NORMATIVA IN VIGORE Aprile 2014 DM 467/T 25 Giugno 1992 REGOLAMENTO RILASCIO E IL RINNOVO DELLE LICENZE DI PARACADUTISMO Edizione 2 del 24 giugno 2013 REGOLAMENTO DISCIPLINA DEI LANCI PARACADUTISTICI ORDINARI E SPECIALI Edizione 2 del 24 giugno 2013 ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI MEDICHE D'IDONEITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI (ESTRATTO) Edizione n. 2 del 24 febbraio 2014 CIRCOLARE NAV-16D Paracadute da salvataggio e ausiliari 22/1/2008 REGOLAMENTO PER LE TARIFFE (ESTRATTO) 2013 UTILIZZARE L’INDICE (SEGNALIBRO/BOOKMARK) SELEZIONABILE A SINISTRA DEL DOCUMENTO PER UNA PIU’ RAPIDA CONSULTAZIONE L’ordine degli capitoli rispecchia quello originario del D.M. 467/T, integrato dai nuovi articoli dei Regolamenti in base alla corrispondenza per argomenti. Dove necessario, alcuni punti sono ripetuti per facilitare la consultazione. Onde evitare confusioni, le disposizioni transitorie (1992>1995) riportate sul D.M. 467/T sono state cancellate. Sono stati corretti errori di numerazione paragrafi. Preparato da Antonio Guzzo il 10/4/2014 D.M. 467 – T IL MINISTRO DEI TRASPORTI VISTO l'art. 731 del Codice della Navigazione come modificato dall'art. 3 della Legge 13 Maggio 1983, n. 213; VISTO il D.P.R. 18 novembre 1988 n. 566 relativo all'approvazione del Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche; CONSIDERATO che ai sensi dell'art. l0 del suddetto D.P.R. 18 Novembre 1988 n. 566, i programmi di addestramento devono essere stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti; VISTO il D.M. 124/T del 12 luglio 1991 col quale sono stati approvati alcuni programmi di addestramento e le modalità relative a1l'addestramento e agli accertamenti di idoneità per licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche; PRESO ATTO delle richieste e delle osservazioni pervenute nel frattempo da parte degli operatori del settore, in ordine alla attuazione del citato D.M. 124/T del 12.7.1991; CONSIDERATO altresì che occorre procedere all'approvazione dei programmi residui, non contemplati nel D.M. 124/T e che appare necessario un coordinamento finale di tutti i programmi, considerati nella loro globalità, anche per ciò che attiene alle date di applicazione degli stessi; RITENUTA quindi, la necessità di procedere alla redazione coordinata di un nuovo testo dei programmi già approvati con il D.M. 124/T, che occorre conseguentemente abrogare al fine della approvazione - con il presente decreto - della totalità dei programmi di addestramento di cui all'art. 10 del D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566; DECRETA Art. 1 Sono approvati i sottoindicati programmi di cui all'art. 10 del D.P.R.18 Novembre 1988, n. 566, e le modalità relative all'addestramento, agli accertamenti di idoneità per licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto: a.attestato di allievo pilota di velivolo ed elicottero b.licenza pilota privato di velivolo ed elicottero c.licenza di pilota commerciale limitato di velivolo d.licenza di pilota commerciale di velivolo e di elicottero e.licenza di pilota di linea di velivolo ed elicottero f.abilitazioni per la categoria velivoli ed elicotteri g.licenza di pilota di aliante h.licenza di tecnico di volo i.attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso di emergenza l.licenza di Pallone libero m.licenza di dirigibile n.licenza di navigatore o.licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione p.licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione q.licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica r.abilitazioni relative alle predette licenze Sono altresì approvati i programmi e le modalità relative all'addestramento e agli accertamenti di idoneità per la licenza di paracadutista, di cui all'art. l0 del D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, nel testo allegato che costituisce anch'esso parte integrante del presente decreto. Art. 2 Il decreto del Ministro dei trasporti n. 124/T del 12 luglio 1991 è stato abrogato. Roma, li 25 Giugno 1992 Il Ministro DM 467/T 25 Giugno 1992 SOMMARIO SEZ. 1 Licenza di Paracadutista 1.1 Idoneità al rilascio per esami 1.2 Idoneità al rilascio per conversione di altri titoli 1.3 Mantenimento in esercizio 1.4 Idoneità a rinnovo e reintegrazione 1.5 Certificazioni di idoneità a tecniche speciali (CS) 1.6 Disciplina di esercizio in lanci ordinari 1.7 Disciplina di esercizio in lanci speciali. SEZ. 2 Abilitazione di Istruttore di Paracadutismo (IP) 2.1 Idoneità al rilascio per esami 2.2 Idoneità al rilascio per conversione di altri titoli 2.3 Accertamento di idoneità al rilascio 2.4 Idoneità a rinnovo e reintegrazione 2.5 Certificazioni "Istruttore di Paracad. Senior"(IPS) 2.6 Disciplina di esercizio. 2.7 Disposizioni finali e transitorie SEZ. 3 Schede di addestramento per paracadutisti P/1 Prescrizioni e raccomandazioni basiche di sicurezza P/2 Addestramento propedeutico ai lanci P/3 Addestramento per il conseguimento della licenza P/4 Addestramento per abilitazione di Istruttore (IP) P/5 Addestramento alla tecnica di lancio. "Lavoro Relativo a paracadute aperto" (CRW). P/6 Addestramento per la CS: "Direttore di Lancio" (DL) P/7 Addestramento per la CS: "Pilota Tandem" (PT) P/8 Addestramento per la CS: "Assistente Accelerated Free Fall" (AFF) SEZ. 4 Disciplina di Scuola di Paracadutismo (SP) 01. Classificazione di attività di scuola 02. Organizzazioni autorizzate all'attività di scuola 03. Modalità di rilascio dell'autorizzazione 04. Condizioni di esercizio dell'autorizzazione 5.Quaderno tecnico della SP 6.Assicurazioni 7.Documenti abilitanti ai lanci per allievi paracadutisti 8.Atti di competenza della SP 9.Competenze del Direttore della SP 10.Competenze dell'Istruttore di Paracadutismo (IP) 11.Competenze del Direttore di lancio (DL) a bordo REGOLAMENTO DISCIPLINA DEI LANCI PARACADUTISTICI ORDINARI E SPECIALI Edizione 2 del 24 giugno 2013 Art. 1 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) Premessa e scopo 1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili all'attività di lancio effettuata da paracadutisti titolari di licenza in esercizio rilasciata o riconosciuta dall’ENAC ai sensi del “Regolamento per il rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo”. 2. Il presente regolamento non disciplina i requisiti tecnici ed operativi relativi agli aeromobili ed alle operazioni di volo. Art. 2 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali Definizioni Lanci tandem: Sono denominati “tandem” i lanci con paracadute biposto; uno dei paracadutisti è denominato “Istruttore Tandem” (IP T) e l’altro “passeggero”. Lanci agonistici: Sono agonistici i lanci effettuati nell’ambito di competizioni conformi ai regolamenti sportivi internazionali oppure a specifici regolamenti di gara. Lanci da alta quota: Sono definiti da alta quota i lanci oltre FL 150. Lanci Speciali: sono denominati lanci speciali le seguenti tipologie di lancio: lanci tandem, lanci agonistici, lanci di pubblico spettacolo, lanci con atterraggio intenzionale in acqua o a meno di 500 metri da corsi o specchi d'acqua pericolosi, lanci notturni, lanci da alta quota. Lanci ordinari: sono denominati ordinari i lanci che non rientrano nella definizione di lanci speciali. Ostacoli pericolosi: sono classificati ostacoli pericolosi: linee elettriche e telefoniche, torri, edifici, corsi e specchi d'acqua con caratteristiche a rischio di annegamento, alberi d'alto fusto, aree di parcheggio, strade provinciali o di categoria superiore, livelli orografici significativi e dirupi. SEZIONE 1 LICENZA DI PARACADUTISTA 1.1 IDONEITA' AL RILASCIO PER ESAMI Ai sensi degli artt. 11, 20, 27 e 59 del DPR 566/88, il paracadutista ha diritto al rilascio della licenza di cui al modello A allegato, qualora presenti domanda conforme al modello H allegato, e disponga di quanto segue: a - Libretto dei lanci, e libretto di attestazione dell'istruzione conforme al modello B allegato, rilasciati da una Scuola di Paracadutismo (SP) autorizzata. Art. 2 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Conseguimento della licenza di paracadutista 1. La licenza di paracadutista autorizza il titolare: a) ad effettuare attività di lancio da aeromobili; b) a partecipare a manifestazioni sportive, anche a carattere pubblico, praticando tecniche di lancio nelle quali abbia acquisito la specifica abilità, purché in possesso dei requisiti previsti e nel rispetto delle prescrizioni delle normative di settore. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza occorre: a) aver effettuato la prevista attività addestrativa teorica; b) aver superato uno specifico corso di addestramento pratico; c) aver completato con esito positivo il previsto accertamento teorico pratico. d) essere in possesso di certificato di idoneità psico-fisica, secondo la normativa specifica in vigore per i paracadutisti, prima dell’inizio dell’attività di lancio. 3. L’allievo paracadutista che intenda conseguire la licenza, deve effettuare: a) attività addestrativa di n. 50 lanci con paracadute planante, di cui 15 negli ultimi12 mesi ed 1 negli ultimi 3 mesi; b) 20 minuti complessivi di caduta libera di cui 10 negli ultimi 12 mesi; c) simulazione di sgancio all’imbracatura sospesa effettuata ogni 6 mesi nel corso dell’addestramento, con esito favorevole annotato sul libretto dei lanci dall’Istruttore; d) addestramento integrativo sull’utilizzo in volo ed in atterraggio delle vele; tale addestramento deve essere annotato sul libretto dei lanci. Il completamento della sequenza di addestramento, deve essere annotato sul libretto di istruzione nella sezione dell’addestramento integrativo; l’annotazione è indispensabile per l’attestazione finale di addestramento e per l’idoneità a sostenere l’esame per il conseguimento della licenza . 4. Al termine della progressione tecnica AFF (Accellerated Free Fall), con l’acquisizione dei livelli previsti, l’allievo paracadutista deve avere superato il test di stabilità ed autocoscienza (test n.1) ed il test giri controllati (test n.2), prima di essere abilitato a lanciarsi da solo. c - I sottoelencati Test di lancio convalidati sul libretto di attestazione dell'istruzione. Per la convalida è richiesta l'effettuazione corretta di tutte le fasi indicate, con tolleranza 45° di deviazione rispetto agli assi di riferimento negli esercizi in caduta libera, e l'apertura del paracadute sopra la quota minima ammessa. Test 1 = Stabilità ed autocoscienza: mantenimento autonomo delle condizioni di stabilità nella fase di caduta libera per non meno di 10 secondi consecutivi e nella fase di apertura del paracadute, ed azionamento del dispositivo di apertura alla quota prestabilita ( ± 100 metri). Test 2 = Giri: effettuazione nel tempo massimo di 8 secondi, di 2 Giri in caduta libera (rotazioni volontarie di 360° sull'asse verticale alternate in sensi opposti) con stop intermedio e finale sull'asse di riferimento iniziale. Test 3 = Deriva: modifica in direzione imposta della traiettoria inerziale di caduta libera, efficace e stabile per non meno di 10 secondi consecutivi. Test 4 = Figure associate: effettuazione nel tempo massimo di 16 secondi, di un esercizio in caduta libera composto da 2 Giri + 2 Loopings (rotazioni volontarie di 360° sull'asse di beccheggio alternate in sensi opposti) con stop intermedi e finale sull'asse di riferimento iniziale. Test 5 = Lavoro Relativo (RW): lancio in coppia con un Istruttore di Paracadutismo (IP) o con un paracadutista con licenza in esercizio designato dall'IP, il quale si lancia per primo e nella fase di caduta libera rimane in assetto stabile mantenendo l'asse dell'aeromobile. Il candidato si lancia separatamente dall'interno dell'aeromobile con distacco osservabile, lo raggiunge entro 30 secondi contati dalla propria uscita ed effettua presa efficace su suo fianco senza pregiudicare la stabilità di entrambi, poi si separa, si allontana con deriva efficace e segnala l'apertura con metodo convenzionale. Test 6 = Precisione d'Atterraggio (PA): due atterraggi consecutivi entro l0 metri da un bersaglio prefissato con paracadute principale planante. Test 7 = Auto-Lancio (AL): capacità di determinazione autonoma e corretta del punto di lancio ai fini dell'atterraggio in area prestabilita, ed azioni relative per il raggiungimento dello stesso, dimostrata in almeno 2 lanci. (d) L'esame di accertamento di idoneità' superato negli ultimi 12 mesi. L'accertamento, da effettuarsi in presenza di un funzionario o di un delegato del Ministero dei Trasporti, consiste nel rispondere a 20 domande, per ognuna delle quali sono indicate 4 possibili risposte, contenute in una scheda estratta a sorte tra 10 schede preventivamente emanate dalla DGAC ed aggiornabili annualmente. E' idoneo il candidato che, nel tempo massimo di 30 minuti, indichi la risposta esatta ad almeno 15 domande senza consultare testi od altre documentazioni. Per quanto non precisato valgono le disposizioni delle sezz. 1.5 ed 1.6. Le domande, 2 per ogni argomento, vertono su: (1) Meteorologia applicata al paracadutismo; (2) Aerodinamica applicata al corpo in caduta libera; (3) Tecnologia degli equipaggiamenti e strumenti in uso; (4) Tecnica di direzione di lancio; (5) Tecnica di utilizzo dei paracadute plananti; (6) Elementi e procedure generali di sicurezza; (7) Elementi e procedure di sicurezza nel lavoro relativo in caduta libera; (8) Elementi e procedure di sicurezza nel volo in formazione con paracadute planante; (9) Procedure in situazioni di emergenza; (10)Normativa aeronautica attinente il paracadutismo. (e) Idoneità psicofisica, accertata in sede di visita medica Art. 3 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Limiti di età 1. Il rilascio della licenza di paracadutismo è subordinato al compimento dei sedici anni di età. 2. L’attività di istruttore di paracadutismo è consentita dal compimento del ventunesimo anno di età fino al mantenimento della prescritta idoneità psico-fisica. 1.2. IDONEITA' AL RILASCIO PER CONVERSIONE DI ALTRI TITOLI Ai sensi degli artt. 20, 21, 24, 27 ed 83 del DPR 566/88, il paracadutista ha diritto al rilascio della licenza senza sostenere alcun esame, qualora all'atto della domanda abbia effettuato l'attività addestrativa di cui alla sez 1.1 comma (b), abbia esperienza di esercizi uguali, o di livello tecnico equivalente o superiore, a quelli della sez. 1.1 comma (c) e sia in possesso del prescritto certificato di idoneità psicofisica. . In difetto dei predetti requisiti, il paracadutista ha diritto al rilascio dei documenti di cui alla sez. 1.1 comma (a), con la convalida automatica dell'addestramento e dei Test relativi al livello tecnico acquisito. Per il rilascio della licenza va inoltrata domanda conforme al modello H allegato, comprendente la dichiarazione rilasciata da una Scuola di Paracadutismo (SP) autorizzata, attestante che sulla scorta dei documenti del paracadutista sussistono i predetti requisiti, con annotazione degli estremi dei lanci di riferimento; copia dei titoli da convertire, autenticati mediante visto del Direttore della SP, è da allegarsi alla domanda. 1.3. MANTENIMENTO IN ESERCIZIO Art. 4 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Attività minima periodica 1. Il paracadutista può esercitare le attività consentite dalla licenza qualora abbia svolto la seguente attività minima periodica: a) almeno 15 lanci con paracadute planante negli ultimi 12 mesi, di cui almeno 1 negli ultimi 3 mesi precedenti l’esercizio della attività; b) almeno 10 minuti complessivi di caduta libera negli ultimi 12 mesi precedenti l’esercizio delle attività. 2. L’attività viene certificata sul libretto dei lanci del paracadutista mediante apposizione del visto da parte di un Istruttore operante presso la scuola di paracadutismo autorizzata o di un Direttore di una scuola di paracadutismo autorizzata presente sul campo allo svolgimento della attività. L’attività può essere convalidata anche da Giudici e Direttori di gara, per le competizioni, e da figure analoghe presso Enti o Associazioni straniere. 3. L’attività di lancio svolta dal paracadutista che è anche istruttore deve essere convalidata da altro istruttore. 4. In mancanza della attività minima periodica di cui al comma 1, la stessa dovrà essere effettuata presso una scuola di paracadutismo autorizzata. 5. La licenza scaduta da oltre 6 mesi ma non oltre i 5 anni, può essere reintegrata effettuando presso una scuola di paracadutismo autorizzata l’attività indicata al comma 1a seguito dello svolgimento della quale il Direttore della scuola di paracadutismo autorizzata apporrà sulla licenza il Visto di controllo annuale. 6. La licenza scaduta da oltre 5 anni non può essere reintegrata. Per il nuovo rilascio il paracadutista dovrà essere provvisto dei requisiti di cui al comma 1, e presentare nuova domanda. Art. 5 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Validità della licenza e delle abilitazioni 1. La validità della licenza è determinata dallo svolgimento della attività minima periodica di cui all’art. 4. 2. La licenza di paracadutismo viene rilasciata per un periodo massimo di 5 anni, allo scadere del quale il documento viene rinnovato mantenendo inalterata la numerazione. 3. Le abilitazioni conseguite sono annotate sul documento riemesso. 4. Le abilitazioni di istruttore hanno validità 24 mesi dalla data di rilascio, di rinnovo o di ripristino. 5. Qualora il rinnovo venga richiesto non più di 3 mesi prima della scadenza della abilitazione, il periodo di validità di 24 mesi verrà computato dalla scadenza originaria. Art. 6 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Paracadutisti militari 1. Il paracadutista militare in servizio, o congedato da non più di 12 mesi, ha diritto al rilascio della licenza per conversione, presentando assieme alla domanda la seguente documentazione: a) dichiarazione del Comando di appartenenza relativa al superamento del Corso di Perfezionamento TCL (Tecnica Caduta Libera) e/o di Direttore di Lancio TCL, ovvero documentazione matricolare qualora congedato b) dichiarazione del Comando di appartenenza, o copia conforme, delle qualifiche possedute; c) copia conforme del certificato di idoneità psicofisica in corso di validità. 2. Il richiedente dovrà altresì dimostrare di avere acquisito l’esperienza di cui all’art. 2 del presente Regolamento. 3. Quanto previsto al primo comma non si applica al paracadutista militare in possesso della sola qualifica basico TCL o delle sole Certificazioni Speciali (CS), il quale, ai fini del conseguimento della licenza, dovrà svolgere un programma di addestramento integrativo approvato dall’ENAC. Art. 7 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Riconoscimento licenze e abilitazioni estere 1. Le licenze, abilitazioni e certificazioni conseguite in un Paese estero sono convertibili in licenze nazionali nel rispetto dei requisiti di addestramento e di esperienza previsti dal presente regolamento. 2. I titolari di licenze di paracadutismo conseguite in un Paese estero possono svolgere occasionalmente attività di lancio da aeromobili in Italia, purchè: a) le licenze siano in corso di validità e di esercizio e siano riconosciute dalla Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.); b) venga data evidenza della polizza assicurativa con massimali uguali o superiori a quelli previsti in Italia. 3. Qualora il titolare di una licenza di paracadutismo rilasciata all’estero effettui l’attività di lancio in Italia con regolarità, allo stesso è richiesto il possesso di un certificato di idoneità psicofisica secondo la normativa specifica in vigore in Italia per i paracadutisti. 3. L’abilitazione di Istruttore di Paracadutismo (IP) conseguita all’estero e’ riconosciuta in Italia in condizioni di reciprocità. 4. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, le attività consentite dalla qualifica di IP conseguita all’estero, possono essere condotte sotto la supervisione di un IPS (Istruttore di Paracadutismo Senior) di categoria equivalente, nell’ambito di una scuola di paracadutismo autorizzata. Vedasi anche SEZ.3 SCHEDA P/3 ADDESTRAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA 1.5. CERTIFICAZIONI DI IDONEITA' A TECNICHE SPECIALI (CS) 1.5.1. Oggetto delle certificazioni Ai sensi dell'art. 59 del DPR 566/88, le CS attestano l'idoneità del paracadutista con licenza a praticare tecniche di lancio che richiedono specifica abilità, esperienza ed attività addestrativa periodica, nonché a coadiuvare l'Istruttore di Paracadutismo (IP) nell'attività didattica inerente la CS posseduta. Titoli ed oggetto delle singole CS sono definiti dalle rispettive schede di addestramento alla sez. 3. 1.5.2. Condizioni di rilascio Le CS, conformi al modello C allegato, sono rilasciate dalle Scuole di Paracadutismo (SP) autorizzate, ai titolari di licenza in esercizio che abbiano completato con esito positivo il rispettivo addestramento indicato nelle schede di sez. 3, convalidate dal Direttore della SP e dall'Istruttore di Paracadutismo Senior (IPS) titolare dell'addestramento. La CS va custodita dal titolare ed esibita su richiesta. Gli estremi delle CS rilasciate, includenti il riepilogo dell'addestramento effettuato, sono da annotarsi sul quaderno tecnico della SP rilasciante. 1.5.3. Conversione di titoli equivalenti Per il rilascio delle CS, in alternativa all'addestramento di cui alla sez. 1.5.2 possono essere presentati titoli equivalenti rilasciati da enti ed autorità italiane od estere riconosciute, qualora sulla scorta del libretto dei lanci sussistano i requisiti di ammissibilità e risulti effettuata l'attività di mantenimento disposta dalle rispettive schede di addestramento alla sez. 3. 1.5.4. Mantenimento in esercizio Le CS non sono soggette a scadenza; il paracadutista può esercitare le attività consentite dalle stesse qualora: (a) La licenza sia in esercizio ai sensi della sez. 1.3; (b) Sia stata effettuata l'attività addestrativa di mantenimento disposta dalle rispettive schede di addestramento alla sez. 3. 1.5.5. Attività addestrativa di ripresa (a) Qualora la CS non sia in esercizio ai sensi della sez. 1.5.4, ma sia stata esercitata negli ultimi 5 anni, per la ripresa deve essere effettuata presso una SP l'attività addestrativa di ripresa disposta nelle rispettive schede di addestramento alla sez.3 (b) Qualora la CS non sia stata esercitata da oltre 5 anni, deve essere ripetuto integralmente l'addestramento previsto per il rilascio della stessa. 1.5.6. Sospensione e revoca Le disposizioni di cui all'art 80 del DPR 566/1988 si applicano anche nei confronti delle CS. 1.6. DISCIPLINA DI ESERCIZIO IN LANCI ORDINARI Sono classificate ordinarie le attività di lancio non definite nella sez 1.7. Le sottonotate disposizioni, integrate dalle disposizioni di cui alla sez. 1.7 quando pertinenti, valgono per l'attività effettuata da paracadutisti titolari di licenza in esercizio ai sensi della sez. 1.3, o di licenze estere di cui all'art. 23 del DPR 566/88. Per gli allievi ed i paracadutisti sprovvisti dei predetti titoli valgono le "prescrizioni e raccomandazioni basiche di sicurezza" di cui alla sez. 3. 1.6.1. Certificati di idoneità psicofisica Oltre ai certificati rilasciati dagli organi citati all'art. 27 del DPR 566/88 e salvo il disposto dell'art. 36, sono riconosciuti i certificati rilasciati da Ospedali Militari ed i certificati rilasciati da medici della Federazione Medico Sportiva Italiana. 1.6.2. Assicurazione E' prescritta la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile verso terzi in aria ed al suolo, e verso il passeggero trasportato nei lanci con paracadute biposto (tandem), mediante polizza individuale con massimale unico minimo di Lire un miliardo per sinistro; il valore è aggiornato automaticamente in base agli indici ISTAT sul costo delle vita Ogni due anni, a partire dal Gennaio 94, sulla base dell'indice relativo al settembre del biennio precedente . 