Untitled - Aracne editrice

A
Patrizia Palermo
Il diritto di asilo e le misure collettive
Copyright © MMXIV
ARACNE editrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
[email protected]
via Raffaele Garofalo, /A–B
 Roma
() 
 ----
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: novembre 
A mio figlio Matteo, alla mia famiglia
e a tutti coloro che amo
Indice

Premessa

Abbreviazioni

Introduzione
Parte I
La disciplina internazionale universale

Capitolo I
Il diritto di asilo e il rapporto con le misure collettive di esclusione
.. Asilo e tutela dei diritti individuali nella convenzione di Ginevra.
Natura giuridica e applicazione agli afflussi di massa,  – ... Sull’esistenza di un diritto individuale all’asilo umanitario: fonti universali e natura
giuridica,  – ... L’asilo e la protezione dei rifugiati,  – ... Lo status di
rifugiato e il diritto di asilo, due nozioni giuridicamente coincidenti, collegate
e distinte,  – ... Il diritto di asilo in negativo o sussidiario: il divieto di
refoulement e il diritto a “rimanere”.,  – ... Possibili eccezioni ratione
personae al divieto di refoulement e al regime di Ginevra in caso di afflussi di
massa. Aspetti “quantitativi”.,  – ... Aspetti “qualitativi” e diritti tutelabili nel caso di flussi di massa. L’hard core inderogabile,  – ... Misure
temporanee di protezione: diritto a “rimanere” e a “tornare”,  – ... Prima
facie refugee status determination (PFRSD),  – .. Le misure collettive di
esclusione nella fonti internazionali,  – ... Sul diritto/potere di escludere gli stranieri dello Stato: estensione, limiti, divieti. Il quantum e il quomodo
del diritto all’ammissione,  – ... Le diverse forme di esclusione degli stranieri nel diritto internazionale. Possibili definizioni e classificazioni,  –
... Misure individuali, collettive e di massa. Natura giuridica del divieto
di espulsioni collettive degli stranieri,  – ... Il divieto di refoulement e
il divieto di tortura. Oltre la Convenzione di Ginevra,  – ... Afflussi
di massa, misure collettive e applicabilità del divieto di refoulement,  –
... Eccezioni ratione loci al divieto di refoulement. Applicabilità extraterritoriale,  – ... Le misure collettive e i diritti dell’infanzia migrante.


Il diritto di asilo e le misure collettive
La tutela oltre lo status,  – .. Misure collettive: alcune fattispecie, 
– ... Riammissioni di massa e misure collettive. L’esperienza italiana, 
– ... Il potere di intervento in alto mare: interception e respingimenti,  –
... I doveri di intervento in alto mare: salvaguardia della vita e obblighi di
prestare soccorso,  – ... Procedure di esternalizzazione dell’asilo, .
Parte II
La disciplina nello spazio europeo

