• ~ l - llt ~ .l., ~~ COMUNE DI CALATAB ANO PROVINCIA DI CATANIA A R E A AMMI NISTRATIVA - SERVIZIO AUTOPARCO DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA (int. n. 04 del 18.02.2014) Reg. Gen. N° J&.t- del \Ù 4~J(Zo l4 OGGETTO: Impegno e liquidazione della spesa di € 1.442,01 per pagamento cartelle esattoriali emesse da Riscossioni Sici lia SpA. , Agente della riscossione per la provincia di Catania, su incarico dell 'Agenzia Delle Entrate Ufficio di Giarre per omesso pagamento delle tasse di proprietà relative ad automezzi comunali. l. Premesso che Riscossione Sicilia SpA Agente della riscossione per la provincia di Catania ha richiesto il pagamento delle seguenti somme per mancato pagamento delle cartelle esattoriali: 1. n? 29320040024432944 000 di euro 267,02; 2. n? 29320130032564619 000 di euro 1.174,99 ; 2. Che gli importi di cui sopra come si evince dagli estratti ruolo cartella esattoriale n? 29320040024432944 000 e dalla cartella esattoriale n? 29329320130032564619000 trasmessi da Risco ssione Sicilia SpA Agente della riscossione per la provincia di Catania, che in copia si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, trovano la loro essenza nell 'omesso pagamento, entro i termini previsti dalla legge, della tassa di proprietà anno 1997 relativa all'Autobotte Comunale targato CT A72219 e della tassa di proprietà anno 2008 dell ' Autocompattatore comunale targato BN31 OEV , come accertato dall' Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Catania - Ufficio territoriale di Giarre; 3. Rilevato che con esclusivo riferimento ai deb iti scaturenti da sentenze esec utive (riconoscibili ai sensi dell 'art. 194, comma 1, letto a del D.Lgs 267/00) la Corte dei Conti, sez. unite per la Regione Siciliana, con parere del 23 febbraio 2005 , rilevata la natura meramente ricogniti va e non autorizzativa della deliberazione consiliare di riconoscimento di legittimità del debito, ha affermato che "il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un pro vvedimento giurisdizionale esecutivo, a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore alle lettere da b) ad e), non lascia margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale ". L'espressione "Sentenze esecutive "di cui alla lettera a), comma l , dell ' art . 194, deve essere intesa nel senso di provvedimenti giudiziari esecutivi da cui deri vino debiti pecuniari a carico dell 'Ente Locale e quindi comprende anche i decreti ingiuntivi esecutivi (Corte dei Conti Sezione di controllo Campania n. 384/2011) ; 4. Atteso che la natura giuridica del decreto ingiuntivo è equiparabile a quella della cartella esattoriale di cui al D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 , che disciplina la riscossione dei debiti verso lo stato e che , pertanto, costituisce titolo esecutivo al pari del decreto ingiuntivo; 5. Preso atto che non si ravvisano ragioni per escludere le superiori cartelle esattoriali dai 6. tito li esecutivi; Dato atto che, alla luce delle superiori considerazioni giur idiche la Corte dei Conti , con il richiamato parere, ammette che al pagamento del debito, possano provvedere gli organi amministrativi, anche prima della deliberazione consi liare di riconoscimento, asso lvendo
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