Mensile della Confagricoltura di Venezia Bollettino del Consiglio Direttivo Direttore Responsabile: Edoardo Comiotto Direttore: Rita Tognon Direzione Redazione Pubblicità: Confagricoltura Venezia Mestre - Via Monteverdi, 15 - Tel. 041.98.00.00 Autorizz. Trib. Venezia n. 1318 R.S. 25/01/1999 Gratuito ai Soci della Confagricoltura Venezia Spedd. Abb. Post. Comma 20/c Art. 2 L. 662/96 - Fil. VE Progetto Grafico: Olivetti Stampa: New Graph Anno IX - Finito di stampare giugno 2014 2. 3. 4. 5. 6. 7. CONFAGRICOLTURA: Giangiacomo Bonaldi nella Giunta Confederale; Debora Piovan rappresentante veneto Expo 2015; Utilizzo digestato; Vino proposte di semplificazione. SISTRI: Nuovo decreto sui soggetti esclusi. TRIBUTARIA: Iva fatturazione elettronica e fattura p.a. Tassazione energie rinnovabili; Riduzione del cuneo fiscale; PREVIDENZA: Direttiva contro l’abuso sessuale sui minori. EXPO 2015: Firmato l’accordo tra Padiglione Italia e Confagricoltura. L’assemblea di Confagricoltura ha riconfermato Mario Guidi alla presidenza per il prossimo triennio con 497 voti su 509. E’ una Confagricoltura profondamente rinnovata quella che il presidente Mario Guidi ha presentato all’assemblea dopo i tre anni del suo mandato. Un’Organizzazione che ha rivoluzionato il suo modo di intendere il sindacato e il suo operato e che oggi è pronta a cogliere la sfida che i tempi e il nuovo governo del Paese lanciano al sistema dei corpi intermedi nel suo complesso. “Dal 2011 ad oggi – ha detto il presidente nella sua relazione - sono avvenuti cambiamenti profondi e irreversibili, a livello nazionale ed internazionale, ed è ormai chiaro che niente potrà tornare come prima. La direzione è segnata: uno Stato più “magro”, un welfare più efficiente, mercati meno ingessati, regole meno asfissianti; attraverso riforme strutturali, la riduzione della spesa pubblica e delle partecipazioni dirette. In questo contesto anche le organizzazioni intermedie dello Stato, da quelle di rappresentanza alle istituzioni, comprese le province, i piccoli comuni, le camere di commercio, sono in discussione al pari della dirigenza pubblica”. Confagricoltura ha colto questi segnali da tempo ed ha avviato un processo di riorganizzazione interna basato sull’innovazione, mentale, sociale, associativa, sindacale e organizzativa. “Questo lavoro – ha proseguito Mario Guidi – ci ha permesso di ottenere importanti risultati anche sul fronte normativo, di vincere la doppia battaglia sull’Imu, di chiudere la vicenda della Tasi in modo soddisfacente, di ripristinare la fiscalità agevolata per le società agricole; provvedimenti che hanno generato un risparmio significativo per le imprese, che potrà aumentare ancora se verranno accolte le nostre proposte sulla semplificazione. Ma che soprattutto ci ha consentito di raggiungere gli obiettivi che l’assemblea mi aveva affidato tre anni fa, al momento della mia elezione. L’affermazione di una leadership nel settore, la promozione dello sviluppo delle imprese agricole, l’innovazione della nostra forma di rappresentanza”. “Ora – ha concluso il presidente di Confagricoltura – siamo alla revisione di medio termine di un programma ambizioso, di una rivoluzione fin qui silenziosa, che vogliamo cominciare a comunicare. Siamo pronti per una fase nuova, quella di un sindacato che ritrova le proprie ragioni non solo nella tradizione e nella continuità, ma anche in una profonda rivisitazione del proprio modo di funzionare a favore delle imprese associate e nell’interesse generale del Paese. Non è un ragionamento solo organizzativo, ma soprattutto politicosindacale. Perché su questa base si costruiscono le linee portanti dell’azione di rappresentanza, a partire dai prossimi appuntamenti, dalle elezioni europee alle decisioni sulla Pac e la stesura dei PSR, dalla legislazione fiscale e del lavoro alla proposta economica o giovanile, fino a Expo 2015, che sarà la vera occasione di confronto sull’idea di agricoltura che vogliamo sostenere ed affermare”. PROFILO BIOGRAFICO-PROFESSIONALE DI MARIO GUIDI Mario Guidi è nato a Codigoro (Ferrara) il 10 ottobre 1961, è sposato ed ha una figlia. Dopo gli studi superiori e la laurea in Scienze agrarie all’Università di Bologna, si dedica all’azienda agricola di famiglia (600 ettari a prevalente indirizzo cerealicolo e risicolo, a cui si aggiungono coltivazioni orticole e frutticole). Impegnato con passione nella vita organizzativa ed amministrativa del settore agricolo, ha ricoperto numerosi incarichi in ambito associativo, cooperativo e consortile. Nel 1998 è presidente del Consorzio di Bonifica del 1° circondario-Polesine di Ferrara. Vicepresidente dell’A.N.G.A. (Associazione Nazionale Giovani Agricoltori di Confagricoltura), nel 2001 viene eletto presidente dell’Unione provinciale Agricoltori di Ferrara, carica che ricopre per due mandati. Nel 2007 entra a far parte della giunta esecutiva nazionale. Il 31 marzo 2011 viene eletto presidente nazionale Confagricoltura. E’ stato presidente dell’Associazione Nazionale Bieticoltori (A.N.B.) ed ha ricoperto ruoli importanti in istituti finanziari e creditizi. Dal febbraio 2014 è Socio corrispondente dell’Accademia nazionale di Agricoltura. Da marzo 2014 è coordinatore di Agrinsieme, la sigla che riunisce Cia, Confagricoltura e Alleanza delle Cooperative agroalimentari.g 2 CONFAGRICOLTURA GIANGIACOMO BONALDI NELLA NUOVA GIUNTA ESECUTIVA CONFEDERALE Con il presidente Mario Guidi, l’assemblea di Confagricoltura ha eletto i nove componenti della Giunta che lo affiancheranno per i prossimi tre anni: fra questi anche Giangiacomo Bonaldi C’è anche il presidente di Confagricoltura Veneto, Giangiacomo Bonaldi, nella nuova Giunta confederale. Gli altri sono: Antonio Boselli, Nicola Cilento, Giandomenico Consalvo, Massimiliano Giansanti, Onofrio Giuliano, Antonio Piva, Diana Theodoli Pallini, Ezio Veggia. Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, nato a Roma, 53 anni, sposato, 3 figli, conduce un’azienda agricola ad indirizzo seminativo (grano, mais e soia) e vitivinicolo (prosecco e pinot grigio) in provincia di Treviso. E’ stato presidente di Confagricoltura Treviso ed è presidente di Confagricoltura Veneto. E’ anche presidente dell’Associazione Nazionale Bieticoltori. g DEBORAH PIOVAN RAPPRESENTA CONFAGRICOLTURA VENETO NELLE SEDI CHE SI OCCUPANO DELL’EXPO 2015 La vicepresidente di Confagricoltura Veneto, Deborah Piovan, è stata delegata dal presidente Giangiacomo Bonaldi a sottoscrivere il “Protocollo d’intesa per la promozione del sistema economico veneto a EXPO Milano 2015”, promosso da Confindustria in collaborazione con la Regione, per la quale firmerà il governatore Luca Zaia, e con tutte la parti sociali. Il progetto dovrebbe consistere nella realizzazione di un sito nel quale far confluire le proposte collaterali all’Expo e che si affiancherebbe così, con scopi promozionali del Veneto, alle iniziative di livello nazionale, fra