regolamento edilizio - Comune di Castiglione del Lago

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Provincia di Perugia
AREA URBANISTICA
SUAPE
REGOLAMENTO EDILIZIO
Approvato con Delibera del Consiglio Comunale N. 13 del 03/04/2014
Nuovo Regolamento Edilizio
INDICE
TITOLO I
NORME PRELIMINARI
ART. 1 – NATURA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO …………………………………………………… 8
ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ……………………………………………..……………… 8
ART. 3 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO …………………….…………………..…… 8
TITOLO II
OGGETTI EDILIZI, GRANDEZZE, INDICI, PARAMETRI, DISTANZE
CAPITOLO I - DEFINIZIONI GENERALI
ART. 4 – GRANDEZZE URBANISTICHE ……………………………….……………………………… 10
ART. 5 – GRANDEZZE EDILIZIE ……………………………………………..………………….……… 12
ART. 6 – INDICI E QUANTITA’ EDIFICATORIE …………………………………..…………….…..… 13
CAPITOLO II - DEFINIZIONI PARTICOLARI
ART. 7 – SUPERFICIE ASSERVITA ……………………………………....…………………………… 13
ART. 8 – EDIFICABILITA' FONDIARIA :REGISTRO DEGLI ASSERVIMENTI DEI SUOLI……..... 14
ART. 9 – AREA DI SEDIME ………………………………………………………………..………….… 14
ART. 10 – SUPERFICIE PERMEABILE ………………..…………………………..………………....… 14
ART. 11 – PERIMETRO ………………..………………………………………………..…………...…… 15
ART. 12 – QUOTA E LINEA DI SPICCATO ………………..…………………….………..……...….… 15
ART. 13 – SAGOMA DI UN EDIFICIO ………………..……………………………………..……..….… 15
ART. 14 – SUPERFICIE UTILE COPERTA …………………………………...……………..……….… 15
ART. 15 – ALTEZZA DI UN EDIFICIO ………………………………………....………………......…..… 17
ART. 16 – ALTEZZA DI UNA FACCIATA DI UN EDIFICIO …………...…………....……………….… 17
ART. 17 – ALTEZZA UTILE DI UN PIANO DI UN EDIFICIO E ALTEZZA UTILE DI
UN LOCALE ..……………………………………………………………………………………..……… 18
ART. 18 – VOLUME URBANISTICO DI UN EDIFICIO ………………….………..………………..…… 18
ART. 19 – SUPERFICIE DI VENDITA E SUPERFICIE COMMERCIALE ….………………....……… 18
ART. 20 – IMPIANTI DI CARBURANTI E LORO ATTIVITA' INTEGRATIVE ……………...…….…… 18
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CAPITOLO III - DISTANZE
ART. 21 – DISTANZE TRA EDIFICI ……………………………………………………..…….….……… 19
ART. 22 – DISTANZE DAI CONFINI ……………………………………………………..………….…… 20
ART. 23 – DISTANZE DALLE STRADE ………………………………………………..……...………… 21
ART. 24 – DISTANZE DAI CORSI D’ACQUA …………………………………………...……….……… 21
TITOLO III
MODIFICA DEL SUOLO E GESTIONE DELLE TERRE DA SCAVO
CAPITOLO I - MODIFICA DEL SUOLO
ART. 25 – DISCIPLINA DELLE MODALITA’ RELATIVE AI MOVIMENTI DI TERRENO
SUBORDINATI A PERMESSO DI COSTRUIRE ……………………………………………..….…… 22
ART. 26 – DISCIPLINA DELLE MODALITA’ RELATIVE AI MOVIMENTI DI TERRENO
SUBORDINATI A S.C.I.A. ………………………………………………………………...…….….…… 23
ART. 27 – MODALITA’ ESECUTIVE DEI MOVIMENTI DI TERRENO ………………..……………… 23
ART. 28 – MODALITA’ DI GESTIONE DELLE TERRE DA SCAVO …………………..……...….…… 24
TITOLO IV
COMPONENTI, IMPIANTISTICA E ACCESSIBILITA'
DEGLI EDIFICI
CAPITOLO I - CARATTERI MATERICI E COMPOSITIVI
ART. 29 – COPERTURE …………………………………………………………………………………… 25
ART. 30 – SOTTOTETTO ………………………………………………………………………..………… 25
ART. 31 – INVOLUCRO ESTERNO DELL'EDIFICIO …………………………………………………… 26
ART. 32 – CHIUSURA DELLE PARTI DELLE COSTRUZIONI CON VETRATE …………….......… 26
ART. 33 – AMPLIAMENTI DEGLI EDIFICI …………………………………………..………...……...… 26
ART. 34 – PORTICATI ……………………………………………………………………...…………....… 26
ART. 35 – RAMPE ………………………………………………………………………...……………...... 27
ART. 36 – CORTILI ………………………………………………………………………………….....…… 27
ART. 37 – CHIOSTRINE …………………………………………………………...………………….…… 27
ART. 38 – RECINZIONI ………………………………………………………………..……………...…… 28
ART. 39 – ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE …………………………………………………………………..……..…….…… 28
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ART. 40 – NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI …………………………………….…… 29
TITOLO V
ECOLOGIA DELL'ABITARE
CAPITOLO I - CARATTERI ECOLOGICI
ART. 41 – RECUPERO DELL’ACQUA PIOVANA ……………………….……………………………… 30
ART. 42 – PERMEABILITA’ DEI SUOLI DELLE PERTINENZE ……………………………....….…… 31
ART. 43 – PERMEABILITA' DEI PARCHEGGI …………….………………………..…….…….…….… 31
ART. 44 – ESPOSIZIONE E SOLEGGIAMENTO DEGLI EDIFICI …………….……………...….…… 31
ART. 45 – SISTEMI PER IL RISCALDAMENTO …………….……..…………………………….…...… 32
ART. 46 – PANNELLI SOLARI E PANNELLI FOTOVOLTAICI ……………………………..…….…… 32
ART. 47 – BIOCOMPATIBILITA’ …………………………………………………..…………….…...…… 32
ART. 48 – ARCHITETTURA BIOCLIMATICA ………………………………………………….…...…… 33
CAPITOLO II - INCENTIVAZIONI ECOLOGICHE
E RIGENERAZIONE URBANA
ART. 49 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUGLI EDIFICI PER LA PRODUZIONE ….…………....….… 33
ART. 50 - CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E RIGENERAZIONE
URBANA ……………………………………………………............................................................... 33
TITOLO VI
DOTAZIONI TERRITORIALI E MONETIZZAZIONE
CAPITOLO I - DESCRIZIONE DELLE DOTAZIONI
ART. 51– ISOLE ECOLOGICHE E RACCOLTA DOMESTICA …………………….…....…… 35
ART. 52 – PARCHEGGI ………………….……………………………………………….......…… 35
ART. 53 – PIAZZE, MARCIAPIEDI E STRADE ……………………………………….…....…… 35
ART. 54 – AREE VERDI E CORRIDOI ECOLOGICI ……………………..………….…....…… 36
ART. 55 – PUBBLICA ILLUMINAZIONE ………………….………………………………...…… 36
ART. 56 – ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE ……………..………….…....…… 36
ART. 57 – MONETIZZAZIONE ………………………………………………………....…....…… 36
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TITOLO VII
DECORO DEGLI EDIFICI E DELLO SPAZIO URBANO
CAPITOLO I - DECORO DEGLI EDIFICI
ART. 58 – AMBITO DI APPLICAZIONE ………………………………………………………..…....…… 38
ART. 59 – DECORAZIONE DEI PROSPETTI ESISTENTI …………………..………..…….…....…… 38
ART. 60 – CANALI DI GRONDA E PLUVIALI …………………….…………................................…… 38
ART. 61 – TORRINI ASCENSORI ………………………………………………………….…..…....…… 38
ART. 62 – CAVI E CONDUTTURE E IMPIANTI TECNOLOGICI ……………..…….……….….......… 39
ART. 63 – ANTENNE, PARABOLE, IMPIANTI SATELLITARI ED IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO ARIA ESTERNI AI FABBRICATI ……….……………..........................…… 39
ART. 64 – IMPIANTI TECNOLOGICI ED IMPIANTI RADIO PER
TELEFONIA MOBILE ……………………………………………………..…….…………….…....…… 39
CAPITOLO II - DECORO DELLO SPAZIO URBANO
ART. 65 – CONTATORI, CABINE ELETTRICHE E NODI STRADALI
DI DISTRIBUZIONE …………………..………………………………………….………………....…… 40
ART. 66 – OBBLIGO DELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI ……………….....…… 41
ART. 67 – STRUTTURE ESPOSITIVE E ATTREZZATURE ANNESSE ………….……………..…… 41
ART. 68 – OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO CON ARREDI
E ATTREZZATURE MOBILI ………………………………………..……………….............…....…… 41
ART. 69 – CHIOSCHI, EDICOLE E STRUTTURE AFFINI …………………….….......................…… 41
ART. 70 – DEROGHE PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ……………………..…….…....…… 42
TITOLO VIII
OPERE MINORI
CAPITOLO I - PERTINENZE
ART. 71 – OBIETTIVI E FINALITA’ ………………….……………………………………………....…… 43
ART. 72 – NORME GENERALI SULLE PERTINENZE …………………………….....…….…....…… 43
ART. 73 – PICCOLE SERRE DI FERRO E VETRO, IN STRUTTURA LEGGERA ED
OPERE ASSIMILABILI ………………….…..............................................................................…… 44
ART. 74 – GAZEBO ……………………………………………………………….………...….…....….… 45
ART. 75 – PERGOLATI CON OPERE FONDALI......…………………………………………….……… 45
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ART. 76 – CASETTE RICOVERO ATTREZZI DA GIARDINO O RIPOSTIGLI ...….…………....…… 45
ART. 77 – PENSILINE A SBALZO ………………….…...............................................................…… 46
ART. 78 – PROTEZIONE DEGLI INGRESSI PRINCIPALI ………………………….………….....…… 46
ART. 79 – MANUFATTI PER IL RICOVERO DEI CANI ……….....………….……………….......….… 46
ART. 80 – TETTOIE AGRICOLE ……………………………………………………….…..............….… 47
ART. 81 – ACCESSORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI ............................................................................ 47
ART. 82 – STRUTTURE OMBREGGIANTI PER PARCHEGGI…………………....……………..…… 47
ART. 83 – MANUFATTI PERTINENZIALI PER FINALITA' DI INTERESSE SOCIALE,
DIDATTICO E PER USI DI INTERESSE GENERALE.................................................................. 48
ART. 84 – STRUTTURE A CARATTERE PROVVISORIO SUSSIDIARIE ALLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE DI SERVIZI TURISTICI E COMMERCIALI................................................................ 48
TITOLO IX
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI, TITOLI ABILITATIVI E PROCEDIMENTO
EDILIZIO
CAPITOLO I - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI
ART. 85 – ATTI ABILITATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE ...….……………........…… 50
ART. 86 – SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI ………… 50
ART. 87 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.) ...….….............……… 50
ART. 88 – PERMESSO DI COSTRUIRE ...…..…......................................................................…… 54
ART. 89 – OPERE SOGGETTE AD ATTIVITA’ LIBERA ...….…...............................................…… 57
ART. 90 – OPERE SOGGETTE AD ATTIVITA’ LIBERA PREVIA COMUNICAZIONE ....………..… 58
ART. 91 – CERTIFICAZIONE PREVENTIVA VINCOLI ...……...................................................…… 59
ART. 92 – DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA S.C.I.A. ...….………...….… 59
CAPITOLO II - PROCEDIMENTO EDILIZIO
ART. 93 – SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED EDILIZIA ...….………......…… 59
ART. 94 – ISTRUTTORIA PRELIMINARE ...….…....…………………………………………………… 59
ART. 95 – PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE ...…………….…… 60
ART. 96 – PUBBLICAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI...….…...............................................…….… 61
ART. 97 – ONEROSITA’ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA S.C.I.A. ...………….……… 61
ART. 98 – VARIANTE IN CORSO D’OPERA O VARIANTI MINORI ...….…....……………..…..…… 62
ART. 99 – ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA ........................…… 62
ART. 100 – VARIANTE ESSENZIALE ...….…....……………………………………………...…….…… 62
ART. 101 – AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE ...….…....………………………………...……….…… 63
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ART. 102 – AUTORIZZAZIONI DI ENTI DIVERSI DAL COMUNE ...….…....………...………….…… 64
ART. 103 – ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ ...….…....……………………………………......… 64
ART. 104 – ESECUZIONE D’UFFICIO ...….…....………………………………………...……………… 65
CAPITOLO III - CATEGORIE DI INTERVENTI
ART. 105 – DEFINIZIONE ...….…....………………………………………………………...……….…… 65
ART. 106 – INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI ...….…....…………………….......…….…… 66
ART. 107 – MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO ...….…....………………………………….…… 66
ART. 108 – INTERVENTO DIRETTO E DIRETTO CONDIZIONATO ...….…....…………..…….…… 66
CAPITOLO IV - COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA’
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO
ART. 109 – ISTITUZIONE ...….…....…………………………………………………...............………… 67
ART. 110 – FUNZIONAMENTO ...….…....…..……………………………………………….…………… 68
ART. 111 – CONFERENZA DEI SERVIZI ORDINARIA E PRELIMINARE ...….…………...…..….… 68
TITOLO X
ESECUZIONE, CONTROLLO E VERIFICHE
DELLE OPERE EDILIZIE
CAPITOLO I - DISCIPLINA DI CANTIERE
ART. 112 – RESPONSABILITÀ NELLA ESECUZIONE DELLE OPERE
E DELLE ATTIVITÀ ...….…....................................................................................…..………....… 70
ART. 113 – INIZIO, CONDUZIONE ED INTERRUZIONE DEI LAVORI ...….…....……..………….… 70
ART. 114 – CANTIERI DI LAVORO ...….…....…..………………………………………………….….… 71
ART. 115 – RECINZIONI PROVVISORIE DI CANTIERE ...….…....…..………………………….....… 71
ART. 116 – OPERE ATTINENTI A SERVIZI PUBBLICI E SUOLO PUBBLICO ...…….............….… 72
ART. 117 – PONTEGGI E SCALE DI SERVIZIO ...….…....…………………………………………..… 72
ART. 118 – SCARICO DEI MATERIALI, DEMOLIZIONI, NETTEZZA DELLE STRADE
ADIACENTI AI CANTIERI ...….…....……………………………………………………………..….… 73
ART. 119 – RESPONSABILITA’ DEGLI ESECUTORI DI OPERE ...….………………..…...…..….… 73
ART. 120 – RIMOZIONE DELLE RECINZIONI DI CANTIERE ...….…....…..……………………....… 73
ART. 121 – PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ...….…....…..………………………….…………..… 73
ART. 122 – PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL'ALTO ...….….....................................…..….… 73
ART. 123 – VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI ...….…...........................................…..………….… 74
ART. 124 – TOLLERANZA ESECUTIVA NELLE NUOVE COSTRUZIONI ...….…………….....….… 74
ART. 125 – CAUTELE PER RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI, STORICI ED ARTISTICI ……….. 74
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ART. 126 – COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI ...….…....................................…..….… 75
CAPITOLO II - AGIBILITA’
ART. 127 – CERTIFICATO DI AGIBILITA’...….…....…..……………………………………………...… 75
ART. 128 – RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’...….…...…………………………..….… 76
ART. 129 – PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’..…...…………..… 76
ART. 130 – VERIFICHE SULLE AGIBILITA’...….…....…..…………………………….……………...… 77
ART. 131 – DOMANDE PER IMMOBILI OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO ...………….…..….… 77
ART. 132 – ATTESTAZIONE DI AGIBILITA’ DI IMMOBILI DI COSTRUZIONE
ULTRADECENNALE ...….…………………………………………………………....…………....….… 77
CAPITOLO III - GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'
ART. 133 – STABILITA' E SICUREZZA DEI FABBRICATI ...….…....…..……………………..…….… 77
ART. 134 – MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI ED AREE SCOPERTE ...….…....…..…………....… 78
CAPITOLO IV - USO DI SUOLO, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI
ART. 135 – TENDE AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO ...….…....………………….…….… 78
ART. 136 – COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADE PRIVATE ...….…....……..…………..… 78
ART. 137 – ACCESSI PRIVATI SUI FRONTI STRADALI ...….…....…..…………………………….… 78
TITOLO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 138 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ...….…...............................… 79
ART. 139 – OPERE AUTORIZZATE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL
REGOLAMENTO EDILIZIO ...….…....…………………………………………………….……..….… 79
ART. 140 – RETROATTIVITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO ...….…................………...….… 79
ART. 141 – SANZIONI AMMINISTRATIVE ...….…....…………………………………...…………….... 79
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TITOLO I
NORME PRELIMINARI
ART. 1 – NATURA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
1. Il Regolamento Edilizio Comunale, redatto ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 380/2001 ss.
mm. ii. e art. 5 bis della L.R. n. 1/2004 , integrato dalla L.R. n. 21/2004 ss. mm. ii., dalla
L.R. n. 11/2005 ss. mm. ii., dalla L.R. n. 17/2008 ss. mm. ii., dal R.R. n. 9/2008 ss. mm. ii.
e L.R. n. 12/2013 ss. mm. ii., è atto normativo le cui disposizioni, nell’obbiettivo di
pubblico interesse e di salvaguardia dei valori architettonici e ambientali, regolano
l’ordinato sviluppo edilizio e disciplinano le modalità costruttive degli immobili e delle
relative pertinenze, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnicoestetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità.
Il presente regolamento è redatto compatibilmente al Piano Regolatore Generale del
Comune di Castiglione del Lago, per la disciplina che esso prevede e per le sue norme
tecniche di attuazione e per i parametri urbanistici e criteri di applicazione (PS. 1
Relazione Generale – PS. 3 Norme Tecniche di Attuazione – PS.4 Repertorio delle
Schede delle Operazioni di Trasformazione a programmazione unitaria di PRG-PS).
ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito del territorio comunale, l’esecuzione
degli interventi urbanistici ed edilizi e ogni attività o intervento di modificazione e
trasformazione dell’ambiente urbano ed extraurbano, connessi con l’attività edilizia,
nel rispetto della normativa statale e regionale in materia ed in attuazione della
disciplina di pianificazione urbanistica generale e attuativa.
2.
Il presente Regolamento si propone l'affermazione del valore dell'architettura, della
forma urbana e del paesaggio, come fondamentale espressione della cultura e
dell'identità delle comunità.
ART. 3 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
1. Nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia, il presente Regolamento
contiene:
a) disposizioni e riferimenti di carattere generale derivanti da norme di livello
nazionale o regionale esplicitamente prevalenti su quelle di livello comunale,
norme obbligatorie ed operanti che possono essere modificate solo da atti di
livello pari o superiore al provvedimento che le ha istituite. Anche in assenza di
esplicito atto di rettifica da parte del Comune le norme di livello nazionale e
regionale richiamate nel presente Regolamento si intendono automaticamente
modificate nel caso in cui vengano modificate o sostituite da conformi
disposizioni di livello nazionale e regionale;
b) disposizioni desunte da norme di livello nazionale o regionale che non prevalgono
direttamente sulle norme locali; dette norme sono da considerarsi a tutti gli effetti
norme locali la cui modifica od integrazione a livello nazionale o regionale non ha
pertanto alcun effetto sulle norme del presente Regolamento, fino al momento in
cui, il medesimo non sia modificato od integrato al fine di recepirle esplicitamente;
c) disposizioni di natura ed interesse locali, legate alle problematiche urbanistiche ed
edilizie proprie del territorio comunale alla sua organizzazione, gestione e
sviluppo; dette norme rimangono in vigore fino a quando non siano modificate
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Nuovo Regolamento Edilizio
con Deliberazione del Consiglio Comunale o superate da norme di livello
superiore esplicitamente prevalenti;
d) linee guida finalizzate ad orientare la progettazione o l’esecuzione di attività
edilizie, in specifici ambiti territoriali; dette linee hanno valore di indirizzo ed
assumono valore prescrittivo solo nei casi in cui ciò sia espressamente disposto
dal presente Regolamento. Esse rimangono in vigore fino a quando non siano
modificate con Deliberazione del Consiglio Comunale o superate da norme di
livello superiore esplicitamente prevalenti.
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TITOLO II
OGGETTI EDILIZI, GRANDEZZE, INDICI, PARAMETRI, DISTANZE
CAPITOLO I - DEFINIZIONI GENERALI
ART. 4 – GRANDEZZE URBANISTICHE
1. Superficie territoriale - ST: misura in mq la superficie di un’area la cui trasformazione
è sottoposta ad attuazione indiretta. Essa è comprensiva delle aree di sedime e di
pertinenza degli edifici residenziali e non, pubblici e privati, nonché delle aree destinate
ad opere anche pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria; non sono comprese
nel calcolo della ST le superfici pubbliche di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria esistenti e non soggette a trasformazione. Alla ST si applica l’Indice di
edificabilità territoriale perequato (ITP).
2. Superficie fondiaria - SF: misura in mq la superficie di un’area la cui trasformazione
è sottoposta ad attuazione diretta. Essa comprende l’area di sedime e di pertinenza degli
edifici corrispondente al lotto o agli appezzamenti agricoli da asservire alla costruzione
o già asserviti nel caso di aree edificate, al netto delle strade e degli spazi destinati al
pubblico transito nonché delle aree destinate a dotazioni pubbliche. Nel caso di piani
attuativi essa corrisponde alle superfici di pertinenza delle nuove costruzioni.
3. Superficie asservita - Sa: è la superficie territoriale o fondiaria, espressa in metri
quadrati, necessaria a quantificare e legittimare la nuova edificazione rispetto alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente.
4. Superficie coperta - SC: misura in mq la superficie di suolo ottenuta attraverso la
proiezione orizzontale a terra del massimo perimetro esterno degli edifici esclusi cavedi,
chiostrine, parti aggettanti, pensiline e balconi aperti.
5. Area di sedime - As: di un edificio è la porzione di suolo occupata dalla parte in
elevato della costruzione.
