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Bollettino
Settimanale
Anno XXIV - n. 46
Pubblicato sul sito www.agcm.it
1 dicembre 2014
SOMMARIO
INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
5
I759 - FORNITURE TRENITALIA
Provvedimento n. 25178
5
A480 - INCREMENTO PREZZO FARMACI ASPEN
Provvedimento n. 25186
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS1155 - AFFIDAMENTO DIRETTO DI ATTIVITÀ ATTINENTI ALLE GESTIONE DEI MUSEI E
DELLE AREE ARCHEOLOGICHE
AS1156 - SCHEMA DEL BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI ANGIOGRAFI AD USO
VASCOLARE E CARDIOLOGICO
AS1157 – BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
7
17
17
21
23
24
IP202 - KELION-OFFERTA DI LAVORO
Provvedimento n. 25179
24
IP207 - ALITALIA-CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Provvedimento n. 25180
31
PS9476 - HUANG JIA-PRODOTTI MULTIMARCA CONTRAFFATTI
Provvedimento n. 25183
39
PS9477 - NEWWFSF NIW-PRODOTTI CONTRAFFATTI MULTIMARCA
Provvedimento n. 25184
50
PS9478 - QINGHXIA CHEN-PRODOTTI MULTIMARCA CONTRAFFATTI
Provvedimento n. 25185
60
PS9367 - VENDITE ONLINE - SETELEFONANDO
Avviso di adozione di provvedimento di chiusura del procedimento
70
PS8949 – ABBANONA SERVIZI IDRICI
Avviso di avvio di procedimento
71
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 DICEMBRE 2014
INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
I759 - FORNITURE TRENITALIA
Provvedimento n. 25178
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 novembre 2014;
SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue);
VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTA la delibera del 5 febbraio 2014, con cui l’Autorità ha avviato, ai sensi dell’articolo 14 della
legge n. 287/90, il procedimento I/759 nei confronti delle società A.E.G. (Applicazioni Elettriche
Generali) S.r.l., Damiano Motor’s S.p.A., El.Ca. Elettromeccanica Campana S.p.A.,
Elettromeccanica Pm S.r.l., Firema Trasporti S.p.A. in amministrazione straordinaria, G.M.G.
Elettromeccanica di Clavo Anna &C. S.n.c., M.E.I.S. Elettromeccanica S.r.l., Motortecnica S.r.l.,
Piaggio & Figli Service S.r.l., P.M. &C. S.c.a.r.l., Retam Sud Industria Elettromeccanica S.p.A. e
So.El.Ta. Elettromeccanica di Baroni Luciano &C. S.n.c., per accertare l’esistenza di una
violazione dell’articolo 2 della medesima legge n. 287/90 o dell’articolo 101 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (Tfue);
VISTA la delibera del 16 aprile 2014, con cui l’Autorità ha esteso il procedimento I759 nei
confronti della società Elettromeccanica So.El.Ta. S.r.l.;
VISTA la delibera del 24 settembre 2014, con cui l’Autorità ha esteso il procedimento I759 nei
confronti della società I.E.E. – Industrie Elettromeccaniche Europee S.r.l.;
VISTI gli atti del procedimento;
VISTE in particolare le comunicazioni pervenute da Trenitalia S.p.A. in data 23 e 29 ottobre 2014
e la successiva audizione del 3 novembre 2014 con la medesima società, in occasione delle quali è
emersa la possibile rilevanza istruttoria di un’ulteriore procedura di acquisto di beni e servizi
elettromeccanici per il settore ferroviario implementata dalla stessa Trenitalia S.p.A. (gara a
procedura aperta GPA n. 5792, riferita al periodo maggio-luglio 2011, per la fornitura di servizi di
riparazione di motori elettrici), allo stato non ricompresa nel perimetro istruttorio;
CONSIDERATA la rilevanza della predetta gara GPA n. 5792 per via, in particolare, delle sue
caratteristiche (prima procedura di tipo aperto al di fuori del Sistema di Qualificazione Fornitori SQF di Trenitalia S.p.A.) e della sua rilevanza economica (valore complessivo pari a 24,5 milioni
di euro suddivisi in 7,0; 9,5 e 8,0 milioni di euro rispettivamente per i tre lotti in cui si articolava la
procedura);
CONSIDERATO che gli elementi agli atti inducono a ritenere la predetta gara GPA n. 5792
interessata dai medesimi fenomeni collusivi oggetto di approfondimento istruttorio in relazione ad
altre procedure di acquisto di beni e servizi elettromeccanici da parte di Trenitalia S.p.A.;
5
6
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 D I C E M B R E 2 0 1 4
DELIBERA
di estendere il procedimento I759 anche con riferimento alla gara di Trenitalia S.p.A. a procedura
aperta GPA n. 5792, relativa al periodo maggio-luglio 2011, per la fornitura di servizi di
riparazione di motori elettrici.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 DICEMBRE 2014
A480 - INCREMENTO PREZZO FARMACI ASPEN
Provvedimento n. 25186
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);
VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;
VISTO l’articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle
autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile 2004;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTA la documentazione in proprio possesso;
CONSIDERATO quanto segue:
I. PREMESSA
1.Nel corso del 2014 si è registrato un rilevante aumento del prezzo di alcuni farmaci di classe A
(rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale, di seguito anche “SSN”) commercializzati in Italia
dalla società Aspen Pharma Trading Limited. Gli aumenti percentuali dei prezzi deliberati
dall’Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito, anche “AIFA” o “il Regolatore”) il 17 marzo 2014
vanno dal 250% fino al 1500% dei prezzi precedentemente vigenti.
2.La notizia di tali aumenti di prezzo è stata diffusa anche dall’associazione dei consumatori
Altroconsumo, nell’ambito di un’inchiesta condotta con riferimento al fenomeno della cosiddetta
“sparizione dei farmaci”: il 10 settembre 2014, Altroconsumo ha segnalato al Ministero della
Salute e ad AIFA i risultati dell’esame delle denunce con le quali i propri iscritti informavano
l’associazione della scomparsa dal mercato di una serie di farmaci, tra i quali anche le specialità
medicinali oggetto del presente provvedimento. In data 30 luglio 2014, è stata inviata una richiesta
di informazioni ad AIFA al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi in merito alle modalità di
incremento dei prezzi. AIFA ha fornito informazioni in data 8 settembre, integrate in data 9 e 22
ottobre 2014 e da ultimo in data 11 novembre 2014.
II. LE PARTI
3.Aspen Pharma Trading Limited (di seguito solo “Aspen”) è una società del gruppo sudafricano
Aspen, leader nella produzione di farmaci generici. Il gruppo è presente anche in Europa dal 2009,
in seguito all’acquisizione di un portafoglio prodotti del gruppo GlaxoSmithKline (di seguito,
anche “GSK”).
La società è controllata dalla capogruppo sudafricana Aspen Pharmacare Holding Ltd.
7
8
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4.In Italia, il passaggio di titolarità dei farmaci in esame dalla società “The Wellcome Foundation
LTD” 1 ad Aspen Pharma Trading Limited è avvenuto con determinazione AIFA n. 337 del 5 marzo
2013, sulla base di un contratto di cessione registrato a Legnano nel dicembre 2012.
5.Dall’8 settembre 2014 risulta operativa la società italiana Aspen Italia S.r.l. (di seguito, anche
“Aspen Italia”) con sede legale a Roma. La società, interamente controllata dalla Aspen Global
Incorporated (con sede legale alle isole Mauritius), a sua volta controllata dalla holding
sudafricana a capo del gruppo, risulta iscritta nel registro delle imprese dal 21 giugno 2013. La
visura della società indica una compravendita dalla GlaxoSmithKline S.p.A. avvenuta in data 19
dicembre 2013.
6.La Aspen Italia agisce come procacciatore d’affari della Aspen 2.
III. IL QUADRO REGOLAMENTARE
Sul processo di negoziazione del prezzo dei farmaci
7.Per comprendere appieno i comportamenti oggetto di contestazione in questa sede, si procede ad
una breve ricostruzione delle regole che informano il processo di determinazione del prezzo dei
farmaci rimborsati dal SSN in Italia.
8.A fini della rimborsabilità i farmaci sono classificati come segue:
-fascia A: farmaci essenziali e per malattie croniche, interamente a carico del SSN, fatta salva la
possibilità per le Regioni di introdurre delle quote di compartecipazione alla spesa (ticket);
-fascia H: farmaci di uso ospedaliero, a carico del SSN, utilizzati in ospedale o in strutture
assimilabili;
-fascia C: farmaci a totale carico del paziente 3.
I prezzi dei farmaci di fascia C sono liberamente determinati dalle aziende produttrici, fatto salvo
il vincolo in base al quale gli aumenti di prezzo possono avvenire solo nel mese di gennaio degli
anni dispari e non superare il tasso di inflazione programmata. Il monitoraggio sull’andamento dei
prezzi dei farmaci di fascia C è affidato ad AIFA.
9.Di maggior rilievo per il caso in esame sono le regole che disciplinano la determinazione dei
prezzi dei farmaci a carico del SSN (fascia A e H). Ai sensi dell’articolo 8, comma 33, della legge
326/2003, norma istitutiva dell’AIFA, il prezzo dei farmaci rimborsati dallo Stato è definito
attraverso un processo di contrattazione tra l’impresa ed AIFA: “… Dal primo gennaio 2004 i
prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale sono determinati mediante
contrattazione tra agenzia e produttori secondo le modalità e i criteri indicati nella delibera CIPE
1 febbraio 2001, n. 3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.”
10.La citata delibera del CIPE individua i criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci e
l’iter procedurale di tale negoziazione, prevedendo gli obblighi dell’impresa produttrice e
dell’amministrazione.
È previsto che l’impresa presenti una richiesta di attribuzione della classe di rimborsabilità e di
contrattazione del prezzo, corredata da documentazione dalla quale emerga un rapporto
costo/efficacia positivo del farmaco, ovvero la dimostrazione che il farmaco presenti una utilità per
1 Nel 1995, la Wellcome Foundation ha ceduto le proprie azioni a Glaxo plc, storico competitor britannico, creando la
GlaxoWellcome plc. Nel 2000, il nome Wellcome è sparito dal business farmaceutico con la fusion di GlaxoWellcome e
SmithKline Beecham, dalla quale è nata la GlaxoSmithKline plc.
2 Cfr. visura camerale della società.
3 I farmaci di fascia C sono ulteriormente distinti in i) farmaci soggetti a prescrizione medica; ii) farmaci senza obbligo di
prescrizione medica, i quali comprendono, a loro volta i prodotti da banco (i quali possono essere oggetto di pubblicità) e i
farmaci su consiglio.
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il trattamento di patologie per le quali non esistano alternative efficaci o una superiorità clinica
significativa o, ancora, garantisca un maggior livello di sicurezza rispetto ad altri prodotti in
commercio.
11.In base all’articolo 5 della delibera, “Per accedere alla contrattazione l'azienda interessata
presenta apposita domanda al Ministero della sanità 4 corredata dal dossier di cui all'allegato 1.”
In aggiunta alle informazioni di carattere clinico, terapeutico e farmacologico relative al farmaco,
la bozza di dossier allegata alla delibera richiede all’impresa il deposito di una serie di dati di
natura economica e di mercato cui ancorare la determinazione della classe di rimborso e del
prezzo 5.
12.Con particolare riguardo alla definizione del prezzo, l’art. 6 della delibera dispone quanto
segue: “Nel processo negoziale le parti rappresentate dall'azienda e dall’amministrazione
dovranno, ai fini della definizione del prezzo, corredare le proprie proposte con adeguate
valutazioni economiche del prodotto e del contesto industriale (con riferimento agli investimenti in
produzione, ricerca e sviluppo e alle esportazioni), di mercato e di concorrenza nel quale il
medesimo prodotto si colloca. La procedura negoziale si conclude in caso di accordo tra le parti
con la fissazione di un prezzo…Nel caso in cui non si raggiunga un accordo sul prezzo, il prodotto
verrà classificato nella fascia C di cui al comma 10, dell'art. 8, della legge del 24 dicembre 1993,
n. 537.”
Sulla possibilità di ritiro del farmaco da parte del titolare di AIC
13.Si evidenzia che la normativa di riferimento in materia di ritiro dal commercio di un medicinale
è contenuta negli artt. 34, comma 6 e 38, comma 9 del Decreto Legislativo n. 219/06, che
disciplinano gli obblighi del titolare di AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio) anche
con riguardo alla comunicazione della cessazione della commercializzazione di un farmaco. Da
tale normativa sembra emergere – anche alla luce della giurisprudenza amministrativa in materia –
l’assenza di un potere discrezionale di interferenza inibitoria in capo ad AIFA, a fronte della
decisione dell’impresa di sospendere la commercializzazione di un farmaco 6.
IV. I FATTI OGGETTO DI ACCERTAMENTO
La richiesta di incremento dei prezzi
14.Tra il 2013 e il 2014 la società Aspen ha condotto una contrattazione con AIFA relativamente ad
alcuni farmaci antitumorali di propria titolarità, inclusi nella classe di rimborso A, a carico del
SSN, tra cui:
a)Alkeran 2 mg – 25 compresse (principio attivo, melfalan);
b)Leukeran 2 mg – 25 compresse (principio attivo, clorambucile);
c)Purinethol 50 mg – 25 compresse (principio attivo, mercaptopurina);
d)Tioguanina 40 mg – 25 compresse (principio attivo, tioguanina).
15.In particolare, nel mese di aprile 2013 Aspen ha sottoposto ad AIFA le domande di variazione
del regime di rimborsabilità delle suddette specialità medicinali, chiedendone il passaggio dalla
classe A-RNR (Ricetta Non Ripetibile), ovvero soggetta a rimborso del SSN dietro presentazione
di ricetta non ripetibile, alla classe C, come farmaci a totale carico del paziente soggetti a
4 Oggi ad AIFA.
5 In particolare, il punto 8 del dossier di domanda richiede il deposito di una serie di informazioni relative ai costi sostenuti
dall’impresa per lo sviluppo e la produzione del farmaco, a sostegno della proposta di prezzo.
6 Cfr. sentenza TAR Lazio n. 10753/2011.
9
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prescrizione. Nelle richieste di riclassificazione presentate da Aspen, la società afferma tuttavia
l’unicità di ognuno dei prodotti in esame nel trattamento di determinate patologie.
16.Dalle domande presentate dalla società emerge con chiarezza il fine ultimo della richiesta,
ovvero “…la necessità con urgenza di allineare il prezzo di vendita in Italia a quello
significativamente maggiore in vigore nei principali paesi di area UE”. Le domande dell’impresa
non contengono, al contrario, alcun dato di natura economica o analisi dei mutamenti del contesto
concorrenziale a sostegno della richiesta di revisione dei prezzi, come invece previsto dalle norme
che informano il processo negoziale con il regolatore, al di fuori del generico riferimento ai
maggiori prezzi vigenti all’estero.
17.È ancora Aspen ad evidenziare, in una successiva comunicazione ad AIFA, “la necessità di
allineare i prezzi nei vari Paesi dell’area UE per garantire nei rispettivi mercati la sostenibilità
del prezzo e l’adeguatezza della fornitura”. Nella stessa lettera Aspen fornisce un’indicazione
generica di alcune voci di costo che avrebbero reso necessaria la revisione dei prezzi (tra le quali il
costo per la farmacovigilanza e le attività di informazione medico scientifica), indicazione priva di
alcuna quantificazione e di alcun riscontro documentale 7.
18.In seguito al ricevimento delle domande, la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA si
è riunita in due sedute, a settembre e novembre 2013, e “…in seguito ad approfondite valutazioni
con il gruppo di esperti oncologi 8, ha ritenuto che i sopra indicati medicinali avessero alcune
indicazioni terapeutiche di carattere “essenziale”, pertanto, ha dato mandato al Comitato Prezzi e
Rimborso dell’AIFA (CPR) “di rivalutare con la ditta un congruo incremento” del prezzo per
poterli mantenere in classe A…” (enfasi in originale).
19.La negoziazione del prezzo ha avuto inizio con la presentazione di una proposta da parte della
società ritenuta troppo alta dal CPR, alla quale è seguito un contraddittorio. L’accordo finale è
stato raggiunto in seguito ad una seconda proposta dell’azienda e a una controproposta del CPR.
20.In base ai dati forniti dall’azienda al Regolatore, il quadro dei prezzi vigenti a livello europeo
appare piuttosto diversificato, con Paesi in cui i prezzi sono in linea con quelli in vigore in Italia
anteriormente alla rinegoziazione avviata da Aspen e altri con prezzi più elevati 9.
21.Documentazione agli atti dimostra che nel corso della negoziazione con AIFA Aspen avrebbe
esercitato una pressione negoziale sul Regolatore, attraverso la minaccia del ritiro dei farmaci dal
mercato italiano 10. Nella comunicazione citata, si legge infatti, che qualora AIFA non avesse
provveduto alla pubblicazione in GU delle determine di riclassificazione in fascia C o,
eventualmente, di rideterminazione del prezzo in fascia di rimborsabilità, entro il termine dettato
da Aspen (novembre 2013) “..la scrivente procederà tempestivamente ai sensi di legge a
comunicare l’interruzione della commercializzazione in Italia dei prodotti, a far data da gennaio
2014. Nella suddetta evenienza, la scrivente si adopererà per rendere reperibili i medicinali per i
pazienti italiani attraverso i mercati di altri paesi di area UE al prezzo ivi vigente.”
7 Cfr. lettera di Aspen del 9 aprile 2013, allegata al documento 3 dell’indice del fascicolo istruttorio.
8 AIFA ha fornito i pareri degli esperti oncologi dai quali discende l’indicazione di mantenere i farmaci oggetto di esame
nella classe di rimborsabilità A.
9 In Belgio, Finlandia, Grecia, Spagna e Portogallo nel 2012 e nel 2013 erano in vigore prezzi allineati ai prezzi italiani
anteriori alla negoziazione.
10 Cfr. lettera Aspen del 14 ottobre 2013 allegata al documento 5 del fascicolo istruttorio.
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11
22.Ad esito di tale dialettica tra le parti, con determina del 17 marzo 2014, AIFA ha approvato
nuovi prezzi ex factory e al pubblico 11 delle specialità medicinali in esame, come da tabella 1 e
riconfermato per tutte il rimborso a carico dello Stato (classe A).
Tabella 1: vecchi e nuovi prezzi farmaci Aspen
Alkeran
Leukeran
Purinethol
Tioguanina
Vecchio prezzo ex factory Nuovo prezzo ex factory Vecchio prezzo al pubblico Nuovo prezzo al pubblico
3,51 €
€
57,62 €
5,80 €
95,10
€
4,54 €
57,53 €
7,50 €
94,95
10,19 €
€
57,62 €
16,82 €
95,10
32,71 €
€
132,96 €
53,99 €
219,44
Fonte dati: AIFA
I contatti tra AIFA ed Aspen in materia di disponibilità di farmaci sul territorio nazionale
23.La documentazione fornita da AIFA evidenzia come il Regolatore, in data 22 gennaio 2014 (e
dunque in pieno svolgimento della negoziazione sui prezzi di cui ai precedenti paragrafi), abbia
convocato Aspen (insieme alla società Laboratorio Farmacologico Milanese – di seguito LFM –
che appare svolgere un ruolo di commercializzazione dei farmaci Aspen), al fine di “acquisire
informazioni e chiarimenti relativamente ad ipotesi di contingentamento di medicinali da parte
delle aziende convocate”. I farmaci oggetto di tale incontro sono le stesse specialità medicinali per
le quali Aspen ha richiesto una rinegoziazione (Purinethol, Alkeran, Tioguanina), con l’eccezione
del Leukeran.
24.I rappresentanti di Aspen (e di LFM) nel corso della riunione hanno dichiarato di rifornire il
mercato italiano con quantità di farmaci in linea con la domanda (sulla base dei consumi pregressi)
e, dunque, hanno addebitato i fenomeni di sparizione del farmaco di cui AIFA chiede conto
all’attività di commercio parallelo svolta dai grossisti. Appare indicativo a tal riguardo quanto
dichiarato del corso della riunione dal rappresentante di Aspen, il quale: “[e]videnzia come il
calmieramento dei prezzi dei medicinali operati in Italia rispetto ad altri paesi del Nord Europa
abbia ampliato il parallel trade con ovvie ripercussioni sulla disponibilità interna”.
V. VALUTAZIONI
a) I mercati rilevanti
25. Per la definizione del mercato rilevante nel settore farmaceutico, il criterio adottato sia dalla
Commissione 12 sia dall’Autorità 13 nelle proprie decisioni consiste nel fare riferimento alle classi
terapeutiche, ovvero all’azione chimica e allo scopo terapeutico del medicinale prodotto e/o
commercializzato. Tali classi sono individuate facendo ricorso all’Anatomical Therapeutic
Classification (ATC), in base al quale i farmaci sono suddivisi secondo una classificazione di tipo
alfa-numerico articolata in cinque livelli gerarchici.
26. Il terzo livello di tale classificazione, l’ATC3, individua un sottogruppo terapeutico
farmacologico al quale appartengono medicinali di norma destinati alla cura delle medesime
11 Il prezzo ex factory corrisponde al prezzo di cessione dal produttore al primo distributore, al quale vanno sommate
l’IVA e le percentuali di legge spettanti ai diversi anelli della distribuzione per ottenere il cosiddetto prezzo al pubblico.
12 Si vedano, ad esempio, i casi IV/M072 Sanofi/Sterling Drug, decisione del 10 giugno 1991; IV/M323
Procordia/Erbamont, decisione del 20 aprile 1993; IV/M555 Glaxo/Wellcome, decisione del 28 febbraio 1995; IV/M587
Hoechst/Marion Merrell Dow, decisione del 22 giugno 1995; IV/M737 Ciba Geigy/Sandoz, decisione del 2 maggio 1996.
13 Tra i diversi provvedimenti dell’Autorità si vedano, ad esempio: C/6341 Medeus Pharma/Varie società e ramo
d’azienda, provvedimento n. 12931 del 26 febbraio 2004, in Boll. n. 9/04; C/7010 Tyco Healthcare Italia/Altana Pharma,
provvedimento n. 14299 del 12 maggio 2005, in Boll. n. 19/05; C9073 Actavis Italy/Ramo d’azienda di Pfizer Italia,
provvedimento n. 17878 del 17 gennaio 2009, in Boll. n. 2/08.
