LINEE GUIDA PER LA FORMULAZIONE DI UN MODELLO DI ACCORDO QUADRO PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL S.S.R. SETTORE CARDIOVASCOLARE Interventistica coronarica e periferica, cardiochirurgia, interventistica strutturale ed endoprotesi, elettrofisiologia e cardiostimolazione MAGGIO 2014 LINEE GUIDA SETTORE CARDIOVASCOLARE MAGGIO 2014 INTRODUZIONE Assobiomedica ha ritenuto di istituire un Tavolo di confronto sugli acquisti in sanità, finalizzato alla definizione di linee guida di carattere generale da utilizzare per la formulazione delle procedure di aggiudicazione, mediante accordo quadro, di forniture sanitarie ed ospedaliere nel settore Cardiovascolare. In particolare, il Gruppo Tecnico (G.T.) ritiene di concentrare la propria attenzione in via preferenziale sulla figura di accordo quadro con pluralità di operatori economici a condizioni tutte fissate, ritenendo tale modello il più idoneo a garantire una maggiore celerità e certezza dei rapporti giuridici derivanti dall'esito della gara, oltre che una piena conformità rispetto al principio relativo al c.d. divieto di rinegoziazione delle offerte. Ciò consentirebbe di evitare la seconda fase di rilancio competitivo in quanto sarebbero già individuati i criteri di ripartizione/rotazione preimpostati e definiti negli atti iniziali della procedura, con la relativa indicazione delle percentuali di aggiudicazione sulla base della graduatoria finale). A ciò si aggiunga che il suddetto modello consente il soddisfacimento di possibili esigenze differenzianti tra i vari enti pubblici che aderiscono alla procedura di accordo quadro svolta dalla centrale committenza, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 287 del D.p.r. 207/2010. Il Gruppo Tecnico (G.T.) ha individuato la metodologia di lavoro, che è consistita nell’analizzare le criticità emerse nella fase di indizione e celebrazione delle gare dei settori interventistica coronarica e periferica, cardiochirurgia, interventistica strutturale ed endoprotesi, elettrofisiologia e cardiostimolazione, già espletate, soprattutto con riferimento alle varie forme di centralizzazione degli acquisti e nell'enucleare disposizioni di principio in ordine agli argomenti di seguito elencati: Dialogo tecnico finalizzato alla migliore predisposizione degli atti di gara; Requisiti di partecipazione: Capacità economica e finanziaria; Requisiti di partecipazione: Capacità tecnica e professionale; Determinazione dell'oggetto contrattuale, della durata e dei criteri di determinazione dei lotti Garanzie Parametri per la determinazione delle basi d’asta Criteri di valutazione delle offerte Cessione del credito 1 LINEE GUIDA SETTORE CARDIOVASCOLARE MAGGIO 2014 Il documento che contiene le linee guida rappresenta la sintesi delle proposte formulate dal G.T. sui punti salienti sopra elencati. Nello specifico, nella elaborazione delle proposte il G.T. ha focalizzato l’attenzione su quei principi cardine dell’azione amministrativa e del buon governo in omaggio alla c.d. correttezza amministrativa: efficacia ed efficienza, rispetto dei principi della par condicio, trasparenza, salvaguardia del mercato e della massima concorrenza. 1. DIALOGO TECNICO FINALIZZATO ALLA MIGLIORE PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA Il G.T. ritiene che debbano essere recepite le indicazioni contenute nell'ottavo "considerando" dell'ultima Direttiva comunitaria in tema di appalti pubblici riguardo all'istituto del c.d. "dialogo tecnico". Si ritiene pertanto opportuno che, ove possibile, nella fase preliminare all'avvio di una procedura di aggiudicazione mediante accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano del c.d. dialogo tecnico con tutte le imprese di settore interessate, le quali potranno, in questa fase, mettere a disposizione delle stazioni appaltanti tutto il know-how di cui dispongono affinché le medesime stazioni appaltanti possano utilizzarlo, nelle modalità e nei termini che riterranno più utili, al fine di predisporre nel miglior modo possibile gli atti di gara ed in particolare il capitolato d'oneri. Resta inteso che il suddetto dialogo tecnico dovrà svolgersi con modalità tali da garantire la massima trasparenza. Per quanto riguarda le modalità concrete di svolgimento del suddetto "dialogo tecnico" il G.T. ritiene preferibile la modalità seguita da alcune amministrazioni appaltanti che prevede i seguenti passaggi essenziali: Consultazione degli operatori economici mediante apposito invito: E' opportuno che tale invito sia anche pubblicato con congruo anticipo sul sito dell'Ente appaltante unitamente alla bozza di capitolato tecnico e/o speciale. Il primo incontro del suddetto dialogo tecnico dovrebbe svolgersi con la partecipazione contemporanea di tutte le ditte interessate, in maniera tale da consentire a ciascuna ditta di esporre il proprio giudizio sulle specifiche aree tematiche di cui alla bozza di capitolato di gara. Nella stessa sede l'Ente appaltante (o la Centrale di committenza in caso di gara centralizzata) dovrebbe richiedere 2 LINEE GUIDA SETTORE CARDIOVASCOLARE MAGGIO 2014 a tutte le ditte di inviare, entro un termine prestabilito, i propri suggerimenti e/o rilievi in ordine alla bozza di capitolato di gara. 2. L'ente appaltante (o la Centrale di committenza in caso di gara centralizzata) potrebbe/dovrebbe, altresì, prevedere un successivo incontro individuale con le singole ditte interessate al fine di comunicare ad ognuna di esse quali, fra i suggerimenti ricevuti, sono stati valutati positivamente. L'ente appaltante (o la Centrale di committenza in caso di gara centralizzata) dovrebbe, infine, prevedere una riunione plenaria al fine di ufficializzare tutte le modifiche che ritiene di apportare alla bozza di capitolato di gara in sede di stesura definitiva. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (EX ART. 41 D.LGS 163/2006 ss.mm.ii. C.D.A.) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente potrà dimostrare la propria capacità economica e finanziaria “ mediante: A. dichiarazione di almeno due istituti bancari; B. bilanci o estratti di bilanci dell’impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.; C. dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi”. In relazione al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41, lett. a), D.Lgs. 163/2007 ed in virtù del principio di semplificazione previsto dall’art. 124, comma 7, D.Lgs. 163/2006 sarebbe, altresì, auspicabile che le stazioni appaltanti nell’ambito degli affidamenti sotto soglia ed in economia contemplino negli atti di gara la possibilità di dimostrare il possesso del suddetto requisito anche mediante la dichiarazione di un solo istituto bancario. Il fatturato complessivo a cui la Stazione Appaltante (S.A.) dovrà far riferimento, e che dovrà essere oggetto di dimostrazione da parte del concorrente, deve essere determinato in misura proporzionale al totale dei lotti per i quali il concorrente partecipa (e non all'importo complessivo dei lotti previsti in gara). Si chiarisce che gli artt. 41 comma 1 lett. c e 42 comma 1 lett. a del C.d.A., nell’utilizzare la terminologia rispettivamente “forniture nel settore oggetto 3 LINEE GUIDA SETTORE CARDIOVASCOLARE MAGGIO 2014 della gara o elenco delle forniture di servizi e forniture stessi” si riferiscono alle macrocategorie merceologiche di prodotti da fornire e non all'identico oggetto della gara alla quale si intende partecipare. 3. CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 42 D.LGS. 163/2006 ss.mm.ii.) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., per la dimostrazione della capacità tecnica valgono gli stessi principi dettati per la capacità economica e finanziaria, ossia: la capacità tecnica e professionale deve essere determinata in misura proporzionale al totale dei lotti per i quali il concorrente partecipa. Sia per quanto riguarda i requisiti di capacità economico - finanziaria che tecnico - organizzativa occorre cioè evitare prescrizioni che di fatto favoriscano taluni operatori rispetto ad altri, quali, ad esempio, l'aver già fornito all'ente pubblico prestazioni analoghe a quelle oggetto della gara o aver realizzato il proprio fatturato in un determinato mercato geografico specifico o in favore di determinati enti; è bene invece privilegiare criteri oggettivi volti ad individuare le effettive capacità tecniche dei partecipanti. 4. DETERMINAZIONE DELL’OGGETTO CONTRATTUALE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI LOTTI Nella determinazione dell'oggetto della gara è auspicabile che le singole amministrazioni bandiscano le procedure di aggiudicazione valutando e programmando con il massimo grado possibile attendibilità e precisione sia i quantitativi che la tipologia delle prestazioni richieste nella loro interezza, evitando sia di sovrastimare preventivamente i fabbisogni che di allargare indebitamente l'oggetto dell'appalto così da precludere, di fatto, la partecipazione ad imprese che in ipotesi potrebbero profittevolmente realizzare una sola prestazione, o di frazionare eccessivamente il suddetto oggetto in maniera tale da escludere (anche in considerazione dei ridotti oneri di pubblicità) la partecipazione di imprese altrimenti interessate alla partecipazione. Analogamente, sarebbe, altresì, opportuno il puntuale rispetto in fase esecutiva delle condizioni contrattuali previste in sede di gara, sia riguardo ai quantitativi che alla tipologia di prestazioni ivi previste. Sulla base di quanto sopra esposto appare quanto mai opportuna, soprattutto nelle gare centralizzate, la suddivisione in lotti secondo i criteri della tipologia di prodotto (per le gare in ambito ospedaliero) e dell'area geografica di riferimento. 4 LINEE GUIDA SETTORE CARDIOVASCOLARE MAGGIO 2014 La determinazione dei lotti dovrà essere effettuata in maniera adeguatamente specifica e dovrà contenere l'indicazione dei fabbisogni per singolo lotto. È opportuno, altresì, che i lotti tengano conto, altresì, della composizione del mercato di riferimento, al fine di garantire comunque il rispetto del principio della concorrenza nei singoli lotti, in conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 7, della Legge 06.12.2011, n. 201, che ha modificato l'art. 2 del D.Lgs. 12.04.2011, n. 163, introducendo il comma 1 bis al suddetto articolo. Per quanto riguarda la determinazione della durata della gara, fermo restando il potere discrezionale della stazione appaltante, il G.T. ritiene che essa vada determinata anche in funzione dell’entità, in termini di valore, dell’oggetto di gara; quindi, maggiore sarà il valore dell'appalto e dei conseguenti stanziamenti pubblici, più elevata sarà la durata dell'appalto e viceversa, fermo restando il limite massimo dei 4 anni previsto per le procedure selettive da svolgersi mediante la formula dell'accordo quadro. Resta in ogni caso salva la possibilità di rinnovo e/o proroga, da prevedersi nel disciplinare e nei soli casi previsti e consentiti dalla legge, oltre ovviamente alla possibilità di prevedere, in casi limitati ed eccezionali, motivati da ragioni obiettive. 5. GARANZIE Al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità anche nelle gare centralizzate e/o divise in lotti anche il contenuto delle garanzie richieste ai partecipanti è necessario che l'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva siano determinati avuto riguardo al valore del lotto o alla sommatoria dei lotti ai quali ciascun concorrente partecipa, e non invece dell'importo complessivo dell'intera procedura di aggiudicazione. 5 LINEE GUIDA SETTORE CARDIOVASCOLARE MAGGIO 2014 6. CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (ART. 83 D.LGS. 163/2006 ss.mm.ii.) Il G.T esprime una valutazione di favore per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo i parametri di ponderazione di seguito elencati: 1. Prezzo punti 40 2. Qualità punti 60 Il G.T. ritiene comunque non idonei criteri di valutazione che prevedono un punteggio qualità inferiore a punti 50. Per quanto riguarda le metodologie di calcolo e valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il G.T. ritiene di uniformarsi all'orientamento della dottrina maggioritaria secondo il quale le metodologie di calcolo dell'elemento prezzo indicate dall'Allegato P del nuovo regolamento di attuazione (DPR 207/2010) sono da considerarsi facoltative e quindi non vincolanti, conformemente a quanto previsto dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 24 novembre 2011, recante le linee guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa, la quale afferma espressamente la possibilità che le stazioni appaltanti non utilizzino le formule indicate nel suddetto Allegato P del nuovo regolamento di attuazione, in specie per l'offerta economica. Si fa cenno, infatti all' "eventuale adozione di formule diverse da quelle previste dal Regolamento (pag. 27 della Det. Aut. Vigilanza n. 7 del 24 novembre 2011). Sul punto si richiama l'attenzione sui principi condivisi dalla giurisprudenza prevalente, secondo i quali sono da considerare illegittimi, e quindi non ammissibili metodologie di calcolo e valutazione tali da alterare l'originario rapporto potenziale tra elemento qualitativo ed elemento prezzo originariamente fissato dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara, finendo per svilire ingiustificatamente ed oltre la predeterminata ripartizione uno dei due criteri previsti per l'assegnazione del punteggio complessivo. 7. BASI D’ASTA Ad avviso del G.T. in tutti gli appalti di beni e servizi è necessario individuare le basi d’asta e, nelle gare divise in lotti tale determinazione deve avvenire anche in ordine al singolo lotto. Le modalità di determinazione delle basi d'asta dovrebbero tenere conto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) dei prezzi medi regionali delle gare espletate negli ultimi 3 anni, eventualmente risultanti dai dati in possesso degli Osservatori regionali ove esistenti, ponendo attenzione alla ri-attualizzazione nonché all’omogeneità della procedura di acquisto sotto il profilo della tecnologia, dei volumi e dei servizi richiesti. 6 LINEE GUIDA SETTORE CARDIOVASCOLARE MAGGIO 2014 Resta inteso che nella determinazione delle basi d'asta le amministrazioni sono sempre tenute a valutare che le stesse siano comunque congrue, adeguate e sufficienti a garantire idonei margini di rimuneratività alle imprese partecipanti, come espressamente previsto dall’art. 89 D.Lgs. 163/2006. 8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ASPETTO QUALITATIVO DELLE OFFERTE Il G.T. ritiene che ai fini della valutazione dell'aspetto qualitativo delle offerte le stazioni appaltanti debbano utilizzare le indicazioni contenute nella recentissima Determinazione dell'Autorità di Vigilanza n. 7 del 24 novembre 2011 ( All.) contenente le linee guida per l'offerta economicamente più vantaggiosa nelle gare di forniture e servizi che si intende integralmente richiamata nel presente documento e che si allega, costituendo parte integrante del presente punto 8. In particolare, il G.T. ritiene di fondamentale importanza che i criteri di valutazione siano adeguatamente specifici e obiettivamente quantificabili, evitando riferimenti a prove empiriche e/o non scientifiche. Viceversa, sarebbe opportuno garantire il massimo rigore tecnicoscientifico alla valutazione qualitativa delle offerte sotto il profilo tecnico. Ciò significa che la commissione di gara deve essere sempre posta in grado di verificare effettivamente che le offerte rispondono ai criteri indicati sulla base di informazioni e documentazione oggettivamente valutabile e messa a disposizione dagli offerenti. Nei casi in cui le stazioni appaltanti dovessero ritenere necessaria la richiesta di campionatura, sarebbe opportuno che la suddetta richiesta sia formulata in modo tale da limitare il più possibile il sacrificio per i concorrenti, evitando richieste di campionature sproporzionate e prevedendo espressamente la restituzione del campione di prodotto ai concorrenti al momento della definizione della procedura di gara. I criteri di valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico, inoltre, devono sempre essere costruiti con riferimento all'offerta ed al prodotto (e non all'azienda in quanto tale) e non dovrebbero riguardare parametri esterni al prodotto e/o connotati da possibili variabilità durante l'arco temporale di riferimento. Il G.T. sottolinea l'importanza di una corretta ed effettiva applicazione dell'art. 84, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 per quanto attiene al requisito della necessaria professionalità e competenza dei membri della Commissione in relazione all'oggetto dell'appalto. A tale proposito si evidenzia la necessità che la composizione delle Commissioni tecniche preveda prevalentemente la presenza di esperti di settore, quali professionisti sanitari utilizzatori dei prodotti nella pratica clinica quotidiana in relazione all’oggetto dell’appalto. 7 LINEE GUIDA SETTORE CARDIOVASCOLARE MAGGIO 2014 9. TERMINI DI PAGAMENTO E CESSIONI DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO (ART. 117 D.LGS 163/2006 ss.mm.ii.) Il G.T. è ben consapevole che il termine di pagamento previsto dalla legge per le pubbliche forniture non può essere superiore a 60 giorni e che tale termine non può mai essere derogato, neppure con l’accordo e/o adesione dei partecipanti alle procedure selettive e/o dei fornitori aggiudicatari. Per quanto riguarda la cessione del credito sarebbe auspicabile che i disciplinari di gara siano formulati in modo da favorire o da non ostacolare la possibilità per gli aggiudicatari di richiedere ed ottenere il consenso alla cessione del credito, nonché le certificazioni inerenti i crediti vantati nei termini e modi di legge e nel rispetto dei singoli regolamenti interni. 10. CONTO DEPOSITO/CONTRATTO ESTIMATORIO In via preliminare si evidenziano i dubbi di ammissibilità dell’istituto del contratto estimatorio/conto deposito nell’ambito delle procedure di gara ad evidenza pubblica, soprattutto in considerazione della mancanza di espressa previsione del suddetto istituto nella tassativa definizione di “appalti pubblici di forniture” resa ai sensi dell’art. 3, comma 9, del D.Lgs. 163/2006. Ciò premesso, nei soli casi in cui le Stazioni appaltanti ritengano di ricorrere a tale figura contrattuale, appare indispensabile che le strutture sanitarie circoscrivano l’ambito di applicazione del “conto deposito/contratto estimatorio” solo ed esclusivamente riguardo a quei prodotti che giustificano una siffatta modalità di gestione come obiettiva necessità ( a titolo di esempio i dispositivi con ampia gamma di misure come gli stent) escludendone l’applicazione in tutti gli altri settori ove l’utilizzo potrebbe, peraltro, generare una gestione finanziaria non appropriata; a titolo di esempio, si ritengono inappropriate le richieste di conto deposito per le seguenti tipologie di prodotto: Di uso elevato, non impiantabili di basso valore economico (Es: Introduttori, guide e cateteri angiografici e Interventistici, palloni per angioplastica ecc); Tutti dispositivi in confezione multipla; Di uso sporadico, sia impiantabile che non impiantabile e di valore economico elevato. In caso di ricorso all’istituto del “conto deposito/contratto estimatorio” è essenziale che le stazioni appaltanti provvedano ad una disciplina puntuale e compiuta del rapporto, evitando di trasferire in capo ai concorrenti oneri economici impliciti e/o indeterminati o responsabilità connesse alla corretta 8 LINEE GUIDA SETTORE CARDIOVASCOLARE MAGGIO 2014 gestione del “magazzino”, la quale deve rimanere di esclusiva pertinenza delle stazioni appaltanti che ne hanno istituzionalmente il controllo. A tale riguardo l’eventuale conto deposito/contratto estimatorio dovrà prevedere la tempestiva comunicazione dell’utilizzo dei prodotti con conseguente emissione dell’ordine, al fine di consentire al fornitore aggiudicatario di effettuare un adeguato controllo del proprio materiale presente nelle strutture sanitarie, ferma comunque restando la responsabilità delle predette strutture sanitarie per la corretta conservazione dei materiali in conto deposito e la verifica della loro scadenza. Sul punto, si evidenzia, altresì, che i prodotti scaduti o il cui confezionamento è stato aperto o danneggiato o comunque alterato, non possono essere oggetto di restituzione, posto che la loro manipolazione determina il momento in cui il bene si considera alterato e fuoriuscito dal “magazzino” del fornitore. Ciò al fine di evitare che attraverso la formula del contratto estimatorio/conto deposito si determinino inefficienze operative (quali ad es. prodotti lasciati scadere sugli scaffali, utilizzo improprio di prodotti, erronea apertura delle confezione di prodotti sterili, ecc.) e strutturali (ad es. di logistica). ALLEGATI: Quaderno AVCP; Determinazione dell'Autorità di Vigilanza n. 7 del 24 novembre 2011 Responsabile Gruppo Tecnico: Elena Pagetti Segretario Assobiomedicali 9 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture QUADERNO IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA Dicembre 2011 IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (vedi anche: Determinazione n. 7 del 24 novembre 2011) 1. Introduzione .............................................................................................................................. 3 2. Aspetti peculiari del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ................ 5 3. Formule per l’attribuzione del punteggio degli elementi di natura quantitativa........ 7 4 . Metodo di calcolo dei coefficienti degli elementi qualitativi delle offerte ................... 16 5. Metodi per l’individuazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ............ 25 5.1 Metodo aggregativo compensatore .............................................................................. 25 5.2 Metodo Electre ................................................................................................................. 26 5.3 Metodo Topsis.................................................................................................................. 30 5.4 Metodo EVAMIX (EVAluation of MIXed criteria) ................................................... 32 5.5 Metodi basati sull’utilizzo del punteggio assoluto .................................................. 33 6. Conclusioni ................................................................................................................................. 37 Bibliografia ...................................................................................................................................... 38 a cura di Filippo Romano, Fabrizio Sbicca, Alberto Zaino Direzione Generale Osservatorio dei Contratti Pubblici - Analisi e studio dei mercati IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 1 1. Introduzione Le procedure di scelta del contraente sono disciplinate dal Capo II, Titolo I, Parte II del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 (Codice sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). In questa sede si analizzeranno nel dettaglio i criteri di selezione delle offerte, con particolare riferimento al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Proprio in considerazione dell’importanza cruciale dei criteri di aggiudicazione per la scelta del contraente, tali metodi hanno costantemente richiamato l’attenzione del legislatore, volta a rendere tali criteri da un lato il più possibilmente oggettivi, dall’altro lato i più idonei a scegliere un esecutore di adeguata capacità tecnica. Alcuni fenomeni di corruzione verificatisi agli inizi degli anni ’90 provocarono il forte irrigidimento della normativa sui rapporti contrattuali tra enti pubblici e privati. Infatti, con l’emanazione della legge quadro sui lavori pubblici nel 1994 (legge 109/1994, cd “legge Merloni”) si è cercato di limitare il più possibile la discrezionalità dell’amministrazione a tutti i livelli del procedimento, sia per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione, con la previsione del divieto dell’utilizzo della procedura negoziata per gli appalti di importo superiore a 300.000 euro, sia con riferimento ai criteri di aggiudicazione, prevedendo per gli appalti di importo inferiore alla soglia Comunitaria, quale unico criterio adottabile, quello del prezzo più basso. L’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede la valutazione discrezionale delle proposte di natura qualitativa, è stata consentita soltanto per gli appalti sopra soglia comunitaria e per l’aggiudicazione delle concessioni di lavori pubblici. Per l’eliminazione di detta disposizione, finalizzata a superare la procedura d’infrazione attivata dalla Commissione Europea sulla limitazione prevista dalla normativa italiana, si è dovuto aspettare fino al 2005, con l’emanazione della legge comunitaria n. 62. La limitazione della discrezionalità della Pubblica amministrazione è stata indirizzata non soltanto ai criteri di aggiudicazione ma 1 Il presente lavoro analizza i diversi metodi per l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo scientifico. Nella pratica la scelta dei metodi deve sempre conformarsi alle indicazioni fornite dal legislatore. 