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Decreto Legislativo 49/2014
Moduli Fotovoltaici e RAEE
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Indice
Introduzione ........................................................................... 3
Q1
La mia società rientra nella definizione di “produttore di AEE
(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)”? .................................. 4
Q2
La mia società deve adempiere alla nuova normativa (D.Lgs. 49/14)? . 4
Q3
Quali sono gli obblighi di un produttore di moduli fotovoltaici in base
alla nuovo decreto D.Lgs 49/14? ..................................................... 5
Q4
La mia società come può ottemperare alla nuova normativa? .............. 5
Q5
Un produttore/rivenditore/distributore di moduli fotovoltaici può
adempiere al D.Lgs 49/14 mediante un sistema di gestione
individuale? .................................................................................. 6
Q6
Se ho già aderito ad ERP per ottemperare agli obblighi del IV e V
Conto Energia, e scelgo la medesima soluzione anche per
l’adempimento del D.Lgs. 49/14, cosa devo fare? .............................. 6
Q7
Quanto costa il servizio di adesione ad ERP per i RAEE? ..................... 7
Q8
Perché aderire ad ERP per l’adempimento del D.Lgs. 49/14? ............... 7
Q9
Rifiuti di moduli fotovoltaici: sono RAEE domestici o professionali? ...... 8
Q10 Come si comportano i produttori aventi sede legale in un altro Stato
membro dell’Unione europea? ......................................................... 8
Q11 Si rischiano sanzioni in caso di mancato adempimento? ..................... 8
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Introduzione
Il D.Lgs. 49/2014 nel recepire la direttiva 2012/19/UE introduce i pannelli FV tra le
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al gruppo 4 ex DM 185/2007.
In generale il D.Lgs. 49/2014 conferma la responsabilità finanziaria del produttore di
apparecchi elettronici ed elettrici per tutti gli obblighi della loro gestione a fine vita.
I Produttori di moduli fotovoltaici sono nuovi alla normativa RAEE, per questo
motivo ERP Italia ha creato questo breve documento in cui sono state raccolte le
principali domande pervenute negli ultimi mesi ed è finalizzato a fornire alcune
informazioni di base utili ai Produttori per capire come muoversi e cosa fare per
adempiere alla nuova normativa che entrerà in vigore a partire dal 12 aprile 2014.
Per qualsiasi eventuale ulteriori chiarimento, lo staff di ERP Italia resta a Vostra
completa disposizione.
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Q1
La mia società rientra nella definizione di “produttore di
AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)”?
Secondo la normative RAEE ((ref. D.Lgs. 49/2014 – Art. 4 – Punto g), il produttore
è la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata,
compresa la comunicazione a distanza,:
1) (FABBRICANTE) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica moduli fotovoltaici
(FV) il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la
fabbricazione di FV e li commercializza sul mercato nazionale apponendovi il
proprio nome o marchio di fabbrica;
2) (RIVENDITORE) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato
nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, FV prodotti da altri fornitori; (il
rivenditore non viene considerato ‘produttore’, se l’apparecchiatura reca il
marchio del produttore a norma del numero 1);
3) (IMPORTATORE) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato
nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, FV di un Paese terzo o di un
altro Stato membro dell’Unione europea;
4) (VENDITORE A DISTANZA/ON-LINE) è stabilita in un altro Stato membro
dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale FV
mediante tecniche di comunicazione a distanza di-rettamente a nuclei domestici
o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;
Q2
La mia società deve adempiere alla nuova normativa
(D.Lgs. 49/14)?
Tutte le società che immettono FV nel territorio italiano e che si riconoscono in una
delle definizioni di Produttore di cui al punto Q1 devono ottemperare alla nuova
normativa.
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Q3
Quali sono gli obblighi di un produttore di moduli
fotovoltaici in base alla nuovo decreto D.Lgs 49/14?
Secondo la normative RAEE (rif. D.Lgs. 49/2014 – TITOLO II - Capo I - Art. 8. Obblighi dei produttori di AEE), il produttore ha l’obbligo di:
a. Organizzare e finanziare la raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei
rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici;
b. Registrarsi al Registro dei Produttori di AEE e comunicare annualmente i volumi
immessi nel mercato italiano;
c. Realizzare gli obbiettivi di riciclo definiti dal Decreto (D.Lgs 49/2014 – Allegato
V);
d. Prestare adeguata garanzia finanziaria;
e. Fornire adeguate informazioni agli impianti di trattamento in materia di
preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato;
f. Fornire adeguate informazioni agli utilizzatori di FV in merito alle modalità di
smaltimento/ritiro/raccolta dei FV a fine vita, degli eventuali effetti sull’ambiente
e del significato del simbolo che indica la raccolta separata di RAEE (il
contenitore di spazzatura su ruote barrato);
g. Apporre un marchio visibile, leggibile ed indelebile sui propri FV ed anche il
simbolo del contenitore barrato (vd Allegato IX del Decreto 49/2014);
Q4
La mia società
normativa?
come
può
ottemperare
alla
nuova
Tutti Produttori (come definiti al punto Q1) possono adempiere ai propri obblighi
derivanti dalle disposizioni del D.Lgs. 49/14, mediante:
• l’organizzazione di sistemi di gestione individuali
• l’adesione a sistemi di gestione collettivi
operanti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.
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Q5
Un
produttore/rivenditore/distributore
di
moduli
fotovoltaici può adempiere al D.Lgs 49/14 mediante un
sistema di gestione individuale?
Tutti i Produttori possono adempiere ai propri obblighi derivanti dalle disposizioni del
D.Lgs. 49/14 anche mediante sistemi di gestione individuali.