12
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patologie e che quindi risultano, in generale, sostituibili tra loro ma non con quelli appartenenti ad
altre classi situate al primo e al secondo livello. È pertanto da tale livello che generalmente si parte
per individuare prodotti sostituibili ai fini della definizione del mercato rilevante.
27. Molto spesso, tuttavia, il terzo livello rappresenta soltanto un punto di partenza tanto che, ogni
qualvolta ci si trovi dinanzi alla necessità di definire un nuovo mercato del farmaco, risulta
necessario effettuare un’analisi di sostituibilità specifica, che può indurre ad andare oltre tale
livello ove emerga che i “vincoli concorrenziali” tra le imprese interessate siano rinvenibili ad un
livello inferiore.
In particolare, la definizione del mercato rilevante del prodotto è stata fatta coincidere con il IV
livello della classificazione ATC sia nel caso comunitario AstraZeneca 14 sia nei casi nazionali
Merck e Glaxo 15. In tali casi, la valutazione è stata condotta sulla base di una complessa analisi
qualitativa basata su fattori quali, ad esempio, le caratteristiche dei prodotti, le relative indicazioni
terapeutiche, l’indispensabilità di alcuni di essi per uno specifico gruppo di pazienti.
28.Nel caso di specie, i farmaci considerati sono antitumorali (agenti antineoplastici, codice ATC2,
L01), utilizzati in campo ematologico per la cura in particolare di leucemie, linfomi, mielomi, in
determinate fasi del trattamento.
29.I farmaci oggetto di esame appartengono a due diversi sottogruppi chimico terapeutici:
Leukeran ed Alkeran sono agenti alchilanti (ATC3, L01A) mentre Purinethol e Tioguanina sono
appartenenti alla classe degli antimetaboliti (ATC3, L01B). Più nel dettaglio, Leukeran ed Alkeran
sono “analoghi delle mostarde azotate” (ATC4, L01AA); Purinethol e Tioguanina sono “analoghi
della purina” (ATC4, L01BB).
Tabella 2: Classificazione ATC farmaci Aspen
Alkeran
Leukeran
Purinethol
Tioguanina
Gruppo terapeutico
principale
(ATC di II livello)
sottogruppo terapeutico sottogruppo chimico terapeutico
PRINCIPIO ATTIVO
farmacologico
farmac.
(ATC di V livello)
(ATC di III livello)
(ATC di IV livello)
agenti antineoplastici (L01)
agenti antineoplastici (L01)
agenti antineoplastici (L01)
agenti antineoplastici (L01)
agenti alchilanti (L01A)
agenti alchilanti (L01A)
antimetaboliti (L01B)
antimetaboliti (L01B)
analoghi mostarda azotata (L01AA) melfalan (L01AA03)
analoghi mostarda azotata (L01AA) clorambucile (L01AA02)
analoghi della purina (L01BB)
mercaptopurina (L01BB02)
analoghi della purina (L01BB)
tioguanina (L01BB03)
30.Ogni specialità medicinale considerata è a base di un diverso principio attivo. In entrambi i
sottogruppi terapeutici, L01AA e L01BB, sono presenti diversi principi attivi per i quali sono in
commercio farmaci prodotti da altre case farmaceutiche. Al contrario, per ognuno dei farmaci
Aspen non esistono in commercio altri prodotti a base dello stesso principio attivo.
31.La “continuità terapeutica” per questa tipologia di farmaci può essere un fattore rilevante, tanto
da determinare una forte rigidità della domanda anche in presenza di alternative terapeutiche.
32.In base alle informazioni raccolte, peraltro, ai fini del trattamento di alcune categorie di pazienti
in determinate fasi della terapia, non esisterebbero prodotti sostitutivi dei singoli farmaci Aspen in
esame. In particolare, il Purinethol e la Tioguanina verrebbero principalmente impiegati nel
trattamento della leucemia linfoblastica acuta (LLA), rispettivamente del bambino e dell’anziano,
14 Caso comunitario COMP/A. 37.507/F3 - AstraZeneca. Con riferimento a tale caso, rileva notare che sia il Tribunale UE
(para. 154-155, sentenza 1 luglio 2010 causa T-321/05, depositata il 1 luglio 2010) che la Corte di Giustizia (sentenza 6
dicembre 2012, causa C-457/10) hanno confermato la validità della decisione della Commissione in merito alla definizione
del mercato rilevante.
15 Cfr. casi A363 Glaxo-Principi Attivi e A364 Merck-Principi Attivi.
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elettivamente nella terapia di mantenimento domiciliare. Leukeran sarebbe utilizzato nella cura
della leucemia linfocitica cronica (LLC) nei pazienti anziani. Alkeran sarebbe principalmente
usato nella terapia del mieloma multiplo e sarebbe un componente di alcuni protocolli di
avanguardia in combinazione con altri antitumorali.
33.Come detto, si tratta di medicinali prodotti in compresse e quindi assumibili autonomamente
dal paziente, in particolar modo nella terapia di mantenimento, fase che può durare anche molti
anni. La loro inclusione in fascia A ne permette la distribuzione attraverso la rete delle farmacie
territoriali, previa presentazione di impegnativa del medico, che è infatti il canale di distribuzione
elettivo di tali prodotti, come si evince dai dati di vendita riassunti in tabella 3.
Tabella 3: acquisti dei farmaci Aspen nel canale ospedaliero e presso le farmacie territoriali
PRODOTTO
2012
canale ospedaliero farmacie territoriali
ALKERAN 25 cmp 2 mg €
12.213,74 €
218.258,36
LEUKERAN
€
16.162,96 €
639.446,92
PURINETHOL
€
29.001,19 €
1.218.666,77
€
14.685,03 €
234.600,46
TIOGUANINA
TOTALE
€
72.062,92
€
TOTALE
€ 230.472,10
€ 655.609,88
€ 1.247.667,96
€ 249.285,49
2.310.972,51
€ 2.383.035,43
TOTALE
€ 432.028,74
€ 735.564,03
€ 1.260.459,98
€ 239.629,78
2.184.216,50
€ 2.667.682,53
2014 - primi otto mesi
canale ospedaliero farmacie territoriali
ALKERAN 25 cmp 2 mg €
480.196,97 €
1.300.087,12
LEUKERAN
€
309.318,73 €
2.564.102,81
PURINETHOL
€
328.767,86 €
2.339.210,86
TIOGUANINA
€
106.474,47 €
301.040,28
TOTALE
€ 1.780.284,09
€ 2.873.421,54
€ 2.667.978,72
€
407.514,75
TOTALE
€ 7.729.199,10
PRODOTTO
ALKERAN 25 cmp 2 mg
LEUKERAN
PURINETHOL
TIOGUANINA
canale ospedaliero
173.928,24
€
150.105,47
€
€
134.605,06
24.827,26
€
2013
farmacie territoriali
258.100,50
€
€
585.458,56
€
1.125.854,92
€
214.802,52
TOTALE
€
€
483.466,03
PRODOTTO
€
1.224.758,03
€
6.504.441,07
Fonte: dati AIFA
34.I dati della tabella indicano una dimensione del mercato che complessivamente non supera,
anche valorizzata ai nuovi prezzi approvati da AIFA, i 10 milioni di euro annui per le vendite dei
quattro farmaci considerati.
35.Nella terapia delle principali patologie cui sono destinati i farmaci Aspen verrebbero utilizzati
anche altri farmaci innovativi, a base di principi attivi diversi, in alcuni casi appartenenti a
sottogruppi terapeutici differenti. Questi ultimi, tuttavia, non potrebbero considerarsi sostituti dei
farmaci Aspen per le seguenti ragioni:
14
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 D I C E M B R E 2 0 1 4
-in primis, in quanto estremamente più costosi, il loro utilizzo è ammesso solo in precise fasi della
terapia e in base ad un preciso piano terapeutico: le indicazioni terapeutiche autorizzate da AIFA
preciserebbero le condizioni più restrittive in cui tali farmaci possono essere utilizzati 16;
-in secondo luogo, perché queste alternative terapeutiche sarebbero disponibili solamente in
formulazione endovenosa e quindi destinate ad un utilizzo esclusivo in ambito ospedaliero: si
tratterebbe infatti di farmaci compresi nella fascia H, usati direttamente in ospedale.
36.Infine, è la stessa Aspen a sostenere l’unicità dei vari farmaci in esame nel trattamento di alcune
specifiche patologie, nelle proprie domande di riclassificazione 17. A ciò si aggiunga che l’organo
tecnico di AIFA, la CTS, ha confermato l’opportunità del loro mantenimento a carico del SSN,
valutandone l’indispensabilità 18.
37.In sostanza, l’assenza di sostituibilità tra le specialità medicinali considerate e altri farmaci in
commercio induce a circoscrivere il mercato rilevante a livello di singolo principio attivo (livello
ATC5).
38.Sotto il profilo merceologico, in base a quanto rappresentato, si individuano dunque i seguenti
mercati rilevanti:
-mercato dei farmaci a base di melfalan (Alkeran);
-mercato dei farmaci a base di clorambucile (Leukeran);
-mercato dei farmaci a base di mercaptopurina (Purinethol);
- mercato dei farmaci a base di tioguanina (Tioguanina).
39.I mercati della produzione e commercializzazione di farmaci, dal punto di vista della
dimensione geografica, sono ritenuti tradizionalmente nazionali, sia dalla Commissione sia
dall’Autorità. Ciò in considerazione delle differenze tra le politiche sanitarie dei singoli Paesi (per
tali intendendosi la regolamentazione dei prezzi, delle modalità di rimborso, della classificazione
dei medicinali, dei canali distributivi) e dei diversi regimi di accesso (ovvero i regimi di
brevettazione e di autorizzazione all’immissione in commercio). Per tali ragioni, ciascuno dei
mercati sopra individuati ha estensione limitata al territorio nazionale, sebbene si possa
attualmente dare atto di un accentuato processo di armonizzazione che sta avendo luogo a livello
comunitario e che ha introdotto rilevanti novità legislative, soprattutto in materia di regimi di
accesso al mercato.
b) La posizione dominante di Aspen
40.Allo stato, in ognuno dei mercati rilevanti individuati è presente la sola Aspen. Quanto alla
sussistenza di una concorrenza potenziale, i principi attivi in esame sono stati scoperti molti anni
fa e la loro copertura brevettuale risulterebbe estinta ad esito di un’analisi incrociata dei dati
presenti in diverse banche dati 19. Allo stato non esistono in commercio generici dei farmaci qui
considerati, né risultano in corso procedure per il rilascio di AIC di farmaci generici, elemento che
opera nel senso di aumentare l’autonomia decisionale e il potere di Aspen nella determinazione del
prezzo.
41.In sostanza, Aspen non sarebbe sottoposta alla pressione competitiva di altri prodotti
farmaceutici in considerazione di:
i)una domanda rigida, in quanto fortemente condizionata dalla “continuità terapeutica”;
16 Cfr. ad es. indicazioni terapeutiche autorizzate per i farmaci a base di fludarabina e bendamustina.
17 Cfr. lettere allegate al documento 3 del fascicolo istruttorio.
18 Cfr. verbali CTS allegati al documento 3 del fascicolo istruttorio.
19 Sono state consultate, in particolare, le banche dati pubbliche dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dell’European
Patent Office e di AIFA.
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 DICEMBRE 2014
ii)l’assenza di farmaci generici;
iii)l’assenza di sostituibilità con altre molecole, dovuta, i) da un lato, alla formulazione in
compresse dei farmaci Aspen, che li distinguerebbe dalle alternative terapeutiche esistenti, di uso
prettamente ospedaliero (fascia H); ii) dall’altro, alle più stringenti indicazioni approvate da AIFA
per l’impiego delle specialità medicinali più innovative, anche in virtù del considerevole
differenziale di prezzo rispetto ai farmaci Aspen qui esaminati;
iv)la mancanza di una concorrenza potenziale, in funzione delle dimensioni ridotte dei mercati e
dell’assenza di procedure in essere per il rilascio di AIC di farmaci generici, procedure che
comportano tempi non irrisori prima dell’effettiva immissione in commercio di un nuovo farmaco
concorrente.
42.Il potere di mercato di Aspen in Italia appare rafforzato dalle norme che regolano il processo di
rinegoziazione dei prezzi: la forza negoziale che l’impresa ha acquisito per effetto della decisione
della CTS di AIFA di mantenere i farmaci a carico dello Stato le conferisce la possibilità di agire in
modo indipendente nella definizione del prezzo da applicare al cliente, ovvero al SSN.
43.Infine, ulteriore forza negoziale nella contrattazione del prezzo con AIFA sarebbe derivata ad
Aspen dalle carenze di prodotto osservate nel mercato italiano: Aspen avrebbe utilizzato tale
fenomeno in maniera strumentale, evidenziando i flussi di esportazione parallela quale causa delle
carenze di prodotto, esportazioni a loro volta giustificate dall’esistenza di un forte differenziale di
prezzo tra l’Italia e altri Paesi europei.
c) Le condotte contestate
44. I comportamenti oggetto di esame appaiono integrare una strategia abusiva posta in essere da
Aspen al fine di ottenere extra-profitti nel mercato nazionale della commercializzazione di tali
prodotti.
45.Il comportamento abusivo si sarebbe concretizzato in una strategia volta ad ottenere, in fase di
rinegoziazione con AIFA, un incremento molto rilevante del prezzo di vendita dei farmaci in
questione, in assenza di qualsiasi elemento comprovante aumenti nei relativi costi di produzione e
commercializzazione. A fronte della consapevolezza dell’assenza di farmaci sostituibili, la
strategia di Aspen appare basata sulla minaccia credibile del ritiro delle proprie specialità
medicinali dal mercato in caso di mancato accordo sulla rinegoziazione. In tale ipotesi, i farmaci in
parola avrebbero solo potuto essere importati da altri Paesi comunitari per essere commercializzati
tuttavia al prezzo ivi vigente, significativamente superiore a quello italiano.
46.In particolare, il diritto di Aspen di richiedere una revisione del prezzo e/o della classe di
rimborsabilità dei propri farmaci – argomentata sulla sola base del forte divario esistente tra il
prezzo applicato in Italia e negli altri Paesi UE – sarebbe stato esercitato in maniera strumentale,
non coerente con il fine per il quale l’ordinamento lo riconosce. Pertanto, ponendo in essere
pressioni indebite nei confronti di AIFA in forza del proprio potere negoziale, e basando la
negoziazione su informazioni la cui completezza andrà valutata nel corso del procedimento, Aspen
sembra aver sfruttato abusivamente la propria posizione dominante.
47.Nel caso di specie, l’abuso si sarebbe concretizzato nella pressione esercitata da Aspen sul
Regolatore attraverso la minaccia credibile di ritiro dal mercato dei propri farmaci. Ciò anche alla
luce della normativa di settore, che non riconosce un potere inibitorio di AIFA a fronte della
volontà di un operatore di procedere al ritiro dal mercato di un’AIC.
48.Attraverso tale pressione, Aspen avrebbe obbligato AIFA ad accettare elevatissimi incrementi di
prezzo, determinando un aumento della spesa relativa a tali farmaci a danno del SSN.
15
16
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 D I C E M B R E 2 0 1 4
49.L’imposizione di un incremento così significativo del prezzo originariamente negoziato con
AIFA è suscettibile anche di ostacolare le esportazioni parallele dal nostro Paese in altri Stati
comunitari in cui il prezzo dei farmaci in questione è più elevato.
d) il pregiudizio al commercio e l’applicabilità del diritto comunitario
50.La fattispecie esaminata appare rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 102 del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in quanto la strategia abusiva di Aspen interessa
l’intero mercato nazionale, che costituisce parte rilevante del mercato comunitario e appare
suscettibile di alterare le condizioni di commercio tra gli Stati Membri, nonché i flussi di
commercio parallelo dei farmaci 20.
RITENUTO, pertanto, che i comportamenti posti in essere da Aspen nei mercati rilevanti come
sopra individuati, per le ragioni sopra esposte, appaiono configurare una violazione dell’articolo
102 del TFUE;
DELIBERA
a) l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società
Aspen Pharma Trading Limited e Aspen Italia S.r.l. per accertare l’esistenza di una violazione
dell’articolo 102 del TFUE;
b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente
provvedimento, per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o da persona da essi
delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla
Direzione Agroalimentare e Trasporti di questa Autorità almeno quindici giorni prima della
scadenza del termine sopra indicato;
c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Roberta Sfasciotti;
d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare
e Trasporti di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti o da persona da essi delegata;
e) che il termine di chiusura dell’istruttoria è fissato al 31 dicembre 2015.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
20 Cfr., in senso conforme, la Comunicazione della Commissione, “Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al
commercio tra Stati membri” (in GUCE C101/81 del 27 aprile 2004).
17
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 DICEMBRE 2014
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS1155 - AFFIDAMENTO DIRETTO DI ATTIVITÀ ATTINENTI ALLE GESTIONE DEI
MUSEI E DELLE AREE ARCHEOLOGICHE
Roma, 24 ottobre 2014
Ministro dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità), nell’esercizio dei poteri
di cui all’art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n.287, ritiene opportuno svolgere le seguenti
osservazioni in ordine alle distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato
derivanti dall’affidamento diretto, da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo (di seguito, Mibact) in favore della società Ales – Arte, Lavoro e Servizi S.p.A. (di
seguito, Ales), di attività attinenti alle gestione dei musei.
Al riguardo, si rileva che il Mibact risulta aver stipulato con Ales – nel corso degli ultimi anni –
numerose convenzioni che prevedono l’affidamento diretto, nell’ambito di un rapporto
asseritamente in house, di una molteplicità di servizi, fra i quali, tra l’altro, le attività necessarie
alla redazione di un progetto esecutivo propedeutico all’affidamento della licenza d’uso del
marchio Mibact per attività di merchandising museale.
Risulta inoltre che il Mibact intenderebbe affidare ad Ales anche i servizi di comunicazione e
promozione del patrimonio culturale, di supporto e monitoraggio della sicurezza dei siti culturali,
di riordino e gestione informatizzata degli archivi degli istituti periferici del Ministero, nonché i
servizi di contact center, in passato tutti affidati ad operatori privati mediante procedura ad
evidenza pubblica.
L’Autorità intende in proposito svolgere alcune considerazioni sia sulla qualificazione di Ales
come società in house del Mibact sia sulle scelte operate dallo stesso Mibact in relazione agli
affidamenti sopra elencati, tenendo anche conto di quanto previsto nel vigente Statuto di Ales.
Si osserva in primo luogo che, secondo la nota giurisprudenza comunitaria in tema di in house
providing, 1 affinché si possa procedere ad un affidamento diretto in deroga alle procedure ad
evidenza pubblica è necessario che l’ente affidante eserciti sulla società affidataria un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi. In pratica, ciò si risolve, inter alia, nella necessità di
prevedere meccanismi che consentano all’affidante di influenzare in modo determinante le
1 Corte di Giustizia, 18 novembre 1999, Teckal Srl c. Comune di Viano e Azienza Gas-Acqua Consorziale di Reggio
Emilia, causa C-107/1998, in Racc. 1999, I-8139.
18
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 D I C E M B R E 2 0 1 4
decisioni concernenti gli obiettivi strategici e le decisioni dell’affidataria e, contestualmente, nel
divieto per quest’ultima di acquisire una vocazione commerciale che renda precario il controllo da
parte dell’ente pubblico.
In proposito, si evidenzia che, allo stato attuale, il vigente Regolamento per l’indirizzo e il
controllo analogo su Ales prevede meccanismi che consentirebbero al Mibact (che detiene il 100%
del pacchetto azionario di Ales), anche tramite il Comitato di controllo analogo, di influenzare in
modo determinante le decisioni concernenti gli obiettivi strategici e le decisioni dell’affidataria.
Tuttavia, sotto l’ulteriore profilo dell’assenza di vocazione commerciale da parte di Ales, va
osservato che, nel caso di specie, la natura e l’ampiezza delle attività ricomprese nell’oggetto
sociale della stessa appaiono idonee a pregiudicare il rapporto di controllo tra l’Amministrazione
affidante e l’impresa in esame nell’ambito della gestione in house.
L’oggetto sociale di Ales – così come descritto all’art. 3 dello Statuto della società – comprende,
infatti, lo svolgimento di diverse e numerose attività e la realizzazione di iniziative volte alla
gestione e valorizzazione dei beni culturali in ambito nazionale e internazionale, anche attraverso
la ricerca di sponsor. Tra tali attività figurano, a titolo esemplificativo: la gestione di musei, aree
archeologiche e monumentali, biblioteche, archivi (incluse le attività di biglietteria, gestione
bookshop e centri di ristoro); la gestione del marchio e dei diritti d’immagine; il supporto
tecnico/operativo per le attività di prestiti; l’esercizio di attività di pubblicità e promozione, anche
attraverso l’organizzazione di mostre; l’attività di editoria; l’attività di merchandising; la
progettazione ed allestimento di spazi espositivi; il servizio di manutenzione edifici, parchi ed aree
verdi; i servizi di supporto alla formazione del personale e l’esecuzione di studi di fattibilità,
ricerche e consulenze.
La possibilità che Ales svolga tali attività lascia agevolmente presumere l’esistenza di una (anche
potenziale) vocazione commerciale basata sul rischio di impresa, suscettibile di condizionare le
scelte strategiche della società stessa, distogliendola dalla cura primaria dell’interesse pubblico di
riferimento. Sotto questo profilo, pertanto, Ales non appare soddisfare i canonici requisiti di una
società c.d. in house ( 2).
Al riguardo, vale peraltro segnalare che l’Autorità si è già espressa in passato sulla gestione dei
servizi museali, esplicitando i principi ed i criteri che dovrebbero essere sottesi alla gestione dei
servizi di cui trattasi. 3
In particolare, l’Autorità ha differenziato i servizi strumentali alla fruizione dei siti culturali, dai
servizi aggiuntivi, per l’affidamento dei quali emerge l’esigenza di salvaguardare la concorrenza
per l’accesso al mercato. Con riferimento alla gestione dell’attività museale ed ai servizi aggiuntivi
per i musei, l’Autorità ha rilevato che “i servizi aggiuntivi alla fruizione di un museo o di un sito
culturale sono i servizi di accoglienza e ospitalità degli utenti, quali il servizio di caffetteria, di
accompagnamento e guida, di ristorazione, il bookshop, la promozione e l’organizzazione di
eventi”, che svolgono un ruolo determinante per la valorizzazione del bene culturale. Distinti, ma
connessi con la fornitura dei servizi aggiuntivi, sono i servizi strumentali alla fruizione di un
museo o sito culturale, quali la pulizia, la manutenzione, la vigilanza, che rappresentano servizi
complementari ai servizi aggiuntivi. Anche il servizio di biglietteria si configura come servizio
strumentale, ma costituisce il perno economico dell’attività museale. L’Autorità, nella
segnalazione citata, ha osservato come “la principale preoccupazione concorrenziale concernente
il mercato della fornitura dei servizi aggiuntivi debba essere volta a scongiurare che si creino
2 Come, peraltro, già evidenziato dalla Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici con deliberazione n. 67/2011.
