parte 1 - Fly Zone Fermo

NORMATIVA IN VIGORE
Aprile 2014
DM 467/T
25 Giugno 1992
REGOLAMENTO RILASCIO E IL RINNOVO DELLE LICENZE DI PARACADUTISMO
Edizione 2 del 24 giugno 2013
REGOLAMENTO DISCIPLINA DEI LANCI PARACADUTISTICI ORDINARI E SPECIALI
Edizione 2 del 24 giugno 2013
ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI MEDICHE D'IDONEITÀ PER IL
CONSEGUIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI (ESTRATTO)
Edizione n. 2 del 24 febbraio 2014
CIRCOLARE NAV-16D Paracadute da salvataggio e ausiliari
22/1/2008
REGOLAMENTO PER LE TARIFFE (ESTRATTO)
2013
UTILIZZARE L’INDICE (SEGNALIBRO/BOOKMARK) SELEZIONABILE A
SINISTRA DEL DOCUMENTO PER UNA PIU’ RAPIDA CONSULTAZIONE
L’ordine degli capitoli rispecchia quello originario del D.M. 467/T, integrato dai nuovi
articoli dei Regolamenti in base alla corrispondenza per argomenti.
Dove necessario, alcuni punti sono ripetuti per facilitare la consultazione.
Onde evitare confusioni, le disposizioni transitorie (1992>1995) riportate sul D.M.
467/T sono state cancellate. Sono stati corretti errori di numerazione paragrafi.
Preparato da Antonio Guzzo il 10/4/2014
D.M. 467 – T
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
VISTO l'art. 731 del Codice della Navigazione come modificato dall'art. 3 della Legge 13 Maggio 1983, n.
213;
VISTO il D.P.R. 18 novembre 1988 n. 566 relativo all'approvazione del Regolamento in materia di licenze,
attestati e abilitazioni aeronautiche;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. l0 del suddetto D.P.R. 18 Novembre 1988 n. 566, i programmi di
addestramento devono essere stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti;
VISTO il D.M. 124/T del 12 luglio 1991 col quale sono stati approvati alcuni programmi di addestramento e
le
modalità relative a1l'addestramento e agli accertamenti di idoneità per licenze, attestati ed abilitazioni
aeronautiche;
PRESO ATTO delle richieste e delle osservazioni pervenute nel frattempo da parte degli operatori del
settore, in
ordine alla attuazione del citato D.M. 124/T del 12.7.1991;
CONSIDERATO altresì che occorre procedere all'approvazione dei programmi residui, non contemplati nel
D.M. 124/T e che appare necessario un coordinamento finale di tutti i programmi, considerati nella loro
globalità,
anche per ciò che attiene alle date di applicazione degli stessi;
RITENUTA quindi, la necessità di procedere alla redazione coordinata di un nuovo testo dei programmi già
approvati con il D.M. 124/T, che occorre conseguentemente abrogare al fine della approvazione - con il
presente
decreto - della totalità dei programmi di addestramento di cui all'art. 10 del D.P.R. 18 novembre 1988, n.
566;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati i sottoindicati programmi di cui all'art. 10 del D.P.R.18 Novembre 1988, n. 566, e le modalità
relative all'addestramento, agli accertamenti di idoneità per licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche nel
testo
allegato che costituisce parte integrante del presente decreto:
a.attestato di allievo pilota di velivolo ed elicottero
b.licenza pilota privato di velivolo ed elicottero
c.licenza di pilota commerciale limitato di velivolo
d.licenza di pilota commerciale di velivolo e di elicottero
e.licenza di pilota di linea di velivolo ed elicottero
f.abilitazioni per la categoria velivoli ed elicotteri
g.licenza di pilota di aliante
h.licenza di tecnico di volo
i.attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso di emergenza
l.licenza di Pallone libero
m.licenza di dirigibile
n.licenza di navigatore
o.licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione
p.licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione
q.licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica
r.abilitazioni relative alle predette licenze
Sono altresì approvati i programmi e le modalità relative all'addestramento e agli accertamenti di idoneità
per la
licenza di paracadutista, di cui all'art. l0 del D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, nel testo allegato che
costituisce
anch'esso parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Il decreto del Ministro dei trasporti n. 124/T del 12 luglio 1991 è stato abrogato.
Roma, li 25 Giugno 1992
Il Ministro
DM 467/T 25 Giugno 1992
SOMMARIO
SEZ. 1 Licenza di Paracadutista
1.1 Idoneità al rilascio per esami
1.2 Idoneità al rilascio per conversione di altri titoli
1.3 Mantenimento in esercizio
1.4 Idoneità a rinnovo e reintegrazione
1.5 Certificazioni di idoneità a tecniche speciali (CS)
1.6 Disciplina di esercizio in lanci ordinari
1.7 Disciplina di esercizio in lanci speciali.
SEZ. 2 Abilitazione di Istruttore di Paracadutismo (IP)
2.1 Idoneità al rilascio per esami
2.2 Idoneità al rilascio per conversione di altri titoli
2.3 Accertamento di idoneità al rilascio
2.4 Idoneità a rinnovo e reintegrazione
2.5 Certificazioni "Istruttore di Paracad. Senior"(IPS)
2.6 Disciplina di esercizio.
2.7 Disposizioni finali e transitorie
SEZ. 3 Schede di addestramento per paracadutisti
P/1 Prescrizioni e raccomandazioni basiche di sicurezza
P/2 Addestramento propedeutico ai lanci
P/3 Addestramento per il conseguimento della licenza
P/4 Addestramento per abilitazione di Istruttore (IP)
P/5 Addestramento alla tecnica di lancio. "Lavoro Relativo a paracadute aperto" (CRW).
P/6 Addestramento per la CS: "Direttore di Lancio" (DL)
P/7 Addestramento per la CS: "Pilota Tandem" (PT)
P/8 Addestramento per la CS: "Assistente Accelerated Free Fall" (AFF)
SEZ. 4 Disciplina di Scuola di Paracadutismo (SP)
01. Classificazione di attività di scuola
02. Organizzazioni autorizzate all'attività di scuola
03. Modalità di rilascio dell'autorizzazione
04. Condizioni di esercizio dell'autorizzazione
5.Quaderno tecnico della SP
6.Assicurazioni
7.Documenti abilitanti ai lanci per allievi paracadutisti
8.Atti di competenza della SP
9.Competenze del Direttore della SP
10.Competenze dell'Istruttore di Paracadutismo (IP)
11.Competenze del Direttore di lancio (DL) a bordo
REGOLAMENTO DISCIPLINA DEI LANCI PARACADUTISTICI ORDINARI E SPECIALI
Edizione 2 del 24 giugno 2013
Art. 1 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali)
Premessa e scopo
1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili all'attività di lancio effettuata da paracadutisti
titolari di licenza in esercizio rilasciata o riconosciuta dall’ENAC ai sensi del “Regolamento per il rilascio e il
rinnovo delle licenze di paracadutismo”.
2. Il presente regolamento non disciplina i requisiti tecnici ed operativi relativi agli aeromobili ed alle
operazioni di volo.
Art. 2 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali
Definizioni
Lanci tandem: Sono denominati “tandem” i lanci con paracadute biposto; uno dei paracadutisti è denominato
“Istruttore Tandem” (IP T) e l’altro “passeggero”.
Lanci agonistici: Sono agonistici i lanci effettuati nell’ambito di competizioni conformi ai regolamenti sportivi
internazionali oppure a specifici regolamenti di gara.
Lanci da alta quota: Sono definiti da alta quota i lanci oltre FL 150.
Lanci Speciali: sono denominati lanci speciali le seguenti tipologie di lancio: lanci tandem, lanci agonistici,
lanci di pubblico spettacolo, lanci con atterraggio intenzionale in acqua o a meno di 500 metri da corsi o
specchi d'acqua pericolosi, lanci notturni, lanci da alta quota.
Lanci ordinari: sono denominati ordinari i lanci che non rientrano nella definizione di lanci speciali.
Ostacoli pericolosi: sono classificati ostacoli pericolosi: linee elettriche e telefoniche, torri, edifici, corsi e
specchi d'acqua con caratteristiche a rischio di annegamento, alberi d'alto fusto, aree di parcheggio, strade
provinciali o di categoria superiore, livelli orografici significativi e dirupi.
SEZIONE 1
LICENZA DI PARACADUTISTA
1.1 IDONEITA' AL RILASCIO PER ESAMI
Ai sensi degli artt. 11, 20, 27 e 59 del DPR 566/88, il paracadutista ha diritto al rilascio della licenza di cui al
modello A allegato, qualora presenti domanda conforme al modello H allegato, e disponga di quanto segue:
a - Libretto dei lanci, e libretto di attestazione dell'istruzione conforme al modello B allegato, rilasciati da una
Scuola di Paracadutismo (SP) autorizzata.
Art. 2 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Conseguimento della licenza di paracadutista
1. La licenza di paracadutista autorizza il titolare:
a) ad effettuare attività di lancio da aeromobili;
b) a partecipare a manifestazioni sportive, anche a carattere pubblico, praticando tecniche di lancio
nelle quali abbia acquisito la specifica abilità, purché in possesso dei requisiti previsti e nel rispetto
delle prescrizioni delle normative di settore.
2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza occorre:
a) aver effettuato la prevista attività addestrativa teorica;
b) aver superato uno specifico corso di addestramento pratico;
c) aver completato con esito positivo il previsto accertamento teorico pratico.
d) essere in possesso di certificato di idoneità psico-fisica, secondo la normativa specifica in vigore
per i paracadutisti, prima dell’inizio dell’attività di lancio.
3. L’allievo paracadutista che intenda conseguire la licenza, deve effettuare:
a) attività addestrativa di n. 50 lanci con paracadute planante, di cui 15 negli ultimi12 mesi ed 1 negli
ultimi 3 mesi;
b) 20 minuti complessivi di caduta libera di cui 10 negli ultimi 12 mesi;
c) simulazione di sgancio all’imbracatura sospesa effettuata ogni 6 mesi nel corso
dell’addestramento, con esito favorevole annotato sul libretto dei lanci dall’Istruttore;
d) addestramento integrativo sull’utilizzo in volo ed in atterraggio delle vele; tale addestramento deve
essere annotato sul libretto dei lanci. Il completamento della sequenza di addestramento, deve
essere annotato sul libretto di istruzione nella sezione dell’addestramento integrativo; l’annotazione
è indispensabile per l’attestazione finale di addestramento e per l’idoneità a sostenere l’esame per il
conseguimento della licenza .
4. Al termine della progressione tecnica AFF (Accellerated Free Fall), con l’acquisizione dei livelli previsti,
l’allievo paracadutista deve avere superato il test di stabilità ed autocoscienza (test n.1) ed il test giri
controllati (test n.2), prima di essere abilitato a lanciarsi da solo.
c - I sottoelencati Test di lancio convalidati sul libretto di attestazione dell'istruzione.
Per la convalida è richiesta l'effettuazione corretta di tutte le fasi indicate, con tolleranza 45° di deviazione
rispetto agli assi di riferimento negli esercizi in caduta libera, e l'apertura del paracadute sopra la quota
minima ammessa.
Test 1 = Stabilità ed autocoscienza: mantenimento autonomo delle condizioni di stabilità nella fase di
caduta libera per non meno di 10 secondi consecutivi e nella fase di apertura del paracadute, ed
azionamento del dispositivo di apertura alla quota prestabilita ( ± 100 metri).
Test 2 = Giri: effettuazione nel tempo massimo di 8 secondi, di 2 Giri in caduta libera (rotazioni volontarie di
360° sull'asse verticale alternate in sensi opposti) con stop intermedio e finale sull'asse di riferimento iniziale.
Test 3 = Deriva: modifica in direzione imposta della traiettoria inerziale di caduta libera, efficace e stabile
per non meno di 10 secondi consecutivi.
Test 4 = Figure associate: effettuazione nel tempo massimo di 16 secondi, di un esercizio in caduta libera
composto da 2 Giri + 2 Loopings (rotazioni volontarie di 360° sull'asse di beccheggio alternate in sensi
opposti) con stop intermedi e finale sull'asse di riferimento iniziale.
Test 5 = Lavoro Relativo (RW): lancio in coppia con un Istruttore di Paracadutismo (IP) o con un
paracadutista con licenza in esercizio designato dall'IP, il quale si lancia per primo e nella fase di caduta
libera rimane in assetto stabile mantenendo l'asse dell'aeromobile. Il candidato si lancia separatamente
dall'interno dell'aeromobile con distacco osservabile, lo raggiunge entro 30 secondi contati dalla propria
uscita ed effettua presa efficace su suo fianco senza pregiudicare la stabilità di entrambi, poi si separa, si
allontana con deriva efficace e segnala l'apertura con metodo convenzionale.
Test 6 = Precisione d'Atterraggio (PA): due atterraggi consecutivi entro l0 metri da un bersaglio prefissato
con paracadute principale planante.
Test 7 = Auto-Lancio (AL): capacità di determinazione autonoma e corretta del punto di lancio ai fini
dell'atterraggio in area prestabilita, ed azioni relative per il raggiungimento dello stesso, dimostrata in almeno
2 lanci.
(d) L'esame di accertamento di idoneità' superato negli ultimi 12 mesi.
L'accertamento, da effettuarsi in presenza di un funzionario o di un delegato del Ministero dei Trasporti,
consiste nel rispondere a 20 domande, per ognuna delle quali sono indicate 4 possibili risposte, contenute in
una scheda estratta a sorte tra 10 schede preventivamente emanate dalla DGAC ed aggiornabili
annualmente. E' idoneo il candidato che, nel tempo massimo di 30 minuti, indichi la risposta esatta ad
almeno 15 domande senza consultare testi od altre documentazioni. Per quanto non precisato valgono le
disposizioni delle sezz. 1.5 ed 1.6.
Le domande, 2 per ogni argomento, vertono su:
(1) Meteorologia applicata al paracadutismo;
(2) Aerodinamica applicata al corpo in caduta libera;
(3) Tecnologia degli equipaggiamenti e strumenti in uso;
(4) Tecnica di direzione di lancio;
(5) Tecnica di utilizzo dei paracadute plananti;
(6) Elementi e procedure generali di sicurezza;
(7) Elementi e procedure di sicurezza nel lavoro relativo in caduta libera;
(8) Elementi e procedure di sicurezza nel volo in formazione con paracadute planante;
(9) Procedure in situazioni di emergenza;
(10)Normativa aeronautica attinente il paracadutismo.
(e) Idoneità psicofisica, accertata in sede di visita medica
Art. 3 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Limiti di età
1. Il rilascio della licenza di paracadutismo è subordinato al compimento dei sedici anni di età.
2. L’attività di istruttore di paracadutismo è consentita dal compimento del ventunesimo anno di età fino al
mantenimento della prescritta idoneità psico-fisica.
1.2. IDONEITA' AL RILASCIO PER CONVERSIONE DI ALTRI TITOLI
Ai sensi degli artt. 20, 21, 24, 27 ed 83 del DPR 566/88, il paracadutista ha diritto al rilascio della licenza
senza sostenere alcun esame, qualora all'atto della domanda abbia effettuato l'attività addestrativa di cui alla
sez 1.1 comma (b), abbia esperienza di esercizi uguali, o di livello tecnico equivalente o superiore, a quelli
della sez. 1.1 comma (c) e sia in possesso del prescritto certificato di idoneità psicofisica. .
In difetto dei predetti requisiti, il paracadutista ha diritto al rilascio dei documenti di cui alla sez. 1.1 comma
(a), con la convalida automatica dell'addestramento e dei Test relativi al livello tecnico acquisito.
Per il rilascio della licenza va inoltrata domanda conforme al modello H allegato, comprendente la
dichiarazione
rilasciata da una Scuola di Paracadutismo (SP) autorizzata, attestante che sulla scorta dei documenti del
paracadutista sussistono i predetti requisiti, con annotazione degli estremi dei lanci di riferimento; copia dei
titoli da convertire, autenticati mediante visto del Direttore della SP, è da allegarsi alla domanda.
1.3. MANTENIMENTO IN ESERCIZIO
Art. 4 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Attività minima periodica
1. Il paracadutista può esercitare le attività consentite dalla licenza qualora abbia svolto la seguente attività
minima periodica:
a) almeno 15 lanci con paracadute planante negli ultimi 12 mesi, di cui almeno 1 negli ultimi 3 mesi
precedenti l’esercizio della attività;
b) almeno 10 minuti complessivi di caduta libera negli ultimi 12 mesi precedenti l’esercizio delle
attività.
2. L’attività viene certificata sul libretto dei lanci del paracadutista mediante apposizione del visto da parte di
un Istruttore operante presso la scuola di paracadutismo autorizzata o di un Direttore di una scuola di
paracadutismo autorizzata presente sul campo allo svolgimento della attività. L’attività può essere
convalidata anche da Giudici e Direttori di gara, per le competizioni, e da figure analoghe presso Enti o
Associazioni straniere.
3. L’attività di lancio svolta dal paracadutista che è anche istruttore deve essere convalidata da altro
istruttore.
4. In mancanza della attività minima periodica di cui al comma 1, la stessa dovrà essere effettuata presso
una scuola di paracadutismo autorizzata.
5. La licenza scaduta da oltre 6 mesi ma non oltre i 5 anni, può essere reintegrata effettuando presso una
scuola di paracadutismo autorizzata l’attività indicata al comma 1a seguito dello svolgimento della quale il
Direttore della scuola di paracadutismo autorizzata apporrà sulla licenza il Visto di controllo annuale.
6. La licenza scaduta da oltre 5 anni non può essere reintegrata. Per il nuovo rilascio il paracadutista dovrà
essere provvisto dei requisiti di cui al comma 1, e presentare nuova domanda.
Art. 5 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Validità della licenza e delle abilitazioni
1. La validità della licenza è determinata dallo svolgimento della attività minima periodica di cui all’art. 4.
2. La licenza di paracadutismo viene rilasciata per un periodo massimo di 5 anni, allo scadere del quale il
documento viene rinnovato mantenendo inalterata la numerazione.
3. Le abilitazioni conseguite sono annotate sul documento riemesso.
4. Le abilitazioni di istruttore hanno validità 24 mesi dalla data di rilascio, di rinnovo o di ripristino.
5. Qualora il rinnovo venga richiesto non più di 3 mesi prima della scadenza della abilitazione, il periodo di
validità di 24 mesi verrà computato dalla scadenza originaria.
Art. 6 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Paracadutisti militari
1. Il paracadutista militare in servizio, o congedato da non più di 12 mesi, ha diritto al rilascio della licenza
per conversione, presentando assieme alla domanda la seguente
documentazione:
a) dichiarazione del Comando di appartenenza relativa al superamento del Corso di
Perfezionamento TCL (Tecnica Caduta Libera) e/o di Direttore di Lancio TCL, ovvero
documentazione matricolare qualora congedato
b) dichiarazione del Comando di appartenenza, o copia conforme, delle qualifiche possedute;
c) copia conforme del certificato di idoneità psicofisica in corso di validità.
2. Il richiedente dovrà altresì dimostrare di avere acquisito l’esperienza di cui all’art. 2 del presente
Regolamento.
3. Quanto previsto al primo comma non si applica al paracadutista militare in possesso della sola qualifica
basico TCL o delle sole Certificazioni Speciali (CS), il quale, ai fini del conseguimento della licenza, dovrà
svolgere un programma di addestramento
integrativo approvato dall’ENAC.
Art. 7 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Riconoscimento licenze e abilitazioni estere
1. Le licenze, abilitazioni e certificazioni conseguite in un Paese estero sono convertibili in licenze nazionali
nel rispetto dei requisiti di addestramento e di esperienza previsti dal presente regolamento.
2. I titolari di licenze di paracadutismo conseguite in un Paese estero possono svolgere occasionalmente
attività di lancio da aeromobili in Italia, purchè:
a) le licenze siano in corso di validità e di esercizio e siano riconosciute dalla Federazione
Aeronautica Internazionale (F.A.I.);
b) venga data evidenza della polizza assicurativa con massimali uguali o superiori a quelli previsti in
Italia.
3. Qualora il titolare di una licenza di paracadutismo rilasciata all’estero effettui l’attività di lancio in Italia con
regolarità, allo stesso è richiesto il possesso di un certificato di idoneità psicofisica secondo la normativa
specifica in vigore in Italia per i paracadutisti.
3. L’abilitazione di Istruttore di Paracadutismo (IP) conseguita all’estero e’ riconosciuta in Italia in condizioni
di reciprocità.
4. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, le attività consentite dalla qualifica di IP
conseguita all’estero, possono essere condotte sotto la supervisione di un IPS (Istruttore di Paracadutismo
Senior) di categoria equivalente, nell’ambito di una scuola di paracadutismo autorizzata.
Vedasi anche SEZ.3
SCHEDA P/3 ADDESTRAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA
1.5. CERTIFICAZIONI DI IDONEITA' A TECNICHE SPECIALI (CS)
1.5.1. Oggetto delle certificazioni
Ai sensi dell'art. 59 del DPR 566/88, le CS attestano l'idoneità del paracadutista con licenza a praticare
tecniche di lancio che richiedono specifica abilità, esperienza ed attività addestrativa periodica, nonché a
coadiuvare l'Istruttore di Paracadutismo (IP) nell'attività didattica inerente la CS posseduta.
Titoli ed oggetto delle singole CS sono definiti dalle rispettive schede di addestramento alla sez. 3.
1.5.2. Condizioni di rilascio
Le CS, conformi al modello C allegato, sono rilasciate dalle Scuole di Paracadutismo (SP) autorizzate, ai
titolari di licenza in esercizio che abbiano completato con esito positivo il rispettivo addestramento indicato
nelle schede di sez. 3, convalidate dal Direttore della SP e dall'Istruttore di Paracadutismo Senior (IPS)
titolare dell'addestramento.
La CS va custodita dal titolare ed esibita su richiesta. Gli estremi delle CS rilasciate, includenti il riepilogo
dell'addestramento effettuato, sono da annotarsi sul quaderno tecnico della SP rilasciante.
1.5.3. Conversione di titoli equivalenti
Per il rilascio delle CS, in alternativa all'addestramento di cui alla sez. 1.5.2 possono essere presentati titoli
equivalenti rilasciati da enti ed autorità italiane od estere riconosciute, qualora sulla scorta del libretto dei
lanci sussistano i requisiti di ammissibilità e risulti effettuata l'attività di mantenimento disposta dalle
rispettive schede di addestramento alla sez. 3.
1.5.4. Mantenimento in esercizio
Le CS non sono soggette a scadenza; il paracadutista può esercitare le attività consentite dalle stesse
qualora:
(a) La licenza sia in esercizio ai sensi della sez. 1.3;
(b) Sia stata effettuata l'attività addestrativa di mantenimento disposta dalle rispettive schede di
addestramento alla sez. 3.
1.5.5. Attività addestrativa di ripresa
(a) Qualora la CS non sia in esercizio ai sensi della sez. 1.5.4, ma sia stata esercitata negli ultimi 5 anni, per
la ripresa deve essere effettuata presso una SP l'attività addestrativa di ripresa disposta nelle rispettive
schede di addestramento alla sez.3
(b) Qualora la CS non sia stata esercitata da oltre 5 anni, deve essere ripetuto integralmente
l'addestramento previsto per il rilascio della stessa.
