ALLEGATO 1 al DDUO n. 9875 del 24/10/2014 ACCORDI PER LA COMPETITIVITÀ: Avviso pubblico rivolto alle imprese che hanno superato con esito positivo la prima fase INDICE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Finalità Soggetti proponenti ammissibili Dotazione finanziaria, ambiti di intervento e risorse disponibili Modalità di partecipazione e termini per la presentazione dei progetti Istruttoria delle domande presentate Avvio della procedura per la definizione dei contenuti dell’Accordo per la competitività Obblighi dei soggetti beneficiari Rinuncia e decadenza dal contributo Ispezioni e controlli Aiuti di stato Riservatezza e trattamento dati personali Responsabile del procedimento e responsabile degli ApC Pubblicazione, informazioni e contatti Informativa ai sensi della legge n. 241/90 Disposizioni finali Scheda “Ricerca e innovazione” Scheda “Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio” Scheda “Capitale umano” Allegati A: Domanda di partecipazione B: Proposta Progettuale: Ricerca e Innovazione C: Relazione descrittiva dell’opera infrastrutturale D: Proposta Progettuale: Capitale Umano 1. Finalità L’Avviso pubblico oggetto del presente provvedimento attua le deliberazioni n. 1452 del 28.02.2014 e n.1956 del 13.06.2014, disciplinando le modalità attuative della seconda fase del percorso relativo agli Accordi per la competitività (ApC) e la relativa tempistica. Il percorso prevede la valutazione dei progetti e la definizione, tramite procedura negoziale, degli impegni reciproci e del bilanciamento degli interessi delle parti coinvolte nell’Accordo per la Competitività. 1 2. Soggetti proponenti ammissibili Il presente Avviso è rivolto alle imprese che hanno superato la prima fase di cui al decreto n 2799 del 01.04.2014. Sono escluse le imprese operanti nei settori di cui all’art. 1 par. 3 del Reg CE 651/2014 e quelle che abbiano ricevuto aiuti illegali, nonché le imprese in difficoltà (così come definite dallo stesso Regolamento 651/2014). Coerentemente con quanto previsto all’art. 1 par. 5 lett. a la sede dei soggetti beneficiari in Lombardia è obbligatoria al momento del pagamento del contributo. Per partecipare i soggetti proponenti dovranno presentare i progetti definitivi, che dettaglino la proposta progettuale presentata in fase di manifestazione di interessi e specifichino gli impegni in termini occupazionali (nuove assunzioni, mantenimento dei livelli occupazionali) e i potenziali impatti sul benessere e la competitività della Regione. 3. Dotazione finanziaria, ambiti di intervento e risorse disponibili Le risorse finanziarie disponibili (DGR 1956/2014) sono finalizzate a sostenere i progetti definitivi che sviluppano interventi esclusivamente in uno o più dei seguenti ambiti e in base alla seguente ripartizione: ambito dotazione finanziaria complessiva (euro) 1) Ricerca e Innovazione 8.780.000 Attraverso il presente avviso 2) Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio 3) Capitale umano note 12.000.000 Attraverso il presente avviso Gli interventi non saranno finanziati attraverso il presente avviso ma nell’ambito di bandi della DG Istruzione Formazione e Lavoro (di seguito IFL), attraverso la individuazione di quote di riserva dedicate, che seguiranno il rispettivo iter di comunicazione in esenzione e apposita istruttoria; in tale ambito saranno riconosciute esclusivamente spese sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda da parte dell’impresa a valere sullo specifico bando della DG IFL. Con specifici provvedimenti potranno essere finanziati ulteriori ambiti di cui alla DGR 1956/2014 che attualmente non prevedono risorse. In tal caso l’Accordo per la competitività già sottoscritto potrà essere integrato esclusivamente dalle imprese che 2 nella manifestazione di interesse hanno già previsto interventi relativi a questi ulteriori ambiti con conseguente impegno definito nell’Accordo. Nel caso in cui nella prima fase non venga manifestato interesse in tali ambiti, il soggetto proponente dovrà presentare una nuova manifestazione di interesse. 4. Modalità di partecipazione e termini per la presentazione dei progetti Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso, come di seguito specificato. Le domande di partecipazione (Allegato A) dovranno essere presentate dai soggetti proponenti a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURL e dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il 30 giugno 2015. E’ prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all’art. 5 comma 3 del D.Lgs 123/1998) secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Nel caso le risorse finanziarie disponibili di cui al punto 3) venissero esaurite prima della scadenza naturale della procedura, verrà data tempestiva comunicazione nella sezione del sito dedicato all’Avviso www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della documentazione necessaria ed essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente con firma digitale o elettronica, pena la non ammissibilità. Non saranno ricevibili domande presentate in formato cartaceo o secondo una modalità diversa da quella appositamente indicata. Per presentare la domanda il soggetto proponente deve disporre: − di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); − della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto proponente. La firma elettronica può essere apposta con CRS/CNS (carta regionale/nazionale dei servizi) o con altri dispositivi di firma a patto che questi siano rilasciati da enti certificatori abilitati e che il certificato permetta la firma elettronica avanzata secondo quanto riportato nella “Guida alla Firma Digitale 2009” emanata da CNIPA. Con la domanda di partecipazione il proponente attesta le proprie generalità ai sensi del DPR 445/2000. La domanda dovrà