberati o di siepi arboree o arbustive. CAPO IV – REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI Art. 68. Requisiti delle costruzioni 1. La realizzazione di manufatti edilizi, la costruzione di nuovi fabbricati, la ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, l’installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, l’installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, devono prevedere che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza, accessibilità e di igiene prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, che a tale effetto vengono richiamate di seguito. 2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi di cui al comma precedente sono riferite alle sotto riportate esigenze di: a) resistenza meccanica e stabilità; b) sicurezza in caso di incendio; c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente; d) sicurezza nell'impiego; e) protezione contro il rumore; f) risparmio energetico, idrico e isolamento termico; g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature; h) eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali. 47 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO CAPO V – REQUISITI DI COMFORT AMBIENTALE Art. 69. Comfort termoigrometrico 1. Gli edifici devono essere progettati e realizzati per: a) garantire temperature d’aria e temperature superficiali interne delle pareti, adeguate alle attività svolte all’interno di ogni locale ed idonee ad evitare i disagi derivanti dall’irraggiamento e da eccessivi moti d’aria convettivi; b) evitare, nella stagione invernale, valori di temperatura dei locali disomogenei nello spazio e nel tempo; c) perseguire il massimo isolamento dell’involucro esterno, al fine di ridurre i costi di gestione degli impianti termici per la climatizzazione; d) evitare la formazione di condense non momentanee, contenendo, nella stagione invernale, il grado di umidità relativa entro valori ammissibili di benessere. 2. Gli elementi costitutivi degli edifici devono essere realizzati in modo tale da garantire la cessione delle acque di edificazione e di condensazione nonché di evitare l’irreversibile assorbimento di acque meteoriche, fluenti, freatiche o stagnanti. 3. Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche. 4. I progetti devono prevedere misure idonee ad impedire che l’umidità ascendente raggiunga le fondazioni e le strutture sovrastanti. Art. 70. Qualità dell’aria 1. Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costituitivi delle abitazioni medesime e che le condizioni di purezza e di salubrità dell’aria siano tecnicamente le migliori possibili. 2. Negli ambienti riservati all’abitazione devono essere impediti l’immissione ed il riflusso dell’aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la diffusione di esalazioni e di sostanze inquinanti dalle stesse prodotte. E’suggerito l’utilizzo di materiali naturali e finiture ecocompatibili che richiedano un basso consumo di energia ed un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita. 3. L’opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere l’igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare: a) sviluppo di gas tossici; b) presenza nell’aria di particelle o di gas pericolosi; c) emissione di radiazioni pericolose; d) inquinamento o tossicità dell’acqua o del suolo; e) difetti nell’eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi; 48 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO f) formazione di umidità su parti o pareti dell’opera. 4. Il requisito, di cui al comma 1, si intende soddisfatto se vengono rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme vigenti sull’uso di specifici materiali da costruzione. 5. Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del GAS Radon, così come richiesto con nota della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia H1.2011.0037800 del 27/12/2011, in tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione dovrà essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; in particolare i locali interrati e seminterrati dovranno impedire l’eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio, in modo che la concentrazione del suddetto gas risulti inferiore ai limiti imposti dalla normativa vigente. 1 Art. 71. Ventilazione naturale 1. L’utilizzo della ventilazione naturale può essere considerato elemento sufficiente in relazione all’ottenimento di idonee condizioni di qualità dell’aria. Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali che prevedono la permanenza di persone devono usufruire di aerazione naturale diretta. Le finestre di detti locali devono prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili di adeguate dimensioni. 2. In tutti gli spazi chiusi per attività principale e secondaria deve essere evitata una cattiva qualità dell’aria tramite la predisposizione di finestre apribili di dimensioni e conformazione atte ad assicurare un adeguato numero di ricambi d'aria orario e secondo le indicazioni contenute nel Regolamento di Igiene. Art. 72. Ventilazione meccanica 1. L’aerazione meccanica è ammessa in sostituzione dell’aerazione naturale negli edifici a destinazione diversa da quella residenziale e nei servizi igienici aggiuntivi al principale, privi di finestre. L’aerazione meccanica deve assicurare un ricambio d’aria adeguato. I locali tecnici dove è prevista la permanenza saltuaria di persone, in assenza di ventilazione naturale, devono essere dotati di una canna di ventilazione per assicurare il ricambio d’aria. 2. L’aspirazione meccanica nei corridoi e nei disimpegni aventi una lunghezza superiore a m. 10,00 o una superficie superiore a mq. 20,00, deve assicurare un ricambio d’aria adeguato. 3. Le caratteristiche degli impianti e i livelli di prestazione da raggiungere per gli alloggi sono regolati dal Regolamento di Igiene al quale si rimanda. 4. Per altre attività specifiche le prescrizioni sono indicate nei relativi capitoli del Regolamento di Igiene citato. 5. Per la definizione dei requisiti minimi degli impianti e dei valori delle grandezze di riferimento durante il funzionamento degli stessi si applicano le Norme UNI in vigore. 1 Riferimenti normativi: Raccomandazione EURATOM n. 143/99, D.L. 17 marzo 1995 n. 230, “Attuazione delle direttive EURATOM nn. 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3, Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988”, DL 26 maggio 2000, n. 241 “Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM”. 49 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 73. Illuminazione naturale 1. L’illuminazione naturale negli spazi chiusi di fruizione dell’utenza per attività principale deve essere tale da assicurare le condizioni ambientali di benessere visivo, riducendo quanto possibile il ricorso a fonti di illuminazione artificiale. 