Decreto sulle Semplificazioni Fiscali Il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (“Decreto Semplificazioni Fiscali”), approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 30 ottobre scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 277 del 28 novembre 2014, introduce semplificazioni fiscali per le persone fisiche, i professionisti e le società, nonché con riguardo alla disciplina per i rimborsi ed alla fiscalità internazionale. In allegato, si riporta il sommario degli articoli contenuti nel Decreto Semplificazioni Fiscali. Il Decreto Semplificazioni Fiscali entrerà in vigore il 13 dicembre 2014. Si segnala che non tutte le norme saranno ad immediata operatività in quanto per alcune disposizioni sono previste tempistiche differenti. Nel seguito, si riassumono alcune delle novità previste dal Decreto Semplificazioni, con particolare riferimento al regime per società e imprese. *** Art. 2 Trasmissione all’AdE delle certificazioni da parte dei sostituti di imposta La norma prevede l’introduzione di una nuova certificazione al cui rilascio saranno tenuti i sostituti d’imposta, nonché una nuova procedura con scadenza il 7 marzo di ogni anno, il cui mancato rispetto sarà fonte di sanzioni rilevanti. I dati da indicare sono stati anticipati dall'Agenzia delle Entrate (“AdE”) nella bozza di Certificazione Unica 2015 pubblicata il 26 settembre 2014. In particolare, vengono richiesti i dati relativi ai familiari a carico (dal codice fiscale ai dettagli necessari per rilevare la misura delle detrazioni fiscali considerati spettanti ai fini IRPEF) ed, in più, la compilazione riguarderà anche le somme corrisposte per compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Si rammenta che per questi ultimi percipienti attualmente la certificazione viene rilasciata su carta libera, non essendo prevista alcuna formalità o modulistica, e un termine considerato solo ordinatorio (28 febbraio). Le certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta andranno trasmesse in via telematica all’AdE entro il 7 marzo (9 marzo nel 2015 in quanto il 7 cade di sabato) dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione non trasmessa o trasmessa tardivamente o con dati errati viene prevista una sanzione amministrativa di 100 Euro, senza possibilità di applicare il “cumulo giuridico” (art. 12 D.lgs. n. 472 del 1997) in caso di più violazioni. L’errata trasmissione dei dati non comporta, tuttavia, l’applicazione di sanzioni laddove si provveda all’invio dei dati corretti entro i cinque giorni successivi alla preventiva scadenza. I sostituti d’imposta dovranno utilizzare un nuovo modello di certificazione unica che sostituirà quello attualmente in vigore (Modello CUD). Art. 8 Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all’IRPEF Sono apportate alcune modifiche alla disciplina delle addizionali regionali e comunali IRPEF. In particolare, viene previsto che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno inviare i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale per la loro pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze. I dati dovranno essere inviati entro il 31 gennaio dell’anno a cui l’addizionale regionale si riferisce, analogamente a quanto già previsto per l’addizionale comunale. L’addizionale regionale dovrà essere versata nella Regione (o Provincia autonoma) in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno a cui si riferisca, analogamente a quanto già accade ai fini dell’addizionale comunale IRPEF. Per ciò che riguarda l’addizionale comunale, ai fini della determinazione dell’acconto, si considera sempre l’aliquota ed eventuale soglia di esenzione vigente nell’anno precedente. Viene, infatti, disposta l’abrogazione della disposizione che prevede l’utilizzo, ai fini dell’acconto, dell’aliquota e dell’eventuale soglia di esenzione deliberata per lo stesso anno di riferimento dell’acconto quando la delibera sia pubblicata sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 20 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Art. 10 Spese di vitto e alloggio dei professionisti Sono introdotte modifiche al regime fiscale delle spese relative alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande dei lavoratori autonomi sostenute direttamente dal committente. In particolare, viene sostituito l’art. 54, comma 5, del TUIR disponendo che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. Art. 13 Esecuzione dei rimborsi IVA Vengono introdotte novità volte alla semplificazione della procedura per l’esecuzione dei rimborsi IVA, alzando l’importo (da Euro 5.000 a Euro 15.000) dei rimborsi eseguibili senza garanzia, e introducendo per importi superiori in alcuni casi la possibilità di accedere al rimborso senza presentazione della garanzia. La norma riscrive l’art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633( in materia di rimborsi IVA). Viene