scritti di diritto privato europeo ed internazionale

SCRITTI DI DIRITTO PRIVATO EUROPEO
ED INTERNAZIONALE
3
Direttori
Ilaria Queirolo
Università degli Studi di Genova
Alberto Maria Benedetti
Università degli Studi di Genova
Comitato scientifico
Maria Caterina Baruffi
Università degli Studi di Verona
Sergio Maria Carbone
Università degli Studi di Genova
Vincenzo Roppo
Università degli Studi di Genova
Claudio Scognamiglio
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Pietro Sirena
Università degli Studi di Siena
Ilaria Viarengo
Università degli Studi di Milano
Comitato editoriale
Francesca Bartolini
Università degli Studi di Genova
Laura Carpaneto
Università degli Studi di Genova
Maria Elena De Maestri
Università degli Studi di Genova
Mauro Grondona
Università degli Studi di Genova
Francesco Pesce
Università degli Studi di Genova
SCRITTI DI DIRITTO PRIVATO EUROPEO
ED INTERNAZIONALE
Diritto privato, diritto europeo e diritto internazionale rivelano intrecci via via più
significativi, chiamando docenti e studiosi dei diversi settori scientifici a confrontarsi e a collaborare sempre più intensamente. Da tale proficua osmosi scientifica
origina il progetto della nuova collana Scritti di diritto privato europeo e internazionale,
con la quale si persegue l’obiettivo di raccogliere opere scientifiche – a carattere
monografico e collettaneo – su temi di attualità in un’ottica interdisciplinare e in
una prospettiva di valorizzazione della stretta connessione tra le discipline coinvolte. Tale obiettivo trova un riscontro nelle specifiche competenze dei Direttori e dei
membri del Comitato scientifico.
In “Scritti di diritto privato europeo ed internazionale” sono pubblicate opere di alto livello
scientifico, anche in lingua straniera per facilitarne la diffusione internazionale.
I Direttori approvano le opere e le sottopongono a referaggio con il sistema del «doppio
cieco» («double blind peer review process») nel rispetto dell’anonimato sia dell’autore, sia dei
due revisori che scelgono, di comune accordo, l’uno esterno al Comitato scientifico e l’altro
all’interno dello stesso Comitato, in funzione di revisore interno.
I revisori rivestono o devono aver rivestito la qualifica di professore universitario di
prima fascia nelle università italiane o una qualifica equivalente nelle università straniere.
Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni:
a) pubblicabile senza modifiche;
b) pubblicabile previo apporto di modifiche;
c) da rivedere in maniera sostanziale;
d) da rigettare;
tenendo conto dei seguenti criteri: a) significatività del tema nell’ambito disciplinare prescelto e originalità dell’opera; b) rilevanza scientifica nel panorama nazionale e
internazionale; c) attenzione adeguata alla dottrina e all’apparato critico; d) adeguato aggiornamento normativo e giurisprudenziale; e) rigore metodologico; f ) proprietà di linguaggio
e fluidità del testo; g) uniformità dei criteri redazionali.
Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta
di comune accordo dai Direttori, salvo casi particolari nei quali i Direttori medesimi
provvedano a nominare tempestivamente un terzo revisore cui rimettere la valutazione
dell’elaborato. Le schede di valutazione verranno conservate, in doppia copia, in appositi
archivi. Sono escluse da valutazione le opere collettanee.
Francesco Pesce
Le obbligazioni alimentari
tra diritto internazionale
e diritto dell’Unione europea
Copyright © MMXIII
ARACNE editrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
[email protected]
via Raffaele Garofalo, 133/A–B
00173 Roma
(06) 93781065
isbn 978-88-548-6665-2
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: dicembre 2013
A Valentina,
ai miei genitori
e al Quinto
Indice
Abbreviazioni.................................................................................................................. Pag. 13
Premessa .............................................................................................................................. » 15
Capitolo I
/¶DSSURYD]LRQHGHOUHJRODPHQWR&(Q
e il suo ambito di applicazione
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.
5.
Verso uno strumento interamente dedicato alle obbligazioni alimentari nello
spazio giudiziario europeo: genesi del regolamento 4/2009. ................................. Pag. 19
I limiti applicativi del regolamento 4/2009 .................................................................. » 50
Il limite applicativo ratione temporis, le questioni di diritto intertemporale e
i rapporti con i precedenti strumenti europei incidenti sul medesimo settore.