1.5.6. Sospensione e revoca
Le disposizioni di cui all'art 80 del DPR 566/1988 si applicano anche nei confronti delle CS.
1.6. DISCIPLINA DI ESERCIZIO IN LANCI ORDINARI
Sono classificate ordinarie le attività di lancio non definite nella sez 1.7. Le sottonotate disposizioni, integrate
dalle disposizioni di cui alla sez. 1.7 quando pertinenti, valgono per l'attività effettuata da paracadutisti titolari
di licenza in esercizio ai sensi della sez. 1.3, o di licenze estere di cui all'art. 23 del DPR 566/88. Per gli
allievi ed i paracadutisti sprovvisti dei predetti titoli valgono le "prescrizioni e raccomandazioni basiche di
sicurezza" di cui alla sez. 3.
1.6.1. Certificati di idoneità psicofisica
Oltre ai certificati rilasciati dagli organi citati all'art. 27 del DPR 566/88 e salvo il disposto dell'art. 36, sono
riconosciuti i certificati rilasciati da Ospedali Militari ed i certificati rilasciati da medici della Federazione
Medico Sportiva Italiana.
1.6.2. Assicurazione
E' prescritta la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile verso terzi in aria ed al suolo, e verso
il passeggero trasportato nei lanci con paracadute biposto (tandem), mediante polizza individuale con
massimale unico minimo di Lire un miliardo per sinistro; il valore è aggiornato automaticamente in base agli
indici ISTAT sul costo delle vita Ogni due anni, a partire dal Gennaio 94, sulla base dell'indice relativo al
settembre del biennio precedente .
1.6.3. Libretto dei lanci
(a) Sono riconosciuti i libretti dei lanci con doppie diciture in lingue italiana ed inglese, recanti nominativo e
numero di licenza del paracadutista nonché i seguenti estremi dei lanci: numero progressivo, data, località,
tipo di aeromobile, tipo di paracadute principale, quota AGL, tempi di caduta libera singoli e progressivi,
esercizio, distanza bersaglio in atterraggio, note, convalida.
(b) Sono riconosciuti i lanci convalidati da una delle seguenti autorità, o da autorità equivalenti di altri enti
italiani od esteri riconosciuti:
(l) Funzionari autorizzati del Ministero dei Trasporti;
(2) Istruttori di Paracadutismo (IP) in esercizio;
(3) Direttori di Scuole di Paracadutismo autorizzate;
(4) Giudici e Direttori di gara, per le competizioni conformi ai regolamenti sportivi internazionali.
1.6.4. Equipaggiamento da lancio
Art. 4 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali)
Equipaggiamento da lancio
1. E’ prescritto l’utilizzo di quanto segue:
a) paracadute principale di tipo planante, corredato di idoneo contenitore, e di sistema di apertura
azionabile manualmente dal paracadutista oppure automaticamente mediante collegamento con
l’aeromobile o metodi equivalenti.
b) paracadute ausiliario di tipo direzionale o planante, dotato di pilotino estrattore, corredato di contenitore
e di idoneo sistema di apertura azionabile manualmente dal paracadutista, provvisto di certificazione
secondo le pertinenti disposizioni ENAC, oppure, secondo le pertinenti disposizioni in vigore nel Paese
ove la licenza è stata rilasciata.
c) imbracatura idonea all’installazione dei due paracadute e dei relativi accessori di tipo tutto dietro.
d) altimetro ottico.
e) altimetro acustico per video/cine/foto operatori, durante le riprese in caduta libera.
f) casco protettivo di tipo rigido o morbido con rinforzi aventi caratteristiche di protezione similari.
Art. 9 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Equipaggiamenti da lancio - Sistema di apertura per allievi in caduta libera
1. Il sistema di apertura manuale del paracadute principale utilizzato dagli allievi in caduta libera deve essere
composto, in alternativa, da:
a) maniglia con cavo e pilotino a molla, oppure
b) pilotino estrattore di tipo “throw out” posizionato sotto il contenitore (Bottom Of Container).
2. Il sistema di apertura deve essere annotato sul libretto di attestazione dell’istruzione.
Art. 10 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Equipaggiamenti da lancio per allievi
1. Il paracadute ausiliario deve essere atto a garantire l’atterraggio con velocità verticale non superiore a 6
m/s senza l’utilizzo dei comandi di manovra.
2. E’ fatto obbligo di indossare un casco protettivo rigido coprente la nuca (eccetto che nei lanci tandem),
calzature chiuse senza parti suscettibili di impigliamento, abbigliamento coprente gli arti.
3. L’equipaggiamento dovrà essere conforme a quanto previsto all’Art. 4 del nel Regolamento sulla disciplina
dei lanci ordinari e speciali.
DM 467/T
(c) Qualora l'apertura del paracadute principale sia attuata mediante Fune di Vincolo con l'aeromobile, la
stessa deve essere agganciata ad un punto idoneo predisposto e non deve poter interferire con i piani di
coda dell'aeromobile; l'estremità agente sul paracadute deve essere installata in modo da operare sia
l'apertura del contenitore che l'estrazione iniziale del paracadute dallo stesso, anche quando presente un
pilotino estrattore; obbligo di un coltello a bordo dell'aeromobile per tagli di emergenza.
(g) Nei lanci con caduta libera, qualora il paracadutista possieda esperienza di non meno di cinque lanci
con apertura del paracadute mediante Fune di Vincolo o metodi equivalenti, è raccomandata la presenza
di un congegno supplementare di apertura automatica sino al superamento del Test 2 (Giri) di cui alla
sez. 1.1; qualora non possieda la predetta esperienza, è raccomandata sino al superamento del Test 4
(Figure Associate). Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto il congegno supplementare
di apertura automatica sarà obbligatorio sin dal primo lancio, anche per i lanci con apertura del
paracadute mediante Fune di Vincolo o metodi equivalenti, fino al superamento del Test 4 (Figure
Associate).
(h) Nei primi cinque lanci individuali con paracadute planante, è raccomandata assistenza all'allievo nella
manovra paracadute, mediante radio od altro metodo idoneo.
Art.5 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali)
Limitazioni di utilizzo per paracadute principale
1. Nel caso in cui il paracadutista abbia la licenza di paracadutismo non in corso di esercizio (cioè non abbia
effettuato la prevista attività minima periodica) dovrà svolgere la attività relativa alla licenza presso una
scuola di paracadutismo certificata.
In tale caso sarà discrezione della scuola di paracadutismo la scelta del paracadute da utilizzare.
1.6.5. Quote di apertura
(a) .
(b) Nel corso di un lancio è ammessa l'esecuzione di un singolo tipo di esercizio per ciascuna delle seguenti
specialità:
- Lavoro relativo RW
- Lavoro Relativo a paracadute aperto CRW
- Freestyle
- Stile
- Sky-surfing
Art. 8 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali)
Limitazioni
1. Il dispositivo di apertura del paracadute principale deve essere azionato a quote non inferiori a 2.500
ft/750 m AGL. L'azionamento del dispositivo di apertura del paracadute principale a quote superiori a 6000
ft/1800 m deve essere preventivamente notificato al comandante dell'aeromobile.
04 Quote di apertura
Vale quanto disposto alla sez. 1.6 per i titolari di licenza in esercizio, integrato da quanto segue:
Nei lanci con assistenza in caduta libera da parte di altri paracadutisti, quota minima di apertura per l'allievo
è di 3.000 ft/900 m AGL.
1.6.6. Direttore di Lancio (DL) a bordo dell'aeromobile
Art. 12 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali)
Responsabili di lancio (RL) a bordo dell’aeromobile
1. Nelle operazioni di volo relative ai lanci ordinari e speciali, il comandante dell’aeromobile riconosce quale
unico interlocutore a bordo un paracadutista con funzioni di responsabile delle operazioni di lancio,
denominato Responsabile di Lancio (RL).
2. Se non diversamente specificato le funzioni di RL possono essere espletate da paracadutisti in possesso
di Licenza di Paracadutista in esercizio.
3. I paracadutisti a bordo concordano, ed all’imbarco notificano verbalmente al comandante dell’aeromobile,
chi fra essi espleta le funzioni di RL.
1.6.7. Autonomia di esercizio della licenza (Art.3 Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali
1. Nell’esercizio delle attività consentite dalla licenza il paracadutista è autonomo, nel rispetto delle
normative applicabili, ed è in ogni caso l’unico responsabile in ordine a quanto segue:
a) regolarità dei propri documenti e certificazioni;
b) persistenza delle condizioni psicofisiche di idoneità accertate in sede di visita medica;
c) idoneità ed efficienza del proprio equipaggiamento ed abbigliamento;
d) rispetto delle istruzioni e limitazioni operative fornite dal costruttore dell'equipaggiamento utilizzato;
e) scelta ed uso di eventuali sistemi e dispositivi ausiliari;
f) idoneità delle condizioni meteorologiche;
g) idoneità del proprio punto di lancio;
h) idoneità dell’area di atterraggio;
i) tecniche di lancio applicate, subordinatamente al possesso delle rispettive certificazioni di idoneità a
tecniche speciali in esercizio ove previste;
j) violazioni delle normative.
1.7 DISCIPLINA DI ESERCIZIO IN LANCI SPECIALI
Nei lanci speciali valgono le prescrizioni di cui alla precedente sez. 1.6, integrate dalle sottonotate
disposizioni del caso.
1.7.1. Lanci tandem (Art. 14 Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali)
1. I lanci tandem vanno effettuati secondo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore
dell’equipaggiamento e dei requisiti previsti nel “Regolamento per il rilascio e rinnovo delle licenze di
paracadutismo”. L’istruttore tandem è l’unico responsabile della preparazione del proprio passeggero e
delle operazioni connesse al lancio;
2. Salvo nei casi previsti al successivo comma 6, il passeggero non necessita di titoli o di certificazioni
paracadutistiche o di idoneità psicofisica; qualora non sia già paracadutista egli deve presentare al
centro o scuola di paracadutismo presso cui intende effettuare il lancio in tandem una domanda
partecipazione in carta libera con assenso di chi esercita la potestà genitoriale se minore;
3. I lanci tandem quale passeggero effettuati al di fuori di un programma di addestramento non sono
computabili ai fini del rilascio, rinnovo, reintegrazione o mantenimento in esercizio, di titoli o certificazioni
paracadutistiche;
4. I paracadute principale ed ausiliario devono essere impiegati secondo le prescrizioni del costruttore
dell’equipaggiamento;
5. L’azione di apertura del paracadute principale va effettuata a quote non inferiori a 4.000 ft/1.200 m AGL;
6. L’effettuazione in caduta libera di agganci e di riprese foto/cine/video a lanci tandem è subordinata al
consenso preventivo dell’Istruttore Tandem.
7. Non è consentito effettuare lanci tandem con passeggero sprovvisto di licenza di paracadutista:
a) con atterraggio intenzionale in acqua;
b) di notte;
c) da alta quota, come definito negli articoli 2 e 19 (oltre FL 150);
d) in occasioni di manifestazioni lancistiche dichiarate di "pubblico spettacolo";
e) all'interno di stadi.
1.7.2. Lanci agonistici (Art. 15 Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali)
1. Nei lanci agonistici è prescritta la presenza al suolo di:
a) radio di collegamento con l’aeromobile;
b) mezzi idonei a segnalare ai paracadutisti l’area di atterraggio ed il vento al suolo;
c) un paracadutista con licenza addetto alle segnalazioni e comunicazioni;
d) una cassetta di pronto soccorso;
e) una persona in grado di prestare il primo soccorso;
f) disponibilità di mezzi telefonici nelle adiacenze dell’area di atterraggio per richieste di soccorso.
1.7.3. Lanci di pubblico spettacolo (Art. 16 Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali)
1. L’area di atterraggio, quando non coincidente con un’area sede di attività di Scuola di Paracadutismo, è
definita di Primo Livello qualora sia ubicata ai margini oppure all’esterno di centri abitati, abbia raggio di
almeno 25 metri liberi da pubblico e da ostacoli pericolosi, e gli ostacoli limitrofi si presentino con
elevazione risultante da un rateo di pendenza non superiore a 25 gradi rispetto al centro dell’area; è
definita di Secondo Livello qualora non sussistano uno o più dei predetti requisiti;
2. Nei lanci su aree di Primo Livello, nonché qualora sia previsto atterraggio intenzionale in specchi
d’acqua estesi, il paracadutista che espleta le funzioni di RL a bordo deve possedere esperienza ed
anzianità addestrativa non inferiori a quelle di seguito indicate:
a) essere titolare da almeno 24 mesi di licenza di paracadutista in esercizio o di titoli equivalenti
riconosciuti;
b) avere effettuato non meno di 200 lanci con paracadute planante, di cui 30 negli ultimi 12 mesi.
3. Nei lanci su aree di Secondo Livello ogni paracadutista deve possedere i predetti requisiti, e deve
essere equipaggiato con paracadute principale ed ausiliario entrambi di tipo planante;
4. E’ prescritta la presenza al suolo di quanto prescritto per i lanci agonistici.
5. Per la partecipazione a lanci di pubblico spettacolo, il paracadutista dovrà essere in possesso di
apposita dichiarazione di idoneità che viene rilasciata dalla scuola di paracadutismo presso il quale
svolge l’addestramento secondo uno specifico programma approvato.
1.7.4. Lanci con atterraggio intenzionale in acqua, o a meno di 500 metri da corsi o specchi d'acqua
pericolosi. (Art. 17 Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali)
1. Ogni paracadutista deve avere un sistema individuale idoneo al galleggiamento, equipaggiato.
2. Qualora non abbia effettuato lanci intenzionali in acqua negli ultimi 12 mesi, il paracadutista deve
disporre di una dichiarazione rilasciata da una scuola di paracadutismo da non oltre 3 mesi, attestante
che è stato effettuato un addestramento propedeutico al suolo in ordine alle procedure dei lanci in
acqua.
3. Qualora sia previsto atterraggio intenzionale in acqua (eccettuate le piscine), per ogni paracadutista che
si lancia nello stesso passaggio è prescritta la disponibilità di un natante a motore, con due persone di
equipaggio di cui una in grado di entrare in acqua per assistere il paracadutista; in caso di atterraggio
intenzionale sulla riva è prescritta la disponibilità di un natante a motore con equipaggio come sopra,
ogni 5 paracadutisti che si lanciano nello stesso passaggio. Tutti i predetti paracadutisti devono essere
al suolo o sui natanti prima di effettuare nuovi lanci.
4. Per lanci intenzionali in piscine, è richiesta la presenza di almeno due persone in grado di assistere i
paracadutisti in acqua;
5. Prima di iniziare i lanci, il RL a bordo è tenuto a chiedere conferma al personale al suolo della presenza
dei mezzi prescritti, tramite radio od altri metodi convenuti.
1.7.5. Lanci notturni Art. 18 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali)
1. Qualora non abbia effettuato lanci notturni negli ultimi 12 mesi, il paracadutista deve disporre di una
dichiarazione rilasciata da una scuola di paracadutismo da non oltre 3 mesi, attestante che è stato
effettuato un addestramento propedeutico al suolo in ordine alle procedura dei lanci notturni.
2. E’ prescritto l’utilizzo di paracadute principale di tipo planante ed ausiliario di tipo direzionale o planante.
3. Ogni paracadutista deve essere provvisto di altimetro ottico, di congegno luminoso anticollisione visibile
in aria limpida ed attivo nell’intero lancio, nonché di torcia elettrica, qualora il predetto congegno abbia
intensità insufficiente alla visione dell’altimetro e del paracadute aperto.
4. Al suolo è prescritta illuminazione di un’area di atterraggio avente raggio almeno 20 metri, nonché
utilizzo di sistemi luminosi atti ad indicare direzione ed intensità del vento.
5. Nei predetti congegni e sistemi di illuminazione non è consentito l’utilizzo di luci intermittenti,
stroboscopiche o mediante combustione a fiamma libera.
1.7.6. Lanci da alta quota (Art. 19 Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali)
1. Qualora non abbia effettuato lanci da alta quota negli ultimi 12 mesi, il paracadutista deve disporre di
una dichiarazione rilasciata da una scuola di paracadutismo da non oltre 3 mesi, attestante che è stato
effettuato un addestramento propedeutico al suolo in ordine alle procedure dei lanci da alta quota;
2. Per lanci oltre FL 150 ogni paracadutista deve avere disponibilità continuativa di ossigeno sia a bordo
che durante il lancio, con autonomia sufficiente alla discesa sino a FL 150 a paracadute aperto.
SEZIONE 2
ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI PARACADUTISMO (IP)
2.1. IDONEITA' AL RILASCIO PER ESAMI
Ai sensi degli artt. 11, 20 e 77 del DPR 566/88, il paracadutista ha diritto al rilascio dell'abilitazione di
Istruttore di Paracadutismo (IP) conforme al modello D allegato, qualora presenti domanda conforme al
modello I allegato
2.2. IDONEITA' AL RILASCIO PER CONVERSIONE DI ALTRI TITOLI
Ai sensi degli artt.21 , 24 ed 83 del DPR 566/88, il paracadutista ha diritto al rilascio dell'abilitazione senza
sostenere alcun esame qualora all'atto della domanda conforme al modello I allegato:
(a) Sia provvisto di titoli in esercizio equivalenti ad una delle CS di cui alla sez. 1.5, oppure dei requisiti
prescritti per il rilascio delle stesse indicati nelle rispettive schede di addestramento alla sez. 3.
(b) Abbia effettuato l'attività addestrativa di cui alla sez.2.3.2 comma (c), ed abbia esperienza di esercizi
uguali, o di livello tecnico equivalente o superiore, a quelli della sez. 2.3.3 comma (a).
La domanda deve recare in calce la dichiarazione rilasciata da una Scuola di Paracadutismo (SP)
autorizzata, attestante che sulla scorta dei documenti del paracadutista sussistono i predetti requisiti; copia
dei titoli da convertire, vistati dal Direttore della SP, deve essere allegata alla domanda.
2.3. ACCERTAMENTO DI IDONEITA' AL RILASCIO
2.3.1. Generalità
Al sensi dell'art. 14 DPR 566/88, la Commissione d'esame, i cui componenti possono variare nelle due fasi,
è costituita da un funzionario del Ministero dei Trasporti con funzioni di Presidente, e da non meno di due
Istruttori di Paracadutismo Senior (lPS) in esercizio presso SP diverse.
Per quanto non precisato si applicano le disposizioni in materia di licenze aeronautiche contenute nel DM 12
luglio 1991 n. 124/T, in particolare nella Sez. l. punti 1.5 e 1.6 .
Art. 12 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Abilitazione di Istruttore di Paracadutismo (IP)
1. L’abilitazione di istruttore di paracadutismo abilita il titolare a svolgere attività didattica per il
conseguimento, mantenimento e ripristino della licenza di paracadutista.
L’abilitazione consente al titolare di svolgere l’attività secondo una o più delle categorie indicate:
a) Istruttore Fune di Vincolo (metodo tradizionale);
b) Istruttore Accelerated Free Fall – AFF;
c) IstruttoreTandem.
2. Per il conseguimento della abilitazione di Istruttore di Paracadutismo (IP), il candidato deve svolgere il
previsto addestramento in tre fasi di cui alla Sez. 2 del Titolo I “Programma di Addestramento per il
Paracadutismo” del DM 467/T del 25.06.1992.
presso una scuola di paracadutismo autorizzata e secondo programmi approvati.
3. Può essere ammesso all’addestramento per il conseguimento della abilitazione il paracadutista in
possesso dei seguenti pre-requisiti minimi:
a) essere titolare di licenza di paracadutismo da almeno 36 mesi;
b) essere in possesso della certificazione Speciale DL prevista dall’art. 8 del presente Regolamento
da almeno 18 mesi;
c) aver svolto la seguente attività addestrativi convalidata e documentabile:
i. 1000 lanci con paracadute planante, di cui almeno 50 negli ultimi 12 mesi precedenti
l’inizio dell’addestramento;
ii. almeno 8 ore in caduta libera, di cui almeno 30 minuti negli ultimi 12 mesi precedenti
l’inizio dell’addestramento;
iii. esclusivamente per l’abilitazione IP Tandem: almeno uno sgancio del paracadute
principale, anche intenzionale, con utilizzo del paracadute di emergenza.
4. ll titolare dell’abilitazione di IP in una categoria può accedere direttamente alla terza fase
dell’addestramento per l’ottenimento di una un’ulteriore categoria.
Art. 13 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Prove di accertamento per il rilascio della abilitazione di IP
1. Al completamento, con esito positivo, del programma di addestramento, l’abilitazione di IP si consegue al
superamento di un accertamento suddiviso in 3 fasi:
a) obiettivo della prima fase (prova pratica) è accertare le abilità tecniche del candidato;
b) obiettivo della seconda fase (prova teorica) è accertarne il grado di preparazione e le conoscenze
specifiche, nonché l’attitudine pedagogica;
c) obiettivo della terza fase è istruire e valutare il candidato sulle capacità di applicazione del metodo
didattico prescelto. Questa fase dovrà essere organizzata presso una scuola di paracadutismo
autorizzata.
2. Le fasi 1 e 2 devono essere intervallate fra loro da un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 12 mesi,
durante il quale il candidato svolgerà un tirocinio presso una scuola di paracadutismo autorizzata, con
particolare riferimento all’attività relativa alla categoria prescelta.
3. La fase 3, compatibilmente con le esigenze organizzative, sarà immediatamente successiva alla fase 2.
4. A seguito dell’esito favorevole degli accertamenti delle tre fasi, il rilascio della abilitazione viene annotato
dall’ENAC sulla licenza di paracadutismo del titolare.
2.3.2. Requisiti di ammissibilità alla prima fase
(a) Avere inoltrato alla DGAC all’ENAC, almeno 30 giorni prima, domanda di partecipazione conforme al
modello I, vistata dal Direttore di una SP e da un IPS in esercizio nella SP.
2.3.3. Prove della prima fase
(a) Prove di abilità individuale: un lancio di valutazione per ognuno dei sottoelencati esercizi.
(1) Dorso: il candidato si rovescia ed effettua caduta libera stabile sul dorso per non meno di 10 secondi e
non più di 15 secondi, poi ritorna nell'assetto originale.
(2) Figure associate (F.A.): il candidato effettua nel tempo massimo di 18 secondi la sequenza di esercizi in
caduta libera: looping, giro 360°, tonneau, looping, giro 360°, tonneau; gli ultimi3 esercizi in senso opposto ai
precedenti. Il tempo è contato dal movimento di partenza per primo esercizio.
(3) Lavoro Relativo (R.W.): lancio con un membro della Commissione o con un paracadutista designato
dalla stessa, il quale si lancia per primo e nella fase di caduta libera rimane in assetto stabile mantenendo
l'asse dell'aeromobile. Il candidato si lancia separatamente al seguito dall'interno dell'aeromobile con
distacco osservabile, lo raggiunge ed effettua presa efficace sul suo fianco senza pregiudicare la stabilità di
entrambi, poi lascia la presa, si sposta sul fianco opposto ed effettua nuova presa con le stesse modalità
entro 30 secondi contati dalla propria uscita, infine si separa, si allontana con deriva efficace e segnala
l'apertura con metodo convenzionale.