inoltre essere corredata dei seguenti allegati: − copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; − eventuale delega/procura del legale rappresentante alla sottoscrizione; − Proposta Progettuale: Ricerca e Innovazione (Allegato B) − Relazione descrittiva dell’opera infrastrutturale (Allegato C) 3 − Proposta Progettuale: Capitale Umano (Allegato D) Si precisa che il soggetto proponente può presentare anche una sola proposta progettuale. Per fruire dei contributi relativi all’ambito “Capitale umano”, i soggetti interessati dovranno seguire le modalità previste dagli appositi Avvisi della DG IFL. Nel caso in cui il soggetto proponente partecipi in collaborazione con altri partner (imprese o organismi di ricerca e diffusione della conoscenza di cui alla definizione del regolamento comunitario n. 651/2014) deve allegare alla domanda di partecipazione un accordo di partenariato sottoscritto, che fornisca elementi in merito all’oggetto e alla durata della collaborazione, ai ruoli e agli impegni - anche di carattere finanziario ed economico - assunti dal soggetto proponente e dai partner. 5. Istruttoria delle domande presentate La valutazione delle domande di partecipazione pervenute sarà effettuata, in base all’ordine cronologico di arrivo, dal Nucleo di Valutazione, costituito con decreto n. 3001 del 8.04.2014 e successive modifiche , eventualmente integrato da esperti nelle specifiche tematiche oggetto dell’intervento. Il Nucleo di Valutazione effettuerà un’istruttoria: • • amministrativa-formale, verificando la completezza e la correttezza della documentazione presentata tecnica secondo gli elementi e i criteri specificati nelle singole schede relative agli ambiti finanziabili, anche attraverso l’utilizzo di indicatori definiti nella prima seduta del Nucleo. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento approva con proprio decreto gli esiti dell’istruttoria effettuata dal Nucleo di valutazione. Nel corso dell’istruttoria, il Nucleo di Valutazione può richiedere integrazioni della documentazione (la cui mancata trasmissione non sia causa di inammissibilità) ed il rilascio di ulteriori dichiarazioni ritenute utili ai fini dell’esame delle domande presentate. Il Nucleo di Valutazione assegna un termine perentorio per l’invio della documentazione, che non potrà essere superiore ai 15 giorni dalla data della richiesta e sospenderà il termine per la conclusione dell’istruttoria. La mancata risposta del soggetto proponente entro il termine stabilito equivale a rinuncia alla domanda. 6. Avvio della procedura per la definizione dei contenuti dell’Accordo per la competitività Per le proposte progettuali valutate positivamente il Nucleo di valutazione propone al responsabile degli ApC la convocazione del Comitato tecnico degli Accordi (di cui alla DGR 1452/2014) e di eventuali altri soggetti pubblici o privati da coinvolgere nel percorso di definizione dell’Accordo (Avvio procedura negoziale). 4 Durante la procedura negoziale per la definizione dell’ApC, potranno essere individuati, oltre a quanto presentato in sede di progetto preliminare, eventuali altri spazi di collaborazione utili ad amplificare gli impatti sul territorio regionale. I partner pubblici e privati potranno essere coinvolti dall’impresa che ha proposto il progetto o direttamente dal Comitato tecnico per gli accordi. Il responsabile degli ApC conclude, entro 90 giorni dalla data del decreto che approva gli esiti del nucleo di valutazione, la procedura negoziale finalizzata alla predisposizione dei contenuti dell’ Accordo per la competitività che sarà presentata alla Giunta Regionale per l’approvazione. 7. Obblighi dei soggetti beneficiari I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza dall’agevolazione: • al rispetto di tutte le condizioni previste nel presente Avviso e degli impegni formalizzati nell’Accordo (in particolare mantenimento degli obblighi occupazionali per almeno 5 anni); • ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata; • a mantenere gli impegni assunti nei confronti del partenariato laddove presente; • a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste; • ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall’Avviso; • ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate da Regione Lombardia; • a conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate. 8. Rinuncia e decadenza dal contributo I soggetti beneficiari qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione con la stessa modalità utilizzata per la presentazione della domanda. La rinuncia deve essere motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta del contributo. L’intervento finanziario può essere oggetto di decadenza, parziale o totale, nella misura in cui i soggetti beneficiari non ottemperino agli obblighi indicati al punto 7 e richiamati nell’Accordo per la competitività sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti. Con riguardo all’ambito capitale umano si rimanda ai bandi specifici della DG IFL. 5 9. Ispezioni e controlli Regione Lombardia, anche attraverso i propri enti, effettuerà controlli sui progetti finanziati, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo per la Competitività, ed ispezioni presso la sede del soggetto beneficiario allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dall’accordo e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. 