Il limite applicativo ratione loci................................................................................... » 50
L’ambito di applicazione oggettivo: la fonte dell’obbligazione ................................... » 57
(segue) la natura “alimentare” del credito e il carattere della prestazione .................... » 72
(segue) l’ampiezza delle nozione di “creditore” e “debitore” di alimenti e
l’accertamento in via incidentale dei legami di famiglia su cui poggia
l’esistenza del credito................................................................................................... » 81
La nozione autonoma di “obbligazione alimentare” e il diritto degli Stati
membri ......................................................................................................................... » 92
L’assenza di limiti applicativi ratione personarum e la sua ricaduta sui rapporti con le norme interne incidenti sulla medesima materia ..................................... » 102
Il coordinamento con le convenzioni internazionali .................................................. » 107
Capitolo II
I criteri di determinazione della
competenza giurisdizionale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I titoli alternativi di giurisdizione previsti in via generale dal regolamento ......... Pag. 117
La disciplina della proroga......................................................................................... » 131
La competenza sussidiaria e la previsione di un forum necessitatis ........................... » 145
Un’ipotesi di perpetuatio iurisdictionis ..................................................................... » 156
La competenza in materia cautelare ........................................................................... » 162
Le verifiche da effettuarsi ad opera del giudice adito ................................................ » 171
9
10
7.
Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell’UE
Il coordinamento nell’esercizio dell’attività giurisdizionale...................................... » 177
Capitolo III
La legge applicabile al rapporto alimentare:
LOULOLHYRGHOSURWRFROORGHOO¶$MDGHO
Dalle disposizioni preliminari al codice civile….................................................. Pag. 187
(segue) all’art. 45 della legge 218/1995: il valore del rinvio “in ogni caso”
alla convenzione dell’Aja del 1973 ........................................................................... » 199
3. Il protocollo dell’Aja del 2007 tra diritto internazionale e diritto dell’Unione
europea: alcuni profili critici ..................................................................................... » 204
4. I limiti ratione materiae del protocollo dell’Aja e l’ambito della legge applicabile ......................................................................................................................... » 215
5. Una rilevante novità: il ruolo dell’autonomia privata nell’optio legis ....................... » 224
6. La legge applicabile in mancanza di scelta delle parti: il criterio principale… ......... » 233
7. (segue) i criteri sussidiari…....................................................................................... » 237
8. (segue) e le norme speciali predisposte in relazione a determinate categorie
di relazioni familiari .................................................................................................. » 242
9. La clausola dell’ordine pubblico quale limite all’applicazione della normativa straniera richiamata ............................................................................................... » 249
10. Ulteriori profili applicativi ........................................................................................ » 265
11. Il rilievo dei regolamenti Roma I, Roma II e 650/2012 in relazione alle obbligazioni alimentari non fondate sull’esistenza di rapporti di famiglia (cenni) .............................................................................................................................. » 273
1.
2.
Capitolo IV
5LFRQRVFLPHQWRHGHVHFX]LRQHDOO¶HVWHUR
delle decisioni e recupero del credito alimentare tra regolamento 4/2009
HFRQYHQ]LRQHGHOO¶$MDGHO
1.
La circolazione delle decisioni in materia alimentare: pluralità di fonti normative e modelli di riferimento … ....................................................................... Pag. 277
SEZIONE I - IL (PRESSOCHÉ
GENERALIZZATO) SUPERAMENTO DELLA PROCEDURA DI
EXEQUATUR NEL REGOLAMENTO 4/2009
2.
3.
4.
5.
Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni sugli alimenti nella cooperazione europea “a due velocità”: la soluzione del cd. doppio binario ......... » 283
Le previsioni comuni ai due sistemi di circolazione delle decisioni .......................... » 298
Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni provenienti dai Paesi vincolati
dal protocollo dell’Aja del 2007 ................................................................................ » 316
Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni provenienti dai Paesi non vincolati dal protocollo dell’Aja del 2007 ...................................................................... » 332
Indice
11
SEZIONE II - LA CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONI PROVENIENTI DAGLI ORDINAMENTI
EXTRAEUROPEI: LA CONVENZIONE DELL’AJA DEL 2007
6. La nuova convenzione dell’Aja ed il suo ambito applicativo …................................ » 347
7. L’art. 18 e i limiti all’azione: una previsione sulla competenza giurisdizionale diretta ma “negativa” ............................................................................................. » 357
8. La regolamentazione del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in
materia alimentare...................................................................................................... » 359
Capitolo V
Cooperazione amministrativa internazionale e
accesso alla giustizia in materia di alimenti tra
diritto internazionale pattizio e normativa europea
SEZIONE I - COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA NEL REGOLAMENTO 4/2009
1. La cooperazione amministrativa transfrontaliera: ratio, caratteri e ambito
applicativo ........................................................................................................... Pag. 371
2. L’individuazione delle autorità centrali e il ruolo loro attribuito dal regolamento ......................................................................................................................... » 376
3. La disciplina dell’accesso alle informazioni da parte dell’autorità centrale tra
efficacia dell’azione e tutela dei dati personali sensibili ............................................ » 387
4. Le norme del regolamento 4/2009 in materia di “accesso alla giustizia” ................... » 389
SEZIONE II - LA CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONI PROVENIENTI DAGLI ORDINAMENTI
EXTRAEUROPEI: LA CONVENZIONE DELL’AJA DEL 2007
5. La convenzione dell’Aja del 2007: cooperazione amministrativa….......................... » 393
6. (segue) e accesso alla giustizia................................................................................... » 398
Indice dei nomi ............................................................................................................. Pag. 403
Abbreviazioni
AJ famille
BGBl
BOE
CMLR
Comunicazioni e Studi
Corr. giur.