(4) Lavoro relativo a paracadute aperto (C.R.W.): lancio con un membro della Commissione o con un
paracadutista designato dalla stessa, il quale assume il ruolo di base ed esegue le istruzioni del candidato. Il
candidato effettua aggancio entro 180 secondi contati dalla propria uscita, trasforma in "plane", poi la coppia
effettua un giro 360°, infine si separa con tecnica appropriata. Sgonfiamenti pericolosi, separazioni
premature, uso del paracadute ausiliario, agganci sotto 2.000 ft/600 m AGL determinano esito negativo della
prova.
(5) Precisione d'atterraggio (P.A.): il candidato effettua circuito d'atterraggio standard (sottovento, base,
finale) con paracadute planante ed atterraggio entro tre metri dal bersaglio prestabilito, con vento massimo 7
m/s (14 kts).
(b) Capacità di osservazione. due valutazioni corrette degli esercizi in caduta libera degli altri candidati
mediante osservazione al binocolo o video, secondo modalità stabilite dalla Commissione d'esame.
2.3.4. Criteri di valutazione delle prove di abilità
(a) Ogni prova deve essere valutata da almeno due Commissari.
(b) Ogni prova è giudicata positiva se vengono eseguiti correttamente tutti gli elementi descritti; ammesse
deviazioni di 45° rispetto agli assi di riferimento. E' giudicata negativa qualora l'apertura del paracadute sia
effettuata sotto la quota minima ammessa.
(c) In caso di giudizi negativi, il candidato ha diritto complessivamente alla ripetizione di un lancio per gli
esercizi in caduta libera ed uno per gli esercizi a paracadute aperto.
(d) E' prevista ripetizione qualora condizioni oggettive abbiano pregiudicato la valutazione della prova, e
qualora negli esercizi di lavoro relativo, a giudizio di uno dei Commissari, il candidato sia stato agevolato o
danneggiato dal compagno; è ammessa l'effettuazione di un lancio di prova con il compagno designato per i
lanci in coppia.
2.3.5. Requisiti di ammissibilità alla seconda fase
Il candidato deve:
a. Avere superato le prove della prima fase.
b. Avere completato l'addestramento prescritto nella scheda di addestramento per l'abilitazione di IP di cui
alla sez. 3, attestato dal Direttore della SP di effettuazione e dall'IPS che ha vistato la domanda di cui
alla sez.2.3.2 comma (a), o da altro IPS in caso di forza maggiore.
c. Avere partecipato negli ultimi 12 mesi ad un corso di formazione indetto dal Ministero dei Trasporti o da
uno degli Enti od Associazioni riconosciute dal Ministero dei Trasporti, attestato dal Direttore del corso.
La partecipazione al predetto corso può essere a titolo oneroso; I candidati che abbiano superato la
prima fase d'esame hanno diritto di partecipazione.
2.3.6. Prove della seconda fase
a. Prova scritta: la Commissione elabora una scheda a quiz composta da l0 domande con 4 possibili
risposte, per ognuna delle materie definite nella scheda di addestramento per l'abilitazione di IP di cui
alla sez. 3. Il candidato deve indicare la risposta alle domande di tutte le schede senza consultare testi
od appunti, nel tempo di 10 minuti per ogni scheda. La prova ha esito positivo se il candidato risponde
correttamente ad almeno l'80% delle domande di ogni scheda.
b. Prova di attitudine pedagogica: il candidato deve tenere una lezione della durata approssimativa di 30
minuti su un argomento assegnato dalla Commissione il giorno precedente mediante sorteggio,
simulandone l'esposizione ad allievi paracadutisti. E' consentito consultare testi od appunti ed avvalersi
di ausili didattici.
La prova ha esito positivo se tutti i seguenti elementi sono giudicati positivi.
(l) Impostazione della lezione;
(2) Conoscenza dell'argomento;
(3) Capacità ed efficacia espositiva;
(4) Capacità sintetica;
(5) Completezza di trattazione dell'argomento.
(6) Utilizzo degli ausili didattici disponibili.
2.4. IDONEITA' A RINNOVO E REINTEGRAZIONE
Art. 14 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Rinnovo, ripristino della abilitazione di istruttore di Paracadutismo
1. Per il rinnovo della abilitazione di IP, il candidato deve ogni 24 mesi:
a) svolgere presso una Scuola di Paracadutismo autorizzata, almeno 20 giornate di attività didattica
attestate dal Direttore della Scuola
b) partecipare nei 24 mesi precedenti la scadenza ad un seminario di aggiornamento.
2. Inoltre, nei 12 mesi precedenti la scadenza annuale, deve:
a) Istruttore AFF: effettuare almeno 50 lanci con almeno 30 minuti complessivi di caduta libera, di cui
almeno 25 come Assistente AFF.
b) Istruttore Tandem:
i. almeno 50 lanci con almeno 30 minuti complessivi di caduta libera, di cui almeno 25 con
paracadute biposto;
ii. almeno 3 lanci con paracadute biposto ogni 3 mesi.
c) Istruttore DL: avere la CS DL in esercizio.
3. In alternativa, all’istruttore che non abbia svolto l’attività minima di lancio è consentito solo l’esercizio
dell’attività didattica e di conduzione tecnica a terra. In questo caso il titolare è obbligato alla sola frequenza
dei seminari di aggiornamento e delle giornate di attività didattica. In questo caso l’abilitazione non è
soggetta a scadenza e non presuppone l’idoneità psico-fisica.
4. Nel caso in cui l’Istruttore non abbia svolto l’attività minima periodica per il mantenimento in esercizio della
sua abilitazione per il ripristino dovrà:
a) Istruttore AFF:
i. effettuare almeno 2 lanci quale Istruttore AFF secondario nel caso in cui l’inattività sia
superiore a 3 mesi
ii. effettuare almeno 4 lanci quale Istruttore AFF secondario nel caso in cui l’inattività sia
superiore a 6 mesi
iii. effettuare un lancio di valutazione con un “IPS AFF” quale allievo simulando un livello in
cui sia previsto un solo Istruttore AFF, e successivamente 3 lanci quale Istruttore AFF
secondario nel caso in cui l’inattività sia superiore a 12 mesi
b) Istruttore Tandem:
i. effettuare almeno due lanci con passeggeri paracadutisti con licenza in corso di esercizio
nel caso in cui l’inattività sia superiore a 3 mesi
ii. effettuare almeno un lancio con un passeggero titolare a sua volta di qualifica I/T, e
successivamente due lanci secondo il punto “a”, nel caso in cui l’inattività sia superiore a 6
mesi
iii. un lancio di rivalutazione con passeggero titolare di qualifica IPS PT, e successivamente
due lanci secondo il punto “a”, nel caso in cui l’inattività sia superiore a 12 mesi.
c) Istruttore DL: effettuare quanto previsto per la CS DL
5. Nel caso in cui l’istruttore non abbia svolto l’attività didattica minima di cui al comma precedente, o nel
caso in cui l’abilitazione sia scaduta da non più di 5 anni, l’abilitazione di IP può essere rinnovata se il
candidato:
a) svolga almeno 10 giornate di attività didattica a terra sotto la supervisione di un Istruttore di
Paracadutismo Senior
b) superi un accertamento di idoneità tecnica da parte di un Istruttore di Paracadutismo Senior,
attestata anche dal Direttore della Scuola.
6. L’abilitazione scaduta da più di 5 anni dovrà essere nuovamente conseguita.
7. Il rinnovo ed il ripristino della abilitazione di Istruttore di Paracadutismo viene annotato da ENAC sulla
licenza di paracadutismo del titolare.
Art. 15 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Istruttori paracadutismo militari
1. Considerato che l’addestramento previsto per il personale militare non è equivalente a quello richiesto
dalla normativa vigente, all’IP militare viene accreditata l’attività addestrativa prevista nella prima delle tre
fasi di accertamento necessarie per il conseguimento della abilitazione e deve completare l’addestramento
teorico pratico per l’abilitazione di istruttore e partecipare ad apposito corso di formazione.
2. L’istruttore militare deve quindi sostenere le prove della seconda e terza fase secondo il programma
approvato dall’ENAC.
Art. 11 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Verifica della validità della licenza
1. L’Istruttore di Paracadutismo ha l’obbligo di controllare la validità della licenza e del certificato di idoneità
psicofisica degli allievi/paracadutisti anche in occasione di soli lanci Ordinari e/o Speciali.
Vedasi anche SEZ. 3 SCHEDA P/4 . ADDESTRAMENTO PER ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE
2.5. CERTIFICAZIONI "ISTRUTTORE DI PARACADUTISMO SENIOR" (IPS)
2.5.1. Oggetto delle certificazioni
Le certificazioni IPS attestano il possesso di particolare esperienza nell'esercizio delle CS di cui alla sez. 5.
2.5.3. Conversione di titoli equivalenti
I titoli di "Istruttore Esaminatore" per tecniche equivalenti alle CS, rilasciati da enti ed autorità italiane od
estere riconosciute, attestati da copia autenticata mediante visto della DCA locale, sono equivalenti e
sostitutivi dei requisiti (c), (d) di cui alla sez. 2.5.2, qualora in corso di validità all'atto della domanda.
2.5.6. Sospensione e revoca
Le disposizioni di cui all'art. 80 del DPR 566/88 si applicano anche nei confronti delle certificazioni "IPS".
Art. 16 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Abilitazione di Istruttore di Paracadutismo Senior
1. L’abilitazione di Istruttore di Paracadutismo Senior (IPS) abilita il titolare a svolgere attività didattica per il
conseguimento, mantenimento e ripristino dell’abilitazione di Istruttore di Paracadutismo.
2. L’abilitazione si consegue con riferimento alla/alle categoria/e di cui l’Istruttore è in possesso.
3. Si hanno pertanto le seguenti categorie di abilitazione IPS:
a) IPS DL (Istruttore Senior DL);
b) IPS T (Istruttore Senior per Pilota Tandem);
c) IPS AFF (Istruttore Senior Per Accellerated Free Fall).
4. Per il conseguimento della abilitazione IPS, il candidato deve essere rispettare i seguenti requisiti:
a) essere in possesso della abilitazione di istruttore di paracadutismo da almeno 36 mesi;
b) essere impiegato presso una scuola di paracadutismo in qualità di istruttore da almeno 2 anni;
c) aver svolto l’attività minima periodica annuale relativamente all’abilitazione, negli ultimi 3 anni.
5. Per conseguire l’abilitazione IPS DL il candidato deve aver effettuato 1200 lanci ad apertura comandata,
di cui 200 quale DL per allievi paracadutisti.
6. Per conseguire l’abilitazione IPS AFF il candidato deve aver effettuato almeno 1500 lanci ad apertura
comandata, di cui almeno 500 quale Istruttore AFF dopo il conseguimento dell’abilitazione.
7. Per conseguire l’abilitazione IPS T il candidato deve aver effettuato almeno 1500 lanci ad apertura
comandata, di cui almeno 500 con paracadute biposto ed essere in possesso del titolo di Esaminatore di
Paracadutismo rilasciato dal costruttore dell’equipaggiamento fino alla emanazione delle relative circolari
attuative per il rilascio dell’autorizzazione di Esaminatore da parte dell’ENAC.
8. Inoltre, per conseguire le abilitazioni IPS T e IPS AFF, il candidato deve aver svolto nei 24 mesi
precedenti le funzioni di IPS relativamente alla/e categoria/e posseduta/e quale IP impartendo istruzione
teorica e pratica nei confronti di almeno 2 candidati Istruttori, sotto la supervisione e con la valutazione
positiva di un IPS autorizzato allo scopo.
9. Il rilascio dell’abilitazione IPS è subordinato a:
a) aver frequentato un seminario di approfondimento delle tecniche di insegnamento;
b) non aver riportato sanzioni disciplinari per violazioni alle norme che disciplinano l’attività di
paracadutismo nel corso dell’attività negli ultimi 3 anni precedenti la domanda;
c) aver superato una prova teorica valutativa finale da parte di un Esaminatore di Paracadutismo
riconosciuto o autorizzato dall’ENAC.
Art. 17 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Abilitazione di Istruttore di Paracadutismo Senior – mantenimento e ripristino
1. Il paracadutista può esercitare le funzioni di Istruttore di Paracadutismo Senior qualora:
a) abbia la relativa abilitazione IP in corso di esercizio;
b) abbia svolto nei 24 mesi precedenti attività di istruzione quale IPS ad almeno due candidati.
2. Nel caso in cui non abbia svolto l’attività di cui al punto b) precedente, l’abilitazione può essere ripristinata
svolgendo le funzioni di IPS nei confronti di due candidati, sotto la supervisione e con valutazione positiva da
parte di un IPS autorizzato allo scopo.
Art. 18 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Esaminatore di Paracadutismo
1. Per poter svolgere le funzioni di Esaminatore di Paracadutismo per il rilascio della abilitazione di IP e di
IPS, il candidato deve:
a) essere in possesso di abilitazione di Istruttore di Paracadutismo Senior (IPS) da almeno 3 anni
b) non aver riportato provvedimenti disciplinari nei 3 anni precedenti
c) aver partecipato ad un corso di standardizzazione svolto dall’ENAC o da un centro, una
associazione o una scuola di paracadutismo secondo un programma approvato.
d) aver svolto una prova nelle funzioni di esaminatore sotto la supervisione di un ispettore ENAC o
di un esaminatore senior designato dall’ENAC.
2. L’autorizzazione ha validità 3 anni e può essere rinnovata se l’esaminatore ha svolto nel periodo di validità
almeno 2 prove di esame in qualità di esaminatore.
3. Il numero degli esaminatori viene stabilito dall’ENAC sulla base delle esigenze e della distribuzione
territoriale.
4. L’autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualunque momento, nel caso in cui l’esaminatore si
renda responsabile di inosservanze e violazioni che fanno venir meno il necessario rapporto di fiducia ed il
necessario rispetto da parte della comunità di settore.
Art.19 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Sanzioni
1. Fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali, le licenze, le abilitazioni, le certificazioni speciali e gli
incarichi di Direttore di Scuola possono essere sospesi per un periodo da sei mesi a due anni nei casi in cui i
titolari:
a) abbiano manomesso o comunque alterato i titoli aeronautici o annotato dati non veritieri nel
libretto dei lanci o di attestazione di istruzione;
b) abbiano sottoscritto, nell’esercizio delle specifiche funzioni loro attribuite dichiarazioni non
veritiere o inesatte concernenti sia l’addestramento che l’effettuazione dei controlli di addestramento;
c) abbiano fornito dati falsi o inesatti nel rendere dichiarazioni ai sensi di legge;
d) abbiano provocato un incidente dal quale siano derivate la morte o lesioni personali gravi a
paracadutisti, allievi, terzi;
e) abbiano tenuto una condotta sanzionabile ai sensi del Codice della Navigazione;
f) non abbiano osservato le disposizioni sancite dalla normativa in vigore sulla materia.
2. In via accessoria, potranno essere adottati provvedimenti sanzionatori anche nei confronti delle scuole di
paracadutismo e/o delle organizzazioni, se responsabili, nell’ambito delle quali siano state verificate le
violazioni e/o inadempienze di cui al precedente comma 1.
Art. 20 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Disposizioni transitorie e finali
1. I paracadutisti in possesso di certificazione speciale AFF e/o Tandem conseguite prima della data di
entrata in vigore del presente regolamento (25/10/2013), possono continuare a svolgere le attività relative
alla corrispondente categoria di IP posseduta per ulteriori tre anni (25/10/2016), entro i quali dovranno
conseguire la relativa abilitazione IP, anche in difetto dei requisiti di esperienza di cui ai punti c) i) e ii) del
comma 3 dell’Art. 12, partecipando alla fase 1 e 2 dell’accertamento e superando le relative prove, del corso
di qualificazione istruttori, pena la decadenza della certificazione speciale.
2. L’attività aviolancistica d’interesse militare dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (A.N.P.d’I.)
disciplinata dallo Stato Maggiore dell’Esercito, in quanto svolta sotto il controllo del Ministero Difesa, è
esclusa dalla disciplina del presente Regolamento.
3. L’attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica, per le finalità di cui al precedente
comma 1, può essere effettuata dalla quota di 500 m su zone lancio con raggio 250 m.
2.6. DISCIPLINA DI ESERCIZIO
2.6.1. Validità dell'abilitazione
Ai sensi dell'art. 5 del DPR 566/88, il paracadutista può' esercitare le attività consentite dall'abilitazione di
Istruttore qualora almeno una delle CS di cui alla sez. 1.5 sia in esercizio, con applicazione dei metodi
didattici relativi alle CS possedute.
2.6.2. Prerogative dell'Istruttore di Paracadutismo Senior (IPS)
(a) L'attività didattica e la supervisione dell'attività addestrativa volta al rilascio delle CS di cui alla sez. 1.5,
nonché la facoltà di vistare le domande di partecipazione all'accertamento di idoneità per abilitazione di
Istruttore, sono riservate agli IPS in esercizio.
(b) Per ogni sessione dell'accertamento di idoneità di cui alla sez. 2.3, l'IPS ha facoltà di vistare non oltre
due domande di partecipazione. Qualora tutti i candidati partecipanti a due sessioni consecutive siano
risultati non idonei al rilascio dell'abilitazione, la facoltà e' automaticamente sospesa per due anni.
2.6.3. Attestazioni
(a) L'IP attesta gli atti di competenza mediante apposizione di firma autografa, nonché timbro personale
recante la sigla '"IP", numero della licenza, cognome e nome.
(b) Negli atti di competenza degli IPS, quanto al comma (a) è da integrarsi con la sigla ""IPS" e la sigla della
CS cui si riferisce, e la data di rilascio della certificazione lPS.
(c) IP ed IPS non sono autorizzati a effettuare attestazioni concernenti la propria attività.
2.7 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
2.7.1. Disposizioni finali
a. L'attività aviolancistica d'interesse militare dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia
(ANPDI), disciplinata dalla Circolare 1400/563 del 27 marzo 1990 dello Stato Maggiore Esercito, in
quanto svolta sotto il controllo del Ministero Difesa è esclusa dalla disciplina del presente decreto.
b. L'attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica, per le finalità di cui al
precedente comma (a), può essere effettuata dalla quota dl 500 m su zone lancio con 250 m di
raggio. .
c. I lanci effettuati con paracadute vincolato a calotta di tipo emisferico di cui al comma (b), sono validi
ai fini del computo dei lanci necessari per il conseguimento della licenza dl paracadutista prevista
dall'art.59 del DPR 566/1988
2.7.2. Disposizioni transitorie
a. Il paracadute principale deve essere obbligatoriamente di tipo planante dopo due anni dall'entrata in
vigore del presente decreto (1992>1994).
b. Il paracadute ausiliario deve essere obbligatoriamente di tipo direzionale o planante dotato di
pilotino estrattore dopo due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
c. L'imbragatura idonea all'installazione dei due paracadute e relativi accessori deve essere
obbligatoriamente di tipo tutto dietro dopo due anni dall'entrata in vigore del presente decreto
(1992>1994); dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto (1992>1995) deve essere
obbligatoriamente munita di vincolo di collegamento tra le bretelle del paracadute principale ed il
comando di apertura dell'ausiliario.
d. Dopo due anni dall'entrata in vigore del presente decreto (1992>1994) il paracadute deve essere
sempre di tipo planante ed il paracadute ausiliario di tipo planante o direzionale in ogni caso.
SEZIONE 3
SCHEDA P/l *PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI BASICHE DI SICUREZZA
Obiettivo
Garantire che l'attività addestrativa di scuola sia effettuata in condizioni di sicurezza.
Validità
Le disposizioni di scheda valgono per l'attività effettuata da allievi e da paracadutisti sprovvisti di licenza in
esercizio ai sensi della sez. 1.3. Per paracadutisti con licenza in esercizio vale la disciplina di esercizio di cui
alla sez. l.
01 Idoneità dell'area di atterraggio
Con l'entrata in vigore dell'obbligo del paracadute principale planante e del paracadute ausiliario direzionale
o planante (1994) sono idonee le aree aeroportuali senza vincoli dimensionali, oppure le aree non
aeroportuali aventi le seguenti dimensioni minime libere da ostacoli pericolosi:
a. metri 200 di raggio per attività con paracadute ausiliari direzionali.
b. metri 100 di raggio per attività con paracadute ausiliari plananti
Sono classificati ostacoli pericolosi: linee elettriche e telefoniche, torri, edifici, corsi e specchi d'acqua con
caratteristiche a rischio di annegamento, alberi d'alto fusto, aree di parcheggio, strade provinciali o di
categoria superiore, rilievi orografici significativi e dirupi.
02 Attrezzature al suolo
E' prescritta la presenza sull'area di atterraggio di:
(a) Una radio di collegamento T/B/T.
b) Una manica a vento, od altri mezzi idonei ad indicare ai paracadutisti direzione ed intensità del vento al
suolo.
(c) Una cassetta di pronto soccorso.
(d) Un telefono disponibile nelle adiacenze per richieste di soccorso.
(e) Per le zone permanenti di attività:
- Planimetria con indicazione delle aree di atterraggio per allievi e di quelle nelle quali è vietato o limitato
l'atterraggio con paracadute:
- zona ripiegamento - divieto assoluto
- zona pubblico - divieto assoluto
- zona interdetta agli atterraggi con "ganci" consistente in una fascia di rispetto di almeno 100 m. attorno
alle aree di cui sopra.
n.d.r.: Attrezzature al suolo prescritte “indirettamente”
L’Art. 6 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) prescrive l’Allenamento alle procedure di sgancio, ne
deriva che tra le attrezzature al suolo deve essere presente anche un sistema adeguato per la “simulazione di sgancio
del paracadute principale e apertura dell'ausiliario all'imbracatura sospesa”.
Il D.M. 24/4/2013 Min. Salute recante “disposizioni e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici
e di eventuali dispositivi salvavita” all’art.5 prescrive che le a.s.d. (o assimilabili): “si dotino di defibrillatori
semiautomatici nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee guida riportate nell'allegato “E” entro 30 mesi dall'entrata
in vigore del decreto (20-7-2013), ossia entro il 27-1-2016. Il menzionato allegato “E” prevede che “ai fini della formazione
del personale è opportuno individuare i soggetti che all'interno dell'impianto sportivo, per disponibilità, presenza
temporale nell'impianto stesso e presunta attitudine appaiono piu' idonei a svolgere il compito di first responder. La
presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli
allenamenti.”
03 Equipaggiamento da lancio
Art. 4 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali)
Equipaggiamento da lancio
1. E’ prescritto l’utilizzo di quanto segue:
g) paracadute principale di tipo planante, corredato di idoneo contenitore, e di sistema di apertura
azionabile manualmente dal paracadutista oppure automaticamente mediante collegamento con
l’aeromobile o metodi equivalenti.
h) paracadute ausiliario di tipo direzionale o planante, dotato di pilotino estrattore, corredato di contenitore
e di idoneo sistema di apertura azionabile manualmente dal paracadutista, provvisto di certificazione
secondo le pertinenti disposizioni ENAC, oppure, secondo le pertinenti disposizioni in vigore nel Paese
ove la licenza è stata rilasciata.
i) imbracatura idonea all’installazione dei due paracadute e dei relativi accessori di tipo tutto dietro.
j) altimetro ottico.
k) altimetro acustico per video/cine/foto operatori, durante le riprese in caduta libera.
l) casco protettivo di tipo rigido o morbido con rinforzi aventi caratteristiche di protezione similari.
