Corte conti Lombardia. Con 4.600 abitanti doppio incarico bollato come sperpero Mini-Comune, no al segretario «dg» Francesco Clemente Va risarcito il Comune sotto i limila abitanti in cui il sindaco nomina a direttore generale il segretario comunale in assenza di specifiche esigenze locali e organizzative anche se il provvedimento, all'epoca del fatto, era consentito dalla legge e nel periodo considerato l'amministratore aveva lavorato ad atti di programmazione propri di tale figura gestionale ma facoltativi per i piccoli centri. Lo ha stabilito la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, nella sentenza 122 depositata il 27 giugno scorso in materia di responsabilità amministrativa. Il Collegio, sulla base dei riscontri della Procura regionale su un caso denunciato al Comune di Carrobbio degli Angeli (Bergamo), ha condannato entrambi gli amministratori a risarcire a vario titolo l'ac- certato «sperpero di risorse pubbliche» (20.197,62 euro il totale delle indennità percepite) poiché la nomina è avvenuta in «dispregio delle più elementari regole di prudenza e di buona amministrazione» e con un «un compenso assolutamente spropositato in considerazione delle oggettive ridottissime dimensioni demografiche ed organizzative dell'ente». Per la Corte, per un ente locale con circa 4.600 abitanti, un organico di 10 dipendenti e con un orario settimanale di 11 ore, la nomina del dg non era necessaria seppur prevista dalla legge all'epoca in vigore (comma 4, articolo 108, dlgs 267/2001 poi abrogato dal decreto legge 2/2010 e convertito in legge 42/2010), né era legittima se giustificata dal fatto che a tale figura era stata affidato il compito di preparare il Piano esecutivo digestione, qui atto facoltativo e, secondo la Procura, solo abbozzato e mai adottato. Secondo i giudici, le norme interne come lo statuto comunale e il Testo unico degli enti locali (articolo 97, comma 4, dlgs 267/2000) «non precludono al segretario comunale l'esercizio di poteri gestionali» e, in questo caso, anche la gestione delle aree «affari generali» e «servizi alla persona» proprie del segretario «non avrebbe comportato di per sé necessariamente alcun onere economico aggiuntivo per il Comune e quindi non specificamente soggette a remunerazione aggiuntiva sullo stipendio base». I MOTIVI Sindaco e dirigente condannati a risarcire le casse municipali: l'incarico non era necessario e il compenso «spropositato»
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