2. L’ottimizzazione nell’uso corretto dell’ illuminazione naturale è da ritenersi un obiettivo da perseguire prioritariamente. 3. Tra le soluzioni rivolte a favorire l’utilizzo della luce naturale sono ammesse anche quelle che si avvalgono di sistemi di trasporto e diffusione della luce naturale attraverso specifici accorgimenti architettonici e tecnologici. 4. Tutti i locali di abitazione (camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo), nonché i locali accessori (studi, sale da gioco, sale di lettura e assimilabili, sottotetti accessibili, verande, tavernette ecc.), devono godere di illuminazione naturale diretta tramite aperture, di dimensioni tali da assicurare un idoneo livello del fattore medio di luce diurna. 5. Possono usufruire della sola illuminazione artificiale i locali di servizio: bagni secondari, spogliatoi, ripostigli, guardaroba, lavanderie ecc. 6. Superfici finestrate diverse da quelle verticali o inclinate sono consentite per l’illuminazione naturale diretta degli spazi accessori e di servizio, con l’eccezione della prima stanza da bagno; sono consentite anche negli spazi di abitazione quale sistema integrativo, e comunque non maggiore del 50% per il raggiungimento del requisito minimo dell’illuminazione. I lucernari orizzontali sono comunque sconsigliati. E’ opportuno utilizzare la copertura per alloggiare sistemi inclinati o verticali, (shed) realizzati in modo tale da impedire l’accesso alla radiazione diretta durante l’estate e dirigerla verso l’interno in inverno. 7. Potranno essere consentite soluzioni tecniche diverse, in relazione all’utilizzo di sistemi di riflessione e trasporto della luce, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento degli stessi risultati. Per esempio l’adozione di tipologie semplici che possano guidare verso il basso e l’interno la luce che entra nei pozzi centrali degli edifici o la creazione di condotti di luce nelle zone interne degli edifici più massicci. 8. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e l’oscuramento. Le schermature fisse (aggetti, frangisole, logge, ecc.) devono essere congruenti con l’orientamento in cui vengono utilizzate. 9. E’ consigliato adottare colori chiari nelle finiture superficiali degli interni al fine di minimizzare l’assorbimento della radiazione luminosa. 10. Nel caso di comprovata impossibilità tecnica, specie in presenza di interventi in centri storici o di piani di recupero in zone di antica edificazione, l’Amministrazione Comunale può consentire deroghe ai requisiti prescritti dal presente articolo, subordinando l’assenso alla realizzazione di accorgimenti alternativi ritenuti congrui al raggiungimento degli obiettivi. 11. Le caratteristiche e i livelli di prestazione da raggiungere per gli alloggi sono regolati dal Regolamento di Igiene al quale si rimanda. Art. 74. Illuminazione artificiale 1. Le condizioni ambientali negli spazi per attività principale, per attività secondaria (spazi per attività comuni e simili) e nelle pertinenze devono assicurare un adeguato livello di 50 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO benessere visivo, in funzione delle attività previste. Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attività è necessario fare riferimento al vigente regolamento d’igiene. 2. L’illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti. 3. E’ d’obbligo l’uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale. 4. Negli apparecchi per l’illuminazione è opportuno l’utilizzo di lampade ad alto rendimento (fluorescenti), o comunque a risparmio energetico, con alimentazione elettronica. Le schermature antiabbagliamento devono adempiere la loro funzione senza indebite riduzioni di flusso luminoso. In particolare è sconsigliato l’uso dei vecchi tipi di schermatura realizzati con materiale plastico traslucido, responsabile di elevatissime perdite di flusso. 5. Nelle aree comuni (private, condominiali o pubbliche) i corpi illuminanti dovranno essere previsti di diversa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclabili / pedonali, ma sempre con flusso luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici. 6. Le caratteristiche e i livelli di prestazione da raggiungere per gli alloggi sono regolati dal Regolamento di Igiene al quale si rimanda. 7. Per la definizione dei requisiti minimi e dei valori delle grandezze di riferimento si applicano le Norme UNI in vigore. Art. 75. Controllo del soleggiamento 1. Negli spazi chiusi per attività principale deve essere possibile ottenere, quando richiesto, un opportuno oscuramento in relazione alle attività svolte dall’utente, al fine di: evitare i disagi provocati da un insufficiente attenuazione della luce entrante, in relazione ad attività di riposo e sonno; contribuire al raggiungimento di adeguate condizioni di benessere termico estivo. 2. Anche negli spazi chiusi di pertinenza deve essere possibile ottenere, quando richiesto, un opportuno oscuramento in relazione alle attività svolte dall’utente, onde evitare eccessivi apporti di calore durante la stagione estiva. 3. Prescrizioni e requisiti degli edifici ai fini del presente articolo sono Regolamento di Igiene al quale si rimanda. regolati dal Art. 76. Comfort acustico 4. Gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire che i potenziali occupanti siano adeguatamente difesi dal rumore proveniente dall’ambiente esterno, nonché da quello emesso da sorgenti interne o contigue. 5. I requisiti atti ad assicurare idonei livelli di protezione degli edifici da rumore devono essere verificati per quanto concerne: rumorosità proveniente da ambiente esterno; rumorosità trasmessa per via aerea tra ambienti adiacenti sovrapposti; rumori da calpestio; rumorosità provocata da impianti ed apparecchi tecnologici dell’edificio; rumorosità provocata da attività contigue. 51 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO 6. Dovranno essere, in particolare, osservate le prescrizioni di cui al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, alla Legge 26 ottobre1995 n. 447 e alla L.R.13/2001. Dovrà inoltre essere rispettato quanto disciplinato all’interno delle disposizioni attuative del Piano di Zonizzazione acustica. 7. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere accompagnati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997 e dai regolamenti comunali. I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici e delle sorgenti sonore di cui al precedente comma. 