Art. 9 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Equipaggiamenti da lancio - Sistema di apertura per allievi in caduta libera
1. Il sistema di apertura manuale del paracadute principale utilizzato dagli allievi in caduta libera deve essere
composto, in alternativa, da:
a) maniglia con cavo e pilotino a molla, oppure
b) pilotino estrattore di tipo “throw out” posizionato sotto il contenitore (Bottom Of Container).
2. Il sistema di apertura deve essere annotato sul libretto di attestazione dell’istruzione.
Art. 10 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Equipaggiamenti da lancio per allievi
1. Il paracadute ausiliario deve essere atto a garantire l’atterraggio con velocità verticale non superiore a 6
m/s senza l’utilizzo dei comandi di manovra.
2. E’ fatto obbligo di indossare un casco protettivo rigido coprente la nuca (eccetto che nei lanci tandem),
calzature chiuse senza parti suscettibili di impigliamento, abbigliamento coprente gli arti.
3. L’equipaggiamento dovrà essere conforme a quanto previsto all’Art. 4 del nel Regolamento sulla disciplina
dei lanci ordinari e speciali.
DM 467/T
(c) Qualora l'apertura del paracadute principale sia attuata mediante Fune di Vincolo con l'aeromobile, la
stessa deve essere agganciata ad un punto idoneo predisposto e non deve poter interferire con i piani di
coda dell'aeromobile; l'estremità agente sul paracadute deve essere installata in modo da operare sia
l'apertura del contenitore che l'estrazione iniziale del paracadute dallo stesso, anche quando presente un
pilotino estrattore; obbligo di un coltello a bordo dell'aeromobile per tagli di emergenza.
(g) Nei lanci con caduta libera, qualora il paracadutista possieda esperienza di non meno di cinque lanci
con apertura del paracadute mediante Fune di Vincolo o metodi equivalenti, è raccomandata la presenza
di un congegno supplementare di apertura automatica sino al superamento del Test 2 (Giri) di cui alla
sez. 1.1; qualora non possieda la predetta esperienza, è raccomandata sino al superamento del Test 4
(Figure Associate). Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto il congegno supplementare
di apertura automatica sarà obbligatorio sin dal primo lancio, anche per i lanci con apertura del
paracadute mediante Fune di Vincolo o metodi equivalenti, fino al superamento del Test 4 (Figure
Associate).
(h) Nei primi cinque lanci individuali con paracadute planante, è raccomandata assistenza all'allievo nella
manovra paracadute, mediante radio od altro metodo idoneo.
Art.5 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali)
Limitazioni di utilizzo per paracadute principale
1. Nel caso in cui il paracadutista abbia la licenza di paracadutismo non in corso di esercizio (cioè non abbia
effettuato la prevista attività minima periodica) dovrà svolgere la attività relativa alla licenza presso una
scuola di paracadutismo certificata.
In tale caso sarà discrezione della scuola di paracadutismo la scelta del paracadute da utilizzare.
n.d.r.:
le disposizioni relative agli equipaggiamenti sono distribuite nelle tre norme in vigore e sono sopra riassunte per facilità di
lettura ed applicazione.
Art. 6 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali)
Allenamento alle procedure di sgancio
1. Il paracadutista deve aver effettuato nei 12 mesi precedenti ciascun lancio, almeno una prova con esito
favorevole di simulazione di sgancio del paracadute principale e apertura dell'ausiliario all'imbracatura
sospesa. Tale prova deve essere convalidata sul libretto dei lanci da un istruttore di paracadutismo.
Art. 7 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali)
Condizioni di lancio
1. Non è consentito effettuare lanci:
a) al di fuori degli spazi aerei autorizzati;
b) nelle nubi o attraverso le stesse;
c) quando l’area di atterraggio non è visibile.
Art. 8 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali)
Limitazioni
1. Il dispositivo di apertura del paracadute principale deve essere azionato a quote non inferiori a 2.500
ft/750 m AGL. L'azionamento del dispositivo di apertura del paracadute principale a quote superiori a 6000
ft/1800 m deve essere preventivamente notificato al comandante dell'aeromobile.
04 Quote di apertura
Vale quanto disposto alla sez. 1.6 per i titolari di licenza in esercizio, integrato da quanto segue:
Nei lanci con assistenza in caduta libera da parte di altri paracadutisti, quota minima di apertura per l'allievo
è di 3.000 ft/900 m AGL.
1.6.5. Quote di apertura
(b) Nel corso di un lancio è ammessa l'esecuzione di un singolo tipo di esercizio per ciascuna delle seguenti
specialità:
- Lavoro relativo RW
- Lavoro Relativo a paracadute aperto CRW
- Freestyle
- Stile
- Sky-surfing
Art.9 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali)
Libretto dei lanci
1. Sono riconosciuti i libretti dei lanci con doppie diciture in lingue italiana ed inglese, recanti nominativo e
numero di licenza del paracadutista nonché i seguenti estremi dei lanci: numero progressivo, data, località,
tipo di aeromobile, tipo di paracadute principale, quota AGL, tempi di caduta libera singoli e progressivi,
esercizio, distanza bersaglio in atterraggio, note, convalida.
2. Sono riconosciuti i lanci convalidati da:
a) istruttori di Paracadutismo (IP) in esercizio;
b) direttori di Scuole di Paracadutismo autorizzate;
c) Giudici e Direttori di gara, per le competizioni conformi ai regolamenti sportivi internazionali;
d) figure similari di enti esteri equivalenti.
Art. 10 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali)
Certificati di idoneità psicofisica
1. I requisiti psico-fisici ed i conseguenti certificati di idoneità vengono rilasciati e riconosciuti secondo la
normativa specifica in materia di requisiti di idoneità medica in vigore per i paracadutisti.
Art. 11 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali)
Assicurazione
1. E’ prescritta la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile verso terzi in aria ed al suolo, e
verso il passeggero trasportato nei lanci con paracadute biposto (tandem), mediante polizza individuale con
massimale unico minimo di 1.200.000 Euro; a partire dal 1 gennaio 2014 il valore è aggiornato
automaticamente ogni due anni per una percentuale non inferiore all’indice ISTAT, rilevato al 30 settembre
del biennio precedente.
05 Limiti operativi
Ai paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio non è consentito effettuare lanci:
(a) Al di fuori delle aree idonee di cui al punto 01.
(b) Quando l'area di atterraggio non è visibile.
(c) In presenza di vento superiore a 7 m/s (14 kts),
(d) Notturni.
(e) Da alte quote, quali definite alla sez. 1.7.
(f) Quale operatore foto/cine/video
Art. 11 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Verifica della validità della licenza
1. L’Istruttore di Paracadutismo ha l’obbligo di controllare la validità della licenza e del certificato di idoneità
psicofisica degli allievi/paracadutisti anche in occasione di soli lanci Ordinari e/o Speciali.
SEZIONE 3
SCHEDA P/2 ADDESTRAMENTO PROPEDEUTICO AI LANCI
Obiettivo:
Avviare l'allievo ai lanci con le nozioni elementari e l'addestramento per il corretto uso dell'equipaggiamento
e per il comportamento a bordo dell'aeromobile e nei lanci.
Parte teorica
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Presentazione dell'equipaggiamento da lancio da utilizzarsi: descrizione, caratteristiche e prestazioni,
sequenza di apertura.
Preparazione ed indossaggio dell'equipaggiamento.
Imbarco, sistemazione e comportamento a bordo dell'aeromobile.
Modalità di uscita dall'aeromobile per il lancio.
Forze che agiscono sul corpo all'uscita ed in caduta, concetto di equilibrio e di stabilita' del corpo in
caduta.
Acquisizione di stabilita' e comportamento sino all'apertura.
Tecnica per l'apertura del paracadute principale.
Verifica post-apertura dello stato del paracadute.
Manovre per prevenire collisioni con altri paracadutisti.
Valutazione di: posizione rispetto all'area di atterraggio, direzione ed intensità del vento.
Modalità di utilizzo del paracadute per atterraggio in area prestabilita, in funzione del vento e degli
ostacoli al suolo.
Stima del punto di atterraggio.
Comportamento del vento in prossimità di ostacoli (turbolenze).
Manovre per prevenire atterraggi su ostacoli.
Manovra della velatura in preparazione all'atterraggio.
Modalità e comportamento nella fase di atterraggio.
Comportamento al suolo in un'area aeroportuale.
Procedure in situazioni di emergenza, in riferimento al tipo di aeromobile e di paracadute da utilizzarsi:
avarieall'aeromobile; apertura accidentale a bordo od in fase di uscita; malfunzionamenti in fase di
apertura (conparticolare riferimento alla velocità di discesa); collisioni; atterraggi su ostacoli pericolosi;
trascinamento al suolo.
Comportamento in discesa con il paracadute ausiliario.
Norme generali di prevenzione degli incidenti.
Condizioni di salute sconsigliate per l'effettuazione di lanci.
Nozioni di normativa aeronautica attinente il paracadutismo.
Norme generali di comportamento in caso di avaria all'aeromobile nella fase di decollo o
immediatamente successiva
Parte pratica
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Addestramento al suolo per:
Preparare al lancio ed indossare l'equipaggiamento.
Controlli pre-indossaggio, pre-imbarco, pre-lancio.
Imbarco, sistemazione a bordo, posizionamento in uscita.
Posizione di stabilità in caduta.
Manovra di apertura del paracadute principale. .
Comportamento a paracadute aperto.
Posizione e movimenti per l'atterraggio, in riferimento al tipo di paracadute principale ed ausiliario
utilizzati.
Procedure di emergenza in apertura del paracadute, incluso sgancio se previsto, con l'ausilio di una
imbracatura sospesa.
Atterraggi su ostacoli ed ammaraggi.
Trascinamento al suolo.
Ripiegamento del paracadute principale utilizzato.
SEZIONE 3
SCHEDA P/3 ADDESTRAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA
Obiettivo
Addestrare alle tecniche di lancio previste dai Test per il rilascio della licenza di cui alla sez. 1.1.
Requisiti di ammissibilità
Avere completato l'addestramento di scheda P/2, convalidato sul libretto di attestazione dell'istruzione.
Parte teorica
Introduzione dei seguenti argomenti in riferimento all'esercizio programmato:
(a) Per i lanci individuali:
• Parametri di caduta libera: tempo, velocità, traiettoria.
• Mantenimento della stabilità in apertura.
• Condizioni nella caduta libera prolungata: coscienza della quota; uso dell'altimetro, azioni compensative
di instabilità.
• Assi di riferimento per la caduta libera.
• Azioni per la rotazione controllata sugli assi di riferimento.
• Azioni per la modifica controllata della traiettoria di caduta.
(b) Per i lanci di Lavoro Relativo (R.W ):
• Spostamenti orizzontali e verticali di entità e velocità controllata.
• Tecniche per il contatto tra paracadutisti in caduta libera.
• Procedure standard di sicurezza: uscita dall'aeromobile, avvicinamento, contatto, volo in formazione,
separazione, segnalazione ed apertura del paracadute, prevenzione di collisioni, atterraggi in gruppo in
zone ristrette.
• Comportamento in situazioni anomale o di emergenza: apertura accidentale del paracadute, rottura di
formazioni, collisioni.
(c) Per le manovre a paracadute aperto:
• Tecnica per l'atterraggio su un punto prestabilito.
(d) Per la tecnica di Auto-Lancio (A.L.):
• Nozioni di meteorologia che interessano il paracadutismo: regime dei venti alle diverse quote, brezze,
turbolenze dinamiche e termiche, problemi legati ai cumulonembi.
• Nozioni aeronautiche: indicazioni goniometriche di rotta, indicazioni di direzione ed intensità del vento,
metodi di comunicazione e collaborazione con il pilota dell'aeromobile.
• Elementi che condizionano il punto ottimale di apertura in relazione al punto di atterraggio prefissato.
• Elementi che condizionano il punto ottimale di lancio in relazione al punto di apertura prefissato.
• Tecniche per l'utilizzo del derivometro.
• Tecniche per valutare rotta e posizione dell'aeromobile.
• Metodi per la correzione di errori di rotta in collaborazione con il pilota dell'aeromobile, ai fini del
raggiungimento del punto di lancio prefissato.
Parte pratica
Le modalità di effettuazione dei lanci di addestramento in preparazione dei Test di cui alla sez. 1.1 sono a
discrezione dell'IP responsabile, nel rispetto delle altre disposizioni dei presenti programmi nonché delle
disposizioni seguenti:
(a) Il metodo didattico applicato deve essere interamente definito in ordine sia alla sequenza delle fasi
addestrative, denominate "livelli", sia alle procedure operative di ogni livello: il manuale operativo del metodo
didattico va sottoscritto dal Direttore della SP e dagli IP che lo applicano ed allegato al quaderno tecnico
della SP.
(b) Sul libretto dei lanci dell'allievo, per ogni lancio va annotata la sigla identificativa del metodo applicato,
nonché il livello ed esercizio effettuato.
(c) Nei lanci con paracadute ad apertura automatica mediante Fune di Vincolo o metodi equivalenti, il DL
deve essere titolare della "CS DL". negli altri casi può essere un paracadutista con licenza in esercizio
designato dall'IP.
(d) L'allievo può effettuare lanci individuali con caduta libera, subordinatamente al giudizio dell'IP, qualora
abbia effettuato almeno cinque lanci con paracadute ad apertura automatica mediante Fune di Vincolo o
metodi equivalenti, e qualora in almeno tre lanci consecutivi aventi procedure ed equipaggiamenti analoghi a
quelli previsti nei primi lanci con caduta libera, abbia dimostrato la corretta acquisizione della posizione
idonea all'apertura del paracadute e l'effettuazione dell'esercizio di apertura simulata del paracadute.
(e) Qualora l'allievo non possieda i requisiti di cui al precedente comma (d) può effettuare lanci individuali
con caduta libera, subordinatamente al giudizio dell'IP, con assistenza durante la fase di caduta libera
mediante affiancamento da parte di due paracadutisti titolari di "CS AFF" sino al superamento del Test 1
(Stabilità ed autocoscienza), successivamente con assistenza mediante affiancamento da parte di un titolare
della predetta CS sino al superamento del Test 2 (Giri).
(f) l lanci con paracadute ad apertura automatica di cui al precedente comma (d) possono essere
parzialmente o totalmente sostituiti da lanci quale passeggero di paracadute biposto (tandem), qualora
l'equipaggiamento sia dotato di sistemi atti a consentire al passeggero la sperimentazione delle operazioni di
apertura del paracadute principale e di manovra del paracadute aperto. L'allievo può effettuare lanci
individuali con caduta libera, subordinatamente al giudizio dell'IP, qualora in almeno un lancio tandem abbia
effettuato autonomamente l'azione corretta di apertura del paracadute alla quota prestabilita; nel primo
lancio individuale con caduta libera va assistito mediante uno stabilizzatore ad estrazione automatica,
oppure mediante affiancamento da parte di almeno un paracadutista titolare di "CS AFF".
(g) All'atto della transizione del paracadutista a tipi di paracadute oppure a sistemi di apertura del principale
oppure a procedure di utilizzo del paracadute ausiliario diversi da quelli dell'addestramento iniziale, l'IP che
impartisce il relativo addestramento lo convalida sul libretto di attestazione dell'istruzione e sul libretto dei
lanci del paracadutista.
(h) I lanci di addestramento per il Test 5 (lavoro relativo) sono effettuabili con l'IP o con un paracadutista con
licenza in esercizio designato dall'IP, dopo il completamento dei Test precedenti.
(i) l lanci di addestramento con esercizi di "lavoro relativo" in gruppi composti da tre o più paracadutisti, sono
effettuabili dopo il superamento del Test 5.
Attività addestrativa di ripresa
In caso di assenza prolungata dai lanci, per la ripresa si osservano le disposizioni seguenti:
(a) Allievi con Test 1 non ancora convalidato: oltre 30 giorni, un lancio di conferma dell'ultimo esercizio
effettuato.
(b) Allievi con Test 1 convalidato, ma con Test 5 non ancora convalidato:
(l) oltre 60 giorni, un lancio di conferma dell'ultimo Test convalidato;
(2) oltre 3 mesi, un lancio di conferma del Test 1 e successivamente un lancio di conferma
dell'ultimo Test convalidato: in alternativa un lancio con un titolare di "CS AFF" di conferma
dell'ultimo esercizio effettuato.
(c) Allievi con Test 5 convalidato: oltre 3 mesi, un lancio individuale con esercizio a discrezione dell'IP.
(d) .Paracadutisti con licenza fuori esercizio ai sensi della sez. 35.3 oppure scaduta:
(l) Oltre 3 mesi, un lancio individuale: quota e livello tecnico a discrezione del paracadutista.
(2) Oltre 6 mesi, un lancio individuale con ripetizione dell'esercizio del Test 2, ed un lancio
individuale con esercizio a discrezione del paracadutista; in alternativa un lancio con un titolare di
"CS AFF"; successivamente, sino al rilascio del visto di cui alla sez. 1.3, la partecipazione a lanci
con esercizi di gruppo è subordinata al giudizio dell'IP.
SEZIONE 3
SCHEDA P/4 .
ADDESTRAMENTO PER ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE
Obiettivo
Completare le abilita' individuali, le capacità e le nozioni del paracadutista, ed addestrarlo alla gestione
tecnica dell'attività di una Scuola di Paracadutismo.
Parte teorica
Approfondimento delle seguenti materie:
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•
•
Concetti fisici ed aerodinamici fondamentali attinenti il paracadutismo: leggi fisiche fondamentali, forze,
coppie di forze, energie nei corpi in moto nell'aria, condizioni di equilibrio, resistenza e portanza e
parametri influenzanti.
Elementi di meteorologia interessanti il paracadutismo: umidità gradienti termici e barici, conseguenze
sul paracadutista in volo e sugli strumenti di uso corrente; spostamento delle masse d'aria, influenza
delle condizioni orografiche sul regime locale dei venti (brezze), comportamento del vento in funzione
delle superfici e degli ostacoli; turbolenze dinamiche e termiche; problemi connessi alla presenza di
cumulonembi.
Fattori che influiscono sul corpo in caduta libera e ne determinano stabilità e movimenti volontari ed
involontari, in riferimento agli esercizi di lancio da assegnare agli allievi.
Analisi del comportamento dei paracadute di uso corrente nella fase di apertura e nelle manovre dopo
l'apertura.
Tecnologia degli equipaggiamenti da lancio di uso corrente, ai fini della valutazione dello stato di
efficienza ed affidabilità: parti metalliche e tessili, sistemi di apertura, di sgancio, accessori.
Congegni automatici di apertura e strumenti di uso corrente: principi di funzionamento, installazione,
taratura, attivazione, manutenzione.
Criteri ed accorgimenti di sicurezza nell'attività paracadutistica, con particolare riferimento all'attività di
scuola.
Metodi pedagogici utilizzabili nell'impostazione ed effettuazione di lezioni ad allievi paracadutisti.
Elementi di legislazione e convenzioni aeronautiche degli utenti dello spazio aereo.
Parte pratica
Dopo il superamento della prima fase dell'accertamento di idoneità per abilitazione di IP di cui alla
sez. 2.3.3, il paracadutista deve partecipare a non meno di 20 giornate di attività della SP in cui opera 1'IPS
che ha vistato la domanda di cui alla sez. 2.3.2 comma (a) coadiuvandolo nell'attività didattica ed
assolvendo i compiti affidati, e partecipare all'istruzione propedeutica ed all'avviamento ai lanci degli allievi
della SP.
Il predetto IPS è garante della regolare effettuazione dell'addestramento pratico, da annotarsi sul
quaderno tecnico della SP.
SEZIONE 3
SCHEDA P/5
ADDESTRAMENTO ALLA TECNICA DI LANCIO:
"LAVORO RELATIVO A PARACADUTE APERTO" (CRW)
Obiettivo
Addestrare alle tecniche di lancio che prevedono il contatto tra paracadutisti a paracadute aperto,
denominate
anche "Canopy Relative Work" (CRW).
Requisiti di ammissibilità
Avere non meno di 30 lanci con paracadute planante, e il Test 5 di cui alla sez. 1.1 convalidato.
Parte teorica
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Criteri di sicurezza preventiva: idoneità dell'equipaggiamento, delle condizioni meteorologiche ed
orografiche, quote AGL.
Comunicazioni convenzionali tra i paracadutisti.
Compensazione di livelli e distanze per l'avvicinamento, tecnica di utilizzo di comandi e bretelle.
Avvicinamento finale.
Manovre evasive e riposizionamento per agganci mancati.
Aggancio e modifica del punto di aggancio.
Manovre del paracadute nel volo in formazione agganciati.
Procedure di separazione.
Procedure di atterraggio in formazione.
Procedure in situazioni di emergenza.
Parte pratica
Le modalità di effettuazione dell'addestramento sono a discrezione dell'IP responsabile, nel rispetto delle
altre disposizioni dei presenti programmi nonché delle disposizioni seguenti:
(a) l lanci di addestramento sono effettuabili con l'IP o con un paracadutista con licenza in esercizio
designato dall'IP.
(b) Nei lanci di lavoro relativo a paracadute aperto (CRW) l'ultimo aggancio non deve essere effettuato a
quota inferiore ai 2500 ft/750 m AGL.
(c) L'addestramento previsto dalla presente scheda e' completato quando il paracadutista abbia dimostrato
in almeno due lanci la capacita' di effettuare correttamente le seguenti fasi: contatto della propria velatura
con l'altro paracadutista, manovre della velatura nel volo in coppia, separazione in prossimità del suolo.
(d) La partecipazione a lanci di CRW in gruppi di tre o più paracadutisti è consentita successivamente al
completamento dell'addestramento, subordinatamente al giudizio dell'Istruttore qualora il paracadutista sia
sprovvisto di licenza in esercizio.
Convalida dell'addestramento
L'IP responsabile conferma il completamento dell'addestramento convalidando gli esercizi sul libretto dei
lanci del paracadutista e rilasciando una attestazione controfirmata dal Direttore della SP. Il paracadutista è
tenuto a custodire la predetta attestazione e ad esibirla su richiesta.
SEZIONE 3
SCHEDA P/6
ADDESTRAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' A TECNICA SPECIALE (CS):
"DIRETTORE DI LANCIO" (DL)
Art. 8 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Certificazione Speciale Direttore di Lancio
1. La Certificazione Speciale di Direttore di Lancio (CS DL) abilita il titolare a svolgere le funzioni di
coordinamento a bordo dell’aeromobile per le procedure di lancio dei paracadutisti equipaggiati con
paracadute con fune di vincolo o degli allievi paracadutisti.
2. Per il conseguimento della CS DL, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
b) essere in possesso della licenza di paracadutista rilasciata in Italia in corso di validità da almeno 18
mesi;
c) avere totalizzato 100 lanci con paracadute planante di cui almeno 50 negli ultimi 12 mesi.
d) aver effettuato con esito positivo un corso di addestramento teorico pratico approvato, comprendente
almeno l’effettuazione di 10 voli svolgendo le funzioni di DL con presenza a bordo dell’IPS DL
responsabile dell’addestramento o di un titolare di CS DL designato dall’IPS stesso, presso una scuola
di paracadutismo autorizzata, di cui almeno 5 in lanci di paracadutisti aventi paracadute con fune di
vincolo. (in mancanza, la Certificazione Speciale viene annotata come limitata ai soli lanci di allievi
paracadutisti).
