Convenzione Contec

CONVENZIONE
per
il Servizio di Assistenza per la Salute e Sicurezza sul lavoro
per i Circoli Sportivi e Culturali del Terzo Settore (ASI)
tra
L’Ente di Promozione Sportiva Associazioni Sportive Sociali Italiane - Comitato Regionale Veneto (di seguito
ASI) - con sede a Padova in Piazzale della Stazione, 7, Codice Fiscale 03557290289, nella persona del
Presidente Regionale, avv. Andrea Albertin
da una parte,
e
Contec AQS Srl (di seguito CONTEC AQS) con sede legale a Verona, via Albere, 25, Codice Fiscale
03781880236, nella persona del legale rappresentante, ing. Alberto Palombarini
dall’altra;
Premesso
A) che ASI rappresenta circa 1.000 Circoli Sportivi Sociali e Culturali operanti nel Veneto nel Terzo Settore.
B) che ASI è interessata ad agevolare l’aumento della consapevolezza dei Dirigenti dei Circoli in tema degli
obblighi e dei rischi relativi alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (SSL) nell’esercizio delle proprie attività,
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 ed a rendere disponibile ai propri affiliati un servizio
convenzionato per l’adeguamento dei Circoli alla normativa sulla Sicurezza.
C) che a tale scopo CONTEC AQS ha eseguito uno studio preliminare relativamente alle diverse esigenze che
hanno i Circoli ASI in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sulla cui base gli stessi Circoli sono
stati raggruppati in “tipologie” distinte.
D) che le tipologie raggruppano i circoli a seconda del grado di complessità che gli stessi possono presentare
per una corretta gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in dipendenza delle dimensioni, delle tipologie di
attività che vi si svolgono all’interno e delle modalità con cui tali attività sono effettuate.
E) che CONTEC AQS propone di supportare ASI Veneto nel raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso
la realizzazione di un Progetto Sicurezza che consenta ai Circoli l’adeguamento alla normativa in vigore e
che rappresenti al tempo stesso un’ opportunità di marketing e comunicazione verso tutti i frequentatori delle
strutture. Il progetto dunque non solo mira a garantire la corretta applicazione della normativa in vigore,
ma dà anche l’opportunità ai Circoli di dotarsi di un valore aggiunto e distintivo da comunicare ai propri
utenti in termini d’igiene, salute e sicurezza del Circolo stesso.
Tutto quanto sopra premesso, tra ASI e CONTEC AQS è stipulata la seguente convenzione.
Articolo 1 - Le Tipologie dei Circoli
Dallo screening preliminare di cui in premessa, sono state individuate le Tipologie dei Circoli ASI sulla base di due
criteri rilevanti ai fini prevenzionistici per la definizione di applicabilità delle obbligazioni previste di cui al D.Lgs.
81/2008:
•
presenza di lavoratori ai sensi dell’Art. 2 del D.Lgs. 81/2008;
•
disponibilità esclusiva dei locali utilizzati dai Circoli ASI e correlata disponibilità giuridica;
Di seguito le 4 tipologie di circoli individuate:
Tipologie dei
Criteri rilevanti
Presenti /
circoli ASI
(*), (**)
Disponibilità
A
B
Lavoratori
NO
Disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro
NO
Lavoratori
NO
Disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro
SI
Principali obblighi
−
Valutazione generale dei rischi in
materia SSL
−
Valutazione generale dei rischi in
materia SSL
Valutazione tecnica delle situazioni di
rischio riscontrare nei luoghi di lavoro e
pianificazione delle soluzioni
−
−
−
C
D
Lavoratori
SI
Disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro
NO
Lavoratori
SI
Disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro
SI
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Valutazione del rischio per i lavoratori
Formazione per i lavoratori: Generale +
Specifica + Primo Soccorso +
Antincendio e RLS
Nomina RSPP
Nomina del Medico competente
Sorveglianza sanitaria Visite Mediche
Valutazione del rischio per i lavoratori
Formazione per i lavoratori: Generale +
Specifica + Primo Soccorso +
Antincendio e RLS
Nomina RSPP
Nomina del Medico competente
Sorveglianza sanitaria Visite Mediche
Valutazione tecnica delle situazioni di
rischio riscontrare nei luoghi di lavoro e
pianificazione delle soluzioni
Per le definizioni di “lavoratori”, “disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro” e le ragioni di applicabilità si veda
l’allegato.