3 AS569, 29 luglio 2009, Distorsioni concorrenziali nel mercato della fornitura dei servizi aggiuntivi per i musei.
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 DICEMBRE 2014
situazioni di monopolio o di ingiustificato vantaggio competitivo a favore di imprese che, grazie
alla proprietà pubblica delle stesse, potrebbero essere avvantaggiate nell’assegnazione dei servizi
aggiuntivi in museo e siti anch’essi di proprietà pubblica”, rilevando per contro che “secondo la
prospettiva antitrust, dovrebbe essere garantita a tutte le imprese parità di condizioni di accesso a
tale mercato”. Nel rispetto di tali principi, dunque, l’Autorità ha evidenziato l’esigenza di
salvaguardare la concorrenza per l’accesso al mercato dei servizi aggiuntivi, attraverso la
previsione di meccanismi concorsuali e di criteri selettivi, trasparenti e non discriminatori, e ciò
“anche in assenza degli obblighi di legge che impongono lo svolgimento di gare ad evidenza
pubblica”.
Nel caso di specie, le attività che Ales può svolgere sulla base del suo Statuto, sono diverse e ben
più ampie rispetto ai soli servizi strumentali alla fruizione dei poli museali, trattandosi in
prevalenza di servizi aggiuntivi, per l’affidamento dei quali, secondo l’orientamento espresso
dall’Autorità, devono essere previsti criteri selettivi che siano trasparenti e non discriminatori.
Oltre ai requisiti che determinano il “controllo analogo”, è stato ulteriormente previsto il principio
della c.d. “attività prevalente”, in base al quale il soggetto affidatario (nel caso di specie Ales) deve
svolgere la parte più importante della propria attività con l’ente che ne detiene il capitale sociale.
La giurisprudenza comunitaria sul punto, 4 è orientata verso un criterio teso a “prendere in
considerazione tutte le circostanze del caso di specie, sia qualitative sia quantitative” 5.
In tale contesto, è evidente che la sola partecipazione pubblica al capitale sociale della società
beneficiaria (peraltro, nel caso in esame, non sufficiente, come visto, ad integrare la condizione
del “controllo analogo” in presenza della citata vocazione commerciale) non appare idonea ad
impedire le possibili distorsioni della concorrenza derivanti dal fatto che l’impresa che gestisce
determinati servizi in condizioni di monopolio possa presentarsi sui mercati concorrenziali
offrendo a soggetti diversi dall’ente affidante ulteriori servizi di natura commerciale, facendosi
forza di vantaggi competitivi ingiustificati perché acquisiti grazie al conferimento di un’attività
riservata.
In sostanza, l’astratta possibilità per Ales di interagire con soggetti diversi dal Mibact fa sorgere
seri dubbi sulla possibilità di far ricorso – anche e soprattutto in concreto – all’istituto dell’in
house per l’affidamento di tali attività.
Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità auspica che il Mibact - peraltro in conformità con
quanto disposto anche dall’art. 4, comma 8, del dl 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, c.m.,
dall’art. 1, comma 1, della l. 7 agosto 2012, n. 135, 6 ai sensi del quale l’affidamento diretto può
avvenire solo nei confronti delle società che rispettano i requisiti dell’in house, fatti salvi i rapporti
“in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014” - provveda ad una
revisione delle modalità di affidamento dei servizi attinenti alla gestione dei musei e delle aree
archeologiche secondo criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare la concorrenza tra i soggetti
interessati, modificando il vigente Statuto di Ales, dal quale escludere tutte le attività ed i servizi
4 Si vedano, per tutte, Corte di Giustizia CE, 11 maggio 2006, in causa C-340/04 avente ad oggetto una domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia con ordinanza 27 maggio 2004, pervenuta in cancelleria il 9 agosto 2004, nella causa tra Carbotermo SpA,
Consorzio Alisei e Comune di Busto Arsizio, AGESP SpA (CARBOTERMO) e Cons. giust. Amm. Reg. Sicilia, 4
settembre 2007, n. 719.
5 Corte di Giustizia CE, sentenza CARBOTERMO, cit. L’affermazione è ripresa, da ultimo, da Cort. Cost. 23 dicembre
2008, n. 439.
6 Legge 7 agosto 2012, n. 135, “Conversione in legge, con modificazioni del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, in Gazz. Uff. n. 189 del 14 agosto
2012 – Suppl. Ordinario n. 173.
19
20
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 D I C E M B R E 2 0 1 4
riferibili ad una finalità strettamente commerciale, in quanto tali non compatibili con la asserita
natura in house di Ales.
Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26, legge n. 287/90. Eventuali
esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal
ricevimento della presente segnalazione, precisandone i motivi.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
21
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 DICEMBRE 2014
AS1156 - SCHEMA DEL BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI ANGIOGRAFI AD
USO VASCOLARE E CARDIOLOGICO
Roma, 25 settembre 2014
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90 dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente le bozze del bando di gara, del disciplinare
e del capitolato tecnico per la fornitura di angiografi ad uso vascolare, angiografi ad uso
cardiologico, dispositivi opzionali, servizi connessi ed opzionali, predisposti dalla Concessionaria
Servizi Informatici Pubblici – CONSIP S.p.A.( di seguito Consip), si comunica che l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 17 settembre 2014, ha ritenuto di
formulare le seguenti considerazioni.
In ragione delle peculiarità che caratterizzano il mercato interessato dalla gara in esame, l’Autorità
ritiene utile segnalare l’opportunità di prestare particolare attenzione all’impianto di gara, così
come delineato dalla documentazione inviata, con riferimento specifico alle modalità di
partecipazione ai due lotti oggetto di gara e segnatamente, al limite di un solo lotto aggiudicabile.
In tal senso deve osservarsi che il mercato della produzione di angiografi è particolarmente
concentrato, registrando la presenza di 4 principali società multinazionali - GE, Philips, Siemens e
Toshiba - (oltre ad una quinta ancora poco presente in Italia), alle quali risulta attribuibile la
maggior parte degli angiografi installati presso le strutture pubbliche negli ultimi anni. Peraltro tali
4 società sono state le uniche ad aver partecipato all’ultima gara bandita da Consip con riferimento
alle apparecchiature citate.
In tale contesto, non può non rilevarsi che, in presenza del limite di un solo lotto aggiudicabile al
medesimo offerente (singolo o associato), la possibilità per le società citate (4 grandi
multinazionali), prevista dalla disciplina di gara, di partecipare in RTI sovrabbondanti, sempre
nella medesima composizione, con riferimento ad entrambi i lotti, potrebbe favorire
l’instaurazione di meccanismi collusivi fra le parti.
Nel caso di specie, l’individuazione del limite citato sembra disincentivare, piuttosto che favorire,
un’effettiva competizione in sede di gara dei pochi operatori attivi sul mercato interessato.
La preoccupazione di Consip, relativa alla possibile concentrazione del potere di mercato in capo
all’eventuale unico aggiudicatario, non sembra peraltro giustificare l’introduzione della
disposizione in esame, atteso che anche l’acquisizione di una significativa quota di mercato in
capo a tale soggetto non sarebbe stabile nel tempo.
Pertanto, tenendo conto della struttura del mercato di riferimento (concentrata), della dimensione e
del numero degli operatori ivi attivi (4 grandi multinazionali), della periodicità di simili procedure
all’interno di intervalli relativamente brevi, nonché del generale impianto di gara (con riferimento
22
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 D I C E M B R E 2 0 1 4
particolare alla partecipazione a più lotti e alla partecipazione in forma associata), l’Autorità
auspica l’eliminazione del limite di un solo lotto aggiudicabile per fornitore.
In ogni caso, l’Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento
emergano elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
23
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 DICEMBRE 2014
AS1157 – BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI A RISONANZA
MAGNETICA
Roma, 21 ottobre 2014
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio per la razionalizzazione degli
acquisti nella Pubblica Amministrazione
Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90 dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente le bozze del bando di gara, del disciplinare
e del capitolato tecnico per la fornitura di fornitura di tomografi a risonanza magnetica (RM),
dispositivi opzionali e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni,
predisposti dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – CONSIP S.p.A.( di seguito
Consip), si comunica che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza
del 15 ottobre 2014, ha ritenuto che le previsioni contenute in tali bozze siano sostanzialmente
conformi agli orientamenti espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da
CONSIP.
In ogni caso, l’Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento
emergano elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
24
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
IP202 - KELION-OFFERTA DI LAVORO
Provvedimento n. 25179
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 novembre 2014;
SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTO il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 (di seguito, “Decreto”);
VISTO, in particolare, il combinato disposto dell’articolo 8, comma 12, del Decreto e dell'art. 1,
comma 6, del Decreto Legislativo n. 21/2014 che ha confermato il massimo edittale della sanzione
nella misura di 5.000.000 di euro già stabilito dall’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6
luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso Decreto Legislativo n. 21/2014;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTA la propria delibera n. 24330 del 2 maggio 2013, con la quale l’Autorità ha accertato
l’ingannevolezza, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto, dei messaggi pubblicitari diffusi dalle
società Kelion S.r.l., Edimedia Communication S.r.l. e Compagnia Finanziaria Italiana S.r.l. CO.F.IT., anche per mezzo del Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico e della Fondazione
Cofit, attraverso i siti internet www.kelion.eu e www.fondosviluppo.eu e attraverso le due brochure
“Servizi 2012” e “Sistema Network” accessibili dalla pagina www.kelion.eu;
VISTA la propria delibera n. 24853 del 27 marzo 2014, con la quale l’Autorità ha contestato alle
società Compagnia Finanziaria Italiana S.r.l. - CO.F.IT., Kelion S.r.l. ed Edimedia Communication
S.r.l. la violazione di cui all’articolo 8, comma 12, del Decreto per non aver ottemperato alla citata
delibera n. 24330/2013;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. PREMESSA
1. Con provvedimento n. 24330 del 2 maggio 2013 l’Autorità ha accertato l’ingannevolezza ai
sensi degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 145/07 dei messaggi pubblicitari con i quali le
società Kelion S.r.l. (di seguito, “Kelion”), Edimedia Communication S.r.l. (di seguito,
“Edimedia”) e Compagnia Finanziaria Italiana S.r.l. - CO.F.IT. (di seguito, “COFIT”), anche per
mezzo del Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico e della Fondazione Cofit, pubblicizzavano
tramite i siti internet www.kelion.eu e www.fondosviluppo.eu e attraverso le due brochure “Servizi
2012” e “Sistema Network”, scaricabile dal sito www.kelion.eu, la ricerca di volontari da mobilitare
a supporto della Protezione Civile nelle zone dell’Emilia Romagna colpite dal sisma del maggio
2012, prospettando benefici economici e fiscali per le imprese che li avrebbero assunti, nonché la
possibilità per i professionisti di affiliarsi con facili prospettive di guadagno alla rete commerciale
“KELION NETWORK”.
2. Detti messaggi, in particolare, sono risultati nel loro complesso ingannevoli in quanto idonei a
indurre in errore i destinatari in relazione alla natura, alle caratteristiche e alle condizioni essenziali
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 DICEMBRE 2014
dell’iniziativa pubblicizzata, ai vantaggi in termini di occupazione e di benefici economici e fiscali
concretamente conseguibili sia da parte di precari e disoccupati che delle imprese che aderivano
all’iniziativa stessa, alle qualifiche e all’identità dei professionisti, con particolare riguardo agli
accreditamenti e alle autorizzazioni di cui sarebbero muniti, nonché ai risultati effettivamente
conseguibili dalle imprese mediante l’affiliazione a pagamento al network Kelion.
3. L’Autorità ne ha pertanto vietato l’ulteriore diffusione, assegnando alle Parti un termine di trenta
giorni dalla notifica del provvedimento per comunicare le iniziative assunte in ottemperanza alla
diffida (punto c).
4. Il citato provvedimento n. 24330 del 2 maggio 2013 risulta notificato alle società Kelion,
Edimedia e COFIT nelle date, rispettivamente, del 24 maggio, del 22 luglio e del 22 ottobre 2013.
5. Con ordinanza cautelare n. 4744 adottata nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2013, il Tar
del Lazio, sez. I, ha respinto l’istanza di sospensiva presentata dalle società Kelion, Edimedia e
COFIT in sede di ricorso per l’annullamento del provvedimento n. 24330/2013.
6. In data 11 dicembre 2013 l’Autorità, in assenza di un riscontro delle Parti in merito
all’ottemperanza alla diffida di cui al punto c) della delibera n. 24330 del 2 maggio 2013, ha
richiesto alle società COFIT, Kelion ed Edimedia di fornire entro 10 giorni informazioni in merito
alle misure adottate in esecuzione del medesimo provvedimento.
7. Alla suddetta richiesta di informazioni, pervenuta alle Parti, da ultimo, in data 2 gennaio 2014, i
professionisti non hanno fornito alcun riscontro.
8. In data 20 marzo 2014 1 sono stati effettuati rilievi d’ufficio dai quali è emersa la reiterazione dei
messaggi pubblicitari oggetto del provvedimento sopra citato.
9. In particolare, dalla documentazione acquisita in sede di rilevazioni è emersa la presenza, nella
home page del sito www.kelion.eu, della seguente affermazione: “Kelion è in prima fila per aiutare
le comunità gravemente offese dalla violenta sequenza sismica che ha flagellato la Val Padana;
dopo aver mobilitato centinaia di volontari da tutta Italia a supporto della Protezione Civile nei
Comuni interessati dal sisma, ha promosso come agenzia speciale per il lavoro, grazie ai
contributi del Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico, un programma straordinario di
supporto agevolato delle attività produttive. In particolare sono stanziati contributi a fondo
perduto in abbattimento del costo del lavoro fino al 50% in favore delle imprese che
riprenderanno le attività produttive e delle imprese che incrementeranno la base occupazionale
tramite la Fondazione. Gli incentivi per l’incremento occupazionale, fino a 10.000 euro annui per
ogni nuovo lavoratore inserito, sono rivolti a tutte le imprese del territorio nazionale. Inserendo
nel proprio organico in outsourcing per un periodo di almeno tre mesi volontari che hanno
prestato la propria disponibilità alle popolazioni terremotate, le imprese saranno anche insignite
di attestato di Alta Benemerenza al Merito. Per maggiori informazioni e contatti chiamare il
numero verde gratuito 800.12.97.97”.
10. Alla data del 20 marzo 2014 risultava, inoltre, ancora presente all’interno di detto sito la
brochure “Network”, nella quale, con un contenuto del tutto inalterato rispetto a quella oggetto del
provvedimento n. 24330/2014, al fine di pubblicizzare il “sistema Kelion network”, nella brochure
si attribuiscono ancora a Kelion i vanti e gli accreditamenti (es. “Agenzia per il Lavoro”, “Iscr.
Banca d’Italia…”, “Sistema Qualità certificato UNI EN ISO:9001”, “Sistema di Responsabilità
certificato SA:8000”) già oggetto del precedente accertamento.
11. Analogamente, immutate risultavano le modalità di promozione dell’affiliazione alla rete
commerciale “Sistema Kelion Network”, rivolto a “professionisti e imprenditori con spiccata
1 Doc. 1 del fascicolo IP202.
25
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BOLLETTINO N. 46 DEL 1 D I C E M B R E 2 0 1 4
vocazione per le relazioni sociali e con una sana ambizione di crescere sia sotto il profilo
professionale, altamente qualificante, che ovviamente sotto il profilo economico”.
12. All’interno della brochure rilevata il 20 marzo 2014 permanevano inoltre le seguenti
affermazioni già oggetto del provvedimento n. 24330/2013: (i) per l’affiliazione è richiesta una fee
d’ingresso minima di € 5.000, finanziabile fino al 100% con i contributi del Fondo Sviluppo,
grazie alla quale all’affiliato verrebbe attribuito il diritto di esclusiva per un bacino di utenza pari a
€ 0,25/abitante; (ii) l’affiliazione consente l’esercizio di tutte le attività del gruppo, tra cui quella di
agenzia per il lavoro, in relazione alla quale “l’affiliato viene contestualmente inserito nella stabile
organizzazione dell’agenzia per il lavoro autorizzata, ai sensi della Circolare MLPS n. 25/2004”;
(iii) a ciascun affiliato verrà assegnato un plafond di centomila euro in buoni lavoro; (iv) “Una
nuova agenzia entra a regime in circa 2/3 mesi. I volumi provvigionali maturati mensilmente,
considerando una media mensile estremamente prudente di 60 lavoratori gestiti, si aggira intorno
ai 6/7 mila euro.”
13. Di contro, dai rilievi del 20 marzo 2014 emergeva che sul sito www.kelion.eu non era più
presente la brochure “Servizi 2012” 2, mentre il sito www.fondosviluppo.eu risulta ancora
inaccessibile, a seguito dell’intervento della Guardia di Finanza – Tenenza di Mirandola esecutivo
del decreto emesso dalla Procura di Modena nei confronti di Massimiliano Sciava 3.
14. Poiché dalle evidenze documentali acquisite è emerso che la home page del sito www.kelion.eu
e la brochure “Network” ivi scaricabile presentavano, all’atto dei rilievi, i medesimi profili di
ingannevolezza già accertati col provvedimento n. 24330 del 2 maggio 2013 e risultavano in
diffusione successivamente alla notifica dello stesso, con delibera n. 24853 del 27 marzo 2014
l’Autorità ha contestato alle società COFIT, Kelion ed Edimedia di aver violato il provvedimento
n. 24330/2013.
15. Il provvedimento di contestazione dell’inottemperanza alla citata delibera n. 24330/2013
risulta comunicato alla società Kelion il 16 giugno 2014 ed alle società COFIT ed Edimedia il 17
giugno 2014 4.
16. Il 13 agosto 2014 5 sono state effettuate ulteriori verifiche sul sito www.kelion.eu , dalle quali è
emersa l’avvenuta rimozione dallo stesso della brochure “Network”.
17. Alla data dell’11 settembre 2014 6 sul citato sito risulta invece ancora presente il testo relativo
all’iniziativa di volontariato promossa da Kelion asseritamente con l’avallo della Protezione Civile
a sostegno delle popolazioni terremotate dell’Emilia Romagna, descritto al par. 9 del presente
provvedimento. Il sito www.fondosviluppo.eu, alla stessa data, risulta ancora bloccato 7.
18. Nella medesima data è stata respinta l’istanza di audizione presentata da COFIT il 17 luglio
2014 8. La medesima istanza è stata accolta il successivo 30 settembre 2014 al fine di garantire la
completezza del contraddittorio con la Parte, tenuto anche conto degli ulteriori elementi acquisiti
agli atti nelle date del 13 agosto e del 12 settembre 2014 2014. A tal fine l’8 ottobre 2014 è stata
deliberata la proroga del procedimento, comunicata alle Parti il 13 ottobre 2014.
2 Doc. 1.
3 Doc. 2.
4 Docc. 9-12.
5 Doc. 17.
6 Doc. 20.
7 Doc. 18.
8 Docc. 19 e 14.
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 DICEMBRE 2014
19. Il 17 ottobre 2014 le Parti sono state sentite in audizione 9.
20. Il 31 ottobre 2014, facendo seguito a quanto richiesto in sede di audizione ed ai solleciti
trasmessi nelle date del 27 e del 28 ottobre 2014 10, le Parti hanno prodotto copia dell’ultimo
bilancio approvato 11.
II. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI
21. Con nota del 23 giugno 2014 12 il Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico (soggetto
“funzionale” della società COFIT) ha ribadito il conferimento a Kelion di un mandato
all’attuazione delle politiche di sostegno deliberate dallo stesso Fondo Nazionale, tra cui quella di
volontariato a favore delle popolazioni terremotate 13.
22. Con memoria pervenuta in data 17 luglio 2014 14 la società COFIT ha eccepito di aver
ottemperato, unitamente alle consociate Kelion ed Edimedia, alla delibera n. 24330 del 2 maggio
2013, affermando di aver apportato ai messaggi pubblicitari oggetto della decisione alcune
modifiche formali. Il professionista ha inoltre ribadito la veridicità delle iniziative di agevolazione
nei confronti delle imprese e dei cittadini delle zone colpite dal terremoto dell’Emilia Romagna
pubblicizzate con i messaggi oggetto del provvedimento di ingannevolezza n. 24330/2013. Con
comunicazione del 29 luglio 2014 15 COFIT ha altresì rappresentato che la brochure relativa al
programma di affiliazione “Kelion Network” è stato rimossa dal sito www.kelion.eu alla fine del
mese di maggio 2014, in quanto non più rispondente alle politiche aziendali.
23. Nel corso dell’audizione del 17 ottobre 2014 le Parti hanno ribadito che l’attività di
volontariato delle società coinvolte nel procedimento è stata di beneficio per le popolazioni
terremotate e si sono riservate di depositare un’istanza di sospensione del procedimento IP202 e di
riapertura dell’istruttoria PB745.
III. VALUTAZIONI
24. Alla luce delle risultanze istruttorie si ritiene che i messaggi diffusi da Kelion, Edimedia e
COFIT attraverso la home page del sito internet www.kelion.eu e tramite la brochure “Network”,
ivi diffusa sino alla fine del mese di maggio 2014 (data nella quale, come affermato da COFIT il
29 luglio 2014 essa è stata rimossa dal sito) 16, costituiscono inottemperanza alla delibera n.
24330/2013.
25. Infatti, le affermazioni riportate nella home page del sito internet www.kelion.eu e all’interno
della brochure “Network” oggetto delle diverse rilevazioni presentano da un punto di vista
sostanziale il medesimo contenuto dei messaggi oggetto della decisione di ingannevolezza n.
24330/2013.
9 Doc. 27.
10 Docc. 28-30.
11 Doc. 31.
12 Doc. 13.
13 A tal fine il Fondo Nazionale per lo Sviluppo economico ha prodotto copia della propria delibera del 28 giugno 2012,
recante “Misure urgenti a sostegno degli interventi post-sisma, dello sviluppo economico e dell’inclusione sociale”, già
depositata nel corso del procedimento PB745.