Capitolo II
L’asilo e le misure collettive nella Convenzione Europea Dei Diritti
Umani e nel diritto dell’Unione Europea
.. L’asilo nella Convenzione europea dei diritti umani,  – ... Convenzione europea dei diritti umani e jurisdiction. Il controllo in alto mare, 
– ... Imputabilità del controllo effettivo e soggetti non statali. Il ruolo di
FRONTEX (rinvio),  – ... Il diritto di asilo nella Cedu e nelle elaborazioni
giurisprudenziali della Corte dei diritti umani,  – ... Applicazione ai casi
di rischi non personali e agli afflussi di gruppi (o collettivi) di migranti, 
– ... I sistemi di protezione della Cedu e di Ginevra a confronto: verso una
tutela ulteriore del diritto di asilo in negativo,  – ... Il diritto a “rimanere” ma a quali condizioni? Critiche a un sistema solo in negativo ma privo di
accoglienza,  – .. L’asilo nelle disciplina dell’Unione Europea,  –
... Indagine sulla natura giuridica dell’asilo nelle fonti normative dell’Unione: dal mero diritto a chiedere asilo al diritto di asilo,  – ... Rapporti tra
il sistema dell’asilo nelle fonti dell’Unione Europea, lo status di rifugiato e la
protezione in ambito CEDU,  – ... Gli orientamenti della Corte di Giustizia in materia di diritto di asilo,  – ... Afflussi di massa e protezione
temporanea. Misure europee e nazionali nel caso Libia,  – ... Diritto di
asilo, controllo delle frontiere e applicazione extraterritoriale della normativa UE,  – ... Riforma del diritto di asilo nella disciplina dell’Unione
Europea: il regime comune e la effettiva solidarietà tra gli Stati,  – .. Il
divieto di espulsioni collettive e i respingimenti nello spazio europeo:
tra CEDU e diritto dell’Unione,  – ... La questione definitoria, 
– ... Il divieto di espulsioni collettive nella Cedu e nella giurisprudenza
della Corte di Starsburgo,  – ... L’applicabilità del divieto di espulsioni
collettive ai respingimenti in alto mare. L’atipicità della prassi e la tipicità
delle espulsioni nella sentenza Hirsi c. Italia,  – ... Espulsioni collettive e
diritto a un ricorso effettivo,  – ... La posizione dell’Unione in merito
alle riammissioni di massa, ai respingimenti in acque internazionali e alle
procedure di esternalizzazione,  – ... Responsabilità nell’ambito delle
operazioni Frontex, .
Indice

Parte III
La disciplina nazionale

Capitolo III
Dal diritto soggettivo alle espulsioni collettive
.. L’asilo costituzionale e le fonti extra ordinem,  – ... Natura giuridica del diritto di asilo nel dettato Costituzionale. Il ruolo della giurisprudenza
nella definizione del diritto di asilo e dello status di “asilato–rifugiato”, 
– ... La natura composita dell’asilo. L’integrazione e l’attuazione tramite
le fonti extraordinamentali,  – ... Il riparto di giurisdizione e l’entità
dell’onere della prova,  – ... La protezione temporanea in Italia, 
– ... Il futuro “incerto” dell’asilo costituzionale “originario” alla luce del
regime comune di asilo,  – .. Le espulsioni collettive e i respingimenti
in Italia,  – ... Definizioni e impatto della Direttiva “rimaptri” nel
sistema interno in materia di espulsioni e respingimenti,  – ... Divieto
espulsione e di respingimento. Le espulsioni collettive a livello nazionale,  –
... I respingimenti in alto mare,  – ... Dai respingimenti atipici alle
riammissioni atipiche?, .

Conclusioni

Un auspicio

Indice Della Giurisprudenza

Bibliografia
Premessa
È una dato comune all’analisi giuridica in materia di protezione
dei diritti fondamentali osservare come attualmente essa si articoli su
più livelli, tra loro complementari. Ciò è vero per quanto attiene il
dato normativo, volto a definire il contenuto e la portata dei singoli
diritti, che vengono declinati non solo nell’ordinamento interno, ma
anche — e soprattutto — in strumenti universali o regionali, di origine
internazionale o sovranazionale; ma è anche vero per quanto attiene di
meccanismi di tutela creati da tali strumenti, che offrono una pluralità
di percorsi, spesso paralleli, di diverso contenuto ed efficacia.
Ne consegue che l’analisi giuridica deve affrontare necessariamente
una realtà, in cui le disposizioni dei singoli strumenti in materia di
diritti fondamentali e di meccanismi preposti alla loro tutela vanno
interpretate non solo facendo riferimento al loro ordinamento d’origine, ma anche nel rapporto tra esso e gli altri ordinamenti che quegli
stessi diritti vogliono promuovere e tutelare.
L’approccio “multilivello” è, quindi, imprescindibile, in quanto sia
l’elaborazione delle norme, sia la loro interpretazione ed applicazione
è stata e viene costantemente influenzata dalla parallela evoluzione
della materia nei vari sistemi che si sovrappongono e si coordinano,
in un’ottica di tutela dell’individuo.
Il lavoro dell’Autrice si segnala, quindi, per la piena consapevolezza
di questo aspetto essenziale, per cui ogni singolo aspetto del tema
delle misure collettive e del diritto di asilo viene appunto esaminato
operando un costante raccordo tra diritto interno, diritto dell’Unione
Europea e diritto internazionale, mostrando le influenze reciproche
tra i vari sistemi e i diversi percorsi ermeneutici, che consentono di
arricchire l’uno ordinamento con le esperienze maturate negli altri. Il
tutto, tenendo costantemente presente come il tema centrale dell’attuale dibattito politico–giuridico sia soprattutto quello dell’effettività
della tutela dei diritti fondamentali: effettività che deve essere garantita
attraverso una sempre migliore e più efficace elaborazione di testi


