PERIODICO PER LA GESTIONE DELL’ECONOMIA QUOTIDIANA FAMIGLIA Anno II - N. 5/2014 Maggio 2014 È arrivata l’ora delle imposte comunali BUONI LAVORO Come funzionano? AUTOVELOX Comunicare i dati per risparmiare CALDAIE E CONDIZIONATORI Il nuovo libretto unico MIRTILLO E SAMBUCO Copia singola € 5,00 I succhi di benessere Periodico mensile • www.ratiofamiglia.it • Centro Studi Castelli S.r.l. Sistema Centro Studi Castelli RATIO NON PROFIT Il periodico per per la ges gestione degli enti non commerciali n Ć Periodico trimestrale dedicato agli aspetti fiscali, amministrativi e del lavoro di Onlus, associazioni sportive, associazioni di promozione sociale ed enti di volontariato. Ć Contiene novità, adempimenti e approfondimenti legati al settore. Spedizione postale Archivio on line degli arretrati e anteprima di ogni numero Circolare periodica „Nonprofit News‰ via e-mail ad integrazione dellÊaggiornamento Link normativi: versione on line degli articoli arricchita da collegamenti diretti alla normativa e alla giurisprudenza di riferimento Modulistica riutilizzabile Ti consigliamo inoltre Ratio Sport news, la circolare mensile per società e associazioni sportive Sistema Centro Studi Castelli RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10324] Centro Studi Castelli s.r.l. Ratio Famiglia: le novità di metà anno Siamo quasi al giro di boa di questo 2014 e del primo anno con il mensile Ratio Famiglia. E così procediamo con la linea che abbiamo tracciato fino ad ora offrendovi approfondimenti rivolti al risparmio e al consumo consapevole. In questo numero di Ratio Famiglia abbiamo deciso di spiegarvi cos’è la TASI e come calcolarla, tanto si è letto e discusso in merito e poco è stato chiarito. Abbiamo poi approfondito temi come l’utilizzo dei voucher lavoro e della vendita diretta di prodotti agricoli: per aumentare le proprie entrate in modo semplice, diretto e soprattutto riconosciuto dal “fisco”. E per quanto riguarda la nostra casa: indicazioni relative alla nuova normativa dei libretti per condizionatori e caldaie, come detrarre gli interessi passivi del mutuo sottoscritto per l’acquisto della prima casa e le novità che riguardano gli amministratori dei condomini in cui viviamo. Come sempre essere cittadini e utenti informati ci permette anche di essere cittadini e utenti attenti e preparati. Infine per la nostra auto: come scegliere quella più conveniente ed ecologica, risparmiare vuol dire essere anche consumatori consapevoli e responsabili. Come scegliere l’assicurazione delle nostre auto “storiche”, se le abbiamo, e come affrontare una contravvenzione da autovelox: anche quando sbagliamo infatti possiamo comunque risparmiare. Buona lettura. Alessandra Cinquetti Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014 1 Sommario È arrivata l’ora delle imposte comunali Buoni lavoro Come funzionano? 5 19 5 È arrivata l’ora delle imposte comunali 13 I buoni lavoro (o voucher) Cosa sono e chi ne beneficia 7 Vendite dirette di cessione prodotti agricoli 15 Interessi mutuo Acquisto abitazione principale 10 Antiriciclaggio allo sportello 17 Il “nuovo” amministratore condominiale Maggio 2014 Caldaie e condizionatori Autovelox - Comunicare Il nuovo libretto unico i dati per risparmiare 19 21 19 Nuovo libretto unico per caldaie e condizionatori 25 Road app Alla ricerca dell’auto più sostenibile 21 Autovelox - L’importanza e le modalità delle comunicazioni dei dati del conducente in caso di sanzione per evitare il raddoppio 28 Succhi di benessere Mirtillo e Sambuco 29 23 Assicurazione RCA - I veicoli storici Taxinsieme - l’app per trovare compagni con cui condividere le corse risparmiando Le tecnologie rendono facile l’accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L’editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d’autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge. Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT Posta elettronica: [email protected] Indirizzo Skype: servizioclientiratio La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione. Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell’Editore. L’Editore e la Direzione della Rivista declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi negli articoli. Nonostante la cura nell’edizione e nella stesura degli articoli né l’editore né l’autore possono assumersi la responsabilità per le conseguenze operative derivanti dall’utilizzo delle informazioni e delle indicazioni contenute nel presente volume e nella connessa banca dati. Tali contenuti, infatti, non hanno lo scopo di fornire consulenza professionale sugli argomenti trattati. Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni. Il riferimento all’articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso. ***Riproduzione vietata*** Informativa privacy Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l’elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - [email protected] I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all’amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l’invio di materiale promozionale. L’informativa completa è disponibile all’indirizzo www. ratio.it/privacy Direttore responsabile Anselmo Castelli Vice direttore Stefano Zanon Coordinatore di redazione Alessandra Cinquetti Consiglio di redazione Alessandro Beruffi, Paolo Bisi, Agnese Campedelli, Alessandra Cinquetti, Ambra Pellizzoni, Remo Redeghieri, Stefano Sedassari, Massimiliano Todeschi HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO Alessandro Beruffi, Leonilde Durante, Roberto Franzoni, Elisa Marchi, Ambra Pellizzoni, Matteo Pillon Storti, Remo Redeghieri, Fabrizio Togni Composizione e impaginazione Nicoletta Abellondi, Alessandro Beruffi, Barbara Ferrari, Ambra Pellizzoni, Alessandro Vezzoni Servizio clienti e abbonamenti Elena Floriani, Monia Ubertini, Cristian Zuliani Marketing e commerciale Alberto Bendoni, Stefano Bottoglia, Agnese Campedelli, Alessandra Cinquetti, Fabio Di Filippo, Massimo De Sanctis Pubblicità Centro Studi Castelli S.r.l. Servizi amministrativi Stefano Gussago Editore Centro Studi Castelli S.r.l. Via Bonfiglio, 33 - C.P. 25 46042 Castel Goffredo (MN) Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151 P. IVA e C.F. 01392340202 lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30 Sito Web: WWW.RATIO.IT [email protected] Recapito Skype: servizioclientiratio Chiuso per la stampa il 29.05.2014 Associato all’USPI Unione Stampa Periodica Italiana VUOI COLLABORARE CON NOI? Se i tuoi campi di interesse professionale riguardano le tematiche approfondite dal nostro mensile inviaci una mail con il tuo curriculum all’indirizzo [email protected] RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10319] Centro Studi Castelli s.r.l. 5 Pubblica Amministrazione È arrivata l’ora delle imposte comunali La Redazione IMU • L’Imposta Municipale Unica è un’imposta di natura patrimoniale, la quale ha come presupposto impositivo il possesso di beni immobili. Dovrà quindi essere pagata in caso di possesso di: - terreni o aree fabbricabili; ð - abitazioni di lusso ossia ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; - immobili abitativi non adibiti ad abitazioni principali; - immobili aventi destinazione d’uso diversa da quella residenziale. TASI • Il Tributo per i servizi indivisibili è una delle due componenti riferite ai servizi in cui si articola la IUC ed è a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile. • Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti a fini IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. • Il pagamento avverrà in due rate semestrali. ð • La scadenza per il versamento della prima rata sarà: - il 16.06 per i Comuni che entro il 23.05 hanno approvato le delibere con le aliquote TASI che in seguito dovranno essere pubblicate, entro il 31.05, nell’apposita sezione del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; - rinviata a settembre o a ottobre in tutti quei Comuni che non riusciranno a deliberare sulle aliquote. Al momento della chiusura di questa rivista non sono state diffuse istruzioni precise al riguardo. TARI • La Tassa sui rifiuti è la seconda delle componenti riferite ai servizi ed è destinata al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. • Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI ð le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. • Le tariffe saranno stabilite dal Comune e si pagherà su tutti gli immobili; per il calcolo si utilizzerà, dal 1.01.2015, la superficie catastale, mentre in via transitoria devono essere utilizzate le superfici calpestabili. Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014 6 RATIO - FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10319] Centro Studi Castelli s.r.l. Esempio di calcolo della Tasi • un immobile residenziale con rendita di € 350,00; Si dia il caso di soggetto che sia pro• di un garage con rendita di € 100,00; ð prietario di: • di un ufficio con rendita di € 950,00. Nel nostro esempio si avranno le seguenti rendite rivalutate: La procedura per il calcolo deve • € 350,00 x 1,05 = € 367,50 per l’abitazione principale; considerare la rendita rivalutata del ð • € 100,00 x 1,05 = € 105,00 per le pertinenza; 5% nel caso dei fabbricati. • € 900,00 x 1,05 = € 997,50 per l’ufficio. Si moltiplicano le rendite ottenute • (367,50 + 105,00) € x 160 = € 75.600,00 per abitazione principale per i moltiplicatori in funzione delle ð e pertinenze. categorie catastali, ottenendo le se• € 997,50 x 80 = € 79.800,00 per l’ufficio. guenti basi imponibili: Per calcolare l’imposta dovuta si applicano le aliquote decise dal Comune di appartenenza, che definirà a sua volta le eventuali detrazioni applicabili (per fasce di reddito, per nucleo familiare, ecc.) e in che misura (compresa fra il 10 e il 30%) l’inquilino dovrà concorrere al versamento, mentre per la parte rimanente dovrà essere versata integralmente dal possessore dell’appartamento. Ipotizzando un’aliquota del 1‰ per le abitazioni principali e del 1,5‰ • € 75.600 x 0,001 = € 75,60 per l’abitazione principale. ð • € 79.800 x 0,0015 = € 119,70 per l’ufficio. per tutti gli altri immobili l’imposta dovuta sarà pari a: • Il versamento può essere fatto tramite F24 oppure tramite bollettino di conto corrente postale. • L’F24 si ritira in banca o si può compilare direttamente utilizzando il servizio Internet della propria banca. • Anche gli inquilini devono compilare il proprio F24. Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014 RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 9939] Centro Studi Castelli s.r.l. 7 Fisco e tasse Vendite dirette di cessione prodotti agricoli La Redazione Dal 24.10.2012 le cessioni di prodotti agricoli e alimentari devono avvenire mediante la stipulazione di contratti scritti con determinate caratteristiche di correttezza ed equità. Questi contratti devono contenere le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo applicato, le modalità di consegna e di pagamento e la durata del contratto. La mancanza di una di queste indicazioni non comporta la nullità del contratto, ma può essere contestato e in seguito si dovrà riuscire a provare tali elementi in giudizio. Documentazione I documenti che vengono ritenuti idonei sono: - il contratto di cessione dei prodotti, - il documento di trasporto o di consegna, - la fattura e l’ordine di acquisto con il quale l’acquirente commissiona la consegna del prodotto. È sempre importante che questi documenti contengano gli elementi essenziali descritti; ad esempio il documento di trasporto (DDT) che normalmente viene emesso quando si consegna un prodotto venduto, oltre a riportare la quantità e le caratteristiche del prodotto ceduto, dati da sempre esposti, dovrà essere completato anche con la durata del contratto, il prezzo e le modalità di pagamento. Questo documento, le bolle di consegna e le fatture, integrate al fine di assolvere gli adempimenti, devono obbligatoriamente riportare la seguente frase “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27”. Di conseguenza è consigliabile dotarsi di un timbro che riporti la frase sopra evidenziata, onde evitare, scrivendo, Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014 di commettere errori o omissioni che potrebbero essere sanzionate. Casi particolari Il contratto scritto non è obbligatorio in presenza di conferimenti di prodotti agricoli ed ittici da parte del produttore socio a società cooperative agricole oppure alle organizzazioni dei produttori, oppure nel caso di cessione istantanee, ossia quando contemporaneamente alla consegna avviene il pagamento del prodotto e nel caso in cui la cessione sia nei confronti di privati consumatori, vale a dire al cliente finale. La normativa si applica ai trasferimenti a titolo oneroso di prodotti la cui consegna avviene nel territorio italiano, quindi sono escluse le vendite per le quali il prodotto viene consegnato all’estero. Pagamento e aspetti documentali È stato stabilito, inoltre, che i termini di pagamento decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura e che il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni per i prodotti deteriorabili e 60 giorni per gli altri. Se un produttore consegna all’ac- quirente prodotti deteriorabili il cui termine di pagamento è 30 giorni e prodotti non deteriorabili dove il termine di pagamento passa a 60 giorni, deve emettere fatture separate. Nel caso di ritardo nei pagamenti automaticamente vengono applicati gli interessi di mora e sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento indicato nella normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di transazioni commerciali aumentato di ulteriori 2 punti percentuali. Esempio • Per fare un esempio sul termine ultimo di pagamento, prendiamo il caso di un prodotto deteriorabile (termine di pagamento 30 giorni) consegnato il 10 gennaio, fatturato il 30 dicembre, spedito a mezzo raccomandata A.R. e ricevuto dall’acquirente il 4 febbraio. • Il termine di 30 giorni, entro i quali deve essere effettuato il pagamento, decorre dal 28 febbraio e scade il 29 marzo. 8 RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 9939] Centro Studi Castelli s.r.l. Contratto di fornitura di prodotti agricoli Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra: • l’impresa agricola ..........................., con sede in ..........................., via ........................., C.F. e P. IVA ................................., in persona del titolare/legale rappresentante Sig. ........................., nato a ............................. il ............................, e residente a .........................., in Via .........................., n........., C.F. ........................., d’ora in poi nella presente scrittura, per brevità, anche “parte venditrice”, e • la Cooperativa ......................., con sede in .........................., via ....................., C.F. e P.IVA ................................., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ..........................., nato a ........................... il ........................ e residente a ........................, in Via ......................., n. ............, C.F. ...................., d’ora in poi nella presente scrittura, per brevità, anche “parte acquirente”, premesso che: a) la parte venditrice svolge l’attività di coltivazione di fondi rustici finalizzata alla produzione di prodotti agricoli, quali .................... .......................................................................................................................................................................; b) la parte acquirente ..................... svolge l’attività di manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli ........................ e, a tal fine, intende acquistare i prodotti da aziende agricole terze; c) le parti sono, quindi, entrate in relazione commerciale e intendono collaborare al fine di una intesa mirata a soddisfare i reciproci interessi economici; Si stipula e conviene quanto segue: 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura; 2) nel corso dell’annata agraria di durata del presente contratto, la parte venditrice, in persona del proprio titolare, dichiara espressamente di vendere, come in effetti con la sottoscrizione della presente scrittura vende, alla parte acquirente, che accetta, i seguenti quantitativi di prodotti agricoli consistenti in ............................ aventi le seguenti caratteristiche ......................, da perfezionarsi anche mediante distinte consegne: - da q.li ............................ a q.li ………………………………….......; 3) il presente contratto avrà la durata pari a un’intera annata agraria e, pertanto, dal ............... al .........................; 4) la coltivazione dei prodotti agricoli di cui al punto 2) sarà posta in essere a cura e spese della parte venditrice; 5) i prodotti agricoli di cui al precedente punto 2) dovranno essere ritirati esclusivamente a cura e spese della parte acquirente, che si assumerà i relativi rischi, presso il fondo agricolo di parte venditrice, ubicato in ..................... Al momento di ciascuna consegna dovrà essere emesso il relativo documento di consegna in cui verrà indicato l’esatto quantitativo della merce consegnata; 6) per ciascuna consegna il prezzo di vendita dei prodotti agricoli di cui al punto n. 2) è concordemente determinato dalle parti sulla base dei prezzi di mercato rilevati nelle mercuriali della Camera di Commercio di ............... nella settimana della consegna, maggiorato di un premio fissato nella seguente misura ................................., oltre all’Iva di legge; 7) la parte venditrice dovrà emettere, per ciascuna consegna, una fattura di vendita con le modalità e nei termini di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972; 8) il pagamento del prezzo delle forniture di cui al precedente punto 6) della presente scrittura deve essere effettuato, dalla parte acquirente alla parte venditrice, entro il termine di 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi alle seguenti coordinate: ....................................; 9) trattandosi di cessione soggetta da Iva non sussiste l’obbligo della registrazione del presente contratto; 10) il presente contratto assolve gli obblighi di cui all’art. 62, c. 1, del D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.03.2012, n. 27; per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura, troveranno applicazione le disposizioni di cui al predetto art. 62 e dell’art. 1321 e seguenti del Codice Civile. Luogo e data .............................................................. Impresa agricola venditrice ................................................................. Cooperativa acquirente ............................................................... Il D.L. 179/2012 ha eliminato la previsione di nullità dei contratti nel caso di mancata indicazione degli elementi obbligatori (durata; quantità e caratteristiche del prodotto venduto; prezzo; modalità di consegna e di pagamento). Prodotti considerati deteriorabili a) Prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati con data di scadenza non superiore a 60 giorni. b) Prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi. c) Prodotti a base di carne. d) Tutti i tipi di latte. Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014 RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 9939] Centro Studi Castelli s.r.l. Vendita diretta di prodotti agricoli Le condizioni per esercitare la vendita diretta di prodotti agricoli non sono state modificate e rimangono le seguenti: - iscrizione dell’azienda agricola nel Registro delle Imprese; - assenza di condanne per reati in materia di igiene e frodi alimentari per il titolare e gli amministratori; - prevalenza di prodotti propri dell’azienda rispetto al fatturato ottenuto dalle vendite dirette. La vendita diretta di prodotti ottenuti prevalentemente per coltura, allevamento e attività connesse praticate direttamente sul fondo è ammessa entro: - € 160.000,00 per imprese individuali; Entro tali limiti non è richiesto il rispetto delle disposizioni sul commercio per i prodotti acquistati da terzi e rivenduti insieme ai propri, sempre in misura non prevalente; - € 4.000.000,00 per le società in misura non prevalente. Quali comunicazioni sono necessarie? Per quanto riguarda, invece, le novità sulle comunicazioni preventive allo svolgimento dell’attività di vendita diretta, si possono segnalare le seguenti: - per la vendita in azienda, anche all’aperto, non è richiesta alcuna comunicazione di inizio attività; - per la vendita itinerante, che non ha limite territoriale, deve essere effettuata una comunicazione preventiva al Comune sede dell’azienda agricola. Nessuna comunicazione deve essere effettuata ai Comuni di esercizio dell’attività; - per la vendita su aree pubbliche è necessaria la comunicazione preventiva al Comune sede del posteggio; - per la vendita in locali esterni all’azienda serve la comunicazione preventiva al Comune dove sono ubicati i locali di vendita; - per la vendita on-line è richiesta la comunicazione al Comune sede dell’azienda; - per la vendita in occasione di sa- gre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta alcuna comunicazione. In tutti i casi in cui è richiesta la comunicazione, l’avvio della vendita è possibile a partire dalla data di invio della stessa al Comune interessato. Vendita e degustazione sul posto È possibile, inoltre, praticare la degustazione diretta in azienda dei prodotti agricoli venduti. In tale ipotesi è necessaria la sussistenza delle condizioni igienicosanitarie richieste, in relazione alla tipologia di prodotti. Si deve trattare di degustazione e non di somministrazione (come avviene, ad esempio, negli agriturismi). L’attività, quindi, sarà di semplice consumo al fine di agevolare/ incentivare la vendita dei prodotti. FAMIGLIA presenta: Bilancio Famiglia® Il foglio di calcolo semplice da usare che ti permette di tenere sotto controllo le tue spese Per avere maggior informazioni e provare il software invia una e-mail a [email protected] Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014 9 10 RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10251] Centro Studi Castelli s.r.l. Banche e finanza Antiriciclaggio allo sportello Roberto Franzoni L’antiriciclaggio è indubbiamente una materia complessa, riservata agli addetti ai lavori. Tuttavia la normativa antiriciclaggio, disciplinata dal D. Lgs. 28.11.2007, n. 231 (già varie volte modificato nel corso del tempo), può avere riflessi sulle operazioni quotidiane nelle quali tutti noi siamo coinvolti. In particolare, in questo articolo, ci dedicheremo, senza entrare in tecnicismi estremi e senza poter avere la pretesa di affrontare la materia in maniera esaustiva, all’impatto della normativa antiriciclaggio sui rapporti con le banche, evidenziando quelli che sono gli adempimenti ai quali queste ultime sono tenute e che i clienti devono sopportare. Cos’è l’antiriciclaggio? In base al già citato decreto legislativo, costituiscono riciclaggio: - la conversione o il trasferimento di beni allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; - l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; - l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; - la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione. La fattispecie di riciclaggio più comune è il riciclaggio di denaro “sporco”; tale fattispecie è quella che impatta i rapporti cliente/banca. Obbligo di verifica Gli intermediari finanziari, tra i quali vanno annoverate le banche, devono adempiere al cosiddetto obbligo di adeguata verifica della clientela: - quando instaurano un rapporto continuativo (tali sono da intendersi il conto corrente bancario e il conto deposito); - quando eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000,00; - quando sussiste il sospetto di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; - quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente. Controlli da parte delle banche Tale obbligo di adeguata verifica si sostanzia nello svolgimento di una serie di controlli: - l’identificazione del cliente e la verifica dell’identità dello stesso sulla base di un documento di identità non scaduto, di dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente (per le società viene verificata l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere); - l’identificazione dell’eventuale titolare effettivo (da intendersi quale persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o, nel caso di persona giuridica, la persona o le persone fisiche che possiedono o controllano tale entità o ne risultano beneficiari) e la verifica dell’identità di quest’ultimo, facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, o chiedendo ai propri clienti i dati pertinenti, o ottenendo le informazioni in altro modo; - l’ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura dell’operazione; - il controllo costante nel corso del rapporto continuativo, effettuato analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto. A tale fine, i clienti sono tenuti a fornire sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti sono tenuti a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza. Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014 RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10251] Centro Studi Castelli s.r.l. 11 Quando una banca non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non può instaurare il rapporto continuativo, né eseguire operazioni, e deve porre fine a rapporti continuativi già in essere, restituendo al cliente i fondi tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Inoltre, la banca ha l’obbligo di registrare i documenti e le informazioni acquisite per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine o per analisi effettuate da qualsiasi Autorità competente. Operazioni sospette Le banche sono anche tenute a inviare alle Autorità competenti una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio. Per aiutare le banche nell’identificazione delle operazioni sospette, Banca d’Italia ha provveduto ad elaborare una serie di indicatori di anomalia, che non deve essere considerata esaustiva, e che non prevede l’obbligo di invio di segnalazione in caso della presenza di uno o più indicatori. Tale sospetto può essere desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura dell’operazione, o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal cliente. In tal senso, anche l’assenza di indicatori di anomalia non è sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta. Operazioni sospette Il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste o fornisce ð informazioni false o contraffatte o varia ripetutamente e senza apparente giustificazione le informazioni precedentemente fornite. Il cliente, senza fornire alcuna plausibile giustificazione, adotta un comportamento del ð tutto inusuale rispetto a quello comunemente tenuto dalla clientela. ð Il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare o con modalità inusuali. Alcuni indicatori di anomalia Il cliente è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, o quando è notoriamente contiguo a soggetti ð sottoposti a misure della specie o effettua tali operazioni con controparti note per le medesime circostanze. Il cliente risiede o opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effet- ð tua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni. Il cliente effettua operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamen- ð te o finanziariamente svantaggiose, che non risultano in alcun modo giustificate. Il cliente effettua operazioni che risultano inusuali rispetto alla prassi corrente di mercato o con modalità e strumenti significativamente diversi da quelli utilizzati dagli altri ð operatori attivi nello stesso comparto, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o dal trasferimento di somme di importo significativo, qualora non siano giustificate da specifiche esigenze. Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014 12 RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10251] Centro Studi Castelli s.r.l. Il cliente effettua operazioni che risultano non coerenti, anche per gli strumenti utilizzati, con l’attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente ð o, in caso di persona giuridica, del relativo gruppo di appartenenza, ove non siano adeguatamente giustificate. Il cliente effettua frequentemente operazioni per importi significativi in nome o a favore di terzi, o tali operazioni sono effettuate da terzi in nome o a favore di un cliente quað lora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni. Il cliente effettua un utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per ð importi rilevanti o qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio. Il cliente ricorre a tecniche di frazionamento dell’operazione con presumibili finalità ð elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, in assenza di giustificate esigenze, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni. Il cliente utilizza strumenti di pagamento (carte di debito, carte di credito, carte prepa- ð gate) che, per modalità, ricorrenza o rilevanza economica, non è coerente con la normale operatività del cliente o con l’operatività del distributore o dell’esercente. Il cliente utilizza ripetutamente e per importi complessivi rilevanti dei servizi di pagamento nella forma dell’incasso e del trasferimento fondi (money transfer), laddove ð l’operatività risulti incoerente con le condizioni economiche e finanziarie del cliente e non sia adeguatamente giustificata. Alcuni indicatori di anomalia (segue) Il cliente effettua operazioni in strumenti finanziari incoerenti con il proprio profilo economico, finanziario o patrimoniale o, nel caso di persone giuridiche, del gruppo ð di appartenenza, oppure effettuate con modalità inusuali o illogiche, soprattutto se di ammontare complessivamente rilevante, non adeguatamente giustificate da specifiche esigenze. Il cliente effettua operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari che si caratterizzano ð per l’intestazione a favore di terzi o per l’intervento di soggetti diversi, qualora non siano in alcun modo giustificati dai rapporti tra le parti. Il cliente effettua operazioni frequenti o di importo significativo su strumenti finanziari ð non dematerializzati, soprattutto se al portatore, in assenza di plausibili giustificazioni. Il cliente stipula polizze assicurative vita o rapporti di capitalizzazione che risultano ð incoerenti con il proprio profilo o che presentano modalità inusuali, specie se di ammontare rilevante, ove non giustificate da specifiche esigenze. Il cliente effettua operazioni attinenti a polizze assicurative vita o rapporti di capitalizzazione effettuate frequentemente o per importi rilevanti in nome o a favore di terzi, o da ð terzi in nome o a favore del cliente, qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati. Il cliente effettua pagamenti di premi relativi a polizze assicurative vita o a rapporti di ð capitalizzazione con modalità inusuali o illogiche, specie se di ingente ammontare, non giustificati da specifiche esigenze. Il cliente effettua il riscatto o la liquidazione di polizze assicurative vita o di rapporti con ð modalità inusuali o illogiche, non giustificati da specifiche esigenze. Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014 RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 9845] Centro Studi Castelli s.r.l. 13 Lavoro I buoni lavoro (o voucher) Cosa sono e chi ne beneficia Remo Redeghieri Il lavoro occasionale è retribuito attraverso i buoni lavoro, detti voucher lavoro. I buoni lavoro (o voucher) sono un sistema di pagamento del lavoro accessorio, cioè di quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario. Cosa assicurano Attraverso i buoni lavoro (voucher) è garantita la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail, nei limiti di € 5.050,00 netti (€ 6.740,00 lordi) per prestatore, con riferimento alla totalità di committenti, nel corso di un anno solare o, nel caso di prestatori che percepiscono misure di sostegno al reddito, di € 3.000,00 netti (€ 4.000,00 lordi) complessivi nell’anno solare. Nel caso di committente imprenditore commerciale (cioè un soggetto, persona fisica o giuridica, che opera sul mercato per la produzione, commercializzazione o gestione di beni e servizi) o libero professionista, il limite economico diventa di € 2.020,00 netti (pari a € 2.690,00 lordi) fermo restando il limite complessivo di € 5.000,00 netti. I buoni lavoro hanno un valore di € 10,00 ciascuno, che comprende: - la contribuzione in favore della Gestione separata dell’Inps (13%); - l’assicurazione all’Inail (7%); - un compenso all’Inps per la gestione del servizio. Il valore netto a favore del prestatore è di € 7,50. Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014 Il voucher da € 10,00 corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. L’utilizzo dei buoni lavoro regolamenta il rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale. Non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari. Chi può utilizzarli - Famiglie. - Aziende. - Imprese familiari. - Imprenditori agricoli. - Imprenditori operanti in i settori. - Soggetti non imprenditori. - Enti senza fini di lucro. - Committenti pubblici. tutti Per quali lavori e settori di lavoro È possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori. Fa eccezione il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per: - aziende con volume d’affari superiore a € 7.000,00 esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università) e, per l’anno 2014, soggetti percettori di misure di sostegno al reddito, per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale; - aziende con volume d’affari inferiore a € 7.000,00 che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Chi sono i prestatori? - Pensionati. - Studenti: giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o Istituto scolastico di ogni ordine e grado e con almeno 16 anni di età. - Percettori di prestazioni integrative 14 RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 9845] Centro Studi Castelli s.r.l. del salario o sostegno al reddito in tutti i settori produttivi nel limite massimo di € 3.000,00 netti per anno solare. - Lavoratori part-time. - Altre categorie di prestatori inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi. - Lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Vantaggi Per il datore di lavoro Il datore di lavoro può beneficiare di prestazioni occasionali nella completa legalità con copertura assicurativa Inps e Inail, senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Per il lavoratore Il lavoratore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali. Finalità La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l’0biettivo di far emergere attività confinate al lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale. VANTAGGI DEI BUONI LAVORO (VOUCHER) Per il committente (datore di lavoro) Il committente può beneficiare di prestazioni: - nella completa legalità, ð - con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, - senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione, - senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Per il prestatore (lavoratore) • Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. ð • Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all’accantonamento previdenziale presso l’Inps e alla copertura assicurativa presso l’Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici. Fac simile buono lavoro Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014 RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10268] Centro Studi Castelli s.r.l. 15 Case e immobili Interessi mutuo Acquisto abitazione principale Matteo Pillon Storti In Italia, com’è noto, i cittadini possono ridurre l’importo da pagare delle loro tasse sottraendo alcune spese espressamente previste dalla legge. Sono i “famosi” oneri deducibili e detraibili. Fra queste spese vi sono gli interessi passivi maturati sui mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale. Purtroppo l’importo di questi interessi non è detraibile in maniera illimitata, ma è necessario, per evitare in un futuro di dover pagare sanzioni, fare attenzione a precisi “paletti” posti dalla legge. Innanzitutto è bene evidenziare che in quest’articolo si stanno trattando esclusivamente gli interessi passivi di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto della prima abitazione. Le regole esposte di seguito quindi non sono applicabili ad esempio ai mutui per la costruzione della prima casa oppure per la sua ristrutturazione. Quanto detrarre? Dal punto di vista dell’importo da portare in riduzione dell’imposta, la legge considera detraibile il 19% degli interessi passivi annuali maturati e corrisposti alla banca in relazione ad un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto della prima casa, per un tetto massimo di 4.000,00 €. Quali limiti? Vi sono quindi 2 limiti “quantitativi”: 1. non è detraibile l’intero ammontare degli interessi, ma solo il 19%; 2. di questo 19% non è detraibile sempre tutto l’ammontare, ma solo la cifra che non supera i 4.000,00 €. La detrazione fortunatamente non comprende solo gli interessi passivi ma anche gli oneri accessori. A titolo d’esempio per onere accessorio s’intende: - l’onorario notarile per la stipulazione del contratto di mutuo; - le spese d’istruttoria; - le spese di perizia; - alcune commissioni bancarie; - ecc. Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014 Non sono invece ricomprese fra gli oneri accessori: - le spese di assicurazione dell’abitazione; - l’onorario del notaio per la stipulazione del contratto di compravendita. Dimora abituale In secondo luogo, per beneficiare di questa detrazione, è necessario che l’immobile oggetto del mutuo sia la “dimora abituale” del titolare del mutuo stesso o dei suoi familiari. Questo non significa che sia necessario avere la residenza anagrafica presso l’immobile in oggetto, ma semplicemente che l’immobile sia l’abitazione nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorino abitualmente. tazioni principali. Altro aspetto fondamentale per godere della detraibilità è il fatto che gli interessi derivino da un mutuo ipotecario. Non sono quindi detraibili gli interessi passivi derivanti da altre forme di finanziamento. Ipoteca In secondo luogo il mutuo in oggetto deve essere garantito da ipoteca immobiliare gravante o sull’immobile oggetto di acquisto oppure su altri immobili, non necessariamente di proprietà del contribuente. Ciò può essere dimostrato o dai registri anagrafici oppure da un’autocertificazione redatta dal contribuente. È necessario, inoltre, verificare il momento in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale del contribuente, tenendo presente che le regole per la detraibilità variano secondo la data di stipulazione del contratto di mutuo. L’abitazione principale si caratterizza comunque per la sua “unicità”. Questo significa che in ogni caso un contribuente non può avere più abi- Condizioni temporali Per i mutui contratti dal 1.01.2001 la detrazione è ammessa se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale entro 16 RATIO - FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10268] Centro Studi Castelli s.r.l. un anno dalla data di acquisto e se l’acquisto è avvenuto nell’anno precedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo. Per i mutui