3 di 38 anche alla verifica di anomalia dell’offerta. La norma, infatti, prevede tuttora per gli appalti sotto soglia dei criteri assai rigidi, tali da ridurre significativamente ed ingiustificatamente l’ambito operativo delle stazioni appaltanti. L’impianto normativo in materia ha trovato un assetto più stabile con le direttive 2004/18 e 2004/17, laddove vengono chiaramente indicati i criteri del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa quali unici criteri di aggiudicazione che la stazione appaltante può utilizzare alternativamente senza alcun onere di motivazione, purché in grado di garantire l’obiettività, la trasparenza, la non discriminazione, la parità di trattamento e l’effettiva concorrenza tra i concorrenti. Detti criteri sono stati recepiti dall’art. 81 del Codice per tutte le tipologie contrattuali (lavori, servizi e forniture). Si precisa, tuttavia, che la norma prevede quale unico criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti da affidarsi con il dialogo competitivo e per le aggiudicazioni delle concessioni (anche con il Project Financing). Si fa inoltre presente che il nuovo Regolamento ex art.5 del D. lgs, 163/06 prevede per i servizi di pulizia gli elementi oggetto di valutazione (prezzo e qualità) nonché il range dei pesi utilizzabili per detti elementi. Per quanto riguarda la fornitura di buoni pasto, in sostituzione del servizio mensa, il Regolamento suggerisce l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e richiede di motivare l’eventuale utilizzo del criterio del prezzo più basso. A parte le limitazioni tassative previste dalla norma, la scelta dell’uno o dell’altro metodo è rimessa alla stazione appaltante e, collegandosi la scelta al tipo di oggetto a base di gara, come prima ricordato non vi è bisogno di motivazione. Il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa consiste nella valutazione di una molteplicità di criteri, a ciascuno dei quali corrisponde un peso da indicarsi tassativamente nel bando o nella lettera d’invito, in ossequio al principio della parità di trattamento tra i concorrenti. Proprio in ragione del fatto che la scelta dei criteri e dei pesi o sub-pesi è condizionante l’esito della gara, l’indicazione di tali elementi non può essere oggetto di modifica da parte della commissione di aggiudicazione. Inoltre, va sottolineato che il terzo decreto correttivo al Codice ha abrogato l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 83, il quale prevedeva che “La commissione aggiudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando“. Con ciò è stato chiarito che eventuali criteri motivazionali per l’attribuzione dei punteggi discrezionali vanno indicati tassativamente nel bando di gara. A volte, la scelta dei criteri può essere tecnicamente complessa; l’art.83 comma 4 del Codice ha previsto infatti la possibilità di nominare uno o più esperti, quando la stazione appaltante non sia 4 di 38 in grado con la propria organizzazione di individuare gli elementi di cui sopra. In merito a ciò, l’Autorità ha fornito alcune indicazioni con l’atto di determinazione n. 4/2009 sottolineando “come non sia accettabile a volte l’utilizzo di elementi di valutazione collegati al possesso di parametri quantitativi dei concorrenti. Esempi tipici sono rappresentati dal punteggio previsto per l’ammontare dei fatturati posseduti dal concorrente o per la distanza degli uffici dell’operatore economico dalla sede della stazione appaltante o del luogo dell’intervento oppure, ancora, dal numero di articolazioni territoriali di cui dispone l’offerente, per arrivare al numero dei tecnici dipendenti e così via. Tali parametri rappresentano una limitazione della parità di condizioni dei concorrenti se inseriti tra gli elementi di valutazione; mentre sarebbe più appropriato farne apposita previsione, con le dovute cautele, tra i requisiti di partecipazione, beninteso ove questi siano rispettosi dei principi di proporzionalità e di adeguatezza”. 2. Aspetti peculiari del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa consente di valorizzare alcuni aspetti delle gare differenti dal prezzo a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte. Ciò si traduce nell’attribuzione dei pesi ai diversi elementi di valutazione, il che richiede un’adeguata capacità della stazione appaltante nel tradurre le proprie esigenze in elementi numerici (pesi). Se la stazione appaltante non ha questa capacità, esistono tuttavia dei metodi scientifici in letteratura assai utili per l’individuazione dei pesi. Un’altra questione che la stazione appaltante deve affrontare è quella dell’inserimento di eventuali sbarramenti, così come previsto dal comma 2 dell’art. 83 del Codice, con riferimento alle soglie. Infatti è possibile l’esclusione dalla competizione di quei concorrenti che non raggiungono il valore soglia. Accanto a questo concetto di soglia di sbarramento è da sottolineare come il nuovo Regolamento introduce, per alcune fattispecie contrattuali, anche una soglia di attenuazione del punteggio qualora la generica offerta superi la predetta soglia. La soglia di sbarramento ha la funzione di escludere condizioni fortemente indesiderate dalla stazione appaltante. Si tratta di una logica che nella c.d. analisi multi criteri si concretizza nell’inserimento delle c.d. relazioni di veto. Infine, nelle situazioni in cui non sia possibile stabilire una ponderazione, l’art. 87 comma 5, del Dlg. 163/2006 prevede che nel bando di gara siano elencati gli elementi di valutazione secondo un ordine decrescente dal quale sarà desunta la gerarchia delle offerte. I metodi con cui si perviene all’aggiudicazione, e quindi a graduare le diverse offerte, erano già stati disciplinati dal regolamento n. 554 del 1999, con le indicazioni raccolte nei vari allegati A, B e C, e dal Regolamento n.117 del 1999 seppure per i soli appalti di servizi di pulizia, ora 5 di 38 integralmente riportate nel nuovo Regolamento uniformandole ai rimanenti servizi. Il metodo aggregativo-compensatore indicato nel precedente regolamento si è imposto per la sua semplicità rispetto agli altri metodi sebbene presenti alcune limitazioni. Tale metodo ricade nel più generale campo dell’analisi multicriteri, ossia di tecniche decisionali che forniscono risposte a problemi di scelta tra soluzioni alternative, con riferimento a una vasta gamma di ambiti (ingegneria, architettura, urbanistica, ecc.) . Riguardo agli elementi qualitativi, si pone il problema di carattere generale che la valutazione degli stessi ha natura soggettiva. Il legislatore nazionale, prima con il D.P.R. 554/1999 e da ultimo con il D.P.R. 207/10, ha cercato di limitare la discrezionalità della stazione appaltante suggerendo metodologie per la determinazione dei punteggi di ciascun elemento qualitativo da parte della commissione giudicatrice, come il metodo del confronto a coppie . Tuttavia, nessuna metodologia può realmente tramutare in oggettivo ciò che è soggettivo e, data la natura inevitabilmente soggettiva di ogni valutazione di elementi qualitativi, la complessità dei metodi indicati nella normativa non può neutralizzare la sostanziale discrezionalità della scelta. In tal senso si può affermare che l’indicazione del legislatore di utilizzare specifiche e complesse regole per la valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerte ha sostanzialmente l’effetto principale di produrre un minimo di oggettività. Il nuovo Regolamento, DPR 207/2010, disciplina allo stesso modo i metodi per lavori, servizi e forniture con l’unica eccezione dei servizi per i quali stabilisce anche un metodo per l’attribuzione assoluta del punteggio. Questo aspetto, inerente formule per l’attribuzione assoluta del punteggio, per le sue caratteristiche innovative, verrà ampliamente analizzato in questo documento. Nell’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa occorre tenere conto dei seguenti articoli del codice e del Regolamento: • finanza di progetto: art. 153 del Codice; • lavori pubblici: art. 120 del Regolamento; • concessioni di costruzione e gestione dei lavori pubblici: art. 116 del Regolamento; • servizi architettura ed ingegneria: art. 266 del Regolamento; • servizi sostitutivi di mensa: art. 285 del Regolamento; • servizi di pulizia: art. 286 del Regolamento; • lavori pubblici: all. G del Regolamento; • concorsi di progettazione: all. I del Regolamento; • forniture e altri servizi: all. P del Regolamento; • servizi architettura ed ingegneria: all. M del Regolamento. 6 di 38 3. Formule per l’attribuzione del punteggio degli elementi di natura quantitativa L’analisi multicriteri può essere condotta attraverso un ampio ventaglio di tecniche in modo da affrontare, sia gli aspetti legati alle valutazioni di tipo qualitativo, sia quelli legati agli aspetti di tipo quantitativo. I metodi possono essere compensatori, parzialmente compensatori e non compensatori. Alla prima famiglia appartiene il metodo aggregativo compensatore o della sommatoria pesata che consiste nell’attribuzione di punteggi parziali compresi tra un minimo e un massimo predeterminati a ciascuno degli elementi che compongono le offerte, dai quali poi si ottiene, per somma, il punteggio complessivo. Per le variabili quantitative il Regolamento fissa specifiche formule, rendendo così completamente automatica la determinazione del punteggio parziale corrispondente. Per le variabili qualitative invece il Regolamento suggerisce 5 algoritmi per la determinazione dei punteggi da parte della commissione aggiudicatrice, come il metodo del confronto a coppie illustrato nell’allegato A del Regolamento Merloni, D.P.R. 554/1999, poi ripreso dal Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, D.P.R. 207/10, allegato G, P ed I. In ogni caso la funzione di utilità (cioè ciascun metodo di graduazione delle offerte) può essere espressa come una funzione degli obiettivi che si vogliono raggiungere, dei criteri da seguire e delle possibili alternative. In questo paragrafo ci si sofferma su alcune problematiche legate alla valutazione degli elementi quantitativi con il metodo aggregativo compensatore. In generale, il metodo aggregativo compensatore non è scevro di problematiche. In particolare, poiché esso compensa i punteggi attribuiti ad elementi diversi, sono possibili distorsioni, come si vedrà in seguito. In altri paragrafi verranno analizzati i rimanenti metodi previsti dal Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici. Il metodo aggregativo compensatore consiste in una funzione di utilità di tipo additivo in cui ogni offerta viene scomposta nei diversi elementi che la rappresentano. Gli elementi possono essere, come si è più volte detto, di tipo qualitativo e di tipo quantitativo. Ciascun elemento che costituisce la singola offerta è rappresentato dal prodotto tra il punteggio attribuito all’elemento ed il suo peso. Il confronto a coppie per l’attribuzione del punteggio relativo agli elementi qualitativi è particolarmente adatto alle gare con la presenza di numerose offerte. 7 di 38 Gli allegati al D.P.R. 207/2010 prevedono, per l’applicazione del metodo aggregativo compensatore, la determinazione del coefficiente all’elemento i-simo, 𝑉𝑖 . Supponendo che l’elemento da valutare sia il prezzo, la determinazione di detto coefficiente si ottiene mediante la seguente formula: (1) 𝑉𝑖 = 𝑅𝑖 /𝑅𝑚𝑎𝑥 Con: Vi = Coefficiente dell’offerta i-esima Ri = Ribasso relativo all’offerta i-esima 0 ≤ 𝑉𝑖 ≤ 1 Rmax = Ribasso massimo tra tutte le offerte presentate La formula suesposta è di tipo interdipendente in quanto il coefficiente da attribuire a ciascun concorrente è dipendente dal ribasso massimo offerto in sede di gara. Esistono formule indipendenti che seppure hanno dei pregi, tra cui quello di orientare l’offerta su alcuni elementi piuttosto che su altri, non sono tra quelle previste dal legislatore per l’applicazione del metodo aggregativo compensatore. Un esempio numerico chiarisce il funzionamento del calcolo del coefficiente e dell’attribuzione del relativo punteggio (𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 attribuito all’elemento i-esimo). Attraverso l’esempio si evidenzia pure una difficoltà della formula legata al fatto che ad uno stesso ribasso percentuale offerto in gare diverse può essere attribuito un coefficiente molto diverso a seconda del ribasso massimo offerto. D’altro canto a fronte di piccole differenze nel ribasso offerto si evidenzia una forte variazione del punteggio assegnato. La tabella mostra tre possibile gare. Nella prima gara (Gara 1), il ribasso massimo è pari all’1,5%. Nella Gara 2 e 3 i ribassi massimi sono rispettivamente del 12% e del 21%. In tutte e tre le gare ipotizzate è previsto che il peso relativo al ribasso offerto sia pari a 30. La colonna del punteggio è calcolata nel modo seguente: 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜𝑖 = 𝑉𝑖 ∗ 30 Tabella 1 Gara 1 Gara 2 Gara 3 Offerente Ribasso Vi=Ri/Rmax Punteggio Offerente Ribasso Vi=Ri/Rmax Punteggio Offerente Ribasso Vi=Ri/Rmax Punteggio 1 0,00% 0,00 0 1 0,00% 0,00 0 1 0,00% 0 0 2 0,5% 0,33 10 2 0,5% 0,04 1,25 2 0,5% 0,02 0,714 3 1% 0,50 15 3 11,25% 0,94 28,125 3 20,25% 0,96 28,929 4 1,00% 0,67 20 4 11,50% 0,96 28,75 4 20,50% 0,98 29,286 5 1,50% 1,00 30 5 12% 1,00 30 5 21% 1,00 30,000 8 di 38 Dalla tabella si vede come un ribasso dello 0,5%, presente in tutte e tre le gare, produca effetti diversi in termini di calcolo del coefficiente e del relativo punteggio. Mentre nella gara 1 il coefficiente dell’offerta 2 è pari a 0,33 nella gara 3 lo stesso ribasso produce un coefficiente solo di 0,02. Graficamente i coefficienti nelle tre gare si dispongono in modo lineare su delle rette passanti per i punti di coordinate (0, 0; Rmax, 1). Il grafico pone in risalto come, per pendenze moto ripide della retta dei coefficienti, piccole variazioni nei ribassi offerti generino forti variazioni nei coefficienti. Al contrario, per pendenze lievi, forti variazioni dei coefficienti possono coesistere in presenza di forti variazioni nei ribassi offerti. Il coefficiente angolare delle rette è uguale a 1/Rmax e mostra una pendenza molto più accentuata per la retta che contraddistingue la Gara 1 e molto meno per quella che identifica la terza Gara 2. Coefficienti dell'elemento prezzo calcolati con la formula Ri/Rmax 1,2 Vi 1 0,015; 1 0,12; 1 0,21; 1 0,8 Gara 1 0,6 Gara 2 0,4 Gara 3 0,2 0 0 0,05 0,1 Ri 0,15 0,2 0,25 La curva delle pendenze in funzione di Rmax è una iperbole equilatera come si vede nel grafico sottostante 1,2 Pendenza 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0 50 100 150 Rmax 2 Il coefficiente angolare scaturisce da 𝑑𝑉𝑖 𝑑𝑅𝑖 = 1 𝑅𝑚𝑎𝑥 9 di 38 Il grafico mostra che le pendenze sono molto ripide per ribassi massimi inferiori al 10% mentre sono lievi per ribassi massimi superiori, con valori di pendenze decrescenti al crescere di Rmax ma pressoché costanti. L’elevata pendenza delle rette comporta scarti elevati di punteggio tra le diverse offerte. Il D.P.R. 207/2010 prevede, in alcuni suoi allegati, ipotesi diverse per il calcolo del coefficiente da attribuire all’elemento prezzo. È possibile il calcolo dei coefficienti considerando un valore soglia rappresentato dalla media dei diversi ribassi offerti al di sopra del quale si ottiene un abbattimento dell’incremento del punteggio. Il Regolamento stabilisce che il punteggio corrispondente al valore soglia in proporzione al punteggio massimo, pari a 1, assuma i valori di 0,8 o 0,85 o ancora di 0,9. Assumendo un valore di 0,9, la formula per la determinazione dei coefficienti è del seguente tipo: 𝑉𝑖 = 0,9 ∗ 𝑅 𝑅𝑖 𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 per Ri ≤ Rsoglia 𝑉𝑖 = 0,9 + (1 − 0,9) ∗ 𝑅 𝑅𝑖 −𝑅𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑥 −𝑅𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 (2) per Ri > Rsoglia La formula così congegnata attribuisce, rispetto alla formula Vi=Ri/Rmax, punteggi più elevati, raggiungendo l’80%, o l’85% o il 90% del peso in corrispondenza del valore soglia (media delle offerte). I coefficienti estremi (0 e 1) producono lo stesso punteggio della formula (1). La tabella che segue mostra, con i valori di offerta della tabella precedente, i coefficienti ed i punteggi calcolati con la formula 2 (considerando un parametro pari a 0,9). Tabella 2 Gara 1 Gara 2 Gara 3 Offerente Ribasso Vi Punteggio Offerente Ribasso Vi Punteggio Offerente Ribasso Vi Punteggio 1 0,0000 0,00 0 1 0,000 0,00 0 1 0,000 0 0 2 0,0050 0,75 22,5 2 0,005 0,06 1,91 2 0,005 0,04 1,08 3 0,0075 0,92 27,5 3 0,113 0,98 29,54 3 0,203 0,99 29,73 4 0,0100 0,94 28,3 4 0,115 0,99 29,69 4 0,205 0,99 29,82 5 0,0150 1,00 30 5 0,120 1,00 30 5 0,210 1,00 30,0 La formula 2 dà luogo ad una spezzata con pendenza e 𝑑𝑉𝑖 𝑑𝑅𝑖 = 0,1 𝑅𝑚𝑎𝑥− 𝑅𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑉𝑖 𝑑𝑅𝑖 = per valori di ribasso superiori alla soglia. 0,9 𝑅𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 per ribassi fino al valore soglia 10 di 38 Coefficienti dell'elemento prezzo calcolati con la formula 2 con X=0,9 Vi 1,5 1 Gara 1 0,5 Gara 2 0 0 0,05 0,1 0,15 0,2 Gara 3 0,25 Ri Graficamente è chiaro come la formula 2 attribuisca alle variazioni dei ribassi superiori al valore soglia piccole variazioni dei coefficienti. È questo un modo per disincentivare ribassi troppo aggressivi. Infine, si illustra una formula di tipo non lineare, non prevista dal Regolamento, che può essere utile a comprendere come diverse funzioni di valutazione degli elementi quantitativi possano rispondere a obiettivi diversi della stazione appaltante. La formula non lineare può essere del tipo: 𝑉𝑖 = (𝑅 Con: 𝑅𝑖 𝑚𝑎𝑥 )𝛼 (3) Ri= ribasso offerto dal concorrente i-simo Rmax= ribasso massimo offerto in gara α = coefficiente > 0 Per valori di α compresi tra 0 e 1, la formula fornisce curve paraboliche concave verso il basso, per valori di α = 1, la soluzione lineare adottata dal Regolamento e per α >1 curve paraboliche concave verso l’alto. Le tabelle sottostanti mostrano con i ribassi utilizzati nelle tabelle precedenti le diverse situazioni che possono presentarsi con valori di α pari a 0,5, 0,8 e 0,2. Tabella 3 Gara 1 Gara 2 Punteggi 0,00% 𝑅𝑖 0,5 ( ) 𝑅𝑚𝑎𝑥 0,00 2 0,50% 3 Gara 3 Offerente Ribasso 0,00 1 0,00% 𝑅𝑖 0,5 ( ) 𝑅𝑚𝑎𝑥 0,58 17,32 2 1% 0,71 21,21 4 1,00% 0,82 5 1,50% 1,00 Offerente Ribasso 1 Punteggio Offerente Ribasso 0,00 0,00 1 0,0% 𝑅𝑖 0,5 ( ) 𝑅𝑚𝑎𝑥 0 0 0,5% 0,20 6,12 2 0,5% 0,15 4,629 3 11,25% 0,97 29,05 3 20,3% 0,98 29,459 24,49 4 11,50% 0,98 29,37 4 20,5% 0,99 29,641 30,00 5 12% 1,00 30,00 5 21,0% 1,00 30,000 o 11 di 38 Punteggio Tabella 4 Gara 1 Gara 2 Gara 3 0,00 0 1 0,00% 𝑅𝑖 0,5 ( ) 𝑅𝑚𝑎𝑥 0,00 0 1 0,00% 𝑅𝑖 0,5 ( ) 𝑅𝑚𝑎𝑥 0 0 0,50% 0,42 12,457309 2 0,5% 0,08 2,360219 2 0,5% 0,05 1,508 3 1% 0,57 17,230475 3 11,25% 0,95 28,49038 3 20,25% 0,97 29,140 4 1,00% 0,72 21,689435 4 11,50% 0,97 28,99576 4 20,50% 0,98 29,427 5 1,50% 1,00 30 5 12% 1,00 30 5 21% 1,00 30,000 Offerente Ribasso 1 0,00% 2 𝑅𝑖 0,5 Punteggio ( ) 𝑅𝑚𝑎𝑥 Offerente Ribasso Punteggio Offerente Ribasso Punteggio Tabella 5 Gara 1 Gara 2 (Ri/Rma 0,00 0 1 0,00% 𝑅𝑖 0,5 ( ) 𝑅𝑚𝑎𝑥 0,00 0 1 0,00% 0 𝑅𝑖 0,5 ( ) 𝑅𝑚𝑎𝑥 0,50% 0,80 24,082247 2 0,5% 0,53 15,88836 2 0,5% 0,47 14,206 3 1% 0,87 26,116517 3 11,25% 0,99 29,61526 3 20,25% 0,99 29,783 4 1,00% 0,92 27,663237 4 11,50% 0,99 29,74573 4 20,50% 1,00 29,856 5 1,50% 1,00 30 5 12% 1,00 30 5 21% 1,00 30,000 Offerente Ribasso 1 0,00% 2 𝑅𝑖 0,5 Punteggio ( ) 𝑅𝑚𝑎𝑥 Gara 3 Offerente Ribasso Punteggio Offerente Ribasso x)^0,2 0 Le tabelle mostrano come per valori bassi di α la funzione assume un aspetto più curvilineo. Valori di α più vicini all’unità fanno assumere alla funzione un aspetto più simile a quello di una retta. Anche in questo caso le amministrazioni, qualora potessero utilizzare una funzione del tipo (3), potrebbero decidere di scegliere un valore di α a seconda dell’obiettivo che si intende perseguire. Se, ad esempio, non si vogliono “premiare” eccessivamente ribassi alti, le amministrazioni potrebbero scegliere un valore di α più vicino allo zero. 𝑑 La pendenza della funzione sarà pari a 𝑑𝑉𝑖 = � 𝑅𝑖 α 𝑅𝑚𝑎𝑥 � ∗ 𝑅𝑖 (α −1) Una funzione parabolica concava verso l’alto (α >1) premia maggiormente ribassi alti nel senso di attribuire a piccole variazioni dei ribassi più vicine al massimo ribasso, incrementi più che proporzionali nel punteggio. In basso i grafici che scaturiscono applicando formule paraboliche con diversa concavità. 12 di 38 1,20 Coefficienti dell'elemento prezzo calcolati con la formula α <1 1,00 Vi 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,000% 0,200% 0,400% 0,600% 0,800% 1,000% 1,200% 1,400% 1,600% Ri Coefficienti dell'elemento prezzo calcolati con la formula α >1 1,20 1,00 Vi 0,80 0,60 Serie1 0,40 0,20 0,00 0,000% 0,500% 1,000% 1,500% 2,000% Ri Tutti gli esempi mostrati hanno lo scopo di evidenziare come sia possibile scegliere tra funzioni diverse a seconda dello scopo che la stazione appaltante si prefigge. La massimizzazione di un obiettivo da compiersi attraverso una scelta tra un gruppo di funzioni può essere ottenuta attraverso il calcolo variazionale. In generale, si tratta di individuare una funzione f(x,y) passante per due punti di coordinate [(x1, y1) – (x2, y2)] che massimizzi o minimizzi l’obiettivo prefissato dal committente. Nei casi public procurement, y1 si può far coincidere con il valore posto a base di gara della variabile oggetto di valutazione e x1 con il valore minimo stabilito nel bando di gara per il punteggio, x2 con il valore migliore, generalmente non noto, della variabile oggetto di valutazione e y2 con il punteggio massimo stabilito nel bando di gara relativo all’elemento di 13 di 38 valutazione. In termini adimensionali, tuttavia, questi valori sono noti per le formule interdipendenti e sono costituiti dalla coppia di valori (0, 0) e (1, 1). Il problema posto in questi termini è un classico problema di calcolo delle variazioni retto dall’equazione differenziale di Eulero-Lagrange: f y ' y ' ( x , y , y ' ) y '' + f y ' y ( x , y , y ' ) y ' + f y ' x ( x , y , y ' ) − f y ( x , y , y ' ) = 0 (4) Di seguito vengono riportati alcune soluzioni dell’equazione (4). - Esempio 1 L’obiettivo della SA è quello di assegnare incrementi di punteggio uguali per gli stessi incrementi della variabile oggetto di valutazione. Si ha pertanto f = dy / dx = y ' = C (C= costante da determinare) L’equazione di Eulero-Lagrange si semplifica, dipendendo soltanto da y ' , nel seguente modo: f y ' y ' ( x, y, y ' ) y '' = 0 cioè y '' = 0 La soluzione di questa equazione differenziale è data dalla retta y = Cx + D Con C e D costanti da determinare imponendo le condizioni al contorno [(x1, y1)-(x2,y2)]. La soluzione lineare è quella fornita dal Regolamento sia per quanto riguarda i lavori pubblici sia per quanto riguarda servizi e forniture anche con il prezzo soglia (accoppiamento di due soluzioni lineari). Lo stesso risultato si ottiene assumendo come obiettivo quello di minimizzare il percorso tra le coordinate di passaggio obbligato [(x1, y1)-(x2,y2)]. In altre parole, si tratta di minimizzare il funzionale 𝑥2 𝑥2 𝐽(𝑦) = � 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑦 ′ ) 𝑑𝑥 = � �(1 + 𝑦 ′ )2 𝑑𝑥 𝑥1 𝑥1 La cui soluzione è la stessa equazione lineare precedentemente ricavata. - Esempio 2 La Stazione appaltante ha come obiettivo quello di abbattere l’assegnazione del punteggio all’aumentare della variabile oggetto di valutazione (può essere questo il caso di una funzione parabolica con concavità verso il basso). 14 di 38 In altre parole: 𝑓= 𝑑𝑦 = 𝑦 ′ = 𝐶/(𝑥 − 𝑥0 ) 𝑑𝑥 La soluzione del minimo variazionale è la seguente equazione: 𝑦 = 𝐶 ∗ 𝑙𝑛(𝑥 − 𝑥0 ) + 𝐷 In altre parole, tra tutte famiglie di funzioni curvilinee che massimizzano l’obiettivo prefissato (penalizzare i punteggi in maniera proporzionale all’inverso del ribasso) l’estremante è la logaritmica. Se l’obiettivo prefissato dalla stazione appaltante è quello di raggiungere più velocemente possibile il punto di coordinate (0,0) partendo dal punto di coordinate (1,1), il che equivale a dire che l’obiettivo della stazione appaltante è quello di passare dall’offerta con ribasso peggiore a quella con ribasso migliore più velocemente possibile, la soluzione è fornita minimizzando il funzionale 𝑥2 𝑥2 1 + (𝑦′)2 𝑑𝑥 𝐽(𝑦) = � 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑦 ′ ) 𝑑𝑥 = � � 𝑦 𝑥1 𝑥1 La soluzione è la brachistocroma fornita dalle seguenti equazioni parametriche: x=0,572919*(1-cos(α)) 0 ≤ α ≤ 2,412 y=0,572919*( α -sin(α)) 0 ≤ α ≤ 2,412 Il grafico delle equazioni parametriche è il seguente: 1,2 1 Vi 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Ri Il grafico mostra che l’obiettivo della stazione appaltante coincide con quello di premiare le offerte con ribassi elevati e la soluzione matematica trovata è quella che massimizza l’obiettivo. 15 di 38 4 . Metodo di calcolo dei coefficienti degli elementi qualitativi delle offerte I metodi indicati nel Regolamento per l’individuazione dell’offerta migliore con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono: il metodo aggregativo compensatore; il metodo AHP; il metodo Electre; il metodo Topsis e il metodo Evamix. Il nuovo Regolamento con riferimento a servizi e forniture prevede un ulteriore metodo, come già accennato, basato sull’utilizzo del punteggio assoluto (Allegato P del Regolamento). Tra i metodi di calcolo per la valutazione delle offerte suggeriti dagli allegati G, I, P e M del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) è indicato il metodo “Analityc Hierachy Process (AHP)”, che ben si presta sia ai fini della individuazione della migliore offerta sia per l’attribuzione dei punteggi ai singoli elementi di valutazione di natura qualitativa delle offerte presentate. Indipendentemente dal metodo utilizzato occorre individuare o assegnare i coefficienti di natura qualitativa da attribuire a ciascun elemento di valutazione per ciascun offerente. Gli allegati al regolamento suggeriscono cinque metodi di seguito riportati ed in seguito analizzati: 1. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie"; 2. la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie"; 3. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie; 4. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 5. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, previsto dal bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito. Le linee guida riportate in calce ai suddetti metodi stabiliscono infine che una volta determinati i coefficienti come sopra, occorre riparametrarli in modo tale che al maggiore sia attribuito il valore unitario. - Metodo 1 Il primo metodo consiste nel calcolare la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", dell’elemento di natura qualitativa relativa a ciascun offerente costruendo un matrice di tipo triangolare utilizzando una opportuna scala semantica. 16 di 38 Il metodo consiste nel costruire una matrice triangolare con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno. Nel caso in cui ad esempio i concorrenti siano 5, la matrice sarà composta da 4 righe e 4 colonne. 2 1 3 .. .. n-1 1 2 3 .. . n-1 La determinazione dei coefficienti si ottiene confrontando a due a due l’elemento di valutazione di tutti i concorrenti assegnando un punteggio da 1 a 6 (scala semantica del confronto a coppie) nel seguente modo: 1= parità; 2= preferenza minima; 3= preferenza piccola; 4= preferenza media; 5 = preferenza grande; 6 = preferenza massima. Nella tabella che segue si riporta, a titolo esemplificativo, una matrice con il confronto a coppie per il calcolo dei coefficienti relativi per esempio alla qualità del progetto. Nella prima casella si confronta la qualità del progetto del concorrente (1) con quella del concorrente (2), nella casella all’incrocio tra la terza riga e la 4 colonna si confronta la qualità del progetto dei concorrenti (3) e (5), ecc.): (2) (1) (3) (4) (off. 1) 4 (off. 3) 2 (off. 1) 3 (2) (off 2) 5 (off 4) 4 (3) (off 3) 5 (4) (5) (off 1) (off 5)1 (off 2) 3 (off 3) 2 (off 4) 6 Il numero tra parentesi tonde all'interno di ogni casella indica l'offerente che presenta la proposta preferita; il numero fuori parentesi indica invece il livello di preferenza utilizzando la scala semantica. Se nella casella si riportano in parentesi tonde i due concorrenti, ciò significa parità (1 = 17 di 38 parità). Il punteggio totale ottenuto dal concorrente 1 è pari a 8 (4 + 3 + 1), quello del concorrente 2 è pari a 8 (5 + 3), quello del concorrente 3 è pari a 7 (5 + 2) e quello del concorrente 4 è pari a 10 (4 + 6). All’offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto. I coefficienti definitivi si ottengono come media dei coefficienti di ciascun commissario. Poiché con la media effettuata quasi sicuramente nessun offerente otterrà il valore unitario, occorre effettuare la riparametrazione, che consiste nell’assegnare il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e ai rimanenti un coefficiente ad esso proporzionale. - Metodo 2 Una volata effettuato il confronto a coppie come nel metodo precedente, anziché calcolare i coefficienti per ciascun commissario si sommano i punteggi attribuiti a ciascun offerente da tutti i commissari. All’offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio totale ottenuto. - Metodo 3 Il metodo consiste nel calcolare la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, da parte dei singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie; Per applicare il metodo basato sull’autovettore principale, occorre in primo luogo costruire la matrice ottenuta dal confronto tra gli elementi, per poi poter successivamente calcolare l’autovalore principale. A riguardo si segnala che il metodo dell’autovalore associato all’autovettore principale è nato con il metodo AHP che utilizza sin dall’origine la scala di Saaty. Il Regolamento non richiama la scala di Saaty ma si riferisce in modo generico alla matrice completa del “confronto a coppie” rinviando ad un allegato posto in calce , per l’utilizzo di detto confronto, che riporta la scala semantica che varia da uno a sei. Conseguentemente, sembrerebbe possibile utilizzare entrambe le scale per la determinazione dei coefficienti con il metodo dell’autovalore associato all’autovettore principale. Il confronto a coppie di cui all’allegato G è stato già illustrato per i metodi 1 e 2. La costruzione della matrice completa richiede di aggiungere una ulteriore riga ed una ulteriore colonna alla matrice triangolare. Nella diagonale principale viene riportato il valore unitario in quanto 18 di 38 rappresenta il confronto dell’elemento dell’offerente i-esimo con se stesso (parità). In corrispondenza della riga i-esima con la colonna j-esima, si riporta il punteggio (da 1 a 6) se la preferenza è stata accordata all’offerente i-esimo ovvero l’inverso di detto punteggio se la preferenza è stata accordata all’offerente j-esimo. In corrispondenza della riga j-esima e della colonna i-esima verrà riportato il punteggio inverso. Di seguito si illustra un esempio sulla modalità di costruzione di una matrice completa del confronto a coppie utilizzando la scala di Saaty. La scala semantica di Saaty, i cui parametri numerici stabiliscono il grado di preferenza di un’offerta rispetto all’altra, è di seguito riportata. Scala dei valori per il confronto a coppie nel Metodo AHP Preferenza/importanza Definizione 1 Parità 3 Preferenza media 5 Preferenza elevata 7 Preferenza molto elevata 9 Preferenza massima I valori 2, 4, 6 e 8 si possono utilizzare come valori intermedi. I valori 1,1, 1,2, 1,3 ecc. per rappresentare offerte molto vicine. Il confronto a coppie tra gli elementi delle diverse soluzioni prospettate dai concorrenti, utilizzando la scala di Saaty, consente di determinare i coefficienti della matrice. A questo punto, si procede al calcolo dell’autovalore principale. Questo metodo è utilizzabile dalla Stazione Appaltante in sede di gara, ossia a valle, per il confronto tra i diversi elementi oppure a monte della gara per individuare la ponderazione degli elementi oggetto di valutazione nei casi di cui al comma 3 dell’art. 83 del D.lgs 163/06. Il metodo si può rilevare utile nelle procedure di cui al comma 16 dell’art. 153 dello stesso D.lgs in quanto la Stazione Appaltante è tenuta ad indicare nell’avviso i criteri di valutazione mentre non è specificato che debba indicare anche la relativa ponderazione. Ai fini della individuazione della graduatoria o della ponderazione dei diversi elementi, il confronto a coppie deve essere effettuato tra gli elementi oggetto di valutazione, considerati a due a due (prezzo versus qualità, prezzo versus estetica, qualità versus estetica, ecc.). 19 di 38 Nell’effettuare il confronto a coppie utilizzando la scala di Saaty si costruisce una matrice quadrata come quella sotto riportata (che si può ottenere anche mediante la costruzione di una matrice triangolare): (E1) (E1) (E2) (E3) 1 3 1/5 5 1 5 3 1/3 (E2) (E3) (E4) 5 1/5 1/5 1/3 1 (E4) 7 1/7 1 Nella matrice le diciture (E1), (E2), (E3) e (E4) indicano: - lo stesso elemento (Elemento offerente 1) ) confrontato tra i diversi offerenti nel caso di valutazione a valle (confronto per esempio tra la qualità dell'offerta presentata dal concorrente 1 e la qualità dell'offerta presentata dal concorrente 2, ecc.); - ciascun elemento confrontato con gli altri elementi nel caso in cui si proceda alla ponderazione a monte della gara (prezzo con qualità, qualità con estetica, prezzo con estetica, ecc.). Nella diagonale principale gli elementi della matrice sono pari a 1 poiché il valore rappresenta il confronto del medesimo elemento di un concorrente e se stesso nel caso di valutazione a valle oppure il confronto di un elemento con se stesso nel caso di valutazione a monte della gara finalizzata alla ponderazione degli elementi. I valori riportati nelle altre caselle provengono da differenti confronti, ad esempio nella casella posta all’incrocio tra la prima riga e la seconda colonna, nel caso di valutazione a valle, è riportato il valore scaturito dal confronto dell’elemento 1 tra l’offerente 1 e l’offerente 2 e se ne deduce che è stato preferito l’offerente 1 al quale è stato attribuito il punteggio di 3, quindi nella casella simmetrica (incrocio tra seconda riga e prima colonna) il valore riportato è pari ad 1/3, ossia l’inverso di 3. Nel caso invece di valutazione a monte della gara, sempre nella casella posta all’incrocio tra la prima riga e la seconda colonna è riportato il valore scaturito dal confronto dell’elemento 1, ad esempio qualità, con l’elemento 2, ad esempio il prezzo e se ne deduce che è stato attribuito un punteggio di 3 al prezzo e, conseguentemente, un punteggio inverso pari ad 1/3 nella casella simmetrica (incrocio tra seconda riga e prima colonna). 20 di 38 Il medesimo percorso si segue per le altre caselle della matrice. - Esempio di assegnazione del punteggio utilizzando il confronto a coppie Si supponga di avere una commissione composta da tre commissari e si supponga di voler attribuire il punteggio ad un elemento di natura qualitativa (estetica per esempio). Il Commissario 1 effettua le sue valutazioni ed assegna le seguenti preferenze: (1) (off. 1) 3 (off. 3) 2 (off. 1) 2 (2) (off 3) 5 (off 4) 4 (3) (off 3) 5 (4) (off 1) (off 5)1 (off 2) 5 (off 4) 2 (off 5) 5 Il Commissario 2 effettua le sue valutazioni ed assegna le seguenti preferenze: (1) (off. 1) 4 (off. 3) 2 (off. 1) 3 (2) (off 2) 5 (off 4) 4 (3) (off 3) 5 (4) (off 1) 2 (off 2) 3 (off 3) 2 (off 4) 6 Il Commissario 3 effettua le sue valutazioni ed assegna le seguenti preferenze: (1) (off. 1) 2 (off. 3) 5 (off. 1) 3 (2) (off 2) 5 (off 4) 4 (3) (off 4) 5 (4) (off 1) (off 5)1 (off 5) 3 (off 3) 2 (off 5) 6 Con il metodo 1 del regolamento i coefficienti Vi sono i seguenti: V1=0,77; V2=0,66; V3=1; V4=0,92; V5=0,58. 21 di 38 Con il metodo 2 del regolamento i coefficienti Vi sono i seguenti: V1=0,75; V2=0,64; V3=1; V4=0,89; V5=0,57. Con il metodo 3 del regolamento i coefficienti Vi sono i seguenti: V1=0,99; V2=0,59; V3=1; V4=0,70; V5=0,80. Moltiplicando poi questi coefficienti per la ponderazione dell'elemento di valutazione stabilito nel bando di gara, si ottiene il punteggio conseguito da ogni concorrente relativamente a quell'elemento di valutazione. Come si può facilmente desumere dall'esempio sopra riportato, la matrice del confronto a coppie, contenendo anche elementi non numerici (stringa: off. 1, off. 2, ecc.), non può essere direttamente automatizzata con i fogli di calcolo standard ai fini dell'individuazione dei coefficienti. Occorre quindi individuare un meccanismo per superare tale limite e poter quindi calcolare automaticamente le preferenze attribuite a ciascun offerente. Ciò può essere ottenuto aggiungendo nella matrice triangolare le caselle mancanti e una prima colonna, inserendo il valore “0” nella diagonale principale e procedendo ad attribuire nuovamente i punteggi a ciascuno dei quattro concorrenti, tenendo presente che ogni riga corrisponde ad un concorrente. Per esempio, dalla prima matrice triangolare su riportata si otterrà la seguente matrice quadrata, composta da 5 righe e 5 colonne. Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 Concorrente 4 Concorrente 5 Concorrente 1 0 0 2,00 0 1,00 Concorrente 2 3,00 0 5,00 4,00 0 Concorrente 3 0 0 0 0 2,00 Concorrente 4 2,00 0 5,00 0 5,00 Concorrente 5 1,00 5,00 0 0 0 Nella costruzione della nuova matrice tramite la trasposizione in essa dei valori assegnati nella matrice triangolare, nella casella corrispondente all’incrocio tra la prima riga e la seconda colonna viene riportato il valore derivante dal confronto tra il concorrente 1 ed il concorrente 2 e poiché è stato preferito il concorrente 1 al quale è stato attribuito il punteggio di 3, in quella casella verrà ripotato il valore 3 ed in quella simmetrica (incrocio tra seconda riga e prima colonna) il valore “0”. Allo stesso modo, procedendo per la casella corrispondente all’incrocio tra la prima riga e la terza colonna viene riportato il valore derivante dal confronto tra il concorrente 1 e il concorrente 3 e poiché è stato preferito il concorrente 3 al quale è stato attribuito il punteggio 22 di 38 di 2, in quella casella verrà ripotato il valore “0” ed in quella simmetrica (incrocio tra terza riga e prima colonna) il valore 2. Tale procedimento viene adottato per la costruzione dell’intera matrice. Il punteggio ottenuto da ciascun concorrente è la somma di ciascuna riga della matrice. - Calcolo dell'autovalore principale Il terzo metodo indicato dal Regolamento consiste nel calcolo dei coefficienti mediante il calcolo dell'autovettore principale. Nell'esempio che segue si consideri A la matrice completa ottenuta dal confronto a coppie ed I la matrice identità, gli autovalori si ottengono ponendo a zero il seguente determinante: 𝐷𝑒𝑡 (𝑨 −⋋ 𝑰) = 𝟎 L’equazione nell’incognita ⋋ che si ottiene ponendo a zero il determinate è di grado n, essendo n l’ordine della matrice completa (del confronto a coppie). Il più grande degli autovalori consente di calcolare l’autovettore principale risolvendo il seguente sistema lineare ponendo una delle incognite (𝑥𝑛 , per esempio) uguale a 1: (𝑨 −⋋𝒎𝒂𝒙 𝑰) ∗ 𝒙 = 𝟎 La determinazione degli autovalori risulta complicato all’aumentare della dimensione della matrice, ovvero del numero di elementi oggetto di valutazione o delle offerte da valutare, se non si utilizza un apposito programma di calcolo. Esistono tuttavia dei metodi approssimati che consentono di calcolare un valore prossimo dell’autovalore massimo. Di seguito se ne riporta uno di essi. Data la matrice 𝒂𝟏𝟏 𝐀=� ⋮ 𝒂𝒏𝟏 ⋯ ⋱ ⋯ 𝒂𝟏𝒏 ⋮ � 𝒂𝒏𝒏 Si calcolano i seguenti elementi: 𝒙𝒊 = 𝒏�(𝒂𝒊𝟏 ∗ 𝒂𝒊𝟐 ∗ … ∗ 𝒂𝒊𝒏 ) ; Prodotto degli elementi di ciascuna riga della matrice; 𝑻𝒊 = ∑𝒏𝒋=𝟏 𝒂𝒊𝒋 𝑺 = ∑𝒏𝒊=𝟏 𝒙𝒊 ; somma degli elementi di ciascuna colonna della matrice; ; 𝒚𝒊 = 𝒙𝒊 *𝑻𝒊 𝑺 Il valore approssimato dell’autovalore massimo è dato dalla somma dei componenti 𝑦𝑖 𝒏 ⋋𝒎𝒂𝒙 = � 𝒚𝒊 𝒊=𝟏 La ponderazione si ottiene dalla seguente formula (non occorre calcolare l’autovettore): 23 di 38 𝑃𝑖 𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑥 dove 𝑃𝑖 = 𝑆𝑖; 𝑃𝑚𝑎𝑥= max 𝑃𝑖 Con riferimento all’esempio precedente le tre matrici complete sono le seguenti: Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 Concorrente 4 Concorrente 5 Concorrente 1 1,00 0,33 2,00 0,50 1,00 Concorrente 2 3,00 1,00 5,00 4,00 0,20 Concorrente 3 0,50 0,20 1,00 0,20 2,00 Concorrente 4 2,00 0,25 5,00 1,00 5,00 Concorrente 5 1,00 0,33 2,00 0,50 1,00 Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 Concorrente 4 Concorrente 5 Concorrente 1 1,00 0,25 2,00 0,33 0,50 Concorrente 2 4,00 1,00 0,20 4,00 0,33 Concorrente 3 0,50 5,00 1,00 0,20 0,50 Concorrente 4 3,00 0,25 5,00 1,00 0,17 Concorrente 5 2,00 3,00 2,00 6,00 1,00 Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 Concorrente 4 Concorrente 5 Concorrente 1 1,00 0,50 5,00 0,33 1,00 Concorrente 2 2,00 1,00 0,20 4,00 3,00 Concorrente 3 0,20 5,00 1,00 5,00 0,50 Concorrente 4 3,00 0,25 0,20 1,00 6,00 Concorrente 5 1,00 0,33 2,00 0,17 1,00 Ed i coefficienti sono quelli riportati nell’esempio (V1=0,99; V2=0,59; V3=1; V4=0,70; V5=0,80). - Metodo 4 Il quarto metodo consiste nell’attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di coefficienti tra 0 e 1 per ogni elemento di natura qualitativi. I coefficienti definitivi si ottengono come media del coefficiente di ciascun commissario e rapportando all’unità l’offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti vanno rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale. Gli allegati G e P prevedono che tale metodo vada obbligatoriamente utilizzato quando il numero di offerenti è inferiore a tre. La ragione di tale previsione risiede nel fatto che quando gli offerenti sono solo due il metodo del confronto a coppie è fortemente distorsivo, se si svolge su base triangolare, in quanto fornisce solo i valori estremi di coefficienti e quindi di punteggio (uno e zero). Tale anomalia non si verifica se il confronto si svolge su base di una matrice completa e pertanto la disposizione, correttamente, dovrebbe riferirsi solo al confronto a coppie con matrice triangolare. 24 di 38 - Metodo 5 Il quinto metodo si riferisce ad un possibile ulteriore metodo di determinazione dei coefficienti variabili tra zero e uno previsto dal bando nell’avviso di gara o nella lettera di invito. Anche se l’allegato non lo prevede esplicitamente, qualunque altro metodo diverso dai primi quattro, deve essere coerente con i principi dell’art. 2 del Codice con particolare riferimento ai requisiti della proporzionalità e della trasparenza e deve avere basi scientifiche consolidate. 5. Metodi per l’individuazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa Una volta individuati i coefficienti per ogni offerente relativamente agli elementi oggetto di valutazione occorre scegliere una funzione obiettivo ovvero un metodo per determinare la graduatoria delle offerte. Il Regolamento stabilisce: l'aggregativo compensatore, l'Electre, il metodo AHP, già illustrato nella ricerca degli autovalori, il metodo Evamix e il Topsis. 5.1 Metodo aggregativo compensatore Il metodo aggregativo compensatore, il più semplice da utilizzare, consiste nell’assegnare a ciascun candidato un punteggio con la seguente formula: 𝑛 Dove: 𝑃𝑖= 𝑉𝑖1 ∗ 𝑊1 + 𝑉𝑖2 ∗ 𝑊2 + 𝑉𝑖3 ∗ 𝑊3 + ⋯ + 𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝑊𝑛 = � 𝑉𝑖𝑗 ∗ 𝑊𝑗 𝑗=1 𝑃𝑖 = Punteggio dell’offerta i-esima 𝑖 = offerta i-esima 𝑉𝑖𝑗 = coefficiente attribuito all’offerta del concorrente i-esimo per l’elemento di valutazione j variabile tra 0 e 1 𝑊𝑗 = Ponderazione dell’elemento di valutazione j stabilito nel bando di gara. La somma di tutti gli elementi di ponderazione deve essere uguale a 100. L’applicazione della summenzionata formula richiede l’individuazione dei coefficienti 𝑉𝑖𝑗 che vanno determinate con le formule di cui ai paragrafi 3 e 4 rispettivamente per gli elementi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. Pur con il pregio della semplicità di applicazione, che ne fa tuttora il metodo più utilizzato dalle stazioni appaltanti, il metodo aggregativo compensatore presenta delle criticità per gli appalti caratterizzati da ribassi di aggiudicazione molto contenuti tra cui si annoverano, in particolare, quelli per l’aggiudicazione dei contratti dei servizi di pulizia a forte contenuto di manodopera. 25 di 38 Il metodo a parità di altre condizioni fornisce risultati molto differenti a fronte di uguali scarti nelle offerte. Si veda a titolo di esempio quanto già illustrato nella tabella 1. 5.2 Metodo Electre Il DPR 207/2010 illustra estesamente le formule per l’utilizzo del metodo Electre. Detto metodo individua l’offerta economicamente più vantaggiosa con la seguente procedura: a) Il primo passo consiste nell’individuare gli elementi di valutazione di ciascun offerente per ciascuna prestazione e calcolare gli scarti massimi per ciascuna di essa. Per queste finalità si utilizza la seguente notazione: aki = il valore della prestazione dell’offerta i con riferimento all’elemento di valutazione k; akj = il valore della prestazione dell’offerta j con riferimento all’elemento di valutazione k; sk = il massimo scarto dell’intera gamma di valori con riferimento all’elemento di valutazione k; pk = il peso attribuito all’elemento di valutazione k; n = il numero degli elementi di valutazione k; r = il numero delle offerte da valutare; ∑nK=1 = sommatoria per k da 1 ad n b) Il secondo passo consiste nel calcolo, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, degli scarti fra ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule: fkij = aki – akj per aki > akj nonché i ≠ j gkji = akj – aki per akj > aki nonché i ≠ j c) Con il terzo passo si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza e di discordanza attraverso le seguenti formule: cij = Σ nk=1 (fkij / sk) ∗ pk (indice di concordanza ) con i ≠ j dij = Σ nk=1 (gkji / sk) ∗ pk (indice di discordanza ) con i ≠ j (qualora dij = 0 l’offerta i domina l’offerta j in ogni elemento di valutazione k pertanto la procedura di valutazione va effettuata con esclusione dell’offerta j). d) Con il quarto passo si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli indicatori unici di dominanza di ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte con una delle due seguenti formule: qij = cij / dij (indicatore unico di dominanza ) con i ≠ j q∗ij = 1 + (qij / qij max)∗ 99 (indicatore unico di dominanza proiettato su di una gamma di valori da 1 a 100) con i ≠ j 26 di 38 e) Infine, con l’ultimo passo, si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due seguenti formule: Pi = Σ rj=1 qij Pi = Σ rj=1 q∗ij Al riguardo, si fa presente che il regolamento, per un errore materiale, non riporta correttamente gli indici della sommatoria. Il seguente esempio chiarisce il metodo. Si supponga di avere 4 concorrenti e tre elementi di valutazione: ribasso, durata, e qualità ai quali la stazione appaltante ha attribuito rispettivamente i seguenti pesi 0,4, 0,2 e 0,4. Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 Concorrente 4 Peso Ribasso % Minore durata 𝑎𝑅1 = 15 𝑎𝐷1 = 50 𝑎𝑅3 = 20 𝑎𝐷3 = 35 𝑎𝑄3 = 0,5 𝑃𝐷 =0,2 𝑃𝑄 =0,4 𝑎𝑅2 = 10 𝑎𝑅4 = 5 𝑃𝑅 =0,4 𝑎𝐷2 = 45 𝑎𝐷4 = 60 Qualità 𝑎𝑄1 = 0,6 𝑎𝑄2 = 0,45 𝑎𝑄4 = 0,6 Il concorrente 2 ha tutti gli elementi con valore inferiore a quelli del concorrente 1 e pertanto la sua offerta viene esclusa dalla valutazione. Pertanto risulta: n=4; r=3. È stato possibile effettuare il confronto in quanto gli elementi di valutazione sono da massimizzare e quindi nel caso in questione (concorrente 2) l’indice di discordanza dij =Σ nk=1 (gkji/sk) ∗ pk risulterà nullo. Nel caso in cui non tutti gli elementi sono da massimizzare, occorre preventivamente cambiare riferimento alla variabile in modo da doverla massimizzare. Per esempio se si considera il prezzo, questo sicuramente è da minimizzare. Il problema è risolto in questo modo: si considera come riferimento l’importo a base di gara e e si inseriscono nella matrice le differenze di ciascuna offerta, in valore assoluto o in percentuale, rispetto al valore di riferimento. Per semplicità di calcolo i valori della matrice sotto indicata sono stati adimensionalizzati (con riferimento al valore massimo di ciascuna colonna): 27 di 38 Concorrente 1 Concorrente 2 Ribasso Minore durata Qualità 𝑎𝑅1 = 0,75 𝑎𝐷1 = 0,83 𝑎𝑄1 = 1 𝑎𝑅3 = 1 𝑎𝐷3 = 0,58 𝑎𝑅2 = 0,5 Concorrente 3 Concorrente 4 𝑎𝑅4 = 0,25 Peso 𝑃𝑅 =0,4 𝑎𝐷2 = 0,75 𝑎𝑄2 = 0,75 𝑎𝐷4 = 1 𝑎𝑄4 = 1 𝑃𝐷 =0,2 𝑎𝑄3 = 0,83 𝑃𝑄 =0,4 Con i dati della matrice si ottengono i seguenti scarti: 𝑓𝑅14 =0,5; 𝑓𝑅34 =0,75; 𝑓𝐷13 =0,25 𝑓𝑄13 =0,17; 𝑔𝑅31 =0,25; 𝑔𝐷41 =0,17; 𝑔𝐷43 =0,42; 𝑔𝑄43 =0,17; Risulta anche: 𝑆𝑅 =0,75; 𝑆𝐷 =0,42; 𝑆𝑄 = 0,17 Gli indici di concordanza risultano: 𝑐13 = ∑3𝑘=1 𝑓𝑘13 𝑆𝑘 𝑐34 = ∑3𝑘=1 𝑓𝑘34 𝑓 *𝑃𝐾 = 𝑆𝑅34 𝑆𝑘 𝑅 𝑐14 = ∑3𝑘=1 𝑓𝑘14 𝑆𝑘 ∗ 𝑃𝑘 = ∗ 𝑃𝐾 = 𝑓𝐷13 𝑆𝐷 𝑓𝑅14 𝑆𝑅 *𝑃𝐷 + 𝑓𝑄13 𝑆𝑄 * 𝑃𝑄 = 0,25/0,42*0,2+0,17/0,17*0,4= 0,52 *𝑃𝑅 = 0,5/0,75*0,4= 0,26 * 𝑃𝑅 = 0,75/0,75*0,4= 0,4 Gli indici di discordanza risultano: 𝑑13 = ∑3𝑘=1 𝑔𝑘31 𝑆𝑘 ∗ 𝑃𝑘 = 𝑑34 = ∑3𝑘=1 𝑔𝑘43 𝑆𝑘 ∗ 𝑃𝑘 = = 𝑑14 = ∑3𝑘=1 𝑔𝑘31 𝑆𝑘 ∗ 𝑃𝑘 = 𝑔𝑅31 𝑆𝑅 𝑔𝐷31 𝑆𝐷 *𝑃𝑅 = 0,25/0,75*0,4= 0,13 *𝑃𝐷 =0,17/0,42*0,2=0,08 𝑔𝐷43 𝑆𝐷 𝑔𝑄43 *𝑃𝐷 + 𝑆𝑄 *𝑃𝑄 = 0,42/0,42*0,2+0,17/0,17*0,4=0,6 Inoltre si ottengono gli indicatori unici di dominanza; 𝑞 𝐶 13= 13 𝑑13 𝑞 𝐶 14= 14 𝑑14 𝑞 𝐶 34= 34 𝑑34 = 0,52 =4 0,13 = 0,4 = 0,66 0,6 = 0,26 = 3,25 0,08 I candidati che ottengono un punteggio sono il primo ed il terzo nel seguente ordine: 3 𝑃1 = � 𝑞1𝑗 = 4 + 3,25 = 7,25 𝑗=1 3 𝑃3 = � 𝑞3𝑗 = 0,66 𝑗=1 28 di 38 Si osserva che nell’esempio sono stati riportati dei punteggi relativi alla qualità. Detti punteggi possono essere individuati utilizzando il metodo del confronto a coppie oppure discrezionalmente in relazione a dettagliati criteri motivazionali o a dettagliate tabelle. Il metodo Electre ha il pregio di essere indipendente dalla scala di riferimento dei valori oggetto di valutazione, quindi è esente dalle problematiche evidenziate con l’utilizzo del metodo aggregativo compensatore. Ciò si presta molto bene ad essere utilizzato per quegli appalti caratterizzati da valori degli elementi da valutare prossimi allo zero. Questa evenienza si verifica di frequente, come rilevato nel paragrafo precedente, in alcune tipologie di appalto caratterizzate da una forte incidenza di manodopera (appalti di pulizia, per esempio) per i quali il ribasso è possibile solo in relazione alla parte non legata al costo del personale. I seguenti esempi numerici evidenziano questa particolare caratteristica. Si supponga che in una gara di lavori siano previsti soltanto elementi quantitativi: ribasso; tempi di esecuzione; durata della manutenzione; tempi di esecuzione del progetto esecutivo. La ponderazione di detti elementi stabiliti nel bando di gara è la seguente: - ribasso: 40 punti; - riduzione dei tempi di esecuzione espressi in giorni: 20 punti; - durata della manutenzione espressa in anni: 35 punti; - riduzione dei tempi di esecuzione del progetto definitivo espressi in giorni: 5 punti. Con l’applicazione del metodo Electre e del Metodo Aggregativo Compensatore per diverse casistiche di ribasso offerto in sede di gara si ottengono i seguenti risultati: Offerente 1 20.5 30 2,5 15 Punteggio Metodo Aggregativo Compensatore 17,7543 83 Offerente 2 20.4 30 2,5 17 6,08632 83,2049 Offerente 3 20.3 35 3 19 19,0217 90,9098 20.2 40 2 20 2,79998 83,4146 20.1 25 3,5 22 4,30312 91,1195 20.0 30 3 25 2,85853 89,2195 Ribasso Offerente 4 Offerente 5 Offerente 6 Riduzione Riduzione Durata tempi tempi manutenzione progettazione esecuzione (gg) (anni) esecutiva (gg) Punteggio Metodo Electre 29 di 38 Ribasso Riduzione Riduzione Durata tempi tempi manutenzione progettazione esecuzione (gg) (anni) esecutiva (gg) Punteggio Metodo Electre Punteggio Metodo Aggregativo Compensatore Offerente 1 0.5 30 2,5 15 17,7543 83 Offerente 2 0.4 30 2,5 17 6,08632 75,4 0.3 35 3 19 19,0217 75,3 60 Offerente 3 Offerente 4 0.2 40 2 20 2,79998 Offerente 5 0.1 25 3,5 22 4,30312 59,9 Offerente 6 0.0 30 3 25 2,85853 58 Le tabelle mostrano la robustezza del metodo Electre rispetto a quello aggregativo compensatore poiché i punteggi ottenuti con il metodo Electre non variano se gli scarti tra le offerte rimangono