Obiettivo
Addestrare alle funzioni di Direttore di Lancio a bordo dell'aeromobile per paracadutisti equipaggiati con
paracadute ad apertura mediante Fune di Vincolo (FV) o metodi equivalenti.
Parte teorica
• Nozioni relative agli elementi da ispezionare all'imbarco nei paracadute con apertura mediante Fune di
Vincolo
• Taratura ed attivazione dei congegni supplementari di apertura automatica di uso corrente.
• Attrezzature ed accorgimenti di sicurezza a bordo.
• Assistenza al paracadutista nelle fasi di imbarco, volo, sistemazione alla porta, uscita dall'aeromobile.
• Terminologia e segnali convenzionali con gli allievi a bordo.
• Approfondimento delle nozioni per la determinazione del punto di lancio e per il raggiungimento dello
stesso.
• Interventi di competenza nelle emergenze a bordo: atterraggi di fortuna, lanci di emergenza, apertura
accidentale di paracadute, paracadutista impigliato all'esterno dell'aeromobile.
Parte pratica
Giudizio di idoneità
Il paracadutista è idoneo al rilascio della CS qualora nei predetti voli abbia dimostrato corretta applicazione
delle tecniche di cui alla parte teorica.
Ai sensi degli artt.21, 24, 83 del DPR 566/88, è idoneo al rilascio automatico della CS il paracadutista in
possesso dei titoli riconosciuti equivalenti all’abilitazione di IP.
Attività annuale per il mantenimento in esercizio
3. Il Direttore di lancio, per il mantenimento in esercizio della sua Certificazione Speciale, dovrà effettuare
nel corso dell’anno :
a) 50 lanci, con almeno 30 minuti di caduta libera
b) 10 voli quale DL per paracadutisti aventi paracadute con fune di vincolo, oppure con a bordo
allievi paracadutisti, da annotarsi sul libretto dei lanci
4. Il Direttore di lancio, ai fini del ripristino di tale CS dopo oltre 6 mesi di inutilizzo, dovrà effettuare due voli
come DL con allievi paracadutisti a bordo, sotto la supervisione di un IPS oppure di un titolare di CS DL
designato dall’IPS.
5. Il rinnovo e/o il ripristino della CS avvengono a cura del responsabile della scuola presso la quale viene
svolta l’attività a tal fine.
Sez.4 - 11 Competenze del Direttore di Lancio (DL) a bordo
Ai DL competono le seguenti funzioni, verso gli allievi ed i paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio ai
sensi della sez. 1.3:
(a) Accertamento della presenza ed efficienza delle attrezzature per i lanci prescritte a bordo;
(b) Ispezione pre-imbarco degli equipaggiamenti individuali ed attivazione degli eventuali congegni di
apertura automatica;
(c) Assegnazione dei posti a bordo ed istruzioni al pilota sui lanci da effettuare, nel rispetto delle
consegne dell'Istruttore;
(d) Determinazione del punto di lancio ed azioni relative;
(e) Interventi previsti in situazioni di emergenza.
Art. 12 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali)
Responsabili di lancio (RL) a bordo dell’aeromobile
1. Nelle operazioni di volo relative ai lanci ordinari e speciali, il comandante dell’aeromobile riconosce quale
unico interlocutore a bordo un paracadutista con funzioni di responsabile delle operazioni di lancio,
denominato Responsabile di Lancio (RL).
2. Se non diversamente specificato le funzioni di RL possono essere espletate da paracadutisti in possesso
di Licenza di Paracadutista in esercizio.
3. I paracadutisti a bordo concordano, ed all’imbarco notificano verbalmente al comandante dell’aeromobile,
chi fra essi espleta le funzioni di RL.
SEZIONE 3
SCHEDA P/7
ADDESTRAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' A TECNICA SPECIALE (CS):
"PILOTA TANDEM" (PT)
Obiettivo
Addestrare all'utilizzo di paracadute biposto per trasporto di passeggeri, limitatamente al tipo di
equipaggiamento con cui viene effettuato l'addestramento (da annotarsi sulla CS).
Requisiti di ammissibilità
(a) Possedere i requisiti prescritti per l'ammissibilità all'accertamento di idoneità per l'abilitazione di IP, di cui
alla
sez. 2.3.2 comma (c).
(b) Esperienza di almeno uno sgancio del paracadute principale con utilizzo del paracadute di emergenza.
Parte teorica
• Caratteristiche e prestazioni dell'equipaggiamento utilizzato.
• Procedure di imbrago e di aggancio del passeggero.
• Comportamento a bordo dell'aeromobile.
• Procedure nell'uscita dall'aeromobile ed in caduta libera.
• Verifica post-apertura dell'equipaggiamento.
• Procedure a paracadute aperto.
• modalità di atterraggio.
• Disposizioni di sicurezza.
• Procedure in situazioni di emergenza a bordo e neI lancio.
• Ripiegamento e manutenzione dell'equipaggiamento.
Parte pratica
Applicazione del programma addestrativo raccomandato dalla casa costruttrice dell'equipaggiamento,
effettuando non meno di 5 lanci in coppia con paracadutisti titolari di "CS PT" oppure con altri candidati alla
stessa CS, dei quali non meno di uno quale passeggero e non meno di 4 quale pilota; nel lancio finale il
passeggero è l'"IPS PT" titolare dell'addestramento che valuta l'abilita' acquisita dal paracadutista.
E' ammessa l'effettuazione di addestramento ridotto per i titolari della stessa CS per altri equipaggiamenti.
Giudizio di idoneità
Il paracadutista è idoneo al rilascio della CS se nel lancio finale di valutazione effettua correttamente le
procedure previste; salvo qualora durante l'addestramento in due casi abbia estratto lo stabilizzatore oppure
azionato l'apertura del paracadute sotto la quota minima indicata, oppure qualora in due lanci non abbia
recuperato la posizione di stabilità dopo l'uscita nei limiti di tempo indicati.
Attività addestrativa iniziale
Dopo il completamento del predetto addestramento è prescritta l'effettuazione presso una SP di non meno
di 5 lanci tandem con passeggeri paracadutisti in attività aventi il Test 2 di cui alla sez. 1.1 convalidato,
prima di trasportare passeggeri sprovvisti del predetto requisito.
Attività annuale di mantenimento in esercizio
- 50 lanci con 30 minuti complessivi di caduta libera, fra i quali 25 con paracadute biposto di cui almeno 3
ogni 3 mesi.
Art. 14 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Rinnovo, ripristino della abilitazione di istruttore di Paracadutismo
4. Nel caso in cui l’Istruttore (Tandem) non abbia svolto l’attività minima periodica per il mantenimento in
esercizio della sua abilitazione per il ripristino dovrà:
i. effettuare almeno due lanci con passeggeri paracadutisti con licenza in corso di esercizio nel caso
in cui l’inattività sia superiore a 3 mesi
ii. effettuare almeno un lancio con un passeggero titolare a sua volta di qualifica I/T, e
successivamente due lanci secondo il punto “i” nel caso in cui l’inattività sia superiore a 6 mesi
iii. un lancio di rivalutazione con passeggero titolare di qualifica IPS PT, e successivamente due
lanci secondo il punto “i, nel caso in cui l’inattività sia superiore a 12 mesi.
SEZIONE 3
SCHEDA P/8
ADDESTRAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' A TECNICA SPECIALE (CS):
"ASSISTENTE ACCELERATED FREE FALL" (AFF)
Obiettivo
Addestrare ad affiancare e dare assistenza durante la caduta libera, ad allievi in addestramento con metodi
didattici che non prevedono precedente esperienza di lanci con paracadute ad apertura mediante Fune di
Vincolo, comunemente denominati ""Accelerated Free Fall".
Requisiti di ammissibilità
Possedere i requisiti prescritti per l'ammissibilità all'accertamento di idoneità per l'abilitazione di IP, di cui alla
sez. 2.3.2 comma (c).
Parte teorica
• Evoluzione e filosofia di utilizzo del metodo didattico AFF.
• Livelli di perfezionamento progressivo del programma.
• Procedure standard nei lanci AFF.
• Disposizioni generali di sicurezza.
• Procedure in situazioni di emergenza (a bordo, in caduta libera, a paracadute aperto).
Parte pratica
•
•
•
Effettuazione corretta dei seguenti esercizi, in riferimento al programma standard internazionale del
metodo AFF.
(1) n lancio di valutazione dell'abilità del paracadutista negli esercizi in caduta libera in formazione.
(2) un lancio di terzo livello AFF quale assistente primario.
(3) un lancio di terzo livello AFF quale assistente secondario.
(4) un lancio di quarto livello AFF.
Preparazione teorica e pratica al suolo di:
(l) un lancio di terzo livello quale assistente primario.
(2) un lancio di terzo livello quale assistente secondario.
(3) un lancio di quarto livello.
Analisi e debriefing dei lanci AFF eseguiti.
Giudizio di idoneità
La valutazione è effettuata mediante punteggi relativi alla parte pratica, espressi in conformità agli standard
internazionali di valutazione; nei lanci di valutazione l'"IPS AFF" titolare dell'addestramento, oppure un
paracadutista con "CS AFF" in esercizio designato dall'IPS, funge da allievo.
Il paracadutista può conseguire da 0 a 4 punti per ogni esercizio del gruppo (a), da 0 a 16 punti per ogni
esercizio dei gruppi (b), (c), ed ha facoltà di effettuare non oltre due ripetizioni per migliorare il punteggio; è
idoneo al rilascio della CS qualora consegua 12 punti negli esercizi del gruppo (a) e 36 punti negli esercizi
dei gruppi (b), (c).
Attività annuale di mantenimento in esercizio:
- 50 lanci con 30 minuti complessivi di caduta libera, di cui almeno 25 quale Assistente AFF.
Art. 14 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Rinnovo, ripristino della abilitazione di istruttore di Paracadutismo
4. Nel caso in cui l’Istruttore (AFF) non abbia svolto l’attività minima periodica per il mantenimento in
esercizio della sua abilitazione per il ripristino dovrà:
i. effettuare almeno 2 lanci quale Istruttore AFF secondario nel caso in cui l’inattività sia
superiore a 3 mesi
ii. effettuare almeno 4 lanci quale Istruttore AFF secondario nel caso in cui l’inattività sia
superiore a 6 mesi
iii. effettuare un lancio di valutazione con un “IPS AFF” quale allievo simulando un livello in
cui sia previsto un solo Istruttore AFF, e successivamente 3 lanci quale Istruttore AFF
secondario nel caso in cui l’inattività sia superiore a 12 mesi
SEZIONE 4
DISCIPLINA DI SCUOLA DI PARACADUTISMO
01 Classificazione di attività di scuola
E' classificata attività di scuola di paracadutismo, l'attività effettuata da allievi e da paracadutisti sprovvisti di
licenza in esercizio ai sensi della sez. 1.4, nonché l'attività volta al rilascio o reintegrazione in esercizio delle
CS ed abilitazioni per paracadutisti.
02 Organizzazioni autorizzate all'attività di scuola
(a) L'attività di scuola di paracadutismo è consentita nell'ambito di Scuole di Paracadutismo (SP) di cui
all'art.1 lettera v deI DPR 566/1988, autorizzate dalla DGAC. L'autorizzazione può essere richiesta da
organizzazioni che dispongano del personale e mezzi sottoelencati:
(l) Direttore della SP, maggiorenne e titolare di licenza di paracadutista. Nel primo biennio di
attuazione del presente decreto la licenza di paracadutista non è richiesta per coloro che abbiano
svolto per almeno due anni le funzioni di direttore di una Scuola di paracadutismo.
(2) Un Istruttore di Paracadutismo (IP) con abilitazione in esercizio (che può essere anche Direttore
della SP).
(3) Un'area di atterraggio idonea, in riferimento alle caratteristiche tecniche definite nella scheda
"prescrizioni e raccomandazioni basiche di sicurezza' della sez. 3.
(4) Un aeromobile certificato ai lanci (sia esso in proprietà, esercenza o nolo).
(5) Equipaggiamenti da lancio ed attrezzature idonee per l'effettuazione dell'addestramento previsto
per gli allievi.
(b) L'istruzione propedeutica al suolo per l'avviamento ai lanci può essere effettuata senza specifica
autorizzazione anche presso Centri Operativi o d'Addestramento di Paracadutismo (COAP) di cui all'art. 1
lettera r del DPR 566/1988, affiliati ad una SP ubicata nella stessa DCA, o nella DCA più vicina in caso di
inesistenza di SP nella stessa DCA; l'affiliazione e' gratuita. Il responsabile tecnico di un COAP è un
paracadutista titolare di licenza. L'attività didattica ed addestrativa dei COAP è soggetta alla supervisione e
vigilanza della SP di affiliazione.
03 Modalità di rilascio dell'autorizzazione
(a) Il Direttore della SP presenta alla DGAC domanda di rilascio dell'autorizzazione e mezzi minimi
prescritti, precisa l'ubicazione della sede e delle aree di atterraggio, nominativo degli IP in organico, data
prevista di inizio attività, nominativo ed ubicazione dei COAP affiliati.
(b) Il visto della DCA è rilasciato previa visione dei seguenti documenti in originale:
(1) Licenza di paracadutista del Direttore della SP.
(2) Licenza ed abilitazioni degli IP e loro dichiarazione di assenso all'inserimento in organico.
(3) Visto del Direttore o gestore dell'aeroporto, qualora l'area di atterraggio sia aeroportuale; oppure
assenso del proprietario del terreno, nonché dichiarazione del capo-Istruttore di idoneità ad attività di
scuola generale oppure limitata, qualora l'area non sia aeroportuale.
(c) L'autorizzazione vale 36 mesi. per il rinnovo si applicano le stesse modalità.
04 Condizioni di esercizio dell'autorizzazione
Nel corso di validità è consentita la modifica dell'organico IP, della sede, delle aree di atterraggio, dei COAP
affiliati, mediante notifica alla competente DCA ed esibizione dei documenti prescritti; è consentita la
sostituzione di piloti ed aeromobili, nonché la partecipazione temporanea di IP fuori organico, senza notifica
alla DCA.
L'autorizzazione è automaticamente sospesa in caso di indisponibilità del personale o dei mezzi minimi
previsti; può altresì essere sospesa o revocata, qualora vengano riscontrate irregolarità nei documenti
presentati per il rilascio oppure nell'espletamento degli atti di competenza, oppure sia stata effettuata attività
in violazione delle disposizioni dei presenti programmi.
05 Quaderno tecnico della SP
(a) E' prescritta la tenuta di un quaderno tecnico annuale, i cui dati fanno fede per gli atti di competenza, nel
quale devono essere annotati quotidianamente a cura del Direttore della SP:
(l) Numero dei lanci effettuati, distinti tra paracadutisti con o senza licenza in esercizio ai sensi della
sez. 1.3.
(2) Nominativo degli Istruttori operanti.
(3) Nominativo degli allievi avviati ai lanci.
(4) Attività addestrativa effettuata da IP e coadiutori con applicazione delle CS possedute, nonché
dai candidati al conseguimento delle CS di cui alla sez. 1.5 o dell'abilitazione di Istruttore, in ordine
a rilascio, rinnovo, reintegrazione o mantenimento in esercizio delle stesse.
(5) Estremi degli atti rilasciati.
(6) Estremi degli incidenti che hanno comportato accertamenti e ricoveri ospedalieri e relativi esiti,
con indicazione del metodo didattico ed esercizio in effettuazione.
(b) Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere inviato agli uffici indicati dalla DGAC il riepilogo dei predetti
dati relativi all'anno precedente.
(c) Il quaderno va conservato per non meno di 5 anni, e consegnato alla DCA competente in caso di
cessazione dell'attività prima del predetto termine.
06 Assicurazioni
E' prescritta la copertura assicurativa da parte della SP dei rischi di responsabilità civile verso gli allievi e
verso terzi, connessi all'attività della SP' inclusa la colpa grave da parte del personale operante, con
massimale minimo di Lire un miliardo per sinistro. il valore è aggiornato automaticamente in base agli indici
ISTAT sul costo della vita.
07 Documenti abilitanti ai lanci per allievi paracadutisti
(a) Per la partecipazione ai corsi di avviamento ai lanci, l'allievo deve presentare domanda in carta libera
conforme al modello G allegato.
(b) L'allievo può effettuare attività addestrativa qualora disponga di libretto di attestazione dell'istruzione
conforme all'allegato B, il quale non ha scadenza, nonché di libretto dei lanci, assicurazione e certificato di
idoneità psicofisica quali previsti per i paracadutisti con licenza; la licenza scaduta o non in esercizio
equivale al libretto di attestazione dell'istruzione.
08 Atti di competenza della SP
(a) Il rilascio di libretti, certificazioni, visti ed attestazioni di istruzione e di attività addestrativa è competenza
delle SP, anche per conto dei COAP affiliati.
(b) Sono riconosciuti gli atti recanti nominativo e numero interno di registrazione della SP, data di rilascio,
estremi del paracadutista e della licenza (del documento di identità' nei libretti di attestazione dell'istruzione
per allievi), convalida del Direttore della SP e del Capo-Istruttore.
(c) Il rilascio può essere a titolo oneroso. non possono essere applicate tariffe differenziate agli atti rilasciati
per conto dei COAP affiliati.
09 Competenze del Direttore della SP
Al Direttore della SP competono le prerogative e responsabilità' connesse alla regolarità di dichiarazioni e
documentazioni presentate per il rilascio dell'autorizzazione, all'esistenza dei requisiti prescritti per
l'effettuazione dell'attività di scuola, alla regolarità degli atti rilasciati, alla tenuta del quaderno tecnico,
all'applicazione di sanzioni verso allievi e personale in organico, in ordine a violazioni di disposizioni interne
della Scuola.
10 Competenze dell'Istruttore di Paracadutismo (IP)
II Direttore della SP designa uno degli IP in organico quale Capo-Istruttore; ad esso competono funzioni di
coordinamento delle attività tecniche e didattiche della SP nonché le competenze previste dal DPR 566188,
ferme restando le prerogative e responsabilità' individuali degli IP nelI'espletamento delle funzioni di
competenza.
Agli IP operanti nella SP competono le seguenti funzioni, nel rispetto delle normative attinenti il
paracadutismo e delle disposizioni dei presenti programmi.
(a) Direzione tecnica dell'attività e supervisione dei coadiutori delle mansioni affidate.
(b) Verifica dell'efficienza degli equipaggiamenti da lancio e delle attrezzature della SP.
(c) Verso gli allievi ed i paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio ai sensi della sez. 1.3:
1. Verifica dei documenti abilitanti al lancio, fatto salvo il disposto dell'art 26 del DPR 566/88.
2. Giudizio tecnico di idoneità di equipaggiamento ed abbigliamento da lancio di proprietà del
paracadutista.
3. Giudizio tecnico di idoneità ai lanci delle condizioni operative.
4. Assegnazione degli esercizi, e richiesta di ripetizione di Test già convalidati qualora ne ravvisi la
necessita'.
5. Designazione del DL a bordo.
6. Applicazione di provvedimenti tecnici per violazioni alle disposizioni dei programmi addestrativi.
(d) Verso i paracadutisti con licenza in esercizio ai sensi della sez. 35.3 che effettuano attività autonoma
nell'ambito della SP.
(1) Verifica della validità della licenza, nonché delle CS qualora pertinenti, fatto salvo il disposto dell'art.
26 del DPR 566/88.
(2) Segnalazione alla DCA ed agli organi competenti, in ordine a violazioni delle disposizioni dei
presenti programmi e delle normative attinenti l'attività paracadutistica.
Art. 11 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)
Verifica della validità della licenza
1. L’Istruttore di Paracadutismo ha l’obbligo di controllare la validità della licenza e del certificato di idoneità
psicofisica degli allievi/paracadutisti anche in occasione di soli lanci Ordinari e/o Speciali.
11 Competenze del Direttore di Lancio (DL) a bordo
Ai DL competono le seguenti funzioni, verso gli allievi ed i paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio ai
sensi della sez. 1.3:
(f) Accertamento della presenza ed efficienza delle attrezzature per i lanci prescritte a bordo;
(g) Ispezione pre-imbarco degli equipaggiamenti individuali ed attivazione degli eventuali congegni di
apertura automatica;
(h) Assegnazione dei posti a bordo ed istruzioni al pilota sui lanci da effettuare, nel rispetto delle
consegne dell'Istruttore;
(i) Determinazione del punto di lancio ed azioni relative;
(j) Interventi previsti in situazioni di emergenza.
spazio per marche da bollo
D
DO
OM
MA
AN
ND
DA
AD
DII R
RIIN
NN
NO
OVVO
O
LLIIC
CEEN
NZZEE
N
NO
ON
ND
DII PPIILLO
OTTA
AG
GG
GIIO
O
protocollo in arrivo
A:
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
Direzione Aeroportuale
_______________________________
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , nato/a il ___/___/____ a ________________________________________
(Prov. ___ ) e residente a __________________________________________________________________ (Prov. ___ )
indirizzo ___________________________________________________________________ C.A.P. ________________
titolare della licenza/brevetto/di:
† navigatore n°
__________________ rilasciata in data ___/___/_____
† tecnico di volo n°
__________________ rilasciata in data ___/___/_____
† tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione n°
__________________ rilasciata in data ___/___/_____
† tecnico di volo per i collaudi di produzione n°
__________________ rilasciata in data ___/___/_____
† operatore radiotelefon. di stazione aeronautica n°
__________________ rilasciata in data ___/___/_____
† paracadutista n°
__________________
rilasciata in data ___/___/_____
NE CHIEDE IL RINNOVO.
Nel far presente che l’ultima vidimazione annuale relativa al mantenimento in esercizio è stata effettuata presso la
__________________________________ di ________________________________________ in data ___/___/_____,
allega alla presente:
† originale e copia completa del titolo aeronautico in corso di validità
† originale e copia del certificato medico di idoneità psicofisica in corso di validità
1
† copia della quietanza o del bonifico bancario relativo al pagamento dei diritti ENAC
________________________________, lì ___/___/_____
1
Firma dell’interessato
Il pagamento può essere effettuato presso le casse delle sedi centrali e periferiche o presso un istituto bancario (le coordinate bancarie
sono reperibili sul sito Internet www.enac-italia.it)
REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI
MEDICHE D'IDONEITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE
LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI
Edizione n. 2 del 24 febbraio 2014
Regolamento
Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità
per il conseguimento delle licenze e
degli attestati aeronautici
Edizione 2
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STATO DI AGGIORNAMENTO
Emendamento
Data
Delibera C.d.A. n.