8. I progetti relativi alla realizzazione di nuovi edifici produttivi e nuovi impianti devono essere accompagnati da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici e degli impianti, dove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l’insonorizzazione e l’isolamento acustico in relazione dell’impatto verso l’esterno, redatta da tecnico competente in acustica ambientale. 9. La valutazione previsionale di impatto acustico, secondo quanto disposto dall’art.8 commi 2 e 4 della legge 447/95deve essere allegata ai progetti di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere: - Aeroporti, avio superfici, eliporti; - Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento); - Discoteche; - Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi se inseriti o strutturalmente connessi ad edifici in ambiti residenziali (ai sensi dell’art.5 DGR 7/8313); - Impianti sportivi e ricreativi; - Ferrovie e altri sistemi di trasporto su rotaia. 10. La valutazione previsionale del clima acustico deve inoltre essere allegata: - ai progetti relativi alla realizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali - alle domande di provvedimenti comunali che abilitano all’utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture - alle domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive 11. La valutazione previsionale del clima acustico, secondo quanto disposto dall’art.8 comma 3 della L.447/95, deve essere allegata ai progetti relativi alla realizzazione delle seguenti opere: - scuole e asili nido - ospedali - case di cura e di riposo - parchi pubblici urbani ed extra urbani 52 Comune di Lomazzo - REGOLAMENTO EDILIZIO nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 6 del presente articolo 12. Le modalità e i criteri tecnici di redazione della documentazione per la valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico sono contenute all’interno della Delibera di Giunta Regionale 7/8313 del 8/3/2002. CAPO VI REQUISITI SPAZIALI Art. 77. Caratteristiche dimensionali delle unità immobiliari 1. I principi generali, la definizione delle tipologie dei locali, gli indici di superficie e di altezza, le dotazioni minime, sono descritti nel Regolamento di Igiene, al quale si rimanda. Art. 78. Cortili, cavedi, patii 1. La presenza di patii all’interno delle unità immobiliari può essere ritenuta un elemento di miglioramento della qualità ambientale quando siano carenti le condizioni di affaccio all’esterno dell’ unità immobiliare stessa ovvero quando questi esercitino una funzione di miglioramento delle condizioni di ventilazione e raffrescamento mediante scambi radiativi con la volta celeste. 2. La realizzazione di corti e cortili è funzionale anche alla ventilazione e all’illuminazione degli spazi abitabili interni ai corpi di fabbrica. 3. Nel risanamento dei vecchi edifici è permessa la costruzione di cavedi allo scopo di dare luce a scale, stanze da bagno, corridoi; i cavedi devono essere aerati dall’alto. 4. Nei cavedi, pozzi luce, chiostrine, non sono ammessi aggetti. 5. I fondi dei cavedi devono essere muniti di scarico acque piovane realizzato in maniera tale da evitare ristagni d’acqua; in tale scarico è fatto divieto di immissione di acque di rifiuto provenienti dalle abitazioni. 6. Per tali interventi devono essere comunque fatti salvi i disposti del Regolamento Locale di Igiene. Art. 79. Cavedi tecnici 1. I cavedi tecnici sono destinati al passaggio di impianti tecnologici degli edifici; su tali cavedi non è ammesso l’affaccio di nessun locale. 2. I cavedi tecnici devono essere accessibili mediante elementi fissi di collegamento verticale e orizzontale (piani grigliati, passerelle). 53 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 80. Locali sottotetto 1. I vani sottotetto o parti di essi regolarmente assentiti a seguito di approvazione di progetto edilizio, aventi i requisiti di agibilità previsti dalle norme vigenti sono locali ad uso abitativo o assimilabile, o locali accessori o di servizio. 2. Per eventuali interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti devono essere fatti salvi i requisiti ed i contenuti di cui alla L.R. 12/2005 e s.m.i. e le norme contenute nel Piano delle Regole. Art. 81. Spazi di cantinato e sotterraneo 1. I piani dei fabbricati che si trovano sotto il piano del marciapiede sono considerati seminterrati o sotterranei secondo le seguenti definizioni: a) seminterrato è quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del marciapiede del fabbricato; b) sotterraneo è quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato; 2. I locali seminterrati e sotterranei possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone, quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali, quando abbiano i requisiti previsti dal Regolamento d’Igiene e dalla vigente normativa in materia. I locali seminterrati e sotterranei non possono essere destinati ad abitazione. Art. 82. Scale 1. I requisiti di conformazione delle scale sono contenuti nel Regolamento d’Igiene a cui si rimanda per le specifiche tecniche. Art. 83. Autorimesse e parcheggi ad uso privato 1. L’accesso ai parcheggi posti a livello diverso rispetto alla sede stradale deve essere assicurato mediante rampe di accesso antisdrucciolevoli e di adeguata pendenza, con percorsi pedonali adiacenti nel caso l’accesso non sia garantito da altri collegamenti verticali (scale o ascensori). 2. L’accesso ai parcheggi può essere inoltre realizzato mediante sistemi meccanizzati. 3. Gli accessi devono essere in numero e posizione tali da garantire il regolare accesso e flusso delle vetture in modo da non costituire intralcio alla viabilità pubblica. A questo scopo gli accessi devono essere dimensionati in modo da non creare ostacolo ai flussi veicolari e pedonali sulla sede stradale. 4. Gli ambienti destinati al ricovero degli autoveicoli devono rispettare i requisiti di compatibilità con gli spazi abitabili delle unità immobiliari in relazione alle disposizioni delle aperture di ventilazione. 5. È fatto salvo quanto disposto in materia di prevenzione incendi e dal Regolamento d’Igiene. 6. Le autorimesse e i parcheggi ad uso privato devono inoltre rispettare quanto previsto dalle NTA del Piano delle Regole. 54 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO 7. A partire dal 1 giugno 2014, in ottemperanza all’art.17 quinquies L.134/2012, ai fini del conseguimento del titolo edilizio abilitativo per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di uguali caratteristiche, è obbligatoria l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o meno. 55 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO TITOLO III NORME PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE CAPO I REQUISITI DI SOSTENIBILITA’ Art. 84. Risparmio delle risorse energetiche e naturali 1. La progettazione, realizzazione e manutenzione degli edifici devono perseguire obiettivi di risparmio delle risorse energetiche e naturali, oltre al rispetto delle normativa di settore. 