6. Superficie permeabile - SP: è la parte di superficie fondiaria priva di costruzioni sia
fuori terra che interrate e di pavimentazione impermeabile, sistemata a verde o
comunque con soluzioni filtranti alternative destinata principalmente a migliorare la
qualità dell’intervento e del contesto urbano, in grado di assorbire direttamente le acque
meteoriche.
7. Densità arborea - DA e Densità arbustiva - DAR: esprimono rispettivamente il
numero di alberi di alto fusto e/o il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni 100
mq di superficie territoriale (attuazione indiretta) o fondiaria libera da costruzioni
(attuazione diretta).
8. Aree per Operazioni di Trasformazione a programmazione unitaria (d’ora in poi Aree
per operazioni di trasformazione) - APOT: Aree che ricomprendono in tutto o in parte
aree individuate dal PRG-PS, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. g) della L. R. n. 11/2005;
aree oggetto di disciplina pregressa inattuata; aree edificate esistenti da rigenerare e
riqualificare, oggetto di una Scheda di PRG-PS con Schema di Assetto Unitario con
valore di indirizzo per il PRG-PO.
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9. Ambito di Trasformazione – AT: è costituito, di norma in contiguità, da parti di
insediamenti esistenti, da suoli oggetto di previsioni urbanistiche non attuate e da aree
individuate dal PRG-PS, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett.g) della L. R. n. 11/2005,
delimitate dal PRG-PO, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettere e) ed f) della medesima
legge, le cui trasformazioni, oggetto di una Scheda con i contenuti di cui all’art. 23, sono
sottoposte ad attuazione a mezzo di uno o più piani attuativi.
10. Comparto urbanistico funzionale - CF: articolazione urbanistico-funzionale minima
del progetto di assetto unitario di un Ambito di Trasformazione AT, volta a consentire
una corretta e razionale attuazione degli interventi previsti in termini planovolumetrici,
paesaggistici, viari, di allaccio ai servizi e di dotazioni territoriali e funzionali; esso può
comprendere anche immobili non contigui ed è oggetto di piano attuativo o di
programma urbanistico ai sensi della L. R. n. 11/2005, anche tramite costituzione del
consorzio dei proprietari di immobili, suoli ed edifici ricadenti nel Comparto. Il Comparto
è oggetto nel PRG-PO di una Scheda con Schema di assetto unitario e Grandezze
urbanistiche con valore di direttiva per il PUA di Comparto.
11. Area di localizzazione dell’edificabilità – ALE: indica nelle Schede degli Ambiti AT di
PRG-PO la/le porzione/i di suolo preferenziali di detti ambiti per l’ubicazione
dell’edificazione prevista.
12. Area di concentrazione delle quantità edificatorie - ACE: indica la porzione del
Comparto, entro cui deve essere ubicata la nuova edificazione prevista.
13. Orientamento – O: è la direttrice prevalente di giacitura degli edifici eventualmente
indicata nelle Schede di PRG-PO con valore di direttiva per i PUA.
14. Allineamento – Al: è la linea a terra di attestamento delle facciate degli edifici e/o
delle recinzioni delle aree di pertinenza. Nelle Schede di PRG-PO ha valore di direttiva,
nei PUA ha valore prescrittivo.
15.
Capacità insediativa - Ci: esprime il numero di abitanti insediabili
convenzionalmente, tramite il rapporto SUC/(33÷60), dove 33÷60 è in mq/ab la superficie
residenziale per singolo abitante, in riferimento alle caratteristiche tipologiche degli
immobili ed alle destinazioni d’uso previste, al fine del dimensionamento degli standard
urbanistici.
16. Isolato - I: costituisce l’unità base del tessuto e corrisponde ad una porzione di
territorio con uno o più edifici contigui delimitata da spazi pubblici o di uso pubblico
esistenti o di progetto e/o da elementi fisici naturali e/o da spazi aperti.
17. Edificio - E: rappresenta l’entità edilizia, composta da una o più unità edilizie,
configuratesi dal punto di vista spaziale e statico come costruzione autonoma.
18. Edificio esistente - Ee: edificio la cui consistenza è definita o definibile in base alla
presenza degli elementi strutturali esistenti.
19. Edificio esistente legittimo - Eel: quelli presenti sul territorio comunale e legittimati
da titolo abilitativo o già esistenti alla data di entrata in vigore della Legge 6 agosto 1967,
n. 765 o per quelli anteriori, se già esistenti alla data di entrata in vigore di normative che
prevedevano l’obbligo di atti autorizzativi per realizzare interventi edilizi.
20. Unità edilizia - Ue: rappresenta l’entità edilizia, composta da una o più unità
immobiliari, organizzata secondo un tipo edilizio e configuratesi, dal punto di vista
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spaziale, statico e funzionale, come costruzione autonoma, a meno degli spazi aperti di
pertinenza condominiale.
21. Unità immobiliare - Ui: rappresenta l’entità edilizia, con o senza area di pertinenza
tecnica, catastalmente identificabile ed autonoma, capace di assolvere alle funzioni di
uno o più degli usi dell’unità edilizia cui appartiene.
22. Area di pertinenza giuridica di un edificio - APG: è la superficie di suolo che
legittima l’edificio rispetto alla disciplina urbanistica in vigore; essa è costituita da una o
più particelle catastali contigue asservite all’edificio attraverso atto autorizzativo del
Comune. In mancanza di tale atto, per immobili realizzati prima dell’entrata in vigore
della richiesta obbligatoria di specifico atto autorizzativo, essa è costituita dalla
particella catastale individuata al Catasto sulla quale insisteva l’immobile al momento
dell’adozione del PRG1997.
23. Area di pertinenza tecnica - APT: di un edificio è la superficie di suolo circostante
l’edificio, direttamente interessata dallo svolgimento di attività relative agli usi in esso
presenti.
24. Centro aziendale - CA: definisce l’insieme delle strutture, fabbricati destinati ad
uso abitativo, rimesse attrezzi, stalle, fienili, etc., ove si concentrano le attività si
servizio all’azienda agricola.
ART. 5 – GRANDEZZE EDILIZIE
1. Superficie utile coperta - SUC: è la sommatoria, espressa in metri quadrati, delle
superfici coperte di ogni piano dell’edificio, misurate all’esterno dei muri o comunque
delle strutture portanti perimetrali; la SUC è computata secondo le modalità stabilite dal
R. R. n.9/2008. Per lo Spazio rurale la SUC è valutata ai sensi dell’art. 32 della L. R. n.
11/2005.
2. Numero di livelli di pavimento sovrapposti - NL: corrisponde negli edifici o nelle
parti di edifici, al numero dei livelli di pavimento sovrapposti sia fuori terra che
seminterrati e interrati; nel caso di più livelli sovrapposti si considerano fuori terra i
livelli di pavimento la cui quota è alta più di cm. 30 rispetto a quella del piano di
campagna a sistemazione avvenuta.
3. Altezza di un edificio - Ae: è la misura verticale di un edificio espressa in metri
lineari e calcolata nei modi di cui all’art. 18 del R. R. n. 9/2008.
4. Sagoma di un edificio – Se: è l’inviluppo geometrico di un edifico con l’esclusione
delle parti aggettanti di scale e balconi, se inferiori a m. 1,50.
5. Distanza dai confini - Dc: si intende il segmento orizzontale valutato in senso
radiale, tra il perimetro dell’edificio ed il confine.
6. Distanza degli edifici dalle strade - Ds: è il segmento orizzontale, valutato in senso
radiale, tra il perimetro dell’edificio ed il confine della sede stradale, completa degli
elementi accessori previsti dalle norme.
7. Distanza tra edifici - De: si intende il minor segmento orizzontale congiungente le
pareti fronteggianti in senso orizzontale.
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Nuovo Regolamento Edilizio
ART. 6 – INDICI E QUANTITA' EDIFICATORIE
1. Indice di Edificabilità Territoriale Perequato - ITP: rappresenta la SUC massima
realizzabile per ogni metro quadrato di ST; il rapporto si esprime in mq/mq.
L’assegnazione ad un’area della ITP esprime la conformatività del piano nei confronti
della proprietà.
2. Quantità edificatoria di base: rappresenta la SUC inerente la proprietà realizzabile
in un’Area, in un Ambito o in un Comparto. Essa è espressa dal prodotto della ST per
l’ITP.
3. Quantità edificatoria totale: rappresenta il carico urbanistico massimo di Area
APOT, di un Ambito AT o di Comparto CF; essa è espressa dalla somma della Quantità
edificatoria di base e dell’eventuale relativo incremento per premialità e compensazioni.
4. Indice di Edificabilità Fondiaria - IEF: rappresenta la SUC massima realizzabile per
ogni metro quadrato di SF; il rapporto si esprime in mq/mq.
5. Indice di Copertura - IC: esprime il rapporto percentuale tra la SC e la SF, di
pertinenza o comunque impegnata ai fini della ammissibilità della SUC della costruzione
stessa.
6. Indice di Permeabilità - IP: esprime il rapporto minimo ammissibile tra la SP e la ST
o la SF, come specificato dalle presenti norme tecniche.
CAPITOLO II - DEFINIZIONI PARTICOLARI
ART. 7 – SUPERFICIE ASSERVITA
1. Si definisce superficie asservita la superficie territoriale o fondiaria, espressa in metri
quadrati, necessaria a legittimare l’edificazione rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente.
2. Le aree asservite ad un edificio per l’applicazione degli indici di cui al Capo III del R.R. n.
9/2008, possono restare di proprietà diversa ovvero essere cedute a terzi, purché nell’atto
pubblico di trasferimento, registrato e trascritto, risulti l’obbligo della loro inedificabilità in
rapporto all’indice utilizzato.
3. Nel caso si intervenga su di un edificio esistente mediante aggiunta di un nuovo corpo
di fabbrica, o si realizzino nuovi edifici nelle superfici territoriale o fondiaria, per determinare
la superficie da asservire al nuovo intervento, devono essere considerati anche gli edifici già
esistenti. È fatta salva l’ipotesi in cui le N.T.A. del PRG consentano incrementi di superficie
utile coperta indipendentemente dal rispetto dell’indice di zona o i casi in cui sono applicabili
modalità premiali, compensative e perequative dei diritti edificatori in base a specifiche
normative.
4. L’area asservita a costruzioni esistenti non può essere asservita ad altre costruzioni,
fatto salvo il caso di incremento dell’indice di edificabilità o di una sua sottoutilizzazione,
rispetto a quanto considerato al momento dell’asservimento o di modifica della destinazione
e normativa urbanistica dell’area medesima.
5. Restano ferme le normative in materia di vincolo di asservimento dei terreni previste
dagli strumenti urbanistici o da normative di settore.
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Nuovo Regolamento Edilizio
Art. 8 – EDIFICABILITA' FONDIARIA : REGISTRO DEGLI ASSERVIMENTI DEI SUOLI
1. L’Amministrazione Comunale provvede a registrare su una specifica serie di Fogli
catastali dell’intero territorio comunale a ciò destinata, chiamata Registro degli Asservimenti,
le aree di pertinenza giuridica (APG) relative a ciascun Permesso di Costruire rilasciato per
interventi di Nuova Costruzione - NC in attuazione del piano, sia nello Spazio urbano che nello
Spazio rurale.
2. Le aree asservite o da asservire alle costruzioni, esistenti e di progetto, corrispondono
alle superfici fondiarie nelle quali esse ricadono e sono di dimensioni tali che applicando ad
esse l’indice di utilizzazione fondiaria, la quantità risultante corrisponde alla SUC dell’edificio;
non è ammesso successivamente il frazionamento delle aree che hanno concorso a
determinare la SUC edificata.
3. Non è ammesso asservire aree di altra componente di spazio e/o sistema o aree non
contigue. Per queste ultime si intendono escluse le zone ricomprese nello spazio rurale per
quanto espressamente specificato all’art. 35 della L. R. n. 11/2005 ss. mm. ii.
ART. 9 – AREA DI SEDIME
1. Per area di sedime di un edificio si intende l’area, misurata in metri quadrati, ottenuta
dalla proiezione sul piano orizzontale delle murature e delle strutture portanti esterne della
costruzione sovrastante il piano di campagna e delle parti di costruzioni entroterra non
ricoperte superiormente da terreno vegetale di idoneo spessore come previsto all’art. 8,
comma 2, lettera b) del R. R. n. 9/2008.
2. Sono escluse dalla misurazione le sole opere aperte aggettanti dal filo esterno delle
murature quali: balconi, scale, pensiline, cornicioni, spioventi, gronde, fasce di coronamento
ed elementi decorativi e rampe esterne richieste da specifiche normative di sicurezza o per
l’abbattimento della barriere architettoniche.
3. Sono altresì escluse le scale esterne se aventi altezza non superiore a m. 2,00 rispetto
alla linea di spiccato dell’edificio.
4. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati ai sensi dell’art. 13, comma 1,
lettera c) della L. R. n. 1/2004, l’area di sedime di un edificio esistente può essere modificata
sia come forma che come superficie, a condizione che la variazione mantenga un punto di
contatto con l’area di sedime esistente, nel rispetto dei parametri edilizi e di specifici limiti
stabiliti dallo strumento urbanistico o dal Regolamento comunale per l’attività edilizia e
purché le modifiche siano tali da garantire migliori soluzioni architettoniche, ambientali e
paesaggistiche.
5. Tra gli interventi di ristrutturazione di cui sopra rientra la delocalizzazione degli edifici
determinata da norme speciali, anche qualora la nuova area di sedime non mantenga alcun
punto di contatto con la precedente area.
ART. 10 – SUPERFICIE PERMEABILE
1. Si definisce superficie permeabile la parte di superficie fondiaria priva di costruzioni sia
fuori terra che interrate e di pavimentazione impermeabile, sistemata a verde o comunque con
soluzioni filtranti alternative destinata principalmente a migliorare la qualità dell’intervento e
del contesto urbano, in grado di assorbire direttamente le acque meteoriche.
a) sono considerate superfici permeabili, le superfici finite a prato, orto o comunque
coltivate, quelle in terra, terra battuta, ghiaia; sono inoltre considerate tali quelle
soluzioni che non compromettono la permeabilità del terreno quali le superfici finite
con masselli o blocchi di calcestruzzo su fondo sabbioso sovrastante il terreno
naturale, non cementate con posa degli elementi con fuga permeabile, oltre a quelle
che impiegano materiali idonei a garantire il passaggio dell’acqua almeno per il
cinquanta per cento della superficie;
b) sono considerate altresì superfici permeabili le superfici aventi le caratteristiche di cui
alla lettera a) realizzate a copertura di costruzioni interrate con terreno di riporto
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Nuovo Regolamento Edilizio
contiguo al terreno naturale o a sistemazioni realizzate, di spessore non inferiore a
m. 0,50 rispetto al piano di copertura della costruzione.
2. Sono considerate superfici impermeabili quelle con caratteristiche diverse da quanto
indicato al comma 1, per le quali vanno comunque previsti e realizzati opportuni sistemi di
smaltimento o convogliamento delle acque meteoriche che evitino azioni di dilavamento e
ruscellamento.
ART.11 – PERIMETRO
1. Per perimetro di un edificio si intende il perimetro di un edificio delimitato da qualunque
struttura edificata fuori terra o entroterra, con la esclusione delle opere di cui all’art. 7, comma
2 del R. R. n. 9/2008 e di eventuali intercapedini aventi le caratteristiche di cui all’art. 17,
comma 3, lettera j) del R. R. n. 9/2008.
ART. 12 – QUOTA E LINEA DI SPICCATO
1. Per quota di spiccato si intende la quota del terreno sistemato nel punto di contatto con
la parete del prospetto dell’edificio, rappresentato dal piano stradale o dal piano del
marciapiede o dal piano del terreno a sistemazione definitiva.
Per sistemazione definitiva si intende la modifica dell’andamento della linea naturale del
terreno correlata funzionalmente all'edificio, dedotta dal piano quotato a corredo del progetto,
mediante sbancamenti e/o rilevati.
2. Per linea di spiccato si intende la linea, sulla quale giacciono i punti coincidenti con le
quote di spiccato, di cui all’art. 10 del R. R. n. 9/2008, lungo il perimetro esterno dell’edificio.
ART. 13 – SAGOMA DI UN EDIFICIO
1. Per sagoma di un edificio si intende la figura planovolumetrica ottenuta dal contorno
esterno dell’edificio escluse le opere previste all’art. 7, comma 2 del R. R. n. 9/2008. Nel caso
di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c) della
L. R. n. 1/2004, la sagoma di un edificio esistente può essere modificata, nel rispetto dei
parametri edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico o dal presente Regolamento, ferma
restando la possibilità di mantenere il volume, le superfici e le altezze preesistenti, e purché le
modifiche siano tali da garantire migliori soluzioni architettoniche, ambientali e
paesaggistiche.
ART. 14 – SUPERFICIE UTILE COPERTA
1. Si definisce superficie utile coperta la sommatoria, espressa in metri quadrati, delle
superfici coperte di ogni piano dell’edificio, misurate all’esterno dei muri o comunque delle
strutture portanti perimetrali, da computare con le seguenti modalità:
a) nel caso in cui l’altezza utile interna dei piani o parti di essi ecceda i metri lineari tre e
cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre
e cinquanta. Fatti salvi gli edifici e insediamenti per i quali lo strumento urbanistico
generale può prevedere un divisore maggiore;
b) la superficie utile coperta dei piani interrati e seminterrati è ottenuta moltiplicando la
superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle
pareti fuori terra o comunque scoperte del piano medesimo e la superficie
complessiva delle pareti del piano stesso escludendo dal computo le superfici delle
pareti per l’accesso al piano indicate all’art. 18, comma 3, lettera c) del R. R. n. 9/2008.
La superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto alla linea di spiccato;
c) non costituisce incremento della superficie utile coperta l’inserimento di nuovi piani
all’interno di edifici esistenti a destinazione artigianale e industriale, fermo restando il
rispetto delle norme igienico-sanitarie, di quelle in materia di dotazioni territoriali e
funzionali, nonché di contributo di costruzione;
d) per gli interventi da effettuare nelle zone agricole la superficie utile coperta è misurata
con le modalità previste dalla normativa regionale di riferimento oltre a quanto
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Nuovo Regolamento Edilizio
previsto ai commi 3 e 5, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 69, comma 9 della
L. R. n. 11/2005;
e) per gli interventi edilizi da effettuare nelle zone agricole, la realizzazione di superficie
al piano interrato, sotto l’area di sedime di una opera pertinenza, deve essere
computata come SUC.
2. Nel calcolo della superficie utile coperta dell’edificio non sono conteggiati:
a) gli extra spessori murari, finalizzati al comfort ambientale ed al risparmio energetico,
nei limiti e con le modalità previste dall’art. 37, comma 1, lettera a) della L. R. n.
1/2004;
b) i vani e gli spazi connessi alle soluzioni di architettura bioclimatica, di cui all’art. 38,
comma 1, lettere a) e b) della L. R. n. 1/2004, nei limiti e con le modalità ivi previste;
c) le superfici relative agli interventi di prevenzione sismica di isolati esistenti, di cui
all’art. 41, comma 1, lettera a) della L. R. n. 1/2004, nei limiti e con le modalità previste
dallo stesso articolo, ottenibili dividendo il relativo volume di incremento consentito
(10 per cento) per tre;
d) i locali strettamente necessari agli impianti tecnologici al servizio dell’edificio per le
parti emergenti dalla linea di estradosso del solaio dell’ultimo piano abitabile
dell’edificio (vani scala, extracorsa o vano macchina ascensore, apparecchiature
tecnologiche anche per la produzione di acqua calda o energia da fonti rinnovabili,
vani motore, canne fumarie e di ventilazione, impianti di condizionamento e simili)
purché contenuti nei limiti strettamente indispensabili ed architettonicamente integrati
alla costruzione;
e) le superfici per porticati, logge, cavedi, passaggi pedonali, gallerie, atri, nonché le
superfici coperte da tettoie anche se risultano aperte lateralmente su un solo lato:
-) senza limitazioni per quelle da rendere pubbliche, su richiesta del comune o se
previste dagli strumenti urbanistici ovvero per scelta progettuale, purché la loro
utilizzazione sia vincolata a mezzo di atto pubblico registrato e trascritto;
-) non superiore al 30% della SUC relativa al piano terra e del 10 % della SUC
relativa ai piani superiori per quelle da realizzare negli edifici al di fuori delle
zone agricole;
-) nelle zone agricole, entro il limite del dieci per cento della superficie utile coperta
del primo piano fuori terra a protezione degli accessi di edifici residenziali o per
attività extralberghiere o per alloggi agrituristici, computando quelli esistenti alla
data di entrata in vigore della L. R. n. 11/2005;
f) i vani per ascensori, le scale di sicurezza esterne e le opere per la eliminazione delle
barriere architettoniche di cui all’art. 21, comma 2, lettera a), punto 5) e lettera b),
punto 2) del R. R. n. 9/2008;
g) i vani scala, compresi gli androni e i pianerottoli, fino ad un massimo di mq. 20,00 per
ogni piano; limitatamente alla proiezione orizzontale delle rampe e degli androni e
pianerottoli estesi ad una profondità massima di 1,50 ml.
h) le superfici dei locali ricavati tra l’intradosso del solaio di copertura inclinato e
l’estradosso del solaio dell’ultimo livello di calpestio, per le sole parti aventi altezza
utile inferiore a m. 1,80;
i) le nuove costruzioni per pertinenze edilizie fuori terra, di cui all’art. 21, comma 2,
lettera b), punto 4) e lettera c), punti 1), 2) e 4) del R. R. n. 9/2008 nei limiti di mq. 30,00
di superficie utile coperta per ogni edificio;
j) le intercapedini ventilate completamente interrate, aventi una larghezza utile interna
non superiore a m. 1,50 esternamente alle murature perimetrali e portanti dell’edificio;
k) i locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di cui all’articolo 21,
comma 2, lettera b), punto 4) e lettera c), punti 7) e 9) del R. R. n. 9/2008;
l) i locali necessari per l’alloggio di impianti o serbatoi di acqua calda sanitaria prodotta
da fonti energetiche rinnovabili;
m) le strutture leggere di sostegno di pannelli fotovoltaici o pannelli solari per la
produzione di energia o acqua calda privi di sovrastante serbatoio, posti a copertura
di aree per parcheggi pubblici o di interesse pubblico costituenti dotazioni territoriali
e funzionali in attuazione delle relative normative;
n) gli interventi di cui all’art. 7 bis comma 1 bis L. R. 1/2004;
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Nuovo Regolamento Edilizio
o) per gli interventi edilizi da effettuare nelle zone agricole, la realizzazione di superficie
al piano interrato, sotto il sedime di un porticato o di una serra solare.
