SCRITTI DI DIRITTO PRIVATO EUROPEO ED INTERNAZIONALE 3 Direttori Ilaria Queirolo Università degli Studi di Genova Alberto Maria Benedetti Università degli Studi di Genova Comitato scientifico Maria Caterina Baruffi Università degli Studi di Verona Sergio Maria Carbone Università degli Studi di Genova Vincenzo Roppo Università degli Studi di Genova Claudio Scognamiglio Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Pietro Sirena Università degli Studi di Siena Ilaria Viarengo Università degli Studi di Milano Comitato editoriale Francesca Bartolini Università degli Studi di Genova Laura Carpaneto Università degli Studi di Genova Maria Elena De Maestri Università degli Studi di Genova Mauro Grondona Università degli Studi di Genova Francesco Pesce Università degli Studi di Genova SCRITTI DI DIRITTO PRIVATO EUROPEO ED INTERNAZIONALE Diritto privato, diritto europeo e diritto internazionale rivelano intrecci via via più significativi, chiamando docenti e studiosi dei diversi settori scientifici a confrontarsi e a collaborare sempre più intensamente. Da tale proficua osmosi scientifica origina il progetto della nuova collana Scritti di diritto privato europeo e internazionale, con la quale si persegue l’obiettivo di raccogliere opere scientifiche – a carattere monografico e collettaneo – su temi di attualità in un’ottica interdisciplinare e in una prospettiva di valorizzazione della stretta connessione tra le discipline coinvolte. Tale obiettivo trova un riscontro nelle specifiche competenze dei Direttori e dei membri del Comitato scientifico. In “Scritti di diritto privato europeo ed internazionale” sono pubblicate opere di alto livello scientifico, anche in lingua straniera per facilitarne la diffusione internazionale. I Direttori approvano le opere e le sottopongono a referaggio con il sistema del «doppio cieco» («double blind peer review process») nel rispetto dell’anonimato sia dell’autore, sia dei due revisori che scelgono, di comune accordo, l’uno esterno al Comitato scientifico e l’altro all’interno dello stesso Comitato, in funzione di revisore interno. I revisori rivestono o devono aver rivestito la qualifica di professore universitario di prima fascia nelle università italiane o una qualifica equivalente nelle università straniere. Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni: a) pubblicabile senza modifiche; b) pubblicabile previo apporto di modifiche; c) da rivedere in maniera sostanziale; d) da rigettare; tenendo conto dei seguenti criteri: a) significatività del tema nell’ambito disciplinare prescelto e originalità dell’opera; b) rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; c) attenzione adeguata alla dottrina e all’apparato critico; d) adeguato aggiornamento normativo e giurisprudenziale; e) rigore metodologico; f ) proprietà di linguaggio e fluidità del testo; g) uniformità dei criteri redazionali. Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta di comune accordo dai Direttori, salvo casi particolari nei quali i Direttori medesimi provvedano a nominare tempestivamente un terzo revisore cui rimettere la valutazione dell’elaborato. Le schede di valutazione verranno conservate, in doppia copia, in appositi archivi. Sono escluse da valutazione le opere collettanee. Francesco Pesce Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell’Unione europea Copyright © MMXIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Raffaele Garofalo, 133/A–B 00173 Roma (06) 93781065 isbn 978-88-548-6665-2 I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: dicembre 2013 A Valentina, ai miei genitori e al Quinto Indice Abbreviazioni.................................................................................................................. Pag. 13 Premessa .............................................................................................................................. » 15 Capitolo I /¶DSSURYD]LRQHGHOUHJRODPHQWR&(Q e il suo ambito di applicazione 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. Verso uno strumento interamente dedicato alle obbligazioni alimentari nello spazio giudiziario europeo: genesi del regolamento 4/2009. ................................. Pag. 19 I limiti applicativi del regolamento 4/2009 .................................................................. » 50 Il limite applicativo ratione temporis, le questioni di diritto intertemporale e i rapporti con i precedenti strumenti europei incidenti sul medesimo settore. Il limite applicativo ratione loci................................................................................... » 50 L’ambito di applicazione oggettivo: la fonte dell’obbligazione ................................... » 57 (segue) la natura “alimentare” del credito