1.6.3. Libretto dei lanci (a) Sono riconosciuti i libretti dei lanci con doppie diciture in lingue italiana ed inglese, recanti nominativo e numero di licenza del paracadutista nonché i seguenti estremi dei lanci: numero progressivo, data, località, tipo di aeromobile, tipo di paracadute principale, quota AGL, tempi di caduta libera singoli e progressivi, esercizio, distanza bersaglio in atterraggio, note, convalida. (b) Sono riconosciuti i lanci convalidati da una delle seguenti autorità, o da autorità equivalenti di altri enti italiani od esteri riconosciuti: (l) Funzionari autorizzati del Ministero dei Trasporti; (2) Istruttori di Paracadutismo (IP) in esercizio; (3) Direttori di Scuole di Paracadutismo autorizzate; (4) Giudici e Direttori di gara, per le competizioni conformi ai regolamenti sportivi internazionali. 1.6.4. Equipaggiamento da lancio Art. 4 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) Equipaggiamento da lancio 1. E’ prescritto l’utilizzo di quanto segue: a) paracadute principale di tipo planante, corredato di idoneo contenitore, e di sistema di apertura azionabile manualmente dal paracadutista oppure automaticamente mediante collegamento con l’aeromobile o metodi equivalenti. b) paracadute ausiliario di tipo direzionale o planante, dotato di pilotino estrattore, corredato di contenitore e di idoneo sistema di apertura azionabile manualmente dal paracadutista, provvisto di certificazione secondo le pertinenti disposizioni ENAC, oppure, secondo le pertinenti disposizioni in vigore nel Paese ove la licenza è stata rilasciata. c) imbracatura idonea all’installazione dei due paracadute e dei relativi accessori di tipo tutto dietro. d) altimetro ottico. e) altimetro acustico per video/cine/foto operatori, durante le riprese in caduta libera. f) casco protettivo di tipo rigido o morbido con rinforzi aventi caratteristiche di protezione similari. Art. 9 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Equipaggiamenti da lancio - Sistema di apertura per allievi in caduta libera 1. Il sistema di apertura manuale del paracadute principale utilizzato dagli allievi in caduta libera deve essere composto, in alternativa, da: a) maniglia con cavo e pilotino a molla, oppure b) pilotino estrattore di tipo “throw out” posizionato sotto il contenitore (Bottom Of Container). 2. Il sistema di apertura deve essere annotato sul libretto di attestazione dell’istruzione. Art. 10 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Equipaggiamenti da lancio per allievi 1. Il paracadute ausiliario deve essere atto a garantire l’atterraggio con velocità verticale non superiore a 6 m/s senza l’utilizzo dei comandi di manovra. 2. E’ fatto obbligo di indossare un casco protettivo rigido coprente la nuca (eccetto che nei lanci tandem), calzature chiuse senza parti suscettibili di impigliamento, abbigliamento coprente gli arti. 3. L’equipaggiamento dovrà essere conforme a quanto previsto all’Art. 4 del nel Regolamento sulla disciplina dei lanci ordinari e speciali. DM 467/T (c) Qualora l'apertura del paracadute principale sia attuata mediante Fune di Vincolo con l'aeromobile, la stessa deve essere agganciata ad un punto idoneo predisposto e non deve poter interferire con i piani di coda dell'aeromobile; l'estremità agente sul paracadute deve essere installata in modo da operare sia l'apertura del contenitore che l'estrazione iniziale del paracadute dallo stesso, anche quando presente un pilotino estrattore; obbligo di un coltello a bordo dell'aeromobile per tagli di emergenza. (g) Nei lanci con caduta libera, qualora il paracadutista possieda esperienza di non meno di cinque lanci con apertura del paracadute mediante Fune di Vincolo o metodi equivalenti, è raccomandata la presenza di un congegno supplementare di apertura automatica sino al superamento del Test 2 (Giri) di cui alla sez. 1.1; qualora non possieda la predetta esperienza, è raccomandata sino al superamento del Test 4 (Figure Associate). Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto il congegno supplementare di apertura automatica sarà obbligatorio sin dal primo lancio, anche per i lanci con apertura del paracadute mediante Fune di Vincolo o metodi equivalenti, fino al superamento del Test 4 (Figure Associate). (h) Nei primi cinque lanci individuali con paracadute planante, è raccomandata assistenza all'allievo nella manovra paracadute, mediante radio od altro metodo idoneo. Art.5 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) Limitazioni di utilizzo per paracadute principale 1. Nel caso in cui il paracadutista abbia la licenza di paracadutismo non in corso di esercizio (cioè non abbia effettuato la prevista attività minima periodica) dovrà svolgere la attività relativa alla licenza presso una scuola di paracadutismo certificata. In tale caso sarà discrezione della scuola di paracadutismo la scelta del paracadute da utilizzare. 1.6.5. Quote di apertura (a) . (b) Nel corso di un lancio è ammessa l'esecuzione di un singolo tipo di esercizio per ciascuna delle seguenti specialità: - Lavoro relativo RW - Lavoro Relativo a paracadute aperto CRW - Freestyle - Stile - Sky-surfing Art. 8 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) Limitazioni 1. Il dispositivo di apertura del paracadute principale deve essere azionato a quote non inferiori a 2.500 ft/750 m AGL. L'azionamento del dispositivo di apertura del paracadute principale a quote superiori a 6000 ft/1800 m deve essere preventivamente notificato al comandante dell'aeromobile. 04 Quote di apertura Vale quanto disposto alla sez. 1.6 per i titolari di licenza in esercizio, integrato da quanto segue: Nei lanci con assistenza in caduta libera da parte di altri paracadutisti, quota minima di apertura per l'allievo è di 3.000 ft/900 m AGL. 1.6.6. Direttore di Lancio (DL) a bordo dell'aeromobile Art. 12 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) Responsabili di lancio (RL) a bordo dell’aeromobile 1. Nelle operazioni di volo relative ai lanci ordinari e speciali, il comandante dell’aeromobile riconosce quale unico interlocutore a bordo un paracadutista con funzioni di responsabile delle operazioni di lancio, denominato Responsabile di Lancio (RL). 2. Se non diversamente specificato le funzioni di RL possono essere espletate da paracadutisti in possesso di Licenza di Paracadutista in esercizio. 3. I paracadutisti a bordo concordano, ed all’imbarco notificano verbalmente al comandante dell’aeromobile, chi fra essi espleta le funzioni di RL. 1.6.7. Autonomia di esercizio della licenza (Art.3 Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali 1. Nell’esercizio delle attività consentite dalla licenza il paracadutista è autonomo, nel rispetto delle normative applicabili, ed è in ogni caso l’unico responsabile in ordine a quanto segue: a) regolarità dei propri documenti e certificazioni; b) persistenza delle condizioni psicofisiche di idoneità accertate in sede di visita medica; c) idoneità ed efficienza del proprio equipaggiamento ed abbigliamento; d) rispetto delle istruzioni e limitazioni operative fornite dal costruttore dell'equipaggiamento utilizzato; e) scelta ed uso di eventuali sistemi e dispositivi ausiliari; f) idoneità delle condizioni meteorologiche; g) idoneità del proprio punto di lancio; h) idoneità dell’area di atterraggio; i) tecniche di lancio applicate, subordinatamente al possesso delle rispettive certificazioni di idoneità a tecniche speciali in esercizio ove previste; j) violazioni delle normative. 1.7 DISCIPLINA DI ESERCIZIO IN LANCI SPECIALI Nei lanci speciali valgono le prescrizioni di cui alla precedente sez. 1.6, integrate dalle sottonotate disposizioni del caso. 1.7.1. Lanci tandem (Art. 14 Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) 1. I lanci tandem vanno effettuati secondo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore dell’equipaggiamento e dei requisiti previsti nel “Regolamento per il rilascio e rinnovo delle licenze di paracadutismo”. L’istruttore tandem è l’unico responsabile della preparazione del proprio passeggero e delle operazioni connesse al lancio; 2. Salvo nei casi previsti al successivo comma 6, il passeggero non necessita di titoli o di certificazioni paracadutistiche o di idoneità psicofisica; qualora non sia già paracadutista egli deve presentare al centro o scuola di paracadutismo presso cui intende effettuare il lancio in tandem una domanda partecipazione in carta libera con assenso di chi esercita la potestà genitoriale se minore; 3. I lanci tandem quale passeggero effettuati al di fuori di un programma di addestramento non sono computabili ai fini del rilascio, rinnovo, reintegrazione o mantenimento in esercizio, di titoli o certificazioni paracadutistiche; 4. I paracadute principale ed ausiliario devono essere impiegati secondo le prescrizioni del costruttore dell’equipaggiamento; 5. L’azione di apertura del paracadute principale va effettuata a quote non inferiori a 4.000 ft/1.200 m AGL; 6. L’effettuazione in caduta libera di agganci e di riprese foto/cine/video a lanci tandem è subordinata al consenso preventivo dell’Istruttore Tandem. 7. Non è consentito effettuare lanci tandem con passeggero sprovvisto di licenza di paracadutista: a) con atterraggio intenzionale in acqua; b) di notte; c) da alta quota, come definito negli articoli 2 e 19 (oltre FL 150); d) in occasioni di manifestazioni lancistiche dichiarate di "pubblico spettacolo"; e) all'interno di stadi. 1.7.2. Lanci agonistici (Art. 15 Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) 1. Nei lanci agonistici è prescritta la presenza al suolo di: a) radio di collegamento con l’aeromobile; b) mezzi idonei a segnalare ai paracadutisti l’area di atterraggio ed il vento al suolo; c) un paracadutista con licenza addetto alle segnalazioni e comunicazioni; d) una cassetta di pronto soccorso; e) una persona in grado di prestare il primo soccorso; f) disponibilità di mezzi telefonici nelle adiacenze dell’area di atterraggio per richieste di soccorso. 1.7.3. Lanci di pubblico spettacolo (Art. 16 Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) 1. L’area di atterraggio, quando non coincidente con un’area sede di attività di Scuola di Paracadutismo, è definita di Primo Livello qualora sia ubicata ai margini oppure all’esterno di centri abitati, abbia raggio di almeno 25 metri liberi da pubblico e da ostacoli pericolosi, e gli ostacoli limitrofi si presentino con elevazione risultante da un rateo di pendenza non superiore a 25 gradi rispetto al centro dell’area; è definita di Secondo Livello qualora non sussistano uno o più dei predetti requisiti; 2. Nei lanci su aree di Primo Livello, nonché qualora sia previsto atterraggio intenzionale in specchi d’acqua estesi, il paracadutista che espleta le funzioni di RL a bordo deve possedere esperienza ed anzianità addestrativa non inferiori a quelle di seguito indicate: a) essere titolare da almeno 24 mesi di licenza di paracadutista in esercizio o di titoli equivalenti riconosciuti; b) avere effettuato non meno di 200 lanci con paracadute planante, di cui 30 negli ultimi 12 mesi. 3. Nei lanci su aree di Secondo Livello ogni paracadutista deve possedere i predetti requisiti, e deve essere equipaggiato con paracadute principale ed ausiliario entrambi di tipo planante; 4. E’ prescritta la presenza al suolo di quanto prescritto per i lanci agonistici. 5. Per la partecipazione a lanci di pubblico spettacolo, il paracadutista dovrà essere in possesso di apposita dichiarazione di idoneità che viene rilasciata dalla scuola di paracadutismo presso il quale svolge l’addestramento secondo uno specifico programma approvato. 1.7.4. Lanci con atterraggio intenzionale in acqua, o a meno di 500 metri da corsi o specchi d'acqua pericolosi. (Art. 17 Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) 1. Ogni paracadutista deve avere un sistema individuale idoneo al galleggiamento, equipaggiato. 2. Qualora non abbia effettuato lanci intenzionali in acqua negli ultimi 12 mesi, il paracadutista deve disporre di una dichiarazione rilasciata da una scuola di paracadutismo da non oltre 3 mesi, attestante che è stato effettuato un addestramento propedeutico al suolo in ordine alle procedure dei lanci in acqua. 3. Qualora sia previsto atterraggio intenzionale in acqua (eccettuate le piscine), per ogni paracadutista che si lancia nello stesso passaggio è prescritta la disponibilità di un natante a motore, con due persone di equipaggio di cui una in grado di entrare in acqua per assistere il paracadutista; in caso di atterraggio intenzionale sulla riva è prescritta la disponibilità di un natante a motore con equipaggio come sopra, ogni 5 paracadutisti che si lanciano nello stesso passaggio. Tutti i predetti paracadutisti devono essere al suolo o sui natanti prima di effettuare nuovi lanci. 4. Per lanci intenzionali in piscine, è richiesta la presenza di almeno due persone in grado di assistere i paracadutisti in acqua; 5. Prima di iniziare i lanci, il RL a bordo è tenuto a chiedere conferma al personale al suolo della presenza dei mezzi prescritti, tramite radio od altri metodi convenuti. 1.7.5. Lanci notturni Art. 18 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) 1. Qualora non abbia effettuato lanci notturni negli ultimi 12 mesi, il paracadutista deve disporre di una dichiarazione rilasciata da una scuola di paracadutismo da non oltre 3 mesi, attestante che è stato effettuato un addestramento propedeutico al suolo in ordine alle procedura dei lanci notturni. 2. E’ prescritto l’utilizzo di paracadute principale di tipo planante ed ausiliario di tipo direzionale o planante. 3. Ogni paracadutista deve essere provvisto di altimetro ottico, di congegno luminoso anticollisione visibile in aria limpida ed attivo nell’intero lancio, nonché di torcia elettrica, qualora il predetto congegno abbia intensità insufficiente alla visione dell’altimetro e del paracadute aperto. 4. Al suolo è prescritta illuminazione di un’area di atterraggio avente raggio almeno 20 metri, nonché utilizzo di sistemi luminosi atti ad indicare direzione ed intensità del vento. 5. Nei predetti congegni e sistemi di illuminazione non è consentito l’utilizzo di luci intermittenti, stroboscopiche o mediante combustione a fiamma libera. 1.7.6. Lanci da alta quota (Art. 19 Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) 1. Qualora non abbia effettuato lanci da alta quota negli ultimi 12 mesi, il paracadutista deve disporre di una dichiarazione rilasciata da una scuola di paracadutismo da non oltre 3 mesi, attestante che è stato effettuato un addestramento propedeutico al suolo in ordine alle procedure dei lanci da alta quota; 2. Per lanci oltre FL 150 ogni paracadutista deve avere disponibilità continuativa di ossigeno sia a bordo che durante il lancio, con autonomia sufficiente alla discesa sino a FL 150 a paracadute aperto. SEZIONE 2 ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI PARACADUTISMO (IP) 2.1. IDONEITA' AL RILASCIO PER ESAMI Ai sensi degli artt. 11, 20 e 77 del DPR 566/88, il paracadutista ha diritto al rilascio dell'abilitazione di Istruttore di Paracadutismo (IP) conforme al modello D allegato, qualora presenti domanda conforme al modello I allegato 2.2. IDONEITA' AL RILASCIO PER CONVERSIONE DI ALTRI TITOLI Ai sensi degli artt.21 , 24 ed 83 del DPR 566/88, il paracadutista ha diritto al rilascio dell'abilitazione senza sostenere alcun esame qualora all'atto della domanda conforme al modello I allegato: (a) Sia provvisto di titoli in esercizio equivalenti ad una delle CS di cui alla sez. 1.5, oppure dei requisiti prescritti per il rilascio delle stesse indicati nelle rispettive schede di addestramento alla sez. 3. (b) Abbia effettuato l'attività addestrativa di cui alla sez.2.3.2 comma (c), ed abbia esperienza di esercizi uguali, o di livello tecnico equivalente o superiore, a quelli della sez. 2.3.3 comma (a). La domanda deve recare in calce la dichiarazione rilasciata da una Scuola di Paracadutismo (SP) autorizzata, attestante che sulla scorta dei documenti del paracadutista sussistono i predetti requisiti; copia dei titoli da convertire, vistati dal Direttore della SP, deve essere allegata alla domanda. 2.3. ACCERTAMENTO DI IDONEITA' AL RILASCIO 2.3.1. Generalità Al sensi dell'art. 14 DPR 566/88, la Commissione d'esame, i cui componenti possono variare nelle due fasi, è costituita da un funzionario del Ministero dei Trasporti con funzioni di Presidente, e da non meno di due Istruttori di Paracadutismo Senior (lPS) in esercizio presso SP diverse. Per quanto non precisato si applicano le disposizioni in materia di licenze aeronautiche contenute nel DM 12 luglio 1991 n. 124/T, in particolare nella Sez. l. punti 1.5 e 1.6 . Art. 12 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Abilitazione di Istruttore di Paracadutismo (IP) 1. L’abilitazione di istruttore di paracadutismo abilita il titolare a svolgere attività didattica per il conseguimento, mantenimento e ripristino della licenza di paracadutista. L’abilitazione consente al titolare di svolgere l’attività secondo una o più delle categorie indicate: a) Istruttore Fune di Vincolo (metodo tradizionale); b) Istruttore Accelerated Free Fall – AFF; c) IstruttoreTandem. 2. Per il conseguimento della abilitazione di Istruttore di Paracadutismo (IP), il candidato deve svolgere il previsto addestramento in tre fasi di cui alla Sez. 2 del Titolo I “Programma di Addestramento per il Paracadutismo” del DM 467/T del 25.06.1992. presso una scuola di paracadutismo autorizzata e secondo programmi approvati. 3. Può essere ammesso all’addestramento per il conseguimento della abilitazione il paracadutista in possesso dei seguenti pre-requisiti minimi: a) essere titolare di licenza di paracadutismo da almeno 36 mesi; b) essere in possesso della certificazione Speciale DL prevista dall’art. 8 del presente Regolamento da almeno 18 mesi; c) aver svolto la seguente attività addestrativi convalidata e documentabile: i. 1000 lanci con paracadute planante, di cui almeno 50 negli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio dell’addestramento; ii. almeno 8 ore in caduta libera, di cui almeno 30 minuti negli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio dell’addestramento; iii. esclusivamente per l’abilitazione IP Tandem: almeno uno sgancio del paracadute principale, anche intenzionale, con utilizzo del paracadute di emergenza. 4. ll titolare dell’abilitazione di IP in una categoria può accedere direttamente alla terza fase dell’addestramento per l’ottenimento di una un’ulteriore categoria. Art. 13 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Prove di accertamento per il rilascio della abilitazione di IP 1. Al completamento, con esito positivo, del programma di addestramento, l’abilitazione di IP si consegue al superamento di un accertamento suddiviso in 3 fasi: a) obiettivo della prima fase (prova pratica) è accertare le abilità tecniche del candidato; b) obiettivo della seconda fase (prova teorica) è accertarne il grado di preparazione e le conoscenze specifiche, nonché l’attitudine pedagogica; c) obiettivo della terza fase è istruire e valutare il candidato sulle capacità di applicazione del metodo didattico prescelto. Questa fase dovrà essere organizzata presso una scuola di paracadutismo autorizzata. 2. Le fasi 1 e 2 devono essere intervallate fra loro da un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 12 mesi, durante il quale il candidato svolgerà un tirocinio presso una scuola di paracadutismo autorizzata, con particolare riferimento all’attività relativa alla categoria prescelta. 3. La fase 3, compatibilmente con le esigenze organizzative, sarà immediatamente successiva alla fase 2. 4. A seguito dell’esito favorevole degli accertamenti delle tre fasi, il rilascio della abilitazione viene annotato dall’ENAC sulla licenza di paracadutismo del titolare. 2.3.2. Requisiti di ammissibilità alla prima fase (a) Avere inoltrato alla DGAC all’ENAC, almeno 30 giorni prima, domanda di partecipazione conforme al modello I, vistata dal Direttore di una SP e da un IPS in esercizio nella SP. 2.3.3. Prove della prima fase (a) Prove di abilità individuale: un lancio di valutazione per ognuno dei sottoelencati esercizi. (1) Dorso: il candidato si rovescia ed effettua caduta libera stabile sul dorso per non meno di 10 secondi e non più di 15 secondi, poi ritorna nell'assetto originale. (2) Figure associate (F.A.): il candidato effettua nel tempo massimo di 18 secondi la sequenza di esercizi in caduta libera: looping, giro 360°, tonneau, looping, giro 360°, tonneau; gli ultimi3 esercizi in senso opposto ai precedenti. Il tempo è contato dal movimento di partenza per primo esercizio. (3) Lavoro Relativo (R.W.): lancio con un membro della Commissione o con un paracadutista designato dalla stessa, il quale si lancia per primo e nella fase di caduta libera rimane in assetto stabile mantenendo l'asse dell'aeromobile. Il candidato si lancia separatamente al seguito dall'interno dell'aeromobile con distacco osservabile, lo raggiunge ed effettua presa efficace sul suo fianco senza pregiudicare la stabilità di entrambi, poi lascia la presa, si sposta sul fianco opposto ed effettua nuova presa con le stesse modalità entro 30 secondi contati dalla propria uscita, infine si separa, si allontana con deriva efficace e segnala l'apertura con metodo convenzionale. (4) Lavoro relativo a paracadute aperto (C.R.W.): lancio con un membro della Commissione o con un paracadutista designato dalla stessa, il quale assume il ruolo di base ed esegue le istruzioni del candidato. Il candidato effettua aggancio entro 180 secondi contati dalla propria uscita, trasforma in "plane", poi la coppia effettua un giro 360°, infine si separa con tecnica appropriata. Sgonfiamenti pericolosi, separazioni premature, uso del paracadute ausiliario, agganci sotto 2.000 ft/600 m AGL determinano esito negativo della prova. (5) Precisione d'atterraggio (P.A.): il candidato effettua circuito d'atterraggio standard (sottovento, base, finale) con paracadute planante ed atterraggio entro tre metri dal bersaglio prestabilito, con vento massimo 7 m/s (14 kts). (b) Capacità di osservazione. due valutazioni corrette degli esercizi in caduta libera degli altri candidati mediante osservazione al binocolo o video, secondo modalità stabilite dalla Commissione d'esame. 2.3.4. Criteri di valutazione delle prove di abilità (a) Ogni prova deve essere valutata da almeno due Commissari. (b) Ogni prova è giudicata positiva se vengono eseguiti correttamente tutti gli elementi descritti; ammesse deviazioni di 45° rispetto agli assi di riferimento. E' giudicata negativa qualora l'apertura del paracadute sia effettuata sotto la quota minima ammessa. (c) In caso di giudizi negativi, il candidato ha diritto complessivamente alla ripetizione di un lancio per gli esercizi in caduta libera ed uno per gli esercizi a paracadute aperto. (d) E' prevista ripetizione qualora condizioni oggettive abbiano pregiudicato la valutazione della prova, e qualora negli esercizi di lavoro relativo, a giudizio di uno dei Commissari, il candidato sia stato agevolato o danneggiato dal compagno; è ammessa l'effettuazione di un lancio di prova con il compagno designato per i lanci in coppia. 2.3.5. Requisiti di ammissibilità alla seconda fase Il candidato deve: a. Avere superato le prove della prima fase. b. Avere completato l'addestramento prescritto nella scheda di addestramento per l'abilitazione di IP di cui alla sez. 3, attestato dal Direttore della SP di effettuazione e dall'IPS che ha vistato la domanda di cui alla sez.2.3.2 comma (a), o da altro IPS in caso di forza maggiore. c. Avere partecipato negli ultimi 12 mesi ad un corso di formazione indetto dal Ministero dei Trasporti o da uno degli Enti od Associazioni riconosciute dal Ministero dei Trasporti, attestato dal Direttore del corso. La partecipazione al predetto corso può essere a titolo oneroso; I candidati che abbiano superato la prima fase d'esame hanno diritto di partecipazione. 