Tre minuti di…

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Le notizie di oggi in sintesi – 05.03.2014
Versamenti > Codici tributo F24
Fiscal Flash n. 51 – Ravvedimento e compensazione: i codici tributo
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 25/E del 04 marzo 2014, ha istituito i codici tributo per il
versamento, tramite il modello F24, della sanzione e degli interessi di cui all’articolo 13, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, su importi rateizzati ai sensi dell’articolo 8,
comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell’articolo 48, comma 3-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Con la risoluzione 24/E del 04 marzo 2014 è invece stato istituito il codice tributo per il versamento,
tramite i modelli “F24 Enti pubblici” e “F24 Versamenti con elementi identificativi” delle somme dovute
dalle Pubbliche Amministrazioni a titolo di restituzione degli importi dei crediti utilizzati in
compensazione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14
gennaio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014
Versamenti > In compensazione
Fiscal News n. 68 – Sanzioni per indebite compensazioni
Come noto, in caso di effettuazione di una compensazione di un debito tributario con un credito
inesistente, si applica la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti indebitamente utilizzati.
Al contrario, l'indebito utilizzo di crediti in compensazione, è punibile con la sanzione del 30%.
Vediamo dunque i vincoli che deve rispettare il contribuente, qualora proceda con la compensazione di
crediti tributari al fine di non incorrere nelle suddette sanzioni.
Previdenza e Lavoro > Agevolazioni
Lavoro e Previdenza n. 44 – ANF e assegno di maternità: i valori definitivi 2014
Il 20 febbraio 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 il comunicato della Presidenza del
Consiglio dei Ministri che rivaluta le prestazioni assistenziali dei Comuni a favore delle famiglie in
condizioni economiche disagiate. In particolare, per l’anno 2014:
9 l’assegno di maternità del Comune ammonta a 338,21 euro mensili;
9 l’assegno al nucleo familiare composto da cittadini italiani o comunitari residenti in Italia con tre o
più figli minori, è pari a 141,02 euro mensili.
Tuttavia, per poter usufruire di tali prestazioni occorre rispettare i seguenti limiti ISE (Indicatore della
Situazione Economica):
9 25.384,91 euro (assegno al nucleo familiare);
9 35.256,84 euro (assegno di maternità).
Gli importi menzionati si riferiscono a un nucleo familiare standard (composto cioè da cinque persone, di
cui almeno tre minorenni). Mentre per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è
riparametrato sulla base della scala di equivalenza stabilita dal D.Lgs. n. 109/1998.
Imprese > Varie
Fiscal Studio n. 36 – Obbligo Pos rinviato al 30 giugno
Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe è stato ufficialmente rinviato il termine per
l’obbligo di accettazione dei pagamenti con carte di debito da parte di imprese e professionisti al 30
giugno 2014.
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Società > Adempimenti
Fiscal Studio n. 37 – Versamento tassa per i libri sociali
Le società di capitali entro il prossimo 17 marzo, devono effettuare il pagamento della tassa annuale
relativa ai libri sociali. La tassa annuale per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri sociali, è
dovuta in misura forfettaria, a prescindere dal numero e dalle pagine dei libri e registri utilizzati nel corso
dell’anno. L’ammontare della tassa, è pari a euro 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione, alla
data del 1° gennaio 2014, è inferiore o uguale a 516.456,90 euro, e a euro 516,46, se il capitale sociale o
fondo di dotazione, alla data del 1° gennaio 2014, supera 516.456,90 euro.
Bilancio e contabilità > Aggiornamento principi contabili
Fisco Contabilità n. 09 – Il rendiconto finanziario nel nuovo OIC 10
Con il principio contabile OIC 10, si fornisce un quadro completo per la redazione del rendiconto
finanziario, superando alcune indicazioni fornite nel precedente OIC 12, che sono state stralciate.
Diversamente dall’OIC 12 attualmente in vigore, che esime dalla redazione del rendiconto finanziario delle
imprese di “minori dimensioni”, nel nuovo OIC 10, nella versione attualmente in bozza, se ne raccomanda
la redazione a tutte le tipologie societarie, anche se il codice civile non la prevede espressamente.
Il rendiconto è incluso nella nota integrativa.
L’OIC 10 prevede che la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto sia
rappresentata dalle disponibilità liquide; rispetto all’attuale impostazione, è stata eliminata la risorsa
finanziaria del capitale circolante netto per la redazione del rendiconto, in quanto considerata obsoleta,
poco utilizzata dalle imprese e non prevista dalla prassi contabile internazionale.
Per motivi di comparabilità e semplificazione, l’OIC 10 elimina alcune alternative contabili previste
nell’attuale OIC 12, stabilendo:
→ che gli interessi pagati e ricevuti siano presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione
reddituale;
→ che i dividendi ricevuti e pagati siano presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione
reddituale e nell’attività di finanziamento;
→ la classificazione delle imposte nella gestione reddituale.
Rassegna stampa Fiscale
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Legge delega. Un anno di tempo per provvedimenti su almeno 16 materie
Per gli atti notificati si applicano le nuove regole sul reclamo
Calendario da chiarire per i pagamenti tramite Pos
Reato di omesso assegno divorzile, si procede d’ufficio
Fiat: jobs act non ci influenza
Cassazione. Per determinare la tassazione correttamente, occorre che vi sia un nesso tra la
passività e l’acquisiszione del bene
Nuovi codici tributo per ravvedimento e crediti Pa
Rassegna stampa Lavoro & Previdenza
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Riforma del lavoro e sgravi agli under 25
Ex Ipost. Chiarimenti sulla contribuzione sindacale
Permesso di soggiorno. Semplificata l’autorizzazione
Note di rettifica arretrate dell’Inps
Indennità Co.co.pro. nuovo modello online
Nuove istruzioni per il calcolo delle trattenute Irpef
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