2. Il risparmio delle risorse energetiche e naturali quali l’acqua, il calore, l’energia elettrica è finalizzato alla riduzione dei consumi e al recupero delle risorse medesime. 3. A tale scopo, oltre a quanto indicato negli articoli successivi, sono previsti i seguenti sistemi di intervento così come regolamentati dalla normativa nazionale e regionale vigente: a) l’utilizzo di apporti solari attivi e passivi per il riscaldamento e raffrescamento con sistemi specifici di captazione dell’energia solare b) l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria c) l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica d) l’installazione di pompe di calore con l’utilizzo di sistemi geotermici e) la realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento f) la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione. . Art. 85. Disposizioni relative al risparmio energetico 1. Al fine di favorire il risparmio energetico, il Comune di Lomazzo attraverso il presente Regolamento Edilizio promuove interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento della qualità urbana, che integrano le disposizioni nazionali e regionali vigenti. 2. Questi obbiettivi sono perseguiti attraverso l’introduzione di prescrizioni in merito al risparmio idrico e attraverso la definizione di livelli prestazionali minimi di qualità energetica per gli edifici residenziali. 3. In particolare, allo scopo di realizzare edifici ad alta efficienza energetica, negli interventi di nuova costruzione a destinazione residenziale all’interno del tessuto consolidato e nel caso di sostituzione edilizia è prescritto il raggiungimento delle seguenti classi energetiche, come identificate dalla normativa vigente e dalle Linee guida regionali: - dopo due anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio e per i due anni successivi, la classe energetica B - per gli interventi realizzati successivamente a tale data, la classe energetica A. 4. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale 12/2005 art.44 comma 18, l’Amministrazione Comunale prevede l’utilizzo di incentivi al fine di promuovere e migliorare la qualità edilizia; a tale scopo sono applicate riduzioni degli oneri di urbanizzazione secondaria in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui al comma 3 del presente articolo. 56 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO 5. Il titolare del Permesso di Costruire o altra procedura abilitativa, può ottenere un incentivo di carattere economico riconducibile alla riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti al Comune, nella misura massima dell’80%. 6. Gli incentivi si applicano in misura proporzionale al punteggio ottenuto nella valutazione di sostenibilità dei progetti, secondo i criteri illustrati nelle seguenti tabelle A e B. Valutazione di sostenibilità dei progetti – Calcolo del punteggio Requisito Modalità di calcolo % di riduzione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPh) rispetto ai requisiti minimi previsti dalla Regione Lombardia e dal presente Regolamento Edilizio 10 punti ogni 10% di riduzione Max 60 punti % di riduzione della potenza installata per la climatizzazione estiva (E cdz) 2 punti ogni 10% in meno di potenza frigorifera nominale installati in ogni stanza (riferita al singolo split) al di sotto di 30 Wf/mc. Max 15 punti % del contributo energetico specifico da fonti rinnovabili 2 punti ogni 5% di aumento della copertura di ACS rispetto ai minimi già richiesti dalla normativa vigente Max 10 punti Installazione impianto domotico contabilizzazione dell’energia per Punteggio la 6 Predisposizione allacciamento acqua calda per lavastoviglie-lavatrice 2 Utilizzo di sistemi bioclimatici passivi (tetti verdi e isole di calore) 7 Tabella 1 Calcolo degli incentivi commisurati alla sostenibilità del progetto Punteggio raggiunto Percentuale di dal progetto riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria 35 10% 65 20% 100 30% Tabella 2 Art. 86. Efficienza energetica degli edifici 1. Orientamento degli edifici : per tutti gli edifici di nuova costruzione e nel caso di sostituzione edilizia (demolizione con ricostruzione), è obbligatorio per tutte le destinazioni d’uso che l’asse principale dell’edificio sia orientato lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di 57 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO 30°, salvo impedimenti causati dall’orografia naturale del terreno o da vincoli di tipo morfologico, ambientale e storico-artistico. E’ inoltre raccomandato che i locali principali siano orientati a sud, sud-est e sud-ovest, mentre i locali di servizio devono essere preferibilmente disposti con esposizione a nord. 2. Schermature esterne: tutti gli edifici di nuova costruzione e nel caso di sostituzione o ristrutturazione edilizia, per tutte le destinazioni d’uso che prevedono permanenza di persone, devono essere previsti sistemi di schermatura delle superfici vetrate al fine di ridurre gli apporti solari nel periodo estivo (che possono causare surriscaldamento degli ambienti) e di limitare il fabbisogno energetico nella stagione invernale, attraverso l’ottimizzazione degli apporti gratuiti di calore da irraggiamento. A tal scopo é possibile prevedere i seguenti sistemi di schermatura: - aggetti verticali e orizzontali dell’involucro edilizio - persiane a lamelle orientabili - frangisole esterni con inclinazioni variabili a seconda dell’orientamento e con lamelle orientabili o fisse - tende esterne ad aggetto. Art. 87. Serre bioclimatiche 1. Allo scopo di realizzare il miglioramento termico degli edifici, intervenendo sugli edifici e sugli impianti di nuova costruzione o ristrutturati, il contenimento del consumo di energia primaria per il riscaldamento invernale e per la climatizzazione estiva può essere ottenuto anche tramite la realizzazione di serre bioclimatiche, come disciplinate dalla L. R. 39 del 21/12/2004 “Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti – Serre bioclimatiche”. 2. Le serre bioclimatiche sono una tecnologia passiva per il controllo dei flussi termoigrometrici attraverso l'edificio, finalizzata al miglioramento del comfort abitativo e alla riduzione dei consumi energetici. 3. Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio, se opportunamente chiuse e utilizzate per lo sfruttamento dell’energia solare passiva, possono essere considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici, a condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare o la funzione di spazio intermedio. 