Premessa
normativi, attraverso la creazione di meccanismi di controllo e di intervento più incisivi, ma soprattutto attraverso una prassi interpretativa
ed applicativa da parte di tutti i soggetti che operano nel settore (e
non solo da parte delle Corti nazionali o sovranazionali) che abbia
come fine quello di realizzare tale effettività attraverso gli istituti e le
norme esistenti, superando approcci riduttivisti in un settore in cui
l’obiettivo fondamentale è, invece, la piena tutela della dignità umana,
in tutte le sue articolazioni. Proprio lo studio proposto sulle misure
collettive illustra in modo efficace come istituti tradizionali e talora
poco considerati nell’analisi giuridica e nell’applicazione pratica possano costituire invece strumenti adattabili a situazioni nuove, quando
letti attraverso il prisma dell’effettività della tutela; ed il caso Hirsi è
emblematico di tali possibili sviluppi.
L’Autrice ha ben colto la “difficile dialettica” tra l’interesse dello
Stato ad esercitare la propria sovranità attraverso il pieno controllo
dell’accesso da parte di soggetti terzi al proprio territorio e il diritto
delle persone che sfuggono da situazioni di persecuzione e violenza
di poter trovare rifugio, difficile dialettica che spesso si traduce in
vero e proprio conflitto quando lo Stato si trova a dover fronteggiare
situazioni di straordinaria difficoltà e urgenza, quali gli afflussi di massa,
con la conseguente difficoltà di mantenere il livello di tutela richiesto
dalle norme e tendenza a trovare soluzioni “eterodosse” per aggirare
i limiti (sostanziali e procedurali) che il diritto pone, a vario livello, al
potere di azione dello Stato.
La pluralità di riferimenti normativi e, soprattutto, la pluralità di
strumenti di tutela consente in molti casi di reagire in modo efficace
a queste situazioni: l’analisi dell’Autrice mostra però come sia necessario il maturare di un diverso approccio, peraltro coerente con la
concezione “multilivello”: è ormai ineludibile il pieno riconoscimento,
sostanziale e procedurale, del diritto di asilo, anche e soprattutto in
quelle situazioni “catastrofali” che portano a spostamenti di masse
ingenti di persone e tale pieno riconoscimento deve essere certamente declinato attraverso una rielaborazione e ammodernamento
degli assetti nomativi vigenti a livello nazionale, dell’Unione Europea e internazionale. Altrettanto fondamentale appare però superare
definitivamente l’approccio “nazionale” a tali problemi e garantire
l’effettività del diritto d’asilo attraverso la creazione di meccanismi di
cooperazione e coordinamento “multilivello” tra stati e di ripartizione
Premessa