2.3.6. Prove della seconda fase a. Prova scritta: la Commissione elabora una scheda a quiz composta da l0 domande con 4 possibili risposte, per ognuna delle materie definite nella scheda di addestramento per l'abilitazione di IP di cui alla sez. 3. Il candidato deve indicare la risposta alle domande di tutte le schede senza consultare testi od appunti, nel tempo di 10 minuti per ogni scheda. La prova ha esito positivo se il candidato risponde correttamente ad almeno l'80% delle domande di ogni scheda. b. Prova di attitudine pedagogica: il candidato deve tenere una lezione della durata approssimativa di 30 minuti su un argomento assegnato dalla Commissione il giorno precedente mediante sorteggio, simulandone l'esposizione ad allievi paracadutisti. E' consentito consultare testi od appunti ed avvalersi di ausili didattici. La prova ha esito positivo se tutti i seguenti elementi sono giudicati positivi. (l) Impostazione della lezione; (2) Conoscenza dell'argomento; (3) Capacità ed efficacia espositiva; (4) Capacità sintetica; (5) Completezza di trattazione dell'argomento. (6) Utilizzo degli ausili didattici disponibili. 2.4. IDONEITA' A RINNOVO E REINTEGRAZIONE Art. 14 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Rinnovo, ripristino della abilitazione di istruttore di Paracadutismo 1. Per il rinnovo della abilitazione di IP, il candidato deve ogni 24 mesi: a) svolgere presso una Scuola di Paracadutismo autorizzata, almeno 20 giornate di attività didattica attestate dal Direttore della Scuola b) partecipare nei 24 mesi precedenti la scadenza ad un seminario di aggiornamento. 2. Inoltre, nei 12 mesi precedenti la scadenza annuale, deve: a) Istruttore AFF: effettuare almeno 50 lanci con almeno 30 minuti complessivi di caduta libera, di cui almeno 25 come Assistente AFF. b) Istruttore Tandem: i. almeno 50 lanci con almeno 30 minuti complessivi di caduta libera, di cui almeno 25 con paracadute biposto; ii. almeno 3 lanci con paracadute biposto ogni 3 mesi. c) Istruttore DL: avere la CS DL in esercizio. 3. In alternativa, all’istruttore che non abbia svolto l’attività minima di lancio è consentito solo l’esercizio dell’attività didattica e di conduzione tecnica a terra. In questo caso il titolare è obbligato alla sola frequenza dei seminari di aggiornamento e delle giornate di attività didattica. In questo caso l’abilitazione non è soggetta a scadenza e non presuppone l’idoneità psico-fisica. 4. Nel caso in cui l’Istruttore non abbia svolto l’attività minima periodica per il mantenimento in esercizio della sua abilitazione per il ripristino dovrà: a) Istruttore AFF: i. effettuare almeno 2 lanci quale Istruttore AFF secondario nel caso in cui l’inattività sia superiore a 3 mesi ii. effettuare almeno 4 lanci quale Istruttore AFF secondario nel caso in cui l’inattività sia superiore a 6 mesi iii. effettuare un lancio di valutazione con un “IPS AFF” quale allievo simulando un livello in cui sia previsto un solo Istruttore AFF, e successivamente 3 lanci quale Istruttore AFF secondario nel caso in cui l’inattività sia superiore a 12 mesi b) Istruttore Tandem: i. effettuare almeno due lanci con passeggeri paracadutisti con licenza in corso di esercizio nel caso in cui l’inattività sia superiore a 3 mesi ii. effettuare almeno un lancio con un passeggero titolare a sua volta di qualifica I/T, e successivamente due lanci secondo il punto “a”, nel caso in cui l’inattività sia superiore a 6 mesi iii. un lancio di rivalutazione con passeggero titolare di qualifica IPS PT, e successivamente due lanci secondo il punto “a”, nel caso in cui l’inattività sia superiore a 12 mesi. c) Istruttore DL: effettuare quanto previsto per la CS DL 5. Nel caso in cui l’istruttore non abbia svolto l’attività didattica minima di cui al comma precedente, o nel caso in cui l’abilitazione sia scaduta da non più di 5 anni, l’abilitazione di IP può essere rinnovata se il candidato: a) svolga almeno 10 giornate di attività didattica a terra sotto la supervisione di un Istruttore di Paracadutismo Senior b) superi un accertamento di idoneità tecnica da parte di un Istruttore di Paracadutismo Senior, attestata anche dal Direttore della Scuola. 6. L’abilitazione scaduta da più di 5 anni dovrà essere nuovamente conseguita. 7. Il rinnovo ed il ripristino della abilitazione di Istruttore di Paracadutismo viene annotato da ENAC sulla licenza di paracadutismo del titolare. Art. 15 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Istruttori paracadutismo militari 1. Considerato che l’addestramento previsto per il personale militare non è equivalente a quello richiesto dalla normativa vigente, all’IP militare viene accreditata l’attività addestrativa prevista nella prima delle tre fasi di accertamento necessarie per il conseguimento della abilitazione e deve completare l’addestramento teorico pratico per l’abilitazione di istruttore e partecipare ad apposito corso di formazione. 2. L’istruttore militare deve quindi sostenere le prove della seconda e terza fase secondo il programma approvato dall’ENAC. Art. 11 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Verifica della validità della licenza 1. L’Istruttore di Paracadutismo ha l’obbligo di controllare la validità della licenza e del certificato di idoneità psicofisica degli allievi/paracadutisti anche in occasione di soli lanci Ordinari e/o Speciali. Vedasi anche SEZ. 3 SCHEDA P/4 . ADDESTRAMENTO PER ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE 2.5. CERTIFICAZIONI "ISTRUTTORE DI PARACADUTISMO SENIOR" (IPS) 2.5.1. Oggetto delle certificazioni Le certificazioni IPS attestano il possesso di particolare esperienza nell'esercizio delle CS di cui alla sez. 5. 2.5.3. Conversione di titoli equivalenti I titoli di "Istruttore Esaminatore" per tecniche equivalenti alle CS, rilasciati da enti ed autorità italiane od estere riconosciute, attestati da copia autenticata mediante visto della DCA locale, sono equivalenti e sostitutivi dei requisiti (c), (d) di cui alla sez. 2.5.2, qualora in corso di validità all'atto della domanda. 2.5.6. Sospensione e revoca Le disposizioni di cui all'art. 80 del DPR 566/88 si applicano anche nei confronti delle certificazioni "IPS". Art. 16 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Abilitazione di Istruttore di Paracadutismo Senior 1. L’abilitazione di Istruttore di Paracadutismo Senior (IPS) abilita il titolare a svolgere attività didattica per il conseguimento, mantenimento e ripristino dell’abilitazione di Istruttore di Paracadutismo. 2. L’abilitazione si consegue con riferimento alla/alle categoria/e di cui l’Istruttore è in possesso. 3. Si hanno pertanto le seguenti categorie di abilitazione IPS: a) IPS DL (Istruttore Senior DL); b) IPS T (Istruttore Senior per Pilota Tandem); c) IPS AFF (Istruttore Senior Per Accellerated Free Fall). 4. Per il conseguimento della abilitazione IPS, il candidato deve essere rispettare i seguenti requisiti: a) essere in possesso della abilitazione di istruttore di paracadutismo da almeno 36 mesi; b) essere impiegato presso una scuola di paracadutismo in qualità di istruttore da almeno 2 anni; c) aver svolto l’attività minima periodica annuale relativamente all’abilitazione, negli ultimi 3 anni. 5. Per conseguire l’abilitazione IPS DL il candidato deve aver effettuato 1200 lanci ad apertura comandata, di cui 200 quale DL per allievi paracadutisti. 6. Per conseguire l’abilitazione IPS AFF il candidato deve aver effettuato almeno 1500 lanci ad apertura comandata, di cui almeno 500 quale Istruttore AFF dopo il conseguimento dell’abilitazione. 7. Per conseguire l’abilitazione IPS T il candidato deve aver effettuato almeno 1500 lanci ad apertura comandata, di cui almeno 500 con paracadute biposto ed essere in possesso del titolo di Esaminatore di Paracadutismo rilasciato dal costruttore dell’equipaggiamento fino alla emanazione delle relative circolari attuative per il rilascio dell’autorizzazione di Esaminatore da parte dell’ENAC. 8. Inoltre, per conseguire le abilitazioni IPS T e IPS AFF, il candidato deve aver svolto nei 24 mesi precedenti le funzioni di IPS relativamente alla/e categoria/e posseduta/e quale IP impartendo istruzione teorica e pratica nei confronti di almeno 2 candidati Istruttori, sotto la supervisione e con la valutazione positiva di un IPS autorizzato allo scopo. 9. Il rilascio dell’abilitazione IPS è subordinato a: a) aver frequentato un seminario di approfondimento delle tecniche di insegnamento; b) non aver riportato sanzioni disciplinari per violazioni alle norme che disciplinano l’attività di paracadutismo nel corso dell’attività negli ultimi 3 anni precedenti la domanda; c) aver superato una prova teorica valutativa finale da parte di un Esaminatore di Paracadutismo riconosciuto o autorizzato dall’ENAC. Art. 17 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Abilitazione di Istruttore di Paracadutismo Senior – mantenimento e ripristino 1. Il paracadutista può esercitare le funzioni di Istruttore di Paracadutismo Senior qualora: a) abbia la relativa abilitazione IP in corso di esercizio; b) abbia svolto nei 24 mesi precedenti attività di istruzione quale IPS ad almeno due candidati. 2. Nel caso in cui non abbia svolto l’attività di cui al punto b) precedente, l’abilitazione può essere ripristinata svolgendo le funzioni di IPS nei confronti di due candidati, sotto la supervisione e con valutazione positiva da parte di un IPS autorizzato allo scopo. Art. 18 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Esaminatore di Paracadutismo 1. Per poter svolgere le funzioni di Esaminatore di Paracadutismo per il rilascio della abilitazione di IP e di IPS, il candidato deve: a) essere in possesso di abilitazione di Istruttore di Paracadutismo Senior (IPS) da almeno 3 anni b) non aver riportato provvedimenti disciplinari nei 3 anni precedenti c) aver partecipato ad un corso di standardizzazione svolto dall’ENAC o da un centro, una associazione o una scuola di paracadutismo secondo un programma approvato. d) aver svolto una prova nelle funzioni di esaminatore sotto la supervisione di un ispettore ENAC o di un esaminatore senior designato dall’ENAC. 2. L’autorizzazione ha validità 3 anni e può essere rinnovata se l’esaminatore ha svolto nel periodo di validità almeno 2 prove di esame in qualità di esaminatore. 3. Il numero degli esaminatori viene stabilito dall’ENAC sulla base delle esigenze e della distribuzione territoriale. 4. L’autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualunque momento, nel caso in cui l’esaminatore si renda responsabile di inosservanze e violazioni che fanno venir meno il necessario rapporto di fiducia ed il necessario rispetto da parte della comunità di settore. Art.19 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Sanzioni 1. Fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali, le licenze, le abilitazioni, le certificazioni speciali e gli incarichi di Direttore di Scuola possono essere sospesi per un periodo da sei mesi a due anni nei casi in cui i titolari: a) abbiano manomesso o comunque alterato i titoli aeronautici o annotato dati non veritieri nel libretto dei lanci o di attestazione di istruzione; b) abbiano sottoscritto, nell’esercizio delle specifiche funzioni loro attribuite dichiarazioni non veritiere o inesatte concernenti sia l’addestramento che l’effettuazione dei controlli di addestramento; c) abbiano fornito dati falsi o inesatti nel rendere dichiarazioni ai sensi di legge; d) abbiano provocato un incidente dal quale siano derivate la morte o lesioni personali gravi a paracadutisti, allievi, terzi; e) abbiano tenuto una condotta sanzionabile ai sensi del Codice della Navigazione; f) non abbiano osservato le disposizioni sancite dalla normativa in vigore sulla materia. 2. In via accessoria, potranno essere adottati provvedimenti sanzionatori anche nei confronti delle scuole di paracadutismo e/o delle organizzazioni, se responsabili, nell’ambito delle quali siano state verificate le violazioni e/o inadempienze di cui al precedente comma 1. Art. 20 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Disposizioni transitorie e finali 1. I paracadutisti in possesso di certificazione speciale AFF e/o Tandem conseguite prima della data di entrata in vigore del presente regolamento (25/10/2013), possono continuare a svolgere le attività relative alla corrispondente categoria di IP posseduta per ulteriori tre anni (25/10/2016), entro i quali dovranno conseguire la relativa abilitazione IP, anche in difetto dei requisiti di esperienza di cui ai punti c) i) e ii) del comma 3 dell’Art. 12, partecipando alla fase 1 e 2 dell’accertamento e superando le relative prove, del corso di qualificazione istruttori, pena la decadenza della certificazione speciale. 2. L’attività aviolancistica d’interesse militare dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (A.N.P.d’I.) disciplinata dallo Stato Maggiore dell’Esercito, in quanto svolta sotto il controllo del Ministero Difesa, è esclusa dalla disciplina del presente Regolamento. 3. L’attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica, per le finalità di cui al precedente comma 1, può essere effettuata dalla quota di 500 m su zone lancio con raggio 250 m. 2.6. DISCIPLINA DI ESERCIZIO 2.6.1. Validità dell'abilitazione Ai sensi dell'art. 5 del DPR 566/88, il paracadutista può' esercitare le attività consentite dall'abilitazione di Istruttore qualora almeno una delle CS di cui alla sez. 1.5 sia in esercizio, con applicazione dei metodi didattici relativi alle CS possedute. 2.6.2. Prerogative dell'Istruttore di Paracadutismo Senior (IPS) (a) L'attività didattica e la supervisione dell'attività addestrativa volta al rilascio delle CS di cui alla sez. 1.5, nonché la facoltà di vistare le domande di partecipazione all'accertamento di idoneità per abilitazione di Istruttore, sono riservate agli IPS in esercizio. (b) Per ogni sessione dell'accertamento di idoneità di cui alla sez. 2.3, l'IPS ha facoltà di vistare non oltre due domande di partecipazione. Qualora tutti i candidati partecipanti a due sessioni consecutive siano risultati non idonei al rilascio dell'abilitazione, la facoltà e' automaticamente sospesa per due anni. 2.6.3. Attestazioni (a) L'IP attesta gli atti di competenza mediante apposizione di firma autografa, nonché timbro personale recante la sigla '"IP", numero della licenza, cognome e nome. (b) Negli atti di competenza degli IPS, quanto al comma (a) è da integrarsi con la sigla ""IPS" e la sigla della CS cui si riferisce, e la data di rilascio della certificazione lPS. (c) IP ed IPS non sono autorizzati a effettuare attestazioni concernenti la propria attività. 2.7 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 2.7.1. Disposizioni finali a. L'attività aviolancistica d'interesse militare dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (ANPDI), disciplinata dalla Circolare 1400/563 del 27 marzo 1990 dello Stato Maggiore Esercito, in quanto svolta sotto il controllo del Ministero Difesa è esclusa dalla disciplina del presente decreto. b. L'attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica, per le finalità di cui al precedente comma (a), può essere effettuata dalla quota dl 500 m su zone lancio con 250 m di raggio. . c. I lanci effettuati con paracadute vincolato a calotta di tipo emisferico di cui al comma (b), sono validi ai fini del computo dei lanci necessari per il conseguimento della licenza dl paracadutista prevista dall'art.59 del DPR 566/1988 2.7.2. Disposizioni transitorie a. Il paracadute principale deve essere obbligatoriamente di tipo planante dopo due anni dall'entrata in vigore del presente decreto (1992>1994). b. Il paracadute ausiliario deve essere obbligatoriamente di tipo direzionale o planante dotato di pilotino estrattore dopo due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. c. L'imbragatura idonea all'installazione dei due paracadute e relativi accessori deve essere obbligatoriamente di tipo tutto dietro dopo due anni dall'entrata in vigore del presente decreto (1992>1994); dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto (1992>1995) deve essere obbligatoriamente munita di vincolo di collegamento tra le bretelle del paracadute principale ed il comando di apertura dell'ausiliario. d. Dopo due anni dall'entrata in vigore del presente decreto (1992>1994) il paracadute deve essere sempre di tipo planante ed il paracadute ausiliario di tipo planante o direzionale in ogni caso. SEZIONE 3 SCHEDA P/l *PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI BASICHE DI SICUREZZA Obiettivo Garantire che l'attività addestrativa di scuola sia effettuata in condizioni di sicurezza. Validità Le disposizioni di scheda valgono per l'attività effettuata da allievi e da paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio ai sensi della sez. 1.3. Per paracadutisti con licenza in esercizio vale la disciplina di esercizio di cui alla sez. l. 01 Idoneità dell'area di atterraggio Con l'entrata in vigore dell'obbligo del paracadute principale planante e del paracadute ausiliario direzionale o planante (1994) sono idonee le aree aeroportuali senza vincoli dimensionali, oppure le aree non aeroportuali aventi le seguenti dimensioni minime libere da ostacoli pericolosi: a. metri 200 di raggio per attività con paracadute ausiliari direzionali. b. metri 100 di raggio per attività con paracadute ausiliari plananti Sono classificati ostacoli pericolosi: linee elettriche e telefoniche, torri, edifici, corsi e specchi d'acqua con caratteristiche a rischio di annegamento, alberi d'alto fusto, aree di parcheggio, strade provinciali o di categoria superiore, rilievi orografici significativi e dirupi. 02 Attrezzature al suolo E' prescritta la presenza sull'area di atterraggio di: (a) Una radio di collegamento T/B/T. b) Una manica a vento, od altri mezzi idonei ad indicare ai paracadutisti direzione ed intensità del vento al suolo. (c) Una cassetta di pronto soccorso. (d) Un telefono disponibile nelle adiacenze per richieste di soccorso. (e) Per le zone permanenti di attività: - Planimetria con indicazione delle aree di atterraggio per allievi e di quelle nelle quali è vietato o limitato l'atterraggio con paracadute: - zona ripiegamento - divieto assoluto - zona pubblico - divieto assoluto - zona interdetta agli atterraggi con "ganci" consistente in una fascia di rispetto di almeno 100 m. attorno alle aree di cui sopra. n.d.r.: Attrezzature al suolo prescritte “indirettamente” L’Art. 6 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) prescrive l’Allenamento alle procedure di sgancio, ne deriva che tra le attrezzature al suolo deve essere presente anche un sistema adeguato per la “simulazione di sgancio del paracadute principale e apertura dell'ausiliario all'imbracatura sospesa”. Il D.M. 24/4/2013 Min. Salute recante “disposizioni e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali dispositivi salvavita” all’art.5 prescrive che le a.s.d. (o assimilabili): “si dotino di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee guida riportate nell'allegato “E” entro 30 mesi dall'entrata in vigore del decreto (20-7-2013), ossia entro il 27-1-2016. Il menzionato allegato “E” prevede che “ai fini della formazione del personale è opportuno individuare i soggetti che all'interno dell'impianto sportivo, per disponibilità, presenza temporale nell'impianto stesso e presunta attitudine appaiono piu' idonei a svolgere il compito di first responder. La presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti.” 03 Equipaggiamento da lancio Art. 4 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) Equipaggiamento da lancio 1. E’ prescritto l’utilizzo di quanto segue: g) paracadute principale di tipo planante, corredato di idoneo contenitore, e di sistema di apertura azionabile manualmente dal paracadutista oppure automaticamente mediante collegamento con l’aeromobile o metodi equivalenti. h) paracadute ausiliario di tipo direzionale o planante, dotato di pilotino estrattore, corredato di contenitore e di idoneo sistema di apertura azionabile manualmente dal paracadutista, provvisto di certificazione secondo le pertinenti disposizioni ENAC, oppure, secondo le pertinenti disposizioni in vigore nel Paese ove la licenza è stata rilasciata. i) imbracatura idonea all’installazione dei due paracadute e dei relativi accessori di tipo tutto dietro. j) altimetro ottico. k) altimetro acustico per video/cine/foto operatori, durante le riprese in caduta libera. l) casco protettivo di tipo rigido o morbido con rinforzi aventi caratteristiche di protezione similari. Art. 9 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Equipaggiamenti da lancio - Sistema di apertura per allievi in caduta libera 1. Il sistema di apertura manuale del paracadute principale utilizzato dagli allievi in caduta libera deve essere composto, in alternativa, da: a) maniglia con cavo e pilotino a molla, oppure b) pilotino estrattore di tipo “throw out” posizionato sotto il contenitore (Bottom Of Container). 2. Il sistema di apertura deve essere annotato sul libretto di attestazione dell’istruzione. Art. 10 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Equipaggiamenti da lancio per allievi 1. Il paracadute ausiliario deve essere atto a garantire l’atterraggio con velocità verticale non superiore a 6 m/s senza l’utilizzo dei comandi di manovra. 2. E’ fatto obbligo di indossare un casco protettivo rigido coprente la nuca (eccetto che nei lanci tandem), calzature chiuse senza parti suscettibili di impigliamento, abbigliamento coprente gli arti. 3. L’equipaggiamento dovrà essere conforme a quanto previsto all’Art. 4 del nel Regolamento sulla disciplina dei lanci ordinari e speciali. DM 467/T (c) Qualora l'apertura del paracadute principale sia attuata mediante Fune di Vincolo con l'aeromobile, la stessa deve essere agganciata ad un punto idoneo predisposto e non deve poter interferire con i piani di coda dell'aeromobile; l'estremità agente sul paracadute deve essere installata in modo da operare sia l'apertura del contenitore che l'estrazione iniziale del paracadute dallo stesso, anche quando presente un pilotino estrattore; obbligo di un coltello a bordo dell'aeromobile per tagli di emergenza. (g) Nei lanci con caduta libera, qualora il paracadutista possieda esperienza di non meno di cinque lanci con apertura del paracadute mediante Fune di Vincolo o metodi equivalenti, è raccomandata la presenza di un congegno supplementare di apertura automatica sino al superamento del Test 2 (Giri) di cui alla sez. 1.1; qualora non possieda la predetta esperienza, è raccomandata sino al superamento del Test 4 (Figure Associate). Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto il congegno supplementare di apertura automatica sarà obbligatorio sin dal primo lancio, anche per i lanci con apertura del paracadute mediante Fune di Vincolo o metodi equivalenti, fino al superamento del Test 4 (Figure Associate). (h) Nei primi cinque lanci individuali con paracadute planante, è raccomandata assistenza all'allievo nella manovra paracadute, mediante radio od altro metodo idoneo. Art.5 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) Limitazioni di utilizzo per paracadute principale 1. Nel caso in cui il paracadutista abbia la licenza di paracadutismo non in corso di esercizio (cioè non abbia effettuato la prevista attività minima periodica) dovrà svolgere la attività relativa alla licenza presso una scuola di paracadutismo certificata. In tale caso sarà discrezione della scuola di paracadutismo la scelta del paracadute da utilizzare. n.d.r.: le disposizioni relative agli equipaggiamenti sono distribuite nelle tre norme in vigore e sono sopra riassunte per facilità di lettura ed applicazione. Art. 6 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) Allenamento alle procedure di sgancio 1. Il paracadutista deve aver effettuato nei 12 mesi precedenti ciascun lancio, almeno una prova con esito favorevole di simulazione di sgancio del paracadute principale e apertura dell'ausiliario all'imbracatura sospesa. Tale prova deve essere convalidata sul libretto dei lanci da un istruttore di paracadutismo. Art. 7 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) Condizioni di lancio 1. Non è consentito effettuare lanci: a) al di fuori degli spazi aerei autorizzati; b) nelle nubi o attraverso le stesse; c) quando l’area di atterraggio non è visibile. Art. 8 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) Limitazioni 1. Il dispositivo di apertura del paracadute principale deve essere azionato a quote non inferiori a 2.500 ft/750 m AGL. L'azionamento del dispositivo di apertura del paracadute principale a quote superiori a 6000 ft/1800 m deve essere preventivamente notificato al comandante dell'aeromobile. 04 Quote di apertura Vale quanto disposto alla sez. 1.6 per i titolari di licenza in esercizio, integrato da quanto segue: Nei lanci con assistenza in caduta libera da parte di altri paracadutisti, quota minima di apertura per l'allievo è di 3.000 ft/900 m AGL. 1.6.5. Quote di apertura (b) Nel corso di un lancio è ammessa l'esecuzione di un singolo tipo di esercizio per ciascuna delle seguenti specialità: - Lavoro relativo RW - Lavoro Relativo a paracadute aperto CRW - Freestyle - Stile - Sky-surfing Art.9 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) Libretto dei lanci 1. Sono riconosciuti i libretti dei lanci con doppie diciture in lingue italiana ed inglese, recanti nominativo e numero di licenza del paracadutista nonché i seguenti estremi dei lanci: numero progressivo, data, località, tipo di aeromobile, tipo di paracadute principale, quota AGL, tempi di caduta libera singoli e progressivi, esercizio, distanza bersaglio in atterraggio, note, convalida. 2. Sono riconosciuti i lanci convalidati da: a) istruttori di Paracadutismo (IP) in esercizio; b) direttori di Scuole di Paracadutismo autorizzate; c) Giudici e Direttori di gara, per le competizioni conformi ai regolamenti sportivi internazionali; d) figure similari di enti esteri equivalenti. Art. 10 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) Certificati di idoneità psicofisica 1. I requisiti psico-fisici ed i conseguenti certificati di idoneità vengono rilasciati e riconosciuti secondo la normativa specifica in materia di requisiti di idoneità medica in vigore per i paracadutisti. Art. 11 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) Assicurazione 1. E’ prescritta la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile verso terzi in aria ed al suolo, e verso il passeggero trasportato nei lanci con paracadute biposto (tandem), mediante polizza individuale con massimale unico minimo di 1.200.000 Euro; a partire dal 1 gennaio 2014 il valore è aggiornato automaticamente ogni due anni per una percentuale non inferiore all’indice ISTAT, rilevato al 30 settembre del biennio precedente. 05 Limiti operativi Ai paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio non è consentito effettuare lanci: (a) Al di fuori delle aree idonee di cui al punto 01. (b) Quando l'area di atterraggio non è visibile. (c) In presenza di vento superiore a 7 m/s (14 kts), (d) Notturni. (e) Da alte quote, quali definite alla sez. 1.7. (f) Quale operatore foto/cine/video Art. 11 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Verifica della validità della licenza 1. L’Istruttore di Paracadutismo ha l’obbligo di controllare la validità della licenza e del certificato di idoneità psicofisica degli allievi/paracadutisti anche in occasione di soli lanci Ordinari e/o Speciali. SEZIONE 3 SCHEDA P/2 ADDESTRAMENTO PROPEDEUTICO AI LANCI Obiettivo: Avviare l'allievo ai lanci con le nozioni elementari e l'addestramento per il corretto uso dell'equipaggiamento e per il comportamento a bordo dell'aeromobile e nei lanci. Parte teorica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Presentazione dell'equipaggiamento da lancio da utilizzarsi: descrizione, caratteristiche e prestazioni, sequenza di apertura. Preparazione ed indossaggio dell'equipaggiamento. Imbarco, sistemazione e comportamento a bordo dell'aeromobile. Modalità di uscita dall'aeromobile per il lancio. Forze che agiscono sul corpo all'uscita ed in caduta, concetto di equilibrio e di stabilita' del corpo in caduta. Acquisizione di stabilita' e comportamento sino all'apertura. Tecnica per l'apertura del paracadute principale. Verifica post-apertura dello stato del paracadute. Manovre per prevenire collisioni con altri paracadutisti. Valutazione di: posizione rispetto all'area di atterraggio, direzione ed intensità del vento. Modalità di utilizzo del paracadute per atterraggio in area prestabilita, in funzione del vento e degli ostacoli al suolo. Stima del punto di atterraggio. Comportamento del vento in prossimità di ostacoli (turbolenze). Manovre per prevenire atterraggi su ostacoli. Manovra della velatura in preparazione all'atterraggio. Modalità e comportamento nella fase di atterraggio. Comportamento al suolo in un'area aeroportuale. Procedure in situazioni di emergenza, in riferimento al tipo di aeromobile e di paracadute da utilizzarsi: avarieall'aeromobile; apertura accidentale a bordo od in fase di uscita; malfunzionamenti in fase di apertura (conparticolare riferimento alla velocità di discesa); collisioni; atterraggi su ostacoli pericolosi; trascinamento al suolo. Comportamento in discesa con il paracadute ausiliario. Norme generali di prevenzione degli incidenti. Condizioni di salute sconsigliate per l'effettuazione di lanci. Nozioni di normativa aeronautica attinente il paracadutismo. Norme generali di comportamento in caso di avaria all'aeromobile nella fase di decollo o immediatamente successiva Parte pratica • • • • • • • • • • • Addestramento al suolo per: Preparare al lancio ed indossare l'equipaggiamento. Controlli pre-indossaggio, pre-imbarco, pre-lancio. Imbarco, sistemazione a bordo, posizionamento in uscita. Posizione di stabilità in caduta. Manovra di apertura del paracadute principale. . Comportamento a paracadute aperto. Posizione e movimenti per l'atterraggio, in riferimento al tipo di paracadute principale ed ausiliario utilizzati. Procedure di emergenza in apertura del paracadute, incluso sgancio se previsto, con l'ausilio di una imbracatura sospesa. Atterraggi su ostacoli ed ammaraggi. Trascinamento al suolo. Ripiegamento del paracadute principale utilizzato. SEZIONE 3 SCHEDA P/3 ADDESTRAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA Obiettivo Addestrare alle tecniche di lancio previste dai Test per il rilascio della licenza di cui alla sez. 1.1. Requisiti di ammissibilità Avere completato l'addestramento di scheda P/2, convalidato sul libretto di attestazione dell'istruzione. Parte teorica Introduzione dei seguenti argomenti in riferimento all'esercizio programmato: (a) Per i lanci individuali: • Parametri di caduta libera: tempo, velocità, traiettoria. • Mantenimento della stabilità in apertura. • Condizioni nella caduta libera prolungata: coscienza della quota; uso dell'altimetro, azioni compensative di instabilità. • Assi di riferimento per la caduta libera. • Azioni per la rotazione controllata sugli assi di riferimento. • Azioni per la modifica controllata della traiettoria di caduta. (b) Per i lanci di Lavoro Relativo (R.W ): • Spostamenti orizzontali e verticali di entità e velocità controllata. • Tecniche per il contatto tra paracadutisti in caduta libera. • Procedure standard di sicurezza: uscita dall'aeromobile, avvicinamento, contatto, volo in formazione, separazione, segnalazione ed apertura del paracadute, prevenzione di collisioni, atterraggi in gruppo in zone ristrette. • Comportamento in situazioni anomale o di emergenza: apertura accidentale del paracadute, rottura di formazioni, collisioni. (c) Per le manovre a paracadute aperto: • Tecnica per l'atterraggio su un punto prestabilito. (d) Per la tecnica di Auto-Lancio (A.L.): • Nozioni di meteorologia che interessano il paracadutismo: regime dei venti alle diverse quote, brezze, turbolenze dinamiche e termiche, problemi legati ai cumulonembi. • Nozioni aeronautiche: indicazioni goniometriche di rotta, indicazioni di direzione ed intensità del vento, metodi di comunicazione e collaborazione con il pilota dell'aeromobile. • Elementi che condizionano il punto ottimale di apertura in relazione al punto di atterraggio prefissato. • Elementi che condizionano il punto ottimale di lancio in relazione al punto di apertura prefissato. • Tecniche per l'utilizzo del derivometro. • Tecniche per valutare rotta e posizione dell'aeromobile. • Metodi per la correzione di errori di rotta in collaborazione con il pilota dell'aeromobile, ai fini del raggiungimento del punto di lancio prefissato. Parte pratica Le modalità di effettuazione dei lanci di addestramento in preparazione dei Test di cui alla sez. 1.1 sono a discrezione dell'IP responsabile, nel rispetto delle altre disposizioni dei presenti programmi nonché delle disposizioni seguenti: (a) Il metodo didattico applicato deve essere interamente definito in ordine sia alla sequenza delle fasi addestrative, denominate "livelli", sia alle procedure operative di ogni livello: il manuale operativo del metodo didattico va sottoscritto dal Direttore della SP e dagli IP che lo applicano ed allegato al quaderno tecnico della SP. (b) Sul libretto dei lanci dell'allievo, per ogni lancio va annotata la sigla identificativa del metodo applicato, nonché il livello ed esercizio effettuato. (c) Nei lanci con paracadute ad apertura automatica mediante Fune di Vincolo o metodi equivalenti, il DL deve essere titolare della "CS DL". negli altri casi può essere un paracadutista con licenza in esercizio designato dall'IP. (d) L'allievo può effettuare lanci individuali con caduta libera, subordinatamente al giudizio dell'IP, qualora abbia effettuato almeno cinque lanci con paracadute ad apertura automatica mediante Fune di Vincolo o metodi equivalenti, e qualora in almeno tre lanci consecutivi aventi procedure ed equipaggiamenti analoghi a quelli previsti nei primi lanci con caduta libera, abbia dimostrato la corretta acquisizione della posizione idonea all'apertura del paracadute e l'effettuazione dell'esercizio di apertura simulata del paracadute. (e) Qualora l'allievo non possieda i requisiti di cui al precedente comma (d) può effettuare lanci individuali con caduta libera, subordinatamente al giudizio dell'IP, con assistenza durante la fase di caduta libera mediante affiancamento da parte di due paracadutisti titolari di "CS AFF" sino al superamento del Test 1 (Stabilità ed autocoscienza), successivamente con assistenza mediante affiancamento da parte di un titolare della predetta CS sino al superamento del Test 2 (Giri). (f) l lanci con paracadute ad apertura automatica di cui al precedente comma (d) possono essere parzialmente o totalmente sostituiti da lanci quale passeggero di paracadute biposto (tandem), qualora l'equipaggiamento sia dotato di sistemi atti a consentire al passeggero la sperimentazione delle operazioni di apertura del paracadute principale e di manovra del paracadute aperto. L'allievo può effettuare lanci individuali con caduta libera, subordinatamente al giudizio dell'IP, qualora in almeno un lancio tandem abbia effettuato autonomamente l'azione corretta di apertura del paracadute alla quota prestabilita; nel primo lancio individuale con caduta libera va assistito mediante uno stabilizzatore ad estrazione automatica, oppure mediante affiancamento da parte di almeno un paracadutista titolare di "CS AFF". (g) All'atto della transizione del paracadutista a tipi di paracadute oppure a sistemi di apertura del principale oppure a procedure di utilizzo del paracadute ausiliario diversi da quelli dell'addestramento iniziale, l'IP che impartisce il relativo addestramento lo convalida sul libretto di attestazione dell'istruzione e sul libretto dei lanci del paracadutista. (h) I lanci di addestramento per il Test 5 (lavoro relativo) sono effettuabili con l'IP o con un paracadutista con licenza in esercizio designato dall'IP, dopo il completamento dei Test precedenti. (i) l lanci di addestramento con esercizi di "lavoro relativo" in gruppi composti da tre o più paracadutisti, sono effettuabili dopo il superamento del Test 5. Attività addestrativa di ripresa In caso di assenza prolungata dai lanci, per la ripresa si osservano le disposizioni seguenti: (a) Allievi con Test 1 non ancora convalidato: oltre 30 giorni, un lancio di conferma dell'ultimo esercizio effettuato. (b) Allievi con Test 1 convalidato, ma con Test 5 non ancora convalidato: (l) oltre 60 giorni, un lancio di conferma dell'ultimo Test convalidato; (2) oltre 3 mesi, un lancio di conferma del Test 1 e successivamente un lancio di conferma dell'ultimo Test convalidato: in alternativa un lancio con un titolare di "CS AFF" di conferma dell'ultimo esercizio effettuato. (c) Allievi con Test 5 convalidato: oltre 3 mesi, un lancio individuale con esercizio a discrezione dell'IP. (d) .Paracadutisti con licenza fuori esercizio ai sensi della sez. 35.3 oppure scaduta: (l) Oltre 3 mesi, un lancio individuale: quota e livello tecnico a discrezione del paracadutista. (2) Oltre 6 mesi, un lancio individuale con ripetizione dell'esercizio del Test 2, ed un lancio individuale con esercizio a discrezione del paracadutista; in alternativa un lancio con un titolare di "CS AFF"; successivamente, sino al rilascio del visto di cui alla sez. 1.3, la partecipazione a lanci con esercizi di gruppo è subordinata al giudizio dell'IP. SEZIONE 3 SCHEDA P/4 . ADDESTRAMENTO PER ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE Obiettivo Completare le abilita' individuali, le capacità e le nozioni del paracadutista, ed addestrarlo alla gestione tecnica dell'attività di una Scuola di Paracadutismo. Parte teorica Approfondimento delle seguenti materie: • • • • • • • • • Concetti fisici ed aerodinamici fondamentali attinenti il paracadutismo: leggi fisiche fondamentali, forze, coppie di forze, energie nei corpi in moto nell'aria, condizioni di equilibrio, resistenza e portanza e parametri influenzanti. Elementi di meteorologia interessanti il paracadutismo: umidità gradienti termici e barici, conseguenze sul paracadutista in volo e sugli strumenti di uso corrente; spostamento delle masse d'aria, influenza delle condizioni orografiche sul regime locale dei venti (brezze), comportamento del vento in funzione delle superfici e degli ostacoli; turbolenze dinamiche e termiche; problemi connessi alla presenza di cumulonembi. Fattori che influiscono sul corpo in caduta libera e ne determinano stabilità e movimenti volontari ed involontari, in riferimento agli esercizi di lancio da assegnare agli allievi. Analisi del comportamento dei paracadute di uso corrente nella fase di apertura e nelle manovre dopo l'apertura. Tecnologia degli equipaggiamenti da lancio di uso corrente, ai fini della valutazione dello stato di efficienza ed affidabilità: parti metalliche e tessili, sistemi di apertura, di sgancio, accessori. Congegni automatici di apertura e strumenti di uso corrente: principi di funzionamento, installazione, taratura, attivazione, manutenzione. Criteri ed accorgimenti di sicurezza nell'attività paracadutistica, con particolare riferimento all'attività di scuola. Metodi pedagogici utilizzabili nell'impostazione ed effettuazione di lezioni ad allievi paracadutisti. Elementi di legislazione e convenzioni aeronautiche degli utenti dello spazio aereo. Parte pratica Dopo il superamento della prima fase dell'accertamento di idoneità per abilitazione di IP di cui alla sez. 2.3.3, il paracadutista deve partecipare a non meno di 20 giornate di attività della SP in cui opera 1'IPS che ha vistato la domanda di cui alla sez. 2.3.2 comma (a) coadiuvandolo nell'attività didattica ed assolvendo i compiti affidati, e partecipare all'istruzione propedeutica ed all'avviamento ai lanci degli allievi della SP. Il predetto IPS è garante della regolare effettuazione dell'addestramento pratico, da annotarsi sul quaderno tecnico della SP. SEZIONE 3 SCHEDA P/5 ADDESTRAMENTO ALLA TECNICA DI LANCIO: "LAVORO RELATIVO A PARACADUTE APERTO" (CRW) Obiettivo Addestrare alle tecniche di lancio che prevedono il contatto tra paracadutisti a paracadute aperto, denominate anche "Canopy Relative Work" (CRW). Requisiti di ammissibilità Avere non meno di 30 lanci con paracadute planante, e il Test 5 di cui alla sez. 1.1 convalidato. Parte teorica • • • • • • • • • • Criteri di sicurezza preventiva: idoneità dell'equipaggiamento, delle condizioni meteorologiche ed orografiche, quote AGL. Comunicazioni convenzionali tra i paracadutisti. Compensazione di livelli e distanze per l'avvicinamento, tecnica di utilizzo di comandi e bretelle. Avvicinamento finale. Manovre evasive e riposizionamento per agganci mancati. Aggancio e modifica del punto di aggancio. Manovre del paracadute nel volo in formazione agganciati. Procedure di separazione. Procedure di atterraggio in formazione. Procedure in situazioni di emergenza. Parte pratica Le modalità di effettuazione dell'addestramento sono a discrezione dell'IP responsabile, nel rispetto delle altre disposizioni dei presenti programmi nonché delle disposizioni seguenti: (a) l lanci di addestramento sono effettuabili con l'IP o con un paracadutista con licenza in esercizio designato dall'IP. (b) Nei lanci di lavoro relativo a paracadute aperto (CRW) l'ultimo aggancio non deve essere effettuato a quota inferiore ai 2500 ft/750 m AGL. (c) L'addestramento previsto dalla presente scheda e' completato quando il paracadutista abbia dimostrato in almeno due lanci la capacita' di effettuare correttamente le seguenti fasi: contatto della propria velatura con l'altro paracadutista, manovre della velatura nel volo in coppia, separazione in prossimità del suolo. (d) La partecipazione a lanci di CRW in gruppi di tre o più paracadutisti è consentita successivamente al completamento dell'addestramento, subordinatamente al giudizio dell'Istruttore qualora il paracadutista sia sprovvisto di licenza in esercizio. Convalida dell'addestramento L'IP responsabile conferma il completamento dell'addestramento convalidando gli esercizi sul libretto dei lanci del paracadutista e rilasciando una attestazione controfirmata dal Direttore della SP. Il paracadutista è tenuto a custodire la predetta attestazione e ad esibirla su richiesta. SEZIONE 3 SCHEDA P/6 ADDESTRAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' A TECNICA SPECIALE (CS): "DIRETTORE DI LANCIO" (DL) Art. 8 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Certificazione Speciale Direttore di Lancio 1. La Certificazione Speciale di Direttore di Lancio (CS DL) abilita il titolare a svolgere le funzioni di coordinamento a bordo dell’aeromobile per le procedure di lancio dei paracadutisti equipaggiati con paracadute con fune di vincolo o degli allievi paracadutisti. 2. Per il conseguimento della CS DL, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: b) essere in possesso della licenza di paracadutista rilasciata in Italia in corso di validità da almeno 18 mesi; c) avere totalizzato 100 lanci con paracadute planante di cui almeno 50 negli ultimi 12 mesi. d) aver effettuato con esito positivo un corso di addestramento teorico pratico approvato, comprendente almeno l’effettuazione di 10 voli svolgendo le funzioni di DL con presenza a bordo dell’IPS DL responsabile dell’addestramento o di un titolare di CS DL designato dall’IPS stesso, presso una scuola di paracadutismo autorizzata, di cui almeno 5 in lanci di paracadutisti aventi paracadute con fune di vincolo. (in mancanza, la Certificazione Speciale viene annotata come limitata ai soli lanci di allievi paracadutisti). Obiettivo Addestrare alle funzioni di Direttore di Lancio a bordo dell'aeromobile per paracadutisti equipaggiati con paracadute ad apertura mediante Fune di Vincolo (FV) o metodi equivalenti. Parte teorica • Nozioni relative agli elementi da ispezionare all'imbarco nei paracadute con apertura mediante Fune di Vincolo • Taratura ed attivazione dei congegni supplementari di apertura automatica di uso corrente. • Attrezzature ed accorgimenti di sicurezza a bordo. • Assistenza al paracadutista nelle fasi di imbarco, volo, sistemazione alla porta, uscita dall'aeromobile. • Terminologia e segnali convenzionali con gli allievi a bordo. • Approfondimento delle nozioni per la determinazione del punto di lancio e per il raggiungimento dello stesso. • Interventi di competenza nelle emergenze a bordo: atterraggi di fortuna, lanci di emergenza, apertura accidentale di paracadute, paracadutista impigliato all'esterno dell'aeromobile. Parte pratica Giudizio di idoneità Il paracadutista è idoneo al rilascio della CS qualora nei predetti voli abbia dimostrato corretta applicazione delle tecniche di cui alla parte teorica. Ai sensi degli artt.21, 24, 83 del DPR 566/88, è idoneo al rilascio automatico della CS il paracadutista in possesso dei titoli riconosciuti equivalenti all’abilitazione di IP. Attività annuale per il mantenimento in esercizio 3. Il Direttore di lancio, per il mantenimento in esercizio della sua Certificazione Speciale, dovrà effettuare nel corso dell’anno : a) 50 lanci, con almeno 30 minuti di caduta libera b) 10 voli quale DL per paracadutisti aventi paracadute con fune di vincolo, oppure con a bordo allievi paracadutisti, da annotarsi sul libretto dei lanci 4. Il Direttore di lancio, ai fini del ripristino di tale CS dopo oltre 6 mesi di inutilizzo, dovrà effettuare due voli come DL con allievi paracadutisti a bordo, sotto la supervisione di un IPS oppure di un titolare di CS DL designato dall’IPS. 5. Il rinnovo e/o il ripristino della CS avvengono a cura del responsabile della scuola presso la quale viene svolta l’attività a tal fine. Sez.4 - 11 Competenze del Direttore di Lancio (DL) a bordo Ai DL competono le seguenti funzioni, verso gli allievi ed i paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio ai sensi della sez. 1.3: (a) Accertamento della presenza ed efficienza delle attrezzature per i lanci prescritte a bordo; (b) Ispezione pre-imbarco degli equipaggiamenti individuali ed attivazione degli eventuali congegni di apertura automatica; (c) Assegnazione dei posti a bordo ed istruzioni al pilota sui lanci da effettuare, nel rispetto delle consegne dell'Istruttore; (d) Determinazione del punto di lancio ed azioni relative; (e) Interventi previsti in situazioni di emergenza. Art. 12 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) Responsabili di lancio (RL) a bordo dell’aeromobile 1. Nelle operazioni di volo relative ai lanci ordinari e speciali, il comandante dell’aeromobile riconosce quale unico interlocutore a bordo un paracadutista con funzioni di responsabile delle operazioni di lancio, denominato Responsabile di Lancio (RL). 2. Se non diversamente specificato le funzioni di RL possono essere espletate da paracadutisti in possesso di Licenza di Paracadutista in esercizio. 