10. Aiuti di Stato Il presente avviso è stato oggetto di formale comunicazione alla Commissione Europea (Numero di Caso della Commissione SA39395) ed è in attesa di pubblicazione sul GUUE dell’aiuto in esenzione comunicato. Le agevolazioni previste dal presente Bando, per l’ambito ricerca e innovazione, sono concesse ed erogate nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni ed invio alla Commissione UE tramite notifica elettronica) e art. 12 (controllo) del Regolamento CE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014. Il contributo viene concesso nel rispetto dei limiti imposti dagli articoli 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) e art. 29 (aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione) del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione Europea. Il contributo viene concesso nei limiti di cumulo previsti all'art. 8 del Reg. 651/2014, ossia : • gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati: - con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, - con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento. • gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli previsti dalle singole categorie Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni si fa rinvio al Regolamento n. 651/2014; in ogni caso nulla di quanto previsto dalle presenti disposizioni può essere interpretato in maniera difforme da ciò che è stabilito dal Regolamento stesso. Le presenti disposizioni non pregiudicano la possibilità di concedere aiuti alle imprese in applicazione di altri regimi esentati o autorizzati, o in regime “de minimis” di cui al 6 regolamento (CE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24.12.2013 L352, nel rispetto delle regole sul cumulo. Per i dettagli rispetto alle spese ammissibili e all’intensità dell’agevolazione concedibile per ciascun ambito si rinvia alla specifica scheda . 11. Riservatezza e trattamento dati personali Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso pubblico sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è la Giunta Regionale, nella persona del proprio legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è: • il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione (relativamente all’ambito 1 e 2); • il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro (relativamente all’ambito 3). Eventuali specificazioni, necessarie per il trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi, saranno oggetto dell’Accordo per la competitività. 12. Responsabile del procedimento e responsabile degli ApC Il responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore della UO Competitività, imprenditorialità e accesso al credito della DG Attività Produttive, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia. Il Responsabile degli ApC è il Direttore Generale pro tempore della DG Attività Produttive, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia. 13. Pubblicazione, informazioni e contatti Il presente avviso è pubblicato: sul BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia); sul sito della Direzione Generale Attività Produttive Ricerca e Innovazione e della DG Istruzione, Formazione e Lavoro sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparente - ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 7 14. Informativa ai sensi della legge n. 241/90 Il presente avviso e gli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso la DG Attività Produttive Ricerca e Innovazione, con sede in Milano Piazza Citta di Lombardia, 1. L’accesso agli atti avviene secondo i termini e le modalità previste dalla legge n. 241/1990 e dalla l.r. 1/2012. 15. Disposizioni finali Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. La Regione si riserva di impartire, ove necessario, ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali. La Regione si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare la presente procedura anche successivamente alla presentazione delle proposte progettuali, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. In tale evenienza, i soggetti proponenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento. 8 16. Scheda “Ricerca e Innovazione” 1. PROGETTI E SOGGETTI AMMISSIBILI Sono ammissibili all’intervento finanziario di cui al presente Avviso, i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale (art.25 par 2 lettere b e c del REG CE 651/14) e/o di innovazione di processi e dell’organizzazione ( di cui all’art 29 REG CE 651/14) di importo uguale o superiore a 1.000.000,00 euro, presentati dai soggetti che hanno superato la prima fase (manifestazione di interesse). Possono partecipare come partner dei progetti di R&I imprese singole di qualsiasi dimensione, che abbiano competenze di punta nelle tecnologie interessate, anche in partenariato con Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza pubblici e privati (solo nel caso di progetti di R&S). Qualora il soggetto proponente, ammesso alla seconda fase, vi partecipi in collaborazione con altri partner (imprese o organismi di ricerca e diffusione della conoscenza di cui alla definizione del regolamento comunitario n. 651/2014) deve allegare alla domanda di partecipazione uno specifico accordo di partenariato (così come definito nell’articolo 4 del presente avviso). I Progetti di ricerca industriale e di attività di sviluppo sperimentale e/o di innovazione di processi e dell’organizzazione (cosi come definiti nel regolamento 651/2014) devono: a) essere finalizzati ad accrescere il sistema delle conoscenze e conseguentemente l’utilizzo di applicazioni innovative che abbiano ricadute e significativi impatti relativamente a una delle seguenti aree di specializzazione definite dalla Strategia Regionale (DGR n. 1051 del 5 dicembre 2013 cosi come integrata dalla DGR 2146/2014 e successiva specifica di cui alla DGR 2472/2014 ): Aerospazio, Agroalimentare, Eco-industria, Industrie creative e culturali, Industria della salute, Manifatturiero avanzato, Mobilità sostenibile b) essere realizzati in Lombardia e presentare una ricaduta per le imprese coinvolte in termini di crescita, competitività, strategie di mercato e dovranno attivare nuove opportunità di sviluppo per il territorio lombardo in termini di qualità occupazionale, produttività, competitività, sviluppo delle competenze tecniche, scientifiche e professionali nonché presentare impatti significativi sulle priorità del benessere della Regione; c) concludersi con la realizzazione e la qualificazione di un impianto sperimentale o un prototipo del prodotto e/o servizio innovativo e/o un’innovazione di processo o organizzativa. 