e il carattere della prestazione .................... » 72 (segue) l’ampiezza delle nozione di “creditore” e “debitore” di alimenti e l’accertamento in via incidentale dei legami di famiglia su cui poggia l’esistenza del credito................................................................................................... » 81 La nozione autonoma di “obbligazione alimentare” e il diritto degli Stati membri ......................................................................................................................... » 92 L’assenza di limiti applicativi ratione personarum e la sua ricaduta sui rapporti con le norme interne incidenti sulla medesima materia ..................................... » 102 Il coordinamento con le convenzioni internazionali .................................................. » 107 Capitolo II I criteri di determinazione della competenza giurisdizionale 1. 2. 3. 4. 5. 6. I titoli alternativi di giurisdizione previsti in via generale dal regolamento ......... Pag. 117 La disciplina della proroga......................................................................................... » 131 La competenza sussidiaria e la previsione di un forum necessitatis ........................... » 145 Un’ipotesi di perpetuatio iurisdictionis ..................................................................... » 156 La competenza in materia cautelare ........................................................................... » 162 Le verifiche da effettuarsi ad opera del giudice adito ................................................ » 171 9 10 7. Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell’UE Il coordinamento nell’esercizio dell’attività giurisdizionale...................................... » 177 Capitolo III La legge applicabile al rapporto alimentare: LOULOLHYRGHOSURWRFROORGHOO¶$MDGHO Dalle disposizioni preliminari al codice civile….................................................. Pag. 187 (segue) all’art. 45 della legge 218/1995: il valore del rinvio “in ogni caso” alla convenzione dell’Aja del 1973 ........................................................................... » 199 3. Il protocollo dell’Aja del 2007 tra diritto internazionale e diritto dell’Unione europea: alcuni profili critici ..................................................................................... » 204 4. I limiti ratione materiae del protocollo dell’Aja e l’ambito della legge applicabile ......................................................................................................................... » 215 5. Una rilevante novità: il ruolo dell’autonomia privata nell’optio legis ....................... » 224 6. La legge applicabile in mancanza di scelta delle parti: il criterio principale… ......... » 233 7. (segue) i criteri sussidiari…....................................................................................... » 237 8. (segue) e le norme speciali predisposte in relazione a determinate categorie di relazioni familiari .................................................................................................. » 242 9. La clausola dell’ordine pubblico quale limite all’applicazione della normativa straniera richiamata ............................................................................................... » 249 10. Ulteriori profili applicativi ........................................................................................ » 265 11. Il rilievo dei regolamenti Roma I, Roma II e 650/2012 in relazione alle obbligazioni alimentari non fondate sull’esistenza di rapporti di famiglia (cenni) .............................................................................................................................. » 273 1. 2. Capitolo IV 5LFRQRVFLPHQWRHGHVHFX]LRQHDOO¶HVWHUR delle decisioni e recupero del credito alimentare tra regolamento 4/2009 HFRQYHQ]LRQHGHOO¶$MDGHO 1. La circolazione delle decisioni in materia alimentare: pluralità di fonti normative e modelli di riferimento … ....................................................................... Pag. 277 SEZIONE I - IL (PRESSOCHÉ GENERALIZZATO) SUPERAMENTO DELLA PROCEDURA DI EXEQUATUR NEL REGOLAMENTO 4/2009 2. 3. 4. 5. Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni sugli alimenti nella cooperazione europea “a due velocità”: la soluzione del cd. doppio binario ......... » 283 Le previsioni comuni ai due sistemi di circolazione delle decisioni .......................... » 298 Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni provenienti dai Paesi vincolati dal protocollo dell’Aja del 2007 ................................................................................ » 316 Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni provenienti dai Paesi non vincolati dal protocollo dell’Aja del 2007 ...................................................................... » 332 Indice 11 SEZIONE II - LA CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONI PROVENIENTI DAGLI ORDINAMENTI EXTRAEUROPEI: LA CONVENZIONE DELL’AJA DEL 2007 6. La nuova convenzione dell’Aja ed il suo ambito applicativo …................................ » 347 7. L’art. 18 e i limiti all’azione: una previsione sulla competenza giurisdizionale diretta ma “negativa” ............................................................................................. » 357 8. La regolamentazione del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia alimentare...................................................................................................... » 359 Capitolo V Cooperazione amministrativa internazionale e accesso alla giustizia in materia di alimenti tra diritto internazionale pattizio e normativa europea SEZIONE I - COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA NEL REGOLAMENTO 4/2009 1. La cooperazione amministrativa transfrontaliera: ratio, caratteri e ambito applicativo ........................................................................................................... Pag. 371 2. L’individuazione delle autorità centrali e il ruolo loro attribuito dal regolamento ......................................................................................................................... » 376 3. La disciplina dell’accesso alle informazioni da parte dell’autorità centrale tra efficacia dell’azione e tutela dei dati personali sensibili ............................................ » 387 4. Le norme del regolamento 4/2009 in materia di “accesso alla giustizia” ................... » 389 SEZIONE II - LA CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONI PROVENIENTI DAGLI ORDINAMENTI EXTRAEUROPEI: LA CONVENZIONE DELL’AJA DEL 2007 5. La convenzione dell’Aja del 2007: cooperazione amministrativa….......................... » 393 6. (segue) e accesso alla giustizia................................................................................... » 398 Indice dei nomi ............................................................................................................. Pag. 403 Abbreviazioni AJ famille BGBl BOE CMLR Comunicazioni e Studi Corr. giur. Dir. com. sc. int. Dir. comm. int.. Dir. dell’UE Dir. fam. pers. Dir. pubbl. comp. eur. Dr. fam. Eur. Law Rev. Fam. dir. Fam. pers. succ. FamRZ Foro it. Gazz. Uff. Giur. it. Giust. civ. Mass. GUCE GUUE iFamZ Int. Comp. Law Quart. Int. Law Quart. IPRax Journ. dr. int. Journ. Pr. Int. Law NNotP Nuova giur. civ. comm. Nuove leggi civ. comm. Actualité Juridique Famille Bundesgesetzblatt Boletín Oficial del Estado Common Market Law Review Comunicazioni e Studi dell’Istituto di diritto internazionale dell’Università di Milano Il Corriere giuridico Diritto comunitario e degli scambi internazionali Diritto del commercio internazionale Il diritto dell’Unione europea Il diritto di famiglia e delle persone Diritto Pubblico Comparato ed Europeo Droit de la famille European Law Review Famiglia e diritto Famiglia, Persone e Successioni Zeitschrift für das gesamte Familienrecht mit Betreuungsrecht, Erbrecht, Verfahrensrecht, Öffentlichem Recht Il foro italiano Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Giurisprudenza italiana Giustizia civile. Massimario annotato della Cassazione Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Interdisziplinäre Zeitschrift für Familienrecht International & Comparative Law Quarterly The International Law Quarterly Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts Journal du droit international (Clunet) Journal of Private International Law Zeitschrift für die NotarPraxis La nuova giurisprudenza civile commentata Le nuove leggi civili commentate 13 14 Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell’UE RabelsZ Raccolta Rass. for. Rec. gén. lois Recueil des cours Rev. hell. dr. int. Rev. int. dr. comp. Revue critique Riv. dir. civ. Riv. dir. int. priv. proc. Riv. dir. int. Riv. dir. proc. Riv. dir. proc. civ. Riv. trim. dir. proc. civ. Studi sull’int. eur. Yearb. Priv. Int. Law Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht Corte di giustizia delle Comunità europee. Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado Rassegna forense Recueil général des lois et des arrêts Recueil des cours - Collected Courses of the Hague Academy of International Law Revue hellénique de droit international Revue international de droit comparé Revue critique de droit international privé Rivista di diritto civile Rivista di diritto internazionale privato e processuale Rivista di diritto internazionale Rivista di diritto processuale Rivista di diritto processuale civile Rivista trimestrale di diritto e procedura civile Studi sull’integrazione europea Yearbook of Private International Law Premessa Il presente lavoro si propone di approfondire (a circa vent’anni di distanza dalle ultime opere monografiche in lingua italiana interamente dedicate alla materia1) il tema della disciplina internazionalprivatistica delle obbligazioni alimentari. Si tratta di un settore che nel corso dell’ultimo decennio ha conosciuto un rinnovamento complessivo, tanto dal punto di vista della normativa di fonte convenzionale (riferimento necessario, a tal proposito, sono le due convenzioni “gemelle” del 23 novembre 2007 promosse dalla Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato), quanto dal punto di vista dell’intervento europeo: quest’ultimo, con l’entrata in vigore del regolamento 4/2009, ha interessato il tema dei rapporti alimentari nella famiglia in modo particolarmente incisivo, andando ad estendersi a tutti i settori della cooperazione giudiziaria civile. Non ha dunque più senso, allo stato attuale, parlare unicamente di diritto internazionale privato convenzionale delle obbligazioni alimentari: il tema non può che essere avvicinato tenendo in debito conto la preminente posizione oggi rivestita dal diritto dell’Unione europea. Si ritiene che la progressiva sovrapposizione di norme, a diversi livelli, ed il peculiare intreccio che si è determinato tra di esse - specie a causa della scelta, operata dalle istituzioni dell’Unione, di integrare il testo del regolamento tramite il richiamo ad una convenzione internazionale - giustifichino la scelta di intraprendere un nuovo studio in materia. Sarà agevole rilevare come il baricentro dell’indagine sia nettamente sbilanciato nella direzione della normativa europea, rispetto alla 1 G. BADIALI, La disciplina convenzionale degli obblighi alimentari, Napoli, 1994; C. BISCARETTI DI RUFFIA, Le obbligazioni alimentari nel diritto internazionale privato convenzionale, Padova, 1989. 15 16 Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell’UE quale, per un verso, le norme pattizie (laddove non direttamente venute a far parte di quest’ultima) rivestono un ruolo del tutto residuale e, per altro verso, il diritto internazionale privato di fonte nazionale arretra in modo sempre più vistoso, fino al punto di essere ormai pressoché privo di un proprio ambito applicativo (pur con le necessarie distinzioni, a seconda che ci si riferisca alle sue norme processuali o, al contrario, a quelle dedicate all’individuazione della legge regolatrice del rapporto). Sembra possibile affermare che, a partire dalla conclusione della convenzione di Bruxelles del 1968, il diritto internazionale privato della obbligazioni alimentari (e non si tratta di un caso isolato: si pensi, da ultimo, all’intervento in tema di successioni mortis causa) ha conosciuto una “irresistibile espansione” dell’azione europea la quale, spintasi per la prima volta fino all’introduzione di norme di conflitto uniformi attraverso la ratifica del protocollo dell’Aja ed il suo diretto richiamo all’interno del regolamento, copre oggi ogni aspetto del rapporto alimentare, dal radicamento della lite fino al regime di libera circolazione, tra gli Stati membri, della decisione resa in esito ad essa. Ma non basta. Sia sul piano europeo che sullo quello dei rapporti sui quali incide la normativa convenzionale, infatti, è infine possibile giovarsi di alcuni strumenti messi a disposizione delle parti (in primis del creditore, al fine di sostenere il buon esito dell’esazione) per facilitare l’applicazione della disciplina qui in esame: si tratta di specifiche forme di cooperazione amministrativa transfrontaliera tra autorità pubbliche - (le cd. autorità centrali - appositamente istituite nell’ambito di ogni ordinamento nazionale. Il lavoro si incentrerà, dunque, sull’analisi del regolamento dell’Unione (2009) e delle due convenzioni dell’Aja più di recente adottate (2007) e destinate a sostituire tutti i precedenti testi. Benché, infatti, i più risalenti accordi multilaterali dedicati al tema degli alimenti non abbiano esaurito i propri effetti e, anzi, trovino senz’altro applicazione nei rapporti con gli ordinamenti extraeuropei che siano parti contraenti di questi ultimi ma non dei nuovi strumenti, l’esame delle rispettive norme e del loro funzionamento - come accennato - è già stata posta ad oggetto di numerosi ed ampi studi. In questa sede tali convenzioni verranno dunque richiamate nella misura in cui la loro formulazione possa fungere da valido supporto al fine di un confronto Premessa 17 con la disciplina attuale, anche nell’ottica di meglio comprenderne le scelte ed i