Dir. com. sc. int.
Dir. comm. int..
Dir. dell’UE
Dir. fam. pers.
Dir. pubbl. comp. eur.
Dr. fam.
Eur. Law Rev.
Fam. dir.
Fam. pers. succ.
FamRZ
Foro it.
Gazz. Uff.
Giur. it.
Giust. civ. Mass.
GUCE
GUUE
iFamZ
Int. Comp. Law Quart.
Int. Law Quart.
IPRax
Journ. dr. int.
Journ. Pr. Int. Law
NNotP
Nuova giur. civ. comm.
Nuove leggi civ. comm.
Actualité Juridique Famille
Bundesgesetzblatt
Boletín Oficial del Estado
Common Market Law Review
Comunicazioni e Studi dell’Istituto di diritto internazionale dell’Università di Milano
Il Corriere giuridico
Diritto comunitario e degli scambi internazionali
Diritto del commercio internazionale
Il diritto dell’Unione europea
Il diritto di famiglia e delle persone
Diritto Pubblico Comparato ed Europeo
Droit de la famille
European Law Review
Famiglia e diritto
Famiglia, Persone e Successioni
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht mit Betreuungsrecht, Erbrecht, Verfahrensrecht, Öffentlichem Recht
Il foro italiano
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Giurisprudenza italiana
Giustizia civile. Massimario annotato della Cassazione
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Interdisziplinäre Zeitschrift für Familienrecht
International & Comparative Law Quarterly
The International Law Quarterly
Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts
Journal du droit international (Clunet)
Journal of Private International Law
Zeitschrift für die NotarPraxis
La nuova giurisprudenza civile commentata
Le nuove leggi civili commentate
13
14
Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell’UE
RabelsZ
Raccolta
Rass. for.
Rec. gén. lois
Recueil des cours
Rev. hell. dr. int.
Rev. int. dr. comp.
Revue critique
Riv. dir. civ.
Riv. dir. int. priv. proc.
Riv. dir. int.
Riv. dir. proc.
Riv. dir. proc. civ.
Riv. trim. dir. proc. civ.
Studi sull’int. eur.
Yearb. Priv. Int. Law
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
Corte di giustizia delle Comunità europee. Raccolta
della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di
primo grado
Rassegna forense
Recueil général des lois et des arrêts
Recueil des cours - Collected Courses of the Hague
Academy of International Law
Revue hellénique de droit international
Revue international de droit comparé
Revue critique de droit international privé
Rivista di diritto civile
Rivista di diritto internazionale privato e processuale
Rivista di diritto internazionale
Rivista di diritto processuale
Rivista di diritto processuale civile
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
Studi sull’integrazione europea
Yearbook of Private International Law
Premessa
Il presente lavoro si propone di approfondire (a circa vent’anni di
distanza dalle ultime opere monografiche in lingua italiana interamente dedicate alla materia1) il tema della disciplina internazionalprivatistica delle obbligazioni alimentari.
Si tratta di un settore che nel corso dell’ultimo decennio ha conosciuto un rinnovamento complessivo, tanto dal punto di vista della
normativa di fonte convenzionale (riferimento necessario, a tal proposito, sono le due convenzioni “gemelle” del 23 novembre 2007 promosse dalla Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato),
quanto dal punto di vista dell’intervento europeo: quest’ultimo, con
l’entrata in vigore del regolamento 4/2009, ha interessato il tema dei
rapporti alimentari nella famiglia in modo particolarmente incisivo,
andando ad estendersi a tutti i settori della cooperazione giudiziaria
civile.