9 Coerentemente con l’art 1 par 5 lettera c del REG CE 65172014 i risultati della ricerca dello sviluppo e dell’innovazione possono essere sfruttati anche in altri Stati membri. Le grandi imprese che partecipino all’ApC come Soggetti beneficiari, devono esplicitare, nell’ambito del Progetto di R&I presentato, l’effetto di incentivazione dell’aiuto, dimostrando cioè che l’aiuto determina un cambiamento di comportamento, inducendole ad accrescere il livello di attività di ricerca, sviluppo e innovazione in termini di dimensione, di portata, di importi di spesa e ritmo, fornendo le informazioni previste al paragrafo 4.4 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca e sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) in conformità al modello che verrà reso disponibile sul sito www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al presente Avviso. 2. DURATA DEI PROGETTI I Progetti di R&I devono essere avviati, pena la decadenza dal Contributo, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione dell’ApC. I progetti di R&I devono essere realizzati entro 24 mesi dall’Avvio. E’ fatta salva la possibilità di concessione di proroga non superiore a 6 mesi, che potrà essere concessa dal responsabile del procedimento, previa informativa al Nucleo di valutazione, su richiesta del Soggetto beneficiario accompagnata da una nota che illustri le motivazioni che ne comprovino la necessità. Tale proroga potrà, infatti, essere concessa solo a fronte di motivate esigenze di sviluppo e/o gestione del Progetto di R&I. La richiesta dovrà essere presentata sino a 30 (trenta) giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto di R&I di cui al presente articolo. 3. SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda sul seguente avviso ed entro la data di conclusione del progetto. Le spese considerate ammissibili ai fini del Contributo nell’ambito del presente Avviso sono esclusivamente quelle sostenute dai Soggetti beneficiari e direttamente imputabili alle attività previste nel Progetto di R&I medesimo nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Ai sensi dell’art. 25 e 29 del Regolamento (CE) n. 651/2014, le spese per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale o di innovazione di processo o organizzazione, a pena di inammissibilità, devono essere riconducibili ad una delle seguenti tipologie: a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale di supporto (che risulti, in rapporto col Soggetto beneficiario, dipendente a tempo indeterminato o determinato, lavoratore parasubordinato, titolare di borsa di dottorato, di assegno di ricerca, di borsa di studio, stage) nella misura in cui sono impiegati per la realizzazione del progetto; 10 b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto: comprendono i costi di ammortamento - calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia – relativi a macchinari e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto di R&I (fatta salva la possibilità di rendicontare l’intero coto di macchinari e attrezzature utilizzati per il Progetto di R&I quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del progetto stesso); c) costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca per un massimo del 30% delle spese totali ammissibili del Progetto di R&I; d) altri costi di esercizio, direttamente connessi alla realizzazione del progetto di R&I, per un massimo del 30% delle spese totali ammissibili; sono inclusi: i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi sostenuti direttamente per effetto del progetto; rientrano in tale voce anche le spese di certificazione e la commissione annuale o frazione per il rilascio della fidejussione (sono escluse le spese di istruttoria e qualsiasi altra spesa accessoria pur connessa al rilascio della fidejussione medesima) fino ad un massimo del 2% annuo dell’importo garantito. e) studi di fattibilità: i costi per la realizzazione di attività preliminari di analisi, strettamente funzionali ai Progetti di R&I per un massimo del 5% delle spese totali ammissibili del Progetto di R&I ed esclusivamente se acquisiti all’esterno del Partenariato e a prezzi di mercato (costi non ammissibili nel caso di progetti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione); f) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di R&I fino ad un massimo del 15% delle spese ammesse per il personale. Comprende tutte quelle spese non comprese nelle categorie precedenti purché si attesti la diretta imputabilità di tali spese al Progetto di R&I. Per le intensità di aiuto si fa riferimento a quanto riportato nella tabella al par.4. Le suddette spese si intendono al netto di IVA o altre imposte, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati. Non sono considerate ammissibili, le seguenti tipologie di spesa relative a: - attività orientate alla commercializzazione; - adeguamenti ad obblighi di legge; - manutenzione ordinaria di impianti, macchinari e attrezzature; - servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento dei soggetti partecipanti; - canoni di locazione finanziaria (leasing) di macchinari e attrezzature. 