fissi al contrario del metodo aggregativo compensatore. L’applicazione del metodo Electre però pone il problema della verifica dell’offerta anomala, in relazione alla previsione dell’articolo 86, comma 2, del Codice dei Contratti, il quale prevede che “la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”. Ciò in quanto il punteggio finale del metodo Electre è la somma degli indicatori unici di dominanza. In relazione a ciò, sembrerebbe che il legislatore abbia ideato la verifica dell’anomalia in relazione al solo metodo aggregativo compensatore. Per ovviare a questo inconveniente, la stazione appaltante dovrebbe inserire nel bando di gara la previsione di cui all’art 86, comma 3 del Codice dei contratti, secondo il quale è possibile valutare la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici. 5.3 Metodo Topsis Il metodo parte dalla matrice delle prestazioni già vista nel metodo Electre. Ogni elemento di detta matrice viene normalizzato nel seguente modo: 𝑥𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 2 �∑𝑚 𝑡=1 𝑎𝑡𝑗 (5) Successivamente gli elementi di ogni colonna vengono moltiplicati per il peso assegnato all’elemento di valutazione: vik = xik * PK 30 di 38 Si ottiene pertanto una matrice pesata e normalizzata delle soluzioni. Si individua poi la soluzione ideale scegliendo tra le diverse offerte i valori migliori degli elementi di valutazione; la soluzione non-ideale è invece quella con gli elementi peggiori. In altre parole la soluzione ideale è quella che si ottiene prendendo il valore più grande di ogni colonna della matrice 𝑣𝑖𝑘 mentre la soluzione non ideale è quella che si ottiene prendendo da ogni colonna di tale matrice il valore più piccolo. Soluzione ideale: v k+ = max vik k = 1,2, j Soluzione non ideale: v k− = min vik k = 1,2, j La distanza euclidea di ogni alternativa rispetto alla soluzione ideale è data dalla seguente formula: + i d = j ∑ (v k =1 ik − v k+ ) 2 La distanza euclidea di ogni alternativa rispetto alla soluzione non ideale è data dalla seguente formula: d i− = j ∑ (v k =1 ik − v k− ) 2 La vicinanza rispetto alla soluzione ideale di ogni alternativa è data dalla seguente equazione: di− Vi = + di + di− L’offerta migliore è quella con il valore più grande di V. Utilizzando i valori contenuti nella matrice sotto riportata, si ottiene: Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 Concorrente 4 Peso Ribasso % Minore durata (gg) Qualità 𝑥11 = 𝑎𝑅1 = 15 𝑥12 = 𝑎𝐷1 = 50 𝑥13 = 𝑎𝑄1 = 0,7 𝑥21 = 𝑎𝑅2 = 10 𝑥22 = 𝑎𝐷2 = 45 𝑥23 = 𝑎𝑄2 = 0,45 𝑥41 = 𝑎𝑅4 = 5 𝑥42 = 𝑎𝐷4 = 60 𝑥43 = 𝑎𝑄4 = 0,40 𝑥31 = 𝑎𝑅3 = 20 𝑃𝑅 =0,4 𝑥32 = 𝑎𝐷3 = 35 𝑃𝐷 =0,2 𝑥33 = 𝑎𝑄3 = 0,6 𝑃𝑄 =0,4 31 di 38 Risulta: Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 Concorrente 4 𝑣11 = 0,22 𝑣12 = 0,10 𝑣13 = 0,25 𝑣21 = 0,15 𝑣22 = 0,09 𝑣23 = 0,16 𝑣41 = 0,07 𝑣42 = 0,12 𝑣43 = 0,14 𝑣31 = 0,29 𝑣32 = 0,07 𝑣33 = 0,21 Soluzione ideale: 𝑣1+ =0,29; 𝑣2+ =0,12; 𝑣3+ =0,25. Soluzione non ideale: 𝑣1− =0,07; 𝑣2− = 0,07; 𝑣3− = 0,14. Conseguentemente, si ottiene: 𝑑1+ =0,08; 𝑑2+ = 0,17; 𝑑3+ = 0,06; 𝑑4+ = 0,24 𝑑1− =0,18; 𝑑2− = 0,08; 𝑑3− = 0,23; 𝑑4− = 0,05 𝑉1=0,81 ; 𝑉2 = 0,31; 𝑉3 =0,79; 𝑉4 =0,17 L’offerta economicamente più conveniente è quella del concorrente 3 che presenta una maggiore vicinanza a quella ideale positiva. Anche il metodo Topsis presenta, relativamente alla verifica dell’anomalia, gli stessi problemi evidenziati precedentemente con il metodo Electre, poiché l’offerta migliore è quella che più si avvicina all’offerta ideale, ma a detta offerta non è attribuito un punteggio numerico. Inoltre, anche il metodo Topsis, così come è contestualizzato in questa sede, presenta l’inconveniente del metodo aggregativo compensatore: per piccoli valori della variabile oggetto di valutazione si possono falsare i risultati dell’esito della gara e ciò in quanto l’equazione (1), che consiste in una adimensionalizzazione della variabile oggetto di valutazione, sebbene utile per una rappresentazione grafica, non è strettamente necessaria ai fini di una valutazione numerica. Conseguentemente, se il metodo viene applicato senza l’adimensionalizzazione attraverso l’equazione (1) il risultato non risente del valore assoluto della scala di riferimento. 5.4 Metodo EVAMIX (EVAluation of MIXed criteria) Il metodo in questione è basato sulla costruzione di una matrice delle alternative sulla base dei criteri di valutazione. Nella stessa matrice sono riportati sia gli elementi quantitativi (ordinali) sia gli elementi qualitativi (cardinali). 32 di 38 La matrice delle alternative è costruita nello stesso modo in cui si costruisce la matrice del metodo Electre o del Metodo Topsis. Agli elementi cardinali viene poi attribuito un punteggio rappresentativo dell’elemento oggetto di valutazione (per esempio: Buono = 2; discreto = 1; scadente =0). La matrice viene successivamente normalizzata con riferimento ad ogni elemento di valutazione. Gli elementi della matrice normalizzati vengono poi moltiplicati per i pesi stabiliti nel bando di gara. Il punteggio di ciascun concorrente è la somma dei punteggi parziali ottenuti per ogni elemento di valutazione. 5.5 Metodi basati sull’utilizzo del punteggio assoluto L’allegato P al Regolamento prevede anche la possibilità di utilizzare metodi basati sull’utilizzo del punteggio assoluto. La norma non fornisce ulteriori indicazioni sulle modalità operative per l’applicazione del metodo stesso anche se sembra riferirsi alla prassi fortemente impiegata in passato, con riferimento agli appalti di servizi e forniture (soprattutto informatiche), di utilizzare, per gli elementi diversi dal prezzo, punteggi tabellari da sommare, senza alcun confronto tra le diverse offerte, al punteggio ottenuto da ciascun concorrente mediante formule tipiche del metodo aggregativo compensatore. Si osserva preliminarmente che l’utilizzo delle formule per l’attribuzione assoluta del punteggio è possibile soltanto per gli elementi quantitativi in quanto per quelli qualitativi l’attribuzione del punteggio richiede necessariamente una comparazione tra le diverse offerte da parte della commissione di gara. Alcuni operatori del settore sostengono che la norma consenta di utilizzare, per l’attribuzione di tutti i punteggi, anche formule non interdipendenti. Si sostiene che i metodi basati sull’utilizzo del punteggio assoluto siano da preferire in quanto, rispetto alle formule interdipendenti, si evitano le criticità prima rilevate con il metodo aggregativo compensatore evitando anche che i punteggi assegnati alle diverse offerte possano essere notevolmente influenzati da offerte con scarsa probabilità di risultare aggiudicatarie della gara. Una delle formule non interdipendenti usualmente proposte per il prezzo viene denominata “formula lineare semplice” e prevede che il punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente 𝑖𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 cresce in maniera proporzionale con il ribasso offerto. La formula è la seguente: 𝑃𝑖 = 𝑊𝑝 ∗ 𝑅𝑖 33 di 38 dove 𝑃𝑖 = punteggio attribuito al concorrente 𝑖𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑊𝑝 = Peso attribuito all’elemento prezzo 𝑅𝑖 = ribasso offerto dal concorrente 𝑖𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 La criticità di questa formula risiede nel fatto che per ottenere il punteggio massimo occorre effettuare gratuitamente la prestazione (ribasso pari al 100%). Poiché in sede di gara è impossibile che si verifichino ribassi del 100% ma ribassi di gran lunga inferiori, nella funzione di utilità che ne deriva, tale formula altera in modo sostanziale i rapporti che la stazione appaltante ha stabilito tra aspetti economici e aspetti qualitativi. Si osserva che l’utilizzo di metodi basati sul punteggio assoluto porta le imprese a formulare offerte incongrue se incondizionatamente interessate all’aggiudicazione. In queste circostanze, infatti, ciascun elemento dell’offerta verrebbe formulato con l’intento di ottenere il valore di ponderazione (massimo punteggio) per avere la certezza dell’aggiudicazione. La formulazione potrebbe essere utilizzata anche con finalità opposte: l’impresa non in grado di giustificare la congruità dell’offerta presenta un ribasso in modo tale da non raggiungere i 4/5 del peso attribuito al prezzo evitando in questo modo la complessa e rischiosa (per l’impresa) procedura di verifica delle offerte anomale. Anche al dì fuori di casi estremi di cui si è appena fatto cenno, la conoscenza della formula per l’attribuzione del punteggio può indurre le imprese a forzare l’offerta oltre il proprio livello remunerativo. Si consideri la seguente formula per l’assegnazione del punteggio (30 è il punteggio massimo) utilizzata in alcune gare: 𝑃𝑖 = 30 ∗ �1 − Il grafico di detta formula è di sotto riportato: 1 � 1 + (𝑅𝑖 ∗ 10)6 (6) 35 30 Pi 25 20 15 10 5 0 -5 0 20 40 60 80 100 120 Ri 34 di 38 La curva in questione è asintotica alla retta orizzontale passante per il punteggio massimo (nessun offerente otterrà quindi il punteggio massimo anche se il ribasso è il 100% ), violando il principio, più volte sancito dal Consiglio di Stato, che all’offerta migliore spetti il punteggio massimo. L’offerente, conoscendo la forma della curva, è portato a formulare ribassi superiori al 15% (anche non potendo permetterselo) poiché con ribassi inferiori il punteggio attribuito è assai esiguo. L’assegnazione del punteggio con l’utilizzo di formule indipendenti può anche essere fonte di collusione tra imprese e stazioni appaltanti qualora queste ultime vogliano favorire un operatore economico non in grado di formulare ribassi oltre una certa soglia. La stazione appaltante sceglie in questi casi una forma della funzione appositamente studiata per favorire l’operatore economico colluso. Si supponga che un determinato operatore economico colluso con la stazione appaltante sia in grado di formulare un’offerta con parametri tali da ottenere il massimo punteggio tranne per uno, per esempio, il prezzo, per il quale non sia in grado di superare un ribasso del 10%. Se viene utilizzata l’equazione (6) per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo, al soggetto colluso verrebbe attribuito un punteggio di 15, molto inferiore al punteggio massimo. Tuttavia, in sede di gara potrebbe esserci una offerta, diversa da quella dell’impresa collusa, con un mix di parametri tali da risultare l’offerta più vantaggiosa. Per favorire l’impresa collusa, la stazione appaltante potrebbe utilizzare la stessa equazione (6) moltiplicando il ribasso per 20 anziché 10 (vedi denominatore dell’equazione (6)). Il grafico sotto riportato mostra le due curve, quella con il moltiplicatore 10 e quella con il moltiplicatore 20. Con la nuova funzione l’offerente colluso otterrà un punteggio relativo al prezzo pari a 29,96, cioè quasi il massimo, tenuto conto del carattere asintotico della curva alla retta orizzontale passante per l’ordinata 30. 35 di 38 35 30 25 Pi 20 Ri*10 15 Ri*20 10 5 0 0 20 40 -5 60 80 100 Ri Nel paragrafo precedente si è ampiamente discusso della robustezza del Metodo Electre con riferimento al fatto che non presenta la criticità del metodo aggregativo compensatore quando i valori oggetto di valutazione sono molto piccoli. Lo stesso metodo risolve anche la criticità che si vuole superare con il metodo basato sull’utilizzo del punteggio assoluto relativamente alla presentazione di offerte di “disturbo” poiché il metodo Electre essendo basato su concetti di dominanza elimina dal calcolo le offerte dominate. Il punteggio finale del metodo Electre è infatti la somma di indici di dominanza assoluta. I seguenti due esempi dimostrano quanto appena affermato. Si supponga che nella prima gara le offerte 2, 3 e 5 siano state presentate per influenzare la media. Con il Metodo Electre dette offerte vengono escluse dai calcoli e pertanto il risultato finale non ne sarà influenzato. Ribasso Riduzione Riduzione Durata tempi manutenzione progettazione tempi esecuzione (gg) (anni) esecutiva (gg) Offerente 1 20.5 30 2.5 16 Offerente 2 17 30 2.5 15 Offerente 3 16 30 2.5 15 Offerente 4 16 40 2 20 Offerente 5 16 25 3 22 Offerente 6 16 30 3 25 Punteggio Metodo Electre 4,36528 0,91589 2,45139 36 di 38 Nella seconda gara le offerte 7 e 8 sono state presentate in appoggio all’offerta 6. Anche dette offerte vengono escluse dai calcoli ed il risultato finale è coincidente con quello dell’esempio precedente. Ribasso Riduzione Riduzione Durata tempi tempi manutenzione progettazione esecuzione (gg) (anni) esecutiva (gg) Offerente 1 20.5 30 2.5 16 Offerente 2 17 30 2.5 15 16 30 2.5 15 16 40 2 20 Offerente 3 Offerente 4 Offerente 5 16 25 3 22 Offerente 6 16 30 3 25 Offerente 7 15 30 2 25 Offerente 8 14 30 2 25 Punteggio Metodo Electre 4,36528 0,91589 2,45139 6. Conclusioni Nel presente documento sono state illustrate i metodi per l’aggiudicazione delle gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Sono state analizzate anche le formule ed i metodi per l’attribuzione dei punteggi degli elementi di valutazione quantitativa e qualitativa. Sono state illustrate, altresì, le modalità applicative e le criticità intrinseche sia dei metodi per l’attribuzione dei punteggi sia dei metodi per la scelta della migliore offerta. Più in generale, è stata condotta una ricognizione delle diverse funzioni obiettivo al fine di evidenziarne i vantaggi e gli svantaggi, soprattutto in relazione a quei metodi che attualmente sono scarsamente utilizzati e che invece potrebbero essere maggiormente applicati per superare le criticità del metodo di gran lunga preferito dalle stazioni appaltanti, ossia l’aggregativo compensatore. 37 di 38 Bibliografia G.L. Albano, F. Dini, e G. Spagnolo, Formule per l’aggiudicazione nelle gare per gli acquisti pubblici, Quaderni Consip, 2007 D. Albonetti - S. Degli-Esposti, L’offerta economicamente più vantaggiosa, Maggioli, Ravenna, 2011; A. Coletta, Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, www.giustamm.it, 2009. L. Fusco Girard (a cura di), Conservazione e sviluppo: la valutazione nella pianificazione fisica, F. Angeli, Milano, 1989; L. Fusco Girard, P. Nijkamp, (a cura), Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della città e del territorio, Franco Angeli, Milano, 1997; R. Roscelli (a cura di), Misurare nell'incertezza, CELID, Torino, 1990; P. Rostirolla, Ottimo economico: processi di valutazione e di decisione, Liguori Editore, Napoli, 1992; P. Rostirolla, La fattibilità economico-finanziaria, metodi e applicazioni, Liguori Editore, Napoli, 1998; T.L. Saaty, The Analytic Network Process (ANP), RWS Publications, Pittsburgh, Penn., 1996; T.L. Saaty, The Analytic Hierarchy Process, McGrow Hill, New York, 1980; W. Toniati-D. Gregori, Gare con l'offerta economicamente più vantaggiosa, Ipsoa, Milano, 2007 38 di 38 DETERMINAZIONE n. 7 del 24 novembre 2011 Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 - 12 – 2011) Sommario 1. Obiettivo e contenuti delle linee guida ......................................................................................... 2 2. Come scegliere il criterio di aggiudicazione ................................................................................ 3 3. Aspetti generali dell’offerta economicamente più vantaggiosa.................................................... 6 4. La individuazione dei criteri e sub criteri di valutazione e della relativa ponderazione .............. 8 4.1 Criteri, sub criteri, pesi, punteggi, sub pesi e sub punteggi .......................................................... 8 4.2 La definizione dei criteri ............................................................................................................... 9 4.3 L’importanza di una corretta ponderazione ................................................................................ 12 4.4 Possibilità di prevedere elementi di natura “soggettiva” ............................................................ 14 4.5 Esigenze sociali ed ambientali .................................................................................................... 17 4.6 I criteri motivazionali ................................................................................................................. 18 4.7 La fissazione della soglia ............................................................................................................ 19 5. Come individuare la migliore offerta ......................................................................................... 20 5.1 La prima fase delle metodologie................................................................................................. 22 5.1.1 Prima fase – aspetti qualitativi ............................................................................................ 23 5.1.2 Prima fase: aspetti quantitativi ........................................................................................... 24 5.2 La cd. “riparametrazione” ........................................................................................................... 28 5.3 La seconda fase: la formazione della graduatoria....................................................................... 30 5.3.1 Il metodo aggregativo compensatore .................................................................................. 30 5.3.2 Il metodo electre .................................................................................................................. 31 5.3.3 Il punteggio assoluto ........................................................................................................... 33 1 1. Obiettivo e contenuti delle linee guida L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nell’imminenza dell'entrata in vigore (8 giugno 2011) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, d’ora innanzi “Regolamento”, ha effettuato un'audizione con gli operatori del mercato e le amministrazioni coinvolte nell’affidamento dei contratti pubblici, preceduta da una consultazione on line, sulle varie questioni concernenti l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti pubblici di servizi e forniture, sottoposte dagli operatori all'attenzione della stessa Autorità, per valutare l’utilità e l’impatto di un atto a carattere generale sulla materia. Gli atti e le osservazioni sono consultabili all’indirizzo: http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ConsultazioniOnLine Sulla base di quanto emerso nella procedura di consultazione, l’Autorità ha constatato che l’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti pubblici di servizi e forniture evidenzia diverse questioni applicative, legate soprattutto alla necessità di coniugare l’imparzialità e l’oggettività del giudizio sulle offerte, da parte della commissione giudicatrice, con il rispetto della discrezionalità delle scelte della amministrazione, garantendo la concorrenza. L’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di selezione, infatti, non garantisce di per sé che l’offerta selezionata sia la migliore. Un impiego corretto di tale criterio comporta che la stazione appaltante operi ex ante, in relazione all’oggetto del contratto, alcune scelte in merito agli aspetti su cui è fondata l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così da costruire in modo efficace e consapevole i criteri di valutazione ed i sub-criteri, nonché la relativa ponderazione e da scegliere il metodo di determinazione della graduatoria delle offerte. Da qui, l’importanza per il mercato, emersa nell’ambito della consultazione sia dal lato pubblico che dal lato degli operatori economici, di avere a disposizione linee guida metodologiche-operative che contengano indicazioni concrete per la gestione della gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La presente determinazione ha l’obiettivo di delineare gli aspetti più rilevanti da un punto di vista giuridico e tecnico, assumendo come punto di osservazione il ruolo che ha la stazione appaltante e, quindi, il percorso che questa deve seguire nel caso in cui, in funzione degli elementi oggettivi del contratto e delle garanzie di concorrenza effettiva, opti per l’utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 1. 1 L’Autorità ha già affrontato, nel recente passato, alcune delle principali problematiche sorte con riguardo all’applicazione pratica del criterio in parola. Si rammentano, in particolare, le più recenti determinazioni adottate sul punto (n. 5/2008, n. 4/2009 e n. 5/2010), nonché l’adozione di svariati pareri di precontenzioso e deliberazioni. Con la determinazione n. 5/2008, è stata, in particolare, affrontata la tematica delle condizioni legittimanti la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al criterio del prezzo più basso, al fine di evitare che un eventuale utilizzo distorto del criterio, da parte delle stazioni appaltanti, determini l'esercizio di una discrezionalità svincolata da qualsiasi criterio oggettivo e, quindi, suscettibile di tradursi in una violazione dei principi di parità di trattamento degli operatori economici e di correttezza dell'azione amministrativa. Con la determinazione n. 4/2009, sono state approvate le linee guida per l’utilizzo del criterio in esame nell'ambito delle procedure di finanza di progetto. In tale occasione, l’AVCP ha inteso fornire ulteriori chiarimenti sull’applicazione di questo complesso criterio, sia per quanto concerne la scelta dei criteri e sub-criteri di selezione e la loro relativa ponderazione sia per quanto riguarda le modalità di applicazione dei c.d. “metodi multicriteri”, previsti dalla normativa per rendere aggregabili valutazioni espresse secondo unità di misura diverse, altrimenti difficilmente confrontabili. Con la determinazione n. 5/2010 sono state fornite linee guida per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, sulla base del presupposto 2 In particolare, la determinazione affronta, con specifica attenzione ai servizi ed alle forniture, i seguenti profili: le modalità di scelta da parte delle stazioni appaltanti del corretto criterio di aggiudicazione da utilizzare in relazione alle peculiarità dell’oggetto del contratto; le indicazioni che occorre inserire nei documenti di gara, quali i criteri, i sub-criteri e relativa ponderazione, ed i criteri motivazionali; i metodi di valutazione delle offerte e di formazione della graduatoria delle offerte; il principio della riparametrazione per i criteri qualitativi e quantitativi; l’utilizzo della soglia sia per i criteri qualitativi che per quelli quantitativi; le formule per i criteri quantitativi ed in particolare per l’aspetto economico (ribasso o prezzo). 2. Come scegliere il criterio di aggiudicazione L’articolo 81, al comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, d’ora innanzi “Codice” , rubricato “criteri per la scelta dell’offerta migliore”, dispone che “nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. L’uso della congiunzione disgiuntiva “o” indica, chiaramente, che esiste una sostanziale equivalenza tra i due sistemi, tra i quali l’amministrazione può, quindi, scegliere liberamente. Pertanto, posta l’assenza di un indirizzo preferenziale previsto dal legislatore a favore dell’uno o dell’altro criterio e considerata la discrezionalità nella relativa valutazione di cui gode la stazione appaltante, la stessa, all’atto di decidere quale criterio utilizzare, dovrà, tuttavia, fondare la propria scelta sulla base di due presupposti. Il primo è previsto al comma 2 dell’art. 81 del Codice, il quale letteralmente dispone: “Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta”. Dunque, le stazioni appaltanti sono vincolate a scegliere il criterio di aggiudicazione, in relazione a fattori oggettivamente riconducibili alle caratteristiche specifiche del contratto e delle relative prestazioni. Tale scelta dovrà essere motivata in funzione degli elementi oggettivi del contratto e congruente con le sue caratteristiche oggettive. In secondo luogo, la finalità cui deve tendere la stazione appaltante nella scelta del criterio di aggiudicazione è descritta nel considerando 2 della direttiva n. 2004/18/CE, dove viene chiaramente evidenziato che “l’aggiudicazione dell’appalto deve essere effettuata, applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di che tale criterio appare il più indicato per la valutazione delle offerte in relazione alla specificità ed alla complessità dei servizi in questione, la cui natura richiede, spesso, la valutazione di aspetti qualitativi ed innovativi. 