le quali anche quelle portate avanti dalla Confederazione. Deborah Piovan fa già parte del gruppo di lavoro istituito da Confagricoltura in vista dell’Expo.g BONALDI ALL’ASSESSORE CONTE: PERMETTERE LA REGOLARIZZAZIONE DELL’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO Il presidente di Confagricoltura Veneto, Giangiacomo Bonaldi, ha invitato formalmente l’assessore Maurizio Conte ad intervenire sulla Commissione ambiente della Conferenza delle Regioni, coordinata dalla Regione Piemonte, affinché consenta l’applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e modificazioni, nella parte in cui si occupa dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Questa situazione di stallo, infatti, danneggia gli imprenditori agricoli italiani ed in particolare quelli veneti, che hanno investito molto sulle bioenergie e quindi necessitano di regolarizzare l’utilizzazione agronomica del digestato, disciplinabile ai sensi del Decreto citato.g INIZIATIVA DELLA FILIERA, INIZIATIVA PARLAMENTARE E INIZIATIVA DEL GOVERNO Si fornisce a seguire un aggiornamento inerente le proposte di semplificazione burocratica per il settore vitivinicolo che sono state presentate recentemente. Iniziativa della filiera. Testo unico della Vite e del vino. Com'è noto Confagricoltura ha elaborato con le organizzazioni di Agrinsieme, con Unione Italiana Vini, Federvini, Assoenologi e Federdoc una proposta di Testo Unico della Vite e del Vino. Il documento è stato elaborato armonizzando tre diverse fonti normative: la Legge 82/2006, il Decreto Legislativo 61/2010 e il Decreto Legislativo n.260/2000. L'articolato ottenuto è stato rivisto e ricodificato in base alle richieste pervenute dalle aziende. Il Testo unico è disposto in 8 capitoli e disciplina l'attività dell'intero ciclo economico, dalla vigna alla commercializzazione e le relative implicazioni normative di interesse settoriale e generale. Il primo capitolo analizza le principali definizioni di "settore", ponendo particolare attenzione alla specifica dell'utilizzo delle DOC e delle DOCG e introducendo ulteriori chiarimenti ed aggiornamenti dei riferimenti normativi per le altre definizioni contenute nella L.82/06. Il secondo capitolo si riferisce alla gestione del potenziale viticolo e al novero degli adempimenti amministrativi connessi; prende in considerazione il valore dei dati alla base del patrimonio vitivinicolo, con un particolare riferimento ai vigneti che hanno idoneità a rivendicare le uve come atte a produrre vini con DO ed IG. L'aggiornamento delle norme sulla produzione dei mosti e dei vini è la base del capitolo terzo che definisce meglio alcune disposizioni contenute nella legge 82/2006 per chiarirne il significato e superare le incertezze interpretative ad esse collegate. Il capitolo quarto sulla "produzione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica" unifica tutta la disciplina normativa concernente i vini DOP e IGP. La sua redazione è stata attuata mediante una riorganizzazione più coerente delle disposizioni introdotte dal decreto n. 61 del 2010, le modifiche di rilievo sono relative alla protezione comunitaria, alla procedura di riconoscimento e alla gestione della produzione e delle politiche di mercato. Una specifica riflessione è stata dedicata alla produzione degli aceti la cui disciplina è stata descritta nel capitolo quinto, in cui sostanzialmente si prospetta una revisione e un coordinamento normativo per pervenire all'organicità regolamentare. Il capitolo sesto è relativo alla commercializzazione ed etichettatura dei vini e presenta un perfezionamento degli ordinamenti e una semplificazione rispetto ai riferimenti a taluni decreti ministeriali mai adottati. Per quanto concerne i controlli, la cui normativa è stata riportata nel capitolo settimo, è prevista l'eliminazione di tutte le attività di controllo non necessarie e sopratutto delle duplicazioni di tali attività operate dalle Amministrazioni competenti. Si propone che il Mipaaf, tramite l'Ispettorato centrale, sia per legge l'autorità nazionale che coordini le amministrazioni coinvolte e programmi l'attività di controllo per il settore vitivinicolo attraverso il "Piano annuale dei controlli" e il "Registro Unico dei Controlli" per le aziende del settore vitivinicolo. Infine l'ultimo capitolo è dedicato al sistema sanzionatorio la cui proposta di modifica ha perseguito lo scopo di modulare l'entità delle sanzioni in ordine alla gravità dell'irregolarità e alla tipologia di prodotto oggetto di irregolarità. Particolare attenzione, da ultimo, è stata posta nella predisposizione di strumenti alternativi per la gestione delle controversie, quale l'istituto della diffida e quello del ravvedimento operoso. Il testo è stato presentato alle Commissioni Agricoltura della Camera e del Senato il 25 febbraio u.s. ed inviato ufficialmente anche all'attenzione del Ministro Martina il 20 marzo u.s.. L'incontro alla Camera ha rappresentato un importante momento di confronto tra il mondo del vino e la rappresentanza parlamentare competente ed è stata al contempo una grande opportunità per richiamare l'attenzione sulle difficoltà delle aziende derivanti dalla pressione burocratica. Iniziativa Parlamentare e del Governo. In seguito alla proposta di Testo Unico della Filiera sono stati ottenuti due importanti risultati. In data 27 marzo 2014 è stata presentata una Proposta di legge d'iniziativa dell'on SANI (PD) sulla "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" (AC. 2236) che ricalca il testo della filiera. http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/ pdf/17PDL0019930.pdf Il 9 aprile al Vinitaly, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha annunciato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sta lavorando a un piano di azioni per il settore agricolo e agroalimentare volto a creare occupazione e a semplificare le procedure.g 3 RIFIUTI Si segnala che è stato pubblicato (G.U. n. 99 del 30 aprile 2014) il DM 24 aprile 2014 recante “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006”, entrato in vigore il 1 maggio 2014. Di seguito oltre ad illustrare sinteticamente le novità introdotte dal decreto, principalmente per quanto attiene al settore agricolo, si riporta: - il quadro degli adempimenti relativi al SISTRI ed alla tracciabilità dei rifiuti agricoli; - un aggiornamento sugli esiti del tavolo di monitoraggio SISTRI. NOVITA’ DEL DECRETO 24 APRILE La novità più importante che concerne il settore agricolo, riguarda l’esclusione dall’obbligatorietà ad aderire al SISTRI (art 1 comma 1 lettera a) dei seguenti soggetti: - enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività agricole e agroindustriali con meno di 10 dipendenti; - enti e imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta, indipendentemente dal numero di dipendenti. Stessa esenzione viene prevista anche per gli enti e le imprese, produttori