del peso, spesso non indifferente, conseguente a tali fenomeni. Non
si può quindi che condividere la conclusione, formulata dall’Autrice,
che si sia ormai innescato cosi un processo che mira a realizzare in
modo effettivo il diritto di asilo anche per il tramite di meccanismi di
solidarietà tra gli Stati membri dell’Unione Europea e le politiche di
cooperazione con i Paesi terzi, coinvolgendo tutti gli attori internazionali, e non solo i singoli Paesi che si trovano volta per volta coinvolti
nei flussi migratori eccezionali causati da guerre o catastrofi.
Prof. P C
Università di Genova
Abbreviazioni
Sigle
AIMMF Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia
ANM Associazione Nazionale Magistrati
Art. Articolo
ASGI Associazione studi giuridici sull’immigrazione
Cass. Suprema Corte di Cassazione
CAT Convention against Torture
CEDU Convenzione europea diritti umani
CEI Conferenza Episcopale Italiana
CERD Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale
CIES Commissione di indagine sull’esclusione sociale
CIR Consiglio italiani per i rifugiati
COM Commissione europea
CRC Comitato sui diritti dell’infanzia
CSM Consiglio Superiore della magistratura
d.d.l. Disegno di legge
d.lgs. Decreto legislativo
d.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica
FRA Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali
FRONTEX European Agency for the Management of Operational Cooperation
at the External Borders
FRP Fundamental Rights Platform
GdP Giudice di Pace
GRUPPO CRC Gruppo di lavoro sulla Convenzione sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza


Abbreviazioni
ILO Organizzazione Internazionale del lavoro
IMO Organizzazione Marittima Internazionale
l. Legge
OCSE Organisation for Economic Co–operation and Development
OMS Organizzazione Mondiale della Sanità
ONU Organizzazione Nazioni Unite
OUA Convenzione dell’Organizzazione dell’Unità Africana
SOLAS Safety Of Life At Sea
STP Stranieri temporaneamente presenti
T.U. Testo Unico
TUE Trattato sull’Unione Europea
UE Unione Europea
UNAR Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali
UNHCR Agenzia ONU per i Rifugiati
UNCLOS Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
Riviste
Archivio di diritto pubblico — Arch. dir. pubbl.
Archivio giuridico — Arch. giur.
Archivio penale — Arch. pen.
Bollettino dell’Unione Europea — Boll. UE
Commentario del codice civile — Comm. c.c.
Comm. del codice civile Scialoja–Branca — Comm. c.c. Scialoja–Branca
Comunità Internazionale — C.I.
Corriere giuridico — Corriere giur.
Danno e responsabilità — Danno e resp.
Democrazia e diritto — Democr. e dir.
Dir. comunitario e degli scambi internazionali — Dir. com. scambi intern.
Diritto del commercio internazionale — Dir. comm. internazionale
Abbreviazioni
Diritto di famiglia — Dir. fam.
Diritto e giurisprudenza — Dir. e giur.
Diritto, Immigrazione e Cittadinanza — Dir. Imm. Citt.
Enciclopedia del diritto — Enc. dir.
Famiglia e diritto — Fam. e dir.
Foro amministrativo — Foro amm.
Foro italiano — Foro it.
Giudice di Pace — Giud. Pace
Internazionale privato — Giur. comp. dir. int. priv.
Giurisprudenza comparata di diritto civile — Giur. comp. dir. civ.
Giurisprudenza completa della Suprema
Giurisprudenza costituzionale — Giur. cost.
Giurisprudenza di merito — Giur. merito
Giurisprudenza italiana — Giur. it.
Gius — Gius
Giustizia civile — Giust. civ.
Guida al diritto — Guida al dir.
La Corte di Cassazione — Corte cass.
Massimario del Foro italiano — Mass. Foro it.
Massimario della Giurisprudenza italiana — Mass. Giur. it.
Massimario della Giustizia civile — Mass. Giust. civ.
Novissimo digesto italiano — Noviss. dig. it.
Nuova giurisprudenza civile commentata — NGCC
Nuove leggi civili commentate — Nuove leggi civ. comm.
Nuovo diritto — Nuovo dir.
Rivista del diritto della navigazione — Riv. dir. nav.
Rivista di dir. internaz. privato processuale — Riv. dir. int. priv. proc.
Rivista di diritto internazionale — Riv. dir. int.
Rivista di diritto privato — Riv. dir. priv.
Rivista di diritto processuale civile — Riv. dir. proc. civ.


