© Centro d’informazione AVS/AI © Centro d’informazione AVS/AI Revisioni Revisioni Updates AVS, edizione 2015 Stato: 1° gennaio 2015 2014.10 2015.1 2015.2 IPG PC PC IPG IPG AF IPG 55 56 49 50 53 51 Nessuna modifica. O esecuzione OPGA 9a LPC 10 I lett. a OPGA 9a OIPG 36 OPGA 9a LIPG 1a, 11 I, 20a OAVS Art. 18 A Evoluzione: 1948–1967 4,5 %; 1968–1971 5,0 %; 1972–1975 5,5 %; 1976–1979 6,5 %; 1980–1981 5,0 %; 1982–1983 5,5 %; 1984–1985 6,0 %; 1986–1991 5,0 %; 1992–1993 6,5 %; 1994–1995 7,0 %; 1996–1997 5,5 %; 1998–1999 4,5 %; 2000– 2002 3,5 %; 2003–2004 2,5 %; 2005 2,0 %; 2006 2,5 %; 2007 3,0 %; 2008 3,5 %; 2009 2,5 %; 2010–2011 2,0 %; 2012 1,0 %; 2013 1,5 %; 2014 1,0 %. © Centro d’informazione AVS/AI © Centro d’informazione AVS/AI Revisioni Revisioni AI, edizione 2015 PC, edizione 2013 Nessuna modifica. 55 56 atto legislativo modificato del in vigore dal RU OPGA [OAI] O 15 O premi 2015 19.09.2014 15.10.2014 27.10.2014 01.01.2015 01.01.2015 01.01.2015 2014 3181 2014 3341 2014 3571 LPC Art. 10 cpv. 1 lett. a Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti: 1 a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno: 1. 19 290 franchi56 per le persone sole, 2. 28 935 franchi56 per i coniugi, 3. 10 080 franchi56 per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per i figli dell’AVS o dell’AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo; OPGA Art. 9a55 Notifica delle sentenze Gli organi d’esecuzione notificano ai periti di cui all’articolo 44 LPGA che hanno eseguito una perizia medica una copia delle sentenze dei tribunali cantonali delle assicurazioni, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale in cui la loro perizia è stata utilizzata come mezzo di prova. Il diritto a un’indennità si estingue con la riscossione di una rendita di vecchiaia dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al compimento dell’età ordinaria di pensionamento ai sensi dell’articolo 21 LAVS.51 4bis © Centro d’informazione AVS/AI Revisioni Art. 11 cpv. 1, primo periodo Per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.51 … 1 IPG, edizione 2013 Art. 20a51 49 50 51 atto legislativo modificato del in vigore dal RU O esecuzione OPGA [RAI] OIPG LIPG 20.08.2014 19.09.2014 15.10.2014 27.09.2013 01.10.2014 01.01.2015 01.01.2015 01.02.2015 2014 2797 2014 3181 2014 3349 2015 191 Responsabilità I Cantoni rispondono dei danni subiti dall’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno: 1 a. per l’inosservanza di prescrizioni concernenti la chiamata per interventi della protezione civile ai sensi degli articoli 27 capoverso 2, 27a capoverso 1 lettera b e 33–36 LPPC; b. per l’inosservanza di prescrizioni concernenti l’autorizzazione di interventi di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 27a capoverso 1 lettera b LPPC; c. per fatti illeciti dei contabili delle organizzazioni di protezione civile. Il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal giorno in cui l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il danno. Se il diritto al risarcimento deriva da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine. 2 OPGA Art. 9a49 Notifica delle sentenze Gli organi d’esecuzione notificano ai periti di cui all’articolo 44 LPGA che hanno eseguito una perizia medica una copia delle sentenze dei tribunali cantonali delle assicurazioni, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale in cui la loro perizia è stata utilizzata come mezzo di prova. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali fa valere il diritto al risarcimento mediante decisione formale. La procedura è retta dalla PA. 3 OIPG LIPG Art. 1a cpv. 1, 3 e 4 Art. 36 cpv. 1 bis 1 Le persone che prestano servizio nell’esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni: a. il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato; b. che prestano servizio militare a titolo volontario; o c. che prestano servizio nell’amministrazione militare.51 3 Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a un’indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l’articolo 22 capoverso 1 LPPC. È eccettuato il personale degli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell’ambito di interventi di pubblica utilità giusta l’articolo 27a LPPC.51 1 I contributi ammontano allo 0,5 per cento del reddito dell’attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS, i contributi sono calcolati come segue: di almeno fr. ma inferiore a fr. Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa 9 400 17 200 21 900 24 200 26 500 28 800 31 100 33 400 35 700 17 200 21 900 24 200 26 500 28 800 31 100 33 400 35 700 38 000 0,269 0,276 0,282 0,288 0,295 0,301 0,314 0,327 0,340 Reddito annuo dell’attività lucrativa Reddito annuo dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr. Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa 38 000 40 300 42 600 44 900 47 200 49 500 51 800 54 100 40 300 42 600 44 900 47 200 49 500 51 800 54 100 56 400 0,353 0,365 0,378 0,397 0,417 0,436 0,455 0,47450 O esecuzione L’ordinanza concernente l’esecuzione presso la truppa dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (RS 834.13) è abrogata con effetto dal 1° ottobre 2014. © Centro d’informazione AVS/AI Revisioni AF, edizione 2013 atto legislativo modificato * OA Fam (correzione) OPGA [RAI] 53 del in vigore dal RU 23.04.2014 19.09.2014 01.01.1953 01.01.2015 2014 949 2014 3181 OPGA Art. 9a53 Notifica delle sentenze Gli organi d’esecuzione notificano ai periti di cui all’articolo 44 LPGA che hanno eseguito una perizia medica una copia delle sentenze dei tribunali cantonali delle assicurazioni, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale in cui la loro perizia è stata utilizzata come mezzo di prova. OA Fam Art. 10 cpv. 2 L’agricoltore indipendente riceve l’assegno dalla cassa di compensazione del Cantone in cui è domiciliato.*
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