iniziali di rifiuti pericolosi, derivanti da attività di pesca professionale e acquacoltura di cui al D.lgs. 9 gennaio 2012, n 4. Pertanto rimangono soggetti al Sistri le imprese agricole con più di 10 dipendenti che non conferiscono i loro rifiuti pericolosi a circuiti organizzati di raccolta. Si ricorda che il calcolo del numero di dipendenti va effettuato nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 1 lett. c del DM 52/11. QUADRO DEGLI ADEMPIMENTI PER IL SETTORE AGRICOLO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI Per i soggetti esclusi vengono confermati gli adempimenti "cartacei" (articoli 190 e 193 del D.Lgs 152/2006 nella versione antecedente l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.Lgs 205/2010) sino al 31 dicembre 2014. A partire dal 1 gennaio 2015, la tenuta dei registri di carico e scarico per gli imprenditori agricoli di cui al 2135 del c.c., seguirà le regole del comma 1-ter dell’articolo 190, come modificato dalla Legge 125/2013 di conversione del DL 101/2013. Per quanto attiene i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, in attesa di ulteriori semplificazioni ed ottimizzazioni del sistema, è confermato il regime binario e cioè il periodo transitorio di adeguamento in cui vecchi adempimenti (in particolare quelli "cartacei" di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs 152/2006 nella versione antecedente l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.Lgs 205/2010), con le relative sanzioni, ed i nuovi adempimenti "informatici" coesistono. Ne consegue che fino al 31 dicembre 2014, a prescindere dall’utilizzo di SISTRI, vige l’obbligo di mantenere la tracciabilità dei rifiuti tramite il registro di carico e scarico e il formulario. Per quanto riguarda le sanzioni relative alla disciplina SISTRI - art 260 bis e art 260-ter del D.Lgs 152/2006, si ricorda che si applicheranno sempre a partire dal 1 gennaio 2015 ESITI DEL TAVOLO DI MONOTORAGGIO SISTRI DEL 29 aprile 2014 A completamento della presente informativa si riporta una sintesi degli esiti del Tavolo di monitoraggio SISTRI, tenuto lo scorso 29 aprile. Si è trattata di una riunione interlocutoria, la prima dopo l’insediamento del Ministro dell’Ambiente Galletti, finalizzata a presentare il decreto 24 aprile 2014 e raccogliere ulteriori istanze di semplificazione e ottimizzazione. A fronte di un generale apprezzamento sulle esclusioni previste dal campo di applicazione del SISTRI e sul rinvio del contributo per le attività soggette, numerose continuano ad essere le preoccupazioni da parte delle categorie dei soggetti obbligati, in primo luogo trasportatori e gestori, che richiedono: ulteriori semplificazioni di carattere informatico, con il superamento degli attuali dispositivi utilizzati; l’interoperabilità con i sistemi gestionali; la trasmissione asincrona delle informazioni; l’elaborazione di norme di coordinamento tra Regolamento SISTRI e D.lgs 152/2006 e la definizione delle procedure mancanti. E’ stata assicurata da parte del Ministero dell’Ambiente, la ripresa dei lavori del Tavolo di monitoraggio e dei tavoli tecnici con un crono programma dedicato nonché la massima attenzione alle ipotesi di sostituzione delle componenti hardware (chiavette USB e black box) e software per rendere più efficiente il sistema. Vi è stata una rassicurazione di massima circa l’elaborazione in tempi stretti della procedura relativa alla cancellazione dei soggetti iscritti non più obbligati. AGGIORNAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA O CONVENZIONE QUADRO ESISTENTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI L’esclusione prevista dal decreto 24 aprile per il settore agricolo ha tenuto conto, oltre che della dimensione aziendale come per tutti i settori, anche di una peculiarità afferente al settore agricolo, ovvero l’implementazione dei cosiddetti “circuiti organizzati di raccolta” come definiti all’articolo 183, comma 1, lett pp) del d.lgs. 152/2006. Si ricorda che viene definito «circuito organizzato di raccolta» il sistema di raccolta: - di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale; - organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali; - organizzato sulla base di una convenzionequadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. Pertanto, elementi imprescindibili affinché un sistema di raccolta sia configurabile all’interno della definizione di circuito organizzato di raccolta sono la sottoscrizione di un Accordo Quadro tra le Associazioni di categoria e gli enti territoriali o la sottoscrizione di una Convenzione quadro tra le Associazioni di categoria e i responsabili della piattaforma di conferimento o dell’impresa di trasporto. In entrambi i casi deve seguire un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti. Implementare un circuito organizzato di raccolta per il settore agricolo ha rappresentato, in diverse realtà territoriali, un’opportunità di gestire i rifiuti agricoli correttamente e in maniera semplificata. Con le novità introdotte dal decreto legge 101/13 e dal DM 24 aprile 2014, ora i circuiti organizzati di raccolta, permettono all’impresa agricola di cui al 2135 del codice civile di: - essere esonerata dall’utilizzo di SISTRI, indipendentemente dal numero di dipendenti; - essere esonerata dall’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto dei propri rifiuti.g LO STATO DELL’ARTE SULLA COMBUSTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI E SULLA COMBUSTIONE CONTROLLATA DEI RESIDUI VEGETALI Alla luce delle numerose richieste di chiarimento e aggiornamento pervenute ai nostri uffici, si ritiene opportuno fornire di seguito una sintesi del quadro normativo vigente e dei suoi possibili sviluppi in merito alla combustione illecita dei rifiuti e la relazione con la combustione controllata dei residui vegetali di origine agricola. Si rammenta che la condotta della combustione illecita dei rifiuti, prima dell’introduzione dell’art 256-bis del D.Lgs n.152/2006, inserito all’art 3 dal D.L. 136/2013 convertito in Legge 6 febbraio 2014, n. 6, era considerata nel nostro ordinamento dall’art 256 del D.Lgs n. 152/2006 nell’ambito più generale dell’attività di smaltimento illecito di rifiuti. Con l’art 256-bis del D.Lgs n. 152/2006 è stato introdotto specificatamente il reato penale relativo alla combustione illecita dei rifiuti abbandonati che si applica “al soggetto che appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non - segue pag. 4 - 4 Stralcio del ddl Collegato ambientale alla Legge Finanziaria 2014 ART. 29. (Combustione controllata di materiale vegetale). All’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente « 1-bis. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell’ambito della politica agricola comune, i comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree, i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera f), suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri/stero per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana » potrebbe essere inserita nel ddl “Reati ambientali” (AS 1345, in discussione al Senato, recante Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente ) la cui discussione parlamentare è in fase più avanzata. Per opportuna informazione si segnala infine che alcune Regioni (tra le quali anche il Veneto), con proprie recenti Leggi regionali, sulla falsa riga di quanto sopra indicato, hanno previsto la possibilità di effettuare la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati (nel riquadro riportiamo le disposizioni di cui trattasi).g TRIBUTARIA autorizzate”, eccezion fatta per la combustione illecita di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali di cui all’art 184, comma 2, lett e) del D.Lgs 152/2006, per la quale si applicano le sanzioni di cui all’art. 255 del D.Lgs 152/2006 (sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a differenza sostanziale che sussiste tra la “combustione controllata sul campo di residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali” (i cui materiali in partenza non sono considerati rifiuti dall’art 185 comma 1 lett f) del D.Lgs 152/2006), e la “combustione illecita di rifiuti abbandonati o depositati in maniera Veneto - legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014 Art. 56 Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali 1. È consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini. 2. Al fine di disciplinare le attività di cui al comma 1, i comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, nell'ambito dei propri regolamenti di polizia rurale dettano la disciplina per la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali, individuando le aree, i periodi e gli orari e le cautele da adottarsi. 3. Nelle more della adozione o adeguamento dei regolamenti comunali di polizia rurale alle disposizioni di cui al comma 2 è consentita la combustione controllata del materiale residuale vegetale di cui al comma 1 nel rispetto delle seguenti prescrizioni che costituiscono altresì requisiti minimi uniformi cui i comuni conformano i rispettivi regolamenti di polizia rurale: a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza da edifici di terzi, in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento; b) le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia; c) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti. 4. Le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali indicati al comma 1, effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita...... omissis tremila euro, con l’aumento al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi). In relazione alle suddette novità introdotte dal DL 136/2013, il problema relativo alla combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, fino ad ora tenuto sotto controllo a livello regionale e comunale (in quanto in determinati contesti è stata considerata una utile pratica agronomica), si è riproposto in modo preoccupante in tutto il territorio nazionale. In tale contesto numerose sono state le iniziative della Confederazione sia a livello parlamentare che ministeriale, per ribadire la incontrollata”. Il dibattito che si è sviluppato sull’argomento ha portato a prevedere nel Ddl collegato ambientale alla Legge finanziaria 2014, in discussione alla Camera dei Deputati (AC 2093 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), una norma che consente, a determinate condizioni, la possibilità di effettuare la combustione controllata dei residui vegetali di origine agricola. Si sottolinea peraltro che, su proposta del Ministero dell’Ambiente, la suddetta proposta IVA - FATTURAZIONE ELETTRONICA E FATTURA P.A. La l.n. 244/2007 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, con la previsione che a partire dal 6 giugno 2014, non potranno più essere accettate fatture cartacee emesse o trasmesse ai Ministeri, alla Agenzie fiscali ed agli Enti nazionali di previdenza. Più recentemente, il D.L. n. 66/2014 ha anticipato al 31 marzo 2015 il termine, prima fissato al 06 giugno 2015, per l’estensione dell’obbligo agli altri Enti pubblici e alle amministrazioni locali (Regioni, Provincie, Comuni, ecc.). Fattura elettronica Per fattura elettronica si intende la fattura emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, il cui utilizzo è subordinato all’accettazione da parte del destinatario. L’accettazione del destinatario può essere espressa, tacita o desunta dal comportamento concludente (es. pagamento della fattura). Sulla fattura elettronica, che comunque dovrà contenere i dati obbligatori comuni a tutte le fatture, dovrà essere apposta la firma elettronica qualificata da parte del mittente, per garantirne l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione. In particolare l’autenticità dell’origine, e l’integrità del contenuto possono essere garantiti, oltre che con l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente anche mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati, con sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile. La fattura elettronica va tenuta distinta dalla fattura cartacea che può essere spedita anche con posta elettronica, ma per la quale è necessario la sua materializzazione su un documento cartaceo, nonché la sostanziale corrispondenza di contenuto tra l’esemplare dell’emittente e quello del ricevente. Modalità di emissione della fattura 5 elettronica Così come per la fattura cartacea anche per quella elettronica si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 comma 1, dpr 633/72 nel quale si afferma che la fattura elettronica può dirsi emessa “all’atto delle sua consegna, spedizione trasmissione o messa a disposizione del committente”. Per emissione si intende il momento in cui la fattura elettronica è messa a disposizione del destinatario. La trasmissione o messa a disposizione in via telematica (sistema EDI, posta elettronica, telefax collegato a pc, via modem) non necessita della sua materializzazione. Modalità di conservazione della fattura elettronica Le fatture elettroniche, trasmesse e ricevute in forma elettronica devono essere necessariamente conservate in forma elettronica. Questa tipologia di conservazione si riferisce ai recenti sistemi di conservazione digitale basati su dischi ottici, quali CD, DVD ecc. (D.M. 23 gennaio 2004 e delibera del Cnipa 19 febbraio 2004 n. 11). Fattura elettronica PA La fattura PA è un particolare documento elettronico specificatamente dedicato alle forniture ai Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti previdenziali (e ai relativi uffici periferici) i cui obblighi di emissione decorrono (come sopra indicato) già dal 6 giugno. La trasmissione di questi documenti fiscali dovrà essere effettuata tramite un apposito sistema di interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, che