contenuti. CAPITOLO I /¶approvazione del regolamento (CE) n. 4/2009 e il suo ambito di applicazione SOMMARIO: 1. Verso uno strumento interamente dedicato alle obbligazioni alimentari nello spazio giudiziario europeo: genesi del regolamento 4/2009. - 2. I limiti applicativi del regolamento 4/2009. - 2.1. Il limite applicativo ratione temporis, le questioni di diritto intertemporale e i rapporti con i precedenti strumenti europei in-cidenti sul medesimo settore. Il limite applicativo ratione loci. - 2.2. L’ambito di applicazione oggettivo: la fonte dell’obbligazione. - 2.3. (segue) la natura “alimentare” del credito e il carattere della prestazione. - 2.4. (segue) l’ampiezza delle nozione di “creditore” e “debitore” di alimenti e l’accertamento in via incidentale dei legami di famiglia su cui poggia l’esistenza del credito. - 3. La nozione autonoma di “obbligazione alimentare” e il diritto degli Stati membri. - 4. L’assenza di limiti applicativi ratione personarum e la sua ricaduta sui rapporti con le norme interne incidenti sulla medesima materia. - 5. Il coordinamento con le convenzioni internazionali. 1. Verso uno strumento interamente dedicato alle obbligazioni alimentari nello spazio giudiziario europeo: genesi del regolamento 4/2009. Il tema del recupero transfrontaliero degli obblighi alimentari è stato posto ad oggetto di un’attenzione del tutto peculiare, da parte della Comunità europea, ancor prima dell’approvazione del regolamento 44/2001, avvenuta nel dicembre del 2000 ed all’interno del quale era stata conservata la previsione di un titolo speciale di giurisdizione che, nel predisporre un’ipotesi eccezionale di operatività del cd. forum actoris ad esclusivo beneficio del creditore di alimenti, ancora evidenziava l’inclusione della materia qui in esame all’interno dell’ambito di applicazione oggettivo del sistema di Bruxelles1. 1 In relazione al “sistema di Bruxelles”, originariamente delineato dalla convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle de- 19 20 Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell’UE In realtà, già nel corso dei lavori del Consiglio europeo svoltosi a Tampere tra il 15 e il 16 ottobre 1999 era stato formulato l’auspicio che il Consiglio addivenisse in tempi rapidi, tra le altre cose, all’approvazione di «specifiche norme procedurali comuni per semplificare e accelerare (…) le cause relative alle prestazioni alimentari», anche e soprattutto per mezzo di proposte tese a ridurre - in misura ancor più significativa di quanto già fatto a suo tempo dalla convenzione di Bruxelles attraverso quelle previsioni poi in gran parte riprese dalla proposta di regolamento Bruxelles I, allora da poco licenziata dalla Commissione - le “procedure intermedie” necessarie per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale tra i Paesi membri della Comunità. Quantomai chiaro è il riferimento a quel procedimento di exequatur che, salutato dalla dottrina dei Paesi membri come una delle più grandi novità introdotte dalla convenzione di Bruxelles all’epoca della sua conclusione2, iniziava oramai a tradire i propri limiti. O, meglio, tencisioni in materia civile e commerciale (la cui più recente versione consolidata è riportata in GUCE C 27 del 26 gennaio 1998, p. 1), successivamente trasferito sul piano delle competenze dirette della Comunità (oggi Unione) europea, e da cui è scaturita l’approvazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cd. Bruxelles I), in GUCE L 12 del 16 gennaio 2001, p. 1 (destinato ad essere sostituito dal nuovo regolamento di rifusione n. 1215/2012 - cd. Bruxelles Ibis - a partire dal 10 gennaio 2015, in relazione al quale v. nota 98), è oggi disponibile una bibliografia pressoché sterminata. Per uno sguardo d’insieme, tuttavia, si ricordano U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (eds.), Brussels I Regulation, Munich, 20122; H. GAUDEMET-TALLON, Compétence et exécution des jugements en Europe, Paris, 20104; S.M. CARBONE, Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale, Torino, 20096; F. SALERNO, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001, Padova, 20063; L.S. ROSSI, Verso una parziale «comunitarizzazione» del terzo pilastro, in Dir. dell’UE, 1997, p. 248 ss. 2 Soprattutto laddove lo si esamini dall’angolo visuale di un ordinamento come quello italiano, ove il permanere del riesame delle decisioni straniere attraverso il procedimento di delibazione non era che una delle spie della diffidenza nei confronti delle decisioni straniere e, più in generale, della concezione pubblicistica della giurisdizione che permeava il codice di procedura civile del 1942: in base ad essa l’attività giudiziaria, come espressione della sovranità, non può che essere collegata