FAMIGLIA

PERIODICO PER LA GESTIONE DELL’ECONOMIA QUOTIDIANA
FAMIGLIA
Anno II - N. 5/2014
Maggio 2014
È arrivata l’ora
delle imposte
comunali
BUONI LAVORO
Come funzionano?
AUTOVELOX
Comunicare i dati
per risparmiare
CALDAIE E
CONDIZIONATORI
Il nuovo libretto unico
MIRTILLO
E SAMBUCO
Copia singola € 5,00
I succhi di benessere
Periodico mensile • www.ratiofamiglia.it • Centro Studi Castelli S.r.l.
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Il periodico
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per la
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degli enti
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Ć Periodico trimestrale dedicato agli aspetti fiscali, amministrativi e del lavoro di Onlus,
associazioni sportive, associazioni di promozione sociale ed enti di volontariato.
Ć Contiene novità, adempimenti e approfondimenti legati al settore.
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RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10324] Centro Studi Castelli s.r.l.
Ratio Famiglia:
le novità di metà
anno
Siamo quasi al giro di boa di questo 2014 e del primo anno con il mensile Ratio Famiglia.
E così procediamo con la linea che abbiamo tracciato fino ad ora offrendovi approfondimenti rivolti al risparmio e al consumo consapevole.
In questo numero di Ratio Famiglia abbiamo deciso di spiegarvi cos’è la TASI e come calcolarla, tanto si è letto e discusso in merito e poco è stato chiarito.
Abbiamo poi approfondito temi come l’utilizzo dei voucher lavoro e della vendita diretta
di prodotti agricoli: per aumentare le proprie entrate in modo semplice, diretto e soprattutto riconosciuto dal “fisco”.
E per quanto riguarda la nostra casa: indicazioni relative alla nuova normativa dei libretti
per condizionatori e caldaie, come detrarre gli interessi passivi del mutuo sottoscritto per
l’acquisto della prima casa e le novità che riguardano gli amministratori dei condomini in
cui viviamo. Come sempre essere cittadini e utenti informati ci permette anche di essere
cittadini e utenti attenti e preparati.
Infine per la nostra auto: come scegliere quella più conveniente ed ecologica, risparmiare vuol dire essere anche consumatori consapevoli e responsabili.
Come scegliere l’assicurazione delle nostre auto “storiche”, se le abbiamo, e come affrontare una contravvenzione da autovelox: anche quando sbagliamo infatti possiamo comunque risparmiare.
Buona lettura.
Alessandra Cinquetti
Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014
1
Sommario
È arrivata l’ora delle
imposte comunali
Buoni lavoro
Come funzionano?
5
19
5
È arrivata l’ora delle imposte
comunali
13
I buoni lavoro (o voucher)
Cosa sono e chi ne beneficia
7
Vendite dirette di cessione
prodotti agricoli
15
Interessi mutuo
Acquisto abitazione principale
10
Antiriciclaggio allo sportello
17
Il “nuovo” amministratore condominiale
Maggio 2014
Caldaie e condizionatori Autovelox - Comunicare
Il nuovo libretto unico i dati per risparmiare
19
21
19
Nuovo libretto unico per caldaie
e condizionatori
25
Road app
Alla ricerca dell’auto più sostenibile
21
Autovelox - L’importanza e le modalità
delle comunicazioni dei dati del conducente
in caso di sanzione per evitare il raddoppio
28
Succhi di benessere
Mirtillo e Sambuco
29
23
Assicurazione RCA - I veicoli storici
Taxinsieme - l’app per trovare compagni con
cui condividere le corse risparmiando
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altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei
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con gli eventuali detentori di diritti d’autore del materiale utilizzato,
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il 29.05.2014
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RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10319] Centro Studi Castelli s.r.l.
5
Pubblica Amministrazione
È arrivata l’ora
delle imposte
comunali
La Redazione
IMU
• L’Imposta Municipale Unica è un’imposta di natura patrimoniale, la quale ha come presupposto impositivo il possesso di beni immobili. Dovrà quindi essere pagata in caso di possesso di:
- terreni o aree fabbricabili;
ð - abitazioni di lusso ossia ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- immobili abitativi non adibiti ad abitazioni principali;
- immobili aventi destinazione d’uso diversa da quella residenziale.
TASI
• Il Tributo per i servizi indivisibili è una delle due componenti riferite ai servizi in cui si articola la IUC ed è a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile.
• Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti a fini IMU, ad
eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
• Il pagamento avverrà in due rate semestrali.
ð • La scadenza per il versamento della prima rata sarà:
- il 16.06 per i Comuni che entro il 23.05 hanno approvato le delibere con le aliquote TASI
che in seguito dovranno essere pubblicate, entro il 31.05, nell’apposita sezione del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- rinviata a settembre o a ottobre in tutti quei Comuni che non riusciranno a deliberare
sulle aliquote. Al momento della chiusura di questa rivista non sono state diffuse istruzioni
precise al riguardo.
TARI
• La Tassa sui rifiuti è la seconda delle componenti riferite ai servizi ed è destinata al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
• Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI
ð le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali di cui all’art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
• Le tariffe saranno stabilite dal Comune e si pagherà su tutti gli immobili; per il calcolo si
utilizzerà, dal 1.01.2015, la superficie catastale, mentre in via transitoria devono essere utilizzate le superfici calpestabili.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014
6
RATIO - FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10319] Centro Studi Castelli s.r.l.
Esempio di calcolo della Tasi
• un immobile residenziale con rendita di € 350,00;
Si dia il caso di soggetto che sia pro• di un garage con rendita di € 100,00;
ð
prietario di:
• di un ufficio con rendita di € 950,00.
Nel nostro esempio si avranno le seguenti rendite rivalutate:
La procedura per il calcolo deve
• € 350,00 x 1,05 = € 367,50 per l’abitazione principale;
considerare la rendita rivalutata del ð
• € 100,00 x 1,05 = € 105,00 per le pertinenza;
5% nel caso dei fabbricati.
• € 900,00 x 1,05 = € 997,50 per l’ufficio.
Si moltiplicano le rendite ottenute
• (367,50 + 105,00) € x 160 = € 75.600,00 per abitazione principale
per i moltiplicatori in funzione delle
ð e pertinenze.
categorie catastali, ottenendo le se• € 997,50 x 80 = € 79.800,00 per l’ufficio.
guenti basi imponibili:
Per calcolare l’imposta dovuta si applicano le aliquote decise dal Comune di appartenenza, che definirà a sua
volta le eventuali detrazioni applicabili (per fasce di reddito, per nucleo familiare, ecc.) e in che misura (compresa fra il 10 e il 30%) l’inquilino dovrà concorrere al versamento, mentre per la parte rimanente dovrà essere
versata integralmente dal possessore dell’appartamento.
Ipotizzando un’aliquota del 1‰ per
le abitazioni principali e del 1,5‰
• € 75.600 x 0,001 = € 75,60 per l’abitazione principale.
ð • € 79.800 x 0,0015 = € 119,70 per l’ufficio.
per tutti gli altri immobili l’imposta
dovuta sarà pari a:
• Il versamento può essere fatto tramite F24 oppure tramite bollettino di conto corrente postale.
• L’F24 si ritira in banca o si può compilare direttamente utilizzando il servizio Internet della propria banca.
• Anche gli inquilini devono compilare il proprio F24.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014
RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 9939] Centro Studi Castelli s.r.l.
7
Fisco e tasse
Vendite dirette
di cessione
prodotti agricoli
La Redazione
Dal 24.10.2012 le cessioni di prodotti agricoli e alimentari devono avvenire mediante la stipulazione di contratti
scritti con determinate caratteristiche di correttezza ed equità.
Questi contratti devono contenere le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo applicato, le modalità di consegna e di pagamento e la durata del contratto. La mancanza di una di queste indicazioni non comporta
la nullità del contratto, ma può essere contestato e in seguito si dovrà riuscire a provare tali elementi in giudizio.
Documentazione
I documenti che vengono
ritenuti idonei sono:
- il contratto di cessione dei prodotti,
- il documento di trasporto o di consegna,
- la fattura e l’ordine di acquisto con
il quale l’acquirente commissiona
la consegna del prodotto.
È sempre importante che questi
documenti contengano gli elementi essenziali descritti; ad esempio il
documento di trasporto (DDT) che
normalmente viene emesso quando si consegna un prodotto venduto, oltre a riportare la quantità e le
caratteristiche del prodotto ceduto,
dati da sempre esposti, dovrà essere
completato anche con la durata del
contratto, il prezzo e le modalità di
pagamento.
Questo documento, le bolle di consegna e le fatture, integrate al fine
di assolvere gli adempimenti, devono obbligatoriamente riportare la
seguente frase “Assolve gli obblighi
di cui all’articolo 62, comma 1, del
Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1,
convertito con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012 n. 27”. Di conseguenza è consigliabile dotarsi di
un timbro che riporti la frase sopra
evidenziata, onde evitare, scrivendo,
Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014
di commettere errori o omissioni che
potrebbero essere sanzionate.
