Milano, 12 febbraio 2014 Prot. RP/gm/mm n. 220/14 A tutti gli iscritti Loro Sedi Circolare n. 1‐2014 Oggetto: accertamenti documentali per impianti gas previsti dalla Delibera 40/04 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). Gentili colleghi, A2A reti gas S.p.a. ha scritto al nostro Collegio segnalando l’intenzione di affidare ad accertatori esterni alla propria struttura organizzativa gli accertamenti documentali in oggetto. La Delibera 40/04 prevede infatti che un distributore di gas può affidare a “…personale tecnico da esso non dipendente ed iscritto nell’elenco di una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sezione e), in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 6 aprile 2000…” gli accertamenti di cui sopra. Premesso che per ricevere informazioni occorre scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected], possiamo comunicarvi che A2A reti gas S.p.a. richiede i seguenti requisiti: 1) avere partecipato a corsi di formazione, organizzati da enti riconosciuti, relativi alle norme UNI 7129/2008; 2) possedere referenze specifiche per attività di accertamento impianti gas e centrali termiche; 3) essere abilitato ai fini della Delibera 40/04 ed essere iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche di sicurezza impianti nell’elenco di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nella sezione E (impianti di trasporto e di utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore). Tuttavia, per quanto riguarda gli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche depositati presso la Camera di Commercio, occorre precisare che, nonostante il Ministero competente non si sia ancora espresso, da più parti si segnala che il Decreto 6 aprile 2000 (“Modifica al decreto ministeriale 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti”) non è più in vigore in quanto richiama il D.P.R. 447/91, da tempo abrogato. A questo punto, molte Camere di Commercio (come quella di Milano) hanno deciso di eliminare gli elenchi, altre invece li hanno mantenuti e aggiornati. Possiamo aggiungere che la versione aggiornata della Delibera 40/04 (Deliberazione 6 febbraio 2014, pubblicata il giorno stesso sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it ma che entrerà in vigore in data 01/07/2014) prevede che il personale tecnico non dipendente dall’impresa distributrice di gas che può essere impiegato come addetto agli accertamenti documentali, deve possedere specifiche competenze professionali in materia di impianti di utenza a gas ed essere iscritto all’Ordine o Collegio professionale. E’ pertanto stato eliminato il riferimento al citato Decreto 6 aprile 2000. Un saluto cordiale. Il Presidente Roberto Ponzini
© Copyright 2024 ExpyDoc