agli altri poteri dello Stato, ossia quello esecutivo e legislativo, i quali si esercitano essenzialmente nell’ambito dei confini nazionali o, eventualmente, sui cittadini ovunque si trovino. Tale impostazione aveva condotto a ritenere esistente un collegamento necessario tra sovranità e giurisdizione, alla quale non veniva attribuita la funzione di realizzare i diritti dei singoli ma I. L’approvazione del regolamento 4/2009 e il suo ambito di applicazione 21 deva a manifestarli proprio in riferimento a taluni ambiti che, pur compresi nella più ampia nozione di “materia civile e commerciale” posta ad oggetto della convenzione, presentavano altresì peculiarità tali da condurre a ritenere che neanche la procedura di exequatur, invero relativamente “leggera” (si pensi soltanto al carattere differito ed eventuale che è attribuito all’instaurazione del contraddittorio), potesse essere adeguata a garantire la libera circolazione, all’interno della spazio giudiziario europeo, delle decisioni pronunciate dalle autorità giurisdizionali volta a volta investite delle controversie in materia. Le ragioni dell’esigenza di alleggerire ulteriormente il regime di riconoscimento ed esecuzione all’estero delle decisioni, da subito emersa a seguito della “comunitarizzazione” delle competenze in materia di cooperazione giudiziaria civile con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, ed espressa già in occasione del Consiglio europeo di Tampere dello stesso anno, sembravano potersi ricondurre a due principali ordini di considerazioni. Di questi, il primo poggiava sulla qualità (oggettiva) di talune controversie le quali, caratterizzandosi per la debole conflittualità dei rapporti giuridici sottesi e/o l’esigua entità degli interessi in gioco, effettivamente consentono di prevedere un regime di circolazione delle rispettive decisioni essenzialmente fondato sull’attestazione compiuta dal giudice del Paese d’origine, destinata a valere all’estero in quanto quella di attuare e proteggere l’ordinamento nella misura più ampia possibile; l’interesse privato alla soluzione delle controversie era così salvaguardato ma contestualmente messo in secondo piano rispetto all’interesse, pubblico, alla tutela dell’organizzazione dello Stato. Sul punto, v. in particolare G. TARELLO, Dottrine del processo civile. Studi storici sulla formazione del diritto processuale civile (a cura di R. Guastini e G. Rebuffa), Bologna, 1989, spec. 9 ss. e 43 ss.; A. ATTARDI, Giurisdizione e competenza in generale, in E. ALLORIO (dir.), Commentario del codice di procedura civile, vol. I, 1, Torino, 1973, p. 43 ss.; R. QUADRI, Volontà delle parti e competenza giurisdizionale, in R. QUADRI, Studi critici di diritto internazionale. I, 1. Diritto internazionale privato, Milano, 1958, p. 77 ss.; ID., Giurisdizione nazionale e giurisdizioni straniere, ivi, p. 289 ss.; G. BALLADORE PALLIERI, L’universalità dell’ordinamento dello Stato, in Jus, 1950, p. 24 ss.; F. CARNE2 LUTTI, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, Roma, 1941 , p. 52 ss.; R. QUADRI, La giurisdizione sul cittadino nel nuovo codice di procedura civile, in Riv. dir. int., 1941, p. 301 ss.; G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, II, 1, Napoli, 19351936, p. 30 ss.; E. BETTI, Ragioni ed azione, in Riv. dir. proc. civ., 1932, I, p. 233 ss.; F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile, Padova, 1925, IV, p. 417 ss.; ID., Principii diritto processuale civile, Napoli, 1923, spec. p. 55 ss. e 303 ss. 22 Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell’UE tale e sottratta ad ogni successivo controllo (ovviamente non di merito, ma) di legittimità da parte dell’autorità giurisdizionale richiesta di procedere all’esecuzione forzata della stessa. Tali controversie vennero da subito circoscritte al ristretto novero di quelle fondate su crediti non contestati o pretese di modesta entità3. È la seconda di suddette considerazioni, però, che riguardava più da vicino l’oggetto del presente lavoro. Essa infatti prescinde dai caratteri oggettivi della lite instaurata innanzi al foro di un Paese membro, poiché attiene più specificamente alla qualità (soggettiva) degli individui coinvolti. Ciò vale, in particolare, laddove le norme di d.i.p. vadano ad interessare situazioni in cui una o più delle parti in causa siano rappresentate da soggetti “deboli” bisognosi di speciali tutele, da approntarsi tenendo in debito conto le particolarità della situazione concreta di netta disparità di forze in gioco. Simile evenienza si verifica, prima di tutto, nel caso dei minori che si vengano a trovare all’interno di una situazione di conflitto tra i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, posto che alla loro