3. I paracadutisti a bordo concordano, ed all’imbarco notificano verbalmente al comandante dell’aeromobile, chi fra essi espleta le funzioni di RL. SEZIONE 3 SCHEDA P/7 ADDESTRAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' A TECNICA SPECIALE (CS): "PILOTA TANDEM" (PT) Obiettivo Addestrare all'utilizzo di paracadute biposto per trasporto di passeggeri, limitatamente al tipo di equipaggiamento con cui viene effettuato l'addestramento (da annotarsi sulla CS). Requisiti di ammissibilità (a) Possedere i requisiti prescritti per l'ammissibilità all'accertamento di idoneità per l'abilitazione di IP, di cui alla sez. 2.3.2 comma (c). (b) Esperienza di almeno uno sgancio del paracadute principale con utilizzo del paracadute di emergenza. Parte teorica • Caratteristiche e prestazioni dell'equipaggiamento utilizzato. • Procedure di imbrago e di aggancio del passeggero. • Comportamento a bordo dell'aeromobile. • Procedure nell'uscita dall'aeromobile ed in caduta libera. • Verifica post-apertura dell'equipaggiamento. • Procedure a paracadute aperto. • modalità di atterraggio. • Disposizioni di sicurezza. • Procedure in situazioni di emergenza a bordo e neI lancio. • Ripiegamento e manutenzione dell'equipaggiamento. Parte pratica Applicazione del programma addestrativo raccomandato dalla casa costruttrice dell'equipaggiamento, effettuando non meno di 5 lanci in coppia con paracadutisti titolari di "CS PT" oppure con altri candidati alla stessa CS, dei quali non meno di uno quale passeggero e non meno di 4 quale pilota; nel lancio finale il passeggero è l'"IPS PT" titolare dell'addestramento che valuta l'abilita' acquisita dal paracadutista. E' ammessa l'effettuazione di addestramento ridotto per i titolari della stessa CS per altri equipaggiamenti. Giudizio di idoneità Il paracadutista è idoneo al rilascio della CS se nel lancio finale di valutazione effettua correttamente le procedure previste; salvo qualora durante l'addestramento in due casi abbia estratto lo stabilizzatore oppure azionato l'apertura del paracadute sotto la quota minima indicata, oppure qualora in due lanci non abbia recuperato la posizione di stabilità dopo l'uscita nei limiti di tempo indicati. Attività addestrativa iniziale Dopo il completamento del predetto addestramento è prescritta l'effettuazione presso una SP di non meno di 5 lanci tandem con passeggeri paracadutisti in attività aventi il Test 2 di cui alla sez. 1.1 convalidato, prima di trasportare passeggeri sprovvisti del predetto requisito. Attività annuale di mantenimento in esercizio - 50 lanci con 30 minuti complessivi di caduta libera, fra i quali 25 con paracadute biposto di cui almeno 3 ogni 3 mesi. Art. 14 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Rinnovo, ripristino della abilitazione di istruttore di Paracadutismo 4. Nel caso in cui l’Istruttore (Tandem) non abbia svolto l’attività minima periodica per il mantenimento in esercizio della sua abilitazione per il ripristino dovrà: i. effettuare almeno due lanci con passeggeri paracadutisti con licenza in corso di esercizio nel caso in cui l’inattività sia superiore a 3 mesi ii. effettuare almeno un lancio con un passeggero titolare a sua volta di qualifica I/T, e successivamente due lanci secondo il punto “i” nel caso in cui l’inattività sia superiore a 6 mesi iii. un lancio di rivalutazione con passeggero titolare di qualifica IPS PT, e successivamente due lanci secondo il punto “i, nel caso in cui l’inattività sia superiore a 12 mesi. SEZIONE 3 SCHEDA P/8 ADDESTRAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' A TECNICA SPECIALE (CS): "ASSISTENTE ACCELERATED FREE FALL" (AFF) Obiettivo Addestrare ad affiancare e dare assistenza durante la caduta libera, ad allievi in addestramento con metodi didattici che non prevedono precedente esperienza di lanci con paracadute ad apertura mediante Fune di Vincolo, comunemente denominati ""Accelerated Free Fall". Requisiti di ammissibilità Possedere i requisiti prescritti per l'ammissibilità all'accertamento di idoneità per l'abilitazione di IP, di cui alla sez. 2.3.2 comma (c). Parte teorica • Evoluzione e filosofia di utilizzo del metodo didattico AFF. • Livelli di perfezionamento progressivo del programma. • Procedure standard nei lanci AFF. • Disposizioni generali di sicurezza. • Procedure in situazioni di emergenza (a bordo, in caduta libera, a paracadute aperto). Parte pratica • • • Effettuazione corretta dei seguenti esercizi, in riferimento al programma standard internazionale del metodo AFF. (1) n lancio di valutazione dell'abilità del paracadutista negli esercizi in caduta libera in formazione. (2) un lancio di terzo livello AFF quale assistente primario. (3) un lancio di terzo livello AFF quale assistente secondario. (4) un lancio di quarto livello AFF. Preparazione teorica e pratica al suolo di: (l) un lancio di terzo livello quale assistente primario. (2) un lancio di terzo livello quale assistente secondario. (3) un lancio di quarto livello. Analisi e debriefing dei lanci AFF eseguiti. Giudizio di idoneità La valutazione è effettuata mediante punteggi relativi alla parte pratica, espressi in conformità agli standard internazionali di valutazione; nei lanci di valutazione l'"IPS AFF" titolare dell'addestramento, oppure un paracadutista con "CS AFF" in esercizio designato dall'IPS, funge da allievo. Il paracadutista può conseguire da 0 a 4 punti per ogni esercizio del gruppo (a), da 0 a 16 punti per ogni esercizio dei gruppi (b), (c), ed ha facoltà di effettuare non oltre due ripetizioni per migliorare il punteggio; è idoneo al rilascio della CS qualora consegua 12 punti negli esercizi del gruppo (a) e 36 punti negli esercizi dei gruppi (b), (c). Attività annuale di mantenimento in esercizio: - 50 lanci con 30 minuti complessivi di caduta libera, di cui almeno 25 quale Assistente AFF. Art. 14 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Rinnovo, ripristino della abilitazione di istruttore di Paracadutismo 4. Nel caso in cui l’Istruttore (AFF) non abbia svolto l’attività minima periodica per il mantenimento in esercizio della sua abilitazione per il ripristino dovrà: i. effettuare almeno 2 lanci quale Istruttore AFF secondario nel caso in cui l’inattività sia superiore a 3 mesi ii. effettuare almeno 4 lanci quale Istruttore AFF secondario nel caso in cui l’inattività sia superiore a 6 mesi iii. effettuare un lancio di valutazione con un “IPS AFF” quale allievo simulando un livello in cui sia previsto un solo Istruttore AFF, e successivamente 3 lanci quale Istruttore AFF secondario nel caso in cui l’inattività sia superiore a 12 mesi SEZIONE 4 DISCIPLINA DI SCUOLA DI PARACADUTISMO 01 Classificazione di attività di scuola E' classificata attività di scuola di paracadutismo, l'attività effettuata da allievi e da paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio ai sensi della sez. 1.4, nonché l'attività volta al rilascio o reintegrazione in esercizio delle CS ed abilitazioni per paracadutisti. 02 Organizzazioni autorizzate all'attività di scuola (a) L'attività di scuola di paracadutismo è consentita nell'ambito di Scuole di Paracadutismo (SP) di cui all'art.1 lettera v deI DPR 566/1988, autorizzate dalla DGAC. L'autorizzazione può essere richiesta da organizzazioni che dispongano del personale e mezzi sottoelencati: (l) Direttore della SP, maggiorenne e titolare di licenza di paracadutista. Nel primo biennio di attuazione del presente decreto la licenza di paracadutista non è richiesta per coloro che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni di direttore di una Scuola di paracadutismo. (2) Un Istruttore di Paracadutismo (IP) con abilitazione in esercizio (che può essere anche Direttore della SP). (3) Un'area di atterraggio idonea, in riferimento alle caratteristiche tecniche definite nella scheda "prescrizioni e raccomandazioni basiche di sicurezza' della sez. 3. (4) Un aeromobile certificato ai lanci (sia esso in proprietà, esercenza o nolo). (5) Equipaggiamenti da lancio ed attrezzature idonee per l'effettuazione dell'addestramento previsto per gli allievi. (b) L'istruzione propedeutica al suolo per l'avviamento ai lanci può essere effettuata senza specifica autorizzazione anche presso Centri Operativi o d'Addestramento di Paracadutismo (COAP) di cui all'art. 1 lettera r del DPR 566/1988, affiliati ad una SP ubicata nella stessa DCA, o nella DCA più vicina in caso di inesistenza di SP nella stessa DCA; l'affiliazione e' gratuita. Il responsabile tecnico di un COAP è un paracadutista titolare di licenza. L'attività didattica ed addestrativa dei COAP è soggetta alla supervisione e vigilanza della SP di affiliazione. 03 Modalità di rilascio dell'autorizzazione (a) Il Direttore della SP presenta alla DGAC domanda di rilascio dell'autorizzazione e mezzi minimi prescritti, precisa l'ubicazione della sede e delle aree di atterraggio, nominativo degli IP in organico, data prevista di inizio attività, nominativo ed ubicazione dei COAP affiliati. (b) Il visto della DCA è rilasciato previa visione dei seguenti documenti in originale: (1) Licenza di paracadutista del Direttore della SP. (2) Licenza ed abilitazioni degli IP e loro dichiarazione di assenso all'inserimento in organico. (3) Visto del Direttore o gestore dell'aeroporto, qualora l'area di atterraggio sia aeroportuale; oppure assenso del proprietario del terreno, nonché dichiarazione del capo-Istruttore di idoneità ad attività di scuola generale oppure limitata, qualora l'area non sia aeroportuale. (c) L'autorizzazione vale 36 mesi. per il rinnovo si applicano le stesse modalità. 04 Condizioni di esercizio dell'autorizzazione Nel corso di validità è consentita la modifica dell'organico IP, della sede, delle aree di atterraggio, dei COAP affiliati, mediante notifica alla competente DCA ed esibizione dei documenti prescritti; è consentita la sostituzione di piloti ed aeromobili, nonché la partecipazione temporanea di IP fuori organico, senza notifica alla DCA. L'autorizzazione è automaticamente sospesa in caso di indisponibilità del personale o dei mezzi minimi previsti; può altresì essere sospesa o revocata, qualora vengano riscontrate irregolarità nei documenti presentati per il rilascio oppure nell'espletamento degli atti di competenza, oppure sia stata effettuata attività in violazione delle disposizioni dei presenti programmi. 05 Quaderno tecnico della SP (a) E' prescritta la tenuta di un quaderno tecnico annuale, i cui dati fanno fede per gli atti di competenza, nel quale devono essere annotati quotidianamente a cura del Direttore della SP: (l) Numero dei lanci effettuati, distinti tra paracadutisti con o senza licenza in esercizio ai sensi della sez. 1.3. (2) Nominativo degli Istruttori operanti. (3) Nominativo degli allievi avviati ai lanci. (4) Attività addestrativa effettuata da IP e coadiutori con applicazione delle CS possedute, nonché dai candidati al conseguimento delle CS di cui alla sez. 1.5 o dell'abilitazione di Istruttore, in ordine a rilascio, rinnovo, reintegrazione o mantenimento in esercizio delle stesse. (5) Estremi degli atti rilasciati. (6) Estremi degli incidenti che hanno comportato accertamenti e ricoveri ospedalieri e relativi esiti, con indicazione del metodo didattico ed esercizio in effettuazione. (b) Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere inviato agli uffici indicati dalla DGAC il riepilogo dei predetti dati relativi all'anno precedente. (c) Il quaderno va conservato per non meno di 5 anni, e consegnato alla DCA competente in caso di cessazione dell'attività prima del predetto termine. 06 Assicurazioni E' prescritta la copertura assicurativa da parte della SP dei rischi di responsabilità civile verso gli allievi e verso terzi, connessi all'attività della SP' inclusa la colpa grave da parte del personale operante, con massimale minimo di Lire un miliardo per sinistro. il valore è aggiornato automaticamente in base agli indici ISTAT sul costo della vita. 07 Documenti abilitanti ai lanci per allievi paracadutisti (a) Per la partecipazione ai corsi di avviamento ai lanci, l'allievo deve presentare domanda in carta libera conforme al modello G allegato. (b) L'allievo può effettuare attività addestrativa qualora disponga di libretto di attestazione dell'istruzione conforme all'allegato B, il quale non ha scadenza, nonché di libretto dei lanci, assicurazione e certificato di idoneità psicofisica quali previsti per i paracadutisti con licenza; la licenza scaduta o non in esercizio equivale al libretto di attestazione dell'istruzione. 08 Atti di competenza della SP (a) Il rilascio di libretti, certificazioni, visti ed attestazioni di istruzione e di attività addestrativa è competenza delle SP, anche per conto dei COAP affiliati. (b) Sono riconosciuti gli atti recanti nominativo e numero interno di registrazione della SP, data di rilascio, estremi del paracadutista e della licenza (del documento di identità' nei libretti di attestazione dell'istruzione per allievi), convalida del Direttore della SP e del Capo-Istruttore. (c) Il rilascio può essere a titolo oneroso. non possono essere applicate tariffe differenziate agli atti rilasciati per conto dei COAP affiliati. 09 Competenze del Direttore della SP Al Direttore della SP competono le prerogative e responsabilità' connesse alla regolarità di dichiarazioni e documentazioni presentate per il rilascio dell'autorizzazione, all'esistenza dei requisiti prescritti per l'effettuazione dell'attività di scuola, alla regolarità degli atti rilasciati, alla tenuta del quaderno tecnico, all'applicazione di sanzioni verso allievi e personale in organico, in ordine a violazioni di disposizioni interne della Scuola. 10 Competenze dell'Istruttore di Paracadutismo (IP) II Direttore della SP designa uno degli IP in organico quale Capo-Istruttore; ad esso competono funzioni di coordinamento delle attività tecniche e didattiche della SP nonché le competenze previste dal DPR 566188, ferme restando le prerogative e responsabilità' individuali degli IP nelI'espletamento delle funzioni di competenza. Agli IP operanti nella SP competono le seguenti funzioni, nel rispetto delle normative attinenti il paracadutismo e delle disposizioni dei presenti programmi. (a) Direzione tecnica dell'attività e supervisione dei coadiutori delle mansioni affidate. (b) Verifica dell'efficienza degli equipaggiamenti da lancio e delle attrezzature della SP. (c) Verso gli allievi ed i paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio ai sensi della sez. 1.3: 1. Verifica dei documenti abilitanti al lancio, fatto salvo il disposto dell'art 26 del DPR 566/88. 2. Giudizio tecnico di idoneità di equipaggiamento ed abbigliamento da lancio di proprietà del paracadutista. 3. Giudizio tecnico di idoneità ai lanci delle condizioni operative. 4. Assegnazione degli esercizi, e richiesta di ripetizione di Test già convalidati qualora ne ravvisi la necessita'. 5. Designazione del DL a bordo. 6. Applicazione di provvedimenti tecnici per violazioni alle disposizioni dei programmi addestrativi. (d) Verso i paracadutisti con licenza in esercizio ai sensi della sez. 35.3 che effettuano attività autonoma nell'ambito della SP. (1) Verifica della validità della licenza, nonché delle CS qualora pertinenti, fatto salvo il disposto dell'art. 26 del DPR 566/88. (2) Segnalazione alla DCA ed agli organi competenti, in ordine a violazioni delle disposizioni dei presenti programmi e delle normative attinenti l'attività paracadutistica. Art. 11 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo) Verifica della validità della licenza 1. L’Istruttore di Paracadutismo ha l’obbligo di controllare la validità della licenza e del certificato di idoneità psicofisica degli allievi/paracadutisti anche in occasione di soli lanci Ordinari e/o Speciali. 11 Competenze del Direttore di Lancio (DL) a bordo Ai DL competono le seguenti funzioni, verso gli allievi ed i paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio ai sensi della sez. 1.3: (f) Accertamento della presenza ed efficienza delle attrezzature per i lanci prescritte a bordo; (g) Ispezione pre-imbarco degli equipaggiamenti individuali ed attivazione degli eventuali congegni di apertura automatica; (h) Assegnazione dei posti a bordo ed istruzioni al pilota sui lanci da effettuare, nel rispetto delle consegne dell'Istruttore; (i) Determinazione del punto di lancio ed azioni relative; (j) Interventi previsti in situazioni di emergenza. spazio per marche da bollo D DO OM MA AN ND DA AD DII R RIIN NN NO OVVO O LLIIC CEEN NZZEE N NO ON ND DII PPIILLO OTTA AG GG GIIO O protocollo in arrivo A: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile Direzione Aeroportuale _______________________________ Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , nato/a il ___/___/____ a ________________________________________ (Prov. ___ ) e residente a __________________________________________________________________ (Prov. ___ ) indirizzo ___________________________________________________________________ C.A.P. ________________ titolare della licenza/brevetto/di: navigatore n° __________________ rilasciata in data ___/___/_____ tecnico di volo n° __________________ rilasciata in data ___/___/_____ tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione n° __________________ rilasciata in data ___/___/_____ tecnico di volo per i collaudi di produzione n° __________________ rilasciata in data ___/___/_____ operatore radiotelefon. di stazione aeronautica n° __________________ rilasciata in data ___/___/_____ paracadutista n° __________________ rilasciata in data ___/___/_____ NE CHIEDE IL RINNOVO. Nel far presente che l’ultima vidimazione annuale relativa al mantenimento in esercizio è stata effettuata presso la __________________________________ di ________________________________________ in data ___/___/_____, allega alla presente: originale e copia completa del titolo aeronautico in corso di validità originale e copia del certificato medico di idoneità psicofisica in corso di validità 1 copia della quietanza o del bonifico bancario relativo al pagamento dei diritti ENAC ________________________________, lì ___/___/_____ 1 Firma dell’interessato Il pagamento può essere effettuato presso le casse delle sedi centrali e periferiche o presso un istituto bancario (le coordinate bancarie sono reperibili sul sito Internet www.enac-italia.it) REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI MEDICHE D'IDONEITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI Edizione n. 2 del 24 febbraio 2014 Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici Edizione 2 Pagina 2 di 43 STATO DI AGGIORNAMENTO Emendamento Data Delibera C.d.A. n. Edizione 1 21.12.2011 63/2011 Revisione 1 17.05.2012 Edizione 2 24.02.2014 Provvedimento d’urgenza del Direttore Generale 12/2014 Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici Edizione 2 Pagina 3 di 43 INDICE SEZIONE I....................................................................................................................... 5 Art. 1 ......................................................................................................................... 5 Art. 2 ......................................................................................................................... 7 Art. 3 ......................................................................................................................... 8 SEZIONE II...................................................................................................................... 9 Art. 4 ......................................................................................................................... 9 Art. 5 ........................................................................................................................10 SEZIONE III....................................................................................................................12 Art. 6 ........................................................................................................................12 Art. 7 ........................................................................................................................13 Art. 8 ........................................................................................................................14 Art. 9 ........................................................................................................................15 Art. 10 ......................................................................................................................15 Art. 11 ......................................................................................................................16 Art. 12 ......................................................................................................................17 Art. 13 ......................................................................................................................18 Art. 14 ......................................................................................................................19 SEZIONE IV ...................................................................................................................20 Art. 15 ......................................................................................................................20 Art. 16 ......................................................................................................................20 Art. 17 ......................................................................................................................21 Art. 18 ......................................................................................................................22 Art. 19 ......................................................................................................................23 Art. 20 ......................................................................................................................24 Art. 21 ......................................................................................................................24 Art. 22 ......................................................................................................................25 Art. 23 ......................................................................................................................25 SEZIONE V ....................................................................................................................26 Art. 24 ......................................................................................................................26 Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici Edizione 2 Pagina 4 di 43 Art. 25 ......................................................................................................................26 Art. 26 ......................................................................................................................27 Art. 27 ......................................................................................................................28 Art. 28 ......................................................................................................................28 Art. 29 ......................................................................................................................29 Art. 30 ......................................................................................................................29 Art. 31 ......................................................................................................................29 SEZIONE VI ...................................................................................................................30 Art. 32 ......................................................................................................................30 Art. 33 ......................................................................................................................30 SEZIONE VII ..................................................................................................................31 Art. 34 ......................................................................................................................31 Art. 35 ......................................................................................................................31 Art. 36 ......................................................................................................................31 Art. 37 ......................................................................................................................32 Elenco Allegati .............................................................................................................32 Allegato 1 ................................................................................................................33 Allegato 2 ................................................................................................................40 Allegato 3 ................................................................................................................41 Allegato 4 ................................................................................................................42 Allegato 5 ................................................................................................................43 Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici Edizione 2 Pagina 5 di 43 SEZIONE I PARTE GENERALE Art. 1 Definizioni a. AMS: Struttura Aeromedica dell’ENAC b. AeMC: Centro Aeromedico certificato dall’ENAC per erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza o di un attestato aeronautico. c. AME: Esaminatore Aeromedico certificato dall’ENAC per erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza o di un attestato aeronautico. d. Certificato medico: documento che certifica l’idoneità psicofisica per il conseguimento, la riconvalida, il rinnovo di una licenza o di un attestato aeronautico. e. Certificazione di un AeMC o di un AME: riconoscimento attestante che una organizzazione sanitaria o un esaminatore aeromedico soddisfa i requisiti applicabili, le disposizioni del Regolamento Air Crew e le relative norme di attuazione, nonché il rilascio del pertinente certificato che ne attesta tale conformità. f. Classi del certificato medico: i. Classe 1: certifica l’idoneità psicofisica per le licenze o attestati che consentono l’esercizio di attività professionali di volo. ii. Classe 2: certifica l’idoneità psicofisica per le licenze o attestati che consentono l’esercizio di attività non professionali di volo, nonché attività professionali diverse dal pilotaggio di aeromobili. iii. Classe 3: certifica l’idoneità psicofisica per le licenze che consentono l’esercizio di attività di controllo del traffico aereo. iv. LAPL: certifica l’idoneità psicofisica per la licenza LAPL che consente l’esercizio di attività di volo non professionali su aeromobili al di sotto dei 2000Kg e fino a quattro passeggeri. v. PARA: certifica l’idoneità psicofisica per le licenze che consentono l’esercizio delle attività di paracadutismo. g. Commissione Medica di Appello: organo sanitario del Ministero della Salute di cui l’ENAC si avvale nell’ambito del processo di revisione di secondo livello del giudizio medico di idoneità psicofisica nei confronti dei possessori di certificato medico o attestato, secondo le disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 44 del 28 marzo 2013 e del presente Regolamento. Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici Edizione 2 Pagina 6 di 43 h. Commissione Sanitaria di Appello: organo sanitario dell’Aeronautica Militare di cui l’ENAC si avvale nell’ambito del processo di revisione di secondo livello del giudizio medico di idoneità psicofisica nei confronti dei titolari di licenze ed abilitazioni dipendenti dalle aziende di navigazione aerea, compresi i membri di equipaggio di cabina. i. EASA Part-CC: sezione dell’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1178/2011 che riporta i requisiti psicofisici applicabili ai membri di equipaggi di cabina. j. EASA Part-MED: sezione dell’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1178/2011 che riporta i requisiti psicofisici applicabili ai piloti di aeromobile. k. I.M.A.S.: Istituto di Medicina Aerospaziale (già I.M.L.), organo sanitario (AeMC) dell’Aeronautica Militare. l. JAR-FCL3: Flight Crew Licensing (Medical), Emendamento 5, pubblicato dalla JAA il 1° dicembre 2006. m. JIP (Joint Implementation Procedures): JAA Administrative and Guidance Material – Section V – Part II – Procedures, emendate al 1° ottobre 2008. n. Organo sanitario: un AeMC o un AME certificati dall’ENAC. o. Procedura di riesame: procedura, ai sensi del requisito ARA.MED.325 del Regolamento Aircrew, per la revisione dei casi limite e controversi mediante medici indipendenti, esperti nel settore della medicina aeronautica, al fine di esprimere osservazioni e pareri sull’idoneità di un richiedente di certificazione medica. p. Rapporto medico Cabin Crew: documento che certifica l’idoneità psicofisica per il membro di equipaggio di cabina. q. Regolamento basico: Regolamento (CE) n. 216/2008 del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1592/2002 e la Direttiva 2004/36/CE. r. Regolamento Air Crew: Regolamento (UE) n. 1178/2011 del 3 novembre 2011 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 290/2012 del 30 marzo 2012 e che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del Regolamento (CE) n.216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio e relative AMC (Acceptale Means of Compliance). s. Requisiti Eurocontrol: Documento “Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers” (Ed. 2.0 del 20.2.2006) introdotti dal Regolamento (UE) n. 805 del 10 agosto 2011. t. Revisione di primo livello: procedimento di revisione di primo livello di un giudizio medico di idoneità psicofisica svolto a cura dell’AMS dell’ENAC. u. Revisione di secondo livello: procedimento di revisione di secondo livello di un giudizio medico di idoneità psicofisica svolto a cura delle Commissioni di Appello di cui l’ENAC si avvale. Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici v. Edizione 2 Pagina 7 di 43 S.A.S.N.: organo sanitario (AeMC) del Ministero della Salute. w. Validità dei certificati: validità dei certificati di idoneità psicofisica corrispondente al periodo di tempo previsto per le visite mediche ai sensi delle relative normative di riferimento per le diverse categorie di certificato. x. Visita iniziale: visita medica di accertamento iniziale (conseguimento) dell’idoneità psicofisica necessaria ad ottenere il rilascio di un certificato medico di Classe 1, 2, 3, LAPL, PARA o di un rapporto medico Cabin Crew. y. Visita periodica (rinnovo e/o riconvalida): visita medica che viene eseguita nei confronti dei soggetti titolari di un certificato medico allo scopo di accertare la persistenza dell'idoneità psicofisica a periodi di tempo predeterminati dalle rispettive normative di riferimento. z. Visita addizionale: visita medica che viene eseguita, alle condizioni previste in questo Regolamento, presso un AeMC o un AME , fuori delle scadenze previste per le visite periodiche, ogni qualvolta che il titolare di una licenza o di un attestato si trovi nelle condizioni previste dal requisito MED.A.020 del Regolamento Aircrew e dagli articoli applicabili del presente Regolamento. Art. 2 Premessa e scopo 1. Scopo del presente Regolamento è di disciplinare il rilascio ed il mantenimento delle certificazioni mediche di idoneità per i richiedenti e i titolari di licenze, attestati ed abilitazioni, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 216/2008 e dal Regolamento Aircrew e relative AMC per i piloti ed i membri degli equipaggi di cabina, dal Regolamento (UE) n. 805/2011 per gli studenti e controllori del traffico aereo e per operatori FIS, ed in accordo a quanto previsto dagli articoli 732, 733 e 734 del Codice della Navigazione. 2. Vengono inoltre definiti, con il presente Regolamento, i requisiti specifici per il rilascio della certificazione dell’idoneità psicofisica per i paracadutisti (Allegato 1). 3. Il presente Regolamento ed i Regolamenti di riferimento di cui al precedente comma 1) disciplinano inoltre: a) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione e la revoca di certificati degli AeMC e degli AME; b) l’applicabilità uniforme di procedure comuni per l’effettuazione delle visite mediche di idoneità, delle visite addizionali e delle visite di revisione di primo e/o di secondo livello. 4. In applicazione del principio della gerarchia delle fonti giuridiche, le disposizioni del Regolamento basico (CE) n. 216/2008 e del Regolamento Aircrew, anche quando non espressamente citate, si applicano con le modalità e nei termini stabiliti dall’ENAC e, in caso di conflitto, prevalgono sulle disposizioni del presente Regolamento eventualmente in contrasto. Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici Edizione 2 Pagina 8 di 43 5. L'ENAC assicura le funzioni attribuite dal presente Regolamento mediante la propria struttura Aeromedica (AMS). Art. 3 Campo di applicazione 1. Il presente Regolamento si applica al personale di volo dell’aviazione civile, ai membri di equipaggio di cabina, agli studenti ed ai controllori di traffico aereo, agli operatori FIS e ai paracadutisti. 2. Gli accertamenti di idoneità psicofisica dei piloti sono svolti mediante verifica dei requisiti fissati dal Regolamento basico (CE) n. 216/2008 e dal Regolamento Aircrew. La certificazione medica LAPL potrà essere rilasciata in Italia agli aspiranti o ai possessori della relativa licenza, dopo l’8 aprile 2015. 3. Con il presente Regolamento viene confermata l’applicabilità a livello nazionale e fino all’8 aprile 2014 della normativa JAR-FCL 3, Emendamento 5 del 1° dicembre 2006, per la certificazione dell’idoneità psicofisica di Classe 2 solo per i membri di equipaggio di cabina. Conseguentemente, fino a tale data, si applicano le pertinenti JIP - Joint Implementation Procedures di cui alle JAA Administrative and Guidance Material Section V – Licensing applicabili. A partire dall’8 aprile 2014 si applicano le previsioni della Parte-CC del Regolamento Aircrew che regolano il rilascio del rapporto medico per i membri dell’equipaggio di cabina. 4. L’idoneità psicofisica degli studenti e dei controllori del traffico aereo e degli operatori FIS è accertata secondo i principi dettati dall’ICAO, nonché i requisiti di cui al documento Eurocontrol “Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers”. 5. I paracadutisti devono possedere un certificato medico di Classe PARA rilasciato da una delle figure professionali autorizzate e secondo i requisiti e le procedure di cui alla relativa Sezione del presente Regolamento. Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici Edizione 2 Pagina 26 di 43 SEZIONE V CERTIFICAZIONI MEDICHE DI IDONEITA’ PER IL CONSEGUIMENTO E IL MANTENIMENTO DELLE LICENZE PER I PARACADUTISTI Art. 24 Generalità 1. Per ottenere il rilascio della certificazione medica per paracadutismo il richiedente deve sottoporsi a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità psicofisica. 2. La certificazione medica di idoneità psicofisica per il conseguimento o il mantenimento della licenza di paracadutismo e di allievo paracadutista è rilasciata dai seguenti organi sanitari: un AeMC o un AME certificati dall’ENAC, un ufficiale medico in S.P.E. dell’Aeronautica Militare, un medico specialista in medicina aeronautica e spaziale, un medico specialista in medicina dello sport. Art. 25 Rilascio della certificazione medica 1. Il richiedente un certificato medico per paracadutismo deve fornire ai medici esaminatori ogni informazione sanitaria utile ai fini dell'emissione del giudizio di idoneità psicofisica. 2. I titolari di licenza di paracadutismo, in occasione di ogni visita medica, devono dichiarare le eventuali malattie o lesioni che abbiano loro impedito di esercitare temporaneamente le attività consentite. 3. Gli organi sanitari di cui all’Art. 24 del presente Regolamento, ai fini del rilascio della certificazione medica, possono assumere ogni altra informazione sanitaria ritenuta utile ai fini del predetto giudizio d'idoneità psicofisica, a prescindere dai dati forniti dall'interessato, purché questi vi acconsenta. 4. La visita medica di accertamento iniziale dell’idoneità psicofisica viene effettuata dietro richiesta di una scuola di paracadutismo o dell’interessato. 5. I requisiti medici di idoneità psicofisica per paracadutismo sono elencati nell’Allegato 1 al presente Regolamento. 6. L'ENAC, per giustificati motivi, a tutela della sicurezza dell’attività di aviolancio e laddove sussistano ragionevoli dubbi circa la persistenza dell'idoneità psicofisica può: a) richiedere ai titolari di licenza di sottoporsi a visita medica; Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici Edizione 2 Pagina 27 di 43 b) limitare, sospendere o revocare il certificato medico, notificando il provvedimento e le sue motivazioni all'interessato ed all'organo sanitario che ha emesso il giudizio. 7. L’ENAC, in caso di controversa applicazione di un requisito psicofisico in un giudizio medico emesso da un organo sanitario, può intervenire valutando la corretta applicazione del requisito specifico. Art. 26 Validità del certificato medico per paracadutismo 1. In mancanza del certificato medico di idoneità psicofisica in corso di validità, i titolari di licenze di paracadutismo non possono esercitare le relative attività. 2. La certificazione medica può essere limitata, sospesa o revocata dall’organo sanitario che l’ha rilasciata in qualsiasi momento se le condizioni mediche del titolare lo giustificano. 3. Il certificato medico per paracadutismo è richiesto per: a) allievi paracadutisti; b) titolare di licenza di paracadutismo. 4. Le visite mediche periodiche, intese ad accertare il mantenimento dell'idoneità psicofisica di un richiedente o titolare di un certificato medico per paracadutismo, devono essere effettuate con l'osservanza dei periodi di tempo sotto indicati: a) ogni 24 mesi per i soggetti di età inferiore ai 50 anni; b) ogni 12 mesi per i soggetti di età superiore ai 50 anni. 5. I periodi di cui al precedente comma 4. sono calcolati dalla data della visita medica nel caso di rilascio iniziale e di rinnovo della certificazione medica e dalla data di scadenza della certificazione precedente solo nel caso in cui la visita di riconvalida venga effettuata a partire da 45 giorni prima della data di scadenza della certificazione stessa. In caso contrario, il periodo di scadenza viene calcolato dalla data della visita. 6. Qualora il titolare di un certificato medico per paracadutismo non effettui una visita medica per la riconvalida della certificazione medica entro la data di scadenza di quest’ultima, è tenuto a sottoporsi a una visita per il rinnovo. 7. Copia della certificazione medica rilasciata, a cura dell’interessato, viene trasmessa alla scuola di paracadutismo. Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici Edizione 2 Pagina 28 di 43 Art. 27 Giudizio Medico 1. Il giudizio medico derivante dalla visita medica di idoneità psicofisica può essere: a) di idoneità; b) di non idoneità temporanea; c) di non idoneità. 2. Gli organi sanitari, per giustificati motivi ed a tutela della sicurezza dell’attività di aviolancio, laddove sussistano ragionevoli dubbi circa la persistenza dell’idoneità psicofisica, possono richiedere all’interessato di sottoporsi ad ulteriori esami clinici se clinicamente indicati e ritenuti necessari ai fini del rilascio dell’idoneità. 3. Il richiedente il certificato medico per paracadutismo ha il diritto di rifiutare ogni accertamento, ma in tal caso gli organi sanitari non rilasciano il certificato richiesto. 4. Una volta ultimata la visita medica, il richiedente viene informato per iscritto dell'esito di idoneità, di non idoneità o di qualsiasi condizione che comporti una restrizione per l'esercizio delle attività consentite dalla licenza di paracadutismo. 5. In caso di giudizio di non idoneità temporanea, l'interessato può sottoporsi, prima dello scadere dei termini previsti dalla prognosi, ad una nuova visita medica presso lo stesso organo sanitario che ha emesso il giudizio, qualora il medico curante o altro medico di fiducia certifichi che l'infermità o la lesione causa dell'inabilità abbia avuto un esito tale da far ritenere che l'interessato sia in grado di esercitare le attività consentite dalla licenza. Art. 28 Variazione dello stato di salute 1. Il titolare di un certificato medico per paracadutismo non deve esercitare le attività consentite dalla licenza: a. quando sussista una deficienza psicofisica che non consenta di svolgere in sicurezza le attività stesse; b. qualora abbia assunto sostanze psicoattive, alcool o farmaci che comportino il rischio di una inidoneità a svolgere in modo adeguato ed in condizioni di sicurezza i compiti inerenti alla licenza. 2. Il titolare di un certificato medico per paracadutismo deve informare l’organo sanitario di cui all’Art. 24 comma 2 del presente Regolamento di ogni diminuzione della propria idoneità fisica o del fatto di essere sotto l’influenza di sostanze psicoattive o di medicinali che rischiano di renderlo non idoneo a esercitare in modo sicuro le funzioni contemplate dalla licenza. In tali casi, l’organo sanitario deve valutare la persistenza dell’idoneità psicofisica. Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici Edizione 2 Pagina 29 di 43 Art. 29 Clausola di flessibilità 1. L’organo sanitario, se i requisiti psicofisici non sono pienamente soddisfatti, nell’esprimere il giudizio medico legale ed in funzione della rilevanza dei singoli casi, si può avvalere del parere di medici esperti in medicina aeronautica e, se necessario, del parere di esperti in operazioni di attività di aviolanci, e deve valutare, ai fini della decisione, i seguenti aspetti: a) il deficit medico in relazione al contesto operativo; b) la capacità, l’abilità e l'esperienza del richiedente nell'ambiente operativo in questione; c) se necessario, l’effettuazione di un test medico in ambiente operativo/di volo; d) la necessità di applicare eventuali limitazioni al certificato medico ed alle licenze. Qualora il rilascio di un certificato medico richieda l’applicazione di più di una limitazione, devono essere considerati gli effetti conseguenti sulla sicurezza del volo prima che lo stesso certificato possa essere rilasciato. Art. 30 Ricorso avverso il giudizio medico 1. Avverso il giudizio medico è ammesso ricorso a istanza di parte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione recante l'esito della visita medica. 2. Per i titolari di licenza di paracadutismo ed allievi paracadutisti è competente la Commissione Medica di Appello del Ministero della Salute alla quale devono essere indirizzati i ricorsi. Art. 31 Casi particolari di rivalutazione del giudizio medico 1. Il titolare di licenza di paracadutismo che sia stato oggetto di un giudizio medico di non idoneità psicofisica, può chiedere la revisione del giudizio medico, qualora siano intervenuti nuovi e comprovati elementi di natura sanitaria o modifiche normative nel settore. 2. La revisione può essere richiesta per un massimo di tre volte e non prima che siano trascorsi due anni dalla precedente. 3. La revisione del giudizio medico viene effettuata da un organo sanitario designato dall’AMS dell’ENAC secondo la normativa vigente. Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici Edizione 2 Pagina 30 di 43 SEZIONE VI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI Art. 32 Limitazione e sospensione della certificazione 1. L’ENAC può adottare, nel rispetto della normativa europea applicabile e della Legge n. 241/1990 e s.m.i, provvedimenti di limitazione o sospensione delle certificazioni rilasciate di cui all’Art. 4 comma 2 quando l’AeMC o l’AME non siano in grado di assicurare la rispondenza ai requisiti o apportano modifiche all’organizzazione senza la preventiva approvazione dell’ENAC ove prevista, nonché in tutti gli altri casi previsti. 2. Le certificazioni possono essere altresì sospese se l’AeMC o l’AME non consentono all’ENAC l’effettuazione degli accertamenti di competenza ordinari o straordinari. 3. Il periodo di sospensione non può superare i 6 mesi, salvo estensione per giustificati motivi. 4. L’ENAC provvede a notificare agli interessati il provvedimento di sospensione, le motivazioni ed il tempo concesso per la risoluzione delle non conformità riscontrate. Art. 33 Revoca della certificazione 1. Le certificazioni sono revocate nei casi previsti dalla normativa nazionale ed europea e nel caso in cui gli organi sanitari interessati non provvedano a ripristinare la rispondenza ai requisiti previsti dal presente regolamento nei termini e nei tempi stabiliti dall’ENAC. 2. L’organo sanitario interessato può presentare ricorso all’ENAC, avverso il provvedimento di sospensione o di revoca. Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici Edizione 2 Pagina 31 di 43 SEZIONE VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 34 Tariffe 1. Per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione agli organi sanitari, si applicano le disposizioni del Regolamento per le Tariffe dell’ENAC. 2. Per le spese relative alle visite mediche previste nel presente Regolamento, effettuate presso gli I.M.A.S. ed i S.A.S.N. certificati quali AeMC, continua ad applicarsi l’art.33 del Regolamento approvato con D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566. 3. Per le visite effettuate presso gli I.M.A.S. continuano ad applicarsi le tariffe stabilite secondo le modalità di cui al comma 2, fino all’adozione del Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’articolo 201 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Art. 35 Disposizioni transitorie 1. Le certificazioni mediche, le certificazioni AME rilasciati in data anteriore all’entrata in vigore del Regolamento Aircrew continuano ad essere valide fino alla scadenza in esse prevista. Art. 36 Norme di coordinamento 1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi superati, fermo restando quanto previsto dall’art. 10-octies del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in materia di esposizione di attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni: la sezione I del Capo II del regolamento approvato con D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, con esclusione dell’art. 33 - Spese relative alle visite mediche; il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione N. 128/T del 15 settembre 1995. Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici Edizione 2 Pagina 32 di 43 Art. 37 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione nel sito internet dell’Ente. Elenco Allegati Allegato 1 Requisiti psicofisici per la certificazione medica dei paracadutisti (PARA) Allegato 2 Modello di certificato medico Classe 1, 2, LAPL; Allegato 3 Modello di certificato medico Classe 3; Allegato 4 Modello di rapporto medico; Allegato 5 Modello di certificato per paracadutismo; Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici Edizione 2 Pagina 33 di 43 Allegato 1 Requisiti psicofisici per la certificazione medica dei paracadutisti (PARA) PARA.010 - Sistema cardiovascolare a) Visita medica Polso, pressione arteriosa ed elettrocardiogramma a riposo devono essere effettuati ad ogni esame. b) Generale 1. Valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare. La presenza di più fattori di rischio (fumo, storia familiare, dislipidemie, ipertensione, etc.) richiede una valutazione cardiovascolare. 