previsto che per i rimborsi di crediti IVA inferiori ai 15 mila Euro non occorra prestare alcuna garanzia o polizza fideiussoria ma sia sufficiente presentare la dichiarazione IVA senza adempiere ulteriori formalità. Per i rimborsi di crediti IVA superiori ai 15 mila Euro occorre, invece, la dichiarazione IVA o l’istanza di rimborso infrannuale con il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato o, nel caso di società soggette a revisione, dal soggetto che esegue il controllo contabile. Alla dichiarazione o istanza va allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche oggettive del contribuente: a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si e' ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività' esercitata; l'attività' stessa non e'cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso e' presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. La disposizione prevede delle eccezioni in presenza delle quali la garanzia resta, comunque, necessaria ai fini dell’esecuzione del rimborso. Si tratta dei casi in cui i rimborsi siano richiesti da: soggetti passivi che esercitino una attività di impresa da meno di due anni ad eccezione delle start-up innovative; soggetti passivi a cui siano stati notificati, nel biennio antecedente la richiesta di rimborso, avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore a certe percentuali; soggetti passivi che presentino dichiarazioni IVA o istanza di rimborso infrannuali prive del visto di conformità o non presentino la dichiarazione sostitutiva di atto notorio; soggetti passivi che richiedano il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. La norma non prevede innovazioni circa la durata e la forma della garanzia che va prestata per una durata di tre anni a decorrere dall’esecuzione dei rimborsi o dal periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento, nel caso in cui questo sia inferiore. La disposizione si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014. Art. 14 Rimborso dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale La norma interviene sulla disposizione dell'articolo 78, comma 33, lettera a) della legge n. 413 del 1991 che riguarda l'erogazione del rimborso da parte dei concessionari del servizio della riscossione. In particolare, viene previsto che contestualmente all'erogazione stessa saranno liquidati ed erogati gli interessi, nella misura determinata dalla legislazione vigente. Inoltre, è prevista l’anticipazione da 60 a 20 giorni dell’erogazione dei rimborsi qualora l’Agente della riscossione riceva apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso. La disposizione si applicherà ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015. Art. 15 Compensazione dei rimborsi da assistenza Vengono semplificate le regole sulle compensazioni da assistenza fiscale vale a dire sulle compensazioni dei rimborsi spettanti ai sostituti d’imposta a seguito delle somme rimborsate ai dipendenti, pensionati o altri contribuenti che presentano il Modello 730. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, viene previsto che le somme rimborsate ai suddetti percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati debbano essere compensate dai sostituti d’imposta esclusivamente utilizzando della delega di versamento F24. Nel caso in cui il sostituto d’imposta esegua versamenti di ritenute o di imposte sostitutive superiori a quelle dovute, dovrà scomputare le eccedenze, eseguendo la compensazione con le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Art. 16 Razionalizzazione comunicazioni dell’esercizio di opzione Vengono introdotte misure volte a semplificare l’esercizio di opzioni per regimi specifici da parte delle società di capitali, al fine di unificare le modalità di comunicazione relativa all'esercizio dell'opzione per il regime della trasparenza fiscale, del consolidato nazionale, della cd. tonnage tax, nonché per la determinazione del valore della produzione netta (ossia della base imponibile IRAP). In particolare, viene modificato l’art. 115, comma 4, TUIR, al fine di semplificare le modalità per l’esercizio dell’opzione, da parte delle società (soggetti IRES) per il regime della cd. trasparenza fiscale: in luogo dell’attuale modalità (opzione entro il primo dei tre esercizi sociali mediante utilizzo di appositi modelli), è previsto che l’opzione per la trasparenza fiscale possa essere effettuata con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. La stessa disposizione viene introdotta per l’esercizio dell’opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale(di cui all’art. 119, comma 1, lettera d, TUIR) con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta, a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Anche per la cd. tonnage tax, si sostituiscono le specifiche modalità di comunicazione all’Erario per l’esercizio dell’opzione con un’indicazione