3 parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza”. Secondo l’interpretazione fornita dal giudice di Lussemburgo, per “sviluppo di una concorrenza effettiva”, deve intendersi una modalità di attribuzione degli appalti tale che l’amministrazione aggiudicatrice sia in grado di comparare diverse offerte e scegliere la più conveniente in base a criteri obiettivi 2 . Caratteristiche dell’oggetto del contratto e valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza sono, dunque, i punti di riferimento, nonché i vincoli alla discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione, cui le stazioni appaltanti devono soggiacere e che devono tenere presenti nella preparazione delle strategia di gara e nelle finalità da raggiungere con le procedure espletate. In generale, si può affermare che, nel caso in cui è ritenuto possibile ed opportuno che l’appaltatore partecipi, in sede di offerta, al processo ideativo del servizio o della fornitura, è necessario utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che consente di valutare l’apporto qualitativo del concorrente. Per tali motivi, l’Autorità ha espresso l’avviso che, ad esempio, nell’ambito degli appalti di servizi di ingegneria ed architettura, sia preferibile adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ossequio alla specificità ed alla complessità dei servizi in questione; questo modello selettivo consente , infatti, di valorizzare le capacità innovative del mondo professionale, volte ad aumentare il valore complessivo del servizio offerto. Tale indicazione è stata confermata dal Regolamento. La medesima indicazione riguarda gli appalti relativi ai servizi socio - sanitari ed educativi e, più in generale, ai servizi sociali. In tali settori, occorre garantire la piena espressione della progettualità degli operatori economici e del terzo settore, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale 3. Una valutazione analoga vale, in generale, in relazione a servizi di tipo tecnologico, la cui specificità e complessità richiede, di norma, la valutazione di aspetti qualitativi ed innovativi. Con riguardo alle forniture, qualora i prodotti, pur essendo simili o analoghi nelle prestazioni, presentano, comunque, caratteristiche tecnologiche non direttamente comparabili tra di loro e, pertanto, non sono tra loro direttamente confrontabili solo sul piano economico, occorre utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire una concorrenza effettiva 4. In tali casi dovrà essere posta particolare attenzione nella predisposizione dei criteri di valutazione, al fine di non creare regole preferenziali che precostituiscano l’aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. In sostanza, quindi, soltanto se la stazione appaltante ha ben individuato l'oggetto della gara in modo tale da non lasciare nell’offerta margini di definizione alle imprese concorrenti e, quindi, nel caso in cui si tratti di servizi ripetitivi e non complessi, il criterio del prezzo più basso può essere utilizzato e ritenuto logico ed appropriato. 2 Si vedano le sentenze della Corte di Giustizia 16 settembre 1999, causa C-27/98, Fracasso e Leitschultz, Racc. pag. I5697, punto 26; 27 novembre 2001, cause riunite C-285/99 e C-286/99, Lombardini e Mantovani, Racc. pag. I-9233, punto 34, e 12 dicembre 2002, causa C-470/99, Universale-Bau e a., Racc. pag. I-11617, punto 89). 3 Si veda l’art. 5 (Ruolo del terzo settore) della l. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". 4 Per un esempio, si veda il parere di precontenzioso n. 78/2008 dell’AVCP. 4 Anche la giurisprudenza più recente si è espressa nel senso che la scelta tra i criteri, che sono astrattamente equiordinati, deve orientarsi tenendo presente l’unicità e l’automatismo del criterio del prezzo più basso e la pluralità e variabilità dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quali il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, ecc. 5. Pertanto, è da considerare manifestamente illogica la scelta del criterio del prezzo più basso quando la legge di gara attribuisca rilievo ad aspetti qualitativi variabili dell’offerta, in riferimento al particolare valore tecnologico delle prestazioni, al loro numero, al livello quantitativo e qualitativo dei servizi di formazione del personale e di manutenzione delle apparecchiature. In questi casi, la pluralità di elementi presi in considerazione dalla lex specialis si pone in contrasto con la caratteristica unicità del criterio del prezzo più basso, comportando la violazione degli articoli 81 e 82 del Codice. Un altro elemento da tenere presente è costituito dal fatto che il ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (in luogo del prezzo più basso) può rappresentare uno strumento utile, in coerenza con l’oggetto dell’appalto e nel rispetto di inderogabili principi di par condicio e trasparenza, per dare rilievo ad elementi di ordine ambientale e sociale. Si pensi, in particolare, al Green Public Procurement 6, perseguito a livello nazionale e comunitario, come strumento non solo di tutela ambientale, ma anche come modalità economica di risparmio (energetico, idrico, nella produzione di rifiuti, ecc.) 7. Al riguardo, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche negli appalti di forniture, consente di dare peculiare rilievo a specifici profili di sostenibilità ambientale. 5 Cfr. tra altre, sentenza del Consiglio di Stato n. 8408 del 3 dicembre 2010. Inoltre , T.A.R. Piemonte, sezione seconda, 4 gennaio 2011, n. 1, ha affermato che è illogico aggiudicare una gara di appalto con il criterio del prezzo più basso se la stazione appaltante ha deciso di attribuire rilievo agli aspetti qualitativi dell'offerta. In particolare, il collegio piemontese afferma che la volontà del legislatore è chiara: "Esistendo una perfetta e sostanziale equivalenza tra i due sistemi, la scelta dell'uno o dell'altro criterio è rimessa alla libera determinazione dell'amministrazione". Questa libertà trova, però, un limite nella congruenza e logicità della scelta rispetto alle prestazioni da valutare; pertanto, la scelta del criterio di aggiudicazione va fatta con riguardo a "quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto". Tutto ciò con il duplice fine, da un lato, di "selezionare la migliore offerta" e, dall'altro, di garantire la qualità delle prestazioni ed il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità. Venendo a casi concreti, il T.A.R. specifica che il massimo ribasso, "in quanto parametro oggettivo e trasparente, favorisce un più pieno e corretto svolgimento del processo competitivo" e sembra essere "adeguato allo scopo e conforme alle previsioni di cui agli artt. 81 e 82 del D.Lgs. n. 163/2006 laddove non vi siano dubbi sulle caratteristiche qualitative del bene posto a gara": in questi casi, infatti, se l'oggetto dell'appalto è ben individuato, si evitano fenomeni distorsivi della concorrenza. Viceversa, risulta, per il T.A.R., "illogica la scelta del criterio del prezzo più basso quando la legge di gara attribuisca rilievo ad aspetti qualitativi variabili dell'offerta, in riferimento al particolare valore tecnologico delle prestazioni, al loro numero, al loro livello quantitativo e qualitativo". In questi casi appare, quindi, corretto utilizzare l'altro criterio (offerta economicamente più vantaggiosa) dal momento che "la pluralità di elementi presi in considerazione dalla lex specialis si pone in contrasto con la caratteristica unicità del criterio del prezzo più basso". 6 Si veda il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella pubblica amministrazione (PAN GPP) concordato tra Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 107 dell’8 maggio 2008, che indica le 11 categorie merceologiche rientranti nei settori prioritari di intervento per il GPP. Sul sito dell’Autorità è stata attivata la raccolta dei dati relativi all’utilizzo dei criteri ambientali nelle procedure di appalto. 7 Si veda, da ultimo, il decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 25 luglio2011 (G.U. 21 settembre 2011, n. 220). 5 Gli aspetti ambientali possono essere combinati con gli aspetti sociali, in un approccio integrato verso la sostenibilità negli appalti pubblici. Alcuni esempi ed indicazioni sulla possibilità di realizzare appalti pubblici socialmente responsabili sono reperibili nella “Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, recentemente pubblicata dalla Commissione UE 8. 3. Aspetti generali dell’offerta economicamente più vantaggiosa Il Codice precisa (art. 83, comma 1) che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa fonda l’aggiudicazione dei contratti pubblici non tanto su una valutazione meramente economica, quanto su una complessa integrazione tra il dato economico e quello tecnico e qualitativo; integrazione che avviene applicando criteri di valutazione quantitativi (prezzo, tempo di esecuzione, durata della concessione, ecc.) o qualitativi (caratteristiche estetiche e funzionali, qualità, pregio tecnico, ecc.) inerenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto. Si tratta, quindi, di un criterio complesso, che comporta la capacità della stazione appaltante sia di definire, a monte, elementi di valutazione che riflettano correttamente le esigenze qualitative ed economiche della amministrazione stessa sia di utilizzare metodi o formule per la determinazione della graduatoria delle offerte che non distorcano i risultati, cioè non siano tali da rendere eccessivamente ininfluenti o, viceversa del tutto decisivi, alternativamente gli aspetti economici o quelli tecnici. L’art. 83, comma 5, del Codice stabilisce che le stazioni appaltanti debbano utilizzare metodologie tali da consentire l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa con un unico parametro numerico finale. Ed in effetti, l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è fondata sulla valutazione integrata di una pluralità di criteri di valutazione: ciò implica la necessità di risolvere i problemi di comparabilità tra gli stessi criteri a causa della loro diversa natura, quantitativa o qualitativa, e delle diverse unità di misura in cui essi si esprimono. Lo stesso art. 83, al comma 5, dispone, inoltre, che tali metodologie sono stabilite dal Regolamento. Quest’ultimo ha apportato, sul punto, rilevanti innovazioni rispetto al precedente d.P.R. n. 554/1999, prevedendo, all’allegato “P” – richiamato in via generale dall’articolo 283 “Selezione delle offerte” e, in particolare, dall’articolo 286 “Servizi di pulizia” del Regolamento – le modalità ed i criteri di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti di servizi e forniture, e, all’allegato “M”, le modalità per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi di ingegneria. Il Regolamento, sempre innovando rispetto al passato, ha introdotto specifiche disposizioni di applicazione generale circa la procedura che deve seguire la stazione appaltante per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di contratti di forniture e di servizi. All’articolo 283, il Regolamento dispone che, in caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o subpunteggi, di cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del Codice, ed indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, devono essere globalmente pari a cento. Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che la commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'articolo 84 del Codice, valuta le offerte tecniche, 8 Acquisti sociali — Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici, in http://ec.europa.eu/social/main. 6 procede alla assegnazione dei relativi punteggi (applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell’allegato “P”), dà lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura delle offerte quantitative (ribassi, prezzi, riduzione. ecc. ecc.) espresse in lettere e valuta, infine, se sussistono i presupposti per la valutazione dell’anomalia delle offerte. La stazione appaltante, per poter utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in modo corretto ed efficace, deve considerare una serie di variabili, mettendo in atto una vera e propria strategia di gara. Dal progetto di servizi deve trarre i criteri di valutazione e decidere l’importanza relativa di ciascuno di essi, cercando di delineare i possibili scenari, alla luce dei diversi obiettivi da perseguire; e ciò anche in relazione ad obbiettivi più ampi, quali quelli ambientali e sociali (si veda l’articolo 2 del Codice). In relazione alla risposta attesa del mercato ed alla tipologia di servizi o di forniture, la stazione appaltante deve individuare nel bando di gara i criteri, i sub- criteri di valutazione ed i relativi pesi, nonché i metodi di formazione della graduatoria. Come si vedrà meglio oltre, riveste importanza fondamentale l’operazione di definizione dei pesi ponderali da assegnare a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione, cioè del livello di utilità per la stazione appaltante, connessa a ciascun profilo in cui si scompone l’offerta. Una errata ponderazione può, infatti, portare, a parità di offerte, a risultati erronei o diversi da quelli desiderati dalla stazione appaltante. Una ulteriore variabile da considerare riguarda, inoltre, il possibile numero dei concorrenti. E’ evidente che, in presenza di un gran numero di offerte, la gestione della gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa diventa molto complessa. Un aiuto è arrivato dal c.d. "d.l. sviluppo" (d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, 106) che ha reintrodotto, solo per i servizi e per le forniture, la possibilità di prevedere, in caso di procedura ristretta, la cosiddetta forcella (art. 62, comma 1, del Codice). In tal modo, la stazione appaltante, sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori, può ridurre il numero di candidati da invitare alla gara vera e propria. Una metodologia di selezione dei candidati da invitare è prevista, ad esempio, per i servizi di ingegneria ed architettura nel nell’allegato “L” del Regolamento, recante “Criteri per l’attribuzione di punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte”. Occorre, infine, porre attenzione alla circostanza che la fase di gara deve essere strettamente correlata a quella di progettazione ed a quella di esecuzione. I criteri ed i sub-criteri di valutazione ed i loro pesi e sub-pesi devono essere individuati sinergicamente dal responsabile del procedimento e dal progettista del contratto, chiamato, quest’ultimo, a corredare gli elaborati, a base dell’affidamento, da un capitolato speciale descrittivo e prestazionale. L’anello di congiunzione tra progettazione a monte, offerta in sede di gara ed esecuzione della prestazione è costituito dal contratto che deve contenere tutti gli elementi e gli strumenti atti a verificare il rispetto degli impegni assunti in sede di offerta. La debolezza dei contratti – in termini di mancanza di chiarezza ovvero di completezza nell’articolato – concorrono ad aumentare i rischi di inefficacia e/o inefficienza dell’appalto, nonché a compromettere la qualità delle prestazioni che rappresenta uno dei principi fondamentali della normativa sui contratti pubblici (art. 2 comma 1, del Codice). In tal senso appare evidente la profonda correlazione che intercorre tra le criticità riscontrabili nella fase esecutiva e le carenze riconducibili ad una incompleta predisposizione, da parte delle stazioni appaltanti, della relativa documentazione di gara (bando di gara, disciplinare, lettera di invito, 7 contratto, capitolato speciale ecc.). In sostanza, non è sufficiente l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed un peso congruo all’offerta tecnica a garantire la qualità della performance dell’appaltatore, se questo sistema non è accompagnato da un’adeguata progettazione dei servizi/forniture, ai fini dell’indizione della gara. Ciò postula la necessità di redigere uno schema di contratto, nel quale devono essere presenti gli strumenti necessari a garantire il controllo del livello qualitativo della prestazione resa (KPI, SLA), una stima analitica dei servizi (sul punto, si veda anche la determinazione n. 6 dell'8 luglio 2009 e, in particolare, la parte D) ed una sorta di cronoprogramma che faciliterebbe il controllo delle prestazioni in fase esecutiva. In mancanza di una definizione ex ante di tali aspetti, gli elementi di valutazione ed i relativi pesi non possono essere individuati in modo efficace. 4. La individuazione dei criteri e sub criteri di valutazione e della relativa ponderazione Una volta individuato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio più adatto per l’aggiudicazione della gara sulla base dei presupposti in precedenza indicati, la prima operazione da compiere consiste nella definizione, nei documenti di gara e sulla base del capitolato e del progetto di servizi, dei criteri di valutazione dell’offerta - pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto - e nella definizione dei relativi pesi. 4.1 Criteri, sub criteri, pesi, punteggi, sub pesi e sub punteggi Il Codice prevede, all’art. 83, comma 2, che “il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi”. L’art. 83, comma 4, dispone, poi, che – qualora sia necessario, al fine di determinare in modo corretto il coefficiente da applicare al peso o punteggio massimo di un determinato criterio di valutazione, procedere tramite valutazioni di aspetti di dettaglio che caratterizzano quel criterio di valutazione – si possono/devono stabilire subcriteri e sub-pesi . In sostanza, si deve disaggregare il criterio nei suoi più essenziali aspetti. È, però, evidente che deve restare ferma l’importanza che la stazione appaltante intende complessivamente attribuire a quel criterio, rispetto agli altri criteri previsti nel bando. Deve, quindi, restare fermo il peso o punteggio massimo attribuito a quel dato criterio. La norma indica, chiaramente, che i sub criteri e i sub pesi costituiscono soltanto uno strumento operativo per esprimere correttamente la valutazione dell’offerta nei riguardi del criterio in esame. In sintesi, cosa si intende per criteri di valutazione e per pesi e punteggi? I criteri di valutazione sono le componenti dell’offerta di cui la stazione appaltante tiene conto per la propria valutazione; sono variabili in relazione al tipo di appalto ed alla natura dell’intervento. Ad esempio, il prezzo, il tempo, la qualità, le modalità di consegna, ecc. I criteri sono suddivisibili in due tipologie: di natura qualitativa - e, quindi, soggetti a valutazione discrezionale da parte della commissione di gara - ovvero di natura quantitativa (ad esempio il prezzo o il tempo) e, dunque soggetti a calcolo numerico. E’ importante 8 tenere presente questa distinzione poiché essa incide sulle modalità di determinazione dei coefficienti variabile tra zero ed uno e, nel caso di applicazione del metodo aggregativo compensatore, di attribuzione dei punteggi nonché in aderenza ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la diversa natura dei criteri essere conosciuta e tenuta ferma, da parte della commissione di gara, nelle diverse fasi della procedura; I pesi o fattori di ponderazione sono i dati numerici che esprimono l’importanza che la stazione appaltante attribuisce a quel criterio di valutazione. I pesi devono essere finalizzati a garantire un corretto rapporto qualità/prezzo. Il Regolamento prevede, agli articoli 120, comma 1, e 283, comma 1, che “pesi” o “punteggi” da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in “sub-pesi” o “sub-punteggi”, di cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del Codice ed indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento. I coefficienti o valori di giudizio sono i voti assegnati in concreto dai commissari a ciascuna offerta per ciascun elemento/criterio o sub elemento/sub criterio di valutazione secondo la metodologia prescelta nei documenti di gara e che sarà illustrata oltre. I punteggi sono il risultato finale, ovvero il numero di punti sul totale a disposizione della commissione che, qualora si impieghi il metodo aggregativo compensatore, viene attribuito ad ogni offerta e sulla base dei quali viene redatta la graduatoria finale. 4.2 La definizione dei criteri Ritenuto adeguato, in relazione alle caratteristiche dell’appalto, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto dei principi di logicità e ragionevolezza, occorre individuare i criteri di valutazione a ciascuno dei quali va attribuito un peso. In merito, l’articolo 67 del Codice stabilisce che, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa dei criteri oppure l’ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, devono essere contenuti nel capitolato d’oneri o nel documento descrittivo. La previsione evidenzia il carattere necessariamente oggettivo dei criteri, direttamente correlati alla prestazione contrattuale. Deve, inoltre, manifestarsi una congruità rispetto ai generali criteri di ragionevolezza e non discriminazione. La determinazione dei criteri valutazione e la ponderazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono rimesse alla valutazione discrezionale della stazione appaltante e devono essere effettuate tenendo conto della distinzione tra criteri di valutazione e parametri di ponderazione, come evidenziata nel paragrafo precedente. I primi (merito tecnico, caratteristiche qualitative, prezzo, tempo, etc.) sono, infatti, criteri variabili secondo il contratto, che solo in seguito si trasfondono in punteggi numerici, cioè in parametri di ponderazione; pertanto, mentre il criterio costituisce la caratteristica dell’offerta, in base alla quale deve scaturire una valutazione da parte dell’amministrazione, il parametro è quel dato numerico volto a garantire, in relazione alla natura del servizio/fornitura, un corretto rapporto prezzo/qualità. Va precisato, inoltre, che la suddivisione di un criterio di valutazione in sub criteri non può non essere effettuata (ed è, cioè, sostanzialmente necessaria) qualora il criterio di valutazione sia caratterizzato da più aspetti che devono essere valutati separatamente l’uno dall’altro. Per esempio, 9 il valore tecnico di un progetto può, o meglio deve, essere riguardato sotto più punti di vista o aspetti: la funzionalità della soluzione progettuale, le soluzioni tecnologiche, le caratteristiche estetiche, la qualità dei materiali. Pertanto, il criterio “valore tecnico del progetto”, al fine di effettuare una corretta valutazione, dovrebbe essere suddiviso, per esempio, in quattro sub criteri da valutare separatamente. Il valore tecnico del progetto dipenderà dai valori dei suoi quattro aspetti particolari: solo in tal modo si esprime correttamente la valutazione globale del progetto. La scelta del legislatore nazionale (conformemente, del resto, alle direttive comunitarie attualmente vigenti) si è orientata nel senso di attribuire carattere meramente indicativo ed esemplificativo all’elenco di criteri normativamente fissati nell’articolo 83 del Codice. Secondo tale ultimo articolo, “il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditività; h) il servizio successivo alla vendita; i) l’assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti”. I criteri di valutazione indicati nel Codice, contrariamente a quanto avveniva nella precedente normativa, non sono tassativi, ma suggeriti a titolo esemplificativo, ferma restando la necessaria pertinenza alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto. Si rammenta, tuttavia, che non appare ammissibile, nell’ambito dell’attuale quadro normativo di derivazione comunitaria, l’eliminazione totale dell’elemento prezzo. Il 46° considerando (terzo periodo) della Direttiva Ce 2004/18 prevede, al riguardo, che “le amministrazioni aggiudicatrici, quando scelgono di aggiudicare l’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa, valutano le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine stabiliscono i criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, devono consentire di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione aggiudicatrice. La determinazione di tali criteri dipende dall’oggetto dell’appalto in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all’oggetto dell’appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta” 9. 9 Nel Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici, pubblicato dalla Commissione UE è adombrata la possibilità in una revisione delle direttive appalti, la possibilità di un terzo criterio di 10 Secondo quanto più volte affermato dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Commissione UE, in sintesi, nella scelta dei criteri, la stazione appaltante deve rispettare le seguenti prescrizioni 10: a) i criteri devono essere collegati all’oggetto dell’appalto; b) i criteri devono essere specifici e oggettivamente quantificabili; c) i criteri devono essere indicati nel bando e/o nei documenti di gara affinché siano noti a tutti i concorrenti; d) i criteri devono rispettare i principi del trattato UE (parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza). Il requisito del collegamento con l’oggetto dell’appalto è da considerarsi imprescindibile nell’attuale sistema, come delineato dalle direttive comunitarie sugli appalti pubblici. Esso garantisce che i criteri di valutazione siano correlati alle esigenze della stazione appaltante, in base alla definizione fornita nell’oggetto dell’appalto. Il collegamento con l’oggetto dell’appalto può anche contribuire ad evitare che alcuni operatori economici di uno specifico Paese possano potenzialmente essere favoriti a danno di quelli di altri Stati membri. Grazie al collegamento con l’oggetto dell’appalto, l’acquisto rimane l’elemento centrale del processo nel quale si utilizza il denaro dei contribuenti. Ciò costituisce una garanzia importante, che consente alle stazioni appaltanti di ottenere la migliore offerta possibile mediante l’uso efficiente del denaro pubblico 11. La CGUE (sentenza Wienstrom, C-448/01) ha poi stabilito che i criteri di valutazione non devono mai conferire una libertà incondizionata di scelta alle stazioni appaltanti. Tale libertà deve essere limitata attraverso la definizione di criteri specifici, correlati al prodotto e quantificabili o, secondo le parole della Corte di giustizia, ”adeguatamente specifici e obiettivamente quantificabili“. Ciò significa che la commissione di gara deve essere posta in grado di verificare effettivamente che le offerte rispondono ai criteri sulla base di informazioni e documenti oggettivi messi a disposizione dagli offerenti. Come terzo requisito, i criteri utilizzati per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa devono essere menzionati nel bando o, almeno, negli atti di gara. La stazione appaltante non può, quindi, prendere in considerazione criteri non previsti nel bando e deve prevederli tutti ex ante. L’ultima condizione, che deriva dai principi comunitari e dalle direttive sugli appalti, prescrive che i criteri di valutazione devono soddisfare tutti i principi fondamentali del diritto dell’UE. La CGUE ha esplicitamente sottolineato l’importanza del principio di non discriminazione, che è alla base di altri principi, quali la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento. Sulla base delle indicazioni sopra delineate, non sono utilizzabili per esempio: la garanzia definitiva ex articolo 113 del Codice 12; aggiudicazione che non contempli il prezzo, per alcune tipologie di appalti, ad esempio nel settore dei servizi sociali. 