stipulati negli anni precedenti il 2001, vigono regole particolari. Se il mutuo è stato stipulato prima del 1993, allora la detrazione è ammessa a condizione che l’immobile sia abitazione principale entro 8.12.1993 e che nella parte restante dell’anno il contribuente non abbia modificato la sede della propria abitazione principale. Nel caso di contratti di mutuo stipulati tra il 1993 e il 2000, la detrazione è permessa a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dall’acquisto e che l’acquisto sia stato fatto nei 6 mesi precedenti o successivi la stipula del contratto di mutuo. Contratto di mutuo Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda la “motivazione” scritta nel contratto di mutuo. Nel testo del contratto, infatti, deve esserci la dicitura scritta del fatto che il mutuo è destinato all’acquisto dell’abitazione principale. Se dal contratto non emerge questa chiara dicitura allora sarà necessario rivolgersi alla banca e richiedere il rilascio di una dichiarazione scritta attestante la motivazione del mutuo. Se anche questo non è possibile, il contribuente può utilizzare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 (si tratta in sostanza di un’autocertificazione). Il contribuente può comportarsi nella medesima maniera anche nel caso di contratto di mutuo “misto”, ossia quando la somma prestata è destinata sia all’acquisto della prima casa sia ad altri scopi. Se nel testo del mutuo non è indicato l’esatto importo della somma destinata all’acquisto dell’abitazione principale, per non perdere la detraibilità e per indicare l’esatto importo d’interessi e oneri accessori da inserire in dichiarazione dei redditi, il contribuente può ricorrere all’atto di notorietà di cui sopra. Cointestatari Nel caso in cui il mutuo sia intestato a più soggetti, ogni cointestatario può detrarre la propria quota d’interessi nella misura stabilita dal contratto stesso. Un’eccezione molto frequente a que- sta regola è il caso di mutuo cointestato a due coniugi quando uno dei due è a carico e l’altro coniuge sostiene per intero la spesa del mutuo. Seguendo la regola generale, gli interessi dovrebbero essere imputati a entrambi i coniugi nella misura delle percentuali di “co-intestazione”. In questo caso, invece, il coniuge che sostiene la totalità della spesa può detrarsi anche la quota d’interessi del coniuge a suo carico. È bene ricordare che anche per la detrazione riguardante gli interessi per il mutuo vige il principio di cassa. Possono essere portati in detrazione quindi solo gli interessi e oneri accessori effettivamente pagati nell’anno d’imposta. Documenti da conservare Infine, per evitare spiacevoli sorprese in fase di accertamento, è utile che il contribuente conservi per almeno i 5 anni successivi la dichiarazione: - una copia del contratto di mutuo ipotecario; - una copia del contratto di acquisto dell’immobile; - le quietanze dei pagamenti degli interessi sostenuti nel 2013; - le eventuali autocertificazioni. Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014 RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10292] Centro Studi Castelli s.r.l. 17 Case e immobili Il “nuovo” amministratore condominiale Fabrizio Togni La Riforma del condominio entrata in vigore il 18.06.2013 (L. 11.12.2012, n. 220) ha stravolto la figura dell’amministratore condominiale fornendogli maggiori compiti, maggiori responsabilità ma soprattutto maggiori obblighi. Analizzando quanto prevede la riforma, la prima cosa che salta all’occhio è che se prima chiunque poteva fare l’amministratore condominiale, oggi non è più così: un nuovo articolo del Codice Civile (il 71-bis delle disposizioni di attuazione) prevede espressamente dei requisiti soggettivi e oggettivi che deve possedere un soggetto che voglia svolgere questa professione. Onorabilità In primo luogo sono previsti dei requisiti di onorabilità: l’amministratore condominiale: - deve avere il godimento dei diritti civili; - non deve essere mai stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio, o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 2 anni e, nel massimo, a 5 anni; - non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; - non deve essere interdetto o inabilitato; - non deve risultare nell’elenco dei protesti cambiari. Preparazione e competenza Il secondo aspetto da analizzare riguarda invece i requisiti professionali che deve avere l’amministratore condominiale. Aggiornato al 29.05.2014 Tali requisiti prevedono che l’amministratore debba avere almeno il titolo di scuola media superiore di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica continua in materia condominiale. Questi requisiti sono richiesti a tutti quei soggetti che alla data del 18.06.2013 non hanno svolto l’attività di amministratore per almeno un anno nell’arco dei 3 anni precedenti mentre invece non sono essenziali nel caso in cui l’amministratore sia interno al condominio (caso classico del condomino/amministratore). Obblighi Ultimo aspetto della riforma, ma non per questo meno importante, è quello che riguarda i maggiori obblighi che sono a carico dell’amministratore condominiale. Alcuni di questi obblighi sono banali e per molti amministratori erano, comunque, già entrati nel lavoro di tutti i giorni: obbligo di far transitare tutte le somme (sia i versamen- ti dei condomini che le spese) su di uno specifico conto corrente intestato al condominio; installazione di una targhetta nella zona di maggior uso comune con indicati i dati dell’amministratore; riconsegna di tutti i documenti del condominio in caso di passaggio consegne al successore. Altri obblighi sono di nuova introduzione ma non creano eccessivi problemi: accettazione della nomina e ad ogni rinnovo devono essere comunicati i dati anagrafici e, in modo analitico, l’importo dovuto a titolo di compenso; tenuta e redazione del registro di anagrafe condominiale (Il registro di anagrafe condominiale: quali informazioni contiene?); convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 18 RATIO - FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10292] Centro Studi Castelli s.r.l. L’obbligo che potrebbe creare più problemi è invece quello di cui all’art 1129, c. 9: “Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.” @-Lato In parole povere se l’assemblea non esonera l’amministratore (il codice parla di “espressamente dispensato” il che vuol dire che ogni anno ci dovrà essere una delibera che ponga una soglia minima al di sotto della quale l’amministratore non deve fare nulla), costui è tenuto a rivolgersi al tribunale per richiedere il decreto ingiuntivo nei confronti di coloro che non hanno saldato le somme a debito nel consuntivo entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Facendo un esempio pratico se un condomino ha € 20,00 di debito che scaturiscono dal rendiconto relativo all’esercizio 2013 e non provvede a saldarli entro il 30.06.2014, l’amministratore è tenuto a rivolgersi al tribunale per il recupero di queste somme, salvo che l’assemblea non abbia posto una “franchigia” di almeno € 20,00 che lo esoneri appunto da tale obbligo! laboratorio culturale Guardare, pensare, risolvere ciò che ci circonda con un’attenzione differente Incontri di approfondimento, ma anche spunti di riflessione, temi di interesse generale, consigli di “sopravvivenza” sociale per affrontare le sfide quotidiane con un punto di vista nuovo! Iscriviti al laboratorio e rimani in contatto, compila il seguente modulo! Cognome ............................................................................... Nome ................................................................................ E-mail ................................................................................................................................................................................ Vuoi collaborare? Contattaci e invia le tue segnalazioni e i tuoi commenti a [email protected] Laboratorio culturale @-Lato - [email protected] - tel. 0376-77.51.59/53 Fondazione Senza Frontiere - Onlus - Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Italia Codice Fiscale n. 90008460207 Partita IVA n. 01887890208 INFORMATIVA PRIVACY Titolare del trattamento è la FONDAZIONE SENZA FRONTIERE - ONLUS, con sede in 46042 Castel Goffredo (MN), via S. Apollonio n. 6; Responsabile del trattamento dati è Castelli Anselmo. Per i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e per l’elenco di tutti i responsabili/incaricati del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento reperibile come segue: Tel. 0376781314 - Fax. 0376772672, E-mail [email protected]. Il trattamento sarà svolto dal titolare e dai soggetti incaricati dalla Fondazione, secondo apposita autorizzazione. L’informativa completa è disponibile all’indirizzo www.senzafrontiere.com. Per non ricevere altre comunicazioni cliccare qui. Aggiornato al 29.05.2014 RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10293] Centro Studi Castelli s.r.l. 19 Case e immobili Nuovo libretto unico per caldaie e condizionatori Alessandro Beruffi Un modo per risparmiare energia e abbassare i costi delle bollette, oltre confrontare le tariffe proposte dai vari fornitori, è quello di sottoporre a controlli periodici l’impianto termico. Lo “stato di salute” dell’impianto è attestato da varie certificazioni tra cui il libretto, che rappresenta una vera e propria carta d’identità dell’impianto e va mostrato e aggiornato tutte le volte che vengono effettuati dei controlli. Con decorrenza dal 1.06.2014 il classico libretto si presenterà in una veste rinnovata che dovrebbe esser più intuitiva e semplice da capire e verrà reso obbligatorio anche per gli impianti di climatizzazione estiva. La novità riguarda tutti gli impianti termici presenti nelle abitazioni, negli uffici e nelle imprese. Impianti termici e nuovo libretto “unico” Gli impianti termici sono quei dispositivi destinati: - alla climatizzazione