consente l’acquisizione, il controllo formale e l’invio dei suddetti documenti. La procedura è disponibile nel sito www.fatturapa.gov.it; per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. All’interno del sito, nella sezione documentazione, è inoltre scaricabile Il formato XML e le note tecniche relative alla struttura del file delle fatture elettroniche. Elemento distintivo della fattura P.A è l’inserimento, in fattura, del codice univoco di identificazione della Pubblica amministrazione destinataria. Infatti, gli enti pubblici sono stati chiamati a inserire l’anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche nell’Indice delle Pubbliche amministrazioni (IPA). Come indicato dall’art.3, c. 2 del D.M. 55/2013, il codice univoco assegnato dall’IPA è uno dei dati da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della p.a.; in assenza del codice univoco la fattura viene rifiutata dal SdI. Nel caso in cui il fornitore non abbia ricevuto comunicazione o non sia in grado di individuare il codice univoco dell’Ufficio destinatario può indirizzare la propria fattura P.A. all’ufficio centrale di fatturazione elettronica indicando il Codice FE Centrale. Qualora, invece, il fornitore abbia rilevato l’assenza in IPA dell’amministrazione destinataria è possibile inserire in fattura il valore di default indicato nelle specifiche tecniche operative delle Regole tecniche di cui all’allegato B al D.M. 55/2013. Emissione della Fattura P.A. Come per la fattura elettronica e cartacea, anche per la fattura P.A. valgono le regole di emissione di cui all’art. 21 del DPR n. 633/72, che sancisce l’emissione all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del destinatario. In questo caso la trasmissione di cui sopra avviene tramite il SdI; il documento una volta superati i controlli previsti viene inoltrato al competente ufficio. In funzione dell’esito di tale inoltro, il sistema rilascia al mittente: - una ricevuta di avvenuta consegna nel caso l’invio sia andato a buon fine; - una notifica di mancata consegna nel caso in cui l’invio abbia avuto esito negativo. Entrambi i casi costituiscono prova sufficiente all’avvenuta emissione, da parte del cedente/ prestatore, della fattura elettronica, in quanto testimoniano la ricezione della fattura da parte del SdI. Pagamento L’art. 6, comma 6, del D.M. n 55/2013 prevede che, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico.g NUOVO REGIME DI TASSAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI - RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE - ALIQUOTE IRAP - ETC cento alle società di capitali è alquanto dubbia posto che per altre tipologie di attività agricole connesse (agriturismo, prestazione di servizi con l'utilizzo di risorse e strumenti normalmente utilizzati nell'attività agricola esercitata, allevamenti eccedenti, ecc.) è generalmente prevista la determinazione del reddito su base ordinaria. Va, inoltre, osservato che il riferimento all'ammontare dei corrispettivi ai fini IVA comporta che il contributo corrisposto dal GSE per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, almeno fino al IV conto energia, a titolo di tariffa incentivante, non concorre a determinare la base su cui applicare la percentuale del 25 per cento atteso che il relativo valore è escluso dall'IVA. Infine, per quanto riguarda l'IRAP, la fuoruscita dal perimetro del reddito agrario delle attività in parola ha come conseguenza l'applicazione della nuova aliquota ordinaria del 3,5 per cento. Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati (art. 1) In attesa di interventi strutturali a valere dall'anno 2015 e seguenti, al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro, è disposta, con l'introduzione di un apposito comma 1-bis all'art. 13 del TUIR (recante disposizioni sulle detrazioni per lavoro dipendente), l'attribuzione di un credito (bonus), per il periodo d'imposta 2014, pari a 640 euro (80 euro mese x 8 mesi), a favore dei titolari di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (collaborazioni coordinate e continuative, co.co.pro., lavori socialmente utili, ecc.), con esclusione dei titolari di redditi da pensione, se il reddito complessivo non supera i 24 mila euro. Riduzione delle aliquote IRAP (art. 2) Nell'ambito della più generale riduzione del 10 per cento delle aliquote IRAP per tutti i settori economici, l'aliquota ordinaria per le imprese agricole dell'1,9 per cento è fissata all'1,7 per cento. Tuttavia, la misura dell'acconto previsionale per Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 66 del 24/04/2014, si rendono operative le norme approvate dal Governo nel corso del Consiglio dei ministri., che prevedevano, in un primo momento, diverse disposizioni in materia di fiscalità agricola, come l'aumento generalizzato degli estimi catastali, la revisione del regime speciale IVA e l'abrogazione dell'esonero IVA per gli agricoltori fino a 7.000 euro di volume d'affari. Dopo un iter che ha visto impegnata la Confederazione a contenere e a contrastarne gli effetti, restano, comunque, le misure sulla revisione delle zone esenti dall'IMU e sulla modifica del regime di tassazione del reddito derivante dalla produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali. Si fornisce, di seguito, un primo commento delle norme fiscali di maggiore interesse contenute nel decreto in esame. Regime di tassazione della produzione di energia da fonti agroforestali (art. 22, c. 1) Con la modifica dell'art. 1, c. 423, della L. n. 266/2005, il reddito derivante dalla produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali (biogas, biomasse, fotovoltaico, ecc.) non è più determinabile sulla base del reddito agrario, ma con l'applicazione, all'ammontare dei corrispettivi soggetti ad IVA, del coefficiente di redditività nella misura del 25 per cento. Anche questa misura trova applicazione dal periodo d'imposta 2014 per cui se ne deve tener conto ai fini dell'acconto dovuto per il corrente anno. Resta ferma la facoltà di optare per la determinazione del reddito in via ordinaria (differenza tra costi e ricavi). La misura, stante alla lettera della disposizione, riguarda tutti i soggetti indipendentemente dalla forma giuridica con cui è svolta l'attività agricola (imprese individuali, società semplici, Snc, Sas, Srl, ecc.); tuttavia, va osservato che l'applicazione della misura forfettaria del 25 per - segue pag. 6 - 6 il 2014 dovrà essere calcolata con l'aliquota dell'1,8 per cento. Ovviamente, resta ferma la possibilità di calcolare l'acconto con il c.d. metodo storico. Anticipo versamento delle imposte sostitutive relative alla rivalutazione dei beni aziendali (art. 4, c. 11) Per le imprese che hanno rivalutato il valore dei beni nel bilancio 2013 è disposto il pagamento dell'imposta sostitutiva in un unica soluzione, entro il prossimo 16/06/2014, anziché in tre rate annuali senza interessi, come