Non ha dunque più senso, allo stato attuale, parlare unicamente di
diritto internazionale privato convenzionale delle obbligazioni alimentari: il tema non può che essere avvicinato tenendo in debito conto la
preminente posizione oggi rivestita dal diritto dell’Unione europea. Si
ritiene che la progressiva sovrapposizione di norme, a diversi livelli,
ed il peculiare intreccio che si è determinato tra di esse - specie a causa della scelta, operata dalle istituzioni dell’Unione, di integrare il testo del regolamento tramite il richiamo ad una convenzione internazionale - giustifichino la scelta di intraprendere un nuovo studio in
materia.
Sarà agevole rilevare come il baricentro dell’indagine sia nettamente sbilanciato nella direzione della normativa europea, rispetto alla
1
G. BADIALI, La disciplina convenzionale degli obblighi alimentari, Napoli, 1994; C.
BISCARETTI DI RUFFIA, Le obbligazioni alimentari nel diritto internazionale privato convenzionale, Padova, 1989.
15
16
Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell’UE
quale, per un verso, le norme pattizie (laddove non direttamente venute a far parte di quest’ultima) rivestono un ruolo del tutto residuale e,
per altro verso, il diritto internazionale privato di fonte nazionale arretra in modo sempre più vistoso, fino al punto di essere ormai pressoché privo di un proprio ambito applicativo (pur con le necessarie distinzioni, a seconda che ci si riferisca alle sue norme processuali o, al
contrario, a quelle dedicate all’individuazione della legge regolatrice
del rapporto).
Sembra possibile affermare che, a partire dalla conclusione della
convenzione di Bruxelles del 1968, il diritto internazionale privato
della obbligazioni alimentari (e non si tratta di un caso isolato: si pensi, da ultimo, all’intervento in tema di successioni mortis causa) ha
conosciuto una “irresistibile espansione” dell’azione europea la quale,
spintasi per la prima volta fino all’introduzione di norme di conflitto
uniformi attraverso la ratifica del protocollo dell’Aja ed il suo diretto
richiamo all’interno del regolamento, copre oggi ogni aspetto del rapporto alimentare, dal radicamento della lite fino al regime di libera
circolazione, tra gli Stati membri, della decisione resa in esito ad essa.
Ma non basta. Sia sul piano europeo che sullo quello dei rapporti sui
quali incide la normativa convenzionale, infatti, è infine possibile giovarsi di alcuni strumenti messi a disposizione delle parti (in primis del
creditore, al fine di sostenere il buon esito dell’esazione) per facilitare
l’applicazione della disciplina qui in esame: si tratta di specifiche forme di cooperazione amministrativa transfrontaliera tra autorità pubbliche - (le cd. autorità centrali - appositamente istituite nell’ambito di
ogni ordinamento nazionale.
Il lavoro si incentrerà, dunque, sull’analisi del regolamento
dell’Unione (2009) e delle due convenzioni dell’Aja più di recente
adottate (2007) e destinate a sostituire tutti i precedenti testi. Benché,
infatti, i più risalenti accordi multilaterali dedicati al tema degli alimenti non abbiano esaurito i propri effetti e, anzi, trovino senz’altro
applicazione nei rapporti con gli ordinamenti extraeuropei che siano
parti contraenti di questi ultimi ma non dei nuovi strumenti, l’esame
delle rispettive norme e del loro funzionamento - come accennato - è
già stata posta ad oggetto di numerosi ed ampi studi. In questa sede tali convenzioni verranno dunque richiamate nella misura in cui la loro
formulazione possa fungere da valido supporto al fine di un confronto
Premessa
17
con la disciplina attuale, anche nell’ottica di meglio comprenderne le
scelte ed i contenuti.
CAPITOLO I
/¶approvazione del regolamento (CE) n. 4/2009
e il suo ambito di applicazione
SOMMARIO: 1. Verso uno strumento interamente dedicato alle obbligazioni
alimentari nello spazio giudiziario europeo: genesi del regolamento
4/2009. - 2. I limiti applicativi del regolamento 4/2009. - 2.1. Il limite applicativo ratione temporis, le questioni di diritto intertemporale e i rapporti con i precedenti strumenti europei in-cidenti sul medesimo settore. Il
limite applicativo ratione loci. - 2.2. L’ambito di applicazione oggettivo:
la fonte dell’obbligazione. - 2.3. (segue) la natura “alimentare” del credito
e il carattere della prestazione. - 2.4. (segue) l’ampiezza delle nozione di
“creditore” e “debitore” di alimenti e l’accertamento in via incidentale dei
legami di famiglia su cui poggia l’esistenza del credito. - 3. La nozione
autonoma di “obbligazione alimentare” e il diritto degli Stati membri. - 4.
