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RANERI
EUGENIO
consigliere comunale
PEC: [email protected]
Taormina lì 24 marzo 2014
A S. E. Prefetto di Messina
[email protected]
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e Della Funzione Pubblica
Ufficio Ispettivo Vigilanza e Controllo
[email protected]
[email protected]
Dott. Scarcella Vincenzo
nella qualità di Segretario Generale delle sedute
e p.c. :
Al
Sindaco Comune di Taormina
Al Presidente del Consiglio Comunale
[email protected]
LL.SS.
Oggetto: Richiesta attività ispettiva e di supporto per annullamento della
Delibera n. 16, adottata dal Consiglio comunale di Taormina in data 11 marzo
2014 ed avente per oggetto: “Verifica del percorso di liquidazione dell’Azienda
Servizi Municipalizzati (A.S.M.) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio
comunale e conseguente revoca dell’attuale liquidatore ”.
Il sottoscritto Raneri Eugenio, nato a Taormina, il 16.04.1947 ed ivi residente in Via Madonna
delle Grazie n. 7 e con domicilio in Via della Chiusa n. 11, 980398 Taormina, n. q. di consigliere
comunale, riguardo la richiesta indicata in epigrafe rassegna le proprie censure agli argomenti che
seguono.
Premette che :
1. La presente viene sottoscritta per condivisione e adesione dai consiglieri comunali:
9 Composto Giuseppe nato a Milazzo il 20.10.1964 e residente a Taormina in Via
Leonardo da Vinci n. 48, 98039 Taormina, Cell.: 3357432515, ee-mail:
[email protected];
9 D’Urso Fabio, nato a Messina il 23.06.1971 e residente in Via Nino Bixio Is. 115
98123 Messina, Cell.: 3351459078, e-mail: [email protected];
componenti tutti, il Gruppo consiliare “Insieme si Può”;
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Cell.: 3331390993 e-mail: [email protected]
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2. ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio comunale di Taormina, nel periodo
amministrativo 2008 - 2013, e sull’argomento in parola ha seguito l’iter delle vicende
dell’Azienda municipalizzata (A.S.M.) e in particolare quelle relative alla liquidatela;
3. con Delibera di Consiglio comunale n. 36 del 22.09.2011, avente per oggetto: “
Scioglimento e messa in liquidazione dell’Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.) “ il
Consiglio individuava il percorso di liquidazione dell’Azienda (A.S.M.) nel seguito
riportato:
…… APPROVARE la riorganizzazione complessiva dei servizi ad oggi affidati e svolti da
A.S.M. e per conseguenza:
a) disporre lo scioglimento e messa in liquidazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati di
Taormina, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 64 e 64 bis dello Statuto di A.S.M.,
secondo le modalità di seguito descritte:
b) disporre la revoca degli organi dell'A.S.M. e precisamente: "Consiglio di
Amministrazione" e "Direttore Generale facente funzione";
c) Contestualmente, a norma dell'art.64 bis dello Statuto di A.S.M., disporre l'affidamento
delle operazioni di liquidazione a un liquidatore che operi in base alle disposizioni previste
dal Codice Civile e dal D.P.R. n. 902 del 4/10/1986 in quanto compatibile;
d) di individuare il Liquidatore nella persona del dott. Cesare Tajana, nato a Lucca (Lu) il
05/03/1963, avendone le caratteristiche tecnico-gestionali ed i titoli per condurre il
processo di liquidazione, essendo anche in possesso della laurea in Economia e Commercio
e dell'abilitazione all'esercizio della professione; nonché dei requisiti previsti dai commi 2.2
e 2.3 dell'art.25 dello Statuto di A.S.M. e tenuto conto che ha già collaborato con questo
Ente nella qualità di Presidente dell'Organo di Revisione e che nelle sue funzioni è stato
apprezzato per le qualità professionali dimostrate.