ART. 15 – ALTEZZA DI UN EDIFICIO
1. Si definisce altezza di un edificio la distanza massima verticale, misurata in metri lineari,
nel modo seguente:
a) nel caso di edifici con coperture inclinate, è la distanza, misurata in gronda,
intercorrente tra la linea di spiccato e l’intersezione reale o virtuale del lato esterno
della parete perimetrale con l’intradosso della falda della copertura, posta al livello
più alto dell’edificio stesso considerando anche i corpi di fabbrica arretrati. Qualora
l’inclinazione delle falde della copertura sia superiore al trentacinque per cento,
l’altezza dell’edificio viene misurata con riferimento alla distanza media tra la linea di
colmo e l’estradosso dell’ultimo solaio;
b) nel caso di edifici con coperture piane, è la distanza intercorrente tra la linea di
spiccato e l’intersezione reale o virtuale del lato esterno della parete perimetrale con
l’intradosso della parte strutturale del solaio di copertura posto al livello più alto
dell’edificio stesso anche in caso di corpi di fabbrica arretrati, escludendo lo
spessore delle eventuali coibentazioni fino ad un extraspessore massimo di 10 cm.
Ove l’altezza del parapetto superi i m. 1,20 rispetto al piano di calpestio della
copertura, l’altezza dell’edificio viene misurata con riferimento alla sommità del
parapetto medesimo.
2. Per edifici con particolare articolazione plani-volumetrica e composizione architettonica
o posti su sistemazioni del suolo in pendenza a quote diverse, l’altezza è data dalla maggiore
delle altezze di ogni facciata dei corpi di fabbrica in cui può essere scomposto l’edificio
stesso, di cui all’art. 19 del R. R. n. 9/2008.
3. La misura dell’altezza non tiene conto:
a) dei soli volumi tecnici emergenti dalla linea di estradosso del solaio dell’ultimo piano
abitabile dell’edificio (vani scala, extracorsa o vano macchina ascensore,
apparecchiature tecnologiche destinate anche alla produzione di acqua calda o di
energia da fonti rinnovabili, vani motore, canne fumarie e di ventilazione, impianti di
condizionamento), purché contenuti nei limiti strettamente indispensabili ed
architettonicamente ben inseriti con l’immagine dell’edificio;
b) degli impianti tecnologici e di servizio rispondenti a particolari esigenze di
funzionalità dell’edificio in relazione alla sua destinazione;
c) delle maggiori altezze in corrispondenza di bocche di lupo o agli accessi esterni,
carrabili e pedonali, al piano seminterrato o interrato, purché gli accessi stessi,
realizzati al di sotto della linea di sistemazione definitiva, non siano di larghezza
superiore a m. 5,00, fatte salve maggiori dimensioni derivanti da normative sulla
sicurezza. Per ogni piano potrà essere realizzato un solo accesso con tale tipologia,
fatti salvi i casi in cui per motivi di sicurezza siano prescritti dagli organi competenti
più accessi e più uscite degli autoveicoli. Dette limitazioni non trovano applicazione
nel caso di destinazione a dotazioni territoriali e funzionali dei piani seminterrati o
interrati.
ART. 16 – ALTEZZA DI UNA FACCIATA DI UN EDIFICIO
1. Si definisce altezza di una facciata di un edificio, l’altezza di ogni prospetto del corpo di
fabbrica omogeneo per forma e definizione architettonica in cui può essere scomposto
l’edificio stesso. Tale altezza è data dalla media delle distanze misurate relativamente al
prospetto considerato come indicato all’art. 18, comma 1 del R. R. n. 9/2008.
2. Nella media di cui al comma 1 non si tiene conto di parti di facciate rientranti o sporgenti
rispetto al piano prevalente del prospetto.
3. Nel caso di facciate non verticali l’altezza è data dalla loro proiezione sulla verticale.
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Nuovo Regolamento Edilizio
ART. 17 – ALTEZZA UTILE DI UN PIANO DI UN EDIFICIO E ALTEZZA UTILE DI UN LOCALE
1. Si definisce altezza utile di un piano o di un locale la distanza netta tra il pavimento ed il
soffitto o controsoffitto, misurata senza tener conto delle travi principali, delle irregolarità e
dei punti singolari delle travi e delle capriate a vista.
2. Le altezze utili interne dei piani e dei locali con coperture inclinate sono computate, nel
caso che le pareti interessate abbiano altezze variabili e non omogenee, calcolando l’altezza
media ponderale di ogni singola parete, data dal rapporto tra la sua superficie e la rispettiva
lunghezza.
3. Per la definizione delle altezze minime utili interne dei piani e dei locali con coperture
inclina riferite ai locali civili e ai locali di lavoro si rimanda al Regolamento d'Igiene.
ART. 18 – VOLUME URBANISTICO DI UN EDIFICIO
1. Qualora il PRG utilizzi indici volumetrici, il calcolo delle quantità urbanistiche ammesse
si effettua applicando detti indici alla superficie fondiaria o territoriale di cui agli artt. 2 e 5 del
R. R. n. 9/2008.
2. Ai fini del rispetto della densità dello strumento urbanistico generale, il volume degli
edifici è quello fuori terra e quello derivante dalle pareti laterali scoperte di piani seminterrati.
3. Il conteggio del volume di un edificio si effettua moltiplicando la superficie utile coperta
dei singoli piani per la relativa altezza media ponderale.
4. L’altezza media ponderale di ogni piano è determinata dal rapporto tra la somma delle
superfici delle pareti laterali scoperte ed il perimetro, calcolando le altezze come previsto agli
artt. 18 e 19 del R. R. n. 9/2008.
5. La superficie utile coperta dei singoli piani è computata con le stesse modalità,
limitazioni, criteri previsti all’art. 17 del R. R. n. 9/2008.
6. Gli indici di edificabilità territoriale o fondiaria debbono essere ricondotti rispettivamente
a indice di utilizzazione territoriale o fondiario di cui agli artt. 4 e 5 del R. R. n. 9/2008,
applicando il divisore 3 (altezza di piano) al volume urbanistico, fatto salvo quanto previsto
all’art. 32, comma 2, lettera e) della L. R. n. 11/2005 con riferimento alle norme per il territorio
agricolo.
7. Le opere o i manufatti non incidenti, ai sensi dell’art. 18 del R. R. n. 9/2008, sulla
valutazione dell’altezza non si computano nella superficie utile coperta e nel volume di un
edificio.
8. Il coefficiente di conversione volumetrica per il quale occorre moltiplicare il valore in
metri quadrati della superficie utile coperta per ottenere il valore in metri cubi di un edificio
viene stabilito pari a 3,00 ml.
ART. 19 – SUPERFICIE DI VENDITA E SUPERFICIE COMMERCIALE
1. Ai fini del rispetto degli standards e parametri urbanistici ed edilizi si intendono per
“superficie di vendita” e per “superficie commerciale”, quelle disciplinate dalla L. R. n.
24/1999 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) (come
modificata dalla L. R. n. 15/2010 e dal R. R. n. 7/2010.
ART. 20 – IMPIANTI DI CARBURANTI E LORO ATTIVITA' INTEGRATIVE
1. Per la modifica e la realizzazione di nuovi impianti stradali distributori di carburanti,
sono stabiliti i seguenti parametri edilizi :
a) per i servizi alla persona di cui all’art. 2 lett. j) della L. R. n. 13/2003 (servizio alla persona"
quello volto a rendere al conducente, e alle altre persone che con esso viaggiano, più comoda, sicura o utile la
sosta o la prosecuzione del viaggio, quale gabinetti per uso pubblico, telefono pubblico, bar, ristorante, albergo,
informazione turistica, attività artigianale o commerciale diversa da quelle di cui alla lettera i) e simili) , la
relativa destinazione d’uso è consentita per una superficie coperta massima,
determinata in conformità all’art. 33 del presente regolamento, non superiore al 5%
della superficie totale dell’area di servizio proposta;
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Nuovo Regolamento Edilizio
b) le attività commerciali integrative devono rispettare i limiti di cui all’art.4 comma 1 lett
D) del D. Lgs. n. 114 /1998 ss.mm.ii. (per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non
superiore a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti)
c) per i servizi all’autoveicolo di cui all’art. 2 lett. i) della L. R. n. 13/2003 (servizio
all'autoveicolo" l'attività artigianale o commerciale connessa alla manutenzione o alla riparazione degli
autoveicoli, quale lavaggio, grassaggio, servizio gomme, meccanico, elettrauto e simili), la relativa
destinazione d’uso è consentita per una superficie coperta massima non superiore al
5% della superficie complessiva dell’area di servizio ;
d) le altezze dei fabbricati di cui ai precedenti punti a) e c) come determinate con le
disposizioni del presente regolamento, non possono superare i m. 3,50. Le pensiline a
servizio dell’impianto dovranno avere una altezza massima di m. 4,50 ;
e) gli standards urbanistici relativi agli interventi di cui ai precedenti punti, dovranno
essere dimensionati in conformità alle disposizioni vigenti in materia, rispettivamente
per strutture commerciali o per le attività artigianali.
CAPITOLO III - DISTANZE
ART. 21 – DISTANZE TRA EDIFICI
1. Per distanza tra edifici deve intendersi il minor segmento orizzontale congiungente le
pareti fronteggianti in senso orizzontale. La distanza si applica quando le pareti sono
fronteggianti per oltre m. 1,00.
2. Negli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) della L. R. n. 1/2004 le distanze
tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati
preesistenti.
3. Negli Insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale per gli interventi di cui
all’art. 3, comma 1, lettera f) e all’art. 13, comma 1, lettera c) della L. R. n. 1/2004, o per
eventuali nuove costruzioni ammesse, le distanze tra gli edifici rispettano le disposizioni del
codice civile.
4. Per tutti gli altri interventi edilizi diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3 sono prescritte
distanze minime tra edifici, con l’esclusione di muri di contenimento del terreno e di
delimitazione del confine di proprietà, come di seguito indicati:
a) negli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti consolidati da conservare,
trasformare e completare e nello Spazio Rurale, m. 10,00 tra pareti di edifici finestrate
o non finestrate o porticate, salvo distanze maggiori previste dallo strumento
urbanistico generale;
b) nei nuovi insediamenti prevalentemente residenziali e in quelli produttivi, direzionali e
per servizi esistenti e di nuova previsione, la misura non inferiore all’altezza
dell’edificio più alto e comunque non inferiore a m. 10,00, tra pareti di edifici
finestrate o non finestrate o porticate, salvo distanze maggiori previste dallo
strumento urbanistico generale;
c) nei casi di sopraelevazione di edifici esistenti, le distanze possono essere inferiori a
m. 10,00 purché non risultino inferiori all’altezza dell’edificio più alto;
d) nei casi di edifici pertinenziali della stessa proprietà dell’edificio principale, non sono
previste distanze minime;
e) tra edifici di proprietà diversa che costituiscono opere pertinenziali realizzate in
applicazione dell’art. 21, comma 2, lettere b) e c) del R. R. n. 9/2008, aventi altezza
non superiore a m. 2,40, la misura di m. 6,00. Dalle pareti di tali edifici non si
applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b);
f) nel caso di costruzione di più edifici sopra un unico piano interrato o seminterrato, la
distanza fra le pareti fronteggianti tra di loro deve essere di m. 10,00.
5. Per le attività e attrezzature che hanno rilevanza sotto il profilo del rischio ambientale,
igienico sanitario e della sicurezza dovranno essere rispettate le distanze previste dal
Regolamento d'Igiene.
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Nuovo Regolamento Edilizio
6. La distanza minima tra muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni
artificiali, rispetto a pareti di edifici di proprietà diversa non può essere inferiore all’altezza del
muro di sostegno stesso, qualora questo superi metri lineari 2.
7. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 41, comma 2 della L. R. n. 1/2004 in materia di
interventi edilizi di prevenzione sismica. Ai fini della distanza tra edifici esistenti non si
computano gli extraspessori murari finalizzati al comfort ambientale e al risparmio energetico
necessari alla realizzazione di rivestimenti termici esterni nei limiti di spessore di cm 5.
8. Per le opere pertinenziali di cui all’art. 21, comma 2, lettera a) del R. R. n. 9/2008 e quelle
di cui all’art. 38, comma 1 della L. R. n. 1/2004, nonché per le opere volte all’eliminazione delle
barriere architettoniche, trovano applicazione le disposizioni del codice civile.
ART. 22 – DISTANZE DAI CONFINI
1. Per distanza dai confini deve intendersi il segmento orizzontale valutato in senso
radiale, tra il perimetro dell’edificio ed il confine.
2. Per gli interventi edilizi sono prescritte le distanze minime come di seguito indicate:
a) dai confini: m. 5 nel caso di edifici con altezza superiore a m. 2,40 e inferiore a 10 ml;
m. 5 anche nel caso di opere pertinenziali in applicazione dell’art. 21, comma 2, lettere
b) e c) del R. R. n. 9/2008, aventi altezza non superiore a m. 2,40 e realizzate in
muratura allo scopo di garantire una più corretta integrazione con il contesto urbano
o rurale, valutata anche con parere della Commissione per il Paesaggio;
b) dai confini: m. 3,00 nel caso di edifici che costituiscono opere pertinenziali realizzate
in applicazione dell’art. 21, comma 2, lettere b) e c) del R. R. n. 9/2008, aventi altezza
non superiore a m. 2,40;
c) dai comparti o ambiti o zone edificabili a destinazione pubblica previste dallo
strumento urbanistico: m. 5,00;
d) nel caso di locali o strutture realizzati completamente al di sotto del livello del terreno
sistemato debbono essere posti a distanza dal confine non inferiore a metri lineari
1,50, indipendentemente dall’altezza e dal numero dei piani interrati. Per i manufatti e
gli impianti tecnologici a rete o puntuali, completamente interrati non è prescritta
alcuna distanza dal confine di proprietà fatte salve normative in materia igienicosanitaria e di sicurezza;
e) fatto salvo quanto previsto al comma 4, non sono previste distanze minime dai confini
per la realizzazione di muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni
artificiali fino a m. 2,00 di altezza anche volti a delimitare confini di proprietà. Per la
realizzazione dei muri di contenimento di cui sopra, aventi altezza superiore a m. 2,00,
è prevista una distanza minima dal confine pari all’altezza del muro eccedente i m.
2,00, ferma restando la possibilità di realizzare recinzioni e ringhiere in struttura
leggera alla sommità del muro medesimo.
3. Per gli edifici e manufatti realizzati entro e fuori terra la distanza dai confini di cui ai
commi 1 e 2 e dai confini stradali, può essere definita da un accordo tra i proprietari, da
presentare al comune, fermo restando il rispetto di quelle di cui all’articolo precedente.
4. Le distanze dai confini indicate al comma 1 possono essere ridotte all'interno dell'area di
progetto, rispetto a piazze o altri spazi pubblici o parcheggi, mediante approvazione di piano
attuativo con previsioni planivolumetriche che comprenda tutti gli immobili e le aree
interessate.
5. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 41, comma 2 della L. R. n. 1/2004 in materia di
interventi edilizi di prevenzione sismica. Ai fini della distanza dai confini non si computano gli
extraspessori murari finalizzati al comfort ambientale e al risparmio energetico di edifici
esistenti necessari alla realizzazione di rivestimenti termici esterni nei limiti di spessore di cm
5.
6. Per le strutture a sbalzo non chiuse, quali balconi, terrazze, scale e simili, la sporgenza
massima dovrà distare dal confine di proprietà non meno di m. 3,50.
7. Per le opere pertinenziali di cui all’art. 21, comma 2, lettera a) del R. R. n. 9/2008 e quelle
di cui all’art. 38, comma 1 della L. R. n. 1/2004, nonché per le opere volte all’eliminazione della
barriere architettoniche, trovano applicazione le disposizioni del codice civile.
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Nuovo Regolamento Edilizio
ART. 23 – DISTANZE DALLE STRADE
1. La distanza dalla strada è il segmento orizzontale, valutato in senso radiale, tra il
perimetro dell’edificio ed il confine della sede stradale, completa degli elementi di cui
all’articolo 3, comma 3 del R. R. n. 9/2008.
2. All’interno dei centri abitati le distanze minime non derogabili tra edifici ed il confine
stradale sono previste nel PRG. La distanza minima è stabilita in m. 5,00.
3. In caso di ampliamento, anche interrato, o sopraelevazione degli edifici esistenti a
distanza dalla strada inferiore a quelle derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, le nuove
opere non possono ridurre le distanze esistenti, salvo eventuale accordo con l’ente
proprietario della strada.
4. Le opere di recinzione di ogni tipo e le opere di sostegno dei terreni o la realizzazione di
manufatti di arredo di ogni tipo e dimensione nel caso in cui fronteggino strade comunali
poste all’esterno dei centri abitati, debbono essere arretrate almeno m. 6,00 dall’asse stradale
e di m. 4,50 in caso di strade vicinali fatte salve le maggiori distanze stabilite dal regolamento
di polizia rurale.
5. Le distanze di cui al comma 2 possono essere ridotte nel caso di edifici pubblici
mediante approvazione di piano attuativo con previsioni planivolumetriche che comprenda
tutti gli immobili e le aree interessate; mentre le distanze di cui al comma 4 riferite alle strade
comunali possono essere ridotte a 4,5 ml per quelle strade minori e con carreggiata ridotta,
inserite in un apposito elenco proposto dal Responsabile del Servizio e approvato dal
Consiglio Comunale.
ART. 24 – DISTANZE DAI CORSI D’ACQUA
Per distanza dai corsi d’acqua s’intende la misura espressa in metri e frazione di metro,
effettuata sul piano orizzontale del segmento minimo congiungente il corpo più avanzato del
fabbricato o di parti di esso (esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi, le
solette e terrazzi aggettanti, le gronde, le scale aperte, etc.) e il confine demaniale o il piede
degli argini o loro accessori o, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda del
corso d’acqua, inteso come linea originata dal cambio di pendenza del piano di campagna
fino al pelo dell’acqua.
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TITOLO III
MODIFICA DEL SUOLO E GESTIONE DELLE TERRE DA SCAVO
CAPITOLO I - MODIFICA DEL SUOLO
ART. 25 – DISCIPLINA DELLE MODALITA’ RELATIVE AI MOVIMENTI DI TERRENO
SUBORDINATI A PERMESSO DI COSTRUIRE
1) Le opere di scavo, rinterro e rilevato sono modificazioni del suolo, funzionali alla
realizzazione degli interventi di cui ai successivi punti che comportano alterazioni
morfologiche ed altimetriche incidenti sulle caratteristiche del territorio interessato,
subordinati a permesso di costruire come previsto dall’art, 13, comma 1, lett. e) della L. R. n.
1/2004. Le operazioni di rinterro non possono superare ricarichi di cm. 50 rispetto al piano di
campagna originale, ovvero ante opera.
2) Nel caso di piani attuativi, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione
costituisce titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi di modificazione del suolo
connesse alle opere di urbanizzazione previste dal piano medesimo, ai sensi dell’art. 26,
comma 7 della L. R. n. 11/2005.
3) Per opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate da pubbliche amministrazioni, enti
istituzionalmente competenti o da concessionari di pubblici servizi trovano applicazione le
disposizioni dell’art. 8 della L. R. n. 1/2004 e le altre normative di settore.
4) Non rientrano tra gli interventi di cui al comma 1, le lavorazioni del terreno e le opere di
scavo e rinterro finalizzate alle attività agricole con compensazione tra scavo e riporto e
senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori del fondo interessato dagli
interventi o dei terreni dell’impresa agricola di cui all’art. 34, comma 9 della L. R. n. 11/2005,
da effettuare comunque nel rispetto dell’assetto morfologico e paesaggistico locale.
5) Gli interventi di modificazione del suolo, specialmente se interferenti con insediamenti,
edifici ed infrastrutture, devono garantire le condizioni di stabilità e sicurezza, evitando il
verificarsi di eventuali fenomeni erosivi e di smottamento, sia in fase di esecuzione che nel
tempo; tali interventi devono, inoltre, assicurare un adeguato assetto idrogeologico ed
idraulico dell’area interessata e di quelle adiacenti, prevedendo altresì gli effetti nel tempo ed i
rischi ad i quali sono esposte dette aree.
6) Le modifiche del suolo debbono prevedere azioni finalizzate a ripristinare o a mantenere
le condizioni di compatibilità tra uso del suolo e assetto idrogeologico anche nel rispetto
delle normative e dei Piani di settore di cui alla Legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo
e funzionale della difesa del suolo).
7) Gli interventi di modificazione del suolo non contestuali o non connessi agli interventi
edilizi di cui al successivo punto (b, sono effettuati tenendo conto delle condizioni di stabilità
idrogeologica ed idraulica dell’area interessata e il progetto o il Piano aziendale di cui all’art.
32, comma 2 lett. g) della L. R. n. 11/2005 devono essere redatti da tecnici abilitati e devono
contenere, oltre ai pertinenti elaborati progettuali minimi previsti dalla D.G.R. n. 887/2004 e
delle n.t.a. del PRG-PS (Atto di indirizzo per la definizione dell’elenco degli elaborati progettuali minimi da presentare
a corredo delle istanze per i titoli abilitativi di cui alla lettera a) comma 1 e al comma 2 dell’art. 45, della l.r. 18 febbraio
2004, n. 1) e da eventuali altre normative edilizie e di settore.
8) Qualora l’area sia sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 o in
caso di aree di cui all’art. 4, comma 2 della L. R. n. 1/2004, gli interventi che comportano
modificazioni del suolo dovranno essere attuati nel rispetto del decreto di vincolo o nelle
norme di riferimento e salvaguardando gli elementi che per la loro tipicità caratterizzano il
paesaggio e l’ambiente circostante.