Abbreviazioni
Rivista di diritto processuale — Riv. dir. proc.
Rivista di diritto pubblico — Riv. dir. pubbl.
Rivista internazionale dei diritti dell’uomo– Riv. Int. Dir. Uomo.
Rivista penale — Riv. pen.
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile — Riv. trim. dir. e proc. civ.
Rivista trimestrale di diritto pubblico — Riv. trim. dir. pubbl.
Stato civile — Stato civile
Riviste Straniere
AFDI — Annuaire français de droit international
Afr. HRLJ — African Human Rights Law Journal
Afr. YIL — African Yearbook of International Law
AJCL — The American Journal of Comparative Law
AJIL — The American Journal of International Law
Ann. eur. — Annuaire européen (European Yearbook)
Ann. IDI — Annuaire de l’Institut de droit international
ARIEL — Austrian Review of International and European Law
ASI — Affari sociali internazionali
ASIL Proc. — American Society of International Law Proceedings
Asi. YIL — Asian Yearbook of International Law
Australian YIL–Australian Yearbook of International Law
BVerfGe — Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BYBIL — The British Year Book of International Law
Cah. CUREI — Cahiers du Centre Universitaire de Recherche Européenne et Internationale de l’Université Pierre–Mendès–France de Grenoble
Case Western Reserve JIL — Case Western Reserve Journal of International Law
CDE — Cahiers de droit européen
CETS — Council of Europe Treaty Series
CIJ Rec. — Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de justice
Abbreviazioni

CML Rev. — Common Market Law Review
Columbia HRLR — Columbia Human Rights Law Review
Columbia JEL — The Columbia Journal of European Law
Columbia JTL — Columbia Journal of Transnational Law
Columbia LR — Columbia Law Review
Conc. — Concurrences: revue des droits de la concurrence
Cornell ILJ — Cornell International Law Journal
ECJ — European Competition Journal
ECLR — European Competition Law Review
EECR — East European Constitutional Review
EEHRR — East European Human Rights Review
EELR — European Environmental Law Review
EFA Rev. — European Foreign Affairs Review
EG — Enciclopedia giuridica Treccani
EHRLR — European Human Rights Law Review
EIoP — European Integration online Papers
EJIL — European Journal of International Law
EJML — European Journal of Migration and Law
ELJ — European Law Journal: Review of European Law in Context
ELR — European Law Review
EL Reporter–European Law Reporter
EPIL — Encyclopedia of Public International Law
EPL — European Public Law
ERPL — European Review of Private Law
ETL — European Transport Law: Journal of Law and Economics
GLJ — German Law Journal
Global Community YILJ — Global Community Yearbook of International Law
and Jurisprudence
GYIL — German Yearbook of International Law
Harvard ILJ — Harvard International Law Journal

Abbreviazioni
Harvard LR — Harvard Law Review
HM — Helsinki Monitor
HRLJ — Human Rights Law Journal
HRQ — Human Rights Quarterly
ICJ Reports — International Court of Justice. Reports of Judgements, Advisory
Opinions and Orders
ICLQ — The International and Comparative Law Quarterly
IJEL — Irish Journal of European Law
IJRL — International Journal of Refugee Law
ILM — International Legal Materials
IYIL — The Italian Yearbook of International Law
JCMS — Journal of Common Market Studies
JDI — Journal du droit international
JEPP — Journal of European Public Policy
JIEL — Journal of International Economic Law
LIEI — Legal Issues of Economic Integration (già Legal Issues of European Integration)
Maastricht JECL — Maastricht Journal of European and Comparative Law
Max Pl. YUNL — Max Planck Yearbook of United Nations Law
M. dip. — Le Monde diplomatique
Mediterranean JHR — Mediterranean Journal of Human Rights
NYIL — Netherlands Yearbook of International Law
RDCE — Revista de derecho comunitario europeo
RDIDC — Revue de droit international et de droit comparé
RDUE — Revue du droit de l’Union européenne
Rev. dr. AI — Revue de droit des affaires internationales
Rev. dr. ét. — Revue du droit des étrangers
Rev. IA — Review of International Affairs
Rev. Inst. Eur. — Revista de Instituciones Europeas
Rev. IS — Review of International Studies
Abbreviazioni