in dichiarazione dei redditi. Da ultimo, il Decreto Semplificazioni Fiscali interviene sulla disciplina IRAP ed, in particolare, sulle modalità per le persone fisiche e le imprese individuali di comunicazione all’AdE dell’opzione per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dettate dalla legge per la società di capitali. In luogo delle modalità ed i termini stabiliti con il provvedimento del direttore dell’AdE del 31 marzo 2008, l’opzione per il calcolo dell’IRAP con le regole disposte per le società di capitali può essere effettuata con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Le disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Art. 18 Società in perdita sistematica Sono previste importanti novità per la disciplina delle società in perdita sistematica, estendendo l’orizzonte temporale monitorato rilevante per l’eventuale applicazione della disciplina. A partire già dal periodo d’imposta in corso al 2014, la verifica dello status di società in perdita si realizza, infatti, nel quinquennio 2009-2013 e non più nel triennio come previsto fino al periodo d’imposta 2013. Pertanto, relativamente al periodo d’imposta 2014, la società sarà considerata in perdita sistematica se nel quinquennio indicato, alternativamente, abbia presentato cinque dichiarazioni fiscali in perdita ovvero quattro in perdita e una con un reddito imponibile inferiore al minimo previsto dalla legge n. 724 del 1994. Art. 20 Comunicazione all’AdE dei dati contenuti nelle lettere d’intento Viene completamente riscritta la procedura attraverso cui l'esportatore abituale può beneficiare dell'acquisto di beni e servizi in regime di non imponibilità IVA. In particolare, viene previsto che per le operazioni in regime di non imponibilità IVA effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli esportatori abituali, i fornitori degli stessi non dovranno più trasmettere all’AdE i dati relativi alle lettere di intento ricevute. L’obbligo di invio telematico delle lettere d’intento dovrà essere effettuato, infatti, direttamente dall’esportatore abituale. L’esportatore abituale, dopo aver inviato la comunicazione, dovrà consegnare al fornitore, oppure presentare in dogana (in caso di importazioni), la lettera d’intento e la relativa ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Una volta in possesso della lettera d’intento e della ricevuta telematica, il fornitore potrà effettuare l’operazione verso l’esportatore abituale in regime di non imponibilità IVA. Il fornitore dovrà riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute. Le modalità operative delle nuove disposizioni saranno definite da un provvedimento ad hoc del direttore dell’AdE , da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni Fiscali. Da ultimo, si evidenzia che le novità riguardano anche il regime sanzionatorio; infatti, secondo le nuove previsioni il fornitore potrà essere sanzionato solo per il compimento di operazioni non imponibili prima di avere ricevuto la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate. Conseguentemente, viene meno la sanzione per l’omessa comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute. Come anticipato, la disposizione si applica alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, le modalità applicative dovranno essere definite con un provvedimento ad hoc dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro novanta giorni dal 13 dicembre 2014 (i.e., 13 marzo 2015). Art. 21 Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list Sono introdotte novità in materia di comunicazioni relative alle prestazioni intercorse con operatori localizzati in Paesi cd. black list. In particolare, le suddette comunicazioni non dovranno più essere effettuate per via telematica all’AdE con frequenza mensile o trimestrale (in ragione dell’ammontare delle operazioni come attualmente previsto) ma con cadenza annuale. Inoltre, la soglia minima al di sotto della quale il monitoraggio non è obbligatorio, intesa come “importo complessivo annuale”, viene elevata dagli attuali 500 Euro a 10 mila Euro. La previsione si applica per le operazioni poste in essere a decorrere dall’anno solare in corso al 13 dicembre 2014. Art. 22 Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie Vengono introdotte novità in relazione alla procedura riguardante l’autorizzazione delle operazioni intracomunitarie. In particolare, diventa immediatamente operativa l’opzione esercitata da un soggetto passivo IVA per l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (archivio VIES). Pertanto, non occorrerà più attendere, che trascorrano trenta giorni dalla manifestazione dell’opzione (in sede di inizio attività o successivamente) per poter effettuare cessioni o acquisti intracomunitari di beni e servizi, come attualmente previsto. L’AdE avrà il compito di verificare che i dati forniti dai contribuenti siano completi ed