10 Cfr. cause C-513/99 (Concordia Bus) e C-448/01 (Wienstrom). 11 Cfr. Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici, pubblicato dalla Commissione UE. 12 Cfr. Avcp, parere n. 113/201013 Cfr. Avcp, pareri nn. 58/2007, 50/2008 e 141/2007; delibera n. 183/2007; Cons. Stato, 29 aprile 2009, n. 2716. 11 la certificazione di qualità aziendale 13; i requisiti che attengono all’esperienza professionale acquisita dal concorrente (curriculum, licenze, la competenza, le referenze, i lavori già realizzati, le risorse disponibili, ecc.) 14 nei limiti precisati nel paragrafo 4.4 ; le referenze in ordine a servizi analoghi prestati 15; il fatturato globale o specifico realizzato nel triennio 16; l’elenco delle attrezzature e macchinari, l’importo del fatturato e numero medio di lavoratori dipendenti 17; un criterio che favorisca esclusivamente le imprese locali 18. 4.3 L’importanza di una corretta ponderazione Strettamente connessa alla scelta dei criteri di valutazione è ovviamente l’indicazione della relativa ponderazione e, cioè, l’utilità che il singolo elemento di valutazione riveste per la stazione appaltante rispetto alla totalità degli elementi di valutazione dell’offerta per quello specifico appalto. Quanto al merito della scelta relativa al peso o punteggio da attribuire a ciascun criterio, la discrezionalità della stazione appaltante trova, secondo la giurisprudenza, l’unico limite della “manifesta irrazionalità” della distribuzione dei punteggi rispetto allo scopo dell’intervento 19 (. Tali ipotesi, che incidono sulla legittimità del bando, si rinvengono laddove, ad esempio, il valore attribuito ad un criterio sia tale da precostituire, nei confronti dei concorrenti, illegittime posizioni di vantaggio 20 , oppure nei casi in cui, pur avendo adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, venga assegnato ad uno dei criteri di valutazione un peso talmente elevato da rendere praticamente superflui tutti gli altri 21. La giurisprudenza amministrativa, pur tendendo a riconoscere, nelle gare d’appalto da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la legittimità dell’attribuzione di un peso percentuale maggiore in favore del criterio tecnico rispetto al criterio economico, afferma, comunque, che, sulla base dell’art. 83 del Codice, la stazione appaltante, purché sia specificato nel bando di gara e nella lettera di invito, non incontra limiti nella fissazione dei punteggi da attribuire per ogni aspetto dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ne deriva che anche il prezzo può subire degli aggiustamenti in base alla formula adottata dalla stazione appaltante. La scelta del peso da attribuire a ciascun criterio di valutazione dell’offerta è rimessa, quindi, caso per caso, alla stazione appaltante, in relazione alle peculiarità specifiche dell’appalto e, dunque, 13 Cfr. Avcp, pareri nn. 58/2007, 50/2008 e 141/2007; delibera n. 183/2007; Cons. Stato, 29 aprile 2009, n. 2716. Cfr. Avcp, parere n. 78/2008 e deliberazione n. 209/2007; sentenza Corte di Giustizia n. 532/06 del 24/02/2008; ex multis, Consiglio di Stato, sez VI, 15/06/2010, n. 3740. 15 Cfr. Avcp, parere n. 26/2007. 16 Cfr. Avcp, parere n. 4/2008 e delibere contratti n. 257/2007 e n. 233/2007. 17 Cfr. Avcp, delibera n. 185/2007. 18 Cfr. Avcp, parere n. 251/2008. 19 Cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. III – quater, 13/11/2008, n. 10141. 20 Cfr. Cons. St., sez. V, 16.03.2005, n. 1079. 21 Cons. St., sez. V, 11/01/2006, n. 28; Cons. St., sez V, 9/03/2009, n. 1368. 14 12 all’importanza che, nella specifica ipotesi, hanno il fattore prezzo ed i contenuti qualitativi. Conseguentemente, le scelte concretamente poste in essere nelle clausole della lex specialis rientrano nella discrezionalità della stazione appaltante, che può essere sindacata solo se manifestamente illogica o irragionevole 22 (). Unico vincolo posto dal legislatore, comunitario e nazionale, è che tanto il prezzo quanto gli aspetti di carattere qualitativo dell’offerta siano oggetto di valutazione, atteso che l’aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche nel “considerando” n. 46 della citata direttiva n. 18/2004, è ritenuta quella che tende a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo. In sintesi, dunque, può affermarsi che, quando per l'aggiudicazione della gara sia stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante la determinazione della incidenza del prezzo nella valutazione dell'offerta, senza che esista un peso minimo (o massimo) predeterminato per tale criterio, purché la natura propria del criterio, postulante la ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, necessariamente correlato alla specificità di ciascun affidamento, non venga tradita, riconoscendosi al criterio prezzo un peso ponderale sproporzionato rispetto a quello attribuito agli altri criteri da tenere in considerazione nella scelta dell’offerta migliore, invece di combinare il prezzo con tali altri criteri onde assicurare, da un lato, alla stazione appaltante il risultato migliore e più conveniente e, dall’altro, consentire ai partecipanti di confidare in una uniforme valutazione dell’offerta 23 . L’impostazione corretta tra il peso dei criteri qualitativi e quello dei criteri quantitativi, in particolare del prezzo, deve essere, nei riguardi del peso complessivo, in rapporto di prevalenza a favore dei criteri qualitativi rispetto ai criteri quantitativi, al fine di non frustrare la ratio stessa dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che postula la ottimale ponderazione del rapporto qualità/prezzo. Ne deriva la grande importanza di effettuare, in sede di impostazione della gara, simulazioni di vario tipo, prima di cristallizzare la scelta definitiva negli atti della gara. Il Codice non fornisce alcuna indicazione sul rapporto tra prezzo (offerta economica) e qualità (offerta tecnica), a parte quanto precisato dall’articolo 53, comma 2, lett. c) che prevede, in caso di appalto di progettazione ed esecuzione, la valorizzazione della qualità del progetto offerto in sede di gara 24. L’individuazione, pertanto, del corretto rapporto tra le due componenti, deve essere effettuata dalla stazione appaltante sulla base di una preliminare valutazione correlata: - al mercato di riferimento ed alle tipologie di tecnologie presenti e dei relativi costi; - al numero dei potenziali concorrenti in grado di garantire soluzioni idonee e qualitativamente rispondenti ai requisiti ricercati; - al grado di puntualità delle specifiche tecniche poste a base di gara. La complessità delle operazioni di scelta dei criteri di valutazione, di eventuale suddivisione degli stessi in sub-criteri, di attribuzione dei relativi pesi e sub pesi o punteggi e sub punteggi e di specificazione dei criteri motivazionali – di cui si parlerà nel prosieguo – ha suggerito al legislatore di prevedere, al comma 4 dell’articolo 83 del Codice, la possibilità di nominare uno o più esperti ai 22 Cfr., ex multis, da ultimo T.A.R. Lazio, sez. III, 28 gennaio 2009 n. 630. Cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 21 novembre 2005, n. 6901. 24 Nel Regolamento, l’articolo 286 sui servizi di pulizia prevede un range di punteggi per i diversi criteri; allo stesso modo, l’articolo 266 per i servizi di architettura e di ingegneria. 23 13 quali affidare l’incarico di individuare i suddetti criteri e sub criteri. L’operazione di individuazione dei criteri di valutazione e dell’attribuzione dei relativi punteggi è, infatti, particolarmente complessa: un aiuto alla discrezionalità dell’amministrazione è l’adozione del metodo dei "confront binari" (citato nell’allegato “G” del Regolamento). Il punto di forza di tale metodo risiede, essenzialmente, nel fatto di richiedere ad un decisore di operare semplici giudizi, sulla base del confronto di due elementi alla volta, senza che questi debba eseguire difficili misurazioni cardinali (sulla base di una c.d. “funzione di utilità”) delle sue preferenze assolute (per alcuni esempi, si veda la determinazione AVCP n. 4/2009). Si deve, ribadire, però, come, nella fase di preparazione del bando di gara, la ponderazione ottenuta dal “confronto binario” non è da considerare un risultato corretto in assoluto o immodificabile: la stazione appaltante ben può ritoccare i pesi ottenuti e addirittura utilizzarli per la revisione dei pesi stessi, reiterando, anche più volte, la ponderazione, con la finalità di rendere ottimale la successiva valutazione delle offerte. È, tuttavia, ammessa anche un'eccezione questa alla regola generale della ponderazione. Si tratta dell'ipotesi in cui l'ente appaltante ritenga impossibile procedere alla ponderazione per ragioni dimostrabili. In questo caso, può limitarsi ad indicare nel bando l'ordine decrescente di importanza dei criteri (articolo 83, comma 3, del Codice ). Va rilevato, a questo proposito, che non appaiono di immediata evidenza i casi in cui vi sia un'oggettiva impossibilità di individuare i pesi ponderali ed i punteggi dei criteri, posto che, come evidenziato, si tratta di un'operazione che mira a tradurre in termini matematici l'importanza relativa che, in un determinato appalto, hanno i criteri medesimi. Inoltre, come sopra rilevato, è sempre possibile ricorrere ad esperti per la predisposizione di criteri e pesi. D'altro canto, è indubbio che questo modo di procedere lascia alla stazione appaltante una ampia discrezionalità in sede di valutazione dell'offerta. Sotto questo profilo, va evidenziato che, anche nel caso in cui siano previsti, per i criteri di valutazione, pesi o punteggi ed i metodi stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, implicando comunque la valutazione discrezionale di aspetti dell’offerta, tale meccanismo comporta un indubbio margine di discrezionalità in sede di applicazione. Dunque, si ritiene che tale possibilità vada utilizzata in casi di alta complessità, previa adeguata motivazione che deve essere esplicitata nella delibera a contrarre. Rimane, poi, fermo che in tali casi occorre, in ogni caso, stabilire nei documenti di gara le modalità ed i criteri di selezione della migliore offerta. In questo caso, si potrebbe, comunque, utilizzare il metodo AHP nella sua versione integrale, come si rinviene nella letteratura scientifica, illustrato nel Quaderno “Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa “ pubblicato sul sito dell’Autorità. 4.4 Possibilità di prevedere elementi di natura “soggettiva” Una questione molto dibattuta, in relazione alle modalità di individuazione dei criteri di valutazione, riguarda la possibilità di prevedere criteri di tipo “soggettivo”, legati all’esperienza degli offerenti. Tale aspetto è evidentemente molto rilevante per gli appalti di servizi e forniture, ove la valutazione di aspetti soggettivi si riverbera inevitabilmente sul contenuto e l’affidabilità dell’offerta, potendo permettere alla stazione appaltante di ottenere migliori risultati. 14 Un indirizzo giurisprudenziale recente sembra individuare alcune possibilità in tal senso, ma occorre valutare questa evenienza con molta attenzione per evitare possibili discriminazioni all’accesso alle gare: i criteri di valutazione previsti devono sempre essere costruiti con riferimento all’offerta (e non all’azienda in quanto tale) ed il peso attribuito nel bando non deve, comunque, assumere rilievo eccessivo. Il principio generale che presiede all’applicazione del divieto in esame (affermato da copiosa giurisprudenza e ribadito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2007), esige, infatti, la distinzione tra requisiti di natura soggettiva, richiesti ai concorrenti per partecipare alla gara e criteri oggettivi, applicati per la valutazione e la selezione dell’offerta In altre parole, i requisiti soggettivi dell’offerente attengono alle capacità economiche, finanziarie e tecniche di cui agli articoli 41 e 42 del Codice, mentre l’offerta deve essere valutata sulla base del proprio contenuto qualitativo, direttamente attinente all’oggetto dell’appalto (articolo 83 del Codice) e con la netta esclusione, in questa fase, delle qualità soggettive dei concorrenti. Una recente, ma non isolata, giurisprudenza, pur ribadendo il principio di separazione di cui sopra, ne ha evidenziato alcuni limiti ed alcune ingiustificate rigidità. Si riassumono, di seguito, le decisioni più significative di tale ultimo indirizzo. La prima è la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, del 9 giugno 2008, n. 2770, nella quale viene ammesso che determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente afferenti all’oggetto del contratto, possano essere valutate per la selezione dell’offerta. Nel caso di specie, relativo ad un appalto concorso per la progettazione e fornitura di tre complessi edilizi, la previsione di un parametro relativo al “valore qualitativo dell’impresa” è stata ritenuta inerente all’offerta tecnica e, in particolare, alla specifica attitudine dell’impresa – anche sulla base di esperienze pregresse – a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara. La sentenza afferma che, tenere distinti profili soggettivi e dati oggettivi, “non significa ignorare che, trattandosi di organizzazioni aziendali, determinate caratteristiche dell’impresa – tanto più quando specifiche rispetto all’oggetto dell’appalto – possano proiettarsi sulla consistenza dell’offerta” e non attengono, quindi, a “generiche capacità tecniche del concorrente, già verificate ai fini dell’ammissione alla gara sulla base di criteri diversi”. La seconda è la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, del 16 febbraio 2009, n. 837, secondo cui “la giurisprudenza che ammette la facoltà della stazione appaltante di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo concernenti, cioè la specifica attitudine del concorrente─ anche sulla base di analoghe esperienze pregresse ─ a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara è ferma nel ritenere ciò legittimo, nella misura in cui aspetti dell’attività dell’impresa possano illuminare la qualità dell’impresa” La terza è la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, del 12 giugno 2009, n. 3716, nella quale, nel ribadire che il rischio di commistione debba essere valutato in concreto e non enfatizzato sulla base di formulazioni astratte, è stata ritenuta legittima, nel caso concreto, la valutazione della struttura aziendale del concorrente nell’ambito dell’offerta tecnica, in quanto tali caratteristiche dell’offerente si proiettavano inevitabilmente sulla consistenza dell’offerta stessa. La quarta è la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, del 18 settembre 2009, n. 5626, nella quale viene dato conto dell’esistenza di due filoni giurisprudenziali: un primo che ritiene illegittima ogni commistione tra requisiti di capacità dell’offerente ed elementi propri dell’offerta, in base ad “una rigida interpretazione letterale dei principi enunciati in sede comunitaria” ed un secondo, 15 ritenuto più equilibrato, secondo cui “purché non vengano menzionati elementi distonici rispetto all’oggetto dell’appalto, ben possono essere presi in considerazione – in sede valutativa del merito dell’offerta – elementi attinenti alle imprese concorrenti che si riverberano, senza incertezze (e purché ad essi non sia attribuito un peso, in termini di punteggio, preponderante) sulla qualità del servizio oggetto della procedura evidenziale”. La quinta è la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI del 15 dicembre 2010, n.08933 che si riferisce ad una controversia riguardante una gara indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di un servizio di tesoreria. Nella pronuncia si pone in rilievo che “il filo che separa il canone oggettivo di valutazione dell'offerta ed il requisito soggettivo del competitore è particolarmente sottile, stante la potenziale idoneità dei profili di organizzazione soggettiva a riverberarsi sull'affidabilità e sull'efficienza dell'offerta e, quindi, della prestazione. Il Consiglio di Stato ritiene, di conseguenza, che “il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di pre-qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione non risulta eluso o violato allorché gli aspetti organizzativi non sono destinati ad essere apprezzati in quanto tali – in modo avulso quindi dal contesto dell’offerta, come dato relativo alla mera affidabilità soggettiva – ma quale garanzia della prestazione del servizio secondo le modalità prospettate nell'offerta, come elemento, cioè, incidente sulle modalità esecutive dello specifico servizio e, quindi, come parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell'offerta. La sentenza, in sostanza, afferma “che l’articolazione territoriale degli sportelli sia stata dalla stazione appaltante intesa quale espressione di efficienza del servizio, così atteggiandosi, coerentemente con quanto previsto dall’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006”. In sostanza, se è vero che i criteri di valutazione dell’offerta che possono essere applicati dalle stazioni appaltanti non sono tassativamente elencati dall’art. 83 del Codice e che tale disposizione lascia, quindi, alle stazioni appaltanti discrezionalità nella scelta degli stessi, ciò nondimeno tale scelta può riguardare soltanto criteri volti ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il collegamento all'oggetto dell'appalto, quindi, può legittimare, a determinate condizioni, il ricorso a criteri valutativi del merito tecnico di tipo "soggettivo" e l'utilizzo di detti criteri appare ragionevole quando consente di rispondere in concreto alle possibili specificità che le procedure di affidamento degli appalti pubblici possono presentare, come nel caso di una procedura che abbia ad oggetto non un progetto o un prodotto, ma un facere. Con particolare riferimento ai servizi di ingegneria (cfr. determinazione n. 5 del 2010), tale interpretazione trova conferma nella previsione contenuta nel Regolamento (articolo 266, comma 1, lett.b), n.1), secondo cui l’offerta tecnica deve essere documentata da “.. un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (...)”. La giurisprudenza citata evidenzia, quindi, che la previsione nei bandi di gara di parametri soggettivi relativi ai concorrenti, purché strettamente attinenti al merito valutativo dell’offerta, non lede la ratio del principio di separazione enunciato, che risiede nell’intento di evitare possibili discriminazioni all’accesso alle gare (ciò avverrebbe, viceversa, nel caso in cui fosse attribuito un punteggio all’offerta tecnica in base al mero dato quantitativo del fatturato pregresso). In altri termini, gli aspetti organizzativi o le esperienze pregresse, per il loro stretto collegamento con lo specifico oggetto dell’appalto, non devono essere considerate in quanto tali, ma come elemento incidente sulle modalità esecutive dello specifico servizio e, quindi, come parametro afferente alle 16 caratteristiche oggettive dell’offerta In ogni caso, tali criteri non possono avere un valore preponderante nella valutazione complessiva dell’offerta 25 . 4.5 Esigenze sociali ed ambientali Come già ampiamente illustrato, l’offerta economicamente più vantaggiosa può consentire di attribuire rilievo ad elementi oggettivi, legati alla realizzazione di particolari obiettivi, di valenza non economica, purché inerenti, a vario titolo, alle prestazioni contrattuali, quali i criteri ambientali e sociali. Nel Codice, peraltro, si stabilisce, in termini più generali ed ampi, la regola secondo cui (art. 1, comma 2), “il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile” 26. Tali elementi devono, però, rispettare i criteri delineati nel paragrafo 4.2 ed in particolare devono: essere collegati all’oggetto dell’appalto secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche, ovvero nel progetto di servizio/fornitura; consentire di effettuare una valutazione degli offerenti sulla base dei relativi criteri economici e qualitativi, considerati nell’insieme allo scopo di individuare le offerte che presentano il miglior rapporto qualità/prezzo. Ciò significa che non è necessario che ogni singolo criterio di aggiudicazione fornisca un vantaggio economico all’amministrazione aggiudicatrice, ma che, considerati nell’insieme, i criteri di valutazione (cioè i criteri economici e sociali/ambientali) devono consentire alla stazione appaltante di identificare l’offerta che offre il miglior rapporto qualità/prezzo 27 . In merito alle modalità di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Regolamento ha introdotto una disposizione specifica sulla necessità che, in sede di definizione dei criteri di valutazione, le stazioni appaltanti tengano conto delle esigenze sociali e di quelle di tutela dell'ambiente e della salute. 25 Cfr. parere di precontenzioso n. 1 del 12 gennaio 2011. La stazione appaltante può prevedere criteri ambientali e sociali quali condizioni di esecuzione del contratto. Ai sensi dell’articolo 69 del Codice , “le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d’oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all’Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari”. Sul sito dell’Autorità, alla voce “pareri sulla normativa”, sono reperibili i pareri resi. 27 Si vedano: COM (2001) 566 sul diritto dell’UE applicabile agli appalti pubblici e alle possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici; comunicazione interpretativa della Commissione, del 4 luglio 2001, sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici COM (2002) 274 def.. Sono poi state pubblicate alcune utili guide operative sul sito della Commissione (http://europa.eu.int/comm/environment/gpp/; http://ec.europa.eu/social/publications ). 26 17 In questo senso, per i servizi e forniture, l'articolo 283, comma 2, del Regolamento stabilisce che, al fine della determinazione dei criteri di valutazione, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico, nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare, nella loro concreta attività di committenza, il principio di cui all'articolo 2, comma 2 e l’articolo 69 del Codice. 4.6 I criteri motivazionali Altra questione, sempre riguardante la costruzione dei criteri di valutazione, da definire nei documenti di gara è quella dei c.d. criteri motivazionali. L’art. 1, comma 1 lettera u), del d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (c.d. "terzo decreto correttivo" al Codice) ha emendato l’art. 83 del Codice, sopprimendo il terzo periodo del comma 4 il quale, prima della modifica, prevedeva che “La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione il punteggio tra il minino e il massimo prestabiliti nel bando” (art 83 comma 4, terzo periodo). La soppressione di questa parte del comma fa, dunque, venir meno la possibilità, in capo alla commissione giudicatrice, di specificare i criteri motivazionali in ordine ai vari aspetti dell’offerta tecnica. La modifica ha, in questo modo, riservato al momento della redazione del bando di gara la definizione dei criteri di valutazione che la commissione deve utilizzare nell’esame di tutti gli elementi che compongo l’offerta tecnica. Le modifiche apportate al comma 4 dell’art 83 del Codice implicano una definizione dei criteri di valutazione che si predetermina in toto a monte della gara e che, dunque, vede nella stesura del bando il momento unico per inquadrare tutti i criteri (e i loro pesi ponderali) che saranno poi considerati nel momento più tecnico della valutazione delle offerte, questa sì in capo alla commissione giudicatrice. Ciò, per tutelare anche il principio di trasparenza ed evitare il rischio che tali criteri motivazionali siano declinati secondo una valutazione a posteriori. Quando si intende ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non è possibile, allora, lasciare generiche o indeterminate parti del capitolato prestazionale, per poi farle “completare” dalle offerte e, così, permettere alle commissioni valutazioni che integrano le scelte effettuate dalla stazione appaltante nel bando di gara. Al contrario, il capitolato ed il progetto debbono essere estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione in modo chiaro e definendo, in maniera altrettanto chiara, i livelli qualitativi ai quali corrispondono i punteggi, affinché la commissione si limiti ad accertare la corrispondenza tra un punteggio ed un livello predefinito. In merito, l’autorità ha evidenziato che “un capitolato d’appalto che citi gli elementi concreti da valutare da parte della commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio [...] indicandoli, però, in maniera approssimata e generica e senza ancorarli ad una predeterminata graduazione di punteggi che va da un minimo ad un massimo passando per posizioni intermedie predeterminate o determinabili, [...] consegna indebitamente un notevole potere discrezionale alla commissione giudicatrice” (cfr. Parere AVCP n. 137 del 19 novembre 2009). Si deve, infatti, evitare in modo assoluto che la genericità dei documenti di gara finisca con l’attrarre, nell’orbita del giudizio tecnico sugli elementi dell’offerta, la definizione dei pesi e dei 18 rapporti sulla base dei quali essa verrà strutturata. Ciò potrebbe comportare una effettiva disparità tra i soggetti che partecipano alla gara, che si vedono “ridefinire” i criteri di valutazione in un momento successivo all’offerta. La riformulazione del comma 4 dell’articolo 83 non prevede espressamente che i criteri motivazionali debbano essere predefiniti a monte. Appare, tuttavia, certo che il bando deve dettagliare i criteri ed i punteggi in modo da lasciare margini di discrezionalità ristretti alla commissione, la quale, nella sostanza, deve operare solo in modo vincolato, avendo cura di assegnare per quel ”criterio“ uno specifico e determinato punteggio corrispondente alla definizione dell'offerta. Come già evidenziato nella determinazione n. 4 del 2009, in merito ai criteri motivazionali, qualora la determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno avvenga con valutazioni discrezionali espresse dai singoli componenti della commissione giudicatrice, essi devono essere previsti in modo dettagliato, precisando quale caratteristica deve essere presente nell’offerta per attribuirle il coefficiente 1,00 e quale deve essere presente per attribuirle il coefficiente 0,60 e così via. In sostanza, per ogni criterio o sub-criterio, occorre predisporre una griglia di caratteristiche che lo contraddistinguono, ad ognuna delle quali, qualora sia presente nell’offerta, si farà corrispondere un prefissato valore del coefficiente stabilito tra zero ed uno. I commissari stabiliranno, in relazione a quanto contenuto nell’offerta, a quale punto della griglia corrisponde, sulla base di una loro valutazione, il contenuto dell’offerta e, di conseguenza, attribuiranno all’offerta il coefficiente ivi indicato. I criteri motivazionali possono essere, invece, meno dettagliati se i coefficienti sono attribuiti mediante il “confronto a coppie”, in quanto, come osservato dalla giurisprudenza, nel caso del “confronto a coppie, la motivazione della valutazione degli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze accordate ai vari elementi considerati nel raffronto di ciascuno dei progetti con gli altri, secondo un metodo che abilita e legittima una indicazione preferenziale ragguagliata a predeterminati indici e non richiede alcuna estrinsecazione logico argomentativa della preferenza, poiché il giudizio valutativo è insito nell’assegnazione delle preferenze, dei coefficienti ed in quella consequenziale del punteggio” (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I 14 gennaio 2009, n. 15). Su tali temi, si tornerà nei paragrafi successivi in relazione ai metodi per l’ordinamento delle offerte. 