Rev. trim. droit comm. — Revue trimestrielle de droit commercial et de droit
economique
RTDH — Revue trimestrielle des droits de l’homme
RUDH — Revue universelle des droits de l’homme
Stanford LR — Stanford Law Review
Vanderbilt JIL — Vanderbilt Journal of International Law
Virginia JIL — Virginia Journal of International Law
Yale JIL — Yale Journal of International Law
Yale LJ — Yale Law Journal
YEL — Yearbook of European Law
YHRC — Yearbook of the Human Rights Committee
Introduzione
L’indagine sulla natura giuridica del diritto di asilo e i suoi rapporti
con lo status di rifugiato anche in relazione all’adozione di misure
collettive di espulsione pone molti interrogativi.
La disciplina multilivello del diritto di asilo e i differenti inquadramenti giuridici, rappresentano appieno la complessità dell’attuale
sistema, caratterizzato da diversi intrecci normativi e giurisprudenziali.
Non solo il diritto di asilo assume diverse qualificazioni giuridiche
e livelli di tutela, a seconda dei sistemi di riferimento e di disciplina
(internazionale, dell’Unione Europea e nazionale), ma soprattutto
ad esso vengono riservate varie interpretazioni, in cui legislazione e
giurisprudenza sembrano andare, talvolta, in direzioni opposte.
Quale sia il ruolo del diritto di asilo rispetto allo status di rifugiato nei vari ordinamenti di normazione non è ancora definito con
chiarezza. Il diritto di asilo in alcune regolamentazioni appare meramente prodromico allo status di rifugiato. In altri casi assume un
ruolo differente, più ampio ed autonomo, fino ad assurgere a vero e
proprio diritto soggettivo di scarsa attuazione concreta. In altri sistemi
di disciplina viene svuotato e ridimensionato a livello di mero diritto
in negativo, consistente nel divieto di refoulement imposto allo Stato da
norme convenzionali consuetudinarie.
Nello spazio europeo, non solo quello dell’Unione ma anche quello
relativo alla Convenzione europea dei diritti umani, sono state date
recentemente delle risposte decise, soprattutto a livello giurisprudenziale. La Corte europea dei diritti umani ha più volte sancito
l’inderogabilità del divieto assoluto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti, anche nel caso di allontanamento di stranieri, nei casi
di flussi di massa o nelle ipotesi di espulsione di terroristi, e la Corte
di Giustizia si è tendenzialmente allineata a tali orientamenti.
La Convenzione di Ginevra del , che si riferisce allo status di
rifugiato, espressamente non impone agli Stati alcun dovere di rico