estiva e invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari; - alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi. lasciare spazio ad un unico libretto composto da tante schede quanti sono gli apparecchi e le componenti dell’impianto. Sono compresi negli impianti termici i dispositivi individuali di riscaldamento quali le caldaie, mentre non lo sono le stufe, i caminetti e i radiatori individuali. Compilazione Per le caldaie nuove il libretto verrà compilato e rilasciato per la prima volta dall’installatore all’atto della messa in funzione dell’impianto e aggiornato, successivamente, dal responsabile dell’impianto o dal manutentore. Nel caso di impianti già esistenti, sarà dovere del proprietario di casa o dell’amministratore di condominio scaricare il modello dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, trascrivere i dati e consegnarlo al manutentore al momento dei controlli. Ogni impianto termico è corredato dal libretto di impianto che è quel documento che certifica l’efficienza degli impianti installati in casa, in ufficio o in azienda ed è obbligatorio per i dispositivi di climatizzazione invernale ed estiva. Dal 1.06.2014 i vecchi documenti che certificano l’efficienza degli impianti installati all’interno degli edifici (libretto di centrale e libretto di impianto) vanno in pensione per Aggiornato al 29.05.2014 Per gli impianti già in servizio alla data del 1.06.2014, i libretti esistenti vanno comunque conservati e allegati a libretto unico, ad opera del responsabile dell’impianto. Formato Il libretto di impianto è dispo- nibile in forma cartacea o elettronica. Nel 1° caso viene conservato dal responsabile dell’impianto (o eventuale terzo responsabile), che ne cura l’aggiornamento dove previsto e mettendolo a disposizione degli operatori di volta in volta interessati. Nel 2° caso, invece, il libretto è conservato presso il catasto informatico dell’autorità competente o presso altro catasto accessibile all’autorità competente ed è aggiornato di volta in volta dagli operatori interessati che possono accedervi mediante password personale. Rapporto di efficienza energetica Dal 1.06.2014 sono disponibili anche i nuovi modelli per il rapporto di efficienza energetica, che è quel documento che deve essere redatto obbligatoriamente in occasione dei controlli ed eventuale manutenzione su: • impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW; • impianti termici di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza pro- RATIO - FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10293] Centro Studi Castelli s.r.l. 20 duzione di acqua calda sanitaria. Questo documento riassume i controlli effettuati sull’impianto. Nel caso in cui non fossero conformi a quanto stabilito dalle norme Uni o ai limiti indicati dal D.P.R. 74/2013, allora l’impianto dovrà essere sostituito. Il rapporto deve essere compilato dal manutentore e trasmesso in via telematica all’ente locale incaricato dei controlli. I modelli di efficienza energetica sono attualmente 4: - rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 – gruppi termici; - rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 – gruppi frigo; - rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 – Scambiatori; - rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 – Cogeneratori. Controlli e sanzioni Per evitare di incorrere in sazioni è bene mettersi in regola il prima possibile procurandosi i nuovi libretti. I prossimi controlli su caldaie e impianti di climatizzazione, infatti, dovranno essere fatti in base ai nuovi certificati. Per le normali caldaie a gas le verifiche sull’impianto avvengono ogni 4 anni, mentre per gli impianti condominiali i controlli avvengono ogni 2 anni. Le tempistiche possono anche variare in base a vari regolamenti regionali oppure nel caso siano state effettuate modifiche o interventi sull’impianto. Incaricati dei controlli sono gli enti locali che ricevono il report delle verifiche e che organizzano campagne ispettive a campione. Le sanzioni ammontano: - da € 500,00 a € 3.000,00 a carico del proprietario, del conduttore, dell’amministratore o del terzo responsabile; - da € 1.000,00 a € 6.000,00 per l’operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico. I modelli del libretto unico e dei rapporti di efficienza energetica sono disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico con le relative istruzioni per la compilazione. Com’è strutturato il nuovo libretto Scheda Descrizione Soggetto incaricato della compilazione Responsabile (che la firma) 1. Scheda identificativa dell’impianto Contiene tutti i dati relativi alla tipologia di impianto controllato, la tipologia di interventi effettuati e i dati del responsabile. 2. Trattamento acqua Volume di acqua contenuto nell’impianto e il suo trattamento, ovvero se viene filtrata, oppure il trattamento effettuato per Installatore la produzione di acqua calda o per il suo raffreddamento, ecc. 3. Nomina del terzo responsabile dell’impianto termico Contiene l’anagrafica dei responsabili dell’impianto. Responsabile (con firma del 3° Responsabile) 4. Generatori Dati tecnici relativi a caldaie, bruciatori, macchine frigorifere, pompe di calore, generatori, ecc. Installatore 5. Sistemi di regolazione e contabilizzazione Contiene informazioni relative alla regolazione e alle attività di controllo e manutenzione. Installatore 6. Sistemi di distribuzione Installatore 7. Sistema di emissione Installatore 8. Sistema di accumulo Installatore Contiene informazioni relative a eventuali componenti aggiuntivi dell’impianto come scambiatori di calore intermedi, circuiti a condensazione, recuperatori di calore, ecc. 9. Altri componenti dell’impianto Installatore 10. Impianto di ventilazione meccanica controllata Installatore 11. Risultati della prima verifica effettuata dall’installatore e verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore Manutentore 12. Interventi di controllo efficienza energetica Manutentore 13. Risultati delle ispezioni periodiche effettuate a cura dell’ente competente Ispettore 14. Registrazione dei consumi nei vari esercizi Responsabile (o eventuale 3° Responsabile) In caso di sostituzione o inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di dismissione, al libretto di impianto andranno aggiunte e/o aggiornate le nuove schede, a cura dell’installatore dei nuovi sistemi. In questo modo si avrà la descrizione completa nel tempo dell’impianto, da cui risulteranno gli elementi dismessi, quelli sostituiti e quelli installati in un secondo tempo. Aggiornato al 29.05.2014 RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10039] Centro Studi Castelli s.r.l. 21 Diritti Autovelox L’importanza e le modalità delle comunicazioni dei dati del conducente in caso di sanzione per evitare il raddoppio Leonilde Durante Quando al proprietario di un’autovettura viene notificata una contravvenzione per violazione al Codice della Strada a mezzo Verbale d’infrazione, questi ha l’obbligo entro 60 giorni non solo di pagare o alternativamente di fare ricorso nei termini indicati, bensì anche di comunicare al Comando che ha emesso “la multa” il nome dell’effettivo conducente del mezzo al momento dell’illecito: ciò affinché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa procedere alla decurtazione dei punti dalla patente in capo a chi ha concretamente commesso l’infrazione. Il proprietario che non ottempera a tale obbligo oppure che, non ricordando di chi ci fosse alla guida, dichiara di non conoscere il conducente preciso, incorre nella violazione dell’art. 126-bis Codice della Strada, che viene notificata a mezzo di un altro Verbale d’infrazione (che non è il precedente, né la stessa multa di prima aumentata!) intimante il pagamento di un’ulteriore sanzione amministrativa. Termini di notifica Dall’altro lato, però, il Comando accertatore ha l’obbligo di notificare “la multa”, quando non sia stato possibile contestarla immediatamente mediante il fermo del veicolo o per assenza del trasgressore sul posto, entro 90 giorni dall’illecito. Se il Verbale d’infrazione viene notificato oltre tale termine, è tardivo, e quindi la sanzione amministrativa comminata è nulla. Pertanto, se si chiede al Comando accertatore l’annullamento della multa in autotutela o si fa ricorso avanti il Giudice di Pace o il Prefetto, il Verbale viene Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014 annullato. Si consiglia di procedere in tal modo per far valere i propri diritti, altrimenti il Comando, trascorsi i termini previsti per il pagamento o per proporre ricorso, invia il Verbale ugualmente all’Agente della riscossione, il quale notificherà una cartella esattoriale. Con la Sentenza n. 11185 del 20.05.2011, la Cassazione ha chiarito che, nell’ipotesi in cui il Comando accertatore abbia omesso di notificare “la multa” nel suddetto termine di 90 giorni, il proprietario del mezzo non è più vincolato a inviare la comunicazione circa l’effettivo conducente; ciò vale anche se il proprietario stesso non ha inteso proporre opposizione al primo verbale (egli però resta obbligato a impugnare il secondo verbale, quello con la contestazione della mancata comunicazione degli estremi del conducente). ? Perché? La ragione di tale sentenza - spiega la Suprema Corte - risiede nel fatto che lo sforzo mne- monico di ricordare chi fosse alla guida del mezzo al momento dell’illecito può essere imposto al titolare del mezzo medesimo solo entro ragionevoli tempi (appunto, 90 giorni). Pertanto, l’obbligo del proprietario della comunicazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione può scattare solo se c’è stata la notifica tempestiva di tale verbale. Per finire, è utile sapere che non tutti i Giudici di Pace accolgono i ricorsi avverso le multe notificate per la mancata comunicazione dei dati, a meno che queste non abbiano qualche vizio formale o di notifica. Per cui se non comunicate i dati, sappiate fin da subito che dovrete quasi al cento per cento pagare la sanzione amministrativa che vi arriverà. 