4.7 La fissazione della soglia Un altro aspetto innovativo del Codice (articolo 83, comma 2) e del Regolamento riguarda la possibilità di fissare una soglia minima di punteggio (soglia di sbarramento) che i concorrenti devono vedersi attribuire o acquisire, in relazione a taluni criteri di valutazione. Questa innovazione, di origine comunitaria, consente alla stazione appaltante di prevedere, nei documenti di gara, che gli offerenti, in relazione ad alcuni criteri di valutazione ritenuti particolarmente importanti, debbano conseguire un punteggio – soglia minimo prestabilito. Va sottolineato che la soglia può anche essere stabilita con riferimento ai coefficienti, di cui si parlerà in prosieguo. In linea generale, è con riferimento ai criteri qualitativi che la soglia può essere un utile strumento, soprattutto nei servizi, ad esempio nei casi in cui la stazione appaltante intenda respingere offerte, anche molto economiche, ma che non rispettino certi standard di qualità o efficienza. La stazione 19 appaltante ben può, ad esempio, predeterminare una soglia minima qualitativa del criterio relativo alle caratteristiche metodologiche dell’offerta, prevedendo nel bando che, qualora tale soglia non venga raggiunta, non procederà alla valutazione degli altri elementi dell’offerta e considererà escluso il concorrente dalla gara. Il legislatore rimette alla stazione appaltante la facoltà di determinare tale soglia, precisando, all’articolo menzionato citato, che quest’ultima va prefissata nella lex specialis e ciò al fine di consentire a tutti i partecipanti alla procedura di avere, sin dall’inizio, piena contezza degli elementi che incidono sulla partecipazione, sulla valutazione delle offerte e, quindi, in ultima analisi, sull’aggiudicazione. Ne consegue che la soglia di sbarramento non può essere determinata ex post dalla commissione di gara, con una valutazione che potrebbe essere orientata dalla conoscenza dei partecipanti. Osta a ciò sia il dato testuale dell’art. 83 del Codice, che attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di introdurre una clausola di sbarramento, sia la ratio della medesima disposizione, che, come sopra ricordato, è quella di mettere i partecipanti alla gara nella condizione di conoscere prima della formulazione dell’offerta tutti gli elementi che possono incidere sulla determinazione della stessa 28 . 5. Come individuare la migliore offerta Nei precedenti paragrafi si è, più volte, evidenziato che nell’offerta economicamente più vantaggiosa sono presi in considerazione diversi criteri di valutazione che possono essere sia quantitativi che qualitativi. L’art. 83, comma 5, del Codice stabilisce che le stazioni appaltanti debbano utilizzare metodologie tali da consentire l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa con un unico parametro numerico finale. Il Regolamento, riprendendo i contenuti dell’allegato B del d.P.R. 554/1999, per indicare tali metodologie, fa riferimento alle cosiddette analisi multicriteri o multiobiettivi e, ferma restando la possibilità di utilizzare uno qualsiasi dei metodi che si rinvengono nella letteratura scientifica, indica alcuni metodi, quali il metodo aggregativo compensatore o della somma pesata, il metodo electre, il metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS). In più occasioni, l’Autorità ha chiarito quale è il contenuto di tali tecniche. Ha specificato che i multicriteri sono sistemi di aiuto alle decisioni, ossia strumenti idonei a consentire l’esplicitazione delle proprie preferenze, per il raggiungimento della consapevole adozione di una soluzione adeguata al problema posto. Tali tecniche non hanno lo scopo di sostituire il giudizio umano con strumenti di decisione completamente automatici, ma quello di fornire al decisore un supporto che, rimanendo sotto il suo diretto controllo, ne espande la capacità di analisi, senza imporre scelte e soluzioni predefinite. In sostanza, la letteratura scientifica chiarisce che essi permettono un approccio multidisciplinare, finalizzato ad analizzare i problemi propri di una moderna società tecnologica da diversi punti di vista: economico, sociale, amministrativo, etico ed estetico. Detti 28 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4271. 20 strumenti, inoltre, forniscono una base razionale a problemi di scelta caratterizzati da molteplici criteri, partendo dal presupposto che, in un contesto sociale, gli obiettivi (ad esempio, un progetto di rinnovo urbano, le infrastrutture e i servizi, il mercato del lavoro ecc.) sono caratterizzati da un profilo multidimensionale, detto vettore (w) degli elementi, che ingloba tutti gli attributi rilevanti per la loro completa specificazione. Tale indicazioni hanno trovato conferma nella recente giurisprudenza. Il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza n. 5583 del 18 ottobre 2011, ha affermato che “le analisi multicriteria si propongono, in sostanza, di individuare quale delle alternative realizzabili presenta la migliore combinazione del livello degli obiettivi, tale che essa non possa essere migliorata nei riguardi di una delle sue caratteristiche o attributi, in quanto l'aumento del perseguimento o del soddisfacimento di un obiettivo comporta sicuramente un peggioramento nel perseguimento o nel soddisfacimento di un altro, con conseguente riduzione del livello di compromesso raggiunto. Tutti questi metodi comportano che sulla base delle alternative dei beni o servizi da valutare e degli obiettivi da perseguire o da soddisfare si costruiscano due matrici. La prima − detta matrice degli impatti, o matrice di valutazione, o matrice di decisione, o matrice di desiderabilità, o matrice di fattibilità − ha carattere prevalentemente oggettivo, in quanto è la tabulazione delle misure quantitative e qualitative dell'effetto o impatto prodotto da ciascuna alternativa rispetto ad ognuno degli obiettivi. Di norma, sull'asse orizzontale della matrice sono posti gli obiettivi e sull'asse verticale le alternative. La seconda, detta matrice dei pesi oppure matrice degli obiettivi, ha carattere prevalentemente soggettivo. Di norma, sul suo asse orizzontale sono posti gli obiettivi e sull'asse verticale gli scenari o punti di vista dei decisori, ossia le priorità latu sensu "politiche". In sintesi, il committente attribuisce, sulla base dell'importanza che ritiene di dover assegnare agli elementi o criteri di valutazione, ad ognuno di essi un peso, che rappresenta la percentuale in cui un determinato elemento o criterio di valutazione contribuisce al giudizio complessivo, dovendo la somma di tutti i pesi essere uguale a cento (normalizzazione dei pesi). L'attribuzione del peso a ciascun criterio di valutazione esprime la discrezionalità amministrativa e politica del committente. Il problema che si pone è come ricavare dai dati delle suddette tabelle una graduatoria delle alternative. E' evidente che la proposta in astratto migliore dovrebbe fornire contemporaneamente per tutti gli elementi di valutazione la migliore risposta. Ma quasi mai ciò si verifica. Il problema è, quindi, quello di stabilire quale procedura o metodo seguire per individuare la proposta che si ritiene essere la migliore, cioè quella che costituisce, come prima detto, il miglior compromesso rispetto ai diversi obiettivi che si vogliono perseguire. Sul piano scientifico, sono stati studiati molti metodi per dare risposta al problema, ma si è rilevato anche che nessuno di essi è esente da limiti. Diverse tecniche di aiuto alle decisioni o di analisi multicriteri o multiobiettivi conducono a differenti classifiche degli oggetti in esame e che ognuna di tali tecniche dà risposta ad un particolare problema. Ciò si verifica dal momento che non esiste la soluzione ottimale per l'allocazione delle risorse. Di norma, ciascuna offerta risponde, infatti, in misura diversa ai diversi elementi di valutazione ed è ritenuta, come si è prima osservato, migliore l'offerta che raggiunge il miglior compromesso, che cioè mostra la minore distanza dall'offerta ideale (quella che, in teoria, raggiungerebbe la misura massima in ogni elemento di valutazione). Questa è la ragione che impone di indicare nel bando di gara o nella lettera d'invito non solo i criteri di valutazione, ma anche quale scenario, cioè quali pesi, la stazione appaltante ha attribuito ad essi criteri e quale metodo la commissione giudicatrice dovrà seguire per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Al fine di conseguire trasparenza e correttezza della procedura è, cioè, necessario stabilire prima che i concorrenti presentino le loro proposte come verrà determinato il 21 compromesso sopra indicato. Si evince, pertanto, al di là della complessità della materia, che tocca profili di matematica applicata, volta a formalizzare i processi decisionali di scelta, che la formula di gara prescelta tra uno dei molti metodi multicriteria, è potenzialmente in grado di influire sull'esito conclusivo della gara. Pertanto, essa non può condurre ad una distorsione egli elementi di valutazione e dei relativi pesi fissati dal bando di gara”. L’Autorità, nella determinazione del 20 maggio 2009 n. 4, ha chiarito che – indipendentemente da quale metodo (aggregativo-compensatore o somma pesata, electre, analityc hierarchy process ahp, evamix, topsis, punteggio assoluto) trovi applicazione per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, cioè per costruire la graduatoria delle offerte, la corrispondente procedura comporta sempre due fasi operative. La prima fase – dato che l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è fondata sulla valutazione integrata di una pluralità di criteri di valutazione che, a causa della loro diversa natura, quantitativa o qualitativa e delle diverse unità di misura in cui esse si esprimono, implicano la necessità di risolvere problemi di comparabilità tra gli stessi criteri – comporta la trasformazione dei valori assoluti delle offerte quantitative e dei giudizi delle offerte qualitative in numeri adimensionali, cioè in coefficienti variabili tra zero ed uno. La seconda fase, invece, comporta la formazione della graduatoria applicando il metodo previsto negli atti di gara. L’Autorità ha anche precisato che le due fasi vanno tenute separate e ha specificato in qual casi occorre procedere alla cosiddetta riparametrazione dei coefficienti. Il Regolamento stabilisce che, se i criteri di valutazione hanno natura qualitativa, cioè intangibile, la trasformazione va effettuata con uno dei metodi di natura scientifica esistenti nella letteratura; se i criteri, invece, hanno natura quantitativa, cioè tangibile, la trasformazione va effettuata con formule matematiche discendenti da cosiddette “funzioni di utilità”. 5.1 La prima fase delle metodologie Nel presente paragrafo si illustra la prima fase che deve seguire la commissione giudicatrice e che consiste nella trasformazione dei valori delle offerte in coefficienti variabili tra zero ed uno. Tale fase è disciplinata dagli allegati “G” (settore dei lavori), “M” (settore dei servizi tecnici) e “P” (settore dei servizi diversi da quelli tecnici e delle forniture) del Regolamento. Le indicazioni su tale prima fase sono, in realtà, contenute all’interno della illustrazione di uno dei metodi utilizzabili: il metodo aggregativo compensatore. Tali indicazioni valgono anche se si applica un altro metodo per la determinazione della graduatoria delle offerte, in quanto tutte le tecniche hanno bisogno di operare sulla base di numeri adimensionali variabili nello stesso modo normalmente fra zero ed uno. Le indicazioni sono due: una per i criteri e sub criteri di valutazione di natura qualitativa intangibile e, cioè, non misurabile ed una per gli obiettivi o criteri o sub criteri di valutazione di natura quantitativa e qualitativa tangibile e, cioè, misurabile. Per quanto riguarda la procedura prevista per i criteri di natura qualitativa intangibile e, cioè, non misurabile, non vi è differenza nelle indicazioni contenute negli allegati “G”, “M” e “P”. Vi sono, invece, alcune differenze nelle indicazioni relative agli obiettivi di natura quantitativa e qualitativa 22 tangibile e, cioè misurabile. 5.1.1 Prima fase – aspetti qualitativi L’allegato “P”, per i criteri aventi natura qualitativa (caratteristiche intangibili), stabilisce che i coefficienti variabili tra zero ed uno possono essere determinati con: 1. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie" a matrice triangolare, seguendo le linee guida riportate nell’allegato “G”; 2. la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" a matrice triangolare, seguendo le linee guida riportate nell’allegato “G”; 3. la media dei coefficienti, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei suddetti “confronti a coppie”; 4. la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 5. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti previsto nel bando di concorso o nella lettera di invito. Nel caso sub 1, una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento, ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra zero ed uno, attribuendo il coefficiente pari ad uno al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando, ad esso, il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. Nel caso sub 2, una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando, a tale somma massima, le somme provvisorie prima calcolate. Nei casi sub 3, 4 e 5, una volta terminati i “confronti a coppie” o la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando, a tale media massima, le medie provvisorie prima calcolate. I documenti di gara devono, quindi, prevedere quale tra le modalità indicate sarà che utilizzata dalla commissione giudicatrice, di cui all’articolo 84 del Codice, per determinare i coefficienti. Il metodo del “confronto a coppie“ è illustrato nell’allegato “G” e richiamato dall’allegato “P” . Secondo la giurisprudenza, peraltro, il metodo del “confronto a coppie“ rende meno necessario il ricorso a criteri motivazionali dettagliati . Per quanto riguarda le procedure per determinare i coefficienti variabili tra zero ed uno, relativi a criteri di valutazione aventi natura qualitativa, gli allegati G, M e P al Regolamento dispongono, fatto salvo il caso indicato al numero 2, che la media dei coefficienti attribuiti dai commissari va trasformata attribuendo alla media più alta il coefficiente uno e proporzionando ad essa le altre medie, in coerenza con le formule previste per i criteri aventi natura quantitativa secondo cui all’offerta più conveniente per la stazione appaltante è sempre attribuito il coefficiente uno. 23 L’esclusione della procedura della media, nel caso indicato al numero 2, è dovuta al fatto che la procedura in esso prevista attribuisce direttamente il coefficiente uno alla migliore offerta. Esemplificazioni del metodo del “confronto a coppie” e dei metodi multicriteri sono contenuti nel Quaderno, pubblicato sul sito dell’Autorità, “Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, redatto a cura dell’Osservatorio. 5.1.2 Prima fase: aspetti quantitativi Nel presente paragrafo si analizzano alcuni aspetti concernenti la determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno per le offerte quantitative ed in particolare per quella economica (ribasso o prezzo). Tale questione è, infatti, oggetto di un vivace dibattito dottrinario, ma anche di numerose pronunce giurisprudenziali. Le questioni poste si riferiscono, però, sempre al caso in cui è previsto di determinare la graduatoria con il metodo aggregativo compensatore. Come si osserverà in prosieguo tali questioni non si pongono se la stazione appaltante decide di utilizzare un altro metodo multicriterio come l’electre. La scelta dei meccanismi di valutazione non può che scaturire, in ogni caso, da un’analisi, da parte della stazione appaltante, dei propri fabbisogni ed obiettivi, delle proprie esperienze pregresse e del contesto di mercato di riferimento, fermi i principi ampiamente illustrati. Conviene, anzitutto, riassumere il contenuto degli allegati al Regolamento per quanto riguarda i criteri e sub-criteri di valutazione aventi natura quantitativa cioè misurabile. L’ allegato “G”, lettera b (contratti relativi a lavori), dispone che “per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quali, ad esempio, il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara”. L’ allegato “P”, lettera b), (contratti relativi a forniture e a servizi diversi da quelli attinenti all’architettura e ingegneria) dispone che “per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quali, a titolo meramente esemplificativo, il prezzo e il termine di consegna o di esecuzione, attraverso la seguente formula: V(a)i = Ra/Rmax dove: V(a)i = Ra Rmax = = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno Valore (ribasso) offerto dal concorrente a Valore( ribasso) dell’offerta più conveniente 24 ovvero, per il solo elemento prezzo, attraverso la seguente formula: Ci Ci (per Ai <= Asoglia) (per Ai > Asoglia) = X * Ai / Asoglia = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] dove Ci Ai = = Asoglia = X = coefficiente attribuito al concorrente iesimo Valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata) L’articolo 286, comma 6, del Regolamento (servizi di pulizia) dispone, poi, che per l’elemento prezzo deve essere utilizzata la formula: Ci = (Pb - Pi) / (Pb – Pm) dove Ci Pb Pi Pm = = = = coefficiente attribuito al concorrente iesimo Prezzo a base di gara Prezzo offerto dal concorrente iesimo Prezzo minimo offerto dai concorrenti Si chiarisce anche che i termini V(a) e Ci delle formule di cui all’allegato “P” del Regolamento individuano entrambi il coefficiente, variabile fra zero ed uno, cui va moltiplicato il peso o punteggio previsto nel bando di gara per l’offerta economica e che la formula alternativa per il prezzo contemplata nell’allegato “P” è prevista nell’allegato “M”, come formula obbligatoria per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura. Inoltre, la formula prevista all’articolo 286, comma 6, del Regolamento coincide matematicamente alla formula: V(a)i = Ra/Rmax Si può affermare che le procedure e le formule stabilite nel Regolamento consentono di attribuire il punteggio stabilito nel bando di gara in tutti i suoi valori. In ogni caso, al valore più favorevole (nel caso del prezzo: ribasso massimo o prezzo minimo) deve corrispondere il coefficiente pari ad uno ed al valore meno favorevole (nel caso del prezzo: ribasso 25 zero o prezzo posto a base di gara) deve corrispondere il coefficiente pari a zero. La giurisprudenza ha, in diverse occasioni, confermato che le formule devono essere tali da rendere possibile l’attribuzione dell’intero range dei punteggi, variabile da zero al massimo fissato nel bando. Quindi, le formule devono essere costruite in modo tale da garantire che si possano attribuire i pesi fissati nel bando. Al riguardo, le formule previste nel Regolamento garantiscono il rispetto di tali principi: si tratta di formule di tipo lineare che garantiscono l’equilibrio tra i criteri di valutazione. La ragione che ha condotto il legislatore a prevedere formule di tipo lineare è dovuta, probabilmente, alla considerazione che l’utilità marginale del ribasso è costante, nel senso che una differenza di ribasso corrisponde sempre alla stessa riduzione di costo, qualsiasi siano i ribassi da cui tale differenza dipende. In sostanza, la derivata prima della funzione ribasso deve essere costante e, di conseguenza, deve essere una retta. 29 In tal senso si è recentemente espresso il Consiglio di Stato affermando che 30 “la legge matematica o funzione di utilità secondo la quale possono variare tutti i coefficienti (percentuali dei pesi), (…). di norma, fatto salvo che non siano di tipo sperimentale o scientifico, debbono essere dello stesso tipo, in quanto i coefficienti (percentuali del peso) devono variare nello stesso modo, altrimenti non sarebbe rispettata l'importanza relativa che il committente ha assegnato ad ogni elemento di valutazione. Se, ad esempio, all'elemento economico (ribasso o prezzo) fosse assegnata una funzione che a grandi oscillazioni dello stesso elemento comportasse una variazione molto piccola del coefficiente, per quest'elemento di valutazione tutti i concorrenti si troverebbero praticamente sullo stesso piano e, ai fini della scelta, l'elemento sarebbe ininfluente e la scelta verrebbe compiuta sugli elementi qualitativi che, per definizione, sono discrezionali. Stabilito che tutti i coefficienti devono variare linearmente, ed essendo noto che per determinare una retta è sufficiente stabilirne due punti, la vigente normativa individua questi due punti tenendo conto del fatto che il coefficiente deve variare, appunto, tra zero ed uno. Per ogni elemento di valutazione, quindi, le coordinate cartesiane sono state poste in modo che sia uguale ad 1 il coefficiente per la migliore offerta ed uguale a 0 il valore fissato nel bando di gara; la retta passa dunque per l'origine degli assi, in coerenza con le formule di standardizzazione o normalizzazione che si ritrovano nella letteratura scientifica. Quindi, anche sotto il profilo generale, le formule paraboliche come quelle in oggetto non assicurano affatto il rapporto ponderale tra i vari elementi di valutazione fissati dal committente, specie se tale formula riguarda il prezzo, perché distorcendone la linearità sotto il profilo matematico, finisce per dare massimo valore ai criteri qualitativi che sono quelli più discrezionali e, quindi, potenzialmente più manipolabili dalla commissione di gara, in contrasto con i principi di trasparenza che permeano le gare pubbliche”. Si noti che, per il solo elemento prezzo, l’allegato P contempla, in alternativa, una formula che prevede un andamento bilineare, ma fondato su un valore soglia pari alla media delle offerte: la formula consiste nel comprimere i coefficienti assegnati all’elemento prezzo per le offerte superiori alla media dei ribassi proposti al di sopra di un coefficiente fissato dalla stazione appaltante, individuabile in 0,80 o 0,85 o 0,90. Risulta evidente che, per diminuire l’importanza dell’elemento prezzo, è necessario utilizzare gli indici X maggiormente elevati (0,85 o 0,90). Tale formula ha lo scopo di scoraggiare il superamento di determinate soglie, per garantire la qualità dell’offerta o 29 30 Si veda anche la Deliberazione AVCP n. 41 Adunanza del 23 marzo 2011. Cfr. Consiglio di Stato sezione V, n. 5583 del 18ottobre 2011, citata. 