L’assenza di limiti applicativi ratione personarum e la sua ricaduta sui
rapporti con le norme interne incidenti sulla medesima materia. - 5. Il
coordinamento con le convenzioni internazionali.
1. Verso uno strumento interamente dedicato alle obbligazioni
alimentari nello spazio giudiziario europeo: genesi del regolamento 4/2009.
Il tema del recupero transfrontaliero degli obblighi alimentari è stato posto ad oggetto di un’attenzione del tutto peculiare, da parte della
Comunità europea, ancor prima dell’approvazione del regolamento
44/2001, avvenuta nel dicembre del 2000 ed all’interno del quale era
stata conservata la previsione di un titolo speciale di giurisdizione che,
nel predisporre un’ipotesi eccezionale di operatività del cd. forum actoris ad esclusivo beneficio del creditore di alimenti, ancora evidenziava l’inclusione della materia qui in esame all’interno dell’ambito di
applicazione oggettivo del sistema di Bruxelles1.
1
In relazione al “sistema di Bruxelles”, originariamente delineato dalla convenzione
di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle de-
19
20
Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell’UE
In realtà, già nel corso dei lavori del Consiglio europeo svoltosi a
Tampere tra il 15 e il 16 ottobre 1999 era stato formulato l’auspicio
che il Consiglio addivenisse in tempi rapidi, tra le altre cose,
all’approvazione di «specifiche norme procedurali comuni per semplificare e accelerare (…) le cause relative alle prestazioni alimentari»,
anche e soprattutto per mezzo di proposte tese a ridurre - in misura
ancor più significativa di quanto già fatto a suo tempo dalla convenzione di Bruxelles attraverso quelle previsioni poi in gran parte riprese
dalla proposta di regolamento Bruxelles I, allora da poco licenziata
dalla Commissione - le “procedure intermedie” necessarie per ottenere
il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale tra i Paesi membri della Comunità.
Quantomai chiaro è il riferimento a quel procedimento di exequatur
che, salutato dalla dottrina dei Paesi membri come una delle più grandi novità introdotte dalla convenzione di Bruxelles all’epoca della sua
conclusione2, iniziava oramai a tradire i propri limiti. O, meglio, tencisioni in materia civile e commerciale (la cui più recente versione consolidata è riportata
in GUCE C 27 del 26 gennaio 1998, p. 1), successivamente trasferito sul piano delle
competenze dirette della Comunità (oggi Unione) europea, e da cui è scaturita
l’approvazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cd. Bruxelles I), in GUCE L 12 del 16 gennaio
2001, p. 1 (destinato ad essere sostituito dal nuovo regolamento di rifusione n.
1215/2012 - cd. Bruxelles Ibis - a partire dal 10 gennaio 2015, in relazione al quale v.
nota 98), è oggi disponibile una bibliografia pressoché sterminata. Per uno sguardo
d’insieme, tuttavia, si ricordano U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (eds.), Brussels I Regulation, Munich, 20122; H. GAUDEMET-TALLON, Compétence et exécution des jugements en
Europe, Paris, 20104; S.M. CARBONE, Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e
commerciale, Torino, 20096; F. SALERNO, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001, Padova, 20063; L.S. ROSSI, Verso una parziale
«comunitarizzazione» del terzo pilastro, in Dir. dell’UE, 1997, p. 248 ss.
2
Soprattutto laddove lo si esamini dall’angolo visuale di un ordinamento come quello italiano, ove il permanere del riesame delle decisioni straniere attraverso il procedimento di delibazione non era che una delle spie della diffidenza nei confronti delle decisioni straniere e, più in generale, della concezione pubblicistica della giurisdizione che
permeava il codice di procedura civile del 1942: in base ad essa l’attività giudiziaria,
come espressione della sovranità, non può che essere collegata agli altri poteri dello Stato, ossia quello esecutivo e legislativo, i quali si esercitano essenzialmente nell’ambito
dei confini nazionali o, eventualmente, sui cittadini ovunque si trovino. Tale impostazione aveva condotto a ritenere esistente un collegamento necessario tra sovranità e giurisdizione, alla quale non veniva attribuita la funzione di realizzare i diritti dei singoli ma
I. L’approvazione del regolamento 4/2009 e il suo ambito di applicazione
21
deva a manifestarli proprio in riferimento a taluni ambiti che, pur
compresi nella più ampia nozione di “materia civile e commerciale”
posta ad oggetto della convenzione, presentavano altresì peculiarità tali da condurre a ritenere che neanche la procedura di exequatur, invero
relativamente “leggera” (si pensi soltanto al carattere differito ed
eventuale che è attribuito all’instaurazione del contraddittorio), potesse essere adeguata a garantire la libera circolazione, all’interno della
spazio giudiziario europeo, delle decisioni pronunciate dalle autorità
giurisdizionali volta a volta investite delle controversie in materia.