4. Trattandosi di un volume tecnico con funzione impiantistica o energetica esso deve far riferimento ai seguenti parametri: • parametro funzionale: la serra solare tecnologica deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione; • rapporto di proporzionalità: deve sussistere una necessaria proporzione tra il volume della serra solare tecnologica e quello dell’edificio e le esigenze effettivamente presenti. • Altre caratteristiche necessarie alla realizzazione di una serra bioclimatica: 58 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO - Il progetto deve rispettare la normativa del P.G.T. per quanto riguarda le altezze e le distanze e deve essere approvato dalla Commissione per il Paesaggio; è inoltre esclusa la realizzazione di serre tecnologiche dai centri e nuclei di antica formazione; - Il progetto di valutazione del guadagno energetico dell’edificio deve essere redatto da un tecnico abilitato; - Nella fase progettuale non devono essere previsti locali che si affaccino esclusivamente sulla serra tecnologica; - I locali retrostanti devono mantenere il prescritto rapporto aeroilluminante previsto dal Regolamento Locale d’Igiene; - La serra tecnologica non deve essere riscaldata dall’impianto di climatizzazione dell’edificio cui si appoggia e non deve determinare la nascita di un nuovo locale con la presenza continuativa di persone: non deve configurarsi legalmente come locale di abitazione e/o luogo di lavoro; - L’orientamento della serra deve variare in un arco compreso tra sud-est e sud-ovest; - La serra tecnologica deve prevedere un sistema di schermatura estiva dai raggi solari e le superfici vetrate devono essere apribili, per consentire la ventilazione naturale, senza pregiudicare la climatizzazione invernale ed evitando il surriscaldamento estivo; - La superficie vetrata deve essere prevalente: il rapporto tra superficie vetrata e superficie totale (verticali, orizzontali ed inclinate) deve essere almeno pari al 70%; - Il volume lordo della serra non può superare il 10% del volume riscaldato dell’edificio; - Il guadagno energetico durante la stagione invernale deve essere almeno del 20% della soluzione senza serra. Art. 88. Sistemi bioclimatici passivi – Isola di calore e tetti verdi 1. Isola di calore: nel periodo estivo si raccomanda l’utilizzo di sistemi di raffrescamento passivo degli spazi aperti, anche con l’utilizzo della vegetazione arborea. Il raffrescamento passivo degli spazi aperti, al fine di evitare la formazione di isole di calore, potrà essere realizzato con il riutilizzo delle acque piovane come indicato al successivo art.84. In alternativa possono essere utilizzati sistemi di ombreggiamento con vegetazione arborea in grado di contrastare il fenomeno delle isole di calore e favorire l’assorbimento dell’energia solare attraverso i processi di fotosintesi. L’impianto arboreo è da prevedere obbligatoriamente laddove gli spazi aperti siano pavimentati e con esposizione tale da causarne il surriscaldamento. 2. Tetti verdi: al fine di ridurre gli effetti ambientali dovuti all’irraggiamento estivo, è possibile realizzare tetti verdi sia su coperture piane che inclinate. Per la realizzazione di tale soluzione, si deve prevedere un facile accesso alla copertura per la manutenzione e un sistema automatico di innaffiatura, nella stagione estiva, con il riutilizzo delle acque piovane. 59 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 89. Risparmio idrico 1. Tutti i nuovi edifici (o integralmente ricostruiti) a carattere residenziale e terziario devono prevedere l'utilizzo di sistemi individuali per ogni singola unità immobiliare di contabilizzazione del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi relativi vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da singola unità immobiliare. 2. E' fatto inoltre obbligo di dotare i servizi igienici dei seguenti dispositivi per il contenimento dei consumi idrici: - per le destinazioni d'uso non residenziali: temporizzatori che interrompono il flusso dopo un tempo predeterminato; - per tutte le destinazioni d'uso: sciacquoni per WC a due livelli o con tasto di fermo per graduazione continua (un dispositivo comandabile manualmente che consenta in alternativa: la regolazione continua, in fase di scarico, del volume di acqua scaricata; la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri). Sono vietati gli sciacquoni a rubinetto; - per tutte le destinazioni d'uso: sistemi, installati in rubinetti e docce, che, mantenendo o migliorando le caratteristiche del getto d'acqua, riducano il flusso da 15-20 l/min, a 7-10 l/min. 3. E' inoltre consigliata, ove possibile, l'adozione di miscelatori dotati di limitatore meccanico di portata. 4. Per gli edifici esistenti i provvedimenti di cui sopra si applicano nel caso di interventi di manutenzione straordinaria che interessino i servizi igienici. 5. Negli edifici condominiali con 9 o più unità abitative, e con centrale termica comune, deve essere prevista la realizzazione della circolazione forzata dell’acqua calda, destinata all’uso “potabile”, anche con regolazione ad orario, al fine di ridurre il consumo dell’acqua non già alla temperatura necessaria. Art. 90. Recupero acque piovane a fini irrigui 1. Ai fini della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatorio, il recupero e l’utilizzo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici per l’irrigazione delle aree verdi pertinenziali, per il raffrescamento passivo degli spazi aperti e per usi tecnologici (sistemi di climatizzazione attiva/passiva), nei casi previsti al seguente comma 2. 2. La norma si applica a tutte le categorie di edifici di nuova costruzione e nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia laddove ricorrano le seguenti condizioni: - negli edifici di nuova costruzione, qualora l’edificio sia dotato di una superficie a verde o di uno spazio aperto pertinenziale con una superficie superiore a 50 mq., fatte salve le attività produttive soggette a particolari prescrizioni normative - negli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora l’edificio sia dotato di una superficie a verde o di uno spazio aperto pertinenziale con una superficie superiore a 100 mq. e laddove il progetto preveda opere esterne relative a tali spazi quali scavi, sistemazioni delle aree verdi o dei percorsi, interventi sulle recinzioni ecc. 3. Nei casi di cui al comma 2, gli edifici devono dotarsi di sistemi di captazione delle acque meteoriche, al fine di consentire una riduzione sostanziale del consumo di acqua potabile 60 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO negli edifici per fini non primari ed una contemporanea riduzione dell'impatto idraulico sulle reti di scarico fognarie. 