esatti. In caso contrario, l’AdE dovrà procedere con la cessazione della partita IVA e con la cancellazione dall’archivio VIES. La disposizione si applica a partire dal 13 dicembre 2014. Art. 23 Semplificazione elenchi Intrastat servizi Viene prevista una modifica degli elenchi Intrastat per i servizi (resi o ricevuti) con soggetti comunitari, riducendo il numero delle informazioni da indicare negli stessi. In particolare, i dati richiesti dal nuovo modello si limiteranno alle informazioni sulla partita IVA delle controparti, sul valore totale delle transazioni (che rende, quindi, inutile l’indicazione del numero e della data della fattura emessa/ricevuta), sul codice del tipo di prestazione e sul Paese di pagamento (quello in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario). Non sarà, al contrario, più necessario indicare le modalità di erogazione del servizio (istantanea o a più riprese), né delle modalità di pagamento e incasso (bonifico, accredito o altro mezzo di pagamento). Viene demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare, di concerto con il direttore dell’AdE, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni Fiscali, il compito di modificare il contenuto degli elenchi Intrastat. La disposizione si applica alle operazioni poste in essere dal 13 dicembre 2014. Tuttavia, le modalità applicative dovranno essere disciplinate da un provvedimento amministrativo ad hoc da emanarsi entro novanta giorni dal 13 dicembre 2014 (i.e., 13 marzo 2015). Art. 25 Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi Intrastat Viene riscritto il comma 5 dell'art. 34 del D.L. n. 41 del 1995 (relativo alle sanzioni amministrative da applicare per omissione o inesattezza dei dati di natura statistica relativi agli scambi di beni) e semplificati gli adempimenti a fini statistici a carico delle imprese che realizzano scambi commerciali con i Paesi comunitari, così da ridefinire il regime delle sanzioni amministrative applicabili nei casi di omissione o inesattezza dei dati degli elenchi Intrastat, In particolare, viene stabilito che per l'omissione o l’inesattezza dei dati forniti nell’elenco Intrastat, si applicheranno le sanzioni amministrative. Le sanzioni saranno applicate solo alle imprese che rientrano nel programma statistico nazionale e che rispondono ai requisiti indicati nei Decreti presidenziali emanati annualmente che fissano l’elenco delle rilevazioni statistiche per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione. Considerato che l’ultimo aggiornamento dell’elenco delle rilevazioni è previsto dal D.P.R. 19 luglio 2013, le sanzioni che potranno trovare applicazione sono quelle relative a spedizioni o arrivi di ammontare superiore a 750 mila Euro. Le sanzioni potranno essere applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso. Art. 27 Ritenute su agenti - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi Viene novellato il comma 7 dell’art. 25 – bis del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, intervenendo sulla disciplina della dichiarazione dei percipienti le provvigioni circa l'avvalimento in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi. In particolare, viene disposto che con apposito decreto del Ministro dell’Economia e Finanze siano previste le modalità per la presentazione della dichiarazione inerente alla ritenuta per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (che potrà essere inviata anche via PEC). La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. La mancata comunicazione dell’eventuale variazione della dichiarazione sarà soggetta a sanzione tributaria non penale, equiparata a quella sulle imposte dirette. La norma dovrebbe trovare applicazione dal 13 dicembre 2014. Tuttavia, per la determinazione dei criteri, termini e modalità della comunicazione occorre un decreto attuativo per il quale non è stabilita una scadenza per l’emanazione. Art. 28 Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari Viene disposta l’integrale abrogazione del regime della solidarietà fiscale relativamente alle ritenute fiscali in materia di appalti prevista dall’art.35 del D.L. n. 223 del 2006, commi da 28 a 28 – ter, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006. Inoltre, viene ulteriormente potenziata la previsione di cui all’art. 29, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs. n. 276 del 2003 – che già nella sua versione attuale prevede la responsabilità solidale del committente imprenditore (o datore di lavoro) con l’appaltatore negli appalti per i salari e contributi previdenziali ed assistenziali - rendendo chiaro che “il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta”. Pertanto, i committenti ed appaltatori, per evitare di rispondere in solido dei mancati versamenti, dovranno continuare a chiedere il DURC per verificare la regolarità contributiva ricordando, però, che il committente imprenditore (o