Introduzione
noscere l’asilo, al di fuori del solo principio del non refoulement . Nella
Convenzione di Ginevra si parla di riconoscimento della qualità di
rifugiato, ma la qualità, in termini strettamente giuridici, è diversa
dalla titolarità di un solo diritto. Un diritto non è uno status; infatti, in base all’interpretazione fornita da autorevole dottrina generale
del diritto , sono due posizioni giuridiche differenti, e la confusione
terminologica è sicuramente sintomo di uno “svuotamento” dell’asilo, talvolta obbligato, considerata la mancanza di norme cogenti di
disciplina soprattutto a livello internazionale.
Lo status è il presupposto di una sfera di capacità e quindi di una
serie aperta di poteri e doveri, o di rapporti, che possono variare senza
che cambi lo stato . Il diritto invece consiste nella posizione giuridica
di vantaggio riconosciuta a favore di un determinato soggetto; è un
potere di agire per la realizzazione di un interesse, corrispondente,
solitamente, ad un obbligo da parte di un’altra parte (in questo caso
lo Stato) per la soddisfazione di tale interesse. Questa confusione
terminologica e la riconduzione del diritto di asilo nell’“alveo” dello
status di rifugiato, ha spinto alcuni autori ad accomunare il contenuto
giuridico delle nozioni di asilante (o asilato) e di rifugiato.
Il regime di Ginevra non si applica a qualunque soggetto richiedente asilo, ma ad una specifica categoria di persone: i rifugiati, il cui
status viene riconosciuto solo se il soggetto richiedente abbia il timore
di subire persecuzioni nel Paese di origine, e purché suddetto timore
sia fondato sulla base di elementi oggettivi e ragionevoli. Oggetto della
Convenzione di Ginevra è dunque quello di stabilire il trattamento e il
livello di protezione del rifugiato cui sia tenuto lo Stato, che ha deciso
di accoglierlo .
Tra le nozioni di rifugiato e l’asilo esiste sicuramente una correlazione, ma è opinione diffusa in dottrina, quella secondo cui anche a
livello internazionale le due posizioni giuridiche non vadano confuse:
. B. N, Il futuro della politica europea di asilo, in I, Working Paper, giugno
, in http://www.ispionline.it/it/documents/wp__.pdf.
. F. S P, Dottrine Generali del Diritto Civile, Napoli, Jovene ; A.
T, P. S, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè , p. .
. F. S P, Dottrine Generali del Diritto Civile cit., p. .
. R. P M, Il diritto di asilo  anni dopo la Dichiarazione universale, in Riv.
Int. Dir. Uomo,  p. .
Introduzione

È bene evidenziare che se è possibile godere dell’asilo senza beneficiare dello
status giuridico di rifugiato, a contrario nessuna disposizione convenzionale
prevede che il riconoscimento dello status di rifugiato comporti un obbligo
da parte di uno Stato di accordare l’asilo. La stessa Convenzione di Ginevra,
che costituisce il testo fondamentale in materia di protezione dei rifugiati,
non fa che un generico riferimento al diritto d’asilo .
Ad avviso di altri autori un limitato diritto di asilo, consistente più
nel non essere allontanato piuttosto che un diritto alla protezione,
deriva indirettamente dall’art. , par. , della Convenzione di Ginevra,
che sancisce il principio di non refoulement .
Anche questo diritto a non essere respinti è però soggetto a restrizioni causate da contrastanti interpretazioni applicative. Il divieto
di non refoulement previsto dal regime di Ginevra non è assoluto ma
bilanciabile con il potere/dovere dello Stato di garantire e preservare
la sicurezza. Una delle debolezze di questo diritto di asilo “in negativo”, che discende dal sistema di Ginevra, è dovuto all’assenza di un
meccanismo internazionale di controllo sul rispetto da parte degli Stati
dei loro obblighi, pur tenendo conto degli importanti stimoli forniti
dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).
Gli Stati sono stati di fatto liberi di adottare le interpretazioni e le
pratiche di espulsione e di respingimento reputate opportune al fine
di contenere gli accessi al territorio di stranieri soprattutto nei casi
di flussi di massa, particolarmente problematici da un punto di vista
della gestione e dell’inquadramento dei medesimi nel caso che siano
misti e contano la presenza contemporanea di soggetti richiedenti
protezione e migranti economici.
Soprattutto i respingimenti alle frontiere e in acque internazionali
hanno sollevano molte perplessità sia in Italia che sul piano internazionale, tanto da essere definite, in un primo momento, ipotesi atipiche
di espulsione, ma la sentenza del caso Hirsi e altri c. Italia , confermata
. E. M M., Evoluzione del regime internazionale in materia di asilo, Riv. Int. Dir.
Uomo, , p. .
. M P., Il diritto di asilo nell’ordinamento internazionale agli albori del terzo
millennio, in Verso una disciplina comune del diritto d’asilo a cura di L. Zagato, Padova,
Cedam, . p. .
. Corte Europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, 
febbraio , ricorso /; Corte Europea dei diritti dell’uomo, Sharifi e altri c. Italia e
Grecia,  ottobre , ricorso /.