Casi particolari
Il contratto scritto non è
obbligatorio in presenza
di conferimenti di prodotti agricoli ed ittici da parte del produttore
socio a società cooperative agricole
oppure alle organizzazioni dei produttori, oppure nel caso di cessione
istantanee, ossia quando contemporaneamente alla consegna avviene il
pagamento del prodotto e nel caso
in cui la cessione sia nei confronti
di privati consumatori, vale a dire al
cliente finale. La normativa si applica ai trasferimenti a titolo oneroso di
prodotti la cui consegna avviene nel
territorio italiano, quindi sono escluse le vendite per le quali il prodotto
viene consegnato all’estero.
Pagamento
e aspetti documentali
È stato stabilito, inoltre,
che i termini di pagamento decorrono dall’ultimo giorno del mese di
ricevimento della fattura e che il pagamento deve essere effettuato entro
30 giorni per i prodotti deteriorabili
e 60 giorni per gli altri.
Se un produttore consegna all’ac-
quirente prodotti deteriorabili il cui
termine di pagamento è 30 giorni e
prodotti non deteriorabili dove il termine di pagamento passa a 60 giorni, deve emettere fatture separate.
Nel caso di ritardo nei pagamenti
automaticamente vengono applicati
gli interessi di mora e sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento
indicato nella normativa nazionale
di recepimento delle direttive comunitarie in materia di transazioni
commerciali aumentato di ulteriori
2 punti percentuali.
Esempio
• Per fare un esempio sul termine
ultimo di pagamento, prendiamo
il caso di un prodotto deteriorabile (termine di pagamento 30
giorni) consegnato il 10 gennaio,
fatturato il 30 dicembre, spedito
a mezzo raccomandata A.R. e
ricevuto dall’acquirente il 4 febbraio.
• Il termine di 30 giorni, entro i
quali deve essere effettuato il pagamento, decorre dal 28 febbraio
e scade il 29 marzo.
8
RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 9939] Centro Studi Castelli s.r.l.
Contratto di fornitura di prodotti agricoli
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:
•
l’impresa agricola ..........................., con sede in ..........................., via ........................., C.F. e P. IVA ................................., in persona del
titolare/legale rappresentante Sig. ........................., nato a ............................. il ............................, e residente a .........................., in Via
.........................., n........., C.F. ........................., d’ora in poi nella presente scrittura, per brevità, anche “parte venditrice”, e
•
la Cooperativa ......................., con sede in .........................., via ....................., C.F. e P.IVA ................................., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ..........................., nato a ........................... il ........................ e residente a ........................, in Via .......................,
n. ............, C.F. ...................., d’ora in poi nella presente scrittura, per brevità, anche “parte acquirente”,
premesso che:
a)
la parte venditrice svolge l’attività di coltivazione di fondi rustici finalizzata alla produzione di prodotti agricoli, quali ....................
.......................................................................................................................................................................;
b)
la parte acquirente ..................... svolge l’attività di manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di
prodotti agricoli ........................ e, a tal fine, intende acquistare i prodotti da aziende agricole terze;
c)
le parti sono, quindi, entrate in relazione commerciale e intendono collaborare al fine di una intesa mirata a soddisfare i reciproci
interessi economici;
Si stipula e conviene quanto segue:
1)
le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura;
2)
nel corso dell’annata agraria di durata del presente contratto, la parte venditrice, in persona del proprio titolare, dichiara espressamente di vendere, come in effetti con la sottoscrizione della presente scrittura vende, alla parte acquirente, che accetta, i seguenti quantitativi di prodotti agricoli consistenti in ............................ aventi le seguenti caratteristiche ......................, da perfezionarsi
anche mediante distinte consegne:
- da q.li ............................ a q.li ………………………………….......;
3)
il presente contratto avrà la durata pari a un’intera annata agraria e, pertanto, dal ............... al .........................;
4)
la coltivazione dei prodotti agricoli di cui al punto 2) sarà posta in essere a cura e spese della parte venditrice;
5)
i prodotti agricoli di cui al precedente punto 2) dovranno essere ritirati esclusivamente a cura e spese della parte acquirente, che
si assumerà i relativi rischi, presso il fondo agricolo di parte venditrice, ubicato in ..................... Al momento di ciascuna consegna
dovrà essere emesso il relativo documento di consegna in cui verrà indicato l’esatto quantitativo della merce consegnata;
6)
per ciascuna consegna il prezzo di vendita dei prodotti agricoli di cui al punto n. 2) è concordemente determinato dalle parti
sulla base dei prezzi di mercato rilevati nelle mercuriali della Camera di Commercio di ............... nella settimana della consegna,
maggiorato di un premio fissato nella seguente misura ................................., oltre all’Iva di legge;
7)
la parte venditrice dovrà emettere, per ciascuna consegna, una fattura di vendita con le modalità e nei termini di cui all’art. 21 del
D.P.R. 633/1972;
8)
il pagamento del prezzo delle forniture di cui al precedente punto 6) della presente scrittura deve essere effettuato, dalla parte
acquirente alla parte venditrice, entro il termine di 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, a mezzo di
bonifico bancario da effettuarsi alle seguenti coordinate: ....................................;
9)
trattandosi di cessione soggetta da Iva non sussiste l’obbligo della registrazione del presente contratto;
10)
il presente contratto assolve gli obblighi di cui all’art. 62, c. 1, del D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L.
24.03.2012, n. 27; per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura, troveranno applicazione le disposizioni di cui al predetto art. 62 e dell’art. 1321 e seguenti del Codice Civile.
Luogo e data ..............................................................
Impresa agricola venditrice .................................................................
Cooperativa acquirente ...............................................................
Il D.L. 179/2012 ha eliminato la previsione di nullità dei contratti nel caso di mancata indicazione degli elementi obbligatori (durata; quantità e
caratteristiche del prodotto venduto; prezzo; modalità di consegna e di pagamento).
Prodotti considerati deteriorabili
a) Prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati con data di scadenza non superiore a 60 giorni.
b) Prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi.
c) Prodotti a base di carne.
d) Tutti i tipi di latte.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014
RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 9939] Centro Studi Castelli s.r.l.
Vendita diretta
di prodotti
agricoli
Le condizioni per esercitare la vendita diretta di prodotti agricoli non
sono state modificate e rimangono le
seguenti:
- iscrizione dell’azienda agricola nel
Registro delle Imprese;
- assenza di condanne per reati in
materia di igiene e frodi alimentari
per il titolare e gli amministratori;
- prevalenza di prodotti propri dell’azienda rispetto al fatturato ottenuto dalle vendite dirette.
La vendita diretta di prodotti ottenuti prevalentemente per coltura, allevamento e attività connesse praticate direttamente sul fondo è ammessa
entro:
- € 160.000,00 per imprese individuali;
Entro tali limiti non è richiesto il
rispetto delle disposizioni sul commercio per i prodotti acquistati da
terzi e rivenduti insieme ai propri,
sempre in misura non prevalente;
- € 4.000.000,00 per le società in
misura non prevalente.
Quali comunicazioni
sono necessarie?
Per quanto riguarda, invece, le novità sulle comunicazioni preventive allo svolgimento dell’attività
di vendita diretta, si possono segnalare le seguenti:
- per la vendita in azienda, anche
all’aperto, non è richiesta alcuna
comunicazione di inizio attività;
- per la vendita itinerante, che non
ha limite territoriale, deve essere
effettuata una comunicazione preventiva al Comune sede dell’azienda agricola. Nessuna comunicazione deve essere effettuata ai Comuni
di esercizio dell’attività;
- per la vendita su aree pubbliche è
necessaria la comunicazione preventiva al Comune sede del posteggio;
- per la vendita in locali esterni all’azienda serve la comunicazione preventiva al Comune dove sono ubicati i locali di vendita;
- per la vendita on-line è richiesta
la comunicazione al Comune sede
dell’azienda;
- per la vendita in occasione di sa-
gre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o
di promozione dei prodotti tipici o
locali, non è richiesta alcuna comunicazione.
In tutti i casi in cui è richiesta la
comunicazione, l’avvio della vendita è possibile a partire dalla data di
invio della stessa al Comune interessato.
Vendita
e degustazione
sul posto
È possibile, inoltre,
praticare la degustazione diretta in
azienda dei prodotti agricoli venduti.
In tale ipotesi è necessaria la sussistenza delle condizioni igienicosanitarie richieste, in relazione alla
tipologia di prodotti.
Si deve trattare di degustazione e
non di somministrazione (come
avviene, ad esempio, negli agriturismi). L’attività, quindi, sarà di semplice consumo al fine di agevolare/
incentivare la vendita dei prodotti.
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Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014
9
10
RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10251] Centro Studi Castelli s.r.l.
Banche e finanza
Antiriciclaggio
allo sportello
Roberto Franzoni
L’antiriciclaggio è indubbiamente una materia complessa, riservata agli addetti ai lavori.
Tuttavia la normativa antiriciclaggio, disciplinata dal D. Lgs. 28.11.2007, n. 231 (già varie volte modificato nel corso
del tempo), può avere riflessi sulle operazioni quotidiane nelle quali tutti noi siamo coinvolti.