datore di lavoro) può eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. Inoltre, al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute viene reso strutturale un sistema di comunicazione specifico tra INPS ed AdE. In particolare, la norma prevede che l’INPS comunichi mensilmente all’AdE i dati delle aziende e le posizioni contributive dei relativi dipendenti. Infine, vengono ulteriormente incrementate le responsabilità dei liquidatori dei soggetti IRES che hanno distribuito il capitale ai soci, nonostante ci fossero ancora dei debiti tributari da assolvere, relativi all’anno di liquidazione ed anche anni precedenti. In particolare, qualora i liquidatori non riuscissero a dimostrare di aver assolto a tutti gli oneri tributari (comprese le ritenute dei dipendenti) prima dell’assegnazione dei beni ai soci ovvero di aver assolto a crediti di ordine superiore a quelli tributari, dovranno rispondere in proprio del pagamento delle imposte dovute dalla società estinta. Art. 30 Spese di rappresentanza - adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi Viene innalzato a Euro 50,00 il valore unitario rilevante ai fini IVA (attualmente pari a 25,82 Euro) al fine di allinearlo a quello previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Art. 31 Rettifica IVA crediti non riscossi La disposizione interviene sull'art. 26, secondo comma, del D.P.R. 633/1972, estendendo anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati (art. 182-bis del R.D. n. 267 del 1942) ed ai piani di rientro disciplinati dalla legge fallimentare (art. 67, lettera d), del R.D. n. 267 del 1942) la possibilità, per il fornitore, di recuperare l'IVA, portando in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, versata all'erario all'epoca dell'effettuazione della fornitura successivamente non pagata in tutto o in parte dal debitore. Art. 36 Soppressione dell’obbligo di depositare copia dell’appello Viene soppresso l’obbligo di depositare copia dell’appello nel processo tributario. *** Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale. Morri Cornelli e Associati Studio Legale e Tributario Milano, 1 dicembre 2014 Allegato Semplificazioni per le persone fisiche (Capo I) (art. 1)Dichiarazione dei redditi precompilata (art. 2) Trasmissione all’Agenzia delle Entrate (“AdE”) delle certificazioni da parte dei sostituti di imposta (art. 3)Trasmissione all’AdE da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti (art. 4) Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata (art. 5) Limiti ai poteri di controllo (art. 6) Visto di conformità (art. 7) Modifica compensi (art. 8) Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all’IRPEF (art. 9) Disposizioni di attuazione e finali (art. 10) Spese di vitto e alloggio dei professionisti (art. 11) Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare (art. 12) Abrogazione della comunicazione all’AdE per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici Semplificazioni per i rimborsi (Capo II) (art. 13) Esecuzione dei rimborsi IVA (art. 14) Rimborso dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale (art. 15) Compensazione dei rimborsi da assistenza Semplificazioni per le società (Capo III) (art. 16) Razionalizzazione comunicazioni dell’esercizio di opzione (art. 17) Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone (art. 18) Società in perdita sistematica Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale (Capo IV) (art.19) Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato (art. 20) Comunicazione all’AdE dei dati contenuti nelle lettere d’intento (art. 21) Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list (art. 22) Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie (art. 23) Semplificazione elenchi Intrastat servizi (art. 24) Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri (art. 25) Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi Intrastat Eliminazione di adempimenti superflui (Capo V) (art. 26) Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all’AdE (art. 27) Ritenute su agenti - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi (art. 28) Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari Semplificazioni e coordinamenti normativi (Capo VI) (art. 29) Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione (art. 30) Spese di rappresentanza - adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi (art. 31) Rettifica IVA crediti non riscossi (art. 32) Regime fiscale dei beni sequestrati (art. 33) Allineamento definizione prima casa IVA- Registro (art.34) Disposizioni per la cooperazione nell’attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica (art. 35) Requisiti per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei centri autorizzati (art. 36) Soppressione dell’obbligo di depositare copia dell’appello (art. 37) Disposizioni finanziarie
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