9) Nelle aree coperte da boschi, le opere di scavo, rinterro e rilevato per la realizzazione di
infrastrutture quali sentieri, piste, vie tagliafuoco che comportino la trasformazione in via
permanente di suolo, sono sottoposte a Permesso di Costruire (art. 3, comma 1, let. e) punto
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Nuovo Regolamento Edilizio
3) della L. R. n. 1/2004); si dovrà evitare la formazione di dislivelli eccessivi con il terreno
circostante e pertanto, ogni movimentazione di terreno sarà limitata alla definizione del
percorso con il livellamento della sede viaria raccordando adeguatamente le nuove opere con
il profilo del terreno naturale. L’eventuale cartellonistica è realizzata con le modalità previste
dalla D.G.R. n. 1254/1999, emanata in attuazione della L. R. n. 46/1997 (Norme per la riqualificazione
della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi). Per eventuali
modificazioni del suolo finalizzate alle manifestazioni sportive con motoveicoli ed autoveicoli
per fuoristrada si applica anche la D.G.R. n. 214/1999.
10) Nel caso di utilizzo di acque pubbliche, superficiali o sotterranee, il rilascio del
permesso è subordinato all’acquisizione della concessione di derivazione di cui al R. D. n.
1775/1993 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) s.m.i.
ART. 26 – DISCIPLINA DELLE MODALITA’ RELATIVE AI MOVIMENTI DI TERRENO
SUBORDINATI A S.C.I.A.
Con riferimento all’art. 186, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e fatto salvo quanto previsto dal
PAI di cui alla L. n. 183/1989 e dalla D.G.R. n. 447/2008 (Disposizioni regionali per l’attuazione del PAI,
sono realizzabili con S.C.I.A. le opere di seguito indicate, non riconducibili a quelle di cui alla
lett. e) dell’art. 13 della L. R. n. 1/2004 in quanto non comportano trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio:
a) opere di scavo di piccola entità connesse alla sistemazione di aree di pertinenza di
edifici esistenti da realizzare entro la distanza di m. 50,00 dall’edificio principale da
realizzare per la profondità strettamente funzionale alla posa in opera di manufatti
prefabbricati (cisterne, fosse, etc.) o profondità non superiore a m. 2,50 dal piano di
campagna negli altri casi e in ogni caso per quantità non superiore a mc. 50,00;
b) opere di riporto di terreno che non comportino alterazione morfologiche e altimetriche
significative ovvero di altezza non superiore a m. 0,50 dal piano di campagna ante
opera e per una quantità non superiore a mc. 100,00, connessi alla sistemazione di
aree di pertinenza di edifici esistenti, come sopra definite, nonché volti al
miglioramento delle caratteristiche morfologiche, idrauliche e ambientali di aree
pubbliche e private poste all’interno o all’esterno dei centri abitati, anche a seguito
di realizzazione di opere infrastrutturali e servizi. La S.C.I.A. deve contenere il
dimensionamento planimetrico e volumetrico dell’intervento, nonché l’indicazione
delle caratteristiche del materiale di scavo e del luogo di provenienza, fatto salvo il
rispetto delle normative relative alla presenza di vincoli.
ART. 27 –MODALITA’ ESECUTIVE DEI MOVIMENTI DI TERRENO
1) Le modificazioni del suolo necessarie ai fini della realizzazione di interventi edilizi,
compresa la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete e puntuali ed alle infrastrutture
viarie, pubbliche o di rilevante interesse pubblico, nonché le opere di difesa idrogeologica, le
opere idrauliche, quelle di arginatura degli invasi di accumulo di acque, sono dimensionate in
base alle relative esigenze progettuali, tenendo conto delle caratteristiche ambientali,
paesaggistiche ed idrogeologiche dei luoghi.
2) La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del
terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle
vicinanze. La sicurezza degli edifici e degli impianti circostanti va comunque verificata a cura
del titolare del Permesso di Costruire, del Direttore dei Lavori e del Costruttore. Le verifiche
devono interessare la zona circostante gli scavi e devono comprendere tutti gli immobili che
possano essere interessati. Ogni anomalia riscontrata, riguardante infiltrazioni d'acqua od
eventuali lesioni negli edifici, deve essere tempestivamente comunicata al Comune, fermo
restando l'obbligo del titolare del Permesso di Costruire, del Direttore dei Lavori e del
Costruttore di sospendere ogni operazione di scavo ed effettuare tutti gli interventi necessari
a garantire la sicurezza dei luoghi.
3) Nelle opere di sbancamento e di palificazione si devono usare tutte le cautele atte ad
evitare danneggiamenti ai fabbricati vicini conseguenti allo scuotimento del terreno.
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4) Ogni modificazione del suolo deve essere eseguita in maniera da evitare il ristagno delle
acque e consentire il regolare deflusso delle acque dei terreni, a qualunque uso o
destinazione essi siano adibiti.
5) Il consolidamento delle scarpate e la realizzazione delle opere di sostegno deve avvenire
preferibilmente attraverso l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica (idrosemina, utilizzo di
geotessili, graticciate, fascinate, grate vive, briglie in terra, terre rinforzate rivegetate, etc.);
oppure attraverso l'uso della tecnica delle terre armate.
6) Nel caso di muri di sostegno i materiali utilizzati dovranno garantire un armonico
inserimento nel contesto circostante, prevedendo, comunque, che le eventuali strutture in
cemento armato o blocchi cementizi siano rivestite in pietrame o adeguatamente intonacati
con colorazioni nella gamma delle terre.
7) Al piede dei muri di sostegno che si affacciano su strade o spazi pubblici deve essere
realizzata una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle
provenienti dalle aperture di drenaggio, che devono essere convogliate alla rete di scolo.
ART. 28 –MODALITA’ DI GESTIONE DELLE TERRE DA SCAVO
1) Lo stoccaggio o l’accumulo temporaneo dei materiali di risulta deve avvenire in cumuli
di dimensioni tali da assicurarne la stabilità ed in modo da non compromettere gli elementi
che caratterizzano il paesaggio e l’ambiente circostante. Il terreno vegetale deve essere
accantonato e stoccato con modalità atte a preservarne le caratteristiche agronomiche.
2) Nel caso sia previsto l’accumulo temporaneo di materiali di risulta provenienti da opere
di scavo, il titolo abilitativo è condizionato all’obbligo di rimuovere il materiale medesimo
entro i termini stabiliti dal Comune, comunque non superiore a 12 mesi, decorsi i quali si
applicano le disposizioni e le sanzioni previste dalla L. R. n. 21/2004, quali interventi rientranti
nei casi previsti dall’art, 3, comma 1, lettera e7) della L. R. n. 1/2004.
3) L’utilizzo dei materiali di risulta, oltre a quanto previsto dall’art. 18 ter (Valorizzazione di
materiali assimilabili) della L.R. n. 2/2000 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali
provenienti da demolizioni) ss. mm. ii. è consentito per la realizzazione di opere di sistemazione di
terreni, comprese aree degradate, opere di difesa idraulica e idrogeologica, previste dal titolo
abilitativo.
4) Gli interventi previsti nel presente articolo dovranno comunque essere eseguiti nel
rispetto delle disposizione dettate dal D. Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) aggiornato
con D. Lgs n. 4/2008 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale) dall'art. 41-bis della Legge n. 98 del 09 luglio 2013 e della D.G.R.
n.1064/2009 ss. mm. ii.
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TITOLO IV
COMPONENTI, IMPIANTISTICA E ACCESSIBILITA' DEGLI EDIFICI
CAPITOLO I - CARATTERI MATERICI E COMPOSITIVI
ART. 29 – COPERTURE
1. Le coperture possono essere realizzate a falde inclinate raccordate al colmo, nelle
tradizionali forme a capanna e/o a padiglione, con pendenze comprese fra il 25 e il 35 % e
sporti di gronda non superiori a cm 120,00.
2. E' possibile realizzare coperture piane, in questo caso è consigliata la realizzazione di
tetti verdi capaci di limitare le rientrate di calure durante il periodo estivo e le dispersioni
durante l'inverno.
3. Su tutte le coperture dei fabbricati, insistenti sul territorio comunale, si possono
utilizzare tegole in laterizio color cotto naturale, di tipo invecchiato o di recupero.
4. Potranno essere proposte anche coperture continue in lastre metalliche di tipo
composto rame-zinco etc. oppure pre-verniciate prodotte anche per accogliere dispositivi
fotovoltaici di tipo a celle, di tipo amorfo o film sottili.
ART. 30 – SOTTOTETTO
1. Sono considerati abitabili i locali sottotetto aventi l’altezza minima prescritta dal
presente Regolamento per i locali destinati ad abitazione permanente, salvo i casi di deroga
stabiliti con normativa regionale.
2. Per le nuove costruzioni, i piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici se
l'altezza media utile è di m. 2,70 e l'altezza minima non inferiore a m. 1,80 e se l'isolamento
delle coperture sarà realizzato con camere d'aria e/o con materiali coibenti tali da assicurare
una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti.
3. L’aerazione e l'illuminazione dei locali sottotetto può avvenire, attraverso aperture
perimetrali poste sottogronda e mediante lucernari ricavati nelle falde del tetto stesso o da
abbaini. La dimensione dei lucernari, nel caso di nuove costruzioni, deve essere, se il
sottotetto è abitabile, rispondente alla superficie finestrata minima di cui all’art. 34 della L. R.
n. 1/2004.
4. L'aerazione e l'illuminazione dei locali sottotetto può avvenire mediante lucernari ricavati
nelle falde del tetto stesso; la dimensione dei lucernari o prese di luce a raso del manto di
copertura non potranno superare 1/50 della superficie della copertura a tetto, nel caso in cui il
sottotetto non sia abitabile, ed 1/30, nel caso in cui il sottotetto sia destinato ad abitazione
permanente.
5. La dimensione massima di un abbaino, in alzato sarà di m. 1,20 x m. 1,20; non potrà
essere realizzato in numero superiore ad uno per ciascuna falda di cui alla relativa copertura,
e a condizione che non esistano altri accessi possibili alla copertura stessa, o la realizzazione
dello stesso sia dettato da particolari esigenze e condizioni; la copertura sarà trattata con il
manto dello stesso tipo della copertura nella quale si inserisce e dovrà integrarsi alle linee di
falda.
6. Per i sottotetti non realizzati con il sistema a muricci, la parte di superficie, avente
altezza utile interna uguale o maggiore a m. 1,80, concorre al calcolo del volume totale
dell’edificio o alla SUC.
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ART. 31 – INVOLUCRO ESTERNO DELL'EDIFICIO
1. Nei nuovi edifici, nelle ricostruzioni e nelle ristrutturazioni potranno essere utilizzati,
anche in forma mista i materiali della tradizione edilizia locale come: pietra, mattoni a faccia
vista, pietra e mattoni o intonaco e tinteggiato con tinte compatibili con il paesaggio locale
individuato dal PRG.
2. Inoltre sia negli edifici residenziali e in quelli produttivi potranno essere utilizzati
materiali e componenti innovativi, funzionali anche ad un migliore rapporto dell'involucro con
il soleggiamento e l'illuminazione naturale, quali: frangisole, schermature diaframmate,
cappotti termici, pannellature verticali con capacità di produzione termica e/o fotovoltaica,
etc.
ART. 32 – CHIUSURA DELLE PARTI DELLE COSTRUZIONI CON VETRATE
1. Non è consentito chiudere con vetrate di qualsiasi tipo i balconi aggettanti.
2. La chiusura con vetrate di qualsiasi tipo di logge incassate, verande, altane, portici,
comporta la trasformazione delle superfici di tali ambienti in “superfici coperte di piano” e,
pertanto, contribuiscono alla determinazione della SUC.
3. E’ ammessa la deroga alla disposizione del precedente comma esclusivamente per la
realizzazione delle superfici e volumi individuati dall’art. 38 della L. R. n. 1/2004, nelle misure e
limitazioni in esso stabilite, finalizzati espressamente all’ottenimento di comfort ambientale e
risparmio energetico.
4. Negli edifici esistenti, sia singoli che appartenenti ad organismi edilizi realizzati sulla
base di progetti unitari, le istanze per la chiusura di logge, verande incassate, altane e portici,
possono essere ammesse solamente se facenti parte di un progetto complessivo che preveda
soluzioni uniformi in termini di materiali, tecnologie e aspetti formali compositivi, non abbiano
carattere episodico rispetto ai prospetti interessati dalle suddette chiusure, e non ricadano
negli insediamenti di valore storico culturale.
5. Devono essere comunque garantite la aperture di ventilazione e/o aerazione
eventualmente presenti sulle facciate prospicienti le superfici chiuse con le suddette vetrate.
ART. 33– AMPLIAMENTI DEGLI EDIFICI
1. Gli interventi di ampliamento, dovranno tener conto dei caratteri tipologici e formali degli
edifici preesistenti.
ART. 34 – PORTICATI
1. Si considera portico quell’edificio o porzione di esso che risulta avere almeno un lato
aperto. Ai fini del calcolo della volumetria verrà considerato, per il singolo piano terreno, la
parte di porticato eccedente il 30% della superficie coperta, ad esclusione dei fabbricati
ricadenti in zona agricola, per i quali la parte eccedente è il 10% della superficie coperta. Sono
ammessi i porticati ubicati sia sotto la superficie coperta sia in aderenza al fabbricato a
condizione che questi ultimi rispondano alle seguenti caratteristiche:
a) Copertura a terrazzo e a tetto con possibilità di creare terrazzi o lastrici del tipo a
tasca. Di norma non sono ammesse coperture completamente a terrazzo se non
facenti parte di un complesso edilizio dove la copertura a terrazzo rientra nel tema
compositivo del fabbricato;
b) L’altezza massima della falda di copertura, cioè l’intradosso della sommità della
copertura del portico, misurata in aderenza all’edificio emergente deve essere = < a
mt. 1,00 dall’estradosso del primo solaio. Per le logge, aventi stesse caratteristiche
dei porticati, previste al piano primo e/o superiori, ai fini del calcolo della volumetria,
verrà considerata la parte eccedente il 10% di ciascun piano su cui è inserito il
loggiato.
2. I porticati di uso pubblico sono esclusi dal calcolo del volume.
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ART.35 – RAMPE
1. Nei fabbricati con previste rampe di accesso al piano interrato o seminterrato, la
volumetria del piano interessato dalle stesse è costituita da quella emergente fuori terra
(seminterrati) nonché da quelle derivanti dalle rampe medesime, qualora queste non
rispettino i seguenti limiti:
a) Nei condomini (>4 unità abitative) le norme stabilite dai Vigili del Fuoco a riguardo le
ampiezze, le pendenze, la curvatura dei muri laterali della rampa, etc. (vedi D. M. 1
febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili));
b) Nei fabbricati costituiti da un solo nucleo familiare o plurifamiliare fino ad un
massimo di quattro nuclei, sono ammesse non più di due rampe di accesso,
ciascuna delle quali dovrà avere una incidenza sul perimetro del fabbricato con un
sviluppo massimo di m. 5,50. In questa ultima ipotesi, nel caso che vengano
ravvisate le necessità dimostrate di ordine costruttivo o per complessi di rilevante
importanza architettonica (edifici a schiera) dove la ripetitività dell’elemento "rampa"
rientra in un tema progettuale, potrà essere concessa deroga al numero delle rampe
e conseguentemente alle volumetrie. Nel verificarsi di detto caso il limite massimo
dell'incidenza della rampa nelle murature perimetrali dovrà essere contenuta in uno
sviluppo massimo di m. 4,00 e non m. 5,50 come nei casi che precedono.
2. Le rampe di accesso al piano interrato o seminterrato, devono essere realizzate nella
parte di immissione con la strada pubblica, in piano a con una pendenza massima del 8% per
una distanza non inferiore a m. 4,50 rispetto alla linea di di intersezione con la medesima
strada pubblica. Da detta misura non possono essere considerati i marciapiedi di uso
pubblico.
ART. 36 – CORTILI
1. Nelle nuove costruzioni, i cortili interni, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da
tre sole pareti, qualora ciascuna delle pareti antistanti sia di lunghezza superiore a m. 5,00
devono essere dimensionati in modo che la luce libera, davanti ad ogni finestra, misurata
sulla normale di essa, non sia inferiore alla massima altezza delle pareti d'ambito, con un
minimo di m. 10,00.
2. Agli effetti di quanto sopra la misura della luce libera deve essere al netto delle
proiezioni orizzontali dei ballatoi, balconi e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del
cortile stesso.
3. I cortili, come pure le aree libere interposte tra i fabbricati, non sistemati a giardino
privato, devono essere pavimentati e provvisti di apposite fognature per lo scarico delle
acque meteoriche.
ART. 37 – CHIOSTRINE
1. La costruzione di chiostrine, intendendosi per tali spazi interni aperti in alto per l'intera
superficie, può essere ammessa esclusivamente se necessaria alla diretta illuminazione e
ventilazione di servizi igienici, scale, corridoi di disimpegno.
2. E' vietato in ogni caso l'affaccio, l'illuminazione e la ventilazione di ambienti di abitazione
sulle chiostrine.
3. Le chiostrine non possono avere lati inferiori a m. 4,00.
4. Devono essere di facile e permanente comunicazione con l'esterno nella parte bassa ed
essere accessibili per la pulizia e con adeguata ventilazione naturale dall’esterno.
5. Nelle chiostrine non è ammessa alcuna sporgenza.
6. Le chiostrine, come pure le aree libere interposte tra i fabbricati, non sistemati a
giardino privato, devono essere pavimentati e provvisti di apposite fognature per lo scarico
delle acque meteoriche.
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ART. 38 – RECINZIONI
1. Nelle aree urbanizzate o di nuova urbanizzazione, edificate o non edificate, quando sono
a confine con il suolo pubblico o comunque aperte al pubblico transito, devono essere
recintate, sistemate e mantenute possibilmente a verde.
2. All'interno dei centri abitati le opere di recinzione che prospettano lungo le strade e gli
spazi pubblici sono adeguatamente arretrate rispetto a strade esistenti o alla viabilità di
piano, tenuto conto delle fasce di rispetto previste dalle norme vigenti, dai regolamenti e dalle
norme dello strumento urbanistico.
3. Nella costruzione e nel rifacimento di recinzioni di pertinenza di edifici esistenti si dovrà,
in primo luogo, tenere conto, per allineamento e per caratteristiche tipologiche e costruttive,
delle recinzioni immediatamente adiacenti e prospicienti, nonché della tipologia prevalente di
quelle insistenti sulla stessa via; la recinzione dovrà, comunque relazionarsi alle
caratteristiche tipologiche, storiche e di finitura del fabbricato di cui costituisce pertinenza.
4. Al di fuori dei centri abitati valgono le prescrizioni contenute nell'art. 25, comma 4, del R.
R. n. 9/2008. All'interno dei centri abitati le opere di recinzione di ogni tipo, nel caso in cui
fronteggino strade pubbliche o di uso pubblico devono rispettare le disposizioni contenute
nel PRG e nel Codice della Strada. Esse dovranno essere costruite con caratteristiche
compatibili con il contesto edificato circostante e potranno essere sottoposte ad atto
unilaterale di sottomissione ai fini di futuri indennizzi pre espropri o acquisizioni.
5. Nei tratti di recinzione in prossimità di curve o intersezioni della rete viaria la
vegetazione deve essere mantenuta rada, in modo tale da non impedire le visuali attraverso le
parti trasparenti. In ogni caso recinzioni o vegetazione devono essere arretrate in maniera tale
da garantire i triangoli di visibilità previsti dal Codice della Strada.
6. Lungo i confini interni, terrapieni e muri di sostegno sono ammesse anche recinzioni in
rete metallica sostenute da paletti, anch'esse schermate eventualmente con siepi o
rampicanti.
7. Soluzioni progettuali in deroga alle presenti norme sono ammesse se adeguatamente
motivate, conseguentemente sottoposte alla valutazione ed al parere della Commissione per
la Qualità Architettonica e il Paesaggio previo parere degli Uffici comunali competenti.
8. Nel caso in cui si realizzino muri di cinta dovrà essere garantito il libero deflusso delle
acque meteoriche, ponendo attenzione a non ostruire canalette di scolo esistenti e a non far
recapitare i flussi idrici nelle strade ma verso gli esistenti corpi idrici ricettori. Detto riguardo
dovrà essere osservato anche nei cantieri e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
funzionali ai nuovi insediamenti edilizi.
ART. 39 – ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
1. Le disposizioni del presente regolamento edilizio sono comunque soggette al rispetto
del disposto di cui all’art. 24, comma 11, della L. n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. In tutte le opere edilizie devono essere previste e realizzate soluzioni conformi alla
disciplina vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di garantire
una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, da
parte di tutte le persone e in particolare da parte di quelle con limitate capacità motorie, visive
ed uditive. In particolare sono garantiti i requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità.
3. Gli elaborati progettuali saranno integrati con la seguente documentazione:
a) dichiarazione di conformità (art. 1 L. n. 13/89 (Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)) per edifici privati di nuova
costruzione residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale
convenzionata, sovvenzionata, agevolata di nuova costruzione; ristrutturazione di
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica. La dichiarazione dovrà essere
corredata di:
- relazione descrittiva delle soluzioni progettuali per l’eliminazione delle barriere
architettoniche, gli accorgimenti tecnico strutturali ed impiantistici e i materiali
previsti a tale scopo, il grado di accessibilità delle soluzioni previste per
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Nuovo Regolamento Edilizio
garantire l’adeguamento dell’edificio (art. 10 comma 2 D. M. n. 236/89 (Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle
barriere architettoniche)). La relazione dovrà essere impostata facendo riferimento
all’allegato “A” del D. M. n. 236/89 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche),
con la esplicitazione del criterio cui deve sottostare ogni singola destinazione
prevista nell’edificio in progetto;
- elaborato in cui si dovrà rappresentare il tracciato dei percorsi, adeguati alle
Norme, a partire dall’esterno del fabbricato ed i dettagli architettonici e
costruttivi di come si intende provvedere al superamento delle singole barriere
per il soddisfacimento delle prescrizioni di legge;
b) relazione per edifici privati aperti al pubblico (art. 24, L. n. 104/1992 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)) che limitano l’accessibilità e
la visibilità, corredata della documentazione già indicata al punto precedente. Tale
relazione è necessaria per qualsiasi tipo d’intervento edilizio (esclusa la sola
manutenzione ordinaria);
c) relazione per edifici pubblici o aperti al pubblico (art. 24 L. n. 104/92 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e articolo 27 L. n. 118/71
(Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili)),
integrata da opportuni elaborati (nella forma descritta al punto a) che tratterà in
particolare sugli accorgimenti utilizzati per il superamento delle barriere
architettoniche secondo le indicazioni di cui alla L. n. 13/89 (Disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e ss.mm.ii., del D. M. LL.