22 RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10039] Centro Studi Castelli s.r.l. Casistica In modo molto sintetico è possibile schematizzare la casistica come segue: • Trascorrono 60 giorni dalla notifica del verbale senza aver comunicato i dati del trasgressore e senza che il proprietario del veicolo presenti ricorso. • In tale caso scatta l’obbligo di comunicazione dei dati, in quanto la decadenza da ogni possibile rimedio avverso la sanzione principale chiude in via definitiva la vicenda. ð • Da questo momento (e solo da questo momento) decorreranno gli ulteriori 60 giorni previsti per la comunicazione, pena l’irrogazione della sanzione pecuniaria accessoria nei confronti del proprietario. • Tuttavia, se il proprietario comunicasse i dati entro questo secondo termine, un’eventuale verbale per comunicazione tardiva sarebbe illegittimo. • Il proprietario del veicolo comunica il nome del trasgressore entro il termine previsto, senza pagare la sanzione principale relativa all’infrazione che egli non ha commesso: la pubblica amministrazione dovrà decurtare i punti al trasgressore e notificare nuovamente ð il verbale di contestazione entro i termini di legge (150 giorni), conteggiati dalla data in cui essa è venuta a conoscenza dell’effettivo autore della violazione. • Il proprietario si libera così da ogni incombenza, salvo rispondere per solidarietà passiva; • Entro 60 giorni dalla notifica, il proprietario impugna il verbale senza pagare la sanzione, né comunicare i dati del trasgressore: in questo caso non scatterà la sanzione accessoria, in quanto il profilo di responsabilità è in via di accertamento. • Come ha ben rimarcato la Corte Costituzionale con sent. 27/2005, “in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della ð definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”. • Nel caso in cui l’amministrazione procedente notificasse un nuovo verbale contestando la mancata comunicazione dei dati del conducente, bisognerà presentare un nuovo ricorso alle autorità competenti entro e non oltre 60 giorni dalla sua notifica, adducendo (e provando) come motivo di opposizione la pendenza del primo giudizio. Segnaletica È bene ricordare che, per essere considerato valido, il presente cartello deve essere posto prima del punto di rilevamento della velocità dal parte delle Forze dell’Ordine. Il cartello deve avere lo sfondo: - bianco se posto su strade comunali; - blu su strade statali; - verde sulla rete autostradale. Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014 RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10284] Centro Studi Castelli s.r.l. 23 Assicurazione Assicurazione RCA I veicoli storici Elisa Marchi Chi possiede un’auto, una moto o un autocarro storico gode di agevolazioni dal punto di vista assicurativo. Cosa rende d’epoca o storico il proprio mezzo? Se la propria automobile è un po’ “vecchiotta” ma ancora perfettamente funzionante, non è necessario sostituirla, ma ciò che serve è dimostrare la sua storicità per poter così usufruire di un contratto assicurativo speciale. Per valutare se la propria auto può o non può essere considerata storica, in primis, è necessario che siano trascorsi almeno 20 anni dal momento della sua immatricolazione. Già con questo si paga di meno anche il bollo, o meglio si paga solamente una tassa annuale di circolazione. Verificato ciò è opportuno iscrivere il proprio veicolo all’ASI o ad un club federato e provare la storicità del proprio veicolo fornendo i seguenti documenti: - fotocopia del libretto di circolazione; - fotocopia del proprio documento d’identità; - foto del proprio mezzo. Come fare per iscrivere il proprio mezzo all’ASI? L’ASI è l’Automotoclub Storico Italiano, fondato nel 1966, che accoglie al suo interno tutti i mezzi storici al fine di promuovere e tutelare la cultura del motorismo d’epoca. Aggiornato al 29.05.2014 In sintesi, si chiama l’ente storico, si produce tutta la documentazione richiesta, si prende appuntamento con un tecnico dell’ente che verrà a visionare il mezzo per controllare che tutti i pezzi siano originali. Una volta che il mezzo viene certificato come storico viene rilasciata una tessera nominativa di esso e si viene iscritti al club pagando poi una tessera che varia da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 120,00 annuali come quota associativa. Quali documenti servono per sottoscrivere un’assicurazione? - Certificato di identità del mezzo iscritto all’ASI o ad un altro ente storico; - Iscrizione del proprietario del mezzo ad un club; - Certificato dell’iscrizione all’ASI o ad un altro ente storico del proprietario (tessera annuale). Una volta ottenuta l’iscrizione ci si può recare dal proprio intermediario assicurativo per stipulare il contratto a prezzo agevolato. E qui si apre un mondo. Come sempre le Compagnie assicurative ci mettono del loro a complicare il tutto. Negli ultimi anni infatti, non essendo un rischio gradito dalla maggior parte delle Compagnie, vengono messi altri mille paletti per poter ottenere il premio assicurativo agevolato. Ad esempio, alcune Compagnie offrono un premio basso ma inseriscono la clausola che la vettura per essere assicurata deve avere più di 32 anni, oppure altre Compagnie hanno un premio alto ma assicurano l’auto anche se ha appena superato i 20 anni, oppure altre hanno un premio standard per il primo mezzo che si assicura con poi una notevole riduzione per ogni ulteriore mezzo assicurato (specifico per i collezionisti), oppure altre Compagnie propongono il premio ridotto con la clausola che l’auto debba essere utilizzata solo durante raduni o manifestazioni oppure ci sono Compagnie che nemmeno si prendono la briga di assicurare i veicoli storici. I prezzi annuali sono tra i più svariati da Compagnia a Compagnia; per una moto storica in provincia di Mantova, ad esempio, si possono pagare circa € 90,00 annuali. Inoltre, spesso, i clienti assicurano come storico un mezzo solo per avere una tariffa agevolata ma in realtà il vero motivo è che, in caso di sinistro, il mezzo viene valutato dal perito come storico anche perché si è in regolare possesso di certificato di iscrizione. Un ultimo consiglio: per valutare al meglio che tipo di assicurazione storica stipulare occorre valutare, oltre al prezzo, i seguenti punti: 24 RATIO - FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10284] Centro Studi Castelli s.r.l. - tipo di assistenza e consulenza fornita; - numero dei conducenti autorizzati alla guida (in molti casi le Compagnie assicurative prevedono che il contraente elenchi i nomi dei possibili conducenti direttamente al momento della stipula); - limiti di utilizzo dell’auto; - eventuali coperture extra che si possono sottoscrivere (assistenza stradale, incendio e furto, ecc.); Con gli ultimi aggiornamenti nel ramo assicurativo ci sono anche Compagnie che assicurano il proprio mezzo senza richiedere obbligatoriamente l’iscrizione all’ASI o ad altro ente storico, altre invece richiedono semplicemente l’iscrizione ad uno dei tanti club di auto storiche presenti in Italia. Prima di partire con l’iter procedu- rale per assicurare come storica la propria vettura è sempre meglio informarsi sui costi, sui tempi (spesso molto lunghi per ottenere la storicità) e sul vantaggio economico. Gli appassionati in Italia di auto e moto storiche sono sempre in continuo aumento e lo si vede dai numerosi raduni sul territorio. Una passione che contagia tutti, grandi e piccoli. Per approfondire leggi anche: Esenzione bollo auto: come richiederla e chi ne ha diritto FAMIGLIA Il nuovo mensile online per la gestione dell’economia quotidiana di famiglie e privati Ti piace il progetto? Collabora con Noi! Invia il tuo curriculum con la proposta di argomenti che ti piacerebbe leggere su Ratio Famiglia! www.ratiofamiglia.it Aggiornato al 29.05.2014 RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10102] Centro Studi Castelli s.r.l. 25 Auto Road app Alla ricerca dell’auto più sostenibile Ambra Pellizzoni Road app è la webapp lanciata da LifeGate, per il progetto “Mobility Revolution*”, che permette di calcolare e confrontare il livello di sostenibilità di migliaia di veicoli, presenti sul mercato italiano, basandosi su cinque indicatori: - Ambiente (emissione CO2); - Risparmio (costo uso e gestione); - Innovazione tecnologica (tipo di propulsore utilizzato); - Serenità di guida (confort); - Caratteristiche del veicolo. La webapp consente inoltre di calcolare e confrontare le emissioni di CO2, il costo di carburante annuo in base ai chilometri medi percorsi e alla tipologia di percorrenza, tutto questo per una maggiore consapevolezza nella scelta del proprio autoveicolo “ecologico”. INIZIA IL CONFRONTO SCEGLI IL PRIMO MODELLO DA CONFRONTARE Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014 26 RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10102] Centro Studi Castelli s.r.l. SCEGLI IL SECONDO MODELLO DA CONFRONTARE CONFRONTA I DUE MODELLI *Mobility Revolution è il programma finalizzato alla sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile promossa dal portale “green” che prevede progetti, servizi e strumenti per informarsi, scegliere e agire in ottica ecosostenibile. Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014 RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10102] Centro Studi Castelli s.r.l. 27 I 5 indicatori principali Applicato al contesto automobilistico, il rating di Mobility Revolution è basato su 5 indicatori principali. Impatto ð ambientale Risparmio Si tratta di considerare le emissioni di CO2 dichiarate dal costrut- ð tore in fase di omologazione in rapporto alla normativa antinquinamento Euro 6. Restituisce un quadro dei costi di utilizzo e gestione dell’auto, aiu- ð economico ð tando a valutare l’efficienza e l’economicità di un modello rispetto Innovazione ð tecnologica Questo fattore prende in considerazione il tipo di propulsione, prið vilegiando la trazione elettrica e le basse emissioni, così come le funzioni avanzate in fatto di sicurezza e connettività. Serenità ð di guida Valutazione del comfort a bordo, messo in relazione soprattutto al ð tipo di motore, al cambio, alla dotazione dei sistemi elettronici di ausilio per alcuni tipi di manovre e al livello di sicurezza attiva. Caratteristiche ð del veicolo a un altro. Conformazione tecnica della vettura, valutandone l’impronta a ter- ð ra, l’altezza, il peso, il rapporto peso/potenza e il livello di sostenibilità dello stesso costruttore. Basandosi su questi parametri l’applicazione fornisce una panoramica complessiva su quanto e come ogni modello sia rispettoso dell’ambiente. Secondo uno studio effettuato sui 350.000 veicoli ecologici in circolazione in Italia, nell’ultimo trimestre del 2013 il punteggio medio di ecosostenibilità è stato pari a 40,9/100, con punte per alcuni modelli sino al 90/100. Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014 28 RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10267] Centro Studi Castelli s.r.l. Salute e benessere Succhi di benessere Mirtillo e Sambuco Stefano Morelli I succhi naturali, oltre ad essere gradevoli e dissetanti, apportano notevoli benefici alla nostra salute. Sono un concentrato di principi attivi che detossinano, rigenerano e mantengono il nostro organismo giovane più a lungo. Pensiamo che i loro vivaci e molteplici colori sono meravigliosi tanto quanto le loro virtù straordinariamente potenti e prodigiose. Tra le sostanze maggiormente presenti ricordiamo soprattutto le vitamine, i minerali, i polifenoli e i flavonoidi, fonti antiossidanti capaci di contrastare l’ossidazione responsabile del danneggiamento delle nostre cellule. Ricordiamo che gli antiossidanti sono preziosi per neutralizzare i danni dei radicali liberi che circolano nel nostro corpo. Quindi bere succhi di frutta è il modo migliore per farsi del bene. Succo di mirtillo Il succo di mirtillo, che è contenuto nelle sue piccole bacche, è ricco di sali minerali e vitamine, per questo ha proprietà tonificanti. La quercitina è una delle sostanze antiossidanti in esso presenti appartenente alla categoria dei flavonoidi, ma vi troviamo anche carotene, acido citrico, fibre, manganese, vitamina C e K. Ricordiamo che il colore blu del succo dipende dai polifenoli che in esso si trovano. Il mirtillo presenta forti proprietà sui disturbi circolatori, in particolare su quelli di origine venosa e in ogni caso di fragilità capillare: è in grado di riequilibrare i problemi dell’apparato circolatorio e di agire come protettore delle vene e delle arterie, apportando benefici in caso di pesantezza delle gambe, formicolii e nella couperose. In particolare sono gli antociani in grado di proteggere e rafforzare le pareti dei vasi sanguigni. Presenta inoltre notevoli benefici anche per gli occhi, in particolare per la retina. È poi protettivo contro la pressione alta: le antocianine, infatti, sono dei composti bio-attivi che offrono una notevole protezione nei confronti dell’ipertensione e del cuore, oltre che un controllo del colesterolo “cattivo”, in favore di un aumento di quello “buono”. Riduce l’infiammazione del fegato collegata alla sindrome metabolica. Favorisce la diuresi, la depurazione, l’eliminazione delle scorie e delle tossine accumulate nei tessuti cellulari. È un disintossicante profondo, contrasta la ritenzione idrica e combatte la cellulite. I mirtilli vengono considerati inoltre degli antibatterici naturali, utili in alcuni tipi di infezioni gastrointestinali, nelle cistiti e nelle uretriti. Infatti prevengono le infezioni, impedendo l’adesione dei batteri alle pareti delle vie urinarie. Infine il succo di mirtillo rinforza la struttura scheletrica nei periodi di crescita, dopo un trauma, nella riabilitazione delle fratture e nella prevenzione dell’osteoporosi. Succo di sambuco Il sambuco ci dona i suoi piccoli frutti e i suoi candidi fiori. Le sue bacche violacee contengono numerosi principi attivi: sostanze antiossidanti, come i flavonoidi e i tannini, diverse vitamine, tra cui la vitamina A, la vitamina C e alcune del gruppo B utili per la metabolizzazione degli alimenti, alcuni sali minerali, il calcio, il potassio, il magnesio, il ferro e il fosforo, fibre, proteine, oli essenziali e acidi organici. Il succo di sambuco è in grado di alleggerire l’intero nostro organismo da scorie nocive e tossine. “Ripulisce” il sistema linfatico e, per la sua azione depurativa, si rivela un ottimo rimedio per disintossicare l’organismo e contrastare l’accumulo di sostanze di scarto. Grazie alle fibre presenti nelle sue bacche, è efficace per contrastare alcuni problemi di origine intestinale. In particolare, un consumo regolare del suo succo puro o del suo sciroppo è in grado di riequilibrare le funzioni dell’intestino, favorire la peristalsi e ridurre i classici sintomi della stipsi, come gonfiori e dolori addominali. È inoltre utile per far funzionare in maniera efficiente il sistema immunitario. Risulta indicato come cura preventiva contro il raffreddore e l’influenza. È anche un valido alleato per chi vuole eliminare qualche chilo di troppo. Infatti, oltre a favorire la depurazione e l’eliminazione dei liquidi in eccesso, stimola il metabolismo. Tra l’altro il succo delle bacche, contenendo le vitamine B1, B2 e B6, velocizza il processo digestivo e facilita la trasformazione dei grassi in energia, evitando così che si accumulino. Un modo facile di consumarlo è sottoforma di succo o sciroppo, facilmente acquistabile in erboristeria. Ricordiamoci Impariamo a proteggere la nostra salute! Bere i succhi naturali è il modo migliore per farci del bene! Le informazioni qui riportate sono tratte da letteratura pubblicata a livello mondiale e hanno uno scopo esclusivamente informativo, ben lungi dal voler dare consigli terapeutici su patologie che rimangono di esclusiva competenza dei medici specialisti. Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014 RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10049] Centro Studi Castelli s.r.l. 29 Tecnologia Taxinsieme L’App per trovare compagni con cui condividere le corse risparmiando Ambra Pellizzoni Taxinsieme è un’App per smartphone, iOS e Android, per la ricerca di “compagni di taxi” per risparmiare sfruttando al massimo la geolocalizzazione; è disponibile anche il sito web (www.taxinsieme.it). Come funziona? • È sufficiente inserire: - l’indirizzo di partenza; - l’indirizzo di arrivo; - il giorno e l’ora del viaggio. • La schermata successiva mostra se ci sono tratte compatibili nelle vicinanze, in questo modo gli utenti possono incontrarsi per suddividere le spese del tragitto. • I passeggeri potranno decidere se utilizzare: - un taxi qualsiasi, - un taxi convenzionato con Taxinsieme che avrà tariffe fisse, consultabili sul sito, e l’opportunità di prelevare i clienti uno alla volta a indirizzi diversi senza costi aggiuntivi. • Una volta arrivati a destinazione, gli utenti saranno invitati a lasciare sul sito un commento relativo all’esperienza e ai compagni di viaggio. Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014 Vantaggi per gli utenti Condividi e risparmia • Trova con chi condividere una corsa in taxi per una meta comune, clicca su “Richiedi Condivisione” e attendi l’accettazione. • Contatta gli altri passeggeri e prenotate insieme il taxi da condividere risparmiando. Rilassati Raggiungi aeroporto, stazione o qualsiasi altro punto di interesse con la comodità ed il relax garantiti dal taxi, ma ad un prezzo finalmente accessibile a tutti grazie alla possibilità di trovare persone con cui condividerlo. 30 RATIO FAMIGLIA [n. 5/2014 • 10049] Centro Studi Castelli s.r.l. Vantaggi per i taxisti Moltiplica le corse I taxisti trovano nuovi passeggeri grazie alla possibilità di trasportarli insieme verso una destinazione comune, condividendo il costo complessivo della corsa. Priorità di chiamata • Assicurarsi la priorità di chiamata da parte degli utenti Taxinsieme. • Inviare al servizio la propria proposta da offrire agli utenti nelle città coperte dal servizio. Taxinsieme offre una nuova spinta all’utilizzo del taxi, utilizzando il Social Network per attivare le connessioni reali tra i passeggeri. In pochi secondi è possibile creare un profilo personale, ricercare una corsa nella zona di interesse e utilizzare i crediti per condividere una corsa o inserire una corsa a scelta verso la destinazione di interesse. Come funziona? Marco e Luca si iscrivono su Taxinsieme e ricevono 5 crediti per iniziare ad utilizzare il servizio Marco inserisce la sua corsa in taxi Marco accetta Luca e i due si accordano Luca cerca tra le corse e chiede a Marco di condividere la sua corsa ...e condividono la corsa in taxi risparmiando sulla tariffa Fonte: www.taxinsieme.it Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.05.2014 www.senzafrontiere.com Fondazione Senza Frontiere - Onlus, Via S. Apollonio, 6 - Castel Goffredo (MN) - Italia Un aiuto concreto... destinare il 5‰ delle imposte pagate Basta una semplice scelta nella Tua dichiarazione dei redditi Puoi aiutare economicamente la Fondazione Senza Frontiere - Onlus senza mettere mano al portafoglio. È VXI¿FLHQWHULSRUWDUHTXHVWRFRGLFH¿VFDOH 90008460207 QHOODGLFKLDUD]LRQHGHLUHGGLWLHDSSRUUHODSURSULD¿UPD Una scelta che non costa nulla! Grazie per il Tuo sostegno che ci permette di dare una speranza a tanti bambini costretti a vivere in condizioni di estrema povertà. Anselmo Castelli Fac-simile Ogni contribuente può destinare il 5 per mille delle imposte pagate, UHODWLYHDOODSURSULDGLFKLDUD]LRQHGHLUHGGLWLDXQHQWHQRQSUR¿WLQ- serito nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul sito: www. agenziaentrate.gov. it.
© Copyright 2024 ExpyDoc