26 evitare una eccessiva compressione del costo del lavoro. Tale formula si presta, quindi, ad essere utilizzata nel caso in cui la stazione appaltante voglia scoraggiare i concorrenti a praticare ribassi troppo elevati, come, ad esempio, nel caso di servizi ad alta intensità di lavoro, quali i servizi di pulizia. Anche in tale caso, resta rispettato il principio che il coefficiente è crescente al crescere del ribasso o al diminuire del prezzo. Le formule previste dagli allegati al Regolamento, compresa quella bilineare sopra citata, sono di tipo interdipendente, nel senso che l’attribuzione del punteggio dipende dal confronto tra le offerte dei diversi concorrenti. La scelta del legislatore si pone in linea con il principio su cui si fondano le gare, vale a dire far emergere dal mercato le migliori condizioni di offerta. Pertanto, l’eventuale adozione di formule diverse da quelle previste dal Regolamento, di tipo indipendente, devono seguire ad un’attenta analisi del mercato di riferimento, sulla base di quanto chiaramente affermato dalla giurisprudenza sopra citata; tali formule comportano infatti che la stazione appaltante debba effettuare una valutazione ex ante fissando aprioristicamente un parametro di riferimento per lo sconto massimo realizzabile in gara, restringendo di fatto il range di oscillazione degli eventuali sconti. Per quanto riguarda i paventati rischi di accordi collusivi derivanti da formule interdipendenti, fermo restando che non è possibile effettuare una valutazione di tali rischi in linea generale, ma occorre sempre analizzare il mercato di riferimento, si segnala che la letteratura economica, a partire dal seminal paper di Stigler del 1964 (che estende alle gare i principali risultati sulla collusione relativi ai casi di oligopolio), sostiene che la trasparenza, dal lato delle imprese, aumenta i rischi di collusione, in quanto vi è un maggior controllo su ciascun partecipante al cartello. La trasparenza massima dal lato dell’offerta, si ha, ovviamente, proprio in quelle situazioni in cui è noto ex ante il punteggio che verrà attribuito a ciascun concorrente (indipendentemente dal comportamento degli altri, compreso quello di un’eventuale impresa che decida di “rompere” il cartello). Pertanto, se, in determinati contesti, già favorevoli alla collusione, è possibile ottenere esiti anticoncorrenziali anche in presenza di interdipendenza delle offerte, tali risultati potrebbero essere ancor più facilitati dall’assenza di incertezza sul punteggio conseguibile in relazione all’offerta presentata, come nel caso di utilizzo di formule indipendenti. Per altro verso, occorre evitare che la graduatoria possa essere modificata artatamente da un concorrente a favore di un’altro. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di offerte “irrilevanti”, ovvero quando qualcuno dei concorrenti presenta offerte contenute al fine di abbassare il valore medio, nel caso si utilizzi la formula bilineare, ciò al fine di far vincere un concorrente diverso (che offre prezzi inferiori) rispetto a quello che sarebbe risultato in assenza delle loro offerta (con un’offerta migliore per l’amministrazione). Al fine di scongiurare tali rischi si potrebbero utilizzare alcuni accorgimenti, come, considerati la qualità e potenziale numero dei partecipanti alla gara, e/o il numero dei “lotti”, prevedere nel bando che i punteggi conseguiti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica non si modificano dopo l’apertura delle buste economiche anche se un concorrente ritira la sua offerta economica. Un’altra disposizione che può evitare il rischio di accordi collusivi è quella che consente di stabilire una soglia di ammissibilità delle offerte tecniche e qualitative. Tale previsione impedirebbe agli operatori che intendono presentare offerte economiche con ribassi elevati di partecipare alla gara. Va, infatti, ricordato che il valore soglia comporta la presentazione di un’offerta tecnica e qualitativa credibile, che ha sempre un costo per la sua preparazione e, pertanto, non può essere un’offerta di favore. Si suggerisce, quindi, di porre particolare attenzione all’utilizzo di meccanismi che, nel pieno rispetto delle disposizione contenute nel Regolamento, riducono o eliminano le criticità. 27 5.2 La cd. “riparametrazione” Un problema che si pone, nel procedere alla scomposizione di un criterio in sub criteri, è quello della cosiddetta riparametrazione. Per i criteri di valutazione riguardanti aspetti dell’offerta aventi natura quantitativa (per esempio ribasso sul prezzo posto a base di gara), all’offerta più conveniente per la stazione appaltante (per esempio ribasso più alto), è sempre attribuito il coefficiente uno e, quindi, nel metodo aggregativo compensatore, il punteggio massimo previsto nel bando. Qualora non si procedesse nello stesso modo, attribuendo all’offerta tecnica e qualitativa più favorevole il coefficiente uno e, quindi, il massimo punteggio previsto nel bando, verrebbe alterato il rapporto prezzo/qualità che la stazione appaltante ha stabilito nel bando. In sostanza, se alla migliore offerta sul piano della qualità non viene attribuito il coefficiente uno, aumenta, nel giudizio, il peso del prezzo, con una conseguente alterazione dell’obiettivo prefissato dalla stazione appaltante. Tale procedura è prevista dal Regolamento nell’allegato “M”, che riguarda l’affidamento dei servizi tecnici, ed è stata confermata, più volte, dalla giurisprudenza, anche con riferimento ad affidamenti di lavori, concessioni, forniture 31. L’allegato stabilisce che “qualora il bando preveda la suddivisione dei criteri di cui al comma 5, lettere a) e b) dell’articolo 266 in sub-criteri e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub- criteri e sub-pesi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza” 32. Anche l’Autorità ha richiamato l’attenzione sull’applicazione di tale regola (determinazione n, 1/2009; determinazione n. 4/2009). 31 Cfr. T.A.R. Toscana, sentenza n .1175/2006; T.A.R. Puglia, Lecce, sentenza n. 1674/2007; T.A.R. Puglia, sentenza n. 1675/2007. 32 In particolare, il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3716/2009 ha affermato che “non merita positiva valutazione neanche la successiva censura con la quale si contesta la lettera d’invito nella parte in cui prevede che alla ditta che avrà ottenuto la massima valutazione dell’offerta tecnica, come sommatoria dei parametri di qualità, verranno attribuiti 50 punti, mentre gli altri concorrenti otterranno punteggi inferiori e determinati proporzionalmente. Si tratta del criterio della c.d. “riparametrazione”, che risponde all’esigenza di garantire il rispetto dei dettami del capitolato, assicurando un rapporto invariabile tra qualità e prezzo (nel caso di specie erano previsti 50 punti per la qualità e 50 punti per il prezzo), e che viene anche indicato dal D.P.R. n. 554/1999 come metodo di calcolo per il punteggio da assegnare agli incarichi di progettazione. Si deve preliminarmente convenire con il Primo Giudice sulla carenza di interesse alla coltivazione della censura in ragione del mancato superamento della prova di resistenza. Dall’esame degli atti di causa si evince infatti che, anche senza il ricorso alla riparametrazione, il Consorzio C.N.S. si sarebbe comunque aggiudicato la gara per i lotti 1 e 2; di qui il difetto dell’appellante a stigmatizzare un preteso “effetto distorsivo” innescato da “un sostanziale schiacciamento dei punteggi che penalizza i concorrenti portatori di ribassi considerevoli”…..”sotto un secondo, decisivo, aspetto, che la riparametrazione assolve alla non irragionevole esigenza di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo ed il fattore qualità (nel caso di specie erano previsti 50 punti per la qualità e 50 per il prezzo) in modo che, in relazione ad entrambe le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte. A questa stregua, il criterio in parola risponde al fine di stabilire la proporzione tra i punteggi riportati da ogni impresa dopo che il punteggio massimo assegnato all’impresa classificatasi più favorevolmente sia stato elevato a 50. Tale esigenza è d’altronde tenuta presente ─ in tema di appalti di lavori ma sulla scorta di un principio estensibile anche alla materia in esame ─ dalla di sciplina di cui all’allegato E del d.P.R. n. 554/1999, che, in tema prevede per l’appunto la riparametrazione dei punteggi relativi agli elementi qualitativi dell’offerta”. 28 Il principio della riparametrazione è presente nell’allegato “G” al Regolamento: da tale allegato, si rileva che per ogni criterio e, quindi, per ogni sub criterio, qualsiasi sia il metodo di determinazione dei coefficienti all’offerta di maggior valore il coefficiente da attribuire è sempre pari ad uno. Nella tabella che segue, un esempio di utilizzo della riparametrazione. DETERMINAZIONE PUNTI ATTRIBUITI PER IL CRITERIO 1 TRAMITE RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTI ATTRIBUITI PER I SOTTOCRITERI 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 PUNTI ATTRIBUITI PER I SOTTOCRITERI OFFERTE 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. SOMMA PUNTI MAX PUNTI ATTRIB. COEFF. PUNTI MAX CRITERIO PUNTI ATTR. A 3,853 4,316 3,972 3,185 15,325 1,000 20,000 B 3,427 2,550 1,748 3,185 10,911 0,712 14,238 C 1,084 3,250 4,520 0,944 9,798 0,639 12,787 D 4,735 2,115 4,286 4,104 15,240 0,994 19,888 E 1,787 1,787 5,000 1,667 10,241 0,668 13,365 F 1,133 2,070 3,972 1,667 8,841 0,577 11,537 G 1,968 1,223 2,776 1,667 7,634 H 2,816 2,550 3,972 3,185 12,523 15,325 0,498 0,817 20 9,963 16,343 I 1,133 2,550 2,240 1,293 7,216 0,471 9,417 J 5,000 5,000 3,436 0,884 14,320 0,934 18,688 K 1,381 1,787 4,119 1,293 8,580 0,560 11,197 L 3,499 2,507 3,972 3,185 13,163 0,859 17,178 M 0,510 1,223 1,548 0,884 4,165 0,272 5,435 N 2,390 1,223 1,548 5,000 10,160 0,663 13,259 Nel caso specifico, il bando prevede che al criterio n. 1 sia attribuito un punteggio massimo di punti 20. Come si evince dalla tabella, la commissione attribuisce il punteggio più elevato di 15,325 all’offerta A. Di conseguenza, a nessuna offerta viene attribuito il punteggio massimo previsto dal bando e, cioè, 20 punti e, ciò, a discapito di quanto previsto nel bando stesso e, cioè, che alla migliore offerta vengano appunto attribuiti 20 punti. Il modo di ristabilire quanto voluto dalla stazione appaltante nel bando e, quindi, l’equilibro fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti nel bando, è operare la riparametrazione. Si attribuisce, così, alla migliore offerta il punteggio massimo (20) e, proporzionalmente, il punteggio a tutte le altre. effetto Per mezzo di questa operazione, l’offerta A rimane, comunque, la prima in graduatoria per quel criterio, ma, evidentemente, quel punteggio finale acquisito può avere un effetto differente sulla graduatoria finale, che somma anche il punteggio relativo al prezzo. In sintesi, con la riparametrazione, i punteggi relativi alla qualità hanno lo stesso peso che viene dato al prezzo, mentre,senza la riparametrazione, per effetto delle formule matematiche previste dal Regolamento (che correttamente attribuiscono sempre il massimo punteggio al ribasso più alto) il prezzo pesa, di fatto, relativamente di più della qualità. Occorre rammentare, infine, che il giudizio operato dalla commissione non è di tipo assoluto, bensì 29 di tipo relativo: se ad un’offerta viene assegnato il punteggio massimo, questo non vuol dire che la stessa costituisce la migliore offerta in assoluto presente sul mercato, ma significa che detta offerta è la migliore offerta presentata in una data procedura di gara e valutata da una data commissione. Riparametrare l’offerta migliore ad un coefficiente pari ad uno e, conseguentemente, tramite proporzione lineare, le altre offerte, risulta essere il metodo migliore anche per la valutazione dell’anomalia, in quanto, a monte, una valutazione di tipo assoluto permetterebbe alla commissione di eluderla, già in fase d’esame delle offerte tecniche, potendo la stessa optare per valutazioni che cadano tutte al di sotto della soglia prevista dal’art. 86 comma 2 del Codice. 5.3 La seconda fase: la formazione della graduatoria Alla luce di quanto previsto nell’allegato “G” e nell’allegato “P”, del Regolamento, la seconda fase della procedura di valutazione comporta la formazione della graduatoria, applicando il metodo previsto negli atti di gara. La determinazione si effettua sulla base dei coefficienti (variabili tra zero ed uno) attribuiti (previa riparametrazione qualora i criteri di valutazione siano suddivisi in subcriteri). In concreto, dopo che la commissione giudicatrice ha effettuato le valutazioni tecniche (confronto a coppie con tabella triangolare oppure con matrice quadrata, oppure coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari), trasformato questi valori in coefficienti ed attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, occorre, attraverso i medesimi coefficienti, determinare, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore. Come già evidenziato nei precedenti paragrafi, il Regolamento, a questo fine, fa riferimento a metodi multicriteri e multiobiettivi, quali l’aggregativo compensatore, l’electre, il topsis, l’evamix. Nessun metodo è in assoluto il migliore. 5.3.1 Il metodo aggregativo compensatore Il metodo maggiormente utilizzato dagli operatori è quello aggregativo compensatore, in quanto facilmente comprensibile. Tale metodo prevede che la migliore offerta sia quella del concorrente che consegue la somma maggiore dei punteggi, ottenuti moltiplicando, per ogni criterio di valutazione, il peso o punteggio del criterio per il relativo coefficiente attribuito al concorrente. In formula: Pi = dove Pi = Cai = Cni = Cai*Pa+Cbi*Pb+….. Cni*Pn punteggio concorrente i coefficiente criterio a, del concorrente i; coefficiente criterio n, del concorrente i; 30 Pa Pn = peso criterio a = peso criterio n Il metodo presenta tuttavia alcuni inconvenienti: nei casi in cui siano presenti tanto criteri di valutazione quantitativi (e, quindi, misurabili) che criteri qualitativi non tangibili (e, quindi, non misurabili), gli aspetti economici potrebbero pesare in misura relativamente elevata, anche se in assoluto, cioè in entità di euro, gli scarti fra le offerte sono modesti. In altri termini, nel caso in cui vi siano ribassi non elevati e con differenze piccole tra le offerte, l’utilizzo della formula lineare comporta che le differenze tra i punteggi siano molto elevate e, ciò, non rispecchia le differenze tra le offerte in termini di risparmio economico per la stazione appaltante. La conseguenza pratica è che può vincere la gara il concorrente che, in termini assoluti, offre un prezzo di poco più economico ma che, per effetto della formula lineare, consegue un punteggio molto elevato, tanto da ribaltare la graduatoria degli aspetti qualitativi. Pertanto, potrebbe risultare migliore un’offerta che, sul piano della qualità, aveva conseguito un punteggio non elevato, ma che riesce a colmare il gap per effetto dell’elevato punteggio conseguito per l’offerta economica, senza che essa corrisponda un’ effettiva rilevante riduzione dei costi per la stazione appaltante, in quanto i ribassi offerti erano di per se stessi contenuti. Una simile conseguenza può, però, derivare da vari fattori, che devono essere presi in considerazione quando si predispongono gli atti di gara. Anzitutto, se la stazione appaltante ritiene necessaria una maggiore considerazione degli aspetti qualitativi, deve attribuire un peso relativamente poco elevato al prezzo. Inoltre, come è stato più volte sottolineato e come è stato chiarito nel paragrafo precedente, si deve garantire che non venga alterato il rapporto prezzo/qualità che la stazione appaltante ha fissato nel bando, attraverso la cosiddetta riparametrazione, la cui effettuazione si suggerisce sia prevista negli atti di gara. In sostanza, se alla migliore offerta sul piano della qualità non viene attribuito il massimo punteggio, aumenta, nel giudizio, il peso del prezzo, con una conseguente alterazione dell’obiettivo della stazione appaltante. Inoltre, è possibile prevedere una soglia di sbarramento per gli elementi qualitativi ed inserire la formula bilineare prevista nell’allegato “P”. Tali aspetti sono, quindi, da prendere tutti in considerazione, attraverso una valutazione ex ante in relazione alla complessità dell’appalto. 5.3.2 Il metodo electre Una efficace soluzione agli inconvenienti sopra evidenziati risiede nell’utilizzo di metodi diversi da quello aggregativo compensatore, come il metodo electre (Elimination and Coice Traslating Reality). La ragione di tale differenza è dovuta al fatto che il metodo aggregativo compensatore si fonda sul principio che una carente risposta ad un criterio di valutazione può essere compensata da un'elevata risposta ad un altro criterio di valutazione, mentre il metodo electre non ammette tale compensazione. Il metodo electre è un metodo di aiuto alle decisioni fondato sul principio del surclassamento. In termini operativi, il principio del surclassamento prevede che, date due alternative A e B, si può affermare che A surclassa B qualora: 31 a) esiste una sufficiente maggioranza di criteri di valutazione rispetto ai quali si può asserire che l’alternativa A è preferibile o indifferente rispetto alla alternativa B; b) per nessuno dei criteri di valutazione non appartenenti a questa maggioranza di criteri, l’alternativa B risulta ampiamente preferibile all’alternativa A. Tale principio è stato studiato proprio per evitare fenomeni compensativi. Il metodo è illustrato nell’allegato “G” del Regolamento, nel quale sono riportate tutte le formule necessarie per applicarlo e nel “Quaderno sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” pubblicato sul sito dell’Autorità, che ne esemplifica l’utilizzo. Nel caso in cui la stazione appaltante decida di utilizzare il metodo electre, sono necessari alcuni accorgimenti procedurali. In primo luogo, si chiarisce che il metodo electre, limitatamente alle offerte relative a criteri di valutazione di natura quantitativa o di natura qualitativa misurabili, può essere applicato anche senza procedere preliminarmente alla trasformazione dei relativi valori in coefficienti variabili tra zero ed uno, in quanto il metodo può essere applicato sulla base dei valori assoluti delle offerte. In secondo luogo, per quanto riguarda l’eventuale previsione della soglia di sbarramento, i documenti di gara devono prevedere che non sono ammessi alla seconda fase della procedura i concorrenti che non abbiano conseguito, per specifici criteri di valutazione qualitativi e previa riparametrazione qualora i criteri siano suddivisi in sotto criteri, un valore minimo dei coefficienti. Si precisa, poi, che la soglia di anomalia prevista dall’articolo 86, comma 2, del Codice non è in questo caso calcolabile, dal momento che la graduatoria delle offerte non è costruita sulla somma dei punteggi, ma sulla somma degli indici unici di dominanza; pertanto, ancorché non previsto nei documenti di gara, la stazione appaltante può eventualmente applicare il comma 3 dell’articolo 86 del Codice, procedendo alla verifica di congruità ove ne ricorrano i presupposti 33. Infine, si riporta nella tabella seguente un esempio di applicazione del metodo electre, ipotizzando ribassi di entità diverse, ma con scarti fra di loro uguali ed uguale scarto massimo. Come si vede, la graduatoria è la stessa se il ribasso massimo è pari a 25% oppure è pari a 8% purché siano uguali lo scarto fra i ribassi e lo scarto massimo. In sostanza, il contributo del ribasso offerto all’assetto della graduatoria è indipendente dal ribasso massimo, ma dipende dagli scarti esistenti fra i ribassi offerti. peso ribassi % scarti scartomax sk pk aki akj aki - akj 30 25 20 12 8 21 16 6 4 4 4 4 4 6 cij = (aki - akj) * sk 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 Se si fosse applicato, invece, il metodo aggregativo compensatore, nel caso di ribassi del 25% e del 33 La formula finale della procedura del metodo electre illustrata nell’allegato “G” del Regolamento contiene un errore materiale; gli indici “k” ed “n”presenti nella formula “Pi” devono intendersi rispettivamente “j” ed “r”. 32 21% (lo scarto fra i ribassi è pari a 4%), ipotizzando come peso 30 e come ribasso massimo 25%, al ribasso pari a 21% in base alla formula [(Ri / Rmax) * 30] spetterebbero 25,2 [(21/25)*30] punti; nel caso, invece di ribassi pari a 8% ed a 4% (lo scarto fra i ribassi è sempre pari a 4%) ipotizzando come peso 30 e come ribasso massimo 8%, al ribasso pari a 4% spetterebbero 15 ([4/8)*30] punti. Come si vede, pur essendo lo scarto uguale, e, quindi, pur avendo una identica comporta riduzione di costo per la stazione appaltante, i punteggi per i concorrenti sono notevolmente diversi. 5.3.3 Il punteggio assoluto Si sottolinea, infine, che, fra i criteri previsti dalla letteratura scientifica, l’allegato “P” indica anche il metodo del cosiddetto punteggio assoluto. Tale metodo, pur rientrando fra i metodi di analisi multicriteri o multiobiettivi, è fondato su attribuzioni dei punteggi su base tabellare. In sostanza, è il metodo aggregativo compensatore applicato sulla base di punteggi tabellari e,cioè, di una tabella che mette in rapporto specifici aspetti qualitativi e quantitativi con specifici coefficienti. Il Regolamento richiama tale metodo solo nell’allegato “P”, non nell’allegato “G” o nell’allegato “M”. La ragione va ricercata nel fatto che esso non può essere applicato quando i criteri qualitativi comportano valutazioni di natura soggettiva e non oggettiva. L’attribuzione di punteggi su base tabellare, infatti, è ammissibile per le forniture e per alcuni servizi cui fa riferimento l’allegato “P”. mentre non può mai essere utilizzata per i lavori o per i servizi tecnici, che normalmente prevedono valutazioni di natura soggettiva. In questo caso, il coefficiente zero riguarda, come in qualsiasi metodo di analisi multicriteri o multiobiettivi, l’offerta il cui impatto è il minimo oggettivamente possibile, oppure l’offerta risulta uguale a quella posta a base di gara, mentre il coefficiente uno riguarda l’offerta che presenta un impatto, nei riguardi dell’obiettivo o criterio di valutazione in esame, pari o superiore ad un determinato valore, stabilito nei documenti di gara. Occorre, tuttavia tenere presente che anche in questo caso il coefficiente uno deve essere sempre conseguibile e ciò condiziona la formula di determinazione del coefficiente per l’attribuzione del punteggio per l’offerta economica che deve consentire di poter conseguire comunque il coefficiente uno. Ciò non si verifica con formule diverse da quelle del Regolamento. Per esempio, la formula definita “lineare semplice” che prevede che il punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente iesimo cresce in maniera proporzionale rispetto al ribasso offerto. (PEi = PEmax * Ri) comporta che il punteggio massimo sarebbe, attribuito al concorrente che ha offerto il ribasso del 100% e il punteggio zero a chi ha offerto ribasso zero, cioè non ha offerto ribasso. Il ribasso del 100% è sicuramente anomalo. Tale formula, quindi, oltre a non rispettare il principio che al concorrente che ha offerto la migliore offerta economica (ribasso massimo o prezzo minore) spetti il punteggio massimo, altera i rapporti che la stazione appaltante ha stabilito fra aspetti economici e aspetti qualitativi. Il rapporto non sarebbe quello stabilito dalla stazione appaltante ma quello discendente dal massimo ribasso offerto. Se il ribasso fosse pari al 20% il punteggio attribuito per il prezzo sarebbe pari al 20% di quanto stabilito nel bando. Gli aspetti qualitativi peserebbero, quindi, l’80% in più. 33 Nel seguente quadro si riporta un esempio di una tabella che mette in rapporto specifici aspetti qualitativi e quantitativi con specifici coefficienti necessaria per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa applicando la procedura del punteggio assoluto. Si tratta di un esempio di tabella relativa ad un appalto di forniture di computer. Nella tabella si ipotizza che per determinare i coefficienti per le proposte migliorative si possa impiegare sia una procedura tabellare, sia la procedura del confronto a coppie. In questo secondo caso vi sarà sempre un concorrente a cui sarà attribuito il coefficiente uno. punti per criterio di valutazione economica 60 0 325 0,1 70 0,1 5,000 350 0,2 90 12,50 12,500 375 0,3 4,500 15,00 15,000 400 17,50 5,250 17,50 17,500 20,00 22,50 25,00 27,50 30,00 6,000 6,750 7,500 8,250 9,000 20,00 22,50 25,00 27,50 30,00 20,000 22,500 25,000 27,500 30,000 2,50 ribasso 0,000 0,00 0,000 0,750 2,50 2,500 5,00 1,500 5,00 12,50 3,750 15,00 valutazione discrezionale coefficiente 0 0,00 punti attribuiti proposte miglioramenti tecnici e garanzie offerte coefficiente 300 Ribasso % punti attribuiti termine di consegna (giorni)) giorni capacità hrd disk (GB) coefficiente durata batteria (minuti) coefficiente punti attribuiti = (Ri/Rmax)*[punteggio massimo (030)] numero punti attribuiti = (Pmax*Ri) - (Pmax = punteggio massimo = 30; Ri = ribasso offerto) coefficienti per altri criteri di valutazione coefficienti confronto a coppie 300 0 nessuna proposta 0 0 275 0,1 pochi effetti positivi 0,1 0,1 0,2 250 0,2 0,2 0,2 120 0,3 225 0,3 0,3 0,3 0,4 150 0,4 200 0,4 accettabile 0,4 0,4 450 0,5 180 0,5 175 0,5 molto accettabile 0,5 0,5 500 550 600 700 800 >800 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1 210 250 300 350 400 >400 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1 150 125 100 75 50 <50 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1 discreta buona molto buona eccellente perfetta 0,6 0,7 0,8 0,9 1 0,6 0,7 0,8 0,9 1 mediocri effetti positivi appena accettabile Come si vede dalla tabella determinando i punteggi per l'offerta economica con la formula definita "lineare semplice" al ribasso massimo non è attribuito il massimo punteggio. Si suggerisce, quindi, di applicare anche nel caso del metodo del "punteggio assoluto" le formule del Regolamento. Sempre nell’esempio citato, per il criterio “proposte di miglioramenti tecnici”, per il quale è 34 prevista la valutazione discrezionale, occorre prevedere nel bando dettagliati criteri motivazionali (si veda supra). In base a quanto sopra considerato IL CONSIGLIO Adotta la presente determinazione. Il relatore Piero Calandra Il Presidente f.f. Sergio Santoro Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 7 dicembre 2011 Il Segretario Maria Esposito 35
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