14 Doc. 14.
15 Doc. 16, resa in riscontro alla richiesta di informazioni del 29 luglio 2014 (doc. 15).
16 Doc. 16, cit.
27
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BOLLETTINO N. 46 DEL 1 D I C E M B R E 2 0 1 4
26. Più nel dettaglio, nel messaggio presente nella home page del sito alle date del 20 marzo e del
13 agosto 2014, e tuttora in diffusione, si continua a sostenere – in contrasto con quanto accertato
con il citato provvedimento del 2013 - che l’iniziativa promossa dai professionisti a sostegno delle
popolazioni terremotate dell’Emilia Romagna sia stata riconosciuta e avallata dalla Protezione
Civile e che l’adesione alla stessa comporti il riconoscimento da parte di Kelion, tramite il Fondo
Nazionale Sviluppo, di vantaggi fiscali ed economici a beneficio delle imprese aderenti disposte ad
assumere i volontari mobilitati, quale incentivo alla creazione di nuova occupazione e alla ripresa
della produzione nelle zone colpite dal sisma.
27. Nella brochure “Network” oggetto delle verifiche del 20 marzo 2014, diffusa – secondo
quanto affermato dalle Parti - fino al mese di maggio 2014, permangono inoltre affermazioni quali
“Agenzia speciale del Lavoro accreditata presso il Ministero del Lavoro” con cui si attribuisce a
Kelion la titolarità dell’autorizzazione di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 276/03,
facendo credere, contrariamente al vero, che la stessa sia abilitata a svolgere attività di ricerca,
selezione, intermediazione e ricollocazione del personale in conformità alla normativa vigente.
Analogamente, persiste nella brochure l’attribuzione alla citata società dell’iscrizione all’UIC della
Banca d’Italia e delle certificazioni UNI EN ISO:9001, ISO:9000 ed SA:8000, affermazioni di cui
nel corso del procedimento PB745 è stata accertata la non veridicità, nonché l’uso dello stemma
della Repubblica italiana, tutti profili dei quali con la decisione del 2013 è stata accertata
l’ingannevolezza.
28. In conclusione, il contenuto del sito internet www.kelion.eu, tuttora in diffusione, e il contenuto
della brochure “Network” presente all’interno del medesimo sito sino a maggio 2014, configurano
nel loro complesso, e nonostante l’avvenuta rimozione della brochure “Servizi 2012” dal citato
sito web, un’inottemperanza alla delibera n. 24330/2013.
IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
29. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 1,
comma 6, del Decreto Legislativo n. 21/2014, con il provvedimento che vieta la pratica
commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
30. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei
criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo
27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera
svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche
dell’impresa stessa.
31. Con riguardo alla gravità della condotta, si considera che con il presente procedimento si è
accertata l’inottemperanza alla delibera n. 24330/2013, limitatamente ai messaggi presenti nella
home page del sito www.kelion.eu e della brochure “Network” diffusi successivamente alla
notifica alle Parti del provvedimento del 2 maggio 2013, con i quali si è perpetrata la diffusione
tramite internet di una pratica commerciale volta a sfruttare la situazione di disagio socioeconomico conseguente al drammatico evento sismico che ha interessato l’Emilia Romagna nel
mese di maggio 2012.
32. In relazione alla gravità della condotta si tiene altresì conto delle condizioni economiche dei
professionisti. Dai dati di bilancio forniti nel corso del procedimento 17 risulta, in particolare, che
17 Doc. 31.
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BOLLETTINO N. 46 DEL 1 DICEMBRE 2014
nel 2013 COFIT ha realizzato un valore della produzione pari a 577.210 euro, Edimedia un
fatturato di circa 19.800 euro e Kelion pari a circa 1.400.000 euro.
33. Per quanto concerne la durata dell’infrazione, dagli elementi agli atti risulta che la mancata
ottemperanza alla diffida nei termini di cui sopra è stata posta in essere dalle società Kelion,
Edimedia e COFIT, rispettivamente, dal 24 maggio, dal 22 luglio e dal 22 ottobre 2013 (data della
notifica a ciascuna di dette società del provvedimento di ingannevolezza n. 24330/2013) fino alla
fine del mese di maggio 2014, per quanto attiene alla brochure “Network”, mentre risulta tuttora in
corso per quanto riguarda il sito www.kelion.eu, all’interno del quale permangono tuttora alcune
delle affermazioni oggetto del provvedimento n. 24330/2013 18.
34. Sulla base degli elementi di gravità e di durata descritti, si ritiene pertanto di irrogare nei
confronti di Cofit una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 22.000 euro, nei confronti di
Edimedia una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 11.000 euro e nei confronti di Kelion una
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 54.000 euro.
35. In considerazione della situazione economica di Edimedia che presenta per il 2013 un bilancio
in perdita, si ritiene congruo ridurre la sanzione a 10.000 euro.
Tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
a) che il comportamento delle società Kelion S.r.l., Edimedia Communication S.r.l. e Compagnia
Finanziaria Italiana S.r.l. - CO.F.IT., consistito nell’aver violato la delibera n. 24330 del 2 maggio
2013, costituisce inottemperanza a quest’ultima;
b) di irrogare alla società Kelion S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 54.000 €
(cinquantaquattromila euro);
c) di irrogare alla società Edimedia Communication S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria
pari a 10.000 € (diecimila euro);
d) di irrogare alla società Compagnia Finanziaria Italiana S.r.l. - CO.F.IT. una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 22.000 € (ventiduemila euro).
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b) c) e d) devono essere pagate entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato
modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello
può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A.
e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente,
18 Sul sito risultano infatti tuttora presenti le seguenti affermazioni: “dopo aver mobilitato centinaia di volontari da tutta
Italia a supporto della Protezione Civile nei Comuni interessati dal sisma, ha promosso come agenzia speciale per il lavoro,
grazie ai contributi del Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico, un programma straordinario di supporto agevolato
delle attività produttive. In particolare sono stanziati contributi a fondo perduto in abbattimento del costo del lavoro fino al
50% in favore delle imprese che riprenderanno le attività produttive e delle imprese che incrementeranno la base
occupazionale tramite la Fondazione. Gli incentivi per l’incremento occupazionale, fino a 10.000 euro annui per ogni
nuovo lavoratore inserito, sono rivolti a tutte le imprese del territorio nazionale. Inserendo nel proprio organico in
outsourcing per un periodo di almeno tre mesi volontari che hanno prestato la propria disponibilità alle popolazioni
terremotate, le imprese saranno anche insignite di attestato di Alta Benemerenza al Merito”.
30
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con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e
CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi
telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell’art. 37, comma 49 del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA,
sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo
2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso,
fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo,
ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il
termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 DICEMBRE 2014
IP207 - ALITALIA-CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Provvedimento n. 25180
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 novembre 2014;
SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del
Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO, in particolare, il combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e
dell’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 21/2014 che ha confermato il massimo edittale
della sanzione nella misura di 5.000.000 di euro già stabilito dall’art. 23, comma 12quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso Decreto Legislativo n.
21/2014;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTA la propria delibera n. 24586 del 29 ottobre 2013, con la quale l’Autorità ha accertato la
scorrettezza delle pratiche realizzate da Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (di seguito,
anche “Alitalia”) consistenti nel: a) non aver adeguatamente indicato che alcune tratte non erano
operate direttamente dalla compagnia ma da un diverso vettore aereo di nazionalità estera; b) non
aver adeguatamente informato i consumatori delle consistenti limitazioni all’offerta cd. “Carnet
Italia”; c) non aver adeguatamente informato i consumatori circa la regola tariffaria relativa
all’annullamento del biglietto di ritorno/sequenziale in caso di mancata fruizione di una delle tratte
(cd. no-show rule) e non aver previsto una specifica procedura che consente al consumatore di
avvisare il vettore della propria volontà di effettuare comunque il volo di ritorno/della tratta
successiva pur non avendo fruito del relativo volo di andata/della tratta precedente;
VISTA la propria delibera n. 24960 del 5 giugno 2014, con la quale l’Autorità ha contestato ad
Alitalia la violazione dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere ottemperato
alla suddetta delibera n. 24586 del 29 ottobre 2013;
VISTA la propria delibera n. 25107 del 24 settembre 2014, con la quale l’Autorità ha prorogato al
17 novembre 2014 il termine di conclusione del procedimento, considerata la complessa
riorganizzazione di Alitalia dovuta alla rilevante modifica della compagine azionaria della stessa
compagnia
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. PREMESSA
A. Il provvedimento di scorrettezza
1. Con provvedimento n. 24586 del 29 ottobre 2013, l’Autorità ha accertato la scorrettezza delle
tre pratiche commerciali sub a), b) e c).
2. Con specifico riguardo alla pratica sub c) l’Autorità ha deliberato che le limitazioni previste da
Alitalia in caso di mancata fruizione di una delle tratte di un biglietto aereo andata e ritorno o con
destinazioni multiple, relative all’annullamento del biglietto di ritorno/sequenziale (c.d. no-show
rule), considerate le modalità informative ai consumatori all’atto dell’acquisto dell’esistenza di
tale regola tariffaria e la mancata previsione di una specifica procedura con la quale il consumatore
31
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BOLLETTINO N. 46 DEL 1 D I C E M B R E 2 0 1 4
potesse informare il professionista dell’intenzione di fruire del servizio di trasporto successivo pur
non avendo fruito del precedente, senza che tale condotta fosse giustificata da un’effettiva assenza
di posti disponibili e senza che fosse previsto dalla compagnia alcun diritto al rimborso relativo al
servizio unilateralmente annullato che il professionista è in grado di riallocare offrendolo
nuovamente sul mercato, costituivano una pratica scorretta 1.
3. Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica
commerciale sub c) in quanto contraria al disposto di cui agli articoli 20, comma 2, 21, comma 1,
lettere b), c) e g), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo.
B. La relazione di ottemperanza
4. In data 23 dicembre 2013 Alitalia ha presentato la propria relazione di ottemperanza al suddetto
provvedimento di accertamento relativamente alla pratica sub b), formulando una contestuale
richiesta di proroga dei termini per il deposito dell’integrazione alla relazione con riferimento alle
ulteriori due pratiche commerciali sub a) e sub c) alla data del 31 gennaio 2014. L’Autorità ha
accolto la richiesta di proroga dandone riscontro ad Alitalia con comunicazione del 23 gennaio
2014.
5. In data 17 febbraio 2014 Alitalia ha presentato l’integrazione alla propria relazione di
ottemperanza con riferimento alle pratiche sub a) e c), richiedendo contestualmente di essere
sentita in audizione per illustrare le misure descritte.
6. In data 2 aprile 2014 ha avuto luogo l’audizione e successivamente, in data 11 aprile, Alitalia ha
comunicato la propria intenzione di integrare la relazione di ottemperanza, chiedendo
contestualmente una proroga del termine per presentare tale integrazione.
7. Con comunicazione del 6 maggio 2014, l’Autorità ha accolto tale richiesta fissando il nuovo
termine per la comunicazione della relazione al 15 maggio 2014.
8. In data 15 maggio 2014 Alitalia ha comunicato la versione integrata della propria relazione di
ottemperanza, con specifico riferimento alla condotta sub c) di cui al provvedimento di
accertamento (no-show rule). Più specificamente, le misure prospettate da Alitalia: (i)
circoscrivevano la possibilità di accesso alla procedura di riconferma del volo di ritorno ad un
ristretto novero di cause di forza maggiore individuate dalla compagnia e, più in generale, ad altri
eventi di forza maggiore non prevedibili all’atto di acquisto del biglietto che impediscono di
prendere il volo di andata, certificati da pubbliche autorità o enti terzi a ciò specificamente
preposti 2; (ii) individuavano le concrete modalità di esperimento della procedura, prevedendo
segnatamente la possibilità di avere la certezza di accedere alla riconferma del volo di ritorno
senza incorrere in maggiorazioni tariffarie soltanto per le comunicazioni effettuate entro le due ore
precedenti la partenza del volo di andata, telefonando al Customer Center Alitalia 3.
1 Cfr. Provvedimento di accertamento, § 147.
2 Più in dettaglio, Alitalia ha dichiarato nella relazione che avrebbe riconosciuto tale facoltà in caso di:
a. malattia che impedisca di volare al passeggero, a un suo parente di primo grado, al coniuge o al convivente presenti sullo
stesso volo (da provare fornendo idoneo certificato medico ospedaliero o di equivalente struttura sanitaria di cura o
ricovero);
b. morte di un parente di primo grado, del coniuge o del convivente (da provare fornendo certificato di morte);
c. adempimento di obblighi imposti, successivamente all'acquisto del biglietto, dall'autorità giudiziaria o militare, ovvero da
forze di polizia (da provare fornendo copia delle decisioni adottate da tali autorità);
d. ogni altro evento di forza maggiore non prevedibile al momento dell'acquisto del biglietto che impedisca di prendere il
volo di andata oggetto di prenotazione (da provare fornendo certificazioni di autorità pubbliche o enti terzi a ciò
specificamente preposti, quali, ad es., polizia stradale, vigili del fuoco, ecc.).
3 Segnatamente, la richiesta di mantenere la validità del biglietto per il volo di ritorno nei casi di forza maggiore doveva
essere comunicata ad Alitalia almeno 2 ore prima della partenza del volo che non si era potuto utilizzare, contattando il
numero di telefono del Customer Center, 89210 (in tal caso Alitalia avrebbe garantito la conservazione del posto), oppure
poteva essere comunicato ad Alitalia almeno 48 ore prima della partenza del volo di ritorno che il passeggero intendeva
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 DICEMBRE 2014
9. Con provvedimento del 5 giugno 2014, n. 24960, l’Autorità ha avviato un procedimento di
inottemperanza nei confronti di Alitalia, in quanto le misure descritte nella relazione di
ottemperanza non consentivano di rimuovere i profili di scorrettezza già accertati e oggetto di
diffida alla lettera c) del suddetto provvedimento di accertamento 4.
In particolare, le misure proposte da Alitalia, come da ultimo integrate, non concretizzavano
quell’effetto di contemperamento tra le esigenze del vettore e quelle dei viaggiatori sottese alla
regola tariffaria no-show rule, auspicato dall’Autorità nel provvedimento di accertamento, nella
misura in cui esse non prevedevano una specifica procedura in grado di consentire alla generalità
dei passeggeri di avvisare la compagnia dell’intenzione di volare la tratta di ritorno di un viaggio
A/R (o multi-tratta) qualora non avessero volato il relativo segmento di andata. Infatti, dette
misure subordinavano l’accesso a tale procedura alla sussistenza di cause ed eventi di forza
maggiore, debitamente certificata da pubbliche autorità o enti terzi a ciò specificamente preposti.
In presenza di tali circostanze, l’unico modo per avere la garanzia della conservazione del posto
sul volo di ritorno senza maggiorazioni tariffarie consisteva nell’effettuare un’apposita
comunicazione ad Alitalia solo tramite il Customer Center - sostenendo i costi addizionali
derivanti dalla numerazione a pagamento - almeno due ore prima della partenza del volo di andata;
modalità, queste, che non apparivano coerenti e adeguate a superare la scorrettezza della pratica in
esame.
10. Successivamente alla data del 5 giugno 2014, risultano pervenute due segnalazioni nelle quali
si denunciava la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato 5.
II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE
11. Il provvedimento di contestazione dell’inottemperanza alla citata delibera n. 24586 del 29
ottobre 2013 è stato comunicato al professionista in data 20 giugno 2014. Successivamente, in data
31 ottobre 2014, Alitalia ha presentato una memoria difensiva contenente le argomentazioni qui di
seguito riportate 6.
12. In via preliminare, Alitalia asserisce che la contestazione dell’inottemperanza non troverebbe
fondamento nel provvedimento di accertamento - secondo il quale l’obbligo di prevedere una
procedura di conferma del volo di ritorno in deroga alla no-show rule si fonda unicamente
nell’asserita necessità di “contemperare la regola tariffaria de qua con le esigenze dei passeggeri
impossibilitati a rispettare il vincolo dell’utilizzo sequenziale dei tagliandi di volo”- e si porrebbe
in aperto contrasto con l’ordinanza cautelare adottata dal TAR Lazio nell’ambito del giudizio di
impugnazione del medesimo provvedimento 7.
confermare. In tale seconda ipotesi, Alitalia avrebbe consentito al passeggero di volare sul volo di ritorno senza applicare
maggiorazioni tariffarie e/o penali solo a condizione che, al momento della ricezione della suddetta comunicazione da parte
della compagnia, fossero stati ancora disponibili posti nella medesima classe tariffaria del biglietto acquistato dal
passeggero. Nel caso in cui non vi fosse stata più disponibilità di posto nell’originaria classe tariffaria di prenotazione,
Alitalia avrebbe offerto al passeggero la possibilità di scegliere una delle seguenti soluzioni alternative:
• volare sullo stesso volo di ritorno originariamente prenotato, previo pagamento della differenza tra il prezzo della prima
classe tariffaria disponibile e il prezzo originariamente pagato dal passeggero per volare sulla tratta in questione;
• volare senza maggiorazioni tariffarie e/o applicazioni di penali sul primo volo di ritorno successivo su cui vi fosse
disponibilità di posto nella stessa classe tariffaria del biglietto acquistato;
• volare sul primo volo di ritorno successivo con disponibilità di posti, previo pagamento della differenza tra il prezzo della
classe tariffaria disponibile sul nuovo volo e il prezzo originariamente pagato dal cliente per volare sula tratta in questione.
4 Cfr. Doc. 1 dell’indice del fascicolo istruttorio.
5 Cfr. Docc. 2 e 4.
6 Doc. 6, Memoria difensiva di Alitalia.
7 Cfr. TAR Lazio, ord. n. 688 del 13 febbraio 2014.
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Inoltre, a detta di Alitalia, la contestazione relativa all’assenza di una procedura tale da consentire
alla generalità dei passeggeri di avvisare la compagnia dell’intenzione di volare la tratta di ritorno
di un viaggio A/R (o multi-tratta), indipendentemente dalle ragioni del mancato utilizzo del
tagliando del volo di andata, equivale a pretendere la “radicale disapplicazione della no-show
rule”.
13. Nel merito, Alitalia asserisce che la contestazione dell’inottemperanza al provvedimento di
accertamento sarebbe basata su una considerazione soltanto parziale delle misure di ottemperanza
proposte dal professionista. Ciò in quanto, in primo luogo, Alitalia non avrebbe limitato la
possibilità di riconfermare il volo di ritorno da parte dei consumatori: tale facoltà sarebbe stata
invece circoscritta soltanto ad un elenco di cause di forza maggiore specificamente declinate,
nonché ad ogni altro evento di forza maggiore non prevedibile all’atto dell’acquisto del biglietto;
avvenimenti, questi, che necessitano la certificazione di pubbliche autorità o enti terzi a ciò
specificamente preposti (ad es. polizia stradale, vigili del fuoco, ecc.).
14. In secondo luogo, sarebbe priva di fondamento la contestazione relativa al fatto che le misure
prospettate prevedono la possibilità di accedere alla riconferma del volo di ritorno senza oneri solo
per le comunicazioni effettuate entro le due ore precedenti la partenza del volo di andata. Infatti,
qualora non venga rispettato tale lasso temporale, ma tali comunicazioni siano effettuate almeno
48 ore prima della partenza del volo di ritorno che s’intende confermare, Alitalia consentirà ai
passeggeri di volare tale tratta senza maggiorazioni tariffarie e/o penali, “a condizione che, al
momento in cui riceva [le suddette comunicazioni] siano ancora disponibili posti nella medesima
classe tariffaria del biglietto acquistato dal passeggero”. In caso contrario, il passeggero potrà:
“[i] volare sullo stesso volo di ritorno originariamente prenotato, previo pagamento della
differenza tra il prezzo della prima classe tariffaria disponibile e il prezzo originariamente pagato
dal passeggero per volare sulla tratta in questione; [ii] volare senza maggiorazioni tariffarie e/o
applicazioni di penali sul primo volo di ritorno successivo su cui vi sia disponibilità di posto nella
stessa classe tariffaria del biglietto acquistato; [iii] volare sul primo volo di ritorno successivo con
disponibilità di posti, previo pagamento della differenza tra il prezzo della classe tariffaria
disponibile sul nuovo volo e il prezzo originariamente pagato dal cliente per volare sulla tratta in
questione”.
III. VALUTAZIONI
15. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere da Alitalia
costituisce inottemperanza alla lettera c) della delibera n. 24586 del 29 ottobre 2013, in quanto la
condotta tenuta dal professionista successivamente alla notifica del suddetto provvedimento di
accertamento presenta contenuti analoghi a quelli accertati come pratica commerciale scorretta ed
oggetto della diffida.
16. Più specificamente, si osserva che Alitalia non ha apportato alcun miglioramento alle misure
prospettate nella suddetta relazione di ottemperanza e nelle relative integrazioni. E ciò a dispetto
dell’ulteriore lasso temporale concessogli sia prima che dopo l’avvio del procedimento di
inottemperanza, dell’interlocuzione nel corso della quale sono state specificate ad Alitalia le
ragioni per le quali dette misure risultavano insufficienti rispetto a quanto stabilito nel
provvedimento di accertamento 8 e, non da ultimo, dell’asserito “processo tempestivamente avviato
dalla Compagnia” per conformarsi al medesimo provvedimento 9.
8 Cfr. Verbale dell’audizione del 2 aprile 2014.
9 Cfr. doc. 3, Istanza di proroga di Alitalia.
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17. Come riportato in precedenza, sotto il profilo operativo, le misure presentate e mantenute
invariate da Alitalia: (i) circoscrivono la possibilità di accesso alla procedura di riconferma del
volo di ritorno ai soli casi in cui si riscontri la presenza delle cause di forza maggiore
specificamente individuate da Alitalia ovvero di altri eventi di forza maggiore non prevedibili
all’atto dell’acquisto del biglietto (cfr. nota 2). Il che deve essere debitamente certificato da
pubbliche autorità o enti terzi a ciò specificamente preposti; (ii) individuano delle modalità di
ricorso alla procedura particolarmente farraginose e onerose per i passeggeri, perché l’unico modo
per essere certi di ottenere la conservazione del posto sul volo di ritorno senza maggiorazioni
tariffarie consiste nell’effettuare un’apposita comunicazione ad Alitalia tramite il Customer Center
- sostenendo i costi addizionali derivanti dalla numerazione a pagamento - almeno due ore prima
della partenza del volo che non si può utilizzare (i.e. il volo di andata).