posizione di dipendenza dal punto di vista economico si va a sommare l’incapacità di provvedere autonomamente ai propri bisogni, ragion per cui qualunque normativa capace di incidere su questo delicato settore (non solo laddove si tratti di diritto materiale, ma anche sul fronte dei conflitti di legge e di giurisdizione, o del 3 La prima tipologia di istanze - quelle, cioè, tese alla codificazione di norme di diritto processuale civile internazionale in materia di crediti non contestati - ha condotto all’approvazione del regolamento (CE) n. 805/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in GUUE L 143 del 30 aprile 2004, p. 15. Per quanto attiene, invece, alle controversie di modesta entità (ossia quelle di valore non superiore a duemila euro), le istituzioni dell’Unione hanno provveduto ad introdurre un unico procedimento applicabile alle controversie transfrontaliere da celebrarsi innanzi a qualsiasi giudice di uno Stato partecipante alla cooperazione giudiziaria europea in materia civile: il riferimento è al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in GUUE L 199 del 31 luglio 2007, p. 1. In merito a tali strumenti si vedano, per tutti, A. LEANDRO, Il procedimento europeo per le controversie di modestia entità, in Riv. dir. int., 2009, p. 65 ss.; P. BERTOLI, Verso un diritto processuale civile comunitario uniforme: l’ingiunzione europea di pagamento e le controversie di modesta entità, in Riv. dir. int. priv. proc., 2008, p. 395 ss.; L. FUMAGALLI, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel regolamento comunitario 805/2004, in Riv. dir. int. priv. proc., 2006, p. 23 ss., ed ivi ampi riferimenti dottrinali. I. L’approvazione del regolamento 4/2009 e il suo ambito di applicazione 23 riconoscimento delle decisioni straniere) non può ignorare la necessità di avere costante riguardo al perseguimento del loro “superiore interesse”4. Non stupisce, dunque, che dalle conclusioni di Tampere fosse emerso l’invito a garantire l’immediata esecutività tra i Paesi membri delle decisioni in materia di diritto di visita del minore5 le quali, oltre ad incidere su situazioni di una delicatezza del tutto particolare, vengono inevitabilmente vanificate dal fatto di non essere attuate in un lasso ridottissimo di tempo. Analoga situazione di conflittualità nell’ambito dei rapporti di famiglia ha tuttavia giustificato un ulteriore settore di intervento individuato dal Consiglio europeo di Tampere, rispetto al quale analoghe sono anche le esigenze di celerità tra la formulazione della domanda giurisdizionale e l’ottenimento di un titolo esecutivo invocabile al di fuori del proprio Paese membro di residenza, e analoga è pure la particolare situazione soggettiva di una delle parti del rapporto in questione. In questo secondo caso, però, a differenza di quanto vale con riguardo al diritto di visita, il soggetto tutelato non è necessariamente un minore. Nella ormai trentennale pratica applicativa della convenzione di Bruxelles, infatti, le istituzioni comunitarie avevano avuto modo di rilevare come, a fronte di talune controversie intrinsecamente caratteriz4 La discussione in merito alla portata del concetto di best interest of the child, che trova ormai spazio in un numero sempre più ampio di normative internazionali, europee e nazionali, è particolarmente serrata. Non è possibile darne atto in questa sede; tuttavia per una prima delimitazione del problema, anche nella prospettiva dell’ordinamento italiano, può farsi riferimento a L. MARI, L’interesse superiore del minore nel quadro dello spazio giuridico europeo (a proposito di recenti casi di sottrazione internazionale di minori), in AA.VV. (a cura di), Studi in onore di Augusto Sinagra, vol. II, Roma, 2013, p. 295 ss.; M. DISTEFANO, Interesse superiore del minore e sottrazione internazionale di minori, Milano, 2012; D. AMRAM, Corte di Cassazione e giurisprudenza di merito: alla ricerca di un contenuto per l’interesse superiore del minore, in Fam. dir., 2008, p. 1108 ss.; V. POCAR, P. RONFANI, L’interesse superiore del minore nella legge e nella pratica. Esperienze nazionali a confronto, Milano, 1996; P. ALSTON (ed.), The Best Interests of the Child: Reconciling Culture and Human Rights, Oxford, 1994. 5 Cui, come noto, il regolamento cd. Bruxelles IIbis ha successivamente accostato le pronunce in tema di sottrazione internazionale di minori (sul regolamento ed il particolare regime di circolazione di tali decisioni che esso ha introdotto, v. i brevi cenni che saranno operati infra in questo stesso par.). 