2. Aneurisma aortico I candidati con aneurisma aortico possono essere giudicati idonei a seguito di una valutazione cardiologica soddisfacente ed un regolare follow-up. 3. Anomalie valvolari cardiache I candidati con soffio cardiaco possono essere giudicati idonei se questo è valutato privo di significato patologico. 4. Chirurgia valvolare Dopo la sostituzione/riparazione valvolare cardiaca una valutazione di idoneità può essere considerata se la funzione cardiaca post-operatoria e le indagini strumentali sono soddisfacenti. La terapia anticoagulante, se necessaria, è causa di non idoneità. 5. Altri disturbi cardiaci: i) I candidati con altri disturbi cardiaci possono essere giudicati idonei a seguito di una valutazione cardiologica soddisfacente. ii) I richiedenti con cardiomiopatia ipertrofica sintomatica devono essere giudicati non idonei. c) Pressione sanguigna Quando la pressione arteriosa supera costantemente 160 mmHg di sistolica e / o 95 mmHg di diastolica con o senza trattamento, il richiedente deve essere giudicato non idoneo. L'inizio della terapia per il controllo della pressione dovrebbe richiedere un periodo di sospensione temporanea del certificato medico per stabilire l'assenza di effetti collaterali significativi. d) Malattia coronarica 1. I richiedenti con sospetta ischemia miocardica non possono essere giudicati idonei. 2. I richiedenti affetti da angina pectoris che richiede trattamento farmacologico devono essere giudicati non idonei. Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici Edizione 2 Pagina 34 di 43 3. I richiedenti che risultano asintomatici a seguito di infarto miocardico o intervento chirurgico per coronaropatia devono sottoporsi a una valutazione cardiologica soddisfacente prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità. 4. Nei casi di cui ai punti precedenti 1., 2., 3., i candidati sottoposti a valutazione cardiologica soddisfacente con test da sforzo o equivalente negativo per ischemia possono essere giudicati idonei. e) Ritmo e disturbi della conduzione 1. I richiedenti affetti da disturbo del ritmo cardiaco o della conduzione devono essere giudicati non idonei salvo che una valutazione cardiologica dia evidenza che il disturbo non interferisce con l'esercizio sicuro dei privilegi della licenza di paracadutismo. 2. Pre-eccitazione I candidati con pre-eccitazione ventricolare possono essere giudicati idonei a seguito di una valutazione cardiologica soddisfacente. I candidati con preeccitazione ventricolare associata a una significativa aritmia devono essere giudicati non idonei. 3. Pacemaker Una valutazione di idoneità può essere considerata solo a seguito di una valutazione cardiologica soddisfacente. PARA.015 Sistema respiratorio a) Asma e la malattia delle vie aeree ostruttiva cronica I candidati con asma o lieve insufficienza della funzionalità polmonare possono essere giudicati idonei se la condizione clinica è considerata stabile, con funzionalità polmonare soddisfacente ed il farmaco è compatibile con la sicurezza del volo. Steroidi sistemici possono essere disqualificanti a seconda del dosaggio necessario e corrispondenti effetti collaterali. b) Sarcoidosi 1. I richiedenti con sarcoidosi attiva devono essere giudicati non idonei. Devono essere effettuate indagini approfondite con riguardo alla possibilità di un coinvolgimento sistemico. Una valutazione di idoneità può essere considerata una volta che la malattia è in fase di inattività. 2. I richiedenti con sarcoidosi cardiaca devono essere giudicati non idonei. c) Pneumotorace 1. I richiedenti con pneumotorace spontaneo possono essere giudicati idonei a seguito di valutazione pneumologica soddisfacente ed a seguito di pieno recupero dopo un singolo pneumotorace spontaneo o dopo trattamento chirurgico per un pneumotorace ricorrente. 2. I richiedenti con pneumotorace traumatico possono essere giudicati idonei in seguito al recupero completo. Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici Edizione 2 Pagina 35 di 43 d) Chirurgia toracica I candidati che sono stati sottoposti a chirurgia toracica possono essere giudicati idonei in seguito al completo recupero. e) Disturbi del sonno - Sindrome delle apnee notturne I candidati con sindrome di apnee notturne con trattamento insoddisfacente devono essere giudicati non idonei. PARA.020 Sistema digerente a) Calcolosi biliare I candidati affetti da calcolosi biliare sintomatica devono essere giudicati non idonei. Una valutazione di idoneità può essere considerata dopo la rimozione di calcoli biliari. b) Malattie infiammatorie croniche intestinali I richiedenti con diagnosi accertata o storia di malattia infiammatoria cronica dell'intestino possono essere giudicati idonei a condizione che la malattia è stabile e non interferisca con il sicuro esercizio delle attività consentite dalla licenza. c) Chirurgia addominale I richiedenti che hanno subito un intervento chirurgico del tratto digerente o dei suoi annessi possono essere giudicati idonei dopo un completo recupero, siano asintomatici senza rischio di complicanze secondarie o di reiterazione. d) Pancreatite I candidati con esiti di pancreatite possono essere giudicati idonei dopo un soddisfacente recupero. PARA.025 Sistema metabolico ed endocrino. a) Disfunzione metabolica, nutrizionale o endocrina I richiedenti affetti da disfunzioni metaboliche, nutrizionali o endocrine possono essere giudicati idonei a seguito di valutazione aeromedica soddisfacente. b) Diabete mellito 1. L'uso di farmaci antidiabetici, che non sono suscettibili di causare crisi ipoglicemiche è accettabile per una valutazione di idoneità. 2. I richiedenti affetti da diabete mellito tipo 1 o tipo 2 in trattamento con secretagoghi o in trattamento insulinico possono essere giudicati idonei qualora abbiano una buona cognizione dei sintomi di allarme dello stato di ipoglicemia, non presentino segni di neuropatia diabetica in atto e dalla risultanze degli esami clinici risulti un buon controllo glicemico. Durante lo svolgimento dell’attività di aviolancio il valore della glicemia deve essere tale da scongiurare l’insorgenza di eventuali crisi ipoglicemiche. Può essere presa in considerazione una limitazione TML, a discrezione del medico valutatore, per garantire la conformità con il follow-up diabetologici. Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici Edizione 2 Pagina 36 di 43 PARA.030 Ematologia Un emocromo deve essere richiesto alla visita iniziale, poi se indicato clinicamente. I candidati affetti da disturbi ematologici possono essere giudicati idonei previa valutazione aeromedica soddisfacente e videat specialistico. PARA.035 Sistema genito-urinario a) I richiedenti affetti da disturbi genito-urinari, quali: 1. malattie renali, o 2. uno o più calcoli urinari, o una storia clinica di colica renale possono essere giudicati idonei solo a seguito di soddisfacente valutazione urologica. b) I richiedenti che hanno subito intervento chirurgico a carico dell'apparato urinario possono essere giudicati idonei solo a seguito di un completo recupero. c) Un esame delle urine, anche mediante stick-test, deve essere effettuato ad ogni visita. PARA.040 Malattie infettive Infezione da HIV: i candidati “HIV positivi” possono essere giudicati idonei qualora gli esami specialistici non diano evidenza di malattia clinica. PARA.045 Ostetricia e ginecologia Gravidanza a) Le titolari di un certificato medico per paracadutismo non possono esercitare i privilegi della loro licenza in caso di gravidanza. b) Le richiedenti che hanno subito un intervento chirurgico ginecologico possono essere giudicate idonee solo a completa guarigione. PARA.050 Sistema muscolo-scheletrico I candidati devono possedere una funzionalità soddisfacente del sistema muscolo-scheletrico per consentire il sicuro esercizio delle attività consentite dalla licenza. PARA.055 Psichiatria a) I richiedenti affetti da disturbi mentali o comportamentali anche a causa di alcol o di altre sostanze psicotrope o stupefacenti devono essere giudicati non idonei in attesa di recupero e dopo valutazione psichiatrica soddisfacente. b) I richiedenti con anamnesi positiva o diagnosi clinica di schizofrenia, disturbo schizotipico o delirante devono essere giudicati non idonei. c) Sostanze psicotrope Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici Edizione 2 Pagina 37 di 43 L’uso o abuso di sostanze psicotrope che possono compromettere la sicurezza dell’attività consentita dalla licenza è causa di non idoneità. d) I richiedenti affetti dalle seguenti patologie psichiatriche: - disturbi dell'umore; - disturbo nevrotico; - disturbo di personalità; - disturbi mentali o comportamentali devono essere sottoposti a valutazione psichiatrica soddisfacente prima di una valutazione di idoneità. PARA.060 Psicologia I candidati affetti da un disturbo psicologico possono essere giudicati idonei dopo consulenza specialistica. PARA.065 Neurologia a) Epilessia e convulsioni I richiedenti con una diagnosi accertata ed in trattamento terapeutico per epilessia devono essere giudicati non idonei. I candidati con anamnesi positiva per epilessia possono essere giudicati idonei se sono esenti da crisi per almeno 5 anni, in assenza di trattamento terapeutico in tale periodo e solo dopo una valutazione neurologica soddisfacente. b) Malattie neurologiche I richiedenti affetti da malattie stazionarie o progressive del sistema nervoso che hanno causato o possono causare deficit funzionali significativi devono essere giudicati non idonei. Gli organi sanitari possono valutare questi candidati con un giudizio di idoneità tenendo conto dei privilegi della licenza posseduta, del rischio clinico e di una valutazione specialistica. c) Traumi cranici I candidati con anamnesi positiva di trauma cranico con perdita di coscienza possono essere giudicati idonei solo a seguito di recupero completo e con basso rischio di epilessia. d) Lesioni spinali I candidati con anamnesi positiva di lesione spinale possono essere giudicati idonei solo a seguito di valutazione neurologica e muscoloscheletrica soddisfacente. PARA.070 Sistema visivo a) I richiedenti non devono presentare anomalie a carico della funzionalità degli occhi o dei loro annessi o altre condizioni patologiche, congenite o acquisite, acute o croniche, né esiti di chirurgia o traumatismo oculare, capaci di interferire con il sicuro esercizio dei privilegi della licenza. Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici Edizione 2 Pagina 38 di 43 b) Esame degli occhi L’esame include la misurazione dell’acuità visiva (visione da vicino, intermedia e lontano) ed il campo visivo. c) Acuità visiva 1. l'acuità visiva, con o senza lenti correttive, deve essere almeno 7/10 (0,7) binoculare ed almeno 5/10 (0,5) in ciascun occhio. 2. I candidati devono essere in grado di leggere la tavola N5 (o equivalente) a 30- 50cm e la tavola N14 (o equivalente) a 100cm, con correzione se prescritta. d) Ipovisus I candidati con una visione inferiore ai limiti indicati in un occhio possono essere giudicati idonei se l'occhio migliore raggiunge da lontano un’acuità visiva di 7/10 (0,7), con o senza correzione, dopo valutazione oftalmologica. e) Campo visivo I candidati devono possedere un campo visivo binoculare normale o un campo visivo monoculare normale. f) Chirurgia degli occhi 1. Dopo chirurgia refrattiva, una valutazione di idoneità può essere considerata, a condizione che vi sia una stabilità di rifrazione, non siano presenti complicazioni post-operatorie. 2. Dopo intervento di cataratta, della retina o glaucoma può essere considerata una valutazione di idoneità a recupero completo. g) Uso di lenti correttive L’uso delle lenti correttive dovrebbe permettere al titolare della licenza di soddisfare i requisiti visivi a tutte le distanze e non interferire con l’attività operativa di lancio. PARA.075 Visione a colori I richiedenti devono dimostrare di essere in grado di percepire i colori necessari per lo svolgimento in sicurezza dei privilegi consentiti dalla licenza. PARA.080 Otorinolaringoiatria a) Udito 1. I candidati devono essere in grado di percepire, in modo corretto, la voce di conversazione ad una distanza di 2 metri e con la schiena del richiedente rivolta verso l'esaminatore. 2. I richiedenti con ipoacusia devono dimostrare una capacità uditiva funzionale soddisfacente. b) Orecchio I richiedenti un certificato medico per paracadutisti con: Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici Edizione 2 Pagina 39 di 43 1. un processo attivo patologico, acuto o cronico, a carico dell'orecchio medio o interno; 2. perforazione non guarita o disfunzione della membrana timpanica; 3. disturbi della funzionalità vestibolare; 4. significativa limitazione della pervietà nasale; 5. disfunzione sinusale; 6. disfunzione tubarica; 7. malformazione significativa o un'infezione acuta o cronica della cavità orale o del tratto respiratorio superiore, oppure 8. disturbi significativi a carico della parola o della voce dovrebbero essere sottoposti a un'ulteriore visita medica e valutazione specialistica per stabilire che la condizione clinica non interferisca con il sicuro esercizio delle attività consentite dalla licenza. Regolamento Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici Allegato 5 Edizione 2 Pagina 43 di 43 CIRCOLARE SERIE NAVIGABILITA' Data: 22/1/2008 NAV-16D Oggetto: Paracadute da salvataggio e ausiliari 1. PREMESSA E SCOPO Con la pubblicazione del Regolamento (CE) 1592/2002 è stata istituita l’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea – AESA (ovvero European Aviation Safety Agency - EASA) che ha assunto il ruolo di autorità dello Stato di Progetto per i singoli Stati membri dell’Unione Europea per i prodotti le parti e gli equipaggiamenti che ricadono nelle categorie identificate nel medesimo regolamento. Con la successiva pubblicazione del Regolamento (CE) 1702/2003 sono stati definiti i requisiti e le procedure per la omologazione, la progettazione, costruzione e certificazione individuale di aeronavigabilità di tali prodotti, parti ed equipaggiamenti. Il Regolamento (CE) n. 1702/2003 stabilisce che gli ETSO (European Technical Standard Orders) costituiscono lo standard minimo di prestazione di specificati articoli. L’EASA con la decision n. 2003/10/RM del 24.10.04 ha stabilito nel ETSO C23d i requisiti a cui i paracadute che rientrano nell’applicabilità del regolamento (CE) 1592/2002 devono rispondere per poter essere identificati con l’applicabile marcatura ETSO. A tale riguardo l’EASA ha chiarito che tali devono essere considerati i paracadute da salvataggio impiegati sugli aeromobili che rientrano nell’applicabilità del predetto regolamento (CE). Viceversa i paracadute ausiliari indossati per i lanci intenzionali sono da considerarsi non rientranti sotto la responsabilità dell’EASA. L’appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L’applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa. NAV-16D pag. 2 di 14 L’ENAC con la presente Circolare disciplina gli aspetti certificativi e di navigabilità continua dei paracadute, che ricadono sotto la competenza dell’ENAC. Con la revisione D della Circolare sono introdotte le modifiche richieste dal mutato quadro regolamentare scaturito dai regolamenti (CE) sopracitati, inoltre i requisiti manutentivi vengono resi maggiormente coerenti con quanto stabilito dai costruttore dei paracadute, pur mantenendo comunque una periodicità ispettiva minima per tutti i paracadute. 2. APPLICABILITA’ La presente Circolare si applica a tutti i paracadute da salvataggio installati su aeromobili sottoposti alla sorveglianza da parte dell’ENAC e ai paracadute civili ausiliari disciplinati dalle disposizioni del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e/o dell’ENAC. Sono esclusi i paracadute principali e quelli regolamentati da disposizioni del Ministero della Difesa. 3. DEFINIZIONI Ai fini della presente circolare si definisce: • Paracadute: dispositivo impiegato per ridurre la velocità di caduta del corpo umano mediante lo spiegamento di una superficie di forma e dimensioni opportune, atta a sviluppare la necessaria forza aerodinamica; • Paracadute da salvataggio: assieme paracadute certificato utilizzato nell'impiego degli alianti, nell'impiego acrobatico dei velivoli e in tutti quegli altri casi in cui la competente Autorità aeronautica ne renda obbligatoria la dotazione a bordo dell'aeromobile; • Paracadute principale: assieme paracadute non-certificato utilizzato dal paracadutista, come paracadute primario (quello che si prevede di utilizzare) per il lancio intenzionale. • Paracadute ausiliario: assieme paracadute certificato (comprendente velatura, sacca, imbracatura, pilotino estrattore) utilizzato dal paracadutista in aggiunta al paracadute principale usato per il lancio intenzionale. • Operazioni di 1° livello: si intendono le operazioni di verifica periodica consistenti nello spiegamento, nella sospensione per aerazione, nella ispezione e nel ripiegamento del paracadute. Nel 1° livello sono comprese le piccole riparazioni e le sostituzioni di parti semplici. • Operazioni di 2° livello: si intendono le riparazioni e le sostituzioni che, se non realizzate correttamente, possono avere effetti sensibili sul peso del paracadute, sul bilanciamento, NAV-16D pag. 3 di 14 sulla robustezza strutturale, sulle prestazioni, sulla funzionalità, sulle caratteristiche di volo o su qualunque altra caratteristica direttamente legata alla sicurezza del paracadute. • Dispositivi di attivazione automatica (AAD - Automatic Activation Devices): si intendono quei dispositivi che effettuano l’attivazione automatica del paracadute ausiliario sotto condizioni prestabilite. I dispositivi non sono approvati dalle Autorità aeronautiche. Le loro installazioni, vengono invece approvate al momento dell’approvazione di progetto del tipo di paracadute al ETSO/TSO, su richiesta del costruttore. L’installazione di tali dispositivi sui paracadute deve essere effettuata in accordo alle istruzioni di installazione emesse dal costruttore del paracadute. Gli utilizzatori di AAD sui loro paracadute, devono assicurarsi che l’installazione di tali dispositivi sia stata approvata e che siano manutenuti come riportato nelle istruzioni emesse dal costruttore. 4. CERTIFICAZIONE, PRODUZIONE E MANUTENZIONE DEL PARACADUTE 4.1 Certificazione dei paracadute La certificazione dei paracadute da salvataggio da utilizzare a bordo di aeromobili rientranti nell’applicabilità del Regolamento (CE) 1592/2002 rientra tra i compiti dell’EASA ed è effettuata in accordo alla Parte 21 del Regolamento (CE) 1702/2003. L’elenco dei paracadute certificati dall’EASA in accordo al predetto ETSO e di quelli certificati a JTSO e trasferiti all’EASA è consultabile nel sito internet della EASA (www.easa.eu.int). Inoltre, in accordo alle previsioni di grand father right previste dall’art.2 comma 13 del predetto Regolamento (CE) 1702/2003, i paracadute approvati alla data del 28.09.03 da uno Stato membro della Unione Europea sono da considerarsi approvati in accordo al predetto regolamento. I paracadute ausiliari ed i paracadute da salvataggio da utilizzarsi a bordo di aeromobili non rientranti nell’applicabilità del Regolamento (CE) 1592/2002, si intendono certificati ai sensi della presente circolare quando: • il tipo risponde ai requisiti previsti dalle norme ETSO, JTSO, TSO o norme riconosciute equivalenti dall'ENAC; • l'esemplare è conforme al tipo approvato e, nel caso di paracadute di produzione estera, è stato accettato in accordo ai criteri di cui al paragrafo 4.4 della presente Circolare. Il possesso dei requisiti per la certificazione del paracadute viene attestato con il rilascio del libretto del paracadute. NAV-16D pag. 4 di 14 La certificazione del paracadute è da ritenersi priva di validità: • al raggiungimento del limite di vita stabilito dal costruttore, dall'ENAC o dall’EASA, come applicabile, quale venga raggiunto per primo; • qualora vengano abusivamente introdotte modifiche che alterino le caratteristiche del paracadute; • per inosservanza di quanto prescritto dai costruttori relativamente all'utilizzo e alla manutenzione del paracadute; • per inosservanza dei termini contenuti nelle pertinenti Prescrizioni di Aeronavigabilità applicabili. La certificazione del paracadute mantiene i propri effetti, ai fini dell'efficienza della stesso, qualora il paracadute venga verificato dai soggetti approvati dall’ENAC o riconosciuti come specificato nel paragrafo 4.2. La periodicità e l’entità delle verifiche sono stabilite dal costruttore del paracadute ma, in ogni caso le verifiche di primo livello (spiegamento, sospensione per aerazione, ispezione e ripiegamento del paracadute) devono essere eseguite entro i 180 giorni che precedono l'impiego del paracadute e dopo ogni apertura accidentale o di emergenza. 4.2 Manutenzione dei paracadute La manutenzione dei paracadute deve essere effettuata: • da imprese approvate in accordo alla Parte M Capitolo F1 del regolamento (CE) 2042/2003, ovvero • da Centri di Verifica e Ripiegamento Paracadute (CVRP) approvati dall’ENAC in accordo al capitolo 7 della presente Circolare. Questi ultimi, a partire dal 28.09.2008, non saranno più riconosciuti idonei ad effettuare interventi sui paracadute da salvataggio. Ovvero • nel caso dei paracadute ausiliari, dai rispettivi costruttori. Nel caso di Imprese a parte M Capitolo F, il personale che certifica la riammissione in servizio dopo manutenzione dei paracadute deve: 1 Nella presente Circolare si fa riferimento per semplicità alle sole imprese a Parte M Capitolo F, resta inteso comunque che la manutenzione dei paracadute da salvataggio ricadenti sotto la responsabilità dell’EASA possa essere anche effettuata da imprese approvate a Parte 145. NAV-16D a) pag. 5 di 14 dimostrare il soddisfacimento di requisiti equivalente a quelli del personale qualificato come ripiegatore di pari livello presso i CVRP, riportati in Appendice 1; b) avere una età minima di 21 anni; c) dimostrare la conoscenza della Normativa Aeronautica applicabile attraverso un esame con l’ENAC o il superamento di un corso approvato da ENAC. d) Soddisfare i requisiti di cui all’articolo M.A.607 della Parte M. L’elenco del personale accettato dall’ENAC è riportato nel Manuale dell’Impresa (MOM). Le istruzioni tecnico-amministrative che presiedono il processo di approvazione secondo la Parte M Capitolo F sono riportate nella Circolare 72. La riammissione in servizio dei paracadute dopo manutenzione nell’ambito di una impresa a Parte M Capitolo F è effettuata con l’emissione dell’EASA Form 1. Nel caso di paracadute ausiliari, al blocco 13 dovrà essere aggiunta la seguente frase: "RESERVE PARACHUTE APPROVED IN ACCORDANCE WITH ENAC NATIONAL REGULATION ONLY" ("PARACADUTE AUSILIARIO CERTIFICATO SOLAMEMENTE IN ACCORDO ALLA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE ENAC"). 4.3 Paracadute di produzione nazionale La produzione dei paracadute nazionali può essere effettuata - per quei paracadute il cui tipo è stato approvato con una lettera di autorizzazione ETSO - da imprese di produzione approvate in accordo ai Capitoli F o G della Parte 21 del regolamento (CE) 1702/2003. Il costruttore delibera tali paracadute mediante l'emissione del libretto del paracadute, descritto al paragrafo 5, e dell’EASA Form 1, previsto dalla Parte 21. In tal modo egli attesta che l'esemplare è stato prodotto in conformità al tipo approvato. In caso di fornitura di paracadute per l'esportazione può essere emesso solo l’EASA Form 1. 