Edizione 1
21.12.2011
63/2011
Revisione 1
17.05.2012
Edizione 2
24.02.2014
Provvedimento d’urgenza del Direttore Generale
12/2014
Regolamento
Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità
per il conseguimento delle licenze e
degli attestati aeronautici
Edizione 2
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INDICE
SEZIONE I....................................................................................................................... 5
Art. 1 ......................................................................................................................... 5
Art. 2 ......................................................................................................................... 7
Art. 3 ......................................................................................................................... 8
SEZIONE II...................................................................................................................... 9
Art. 4 ......................................................................................................................... 9
Art. 5 ........................................................................................................................10
SEZIONE III....................................................................................................................12
Art. 6 ........................................................................................................................12
Art. 7 ........................................................................................................................13
Art. 8 ........................................................................................................................14
Art. 9 ........................................................................................................................15
Art. 10 ......................................................................................................................15
Art. 11 ......................................................................................................................16
Art. 12 ......................................................................................................................17
Art. 13 ......................................................................................................................18
Art. 14 ......................................................................................................................19
SEZIONE IV ...................................................................................................................20
Art. 15 ......................................................................................................................20
Art. 16 ......................................................................................................................20
Art. 17 ......................................................................................................................21
Art. 18 ......................................................................................................................22
Art. 19 ......................................................................................................................23
Art. 20 ......................................................................................................................24
Art. 21 ......................................................................................................................24
Art. 22 ......................................................................................................................25
Art. 23 ......................................................................................................................25
SEZIONE V ....................................................................................................................26
Art. 24 ......................................................................................................................26
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per il conseguimento delle licenze e
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Art. 25 ......................................................................................................................26
Art. 26 ......................................................................................................................27
Art. 27 ......................................................................................................................28
Art. 28 ......................................................................................................................28
Art. 29 ......................................................................................................................29
Art. 30 ......................................................................................................................29
Art. 31 ......................................................................................................................29
SEZIONE VI ...................................................................................................................30
Art. 32 ......................................................................................................................30
Art. 33 ......................................................................................................................30
SEZIONE VII ..................................................................................................................31
Art. 34 ......................................................................................................................31
Art. 35 ......................................................................................................................31
Art. 36 ......................................................................................................................31
Art. 37 ......................................................................................................................32
Elenco Allegati .............................................................................................................32
Allegato 1 ................................................................................................................33
Allegato 2 ................................................................................................................40
Allegato 3 ................................................................................................................41
Allegato 4 ................................................................................................................42
Allegato 5 ................................................................................................................43
Regolamento
Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità
per il conseguimento delle licenze e
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SEZIONE I
PARTE GENERALE
Art. 1
Definizioni
a. AMS: Struttura Aeromedica dell’ENAC
b. AeMC: Centro Aeromedico certificato dall’ENAC per erogare le prestazioni
sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il
conseguimento di una licenza o di un attestato aeronautico.
c.
AME: Esaminatore Aeromedico certificato dall’ENAC per erogare le prestazioni
sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il
conseguimento di una licenza o di un attestato aeronautico.
d. Certificato medico: documento che certifica l’idoneità psicofisica per il
conseguimento, la riconvalida, il rinnovo di una licenza o di un attestato
aeronautico.
e. Certificazione di un AeMC o di un AME: riconoscimento attestante che una
organizzazione sanitaria o un esaminatore aeromedico soddisfa i requisiti
applicabili, le disposizioni del Regolamento Air Crew e le relative norme di
attuazione, nonché il rilascio del pertinente certificato che ne attesta tale
conformità.
f.
Classi del certificato medico:
i.
Classe 1: certifica l’idoneità psicofisica per le licenze o attestati che
consentono l’esercizio di attività professionali di volo.
ii.
Classe 2: certifica l’idoneità psicofisica per le licenze o attestati che
consentono l’esercizio di attività non professionali di volo, nonché attività
professionali diverse dal pilotaggio di aeromobili.
iii.
Classe 3: certifica l’idoneità psicofisica per le licenze che consentono
l’esercizio di attività di controllo del traffico aereo.
iv.
LAPL: certifica l’idoneità psicofisica per la licenza LAPL che consente
l’esercizio di attività di volo non professionali su aeromobili al di sotto dei
2000Kg e fino a quattro passeggeri.
v.
PARA: certifica l’idoneità psicofisica per le licenze che consentono
l’esercizio delle attività di paracadutismo.
g. Commissione Medica di Appello: organo sanitario del Ministero della Salute di
cui l’ENAC si avvale nell’ambito del processo di revisione di secondo livello del
giudizio medico di idoneità psicofisica nei confronti dei possessori di certificato
medico o attestato, secondo le disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 44 del 28
marzo 2013 e del presente Regolamento.
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h. Commissione Sanitaria di Appello: organo sanitario dell’Aeronautica Militare di
cui l’ENAC si avvale nell’ambito del processo di revisione di secondo livello del
giudizio medico di idoneità psicofisica nei confronti dei titolari di licenze ed
abilitazioni dipendenti dalle aziende di navigazione aerea, compresi i membri di
equipaggio di cabina.
i.
EASA Part-CC: sezione dell’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1178/2011 che
riporta i requisiti psicofisici applicabili ai membri di equipaggi di cabina.
j.
EASA Part-MED: sezione dell’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1178/2011
che riporta i requisiti psicofisici applicabili ai piloti di aeromobile.
k.
I.M.A.S.: Istituto di Medicina Aerospaziale (già I.M.L.), organo sanitario (AeMC)
dell’Aeronautica Militare.
l.
JAR-FCL3: Flight Crew Licensing (Medical), Emendamento 5, pubblicato dalla
JAA il 1° dicembre 2006.
m. JIP (Joint Implementation Procedures): JAA Administrative and Guidance
Material – Section V – Part II – Procedures, emendate al 1° ottobre 2008.
n. Organo sanitario: un AeMC o un AME certificati dall’ENAC.
o. Procedura di riesame: procedura, ai sensi del requisito ARA.MED.325 del
Regolamento Aircrew, per la revisione dei casi limite e controversi mediante
medici indipendenti, esperti nel settore della medicina aeronautica, al fine di
esprimere osservazioni e pareri sull’idoneità di un richiedente di certificazione
medica.
p. Rapporto medico Cabin Crew: documento che certifica l’idoneità psicofisica per
il membro di equipaggio di cabina.
q. Regolamento basico: Regolamento (CE) n. 216/2008 del 20 febbraio 2008
recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile che istituisce l’Agenzia
europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del
Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1592/2002 e la Direttiva 2004/36/CE.
r.
Regolamento Air Crew: Regolamento (UE) n. 1178/2011 del 3 novembre 2011
così come modificato dal Regolamento (UE) n. 290/2012 del 30 marzo 2012 e che
stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli
equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del Regolamento (CE) n.216/2008 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e relative AMC (Acceptale Means of
Compliance).
s.
Requisiti Eurocontrol: Documento “Requirements for European Class 3 Medical
Certification of Air Traffic Controllers” (Ed. 2.0 del 20.2.2006) introdotti dal
Regolamento (UE) n. 805 del 10 agosto 2011.
t.
Revisione di primo livello: procedimento di revisione di primo livello di un
giudizio medico di idoneità psicofisica svolto a cura dell’AMS dell’ENAC.
u. Revisione di secondo livello: procedimento di revisione di secondo livello di un
giudizio medico di idoneità psicofisica svolto a cura delle Commissioni di Appello
di cui l’ENAC si avvale.
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v.
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S.A.S.N.: organo sanitario (AeMC) del Ministero della Salute.
w. Validità dei certificati: validità dei certificati di idoneità psicofisica corrispondente
al periodo di tempo previsto per le visite mediche ai sensi delle relative normative
di riferimento per le diverse categorie di certificato.
x.
Visita iniziale: visita medica di accertamento iniziale (conseguimento)
dell’idoneità psicofisica necessaria ad ottenere il rilascio di un certificato medico di
Classe 1, 2, 3, LAPL, PARA o di un rapporto medico Cabin Crew.
y.
Visita periodica (rinnovo e/o riconvalida): visita medica che viene eseguita nei
confronti dei soggetti titolari di un certificato medico allo scopo di accertare la
persistenza dell'idoneità psicofisica a periodi di tempo predeterminati dalle
rispettive normative di riferimento.
z.
Visita addizionale: visita medica che viene eseguita, alle condizioni previste in
questo Regolamento, presso un AeMC o un AME , fuori delle scadenze previste
per le visite periodiche, ogni qualvolta che il titolare di una licenza o di un attestato
si trovi nelle condizioni previste dal requisito MED.A.020 del Regolamento Aircrew
e dagli articoli applicabili del presente Regolamento.
Art. 2
Premessa e scopo
1. Scopo del presente Regolamento è di disciplinare il rilascio ed il mantenimento
delle certificazioni mediche di idoneità per i richiedenti e i titolari di licenze,
attestati ed abilitazioni, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (CE)
n. 216/2008 e dal Regolamento Aircrew e relative AMC per i piloti ed i membri
degli equipaggi di cabina, dal Regolamento (UE) n. 805/2011 per gli studenti e
controllori del traffico aereo e per operatori FIS, ed in accordo a quanto previsto
dagli articoli 732, 733 e 734 del Codice della Navigazione.
2. Vengono inoltre definiti, con il presente Regolamento, i requisiti specifici per il
rilascio della certificazione dell’idoneità psicofisica per i paracadutisti (Allegato 1).
3. Il presente Regolamento ed i Regolamenti di riferimento di cui al precedente
comma 1) disciplinano inoltre:
a) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la
sospensione e la revoca di certificati degli AeMC e degli AME;
b) l’applicabilità uniforme di procedure comuni per l’effettuazione delle visite
mediche di idoneità, delle visite addizionali e delle visite di revisione di primo
e/o di secondo livello.
4. In applicazione del principio della gerarchia delle fonti giuridiche, le disposizioni
del Regolamento basico (CE) n. 216/2008 e del Regolamento Aircrew, anche
quando non espressamente citate, si applicano con le modalità e nei termini
stabiliti dall’ENAC e, in caso di conflitto, prevalgono sulle disposizioni del presente
Regolamento eventualmente in contrasto.
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5. L'ENAC assicura le funzioni attribuite dal presente Regolamento mediante la
propria struttura Aeromedica (AMS).
Art. 3
Campo di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica al personale di volo dell’aviazione civile, ai
membri di equipaggio di cabina, agli studenti ed ai controllori di traffico aereo, agli
operatori FIS e ai paracadutisti.
2. Gli accertamenti di idoneità psicofisica dei piloti sono svolti mediante verifica dei
requisiti fissati dal Regolamento basico (CE) n. 216/2008 e dal Regolamento
Aircrew. La certificazione medica LAPL potrà essere rilasciata in Italia agli
aspiranti o ai possessori della relativa licenza, dopo l’8 aprile 2015.
3. Con il presente Regolamento viene confermata l’applicabilità a livello nazionale e
fino all’8 aprile 2014 della normativa JAR-FCL 3, Emendamento 5 del 1° dicembre
2006, per la certificazione dell’idoneità psicofisica di Classe 2 solo per i membri di
equipaggio di cabina. Conseguentemente, fino a tale data, si applicano le
pertinenti JIP - Joint Implementation Procedures di cui alle JAA Administrative and
Guidance Material Section V – Licensing applicabili.
A partire dall’8 aprile 2014 si applicano le previsioni della Parte-CC del
Regolamento Aircrew che regolano il rilascio del rapporto medico per i membri
dell’equipaggio di cabina.
4. L’idoneità psicofisica degli studenti e dei controllori del traffico aereo e degli
operatori FIS è accertata secondo i principi dettati dall’ICAO, nonché i requisiti di
cui al documento Eurocontrol “Requirements for European Class 3 Medical
Certification of Air Traffic Controllers”.
5. I paracadutisti devono possedere un certificato medico di Classe PARA rilasciato
da una delle figure professionali autorizzate e secondo i requisiti e le procedure di
cui alla relativa Sezione del presente Regolamento.
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SEZIONE V
CERTIFICAZIONI MEDICHE DI IDONEITA’ PER IL CONSEGUIMENTO E IL
MANTENIMENTO DELLE LICENZE PER I PARACADUTISTI
Art. 24
Generalità
1. Per ottenere il rilascio della certificazione medica per paracadutismo il richiedente
deve sottoporsi a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità
psicofisica.
2. La certificazione medica di idoneità psicofisica per il conseguimento o il
mantenimento della licenza di paracadutismo e di allievo paracadutista è rilasciata
dai seguenti organi sanitari: un AeMC o un AME certificati dall’ENAC, un ufficiale
medico in S.P.E. dell’Aeronautica Militare, un medico specialista in medicina
aeronautica e spaziale, un medico specialista in medicina dello sport.
Art. 25
Rilascio della certificazione medica
1. Il richiedente un certificato medico per paracadutismo deve fornire ai medici
esaminatori ogni informazione sanitaria utile ai fini dell'emissione del giudizio di
idoneità psicofisica.
2. I titolari di licenza di paracadutismo, in occasione di ogni visita medica, devono
dichiarare le eventuali malattie o lesioni che abbiano loro impedito di esercitare
temporaneamente le attività consentite.
3. Gli organi sanitari di cui all’Art. 24 del presente Regolamento, ai fini del rilascio
della certificazione medica, possono assumere ogni altra informazione sanitaria
ritenuta utile ai fini del predetto giudizio d'idoneità psicofisica, a prescindere dai
dati forniti dall'interessato, purché questi vi acconsenta.
4. La visita medica di accertamento iniziale dell’idoneità psicofisica viene effettuata
dietro richiesta di una scuola di paracadutismo o dell’interessato.
5. I requisiti medici di idoneità psicofisica per paracadutismo sono elencati
nell’Allegato 1 al presente Regolamento.
6. L'ENAC, per giustificati motivi, a tutela della sicurezza dell’attività di aviolancio e
laddove sussistano ragionevoli dubbi circa la persistenza dell'idoneità psicofisica
può:
a) richiedere ai titolari di licenza di sottoporsi a visita medica;
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b) limitare,
sospendere o revocare il certificato medico, notificando il
provvedimento e le sue motivazioni all'interessato ed all'organo sanitario che ha
emesso il giudizio.
7. L’ENAC, in caso di controversa applicazione di un requisito psicofisico in un
giudizio medico emesso da un organo sanitario, può intervenire valutando la
corretta applicazione del requisito specifico.
Art. 26
Validità del certificato medico per paracadutismo
1. In mancanza del certificato medico di idoneità psicofisica in corso di validità, i
titolari di licenze di paracadutismo non possono esercitare le relative attività.
2. La certificazione medica può essere limitata, sospesa o revocata dall’organo
sanitario che l’ha rilasciata in qualsiasi momento se le condizioni mediche del
titolare lo giustificano.
3. Il certificato medico per paracadutismo è richiesto per:
a) allievi paracadutisti;
b) titolare di licenza di paracadutismo.
4. Le visite mediche periodiche, intese ad accertare il mantenimento dell'idoneità
psicofisica di un richiedente o titolare di un certificato medico per paracadutismo,
devono essere effettuate con l'osservanza dei periodi di tempo sotto indicati:
a) ogni 24 mesi per i soggetti di età inferiore ai 50 anni;
b) ogni 12 mesi per i soggetti di età superiore ai 50 anni.
5. I periodi di cui al precedente comma 4. sono calcolati dalla data della visita medica
nel caso di rilascio iniziale e di rinnovo della certificazione medica e dalla data di
scadenza della certificazione precedente solo nel caso in cui la visita di riconvalida
venga effettuata a partire da 45 giorni prima della data di scadenza della
certificazione stessa. In caso contrario, il periodo di scadenza viene calcolato dalla
data della visita.
6. Qualora il titolare di un certificato medico per paracadutismo non effettui una visita
medica per la riconvalida della certificazione medica entro la data di scadenza di
quest’ultima, è tenuto a sottoporsi a una visita per il rinnovo.
7. Copia della certificazione medica rilasciata, a cura dell’interessato, viene
trasmessa alla scuola di paracadutismo.
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Art. 27
Giudizio Medico
1. Il giudizio medico derivante dalla visita medica di idoneità psicofisica può essere:
a) di idoneità;
b) di non idoneità temporanea;
c) di non idoneità.
2. Gli organi sanitari, per giustificati motivi ed a tutela della sicurezza dell’attività di
aviolancio, laddove sussistano ragionevoli dubbi circa la persistenza dell’idoneità
psicofisica, possono richiedere all’interessato di sottoporsi ad ulteriori esami clinici
se clinicamente indicati e ritenuti necessari ai fini del rilascio dell’idoneità.
3. Il richiedente il certificato medico per paracadutismo ha il diritto di rifiutare ogni
accertamento, ma in tal caso gli organi sanitari non rilasciano il certificato
richiesto.
4. Una volta ultimata la visita medica, il richiedente viene informato per iscritto
dell'esito di idoneità, di non idoneità o di qualsiasi condizione che comporti una
restrizione per l'esercizio delle attività consentite dalla licenza di paracadutismo.
5. In caso di giudizio di non idoneità temporanea, l'interessato può sottoporsi, prima
dello scadere dei termini previsti dalla prognosi, ad una nuova visita medica
presso lo stesso organo sanitario che ha emesso il giudizio, qualora il medico
curante o altro medico di fiducia certifichi che l'infermità o la lesione causa
dell'inabilità abbia avuto un esito tale da far ritenere che l'interessato sia in grado
di esercitare le attività consentite dalla licenza.
Art. 28
Variazione dello stato di salute
1. Il titolare di un certificato medico per paracadutismo non deve esercitare le attività
consentite dalla licenza:
a. quando sussista una deficienza psicofisica che non consenta di svolgere in
sicurezza le attività stesse;
b. qualora abbia assunto sostanze psicoattive, alcool o farmaci che comportino il
rischio di una inidoneità a svolgere in modo adeguato ed in condizioni di
sicurezza i compiti inerenti alla licenza.
2. Il titolare di un certificato medico per paracadutismo deve informare l’organo
sanitario di cui all’Art. 24 comma 2 del presente Regolamento di ogni diminuzione
della propria idoneità fisica o del fatto di essere sotto l’influenza di sostanze
psicoattive o di medicinali che rischiano di renderlo non idoneo a esercitare in
modo sicuro le funzioni contemplate dalla licenza. In tali casi, l’organo sanitario
deve valutare la persistenza dell’idoneità psicofisica.
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Art. 29
Clausola di flessibilità
1. L’organo sanitario, se i requisiti psicofisici non sono pienamente soddisfatti,
nell’esprimere il giudizio medico legale ed in funzione della rilevanza dei singoli
casi, si può avvalere del parere di medici esperti in medicina aeronautica e, se
necessario, del parere di esperti in operazioni di attività di aviolanci, e deve
valutare, ai fini della decisione, i seguenti aspetti:
a) il deficit medico in relazione al contesto operativo;
b) la capacità, l’abilità e l'esperienza del richiedente nell'ambiente operativo in
questione;
c) se necessario, l’effettuazione di un test medico in ambiente operativo/di volo;
d) la necessità di applicare eventuali limitazioni al certificato medico ed alle
licenze. Qualora il rilascio di un certificato medico richieda l’applicazione di più
di una limitazione, devono essere considerati gli effetti conseguenti sulla
sicurezza del volo prima che lo stesso certificato possa essere rilasciato.
Art. 30
Ricorso avverso il giudizio medico
1. Avverso il giudizio medico è ammesso ricorso a istanza di parte entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione recante l'esito della visita medica.
2. Per i titolari di licenza di paracadutismo ed allievi paracadutisti è competente la
Commissione Medica di Appello del Ministero della Salute alla quale devono
essere indirizzati i ricorsi.
Art. 31
Casi particolari di rivalutazione del giudizio medico
1. Il titolare di licenza di paracadutismo che sia stato oggetto di un giudizio medico di
non idoneità psicofisica, può chiedere la revisione del giudizio medico, qualora
siano intervenuti nuovi e comprovati elementi di natura sanitaria o modifiche
normative nel settore.
2. La revisione può essere richiesta per un massimo di tre volte e non prima che
siano trascorsi due anni dalla precedente.
3. La revisione del giudizio medico viene effettuata da un organo sanitario designato
dall’AMS dell’ENAC secondo la normativa vigente.
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SEZIONE VI
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
Art. 32
Limitazione e sospensione della certificazione
1. L’ENAC può adottare, nel rispetto della normativa europea applicabile e della
Legge n. 241/1990 e s.m.i, provvedimenti di limitazione o sospensione delle
certificazioni rilasciate di cui all’Art. 4 comma 2 quando l’AeMC o l’AME non siano
in grado di assicurare la rispondenza ai requisiti o apportano modifiche
all’organizzazione senza la preventiva approvazione dell’ENAC ove prevista,
nonché in tutti gli altri casi previsti.
2. Le certificazioni possono essere altresì sospese se l’AeMC o l’AME non
consentono all’ENAC l’effettuazione degli accertamenti di competenza ordinari o
straordinari.
3. Il periodo di sospensione non può superare i 6 mesi, salvo estensione per
giustificati motivi.
4. L’ENAC provvede a notificare agli interessati il provvedimento di sospensione, le
motivazioni ed il tempo concesso per la risoluzione delle non conformità
riscontrate.
Art. 33
Revoca della certificazione
1. Le certificazioni sono revocate nei casi previsti dalla normativa nazionale ed
europea e nel caso in cui gli organi sanitari interessati non provvedano a
ripristinare la rispondenza ai requisiti previsti dal presente regolamento nei termini
e nei tempi stabiliti dall’ENAC.
2. L’organo sanitario interessato può presentare ricorso all’ENAC, avverso il
provvedimento di sospensione o di revoca.
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SEZIONE VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 34
Tariffe
1. Per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione agli organi sanitari, si applicano le
disposizioni del Regolamento per le Tariffe dell’ENAC.
2. Per le spese relative alle visite mediche previste nel presente Regolamento,
effettuate presso gli I.M.A.S. ed i S.A.S.N. certificati quali AeMC, continua ad
applicarsi l’art.33 del Regolamento approvato con D.P.R. 18 novembre 1988, n.
566.
3. Per le visite effettuate presso gli I.M.A.S. continuano ad applicarsi le tariffe stabilite
secondo le modalità di cui al comma 2, fino all’adozione del Decreto del Ministro
della Difesa, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi
dell’articolo 201 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 35
Disposizioni transitorie
1. Le certificazioni mediche, le certificazioni AME rilasciati in data anteriore all’entrata
in vigore del Regolamento Aircrew continuano ad essere valide fino alla scadenza
in esse prevista.
Art. 36
Norme di coordinamento
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi superati,
fermo restando quanto previsto dall’art. 10-octies del Decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, in materia di esposizione di attività lavorative con particolari sorgenti
naturali di radiazioni:
 la sezione I del Capo II del regolamento approvato con D.P.R. 18 novembre
1988, n. 566, con esclusione dell’art. 33 - Spese relative alle visite mediche;
 il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione N. 128/T del 15
settembre 1995.
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per il conseguimento delle licenze e
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Art. 37
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno
successivo dalla data della sua pubblicazione nel sito internet dell’Ente.
Elenco Allegati
Allegato 1 Requisiti psicofisici per la certificazione medica dei paracadutisti (PARA)
Allegato 2 Modello di certificato medico Classe 1, 2, LAPL;
Allegato 3 Modello di certificato medico Classe 3;
Allegato 4 Modello di rapporto medico;
Allegato 5 Modello di certificato per paracadutismo;
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Allegato 1
Requisiti psicofisici per la certificazione medica dei paracadutisti (PARA)
PARA.010 - Sistema cardiovascolare
a) Visita medica
Polso, pressione arteriosa ed elettrocardiogramma a riposo devono essere effettuati ad
ogni esame.
b) Generale
1. Valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare.
La presenza di più fattori di rischio (fumo, storia familiare, dislipidemie, ipertensione,
etc.) richiede una valutazione cardiovascolare.