e) conferire al Liquidatore i poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto di A.S.M. – che
sinteticamente sono quelli del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale - e
assegnare ad esso il trattamento economico e normativo del Direttore Generale, previsto
dall'art.28 dello Statuto Aziendale, ridotto del 10%, previa presentazione della parcella,
vistata dall'Ordine di appartenenza per la sua prima liquidazione;
f) il Consiglio Comunale nell'indicare i Servizi che dovranno ritornare al comune, sentito il
Liquidatore, dovrà prevederne le priorità e i tempi;
e contestualmente
g) dare mandato all'Organo di liquidazione dell'A.S.M., unitamente alla apposita
Commissione Consiliare da nominare a norma di Regolamento, ciascuno per le rispettive
competenze, di procedere alla formulazione di accordi con le organizzazioni sindacali,
finalizzati al reperimento di soluzioni per assicurare la continuità occupazionale del
personale dell'A.S.M., nel rispetto delle normative vigenti, nell'ottica di una diversa e
migliore organizzazione generale dei servizi, secondo le forme legali più idonee, incluse
quelle che possano prevedere esternalizzazioni e da sottopone al Consiglio Comunale;
h) una volta definita la fase di confronto sindacale, dare mandato all'Organo di
liquidazione dell'A.S.M., di sottoporre al Consiglio Comunale, le soluzioni amministrative
più adeguate, al fine di prevedere l'articolazione dei servizi, predisponendo gli atti nelle
forme ritenute più idonee e tali da assicurare:
1. il reimpiego del personale dell'A.S.M nel rispetto delle normative vigenti;
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2. l'efficacia e l'efficienza dei servizi in favore della collettività,
3. la redditività dei servizi;
4. l'economicità per l'Ente comunale;
e, successivamente, sottoscrivere i Contratti di Servizio;
ONERARE l'Organo di liquidazione dell'A.S.M. a voler ricondurre quanto al bilancio consuntivo
2010, dopo le opportune verifiche, nell'ambito del progetto generale di liquidazione da sottoporre al
Consiglio Comunale attraverso report dei centri di costo per servizi. L' Organo di liquidazione
dell'A.S.M. dovrà altresì:
ƒ
ƒ
individuare le passività e le attività utili alla predisposizione del bilancio provvisorio di
liquidazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
relazionare al Consiglio Comunale della sua attività a richiesta di ogni singolo consigliere
comunale e comunque ogni tre mesi;
Il liquidatore potrà essere revocato in caso di inosservanza di quanto previsto nel presente atto
e comunque per giusta causa o per giustificato motivo.
ONERARE inoltre, il Sig. Dirigente dell'Ufficio Contenzioso, di concerto con l'Organo di
liquidazione, ad attuare gli opportuni approfondimenti sugli eventuali profili di responsabilità degli
Organi gestionali e di controllo Aziendali, a tutela e nel superiore interesse dell'Ente ex art.2393
c.c.;
TRASMETTERE la presente deliberazione all'Azienda Speciale A.S.M. per i consequenziali
successivi adempimenti;
Dichiarare la presente deliberazione, considerata l'urgenza della sua attuazione per garantire
l'assolvimento dei compiti istituzionali agli Organi dell'Ente, immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.
Come è facilmente intuire il deliberato del consiglio comunale delineava, e delinea, un percorso
di risanamento finanziario dell’A.S.M. di Taormina in quanto:
a. l'Azienda Speciale A.S.M. - Azienda Servizi Municipalizzata –, a suo tempo, è stata
costituita ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della L. 8/8/1990 n. 142, cosi come
recepita dalla L.R. 11/12/1991 n. 48, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.
108 del 28/12/1995 e successiva iscrizione al Registro delle Imprese di Messina;
b. l'Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.) è Ente strumentale del Comune di
Taormina, dotato di personalità giuridica ai sensi degli artt. l e 2 dello Statuto di
A.S.M. approvato con deliberazione consiliare n. 108 del 28/12/1995 e parzialmente
modificato con successive deliberazioni consiliari, opera nell’ambito dei servizi e
svolge la propria attività in tutto il territorio del Comune di Taormina.
I Servizi gestiti sono:
ƒ trasporto su fune;
ƒ gestione parcheggi;
ƒ trasporto su ruote (urbano e scuolabus);
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ƒ manutenzione acquedotto;
ƒ manutenzione pubblica illuminazione
ƒ rimozione e bloccaruote.
Nel corso della procedura di liquidazione, e su richieste inviate a S. E. il Prefetto di Messina da
parte del Sindaco pro-tempore, dei Dipendenti di A.S.M. di Taormina e delle OO. SS. provinciali,
innanzi a S. E. il Prefetto si sono svolti diversi incontri (di cui appresso si dirà), argomentando sia i
confronti sia i chiarimenti necessari sulle garanzie occupazionali e sul mantenimento e la
prosecuzione dei Servizi pubblici in atto gestiti dall’ Azienda (A.S.M.) di Taormina.
Le riunioni presso la Prefettura di Messina si sono svolte, su convocazioni di S.E. il Prefetto di
Messina, in data:
ƒ 14.07.2011 - prot. gen. Comune di Taormina n. 8647 del12.07.2011.
ƒ 23.08.2011 - prot. gen. Comune di Taormina n. 9800 del 09.08.2011.
A conclusione delle argomentate motivazioni ampiamente dibattute, l’insediamento del
Commissario Liquidatore di A.S.M. è avvenuto in data 26.09.2011.
Fatta questa breve quanto indispensabile sintesi sui fatti pregressi, il sottoscritto rassegna i motivi su
quanto chiede alle SS. LL, con le successive doglianze che sintetizzano il quadro dei recenti
accadimenti avvenuti in sede di Consiglio comunale.