previsto dall'art. 1, c. 145, della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014). L'anticipazione del pagamento dell'imposta sostituiva, che prevede il versamento del 16 per cento o del 12 per cento dei maggiori valori attribuiti alle diverse tipologie di beni (beni ammortizzabili e altri beni), molto probabilmente, costringerà le società che hanno optato per la rivalutazione, in sede di presentazione dei progetti di bilancio, a rivedere le scelte già operate prima della definitiva approvazione assembleare, in considerazione del mutato calcolo di convenienza tra l'importo dell'imposta sostitutiva da versare in un unica soluzione e il risparmio fiscale IRES ed IRAP derivante dai nuovi valori, peraltro differito dal 2016 in poi. Versamenti con il Mod. F24 (art. 11, commi 2 e 3) In base alle nuove regole introdotte dalla disposizione in esame, dal 01 ottobre 2014, le compensazioni o i versamenti di importo superiore ai 1.000 euro con il Mod. F24 potranno effettuarsi solo in via telematica, indipendentemente se si è possessori o meno della partita IVA. Più in particolare: - andranno utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (entratel o fisconline) nel caso in cui, per effetto delle compensazioni eseguite, il saldo finale sia di importo pari a zero; - si dovranno utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con le entrate (Banche, Poste italiane o agenti della riscossione) quando siano effettuate compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo ovvero nel caso in cui il saldo finale sia superiore a 1.000 euro. E' ammesso che l'utilizzatore di servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione (home banking, ecc), ad es. il consulente, possa inviare la delega di pagamento di un proprio cliente mediante addebito su un proprio c/c, previo rilascio da parte di quest'ultimo di apposita autorizzazione all'intermediario (Banca, ecc.). L'intestatario della delega resta, comunque, responsabile ad ogni effetto del mancato pagamento. I rapporti tra l'utilizzatore (consulente) e cliente è opportuno siano disciplinati tra le stesse parti.g PREVIDENZA OBBLIGO DI ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO Dal 6 aprile 2014 è in vigore il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 39 , emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. L’art. 2, c. 1, del citato Decreto prevede che il datore di lavoro che “intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori” deve acquisire il certificato del casellario giudiziale “al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”. Si tratta dei reati in materia di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e di adescamento di minorenni. A norma del secondo comma del suddetto art. 2, il datore di lavoro che non adempia all’obbligo di acquisire il certificato del casellario giudiziale “è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”. Vale la pena di precisare che l’obbligo in commento non si applica a tutti i datori di lavoro, ma solo a quelli che intendano assumere lavoratori per lo svolgimento di attività “che comportino contatti diretti e regolari con minori”. In sostanza, l'acquisizione del certificato del casellario del lavoratore è obbligatoria solo nei confronti dei lavoratori che, per la particolare tipologia di attività o di mansione svolta in azienda, vengono a contatto con soggetti minorenni (ad esempio, per quanto riguarda le imprese agricole, le fattorie didattiche). Si precisa, inoltre, che l’obbligo di richiesta del certificato grava sul datore di lavoro, e non sul lavoratore. La richiesta deve essere formulata all’Ufficio del casellario del Tribunale competente attraverso un apposito modello predisposto dal Ministero della Giustizia. Sull'argomento, il Ministero della giustizia, con due diverse note, ha fornito i seguenti chiarimenti: l’obbligo non sorge nei casi di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro (ad es. volontariato), dato che la norma fa espresso riferimento al "datore di lavoro"; - nella fase di prima applicazione, il datore di lavoro interessato può, nelle more dell'acquisizione del certificato da parte delle autorità competente, farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva del certificato. I PRIMI CHIARIMENTI MINISTERIALI Con una sua circolare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti, ecco in sintesi i principali chiarimenti ivi contenuti circa l'ambito di applicazione del nuovo adempimento: - l'obbligo riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro (non si applica ai rapporti di lavoro in essere); - l'acquisizione del certificato è obbligatoria anche per quelle "forme di attività di natura autonoma" che comportino un contatto continuativo con i minori. Il riferimento, a titolo esemplificativo, è alle collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, ed alle associazioni in partecipazione (l'obbligo non riguarda invece le attività di volontariato); - non vi è obbligo di richiedere il certificato nei rapporti di lavoro domestici (ad esempio baby sitter); - l'obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall'operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori; - l'obbligo sussiste soltanto nelle attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (sono escluse pertanto le attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata); - in attesa della certificazione è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da esibire agli organi di vigilanza.g RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI ANTINFORTUNISTICI. CIRCOLARE INAIL N.25/2014. Si rende noto che con la circolare n. 25 del 7 maggio 2014, la Direzione Generale dell'INAIL ha illustrato i criteri e le modalità operative della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disposta dall'art. 1, c.128, della legge di stabilità per il 2014 (legge n.147/2013) e attuata con la determina n.67/2014 del Presidente dell'INAIL (al quale la legge citata riservava la prerogativa di formulare una proposta di riduzione). Come si ricorderà la riduzione della contribuzione antinfortunistica opera su tutte le tipologie di premi e contributi, compresi quelli della Gestione Agricoltura (poiché il testo normativo non garantiva la riduzione dei 7 contributi agricoli unificati è stata portata avanti una pressante azione confederale sul Ministero del Lavoro e sull'Istituto assicuratore al fine di ricomprendere a pieno titolo il settore primario). La riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata fissata per l'anno 2014 nella misura del 14,17 per cento (ottenuta rapportando le risorse finanziarie disponibili per il 2014 - pari 1.000 milioni di euro - all'ammontare stimato del gettito INAIL per premi e contributi per il medesimo anno) ed opera sul premio finale dovuto, al netto di tutte le eventuali altre agevolazioni previste dalla legge. Per gli assicurati della