Articolo 2 - Descrizione dei servizi
Contec AQS ha strutturato la gestione del servizio di prevenzione e protezione per i Circoli ASI in modo da
assicurare una gestione snella e semplice ma al tempo stesso adeguata ed efficace.
L’articolazione del servizio prevede:
§
il servizio Pronto Sicurezza ASI, a disposizione di tutti i Circoli;
§
i servizi di consulenza quali: sopralluogo, valutazione dei rischi, predisposizione della documentazione,
formazione dei lavoratori, assunzione degli ruoli di legge (RSPP e Medico competente), assistenza
sanitaria, ecc., con l’articolazione necessaria per le diverse Tipologie.
2.1 Pronto Sicurezza ASI
Contec AQS mette a disposizione di ASI Veneto e ai Dirigenti di tutti i Circoli il servizio Pronto Sicurezza ASI.
Il servizio prevede l’assistenza continuativa per:
§
l’attivazione e il mantenimento dell’erogazione dei servizi in convenzione di seguito descritti;
§
la risoluzione di dubbi e problemi nelle materie della Salute e Sicurezza sul lavoro;
§
il supporto in caso di controllo da parte degli organi competenti.
Per agevolare la comunicazione e la gestione operativa del servizio, sarà messa a disposizione di ASI Veneto e
dei Circoli una piattaforma web dedicata.
2.2 Servizi di consulenza
Inoltre, per ciascuna delle tipologie dei circoli sopra identificate, ai fini dell’adeguamento dei Circoli alla normativa
in vigore, saranno erogati i servizi di consulenza di seguito descritti:
Circoli di Tipologia - A
§
Valutazione del rischio e redazione del “DVR di Circolo Tipologia - A” e suoi aggiornamenti;
§
“Pronto Sicurezza” che gestirà le richieste dei Dirigenti dei Circoli in termini di SSL.
Circoli di Tipologia – B
§
Effettuazione di Sopralluoghi nei locali del Circolo e redazione della Relazione Tecnica
ingegneristica sulle situazioni di rischio riscontrate: indicazione delle possibili soluzioni (es. necessità
di possesso di CPI, ecc);
§
Valutazione dei rischi e redazione del “DVR di Circolo Tipologia - B” con dettaglio dei rischi derivanti
dai locali, dalle attrezzature e suoi aggiornamenti;
§
“Pronto Sicurezza” che gestirà le richieste dei Dirigenti dei Circoli in termini di SSL.
Circoli di Tipologia – C
§
Effettuazione di Sopralluoghi nei locali del Circolo
§
Valutazione del rischio e redazione del “DVR di Circolo Tipologia - C” - con dettaglio dei rischi per
mansioni - e suoi aggiornamenti;
§
Erogazione della seguente formazione obbligatoria:
o
Formazione Generale (4 h)
o
Formazione Specifica rischio basso (4 h)
o
Addetti Primo Soccorso (12 h iniziali e 4 h aggiornamento)
o
Addetti Antincendio (4 h iniziali e 2 h aggiornamento)
o
Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza – RLS (32 h iniziali e 4 h per aggiornamento)
§
Assunzione del ruolo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Circolo
§
Assunzione del ruolo di Medico competente del Circolo
§
Effettuazione delle Visite Mediche obbligatorie per i lavoratori dei Circoli
§
“Pronto Sicurezza” che gestirà le richieste dei Dirigenti dei Circoli in termini di SSL.