In particolare, in questo articolo, ci dedicheremo, senza entrare in tecnicismi estremi e senza poter avere la pretesa
di affrontare la materia in maniera esaustiva, all’impatto della normativa antiriciclaggio sui rapporti con le banche,
evidenziando quelli che sono gli adempimenti ai quali queste ultime sono tenute e che i clienti devono sopportare.
Cos’è l’antiriciclaggio?
In base al già citato decreto
legislativo, costituiscono riciclaggio:
- la conversione o il trasferimento di
beni allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni
medesimi o di aiutare chiunque sia
coinvolto in tale attività a sottrarsi
alle conseguenze giuridiche delle
proprie azioni;
- l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza,
ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo
a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da
una partecipazione a tale attività;
- l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione,
che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti
di cui ai punti precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il
tentativo di perpetrarlo, il fatto di
aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di
agevolarne l’esecuzione.
La fattispecie di riciclaggio più comune
è il riciclaggio di denaro “sporco”; tale
fattispecie è quella che impatta i rapporti cliente/banca.
Obbligo di verifica
Gli intermediari finanziari, tra
i quali vanno annoverate le banche,
devono adempiere al cosiddetto obbligo di adeguata verifica della clientela:
- quando instaurano un rapporto
continuativo (tali sono da intendersi il conto corrente bancario e il
conto deposito);
- quando eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi
di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000,00;
- quando sussiste il sospetto di riciclaggio, indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia
applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.
Controlli
da parte delle banche
Tale obbligo di adeguata verifica si
sostanzia nello svolgimento di una
serie di controlli:
- l’identificazione del cliente e la verifica dell’identità dello stesso sulla
base di un documento di identità
non scaduto, di dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile
e indipendente (per le società viene
verificata l’effettiva esistenza del
potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie
per individuare e verificare l’identità dei rappresentanti delegati alla
firma per l’operazione da svolgere);
- l’identificazione dell’eventuale titolare effettivo (da intendersi quale
persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o, nel
caso di persona giuridica, la persona
o le persone fisiche che possiedono
o controllano tale entità o ne risultano beneficiari) e la verifica dell’identità di quest’ultimo, facendo ricorso
a pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque
contenenti informazioni sui titolari
effettivi, o chiedendo ai propri clienti i dati pertinenti, o ottenendo le informazioni in altro modo;
- l’ottenimento di informazioni sullo
scopo e sulla natura dell’operazione;
- il controllo costante nel corso del rapporto continuativo, effettuato analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto.
A tale fine, i clienti sono tenuti a fornire sotto la propria responsabilità tutte
le informazioni necessarie e aggiornate
per consentire alla banca di adempiere
agli obblighi di adeguata verifica della
clientela.
Ai fini dell’identificazione del titolare
effettivo, i clienti sono tenuti a fornire
per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie
e aggiornate delle quali siano a conoscenza.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014
RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10251] Centro Studi Castelli s.r.l. 11
Quando una banca non è in
grado di rispettare gli obblighi di
adeguata verifica della clientela
non può instaurare il rapporto
continuativo, né eseguire
operazioni, e deve porre fine a
rapporti continuativi già in essere,
restituendo al cliente i fondi
tramite bonifico su un conto
corrente bancario indicato dal
cliente stesso.
Inoltre, la banca ha l’obbligo di registrare i documenti e le informazioni
acquisite per assolvere gli obblighi di
adeguata verifica della clientela, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine o per analisi effettuate
da qualsiasi Autorità competente.
Operazioni sospette
Le banche sono anche tenute a
inviare alle Autorità competenti una
segnalazione di operazione sospetta
quando sanno, sospettano o hanno
motivi ragionevoli per sospettare
che siano in corso o che siano state
compiute o tentate operazioni di riciclaggio.
Per aiutare le banche nell’identificazione delle operazioni sospette,
Banca d’Italia ha provveduto ad
elaborare una serie di indicatori di
anomalia, che non deve essere considerata esaustiva, e che non prevede l’obbligo di invio di segnalazione
in caso della presenza di uno o più
indicatori.
Tale sospetto può essere desunto
dalle caratteristiche, dall’entità, dalla
natura dell’operazione, o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta
in ragione delle funzioni esercitate,
tenuto conto anche della capacità
economica e dell’attività svolta dal
cliente.
In tal senso, anche l’assenza di indicatori di anomalia non è sufficiente
ad escludere che l’operazione sia
sospetta.
Operazioni sospette
Il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste o fornisce
ð informazioni false o contraffatte o varia ripetutamente e senza apparente giustificazione
le informazioni precedentemente fornite.
Il cliente, senza fornire alcuna plausibile giustificazione, adotta un comportamento del
ð tutto inusuale rispetto a quello comunemente tenuto dalla clientela.
ð Il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare o con modalità inusuali.
Alcuni
indicatori
di anomalia
Il cliente è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, o quando è notoriamente contiguo a soggetti
ð sottoposti a misure della specie o effettua tali operazioni con controparti note per le
medesime circostanze.
Il cliente risiede o opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effet-
ð tua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili
ragioni.
Il cliente effettua operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamen-
ð te o finanziariamente svantaggiose, che non risultano in alcun modo giustificate.
Il cliente effettua operazioni che risultano inusuali rispetto alla prassi corrente di mercato o con modalità e strumenti significativamente diversi da quelli utilizzati dagli altri
ð operatori attivi nello stesso comparto, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o dal trasferimento di somme di importo significativo, qualora non siano giustificate da specifiche esigenze.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014
12
RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10251] Centro Studi Castelli s.r.l.
Il cliente effettua operazioni che risultano non coerenti, anche per gli strumenti utilizzati, con l’attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente
ð o, in caso di persona giuridica, del relativo gruppo di appartenenza, ove non siano adeguatamente giustificate.
Il cliente effettua frequentemente operazioni per importi significativi in nome o a favore
di terzi, o tali operazioni sono effettuate da terzi in nome o a favore di un cliente quað lora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati,
soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni.
Il cliente effettua un utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per
ð importi rilevanti o qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio.
Il cliente ricorre a tecniche di frazionamento dell’operazione con presumibili finalità
ð elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, in assenza di giustificate
esigenze, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni.
Il cliente utilizza strumenti di pagamento (carte di debito, carte di credito, carte prepa-
ð gate) che, per modalità, ricorrenza o rilevanza economica, non è coerente con la normale operatività del cliente o con l’operatività del distributore o dell’esercente.
Il cliente utilizza ripetutamente e per importi complessivi rilevanti dei servizi di pagamento nella forma dell’incasso e del trasferimento fondi (money transfer), laddove
ð l’operatività risulti incoerente con le condizioni economiche e finanziarie del cliente e
non sia adeguatamente giustificata.
Alcuni
indicatori
di anomalia
(segue)
Il cliente effettua operazioni in strumenti finanziari incoerenti con il proprio profilo
economico, finanziario o patrimoniale o, nel caso di persone giuridiche, del gruppo
ð di appartenenza, oppure effettuate con modalità inusuali o illogiche, soprattutto se di
ammontare complessivamente rilevante, non adeguatamente giustificate da specifiche
esigenze.
Il cliente effettua operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari che si caratterizzano
ð per l’intestazione a favore di terzi o per l’intervento di soggetti diversi, qualora non
siano in alcun modo giustificati dai rapporti tra le parti.
Il cliente effettua operazioni frequenti o di importo significativo su strumenti finanziari
ð non dematerializzati, soprattutto se al portatore, in assenza di plausibili giustificazioni.
Il cliente stipula polizze assicurative vita o rapporti di capitalizzazione che risultano
ð incoerenti con il proprio profilo o che presentano modalità inusuali, specie se di ammontare rilevante, ove non giustificate da specifiche esigenze.
Il cliente effettua operazioni attinenti a polizze assicurative vita o rapporti di capitalizzazione effettuate frequentemente o per importi rilevanti in nome o a favore di terzi, o da
ð terzi in nome o a favore del cliente, qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari
tra le parti non risultino giustificati.
Il cliente effettua pagamenti di premi relativi a polizze assicurative vita o a rapporti di
ð capitalizzazione con modalità inusuali o illogiche, specie se di ingente ammontare, non
giustificati da specifiche esigenze.
Il cliente effettua il riscatto o la liquidazione di polizze assicurative vita o di rapporti con
ð modalità inusuali o illogiche, non giustificati da specifiche esigenze.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014
RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 9845] Centro Studi Castelli s.r.l.
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Lavoro
I buoni lavoro
(o voucher)
Cosa sono e chi ne beneficia
Remo Redeghieri
Il lavoro occasionale è retribuito attraverso i buoni lavoro, detti voucher lavoro. I buoni lavoro (o voucher) sono
un sistema di pagamento del lavoro accessorio, cioè di quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale
contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario.
Cosa assicurano
Attraverso i buoni lavoro
(voucher) è garantita la copertura
previdenziale presso l’Inps e quella
assicurativa presso l’Inail, nei limiti
di € 5.050,00 netti (€ 6.740,00 lordi) per prestatore, con riferimento
alla totalità di committenti, nel corso di un anno solare o, nel caso di
prestatori che percepiscono misure
di sostegno al reddito, di € 3.000,00
netti (€ 4.000,00 lordi) complessivi
nell’anno solare.
