Mini-Comune, no al segretario «dg»

Corte conti Lombardia. Con 4.600 abitanti doppio incarico bollato come sperpero
Mini-Comune, no al segretario «dg»
Francesco Clemente
Va risarcito il Comune
sotto i limila abitanti in cui
il sindaco nomina a direttore generale il segretario comunale in assenza di specifiche esigenze locali e organizzative anche se il provvedimento, all'epoca del fatto,
era consentito dalla legge e
nel periodo considerato
l'amministratore aveva lavorato ad atti di programmazione propri di tale figura gestionale ma facoltativi per i
piccoli centri.
Lo ha stabilito la Corte dei
conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, nella sentenza 122 depositata il 27 giugno scorso in
materia di responsabilità
amministrativa. Il Collegio,
sulla base dei riscontri della
Procura regionale su un caso denunciato al Comune di
Carrobbio degli Angeli (Bergamo), ha condannato entrambi gli amministratori a
risarcire a vario titolo l'ac-
certato «sperpero di risorse
pubbliche» (20.197,62 euro
il totale delle indennità percepite) poiché la nomina è
avvenuta in «dispregio delle più elementari regole di
prudenza e di buona amministrazione» e con un «un
compenso assolutamente
spropositato in considerazione delle oggettive ridottissime dimensioni demografiche ed organizzative
dell'ente».
Per la Corte, per un ente
locale con circa 4.600 abitanti, un organico di 10 dipendenti e con un orario settimanale di 11 ore, la nomina
del dg non era necessaria
seppur prevista dalla legge
all'epoca in vigore (comma
4, articolo 108, dlgs 267/2001
poi abrogato dal decreto legge 2/2010 e convertito in legge 42/2010), né era legittima
se giustificata dal fatto che a
tale figura era stata affidato
il compito di preparare il Piano esecutivo digestione, qui
atto facoltativo e, secondo
la Procura, solo abbozzato e
mai adottato.
Secondo i giudici, le norme interne come lo statuto
comunale e il Testo unico
degli enti locali (articolo 97,
comma 4, dlgs 267/2000)
«non precludono al segretario comunale l'esercizio di
poteri gestionali» e, in questo caso, anche la gestione
delle aree «affari generali»
e «servizi alla persona» proprie del segretario «non
avrebbe comportato di per
sé necessariamente alcun
onere economico aggiuntivo per il Comune e quindi
non specificamente soggette a remunerazione aggiuntiva sullo stipendio base».
I MOTIVI
Sindaco e dirigente
condannati a risarcire
le casse municipali:
l'incarico non era necessario
e il compenso «spropositato»