18. Ebbene, allo stato, misure siffatte non risultano ancora pienamente idonee a concretizzare
quell’effetto di contemperamento tra l’applicazione della no-show rule e la legittima esigenza del
vettore di programmare la propria capacità di trasporto per una corretta allocazione della stessa, da
un lato, con le altrettanto legittime esigenze dei passeggeri di fruire del volo di ritorno, dall’altro,
così come espressamente indicato dall’Autorità nel provvedimento di accertamento e ribadito nelle
successive interlocuzioni con Alitalia 10.
19. In primo luogo, risulta tuttora assente una specifica procedura che consenta alla generalità dei
passeggeri di avvisare la compagnia dell’intenzione di volare la tratta di ritorno di un viaggio A/R
(o multi-tratta) qualora non abbiano potuto volare il relativo segmento di andata. Infatti, come
visto, l’esercizio di tale possibilità è attualmente ristretto soltanto ai passeggeri impossibilitati a
prendere il volo di andata per la sopravvenienza di cause ed eventi di forza maggiore, che
forniscono ad Alitalia un’apposita certificazione in merito alla presenza di tali circostanze
rilasciata da pubbliche autorità o enti terzi a ciò specificamente preposti.
20. Ora, una tale delimitazione risulta ingiustificata e sproporzionata rispetto all’esigenza
economica del vettore di programmare in maniera adeguata la capacità produttiva del volo di
ritorno. Ciò in quanto, ancorando tale possibilità ad avvenimenti di natura estremamente
eccezionale che si risolvono in casi di impossibilità assoluta, si realizza un’eccessiva compressione
dell’esigenza dei passeggeri che, avendo acquistato un biglietto A/R (o multi-tratta) e perso il volo
di andata, intendano comunque fruire del volo di ritorno acquistato.
21. Più in dettaglio, al di là del fatto che risulta mancante finanche il riferimento al caso fortuito,
ciò che realmente impedisce un adeguato contemperamento delle contrapposte esigenze sottese
alla no-show rule è l’esclusione dei casi di impossibilità relativa in cui i passeggeri incontrano
difficoltà di vario genere e/o qualsiasi personale impedimento per fruire del volo di andata 11.
Infatti, tenuto conto delle rispettive esigenze del vettore e dei passeggeri da bilanciare con riguardo
alla no-show rule, il concetto di impossibilità non deve necessariamente coinvolgere un giudizio
in senso assolutistico, ma deve includere tutte le vicende che impediscono o ostacolano l’utilizzo
sequenziale dei tagliandi per i voli A/R (o multi-tratta) da parte dei passeggeri.
22. Diversamente da quanto asserito da Alitalia, l’ampliamento dei casi in cui i passeggeri possono
richiedere la conferma del volo di ritorno non equivale affatto alla concreta inibizione della noshow rule, non essendo certo tale circostanza a pregiudicare l’applicazione comunque ampia di
10 Cfr. Provvedimento di accertamento §§ 142-143 e 147, nonché il Verbale dell’audizione, cit.
11 Cfr. Provvedimento di accertamento §§ 142-143 e 147, nonché il Verbale di audizione, cit.
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tale regola tariffaria. Tant’è vero che è la stessa Alitalia ad aver specificato che la quasi totalità dei
passeggeri che non si presenta al volo di andata non si presenta neanche al volo di ritorno 12.
A ciò va aggiunto che le limitazioni in questione sono già state ritenute scorrette nel
provvedimento di accertamento, allorché sono state censurate le condotte tenute da Alitalia almeno
fino al 15 dicembre 2011 13.
Nello stesso senso si osserva che l’ordinanza adottata dal TAR Lazio nel giudizio cautelare relativo
al provvedimento di accertamento, nel rigettare l’istanza sospensiva di Alitalia, ha rilevato che il
medesimo provvedimento non ha determinato l’inibizione della no-show rule.
23. In secondo luogo, le concrete modalità per accedere alla procedura di riconferma del volo di
ritorno predisposte da Alitalia risultano ancora particolarmente farraginose e onerose per i
passeggeri, nonché ingiustificate e sproporzionate rispetto alla suddetta esigenza economica del
vettore rispetto alla no-show rule. Invero, come riportato, per avere la certezza di ottenere la
riconferma del volo di ritorno acquistato, senza incorrere in maggiorazioni tariffarie, i passeggeri
devono effettuare la relativa comunicazione solo attraverso il Customer Center della compagnia,
almeno due ore prima della partenza del volo che non si volesse effettuare (volo di andata).
Qualora non rispettino tale ristretto termine, i consumatori sono invece esposti al rischio di
sostenere costi maggiori e/o di cambiare volo.
24. Ne segue che, per un verso, il consumatore è costretto a sopportare costi addizionali derivanti
dalla numerazione a pagamento. Per altro verso, il ristretto termine entro cui effettuare la suddetta
comunicazione risulta incompatibile con le condizioni e lo stato in cui potrebbe versare il
consumatore che non ha potuto fruire del volo di andata, non solo in presenza di cause ed eventi di
forza maggiore ma anche a fronte di difficoltà di vario genere e del sopraggiungere di qualsiasi
personale impedimento. Tali circostanze, infatti, sono suscettibili di rallentare i tempi di reazione
dei consumatori in ordine alla comunicazione di riconferma del volo di ritorno.
25. Al riguardo è inoltre verosimile ritenere che, specie in caso di imprevisti dell’ultima ora, i
passeggeri si preoccupino della conferma del volo di ritorno nel momento immediatamente
successivo alla perdita del volo di andata e non in quello immediatamente precedente alla partenza
dello stesso.
26. Pertanto, la procedura per la riconferma del volo di ritorno di un viaggio A/R (o multi-tratta)
descritta da Alitalia nella relazione di ottemperanza e nella relativa integrazione, in ultima analisi,
non consente di rimuovere appieno i profili di scorrettezza già accertati e oggetto di diffida nel
suddetto provvedimento di accertamento.
IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
27. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 1,
comma 6, del Decreto Legislativo n. 21/2014, con il provvedimento che vieta la pratica
commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
28. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei
criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo
27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera
svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche
dell’impresa stessa.
12 Cfr. Provvedimento di accertamento § 102.
13 Cfr. Provvedimento di accertamento § 142.
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29. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto del fatto che Alitalia - Compagnia
Aerea Italiana S.p.A. è uno dei principali operatori nel settore del trasporto aereo.
30. Con riguardo alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica
è stata realizzata nel periodo che va dall’adozione della delibera n. 24586 del 29 ottobre 2013, che
ha accertato la scorrettezza della stessa, ad oggi, in quanto la procedura per la riconferma del volo
di ritorno di un viaggio A/R (o multi-tratta) implementata da Alitalia - Compagnia Aerea Italiana
S.p.A., a partire dal 17 marzo 2014, consente di rimuovere solo in parte i profili di scorrettezza
rilevati nella suddetta delibera.
31. Considerati tali elementi e la situazione economica del professionista, si ritiene di irrogare ad
Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 60.000 €
(sessantamila euro).
Tutto ciò premesso e considerato;
DELIBERA
a) che il comportamento della società Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A., consistito
nell’aver violato la delibera del 29 ottobre 2013, n. 24586, costituisce inottemperanza a
quest’ultima;
b) di irrogare alla società Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. una sanzione amministrativa
pecuniaria di 60.000 € (sessantamila euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera deve essere pagata entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l’allegato modello F24
con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere
presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli
Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con
addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI
messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici
dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell’art. 37, comma 49 del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA,
sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo
2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso,
fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo,
ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il
termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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PS9476 - HUANG JIA-PRODOTTI MULTIMARCA CONTRAFFATTI
Provvedimento n. 25183
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 novembre 2014;
SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive
modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO l’art.1, comma 6, del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n 21 in base al quale il
massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di 5.000.000 euro già stabilito
dall’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso
Decreto Legislativo n. 21/2014;
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento),
adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012, successivamente sostituito dal
“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa,
pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole
vessatorie” (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 5 giugno
2014;
VISTO il proprio provvedimento del 7 maggio 2014, con il quale è stata deliberata la adozione
della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. Sig. Huang Jia, in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del
Consumo, titolare, nonché registrant di 23 nomi a dominio utilizzati per la promozione e la vendita
di prodotti di marca contraffatti.
2. Adoc, associazione di consumatori, e Indicam, istituto contromarca per la lotta alla
contraffazione, in qualità di segnalanti.
II. LE PRATICHE COMMERCIALI
3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista che, attraverso
diversi siti internet riconducibili a 23 nomi a dominio prospettava ai consumatori italiani la
possibilità di acquistare on-line abbigliamento, scarpe ed accessori di marca originali.
In particolare si tratta dei 23 nomi a dominio, qui di seguito elencati:
- airjordans4cheap.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
- mulberryveske.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
- hoganitalia2014.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
- woolrichitalia.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
- woolrichvendita.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
- belstaffjackarea.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
- billigbelstaff.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
- gucciborse2014.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
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- monclerjackorea.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
- asicstigershoes.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- duveticaitalia2014.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- hermescheapstore.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- jimmychoonshop.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- moncleritaly.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- mulberrydk.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- beatsitalia.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
- marcjacobsveske.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
- mulberrysalg.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
- louisvuittonsborse.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
- mulberrysvesker.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
- voguebagmall.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
- monclervendita.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
- woolrich2014.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42.
4. I 23 domini internet proponevano ai consumatori italiani l’acquisto, a prezzi particolarmente
convenienti, di capi di abbigliamento e accessori, quali borse, cinte e occhiali nonché scarpe delle
seguenti marche: Gucci, Hogan, Moncler, Burberry, Woolrich, Belstaff, Louis Vuitton e Prada.
5. I domini internet in questione, per come erano strutturati, si presentavano come degli outlet che
proponevano prodotti di numerose marche e che consentivano di effettuare acquisti con diverse
monete, avvalorando così l’idea nei visitatori dei siti di cui trattasi, che l’offerta fosse
riconducibile ad operatori che, sfruttando gli indubbi vantaggi derivanti dalla globalizzazione dei
mercati, consentivano agli acquirenti di comprare i prodotti offerti in vendita a prezzi
particolarmente convenienti. Tutti i domini internet su citati presentavano le offerte dei prodotti ivi
pubblicizzati in varie lingue compreso l’italiano. Tutti i 23 domini internet risultavano molto simili
fra loro, sia dal punto di vista grafico, che nella disposizione delle parti che caratterizzano il c.d.
“look & feel”. In tutti i domini si osservava, nella parte alta delle diverse pagine, la presenza di un
banner e di una serie di bandierine dalle quali era possibile accedere alle informazioni nelle varie
lingue. L’ordine ed il numero delle bandierine variava da sito a sito ma la posizione era sempre,
come su indicato, nella parte alta delle varie pagine. Le pagine presentavano una lista di marchi
che risultava diversa da sito a sito, caratterizzata però da layout, colore e carattere molto simili.
6. La circostanza che in realtà si trattava di prodotti contraffatti emerge dalla segnalazione
dell’associazione INDICAM, che, a fronte di lamentele di vari consumatori che avevano
acquistato prodotti sui siti di cui trattasi, afferma di aver proceduto attraverso i propri tecnici, ad
una puntuale verifica di tutti i siti indicati, per determinare se proponessero prodotti originali
acquistati nel mercato parallelo. La segnalazione evidenzia che i siti in questione, per il loro
allestimento e la grafica utilizzata, riportano infatti numerose immagini tratte dai siti originali, che
possono facilmente trarre in inganno i consumatori e portarli ad effettuare un acquisto nella
convinzione di comprare un prodotto originale ad un prezzo outlet, circostanza che, non è risultata
corrispondente al vero.
7. Già nella home page dei seguenti 23 siti:
- airjordans4cheap.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
- mulberryveske.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
- hoganitalia2014.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
- woolrichitalia.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
- woolrichvendita.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 DICEMBRE 2014
- belstaffjackarea.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
- billigbelstaff.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
- gucciborse2014.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
- monclerjackorea.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
- asicstigershoes.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- duveticaitalia2014.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- hermescheapstore.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- jimmychoonshop.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- moncleritaly.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- mulberrydk.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- beatsitalia.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
- marcjacobsveske.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
- mulberrysalg.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
- louisvuittonsborse.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
- mulberrysvesker.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
- voguebagmall.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
- monclervendita.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
- woolrich2014.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
scorrevano in super le immagini e le fotografie tratte dai siti originali di: Gucci, Hogan, Moncler,
Burberry, Woolrich, Belstaff, Louis Vuitton e Prada e si poteva accedere a tutto il catalogo di
prodotti in vendita anche presso i negozi fisici degli operatori indicati risparmiando dal 50% al
70% sul prezzo ufficiale di listino.
8. Ciò premesso, in data 17 aprile 2014, è stato avviato il procedimento istruttorio PS9476,
contestando al professionista le seguenti pratiche.
9. I comportamenti descritti al punto II del presente provvedimento potrebbero integrare tre
distinte pratiche commerciali scorrette poste in essere dal professionista in violazione degli art. 20,
21, commi 1, lettere a), b), f) e g), e 2, lettera a), 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), 23, comma 1,
lettera b) e n), 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo.
A. Vendita di prodotti contraffatti
10. Attraverso i 23 siti internet di cui al punto II, il professionista avrebbe fornito informazioni
ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti, anche in
merito alla sicurezza dei materiali utilizzati, offerti in vendita dichiarando, contrariamente al vero,
di essere un distributore ufficiale dei marchi offerti ed utilizzando pertanto illecitamente il relativo
marchio senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale condotta potrebbe integrare una
pratica commerciale ingannevole ai sensi degli art. 20, 21, commi 1, lettere a), b) ed e), e 2, lettera
a), e 23, comma 1, lettere b) e n).
B. Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i diritti del
consumatore previsti nella fase post vendita
11. In violazione degli art. 20, 21, comma 1, lettere f), e g), e 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), il
professionista avrebbe omesso di indicare sui 23 siti la propria identità ed indirizzo geografico
unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita incluso il diritto
di sostituzione e/o rimborso ed ivi inclusa l’esistenza del diritto di recesso e scioglimento del
contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
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BOLLETTINO N. 46 DEL 1 D I C E M B R E 2 0 1 4
C. Mancata prestazione della garanzia legale di conformità
12. Il professionista, inoltre, proponendo prodotti contraffatti, che per loro natura non possono
essere protetti dalla garanzia della casa madre, ha disatteso completamente la disciplina in materia
di garanzia legale di conformità di cui al Titolo III, Parte IV, del Codice del Consumo, secondo la
quale, in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si
manifesti entro 2 anni dalla consegna stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore,
al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero, in
subordine (nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 130), ad una adeguata riduzione del prezzo od
alla risoluzione del contratto. Trattandosi nel caso di specie, di un prodotto contraffatto venduto
per originale al consumatore di fatto è precluso l’esercizio di ogni suo diritto e pertanto il
comportamento descritto potrebbe integrare una violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del
Codice del Consumo.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
13. L’Autorità, con delibera adottata nella riunione del 7 maggio 2014, ha disposto che, ai sensi
dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, il Sig
Huang Jia sospendesse ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei 23 nomi a dominio
accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano.
14. Con la stessa delibera, l’Autorità ha disposto, ai sensi degli artt. 14, comma 3, 15, comma 2 e
16, comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che i soggetti di cui alle stesse norme,
che rendevano accessibile i domini internet individuati al punto 3), precludessero, in caso di
mancata ottemperanza dal parte del Sig Huang Jia, le richieste di accesso a tali domini provenienti
da utenti connessi ad internet dal territorio italiano.
15. Non avendo il Sig Huang Jia partecipato in alcun modo al procedimento che ha portato
all’adozione da parte dell’Autorità del provvedimento di sospensione cautelare delle pratiche di
cui trattasi, l’Autorità ha richiesto la diretta collaborazione dei militari del Gruppo Antitrust del
Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 6, per rendere esecutivo il provvedimento cautelare.
16. Nello specifico, è stato richiesto ai militari del Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela
Mercati della Guardia di Finanza di provvedere ad ogni attività necessaria a far si che i soggetti di
cui agli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, che rendevano accessibile i 23 domini internet impedissero l’accesso ai medesimi siti web
da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio
italiano.
17. Il provvedimento è stato reso esecutivo in data 15 maggio 2014.
18. In data 6 ottobre 2014, è stato comunicato alle Parti il termine di conclusione della fase
istruttoria.
2) Le evidenze acquisite
19. La circostanza che in realtà si tratta di prodotti contraffatti emerge dalla segnalazione
dell’associazione INDICAM, che a fronte di lamentele di vari consumatori che avevano acquistato
prodotti sui siti di cui trattasi, afferma di aver proceduto attraverso i propri tecnici, ad una puntuale
verifica di tutti i siti indicati, per determinare se proponessero prodotti originali acquistati nel
mercato parallelo. La segnalazione evidenziava che i siti in questione, per il loro allestimento e la
grafica utilizzata, riportavano infatti numerose immagini tratte dai siti ufficiali degli operatori dei
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 DICEMBRE 2014
prodotti proposti, potevano facilmente trarre in inganno i consumatori ed indurli ad effettuare un
acquisto nella convinzione di comprare un prodotto originale ad un prezzo outlet, circostanza che,
non è risultata corrispondente al vero.
20. Già nella home page dei seguenti 23 siti:
- airjordans4cheap.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
- mulberryveske.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
- hoganitalia2014.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
- woolrichitalia.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
- woolrichvendita.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
- belstaffjackarea.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
- billigbelstaff.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
- gucciborse2014.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
- monclerjackorea.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
- asicstigershoes.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- duveticaitalia2014.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- hermescheapstore.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- jimmychoonshop.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- moncleritaly.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- mulberrydk.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- beatsitalia.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
- marcjacobsveske.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
- mulberrysalg.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
- louisvuittonsborse.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
- mulberrysvesker.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
- voguebagmall.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
- monclervendita.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
- woolrich2014.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42.
scorrono in super le immagini e le fotografie tratte dai siti ufficiali di: Gucci, Hogan, Moncler,
Burberry, Woolrich, Belstaff, Louis Vuitton e Prada e si può accedere a tutto il catalogo di prodotti
attualmente in vendita risparmiando dal 50% al 70% sul prezzo ufficiale di listino.
21. L’Associazione dei consumatori ha segnalato nella denuncia presentata all’Autorità che la
struttura dei siti di cui al punto 3 del presente atto, ha indotto numerosi consumatori ad effettuare
acquisti sul presupposto di comprare prodotti originali ad un prezzo outlet, prodotti, che in realtà
sono poi risultati essere contraffatti. Sempre secondo la segnalazione dell’Adoc le informazioni
contenute nei siti di cui trattasi in merito ai diritti riconosciuti agli acquirenti dal Codice del
Consumo risultano non corrette, sia in merito alla fase post vendita, ovvero alla garanzia sul
prodotto, che in merito all’esercizio del diritto di recesso e di ripensamento. Infatti, all’interno dei
siti segnalati vengono fornite informazioni confuse sulle modalità di resa del prodotto e di
ripensamento e non vengono rese note le informazioni sull’esistenza della garanzia legale
obbligatoria ai sensi degli artt. 130 e seguenti del Codice del Consumo. I domini internet non
indicano, poi, alcun indirizzo geografico e/o identità del professionista a cui potersi rivolgere in
caso di reclami.
3) Le argomentazioni difensive della Parte
22. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento nonché a seguito del provvedimento
cautelare adottato dall’Autorita’nella sua adunanza del 7 maggio 2014, il Sig Huang Jia, titolare
dei 23 domini internet oggetto del procedimento, non ha in alcun modo partecipato al
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procedimento stesso né ha depositato memorie difensive, né ha provveduto a trasmettere la
richiesta relazione in merito alle misure intraprese per adempiere a quanto deliberato dall’Autorità
con il citato provvedimento cautelare.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
23. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo
internet, in data 6 ottobre 2014, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
24. Con parere pervenuto in data 6 novembre 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica
commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, commi 1, lettere a), b), f) e g), e
2, lettera a), 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), 23, comma 1, lettera b), 24 e 25, comma 1, lettera
d), del Codice del Consumo sulla base delle seguenti considerazioni:
- la pratica commerciale è stata diffusa tramite internet ed è pertanto idonea a raggiungere gruppi
ampi di consumatori, attesa la natura dei prodotti pubblicizzati, trattandosi di articoli "griffati", che
vengono offerti al pubblico in modalità outlet, ha ricadute su un numero elevato di destinatari in
ragione del loro interesse, a vario titolo, ad accedere all'acquisto, apparentemente sul sito web del
titolare del marchio dei prodotti pubblicizzati a prezzi particolarmente vantaggiosi;
- in tale ambito, risulta dirimente per la configurazione delle pratiche commerciali come scorrette
anche la circostanza che il consumatore medio non viene adeguatamente informato sulla natura e
le caratteristiche dei prodotti pubblicizzati, nonché sui diritti previsti a tutela dell’acquirente nella
fase di post-vendita e sulla garanzia legale di conformità dei prodotti;
- il professionista nel promuovere i prodotti in questione ha utilizzato immagini sui siti web che,
per allestimento e grafica, costituiscono dei clone dell'originale. Ha utilizzato una denominazione
dei siti idonea a catturare soprattutto l'attenzione del consumatore medio lasciando intendere che si
potessero acquistare sugli indicati siti i prodotti pubblicizzati ad un prezzo outlet particolarmente
conveniente;
- tenuto conto che non ogni omissione informativa acquisisce rilevanza ai fini del giudizio di
scorrettezza delle pratiche commerciali segnalate si rileva che, nel caso di specie, il messaggio
pubblicitario, diffuso in un periodo di riconosciuta crisi economica, è risultato tanto "appetibile",
quanto fuorviante, in ogni caso, tale da indurre in errore i destinatari dello stesso o, meglio, da
condizionarne l'orientamento nella prospettiva di un acquisto a basso costo di un prodotto solo in
apparenza originale.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
25. Il procedimento in oggetto è diretto ad accertare l’eventuale scorrettezza delle pratiche
commerciali su descritte poste in essere dal professionista, consistenti nella vendita on line ai
consumatori italiani di prodotti di abbigliamento, scarpe ed accessori di marca, contraddistinti da
famosi brand, presentati come prodotti originali e risultati in realtà prodotti contraffatti.
