CDN/PS Spett. le CONSOB Divisione Strategie Regolamentari (invio

CDN/PS
Spett. le CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
(invio tramite SIPESistema Integrato per l’esterno)
Oggetto: Documento di consultazione Consob su “comunicazione in materia di informazioni da
fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad amministratori, direttori
generali e altri dirigenti con responsabilità strategiche in caso di scioglimento anticipato del
rapporto” del 10 aprile 2014
Con il documento di consultazione in oggetto la Consob disciplina l’informativa che deve essere resa dalle
società italiane con azioni quotate in occasione dello scioglimento del rapporto di lavoro con
amministratori, direttori generali e altri dirigenti con responsabilità strategiche.
La Consob, dopo una breve rassegna sul quadro normativo e di autodisciplina in essere con riferimento alle
indennità di fine rapporto, motiva il proprio intervento sulla base dell’esperienza maturata negli ultimi anni
che ha dimostrato la necessità di assicurare al mercato la tempestiva trasparenza sulle determinazioni assunte
in materia di buonuscita, senza indugio, e, in ogni caso, prima della, già prevista, pubblicazione della
relazione sulla remunerazione che avviene con il bilancio di esercizio.
In una logica di proporzionalità, la Consob prevede che la richiesta di informativa per le società con azioni
quotate nel FTSE Mib si basi su una Comunicazione, vincolante, ex art. 114, comma 5 Tuf, mentre per le
altre società abbia invece carattere di Raccomandazione, non vincolante.
L’informativa richiesta riguarda le indennità e gli altri benefici, la valutazione sulla conformità alla politica
di remunerazione e, in caso di difformità, le procedure deliberative seguite in applicazione del Regolamento
OPC, l’applicazione di vincoli o correttivi alla corresponsione delle citate indennità, il piano di successione,
le considerazioni eventualmente formulate dall’organo di controllo. Secondo la proposta in consultazione,
l’informativa sulle indennità di fine rapporto deve essere resa nota al mercato entro il giorno successivo a
quello in cui l’organo competente delibera l’attribuzione di indennità o di altri benefici ovvero verifica la
sussistenza dei presupposti per l’attribuzione, in conformità con la politica, di tali compensi, e riguarda
alcune informazioni specificamente dettagliate dalla Consob nel documento di consultazione.
Il regime informativo delineato nel documento avrebbe comunque carattere transitorio in quanto resterebbe
in vigore fino al 31 dicembre 2015; successivamente la Consob si riserva il potere di decidere come
procedere, anche in base ai risultati ottenuti dall’applicazione della disciplina proposta.
Prima di rispondere alle specifiche domande del questionario contenuto nel documento di consultazione, ci
preme formulare alcune osservazioni di carattere generale.
Esprimiamo in primo luogo il nostro apprezzamento per la messa in consultazione del documento. A tal
proposito, appare improcrastinabile, come già più volte richiesto da Assonime, che la Consob emani quanto
prima il Regolamento che disciplini il procedimento di adozione dei propri provvedimenti aventi natura
regolamentare o di carattere generale, in applicazione dell’art. 23 della legge risparmio (legge n. 262/2005),
essendo scaduto ormai da molti anni il termine previsto dalla legge e visto che la Consob già consultò il
mercato nel 2007 e nel 2010.
La Consob, ancora una volta, intende promuovere una politica di efficace e tempestiva comunicazione al
mercato, sul presupposto che ciò contribuisca al miglioramento della governance delle società quotate, e in
1
ultima analisi, a una migliore percezione della medesima da parte degli investitori. Come rammentato nel
documento in consultazione, sussistono già presidi normativi e di autodisciplina in tema di informativa sulle
indennità di fine rapporto. Le informazioni sulle indennità corrisposte vengono però fornite nella relazione
sulle remunerazioni pubblicata in occasione dell’assemblea annuale di bilancio. Per questo motivo la Consob
ha già ritenuto in passato di richiedere alle singole società di comunicare alcune informazioni al mercato
subito dopo lo scioglimento del rapporto con gli amministratori rilevanti. Con la comunicazione in
consultazione la Consob richiede in via generale agli emittenti di anticipare tali informazioni rispetto alla
pubblicazione della relazione sulle remunerazioni.