4. Le acque meteoriche provenienti dalla copertura dell’edificio devono essere convogliate e raccolte in un vasca di accumulo il cui dimensionamento viene calcolato in base ai seguenti parametri: a) fabbisogno idrico annuo per gli usi non potabili di cui al comma 1, calcolato in funzione di: - numero di abitanti - tipo di apparecchi irrigui e di irrigazione prescelta (fabbisogno medio pari al 2% del consumo totale annuo per persona: 2% x 40 mc.) - sistemi di climatizzazione attiva e passiva, per i quali devono essere forniti i relativi dati di calcolo. b) volume annuo di pioggia che è possibile captare in relazione a: - superficie della copertura - altezza annuale di pioggia - coefficiente di deflusso - efficienza dei sistemi di filtraggio 5. Il calcolo della capienza minima della vasca si dovrà effettuare in considerazione del periodo secco medio, ossia del numero di giorni consecutivi in assenza di precipitazioni: volume minimo vasca= fabbisogno annuo x numero giorni periodo secco/365 6. La vasca di accumulo dovrà essere dotata di un sistema di filtraggio per l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada (per smaltire l’eventuale acqua in eccesso) e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria per gli usi sopra indicati. Art. 91. Rete idrica duale 1. Al fine di utilizzare l’acqua piovana per gli usi compatibili descritti nel precedente Art.84, dovrà essere realizzata, contestualmente alla vasca di accumulo, una rete duale di adduzione e distribuzione idrica, finalizzata a differenziare le reti dell’acqua all’interno degli edifici; le bocchette dell’acqua proveniente dalla vasca di accumulo dovranno essere dotate di dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente. Art. 92. Campo di applicazione - esclusioni 1. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo III: - le “zone A” di cui al D.M. 1444/1968 e quelle specificamente individuate come tali negli strumenti urbanistici; - gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni comporta un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici; a tal fine deve essere prodotta una relazione dettagliata che illustri le motivazioni e le criticità che hanno impedito l’applicazione delle disposizioni 61 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO contenute nel presente allegato energetico; - i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; in questo caso, tale circostanza, dovrà essere evidenziata dal progettista in una relazione tecnica e dettagliata; - i fabbricati isolati, con ogni destinazione, con superficie lorda di pavimento inferiore a 100 mq; - gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile; in questo caso, tale circostanza dovrà essere evidenziata dal progettista in una relazione tecnica e dettagliata. 62 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO TITOLO IV REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CAPO I – DISCIPLINA DELLE OPERE Art. 93. Direttore dei lavori 1. I lavori devono essere diretti da un professionista abilitato iscritto al rispettivo Ordine professionale. 2. Il nominativo del professionista designato deve essere comunicato al competente ufficio comunale insieme alla comunicazione di inizio lavori. 3. In caso di assenza, morte, dimissioni o decadenza del professionista, il Comune sospende l’esecuzione dei lavori fino alla comunicazione della designazione di un sostituto. Art. 94. Inizio dei lavori 1. L’inizio dei lavori deve avvenire con le seguenti modalità: a) entro un anno dal rilascio di permesso di costruire; b) a partire dall’efficacia di Denuncia di Inizio Attività e comunque entro i 12 mesi successivi. c) Prima dell’avvio dei lavori deve esserne data comunicazione al competente ufficio comunale. Nel caso di variazione dei nominativi del Direttore Lavori o dell’impresa esecutrice, è necessario sospendere i lavori, mettere in sicurezza il cantiere sino alla comunicazione di avvenuta variazione con deposito firme del nuovo Direttore Lavori e dell’impresa esecutrice. L’impresa esecutrice dovrà inoltre presentare prima della ripresa dei lavori la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all’impresa esecutrice e/o ai lavorativi autonomi e precisamente: - il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al contratto collettivo applicato - la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’allegato XVII del D.Lgs 81/2008 - certificato di iscrizione alla camera di commercio industria ed artigianato (solo per gli interventi di cui al comma 2, lett. a e f, dell’articolo 6). d) Le sole opere di scavo e di approntamento del cantiere non costituiscono l’effettivo avvio dei lavori. e) Decorso inutilmente il termine per l’inizio dei lavori il titolo abilitativo decade automaticamente ai sensi dell’art.15 DPR 380/2001 e s.m.i. 63 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO 2. I termini di inizio lavori di cui al precedente comma 1 sono prorogati di 2 anni per i titoli rilasciati o formatisi prima del 21 agosto 2013, ai sensi dell'art. 30, comma 3 della legge 98/2013. Art. 95. Disciplina del cantiere 1. Premesso che i cantieri sono soggetti alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ai medesimi si applicano le seguenti disposizioni: a) nel cantiere deve obbligatoriamente essere affissa, in vista al pubblico, una tabella di dimensioni adeguate, contenente gli estremi del titolo abilitativo, del titolare di essa, del progettista, dell’impresa assuntrice dei lavori e del direttore dei lavori; b) nel cantiere deve essere tenuta a disposizione dei funzionari comunali: - copia autentica del progetto in corso di realizzazione - copia della documentazione sul contenimento dei consumi energetici - copia della denuncia delle opere in c.a. e a struttura metallica - copia della notifica preliminare prevista dalla normativa in materia di sicurezza dei cantieri. c) i cantieri e le costruzioni provvisoriamente in essi allestite sono assimilati agli edifici industriali per quanto riguarda la dotazione minima di servizi igienici prescritti per legge o dal Regolamento Locale di Igiene; nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per gli addetti ai lavori, compreso il personale di custodia, tali alloggi devono possedere i requisiti prescritti dal Regolamento Locale di Igiene; d) i relativi impianti di acqua potabile e di fognatura, devono, per quanto possibile, essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua riconosciuta potabile dal competente servizio A.S.L. ed il secondo sostituito con impianti riconosciuti idonei dalle prescrizioni vigenti; e) è fatto obbligo all’assuntore dei lavori di essere reperibile in cantiere o di assicurarvi la presenza di persona idonea che lo sostituisca. 