A.
Mi riporto al parere reso dal sottoscritto sull’argomento, ed allegato al verbale della 1°
Commissione consiliare del 10 marzo 2014 nella qualità di componente della stessa,
riconducibile all’individuazione dei diversi rilievi mossi sui contenuti della proposta e che, in
sintesi, riguardano:
¾ carenza delle argomentazioni e delle motivazioni, sui fatti imputabili all’ attuale
liquidatore di ASM, mentre potevano essere dedotti e riconducibili come lesivi del
pactum fiduciae;
¾ la mancanza degli indicatori riguardo un comportamento inadempiente, o inadeguato
sotto il profilo delle capacità gestionale, dell’attuale liquidatore;
¾ le carenti motivazioni del venir meno del rapporto di fiducia che lega l'assemblea dei
soci (per l’appunto nella fattispecie il Consiglio comunale) all’amministratore (
l’attuale Commissario liquidatore di A.S.M.) che presenta profili di delicatezza
maggiori rispetto alle società di capitali che non hanno come oggetto sociale lo
svolgimento di un servizio pubblico;
¾ la revoca di un amministratore di una società (sia S.r.l., S.p.A., ecc.), se non
supportata da una giusta causa, dovuta a inadempienze e responsabilità
dell’amministratore medesimo, potrebbe esporre l’Ente (il Comune di Taormina e i
Consiglieri), a seguito di un eventuale contenzioso che potrebbe instaurare il
liquidatore con conseguente azione risarcitoria, in caso di soccombenza del
Comune è che potrebbe delinearsi un danno erariale per il Comune di Taormina
che ha già attivato le procedure di riequilibrio finanziario;
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¾ la proposta iscritta all’O.d.G. del C.C., ancor prima di essere sottoposta all’esame
del civico consesso, avrebbe dovuto essere più sviluppata e argomentata
individuando, nel contempo, i motivi di opportunità e non poteva prescindere
dall’individuazione di un “nuovo” liquidatore che possedesse i requisiti per non
lasciare “nella vacatio“ la continuità gestionale dell’Azienda (A.S.M. );
¾ la contestuale rivisitazione del controllo sugli atti posti in essere dal liquidatore, da
parte del C.C., incluso la ridefinizione del compenso da corrispondere allo stesso.
A conclusione del parere, sopra indicato ed allegato alla Delibera, in sede di Commissione
precisavo che:
Nel corso della penultima seduta del Consiglio comunale, sulla discussione in argomento, il
Consigliere comunale Corvaia Nunzio aveva sollevato perplessità e forti dubbi eccependo l’obbligo
di astenersi dalla discussione e dalla conseguente votazione, inerente l’argomento in oggetto, per
incompatibilità del consigliere comunale Longo Graziella, in quanto sorella dell’ex Direttore
Generale F.F. nonché Direttore di Esercizio di A.S.M., poiché licenziato dall’attuale Liquidatore
(per tutta una serie di circostanziate vicende). Su tale aspetto (incompatibilità del consigliere
Longo) nel corso della seduta di Consiglio il Segretario, interpellato sul punto, confermò che
emergeva tale evidente incongruenza per conflitto di interesse.
Sulla “questio“ ed in sede di Commissione, invitavo alla lettura dell’art 78 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000 e suc. mod. ed int., nonché alle previsioni degli artt. 31 e 32 del Regolamento del
Consiglio comunale e susseguenti normative di riferimento evidenziando, chiaramente, che
individuavo, in almeno due consiglieri comunali, il palese conflitto di interessi se avessero
partecipato nella discussione, e conseguente votazione, in quanto avrebbero violato quanto
disciplinato dal legislatore.
I consiglieri comunali che ad avviso dell’ esponente avrebbero dovuto astenersi, per varie ed
opportune ragioni, e che viceversa hanno partecipato in aula alla discussione e alla votazione, sono
per l’appunto i consiglieri
9 Longo Graziella, sorella dell’ex Direttore generale f.f. e direttore di esercizio di
A.S.M., licenziato (per come detto) dall’attuale Liquidatore;
9 Sabato Vittorio, n.q. anche di vice presidente del Consiglio, in quanto la sua
Azienda, allo stato, è fornitore di beni ad A.S.M. ;
I predetti Consiglieri, per i motivi suesposti a vario titolo, a mio avviso sono incompatibili ed in
conflitto d’interesse secondo quanto previsto dalle norme sopra citate.
Sul punto si omette di indicare la giurisprudenza, in considerazione dell’autorevole conoscenza da
parte degli Organi in indirizzo. Ma è opportuno evidenziare che nei casi di “conflitto di interessi”
(a cui si rinvia per maggiori approfondimenti ai pronunciamenti del Consiglio di Stato e T.A.R.)
l’obbligo dell’astensione resta valido anche se nella delibera consiliare, sottraendo i voti espressi
dai consiglieri incompatibili, la stessa è supportata da una maggioranza di voti validi.