La Consob differenzia l’ambito di applicazione della disciplina, richiedendo l’informativa per le società
quotate nel FTSE Mib con una comunicazione ex art. 114, comma 5 Tuf, e proponendo una
raccomandazione, avente quindi natura non vincolante, per le società diverse da queste. A tale riguardo,
riteniamo che il tema dell’informativa sulle indennità di fine rapporto sia rilevante per tutte le società quotate
ma che su quelle del FTSE Mib maggiormente si concentra l’attenzione degli investitori, soprattutto
istituzionali, e proxy advisors per i quali le voci remunerative delle indennità di fine rapporto costituiscono
un focus importante. Lo spirito dell’intervento della Consob dovrebbe però essere quello di stimolare le
società dell’indice FTSE Mib ad adottare una politica di piena trasparenza sulle indennità di fine rapporto:
l’articolazione tecnica delle informazione richieste ha però una portata differente anche tra le società
maggiori che operano in settori diversi, in alcuni casi soggetti già a regolamentazioni di altre autorità, e con
assetti proprietari differenziati: potrebbe essere quindi auspicabile trasformare, per dette società, la richiesta
di comunicazione ex art. 114, comma 5 Tuf, in una raccomandazione, maggiormente flessibile, e
soprassedere, almeno in questa fase, su interventi ad hoc sulle società diverse da queste.
Cessato, infatti, il periodo transitorio, tale informativa potrebbe essere raccomandata dal Codice di
autodisciplina, come già accaduto con quella sui piani di successione delle società incluse nell’indice FTSE
Mib. Queste ultime società furono oggetto di intervento da parte della Consob con la comunicazione
transitoria del febbraio 2011 il cui contenuto confluì poi nell’ultima versione del Codice di autodisciplina.
Assonime potrebbe quindi farsi parte attiva per chiedere al Comitato per la corporate governance di
promuovere una modifica del Codice di autodisciplina volta a raccomandare, a tutte le società con azioni
quotate, l’informativa citata già a partire dalla fine del 2014, data che, in luogo del 31 dicembre 2015
proposto, potrebbe coincidere con la fine del periodo transitorio della raccomandazione Consob.
In ogni caso, un’altra considerazione generale riguarda la tempistica prevista per la comunicazione al
mercato delle informazioni richieste che deve essere resa entro il giorno successivo a quello in cui l’organo
competente delibera l’attribuzione delle indennità ovvero verifica la sussistenza dei presupposti per
l’attribuzione. La tempistica proposta in taluni casi, però, mal si concilia sia con la comunicazione di
informazioni dettagliate come quelle richieste, per esempio in ordine alla sostituzione dell’amministratore
cessato, sia con il fatto che l’organo amministrativo può talvolta demandare agli uffici competenti la
determinazione dei profili più squisitamente tecnici relativi alla corresponsione di remunerazioni. Alla luce
di quanto sopra appare dunque più opportuno raccomandare una tempistica meno stringente, che tenga conto
dei processi di definizione delle indennità da corrispondere.
In ogni caso, quale che sia la scelta effettuata dalla Consob tra comunicazione e raccomandazione, è
opportuno che il documento preveda una entrata in vigore differita delle nuove disposizioni. In caso di
necessità e urgenza restano naturalmente fermi i poteri di richiesta individuale della Consob ex art. 114,
comma 5 Tuf.
Roma, 9 maggio 2014
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Allegato
Q1. Condividete la scelta di differenziare l’ambito applicativo delle richieste informative e
raccomandazioni in ragione dell’appartenenza delle società all’Indice FTSE Mib? Se no, quale diversa
soluzione ritenete preferibile e per quali ragioni?
Riteniamo che l’informativa sulle indennità di fine rapporto costituisca un profilo rilevante in tutte le società
ma su quelle a più elevata capitalizzazione si concentra maggiormente l’attenzione degli investitori,
soprattutto istituzionali, e dei proxy advisors per i quali le voci remunerative delle indennità di fine rapporto
rappresentano un focus importante. Lo spirito dell’intervento della Consob dovrebbe essere quello di
stimolare le società dell’indice FTSE Mib ad adottare una politica di trasparenza sulle indennità di fine
rapporto; per tale ragione potrebbe essere opportuno trasformare, per dette società, la richiesta di
comunicazione ex art. 114, comma 5 Tuf, in una raccomandazione e soprassedere, in questa fase, su
interventi ad hoc sulle società diverse da queste.
Successivamente, come illustrato anche in prosieguo, la previsione, per tutte le società con azioni quotate, di
una specifica e completa informativa sulle indennità di fine rapporto potrebbe essere lasciata al Codice di
autodisciplina.
Infine si condivide l’impostazione di concentrare l’intervento sulle società con azioni quotate, anch’esse
oggetto del Codice di Autodisciplina.
Q2. Condividete la scelta di prevedere che le richieste informative e raccomandazioni siano sottoposte
alla sunset clause che ne fissa la validità fino alla fine del 2015? Se no, quale diversa soluzione ritenete
preferibile e per quali ragioni?