2. Aneurisma aortico
I candidati con aneurisma aortico possono essere giudicati idonei a seguito di una
valutazione cardiologica soddisfacente ed un regolare follow-up.
3. Anomalie valvolari cardiache
I candidati con soffio cardiaco possono essere giudicati idonei se questo è valutato
privo di significato patologico.
4. Chirurgia valvolare
Dopo la sostituzione/riparazione valvolare cardiaca una valutazione di idoneità può
essere considerata se la funzione cardiaca post-operatoria e le indagini strumentali
sono soddisfacenti. La terapia anticoagulante, se necessaria, è causa di non
idoneità.
5. Altri disturbi cardiaci:
i)
I candidati con altri disturbi cardiaci possono essere giudicati idonei a seguito di
una valutazione cardiologica soddisfacente.
ii)
I richiedenti con cardiomiopatia ipertrofica sintomatica devono essere giudicati
non idonei.
c) Pressione sanguigna
Quando la pressione arteriosa supera costantemente 160 mmHg di sistolica e / o 95
mmHg di diastolica con o senza trattamento, il richiedente deve essere giudicato non
idoneo.
L'inizio della terapia per il controllo della pressione dovrebbe richiedere un periodo di
sospensione temporanea del certificato medico per stabilire l'assenza di effetti
collaterali significativi.
d) Malattia coronarica
1. I richiedenti con sospetta ischemia miocardica non possono essere giudicati idonei.
2. I richiedenti affetti da angina pectoris che richiede trattamento farmacologico devono
essere giudicati non idonei.
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3. I richiedenti che risultano asintomatici a seguito di infarto miocardico o intervento
chirurgico per coronaropatia devono sottoporsi a una valutazione cardiologica
soddisfacente prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità.
4. Nei casi di cui ai punti precedenti 1., 2., 3., i candidati sottoposti a valutazione
cardiologica soddisfacente con test da sforzo o equivalente negativo per ischemia
possono essere giudicati idonei.
e) Ritmo e disturbi della conduzione
1. I richiedenti affetti da disturbo del ritmo cardiaco o della conduzione devono essere
giudicati non idonei salvo che una valutazione cardiologica dia evidenza che il
disturbo non interferisce con l'esercizio sicuro dei privilegi della licenza di
paracadutismo.
2. Pre-eccitazione
I candidati con pre-eccitazione ventricolare possono essere giudicati idonei a
seguito di una valutazione cardiologica soddisfacente. I candidati con preeccitazione ventricolare associata a una significativa aritmia devono essere giudicati
non idonei.
3. Pacemaker
Una valutazione di idoneità può essere considerata solo a seguito di una
valutazione cardiologica soddisfacente.
PARA.015 Sistema respiratorio
a) Asma e la malattia delle vie aeree ostruttiva cronica
I candidati con asma o lieve insufficienza della funzionalità polmonare possono essere
giudicati idonei se la condizione clinica è considerata stabile, con funzionalità
polmonare soddisfacente ed il farmaco è compatibile con la sicurezza del volo. Steroidi
sistemici possono essere disqualificanti a seconda del dosaggio necessario e
corrispondenti effetti collaterali.
b) Sarcoidosi
1. I richiedenti con sarcoidosi attiva devono essere giudicati non idonei. Devono
essere effettuate indagini approfondite con riguardo alla possibilità di un
coinvolgimento sistemico. Una valutazione di idoneità può essere considerata una
volta che la malattia è in fase di inattività.
2. I richiedenti con sarcoidosi cardiaca devono essere giudicati non idonei.
c) Pneumotorace
1. I richiedenti con pneumotorace spontaneo possono essere giudicati idonei a seguito
di valutazione pneumologica soddisfacente ed a seguito di pieno recupero dopo un
singolo pneumotorace spontaneo o dopo trattamento chirurgico per un
pneumotorace ricorrente.
2. I richiedenti con pneumotorace traumatico possono essere giudicati idonei in
seguito al recupero completo.
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d) Chirurgia toracica
I candidati che sono stati sottoposti a chirurgia toracica possono essere giudicati idonei
in seguito al completo recupero.
e) Disturbi del sonno - Sindrome delle apnee notturne
I candidati con sindrome di apnee notturne con trattamento insoddisfacente devono
essere giudicati non idonei.
PARA.020 Sistema digerente
a) Calcolosi biliare
I candidati affetti da calcolosi biliare sintomatica devono essere giudicati non idonei.
Una valutazione di idoneità può essere considerata dopo la rimozione di calcoli biliari.
b) Malattie infiammatorie croniche intestinali
I richiedenti con diagnosi accertata o storia di malattia infiammatoria cronica
dell'intestino possono essere giudicati idonei a condizione che la malattia è stabile e
non interferisca con il sicuro esercizio delle attività consentite dalla licenza.
c) Chirurgia addominale
I richiedenti che hanno subito un intervento chirurgico del tratto digerente o dei suoi
annessi possono essere giudicati idonei dopo un completo recupero, siano asintomatici
senza rischio di complicanze secondarie o di reiterazione.
d) Pancreatite
I candidati con esiti di pancreatite possono essere giudicati idonei dopo un
soddisfacente recupero.
PARA.025 Sistema metabolico ed endocrino.
a) Disfunzione metabolica, nutrizionale o endocrina
I richiedenti affetti da disfunzioni metaboliche, nutrizionali o endocrine possono essere
giudicati idonei a seguito di valutazione aeromedica soddisfacente.
b) Diabete mellito
1. L'uso di farmaci antidiabetici, che non sono suscettibili di causare crisi ipoglicemiche
è accettabile per una valutazione di idoneità.
2. I richiedenti affetti da diabete mellito tipo 1 o tipo 2 in trattamento con secretagoghi o
in trattamento insulinico possono essere giudicati idonei qualora abbiano una buona
cognizione dei sintomi di allarme dello stato di ipoglicemia, non presentino segni di
neuropatia diabetica in atto e dalla risultanze degli esami clinici risulti un buon
controllo glicemico. Durante lo svolgimento dell’attività di aviolancio il valore della
glicemia deve essere tale da scongiurare l’insorgenza di eventuali crisi
ipoglicemiche.
Può essere presa in considerazione una limitazione TML, a discrezione del medico
valutatore, per garantire la conformità con il follow-up diabetologici.
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PARA.030 Ematologia
Un emocromo deve essere richiesto alla visita iniziale, poi se indicato clinicamente.
I candidati affetti da disturbi ematologici possono essere giudicati idonei previa valutazione
aeromedica soddisfacente e videat specialistico.
PARA.035 Sistema genito-urinario
a) I richiedenti affetti da disturbi genito-urinari, quali:
1. malattie renali, o
2. uno o più calcoli urinari, o una storia clinica di colica renale
possono essere giudicati idonei solo a seguito di soddisfacente valutazione urologica.
b) I richiedenti che hanno subito intervento chirurgico a carico dell'apparato urinario
possono essere giudicati idonei solo a seguito di un completo recupero.
c) Un esame delle urine, anche mediante stick-test, deve essere effettuato ad ogni visita.
PARA.040 Malattie infettive
Infezione da HIV: i candidati “HIV positivi” possono essere giudicati idonei qualora gli esami
specialistici non diano evidenza di malattia clinica.
PARA.045 Ostetricia e ginecologia
Gravidanza
a) Le titolari di un certificato medico per paracadutismo non possono esercitare i privilegi
della loro licenza in caso di gravidanza.
b) Le richiedenti che hanno subito un intervento chirurgico ginecologico possono essere
giudicate idonee solo a completa guarigione.
PARA.050 Sistema muscolo-scheletrico
I candidati devono possedere una funzionalità soddisfacente del sistema muscolo-scheletrico
per consentire il sicuro esercizio delle attività consentite dalla licenza.
PARA.055 Psichiatria
a) I richiedenti affetti da disturbi mentali o comportamentali anche a causa di alcol o di
altre sostanze psicotrope o stupefacenti devono essere giudicati non idonei in attesa di
recupero e dopo valutazione psichiatrica soddisfacente.
b) I richiedenti con anamnesi positiva o diagnosi clinica di schizofrenia, disturbo
schizotipico o delirante devono essere giudicati non idonei.
c) Sostanze psicotrope
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L’uso o abuso di sostanze psicotrope che possono compromettere la sicurezza
dell’attività consentita dalla licenza è causa di non idoneità.
d) I richiedenti affetti dalle seguenti patologie psichiatriche:
-
disturbi dell'umore;
-
disturbo nevrotico;
-
disturbo di personalità;
-
disturbi mentali o comportamentali
devono essere sottoposti a valutazione psichiatrica soddisfacente prima di una
valutazione di idoneità.
PARA.060 Psicologia
I candidati affetti da un disturbo psicologico possono essere giudicati idonei dopo consulenza
specialistica.
PARA.065 Neurologia
a) Epilessia e convulsioni
I richiedenti con una diagnosi accertata ed in trattamento terapeutico per epilessia
devono essere giudicati non idonei. I candidati con anamnesi positiva per epilessia
possono essere giudicati idonei se sono esenti da crisi per almeno 5 anni, in assenza
di trattamento terapeutico in tale periodo e solo dopo una valutazione neurologica
soddisfacente.
b) Malattie neurologiche
I richiedenti affetti da malattie stazionarie o progressive del sistema nervoso che hanno
causato o possono causare deficit funzionali significativi devono essere giudicati non
idonei. Gli organi sanitari possono valutare questi candidati con un giudizio di idoneità
tenendo conto dei privilegi della licenza posseduta, del rischio clinico e di una
valutazione specialistica.
c) Traumi cranici
I candidati con anamnesi positiva di trauma cranico con perdita di coscienza possono
essere giudicati idonei solo a seguito di recupero completo e con basso rischio di
epilessia.
d) Lesioni spinali
I candidati con anamnesi positiva di lesione spinale possono essere giudicati idonei
solo a seguito di valutazione neurologica e muscoloscheletrica soddisfacente.
PARA.070 Sistema visivo
a) I richiedenti non devono presentare anomalie a carico della funzionalità degli occhi o
dei loro annessi o altre condizioni patologiche, congenite o acquisite, acute o croniche,
né esiti di chirurgia o traumatismo oculare, capaci di interferire con il sicuro esercizio
dei privilegi della licenza.
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b) Esame degli occhi
L’esame include la misurazione dell’acuità visiva (visione da vicino, intermedia e
lontano) ed il campo visivo.
c) Acuità visiva
1. l'acuità visiva, con o senza lenti correttive, deve essere almeno 7/10 (0,7) binoculare
ed almeno 5/10 (0,5) in ciascun occhio.
2. I candidati devono essere in grado di leggere la tavola N5 (o equivalente) a 30-
50cm e la tavola N14 (o equivalente) a 100cm, con correzione se prescritta.
d) Ipovisus
I candidati con una visione inferiore ai limiti indicati in un occhio possono essere
giudicati idonei se l'occhio migliore raggiunge da lontano un’acuità visiva di 7/10 (0,7),
con o senza correzione, dopo valutazione oftalmologica.
e) Campo visivo
I candidati devono possedere un campo visivo binoculare normale o un campo visivo
monoculare normale.
f) Chirurgia degli occhi
1. Dopo chirurgia refrattiva, una valutazione di idoneità può essere considerata, a
condizione che vi sia una stabilità di rifrazione, non siano presenti complicazioni
post-operatorie.
2. Dopo intervento di cataratta, della retina o glaucoma può essere considerata una
valutazione di idoneità a recupero completo.
g) Uso di lenti correttive
L’uso delle lenti correttive dovrebbe permettere al titolare della licenza di soddisfare i
requisiti visivi a tutte le distanze e non interferire con l’attività operativa di lancio.
PARA.075 Visione a colori
I richiedenti devono dimostrare di essere in grado di percepire i colori necessari per lo
svolgimento in sicurezza dei privilegi consentiti dalla licenza.
PARA.080 Otorinolaringoiatria
a) Udito
1. I candidati devono essere in grado di percepire, in modo corretto, la voce di
conversazione ad una distanza di 2 metri e con la schiena del richiedente rivolta
verso l'esaminatore.
2. I richiedenti con ipoacusia devono dimostrare una capacità uditiva funzionale
soddisfacente.
b) Orecchio
I richiedenti un certificato medico per paracadutisti con:
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1. un processo attivo patologico, acuto o cronico, a carico dell'orecchio medio o
interno;
2. perforazione non guarita o disfunzione della membrana timpanica;
3. disturbi della funzionalità vestibolare;
4. significativa limitazione della pervietà nasale;
5. disfunzione sinusale;
6. disfunzione tubarica;
7. malformazione significativa o un'infezione acuta o cronica della cavità orale o del
tratto respiratorio superiore, oppure
8. disturbi significativi a carico della parola o della voce dovrebbero essere sottoposti a
un'ulteriore visita medica e valutazione specialistica per stabilire che la condizione
clinica non interferisca con il sicuro esercizio delle attività consentite dalla licenza.
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Allegato 5
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CIRCOLARE
SERIE NAVIGABILITA'
Data: 22/1/2008
NAV-16D
Oggetto: Paracadute da salvataggio e ausiliari
1.
PREMESSA E SCOPO
Con la pubblicazione del Regolamento (CE) 1592/2002 è stata istituita l’Agenzia Europea per la
Sicurezza Aerea – AESA (ovvero European Aviation Safety Agency - EASA) che ha assunto il
ruolo di autorità dello Stato di Progetto per i singoli Stati membri dell’Unione Europea per i
prodotti le parti e gli equipaggiamenti che ricadono nelle categorie identificate nel medesimo
regolamento. Con la successiva pubblicazione del Regolamento (CE) 1702/2003 sono stati
definiti i requisiti e le procedure per la omologazione, la progettazione, costruzione e
certificazione individuale di aeronavigabilità di tali prodotti, parti ed equipaggiamenti.
Il Regolamento (CE) n. 1702/2003 stabilisce che gli ETSO (European Technical Standard
Orders) costituiscono lo standard minimo di prestazione di specificati articoli. L’EASA con la
decision n. 2003/10/RM del 24.10.04 ha stabilito nel ETSO C23d i requisiti a cui i paracadute che
rientrano nell’applicabilità del regolamento (CE) 1592/2002 devono rispondere per poter essere
identificati con l’applicabile marcatura ETSO.
A tale riguardo l’EASA ha chiarito che tali devono essere considerati i paracadute da salvataggio
impiegati sugli aeromobili che rientrano nell’applicabilità del predetto regolamento (CE).
Viceversa i paracadute ausiliari indossati per i lanci intenzionali sono da considerarsi non
rientranti sotto la responsabilità dell’EASA.
L’appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa
prevalentemente trattata. L’applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori
aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.
NAV-16D
pag. 2 di 14
L’ENAC con la presente Circolare disciplina gli aspetti certificativi e di navigabilità continua dei
paracadute, che ricadono sotto la competenza dell’ENAC.
Con la revisione D della Circolare sono introdotte le modifiche richieste dal mutato quadro
regolamentare scaturito dai regolamenti (CE) sopracitati, inoltre i requisiti manutentivi vengono
resi maggiormente coerenti con quanto stabilito dai costruttore dei paracadute, pur mantenendo
comunque una periodicità ispettiva minima per tutti i paracadute.
2.
APPLICABILITA’
La presente Circolare si applica a tutti i paracadute da salvataggio installati su aeromobili
sottoposti alla sorveglianza da parte dell’ENAC e ai paracadute civili ausiliari disciplinati dalle
disposizioni del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e/o dell’ENAC. Sono esclusi i
paracadute principali e quelli regolamentati da disposizioni del Ministero della Difesa.
3.
DEFINIZIONI
Ai fini della presente circolare si definisce:
•
Paracadute: dispositivo impiegato per ridurre la velocità di caduta del corpo umano
mediante lo spiegamento di una superficie di forma e dimensioni opportune, atta a
sviluppare la necessaria forza aerodinamica;
•
Paracadute da salvataggio: assieme paracadute certificato utilizzato nell'impiego degli
alianti, nell'impiego acrobatico dei velivoli e in tutti quegli altri casi in cui la competente
Autorità aeronautica ne renda obbligatoria la dotazione a bordo dell'aeromobile;
•
Paracadute principale: assieme paracadute non-certificato utilizzato dal paracadutista,
come paracadute primario (quello che si prevede di utilizzare) per il lancio intenzionale.
•
Paracadute ausiliario: assieme paracadute certificato (comprendente velatura, sacca,
imbracatura, pilotino estrattore) utilizzato dal paracadutista in aggiunta al paracadute
principale usato per il lancio intenzionale.
•
Operazioni di 1° livello: si intendono le operazioni di verifica periodica consistenti nello
spiegamento, nella sospensione per aerazione, nella ispezione e nel ripiegamento del
paracadute. Nel 1° livello sono comprese le piccole riparazioni e le sostituzioni di parti
semplici.
•
Operazioni di 2° livello: si intendono le riparazioni e le sostituzioni che, se non realizzate
correttamente, possono avere effetti sensibili sul peso del paracadute, sul bilanciamento,
NAV-16D
pag. 3 di 14
sulla robustezza strutturale, sulle prestazioni, sulla funzionalità, sulle caratteristiche di
volo o su qualunque altra caratteristica direttamente legata alla sicurezza del paracadute.
•
Dispositivi di attivazione automatica (AAD - Automatic Activation Devices): si
intendono quei dispositivi che effettuano l’attivazione automatica del paracadute ausiliario
sotto condizioni prestabilite. I dispositivi non sono approvati dalle Autorità aeronautiche.
Le loro installazioni, vengono invece approvate al momento dell’approvazione di progetto
del tipo di paracadute al ETSO/TSO, su richiesta del costruttore. L’installazione di tali
dispositivi sui paracadute deve essere effettuata in accordo alle istruzioni di installazione
emesse dal costruttore del paracadute. Gli utilizzatori di AAD sui loro paracadute, devono
assicurarsi che l’installazione di tali dispositivi sia stata approvata e che siano manutenuti
come riportato nelle istruzioni emesse dal costruttore.
4.
CERTIFICAZIONE, PRODUZIONE E MANUTENZIONE DEL PARACADUTE
4.1
Certificazione dei paracadute
La certificazione dei paracadute da salvataggio da utilizzare a bordo di aeromobili rientranti
nell’applicabilità del Regolamento (CE) 1592/2002 rientra tra i compiti dell’EASA ed è effettuata in
accordo alla Parte 21 del Regolamento (CE) 1702/2003. L’elenco dei paracadute certificati
dall’EASA in accordo al predetto ETSO e di quelli certificati a JTSO e trasferiti all’EASA è
consultabile nel sito internet della EASA (www.easa.eu.int).
Inoltre, in accordo alle previsioni di grand father right previste dall’art.2 comma 13 del predetto
Regolamento (CE) 1702/2003, i paracadute approvati alla data del 28.09.03 da uno Stato
membro della Unione Europea sono da considerarsi approvati in accordo al predetto
regolamento.
I paracadute ausiliari ed i paracadute da salvataggio da utilizzarsi a bordo di aeromobili non
rientranti nell’applicabilità del Regolamento (CE) 1592/2002, si intendono certificati ai sensi della
presente circolare quando:
•
il tipo risponde ai requisiti previsti dalle norme ETSO, JTSO, TSO o norme riconosciute
equivalenti dall'ENAC;
•
l'esemplare è conforme al tipo approvato e, nel caso di paracadute di produzione estera,
è stato accettato in accordo ai criteri di cui al paragrafo 4.4 della presente Circolare.
Il possesso dei requisiti per la certificazione del paracadute viene attestato con il rilascio del
libretto del paracadute.
NAV-16D
pag. 4 di 14
La certificazione del paracadute è da ritenersi priva di validità:
•
al raggiungimento del limite di vita stabilito dal costruttore, dall'ENAC o dall’EASA, come
applicabile, quale venga raggiunto per primo;
•
qualora vengano abusivamente introdotte modifiche che alterino le caratteristiche del
paracadute;
•
per inosservanza di quanto prescritto dai costruttori relativamente all'utilizzo e alla
manutenzione del paracadute;
•
per inosservanza dei termini contenuti nelle pertinenti Prescrizioni di Aeronavigabilità
applicabili.
La certificazione del paracadute mantiene i propri effetti, ai fini dell'efficienza della stesso, qualora
il paracadute venga verificato dai soggetti approvati dall’ENAC o riconosciuti come specificato nel
paragrafo 4.2.
La periodicità e l’entità delle verifiche sono stabilite dal costruttore del paracadute ma, in ogni
caso le verifiche di primo livello (spiegamento, sospensione per aerazione, ispezione e
ripiegamento del paracadute) devono essere eseguite entro i 180 giorni che precedono l'impiego
del paracadute e dopo ogni apertura accidentale o di emergenza.
4.2
Manutenzione dei paracadute
La manutenzione dei paracadute deve essere effettuata:
•
da imprese approvate in accordo alla Parte M Capitolo F1 del regolamento (CE)
2042/2003, ovvero
•
da Centri di Verifica e Ripiegamento Paracadute (CVRP) approvati dall’ENAC in accordo
al capitolo 7 della presente Circolare. Questi ultimi, a partire dal 28.09.2008, non saranno
più riconosciuti idonei ad effettuare interventi sui paracadute da salvataggio. Ovvero
•
nel caso dei paracadute ausiliari, dai rispettivi costruttori.
Nel caso di Imprese a parte M Capitolo F, il personale che certifica la riammissione in servizio
dopo manutenzione dei paracadute deve:
1
Nella presente Circolare si fa riferimento per semplicità alle sole imprese a Parte M Capitolo F, resta inteso comunque
che la manutenzione dei paracadute da salvataggio ricadenti sotto la responsabilità dell’EASA possa essere anche
effettuata da imprese approvate a Parte 145.
NAV-16D
a)
pag. 5 di 14
dimostrare il soddisfacimento di requisiti equivalente a quelli del personale
qualificato come ripiegatore di pari livello presso i CVRP, riportati in Appendice 1;
b)
avere una età minima di 21 anni;
c)
dimostrare la conoscenza della Normativa Aeronautica applicabile attraverso un
esame con l’ENAC o il superamento di un corso approvato da ENAC.
d)
Soddisfare i requisiti di cui all’articolo M.A.607 della Parte M.
L’elenco del personale accettato dall’ENAC è riportato nel Manuale dell’Impresa (MOM).
Le istruzioni tecnico-amministrative che presiedono il processo di approvazione secondo la Parte
M Capitolo F sono riportate nella Circolare 72.
La riammissione in servizio dei paracadute dopo manutenzione nell’ambito di una impresa a Parte
M Capitolo F è effettuata con l’emissione dell’EASA Form 1. Nel caso di paracadute ausiliari, al
blocco 13 dovrà essere aggiunta la seguente frase: "RESERVE PARACHUTE APPROVED IN
ACCORDANCE WITH ENAC NATIONAL REGULATION ONLY" ("PARACADUTE AUSILIARIO
CERTIFICATO SOLAMEMENTE IN ACCORDO ALLA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE
ENAC").
4.3
Paracadute di produzione nazionale
La produzione dei paracadute nazionali può essere effettuata - per quei paracadute il cui tipo è
stato approvato con una lettera di autorizzazione ETSO - da imprese di produzione approvate in
accordo ai Capitoli F o G della Parte 21 del regolamento (CE) 1702/2003.