PP. n. 236/89 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e del D.P.R. n. 24/96 (Regolamento recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici). Tale relazione è
necessaria per qualsiasi tipo d’intervento edilizio (esclusa la sola manutenzione
ordinaria).
4. Per gli edifici vincolati dal D. Lgs. n. 42/2004, il superamento delle barriere
architettoniche può essere soddisfatto con opere provvisionale qualora non sia possibile
ottenere i relativi nulla-osta per opere definitive.
5. Ogni intervento che interessi edifici esistenti deve conseguire l'obiettivo del
superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche per la parte interessata dai
lavori.
6. Nuovi vani ascensori, rampe o altri manufatti finalizzati al superamento di barriere
architettoniche in edifici esistenti, sono realizzati in modo da modificare con minore impatto
visivo l'aspetto esterno dell'edificio in coerenza con il contesto architettonico. Gli ascensori
devono essere installati preferibilmente in eventuali chiostrine, nicchie o rientranze.
7. Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 13/89 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati), le opere di cui al comma 2 sono ritenute di tipo tecnologico ed
impiantistico, possono essere realizzate anche in deroga alle norme sulle distanze dai confini
e dagli edifici previste dal presente regolamento.
ART. 40 – NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
1. Il presente regolamento edilizio deve intendersi automaticamente soggetto al rispetto da
quanto disposto dalle L. n. 46/90 e n. 10/91, al suo regolamento di attuazione e alle sue ss.
mm. ii., nonché alle L. n. 1086/71 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica); L. n. 64/74 (Provvedimento per le costruzioni con particolare
prescrizione per le zone sismiche); D.P.R. n. 577/82; L. n. 818/84 (Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative
dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco); D. M. 9 gennaio 1996 (Norme tecniche per il calcolo,
l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche); D. M.
16 gennaio 1996 (Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), nonché del D. M. n. 37/2008 (Norme
sulla sicurezza degli impianti).
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Nuovo Regolamento Edilizio
TITOLO V
ECOLOGIA DELL'ABITARE
CAPITOLO I - CARATTERI ECOLOGICI
ART. 41 – RECUPERO DELL’ACQUA PIOVANA
1. L’acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici è raccolta e riutilizzata sia per
uso pubblico che privato al fine del razionale impiego delle risorse idriche, anche ai sensi di
quanto disposto all’art. 10 della L. R. n. 5/2006 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la
revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della L.R. n. 33/2004).
2. L’acqua piovana raccolta è riutilizzata, tra l’altro, per i seguenti scopi:
a) manutenzione delle aree verdi pubbliche o private;
b) alimentazione integrativa delle reti antincendio;
c) autolavaggi, intesi sia come attività economica che uso privato;
d) usi domestici compatibili, previo parere dell’Azienda Unità Sanitaria Locale (USL), con
particolare riferimento all’alimentazione delle reti duali che consentono,
alternativamente, l’utilizzo di acqua proveniente dalla rete idrica pubblica e quella
piovana recuperata o attinta dai pozzi.
3. I piani attuativi relativi a nuovi insediamenti o alla ristrutturazione urbanistica di quelli
esistenti, prevedono la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della
relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da
ubicarsi all’interno dei lotti edificabili, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi
pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei. La quantità di acqua
che tali cisterne devono raccogliere è definita applicando il dimensionamento di cui ai commi
5, 6 e 7.
4. Nella costruzione di nuovi edifici e negli interventi di ristrutturazione urbanistica di
edifici esistenti, in assenza dei piani attuativi approvati con i requisiti di cui al comma 3, è
obbligatorio il recupero delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici per gli
usi di cui al presente articolo, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio
ed erogazione. Il Comune, su richiesta motivata dell’interessato, può disporre la deroga
dall’obbligo di cui al presente comma.
5. Il recupero delle acque piovane è obbligatorio quando si verificano entrambe le seguenti
condizioni:
a) la superficie della copertura dell’edificio è superiore a cento metri quadrati;
b) sono presenti aree verdi irrigabili pertinenziali all’edificio aventi superficie superiore a
duecento metri quadrati.
6. In presenza di coperture con superficie fino a trecento metri quadrati, l’accumulo deve
avere una capacità totale non inferiore a trenta litri per metro quadrato di dette coperture, con
un minimo di tremila litri.
7. In presenza di superficie superiore a trecento metri quadrati, la capacità totale
dell’accumulo è pari al minor valore tra il rapporto di trenta litri per metro quadrato di
copertura e il rapporto di trenta litri per metro quadrato di area verde irrigabile pertinenziale;
la vasca di accumulo deve comunque assicurare una capacità minima di novemila litri.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono facoltative nel caso di interventi di
ampliamento e di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti o di realizzazioni di edifici
pertinenziali, con superficie della copertura inferiore a cento metri quadrati.
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Nuovo Regolamento Edilizio
ART. 42 – PERMEABILITA’ DEI SUOLI DELLE PERTINENZE
1. Lo strumento urbanistico generale e il piano attuativo, al fine di tutelare i corpi idrici e
garantire il loro ricarico naturale, fissano le percentuali minime di permeabilità dei suoli da
calcolare sull’intera superficie dei comparti edificatori interessati, libera da costruzioni, nel
modo seguente:
a) nei nuovi insediamenti a prevalente destinazione residenziale, la superficie
permeabile non può essere inferiore al sessanta per cento;
b) nei nuovi insediamenti aventi destinazione produttiva o per servizi, la superficie
permeabile non può essere inferiore al quaranta per cento.
2. Per gli interventi edilizi di nuova costruzione a prevalente destinazione residenziale, in
assenza del piano attuativo approvato con i requisiti di cui al comma 1, si prevede una
superficie permeabile per almeno il cinquanta per cento della superficie fondiaria del lotto
libera da costruzioni.
3. Nel caso di nuovi edifici ricadenti in aree destinate ad attività produttive o per servizi, in
assenza del piano attuativo approvato con i requisiti di cui al comma 1, la percentuale minima
di superficie permeabile è stabilita al trenta per cento della superficie fondiaria del lotto libera
da costruzioni.
4. Il Comune può consentire deroghe all’applicazione delle disposizioni del presente
articolo nel caso di interventi nei centri storici e nei lotti di completamento residenziale,
produttivo o per servizi, già parzialmente edificati.
ART. 43 – PERMEABILITA' DEI PARCHEGGI
1. La realizzazione dei parcheggi deve garantire la tutela delle falde sotterranee da
contaminazione dovuta all’infiltrazione di agenti inquinanti.
2. Nella realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile e capienza non
superiore a cinquanta posti auto, dopo la necessaria raccolta delle acque piovane è ammessa
l’immissione nel sistema fognario delle acque chiare o, in alternativa, la dispersione diretta
nel terreno a condizione che in corrispondenza del punto di dispersione sia realizzato un
idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità
media del terreno.
3. Per la realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile e capienza pari o
superiore a cinquanta posti auto è obbligatoria la raccolta delle acque piovane ed il loro
trattamento mediante appositi sistemi di separazione e raccolta degli oli inquinanti.
4. Per la realizzazione di parcheggi con finitura superficiale permeabile è ammessa la
dispersione diretta nel terreno delle acque piovane solamente a condizione che inferiormente
alla finitura superficiale dell’intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante
opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno.
5. Il riutilizzo delle acque piovane raccolte nei parcheggi per gli scopi di cui all’art. 9,
comma 2, lettere a), b) e c) del R. R. n. 9/2008 avviene previa depurazione mediante appositi
sistemi di separazione e raccolta degli oli inquinanti.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo sono obbligatorie per i parcheggi realizzati
successivamente all’entrata in vigore della presente legge. Per i parcheggi già esistenti con
copertura impermeabile è obbligatorio l’adeguamento in occasione dei rifacimenti della
finitura superficiale.
ART. 44 – ESPOSIZIONE E SOLEGGIAMENTO DEGLI EDIFICI
1. I nuovi edifici dovranno essere posti in modo da ottenere un ottimale soleggiamento e
luminosità per gli edifici e favorire l’utilizzo di energia solare.
2. I piani attuativi relativi a comparti di nuova edificazione o ad interventi di ristrutturazione
urbanistica garantiscono ad ogni singolo edificio la migliore insolazione e un efficiente
utilizzo dell’energia solare.
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Nuovo Regolamento Edilizio
3. I piani attuativi ed i progetti edilizi, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, potranno essere
corredati da un apposito studio ed da opportune rappresentazioni grafiche relative al rapporto
degli insediamenti e degli edifici con l'asse eliotermico.
4. I bagni, cucine, disimpegni, scale e ripostigli dovranno essere posizionati
prevalentemente verso nord a protezione degli altri spazi funzionali alla residenza.
5. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne degli edifici nuovi o di totale
ricostruzione, non esposte a nord, dovranno essere dotate di dispositivi di schermatura e
oscuramento, garantendo l'ingresso delle radiazioni solari durante l'inverno e impedendolo
durante l'estate.
ART. 45 – SISTEMI PER IL RISCALDAMENTO
1. Negli edifici plurifamiliari di nuova costruzione o interessati da interventi di totale
ristrutturazione edilizia o urbanistica, dotati di impianto termico centralizzato, è obbligatoria la
realizzazione di reti di distribuzione sezionate per ogni singola utenza, idonee all’utilizzo di
sistemi di contabilizzazione differenziata delle calorie.
ART. 46 – PANNELLI SOLARI E PANNELLI FOTOVOLTAICI
1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o
urbanistica è obbligatoria l’installazione di un impianto a pannelli solari per la produzione di
acqua calda sanitaria dimensionato per garantire una copertura non inferiore al cinquanta per
cento del fabbisogno annuo della residenza o dell’attività insediata, salvo documentati
impedimenti tecnici che non consentano il raggiungimento di tale soglia.
2. Negli edifici residenziali di nuova costruzione è obbligatoria l’installazione di impianti
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione
non inferiore a un chilowatt per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità
tecnica dell’intervento e ponendo particolare cura all’integrazione degli impianti nel contesto
architettonico e paesaggistico.
3. Negli edifici destinati ad attività produttive di tipo industriale, artigianale o agricolo,
nonché ad attività direzionali, commerciali e per servizi, di nuova costruzione e in quelli
oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, con superficie utile coperta superiore a
duecento metri quadrati è obbligatoria l’installazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a cinque
chilowatt, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento e ponendo particolare
cura all’integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.
4. Sono esclusi dall’applicazione dei commi 1, 2 gli edifici ricadenti nei centri storici,
salvo eventuale dimostrazione del carattere innovativo della soluzione proposta e la sua
compatibilità percettiva con il contesto paesaggistico dalla media e lunga distanza.
5. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e
paesaggistici.
ART. 47 – BIOCOMPATIBILITA’
1. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile dell’edificato gli interventi edilizi privilegiano
l’uso dei materiali naturali riconducibili alle tipologie di costruzione tradizionali con
particolare riferimento a quelli provenienti dalle produzioni locali.
2. Al fine di ridurre il carico ambientale prodotto dall’attività edilizia è privilegiato l’utilizzo
di materiali e componenti edilizie con caratteristiche di ridotto impatto ambientale, naturali e
non trattati con sostanze tossiche, nonché materiali capaci di garantire traspirabilità,
igroscopicità, ridotta conducibilità elettrica, antistaticità, assenza di emissioni nocive,
assenza di esalazioni nocive e polveri, stabilità nel tempo, inattaccabilità da muffe, elevata
inerzia termica, biodegradabilità o riciclabilità, attestate dalla presenza di marchi o etichette di
qualità ecologica.
3. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti, la presenza di elementi e soluzioni
costruttive che trovano piena rispondenza nei principi dell’architettura ecologica, deve essere
mantenuta attraverso la conservazione e il ripristino degli elementi stessi o la sostituzione
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Nuovo Regolamento Edilizio
con materiali che ne mantengano inalterate le caratteristiche originali di qualità edilizia e
biocompatibilità.
4. Sono consentiti anche interventi di autocostruzione con materiali naturali e non
convenzionali, come ad esempio: legno, paglia, terre e argille, etc.
ART.48 – ARCHITETTURA BIOCLIMATICA
1. Ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche di un edificio destinato
ad uso residenziale, servizi o ricettivo, sono esclusi dal computo le seguenti superfici e
volumi finalizzati espressamente all’ottenimento di comfort ambientale e risparmio energetico
attraverso il miglioramento della coibentazione e la captazione diretta dell’energia solare:
a) verande e serre solari, non riscaldate e disposte preferibilmente nei fronti da sud-est a
sud-ovest, con funzione di captazione solare, che abbiano la superficie esterna,
riferita a pareti, vetrata per almeno il 70%. Il volume o la superficie delle verande e
delle serre non può superare il 20% del volume o la superficie dell’intero edificio. Le
serre costituiscono un sistema solare che può essere a guadagno diretto o indiretto,
finalizzato alla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili ed assimilate per il
riscaldamento, il risparmio energetico ed il miglioramento del comfort abitativo. La
serra solare, per poter essere qualificata tale, deve rispettare oltre a quanto già detto,
le seguenti condizioni:
- la formazione della serra solare non deve determinare nuovi locali riscaldati o
comunque locali atti a consentire la presenza continuativa di persone (locali di
abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, etc.);
- la serra solare deve essere apribile ed alla stessa deve essere applicato
schermatura mobile per evitare il surriscaldamento estivo. La realizzazione di
serre solari - in quanto volumi tecnici – è ammissibile in ogni parte del territorio
comunale quando conformi alle prescrizioni del PRG e del presente
Regolamento.
b) spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi
condominiali coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il
microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo pari al 25% del
totale della superficie coperta dell’intero fabbricato.
2. La finalità e la funzionalità dei volumi di cui al comma 1 devono essere dimostrate da
apposita e specifica relazione, firmata da tecnico abilitato, contenente il calcolo dell’energia
risparmiata attraverso la realizzazione dell’opera, nonché la verifica del benessere
termoigrometrico calcolato in relazione a tutto l’arco dell’anno.
CAPITOLO II - INCENTIVAZIONI ECOLOGICHE
E DI RIGENERAZIONE URBANE
ART. 49 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUGLI EDIFICI PER LA PRODUZIONE
1. La realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza superiore ai cinque chilowatt, ai
sensi della D.G.R. 26 luglio 2011 n. 856, consente di usufruire dell'incremento della SUC di
ampliamento rispetto all'esistente e/o al consentito; secondo quanto stabilito dagli articoli n.
2,3 e 4 della medesima Deliberazione.
ART. 50 - CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA
A) Certificazione di sostenibilità ambientale
1. L'art. 3 della L. R. n°17/2008 ha introdotto la certificazione di sostenibilità ambientale
degli edifici rendendola obbligatoria per gli edifici realizzati da enti pubblici e facoltativa per
gli edifici realizzati dai privati, inoltre la Legge ha specificato che tale certificazione non
sostituisce l'attestato di prestazione energetica, ma ne utilizza le risultanze in sede di
valutazione delle prestazioni ambientali dell'edificio.
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Nuovo Regolamento Edilizio
2. Con le D.G.R. n°130/2013 e D.G.R. n°953/2013 e D.G.R. n°1079/2013 sono stati modificati
e aggiornati i disciplinari tecnici per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici
riferiti rispettivamente alle seguenti destinazioni : residenziale, mixitè d'usi, uffici. Comunque
sempre riferiti al " Protocollo Itaca".
3. La valutazione preliminare, ovvero in fase di progettazione, della sostenibilità ambientale
è finalizzata all'ottenimento dei benefici della premialità edificatoria ai sensi degli art. 32 e 35
della L. R. 13/2009 e s.m.i.
4. La certificazione di sostenibilità ambientale deve essere trasmessa, successivamente
alla dichiarazione di fine dei lavori e prima della richiesta del certificato di agibilità, alla sede
di ARPA UMBRIA competente.
5. La valutazione viene fatta sui seguenti ambiti di interesse : qualità del sito, consumo di
risorse, carichi ambientali, qualità ambientale indoor, qualità del servizio.
6. Il certificato di sostenibilità ambientale ha dieci anni di validità rinnovabile, deve essere
affisso nell'edificio in un luogo facilmente visibile e contiene i dati previsti dall'art.6, comma 3
L. R. 17/2008.
7. Il Comune prevede, in favore di coloro che conseguono la certificazione di sostenibilità
ambientale A+, A, la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di
costruzione nella misura del 15%.
8. Il Responsabile del SUAPE provvederà attraverso Determina Dirigenziale al rimborso del
15% degli oneri corrisposti al momento del rilascio del Permesso di Costruire o della S.C.I.A.
onerosa, contestualmente al rilascio del certificato di agibilità ovvero alla presentazione del
certificato di sostenibilità ambientale.
9. Il Consiglio Comunale con specifiche deliberazioni potrà riconoscere ulteriori incentivi in
materia di tasse o imposte comunali per i proprietari di edifici che conseguono la
certificazione di cui al presente articolo.
B) Rigenerazione urbana e del patrimonio edilizio esistente
1. L'incentivazione al disegno e alla realizzazione di una città - ecosostenibile deve attivarsi
anche attraverso una forte presa d’atto di quanto peso specifico rivesta il patrimonio edilizio
esistente dismesso o sottoutilizzato, ricompreso all’interno degli Insediamenti di valore
storico e culturale.
2. Qualora negli insediamenti sopra citati gli interventi proposti, producano processi
rigenerativi di ri-uso del patrimonio edilizio esistente e garantiscano le seguenti condizioni
valorizzative:
- miglioramento dell’offerta qualitativa e/o quantitativa della residenza;
- incremento delle dotazioni collettive e di interesse generale (spazi, reti, attrezzature,
etc.) di diretto o indiretto riferimento;
- incremento/miglioramento dell’offerta di funzioni extraresidenziali (commerciali,
pubblici esercizi, ricettive, produttive compatibili, etc.).
Il Comune prevede, nei confronti dei proponenti le azioni rigenerative, la riduzione degli oneri
di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione nella misura del 50%.
3. Tale riduzione degli oneri verrà applicata in sede di istruttoria, ovvero prima del ritiro del
Permesso di Costruire.
4. Il Consiglio Comunale con specifiche deliberazioni potrà riconoscere ulteriori incentivi in
materia di tasse o imposte comunali per i proponenti degli interventi di rigenerazione urbana.
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Nuovo Regolamento Edilizio
TITOLO VI
DOTAZIONI TERRITORIALI E MONETIZZAZIONE
CAPITOLO I - DESCRIZIONE DELLE DOTAZIONI
ART. 51– ISOLE ECOLOGICHE E RACCOLTA DOMESTICA
1. In relazione ai nuovi insediamenti edilizi oggetto di piani attuativi o di ristrutturazione
urbanistica dovrà essere predisposto, in accordo con l’Ente concessionario del servizio
nettezza urbana, uno spazio idoneo ad accogliere le attrezzature per la raccolta dei rifiuti
urbani e per la raccolta differenziata domestica, nel rispetto delle disposizione del Codice
della Strada, delle norme sulle barriere architettoniche nonché delle esigenze del servizio di
svuotamento.
2. Il dimensionamento e la posizione degli spazi dovrà tener conto della dimensione
dell’insediamento e dell'utenza. Ogni singolo spazio dovrà essere adeguatamente sistemato
al fine di limitarne la visibilità ed evitare la dispersione del materiale nell’intorno.
ART. 52 – PARCHEGGI
1. Gli spazi da destinare ad autorimesse e parcheggi privati, a servizio degli edifici di
nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, dovranno avere,
per ogni posto auto, una superficie non inferiore a m. 2,50 x 5,50. Le corsie di manovra
avranno dimensione minima pari a 3,50 ml e 6,00 ml rispettivamente per la sosta longitudinale
e perpendicolare al bordo della carreggiata.
2. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse,
debbono essere riservati appositi spazi per parcheggio privati in misura pari a mq. 1,50 ogni
3,00 mq. di superficie utile coperta (esclusa quella relativa a magazzini, depositi e altri locali)
e comunque deve essere garantito in ogni caso un posto macchina per ogni alloggio
esternamente al fabbricato.
3. Le aree a parcheggio pubblico a servizio degli insediamenti sono quantificate dallo
strumento urbanistico generale o attuativo, nel rispetto della normativa regionale e
provinciale. Nel caso di intervento con piano attuativo le aree destinate a parcheggi pubblici
sono cedute, salvo diverse disposizioni di legge, gratuitamente al Comune debitamente
sistemate, nei modi e nei termini stabiliti dalla convenzione urbanistica.
4. La modifica di destinazione d'uso per l'insediamento di attività commerciali e/o
l'ampliamento di quelle esistenti, non subordinata a piano attuativo, è ammissibile in
conformità alle previsioni di PRG, previa dotazione degli standard a parcheggio privato e
degli standard a parcheggio pubblico, di cui al R. R. n.7/2010.
5. Gli spazi per parcheggi costituiscono parte delle opere di urbanizzazione e debbono
essere dimensionati computando tutti gli stalli di sosta e il 70% delle corsie di manovra.