Gestione Agricoltura (autonomi e datori di lavoro) il beneficio spetta se l'Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall'INAIL, risulti inferiore o uguale all'Indice di Gravità Medio (IGM) della categoria di riferimento. Tali indici, le cui modalità di calcolo sono dettagliatamente indicate nella determina presidenziale citata, esprimono il numero di giornate di lavoro perse da ciascun addetto per anno per infortunio o malattia professionale secondo gli standard internazionali. Per gli operai agricoli dipendenti l’IGM è pari a 8,32 mentre per i soggetti autonomi l’IGM è pari 12,84. Si precisa che la riduzione per i contributi agricoli unificati avverrà secondo modalità operative che saranno precisate successivamente e congiuntamente da INAIL e INPS. La circolare in commento infatti si limita a precisare, con riferimento al settore agricolo, quanto segue: - per le lavorazioni iniziate da oltre un biennio, l'accesso al beneficio da parte dei soggetti in possesso dei requisiti non richiede la presentazione di alcuna istanza: l’INAIL comunicherà all’INPS l’elenco dei soggetti destinatari della riduzione del 14,17%, secondo i criteri sopra ricordati, da applicarsi automaticamente ai contributi dovuti a partire dal primo trimestre 2014; - per le lavorazioni iniziate da meno di un biennio (ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2014 le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2012), l'accesso al beneficio richiede da parte delle aziende interessate la presentazione di apposita istanza entro il 30 giugno 2014, tramite apposito servizio telematico attualmente in corso di realizzazione. A seguito dell’istruttoria sulle istanze pervenute, l’INAIL comunicherà all’INPS l’elenco dei soggetti beneficiari della riduzione del 14,17%, da applicarsi ai contributi dovuti per il 2014.g EXPO 2015 FIRMATO L'ACCORDO TRA PADIGLIONE ITALIA E CONFAGRICOLTURA INIZIATIVE E SERVIZI PER LE IMPRESE ED IL MADE IN ITALY «Expo 2015 si interrogherà sui temi dell’alimentazione, del progresso e dello sviluppo globale dell’agricoltura, delle scelte decisive da compiere per sfamare il Pianeta, per affermare il modello di agricoltura sostenibile, che coniuga ambiente, società ed economia. Tematiche su cui le imprese agricole si confrontano quotidianamente e che, finalmente, verranno affrontate in una grande manifestazione di richiamo mondiale». Lo ha dichiarato il presidente di Confagricoltura Mario Guidi, firmando, con il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia e presidente di Expo 2015 Diana Bracco, l’accordo in base al quale l’Organizzazione sarà presente in modo permanente all’Esposizione e partner dell’avveniristico Palazzo Italia. «Vogliamo portare nel cuore della manifestazione le imprese agricole, il loro impegno, la loro visione del futuro – ha proseguito Guidi -. Confagricoltura avrà un importante spazio ad utilizzo esclusivo per l’intero semestre espositivo a Palazzo Italia e sarà protagonista del palinsesto eventi e comunicazione istituzionale di Padiglione Italia». «L’obiettivo è anche quello – ha proseguito il presidente di Confagricoltura – di fornire alle nostre imprese agricole, che vorranno essere presenti a Expo, una vetrina comune e servizi operativi; non va dimenticato che l’Esposizione è anche un’eccezionale occasione per farsi conoscere e per attivare scambi commerciali e business. È in atto uno sforzo di internazionalizzazione delle imprese agricole che, con Expo 2015, dovrà essere ulteriormente rinvigorito: è uno dei nostri impegni prioritari». «Con la sua presenza ad Expo Confagricoltura, al fianco di altre importanti sigle e realtà coinvolte – conclude il presidente di Confagricoltura Mario Guidi – ha il fondamentale compito e l’onere di far conoscere al mondo il ruolo di un’agricoltura solida, moderna ed innovativa come quella italiana». Da parte sua, il Commissario del Padiglione Italia Diana Bracco ha sottolineato che «l’Italia è un unicum culturale dove l’agricoltura, e quindi la produzione di cibo, è parte intima e coessenziale alla vita quotidiana di città e paesi. Il nostro tessuto produttivo inoltre è particolarmente fertile di idee imprenditoriali, di conoscenze e di un “saper fare” frutto dell’esperienza diretta di più generazioni, che sono alla anche base del successo del Made in Italy. Sono pertanto molto orgogliosa del fatto che Confagricoltura sia diventata un interlocutore privilegiato nel nostro Padiglione. Con il Padiglione Italia vogliamo restituire centralità al ruolo sociale degli attori della filiera della produzione agricola e artigianale».g REGIONE AGRICOLTURA: VIA LIBERA DA COMMISSIONE A 34 MLN PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI La commissione regionale Agricoltura, presieduta da Graziano Azzalin, ha approvato condizioni e priorità per l'accesso ai benefici relativamente alle misure 123 e 133 dell’Asse 1 del Programma di sviluppo rurale. “Si tratta – spiega Azzalin - delle misura relativa all’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli ed alle attività di informazione e promozione. La misura 123, destinata alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, è infatti finalizzata ad assicurare una continuità nel processo di ammodernamento ed a favorire l’introduzione dell’innovazione nelle imprese, con particolare riguardo alle produzioni a qualità certificata e ad elevata tipicità. Un ulteriore obiettivo della misura è quello di promuovere un’efficiente organizzazione dell'offerta attraverso il potenziamento dell’integrazione tra i diversi segmenti delle filiere produttive locali. La misura 133, invece, prevede il finanziamento di progetti di promozione e informazione di prodotti agricoli proposti da soggetti a carattere associativo, come cooperative e consorzi di tutela e si articola in una serie di azioni ed iniziative orientate all’incentivazione di attività di informazione ai consumatori, di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari di qualità ottenuti nel territorio regionale al fine di incrementarne e valorizzarne gli aspetti economici e commerciali”. Il vicepresidente della IV commissione, sottolineando che “l'importo complessivo per i due bandi è pari 34 milioni di euro, 30 per il primo e 4 per il secondo, che provengono dalle risorse residue del PSR 2007-2013 dalle disponibilità recate dal PSR 2014-2020”, rimarca come si tratti di finanziamenti che “puntano ad una valorizzazione della produzione locale, cercando di rendere più competitive le aziende e razionalizzare la filiera produttiva. In particolare, i settori che si intendono incentivare con la misura 133 sono il lattiero-caseario, il vitivinicolo e gli altri settori e sistemi di qualità riconosciuti a livello europeo, la cui incentivazione può avere influssi positivi sull’intera economia territoriale. Rispetto alla proposta della Giunta, la commissione ha accentuato gli aspetti legati