Il costruttore delibera tali paracadute mediante l'emissione del libretto del paracadute, descritto al
paragrafo 5, e dell’EASA Form 1, previsto dalla Parte 21. In tal modo egli attesta che l'esemplare
è stato prodotto in conformità al tipo approvato.
In caso di fornitura di paracadute per l'esportazione può essere emesso solo l’EASA Form 1.
4.4
Accettazione dei paracadute di produzione estera
L'accettazione del paracadute viene effettuata dai Centri di Verifica e Ripiegamento Paracadute
(CVRP) autorizzati dall'ENAC per tale attività in accordo ai criteri riportati in allegato 2 o dalle
imprese approvate in accordo alla Parte M Capitolo F, per i tipi di paracadute in abilitazione.
Per l’accettazione dei paracadute provenienti dall'estero deve essere accertato che essi siano:
NAV-16D
•
pag. 6 di 14
di tipo approvato secondo il ETSO C23 o JTSO C23 (o se rientranti nel grand father right
di cui all’art. 2 comma 13 del regolamento 1702/2003 acquisendo l’evidenza della
approvazione di tipo del medesimo presso uno stato europeo alla data del 28.09.2003),
nel caso si tratti di paracadute da salvataggio.
•
di tipo approvato secondo il ETSO C23 (o il JTSO C23) o il TSO C23 ovvero secondo
altre norme ritenute equivalenti dall'ENAC (in quest'ultimo caso l’impresa dovrà disporre
delle opportune evidenze a riguardo) nel caso si tratti di paracadute ausiliario. Nel caso di
paracadute approvati secondo il ETSO o il JTSO o il FAA TSO, è possibile procedere
direttamente all'accettazione del paracadute senza una formale convalida ENAC
dell'approvazione di tipo del paracadute;
•
muniti delle attestazioni di produzione e collaudo vigenti nel paese di origine;
•
in buono stato di conservazione. Nel caso di paracadute usato deve essere effettuata una
verifica delle condizioni del paracadute e suoi componenti da parte di una impresa a Parte
M Capitolo F o da un CVRP approvato ad effettuare le verifiche di 2° livello.
5.
LIBRETTO DEL PARACADUTE
A seguito dell'esito favorevole delle verifiche previste, il CVRP o l’impresa approvata a Parte M
Capitolo F o il costruttore, come applicabile, rilascia il libretto del paracadute (vedasi Fac-Simile
in allegato 4). Esso contiene:
•
gli elementi di identificazione (costruttore, tipo (modello e part number), numero ed anno
di costruzione) della velatura e dei relativi componenti principali (sacca, imbracatura,
pilotino estrattore);
•
le eventuali limitazioni d'impiego;
•
l'eventuale limite di vita;
•
la registrazione dei componenti principali assemblati alla velatura (che costituisce
attestazione di compatibilità degli stessi);
•
le annotazioni che si rendessero necessarie, in relazione a particolari caratteristiche del
paracadute;
•
lo spazio per l’apposizione del nominativo ed indirizzo del proprietario.
Si evidenzia che il rilascio del libretto del paracadute, è riferito a paracadute completi di tutti i
principali componenti e accessori costituenti l’assieme approvato secondo gli standard applicabili
(ETSO, TSO, JTSO ecc.).
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Il libretto è riferito alla velatura; nel caso di sostituzione di uno dei componenti principali (sacca,
imbracatura, pilotino estrattore) la nuova configurazione dovrà essere riportata sul libretto a cura
del Responsabile del CVRP o dell’impresa approvata a Parte M Capitolo F.
Nella parte C del libretto sono registrate, a cura del responsabile del CVRP dell’impresa
approvata a Parte M Capitolo F, le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate ed il loro
esito, le riparazioni eseguite, le modifiche introdotte, nonché le aperture di emergenza verificatesi
nell'impiego del paracadute.
Il libretto è contraddistinto dalla identificazione del soggetto che lo ha emesso e da un numero
progressivo (assegnato dal soggetto emittente); in caso di esaurimento delle pagine di una delle
parti, il proprietario del paracadute richiede ad un CVRP o ad una impresa a Parte M Capitolo F
approvata l'emissione di un nuovo libretto, quale proseguimento del precedente.
Ai libretti emessi antecedentemente alla revisione D della presente Circolare, che sono sprovvisti
della pagina con le indicazioni del proprietario, questa sarà aggiunta in occasione del primo
intervento presso un CVRP.
6.
MODIFICHE E RIPARAZIONI
Le modifiche, consistenti nella sostituzione di uno o più componenti principali (sacca,
imbracatura, pilotino estrattore) in accordo alle istruzioni dei costruttori rispettando le
compatibilità tra i vari componenti, sono attestate dal responsabile del centro o dall’impresa a
Parte M Capitolo F appropriatamente approvata, riportando sul libretto la nuova configurazione.
Nel caso di riparazioni o modifiche al paracadute o componenti non già previste dalle
documentazioni tecniche ufficiali del costruttore, è richiesta la preventiva approvazione da parte
dell’EASA o dell’ENAC, come applicabile in relazione alla tipologia e all’impiego del paracadute.
Il Centro o l’impresa dovrà fornire al proprietario del paracadute copia dei specifici dati utilizzati
per la riparazione/modifica effettuata.
7.
CENTRI VERIFICA E RIPIEGAMENTO PARACADUTE (CVRP)
7.1
Generalità
I CVRP approvati dall’ENAC possono effettuare le operazioni di verifica periodica, le ispezioni
straordinarie, le revisioni quando previste, le riparazioni, le modifiche dei paracadute,
l'attestazione di compatibilità dei vari componenti ed accessori, nonché le loro manutenzioni, sui
paracadute in abilitazione. A partire dal 28.09.2008, le operazioni suddette sui paracadute da
salvataggio dovranno essere effettuate esclusivamente ad opera di imprese di manutenzione
approvate in accordo alla Parte M Capitolo F del regolamento (CE) 2042/2003. Pertanto la lista
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delle abilitazioni dei CVRP sarà emendata entro tale data per eliminare le abilitazioni riguardanti i
paracadute da salvataggio.
L'ENAC riconosce quali CVRP le associazioni, le organizzazioni, le società, le ditte, gli enti, ecc.
che intendano eseguire la manutenzione di paracadute che non siano di loro produzione, qualora
l’organizzazione, il personale, le infrastrutture, le attrezzature, i materiali e le documentazioni
siano rispondenti ai criteri di seguito riportati così da garantire l’esecuzione a norma delle
operazioni effettuate.
7.2
Criteri per il riconoscimento dell’idoneità tecnica dei CVRP
7.2.1 Organizzazione e qualificazione del personale
Ai fini organizzativi deve essere individuato il responsabile del CVRP. Questi è il garante nei
riguardi dell'ENAC del rispetto dei requisiti di certificazione, ed è responsabile della corretta
esecuzione delle operazioni effettuate sui paracadute.
I nominativi del responsabile del CVRP e dei suoi sostituti nonché i nominativi del personale
riconosciuto idoneo dall'ENAC ad eseguire operazioni di 1° e/o di 2° livello devono essere inseriti
in un apposito elenco facente parte del Manuale del CVRP.
In allegato 1 sono riportati i criteri di qualificazione per il personale che esegue le operazioni di 1°
e 2° livello. Tale qualificazione decade se il personale non ha svolto attività per un periodo
superiore a sei mesi nell'ambito delle abilitazioni possedute o non abbia effettuato almeno 20
verifiche paracadute all’anno; l'eventuale riqualificazione potrà essere conseguita a conclusione
di un programma di addestramento accettato dall'ENAC.
7.2.2 Manuale del CVRP
Il Manuale deve contenere una descrizione delle infrastrutture, attrezzature, documentazioni
utilizzate dal CVRP oltre all’elenco del personale sopra menzionato ed una procedura per la sua
qualificazione.
Il manuale deve contenere inoltre la raccolta delle guide operative e delle istruzioni tecniche
impiegate nelle attività del Centro.
Il Manuale del CVRP viene elaborato dal responsabile del centro ed è approvato dall'ENAC. Il
Centro deve assicurare la distribuzione del manuale, nonché verificare la conoscenza dello
stesso da parte del personale per le parti di rispettiva competenza.
7.2.3 Locali
Le operazioni di spiegamento, sospensione per aerazione, ispezione, ripiegamento e
immagazzinamento dei paracadute devono essere effettuate in locali aerati, sufficientemente
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illuminati (senza però che i paracadute siano colpiti direttamente dai raggi solari) ed esenti da
umidità, polvere, esalazione di acidi, animali ed altri fattori che possano danneggiare il materiale
ivi contenuto.
Le dimensioni dei locali, in pianta ed in altezza, devono essere tali da permettere la comoda ed
idonea effettuazione delle singole operazioni richieste. Si deve evitare che i locali comunichino
direttamente con l'esterno, al fine di impedire l'ingresso in polvere, acqua piovana, ecc., a meno
che tali inconvenienti non vengano eliminati mediante l'applicazione di appropriati provvedimenti
quali ad es. spazio antistante l'ingresso pavimentato, soglia della porta rialzata, presenza di una
tettoia sopra l'ingresso, ecc.
7.2.4 Attrezzature
Il CVRP deve possedere le attrezzature necessarie per la corretta effettuazione delle operazioni
contemplate nel livello di manutenzione autorizzato e precisamente: tavoli di ripiegamento (se
necessario luminosi); dispositivi di sospensione; armadi di immagazzinamento; utensili, macchine
e apparecchiature, indicati dal costruttore nelle pertinenti documentazioni, o suggeriti in
pubblicazioni relative a metodi o standard accettati dall'ENAC; quanto altro necessario per
l'esecuzione di lavori, controllo e prove.
7.2.5 Documentazioni
Il CVRP deve detenere e utilizzare nella effettuazione della manutenzione:
1.
ogni applicabile regolamento, procedura, standard o informazione emessa dall’ENAC e
dall’EASA.
2.
ogni applicabile Prescrizione di aeronavigabilità/Airworthiness Directives emessa dalla
EASA, dall’ENAC e dalle Autorità aeronautiche dello stato di progetto (se non superate
da quelle emesse dall’EASA e dall’ENAC, nel relativo ambito di responsabilità);
3.
le applicabili istruzioni per la navigabilità continua
manutenzione,
bollettini,
lettere
di
servizio,
ecc.
- quali manuali d'impiego e
-
emesse
dal
detentore
dell’autorizzazione a TSO/ETSO/JTSO, e da ogni altra organizzazione che pubblichi
tali dati in accordo ai vigenti regolamenti e quant'altro si renda necessario o utile per la
conoscenza e l'aggiornamento delle tecniche da porre in atto presso il Centro stesso.
Il CVRP deve assicurare che tutta l’applicabile documentazione di manutenzione sia aggiornata e
prontamente disponibile per l’uso quando richiesta.
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7.2.6 Registrazioni
Il CVRP deve conservare un registro generale delle verifiche di 1° e 2° livello effettuate nel quale
deve essere indicato, per ciascun paracadute: il tipo ed il numero di costruzione, il tipo di
operazione effettuata ed il riferimento alle pertinenti documentazioni esecutive, la data di
ripiegamento, il tipo di sigillo utilizzato, le eventuali osservazioni e la firma del ripiegatore e del
responsabile del centro o di un suo sostituto. I dati riguardanti le operazioni effettuate, il loro esito,
la data dovranno essere riportati sul libretto del paracadute a firma del responsabile del Centro.
Inoltre, qualora autorizzato all'accettazione dei paracadute, il centro deve tenere un registro dei
paracadute accettati e dei relativi libretti emessi (vedasi allegato 2).
Le registrazioni devono essere conservate per almeno 3 anni.
7.3
Procedura per il riconoscimento dell’idoneità tecnica
Ai CVRP si applica, per quanto pertinente, il procedimento in vigore per la certificazione delle
Ditte di Manutenzione. L'abilitazione sarà riferita al tipo di paracadute e l'idoneità al livello di
operazioni autorizzato (1° o 2° livello) unitamente all'eventuale autorizzazione per l'accettazione
di paracadute.
La domanda di rilascio del certificato di idoneità tecnica (CIT) deve essere presentata, con il
modello allegato, alla Direzione Operazioni competente.
Il CIT, rilasciato dall'ENAC a conclusione positiva degli accertamenti, ha validità di tre anni e può
essere rinnovato a richiesta del centro.
7.4
Obblighi del CVRP
Il riconoscimento dell’idoneità tecnica rilasciata dall'ENAC obbliga il CVRP a mantenere
adeguate registrazioni di tutti i lavori compiuti, compresi i nominativi delle persone che li hanno
eseguiti, a comunicare all'ENAC ogni difetto grave o ricorrente o altre condizioni che
pregiudichino la sicurezza, riscontrato in un paracadute o in una parte di esso. Il CVRP deve,
inoltre, mantenere il personale, le infrastrutture, le attrezzature, i materiali e le documentazioni ad
un livello non inferiore a quello richiesto; deve eseguire le operazioni di manutenzione e di
modifica a regola d'arte, in modo da mantenere o ripristinare nelle parti lavorate le condizioni di
idoneità all'impiego, deve usare materiali idonei.
L'ENAC esegue verifiche ordinarie e/o straordinarie sul rispetto degli obblighi di certificazione e si
riserva di limitare, sospendere o revocare le certificazioni e le autorizzazioni rilasciate, in
presenza di inadempienze o carenze riscontrate e non eliminate nei tempi e nei modi prescritti.
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8.
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DECORRENZA
La revisione D della presente circolare decorre dalla data di emissione.
Il Direttore Generale
Com.te Silvano Manera
Allegato 1 - Criteri di qualificazione del personale addetto ai ripiegamenti e programma base corsi
di addestramento;
Allegato 2 - Criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione all'accettazione di paracadute ed al
rilascio dei libretti;
Allegato 3 - Domanda di certificazione - modello RT22P/2007;
Allegato 4 - Fac-Simile libretto paracadute
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ALLEGATO 1 - CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI
RIPIEGAMENTI
Le indicazioni di seguito riportate forniscono i criteri di base per la qualificazione del
personale tecnico dei CVRP:
•
idoneità fisica a svolgere le mansioni richieste;
•
aver compiuto il 18° anno di età;
•
aver conseguito la licenza di scuola media unificata o altro titolo equipollente;
•
conoscere la lingua nella quale sono scritti i manuali in uso;
•
aver superato un corso di addestramento riconosciuto idoneo dall'ENAC oppure aver
completato un programma di addestramento accettato dall'ENAC, eventualmente
personalizzato in relazione all'esperienza del candidato;
•
per eseguire operazioni di 1° livello su un determinato tipo di paracadute: aver
correttamente effettuato, sotto il controllo del responsabile del CVRP, almeno 20
operazioni di verifica e ripiegamento sullo stesso tipo di paracadute o su paracadute dello
stesso costruttore aventi caratteristiche costruttive, contenuto delle verifiche, modalità di
ripiegamento e manualistica simili.
•
per eseguire operazioni di 2° livello: avere una esperienza di almeno 2 anni nell'attività di
1° livello, aver correttamente effettuato almeno 100 operazioni di verifica e ripiegamento
su non meno di cinque tipi di paracadute più in uso, e aver superato una prova pratica
adeguata alla abilitazione richiesta (quali sostituzione di funi e applicazione di rappezzi).
NOTA: Un utile riferimento per il reperimento di pubblicazioni utili per l’addestramento del personale è la
FAA AC 65-27 “Parachute rigger knowledge test guide”.
Programma base corsi di addestramento
Gli argomenti di base che devono essere trattati nel corso di addestramento per
ripiegatori/verificatori sono:
•
principi di funzionamento del paracadute;
•
criteri di costruzione del paracadute;
•
parti principali del paracadute: tipi, funzioni, materiali utilizzati;
•
attrezzature utilizzate per il ripiegamento/verifica del paracadute;
•
tecniche di ripiegamento;
•
compatibilità velatura-sacca;
•
ispezione, trattamento dei danni;
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•
contaminazione dei materiali incluso test di resistenza dei tessuti e acid mesh;
•
tecniche di riparazione
•
AAD e RSL;
•
documentazioni, libretto del paracadute, rapporto di lavoro;
•
normativa di riferimento;
Il corso deve prevedere un esame finale comprendente una prova scritta, una prova orale e una
prova pratica. La prova scritta deve consistere in almeno 80 quiz a risposta multipla (con 3 o più
risposte per domanda) sugli argomenti affrontati nel corso. La soglia minima per il superamento
dell’esame è pari al 75% di risposte fornite correttamente.
La prova orale verte sui medesimi argomenti della prova scritta. La prova pratica consiste in
attività tipiche inerenti il livello e le abilitazioni specifiche, quali l’ispezione e il ripiegamento di
paracadute, per il primo livello, o l’effettuazione di riparazioni e/o modifiche (ad es. sostituzione di
funi e applicazione di rappezzi) per il secondo livello.
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ALLEGATO 2 - CRITERI PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'ACCETTAZIONE DI PARACADUTE ED AL RILASCIO DEI LIBRETTI
L'ENAC al fine di autorizzare, i CVRP e le imprese che ne facciano richiesta, all'accettazione di
paracadute ausiliari e di salvataggio di produzione estera e ad emettere i relativi libretti effettua
accertamenti mirati a verificare principalmente che il CVRP o l’impresa:
1) sia certificato per interventi di 2° livello;
2) abbia nel manuale una procedura approvata per l'accettazione dei paracadute che tenga
conto di quanto segue:
(I). L'attività di accettazione del paracadute e di emissione dei libretti deve essere registrata
in un apposito registro ove, per paracadute accettato viene riportato:
(a) costruttore, tipo, modello e numero di costruzione
(b) la data di accettazione
(c) il numero del libretto emesso
(d) riferimento al rapporto di esame per accettazione
(e) firma del responsabile del centro
(II). Per ogni accettazione effettuata il CVRP o l’impresa emette il "Rapporto di esame per
accettazione paracadute", a firma del responsabile del centro o del responsabile della
manutenzione, come applicabile.
(III). Il CVRP o l’impresa per ogni paracadute accettato deve archiviare oltre la copia del
rapporto di cui al punto precedente, il documento di origine (EASA Form 1 o equivalente)
ed ogni altro documento rilevante ai fini dell'accettazione (es. corrispondenza con il
costruttore, eventuali documenti del costruttore, corrispondenza con l'ENAC o altra
autorità o costruttore, richiesta del committente, ecc…).
L'autorizzazione all'accettazione di paracadute in accordo alla presente circolare viene riportata
sulla specifica delle abilitazioni del CVRP o, per le imprese a Parte M Capitolo F nella sezione
“Portata delle Abilitazioni” del Manuale dell’Organizzazione di Manutenzione.
ALLEGATO 3
DOMANDA PER IL RILASCIO O RINNOVO O MODIFICA
Ente Nazionale Aviazione Civile
DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ TECNICA
PER CENTRO VERIFICA RIPIEGAMENTO PARACADUTE
all’E.N.A.C...............................................................................................
protocollo di arrivo
Direzione Operazioni competente per territorio
Il sottoscritto ...........................................................................................
nome
cognome
in qualità (1) di ........................................................................................
dell’Impresa ...........................................................................................................................……...................………………....
Ragione sociale, forma giuridica, sede
................................................................................................................................................………..………….............….....(2)
e stabilimenti interessati indirizzi
chiede:
†
†
IL RILASCIO
†
LA MODIFICA (3)
del Certificato di Idoneità Tecnica n° ...............................…..
IL RINNOVO
quale Centro Verifica Ripiegamento Paracadute con le seguenti idoneità (4):
Idoneità:
†
†
†
operazioni di primo livello
operazioni di secondo livello
accettazione paracadute
Abilitazioni .......................................................................................................………...................................………….............
..................................................................................................................................………….....................….........…………....
..................................................................................................................................…………...............................…………...…
..................................................................................................................................…………................………….….............(2)
Oggetto della modifica (3): ............................................................................................................………..........…………........
.......................................................................................................…………............................................................……………
..................................................................................................................................………….........................………...........(2)
Il sottoscritto dichiara:
Spazio riservato all’applicazione della
marca da bollo
(da annullare con timbro a data)
Note:(1)
Mod. RT22P/2007
- di conoscere i Regolamenti dell’ENAC applicabili;
- di poter soddisfare i requisiti prescritti;
- di impegnarsi a fornire la documentazione occorrente;
- di obbligarsi a corrispondere i dovuti diritti e spese;
- di conoscere che il certificato richiesto ha effetti limitati all’ambito
delle attività istituzionali dell’ENAC.
........…......……............……....................…..
Luogo e data
.........................................
Firma
Una qualità che implichi la responsabilità legale dell’Impresa.
(2)
In caso di spazio insufficiente continuare a tergo.
(3)
Sono “modifiche” tutte le varianti da apportare al CIT o alla relativa Specifica delle Abilitazioni incluse le estensioni.
(4)
Non compilare se viene richiesto il solo rinnovo del CIT.
ALLEGATO 4
LIBRETTO DEL PARACADUTE
Mod. LP/99
ALLEGATO 4
Libretto del paracadute n°: ............................……........
Data: .......................................................................
Casa costruttrice: ............................................................................................................................................................................………….
da Salvataggio
Ausiliario
Tipo: .............................................................................................................................................…………………………………………………
(Modello e Part Number)
Numero di costruzione: ..................................................
Anno di costruzione: ..............................................
Documento di origine: ...................................
Emesso da: .........................…...................
Rilasciato da: .............……................................……..........................................
Mod. LP/99
il: ............................……………..
Firma .................................................................................
ALLEGATO 4
Istruzioni
Il presente libretto viene emesso all'atto dell'accettazione del paracadute ai
sensi della circolare ENAC NAV-16. Esso è composto dalle seguenti parti che
debbono essere riempite a cura del proprietario e firmate da personale
autorizzato dall’ENAC.
Parte A Sacca - Imbracatura
Dovrà essere registrato il tipo di imbracatura abbinato alla velatura.
Parte B
Intervalli massimi autorizzati
Dovranno essere registrati gli intervalli massimi autorizzati per la
velatura e la imbracatura.
Parte C
Eventi cronologici
Dovranno essere registrate le verifiche, revisioni, riparazioni del
paracadute e imbracatura.
Parte D
Proprietario
Dovranno essere registrati i dati del proprietario (nome e indirizzo).
Mod. LP/99
I paracadute ausiliari possono essere accoppiati alle imbracature dei
paracadute di lancio a condizione che queste ultime siano di tipo compatibile.
Tutte le scritturazioni debbono essere in inchiostro: in caso di errori, le
correzioni devono essere tali da permettere la lettura di quanto era
scritto erroneamente.
Il libretto deve seguire il paracadute in tutte le sue vicende e deve essere
tenuto sempre aggiornato.
ALLEGATO 4
Parte A
Sacca - Imbracatura
Data
Costruttore / Tipo
N° parte
N° serie
Data di
costruzione
Firma
Parte B
Pag. di
ALLEGATO 4
Intervalli massimi autorizzati
Verifiche periodiche
Paracadute
Mod. LP/99
Imbracatura
Revisioni
Limite di vita
ALLEGATO 4
Parte C
Eventi cronologici
Data
Mod. LP/99
N.ro Rapporto
Verifiche - Revisioni - Riparazioni - Aperture di Emergenza
Firma
ALLEGATO 4
Parte D
Proprietario
Data
Mod. LP/99
Nome e Cognome
Indirizzo