La scelta appare condivisibile in quanto l’iniziativa della Consob dovrebbe fungere da ulteriore stimolo per
le società quotate a migliorare il set informativo in ordine alle indennità di fine rapporto; cessato il periodo
transitorio, tale richiesta di informativa potrebbe successivamente trovare idonea collocazione, per tutte le
società con azioni quotate, nel Codice di Autodisciplina, come già accaduto per quella sui piani di
successione, inizialmente richiesta dalla comunicazione transitoria Consob n. DEM/11012984 del 24
febbraio 2011, e successivamente fatta confluire nel Codice di autodisciplina.
Come già anticipato nella lettera di accompagnamento, l’informativa sulle indennità di fine rapporto
potrebbe essere raccomandata dal Codice di autodisciplina già a partire dalla fine del 2014, data in cui
potrebbe cessare il periodo transitorio dell’intervento della Consob, in luogo della fine del 2015.
Q3. Ritenete adeguati gli elementi indicati dalla comunicazione con riguardo al contenuto delle
indennità o altri benefici (cfr. supra, punto 2.1, lett. a)? Se no, quale diversa soluzione ritenete
preferibile e per quali ragioni?
Gli elementi indicati appaiono sostanzialmente condivisibili e riconducibili alle attuali richieste dell’allegato
3A, schema 7-bis della Consob1. Potrebbe inoltre essere opportuno fornire informazioni, oltre che
sull’ammontare delle indennità, anche sui criteri adottati per l’erogazione dello stesso ammontare, in
analogia a quanto già previsto dal citato allegato2.
La richiesta di fornire informazioni con riguardo ad “ogni altra somma attribuita, quale che sia il titolo, la
qualificazione giuridica e la motivazione economica”, dovrebbe essere più opportunamente allineata con
quanto previsto dall’allegato 3A, schema 7-bis della Consob (“compensi corrisposti a qualsiasi titolo e in
qualsiasi forma”). Il medesimo allineamento dovrebbe riguardare anche altre voci anche perché mentre nel
documento di consultazione si fa riferimento alle “indennità per cessazione anticipata”, nel citato allegato,
sezione I, si menzionano le “indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto” e nella tabella 1 del
medesimo allegato si fa invece riferimento alle “indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di
lavoro”. Allo stesso modo, mentre nell’allegato si fa riferimento ai “benefici non monetari”, nel documento
1
Cfr. Sezione I, Prima parte, par. 1.2 e tabella 1, colonna 8.
Cfr. Sezione I, Prima parte, par. 1.2, ultimo bullet point che richiede di indicare, nella politica, i criteri con i quali sono
state determinate le indennità di fine rapporto, nel caso in cui non siano stati previsti specifici accordi.
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in consultazione si menzionano i “benefici successivi alla cessazione della carica”. È infine auspicabile un
allineamento delle definizioni con la normativa prevista per i soggetti vigilati da Banca d’Italia e Ivass.
Q4. Ritenete adeguati gli elementi indicati dalla comunicazione con riguardo alla deliberazione delle
indennità o altri benefici (cfr. supra, punto 2.1, lett. b)? Se no, quale diversa soluzione ritenete
preferibile e per quali ragioni?
Gli elementi indicati al punto 2.1, lett. b) in ordine alle informazioni sulla conformità dei benefici alle
indicazioni contenute nella policy appaiono condivisibili in quanto già rispondenti alle previsioni dell’art.
123-ter, comma 4, lett. a) Tuf nella parte in cui richiede di evidenziare la coerenza delle remunerazioni
corrisposte rispetto alla politica approvata nell’esercizio precedente.
La richiesta di indicazione, nel caso di difformità delle indennità rispetto alla politica, sulle procedure
seguite in applicazione del Regolamento OPC appare condivisibile in quanto conforme alla ratio della
disciplina in materia di operazioni con parti correlate che, nel sottoporre le remunerazioni, sotto qualsiasi
forma, al regime del Regolamento citato, consente anche di avvalersi delle esenzioni, alle condizioni
indicate all’art. 13, tra cui, in particolare, quella sulla coerenza della remunerazione rispetto alla politica
retributiva sottoposta all’assemblea. Il venir meno di tale condizione, qualora la società si sia avvalsa di tale
esenzione, determina l’assoggettamento della remunerazione alla disciplina informativa e procedurale delle
operazioni con parti correlate.
Appare dunque corretto, a tale riguardo, che la società fornisca informazioni in merito alle procedure
deliberative seguite che permettono agli investitori di venire a conoscenza dei processi interni che hanno
condotto all’erogazione delle indennità eventualmente difformi dalla politica retributiva.
Q5. Condividete la scelta di richiedere se e con quali esiti sia stata valutata l’applicazione di
meccanismi che pongono vincoli o correttivi al trattamento da corrispondere
all’amministratore/dirigente cessato (cfr. supra, punto 2.1, lett. c)? Se no, quale diversa soluzione
ritenete preferibile e per quali ragioni?