all’integrazione, perché si ritiene che le forme di associazione e cooperazione siano l’unico modo per garantire ai prodotti locali di qualità più forza per proporsi sui mercati non solo interni ma anche e, soprattutto, esteri. Due misure, quindi, di enorme importanza per il settore primario veneto e per l’intera economia regionale se è vero com’è vero che le produzioni tipiche possono rappresentare un volano di sviluppo dell’economia locale .g 8 NOTIZIE LETTERA DI CONFAGRICOLTURA AGLI EUROPARLAMENTARI ITALIANI IN RELAZIONE AGLI EMENDAMENTI SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA SALUTE ANIMALE Confagricoltura ha inoltrato una lettera agli europarlamentari italiani per esprimere il proprio parere su alcuni emendamenti sulla proposta di Regolamento sulla salute animale in votazione nella seduta Plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Tali emendamenti hanno l’intento di inserire principalmente il concetto della densità/intensità degli animali allevati, di limitare il trasporto degli animali alle otto ore, di riconoscere l’antibiotico resistenza come malattia e di obbligare alla registrazione degli animali clonati e della loro discendenza. In accordo con il Copa Cogeca, Confagricoltura ha chiesto di rigettare tali proposte perché non inerenti alla proposta di Regolamento. Infatti, le tematiche oggetto degli emendamenti sono ancora in valutazione da parte della Commissione europea o relative ad altre proposte di regolamento.g PSR: GIANGIACOMO BONALDI AI CAPIGRUPPO DEL CONSIGLIO REGIONALE L’intervento del presidente di Confagricoltura Veneto in occasione dell’incontro sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Al presidente del Consiglio regionale, Clodovaldo Ruffato, e ai presidenti dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale, riuniti nell’agriturismo Ormesani di Marcon (Ve) per ascoltare le proposte delle associazioni regionali agricole sul prossimo PSR, Giangiacomo Bonaldi ha rivolto brevi ma significative parole. Ha ricordato che l’agricoltura sta attraversando un passaggio cruciale, segnato da grandi cambiamenti e da un’occasione che non può essere persa, quella della nuova programmazione per lo sviluppo rurale, che deve servire al settore primario per diventare più competitivo. In proposito, ha affermato Bonaldi, uno sforzo notevole è stato compiuto dalle associazioni di categoria, che si sono presentate unite al confronto prima con la Giunta regionale, nella persona dell’assessore Manzato, ed ora con il Consiglio regionale, cui spetta il compito di discutere ed approvare il nuovo PSR; tutte le associazioni concordi hanno chiesto di rinunciare alle dispersione delle risorse a favore di una spesa concentrata su alcune misure strategiche: una scelta impegnativa, perché destinata a scontentare sicuramente qualcuno, ma indispensabile per il bene di tutto il settore. Ma anche le imprese agricole, ha ricordato il presidente di Confagricoltura Veneto, sono pronte a collaborare alla realizzazione di questa nuova concezione dello sviluppo rurale: concentrare le risorse sugli investimenti, infatti, significa NOTIZIE chiamare in causa la responsabilità e l’iniziativa delle aziende, così come per sfruttare al meglio la nuova chance rappresentata dall’introduzione dell’intervento in conto interessi in aggiunta a quello tradizionale in conto capitale. Al Consiglio regionale, quindi, ha concluso il presidente di Confagricoltura Veneto, chiediamo che non voglia disperdere questa convergenza di azioni e di impegni posta in essere dalle associazioni di categoria e da tutto il mondo imprenditoriale agricolo, ma intenda invece valorizzarla sostenendola sul piano politico.g IMPOSTE DIRETTE - EFFETTO SOSTITUTIVO IMU/IRPEF - OPERATIVITÀ PER IL SETTORE AGRICOLO Si comunica che il Dipartimento delle Finanze Direzione legislativa e Federalismo fiscale, in risposta ad apposito quesito circa l'applicabilità per l'anno 2013 dell'effetto sostitutivo IMU/ IRPEF, di cui all'art. 8, c.1, del D. Lgs. n. 23/2011, ha precisato che il predetto effetto trova applicazione in tutte le ipotesi in cui per gli immobili non locati è dovuta l'IMU, e ciò sia nel caso di versamento della prima rata e/o della sola seconda rata, sia nel caso del versamento della c.d. "Mini IMU". Di conseguenza, anche per i terreni agricoli non affittati, il reddito dominicale non concorre a determinare il reddito complessivo ai fini IRPEF per tutto l'anno 2013, sia per quelli per cui è stata versata solo la seconda rata IMU (terreni non posseduti e condotti da IAP e CD), sia per quelli per i quali è stata versata la "Mini IMU" e cioè per i terreni posseduti e condotti da IAP e CD iscritti nella previdenza agricola. Nella risposta al quesito è, altresì, specificato che l'effetto di "sostituzione" opera anche qualora l'IMU risulti giuridicamente dovuta ma non sia stata versata (es. riconoscimento detrazioni, importo dovuto al di sotto del minimo, ecc.). Si manifesta tutta la soddisfazione per un risultato che è stato anche il frutto dell'azione sindacale espressa dagli uffici confederali competenti.g NOTIZIE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA Il giorno 13 GIUGNO 2014 (venerdì) alle ore 14.00 in prima convocazione presso la Sede di Confagricoltura Venezia, in Via Monteverdi 15 a Mestre e alle ore 15.00 in seconda convocazione, presso il Park Hotel "AI PINI" a Mestre in Via Miranese n. 176, è convocata l'Assemblea Generale dei Soci di Confagricoltura Venezia, per la discussione e la deliberazione sul seguente ordine del giorno: 1)- approvazione del Conto Consuntivo e della Situazione Patrimoniale 2013; 2)- relazione del Collegio Sindacale; 3)- approvazione del Bilancio Preventivo 2014 e determinazione dei contributi associativi 2014; 4)- varie ed eventuali Il Conto Consuntivo, la Situazione Patrimoniale 2013 ed il Bilancio Preventivo 2014 di Confagricoltura Venezia, sono a disposizione fin d'ora di tutti i soci che volessero prenderne visione. Alle ore 15.00, prima della parte istituzionale, interverrà il dott. Francesco Meneghetti di Confagricoltura Veneto per presentare gli ultimi aggiornamenti sul PSR 2014 – 2020.g RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE DELLA CAMPAGNA 2013-2014 Si informa che in è stata inviata una lettera del coordinamento Agrinsieme all’attenzione del Ministro Martina per richiedere la sospensione del prelievo supplementare disposto dalla legge n. 119 del 30 maggio 2003 relativo al mese di marzo. Tale intervento, utile ad alleggerire le incombenze e gli impegni finanziari degli operatori del settore, è stato richiesto in base al ragionevole margine di certezza sul non splafonamento, anche per quest’anno, della quota nazionale. Si ricorda che tale intervento era stato richiesto con successo anche nelle campagne precedenti.g Un momento conviviale del soggiorno dei nostri pensionati a Roma
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