Nel caso di committente imprenditore commerciale (cioè un soggetto,
persona fisica o giuridica, che opera sul mercato per la produzione,
commercializzazione o gestione di
beni e servizi) o libero professionista, il limite economico diventa di
€ 2.020,00 netti (pari a € 2.690,00
lordi) fermo restando il limite complessivo di € 5.000,00 netti.
I buoni lavoro hanno un valore di
€ 10,00 ciascuno, che comprende:
- la contribuzione in favore della Gestione separata dell’Inps (13%);
- l’assicurazione all’Inail (7%);
- un compenso all’Inps per la gestione del servizio.
Il valore netto a favore
del prestatore
è di € 7,50.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014
Il voucher da € 10,00
corrisponde al compenso
minimo di un’ora di prestazione,
salvo che per il settore agricolo,
dove, in ragione
della sua specificità,
si considera il
contratto di
riferimento.
L’utilizzo dei buoni lavoro regolamenta il rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale.
Non danno diritto alle prestazioni
di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari.
Chi può utilizzarli
- Famiglie.
- Aziende.
- Imprese familiari.
- Imprenditori agricoli.
- Imprenditori operanti in
i settori.
- Soggetti non imprenditori.
- Enti senza fini di lucro.
- Committenti pubblici.
tutti
Per quali lavori
e settori di lavoro
È possibile utilizzare i buoni lavoro in
tutti i settori di attività e per tutte le
categorie di prestatori.
Fa eccezione il settore agricolo in
cui il lavoro accessorio è ammesso
per:
- aziende con volume d’affari superiore a € 7.000,00 esclusivamente
tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di 25 anni di età, se
regolarmente iscritti ad un ciclo di
studi presso un istituto scolastico
di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, in qualunque periodo dell’anno
se regolarmente iscritti ad un ciclo
di studi presso l’università) e, per
l’anno 2014, soggetti percettori di
misure di sostegno al reddito, per
lo svolgimento di attività agricole
di carattere stagionale;
- aziende con volume d’affari inferiore a € 7.000,00 che possono
utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché
non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli.
Chi sono i prestatori?
- Pensionati.
- Studenti: giovani con meno di 25
anni di età, regolarmente iscritti ad un
ciclo di studi presso l’Università o Istituto scolastico di ogni ordine e grado e
con almeno 16 anni di età.
- Percettori di prestazioni integrative
14
RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 9845] Centro Studi Castelli s.r.l.
del salario o sostegno al reddito in
tutti i settori produttivi nel limite
massimo di € 3.000,00 netti per
anno solare.
- Lavoratori part-time.
- Altre categorie di prestatori inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI,
disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi.
- Lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia e in possesso
di un permesso di soggiorno che
consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per
studio, o - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un permesso di
soggiorno per “attesa occupazione”.
Vantaggi
Per il datore di lavoro
Il datore di lavoro può beneficiare di
prestazioni occasionali nella completa legalità con copertura assicurativa Inps e Inail, senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
Per il lavoratore
Il lavoratore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali.
Finalità
La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l’0biettivo di far
emergere attività confinate al lavoro
nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e
previdenziale.
VANTAGGI DEI BUONI LAVORO (VOUCHER)
Per il
committente
(datore di lavoro)
Il committente può beneficiare di prestazioni:
- nella completa legalità,
ð - con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro,
- senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione,
- senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
Per il
prestatore
(lavoratore)
• Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui
compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
ð • Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all’accantonamento previdenziale presso
l’Inps e alla copertura assicurativa presso l’Inail ed è totalmente cumulabile con i
trattamenti pensionistici.
Fac simile buono lavoro
Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014
RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10268] Centro Studi Castelli s.r.l.
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Case e immobili
Interessi mutuo
Acquisto abitazione principale
Matteo Pillon Storti
In Italia, com’è noto, i cittadini possono ridurre l’importo da pagare delle loro tasse sottraendo alcune spese espressamente previste dalla legge. Sono i “famosi” oneri deducibili e detraibili.
Fra queste spese vi sono gli interessi passivi maturati sui mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale.
Purtroppo l’importo di questi interessi non è detraibile in maniera illimitata, ma è necessario, per evitare in un futuro
di dover pagare sanzioni, fare attenzione a precisi “paletti” posti dalla legge.
Innanzitutto è bene evidenziare che in quest’articolo si stanno trattando esclusivamente gli interessi passivi di un
mutuo ipotecario contratto per l’acquisto della prima abitazione.
Le regole esposte di seguito quindi non sono applicabili ad esempio ai mutui per la costruzione della prima casa
oppure per la sua ristrutturazione.
Quanto detrarre?
Dal punto di vista dell’importo da portare in riduzione dell’imposta, la legge considera detraibile il 19% degli interessi
passivi annuali maturati e corrisposti alla banca in relazione ad un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto della prima casa, per un tetto
massimo di 4.000,00 €.
Quali limiti?
Vi sono quindi 2 limiti
“quantitativi”:
1. non è detraibile l’intero ammontare degli interessi, ma solo il 19%;
2. di questo 19% non è detraibile sempre tutto l’ammontare,
ma solo la cifra che non supera i
4.000,00 €.
La detrazione fortunatamente non
comprende solo gli interessi passivi
ma anche gli oneri accessori.
A titolo d’esempio per onere accessorio s’intende:
- l’onorario notarile per la stipulazione del contratto di mutuo;
- le spese d’istruttoria;
- le spese di perizia;
- alcune commissioni bancarie;
- ecc.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014
Non sono invece ricomprese fra gli
oneri accessori:
- le spese di assicurazione dell’abitazione;
- l’onorario del notaio per la stipulazione del contratto di compravendita.
Dimora abituale
In secondo luogo, per beneficiare di questa detrazione, è necessario che l’immobile
oggetto del mutuo sia la “dimora abituale” del titolare del mutuo stesso o
dei suoi familiari.
Questo non significa che sia necessario avere la residenza anagrafica
presso l’immobile in oggetto, ma
semplicemente che l’immobile sia
l’abitazione nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorino
abitualmente.
tazioni principali.
Altro aspetto fondamentale per godere della detraibilità è il fatto che
gli interessi derivino da un mutuo
ipotecario.
Non sono quindi detraibili gli interessi
passivi derivanti da altre forme di finanziamento.
Ipoteca
In secondo luogo il mutuo in oggetto deve essere garantito da ipoteca immobiliare
gravante o sull’immobile oggetto di
acquisto oppure su altri immobili,
non necessariamente di proprietà
del contribuente.
Ciò può essere dimostrato o dai registri anagrafici oppure da un’autocertificazione redatta dal contribuente.
È necessario, inoltre, verificare il
momento in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale del
contribuente, tenendo presente che
le regole per la detraibilità variano
secondo la data di stipulazione del
contratto di mutuo.
L’abitazione principale si caratterizza comunque per la sua “unicità”.
Questo significa che in ogni caso un
contribuente non può avere più abi-
Condizioni temporali
Per i mutui contratti dal
1.01.2001 la detrazione è
ammessa se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale entro
16
RATIO - FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10268] Centro Studi Castelli s.r.l.
un anno dalla data di acquisto e se
l’acquisto è avvenuto nell’anno precedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo.
Per i mutui stipulati negli anni precedenti il 2001, vigono regole particolari.
Se il mutuo è stato stipulato prima
del 1993, allora la detrazione è ammessa a condizione che l’immobile sia abitazione principale entro
8.12.1993 e che nella parte restante
dell’anno il contribuente non abbia
modificato la sede della propria abitazione principale.
Nel caso di contratti di mutuo stipulati tra il 1993 e il 2000, la detrazione
è permessa a condizione che l’unità
immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dall’acquisto e che l’acquisto sia stato fatto
nei 6 mesi precedenti o successivi la
stipula del contratto di mutuo.
Contratto di mutuo
Un altro aspetto da tenere
in considerazione riguarda la “motivazione” scritta nel contratto di mutuo.
Nel testo del contratto, infatti, deve
esserci la dicitura scritta del fatto
che il mutuo è destinato all’acquisto
dell’abitazione principale.
Se dal contratto non emerge questa
chiara dicitura allora sarà necessario
rivolgersi alla banca e richiedere il
rilascio di una dichiarazione scritta
attestante la motivazione del mutuo.
Se anche questo non è possibile, il
contribuente può utilizzare una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000 (si tratta in sostanza di
un’autocertificazione).
Il contribuente può comportarsi nella medesima maniera anche nel caso
di contratto di mutuo “misto”, ossia
quando la somma prestata è destinata sia all’acquisto della prima casa
sia ad altri scopi.
Se nel testo del mutuo non è indicato l’esatto importo della somma
destinata all’acquisto dell’abitazione
principale, per non perdere la detraibilità e per indicare l’esatto importo d’interessi e oneri accessori da
inserire in dichiarazione dei redditi,
il contribuente può ricorrere all’atto
di notorietà di cui sopra.