26. Ciò premesso, si rileva che le fattispecie descritte nel precedente punto II, lettere a), b) e c),
costituiscono due distinte pratiche commerciali scorrette, singolarmente ed autonomamente
valutabili. La pratica c), nel caso di specie, risulta assorbita nella pratica a), tenuto conto che
l’acquisto di un prodotto non originale non consente in alcun modo agli acquirenti di poter
usufruire né della garanzia legale, in quanto comunque il prodotto eventualmente sostituito sarà
sempre non originale, né tanto meno della garanzia di conformità del produttore, in quanto i beni
venduti sui siti de quo non rientrano nel novero di quelli prodotti dal titolare del marchio. Le
pratiche di cui trattasi si presentano come strutturalmente autonome sia in ragione della fase del
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 DICEMBRE 2014
rapporto di consumo cui attengono, sia in ragione delle modalità di coartazione della volontà del
consumatore.
a) Vendita di prodotti contraffatti
27. Con specifico riguardo alla vendita di prodotti di abbigliamento, scarpe ed accessori di marca,
contraddistinti da famosi brand, presentati come prodotti originali e risultati in realtà prodotti
contraffatti attraverso domini internet attestati sui seguenti 23 nomi a dominio:
- airjordans4cheap.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
- mulberryveske.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
- hoganitalia2014.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
- woolrichitalia.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
- woolrichvendita.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
- belstaffjackarea.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
- billigbelstaff.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
- gucciborse2014.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
- monclerjackorea.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
- asicstigershoes.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- duveticaitalia2014.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- hermescheapstore.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- jimmychoonshop.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- moncleritaly.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- mulberrydk.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
- beatsitalia.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
- marcjacobsveske.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
- mulberrysalg.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
- louisvuittonsborse.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
- mulberrysvesker.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
- voguebagmall.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
- monclervendita.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
- woolrich2014.com attualmente attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42.
si rileva che, dagli atti acquisiti in istruttoria è risultato che il professionista, mediante i citati
domini internet, ha fornito informazioni ingannevoli in merito alla reale natura ed alle
caratteristiche dei prodotti offerti in vendita facendo presumere al potenziale acquirente, di poter
acquistare on-line prodotti di marca originali risultati in realtà contraffatti.
28. La percezione che i prodotti venduti fossero prodotti originali di famose marche: quali
Woolrich, Moncler Vogue Hogan. Louis Vuitton, Gucci, ecc. era avvalorata dalla struttura dei siti
oltre che dal fatto che le informazioni ivi presenti e le immagini relative ai diversi prodotti
risultavano già di per sé idonee ad indurre in errore i visitatori in quanto tratte dai siti ufficiali dei
produttori dei relativi marchi. A ciò si aggiunga che, anche il prezzo dei prodotti proposti in
vendita si poneva in linea con i prezzi outlet dei medesimi prodotti amplificando, pertanto,
ulteriormente la percezione dei destinatari di essere entrati in siti outlet di articoli originali e non
certamente in siti che vendevano prodotti non originali; come poi risultato agli atti.
29. Si evidenzia che in nessuna parte dei vari domini si poteva evincere che i prodotti offerti in
vendita non sono originali, i vari siti sono invece strutturati per indurre i visitatori a ritenere di
essere entrati in un sito che vende prodotti di marca a prezzi outlet. Inoltre, i siti de quo
riportavano le varie indicazioni in diverse lingue e consentivano la possibilità di acquistare i
prodotti on line con diverse monete, con ciò avvalorando ulteriormente la percezione che il prezzo
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BOLLETTINO N. 46 DEL 1 D I C E M B R E 2 0 1 4
particolarmente conveniente potesse derivare dalla circostanza che si trattasse di un distributore di
prodotti originali on line a livello mondiale, che poteva pertanto sfruttare gli indubbi vantaggi
derivanti dalla globalizzazione dei mercati in un periodo di profonda crisi economica.
30. È evidente, inoltre, che trattandosi di prodotti non originali è stata di fatto preclusa agli
acquirenti la possibilità di poter usufruire della prestazione della garanzia legale e di conformità. Il
Titolo III, Parte IV, del Codice del Consumo, prevede infatti che in caso di difetto di conformità
esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro due anni dalla consegna
stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore, al ripristino, senza spese, della
conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero, in subordine (nei casi previsti dal
comma 7 dell’art. 130), ad una adeguata riduzione del prezzo od alla risoluzione del contratto.
31. Trattandosi, nel caso di specie, di prodotti contraffatti venduti come originali al consumatore,
di fatto è stato precluso l’esercizio di ogni diritto in quanto i prodotti di cui trattasi per loro natura
non possono essere protetti dalla garanzia della casa madre.
32. La pratica commerciale in contestazione appare particolarmente insidiosa nella sua idoneità ad
alterare le scelte dei consumatori ed a trarli in inganno, in quanto la struttura ed in particolare la
grafica utilizzata nei siti di riferimento era idonea ad ingenerare nei consumatori la convinzione di
poter acquistare un prodotto originale ad un prezzo outlet.
33. Sulla base di quanto esposto, la pratica commerciale sub II, lettera A), deve ritenersi scorretta
ai sensi degli articoli 20, 21, commi 1, lettere a) e b), 2, lettera a), e 23, comma 1, lettera b), in
quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di indicazioni non
veritiere e l’omissione di informazioni rilevanti sulla natura e la qualità dei prodotti pubblicizzati a
falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione
alle caratteristiche dei prodotti ed alla concreta possibilità di vedersi consegnare capi di
abbigliamento e calzature originali così come raffigurati nei siti ed offerti in vendita.
34. In tale contesto, ai fini del giudizio di ingannevolezza, assume rilevanza l’omissione da parte
del professionista di tutte le specificazioni necessarie a rendere oggettivamente intelligibile nella
sua effettiva portata l’offerta pubblicizzata.
b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i diritti del
consumatore previsti nella fase post vendita
35. In merito alle omissioni relative all’identità del professionista ed alle omissioni relative ai
diritti spettanti agli acquirenti sulla base delle previsioni del Codice del Consumo, si rileva che il
professionista ha omesso di indicare nei domini internet oggetto del procedimento l’indirizzo
geografico unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita,
incluso il diritto di sostituzione e/o rimborso ed ivi inclusa l’esistenza del diritto di recesso e
scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
36. Quanto alle indicazioni sulle modalità di consegna, rileva il fatto che i siti omettono qualunque
recapito e non consentono la possibilità di identificare il professionista in modo corretto. Né vale
al contrario obiettare che nei siti il professionista fa riferimento a ipotetici tempi medi di consegna.
Può infatti agevolmente controdedursi che l’indicazione vale in ogni caso a fondare, nel
destinatario, un legittimo affidamento a poter fruire dei diritti contrattualmente previsti ma in
realtà di fatto non esercitabili una volta ricevuta la merce per l’assoluta impossibilità di identificare
correttamente l’interlocutore.
37. Sul punto si consideri che il procedimento de quo ha preso le mosse dalla segnalazione
dall’associazione Indicam, la quale, accogliendo i reclami dei titolari dei marchi e recependo le
numerose lamentele di acquirenti, ha avviato una serie di controlli ed ha verificato che i prodotti
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 DICEMBRE 2014
venduti sui siti oggetto del procedimento erano prodotti contraffatti e, pertanto, privi della
possibilità di godere delle garanzie riconosciute per legge dal produttore al compratore.
38. La pratica risulta pertanto fortemente lesiva dei principi di correttezza e buona fede
fondamentali soprattutto per chi esercita un’attività di vendita a distanza e nel caso di specie
un’attività di vendita on line a prezzi particolarmente convenienti, attività che prevede l’addebito
del prezzo del prodotto all’atto dell’ordine sul sito, ossia prima dell’effettiva disponibilità del bene
acquistato da parte del consumatore.
39. Sulla base di quanto sopra, la pratica commerciale sub II, lettera B), deve ritenersi scorretta ai
sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere f) e g), e 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), in quanto
contraria alla diligenza professionale ed idonea, a condizionare indebitamente la libertà di scelta
del consumatore medio in relazione alla possibilità di mettersi in contatto con il professionista ed
in ordine alla possibilità di esercitare i diritti contrattuali e/o alla eventuale interruzione del
rapporto contrattuale così come previsti e disciplinati dalle norme a tutela dei consumatori
acquirenti.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
40. Ai sensi dell’art. 27, comma 9 del Codice del Consumo con il provvedimento che vieta la
pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
41. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la
giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di
autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il
criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre,
Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).
42. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei
criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27,
comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle
condizioni economiche dell’impresa stessa.
43. Nel caso specifico, peraltro, le condotte di cui trattasi si connotano di particolare gravità in
quanto poste in essere in un periodo di grave crisi economica, per effetto della quale i consumatori
sono indotti a rivolgersi a forme di acquisto di beni (specialmente non di prima necessità)
alternative a quelle tradizionali, nel tentativo di ottenere condizioni economiche meno onerose. In
tale contesto, devono ritenersi particolarmente censurabili le condotte di quei professionisti che
minano la fiducia dei consumatori nei confronti dell’e-commerce, in quanto potenziale strumento
di sviluppo e di rilancio del sistema produttivo, inducendo gli aspiranti acquirenti ad aderire a
proposte commerciali che hanno un’elevata probabilità di non perfezionarsi con la consegna del
bene o di veder consegnato un bene che per qualità e natura differisce da quello proposto, a fronte
della immediata perdita della disponibilità della somma di denaro corrispondente al prezzo.
44. Con riguardo alla pratica commerciale sub II, lettera A), nel valutare la gravità della violazione
si devono considerare i) la natura della pratica risultata particolarmente insidiosa; ii) la pluralità
dei profili di ingannevolezza accertati in merito alle caratteristiche ed alla natura dei prodotti
offerti; iii) l’ampia capacità di diffusione della pratica, atteso il crescente ricorso all’e-commerce
da parte dei consumatori; iv) l’entità del pregiudizio economico causato ai consumatori, specie in
considerazione delle modalità di addebito del prezzo che avviene alla conferma dell’ordine.
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BOLLETTINO N. 46 DEL 1 D I C E M B R E 2 0 1 4
45. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la
pratica è stata posta in essere almeno dal mese febbraio 2014 e fino a maggio 2014 1.
46. Sulla base di tali elementi, in relazione alla pratica sub II, lettera A), si ritiene congruo
determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig Huang Jia
50.000 € (cinquantamila euro).
47. Con riguardo alla pratica commerciale sub II, lettera B), nel valutare la gravità della violazione
si devono considerare i) la natura della pratica che di fatto non consente l’esercizio dei diritti
contrattuali e mina in radice la fiducia nello strumento dell’e-commerce; ii) l’ampia capacità di
diffusione della pratica, atteso il crescente ricorso all’e-commerce da parte dei consumatori.
48. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la
pratica è stata posta in essere almeno dal mese di febbraio 2014 e fino a maggio 2014 2.
49. Sulla base di tali elementi, in relazione alla pratica sub II, lettera B), si ritiene congruo
determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile Sig Huang Jia in
50.000 € (cinquantamila euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub II, lettera
A), deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettera a), 23,
comma 1, lettera b), 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza
professionale ed idonea, mediante la diffusione di indicazioni ingannevoli e l’omissione di
informazioni rilevanti, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del
consumatore medio in relazione alle effettive caratteristiche dei prodotti offerti;
RITENUTO, altresì, in conformità al parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub II, lettera
B), risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere f) e g), e 22, commi 1 e 4, lettere
a), b) ed e), in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante condotte omissive
od ostruzionistiche, a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in
relazione all’esercizio di diritti contrattuali e/o alla eventuale interruzione del rapporto
contrattuale;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in
essere dal Sig Huang Jia, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica
commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 commi 1 lettere a) e b), e 2, lettera a), 23,
comma 1, lettera b), 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o
continuazione;
b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in
essere dal Sig Huang Jia, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica
1 Data nella quale è stato reso effettivo il provvedimento cautelare deliberato dall’Autorità del 7 maggio 2014 impedendo
l’accesso al sito web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio
italiano.
2 Data nella quale è stato reso effettivo il provvedimento cautelare deliberato dall’Autorità del 7 maggio 2014 impedendo
l’accesso al sito web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio
italiano.
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commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1 lettere f) e g), e 22 commi 1 e 4 lettere
a), b) ed e) del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
c) di irrogare al Sig Huang Jia, relativamente alla pratica sub A), una sanzione amministrativa
pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro);
d) di irrogare al Sig Huang Jia, relativamente alla pratica sub B), una sanzione amministrativa
pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro).
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e d), per gli operatori con sede legale
all’estero, devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente
provvedimento, effettuando un bonifico al seguente codice il bonifico al seguente codice IBAN:
IT04A0100003245348018359214, indirizzo BIC: BITAITRRENT.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo in caso di inottemperanza alla presente
delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per
un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi
i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni
dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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PS9477 - NEWWFSF NIW-PRODOTTI CONTRAFFATTI MULTIMARCA
Provvedimento n. 25184
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 novembre 2014;
SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive
modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO l’art.1, comma 6, del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n 21 in base al quale il
massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di 5.000.000 euro già stabilito
dall’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso
Decreto Legislativo n. 21/2014;
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento),
adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012, successivamente sostituito dal
“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa,
pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole
vessatorie” (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 5 giugno
2014;
VISTO il proprio provvedimento del 7 maggio 2014, con il quale è stata deliberata la adozione
della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. Sig. Newwfsf Niw, in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del
Consumo, titolare nonché registrant di 13 nomi a dominio utilizzati per la promozione e vendita di
scarpe a marchio Nike contraffatte.
2. Adoc, associazione di consumatori, e Indicam, istituto contromarca per la lotta alla
contraffazione, in qualità di segnalanti.
II. LE PRATICHE COMMERCIALI
3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista che, attraverso
diversi siti internet riconducibili a 13 nomi a dominio prospettava ai consumatori italiani la
possibilità di acquistare on-line scarpe a marchio Nike.
In particolare si tratta dei 13 nomi a dominio, qui di seguito elencati:
- adidaspredator2014.com attualmente attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
- 2014footballboots.com attualmente attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
- f50botas.com attualmente attestato all’indirizzo IP 108.178.60.186;
- mercurialazul.com attualmente attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
- mercurialnewvapor.com attualmente attestato all’indirizzo IP 69.175.18.178;
- mercurialspeed.com attualmente attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
- predatorlzsl.com attualmente attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
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- 2013newsoccercleats.com attualmente attestato all’indirizzo IP 108.163.234.86;
- predatorlzabsolado.com attualmente attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
- f50mercurial.com attualmente attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
- ashoes4u.com attualmente attestato all’indirizzo IP 204.45.31.51;
- blazer2cheap.com attualmente attestato all’indirizzo IP 204.45.31.52;
- jordan11bredsk.com attualmente attestato all’indirizzo IP 204.45.30.156;
4. Nelle segnalazioni si evidenzia che le informazioni presenti sui 13 siti sopra citati risulterebbero
idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale
che diversamente non avrebbero preso. Infatti, le scarpe pubblicizzate e vendute come prodotti a
marchio Nike risulterebbero, in realtà contraffatte. I siti in questione, per come sono strutturati si
presentano come degli outlet della grande marca che consentono di effettuare acquisti con diverse
monete avvalorando così l’idea nei visitatori dei siti in questione, che si tratti di operatori che
sfruttando gli indubbi vantaggi derivanti dalla globalizzazione dei mercati consentono agli
acquirenti di comprare i prodotti offerti in vendita a prezzi particolarmente convenienti.
5. Ciò premesso, in data 17 aprile 2014, è stato avviato il procedimento istruttorio PS9477,
contestando al professionista le seguenti pratiche.
6. I comportamenti descritti al punto II della presente comunicazione potrebbero integrare tre
distinte pratiche commerciali scorrette poste in essere dal professionista in violazione degli art. 20,
21, commi 1, lettere a), b), f) e g), 2, lettera a), 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), 23, comma 1,
lettere b) e n), 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo.
a) Vendita di prodotti contraffatti
7. Attraverso i 13 siti internet di cui al punto 3), il professionista avrebbe fornito informazioni
ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti, anche in
merito alla sicurezza dei materiali utilizzati, offerti in vendita dichiarando, contrariamente al vero,
di essere un distributore ufficiale Nike ed utilizzando illecitamente il relativo marchio senza aver
ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale condotta potrebbe integrare una pratica commerciale
ingannevole ai sensi degli art. 20, 21, commi 1, lettere a), b) ed e), 2, lettera a), e 23, comma 1,
lettere b) e n).
b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i diritti del
consumatore previsti nella fase post vendita
8. In violazione degli art. 20, 21, comma 1, lettere f) e g), e 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), il
professionista avrebbe omesso di indicare sui 13 siti la propria identità ed indirizzo geografico
unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita incluso il diritto
di sostituzione e/ o rimborso ed ivi inclusa l’esistenza del diritto di recesso e scioglimento del
contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
c) Mancata prestazione della garanzia legale di conformità
9. Il professionista, inoltre, proponendo prodotti contraffatti, che per loro natura non possono
essere protetti dalla garanzia della casa madre, ha disatteso completamente la disciplina in materia
di garanzia legale di conformità di cui al Titolo III, Parte IV, del Codice del Consumo, secondo la
quale, in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si
manifesti entro 2 anni dalla consegna stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore,
al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero, in
subordine (nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 130), ad una adeguata riduzione del prezzo od
alla risoluzione del contratto. Trattandosi nel caso di specie, di un prodotto contraffatto venduto
per originale al consumatore di fatto è precluso l’esercizio di ogni suo diritto e pertanto il
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BOLLETTINO N. 46 DEL 1 D I C E M B R E 2 0 1 4
comportamento descritto potrebbe integrare una violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d) del
Codice del Consumo.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
10. L’Autorità, con delibera adottata nella riunione del 7 maggio 2014, ha disposto che, ai sensi
dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, Sig.
Newwfsf Niw sospendesse ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei 13 domini internet
accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano.
11. Con la stessa delibera, l’Autorità ha disposto, ai sensi degli artt. 14, comma 3, 15, comma 2 e
16, comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che i soggetti di cui alle stesse norme,
che rendevano accessibili i domini internet individuati al punto 3), precludessero, in caso di
mancata ottemperanza dal parte del Sig. Newwfsf Niw, le richieste di accesso a tali domini
provenienti da utenti connessi ad internet dal territorio italiano.
12. Non avendo il Sig. Newwfsf Niw partecipato in alcun modo al procedimento che ha portato
all’adozione da parte dell’Autorità del provvedimento di sospensione cautelare delle pratiche di
cui trattasi, l’Autorità ha richiesto la diretta collaborazione dei militari del Gruppo Antitrust del
Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 6, per rendere esecutivo il provvedimento cautelare.
13. Nello specifico, è stato richiesto ai militari del Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela
Mercati della Guardia di Finanza di provvedere ad ogni attività necessaria a far si che i soggetti di
cui agli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, che rendevano accessibili i 13 domini internet impedissero l’accesso ai medesimi da parte
degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano.
14. Il provvedimento è stato reso esecutivo in data 15 maggio 2014.
15. In data 6 ottobre 2014, è stato comunicato alle Parti il termine di conclusione della fase
istruttoria.
2) Le evidenze acquisite
16. La circostanza che in realtà si tratta di prodotti contraffatti emerge dalla segnalazione
dell’associazione INDICAM, che ha inoltrato all’Autorità la denuncia del titolare del marchio
Nike, il quale, a fronte di lamentele di vari consumatori che avevano acquistato prodotti sui siti di
cui trattasi, afferma di aver proceduto attraverso i propri tecnici, ad una puntuale verifica di tutti i
siti indicati, per determinare se proponessero prodotti originali acquistati nel mercato parallelo. La
segnalazione evidenziava che i siti in questione, per il loro allestimento e la grafica utilizzata,
riportavano infatti numerose immagini tratte dal sito ufficiale della Nike e, pertanto, potevano
facilmente trarre in inganno i consumatori ed indurli ad effettuare un acquisto nella convinzione di
comprare un prodotto originale ad un prezzo outlet, circostanza che, non è risultata corrispondente
al vero.
17. Già nella home page dei seguenti 13 siti:
- adidaspredator2014.com attualmente attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
- 2014footballboots.com attualmente attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
- f50botas.com attualmente attestato all’indirizzo IP 108.178.60.186;
- mercurialazul.com attualmente attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
- mercurialnewvapor.com attualmente attestato all’indirizzo IP 69.175.18.178;
- mercurialspeed.com attualmente attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 DICEMBRE 2014
- predatorlzsl.com attualmente attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
- 2013newsoccercleats.com attualmente attestato all’indirizzo IP 108.163.234.86;
- predatorlzabsolado.com attualmente attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
- f50mercurial.com attualmente attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
- ashoes4u.com attualmente attestato all’indirizzo IP 204.45.31.51;
- blazer2cheap.com attualmente attestato all’indirizzo IP 204.45.31.52;
- jordan11bredsk.com attualmente attestato all’indirizzo IP 204.45.30.156;
scorrevano in super le immagini e le fotografie tratte dal sito ufficiale della Nike e si poteva
accedere a tutto il catalogo di prodotti attualmente in vendita risparmiando dal 50% al 70% sul
prezzo ufficiale di listino.
18. In merito ai siti segnalati l’Associazione dei consumatori ha denunciato che la struttura dei siti
ha indotto numerosi consumatori ad effettuare acquisti sul presupposto di comprare prodotti
originali ad un prezzo outlet, prodotti, che in realtà sono poi risultati essere contraffatti. Secondo la
denuncia, inoltre, le informazioni contenute nei siti di cui trattasi in merito ai diritti riconosciuti
agli acquirenti dal Codice del Consumo risultano non corrette, sia in merito alla fase post vendita,
ovvero alla garanzia sul prodotto, che in merito all’esercizio del diritto di recesso e di
ripensamento. Infatti, all’interno dei siti segnalati vengono fornite informazioni confuse sulle
modalità di resa del prodotto e di ripensamento e non vengono rese note le informazione
sull’esistenza della garanzia legale obbligatoria ai sensi degli artt. 130 e seguenti del Codice del
Consumo. I siti non indicano, poi, alcun indirizzo geografico e/o identità del professionista a cui
potersi rivolgere in caso di reclami.