6. Le quantità di spazi da riservare a parcheggio dovranno essere sempre rispettate, salvo
quando, per specifiche zone, le norme tecniche di attuazione del PRG dispongano
diversamente in applicazione di specifiche disposizioni di legge
7. I requisiti e gli standard di qualità per i parcheggi, devono sempre rispettare le
disposizioni previste dall’art. 14 della L. R. n. 46/97 e dovrà essere sempre previsto un
congruo numero di stalli di sosta destinati ai diversamente abili. (Norme per la riqualificazione della
rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi).
ART. 53 – PIAZZE, MARCIAPIEDI E STRADE
1. I marciapiedi, le strade e piazze pubbliche o soggette a pubblico transito fanno parte
delle opere di urbanizzazione primaria.
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Nuovo Regolamento Edilizio
2. La loro costruzione deve aver luogo secondo le prescrizioni impartite nel Permesso di
Costruire o Delibera di Giunta, adottando la forma e i materiali già utilizzati dal Comune per le
strade pubbliche aventi analoghe caratteristiche.
3. I suddetti spazi saranno ceduti gratuitamente al Comune, previo accertamento della loro
regolare esecuzione.
4. È consentito realizzare nel sottosuolo di marciapiedi dispositivi di aerazione, quali
bocche di lupo, previa acquisizione del nulla osta dal competente ufficio comunale.
ART. 54 – AREE VERDI E CORRIDOI ECOLOGICI
1. Le aree attrezzate a verde pubblico comprensive degli spazi liberi per le attività sportive
di base e i corridoi ecologici a servizio degli insediamenti sono indicate dallo strumento
urbanistico generale o attuativo nel rispetto della L. R. n. 11/2005 e del R. R. n.7/2010.
2. Nel caso di intervento con piano attuativo le aree per verde pubblico sono cedute, salvo
diverse disposizioni di legge, gratuitamente al Comune debitamente attrezzate secondo le
indicazioni stabilite nella convenzione.
3. Tali aree dovranno essere opportunamente sistemate, nonché dotate di idonea
piantumazione con essenze autoctone.
ART. 55 – PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1. Le aree attrezzate a verde pubblico comprensive degli spazi liberi per le attività sportive
di base, corridoi ecologici, le strade, i marciapiedi, le piazze e i parcheggi dovranno essere
opportunamente illuminati; al fine di consentirne un sicuro uso anche nelle ore notturne.
2. Ai sensi di quanto disposto dalla L. R. n.20/2005 e dal R. R. n.2/2007 la pubblica
illuminazione dovrà perseguire il contenimento dell'inquinamento luminoso e il risparmio
energetico.
3. Gli impianti di illuminazione pubblica e le insegne dovranno rispettare quanto disposto
dagli art. 4,5,6, del R. R. n.2/2007.
ART. 56 – ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE
1. Le dotazioni territoriali e funzionali per spazi pubblici al servizio di insediamenti
residenziali sono determinate nel rispetto dei valori minimi di seguito riportati, espressi in
metro quadrato per abitante insediato o da insediare:
- asilo nido, scuola d'infanzia, scuola primaria e secondaria di I° grado : 4,00 mq;
- attrezzatura di interesse comune : 4,00 mq.
ART. 57 – MONETIZZAZIONE
1. Fatte salve le più specifiche previsioni dello strumento urbanistico, le aree per dotazioni
territoriali e funzionali possono essere monetizzate, in alternativa alla loro sistemazione e/o
cessione gratuita, ai sensi all'art. 61, comma 7, della L. R. n. 27/2000 e dell'art. 14 del R. R. n.
7/2010, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:
a) Dotazioni di quantità modesta o di irrilevante incidenza sul tessuto urbanistico
territoriale; viceversa localizzazione remota nello spazio rurale;
b) Assenza di idonea accessibilità da strade o spazi pubblici, tale da impedirne o
renderne particolarmente gravosa la fruizione e la manutenzione;
c) Oggettive difficoltà di realizzazione dovute alla morfotipologia del tessuto urbano.
2. La quantificazione degli importi da corrispondere nei casi di richiesta di monetizzazione
potrà essere commisurata con le seguenti modalità :
- analitica pari al valore delle stesse aree come determinata al momento della
presentazione della richiesta ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore degli
immobili, maggiorata dal costo dei lavori per la completa urbanizzazione (ovvero
strade, marciapiedi, verde, corridoi ecologici e parcheggi) secondo le indicazioni
stabilite per la realizzazione di analoghe opere pubbliche e determinato sulla base di
apposto computo metrico, applicando il vigente prezzario regionale.
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Nuovo Regolamento Edilizio
- parametrica pari alla superficie delle aree a verde, parcheggi e attrezzature proposta
in monetizzazione moltiplicata per i singoli costi unitari a mq stabiliti con apposita
Delibera di Giunta, tali valori andranno rivalutati annualmente attraverso Determina
Dirigenziale di adeguamento all'indice ISTAT.
- l'applicazione della modalità analitica o parametrica alle singole proposte di
monetizzazione sarà definita dal Responsabile del Servizio competente, previo parere
della Commissione Urbanistica.
3. L’eventuale monetizzazione degli standard non ha relazioni con il contributo di
costruzione.
4. Il Comune utilizza le somme ricavate dalla monetizzazione per realizzare i servizi e le
attrezzature previsti dal PRG, ovvero per i servizi e attrezzature previsti dal Piano Triennale
delle Opere Pubbliche.
5. Il Comune nel caso in cui ricorrano le situazioni previste alle lettere a) b) c) del
precedente comma 1, anche a richiesta del proponente l'intervento, può prevedere che la
realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali sia sostituita dalla realizzazione a carico
dello stesso proponente di adeguati servizi, attrezzature e infrastrutture previste dal PRG,
anche all'esterno dei comparti o delle zone oggetto di intervento, purché ciò garantisca una
coerente soluzione urbanistica e rispetti quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
appalti e lavori pubblici. La somma da compensare dovrà essere commisurata al valore delle
stesse aree come determinata al momento del rilascio dell’autorizzazione ai fini
dell’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili, maggiorata dal costo dei lavori per la
completa urbanizzazione (ovvero strade, marciapiedi, verde, corridoi ecologici e parcheggi)
secondo le indicazioni stabilite per la realizzazione di analoghe opere pubbliche e determinato
sulla base di apposti computi metrici, applicando il vigente prezzario regionale.
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Nuovo Regolamento Edilizio
TITOLO VII
DECORO DEGLI EDIFICI E DELLO SPAZIO URBANO
CAPITOLO I - DECORO DEGLI EDIFICI
ART. 58 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Sono soggette alle prescrizioni di cui al presente Capo le opere che determinano
l'aspetto esteriore degli edifici di nuova costruzione, degli edifici esistenti, limitatamente alle
parti da recuperare, sostituire o integrare, nonché delle aree scoperte di loro pertinenza.
2. Sono fatte salve le prescrizioni e le modalità esecutive stabilite, in relazione alla zona di
intervento, dalle norme di attuazione del PRG, dagli strumenti urbanistici attuativi, nonché
dalle norme statali e regionali ed in particolare quelle relative agli interventi nelle zone
agricole di cui all'art. 33 della L. R. n. 11/2005 o da specifiche normative di settore.
ART. 59 – DECORAZIONE DEI PROSPETTI ESISTENTI
1. I prospetti degli edifici devono corrispondere alle esigenze del decoro cittadino tenuto
conto delle linee architettoniche degli edifici circostanti, avuto riguardo anche alle tinte ed ai
materiali da impiegarsi nelle opere di finitura. Eventuali cambiamenti nella colorazione
originaria dei prospetti devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione
comunale.
2. Qualsiasi elemento costruttivo o decorativo sporgente deve costituire una unità
armonica con le fronti del fabbricato di cui è parte.
3. A tale scopo i relativi progetti dovranno prevedere una definizione puntuale e completa
di tutte le opere di finitura e degli elementi accessori che concorrono a determinare l’aspetto
esteriore di tali edifici, dei relativi annessi e delle aree di pertinenza, salvo più specifiche
indicazioni di uno strumento attuativo.
ART. 60 – CANALI DI GRONDA E PLUVIALI
1. Allo scopo di evitare che le acque piovane cadano dalle coperture degli edifici su
costruzioni vicine o sul suolo pubblico, ogni proprietario è tenuto a far sì che le acque dei tetti
siano raccolte in appositi canali e discendenti convenientemente sagomati; mentre terrazze,
balconi e verande siano gestite in modo da non generare stillicidi sulle proprietà di terzi o sul
suolo pubblico.
2. La parte terminale dei discendenti, fino all'altezza di m. 1,50, può essere incassata nella
muratura oppure realizzata in ghisa o altro materiale idoneo a garantire un'adeguata
protezione.
3. I balconi, i davanzali e le altre superfici in aggetto orizzontale atte a ricevere acqua
piovana devono essere munite di gocciolatoi con opportuna pendenza.
4. Di norma i pluviali devono essere posizionati, seguendo una linea verticale alle estremità
della facciata, prevedendone, per quanto possibile, l'uso per due facciate contigue.
ART. 61 –TORRINI ASCENSORI
1. Quando l'inserimento dell'extracorsa di ascensore emerge dalla falda, il volume dovrà
essere armonizzato e mimetizzato con la forma, i materiali ed i colori più pertinenti
all'architettura ed alla tipologia dell'edificio e del suo manto di copertura.
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Nuovo Regolamento Edilizio
ART. 62 – CAVI E CONDUTTURE E IMPIANTI TECNOLOGICI
1. Negli edifici di nuova costruzione i cavi e le condutture degli impianti tecnologici sono
collocati nei vani interrati, sottotraccia oppure in opportuni cavedi, con modalità concordate
con gli enti gestori dei servizi, nel rispetto delle disposizioni delle norme tecniche di settore.
2. Per gli edifici esistenti interessati da interventi su intere facciate prospicienti spazi
pubblici è comunque prescritto il riordino di cavi e condutture in vista. In particolare, i cavi
elettrici, ove tecnicamente possibile, nel rispetto delle cogenti normative tecniche e di legge
applicabili, devono essere disposti lungo linee verticali in corrispondenza dei limiti della
facciata o in prossimità dei discendenti pluviali, oppure lungo linee orizzontali al di sopra di
eventuali fasce marcapiano. Si dovrà preferire la soluzione interrata nel caso in cui il Comune
preveda il rifacimento delle strade o il privato realizzi lungo il proprio fronte stradale opere
infrastrutturali. Le condutture di acqua, gas e simili devono essere tinteggiate nello stesso
colore della facciata, oppure protette da carter metallico verniciato, in armonia con i colori
della facciata. Esse devono essere posizionate preferibilmente su facciate interne o laterali,
rispettando comunque l'ordito architettonico delle facciate e limitando il più possibile le
alterazioni. Nel caso particolare delle condutture del gas che dal contatore salgono agli
appartamenti, eventuali carter sono consentiti solo se di tipo ispezionabile ed aperti alle
estremità inferiore e superiore e possono essere installati solo nel caso in cui i tubi siano in
rame entro guaina di protezione, mentre i tubi a parete della distribuzione del gas,
appartenenti al gestore del servizio, non possono mai essere coperti.
3. La Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio può
prescrivere, nel caso di interventi che interessino intere facciate di immobili vincolati ai sensi
del D. Lgs. n. 42/2004, l'eliminazione totale di cavi e condutture presenti con le modalità di cui
al precedente comma, purché ciò non pregiudichi le esigenze igienico-sanitarie e di sicurezza.
Tali interventi saranno realizzati secondo modalità concordate con i gestori dei servizi.
ART.63– ANTENNE, PARABOLE, IMPIANTI SATELLITARI ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
ARIA ESTERNI AI FABBRICATI
1. In tutti gli edifici, i nuovi impianti per la recezione delle trasmissioni radiotelevisive , sia
satellitari che terrestri, devono essere centralizzati. In caso di più corpi scala la
centralizzazione è riferita a ciascuno di essi.
2. Per gli edifici esistenti la centralizzazione dell’impianto è obbligatoria nel caso di
interventi che prevedono il rifacimento del tetto o dell’impianto elettrico delle parti comuni.
3. Negli Insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale, all'esterno degli
edifici, fatto salvo quanto disposto nei successivi commi, è vietata l'installazione e/o il
posizionamento dei seguenti apparati e impianti:
a) Parabole ed impianti satellitari;
b) Impianti di condizionamento e climatizzazione.
4. La realizzazione degli apparati di cui al precedente comma è ammessa esclusivamente
se gli stessi siano ubicati sul tetto, sul piano di copertura degli edifici ovvero in parti non
visibili delle facciate. In particolare:
a) le parabole devono essere centralizzate e di colore tale da arrecare il minimo
contrasto con il colore delle coperture;
b) gli impianti di condizionamento aria devono essere collocati nel punto di minore
impatto visivo.
ART. 64 – IMPIANTI TECNOLOGICI ED IMPIANTI RADIO PER TELEFONIA MOBILE
1. Non è consentito installare impianti tecnologici a vista (quali pannelli solari termici,
fotovoltaici, pompe di calore e simili) sulle falde delle coperture inclinate degli edifici ricadenti
negli insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale.
2. Di norma non è consentita l'installazione di caldaie, pompe di calore ed altri impianti
tecnologici tradizionali, nonché di pannelli solari termici, fotovoltaici e/o impianti innovativi
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Nuovo Regolamento Edilizio
all'esterno dei paramenti murari principali degli edifici o comunque prospicienti spazi
pubblici. Sono fatte salve le soluzioni formali e tecnologiche finalizzate all'inserimento
armonico e funzionale di tali elementi nella composizione architettonica degli edifici.
3. Tali impianti devono essere collocati preferibilmente:
a) sulle coperture a falde inclinate degli edifici, qualora queste presentino parti idonee
ad accogliere detti impianti senza che emergano dal profilo complessivo delle
coperture;
b) sulle coperture in piano di edifici qualora gli impianti vengano posizionati in
arretramento rispetto al filo della facciata in modo da non essere visibili dal basso e
vengano, con esclusione dei pannelli solari e fotovoltaici, schermati con appositi
manufatti (in muratura o in metallo) aventi dimensioni strettamente necessarie a
contenerli e tinteggiati in colore armonizzato a quello dell'edificio;
c) all'interno di chiostrine, cortili interni oppure su facciate secondarie dell'edificio o
comunque su pareti non visibili da spazi pubblici.
4. Per quanto riguarda gli impianti di telefonia mobile, la loro installazione è consentita
nelle aree individuate dall'Amministrazione comunale.
CAPITOLO II - DECORO DELLO SPAZIO URBANO
ART. 65 – CONTATORI, CABINE ELETTRICHE E NODI STRADALI DI DISTRIBUZIONE
1. – CONTATORI:
1.1 I contatori dei servizi pubblici sono installati in modo tale da non comportare
significativa alterazione delle facciate.
1.2 Fermo restando che i contatori per il gas, acqua e luce devono essere posizionati
all'esterno degli edifici, I'alloggiamento degli stessi è individuato, di norma, nelle opere che
delimitano la proprietà (recinzione ovvero, se non presente, parete perimetrale dell'edificio e/o
appositi vani) o in nicchie compartimentate, delle dimensioni strettamente necessarie
tenendo conto anche dello spazio, necessario all'installazione da parte del titolare della
fornitura dei dispositivi di protezione o regolazione imposti dalle norme vigenti, adiacenti fra
di loro e dotate di propria ed idonea sportellatura, in rame per gas ed acqua e in plastica per
la luce, a filo facciata.
1.3 Per quanto riguarda il posizionamento dei contatori per il gas, si dovrà tener conto che
questi non potranno essere posizionati in corrispondenza di posti auto pubblici.
1.4 Qualora negli edifici esistenti nel centro storico, le modalità di cui al precedente comma
non siano attuabili, i contatori potranno essere installati all'interno di androni o locali comuni
garantendo il rispetto di specifiche normative di sicurezza.
2. – CABINE ELETTRICHE:
2.1 Per l'installazione di cabine elettriche o manufatti adibiti ad uso similare (volumi
tecnici), le cui caratteristiche tecniche saranno concordate con i gestori dei pubblici servizi,
aventi altezza non superiore a m. 3,00, si applicano le distanze dai confini prescritte dal
Codice Civile.
2.2 Il titolo abilitante l'intervento (Permesso di Costruire, S.C.I.A.) conterrà disposizioni in
ordine alla decadenza dello stesso, nell’ipotesi di variazione di destinazione d'uso. Non
comportano comunque decadenza, gli interventi che prevedono la sola eliminazione dei
trasformatori con il contestuale mantenimento dei quadri MT e/o BT necessari alla rete
pubblica di distribuzione elettrica. Nel caso di realizzazione di volume tecnico fronteggiante il
confine stradale, dovrà essere preventivamente acquisito il parere dell'Ufficio competente ai
fini della sicurezza stradale.
3. – NODI STRADALI DI DISTRIBUZIONE:
3.1 Nel caso di "nodi stradali di distribuzione dell'energia elettrica in bassa tensione", si
dovranno preferibilmente adottare quelle soluzioni in cui gli armadi siano "integrati" nelle
recinzioni o nei muri perimetrali degli edifici.
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Nuovo Regolamento Edilizio
ART. 66 – OBBLIGO DELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI
1. Ai proprietari degli edifici che prospettano o sono comunque visibili da vie o spazi
pubblici o di uso pubblico, l’Amministrazione Comunale può ingiungere i medesimi a
conservare in condizioni di integrità, decoro ed efficienza i paramenti murari, le tinteggiature i
rivestimenti, le decorazioni architettoniche, nonché gli infissi, i serramenti, i manti di
copertura, le gronde, e in generale tutti gli elementi accessori e di finitura che concorrono a
definire l’aspetto esteriore degli edifici medesimi, e delle relative pertinenze provvedendo ai
necessari interventi di manutenzione e restauro.
2. Negli edifici d’origine storica o di tipo tradizionale, costruiti, ricostruiti o comunque
ristrutturati in epoca anteriore all’ultima guerra mondiale, detti interventi dovranno essere di
tipo conservativo, e comprendere la pulitura, la riparazione e il consolidamento degli elementi
esistenti, la reintegrazione delle parti mancanti o gravemente deteriorate, e l’eventuale
ripristino di elementi perduti o del tutto irrecuperabili
3. Negli edifici che risultino invece costruiti, ricostruiti, o sostanzialmente ristrutturati in
epoca recente, gli interventi di manutenzione delle finiture e degli elementi accessori
potranno comportare eventuali modifiche dell’aspetto esteriore che siano tuttavia compatibili
con i caratteri architettonici dell’edificio stesso e del circostante contesto.
ART. 67 – STRUTTURE ESPOSITIVE E ATTREZZATURE ANNESSE
1. Nei locali con aperture a piano terra prospicienti su vie e spazi di uso pubblico, oltre a
quanto indicato per la pubblicità d’esercizio è consentita la installazione di vetrine, mostre,
banchi e attrezzature in genere per l’esposizione, la vendita e il consumo dei prodotti trattati,
nonché per la chiusura e la protezione dei locali stessi, da realizzare nell’ambito delle
aperture medesime o immediatamente al di fuori di esse.
2. Le vetrine, gli infissi, e le altre attrezzature dovranno avere un aspetto decoroso e
congruente per forma, materiali e colori con i caratteri architettonici dell’edificio nel quale
sono inseriti e del circostante contesto.
3. Non sono consentiti elementi fissi sporgenti per più di cm. 25,00 dal filo esterno della
parete di prospetto.
4. l movimento degli sportelli e in generale delle attrezzature mobili dovrà essere orientato
verso l’interno, in modo da non impegnare alcuna parte dello spazio pubblico e intralciare la
viabilità pedonale o veicolare.
ART. 68 – OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO CON ARREDI E
ATTREZZATURE MOBILI
1. Può essere concessa ai gestori di bar, ristoranti, ed esercizi di ristoro in genere,
l’occupazione parziale e temporanea di vie, piazze e altre parti del suolo pubblico, nelle
immediate vicinanze degli esercizi medesimi, onde consentire su tali aree la disposizione di
sedie e tavolini e l’eventuale delimitazione delle aree stesse con vasi da fiori o piante
ornamentali, nonché l’installazione di pedane, attrezzate con, tende, ombrelloni e apparecchi
di illuminazione.
2. La disposizione degli arredi non dovrà comunque ostacolare il flusso pedonale o
veicolare, né recare pregiudizio all’estetica degli edifici e del contesto urbano.
ART. 69 – CHIOSCHI, EDICOLE E STRUTTURE AFFINI
1. L’installazione di chioschi, edicole, guardiole, o vani interamente circoscritti da
coperture e pareti perimetrali, purché formati da strutture precarie e facilmente scomponibili,
può essere consentita, nelle aree pubbliche o ad uso pubblico adibite a parchi e giardini,
attrezzature sportive, parcheggi e aree di sosta, piazze e spazi chiusi al traffico veicolare, che
abbiano comunque dimensioni e caratteristiche tali da evitare ogni pregiudizio per la viabilità
e per la salvaguardia del contesto circostante, naturale o urbanizzato.
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Nuovo Regolamento Edilizio
2. Le caratteristiche tecniche ed estetiche alle quali uniformarsi saranno definite caso per
caso in ragione delle specifiche circostanze, con l’autorizzazione del progetto da parte del
Comune che dovrà avvenire contestualmente alla concessione del suolo pubblico.
3. In ogni caso i manufatti di cui sopra dovranno avere dimensioni limitate, materiali e
colori compatibili con l’ambiente in cui sono inseriti, e opportuni distacchi da siepi, aiuole,
alberature, ed edifici circostanti.
ART. 70 – DEROGHE PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
1. Sono ammesse deroghe alle disposizioni precedenti per la realizzazione di palchi,
tettoie, pedane, strutture pubblicitarie e attrezzature in genere che risultino necessarie per lo
svolgimento occasionale di cerimonie e manifestazioni di varia natura promosse da soggetti
pubblici o privati nonché per i banchi e le strutture di vendita ambulante da collocare in
occasione di fiere o mercati, purché tali strutture siano approntate in modo da poter essere
completamente rimosse, senza produrre danni o modifiche irreversibili del contesto edilizio
entro cui sono inserite.