Cointestatari
Nel caso in cui il mutuo
sia intestato a più soggetti, ogni cointestatario può detrarre la
propria quota d’interessi nella misura stabilita dal contratto stesso.
Un’eccezione molto frequente a que-
sta regola è il caso di mutuo cointestato a due coniugi quando uno dei
due è a carico e l’altro coniuge sostiene per intero la spesa del mutuo.
Seguendo la regola generale, gli interessi dovrebbero essere imputati a
entrambi i coniugi nella misura delle
percentuali di “co-intestazione”.
In questo caso, invece, il coniuge che
sostiene la totalità della spesa può
detrarsi anche la quota d’interessi
del coniuge a suo carico.
È bene ricordare che anche per la detrazione riguardante gli interessi per
il mutuo vige il principio di cassa.
Possono essere portati in detrazione quindi solo gli interessi e oneri accessori effettivamente pagati
nell’anno d’imposta.
Documenti
da conservare
Infine, per evitare spiacevoli sorprese in fase di accertamento, è utile che il contribuente conservi per almeno i 5 anni successivi la
dichiarazione:
- una copia del contratto di mutuo
ipotecario;
- una copia del contratto di acquisto
dell’immobile;
- le quietanze dei pagamenti degli interessi sostenuti nel 2013;
- le eventuali autocertificazioni.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014
RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10292] Centro Studi Castelli s.r.l.
17
Case e immobili
Il “nuovo”
amministratore
condominiale
Fabrizio Togni
La Riforma del condominio entrata in vigore il 18.06.2013 (L. 11.12.2012, n. 220) ha stravolto la figura dell’amministratore condominiale fornendogli maggiori compiti, maggiori responsabilità ma soprattutto maggiori obblighi.
Analizzando quanto prevede la riforma, la prima cosa che salta all’occhio è che se prima chiunque poteva fare l’amministratore condominiale, oggi non è più così: un nuovo articolo del Codice Civile (il 71-bis delle disposizioni di
attuazione) prevede espressamente dei requisiti soggettivi e oggettivi che deve possedere un soggetto che voglia
svolgere questa professione.
Onorabilità
In primo luogo sono previsti
dei requisiti di onorabilità:
l’amministratore condominiale:
- deve avere il godimento dei diritti
civili;
- non deve essere mai stato condannato per delitti contro la pubblica
amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio, o per ogni altro delitto non colposo per il quale
la legge commina la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a 2 anni e, nel massimo, a
5 anni;
- non deve essere stato sottoposto
a misure di prevenzione divenute
definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- non deve essere interdetto o inabilitato;
- non deve risultare nell’elenco dei
protesti cambiari.
Preparazione
e competenza
Il secondo aspetto da analizzare riguarda invece i requisiti
professionali che deve avere l’amministratore condominiale.
Aggiornato al 29.05.2014
Tali requisiti prevedono che l’amministratore debba avere almeno il
titolo di scuola media superiore di
secondo grado, aver frequentato un
corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica
continua in materia condominiale.
Questi requisiti sono richiesti a tutti quei soggetti che alla data del
18.06.2013 non hanno svolto l’attività di amministratore per almeno un
anno nell’arco dei 3 anni precedenti
mentre invece non sono essenziali nel
caso in cui l’amministratore sia interno al condominio (caso classico del
condomino/amministratore).
Obblighi
Ultimo aspetto della riforma, ma non per questo meno importante, è quello che riguarda i maggiori obblighi che sono
a carico dell’amministratore condominiale. Alcuni di questi obblighi
sono banali e per molti amministratori erano, comunque, già entrati nel
lavoro di tutti i giorni:
obbligo di far transitare tutte
le somme (sia i versamen-
ti dei condomini che le spese) su di
uno specifico conto corrente intestato al condominio;
installazione di una targhetta
nella zona di maggior uso comune con indicati i dati dell’amministratore;
riconsegna di tutti i documenti del condominio in caso
di passaggio consegne al successore.
Altri obblighi sono di nuova introduzione ma non creano eccessivi problemi:
accettazione della nomina e
ad ogni rinnovo devono essere comunicati i dati anagrafici e, in
modo analitico, l’importo dovuto a
titolo di compenso;
tenuta e redazione del registro di anagrafe condominiale (Il registro di anagrafe
condominiale: quali informazioni
contiene?);
convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla
chiusura dell’esercizio.
18
RATIO - FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10292] Centro Studi Castelli s.r.l.
L’obbligo che potrebbe creare
più problemi è invece quello
di cui all’art 1129, c. 9: “Salvo che
sia stato espressamente dispensato
dall’assemblea, l’amministratore è
tenuto ad agire per la riscossione
forzosa delle somme dovute dagli
obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai
sensi dell’articolo 63, primo comma,
delle disposizioni per l’attuazione
del presente codice.”
@-Lato
In parole povere se l’assemblea non
esonera l’amministratore (il codice
parla di “espressamente dispensato” il che vuol dire che ogni anno ci
dovrà essere una delibera che ponga
una soglia minima al di sotto della
quale l’amministratore non deve fare
nulla), costui è tenuto a rivolgersi al
tribunale per richiedere il decreto
ingiuntivo nei confronti di coloro
che non hanno saldato le somme a
debito nel consuntivo entro 6 mesi
dalla chiusura dell’esercizio.
Facendo un esempio pratico se un
condomino ha € 20,00 di debito che
scaturiscono dal rendiconto relativo
all’esercizio 2013 e non provvede a
saldarli entro il 30.06.2014, l’amministratore è tenuto a rivolgersi al
tribunale per il recupero di queste
somme, salvo che l’assemblea non
abbia posto una “franchigia” di almeno € 20,00 che lo esoneri appunto da tale obbligo!
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Aggiornato al 29.05.2014
RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10293] Centro Studi Castelli s.r.l.
19
Case e immobili
Nuovo libretto
unico per caldaie
e condizionatori
Alessandro Beruffi
Un modo per risparmiare energia e abbassare i costi delle bollette, oltre confrontare le tariffe proposte dai vari
fornitori, è quello di sottoporre a controlli periodici l’impianto termico.
Lo “stato di salute” dell’impianto è attestato da varie certificazioni tra cui il libretto, che rappresenta una vera e propria carta d’identità dell’impianto e va mostrato e aggiornato tutte le volte che vengono effettuati dei controlli. Con
decorrenza dal 1.06.2014 il classico libretto si presenterà in una veste rinnovata che dovrebbe esser più intuitiva e
semplice da capire e verrà reso obbligatorio anche per gli impianti di climatizzazione estiva. La novità riguarda tutti
gli impianti termici presenti nelle abitazioni, negli uffici e nelle imprese.
Impianti termici
e nuovo libretto
“unico”
Gli impianti termici sono quei dispositivi destinati:
- alla climatizzazione estiva e invernale degli ambienti con o senza
produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari;
- alla sola produzione centralizzata
di acqua calda per gli stessi usi.
lasciare spazio ad un unico libretto
composto da tante schede quanti
sono gli apparecchi e le componenti
dell’impianto.
Sono compresi negli impianti termici i dispositivi individuali di riscaldamento quali le caldaie, mentre non lo sono le stufe, i caminetti
e i radiatori individuali.
Compilazione
Per le caldaie nuove il libretto verrà compilato e rilasciato per la prima volta dall’installatore all’atto della messa in funzione
dell’impianto e aggiornato, successivamente, dal responsabile dell’impianto o dal manutentore.
Nel caso di impianti già esistenti,
sarà dovere del proprietario di casa
o dell’amministratore di condominio scaricare il modello dal sito del
Ministero dello Sviluppo Economico, trascrivere i dati e consegnarlo
al manutentore al momento dei controlli.
Ogni impianto termico è corredato
dal libretto di impianto che è quel
documento che certifica l’efficienza
degli impianti installati in casa, in
ufficio o in azienda ed è obbligatorio
per i dispositivi di climatizzazione
invernale ed estiva.
Dal 1.06.2014 i vecchi documenti che certificano l’efficienza degli
impianti installati all’interno degli
edifici (libretto di centrale e libretto
di impianto) vanno in pensione per
Aggiornato al 29.05.2014
Per gli impianti già in servizio alla
data del 1.06.2014, i libretti esistenti vanno comunque conservati
e allegati a libretto unico, ad opera
del responsabile dell’impianto.
Formato
Il libretto di impianto è dispo-
nibile in forma cartacea o elettronica.
Nel 1° caso viene conservato dal responsabile dell’impianto (o eventuale terzo responsabile), che ne cura
l’aggiornamento dove previsto e
mettendolo a disposizione degli operatori di volta in volta interessati.
Nel 2° caso, invece, il libretto è conservato presso il catasto informatico
dell’autorità competente o presso
altro catasto accessibile all’autorità
competente ed è aggiornato di volta
in volta dagli operatori interessati che possono accedervi mediante
password personale.
