Recepimento direttiva europea IED. Osservazioni generali. La

Recepimento direttiva europea IED. Osservazioni generali. La Direttiva 2010/75/UE è stata recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 46/2014 (G.U. n.72 del 27/3/2014, S.O. n.27/L). Il Decreto, che è entrato in vigore l’11 aprile 2014, aggiorna la disciplina su autorizzazioni, controlli e sanzioni per violazioni delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale(AIA). Le modifiche sono state integrate nel testo del D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale). Il Decreto contiene 34 articoli e allegati corposi, e porta ad alcune modifiche relative alle aziende IPPC tenute all’AIA, il testo ha apportato numerose ed importanti modifiche alla disciplina relativa al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (per le aziende soggette alla disciplina IPPC). In particolare, è stato ampliato l’ambito di applicazione dell’AIA in relazione a più numerose attività industriali, l’estensione è evidenziata nelle modifiche apportate dall’Allegato VIII alla Parte II, in vigore dall’11 aprile. L’art. 26 del d.lgs. n. 46/2014 prevede infatti la sostituzione dell’allegato VIII (che individua le attività soggette al rilascio dell’AIA) alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Sono state inoltre sostituite e/o aggiunte alcune voci dell’art. 5 D.Lgs.152/2006 (definizioni), in particolare si segnala che le definizioni di “impianto”, “impianto esistente” e “impianto nuovo” sono state sostituite dalle seguenti:  installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. È considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (lettera i‐
quater));  installazione esistente: ai fini dell’applicazione del Titolo III‐bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come “non già soggette ad AIA” se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (lettera i‐quinquies));  nuova installazione: una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente (lettera i‐sexies)); Sono state modificate e integrate le definizioni sulle BAT (best available techniques), si segnalano in particolare:  documento di riferimento sulle BAT o BREF: documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE (lettera l‐ter 1));  conclusioni sulle BAT: un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (lettera l‐ter.2));  livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili o BAT‐AEL: intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche (lettera l‐ter 4)). La modifica all’art 29 ter D.Lgs.152/2006 lett. m) introduce l'obbligo per l’azienda di presentare all’AC una particolare relazione contenente informazioni sul suolo e sulle acque se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose. L’art 29 sexties, comma 9 septies d.Lgs. 152/2006, prevede la richiesta, da parte dell’AC al rilascio dell’AIA, di una garanzia finanziaria che l’azienda dovrà prestare a tutela degli adempimenti richiesti nel provvedimento. Più precisamente quanto alla Relazione di riferimento e alla prestazione di garanzie finanziarie, l’ipotesi è la seguente: in occasione della richiesta o dell’aggiornamento dell’AIA, il gestore di un'attività che comporta l’uso, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, deve presentare, oltre alla documentazione già prevista dalla disciplina previgente, anche la relazione di riferimento con le informazioni “sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività”. Le modalità per la redazione della relazione di riferimento devono essere stabilite con apposito decreto del Ministero dell'ambiente (articolo 29‐sexies, comma 9‐sexies). La nuova disciplina prevede inoltre che al momento della cessazione delle attività sia effettuata una valutazione, rispetto a quanto descritto nella relazione di riferimento, dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane; qualora dalla valutazione risulti che è stato provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee devono essere adottate le misure necessarie per riportare il sito allo stato definito nella relazione di riferimento. A garanzia di tale obbligo il gestore deve prestare, entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA, a favore della Regione o della Provincia Autonoma adeguate garanzie finanziarie. I criteri per determinare gli importi di tali garanzie sono stabiliti appositi decreti ministeriali. Quanto precisato è relativo ad alcune delle modifiche che l’entrata in vigore della nuova normativa comporta. Per quanto riguarda altri punti specifici, si rimanda al testo del decreto 46 integrato nel Codice Ambientale.