La disciplina sui vincoli e sui correttivi alla corresponsione delle indennità è diversa a seconda che si tratti di
società bancarie e società diverse da queste; mentre da un lato, infatti, la normativa vigente per le banche
prescrive l’applicazione delle clausole di malus e claw-back (e ciò discende dalla direttiva CRD III), per le
società quotate non bancarie l’applicazione dei correttivi è raccomandata dal Codice di autodisciplina che,
recependo una raccomandazione comunitaria, utilizza un approccio diverso.
Da quanto sopra discende che la comunicazione al pubblico in ordine alla valutazione dell’emittente
sull’applicazione di tali meccanismi e sugli esiti non possa che essere diversificata a seconda della natura
dell’emittente medesimo; tuttavia la rappresentazione al pubblico di tali situazioni diversificate potrebbe non
essere adeguatamente compresa e ripercuotersi negativamente sulle società, sulla loro reputation e
sull’apprezzamento del mercato.
Alla luce di quanto sopra, un utilizzo di una Raccomandazione consentirebbe alle società di modulare le
informazioni anche a seconda della loro natura. Ciò consentirebbe anche alla Consob di attendere il nuovo
quadro normativo europeo riveniente dalla recente proposta di modifica della direttiva sui diritti degli
azionisti.
Q6. Condividete la scelta di richiedere informazioni in ordine alla sostituzione dell’amministratore o
altro soggetto cessato (cfr. supra, punto 2.1, lett. d)? Se no, quale diversa soluzione ritenete preferibile
e per quali ragioni?
La Consob richiede di informare il mercato in ordine alla sostituzione dell’amministratore cessato, se ciò sia
regolato da un piano per la successione eventualmente adottato e, in ogni caso, quali procedure sono o
saranno seguite dalla società. Tale informativa deve essere resa entro il giorno successivo a quello in cui
l’organo competente delibera l’attribuzione di indennità o di altri benefici ovvero verifica la sussistenza dei
presupposti per l’attribuzione.
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La tempistica proposta nel documento in consultazione mal si concilia con la comunicazione di informazioni
dettagliate in ordine alla sostituzione dell’amministratore, soprattutto nel caso in cui la società non abbia un
piano di successione, la cui valutazione di adozione, secondo il Codice di autodisciplina, è rimessa al
consiglio di amministrazione; in tale caso la messa in atto di procedure per la sostituzione del soggetto
cessato potrebbe comportare la necessità per la società di avere a disposizione più tempo di quello proposto
nel documento in consultazione per la comunicazione al mercato. Anche in tal caso appare maggiormente
efficace la flessibilità consentita da una raccomandazione e dall’autodisciplina.
Q7. Condividete la scelta di richiedere che il pubblico sia informato circa le valutazioni eventualmente
formulate dall’organo di controllo (cfr. supra, punto 2.1, lett. e)? Se no, quale diversa soluzione ritenete
preferibile e per quali ragioni?
Il Codice Civile e il Tuf impongono un generale dovere di vigilanza in capo all’organo di controllo e
approntano mezzi e procedure per l’espletamento di tale attività mediante la previsione di invio di
comunicazioni alla Consob, la trasmissione all’Autorità di verbali delle riunioni, degli accertamenti svolti e
di ogni altro utile documento, e di un potere di denunzia al Tribunale.
La richiesta all’organo di controllo di comunicare a un soggetto diverso (il mercato) le eventuali valutazioni
potrebbe quindi influenzarne l’efficacia e non appare dunque in armonia con l’assetto normativo vigente.
Q8. Avete ulteriori considerazioni sul tema in esame da segnalare?
Un’ulteriore considerazione concerne l’ambito di applicazione della proposta; la Consob prevede che venga
fornita l’informativa sulle indennità di fine rapporto con riguardo ai soggetti per i quali è richiesta la
disclosure individuale dei compensi3.
Con riferimento ai dirigenti con responsabilità strategiche, qualora si profilasse la necessità di fornire tale
informativa su base individuale, ricorrendo i presupposti stabiliti all’allegato 3A, schema 7-bis, riteniamo sia
opportuno precisare che si fa riferimento – per il calcolo del compenso (comprensivo dell’indennità
riconosciuta) di tale dirigente rispetto a quello più elevato attribuito ai membri degli organi di
amministrazione, controllo e direttori generali – alle remunerazioni corrisposte a tali ultimi soggetti alla
chiusura dell’ultimo esercizio precedente a quello in cui si verifica lo scioglimento anticipato del rapporto.
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Cfr. nota 6 del documento di consultazione che rammenta che la rappresentazione è nominativa per i dirigenti con
responsabilità strategiche qualora abbiano percepito nel corso dell’esercizio compensi complessivi maggiori rispetto al
compenso complessivo più elevato attribuito ai membri degli organi di amministrazione, controllo e direttori generali.
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