3) Le argomentazioni difensive della Parte
19. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, nonché a seguito del provvedimento
cautelare adottato dall’Autorità nella sua adunanza del 7 maggio 2014, il Sig. Newwfsf Niw,
titolare dei 13 nomi a dominio oggetto del procedimento, non ha in alcun modo partecipato al
procedimento stesso, né ha depositato memorie difensive, né ha provveduto a trasmettere la
richiesta relazione in merito alle misure intraprese per adempiere a quanto deliberato dall’Autorità
con il citato provvedimento cautelare.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
20. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo
internet, in data 6 ottobre 2014, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
21. Con parere pervenuto in data 6 novembre 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica
commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, commi 1, lettere a), b), f) e g), e
2, lettera a), 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), 23, comma 1, lettera b), 24 e 25, comma 1, lettera
d), del Codice del Consumo sulla base delle seguenti considerazioni:
- la pratica commerciale è stata diffusa tramite internet ed è pertanto idonea a raggiungere gruppi
ampi di consumatori, attesa la natura dei prodotti pubblicizzati, trattandosi di articoli "griffati", che
vengono offerti al pubblico in modalità outlet, ha ricadute su un numero elevato di destinatari in
ragione del loro interesse, a vario titolo, ad accedere all'acquisto, apparentemente sul sito web del
titolare del marchio dei prodotti pubblicizzati a prezzi particolarmente vantaggiosi;
- in tale ambito, risulta dirimente per la configurazione delle pratiche commerciali come scorrette
anche la circostanza che il consumatore medio non viene adeguatamente informato sulla natura e
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BOLLETTINO N. 46 DEL 1 D I C E M B R E 2 0 1 4
le caratteristiche dei prodotti pubblicizzati, nonché sui diritti previsti a tutela dell’acquirente nella
fase di post-vendita e sulla garanzia legale di conformità dei prodotti;
- il professionista nel promuovere i prodotti in questione ha utilizzato immagini sui siti web che,
per allestimento e grafica, costituiscono dei clone dell'originale. Ha utilizzato una denominazione
dei siti idonea a catturare soprattutto l'attenzione del consumatore medio lasciando intendere che si
potessero acquistare sugli indicati siti i prodotti pubblicizzati ad un prezzo outlet particolarmente
conveniente;
- tenuto conto che non ogni omissione informativa acquisisce rilevanza ai fini del giudizio di
scorrettezza delle pratiche commerciali segnalate si rileva che, nel caso di specie, il messaggio
pubblicitario, diffuso in un periodo di riconosciuta crisi economica, è risultato tanto "appetibile",
quanto fuorviante, in ogni caso, tale da indurre in errore i destinatari dello stesso o, meglio, da
condizionarne l'orientamento nella prospettiva di un acquisto a basso costo di un prodotto solo in
apparenza originale.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
22. Il procedimento in oggetto è diretto ad accertare l’eventuale scorrettezza delle pratiche
commerciali su descritte poste in essere dal professionista, consistenti nella vendita on line ai
consumatori italiani di scarpe di marca, contraddistinte da un famoso brand, presentate come
prodotti originali e risultati in realtà prodotti contraffatti.
23. Ciò premesso, si rileva che le fattispecie descritte nel precedente punto II, lettere a), b) e c),
costituiscono due distinte pratiche commerciali scorrette, singolarmente ed autonomamente
valutabili. La pratica c), nel caso di specie risulta assorbita nella pratica a), tenuto conto che
l’acquisto di un prodotto non originale non consente in alcun modo agli acquirenti di poter
usufruire né della garanzia legale, in quanto comunque il prodotto eventualmente sostituito sarà
sempre non originale, né tanto meno della garanzia di conformità del produttore, in quanto i beni
venduti sui siti de quo non rientrano nel novero di quelli prodotti dal titolare del marchio. Le
pratiche di cui trattasi si presentano come strutturalmente autonome sia in ragione della fase del
rapporto di consumo cui attengono, sia in ragione delle modalità di coartazione della volontà del
consumatore.
a) Vendita di prodotti contraffatti
24. Con specifico riguardo alla vendita di scarpe, contraddistinte dal un famoso brand NIKE
presentate come originali e risultate in realtà contraffatte, vendute attraverso domini internet
attestati sui seguenti 13 nomi a dominio:
- adidaspredator2014.com attualmente attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
- 2014footballboots.com attualmente attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
- f50botas.com attualmente attestato all’indirizzo IP 108.178.60.186;
- mercurialazul.com attualmente attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
- mercurialnewvapor.com attualmente attestato all’indirizzo IP 69.175.18.178;
- mercurialspeed.com attualmente attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
- predatorlzsl.com attualmente attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
- 2013newsoccercleats.com attualmente attestato all’indirizzo IP 108.163.234.86;
- predatorlzabsolado.com attualmente attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
- f50mercurial.com attualmente attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
- ashoes4u.com attualmente attestato all’indirizzo IP 204.45.31.51;
- blazer2cheap.com attualmente attestato all’indirizzo IP 204.45.31.52;
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- jordan11bredsk.com attualmente attestato all’indirizzo IP 204.45.30.156;
si rileva che, dagli atti acquisiti in istruttoria è risultato che il professionista, mediante i citati
domini internet, ha fornito informazioni ingannevoli in merito alla reale natura ed alle
caratteristiche dei prodotti offerti in vendita lasciando intendere al potenziale acquirente, di poter
acquistare on-line prodotti di marca originali risultati in realtà contraffatti.
25. La percezione che i prodotti venduti fossero prodotti originali di marca era avvalorata dalla
struttura dei siti, oltre al fatto che le informazioni ivi presenti e le immagini relative ai diversi
prodotti risultavano già di per sé idonee ad indurre in errore i visitatori in quanto tratte dal sito
ufficiale della NIKE. A ciò si aggiunga che, anche il prezzo dei prodotti proposti in vendita si
poneva in linea con i prezzi outlet praticati dalla NIKE amplificando, pertanto, ulteriormente la
percezione dei destinatari di essere entrati in siti outlet di articoli originali e non certamente in siti
che vendevano prodotti non originali come poi risultato agli atti.
26. Si evidenzia che in nessuna parte dei vari domini si può evincere che i prodotti offerti in
vendita non sono originali; i vari siti sono invece strutturati per indurre i visitatori a ritenere di
essere entrati in un sito che vende prodotti di marca a prezzi outlet. Inoltre, i siti de quo
riportavano le varie indicazioni in diverse lingue e consentivano la possibilità di acquistare i
prodotti on line con diverse monete, con ciò avvalorando ulteriormente la percezione che il prezzo
particolarmente conveniente potesse derivare dalla circostanza che si trattasse di un distributore di
prodotti originali on line a livello mondiale, che poteva pertanto sfruttare gli indubbi vantaggi
derivanti dalla globalizzazione dei mercati in un periodo di profonda crisi economica.
27. È evidente, inoltre, che trattandosi di prodotti non originali è stata di fatto preclusa agli
acquirenti la possibilità di poter usufruire della prestazione della garanzia legale e di conformità. Il
Titolo III, Parte IV, del Codice del Consumo, prevede infatti, che in caso di difetto di conformità
esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro due anni dalla consegna
stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore, al ripristino, senza spese, della
conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero, in subordine (nei casi previsti dal
comma 7 dell’art. 130), ad una adeguata riduzione del prezzo od alla risoluzione del contratto.
28. Trattandosi, nel caso di specie, di prodotti contraffatti venduti per originali al consumatore, di
fatto è stato precluso l’esercizio di ogni suo diritto in quanto i prodotti di cui trattasi per loro natura
non possono essere protetti dalla garanzia della casa madre.
29. La pratica commerciale in contestazione appare particolarmente insidiosa nella sua idoneità ad
alterare le scelte dei consumatori ed a trarli in inganno, in quanto la struttura ed in particolare la
grafica utilizzata nei siti di riferimento era idonea ad ingenerare nei consumatori la convinzione di
poter acquistare un prodotto originale ad un prezzo outlet.
30. Sulla base di quanto esposto, la pratica commerciale sub A) deve, ritenersi scorretta ai sensi
degli articoli 20, 21 comma 1 lettere a) e b), comma 2 lettera a) e 23 comma 1 lettera b), in quanto
contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di indicazioni non veritiere
e l’omissione di informazioni rilevanti sulla natura e la qualità dei prodotti pubblicizzati, a falsare
in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle
caratteristiche dei prodotti ed alla concreta possibilità di vedersi consegnare scarpe originali così
come raffigurate nei siti ed offerte in vendita.
31. In tale contesto, ai fini del giudizio di ingannevolezza, assume insanabile rilevanza l’omissione
da parte del professionista di tutte le specificazioni necessarie a rendere oggettivamente
intelligibile nella sua effettiva portata l’offerta pubblicizzata.
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b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i diritti del
consumatore previsti nella fase post vendita
32. In merito alle omissioni relative all’identità del professionista ed alle omissioni relative ai
diritti spettanti agli acquirenti sulla base delle previsioni del Codice del Consumo, si rileva che il
professionista avrebbe omesso di indicare nei domini internet oggetto del procedimento l’indirizzo
geografico unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita
incluso il diritto di sostituzione e/o rimborso ed ivi inclusa l’esistenza del diritto di recesso e
scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
33. Quanto alle indicazioni sulle modalità di consegna, il fatto stesso che i siti omettano qualunque
recapito e non consentano la possibilità di identificare il professionista in modo corretto le rende di
per sé ingannevoli. Né vale al contrario obiettare che nei siti il professionista fa riferimento a
ipotetici tempi medi di consegna. Può infatti agevolmente contro dedursi che l’indicazione vale in
ogni caso a fondare, nel destinatario, un legittimo affidamento a poter fruire dei diritti
contrattualmente previsti ma in realtà di fatto non esercitabili una volta ricevuta la merce per
l’assoluta impossibilità di identificare correttamente l’interlocutore.
34. La pratica risulta pertanto fortemente lesiva dei principi di correttezza e buona fede
fondamentali soprattutto per chi esercita un’attività di vendita a distanza e nel caso di specie
un’attività di vendita on line a prezzi particolarmente convenienti, attività che prevede l’addebito
del prezzo del prodotto all’atto dell’ordine sul sito, ossia prima dell’effettiva disponibilità del bene
acquistato da parte del consumatore.
35. Sulla base di quanto sopra, la pratica commerciale sub B) deve ritenersi scorretta ai sensi degli
articoli 20, 21 comma 1 lettere f) e g), e 22 commi 1 e 4 lettere a), b) ed e) in quanto contraria alla
diligenza professionale ed idonea, a condizionare indebitamente la libertà di scelta del
consumatore medio in relazione alla possibilità di mettersi in contatto con il professionista ed in
ordine alla possibilità di esercitare i diritti contrattuali e/o alla eventuale interruzione del rapporto
contrattuale così come previsti e disciplinati dalle norme a tutela dei consumatori acquirenti.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
36. Ai sensi dell’art. 27, comma 9 del Codice del Consumo con il provvedimento che vieta la
pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
37. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la
giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di
autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il
criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre,
Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).
38. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei
criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27,
comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle
condizioni economiche dell’impresa stessa.
39. Nel caso specifico, peraltro, le condotte di cui trattasi si connotano di particolare gravità in
quanto poste in essere in un periodo di grave crisi economica, per effetto della quale i consumatori
sono indotti a rivolgersi a forme di acquisto di beni (specialmente non di prima necessità)
alternative a quelle tradizionali, nel tentativo di ottenere condizioni economiche meno onerose. In
tale contesto, devono ritenersi particolarmente censurabili le condotte di quei professionisti che
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minano la fiducia dei consumatori nei confronti dell’e-commerce, in quanto potenziale strumento
di sviluppo e di rilancio del sistema produttivo, inducendo gli aspiranti acquirenti ad aderire a
proposte commerciali che hanno un’elevata probabilità di non perfezionarsi con la consegna del
bene o di veder consegnato un bene che per qualità e natura differisce da quello proposto, a fronte
della immediata perdita della disponibilità della somma di denaro corrispondente al prezzo.
40. Con riguardo alla pratica commerciale sub A), nel valutare la gravità della violazione si devono
considerare i) la natura della pratica risultata particolarmente insidiosa; ii) la pluralità dei profili di
ingannevolezza accertati in merito alle caratteristiche ed alla natura dei prodotti offerti; iii) l’ampia
capacità di diffusione della pratica, atteso il crescente ricorso all’e-commerce da parte dei
consumatori; iv) l’entità del pregiudizio economico causato ai consumatori, specie in
considerazione delle modalità di addebito del prezzo che avviene alla conferma dell’ordine.
41. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la
pratica è stata posta in essere almeno dal mese febbraio 2014 e fino a maggio 2014 1.
42. Sulla base di tali elementi, in relazione alla pratica sub. A) si ritiene congruo determinare
l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Newwfsf Niw 50.000 €
(cinquantamila euro).
43. Con riguardo alla pratica commerciale sub B) nel valutare la gravità della violazione si devono
considerare i) la natura della pratica che di fatto non consente l’esercizio dei diritti contrattuali e
mina in radice la fiducia nello strumento dell’e-commerce; ii) l’ampia capacità di diffusione della
pratica, atteso il crescente ricorso all’e-commerce da parte dei consumatori.
44. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la
pratica è stata posta in essere almeno dal mese di febbraio 2014 e fino a maggio 2014 2.
45. Sulla base di tali elementi, in relazione alla pratica sub. B) si ritiene congruo determinare
l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile Sig. Newwfsf Niw in 50.000 €
(cinquantamila euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub A) deve
ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, commi 1, lettere a) e b), 2, lettera a), 23, comma 1,
lettera b), 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza
professionale ed idonea, mediante la diffusione di indicazioni ingannevoli e l’omissione di
informazioni rilevanti, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del
consumatore medio in relazione alle effettive caratteristiche dei prodotti offerti;
RITENUTO, altresì, in conformità al parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub B)
risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 comma 1, lettere f) e g), e 22, commi 1 e 4, lettere a),
b) ed e), in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante condotte omissive od
ostruzionistiche, a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in
relazione all’esercizio di diritti contrattuali e/o alla eventuale interruzione del rapporto
contrattuale;
1 Data nella quale è stato reso effettivo il provvedimento cautelare deliberato dall’Autorità del 7 maggio 2014 impedendo
l’accesso al sito web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio
italiano.
2 Data nella quale è stato reso effettivo il provvedimento cautelare deliberato dall’Autorità del 7 maggio 2014 impedendo
l’accesso al sito web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio
italiano.
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DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in
essere dal Sig. Newwfsf Niw, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una
pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, commi 1, lettere a), e b), e 2, lettera a),
23, comma 1, lettera b), 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o
continuazione;
b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in
essere dal Sig. Newwfsf Niw, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una
pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere f) e g), e 22, commi 1 e 4,
lettere a), b) ed e), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
c) di irrogare al Sig. Newwfsf Niw, relativamente alla pratica sub A), una sanzione amministrativa
pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro);
d) di irrogare al Sig. Newwfsf Niw, relativamente alla pratica sub B), una sanzione amministrativa
pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro).
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e d), per gli operatori con sede legale
all’estero, devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente
provvedimento, effettuando un bonifico al seguente codice il bonifico al seguente codice IBAN:
IT04A0100003245348018359214, indirizzo BIC: BITAITRRENT.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo in caso di inottemperanza alla presente
delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per
un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in considerazione della natura dell’illecito
e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi
i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni
dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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PS9478 - QINGHXIA CHEN-PRODOTTI MULTIMARCA CONTRAFFATTI
Provvedimento n. 25185
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 novembre 2014;
SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive
modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO l’art.1, comma 6, del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n 21 in base al quale il
massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di 5.000.000 euro già stabilito
dall’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso
Decreto Legislativo n. 21/2014;
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento),
adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012, successivamente sostituito dal
“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa,
pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole
vessatorie” (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 5 giugno
2014;
VISTO il proprio provvedimento del 7 maggio 2014, con il quale è stata deliberata la adozione
della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. Sig. Qinghxia Chen, in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del
Consumo, titolare nonché registrant di14 nomi a dominio utilizzati per la promozione e vendita di
prodotti di rinomati marchi contraffatti.
2. Adoc, associazione di consumatori, e Indicam, istituto contromarca per la lotta alla
contraffazione, in qualità di segnalanti.
II. LE PRATICHE COMMERCIALI
3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista che, attraverso
diversi siti internet riconducibili a 14 nomi a dominio prospettava ai consumatori italiani la
possibilità di acquistare on-line abbigliamento, scarpe ed accessori di marca originali.
4. In particolare si tratta dei 14 nomi a dominio, qui di seguito elencati:
- www.hoganoutletonlineit.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.252
- www.borsaalvieromartini.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25 ;
- www.carreralunettesfr.org attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.ffnsite.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.frchanelpascher.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.hoganoutletonlineit.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
- www.jordan-pascherfr.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
- www.louisvuittonpascherfr.org attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
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- www.mbtbilligde.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.monclerjackensoutlet.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
- www.moncleroutletfrance.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
- www.monclerpascherfr.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.uggs-pascherfr.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.xtremeadmin.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
5. Nelle segnalazioni pervenute si evidenzia che le informazioni presenti sui 14 siti di cui al punto
4) risulterebbero idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad assumere una decisione di
natura commerciale che diversamente non avrebbero preso. Complessivamente i prodotti
pubblicizzati nei 14 domini internet propongono ai consumatori italiani l’acquisto, a prezzi
particolarmente convenienti, di capi di abbigliamento, accessori quali borse, cinte e occhiali
nonché scarpe delle seguenti marche: Hogan, Moncler, Louis Vuitton, Carrera e Alviero Martini.
6. I 14 domini internet in questione, per la struttura e l’impostazione grafica si presentavano come
degli outlet multimarca di grandi marchi italiani che consentivano di effettuare acquisti con diverse
monete a prezzi particolarmente convenienti. Tutti i domini internet su citati presentavano le
offerte dei prodotti ivi pubblicizzati in varie lingue compreso l’italiano. Tutti i 14 domini internet
risultavano molto simili fra loro, sia dal punto di vista grafico, che nella disposizione delle parti
che caratterizzano il c.d. “look & feel”. In tutti i domini si osservava nella parte alta delle diverse
pagine la presenza di un banner e di una serie di bandierine dalle quali era possibile accedere alle
informazioni nelle varie lingue. L’ordine ed il numero delle bandierine variava da sito a sito ma la
posizione era sempre, come su indicato, nella parte alta delle varie pagine. Le pagine presentavano
una lista di marchi che risultava diversa da sito a sito, caratterizzata però da layout, colore e
carattere molto simili. Sui siti gli acquisti si potevano effettuare non solo in Euro ma con diverse
monete.
7. La circostanza che in realtà si trattava di prodotti contraffatti emerge dalla segnalazione
dell’associazione INDICAM, che, a fronte di lamentele di vari consumatori che avevano
acquistato prodotti sui siti di cui trattasi, afferma di aver proceduto attraverso i propri tecnici, ad
una puntuale verifica di tutti i siti indicati, per determinare se proponessero prodotti originali
acquistati nel mercato parallelo. La segnalazione evidenzia che i siti in questione, per il loro
allestimento e la grafica utilizzata, riportano infatti numerose immagini tratte dai siti ufficiali,
possono facilmente trarre in inganno i consumatori e portarli ad effettuare un acquisto nella
convinzione di comprare un prodotto originale ad un prezzo outlet, circostanza che, non è risultata
corrispondente al vero.
8. Ciò premesso, in data 17 aprile 2014, è stato avviato il procedimento istruttorio PS9478,
contestando al professionista le seguenti pratiche:
a) Vendita di prodotti contraffatti
9. Attraverso i 14 domini internet di cui al punto 4), il professionista avrebbe fornito informazioni
ingannevoli in ordine alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti offerti in
vendita facendo presumere, contrariamente al vero, di essere un distributore ufficiale dei vari
brand ed utilizzando illecitamente i relativi marchi senza aver ottenuto la necessaria
autorizzazione. Tale comportamento si rileva idoneo ad arrecare pregiudizio, oltre che dei
consumatori acquirenti, anche delle microimprese del settore di riferimento.
Tale condotta potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli art. 20, 21,
commi 1, lettere a) e b), e 2, lettera a), e 23, comma 1, lettere b) e n).
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b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i diritti del
consumatore previsti nella fase post vendita
10. In violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere f) e g), e 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e),
il professionista avrebbe omesso di indicare sui 14 domini internet la propria identità ed indirizzo
geografico unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita
incluso il diritto di sostituzione e/o rimborso ed ivi inclusa l’esistenza del diritto di recesso e
scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
11. Sui siti risultavano assenti tutte le informazioni relative al diritto di recesso e di ripensamento
oltre che le informazioni in merito all’esistenza della garanzia legale obbligatoria ai sensi dell’art.
130 e seguenti del Codice del Consumo. I siti non indicavano, poi, alcun indirizzo geografico
preciso e/o identità dei professionisti a cui gli acquirenti potessero rivolgersi in caso di reclami.
c) Mancata prestazione della garanzia legale di conformità
12. Il professionista, inoltre, proponendo prodotti contraffatti, che per loro natura non possono
essere protetti dalla garanzia della casa madre, ha disatteso completamente la disciplina in materia
di garanzia legale di conformità di cui al Titolo III, Parte IV, del Codice del Consumo, secondo la
quale, in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si
manifesti entro 2 anni dalla consegna stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore,
al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero, in
subordine (nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 130), ad una adeguata riduzione del prezzo od
alla risoluzione del contratto. Trattandosi nel caso di specie, di un prodotto contraffatto venduto
per originale al consumatore di fatto è precluso l’esercizio di ogni suo diritto e pertanto il
comportamento descritto potrebbe integrare una violazione degli artt. 20, 24 e 25, comma 1, lettera
d), del Codice del Consumo.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
13. L’Autorità, con delibera adottata nella riunione del 7 maggio 2014, ha disposto che, ai sensi
dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, il Sig
Qinghxia Chen sospendesse ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei 14 domini internet
accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano.
14. Con la stessa delibera, l’Autorità ha disposto, ai sensi degli artt. 14, comma 3, 15, comma 2 e
16, comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che i soggetti di cui alle stesse norme,
che rendevano accessibile i domini internet individuati al punto 4), precludessero, in caso di
mancata ottemperanza dal parte del Sig Qinghxia Chen, le richieste di accesso a tali domini
provenienti da utenti connessi ad internet dal territorio italiano.
15. Non avendo il Sig Qinghxia Chen partecipato in alcun modo al procedimento che ha portato
all’adozione da parte dell’Autorità del provvedimento di sospensione cautelare delle pratiche di
cui trattasi, l’Autorità ha richiesto la diretta collaborazione dei militari del Gruppo Antitrust del
Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 6, per rendere esecutivo il provvedimento cautelare.
16. Nello specifico, è stato richiesto ai militari del Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela
Mercati della Guardia di Finanza di provvedere ad ogni attività necessaria a far si che i soggetti di
cui agli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, che rendevano accessibile i 14 domini internet impedissero l’accesso ai medesimi siti web
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da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio
italiano.
