A.N.F. - Associazione Nazionale Forense

A.N.F.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE
OSSERVAZIONI
per la Commissione Giustizia
della Camera dei Deputati
sullo
Schema di Decreto Ministeriale
recante modalità di elezione
dei componenti dei consigli
degli ordini circondariali forensi
Audizione del 7 ottobre 2014
ANF Associazione Nazionale Forense - Via dei Gracchi, 39 -00192 ROMA
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A.
La riserva di Regolamento
Il Regolamento sottoposto all’attenzione di Codesta Commissione è attuativo delle previsioni dell’’art. 28, L. 31/12/2012, n. 247, che al comma 2
prevede
“i componenti del consiglio (dell’Ordine) sono eletti dagli iscritti
con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.
Nella fissazione dei criteri, cui il Regolamento dovrebbe uniformarsi, il
citato comma prosegue prevedendo che
“Il regolamento deve prevedere, in ossequio all' articolo 51 della
Costituzione , che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.
Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei
consiglieri eletti.
La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di
esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai
due generi.
Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione
delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.
Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e
negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
B.
La parità di genere
Per ciò che qui interessa, quindi, la Legge manda al Regolamento di assicurare l’operatività di un principio, e cioè che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli eletti.
Ciò non attiene, in via diretta alle modalità di formazione delle liste, ma
fissa un criterio il cui raggiungimento deve essere assicurato dal Regolamento: che cioè – anche prescindendo da liste, preferenze o voti –
l’individuazione degli eletti dovrà essere effettuata in modo equilibrato tra
generi a prescindere dalle strette risultanze elettorali.
Quanto sopra, pertanto – lascia intendere la Legge - comporta ineleggibilità dei candidati che possano aver ottenuto un numero di preferenze tali
da essere collocati in graduatoria in posizione astrattamente utile, ma che
avessero davanti a sé un numero di candidati delle stesso genere pari ad
almeno due terzi degli eleggibili.
C.
La facoltà di esprimere maggiori preferenze
Il medesimo comma prevede – per rafforzare il medesimo principio di
cui sopra - che il Regolamento debba dare attuazione ad un ulteriore criterio, e cioè che chi esprime preferenze a favore di candidati di entrambi i
generi, possa esprimere un numero di preferenze maggiore rispetto a
chi le esprime a favore di un solo genere, con la conseguenza che in
quest’ultima ipotesi se ne dovrà esprimere un numero minore.
La Legge, quindi, non cristallizza un precetto, e cioè un criterio numerico esatto, ma indica un principio generale – l’equilibrio tra generi - la
cui attuazione in concreto del principio è demandata al Regolamento, modulando la disciplina delle preferenze e lo scorrimento delle graduatorie.
D.
Il voto limitato – immediata operatività
Ciò che però la Legge successivamente prevede chiaramente – senza
alcuna riserva di Regolamento – è il disposto del comma 3, che fissa il criterio del voto limitato (già noto in materia associativa, societaria ed altro).
La norma in esame dispone:
Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eLeggere, arrotondati
per difetto.
Nel caso in esame la norma, non necessita di alcuna attuazione, che
infatti la Legge non prevede, a differenza del comma che precede, ed è autonoma da un punto di vista sistematico e cristallizza un principio noto
all'ordinamento, e cioé, per l'appunto, quello del voto limitato.
È sin troppo facile notare che la disposizione appare come immediatamente efficace e vincolante, posto che non contiene in sé alcuna deroga.
La Legge, quindi prevede esplicitamente – senza alcuna riserva di Regolamento – che il massimo delle preferenze (voti) che l'elettore può esprimere
è quindi pari a due terzi degli eleggibili.
Il voto limitato, come noto, risponde ad un criterio di tutela delle minoranze, funzionale ad assicurare la presenza dialettica di soggetti che possano esprimere opinioni non uniformi all’interno di un organo collegiale.
E.