24 Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell’UE zate dalla disparità di forze economiche tra le parti, il necessario passaggio attraverso il procedimento di exequatur per ottenere l’esecuzione forzata di una decisione proveniente da un’autorità giurisdizionale straniera concorresse a determinare una frequente rinuncia a far valere i propri diritti da parte di quei soggetti che dell’esecuzione coattiva delle decisioni straniere avrebbero dovuto beneficiare, così determinando, in definitiva, l’ingiusto sacrificio delle (fondate) pretese avanzate dalla parte che, nel rapporto in questione, si trova suo malgrado a rivestire una posizione di minor forza. Tale è il caso dei rapporti alimentari all’interno della famiglia. Simile circostanza, capace di ostacolare il principale obiettivo perseguito dalle istituzioni della Comunità in materia di cooperazione giudiziaria civile - ossia quello di dar vita ad un vero e proprio “spazio giudiziario” europeo integrato all’interno del quale qualsiasi decisione dovesse essere riconosciuta e potesse essere fatta valere, in ogni Paese membro diverso da quello di provenienza, nei modi e con le forme più rapidi possibili - non poteva ovviamente rimanere inosservata. E ancor meno poteva risultare indifferente, agli occhi della Comunità, il fatto che la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale potesse risultare ostacolata proprio innanzi a rapporti sovente caratterizzati dall’estrema disparità di forze tra le parti e rispetto ai quali, conseguentemente, risultava ancor più pressante l’esigenza di garantire che le decisioni assunte da un giudice europeo potessero agevolmente dar luogo ad esecuzione coattiva all’interno di un differente Paese membro. L’esigenza di tutelare la peculiare posizione di fragilità in cui generalmente versa il creditore di alimenti, invero, aveva condotto alla previsione, all’interno della convenzione di Bruxelles del 1968, di uno speciale titolo di giurisdizione ad esclusivo vantaggio della parte debole del rapporto giuridico considerato, capace di radicare la controversia di fronte a quel forum actoris che, nello spazio giudiziario europeo, è chiamato ad operare in via del tutto eccezionale, sulla scorta di ben precise considerazioni materiali ed in novero assai esiguo di circostanze. La novità introdotta dal sistema di Bruxelles in sede di individuazione della competenza giurisdizionale non aveva assolto che parzialmente all’esigenza di tutelare la posizione dei soggetti creditori di pre- I. L’approvazione del regolamento 4/2009 e il suo ambito di applicazione 25 stazioni alimentari o, rectius, vi aveva assolto unicamente con riguardo alla fase procedimentale, rispetto alla quale la possibilità di adire un foro territorialmente prossimo rappresenta senz’altro, per questi ultimi, un serio incentivo a non rinunciare all’idea di veder giudizialmente sancita la legittimità delle proprie pretese. Tuttavia la peculiare protezione accordata a questi creditori dalla convenzione, prima, e dal regolamento Bruxelles I, poi, si esauriva nel momento stesso in cui il l’organo giurisdizionale adito avesse, nel caso, accolto la pretesa alimentare dedotta in giudizio. In altre parole, una volta ottenuta la pronuncia recante il definitivo accertamento delle pretese azionate dal creditore, la possibilità di fondare su di essa l’esecuzione coattiva in un differente Paese membro (ossia, il più delle volte, quello della nuova residenza abituale del soggetto condannato all’adempimento della prestazione) rimaneva soggetta alla disciplina predisposta in via generale per la circolazione delle decisioni all’interno dello spazio giudiziario europeo, fondata sull’instaurazione del procedimento di exequatur e disciplinata dal titolo III della convenzione (capo III del regolamento). Questa meccanismo “zoppo” di tutela del creditore di alimenti non ha tardato a manifestare i propri limiti. Posto che l’accertamento giudiziale circa l’esistenza del credito non assolve ad alcuna utilità se non nel caso in cui alla decisione di condanna possa seguire, agevolmente ed in tempi rapidi, la possibilità di portare ad esecuzione forzata tale pronuncia nei confronti del debitore che non provveda ad ottemperarvi volontariamente, è parso ben presto fin troppo evidente che il semplice fatto di facilitare l’accesso alla giustizia da parte del soggetto che reclama una prestazione di natura alimentare deve accompagnarsi perché si possa parlare di una tutela “effettiva” - alla possibilità di ottenere rapidamente, e auspicabilmente senza spese, un titolo esecutivo che possa circolare senza ostacoli all’interno dello spazio giudiziario europeo, dando così luogo ad un recupero reale, efficace e durevole delle prestazioni alimentari dovute6. 6 Cfr. la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, COM(2005) 649 def. del 15 dicembre 2005, p. 3 e passim.
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