Le ragioni dell’esigenza di alleggerire ulteriormente il regime di riconoscimento ed esecuzione all’estero delle decisioni, da subito emersa a seguito della “comunitarizzazione” delle competenze in materia di
cooperazione giudiziaria civile con l’entrata in vigore del Trattato di
Amsterdam, ed espressa già in occasione del Consiglio europeo di
Tampere dello stesso anno, sembravano potersi ricondurre a due principali ordini di considerazioni.
Di questi, il primo poggiava sulla qualità (oggettiva) di talune controversie le quali, caratterizzandosi per la debole conflittualità dei rapporti giuridici sottesi e/o l’esigua entità degli interessi in gioco, effettivamente consentono di prevedere un regime di circolazione delle rispettive decisioni essenzialmente fondato sull’attestazione compiuta
dal giudice del Paese d’origine, destinata a valere all’estero in quanto
quella di attuare e proteggere l’ordinamento nella misura più ampia possibile; l’interesse
privato alla soluzione delle controversie era così salvaguardato ma contestualmente messo in secondo piano rispetto all’interesse, pubblico, alla tutela dell’organizzazione dello
Stato. Sul punto, v. in particolare G. TARELLO, Dottrine del processo civile. Studi storici
sulla formazione del diritto processuale civile (a cura di R. Guastini e G. Rebuffa), Bologna, 1989, spec. 9 ss. e 43 ss.; A. ATTARDI, Giurisdizione e competenza in generale, in
E. ALLORIO (dir.), Commentario del codice di procedura civile, vol. I, 1, Torino, 1973, p.
43 ss.; R. QUADRI, Volontà delle parti e competenza giurisdizionale, in R. QUADRI, Studi
critici di diritto internazionale. I, 1. Diritto internazionale privato, Milano, 1958, p. 77
ss.; ID., Giurisdizione nazionale e giurisdizioni straniere, ivi, p. 289 ss.; G. BALLADORE
PALLIERI, L’universalità dell’ordinamento dello Stato, in Jus, 1950, p. 24 ss.; F. CARNE2
LUTTI, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, Roma, 1941 , p. 52 ss.; R. QUADRI,
La giurisdizione sul cittadino nel nuovo codice di procedura civile, in Riv. dir. int., 1941,
p. 301 ss.; G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, II, 1, Napoli, 19351936, p. 30 ss.; E. BETTI, Ragioni ed azione, in Riv. dir. proc. civ., 1932, I, p. 233 ss.; F.
CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile, Padova, 1925, IV, p. 417 ss.; ID.,
Principii diritto processuale civile, Napoli, 1923, spec. p. 55 ss. e 303 ss.
22
Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell’UE
tale e sottratta ad ogni successivo controllo (ovviamente non di merito, ma) di legittimità da parte dell’autorità giurisdizionale richiesta di
procedere all’esecuzione forzata della stessa. Tali controversie vennero da subito circoscritte al ristretto novero di quelle fondate su crediti
non contestati o pretese di modesta entità3.
È la seconda di suddette considerazioni, però, che riguardava più da
vicino l’oggetto del presente lavoro. Essa infatti prescinde dai caratteri
oggettivi della lite instaurata innanzi al foro di un Paese membro, poiché attiene più specificamente alla qualità (soggettiva) degli individui
coinvolti. Ciò vale, in particolare, laddove le norme di d.i.p. vadano ad
interessare situazioni in cui una o più delle parti in causa siano rappresentate da soggetti “deboli” bisognosi di speciali tutele, da approntarsi
tenendo in debito conto le particolarità della situazione concreta di
netta disparità di forze in gioco. Simile evenienza si verifica, prima di
tutto, nel caso dei minori che si vengano a trovare all’interno di una situazione di conflitto tra i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, posto che alla loro posizione di dipendenza dal punto di vista economico si va a sommare l’incapacità di provvedere autonomamente ai
propri bisogni, ragion per cui qualunque normativa capace di incidere
su questo delicato settore (non solo laddove si tratti di diritto materiale, ma anche sul fronte dei conflitti di legge e di giurisdizione, o del
3
La prima tipologia di istanze - quelle, cioè, tese alla codificazione di norme di diritto processuale civile internazionale in materia di crediti non contestati - ha condotto
all’approvazione del regolamento (CE) n. 805/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in GUUE L 143 del 30 aprile 2004, p. 15. Per quanto attiene, invece, alle controversie di modesta entità (ossia quelle di valore non superiore a duemila euro), le istituzioni dell’Unione hanno provveduto ad introdurre un unico procedimento applicabile alle
controversie transfrontaliere da celebrarsi innanzi a qualsiasi giudice di uno Stato partecipante alla cooperazione giudiziaria europea in materia civile: il riferimento è al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007,
che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in GUUE L
199 del 31 luglio 2007, p. 1. In merito a tali strumenti si vedano, per tutti, A. LEANDRO,
Il procedimento europeo per le controversie di modestia entità, in Riv. dir. int., 2009, p.