Circoli di Tipologia – D
§
Effettuazione di Sopralluoghi nei locali del Circolo e redazione della Relazione Tecnica ingegneristica
sulle situazioni di rischio riscontrate: indicazione delle possibili soluzioni (es. necessità di possesso di
CPI, ecc);
§
Valutazione dei rischi e redazione del “DVR di Circolo Tipologia - D” con dettaglio dei rischi derivanti
dai locali, dalle attrezzature e per quelli derivanti dalle mansioni e suoi aggiornamenti;
§
Erogazione della seguente formazione obbligatoria:
o
Formazione Generale (4 h)
o
Formazione Specifica rischio basso (4 h)
o
Addetti Primo Soccorso (12 h iniziali e 4 h aggiornamento)
o
Addetti Antincendio (4 h iniziali e 2 h aggiornamento)
o
Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza – RLS (32 h iniziali e 4 h per aggiornamento).
§
Assunzione del ruolo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Circolo
§
Assunzione del ruolo di Medico competente del Circolo
§
Effettuazione delle Visite Mediche obbligatorie per i lavoratori dei circoli
§
“Pronto Sicurezza” che gestirà le richieste dei Responsabili dei Circoli in termini di SSL
Articolo 3 - Diffusione del progetto e supporto ad ASI nell'iniziativa: “ Progetto Sicurezza”
Attività di promozione e convegnistica
Contec AQS supporterà ASI Veneto nell’attività di diffusione dell’iniziativa agli Associati attraverso convegni,
incontri, ecc. con i Dirigenti dei Circoli finalizzati ad:
aumentare la conoscenza e la consapevolezza degli obblighi derivanti dalla legislazione applicabile nei
§
casi specifici delle attività realizzate nei Circoli;
comunicare i contenuti, le finalità della convenzione e i modi attraverso i quali attivare il servizio.
§
Il “Progetto Sicurezza”
L’impegno e lo sforzo fatto da ASI Veneto e dai Circoli per adeguarsi in modo strutturato e sistematico alla
normativa nazionale sulla SSL rappresenta un valore per tutti gli Associati e gli Utenti dei Circoli stessi.
Contec AQS propone ad ASI Veneto di rendere immediatamente riconoscibile agli Utenti/Associati quei Circoli che
hanno adottato le misure di prevenzione e protezione di legge aderendo al “Progetto Sicurezza.
A tale scopo sarà resa disponibile un’immagine condivisa che comunichi l’adesione al “Progetto Sicurezza” da
parte del Circolo.
Il Circolo potrà esporre l’immagine nelle diverse forme: con adesivi nelle Palestre, sui volantini, ecc. L’utilizzo
legittimo dell’immagine da parte dei Circoli sarà verificato attraverso i sopralluoghi periodici del personale Contec
AQS, ai sensi del Regolamento condiviso con ASI Veneto.
Articolo 4 - Corrispettivi
Ciascun Circolo potrà usufruire dei servizi sopra descritti attraverso le Speciali Tariffe riservate ad ASI ai sensi
della presente convenzione.
Per l’insieme dei servizi sopra indicati sono stabiliti i corrispettivi triennali applicabili a ciascuna tipologia:
CONVENZIONE
ASI
Fuori Convenzione
Tipologia di
Circolo
Corrispettivo
Triennale
€/Anno
Canone
Primo
€/Anno
Canone Anni Corrispettivo
Canone Anni
Canone
Successivi
Triennale
successivi
Primo €/Anno
€/Anno
€/Anno
€/Anno
A
1.300
500
400
965
365
300
B
1.800
1.000
400
1.330
730
300
C
5.300
2.600
1.200
4.000
2.200
900
D
6.100
3.500
1.300
4.600
2.600
1.000
Di seguito sono indicati i prezzi delle prestazioni a consumo e le tariffe orarie per prestazioni aggiuntive che il
Circolo desiderasse affidare a Contec AQS, in caso di esigenze particolari o specifiche (es. approntamento di
pratiche di prevenzione incendi, sopralluoghi aggiuntivi, ecc.)
