Definizioni Apparecchio VDS POLIZZA GENERALI Pag. 3 Macchina per il Volo da Diporto o Sportivo, come definita dalle norme vigenti e, pertanto, non considerata aeromobile ai sensi dell’Art. 743 del codice della navigazione La polizza di AIG Europe, prevede la seguente definizione di Apparecchio VDS Il mezzo provvisto di motore ammesso alla circolazione da parte dell’Aero Club d’Italia, mediante regolare identificazione in ottemperanza alla legge. Condizioni generali di Assicurazione Art 3 Limiti territoriali POLIZZA GENERALI Pag. 6 Italia/Unione Europea/ Repubblica di S. Marino/ Stato della Città del Vaticano/ Croazia/ Norvegia e Svizzera La polizza di AIG Europe, prevede i seguenti limiti territoriali Albania, Grecia, Polonia, Andorra, Guernsey, Portogallo, Austria, Irlanda, Regno Unito, Belgio, Islanda, Romania, Bielorussia, Italia, Russia, Bosnia Erzegovina, Jersey, San Marino, Bulgaria, Lettonia, Serbia e Montenegro, Repubblica Ceca, Liechtenstein, Slovacchia, Cipro, Lituania, Slovenia, Croazia, Lussemburgo, Spagna, Danimarca, Macedonia, Svalbard, Estonia, Malta, Svezia, Faer Oer, Isola di Man, Svizzera, Finlandia, Moldavia, Turchia, Francia, Monaco, Ucraina, Germania, Norvegia, Ungheria, Gibilterra, Paesi Bassi e Vaticano. Gli stessi, previo pagamento pari al 10% del premio di combinazione con un minimo di € 20,00, possono essere estesi al Mondo Intero Art 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio POLIZZA GENERALI Pag. 6 Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892,1893 e 1984 c.c. Come ben sapete i piloti quando stipulano una polizza poco dicono o leggono. Guardano il premio e decidono. Attenzione però che la Compagnia in caso di sinistro può inficiare la copertura di polizza e quindi non pagare o fare azione di rivalsa come da Art 11. Pag. 23 della Polizza Generali. Al contrario, la polizza di AIG, prevede una clausola di “Buona Fede” che lascia la polizza valida ed operativa anche in caso di dichiarazioni inesatte o parziali. In più AIG rinuncia a favore del pilota ad elevare contestazioni: su peso e spazi su aerei utilizzati. Tuttavia l’omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). In caso di sinistro la Società rinuncia ad elevare contestazioni in relazione al peso dell’apparecchio al momento dell’evento ed agli spazi aerei utilizzati per il volo. Ritengo che questa previsione contrattuale, da sola, valga più di qualche spicciolo di differenza sui premi. Assicurazione contro gli infortuni Art. 1 sono considerati infortuni: POLIZZA GENERALI Pag. 6 a) l'asfissia non di origine morbosa b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) l’annegamento d) l'assideramento o il congelamento; e) i colpi di sole e di calore; La polizza AIG presta l’assicurazione per gli infortuni che l’assicurato subisca assicurando anche: f) l'asfissia meccanica g) l'annegamento; h) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; i) l'assideramento o il congelamento; j) i colpi di sole e di calore; k) le lesioni (esclusi gli infarti); l) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; m) gli infortuni derivanti da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; n) gli infortuni occorsi in conseguenza di imprudenza o negligenza grave dell'Assicurato in qualità di passeggero; o) le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali, in base a quanto disposto nell'art. 36; p) gli infortuni cagionati in tutto o in parte da colpa grave dell'Assicurato, dal Contraente o dal Beneficiario. In aggiunta, la polizza AIG garantisce, per alcune combinazioni, anche il rimborso spese mediche da infortunio e diarie da ricovero che Generali non assicura. Art. 3 Altre assicurazioni POLIZZA GENERALI Pag. 15 Ai sensi dell’art. 1910 c.c. l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio devono essere comunicate dal Contraente o dall’assicurato per iscritto alla società. La polizza AIG all’art 24 stabilisce l’esonero della dichiarazione di altre assicurazioni /rinuncia alla rivalsa. Il contraente/Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni in corso al momento dell’emissione della presente polizza. Art. 7 Denuncia dell’infortunio POLIZZA GENERALI Pag 18 Comunicazione entro 3 giorni dal verificarsi del sinistro con perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo in caso di inadempimento dei termini indicati. Se dolosamente non si adempie l'obbligo della denuncia o gli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato, o il Contraente/Assicurato, o gli aventi diritto perdono il diritto all’indennità; se tali obblighi non si adempiono colposamente la Società ha diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto. La polizza AIG prevede comunicazione entro 10 giorni dal verificarsi del sinistro Art. 9 Surroga - POLIZZA GENERALI Pag. 19 La Società, ha il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell’infortunio, ai sensi dell’art. 1916 c.c La polizza AIG, al contrario, ed a maggior favore dell’assicurato, all’art 24 stabilisce la rinuncia al diritto di surroga lasciando tutti i diritti all’Assicurato. La società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 c.c. verso il responsabile dell’infortunio. Assicurazione della Responsabilità Civile Art. 4 Danni esclusi POLIZZA GENERALI Pag 21 La polizza GENERALI esclude i danni causati da apparecchi VDS non i regola con le disposizioni di leggi e regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio o con le istruzioni del costruttore. La polizza AIG non prevede questa pesante esclusione. Art. 6 Denuncia di sinistro POLIZZA GENERALI Pag 22 Comunicazione entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza con perdita di ogni diritto se dolosamente non osserva l’obbligo di avviso. La polizza AIG concede al Pilota ben 10 giorni per comunicare un sinistro Art. 11 Rivalsa Verso l’Assicurato POLIZZA GENERALI Pag 23 La Società nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie a seguito di urto o collisione in volo , ha azione di rivalsa nei confronti dell’Assicurato per le somme pagate al terzo danneggiato laddove, ai sensi di legge e di contratto, la Società avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. . Vale la pena ricordare che il pilota paga una polizza per la RC. E’ come se una persona assicurasse la sua Auto e provocasse un incidente passando con il rosso o guidando contro mano, la Compagnia risarcisse il terzo per poi chiedere i soldi indietro all’Assicurato stesso. Un vero contro senso. Per quale motivo assicurarsi ? La polizza AIG non si rimette alle istruzioni del costruttore ma solo alla normativa vigente.
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