Rapporto di efficienza
energetica
Dal 1.06.2014 sono disponibili anche i nuovi modelli per il
rapporto di efficienza energetica,
che è quel documento che deve essere redatto obbligatoriamente in
occasione dei controlli ed eventuale
manutenzione su:
• impianti termici di climatizzazione
invernale di potenza utile nominale
maggiore di 10 kW;
• impianti termici di climatizzazione estiva di potenza utile nominale
maggiore di 12 kW, con o senza pro-
RATIO - FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10293] Centro Studi Castelli s.r.l.
20
duzione di acqua calda sanitaria.
Questo documento riassume i
controlli effettuati sull’impianto.
Nel caso in cui non fossero conformi a quanto stabilito dalle norme Uni o ai limiti indicati dal D.P.R.
74/2013, allora l’impianto dovrà
essere sostituito.
Il rapporto deve essere compilato
dal manutentore e trasmesso in via
telematica all’ente locale incaricato
dei controlli.
I modelli di efficienza energetica
sono attualmente 4:
- rapporto di controllo di efficienza
energetica tipo 1 – gruppi termici;
- rapporto di controllo di efficienza
energetica tipo 1 – gruppi frigo;
- rapporto di controllo di efficienza
energetica tipo 1 – Scambiatori;
- rapporto di controllo di efficienza
energetica tipo 1 – Cogeneratori.
Controlli e sanzioni
Per evitare di incorrere in
sazioni è bene mettersi in
regola il prima possibile procurandosi i nuovi libretti.
I prossimi controlli su caldaie e impianti di climatizzazione, infatti, dovranno essere fatti in base ai nuovi
certificati.
Per le normali caldaie a gas le verifiche sull’impianto avvengono ogni 4
anni, mentre per gli impianti condominiali i controlli avvengono ogni 2
anni.
Le tempistiche possono anche variare in base a vari regolamenti regionali oppure nel caso siano state
effettuate modifiche o interventi
sull’impianto.
Incaricati dei controlli sono gli enti
locali che ricevono il report delle verifiche e che organizzano campagne
ispettive a campione.
Le sanzioni ammontano:
- da € 500,00 a € 3.000,00 a carico del proprietario, del conduttore,
dell’amministratore o del terzo responsabile;
- da € 1.000,00 a € 6.000,00 per l’operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il
rapporto di controllo tecnico.
I modelli del libretto unico e dei
rapporti di efficienza energetica
sono disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico
con le relative istruzioni per la
compilazione.
Com’è strutturato il nuovo libretto
Scheda
Descrizione
Soggetto incaricato
della compilazione
Responsabile (che la firma)
1.
Scheda identificativa
dell’impianto
Contiene tutti i dati relativi alla tipologia di impianto
controllato, la tipologia di interventi effettuati e i dati del
responsabile.
2.
Trattamento acqua
Volume di acqua contenuto nell’impianto e il suo trattamento,
ovvero se viene filtrata, oppure il trattamento effettuato per
Installatore
la produzione di acqua calda o per il suo raffreddamento, ecc.
3.
Nomina del terzo responsabile
dell’impianto termico
Contiene l’anagrafica dei responsabili dell’impianto.
Responsabile (con firma
del 3° Responsabile)
4.
Generatori
Dati tecnici relativi a caldaie, bruciatori, macchine frigorifere,
pompe di calore, generatori, ecc.
Installatore
5.
Sistemi di regolazione
e contabilizzazione
Contiene informazioni relative alla regolazione e alle attività
di controllo e manutenzione.
Installatore
6.
Sistemi di distribuzione
Installatore
7.
Sistema di emissione
Installatore
8.
Sistema di accumulo
Installatore
Contiene informazioni relative a eventuali componenti
aggiuntivi dell’impianto come scambiatori di calore intermedi,
circuiti a condensazione, recuperatori di calore, ecc.
9.
Altri componenti dell’impianto
Installatore
10.
Impianto di ventilazione meccanica controllata
Installatore
11.
Risultati della prima verifica effettuata dall’installatore e verifiche periodiche successive effettuate
dal manutentore
Manutentore
12.
Interventi di controllo efficienza energetica
Manutentore
13.
Risultati delle ispezioni periodiche effettuate a cura dell’ente competente
Ispettore
14.
Registrazione dei consumi nei vari esercizi
Responsabile (o eventuale
3° Responsabile)
In caso di sostituzione o inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di
dismissione, al libretto di impianto andranno aggiunte e/o aggiornate le nuove schede, a cura dell’installatore dei nuovi sistemi. In questo
modo si avrà la descrizione completa nel tempo dell’impianto, da cui risulteranno gli elementi dismessi, quelli sostituiti e quelli installati
in un secondo tempo.
Aggiornato al 29.05.2014
RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10039] Centro Studi Castelli s.r.l. 21
Diritti
Autovelox
L’importanza e le modalità
delle comunicazioni dei dati del
conducente in caso di sanzione
per evitare il raddoppio
Leonilde Durante
Quando al proprietario di un’autovettura viene notificata una contravvenzione per violazione al Codice della Strada
a mezzo Verbale d’infrazione, questi ha l’obbligo entro 60 giorni non solo di pagare o alternativamente di fare ricorso
nei termini indicati, bensì anche di comunicare al Comando che ha emesso “la multa” il nome dell’effettivo conducente del mezzo al momento dell’illecito: ciò affinché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa procedere
alla decurtazione dei punti dalla patente in capo a chi ha concretamente commesso l’infrazione.
Il proprietario che non
ottempera a tale obbligo
oppure che, non ricordando di chi ci fosse alla guida, dichiara di non conoscere il conducente preciso, incorre nella violazione
dell’art. 126-bis Codice della Strada,
che viene notificata a mezzo di un
altro Verbale d’infrazione (che non
è il precedente, né la stessa multa
di prima aumentata!) intimante il
pagamento di un’ulteriore sanzione
amministrativa.
Termini di notifica
Dall’altro lato, però, il
Comando accertatore ha
l’obbligo di notificare “la multa”,
quando non sia stato possibile contestarla immediatamente mediante
il fermo del veicolo o per assenza del
trasgressore sul posto, entro 90 giorni dall’illecito.
Se il Verbale d’infrazione viene notificato oltre tale termine, è tardivo,
e quindi la sanzione amministrativa
comminata è nulla. Pertanto, se si
chiede al Comando accertatore l’annullamento della multa in autotutela o si fa ricorso avanti il Giudice
di Pace o il Prefetto, il Verbale viene
Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014
annullato.
Si consiglia di procedere in tal modo
per far valere i propri diritti, altrimenti il Comando, trascorsi i termini previsti per il pagamento o per
proporre ricorso, invia il Verbale
ugualmente all’Agente della riscossione, il quale notificherà una cartella esattoriale.
Con la Sentenza n.
11185 del 20.05.2011, la
Cassazione ha chiarito
che, nell’ipotesi in cui il Comando
accertatore abbia omesso di notificare “la multa” nel suddetto termine di
90 giorni, il proprietario del mezzo
non è più vincolato a inviare la comunicazione circa l’effettivo conducente; ciò vale anche se il proprietario stesso non ha inteso proporre
opposizione al primo verbale (egli
però resta obbligato a impugnare il
secondo verbale, quello con la contestazione della mancata comunicazione degli estremi del conducente).
?
Perché?
La ragione di tale sentenza
- spiega la Suprema Corte
- risiede nel fatto che lo sforzo mne-
monico di ricordare chi fosse alla
guida del mezzo al momento dell’illecito può essere imposto al titolare
del mezzo medesimo solo entro ragionevoli tempi (appunto, 90 giorni).
Pertanto, l’obbligo del proprietario
della comunicazione entro 60 giorni
dalla notifica del verbale di contestazione può scattare solo se c’è stata la
notifica tempestiva di tale verbale.
Per finire, è utile sapere che non tutti
i Giudici di Pace accolgono i ricorsi avverso le multe notificate per la
mancata comunicazione dei dati, a
meno che queste non abbiano qualche vizio formale o di notifica.
Per cui se non
comunicate
i
dati, sappiate fin
da subito che
dovrete quasi al cento per cento
pagare la sanzione amministrativa
che vi arriverà.
22
RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10039] Centro Studi Castelli s.r.l.
Casistica
In modo molto sintetico è possibile schematizzare la casistica come segue:
• Trascorrono 60 giorni dalla notifica del verbale senza aver comunicato i dati del trasgressore
e senza che il proprietario del veicolo presenti ricorso.
• In tale caso scatta l’obbligo di comunicazione dei dati, in quanto la decadenza da ogni
possibile rimedio avverso la sanzione principale chiude in via definitiva la vicenda.
ð • Da questo momento (e solo da questo momento) decorreranno gli ulteriori 60 giorni
previsti per la comunicazione, pena l’irrogazione della sanzione pecuniaria accessoria nei
confronti del proprietario.
• Tuttavia, se il proprietario comunicasse i dati entro questo secondo termine, un’eventuale
verbale per comunicazione tardiva sarebbe illegittimo.
• Il proprietario del veicolo comunica il nome del trasgressore entro il termine previsto,
senza pagare la sanzione principale relativa all’infrazione che egli non ha commesso: la
pubblica amministrazione dovrà decurtare i punti al trasgressore e notificare nuovamente
ð il verbale di contestazione entro i termini di legge (150 giorni), conteggiati dalla data in cui
essa è venuta a conoscenza dell’effettivo autore della violazione.