Prestazione
Tariffa oraria prestazioni extra convenzione
Fuori Convenzione
Prezzo €
90 € ora
CONVENZIONE
ASI
Prezzo €
70 € ora
Tutti gli importi sono da intendersi al netto di IVA e del 4% cassa previdenza e comprensivi di tutte le spese
necessarie per il corretto svolgimento del servizio, compresi i costi di trasferta dalle sedi Contec AQS (Verona e
Padova) alle sedi dei Circoli.
Articolo 5. Validità della Convenzione
La presente convenzione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione. Il recesso potrà avvenire tramite
raccomandata AR con un preavviso di 60 giorni.
Articolo 6. Contratti con i Circoli, fatturazione e pagamenti
Contec AQS stipulerà contratti triennali per la fornitura dei servizi convenzionati con i Circoli che ne facciano
richiesta.
La fatturazione avverrà alla sottoscrizione del contratto il primo anno e successivamente alla medesima ricorrenza
negli anni a seguire.
Il pagamento verrà saldato tramite bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese.
Il recesso potrà avvenire con un anticipo di 60 giorni rispetto alla data di scadenza.
Padova, 01 agosto 2013
Contec AQS S.r.l.
A.S.I. Comitato Regionale Veneto
Alberto Palombarini
Andrea Albertin
Allegato I: Definizioni e riferimenti normativi
1. ”Lavoratore”
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta
la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e
seguenti del Codice Civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; […].
2. “Disponibilità esclusiva”
Piena disponibilità con titolo di utilizzo esclusivo dei locali.
“custodia della cosa” art. 2051 c.c. definibile come:
§
un effettivo potere fisico sulla cosa, in modo che gli sia consentito di controllare i rischi ad essa
inerenti
§
le cose che un soggetto ha a propria disposizione e può utilizzare quando vuole
§
disponibilità di fatto della cosa a qualunque titolo o addirittura senza titolo.
Al riguardo appare comunque opportuno puntualizzare come si applichino, in materia di SSL, i principi generali
di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c., che impongono al responsabile dell’impianto o dell’associazione sportiva
dilettantistica che di esso abbia la disponibilità – da individuare secondo la normativa di settore che regola la
materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell’ambito
delle attività di riferimento dell’associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto ne sanciscono la
responsabilità secondo i principi comuni della responsabilità civile e penale nel caso di danni causati a terzi da
cose in disponibilità.
art. 2051 del c.c.: "DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA. Ciascuno è responsabile del danno
cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso “fortuito".
Perché tale ipotesi trovi applicazione è necessario:
1) che la cosa sia causa diretta del danno
2) che colui che è chiamato a rispondere del danno abbia un effettivo potere fisico sulla cosa, in modo
che gli sia consentito di controllare i rischi ad essa inerenti.
3. “Ambito di applicabilità” - Regione Veneto, Parere 22 giugno 2010 - Applicazione D.Lgs. 81/08
Associazioni sportive dilettantistiche
Preliminarmente si osserva che l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 , prevede che "Il Decreto Legislativo 81/08
si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio "
Il successivo comma 2 indica, poi, una serie di attività per le quali le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 devono
essere applicate "...tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle
peculiarità organizzative" da individuarsi con specifici decreti ministeriali.
Nel novero di tali ultime attività particolari non sono ricomprese, né quelle svolte dalle Associazioni
sportive dilettantistiche, né quelle delle Associazioni di promozione sociale (ex L. 7 dicembre 2000, n.
383).
A ciò consegue che a tali associazioni dovrà applicarsi il D.Lgs. 81/2008, o in senso estensivo, qualora si
configuri la presenza di un rapporto datore di lavoro/lavoratore, o nei termini dell'art. 21 nei casi ivi contemplati.
Collaboratori che prestano attività a titolo volontaristico o con mero rimborso spese
Il D.Lgs. 81/2008 considera l'ambito del volontariato, ai fini della definizione delle modalità di applicazione della
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con espresso riferimento a:
§
Cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381 (art. 3, co. 3-bis)
§
volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 3, co. 3-bis)
§
volontari della protezione civile (art. 3, co. 3-bis)
§
volontari della Croce rossa italiana (art. 3, co. 3-bis)
§
volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (art. 3, co. 3-bis)
§
volontari di cui alla L. 1 agosto 1991, n. 266 (art. 3, co 12-bis)
§
volontari che effettuano servizio civile (art. 3, co 12-bis).