65 ss.; P. BERTOLI, Verso un diritto processuale civile comunitario uniforme:
l’ingiunzione europea di pagamento e le controversie di modesta entità, in Riv. dir. int.
priv. proc., 2008, p. 395 ss.; L. FUMAGALLI, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non
contestati nel regolamento comunitario 805/2004, in Riv. dir. int. priv. proc., 2006, p. 23
ss., ed ivi ampi riferimenti dottrinali.
I. L’approvazione del regolamento 4/2009 e il suo ambito di applicazione
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riconoscimento delle decisioni straniere) non può ignorare la necessità
di avere costante riguardo al perseguimento del loro “superiore interesse”4.
Non stupisce, dunque, che dalle conclusioni di Tampere fosse
emerso l’invito a garantire l’immediata esecutività tra i Paesi membri
delle decisioni in materia di diritto di visita del minore5 le quali, oltre
ad incidere su situazioni di una delicatezza del tutto particolare, vengono inevitabilmente vanificate dal fatto di non essere attuate in un
lasso ridottissimo di tempo.
Analoga situazione di conflittualità nell’ambito dei rapporti di famiglia ha tuttavia giustificato un ulteriore settore di intervento individuato dal Consiglio europeo di Tampere, rispetto al quale analoghe
sono anche le esigenze di celerità tra la formulazione della domanda
giurisdizionale e l’ottenimento di un titolo esecutivo invocabile al di
fuori del proprio Paese membro di residenza, e analoga è pure la particolare situazione soggettiva di una delle parti del rapporto in questione. In questo secondo caso, però, a differenza di quanto vale con riguardo al diritto di visita, il soggetto tutelato non è necessariamente un
minore.
Nella ormai trentennale pratica applicativa della convenzione di
Bruxelles, infatti, le istituzioni comunitarie avevano avuto modo di rilevare come, a fronte di talune controversie intrinsecamente caratteriz4
La discussione in merito alla portata del concetto di best interest of the child, che
trova ormai spazio in un numero sempre più ampio di normative internazionali, europee
e nazionali, è particolarmente serrata. Non è possibile darne atto in questa sede; tuttavia
per una prima delimitazione del problema, anche nella prospettiva dell’ordinamento italiano, può farsi riferimento a L. MARI, L’interesse superiore del minore nel quadro dello
spazio giuridico europeo (a proposito di recenti casi di sottrazione internazionale di minori), in AA.VV. (a cura di), Studi in onore di Augusto Sinagra, vol. II, Roma, 2013, p.
295 ss.; M. DISTEFANO, Interesse superiore del minore e sottrazione internazionale di
minori, Milano, 2012; D. AMRAM, Corte di Cassazione e giurisprudenza di merito: alla
ricerca di un contenuto per l’interesse superiore del minore, in Fam. dir., 2008, p. 1108
ss.; V. POCAR, P. RONFANI, L’interesse superiore del minore nella legge e nella pratica.
Esperienze nazionali a confronto, Milano, 1996; P. ALSTON (ed.), The Best Interests of
the Child: Reconciling Culture and Human Rights, Oxford, 1994.
5
Cui, come noto, il regolamento cd. Bruxelles IIbis ha successivamente accostato le
pronunce in tema di sottrazione internazionale di minori (sul regolamento ed il particolare regime di circolazione di tali decisioni che esso ha introdotto, v. i brevi cenni che saranno operati infra in questo stesso par.).