• Il proprietario si libera così da ogni incombenza, salvo rispondere per solidarietà passiva;
• Entro 60 giorni dalla notifica, il proprietario impugna il verbale senza pagare la sanzione, né
comunicare i dati del trasgressore: in questo caso non scatterà la sanzione accessoria, in
quanto il profilo di responsabilità è in via di accertamento.
• Come ha ben rimarcato la Corte Costituzionale con sent. 27/2005, “in nessun caso
il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della
ð definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di
contestazione dell’infrazione”.
• Nel caso in cui l’amministrazione procedente notificasse un nuovo verbale contestando la
mancata comunicazione dei dati del conducente, bisognerà presentare un nuovo ricorso
alle autorità competenti entro e non oltre 60 giorni dalla sua notifica, adducendo (e
provando) come motivo di opposizione la pendenza del primo giudizio.
Segnaletica
È bene ricordare che, per essere considerato valido, il presente cartello deve essere posto prima del punto di
rilevamento della velocità dal parte delle Forze dell’Ordine.
Il cartello deve avere lo sfondo:
- bianco se posto su strade comunali;
- blu su strade statali;
- verde sulla rete autostradale.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014
RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10284] Centro Studi Castelli s.r.l.
23
Assicurazione
Assicurazione RCA
I veicoli storici
Elisa Marchi
Chi possiede un’auto, una moto o un autocarro storico gode di agevolazioni dal punto di vista assicurativo.
Cosa rende
d’epoca o storico
il proprio mezzo?
Se la propria automobile è un po’
“vecchiotta” ma ancora perfettamente funzionante, non è necessario
sostituirla, ma ciò che serve è dimostrare la sua storicità per poter così
usufruire di un contratto assicurativo speciale.
Per valutare se la propria auto può
o non può essere considerata storica,
in primis, è necessario che siano trascorsi almeno 20 anni dal momento
della sua immatricolazione.
Già con questo si paga di meno
anche il bollo, o meglio si paga solamente una tassa annuale di circolazione.
Verificato ciò è opportuno iscrivere il
proprio veicolo all’ASI o ad un club
federato e provare la storicità del
proprio veicolo fornendo i seguenti
documenti:
- fotocopia del libretto di circolazione;
- fotocopia del proprio documento
d’identità;
- foto del proprio mezzo.
Come fare per iscrivere
il proprio mezzo
all’ASI?
L’ASI è l’Automotoclub Storico Italiano, fondato nel 1966, che accoglie
al suo interno tutti i mezzi storici al
fine di promuovere e tutelare la cultura del motorismo d’epoca.
Aggiornato al 29.05.2014
In sintesi, si chiama l’ente storico,
si produce tutta la documentazione
richiesta, si prende appuntamento
con un tecnico dell’ente che verrà
a visionare il mezzo per controllare
che tutti i pezzi siano originali.
Una volta che il mezzo viene certificato come storico viene rilasciata
una tessera nominativa di esso e
si viene iscritti al club pagando poi
una tessera che varia da un minimo di € 40,00 ad un massimo di
€ 120,00 annuali come quota associativa.
Quali documenti servono
per sottoscrivere
un’assicurazione?
- Certificato di identità del mezzo
iscritto all’ASI o ad un altro ente
storico;
- Iscrizione del proprietario del mezzo ad un club;
- Certificato dell’iscrizione all’ASI o
ad un altro ente storico del proprietario (tessera annuale).
Una volta ottenuta l’iscrizione ci si
può recare dal proprio intermediario
assicurativo per stipulare il contratto a prezzo agevolato.
E qui si apre un mondo.
Come sempre le Compagnie assicurative ci mettono del loro a complicare il tutto.
Negli ultimi anni infatti, non essendo
un rischio gradito dalla maggior parte delle Compagnie, vengono messi
altri mille paletti per poter ottenere
il premio assicurativo agevolato.
Ad esempio, alcune Compagnie offrono un premio basso ma inseriscono la clausola che la vettura per essere assicurata deve avere più di 32
anni, oppure altre Compagnie hanno
un premio alto ma assicurano l’auto
anche se ha appena superato i 20
anni, oppure altre hanno un premio
standard per il primo mezzo che si
assicura con poi una notevole riduzione per ogni ulteriore mezzo assicurato (specifico per i collezionisti),
oppure altre Compagnie propongono il premio ridotto con la clausola
che l’auto debba essere utilizzata
solo durante raduni o manifestazioni
oppure ci sono Compagnie che nemmeno si prendono la briga di assicurare i veicoli storici.
I prezzi annuali sono tra i più svariati da Compagnia a Compagnia;
per una moto storica in provincia
di Mantova, ad esempio, si possono
pagare circa € 90,00 annuali.
Inoltre, spesso, i clienti assicurano
come storico un mezzo solo per avere una tariffa agevolata ma in realtà
il vero motivo è che, in caso di sinistro, il mezzo viene valutato dal perito come storico anche perché si è
in regolare possesso di certificato di
iscrizione.
Un ultimo consiglio: per valutare al
meglio che tipo di assicurazione storica stipulare occorre valutare, oltre
al prezzo, i seguenti punti:
24
RATIO - FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10284] Centro Studi Castelli s.r.l.
- tipo di assistenza e consulenza fornita;
- numero dei conducenti autorizzati
alla guida (in molti casi le Compagnie assicurative prevedono che il
contraente elenchi i nomi dei possibili conducenti direttamente al
momento della stipula);
- limiti di utilizzo dell’auto;
- eventuali coperture extra che si
possono sottoscrivere (assistenza
stradale, incendio e furto, ecc.);
Con gli ultimi aggiornamenti nel
ramo assicurativo ci sono anche
Compagnie che assicurano il proprio
mezzo senza richiedere obbligatoriamente l’iscrizione all’ASI o ad altro
ente storico, altre invece richiedono
semplicemente l’iscrizione ad uno
dei tanti club di auto storiche presenti in Italia.
Prima di partire con l’iter procedu-
rale per assicurare come storica la
propria vettura è sempre meglio informarsi sui costi, sui tempi (spesso
molto lunghi per ottenere la storicità) e sul vantaggio economico. Gli
appassionati in Italia di auto e moto
storiche sono sempre in continuo
aumento e lo si vede dai numerosi
raduni sul territorio.
Una passione che contagia tutti,
grandi e piccoli.
Per approfondire leggi anche:
Esenzione bollo auto: come richiederla e chi ne ha diritto
FAMIGLIA
Il nuovo mensile online per la gestione
dell’economia quotidiana di famiglie e privati
Ti piace il progetto? Collabora con Noi!
Invia il tuo curriculum con la proposta
di argomenti che ti piacerebbe leggere
su Ratio Famiglia!
www.ratiofamiglia.it
Aggiornato al 29.05.2014
RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10102] Centro Studi Castelli s.r.l. 25
Auto
Road app
Alla ricerca dell’auto
più sostenibile
Ambra Pellizzoni
Road app è la webapp lanciata da LifeGate, per il progetto “Mobility Revolution*”, che permette di calcolare e confrontare il livello di sostenibilità di migliaia di veicoli, presenti sul mercato italiano, basandosi su cinque indicatori:
- Ambiente (emissione CO2);
- Risparmio (costo uso e gestione);
- Innovazione tecnologica (tipo di propulsore utilizzato);
- Serenità di guida (confort);
- Caratteristiche del veicolo.
La webapp consente inoltre di calcolare e confrontare le emissioni di CO2, il costo di carburante annuo in base ai
chilometri medi percorsi e alla tipologia di percorrenza, tutto questo per una maggiore consapevolezza nella scelta
del proprio autoveicolo “ecologico”.
INIZIA
IL CONFRONTO
SCEGLI
IL PRIMO
MODELLO
DA
CONFRONTARE
Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014
26
RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10102] Centro Studi Castelli s.r.l.
SCEGLI
IL SECONDO
MODELLO
DA
CONFRONTARE
CONFRONTA
I DUE MODELLI
*Mobility Revolution è il programma finalizzato alla sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile promossa
dal portale “green” che prevede progetti, servizi e strumenti per informarsi, scegliere e agire in ottica ecosostenibile.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014
RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10102] Centro Studi Castelli s.r.l. 27
I 5 indicatori principali
Applicato al contesto automobilistico, il rating di Mobility Revolution è basato su 5 indicatori principali.
Impatto
ð ambientale
Risparmio
Si tratta di considerare le emissioni di CO2 dichiarate dal costrut-
ð tore in fase di omologazione in rapporto alla normativa antinquinamento Euro 6.
Restituisce un quadro dei costi di utilizzo e gestione dell’auto, aiu-
ð economico
ð tando a valutare l’efficienza e l’economicità di un modello rispetto
Innovazione
ð tecnologica
Questo fattore prende in considerazione il tipo di propulsione, prið vilegiando la trazione elettrica e le basse emissioni, così come le
funzioni avanzate in fatto di sicurezza e connettività.