Per quel che concerne i soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero
rimborso delle spese, in favore delle Associazioni di promozione sociale di cui alla L. 7 dicembre 2000, n. 383 o
delle Associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. 17 dicembre 2002, n. 289 (art. 90), nulla viene
specificamente previsto dalla normativa prevenzionistica.
All'esito della lettura della definizione fornita dall'art. 2 della L. 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul
volontariato) - ai sensi del quale è attività di volontariato quella prestata in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà – si ritiene che l'attività svolta dai soggetti
che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso delle spese, in favore
delle Associazioni di promozione sociale o delle Associazioni sportive dilettantistiche, possa essere equiparata
a quella di volontariato.
Considerate, poi, le disposizioni dettate dall'art. 3, comma 12-bis, in favore dei volontari della L. n. 266/1991,
volte a fornire anche a questi soggetti una tutela prevenzionistica di base (non prevista prima dell'entrata in
vigore del D.Lgs. 81/2008) ed in ragione di motivi attinenti alla rilevanza sociale delle attività svolte dalle
Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni sportive dilettantistiche, all'assenza di fini di lucro,
nonché alle limitate risorse a disposizione delle medesime, si ritiene opportuno estendere la disciplina del citato
art. 3, comma 12-bis altresì ai soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con
mero rimborso delle spese, in favore delle medesime Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni
sportive dilettantistiche.
Tale disciplina, nell'ambito associazionistico in esame, si sostanzia nel fatto che i richiamati soggetti dovranno:
§
utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
§
munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui
al titolo III;
§
ove svolgano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto
ad adottare le misure utili ad eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività svolte, nell'ambito della medesima
organizzazione, dal personale dipendente;
Inoltre, il titolare dell'organizzazione (Presidente dell'Associazione) è tenuto a fornire loro dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il volontario è chiamato ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Al di fuori dei soggetti sopra considerati e, quindi, in presenza di lavoratori ex art. 2, comma 1, lettera a) del
D.Lgs. 81/2008, oppure nel caso in cui gli importi eventualmente corrisposti ai collaboratori sopra considerati
non possano essere riconosciuti a titolo di mero rimborso spese, ma vengano a configurarsi come una
retribuzione, si potranno manifestare le seguenti fattispecie:
§
il prestatore d'opera viene considerato quale lavoratore autonomo (nell'ambito dell'art. 2222 del
codice civile) con applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 81/2008
§
tale soggetto rientra più genericamente nell'ambito dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008,
con conseguente applicazione per esteso delle disposizioni del Testo Unico relative alla tipologia di
attività e di rischio
§
in riferimento alle situazioni in cui un'associazione utilizzi per le proprie attività palestre, impianti o
altri immobili in regime di concessione d'uso, sussiste un obbligo generale di carattere civile e penale
in capo all'associazione medesima di assicurare la sicurezza ai propri associati durante le attività
svolte.
Per quel che concerne la sicurezza di coloro i quali operano per conto dell'associazione, si precisa che le
palestre o i locali dati in concessione d'uso dall'Ente pubblico non rientrano nella disponibilità giuridica
dell'associazione, di conseguenza l'obbligo di garantire la sicurezza a carico delle associazioni viene assolto
mediante l'impegno a rispettare le prescrizioni d'uso dell'Ente proprietario o del gestore che ne hanno valutato i
rischi ed hanno approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi.
In ordine agli obblighi di tutela nei confronti dei collaboratori dell'associazione operanti presso i locali dati in
concessione, si ritiene opportuno che il Presidente della medesima associazione concessionaria debba
informare il collaboratore/volontario delle prescrizioni d'uso ricevute dal concedente.