11 4. CARATTERISTICHE ED INTENSITA’ DELL’INTERVENTO FINANZIARIO Sono considerati ammissibili progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale o di innovazione dei processi e dell’organizzazione di importo superiore o uguale a 1.000.000 euro. L’intensità dell’agevolazione finanziaria concedibile, a fondo perduto, potrà essere al massimo pari a quella indicata nel regolamento sopracitato in vigore, con un tetto massimo di contributo concedibile pari a 2.000.000,00 euro per ciascun Accordo per la Competitività secondo la seguente tabella. Intensità di aiuto massima dell’intervento finanziario (fondo perduto) in % proquota delle spese ammissibili Micro/Piccola Impresa Media Impresa Grande Impresa Organismo di ricerca (eventuale) 40% 40% 40% - (50%) 50%) 50%) 50% 35% 35% 25% - (in caso di collaborazione effettiva tra imprese: A) per le grandi imprese collaborazione con almeno una PMI B) tra un’impresa e un organismo di ricerca)* (40%) (40%) (40%) 40% Studi di fattibilità preliminare a Ricerca industriale o sviluppo sperimentale 60% 50% 40% 40% Innovazione dei processi e dell’organizzazione 50% 50% 15% - Ricerca industriale (in caso di collaborazione effettiva tra imprese: A) per le grandi imprese collaborazione con almeno una PMI B) tra un’impresa e un organismo di ricerca)* Sviluppo sperimentale solo se la GI collabora con le PMI e se le PMI coinvolte 12 In percentua le rispetto alle spese ammissibil i Massimo 5% delle spese totali ammissibili sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili *) in caso di collaborazione effettiva tra imprese, ogni singola impresa non può sostenere più del 70% dei costi ammissibili mentre nel caso di collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, quest’ultimi organismi devono sostenere almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno diritto a pubblicare i risultati della propria ricerca 5. CRITERI DI VALUTAZIONE L’istruttoria di merito avverrà mediante procedura valutativa a sportello, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, e si baserà sui seguenti elementi: ELEMENTI DI VALUTAZIONE CONTENUTI SOSTENIBILITA’ PUNTEGGIO PESO Qualità e chiarezza del progetto 0-100 0-20 Coerenza e rilevanza degli obiettivi del progetto con la strategia regionale S3 e valore aggiunto del progetto rispetto allo sviluppo dei Cluster Tecnologici Regionali, con particolare riferimento al potenziamento dei laboratori di ricerca 0-100 0-15 Grado di innovatività del progetto 0-100 0-20 Coinvolgimento e collaborazioni significative previste nel progetto con PMI e/o organismi di ricerca 0-100 0-10 Competenza ed esperienza del team coinvolto nel progetto di ricerca 0-100 0-5 Adeguatezza economico-finanziaria e coerenza del budget 0-100 0-10 Significatività dei risultati e impatto attesi sul sistema scientifico, produttivo, ambientale e sociale lombardi, con preciso focus sulle dimensioni del benessere e della competitività, anche in termini di investimenti fissi, di risorse umane dedicate alla ricerca e di ampliamento del mercato di riferimento potenziale 0-100 0-20 0-100 0-100 TOTALE I Progetti di R&I che avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti su un massimo di 100 non saranno ammessi. 13 6. PROCEDURE DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE Il contributo concesso può essere erogato secondo una delle seguenti modalità che potrà essere scelta dal beneficiario ammesso, in fase di ApC: 1. Erogazione in tre tranche a) Prima tranche fino al 30% del contributo che può essere richiesta in alternativa: a.1. a titolo di anticipazione; l’anticipazione sarà erogata previa presentazione, dopo la sottoscrizione dell’ApC e avvio del progetto, di fidejussione per un importo pari all’anticipazione concessa; a.2 a seguito della effettiva realizzazione del 30% delle spese ammesse complessive del Progetto di R&I, dietro presentazione di una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del Progetto di R&I e la relativa rendicontazione delle spese sostenute; b) Seconda tranche fino al 40% del contributo, a seguito della effettiva realizzazione del 70% delle spese ammesse complessive del Progetto di R&I, dietro presentazione di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del Progetto di R&I e la relativa rendicontazione delle spese sostenute; c) Terza tranche a saldo a conclusione del Progetto di R&I, previa presentazione della relazione finale sull’esito del Progetto di R&I corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute, effettuate e liquidate e previa verifica della suddetta documentazione. 2. Erogazione in due tranche a) Prima tranche fino al 50% del contributo che può essere richiesta in alternativa: a.1. a titolo di anticipazione; l’anticipazione sarà erogata, dopo la sottoscrizione dell’ApC e avvio del progetto, previa presentazione di fidejussione per un importo pari all’anticipazione concessa; a.2 a seguito della effettiva realizzazione del 50% delle spese ammesse complessive del Progetto di R&I, dietro presentazione di una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del Progetto di R&I e la relativa rendicontazione delle spese sostenute; d) Seconda tranche a saldo a conclusione del Progetto di R&I, previa presentazione della relazione finale sull’esito del Progetto di R&I corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute, effettuate e liquidate e previa verifica della suddetta documentazione. 3. Erogazione in un’unica tranche a saldo: Il contributo è erogato in un’unica soluzione a saldo a conclusione del Progetto di R&I, previa presentazione della relazione finale sull’esito del Progetto di R&I corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute, effettuate e liquidate e previa verifica della suddetta documentazione. 14 La relazione finale corredata dalla suddetta documentazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione del Progetto di R&I, corrispondente alla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile. Ai Progetti di R&I ammessi al contributo verrà applicata la ritenuta d’acconto del 4% di cui al DPR 600/1973, art. 28 comma 2 nei casi in cui ne sussistano le condizioni. Ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono: - essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (titolo di spesa); - derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto di R&I, i termini di consegna, le modalità di pagamento; - essere effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda ai sensi del presente Avviso ed entro e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto di R&I; - essere pertinenti e connesse al Progetto di R&I approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente articolo 3. Le spese non attestabili tramite fatture devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al Progetto di R&I in base ad apposita documentazione che ne attesti l’imputazione percentuale alle attività finanziate. I Soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto di R&I. La domanda di erogazione del contributo dovrà essere presentata dai Soggetti beneficiari utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito [email protected]. Le tranche saranno erogate: - entro 60 giorni dalla data di protocollo della domanda di richiesta di erogazione, per la prima e seconda tranche di erogazione; - entro 90 giorni dalla data di protocollo della domanda di erogazione, per la terza tranche di erogazione previa: a) verifica della rendicontazione delle spese; b) verifica delle relazioni intermedie e finali dei Progetti di R&I; Regione Lombardia procederà all’acquisizione e verifica, laddove pertinente, della documentazione necessaria ai fini dell’erogazione, ossia: • la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva), valido al momento dell’erogazione; 15 • certificato camerale ; • nulla osta antimafia o, in alternativa, informativa antimafia, rilasciata dalla Prefettura di competenza, come previsto dal D.L. 8.8.1994 n. 490 attuativo della L. 17.1.1994 n 47 e DPR 3.6.1998 n. 252; • quanto previsto dall’art. 48 bis del DPR 602/2003 e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero Economia e Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 10.000,00; • la regolarità della dichiarazione relativa ad eventuali aiuti illegali non rimborsati e ai vincoli relativi al cumulo. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto di R&I non determinano in alcun caso incrementi dell’ammontare del contributo concesso. In sede di erogazione del saldo del contributo si potrà procedere alla rideterminazione del contributo medesimo, in relazione a diminuzioni dell’ammontare delle spese ammissibili, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’ApC, che sarà oggetto di specifica verifica da parte degli esperti coinvolti nel Nucleo di valutazione. 16 17. Scheda “Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio” 1. SOGGETTI E PROGETTI AMMISSIBILI Possono beneficiare del contributo: Province; Comunità Montane; Comuni; Enti Locali nelle forme associative previste dal Titolo II, capo V del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; Altri enti pubblici che saranno coinvolti nel percorso di definizione degli Accordi, o dall’impresa che propone il progetto o da Regione Lombardia in sede di convocazione del Comitato tecnico per gli accordi. Tale coinvolgimento è formalizzato da una relazione descrittiva dell’opera infrastrutturale che si intende realizzare nell’ambito dell’ApC, unitamente ai costi di massima, presentata: - dall’impresa, di intesa con l’ente pubblico coinvolto (Allegato C), che la sottoscrive, nel momento di presentazione della domanda al presente Avviso; dall’ente pubblico, se il coinvolgimento avviene in sede di Comitato tecnico per gli accordi. Il finanziamento dell’opera infrastrutturale, approvata nell’ambito dell’ApC, potrà essere concesso a seguito della presentazione del progetto preliminare formalizzato con delibera dell’ente pubblico richiedente. 2. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO I progetti cofinanziabili potranno svilupparsi nei seguenti ambiti: a) Infrastrutture per la mobilità delle merci e/o delle persone; b) Riqualificazione di ambiti urbani e periurbani degradati dalla presenza di insediamenti industriali; c) Aree attrezzate, recupero e riutilizzo di edifici industriali dismessi; Nella prima linea di intervento rientrano e sono ammissibili, in termini indicativi e non esaustivi, le opere di seguito indicate (anche esterne alle aree degli insediamenti produttivi, purché ad esse strettamente funzionali e collegate, le quali siano migliorative delle problematiche interessanti l’area e finalizzate ad una organica razionalizzazione del territorio): 17 Strade: di collegamento/innesto/raccordo con il sistema viario esistente (nuova formazione, potenziamento e/o riqualificazione); Impianti ferroviari: di collegamento/innesto/raccordo potenziamento e/o riqualificazione); Idrovie: nuova formazione, potenziamento e/o riqualificazione; Porti, esclusi quelli turistici, e banchine commerciali: nuova formazione potenziamento e/o riqualificazione esistente; Piccoli sistemi di interscambio e stoccaggio delle merci: nuova formazione potenziamento e/o riqualificazione. (nuova formazione, Nella seconda linea di intervento riqualificazione di ambiti urbani e periurbani e riqualificazione/ristrutturazione di edifici e spazi pubblici sono previsti interventi di: riqualificazione e risanamento di ambiti urbani e periurbani, degradati per la presenza di insediamenti ed attività produttive industriali; riqualificazione e recupero di edifici, prioritariamente dismessi, in ambito urbano e periurbano, da destinare ad attività produttive (PMI) o a supporto del sistema delle stesse imprese (ad es. sedi per le associazioni imprenditoriali, sedi per la gestione unica delle commesse – acquisti e/o distribuzione comune - per le imprese del territorio, sedi