4.4 Accettazione dei paracadute di produzione estera L'accettazione del paracadute viene effettuata dai Centri di Verifica e Ripiegamento Paracadute (CVRP) autorizzati dall'ENAC per tale attività in accordo ai criteri riportati in allegato 2 o dalle imprese approvate in accordo alla Parte M Capitolo F, per i tipi di paracadute in abilitazione. Per l’accettazione dei paracadute provenienti dall'estero deve essere accertato che essi siano: NAV-16D • pag. 6 di 14 di tipo approvato secondo il ETSO C23 o JTSO C23 (o se rientranti nel grand father right di cui all’art. 2 comma 13 del regolamento 1702/2003 acquisendo l’evidenza della approvazione di tipo del medesimo presso uno stato europeo alla data del 28.09.2003), nel caso si tratti di paracadute da salvataggio. • di tipo approvato secondo il ETSO C23 (o il JTSO C23) o il TSO C23 ovvero secondo altre norme ritenute equivalenti dall'ENAC (in quest'ultimo caso l’impresa dovrà disporre delle opportune evidenze a riguardo) nel caso si tratti di paracadute ausiliario. Nel caso di paracadute approvati secondo il ETSO o il JTSO o il FAA TSO, è possibile procedere direttamente all'accettazione del paracadute senza una formale convalida ENAC dell'approvazione di tipo del paracadute; • muniti delle attestazioni di produzione e collaudo vigenti nel paese di origine; • in buono stato di conservazione. Nel caso di paracadute usato deve essere effettuata una verifica delle condizioni del paracadute e suoi componenti da parte di una impresa a Parte M Capitolo F o da un CVRP approvato ad effettuare le verifiche di 2° livello. 5. LIBRETTO DEL PARACADUTE A seguito dell'esito favorevole delle verifiche previste, il CVRP o l’impresa approvata a Parte M Capitolo F o il costruttore, come applicabile, rilascia il libretto del paracadute (vedasi Fac-Simile in allegato 4). Esso contiene: • gli elementi di identificazione (costruttore, tipo (modello e part number), numero ed anno di costruzione) della velatura e dei relativi componenti principali (sacca, imbracatura, pilotino estrattore); • le eventuali limitazioni d'impiego; • l'eventuale limite di vita; • la registrazione dei componenti principali assemblati alla velatura (che costituisce attestazione di compatibilità degli stessi); • le annotazioni che si rendessero necessarie, in relazione a particolari caratteristiche del paracadute; • lo spazio per l’apposizione del nominativo ed indirizzo del proprietario. Si evidenzia che il rilascio del libretto del paracadute, è riferito a paracadute completi di tutti i principali componenti e accessori costituenti l’assieme approvato secondo gli standard applicabili (ETSO, TSO, JTSO ecc.). NAV-16D pag. 7 di 14 Il libretto è riferito alla velatura; nel caso di sostituzione di uno dei componenti principali (sacca, imbracatura, pilotino estrattore) la nuova configurazione dovrà essere riportata sul libretto a cura del Responsabile del CVRP o dell’impresa approvata a Parte M Capitolo F. Nella parte C del libretto sono registrate, a cura del responsabile del CVRP dell’impresa approvata a Parte M Capitolo F, le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate ed il loro esito, le riparazioni eseguite, le modifiche introdotte, nonché le aperture di emergenza verificatesi nell'impiego del paracadute. Il libretto è contraddistinto dalla identificazione del soggetto che lo ha emesso e da un numero progressivo (assegnato dal soggetto emittente); in caso di esaurimento delle pagine di una delle parti, il proprietario del paracadute richiede ad un CVRP o ad una impresa a Parte M Capitolo F approvata l'emissione di un nuovo libretto, quale proseguimento del precedente. Ai libretti emessi antecedentemente alla revisione D della presente Circolare, che sono sprovvisti della pagina con le indicazioni del proprietario, questa sarà aggiunta in occasione del primo intervento presso un CVRP. 6. MODIFICHE E RIPARAZIONI Le modifiche, consistenti nella sostituzione di uno o più componenti principali (sacca, imbracatura, pilotino estrattore) in accordo alle istruzioni dei costruttori rispettando le compatibilità tra i vari componenti, sono attestate dal responsabile del centro o dall’impresa a Parte M Capitolo F appropriatamente approvata, riportando sul libretto la nuova configurazione. Nel caso di riparazioni o modifiche al paracadute o componenti non già previste dalle documentazioni tecniche ufficiali del costruttore, è richiesta la preventiva approvazione da parte dell’EASA o dell’ENAC, come applicabile in relazione alla tipologia e all’impiego del paracadute. Il Centro o l’impresa dovrà fornire al proprietario del paracadute copia dei specifici dati utilizzati per la riparazione/modifica effettuata. 7. CENTRI VERIFICA E RIPIEGAMENTO PARACADUTE (CVRP) 7.1 Generalità I CVRP approvati dall’ENAC possono effettuare le operazioni di verifica periodica, le ispezioni straordinarie, le revisioni quando previste, le riparazioni, le modifiche dei paracadute, l'attestazione di compatibilità dei vari componenti ed accessori, nonché le loro manutenzioni, sui paracadute in abilitazione. A partire dal 28.09.2008, le operazioni suddette sui paracadute da salvataggio dovranno essere effettuate esclusivamente ad opera di imprese di manutenzione approvate in accordo alla Parte M Capitolo F del regolamento (CE) 2042/2003. Pertanto la lista NAV-16D pag. 8 di 14 delle abilitazioni dei CVRP sarà emendata entro tale data per eliminare le abilitazioni riguardanti i paracadute da salvataggio. L'ENAC riconosce quali CVRP le associazioni, le organizzazioni, le società, le ditte, gli enti, ecc. che intendano eseguire la manutenzione di paracadute che non siano di loro produzione, qualora l’organizzazione, il personale, le infrastrutture, le attrezzature, i materiali e le documentazioni siano rispondenti ai criteri di seguito riportati così da garantire l’esecuzione a norma delle operazioni effettuate. 7.2 Criteri per il riconoscimento dell’idoneità tecnica dei CVRP 7.2.1 Organizzazione e qualificazione del personale Ai fini organizzativi deve essere individuato il responsabile del CVRP. Questi è il garante nei riguardi dell'ENAC del rispetto dei requisiti di certificazione, ed è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni effettuate sui paracadute. I nominativi del responsabile del CVRP e dei suoi sostituti nonché i nominativi del personale riconosciuto idoneo dall'ENAC ad eseguire operazioni di 1° e/o di 2° livello devono essere inseriti in un apposito elenco facente parte del Manuale del CVRP. In allegato 1 sono riportati i criteri di qualificazione per il personale che esegue le operazioni di 1° e 2° livello. Tale qualificazione decade se il personale non ha svolto attività per un periodo superiore a sei mesi nell'ambito delle abilitazioni possedute o non abbia effettuato almeno 20 verifiche paracadute all’anno; l'eventuale riqualificazione potrà essere conseguita a conclusione di un programma di addestramento accettato dall'ENAC. 7.2.2 Manuale del CVRP Il Manuale deve contenere una descrizione delle infrastrutture, attrezzature, documentazioni utilizzate dal CVRP oltre all’elenco del personale sopra menzionato ed una procedura per la sua qualificazione. Il manuale deve contenere inoltre la raccolta delle guide operative e delle istruzioni tecniche impiegate nelle attività del Centro. Il Manuale del CVRP viene elaborato dal responsabile del centro ed è approvato dall'ENAC. Il Centro deve assicurare la distribuzione del manuale, nonché verificare la conoscenza dello stesso da parte del personale per le parti di rispettiva competenza. 7.2.3 Locali Le operazioni di spiegamento, sospensione per aerazione, ispezione, ripiegamento e immagazzinamento dei paracadute devono essere effettuate in locali aerati, sufficientemente NAV-16D pag. 9 di 14 illuminati (senza però che i paracadute siano colpiti direttamente dai raggi solari) ed esenti da umidità, polvere, esalazione di acidi, animali ed altri fattori che possano danneggiare il materiale ivi contenuto. Le dimensioni dei locali, in pianta ed in altezza, devono essere tali da permettere la comoda ed idonea effettuazione delle singole operazioni richieste. Si deve evitare che i locali comunichino direttamente con l'esterno, al fine di impedire l'ingresso in polvere, acqua piovana, ecc., a meno che tali inconvenienti non vengano eliminati mediante l'applicazione di appropriati provvedimenti quali ad es. spazio antistante l'ingresso pavimentato, soglia della porta rialzata, presenza di una tettoia sopra l'ingresso, ecc. 7.2.4 Attrezzature Il CVRP deve possedere le attrezzature necessarie per la corretta effettuazione delle operazioni contemplate nel livello di manutenzione autorizzato e precisamente: tavoli di ripiegamento (se necessario luminosi); dispositivi di sospensione; armadi di immagazzinamento; utensili, macchine e apparecchiature, indicati dal costruttore nelle pertinenti documentazioni, o suggeriti in pubblicazioni relative a metodi o standard accettati dall'ENAC; quanto altro necessario per l'esecuzione di lavori, controllo e prove. 7.2.5 Documentazioni Il CVRP deve detenere e utilizzare nella effettuazione della manutenzione: 1. ogni applicabile regolamento, procedura, standard o informazione emessa dall’ENAC e dall’EASA. 2. ogni applicabile Prescrizione di aeronavigabilità/Airworthiness Directives emessa dalla EASA, dall’ENAC e dalle Autorità aeronautiche dello stato di progetto (se non superate da quelle emesse dall’EASA e dall’ENAC, nel relativo ambito di responsabilità); 3. le applicabili istruzioni per la navigabilità continua manutenzione, bollettini, lettere di servizio, ecc. - quali manuali d'impiego e - emesse dal detentore dell’autorizzazione a TSO/ETSO/JTSO, e da ogni altra organizzazione che pubblichi tali dati in accordo ai vigenti regolamenti e quant'altro si renda necessario o utile per la conoscenza e l'aggiornamento delle tecniche da porre in atto presso il Centro stesso. Il CVRP deve assicurare che tutta l’applicabile documentazione di manutenzione sia aggiornata e prontamente disponibile per l’uso quando richiesta. NAV-16D pag. 10 di 14 7.2.6 Registrazioni Il CVRP deve conservare un registro generale delle verifiche di 1° e 2° livello effettuate nel quale deve essere indicato, per ciascun paracadute: il tipo ed il numero di costruzione, il tipo di operazione effettuata ed il riferimento alle pertinenti documentazioni esecutive, la data di ripiegamento, il tipo di sigillo utilizzato, le eventuali osservazioni e la firma del ripiegatore e del responsabile del centro o di un suo sostituto. I dati riguardanti le operazioni effettuate, il loro esito, la data dovranno essere riportati sul libretto del paracadute a firma del responsabile del Centro. Inoltre, qualora autorizzato all'accettazione dei paracadute, il centro deve tenere un registro dei paracadute accettati e dei relativi libretti emessi (vedasi allegato 2). Le registrazioni devono essere conservate per almeno 3 anni. 7.3 Procedura per il riconoscimento dell’idoneità tecnica Ai CVRP si applica, per quanto pertinente, il procedimento in vigore per la certificazione delle Ditte di Manutenzione. L'abilitazione sarà riferita al tipo di paracadute e l'idoneità al livello di operazioni autorizzato (1° o 2° livello) unitamente all'eventuale autorizzazione per l'accettazione di paracadute. La domanda di rilascio del certificato di idoneità tecnica (CIT) deve essere presentata, con il modello allegato, alla Direzione Operazioni competente. Il CIT, rilasciato dall'ENAC a conclusione positiva degli accertamenti, ha validità di tre anni e può essere rinnovato a richiesta del centro. 7.4 Obblighi del CVRP Il riconoscimento dell’idoneità tecnica rilasciata dall'ENAC obbliga il CVRP a mantenere adeguate registrazioni di tutti i lavori compiuti, compresi i nominativi delle persone che li hanno eseguiti, a comunicare all'ENAC ogni difetto grave o ricorrente o altre condizioni che pregiudichino la sicurezza, riscontrato in un paracadute o in una parte di esso. Il CVRP deve, inoltre, mantenere il personale, le infrastrutture, le attrezzature, i materiali e le documentazioni ad un livello non inferiore a quello richiesto; deve eseguire le operazioni di manutenzione e di modifica a regola d'arte, in modo da mantenere o ripristinare nelle parti lavorate le condizioni di idoneità all'impiego, deve usare materiali idonei. L'ENAC esegue verifiche ordinarie e/o straordinarie sul rispetto degli obblighi di certificazione e si riserva di limitare, sospendere o revocare le certificazioni e le autorizzazioni rilasciate, in presenza di inadempienze o carenze riscontrate e non eliminate nei tempi e nei modi prescritti. NAV-16D 8. pag. 11 di 14 DECORRENZA La revisione D della presente circolare decorre dalla data di emissione. Il Direttore Generale Com.te Silvano Manera Allegato 1 - Criteri di qualificazione del personale addetto ai ripiegamenti e programma base corsi di addestramento; Allegato 2 - Criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione all'accettazione di paracadute ed al rilascio dei libretti; Allegato 3 - Domanda di certificazione - modello RT22P/2007; Allegato 4 - Fac-Simile libretto paracadute NAV-16D pag. 12 di 14 ALLEGATO 1 - CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI RIPIEGAMENTI Le indicazioni di seguito riportate forniscono i criteri di base per la qualificazione del personale tecnico dei CVRP: • idoneità fisica a svolgere le mansioni richieste; • aver compiuto il 18° anno di età; • aver conseguito la licenza di scuola media unificata o altro titolo equipollente; • conoscere la lingua nella quale sono scritti i manuali in uso; • aver superato un corso di addestramento riconosciuto idoneo dall'ENAC oppure aver completato un programma di addestramento accettato dall'ENAC, eventualmente personalizzato in relazione all'esperienza del candidato; • per eseguire operazioni di 1° livello su un determinato tipo di paracadute: aver correttamente effettuato, sotto il controllo del responsabile del CVRP, almeno 20 operazioni di verifica e ripiegamento sullo stesso tipo di paracadute o su paracadute dello stesso costruttore aventi caratteristiche costruttive, contenuto delle verifiche, modalità di ripiegamento e manualistica simili. • per eseguire operazioni di 2° livello: avere una esperienza di almeno 2 anni nell'attività di 1° livello, aver correttamente effettuato almeno 100 operazioni di verifica e ripiegamento su non meno di cinque tipi di paracadute più in uso, e aver superato una prova pratica adeguata alla abilitazione richiesta (quali sostituzione di funi e applicazione di rappezzi). NOTA: Un utile riferimento per il reperimento di pubblicazioni utili per l’addestramento del personale è la FAA AC 65-27 “Parachute rigger knowledge test guide”. Programma base corsi di addestramento Gli argomenti di base che devono essere trattati nel corso di addestramento per ripiegatori/verificatori sono: • principi di funzionamento del paracadute; • criteri di costruzione del paracadute; • parti principali del paracadute: tipi, funzioni, materiali utilizzati; • attrezzature utilizzate per il ripiegamento/verifica del paracadute; • tecniche di ripiegamento; • compatibilità velatura-sacca; • ispezione, trattamento dei danni; NAV-16D pag. 13 di 14 • contaminazione dei materiali incluso test di resistenza dei tessuti e acid mesh; • tecniche di riparazione • AAD e RSL; • documentazioni, libretto del paracadute, rapporto di lavoro; • normativa di riferimento; Il corso deve prevedere un esame finale comprendente una prova scritta, una prova orale e una prova pratica. La prova scritta deve consistere in almeno 80 quiz a risposta multipla (con 3 o più risposte per domanda) sugli argomenti affrontati nel corso. La soglia minima per il superamento dell’esame è pari al 75% di risposte fornite correttamente. La prova orale verte sui medesimi argomenti della prova scritta. La prova pratica consiste in attività tipiche inerenti il livello e le abilitazioni specifiche, quali l’ispezione e il ripiegamento di paracadute, per il primo livello, o l’effettuazione di riparazioni e/o modifiche (ad es. sostituzione di funi e applicazione di rappezzi) per il secondo livello. NAV-16D pag. 14 di 14 ALLEGATO 2 - CRITERI PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ACCETTAZIONE DI PARACADUTE ED AL RILASCIO DEI LIBRETTI L'ENAC al fine di autorizzare, i CVRP e le imprese che ne facciano richiesta, all'accettazione di paracadute ausiliari e di salvataggio di produzione estera e ad emettere i relativi libretti effettua accertamenti mirati a verificare principalmente che il CVRP o l’impresa: 1) sia certificato per interventi di 2° livello; 2) abbia nel manuale una procedura approvata per l'accettazione dei paracadute che tenga conto di quanto segue: (I). L'attività di accettazione del paracadute e di emissione dei libretti deve essere registrata in un apposito registro ove, per paracadute accettato viene riportato: (a) costruttore, tipo, modello e numero di costruzione (b) la data di accettazione (c) il numero del libretto emesso (d) riferimento al rapporto di esame per accettazione (e) firma del responsabile del centro (II). Per ogni accettazione effettuata il CVRP o l’impresa emette il "Rapporto di esame per accettazione paracadute", a firma del responsabile del centro o del responsabile della manutenzione, come applicabile. (III). Il CVRP o l’impresa per ogni paracadute accettato deve archiviare oltre la copia del rapporto di cui al punto precedente, il documento di origine (EASA Form 1 o equivalente) ed ogni altro documento rilevante ai fini dell'accettazione (es. corrispondenza con il costruttore, eventuali documenti del costruttore, corrispondenza con l'ENAC o altra autorità o costruttore, richiesta del committente, ecc…). L'autorizzazione all'accettazione di paracadute in accordo alla presente circolare viene riportata sulla specifica delle abilitazioni del CVRP o, per le imprese a Parte M Capitolo F nella sezione “Portata delle Abilitazioni” del Manuale dell’Organizzazione di Manutenzione. ALLEGATO 3 DOMANDA PER IL RILASCIO O RINNOVO O MODIFICA Ente Nazionale Aviazione Civile DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ TECNICA PER CENTRO VERIFICA RIPIEGAMENTO PARACADUTE all’E.N.A.C............................................................................................... protocollo di arrivo Direzione Operazioni competente per territorio Il sottoscritto ........................................................................................... nome cognome in qualità (1) di ........................................................................................ dell’Impresa ...........................................................................................................................……...................……………….... Ragione sociale, forma giuridica, sede ................................................................................................................................................………..………….............….....(2) e stabilimenti interessati indirizzi chiede: IL RILASCIO LA MODIFICA (3) del Certificato di Idoneità Tecnica n° ...............................….. IL RINNOVO quale Centro Verifica Ripiegamento Paracadute con le seguenti idoneità (4): Idoneità: operazioni di primo livello operazioni di secondo livello accettazione paracadute Abilitazioni .......................................................................................................………...................................…………............. ..................................................................................................................................………….....................….........………….... ..................................................................................................................................…………...............................…………...… ..................................................................................................................................…………................………….….............(2) Oggetto della modifica (3): ............................................................................................................………..........…………........ .......................................................................................................…………............................................................…………… ..................................................................................................................................………….........................………...........(2) Il sottoscritto dichiara: Spazio riservato all’applicazione della marca da bollo (da annullare con timbro a data) Note:(1) Mod. RT22P/2007 - di conoscere i Regolamenti dell’ENAC applicabili; - di poter soddisfare i requisiti prescritti; - di impegnarsi a fornire la documentazione occorrente; - di obbligarsi a corrispondere i dovuti diritti e spese; - di conoscere che il certificato richiesto ha effetti limitati all’ambito delle attività istituzionali dell’ENAC. ........…......……............……....................….. Luogo e data ......................................... Firma Una qualità che implichi la responsabilità legale dell’Impresa. (2) In caso di spazio insufficiente continuare a tergo. (3) Sono “modifiche” tutte le varianti da apportare al CIT o alla relativa Specifica delle Abilitazioni incluse le estensioni. (4) Non compilare se viene richiesto il solo rinnovo del CIT. ALLEGATO 4 LIBRETTO DEL PARACADUTE Mod. LP/99 ALLEGATO 4 Libretto del paracadute n°: ............................……........ Data: ....................................................................... Casa costruttrice: ............................................................................................................................................................................…………. da Salvataggio Ausiliario Tipo: .............................................................................................................................................………………………………………………… (Modello e Part Number) Numero di costruzione: .................................................. Anno di costruzione: .............................................. Documento di origine: ................................... Emesso da: .........................…................... Rilasciato da: .............……................................…….......................................... Mod. LP/99 il: ............................…………….. Firma ................................................................................. ALLEGATO 4 Istruzioni Il presente libretto viene emesso all'atto dell'accettazione del paracadute ai sensi della circolare ENAC NAV-16. Esso è composto dalle seguenti parti che debbono essere riempite a cura del proprietario e firmate da personale autorizzato dall’ENAC. Parte A Sacca - Imbracatura Dovrà essere registrato il tipo di imbracatura abbinato alla velatura. Parte B Intervalli massimi autorizzati Dovranno essere registrati gli intervalli massimi autorizzati per la velatura e la imbracatura. Parte C Eventi cronologici Dovranno essere registrate le verifiche, revisioni, riparazioni del paracadute e imbracatura. Parte D Proprietario Dovranno essere registrati i dati del proprietario (nome e indirizzo). Mod. LP/99 I paracadute ausiliari possono essere accoppiati alle imbracature dei paracadute di lancio a condizione che queste ultime siano di tipo compatibile. Tutte le scritturazioni debbono essere in inchiostro: in caso di errori, le correzioni devono essere tali da permettere la lettura di quanto era scritto erroneamente. Il libretto deve seguire il paracadute in tutte le sue vicende e deve essere tenuto sempre aggiornato. ALLEGATO 4 Parte A Sacca - Imbracatura Data Costruttore / Tipo N° parte N° serie Data di costruzione Firma Parte B Pag. di ALLEGATO 4 Intervalli massimi autorizzati Verifiche periodiche Paracadute Mod. LP/99 Imbracatura Revisioni Limite di vita ALLEGATO 4 Parte C Eventi cronologici Data Mod. LP/99 N.ro Rapporto Verifiche - Revisioni - Riparazioni - Aperture di Emergenza Firma ALLEGATO 4 Parte D Proprietario Data Mod. LP/99 Nome e Cognome Indirizzo
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