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Al riguardo nel caso di specie, cioè la Delibera adottata dal Consiglio comunale di Taormina in
data 11 marzo 2014 avente per oggetto: “Verifica del percorso di liquidazione dell’Azienda Servizi
Municipalizzati (A.S.M.) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e conseguente
revoca dell’attuale liquidatore ”.
Ad avviso del sottoscritto la stessa deve essere annullata anche per questi ulteriori motivi:
¾ Il “ patos “ che ha manifestato il consigliere Longo Graziella nella trattazione
dell’argomento iscritto all’ O.d.G. e che in concreto si ricava sia dalla lettura
degli interventi resi ed allegati in delibera, sia dalle registrazioni audio-video
delle sedute del C.C., laddove traspare, in maniera inequivocabile, una
mancanza obiettiva sulla valutazione dei fatti al fine di dissipare pregresse
vicende familiari evitando, così, di dare adito ad apodittiche illazioni.
¾ E’ stato violato il principio di imparzialità e di buona amministrazione con il
gravame del dovere di astensione nell’espletamento del mandato;
¾ Non trattasi di atto neutro;
¾ Non trattasi di atto normativo o generale;
¾ Esistono e sono verificabili, di fatto, le condizioni di conflitto di interesse, in
quanto si ravvisa la tensione nella volontà; ed esiste relazione tra l’oggetto
dell’atto ed il consigliere;
¾ I consiglieri in conflitto di interessi hanno partecipato in aula sia alla
discussione che alla votazione;
¾ Si riscontra, infine, la lesione dell’imparzialità dell’Amministrazione e
dell’interesse pubblico;
Considerato, inoltre, che
L’Ordinamento della Repubblica stabilisce, anche, la podestà legislativa e al riguardo, almeno due
consiglieri comunali, hanno violato il principio di imparzialità e di obbligo di astensione con
riferimento anche alla legge di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione (Legge 6.11.2012 n. 190) il presente, da considerarsi esposto sui fatti,
viene inviato ai Soggetti in indirizzo che si invitano a svolgere ruolo di “supporto e controllo “
all’attività svolta dal Consiglio Comunale .
All’ Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e Della Funzione Pubblica, Ufficio Ispettivo
Vigilanza e Controllo EE. LL. Palermo si segnala, anche, la violazione degli obblighi di
trasparenza dell’attività amministrativa sui procedimenti amministrativi non pubblicati sul sito
web istituzionale; viceversa pubblicati solamente ed a volte privi di allegati su l’albo pretorio on
line fino alla scadenza di legge impedendo, di fatto, ogni attività ispettiva ai Consiglieri comunali.
SI RICHIEDE PERTANTO AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI L’ATTIVAZIONE,
CONSIDERATA L’URGENZA CHE IL CASO RICHIEDE, DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE
PER L’ANNULLAMENTO DELL’ATTO IN OGGETTO INDICATO, IN QUANTO
RITENUTO NON SANABILE E DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E/O
CONSEQUENZIALE, IN QUANTO LESIVO DEL PUBBLICO INTERESSE, ANCORCHÉ
IGNOTO.
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La Delibera di Consiglio comunale riguardante la seduta in oggetto indicato e di cui si chiede
l’annullamento per illegittimità viene come appresso indicata:
¾ Delibera C.C. n. 16 del 11.03.2014,
ed è stata pubblicata, con relativi allegati, in data 24.03.2014, al n. 2014/248 nell’Albo Pretorio on line del
Comune di Taormina.
Al Dott. Scarcella Vincenzo, nella qualità di Segretario Generale delle sedute in oggetto indicato
reitero la richiesta già avanzata nel corso della seduta del consiglio, e cioè l’invio degli atti
completi a S. E. il Prefetto di Messina;
Chiedo altresì, in formato digitale e cartaceo, le delibere in oggetto indicate nonché i relativi file
audio/video integrali delle diverse sedute di Consiglio comunale che hanno dibattuto l’argomento
contrassegnato in epigrafe.
Con espressa riserva, di ulteriori integrazioni, ante e post, riguardanti la conclusione del
procedimento in oggetto indicato, si rimane in attesa di riscontro e si confida l’accoglimento del
presente “esposto sui fatti “ per illegittimità della delibera e per il conseguente annullamento
della stessa con relativi altri atti connessi e consequenziali ritenuto preminente l’interesse
pubblico generale.
Non segue invio cartaceo in quanto il presente è trasmesso per P.E.C. e si rimane a disposizione per
qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento.
Gruppo consiliare
“Insieme si Può”,
F.to:
Giuseppe Composto
Fabio D’Urso
[PEC: [email protected]]
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Eugenio Raneri