ricreative, strutture fieristiche, ecc.), realizzazione di strutture da destinare ad attività di impresa ovvero per la realizzazione di incubatori di imprese limitatamente ai soli casi di dimostrata carenza e di effettiva e documentata esigenza. Nella terza linea di intervento rientrano e sono ammissibili le opere di completamento/riqualificazione/valorizzazione di aree per insediamenti produttivi esistenti: adeguamento e riqualificazione delle opere di urbanizzazione primaria, nei casi di completamento di aree esistenti anche attraverso la realizzazione di strutture da destinare ad attività industriale o a supporto del sistema delle stesse imprese ovvero per la realizzazione di incubatori di imprese limitatamente ai soli casi di dimostrata carenza e di effettiva e documentata esigenza; opere di miglioramento, riqualificazione e/o potenziamento infrastrutturale di accesso all’area industriale, opere di riqualificazione atte a ridurre/eliminare effetti ambientali e sanitari negativi, nonché interventi relativi al ciclo idrico integrato; interventi di messa in sicurezza, recupero e riqualificazione di funzioni idrogeologiche ovvero di sistemazione e regimazione delle acque che attraversano o interagiscono direttamente con l’area industriale. 18 3. SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili a contributo le spese effettivamente e direttamente sostenute dal Soggetto Pubblico riguardanti: - la realizzazione delle opere e dei lavori per gli interventi di cui alle precedenti linee nonché l’acquisto, l’installazione di attrezzature, la realizzazione d’impianti per le destinazioni specifiche di utilizzo e dotazioni tecnico-infrastrutturali; - le spese tecniche fino a un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo a base d’appalto purché le stesse siano strettamente legate alla preparazione o esecuzione degli interventi, comprese le spese per la progettazione, la direzione lavori, gli studi di valutazione d’impatto ambientale, se richiesti dalla normativa vigente, e i collaudi di legge; - gli oneri per la sicurezza; - l’acquisto degli arredi funzionali al progetto. I costi di funzionamento dell’infrastruttura sono a carico dell’ente pubblico. In ordine all’infrastruttura pubblica si precisa quanto segue : la proprietà deve essere pubblica e mantenere il vincolo di destinazione per almeno cinque anni non deve generare entrate né essere gestita come attività economica la messa a disposizione agli interessati avviene su base aperta, trasparente e non discriminatoria. 4. DURATA DEI PROGETTI Le Proposte Progettuali dovranno essere realizzate nel periodo massimo definito nell’ambito dell’accordo anche in relazione alle caratteristiche dell’opera . Il termine iniziale coincide con la data di inizio lavori. 5. CRITERI DI AMMISSIBILITA’ AL FINANZIAMENTO Gli elementi indispensabili per l’ammissibilità del progetto sono: livello di progettazione minimo ammissibile al finanziamento costituito dal progetto preliminare redatto secondo la normativa vigente; completezza della documentazione richiesta; coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti; conformità con le disposizioni vigenti in materia ambientale, di appalti pubblici e di legislazione del settore; La mancanza di uno degli elementi proposta progettuale. comporta la necessità di adeguamento della 19 6. CARATTERISTICHE ED INTENSITA’ DELL’INTERVENTO FINANZIARIO Il contributo, a fondo perduto, potrà essere pari al 100% dell’investimento, con un tetto massimo di contributo concedibile pari a 1.000.000 euro per ciascun Accordo per la Competitività. 7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE pertinenza del progetto rispetto agli obiettivi dello specifico Max 30 Accordo per la Competitività; congruità dei tempi di realizzazione del progetto rispetto agli Max 20 obiettivi dello specifico Accordo per la Competitività; impatto sul territorio di riferimento in termini di benessere e Max 30 competitività coerenza con le politiche comunali, provinciali e regionali o di Max 20 settore; La proposta è ammissibile se ottiene un punteggio superiore a 60 punti su 100 8. PROCEDURE DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE A seguito della presentazione del progetto preliminare, formalizzato con delibera dell’ente pubblico richiedente, le erogazioni avverranno secondo le seguenti modalità: La prima tranche sarà erogata: - ad inizio dei lavori, previa trasmissione entro i successivi 30 giorni dall’avvio dei lavori, da parte del soggetto beneficiario all’Amministrazione Regionale, di copia del contratto d’appalto, dei verbali di consegna ed inizio dei lavori e del nuovo quadro economico come eventualmente aggiornato a seguito della aggiudicazione dell’appalto. Sulla base di tale documentazione, con decreto della Amministrazione Regionale, sarà disposta la formale determinazione e conferma dell’aiuto finanziario con relativo impegno di spesa, eventualmente rideterminato sulla base delle risultanze dell’appalto, qualora l’aggiudicatario abbia formulato una offerta in ribasso. L’erogazione della prima tranche è pari al 40% dell’importo complessivamente autorizzato. 20 La seconda tranche sarà erogata: - successivamente all’avvenuta esecuzione di opere per un valore pari o superiore al 60% dell’importo contrattuale dei lavori appaltati e all’avvenuta liquidazione di spese di almeno il 40% dell’aiuto finanziario concesso, su richiesta del soggetto beneficiario corredata da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento. La seconda tranche è pari al 40% dell’aiuto finanziario concesso. L’erogazione del saldo, compreso nel limite massimo dell’aiuto finanziario concesso, avverrà: - previo decreto dell’Amministrazione Regionale, su richiesta del soggetto beneficiario corredata dalla documentazione attestante la fine dei lavori, dal certificato di collaudo tecnico/amministrativo delle opere (o dal certificato di regolare esecuzione) e dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, completa di relazione illustrante il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ove l’opera realizzata necessiti di convenzioni per la sua gestione, è necessario produrre una certificazione in cui vengano indicati: le modalità di gestione, l’inizio delle attività e le procedure dirette ad individuare il soggetto gestore dell’opera realizzata. Ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono: - essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (titolo di spesa); - derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento; - essere effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda ai sensi del presente Avviso ed entro e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto; - essere pertinenti e connesse al Progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente punto 3. Le spese non attestabili tramite fatture devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al Progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l’imputazione percentuale alle attività finanziate. I Soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto. La domanda di erogazione del contributo dovrà essere presentata dal Soggetto beneficiario utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito istituzionale. Le tranche saranno erogate: - entro 60 giorni dalla data di protocollo della domanda di erogazione, per la prima e seconda tranche; - entro 90 giorni dalla data di protocollo della domanda di erogazione, per il saldo 21 previa: 1. verifica della rendicontazione delle spese; 2. verifica delle relazioni intermedie e finali dei Progetti. 22 18. Scheda “Capitale Umano: Progetti formativi o per l’occupazione anche a favore di giovani, lavoratori svantaggiati e disabili” Gli Accordi per la competitività costituiscono un ambito privilegiato per la valorizzazione del capitale umano, in quanto permettono di sviluppare interventi realmente finalizzati al rilancio aziendale in stretta connessione con gli accordi aziendali. Le tipologie degli accordi aziendali, come previsto dalla DGR n.1452 del 28/02/2014 e dalla DGR 1956 del 13.06.2014, sono gli Accordi aziendali, aventi le caratteristiche della contrattazione di secondo livello, che fondano il rilancio aziendale su una visione comune e su una comune responsabilità delle parti sociali. 1. SOGGETTI AMMISSIBILI Possono accedere ai contributi della DG Istruzione Formazione e Lavoro le imprese che abbiano sottoscritto un accordo aziendale ai sensi dell’art. 23 ter della l.r 22/2006 o ai sensi dell’art.2 della l.r. 21/2013, che abbia le caratteristiche della contrattazione di secondo livello. 2. CRITERI DI VALUTAZIONE E AMMISSIBILITÀ Nell’ambito della valutazione delle proposte di Accordi per la competitività saranno presi in considerazione i progetti aziendali, ai sensi dell’art. 23 ter della l.r 22/2006 o ai sensi dell’art.2 della l.r. 21/2013, che abbiano le caratteristiche della contrattazione di secondo livello e che siano: - virtuosi, perché hanno un impatto positivo sulla competitività aziendale e sul territorio (mediante benefici all’indotto), e sono incentrati allo sviluppo o al mantenimento dell’occupazione (anche mediante l’attenuazione del ricorso agli ammortizzatori sociali). - innovativi, perché nell’ambito delle corrette relazioni industriali e degli spazi concessi dalla contrattazione e dalle norme che la regolano, riescono a determinare le condizioni organizzative per lo sviluppo aziendale. In questo contesto, l’accordo aziendale verrà valutato secondo i seguenti criteri: - Innovatività del progetto presentato; - Obiettivi occupazionali in termini di incremento o mantenimento del livello occupazionale; - Sinergia dell’intervento sulla competitività del territorio regionale; - Impatto dell’intervento verso soggetti con disabilità in termini di miglioramento delle condizioni lavorative e aumento dell’occupazione di soggetti disabili; - Adeguatezza del piano formativo presentato ai fabbisogni espressi nel piano di rilancio. 23 In particolare, saranno valutati positivamente alcuni elementi caratteristici della contrattazione di secondo livello come ad esempio: - forme innovative di organizzazione aziendale finalizzate al rilancio anche a fronte di forme di incentivazione; - percorsi di riqualificazione professionale; - promozione di occupazione giovanile; - forme di responsabilità sociale dell’impresa finalizzate dell’occupazione anche dei soggetti portatori di disabilità. al mantenimento Il progetto dovrà quindi essere corredato della seguente documentazione: 3. - copia dell’accordo sottoscritto dalle Parti; - progetto di rilancio dell’azienda; - fabbisogni formativi connessi al piano di rilancio; - descrizione del personale coinvolto in termini di mansioni e ruoli ricoperti in azienda. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO Le tipologie di investimento riguardano progetti aziendali riconducibili ai seguenti interventi: Formazione continua per i dipendenti, mediante una riserva prevista dallo specifico avviso di formazione continua della DG IFL. Formazione per i dipendenti in contratto di solidarietà, mediante l’accesso ai fondi destinati alla fascia 4 della Dote Unica Lavoro. Rafforzamento delle competenze e adeguamento del posto di lavoro per i dipendenti disabili, mediante un’azione di sistema dedicata prevista in uno specifico avviso della DG IFL. Come decritto al punto 4 del presente avviso per fruire dei contributi relativi agli interventi di valorizzazione del capitale umano i soggetti interessati dovranno seguire le modalità previste dagli appositi avvisi della DG IFL. 24
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