2. La deroga è concessa dal Comune sulla domanda corredata di idonea documentazione,
contestualmente al rilascio, ove necessario della concessione del suolo pubblico, per un
periodo di tempo corrispondente allo svolgimento della manifestazione e a quanto ritenuto
necessario per il montaggio e lo smontaggio della struttura.
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Nuovo Regolamento Edilizio
TITOLO VIII
OPERE MINORI
CAPITOLO I - PERTINENZE
ART. 71 – OBIETTIVI E FINALITA’
1. Per fornire un quadro di riferimento è stato predisposto il presente Titolo relativo alla
descrizione di una serie di interventi edilizi minori, finalizzati alla realizzazione di modesti
manufatti riconducibili al concetto di “pertinenza”, quali piccole strutture attrezzate per la
cura dei giardini e degli orti, per la custodia dei cani e per la fruizione degli spazi aperti delle
abitazioni.
2. Tali manufatti sono esclusi dal concetto di “nuova costruzione”, di cui all’ art. 3, comma
1, lettera e) punto 6) della L. R. n. 1/2004 ss. mm. ii., quando rispettano le limitazioni e
prescrizioni di seguito specificate per ogni singola tipologia e quando, nel caso di manufatti
pertinenziali di edifici esistenti, il relativo volume è comunque inferiore al 20% di quello del
fabbricato principale o della porzione di fabbricato di cui il manufatto va a costituire
pertinenza.
3. Non essendo considerati “costruzione”, possono pertanto essere realizzati, in tutte le
zone di PRG, previa presentazione al Comune di “Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(S.C.I.A.)”, così come regolamentata dall’art. 20 della L. R. n. 1/2004 ss. mm. ii.
4. Nella zona agricola i manufatti stessi possono essere realizzati come pertinenza di
abitazioni, e non devono essere finalizzati allo svolgimento di attività produttiva agricola,
regolamentata da apposita normativa.
5. Con i presupposti di cui sopra, con le limitazioni e prescrizioni di seguito precisate ed a
condizione che comunque non vi sia trasformazione in via permanente del suolo inedificato,
gli interventi pertinenziali non sono assoggettati al rispetto dei parametri imposti per le
costruzioni dal PRG.
6. Sono previste anche opere temporanee le cui dimensioni dovranno essere quelle
strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze funzionali per le quali vengono
installati; la loro localizzazione nell’area di sedime dovrà essere coordinata con le altre
costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite
di sicurezza o vie di fuga.
7. La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative di
sicurezza e non devono inoltre causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale.
9. I manufatti da installare per esigenze temporanee dovranno essere realizzati con semplici
tipologie costruttive prefabbricate, da assemblare e con materiale leggero (legno, metallo,
etc.).
ART. 72 – NORME GENERALI SULLE PERTINENZE
1. Si definiscono opere pertinenziali i manufatti che, pur avendo una propria individualità
ed autonomia sono posti in durevole ed esclusivo rapporto di proprietà, di subordinazione
funzionale o ornamentale, con uno o più edifici principali di cui fanno parte e sono
caratterizzati:
a) dalla oggettiva strumentalità;
b) dalla limitata dimensione;
c) dalla univoca destinazione d’uso;
d) dalla collocazione in aderenza o a distanza non superiore a m. 30,00 dall’edificio
principale o ricadenti, comunque, all’interno del lotto in zone B, C, D ed F (ovvero
insediamenti residenziali e produttivi ai sensi del R. R. n. 7/2010, ad esclusione di
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Nuovo Regolamento Edilizio
quelli di valore storico culturale) e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da
norme di sicurezza o igienico sanitarie o qualora si tratti di opere di recinzione o di
muri di sostegno;
e) dal rapporto di proprietà o di altro titolo equipollente.
2. La pertinenza deve essere priva di autonomo accesso dalla via pubblica e insuscettibile
di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche.
3. Debbono pertanto ritenersi pertinenze quelle opere che per la loro strutturale
connessione con l’opera principale siano prive di valore venale ed autonomo.
3. La pertinenza non costituisce parte accessoria di un edificio in quanto non si configura
come elemento fisico, strutturale e funzionale integrativo dell’organismo originario e non
separabile da questo.
4. La realizzazione di opere pertinenziali non è soggetta al rilascio di Permesso di
Costruire, ma di S.C.I.A. ai sensi della L. R. n. 1/2004 ss. mm. ii.
5. La documentazione da allegare alla S.C.I.A. sarà quella stabilita dalla normativa vigente
alla data di presentazione della richiesta stessa così come tutte le norma specifiche in materia
di igiene e sicurezza, di beni architettonici e tutela sismica.
6. I soggetti abilitati a presentare la richiesta sono quelli indicati dalle vigenti disposizioni
di legge.
7. I manufatti ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale e/o
architettonico sono comunque assoggettati alle specifiche disposizioni normative,
autorizzative e procedurali in queste vigenti.
8. Le opere pertinenziali ricadenti su lotti condominiali dovranno essere uniformi per
tipologia e caratteristiche costruttive. Pertanto la S.C.I.A. dovrà essere prodotta
dall’amministratore del condominio corredata da dichiarazione autenticata con evidenze
oggettive (Raccomandata A.R., Verbali di condominio,etc.) di aver portato a conoscenza i
condomini della nuova realizzazione, nonché della presente norma.
9. Le opere pertinenziali ricadenti su aree esclusive anche facenti parte di fabbricati
condominiali, vengono richieste dall’avente titolo e possono essere edificate con il limite di
cui ai seguenti articoli riferito alla unità immobiliare alla quale il nuovo intervento viene
annesso.
10. Nel caso di fabbricati condominiali, onde consentire l’uniformità degli interventi, le
richieste successive alla prima dovranno uniformarsi per tipologia e caratteristiche
costruttive a quelle già autorizzate.
11. Sono sempre fatti salvi i diritti di terzi.
12. I manufatti con uso diverso dei materiali e delle strutture e con caratteristiche
dimensionali superiori a quelle descritte nei successivi articoli, non rientranti quindi nella
fattispecie edilizia di “pertinenza”, sono soggetti al regime del Permesso di Costruire.
13. Dovranno comunque essere rispettate le norme del Codice Civile, del Regolamento di
Polizia Urbana, Rurale, Igiene, Sanità’ Pubblica e Veterinaria, di vincoli specifici e delle
normative sovra-ordinate alle disposizioni comunali, nonché del Codice della Strada o norme
sulle distanze stradali previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG.
ART. 73 – PICCOLE SERRE DI FERRO E VETRO, IN STRUTTURA LEGGERA ED OPERE
ASSIMILABILI
1. Sono da considerarsi pertinenze ai sensi della L. R. n. 1/2004 ss. mm. ii., e soggetti al
regime di cui al precedente art. 71, i piccoli manufatti amovibili al servizio delle aree verdi e/o
cortilive quali piccole serre di ferro e vetro, in struttura leggera ed opere assimilabili con le
seguenti prescrizioni:
a) h. max in gronda = m 2,40;
b) superficie coperta max = mq. 20,00;
c) la struttura dovrà avere forma regolare;
d) la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.
2. L’installazione di tali manufatti è consentita una tantum (in deroga a distanze ed indici
planovolumetrici di PRG) per unità immobiliare abitativa.
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Nuovo Regolamento Edilizio
ART. 74 – GAZEBO
1. Sono da considerarsi pertinenze ai sensi della L. R. n. 1/2004 ss. mm. ii., e soggetti al
regime di cui al precedente art. 71, i gazebo a servizio della residenza, limitatamente ad uno
per unità immobiliare abitativa e giardino (le due condizioni devono coesistere).
2. Tali manufatti in struttura leggera devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) h. max esterna = m 2,40;
b) superficie coperta max = mq. 20,00;
c) la struttura deve essere costituita da montanti e travi (in legno o metallo) a formare
intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da
elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste
dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione.
d) la struttura non può essere tamponata, è consentita la messa in opera di griglie
decorative di sostegno per piante rampicanti; può essere invece coperta con
materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti (canniccio,
piante rampicanti, teli, legno, tegola canadese, rame, manto di copertura in semplice
laterizio, etc.);
e) la struttura dovrà avere forma regolare;
f) la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che
fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati
in essi (modo strutturale).
ART. 75– PERGOLATI CON OPERE FONDALI
1. Sono da considerarsi pertinenze ai sensi della L. R. n. 1/2004 ss. mm. ii., e soggetti al
regime di cui al precedente art. 71, i pergolati (su terrazzi, balconi, corti e giardini esclusivi o
condominiali), a servizio della residenza, di abbellimento degli edifici principali, eseguiti con
opere fondali.
2. Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) H. max esterna = m 3.00;
b) H. in gronda = m 2.40;
c) superficie coperta massima = mq 20,00;
d) la struttura deve essere costituita da montanti e travi (in legno o metallo), a
sostegno di piante rampicanti.
3. Trattasi quindi di intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono
composte da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste
dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione.
4. La struttura non può essere tamponata in maniera fissa sui lati, salvo che per le
murature esterne dell’edificio già esistenti, ma è consentita la messa in opera di pannelli
decorativi o di sostegno per rampicanti, purché coordinati, per materiale e tipologia, con la
struttura del nuovo manufatto.
5. Può essere coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei
manufatti, quali canniccio, piante rampicanti, teli ombreggianti.
6. La realizzazione della protezione non dovrà pregiudicare le condizioni di aerazione ed
illuminazione dei locali abitabili esistenti;
7. La struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che
fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi
(modo strutturale).
ART. 76 – CASETTE RICOVERO ATTREZZI DA GIARDINO O RIPOSTIGLI
1. Sono da considerarsi pertinenze ai sensi della L. R. n. 1/2004 ss. mm. ii., e soggette al
regime di cui al precedente art. 71, le casette ricovero attrezzi da giardino o ripostigli
(annesso all’abitazione) in struttura leggera (legno o metallo) e rimovibili previo smontaggio e
non per demolizione.
2. Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) H max in gronda = m. 2,40;
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Nuovo Regolamento Edilizio
b)
c)
d)
e)
f)
superficie coperta massima = mq. 20,00;
la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture;
la struttura dovrà essere installata possibilmente sul retro degli immobili;
la tamponatura esterna dovrà essere in legno;
la copertura dovrà essere a capanna con pendenza delle falde max 40% ed effettuata
con tegola canadese, rame, manto di copertura in semplice laterizio, ect.
ART. 77 – PENSILINE A SBALZO
1. Sono da considerarsi pertinenze ai sensi della L. R. n. 1/2004 ss. mm. ii., e soggetti al
regime di cui al precedente art. 71, le pensiline a sbalzo (su terrazzi, balconi, corti e giardini
esclusivi o condominiali), a servizio della residenza, di abbellimento degli edifici principali, in
struttura leggera (legno o metallo) e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione.
2. Possono essere installate pensiline per la protezione e l’ombreggiatura di porte e porte
finestre prive di qualsiasi protezione superiore.
3. Le pensiline devono essere sospese, senza elementi verticali portanti (pilastrini e simili).
4. La sporgenza dal filo del muro esterno del fabbricato deve essere quella strettamente
necessaria allo svolgimento della funzione protettiva e deve comunque essere raccordata con
quella di eventuali altri elementi presenti sulla facciata (aggetti, rientranze, decorazioni e
simili).
5. Nel caso di protezione di balconi, la sporgenza della struttura di riparo non può superare
quella del balcone sottostante.
6. Sull'estradosso possono essere appoggiati pannelli per la produzione di energia termica
e/o elettrica.
ART. 78 – PROTEZIONE DEGLI INGRESSI PRINCIPALI
1. Sono da considerarsi pertinenze ai sensi della L. R. n. 1/2004 ss. mm. ii., e soggetti al
regime di cui al precedente art. 71 le protezioni degli ingressi principali degli edifici.
2. La loro installazione, dovrà rispettare quanto prescritto dal Codice Civile, dal
Regolamento di Polizia Urbana, Rurale, Igiene, Sanità’ Pubblica e Veterinaria, dal Codice della
Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovra-ordinate alle disposizioni comunali.
3. Tali installazioni possono essere costituiti da bussole chiuse, completamente esterne al
fabbricato, oppure da infissi protettivi posti a chiusura di rientranze (chiuse su due o tre lati,
oltre al solaio di copertura) già esistenti.
4. In tutti i casi la chiusura verticale dovrà essere realizzata esclusivamente con infissi
scorrevoli a tutt’altezza, completamente apribili a pacchetto e con specchiature trasparenti.
5. La copertura dovrà essere realizzata sempre con struttura leggera (legno, pannelli
coibentati, etc.) e sull'estradosso possono essere appoggiati pannelli per la produzione di
energia termica e/o elettrica.
6. La realizzazione della protezione non dovrà pregiudicare le condizioni di aerazione ed
illuminazione dei locali abitabili esistenti e l’altezza media non dovrà essere inferiore a m. 2,40
e non superiore all’altezza del solaio sovrastante.
ART. 79 – MANUFATTI PER IL RICOVERO DEI CANI
1. Sono da considerarsi pertinenze ai sensi della L. R. n. 1/2004 ss. mm. ii., e soggette al
regime di cui al precedente art. 71, i manufatti per la detenzione di cani in struttura leggera in
legno e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione.
2. Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) H max in gronda = m. 2,40;
b) superficie coperta massima (fuori dai centri abitati) = mq. 20,00;
c) superficie coperta massima (dentro i centri abitati) = mq. 4,00;
d) la struttura può avere esclusivamente l'uso per il ricovero di animali;
e) la struttura dovrà essere installata possibilmente sul retro degli immobili;
f) la tamponatura esterna dovrà essere in legno;
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Nuovo Regolamento Edilizio
g) la copertura dovrà essere a capanna con pendenza delle falde max 40% ed effettuata
con tegola canadese, rame, manto di copertura in semplice laterizio, ect.
ART.80 – TETTOIE AGRICOLE
1. Gli annessi agricoli totalmente aperti non costituiscono Superficie Utile Coperta qualora
i medesimi siano realizzati con soli elementi verticali e relativa copertura con altezza
compresa tra m. 5,00 e m. 6,50; tali manufatti debbono essere comunque giustificati dal piano
aziendale previsto di cui al 4° comma dell’art. 34 della L. R. n° 31/1997. (Art. 34 della L. R. n.
11/2005).
2. Altre strutture aventi altri sistemi costruttivi o altezze diverse concorreranno al calcolo
delle superfici utili coperte.
ART. 81– ACCESSORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI
1. Fermo restando che possono essere installati come pertinenza delle eventuali residenze
presenti in questi edifici tutti i manufatti indicati negli articoli precedenti; inoltre per
migliorare l’esercizio delle attività produttive di beni e servizi è consentita l’installazione degli
ulteriori manufatti di seguito elencati, che sono da considerarsi pertinenze ai sensi della L. R.
n. 1/2004 ss. mm. ii., e soggetti al regime di cui al precedente art. 71.
2. E’ consentita l’installazione di tettoie, pergolati, gazebo, tende con struttura fissa a terra,
a protezione di terrazzi o aree scoperte, come pertinenza di edifici o unità immobiliari
destinati all’esercizio di attività produttive, commerciali e turistico-ricreative esistenti.
3. Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) le strutture portanti devono essere realizzate in forma leggera (legno o metallo);
b) le tettoie ed i gazebo devono essere coperti purché con materiali e componenti
coordinate con quelle già presenti nelle coperture esistenti dell’edificio;
c) i manufatti non possono essere tamponati in maniera fissa sui lati, salvo che per le
murature esterne dell’edificio già presenti;
d) è consentita la messa in opera di pannelli laterali decorativi o di sostegno per
rampicanti, purché coordinati, per materiale e tipologia, con la struttura del nuovo
manufatto.
e) E’ consentita la protezione laterale mediante l’installazione di infissi scorrevoli, estesi
per tutta l’altezza dal pavimento alla copertura, completamente apribili a pacchetto;
f) la superficie coperta deve essere quella strettamente necessaria per assolvere la
funzione di supporto all’attività svolta, nel limite del 30% della superficie coperta
esistente.
Art. 82– STRUTTURE OMBREGGIANTI PER PARCHEGGI
1. E’ ammessa l’installazione di strutture ombreggianti per i parcheggi.
2. I manufatti dovranno avere struttura portante leggera (legno o metallo), anche come
tensostruttura, la copertura potrà essere realizzata con teli in tessuto plastificato, con teli di
materiale plastico, con cannuccia, rampicanti o similari.
3. I manufatti potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le
corsie di transito.
4. Nel rispetto delle suddette condizioni, l’ombreggiatura potrà essere estesa a tutta l’area
destinata a parcheggio.
5. Ai fini dell'ombreggiamento possono essere utilizzati anche pannelli per la produzione
di energia termica e/o elettrica.
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Nuovo Regolamento Edilizio
Art. 83– MANUFATTI PERTINENZIALI PER FINALITA’ DI INTERESSE SOCIALE, DIDATTICO E
PER USI DI INTERESSE GENERALE
1. Sono considerate pertinenze i manufatti da utilizzare per finalità pubbliche o di pubblico
interesse da parte di soggetti pubblici o che esercitano una funzione di interesse sociale,
didattico, etc.
2. La finalità di interesse generale deve essere dimostrata con apposita documentazione
da parte del soggetto richiedente ed essere autorizzata con specifica decisione della Giunta
Comunale.
3. Questi manufatti devono essere installati per un periodo di tempo determinato, in
ragione della funzione che devono assolvere.
4. Alla scadenza del periodo predeterminato devono essere rimossi e l'area di sedime deve
essere restituita alla sua originaria destinazione.
5. I manufatti devono avere dimensioni strettamente necessarie per l’uso cui sono
destinati.
ART. 84 – STRUTTURE A CARATTERE PROVVISORIO SUSSIDIARIE ALLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE DI SERVIZI TURISTICI E COMMERCIALI
1. In tutte le zone del PRG potranno essere autorizzate strutture a carattere provvisorio e
stagionale per le attività produttive di servizi turistici e commerciali, purché realizzate con
strutture leggere e non stabilmente infisse al suolo, la cui scadenza (non superiore a cinque
anni) o periodicità stagionale dovrà essere indicata nell'autorizzazione medesima.
2. Tali manufatti dovranno essere realizzati con materiali leggeri e possedere comunque
requisiti di agevole smontaggio da dimostrare tecnicamente con apposita relazione
asseverata del progettista abilitato. La oggettiva provvisorietà di dette strutture dovrà
discendere dalla necessità contingente dell'attività produttiva e dalla circoscritta temporalità.
3. Il soggetto autorizzato alla provvisoria installazione del manufatto è tenuto a rimuovere
lo stesso e rimettere in pristino l'area interessata entro il termine di scadenza
dell'autorizzazione, pertanto lo stesso soggetto autorizzato è tenuto a costituire un deposito a
garanzia dell'importo necessario per lo smontaggio e il ripristino anche mediante polizza
fideiussoria.
4. Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente necessarie al
soddisfacimento delle esigenze per le quali vengono installati, la loro localizzazione nell’area
di sedime dovrà essere coordinata con le altre costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso
costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di fuga.
5. Chiunque intenda installare manufatti per esigenze temporanee nel rispetto di quanto
previsto dal precedente art. 71, deve presentare all’Ufficio Tecnico Comunale una S.C.I.A.
completa della seguente documentazione sotto elencata:
a) domanda in carta da bollo, a firma del proprietario del suolo interessato, per ottenere
l’autorizzazione alla installazione;
b) piante, fronti e sezioni di contesto e di dettaglio con indicato il luogo di installazione;
c) inserimento grafico del manufatto nel contesto interessato;
d) documentazione fotografica dei luoghi;
e) autorizzazione paesaggistica qualora necessaria, eventuale nulla osta di altri Enti;
f) copia della eventuale autorizzazione amministrativa alla occupazione di suolo
pubblico;
g) computo metrico estimativo ai sensi del Prezziario Regionale Vigente relativo allo
smontaggio e al ripristino
h) fidejussione Bancaria o Assicurativa o deposito cauzionale pari all'importo di cui alla
precedente lettera maggiorato dell'IVA di legge. La fideiussione dovrà avere la durata
di cinque anni più uno dalla data di rilascio.
6. La relazione asseverata dal tecnico dovrà obbligatoriamente dichiarare:
a) il periodo di tempo entro il quale il manufatto resterà installato;
b) le motivazioni che giustificano la necessità di installare il manufatto;
c) l’impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo autorizzato;
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Nuovo Regolamento Edilizio
d) l’impegno alla rimozione immediata del manufatto in seguito a semplice
comunicazione del Comune in caso di sopravvenute esigenze che ne obblighino la
rimozione;
e) l’impegno alla manutenzione ed al mantenimento del decoro delle aree interessate;
f) l’impegno a che, una volta rimosso il manufatto, i luoghi vengano ripristinati nella
situazione antecedente l’installazione dello stesso.
7. Nel caso necessiti il mantenimento per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello
autorizzato, dovrà essere acquisito nuovo titolo abilitativo entro i termini di scadenza di
quello precedente.
8. L’autorizzazione, nel caso di occupazione di suolo pubblico, è rilasciata con le modalità
previste dai precedenti commi, previo pagamento del canone per l’occupazione suolo
pubblico.
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Nuovo Regolamento Edilizio
TITOLO IX
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI, TITOLI ABILITATIVI E PROCEDIMENTO
EDILIZIO
CAPITOLO I - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI
ART. 85 – ATTI ABILITATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE
1. L’esecuzione di interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio comunale, a seconda della loro natura ed entità, è soggetta a:
a. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) prevista e disciplinata dagli artt. 20 e 21
della L. R. n. 1/2004;
b. Permesso di Costruire (PdC) previsto e disciplinato dall’art. 13 e succ. della L. R. n.
1/2004.
2. Il presente Regolamento stabilisce all’art. 88, i casi in cui è obbligatorio richiedere, per il
rilascio del Permesso di Costruire, il parere della Commissione Comunale per la Qualità
Architettonica e il Paesaggio, secondo le modalità stabilite ai successivi articoli.
3. Non sono soggetti a Permesso di Costruire, né a S.C.I.A. gli interventi costituenti attività
edilizia libera, in forza degl'artt. 7 e 7bis della L. R. n. 1/2004 ss. mm. ii.