Introduzione
dalla decisione Sharifi e altri c. Italia e Grecia, della Corte di Strasburgo
ha chiarito molti degli aspetti problematici della controversia.
In materia di diritto di asilo i dubbi emergono dalla contiguità fra
regole e prassi di contrasto all’immigrazione illegale e regole (soprattutto procedurali) volte al riconoscimento dello status di rifugiato e
dell’asilo, che operano in un contesto nel quale chi ha diritto all’asilo
si presenta quasi sempre sotto la veste di immigrato illegale.
Considerate le interazioni tra i differenti livelli di regolamentazione, l’indagine è stata articolata su tre livelli di esame (internazionale,
Unione Europea e nazionale). Ogni parte tratta della natura giuridica
del diritto di asilo e delle misure collettive di esclusione. Il termine
“esclusione” è onnicomprensivo e riferibile a tutte le ipotesi di allontanamento, espulsioni, respingimenti, non ammissioni, rimpatri. Come
rilevato in dottrina non è un termine tecnico utilizzato in testi normativi, ma stante la difficoltà di trovare un’unica definizione applicabile ai
vari livelli di disciplina verrà spesso utilizzato anche se nella già citata
sentenza Hirsi c. Italia la Corte europea dei diritti umani ha optato per
un’interpretazione lata del termine “espulsione”, teleologicamente
orientata e sistematica, in armonia con gli obiettivi e le disposizioni
della Convenzione .
I tre piani dell’indagine vengono congiuntamente analizzati e messi
in relazione. Il diritto di asilo rappresenta l’occasione per affrontare
anche l’intreccio normativo e giurisprudenziale tra i tre sistemi giuridici: internazionale (soprattutto Consiglio di Europa e giurisprudenza
della Corte CEDU), europeo e nazionale.
L’obiettivo è quello di valutare anche l’incidenza della normativa
dell’Unione, soprattutto in merito al regime “comune” dell’asilo, a
livello interno. Appaiono, infatti, molto ridotti gli spazi residui di attuazione piena dell’asilo costituzionale, disposizione quasi mai applicata
considerata la sua estesa previsione normativa.
. M. S, I limiti all’esclusione degli stranieri dal territorio dell’Unione Europea, Torino,
Giappichelli, , p. .
. Corte Europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, cit.,
par. : “la Cour doit établir le sens ordinaire à attribuer aux termes dans leur contexte et à
la lumière de l’objet et du but de la disposition dont ils sont tirés. Elle doit tenir compte
du fait que la disposition en question fait partie d’un traité pour la protection effective des
droits de l’homme, et que la Convention doit se lire comme un tout et s’interpréter de
manière à promouvoir sa cohérence interne et l’harmonie entre ses diverses dispositions”.
Introduzione

Da un punto di vista delle espulsioni collettive, i livelli internazionali e dell’Unione, hanno svolto, e svolgeranno ancora di più, una
funzione integrativa e talvolta sostitutiva del regime interno, già a
livello definitorio.
L’obiettivo è dunque quello di vagliare i rapporti tra il complesso e
strutturato regime giuridico dell’asilo e l’adozione di misure collettive
considerato che il divieto di respingimento assolve un duplice ruolo
giuridico: quello di misura di protezione, seppur prevalentemente
in negativo, soprattutto a livello internazionale, e quello di divieto di
esclusione anche nel caso afflussi di massa.
I rapporti tra asilo e potere dello Stato di rifiutare l’accesso o di allontanare dal territorio appare sempre più delicato nel caso di migrazioni
di massa. I recenti fenomeni, che hanno coinvolto e coinvolgono ancora l’Italia in particolar modo a seguito della crisi dei Paesi del Nord
Africa, e non solo, ne sono una testimonianza, anche se la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha ormai tracciato
una precisa linea di demarcazione nella definizione delle espulsioni collettive e indicato i limiti, soprattutto procedurali, al potere di
espellere.