La previsione in violazione di legge dello schema di regolamento
Lo schema di Regolamento in esame, tuttavia, proprio in relazione alla
norma sopra richiamata, appare ipotizzato in palese violazione di Legge, posto che, in particolare, all’art. 9, prevederebbe:
-
al comma 5 che in caso di voto destinato ai due generi le preferenze espresse possono essere pari al numero complessivo dei
componenti da eleggere;
-
al comma 6 che in caso di espressione di voti espressi a favore di
un solo genere, le preferenze non possono essere superiori a due
terzi degli eligendi.
La previsione del comma 5 è dunque chiaramente e direttamente
contraria a quella dell’art. 28, comma 3 della Legge.
La notazione è chiara ed evidente, tanto che sembra solo necessario
prenderne solo atto1.
F.
Valutazioni conclusive
Traendo le fila del ragionamento, pertanto, va evidenziato che la Legge
prevede
-
che un terzo degli eletti spetti comunque al genere meno rappresentato, in deroga alla graduatoria assoluta;
-
che ogni elettore possa esprimere voti per non più di due terzi degli eligendi.
Per esser conforme a Legge, il Regolamento dovrà dunque stabilire:
-
quante preferenze potrà esprimere l'elettore che votasse per candidati dello stesso genere;
-
come dovranno essere ripartite le preferenze in caso di espressione di voto a favore dei due generi.
Di certo, invece, un Regolamento legittimo:
1 È utile, tuttavia, tornare ai criteri di maggiore o minore numero di preferenze di cui all’art.
28, comma 2 della Legge, per meglio percepirne il senso.
Non v'é dubbio che il numero maggiore di preferenze che il Regolamento potrebbe consentire di esprimere, anche considerando il diverso grado gerarchico delle fonti, non potrebbe mai
essere superiore al limite massimo di voti che la Legge consente.
Il che significa che, solo in caso di espressione di voti per i due generi sará possibile indicare il numero massimo di preferenze pari ai due terzi.
Spetta invece al Regolamento fissare criteri per l'eventuale articolazione delle preferenze tra i
due generi (potrebbe essere due terzi, ma non necessariamente, visto che in ogni caso al genere meno rappresentato spetteranno comunque almeno un terzo degli eletti).
Parallelamente, d’altro canto, laddove venissero votati candidati di un solo genere, il numero
dei voti esprimibili dovrebbe essere minore del massimo possibile (e cioè due terzi degli
eleggibili).
Quanto minore lo dovrebbe stabilire il Regolamento.
-
non potrà mai consentire la votazione di un numero di candidati
eccedente i due terzi, stante la previsione imperativa della Legge;
-
potrà consentire la votazione dell’intera quota dei due terzi di eligendi unicamente se saranno ivi rappresentati entrambi i generi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'art. 9 dello
schema di Regolamento appare in violazione dell'art.28, laddove:
-
G.
consente l'espressione di preferenze in misura pari al 100% dei
consiglieri da eleggere (comma 5);
consente di esprimere un numero di preferenze pari a due terzi
degli eligendi (limite massimo di cui all'art. 28, comma 3) votando
candidati di un unico genere.
Emendamenti correttivi
Rispetto allo schema di Regolamento all’esame, pertanto, sono necessari emendamenti correttivi tra i quali si segnalano:
All’art. 9
Per non incorrere a palese violazione dell’art. 28, comma 3 della Legge,
-
al comma 2,
dopo le parole “pari a”, aggiungere “due terzi di”;
-
al successivo comma 5,
dopo le parole “pari al”, aggiungere “,massimo a due terzi del”;
-
al comma 6,
sostituire le parole “dei componenti da eLeggere del consiglio”,
con “delle preferenze esprimibili a norma del comma 2”, e le parole “della scheda” con “delle preferenze espresse oltre il numero
consentito”.
All’art. 7
Per non incorrere nella violazione dei principi di cui all’art. 28, commi
3 (voto limitato senza alcuna deroga) e 2 (pari opportunità) della Legge,
-
al comma 1,
dopo le parole “pari a”, aggiungere “due terzi di”;
-
al comma 2
sostituire la parola “eleggibili” con “indicabili a norma del comma
precedente”.