Serenità
ð di guida
Valutazione del comfort a bordo, messo in relazione soprattutto al
ð tipo di motore, al cambio, alla dotazione dei sistemi elettronici di
ausilio per alcuni tipi di manovre e al livello di sicurezza attiva.
Caratteristiche
ð del veicolo
a un altro.
Conformazione tecnica della vettura, valutandone l’impronta a ter-
ð ra, l’altezza, il peso, il rapporto peso/potenza e il livello di sostenibilità dello stesso costruttore.
Basandosi su questi parametri l’applicazione fornisce una panoramica complessiva su quanto e come ogni modello sia rispettoso dell’ambiente.
Secondo uno studio effettuato sui 350.000 veicoli ecologici in circolazione in Italia, nell’ultimo trimestre del
2013 il punteggio medio di ecosostenibilità è stato pari a 40,9/100, con punte per alcuni modelli sino al 90/100.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014
28
RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10267] Centro Studi Castelli s.r.l.
Salute e benessere
Succhi di benessere
Mirtillo e Sambuco
Stefano Morelli
I succhi naturali, oltre ad essere gradevoli e dissetanti, apportano notevoli benefici alla nostra salute. Sono un concentrato di
principi attivi che detossinano, rigenerano e mantengono il nostro organismo giovane più a lungo. Pensiamo che i loro vivaci
e molteplici colori sono meravigliosi tanto quanto le loro virtù straordinariamente potenti e prodigiose. Tra le sostanze maggiormente presenti ricordiamo soprattutto le vitamine, i minerali, i polifenoli e i flavonoidi, fonti antiossidanti capaci di contrastare
l’ossidazione responsabile del danneggiamento delle nostre cellule. Ricordiamo che gli antiossidanti sono preziosi per neutralizzare i danni dei radicali liberi che circolano nel nostro corpo. Quindi bere succhi di frutta è il modo migliore per farsi del bene.
Succo di mirtillo
Il succo di mirtillo, che
è contenuto nelle sue
piccole bacche, è ricco di sali minerali e
vitamine, per questo ha proprietà tonificanti.
La quercitina è una delle sostanze antiossidanti in esso presenti appartenente
alla categoria dei flavonoidi, ma vi troviamo anche carotene, acido citrico, fibre, manganese, vitamina C e K.
Ricordiamo che il colore blu del succo
dipende dai polifenoli che in esso si trovano.
Il mirtillo presenta forti proprietà sui disturbi circolatori, in particolare su quelli
di origine venosa e in ogni caso di fragilità capillare: è in grado di riequilibrare
i problemi dell’apparato circolatorio e di
agire come protettore delle vene e delle
arterie, apportando benefici in caso di
pesantezza delle gambe, formicolii e nella couperose.
In particolare sono gli antociani in grado di proteggere e rafforzare le pareti dei
vasi sanguigni.
Presenta inoltre notevoli benefici anche
per gli occhi, in particolare per la retina.
È poi protettivo contro la pressione alta:
le antocianine, infatti, sono dei composti
bio-attivi che offrono una notevole protezione nei confronti dell’ipertensione e
del cuore, oltre che un controllo del colesterolo “cattivo”, in favore di un aumento di quello “buono”.
Riduce l’infiammazione del fegato collegata alla sindrome metabolica. Favorisce
la diuresi, la depurazione, l’eliminazione
delle scorie e delle tossine accumulate
nei tessuti cellulari.
È un disintossicante profondo, contrasta
la ritenzione idrica e combatte la cellulite. I mirtilli vengono considerati inoltre
degli antibatterici naturali, utili in alcuni
tipi di infezioni gastrointestinali, nelle
cistiti e nelle uretriti. Infatti prevengono
le infezioni, impedendo l’adesione dei
batteri alle pareti delle vie urinarie.
Infine il succo di mirtillo rinforza la
struttura scheletrica nei periodi di crescita, dopo un trauma, nella riabilitazione delle fratture e nella prevenzione
dell’osteoporosi.
Succo di sambuco
Il sambuco ci dona i suoi
piccoli frutti e i suoi candidi
fiori. Le sue bacche violacee contengono
numerosi principi attivi: sostanze antiossidanti, come i flavonoidi e i tannini,
diverse vitamine, tra cui la vitamina A,
la vitamina C e alcune del gruppo B utili
per la metabolizzazione degli alimenti,
alcuni sali minerali, il calcio, il potassio,
il magnesio, il ferro e il fosforo, fibre,
proteine, oli essenziali e acidi organici. Il
succo di sambuco è in grado di alleggerire l’intero nostro organismo da scorie
nocive e tossine. “Ripulisce” il sistema
linfatico e, per la sua azione depurativa,
si rivela un ottimo rimedio per disintossicare l’organismo e contrastare l’accumulo di sostanze di scarto.
Grazie alle fibre presenti nelle sue bacche, è efficace per contrastare alcuni
problemi di origine intestinale. In particolare, un consumo regolare del suo
succo puro o del suo sciroppo è in grado
di riequilibrare le funzioni dell’intestino,
favorire la peristalsi e ridurre i classici
sintomi della stipsi, come gonfiori e dolori addominali.
È inoltre utile per far funzionare in maniera efficiente il sistema immunitario.
Risulta indicato come cura preventiva
contro il raffreddore e l’influenza.
È anche un valido alleato per chi vuole
eliminare qualche chilo di troppo. Infatti, oltre a favorire la depurazione e l’eliminazione dei liquidi in eccesso, stimola
il metabolismo. Tra l’altro il succo delle
bacche, contenendo le vitamine B1, B2 e
B6, velocizza il processo digestivo e facilita la trasformazione dei grassi in energia, evitando così che si accumulino.
Un modo facile di consumarlo è sottoforma di succo o sciroppo, facilmente
acquistabile in erboristeria.
Ricordiamoci
Impariamo a proteggere
la nostra salute!
Bere i succhi naturali
è il modo migliore
per farci del bene!
Le informazioni qui riportate sono
tratte da letteratura pubblicata a
livello mondiale e hanno uno scopo esclusivamente informativo, ben
lungi dal voler dare consigli terapeutici su patologie che rimangono
di esclusiva competenza dei medici
specialisti.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014
RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10049] Centro Studi Castelli s.r.l. 29
Tecnologia
Taxinsieme
L’App per trovare compagni
con cui condividere le corse
risparmiando
Ambra Pellizzoni
Taxinsieme è un’App per smartphone, iOS e Android, per la ricerca di “compagni di taxi” per risparmiare sfruttando
al massimo la geolocalizzazione; è disponibile anche il sito web (www.taxinsieme.it).
Come funziona?
• È sufficiente inserire:
- l’indirizzo di partenza;
- l’indirizzo di arrivo;
- il giorno e l’ora del viaggio.
• La schermata successiva mostra se
ci sono tratte compatibili nelle vicinanze, in questo modo gli utenti
possono incontrarsi per suddividere le spese del tragitto.
• I passeggeri potranno decidere se
utilizzare:
- un taxi qualsiasi,
- un taxi convenzionato con Taxinsieme che avrà tariffe fisse, consultabili sul sito, e l’opportunità
di prelevare i clienti uno alla volta
a indirizzi diversi senza costi aggiuntivi.
• Una volta arrivati a destinazione,
gli utenti saranno invitati a lasciare
sul sito un commento relativo all’esperienza e ai compagni di viaggio.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014
Vantaggi per gli utenti
Condividi
e risparmia
• Trova con chi condividere una corsa in taxi per
una meta comune, clicca su “Richiedi Condivisione” e attendi l’accettazione.
• Contatta gli altri passeggeri e prenotate insieme il
taxi da condividere risparmiando.
Rilassati
Raggiungi aeroporto, stazione o qualsiasi altro punto di interesse con la comodità ed il relax garantiti
dal taxi, ma ad un prezzo finalmente accessibile a
tutti grazie alla possibilità di trovare persone con
cui condividerlo.
30
RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10049] Centro Studi Castelli s.r.l.
Vantaggi per i taxisti
Moltiplica
le corse
I taxisti trovano nuovi passeggeri grazie alla possibilità di trasportarli insieme verso una destinazione
comune, condividendo il costo complessivo della
corsa.
Priorità
di chiamata
• Assicurarsi la priorità di chiamata da parte degli
utenti Taxinsieme.
• Inviare al servizio la propria proposta da offrire
agli utenti nelle città coperte dal servizio.
Taxinsieme
offre una nuova
spinta all’utilizzo
del taxi,
utilizzando il Social Network
per attivare le connessioni
reali tra i passeggeri. In pochi
secondi è possibile creare un
profilo personale, ricercare una
corsa nella zona di interesse
e utilizzare i crediti per
condividere una corsa o inserire
una corsa a scelta verso la
destinazione di interesse.
Come funziona?
Marco e Luca si iscrivono
su Taxinsieme e ricevono
5 crediti per iniziare
ad utilizzare il servizio
Marco
inserisce la sua corsa
in taxi
Marco accetta Luca
e i due si accordano
Luca cerca
tra le corse e chiede a Marco
di condividere la sua corsa
...e condividono
la corsa in taxi
risparmiando sulla tariffa
Fonte: www.taxinsieme.it
Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014
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agenziaentrate.gov. it.