Modifiche testi di leggi stato gennaio 2014

© Centro d’informazione AVS/AI
© Centro d’informazione AVS/AI
Revisioni
Revisioni
Updates
AVS, edizione 2015
Stato: 1° gennaio 2015
2014.10
2015.1
2015.2
IPG
PC
PC
IPG
IPG
AF
IPG
55
56
49
50
53
51
Nessuna modifica.
O esecuzione
OPGA 9a
LPC 10 I lett. a
OPGA 9a
OIPG 36
OPGA 9a
LIPG 1a, 11 I, 20a
OAVS
Art. 18
A
Evoluzione: 1948–1967 4,5 %; 1968–1971 5,0 %; 1972–1975 5,5 %; 1976–1979
6,5 %; 1980–1981 5,0 %; 1982–1983 5,5 %; 1984–1985 6,0 %; 1986–1991 5,0 %;
1992–1993 6,5 %; 1994–1995 7,0 %; 1996–1997 5,5 %; 1998–1999 4,5 %; 2000–
2002 3,5 %; 2003–2004 2,5 %; 2005 2,0 %; 2006 2,5 %; 2007 3,0 %; 2008 3,5 %;
2009 2,5 %; 2010–2011 2,0 %; 2012 1,0 %; 2013 1,5 %; 2014 1,0 %.
© Centro d’informazione AVS/AI
© Centro d’informazione AVS/AI
Revisioni
Revisioni
AI, edizione 2015
PC, edizione 2013
Nessuna modifica.
55
56
atto legislativo
modificato
del
in vigore
dal
RU
OPGA [OAI]
O 15
O premi 2015
19.09.2014
15.10.2014
27.10.2014
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
2014 3181
2014 3341
2014 3571
LPC
Art. 10 cpv. 1 lett. a
Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
1
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 19 290 franchi56 per le persone sole,
2. 28 935 franchi56 per i coniugi,
3. 10 080 franchi56 per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli
che danno diritto a una rendita per i figli dell’AVS o dell’AI; per i due primi
figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
OPGA
Art. 9a55
Notifica delle sentenze
Gli organi d’esecuzione notificano ai periti di cui all’articolo 44 LPGA che hanno
eseguito una perizia medica una copia delle sentenze dei tribunali cantonali delle
assicurazioni, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale in cui la
loro perizia è stata utilizzata come mezzo di prova.
Il diritto a un’indennità si estingue con la riscossione di una rendita di vecchiaia
dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al compimento
dell’età ordinaria di pensionamento ai sensi dell’articolo 21 LAVS.51
4bis
© Centro d’informazione AVS/AI
Revisioni
Art. 11 cpv. 1, primo periodo
Per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante
il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.51 …
1
IPG, edizione 2013
Art. 20a51
49
50
51
atto legislativo
modificato
del
in vigore
dal
RU
O esecuzione
OPGA [RAI]
OIPG
LIPG
20.08.2014
19.09.2014
15.10.2014
27.09.2013
01.10.2014
01.01.2015
01.01.2015
01.02.2015
2014 2797
2014 3181
2014 3349
2015 191
Responsabilità
I Cantoni rispondono dei danni subiti dall’ordinamento delle indennità per perdita
di guadagno:
1
a. per l’inosservanza di prescrizioni concernenti la chiamata per interventi della
protezione civile ai sensi degli articoli 27 capoverso 2, 27a capoverso 1 lettera
b e 33–36 LPPC;
b. per l’inosservanza di prescrizioni concernenti l’autorizzazione di interventi di
pubblica utilità ai sensi dell’articolo 27a capoverso 1 lettera b LPPC;
c. per fatti illeciti dei contabili delle organizzazioni di protezione civile.
Il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal giorno in cui l’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi in dieci
anni dal giorno in cui si è verificato il danno. Se il diritto al risarcimento deriva da un
reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si
applica tale termine.
2
OPGA
Art. 9a49
Notifica delle sentenze
Gli organi d’esecuzione notificano ai periti di cui all’articolo 44 LPGA che hanno
eseguito una perizia medica una copia delle sentenze dei tribunali cantonali delle
assicurazioni, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale in cui la
loro perizia è stata utilizzata come mezzo di prova.
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali fa valere il diritto al risarcimento
mediante decisione formale. La procedura è retta dalla PA.
3
OIPG
LIPG
Art. 1a cpv. 1, 3 e 4
Art. 36 cpv. 1
bis
1 Le persone che prestano servizio nell’esercito svizzero o nel servizio della Croce
Rossa hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli
impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni:
a. il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato;
b. che prestano servizio militare a titolo volontario; o
c. che prestano servizio nell’amministrazione militare.51
3 Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a un’indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l’articolo 22 capoverso
1 LPPC. È eccettuato il personale degli organi cantonali e comunali responsabili
della protezione civile impiegato nell’ambito di interventi di pubblica utilità giusta
l’articolo 27a LPPC.51
1 I contributi ammontano allo 0,5 per cento del reddito dell’attività lucrativa. Nei
limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS, i contributi sono calcolati
come segue:
di almeno fr.
ma inferiore a fr.
Tasso del contributo in
percentuale del reddito
dell’attività lucrativa
9 400
17 200
21 900
24 200
26 500
28 800
31 100
33 400
35 700
17 200
21 900
24 200
26 500
28 800
31 100
33 400
35 700
38 000
0,269
0,276
0,282
0,288
0,295
0,301
0,314
0,327
0,340
Reddito annuo dell’attività lucrativa
Reddito annuo dell’attività lucrativa
di almeno fr.
ma inferiore a fr.
Tasso del contributo in
percentuale del reddito
dell’attività lucrativa
38 000
40 300
42 600
44 900
47 200
49 500
51 800
54 100
40 300
42 600
44 900
47 200
49 500
51 800
54 100
56 400
0,353
0,365
0,378
0,397
0,417
0,436
0,455
0,47450
O esecuzione
L’ordinanza concernente l’esecuzione presso la truppa dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (RS 834.13) è abrogata con effetto dal 1° ottobre
2014.
© Centro d’informazione AVS/AI
Revisioni
AF, edizione 2013
atto legislativo
modificato
* OA Fam (correzione)
OPGA [RAI]
53
del
in vigore
dal
RU
23.04.2014
19.09.2014
01.01.1953
01.01.2015
2014 949
2014 3181
OPGA
Art. 9a53
Notifica delle sentenze
Gli organi d’esecuzione notificano ai periti di cui all’articolo 44 LPGA che hanno
eseguito una perizia medica una copia delle sentenze dei tribunali cantonali delle
assicurazioni, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale in cui la
loro perizia è stata utilizzata come mezzo di prova.
OA Fam
Art. 10 cpv. 2
L’agricoltore indipendente riceve l’assegno dalla cassa di compensazione del Cantone in cui è domiciliato.*