Nel caso di scelta della soluzione individuale, i Produttori devono organizzare un
sistema di raccolta e riciclo dei rifiuti derivanti dai propri prodotti che sia
autosufficiente ed operante in modo uniforme sull’intero territorio
nazionale.
Inoltre, devono chiedere il riconoscimento quale sistema individuale al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, corredando la propria
richiesta con il relativo progetto descrittivo (rif. Capo I - Art. 9).
Q6
Se ho già aderito ad ERP per ottemperare agli obblighi del
IV e V Conto Energia, e scelgo la medesima soluzione
anche per l’adempimento del D.Lgs. 49/14, cosa devo
fare?
Il contratto di adesione già sottoscritto si riferisce esclusivamente alle condizioni
definite dai D.M 5/5/11 e 5/7/12 e si applica solo ai moduli per i quali è stato
richiesto l’incentivo al GSE.
Il nuovo decreto D.Lgs 49/14 si riferisce, invece, al recepimento di una Direttiva
europea.
Pertanto, qualora la società ricada nella definizione di Produttore come indicato al
punto Q1, dovrà procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto per
l’adempimento del D.Lgs.49/14 in forma collettiva.
La necessità di un nuovo contratto è dettata dai nuovi riferimenti normativi e dalla
modalità di raccolta fissate dal D.Lgs. 49/14 che sono differenti rispetto a quelli
definiti dal GSE.
Dopo la firma del contratto, il produttore potrà effettuare le dichiarazioni trimestrali
mediante l’impiego del medesimo portale on-line.
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Q7
Quanto costa il servizio di adesione ad ERP per i RAEE?
Società già
Member di ERP
Nuovi Member
---
200 €
RAEE da nuclei domestici
(tutti i moduli di impianti di potenza
nominale < 10 KW)
0,06 €/ kg
0,06 €/ kg
RAEE da nuclei professionali
(tutti i moduli di impianti di potenza
nominale ≥ 10 KW)
0,06 €/ kg
0,06 €/ kg
RAEE da nuclei domestici
(tutti i moduli di impianti di potenza
nominale < 10 KW)
0,06 €/ kg
0,06 €/ kg
RAEE da nuclei professionali
(tutti i moduli di impianti di potenza
nominale ≥ 10 KW)
Servizio quotato
a richiesta
Servizio quotato a
richiesta
Tariffe ERP per i servizi di conformità al nuovo D.Lgs. 49/2014
Quota di adesione annuale
Tariffe per la raccolta&riciclo
dei moduli a fine vita
(immessi sul mercato dal
12/04/2014)
Tariffe per la raccolta&riciclo
dei moduli a fine vita
(immessi sul mercato prima
del 12/04/2014 e non
rientranti tra quelli dichiarati
al GSE)
Q8
•
•
•
•
•
Perché aderire ad ERP per l’adempimento del D.Lgs.
49/14?
I Produttori che aderiscono ad ERP sono sollevati dai principali obblighi derivanti
dal D.Lgs. 49/14.
ERP si occuperà della conformità normativa dei propri associati, per tutti gli
obblighi di cui ai punti a), b), c) e d) del punto Q3. (NOTA: per ulteriori dettagli
sui servizi inclusi, si rimanda al contratto di adesione RAEE.);
Servizi affidabili: come previsto dal D.Lgs. 49/14, ERP è un sistema collettivo già
iscritto al CDCRAEE (Centro di Coordinamento RAEE) e certificato ISO 9001 e
ISO 14001;
Esperienza decennale in ambito RAEE: ERP Italia è la filiale italiana di una
multinazionale che opera dal 2002 in ambito RAEE in tutta Europa. Qualora un
Produttore sia soggetto agli stessi adempimenti in altre nazioni della comunità
europea, ERP può supportare il Produttore per i medesimi servizi anche all’estero
mediante le altre filiali.
Processo di iscrizione e dichiarazione semplice: dopo la firma del contratto, il
produttore potrà effettuare le successive dichiarazioni trimestrali mediante
l’impiego di un portale on-line.
Tariffe trasparenti e competitive: ERP garantisce massima trasparenza nelle
tariffe applicate. Il network europeo e le ottimizzazioni di scala che riusciamo ad
applicare, invece, garantiscono la competitività delle nostre tariffe
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Q9
Rifiuti di moduli fotovoltaici: sono RAEE domestici o
professionali?
Secondo il D.Lgs. 49/14:
•
Tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza
nominale inferiore a 10 KW. sono considerati RAEE provenienti dai nuclei
domestici.
•
Tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza
nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE
professionali.
In entrambe i casi il Produttore dovrà dichiarare i propri moduli come AEE
appartenenti alla categoria 4.9
Q10 Come si comportano i produttori aventi sede legale in un
altro Stato membro dell’Unione europea?
Tutti i produttori che non hanno una sede legale in Italia possono designare con
mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica
stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di
una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l’adempimento degli
obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi del D.Lgs. 49/14.
Q11 Si rischiano sanzioni in caso di mancato adempimento?
Come riportato al Titolo VI – Art 38 (Sanzioni) del D.Lgs. 49/2014, secondo le
diverse e possibili cause di inadempimento della normativa vigente, le sanzioni
possono variare:
• da un minimo di 2.000 ad un massimo di 100.000 €.
• alcune modalità sanzionatorie prevedono pene pecuniarie di importo variabile in
funzione del numero di FV immessi sul mercato
• in alcuni casi, viene prevista anche la cancellazione d’ufficio dal Registro AEE
Si rimanda al succitato articolo per il dettaglio delle sanzioni previste da normativa.
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