2. Con provvedimento motivato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, può essere ordinata la sospensione dei lavori. Art. 96. Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie 1. L’intestatario del titolo abilitativi prima di dar corso ad interventi su aree e/o manufatti posti in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve isolare provvisoriamente, mediante opportune recinzioni con materiali idonei, l’area impegnata dai lavori e comunque adottare gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di assicurare in ogni situazione la pubblica incolumità e la tutela dei pubblici servizi; a tal fine si dovrà ottenere esplicito nulla-osta dagli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e sotterranei interessati, nonché quello relativo all’occupazione di suolo pubblico. 2. In ogni caso devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare l’incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d’acqua. 3. Gli accessi ricavati nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l’esterno e devono rimanere chiusi quando i lavori non sono in corso. 64 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO 4. Gli angoli sporgenti dalle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere segnalati sia durante il giorno che durante la notte secondo le prescrizioni contenute nel Codice della strada e nei relativi regolamenti attuativi. 5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2 metri e risultare non trasparenti nelle parti visibili da vie e spazi pubblici. 6. L’amministrazione comunale ha la facoltà di servirsi delle recinzioni provvisorie prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo. Art. 97. Sicurezza del cantiere 1. I cantieri dovranno essere installati secondo le regole di sicurezza e custodia nonché essere dotati di tutti gli impianti antinfortunistici idonei, previsti dalle normative nazionali vigenti in materia di prevenzione, di segnalazione, protezione, allarme, antincendio, pericolosità, per la salvaguardia degli operatori addetti al cantiere e per la tutela e la sicurezza pubblica. 2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti o simili), devono avere requisiti di resistenza e stabilità ed essere dotate di protezioni per garantire l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose: esse devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. 3. I fronti dei ponteggi verso strada, chiusi con teli o similari, devono essere provvisti di opportune difese di trattenuta, nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali. 4. I cantieri devono inoltre predisporre approntamenti e soluzioni idonei ad evitare fenomeni di inquinamento acustico, atmosferico, di falda o di qualsiasi altro genere. Art. 98. Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto 1. Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) e nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura. 2. L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni dì verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza, per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso, come stabilito dal regolamento locale d’igiene. Accesso alla copertura 3. Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime: a) l'apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza ≥ 0,70 m. e altezza di ≥ 1,20 m; b) In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali; 65 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO c) l'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a 0.50 mq; d) l’apertura orizzontale o inclinata dì accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio: superficie ≥ 0,50 mq : - se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere ≥ 0,70 m.; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a 0,65 m. nel rispetto comunque della superficie minima prevista; - se a sezione circolare il diametro deve essere ≥ 0,80 m; e) l’accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell’anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati 4. L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi dì ancoraggio, ecc.) tali da consentire l'accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza. Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista. La presente disposizione non elimina l'obbligo di allestire idonee opere provvisionali (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente. Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli 5. Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda: a) l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello. scale aeree, piattaforme elevabili ecc.); b) il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio. 6. Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto. 7. La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro). Dispositivi di ancoraggio 8. I manufatti richiesti negli edifici per consentire il lavoro in sicurezza sulle coperture, in assenza di opere provvisionali, sono costituiti da dispositivi di ancoraggio. 9. Questi dispositivi richiedono che: a) siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano; b) siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo; 66 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO c) nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio; d) il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta. 10. I suddetti dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità. 11. L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante. 12. I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del 31.5.98: “Protezione contro le cadute dall'alto - dispositivi di ancoraggio - requisiti e prove” e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti. Ultimazione dei lavori 13. A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante: a) la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica; b) le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati; c) la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale; d) la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo. 14. Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell’immobile. Edifici con estese superfici finestrate 15. All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (pareti a specchio), sarà cura del progettista indicare nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne. Informazioni per gli addetti 16. Nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie. 17. Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi. 18. L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme. 67 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO Fascicolo dell'opera 19. Il fascicolo dell'opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi. 20. Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza. 21. Copia del fascicolo dell’opera o documento equivalente viene fornita al proprietario o comunque al responsabile dell’immobile (Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.). 22. Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti. Art. 99. Scavi 1. Gli scavi devono essere realizzati in modo da non compromettere la sicurezza di edifici, impianti, alberi d’alto fusto posti nelle vicinanze o all’interno della medesima proprietà o su proprietà di terzi. 2. La stabilità degli scavi deve essere assicurata mediante la realizzazione di approntamenti e opere atti a garantire la resistenza degli stessi alla spinta del terreno. 3. L’area di scavo deve essere delimitata e segnalata e l’accesso consentito ai soli addetti. Art. 100. Demolizioni 1. Sono opere di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante. 2. Le demolizioni da eseguire nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro o di ristrutturazione, sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi. 3. Le demolizioni che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a nuova costruzione, sono soggette a dichiarazione inizio attività (DIA) o segnalazione inizio attività (SCIA) sulla base del titolo necessario alla sua ricostruzione. 4. L’ottenimento del titolo abilitativo di demolizione è subordinato: a) all’ assenza di persone e/o cose del fabbricato da demolire. Nel caso di demolizione parziale deve essere salvaguardata la stabilità e l’uso della residua parte della costruzione; b) all’impegno di procedere alla disinfestazione del fabbricato stesso immediatamente prima di dare corso alla demolizione; c) all’impegno di procedere alla chiusura di tronchi di fognatura e impianti a rete che rimangono inutilizzati; d) all’impegno di sistemare e recingere adeguatamente il terreno; e) all’impegno di proteggere e conservare l’eventuale patrimonio arboreo. 68 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO 5. In caso di inosservanza anche parziale degli impegni di cui sopra e di quant’altro si ritenga opportuno, può essere compiuto l’intervento sostitutivo in danno dell’inadempiente e a spese dello stesso. 6. La richiesta di demolizione dovrà essere corredata dalla dichiarazione del rispetto delle specifiche norme igienico sanitarie e dovrà precisare, sotto responsabilità dell’esecutore dei lavori, le modalità di smaltimento delle macerie, nonché quelle in ordine all’abbattimento delle polveri, al livello di rumorosità, alla sicurezza del personale e alle eventuali opere di bonifica. 7. L’ottenimento del titolo abilitativo di demolizione per immobili comunque soggetti a tutela ai sensi di legge è subordinata all’eventuale e preventivo nulla-osta delle competenti autorità. 8. Nel caso di demolizione parziale, dovranno essere salvaguardate la stabilità, l’uso e l’aspetto estetico della residua parte della costruzione. Art. 101. 1. Conferimento dei materiali di risulta La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o l’eventuale riutilizzo del materiale risultante dalla attività edilizia sono soggetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs.152/2006, parte IV Titolo I) e di carattere igienico-sanitario (Regolamento d’Igiene). Art. 102. Rinvenimenti 1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico ed artistico devono essere immediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dandone immediata comunicazione alla struttura tecnica comunale che a sua volta richiede l’intervento degli stessi entro i 15 giorni successivi. 2. I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia. Art. 103. Ultimazione dei lavori 1. La data di deposito della comunicazione di ultimazione dei lavori costituisce a tutti gli effetti il termine di ultimazione dei lavori. 2. A fine lavori il proprietario dovrà presentare una dichiarazione la quale deve contenere: a) Collaudo delle opere a firma della direzione lavori; b) Accatastamento dell’immobile: ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5 del D.P.R. 380 /2001. 3. Nel caso di opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione di aree, l’ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione di cui all’art. 46, della L.R. 12/2005. 4. La fine lavori, comprese le opere di finitura, deve avvenire entro tre anni dall’inizio dei lavori medesimi. 69 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO TITOLO V NORME FINALI Art. 104. Sanzioni per violazioni delle norme del Regolamento 1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento Edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 24 novembre 1981 n, 689 e s.m.i. previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione. 2. Le violazioni della legislazione urbanistica ed edilizia comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli del Titolo IV del D.P.R. n° 380/2001. 3. Le sanzioni sono irrogate dal dirigente o dal responsabile della struttura competente. 4. Le sanzioni per interventi su edifici vincolati come beni culturali, sono disciplinate dalla vigente normativa in materia ed in particolare dall'art. 160 del D.Lgs 42/2004. 5. Le sanzioni per gli interventi soggetti a vincolo paesaggistico sono disciplinate dalla vigente normativa in materia ed in particolare dall'art. 167 del D.Lgs 42/2004. 6. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative da applicarsi a seguito di infrazioni a norma del presente Regolamento si fa rinvio alla tabella allegata. Tale tabella è soggetta ad aggiornamento da assumersi con apposito provvedimento deliberativo. Art. 105. Modifiche al Regolamento Edilizio 1. L’Amministrazione comunale può apportare modifiche alla parte normativa del presente Regolamento Edilizio ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno. 2. Ogni modifica al Regolamento è soggetta alle procedure previste dall’Art. 29 della L.R. 12/05. 70 Comune di Lomazzo REGOLAMENTO EDILIZIO TABELLA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1. Per l'inosservanza alle norme del Regolamento Edilizio non indicate espressamente nella seguente tabella si applicano le sanzioni previste dal D.P.R.380/2001. 2. Per le diverse fattispecie di violazioni sono stabilite le seguenti sanzioni: Articolo del Regolamento Edilizio Violazione Sanzione art.94 Inesatta o incompleta comunicazione di inizio lavori 100 art. 94 Mancata comunicazione di inizio lavori 200 art.95 Inesatto o incompleto cartello di cantiere 100 art.95 Mancata esposizione del cartello di cantiere 200 art.95 Mancanza in cantiere dei documenti abilitativi 100 art.94 Mancata comunicazione delle variazioni dei nominativi dei responsabili indicati (nella comunicazione di inizio lavori) 100 art.103 Mancata comunicazione di fine lavori 200 71
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