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Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell’UE
zate dalla disparità di forze economiche tra le parti, il necessario passaggio attraverso il procedimento di exequatur per ottenere
l’esecuzione forzata di una decisione proveniente da un’autorità giurisdizionale straniera concorresse a determinare una frequente rinuncia
a far valere i propri diritti da parte di quei soggetti che dell’esecuzione
coattiva delle decisioni straniere avrebbero dovuto beneficiare, così
determinando, in definitiva, l’ingiusto sacrificio delle (fondate) pretese avanzate dalla parte che, nel rapporto in questione, si trova suo
malgrado a rivestire una posizione di minor forza. Tale è il caso dei
rapporti alimentari all’interno della famiglia.
Simile circostanza, capace di ostacolare il principale obiettivo perseguito dalle istituzioni della Comunità in materia di cooperazione
giudiziaria civile - ossia quello di dar vita ad un vero e proprio “spazio
giudiziario” europeo integrato all’interno del quale qualsiasi decisione
dovesse essere riconosciuta e potesse essere fatta valere, in ogni Paese
membro diverso da quello di provenienza, nei modi e con le forme più
rapidi possibili - non poteva ovviamente rimanere inosservata. E ancor
meno poteva risultare indifferente, agli occhi della Comunità, il fatto
che la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale potesse risultare ostacolata proprio innanzi a rapporti sovente caratterizzati dall’estrema disparità di forze tra le parti e rispetto ai quali,
conseguentemente, risultava ancor più pressante l’esigenza di garantire che le decisioni assunte da un giudice europeo potessero agevolmente dar luogo ad esecuzione coattiva all’interno di un differente
Paese membro.
L’esigenza di tutelare la peculiare posizione di fragilità in cui generalmente versa il creditore di alimenti, invero, aveva condotto alla
previsione, all’interno della convenzione di Bruxelles del 1968, di uno
speciale titolo di giurisdizione ad esclusivo vantaggio della parte debole del rapporto giuridico considerato, capace di radicare la controversia di fronte a quel forum actoris che, nello spazio giudiziario europeo, è chiamato ad operare in via del tutto eccezionale, sulla scorta
di ben precise considerazioni materiali ed in novero assai esiguo di
circostanze.
La novità introdotta dal sistema di Bruxelles in sede di individuazione della competenza giurisdizionale non aveva assolto che parzialmente all’esigenza di tutelare la posizione dei soggetti creditori di pre-
I. L’approvazione del regolamento 4/2009 e il suo ambito di applicazione
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stazioni alimentari o, rectius, vi aveva assolto unicamente con riguardo alla fase procedimentale, rispetto alla quale la possibilità di adire
un foro territorialmente prossimo rappresenta senz’altro, per questi ultimi, un serio incentivo a non rinunciare all’idea di veder giudizialmente sancita la legittimità delle proprie pretese.
Tuttavia la peculiare protezione accordata a questi creditori dalla
convenzione, prima, e dal regolamento Bruxelles I, poi, si esauriva nel
momento stesso in cui il l’organo giurisdizionale adito avesse, nel caso, accolto la pretesa alimentare dedotta in giudizio. In altre parole,
una volta ottenuta la pronuncia recante il definitivo accertamento delle
pretese azionate dal creditore, la possibilità di fondare su di essa
l’esecuzione coattiva in un differente Paese membro (ossia, il più delle
volte, quello della nuova residenza abituale del soggetto condannato
all’adempimento della prestazione) rimaneva soggetta alla disciplina
predisposta in via generale per la circolazione delle decisioni
all’interno dello spazio giudiziario europeo, fondata sull’instaurazione
del procedimento di exequatur e disciplinata dal titolo III della convenzione (capo III del regolamento).
Questa meccanismo “zoppo” di tutela del creditore di alimenti non
ha tardato a manifestare i propri limiti. Posto che l’accertamento giudiziale circa l’esistenza del credito non assolve ad alcuna utilità se non
nel caso in cui alla decisione di condanna possa seguire, agevolmente
ed in tempi rapidi, la possibilità di portare ad esecuzione forzata tale
pronuncia nei confronti del debitore che non provveda ad ottemperarvi
volontariamente, è parso ben presto fin troppo evidente che il semplice fatto di facilitare l’accesso alla giustizia da parte del soggetto che
reclama una prestazione di natura alimentare deve accompagnarsi perché si possa parlare di una tutela “effettiva” - alla possibilità di ottenere rapidamente, e auspicabilmente senza spese, un titolo esecutivo
che possa circolare senza ostacoli all’interno dello spazio giudiziario
europeo, dando così luogo ad un recupero reale, efficace e durevole
delle prestazioni alimentari dovute6.
6
Cfr. la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, COM(2005) 649 def. del 15 dicembre 2005, p. 3 e passim.