17. Il provvedimento è stato reso esecutivo in data 15 maggio 2014.
18. In data 6 ottobre 2014, è stato comunicato alle Parti il termine di conclusione della fase
istruttoria.
2) Le evidenze acquisite
19. La circostanza che in realtà si tratta di prodotti contraffatti emerge dalla segnalazione
dell’associazione INDICAM, che ha inoltrato all’Autorità le denunce dei titolari dei marchi, i
quali, a fronte di lamentele di vari consumatori che avevano acquistato prodotti sui siti di cui
trattasi, afferma di aver proceduto attraverso i propri tecnici, ad una puntuale verifica di tutti i siti
indicati, per determinare se proponessero prodotti originali acquistati nel mercato parallelo. La
segnalazione evidenzia che i siti in questione, per il loro allestimento e la grafica utilizzata,
riportano infatti numerose immagini tratte dai siti ufficiali dei prodotti offerti in vendita, possono
facilmente trarre in inganno i consumatori e portarli ad effettuare un acquisto nella convinzione di
comprare un prodotto originale ad un prezzo outlet, circostanza che, non è risultata corrispondente
al vero.
20. Già nella home page dei seguenti 14 siti:
- www.hoganoutletonlineit.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.252
- www.borsaalvieromartini.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25 ;
- www.carreralunettesfr.org attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.ffnsite.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.frchanelpascher.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.hoganoutletonlineit.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
- www.jordan-pascherfr.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
- www.louisvuittonpascherfr.org attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.mbtbilligde.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.monclerjackensoutlet.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
- www.moncleroutletfrance.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
- www.monclerpascherfr.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.uggs-pascherfr.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.xtremeadmin.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
scorrono in super le immagini e le fotografie tratte dai siti ufficiali di: Hogan, Moncler, Louis
Vuitton, Carrera e Alviero Martini e si può accedere a tutto il catalogo di prodotti attualmente in
vendita risparmiando dal 50% al 70% sul prezzo ufficiale di listino.
21. L’Associazione dei consumatori ha segnalato, nella denuncia presentata all’Autorità, che la
struttura dei siti di cui al punto 4 del presente atto ha indotto numerosi consumatori ad effettuare
acquisti sul presupposto di comprare prodotti originali ad un prezzo outlet, prodotti che in realtà
sono poi risultati essere contraffatti. Sempre secondo la segnalazione dell’Adoc le informazioni
contenute nei siti di cui trattasi in merito ai diritti riconosciuti agli acquirenti dal Codice del
Consumo risultano non corrette, sia in merito alla fase post vendita, ovvero alla garanzia sul
prodotto, che in merito all’esercizio del diritto di recesso e di ripensamento. Infatti, all’interno dei
siti segnalati vengono fornite informazioni confuse sulle modalità di resa del prodotto e di
ripensamento e non vengono rese note le informazioni sull’esistenza della garanzia legale
obbligatoria ai sensi degli artt. 130 e seguenti del Codice del Consumo. I domini internet non
indicano, poi, alcun indirizzo geografico e/o identità del professionista a cui potersi rivolgere in
caso di reclami.
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BOLLETTINO N. 46 DEL 1 D I C E M B R E 2 0 1 4
3) Le argomentazioni difensive della Parte
22. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, nonché a seguito del provvedimento
cautelare adottato dall’Autorità nella sua adunanza del 7 maggio 2014, il Sig. Qinghxia Chen,
titolare dei domini internet attestati su 14 nomi a dominio oggetto del procedimento, non ha in
alcun modo partecipato al procedimento stesso, né ha depositato memorie difensive, né ha
provveduto a trasmettere la richiesta relazione in merito alle misure intraprese per adempiere a
quanto deliberato dall’Autorità con il citato provvedimento cautelare.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
23. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo
internet, in data 6 ottobre 2014, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
24. Con parere pervenuto in data 6 novembre 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica
commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, commi 1, lettere a), b), f) e g), e
2, lettera a), 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), 23, comma 1, lettera b), 24 e 25, comma 1, lettera
d), del Codice del Consumo sulla base delle seguenti considerazioni:
- la pratica commerciale è stata diffusa tramite internet ed è pertanto idonea a raggiungere gruppi
ampi di consumatori, attesa la natura dei prodotti pubblicizzati, trattandosi di articoli "griffati", che
vengono offerti al pubblico in modalità outlet, ha ricadute su un numero elevato di destinatari in
ragione del loro interesse, a vario titolo, ad accedere all'acquisto, apparentemente sul sito web del
titolare del marchio dei prodotti pubblicizzati a prezzi particolarmente vantaggiosi;
- in tale ambito, risulta dirimente per la configurazione delle pratiche commerciali come scorrette
anche la circostanza che il consumatore medio non viene adeguatamente informato sulla natura e
le caratteristiche dei prodotti pubblicizzati, nonché sui diritti previsti a tutela dell’acquirente nella
fase di post-vendita e sulla garanzia legale di conformità dei prodotti;
- il professionista nel promuovere i prodotti in questione ha utilizzato immagini sui siti web che,
per allestimento e grafica, costituiscono dei clone dell'originale. Ha utilizzato una denominazione
dei siti idonea a catturare soprattutto l'attenzione del consumatore medio lasciando intendere che si
potessero acquistare sugli indicati siti i prodotti pubblicizzati ad un prezzo outlet particolarmente
conveniente;
- tenuto conto che non ogni omissione informativa acquisisce rilevanza ai fini del giudizio di
scorrettezza delle pratiche commerciali segnalate si rileva che, nel caso di specie, il messaggio
pubblicitario, diffuso in un periodo di riconosciuta crisi economica, è risultato tanto "appetibile",
quanto fuorviante, in ogni caso, tale da indurre in errore i destinatari dello stesso o, meglio, da
condizionarne l'orientamento nella prospettiva di un acquisto a basso costo di un prodotto solo in
apparenza originale.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
25. Il procedimento in oggetto è diretto ad accertare l’eventuale scorrettezza delle pratiche
commerciali su descritte poste in essere dal professionista, consistenti nella vendita on line ai
consumatori italiani di prodotti di abbigliamento, scarpe ed accessori di marca, contraddistinti da
famosi brand, presentati come prodotti originali e risultati in realtà prodotti contraffatti.
26. Ciò premesso, si rileva che le fattispecie descritte nel precedente punto II, lettere a), b) e c),
costituiscono due distinte pratiche commerciali scorrette, singolarmente ed autonomamente
valutabili. La pratica c), nel caso di specie, risulta assorbita nella pratica a), tenuto conto che
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 DICEMBRE 2014
l’acquisto di un prodotto non originale non consente in alcun modo agli acquirenti di poter
usufruire né della garanzia legale, in quanto comunque il prodotto eventualmente sostituito sarà
sempre non originale, né tanto meno della garanzia di conformità del produttore, in quanto i beni
venduti sui siti de quo non rientrano nel novero di quelli prodotti dal titolare del marchio. Le
pratiche di cui trattasi si presentano come strutturalmente autonome sia in ragione della fase del
rapporto di consumo cui attengono, sia in ragione delle modalità di coartazione della volontà del
consumatore.
a) Vendita di prodotti contraffatti
27. Con specifico riguardo alla vendita di prodotti di abbigliamento, scarpe ed accessori di marca,
contraddistinti da famosi brand, presentati come prodotti originali e risultati in realtà prodotti
contraffatti attraverso domini internet attestati sui seguenti 14 nomi a dominio:
- www.hoganoutletonlineit.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.252
- www.borsaalvieromartini.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25 ;
- www.carreralunettesfr.org attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.ffnsite.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.frchanelpascher.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.hoganoutletonlineit.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
- www.jordan-pascherfr.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.louisvuittonpascherfr.org attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.mbtbilligde.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.monclerjackensoutlet.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.moncleroutletfrance.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
- www.monclerpascherfr.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.uggs-pascherfr.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
- www.xtremeadmin.com attualmente attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
si rileva che, dagli atti acquisiti in istruttoria è risultato che il professionista, mediante i citati
domini internet, ha fornito informazioni ingannevoli in merito alla reale natura ed alle
caratteristiche dei prodotti offerti in vendita facendo presumere al potenziale acquirente, di poter
acquistare on-line prodotti di marca originali risultati in realtà contraffatti.
28. La percezione che i prodotti venduti fossero prodotti originali di famose marche: quali Hogan,
Moncler. Louis Vuitton, Alviero Martini, ecc. era avvalorata dalla struttura dei siti oltre al fatto che
le informazioni ivi presenti e le immagini relative ai diversi prodotti risultavano già di per sé
idonee ad indurre in errore i visitatori in quanto tratte dai siti ufficiali dei produttori dei relativi
marchi. A ciò si aggiunga che, anche il prezzo dei prodotti proposti in vendita si poneva in linea
con i prezzi outlet dei medesimi prodotti amplificando, pertanto, ulteriormente la percezione dei
destinatari di essere entrati in siti outlet di articoli originali e non certamente in siti che vendevano
prodotti non originali come poi risultato agli atti.
29. Si evidenzia che in nessuna parte dei vari domini si può evincere che i prodotti offerti in
vendita non sono originali; i vari siti sono invece strutturati per indurre i visitatori a ritenere di
essere entrati in un sito che vende prodotti di marca a prezzi outlet. Inoltre, i siti de quo
riportavano le varie indicazioni in diverse lingue e consentivano la possibilità di acquistare i
prodotti on line con diverse monete, con ciò avvalorando ulteriormente la percezione che il prezzo
particolarmente conveniente potesse derivare dalla circostanza che si trattasse di un distributore di
prodotti originali on line a livello mondiale che poteva pertanto sfruttare gli indubbi vantaggi
derivanti dalla globalizzazione dei mercati in un periodo di profonda crisi economica.
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30. È evidente, inoltre, che trattandosi di prodotti non originali è stata di fatto preclusa agli
acquirenti la possibilità di poter usufruire della prestazione della garanzia legale e di conformità. Il
Titolo III, Parte IV, del Codice del Consumo, prevede infatti, che in caso di difetto di conformità
esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro due anni dalla consegna
stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore, al ripristino, senza spese, della
conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero, in subordine (nei casi previsti dal
comma 7 dell’art. 130), ad una adeguata riduzione del prezzo od alla risoluzione del contratto.
31. Trattandosi, nel caso di specie, di prodotti contraffatti venduti per originali al consumatore, di
fatto è stato precluso l’esercizio di ogni suo diritto in quanto i prodotti di cui trattasi per loro natura
non possono essere protetti dalla garanzia della casa madre.
32. La pratica commerciale in contestazione appare particolarmente insidiosa nella sua idoneità ad
alterare le scelte dei consumatori ed a trarli in inganno, in quanto la struttura ed in particolare la
grafica utilizzata nei siti di riferimento era idonea ad ingenerare nei consumatori la convinzione di
poter acquistare un prodotto originale ad un prezzo outlet.
33. Sulla base di quanto esposto, la pratica commerciale sub A) deve, ritenersi scorretta ai sensi
degli articoli 20, 21, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettera a), e 23, comma 1, lettera b), in quanto
contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di indicazioni non veritiere
e l’omissione di informazioni rilevanti sulla natura e la qualità dei prodotti pubblicizzati, a falsare
in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle
caratteristiche dei prodotti ed alla concreta possibilità di vedersi consegnare capi di abbigliamento
e calzature originali così come raffigurati nei siti ed offerti in vendita.
34. In tale contesto, ai fini del giudizio di ingannevolezza, assume insanabile rilevanza l’omissione
da parte del professionista di tutte le specificazioni necessarie a rendere oggettivamente
intelligibile nella sua effettiva portata l’offerta pubblicizzata.
b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i diritti del
consumatore previsti nella fase post vendita
35. In merito alle omissioni relative all’identità del professionista ed alle omissioni relative ai
diritti spettanti agli acquirenti sulla base delle previsioni del Codice del Consumo, si rileva che il
professionista avrebbe omesso di indicare nei domini internet oggetto del procedimento l’indirizzo
geografico unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita
incluso il diritto di sostituzione e/o rimborso ed ivi inclusa l’esistenza del diritto di recesso e
scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
36. Quanto alle indicazioni sulle modalità di consegna, il fatto stesso che i siti omettevano
qualunque recapito e non consentivano la possibilità di identificare il professionista in modo
corretto le rende di per sé ingannevoli. Né vale al contrario obiettare che nei siti il professionista fa
riferimento a ipotetici tempi medi di consegna. Può infatti agevolmente controdedursi che
l’indicazione vale in ogni caso a fondare, nel destinatario, un legittimo affidamento a poter fruire
dei diritti contrattualmente previsti ma in realtà di fatto non esercitabili una volta ricevuta la merce
per l’assoluta impossibilità di identificare correttamente l’interlocutore.
37. Sul punto si consideri che il procedimento de quo ha preso le mosse dalla segnalazione
dall’associazione Indicam, la quale, accogliendo i reclami dei titolari dei marchi e recependo le
numerose lamentele di acquirenti, ha avviato una serie di controlli ed ha verificato che i prodotti
venduti sui siti oggetto del procedimento erano prodotti contraffatti e, pertanto, privi della
possibilità di godere delle garanzie riconosciute per legge dal produttore al compratore.
38. La pratica risulta pertanto fortemente lesiva dei principi di correttezza e buona fede
fondamentali soprattutto per chi esercita un’attività di vendita a distanza e nel caso di specie
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un’attività di vendita on line a prezzi particolarmente convenienti, attività che prevede l’addebito
del prezzo del prodotto all’atto dell’ordine sul sito, ossia prima dell’effettiva disponibilità del bene
acquistato da parte del consumatore.
39. Sulla base di quanto sopra, la pratica commerciale sub B) deve ritenersi scorretta ai sensi degli
articoli 20, 21, comma 1, lettere f) e g), e 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), in quanto contraria
alla diligenza professionale ed idonea, a condizionare indebitamente la libertà di scelta del
consumatore medio in relazione alla possibilità di mettersi in contatto con il professionista ed in
ordine alla possibilità di esercitare i diritti contrattuali e/o alla eventuale interruzione del rapporto
contrattuale così come previsti e disciplinati dalle norme a tutela dei consumatori acquirenti.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
40. Ai sensi dell’art. 27, comma 9 del Codice del Consumo con il provvedimento che vieta la
pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
41. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la
giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di
autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il
criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre,
Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).
42. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei
criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27,
comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle
condizioni economiche dell’impresa stessa.
43. Nel caso specifico, peraltro, le condotte di cui trattasi si connotano di particolare gravità in
quanto poste in essere in un periodo di grave crisi economica, per effetto della quale i consumatori
sono indotti a rivolgersi a forme di acquisto di beni (specialmente non di prima necessità)
alternative a quelle tradizionali, nel tentativo di ottenere condizioni economiche meno onerose. In
tale contesto, devono ritenersi particolarmente censurabili le condotte di quei professionisti che
minano la fiducia dei consumatori nei confronti dell’e-commerce, in quanto potenziale strumento
di sviluppo e di rilancio del sistema produttivo, inducendo gli aspiranti acquirenti ad aderire a
proposte commerciali che hanno un’elevata probabilità di non perfezionarsi con la consegna del
bene o di veder consegnato un bene che per qualità e natura differisce da quello proposto, a fronte
della immediata perdita della disponibilità della somma di denaro corrispondente al prezzo.
44. Con riguardo alla pratica commerciale sub A), nel valutare la gravità della violazione si devono
considerare i) la natura della partica risultata particolarmente insidiosa; ii) la pluralità dei profili di
ingannevolezza accertati in merito alle caratteristiche ed alla natura dei prodotti offerti; iii) l’ampia
capacità di diffusione della pratica, atteso il crescente ricorso all’e-commerce da parte dei
consumatori; iv) l’entità del pregiudizio economico causato ai consumatori, specie in
considerazione delle modalità di addebito del prezzo che avviene alla conferma dell’ordine.
45. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la
pratica è stata posta in essere almeno dal mese febbraio 2014 e fino a maggio 2014 1.
1 Data nella quale è stato reso effettivo il provvedimento cautelare deliberato dall’Autorità del 7 maggio 2014 impedendo
l’accesso al sito web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio
italiano.
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BOLLETTINO N. 46 DEL 1 D I C E M B R E 2 0 1 4
46. Sulla base di tali elementi, in relazione alla pratica sub. A) si ritiene congruo determinare
l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig Qinghxia Chen 50.000 €
(cinquantamila euro).
47. Con riguardo alla pratica commerciale sub B) nel valutare la gravità della violazione si devono
considerare i) la natura della pratica che di fatto non consente l’esercizio dei diritti contrattuali e
mina in radice la fiducia nello strumento dell’e-commerce; ii) l’ampia capacità di diffusione della
pratica, atteso il crescente ricorso all’e-commerce da parte dei consumatori.
48. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la
pratica è stata posta in essere almeno dal mese di febbraio 2014 e fino a maggio 2014 2.
49. Sulla base di tali elementi, in relazione alla pratica sub. B) si ritiene congruo determinare
l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile Sig Qinghxia Chen in 50.000 €
(cinquantamila euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub A) deve
ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, commi 1, lettere a), e b), e 2, lettera a), 23, comma
1, lettera b), 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza
professionale ed idonea, mediante la diffusione di indicazioni ingannevoli e l’omissione di
informazioni rilevanti, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del
consumatore medio in relazione alle effettive caratteristiche dei prodotti offerti;
RITENUTO, altresì, in conformità al parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub B)
risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere f) e g), e 22, commi 1 e 4, lettere a),
b) ed e), in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante condotte omissive od
ostruzionistiche, a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in
relazione all’esercizio di diritti contrattuali e/o alla eventuale interruzione del rapporto
contrattuale;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in
essere dal Sig Qinghxia Chen, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una
pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere a), e b), e 2, lettera a),
23, comma 1, lettera b), 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o
continuazione;
b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in
essere dal Sig Qinghxia Chen, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una
pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere f) e g), e 22, commi 1 e 4,
lettere a), b) ed e), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
c) di irrogare al Sig Qinghxia Chen, relativamente alla pratica sub A), una sanzione amministrativa
pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro);
2 Data nella quale è stato reso effettivo il provvedimento cautelare deliberato dall’Autorità del 7 maggio 2014 impedendo
l’accesso al sito web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio
italiano.
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d) di irrogare al Sig. Qinghxia Chen, relativamente alla pratica sub B), una sanzione
amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro).
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e d), per gli operatori con sede legale
all’estero, devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente
provvedimento, effettuando un bonifico al seguente codice il bonifico al seguente codice IBAN:
IT04A0100003245348018359214, indirizzo BIC: BITAITRRENT.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo in caso di inottemperanza alla presente
delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per
un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in considerazione della natura dell’illecito
e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi
i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, o vvero
può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del
Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi
giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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PS9367 - VENDITE ONLINE - SETELEFONANDO
Avviso di adozione di provvedimento di chiusura del procedimento
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Informativa di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, ai sensi dell’articolo 19,
comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti,
clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato con delibera dell’Autorità del 5 giugno
2014, in relazione al procedimento PS9367 – Vendite online – Setelefonando.
Il citato procedimento si è concluso con il provvedimento n. 25157, adottato dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato in data 22 ottobre 2014 e pubblicato sul Bollettino settimanale
dell’Autorità n. 43 del 10 novembre 2014, con il quale è stata deliberata la scorrettezza delle
pratiche commerciali contestate alle Parti, Setelefonando S.r.l., Nicu Madalin Dascalu e Alexandru
Fuscus Chirica con la comunicazione di avvio prot. n. 0028186 del 28 maggio 2014.
La pubblicazione del presente avviso sul Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, comma 2
del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri ai tentativi di trasmissione a mezzo
Raccomandate A.R., delle comunicazioni della decisione prot.i n. 0051206, 0051208 e 0051210,
tutti del 31 ottobre 2014. Nel caso di specie, infatti, l’operatore postale non ha potuto recapitare
nessuno dei tre plichi sopra richiamati, in ragione della irraggiungibilità dei destinatari presso gli
indirizzi risultanti dai pubblici registri.
Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare
la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento
PS9367.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BOLLETTINO N. 46 DEL 1 DICEMBRE 2014
PS8949 – ABBANONA SERVIZI IDRICI
Avviso di avvio di procedimento
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Informativa di avvio dell’istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento
pervenute, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia
di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei
consumatori nei contratti, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento) adottato con delibera
dell’Autorità del 5 giugno 2014, in relazione al procedimento PS8949.
I. LE PARTI ]
Abbanoa S.p.a., in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, recante “Codice del Consumo”. La società
opera nel settore idrico.
L’associazione di consumatori Adiconsum Sardegna, in qualità di segnalante
II. LE PRATICHE COMMERCIALI
La società Abbanoa s.p.a., nell’esercizio della propria attività, avrebbe posto in essere tre distinte
pratiche commerciali scorrette consistenti:
A) nell’omissione da parte del professionista di una qualunque forma di comunicazione circa
l’entrata in vigore di nuove tariffe con efficacia retroattiva a far data dal 2011, fattispecie che
integrerebbe una violazione ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo;
B) nella reiterata fatturazione sulla base di consumi presunti, con addebito di servizi non prestati,
quali ad esempio i servizi di depurazione, fattispecie che costituirebbe una violazione degli artt. 20
e 21, comma 1 lett. d) e comma 2, lett. b) del Codice del Consumo;
C) nella minaccia dell’interruzione del servizio idrico a fronte di fatture contestate o prescritte,
nonché in presenza di procedure di conciliazione, fattispecie che integrerebbe una violazione degli
artt. 24 e 25, lett. e) del Codice del Consumo.
III. AVVISO
Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di
intervento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento che, con comunicazione del 22 ottobre 2014,
Prot. n. 49583, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Professionista, volto ad
accertare l’eventuale violazione dei citati articoli del Codice del Consumo.
Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso,
inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’articolo 10
del Regolamento.
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BOLLETTINO N. 46 DEL 1 D I C E M B R E 2 0 1 4
Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al procedimento in questione, si
prega di citare la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale Tutela del Consumatore
ed il riferimento PS8949.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Autorità garante
della concorrenza e del mercato
Bollettino Settimanale
Anno XXIV- N. 46 - 2014
Coordinamento redazionale
Giulia Antenucci
Redazione
Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Francesca Melchiorri,
Valerio Ruocco, Simonetta Schettini
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistico e Ispezioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256
Web: http://www.agcm.it
Realizzazione grafica
Area Strategic Design