ART. 86 – SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI
1. La domanda per il rilascio di Permesso di costruire, per la presentazione della S.C.I.A. e
della comunicazione sono prodotte dal soggetto legittimato, in base alla Legge, allo
svolgimento dell’attività edilizia.
2. La legittimazione in materia di interventi edilizi sussiste, salvo esistenza di limitazioni
all’esercizio del diritto, in favore dei seguenti soggetti:
a) il proprietario dell’immobile;
b) il superficiario, nei limiti previsti dall’atto di costituzione del diritto;
c) l’usufruttuario, nel rispetto della destinazione economica dell’immobile, titolare del
diritto d’uso e di abitazione, solo per le opere di manutenzione straordinaria urgente,
ai sensi dell’art. 1577 del codice civile;
d) il titolare del diritto di abitazione per gli interventi di manutenzione e conservazione;
e) il locatario, solo per opere di manutenzione straordinaria urgente, ai sensi dell’art.
1577 del codice civile e per opere espressamente previste nel contratto di locazione;
f) il titolare di servitù per gli interventi necessari all’esercizio del diritto di servitù;
g) l’affittuario di fondi rustici, solo nell’ambito e nei limiti del contratto di affitto;
h) il concessionario di beni demaniali, conformemente all’atto concessorio;
j) il destinatario di un conforme provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa;
k) l’assegnatario di aree interessate da piani di edilizia economica popolare o da piani
per gli insediamenti produttivi, conformemente all’atto di assegnazione;
i) l’amministratore di condominio per ciò che riguarda le opere su parti condominiali e
previa delibera del condominio (solo nelle zone fuori vincolo della D. Lgs. n. 42/2004);
l) il curatore fallimentare per gli interventi relativi agli immobili inseriti nel fallimento e
conformemente alle norme in materia;
m) altri soggetti legittimati in virtù di un negozio giuridico che attribuisca loro la
disponibilità dell’immobile e conferisca esplicitamente la facoltà di eseguire i lavori
oggetto dell’istanza, della segnalazione o della comunicazione.
ART. 87 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.)
1 . Interventi subordinati a S.C.I.A.
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Nuovo Regolamento Edilizio
1.1. Sono realizzabili mediante S.C.I.A. gli interventi elencati all'art. 20 comma 1 della
L. R. n. 1/2004 ss. mm. ii., nonché tutti gli interventi non riconducibili
nell'elenco di cui
all'art. 7, 7-bis e 13 della stessa L. R., sempre che
sussistano tutte le condizioni e i requisiti specificati nella normativa regionale e
comunale.
1.2 Le tipologie di intervento edilizio per le quali è obbligatorio utilizzare la procedura
della S.C.I.A. sono, in base alle disposizioni vigenti, le seguenti:
a. Interventi di manutenzione straordinaria non soggetti a comunicazione al
Comune;
b. Interventi di restauro e risanamento conservativo;
c. Interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3 lett. d) della L. R. n. 1/2004
con esclusione degli edifici ricompresi negli insediamenti di cui agli artt. 18 e
19 del R. R. n. 7/2010;
d. Interventi sottoposti a Permesso di Costruire di cui all’art. 13 della L. R. n.
1/2004, se sono specificatamente disciplinati da piani attuativi o dal Piano
Regolatore Generale (PRG), parte operativa, mediante precise disposizioni
relative alla consistenza plano volumetrica, alle caratteristiche tipologiche,
costruttive e di destinazione d’uso, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente dichiarata nella dichiarazione del progettista di cui all’art. 21,
comma 1 della L. R. n. 1/2004;
e. Varianti a Permessi di Costruire, presentate anche in corso d’opera o prima
dell’ultimazione dei lavori, che non incidano sui parametri urbanistici e sulle
superficie coperta, non alterano la sagoma dell'edificio e non violino le
eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di Costruire, comunque non
riconducibili all’elenco di cui all’art. 13 della L. R. n. 1/2004. Ai fini dell’attività
di vigilanza urbanistica ed edilizia , nonché ai fini del rilascio del certificato di
agibilità, tali S.C.I.A. costituiscono integrazione del procedimento relativo al
Permesso di Costruire dell’intervento principale;
f. Opere pertinenziali di cui all’art. 21, comma 2 lettera b) numero 3 e lettera c)
del R. R. n. 9/2008 quali:
- parcheggi o autorimesse da destinare a servizio di singole unità
immobiliari da realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati, di
cui all’art. 9, comma 1 della L. n. 122/1989 (R. R. n. 7/2010) che non
comportano deroga agli strumenti urbanistici;
- le tettoie, le pergole, i gazebo, i manufatti per barbecue e per il ricovero
di animali domestici o di compagnia aventi caratteristiche superiori
rispetto a quelle di cui all’art. 21, comma 2, lettera a), punti 6) e 11) del R. R.
n. 9/2008, per una superficie utile coperta non superiore a mq. 20,00 e di
altezza non superiore a m. 2,40, di pertinenza di edifici residenziali e per
attività di tipo ricettivo, agrituristico, sportive, ricreative e servizi;
- le cabine idriche, le centrali termiche ed elettriche o di accumulo di
energia dimensionate in base alle esigenze dell’edificio principale;
- i parcheggi o autorimesse da destinare a servizio di singole unità
immobiliari da realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati
esistenti ai sensi dell’art. 9, comma 1 della L. n. 122/1989 (R. R. n. 7/2010),
che comportano deroga agli strumenti urbanistici, con esclusione delle
zone agricole;
- manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali emergenti dal terreno,
aventi dimensioni eccedenti quelle di cui all’art. 21, comma 2, lettera a),
punto 1) del R. R. n. 9/2008;
- muri di sostegno;
- recinzioni, muri di cinta e cancellate di qualunque tipo che fronteggiano
strade o spazi pubblici o recinzioni necessarie alle imprese agricole, che
interessino superficie superiore a mq. 3.000, purché esclusivamente a
protezione di attrezzature, impianti o allevamenti anche allo stato brado o
semibrado;
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Nuovo Regolamento Edilizio
- i locali strettamente necessari per i serbatoi, per le cisterne per
l’accumulo di acque piovane completamente interrati con la possibilità di
prevedere una parete scoperta per l’accesso avente superficie non
superiore a mq. 6,00;
- gli impianti sportivi e ricreativi al servizio delle abitazioni o delle attività di
tipo ricettivo, agrituristico o servizi di dimensione eccedenti quelle previste
all'art. 21 lettera b), numero 4) del R. R. n. 9/2008;
- nelle zone agricole, i servizi igienici a servizio delle aree di sosta dei
campeggiatori per le attività agrituristiche di cui all’articolo 4, commi 3 e 4
della L. R. n. 28/1997, (art. 32, comma2, lettera e), ultimo periodo della L. R.
n. 11/2005;
g) Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 della L. R. n. 1/2004 riguardanti
gli edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia
tradizionale integra ai sensi dell’art. 45 comma 1, lettera b) della L. R. n.
1/2004 (D.G.R. n. 420/2007);
h) Mutamento di destinazione d’uso per attività agrituristiche o realizzati senza
opere edilizie di cui all’art. 33, comma 4 lettera a) della L. R. n. 1/2004;
i) Mutamento di destinazione d’uso con opere edilizie che rientrano nelle
fattispecie sottoposte a S.C.I.A. di cui all’art. 33, comma 4, lettera b) L. R. n.
1/2004);
l) Mutamento di destinazione d’uso di edifici residenziali in zona agricola (art.
35, comma 7 della L. R. n. 11/2005).
1.3 In relazione alle distinzioni operate dalla legge di cui al precedente comma ed alle
definizioni contenute nel presente Regolamento, si precisa quanto segue :
lettera “a”: comprende la seguente categoria di intervento edilizio: la manutenzione
straordinaria, così come definita dall’art. 3 lettera b) della L. R. n. 1/2004;
lettera “b”: comprende due categorie di interventi edilizi: il restauro e il risanamento
conservativo, così come definiti dall’art. 3 lettera c) della L. R. n. 1/2004;
lettera “c”: comprende la categoria di intervento edilizio della ristrutturazione edilizia,
così come definita dall’art. 3 lettera d) della L. R. n. 1/2004. Gli interventi
di ristrutturazione edilizia subordinati a S.C.I.A. non possono comportare
modifiche del volume, della sagoma e dell'area di sedime del fabbricato.
Rientrano nella presente disciplina gli interventi di ristrutturazione
edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria, sagoma ed area di sedime preesistenti. Sono consentite
modifiche alla volumetria, sagoma ed area di sedime, esclusivamente per
interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa antisismica, alla
prevenzione sismica e alla installazione di impianti tecnologici.
lettera “d”: comprende le opere da eseguirsi internamente alle unità immobiliari,
senza variazione della sagoma e dei prospetti, nel rispetto delle norme
vigenti in materia di sicurezza delle costruzioni, e di quelle igienico sanitarie sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti,
concernenti l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture
interne su elementi murari aventi funzione strutturale o la realizzazione di
nuovi setti murari aventi funzione strutturale. Ricadono in questa
categoria, gli interventi non comportanti modifica del numero delle unità
immobiliari e delle superfici utili interne; sussistendo le precedenti
condizioni, l'intervento si qualifica come ristrutturazione edilizia di cui
alla precedente lettera "c".
lettera “e”: comprende le varianti a permessi di costruire, che non incidano sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie, non alterino la sagoma della
costruzione e non violino le eventuali prescrizioni impartite in sede di
rilascio del Permesso di Costruire, e, non rientrino nella disciplina degli
interventi subordinati a Permesso di costruire di cui al successivo art. 88.
lettera “g”: Opere pertinenziali di cui all’art. 21 comma 2 lettera b) e lettera c) del R.
R. n. 9/2008.
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Nuovo Regolamento Edilizio
1.4 La S.C.I.A. è accompagnata da relazione asseverata, cioè da dichiarazione con la quale
il progettista abilitato attesti la conformità del progetto da realizzare agli strumenti
urbanistici vigenti e adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di standard,
alle norme del Regolamento Edilizio Comunale nonché il rispetto delle norme igienicosanitarie e di sicurezza, di quelle concernenti l'abbattimento delle barriere
architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria e la
fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici, sostituendosi in questo
accertamento di conformità all’Amministrazione Comunale.
1.5 La realizzazione degli interventi che interessano immobili sottoposti, in base a
specifica disciplina, a tutela storico - artistica o paesaggistico - ambientale ovvero
assoggettati alle disposizioni di cui al D. L. n. 42/2004, è subordinata al preventivo
rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti in
materia.
1.6 Nel caso di opere per le quali non è possibile procedere tramite S.C.I.A. per il mancato
rispetto di una o più delle condizioni di cui ai commi precedenti, si procederà mediante
richiesta di Permesso di Costruire.
2 . Disciplina della Segnalazione di Inizio Attività.
2.1 Il procedimento amministrativo per le opere soggette a S.C.I.A. è regolamentato dall’art.
21 della L. R. n. 1/2004.
2.2 Per l’esecuzione delle opere è necessario procedere al deposito della S.C.I.A., redatta
sugli appositi moduli predisposti dall’Amministrazione Comunale.
2.3 La domanda deve essere corredata dagli elaborati progettuali richiesti dal presente
regolamento e di una dichiarazione, a firma di un progettista abilitato, redatta sugli
appositi moduli predisposti dall’Amministrazione Comunale, asseverante la conformità
del progetto alla strumentazione urbanistica vigente e adottata, ai piani di settore e la
conformità ad ogni disposizione di legge vigente, in materia di sicurezza, igienicosanitaria, abbattimento delle barriere architettoniche, opere di urbanizzazione e
collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. Alla S.C.I.A. è allegata, inoltre, la
quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione, secondo
quanto previsto dalla specifica normativa, e l’attestazione del versamento del
contributo. La S.C.I.A. deve contenere l’indicazione di chi svolgerà la funzione di
Direttore dei Lavori.
2.4 Il Direttore dei Lavori, qualora non lo abbia indicato nella domanda, è tenuto a
comunicare al Comune la data di effettivo inizio dei lavori, con l'indicazione
dell'Impresa esecutrice; è tenuto, inoltre, a comunicare i dati di cui all'art. 3 del D. Lgs.
n. 494/1996 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili) ss. mm. ii., con le modalità stabilite dallo stesso decreto
e dall' art. 11 della L. R. n. 1/2004 (Adempimenti sulla regolarità contributiva delle
Imprese).
2.5 Il Titolare della S.C.I.A. è tenuto a comunicare al Comune l'eventuale variazione del
Direttore dei Lavori e dell'Impresa e la data di ultimazione dei lavori.
2.6 Il Dirigente o il responsabile della competente struttura Comunale, ove sia riscontrata
l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento, fermo restando, nel caso di false
dichiarazioni, l’obbligo della denuncia alle autorità competenti. Con l'ordine di non
effettuare il previsto intervento si procede alla restituzione dell’eventuale contributo
versato.
2.7 Gli aventi titolo, nel caso di notifica dell’ordine motivato, hanno facoltà, ove ciò sia
possibile, a conformare alla normativa vigente il progetto entro un termine di dieci
giorni presentando una nuova S.C.I.A.. Qualora avessero eseguito i lavori e
l’adeguamento alla normativa vigente non sia possibile, è obbligo il ripristino dello
stato dei luoghi.
2.8 La S.C.I.A. è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a quattro anni, decorrenti
dalla data di presentazione della stessa. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9,
10 dell’art. 21 della L. R. n. 1/2004, l’attività oggetto di S.C.I.A. può essere iniziata dalla
data di presentazione della stessa o dalla data di acquisizione dei necessari nullaosta,
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Nuovo Regolamento Edilizio
atti di assenso o autorizzazioni, qualora gli stessi non siano già allegati alla domanda.
Della loro ultimazione l’interessato deve dare comunicazione scritta ai competenti
Uffici comunali, allegando un certificato a firma del Direttore dei Lavori, attestante la
conformità delle opere eseguite al progetto depositato. Contestualmente alla
comunicazione di fine lavori il tecnico incaricato presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero
dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
2.9 La mancata denuncia comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9 della
L. R. n. 21/2004. Le stesse sanzioni si applicano in caso di opere realizzate in difformità
dalla S.C.I.A..
2.10 I lavori non ultimati entro il termine di cui al precedente comma 2.8 sono completati
previa nuova S.C.I.A.
ART. 88 – PERMESSO DI COSTRUIRE
1 . Interventi subordinati a Permesso di Costruire.
1.1 L’esecuzione degli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio comunale sono subordinati al Permesso di Costruire, ai sensi dell’art. 13 della
L. R. n. 1/2004.
1.2 Le richieste di Permesso di Costruire potranno essere avanzate in tutti i casi in cui gli
interventi siano assoggettati dalla Legge al suddetto titolo abilitativo e non sia
possibile avvalersi delle procedure di cui al precedente articolo.
1.3 Sono soggette a Permesso di Costruire, le seguenti opere:
a) Nuova costruzione relativa a manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti, escluse le opere pertinenziali di
cui all'art. 21 del R.R. n. 9/2008;
b) Altri interventi di nuova costruzione escluse le opere pertinenziali di cui al R. R. n.
9/2008:
- gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, compresa
l’escavazione di pozzi;
- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, che comporti la trasformazione
in via permanente di suolo in edificato;
- l'installazione di torri e tralicci per impianti radio - ricetrasmittenti e di
ripetitori per i servizi di telecomunicazione (fatta salva la disciplina del
settore);
- l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni,
aeromobili che siano utilizzati come abitazione, ambiente di lavoro, oppure
come deposito, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare attività
meramente temporanee ed inoltre il campeggio fuori delle aree autorizzate
qualora non costituisca parcheggio temporaneo;
- la realizzazione a cielo aperto di depositi di merci o di materiali, di impianti
per attività produttive ove comportino la esecuzione di lavori cui consegua la
trasformazione permanente del suolo in edificato (comprese le opere di scavo
e riporto di terreno diverse dall’art. 7, comma 1 lettera f) della L. R. n. 1/2004
e quelle non costituenti attività estrattiva);
- ristrutturazione urbanistica;
- ristrutturazione edilizia di edifici ricompresi negli insediamenti di cui agli artt.
18 e 19 del R. R. n. 7/2010;
- interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole di cui all'art. 35 comma 9,
della L. R. n. 11/2005 con atto d'obbligo (ristrutturazione urbanistica,
cambiamento della destinazione d'uso di edifici rurali diversi dalla residenza
o ampliamento di edifici residenziali di cui all'art. 33, comma 5 della L. R. n.
11/2005);
- mutamento di destinazione d'uso con opere edilizie che rientrano nelle
fattispecie sottoposte a permesso di cui all'art. 33, comma 4, lettera b) della L.
R. n. 1/2004;
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Nuovo Regolamento Edilizio
- realizzazione di avio superficie di cui all'art. 41 o campo di volo o elisuperficie
di cui all'art. 42, della L. R. n. 27/2000;
- le opere pertinenziali qualificabili come interventi di nuova costruzione che
eccedono le caratteristiche dimensionali e qualitative previste dall’art. 21 del
R. R. 9/2008 e quindi non rientranti nell’attività edilizia libera o tra gli
interventi sottoposti a S.C.I.A.
1.4 In relazione alle distinzioni operate dalla legge di cui al precedente comma ed alle
definizioni contenute nel presente Regolamento, si precisa quanto segue :
lettera “a”: comprende tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica
del territorio, non rientranti nelle successive lettere.
lettera "b": comprende opere di ristrutturazione edilizia comportanti interventi
diversi da quelli definiti dall'art. 3 comma 1, lettera d) della L. R. n.
1/2004. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione "in
sito", anche con modifiche alla volumetria e alla sagoma preesistenti.
lettera "c" : comprende qualsiasi tipo di intervento ricadente nella categoria della
ristrutturazione edilizia che interessi immobili compresi nella zone
omogenee A (centri storici) ed E (zone agricole), o riguardante immobili
di interesse storico, architettonico e culturale che, indipendentemente
dalla loro collocazione territoriale o classificazione di zona, in base alle
disposizioni dello strumento urbanistico generale e del presente
regolamento, sono soggetti alla stessa normativa di tutela speciale.
lettera "d" : comprende gli interventi di ristrutturazione urbanistica, così come
definiti dall'art. 3 comma 1 lettera f) della L. R. n. 1/2004.
lettera "e": comprende interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di cambiamento
destinazione d’uso, nonché gli interventi di ampliamento per gli edifici
rurali esistenti non adibiti a residenza, previo atto d’obbligo per regolare
i rapporti connessi all’intervento.
2. Procedimento per il rilascio del Permesso a Costruire.
2.1 Il Permesso di Costruire è rilasciato in conformità alle previsioni dello Strumento
Urbanistico Generale, del Regolamento Edilizio e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente, con le procedure di cui all’art. 17 della L. R. n. 1/2004.
2.2 La domanda è redatta su apposito modulo in distribuzione presso gli uffici del Comune
ed è sottoscritta dal soggetto legittimato e da tecnico progettista abilitato.
2.3 Contestualmente al deposito della domanda deve essere prodotta una attestazione
concernente il titolo, idonea a provare la legittimazione del titolare a chiedere il
provvedimento abilitativo all’attività edilizia.
2.4 Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla pagamento del contributo di cui
all’art. 23 della L. R. n. 1/2004, salvo i casi di gratuità, ai sensi dalla legislazione vigente
in materia;
2.5 Il Permesso di Costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi
causa.
2.6 L’atto deve contenere i termini di inizio ed ultimazione dei lavori.
2.7 Con provvedimento motivato, su istanza del richiedente, da presentare anteriormente
alla data di scadenza, il termine per l’esecuzione dei lavori può essere prorogato per un
periodo non superiore ad anni due, esclusivamente in considerazione di fatti estranei
alla volontà del titolare del permesso.
2.8 Il Permesso di Costruire non può essere rilasciato se prima non sia stato acquisito il
parere della Azienda Sanitaria qualora l’intervento interessa manufatti zootecnici e per
la trasformazione di prodotti agricoli. Per tutti gli altri casi dovrà essere allegata una
autocertificazione di conformità igienico - sanitaria, sottoforma di atto notorio, dal
Direttore dei Lavori.
2.9 Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti norme urbanistiche, salvo
che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di quattro anni dal
rilascio del titolo medesimo.
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Nuovo Regolamento Edilizio
3. Onerosità del Permesso di Costruire.
3.1 Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato al pagamento del contributo di cui
all’art. 23 della L. R. n. 1/2004, salvi i casi di riduzione o esonero di cui all’art. 26 della
stessa L. R. e ogni altra disposizione stabilita in merito dalla normativa statale,
regionale e comunale.
3.2 L'incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita con Deliberazione del Consiglio
Comunale, in applicazione dei parametri stabiliti con provvedimento regionale e
corrisposti dal titolare del Permesso di Costruire mediante versamento effettuato
secondo le disposizioni emanate dall’Amministrazione stessa.
3.3 A scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta ai sensi di legge,
l'intestatario del titolo abilitativo può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, allegando all'istanza idonea progettazione esecutiva di dette opere,
con conseguente cessione gratuita al Comune delle aree e/o delle opere realizzate. Le
opere di urbanizzazione, devono essere realizzate contestualmente all’esecuzione dei
lavori oggetto di Permesso di Costruire, prestando congrue garanzie finanziarie. Le
opere di urbanizzazione da realizzarsi con le modalità e garanzie stabilite nell'atto
abilitativo, sono conseguentemente acquisite al patrimonio del Comune.
3.4 La quota di contributo relativa al costo di costruzione, è determinata dal progettista
prima della presentazione del titolo abilitativo con l’indicazione delle modalità di
pagamento e le eventuali garanzie dovute dal titolare.
4. Adempimenti conseguenti al rilascio del Permesso di Costruire.
4.1 Dell’avvenuto rilascio del Permesso di Costruire viene data pubblicità mediante
affissione all’Albo Pretorio per un periodo di giorni 15 e tale affissione non determina
la decorrenza dei termini di decadenza per l’impugnativa del titolo in sede
giurisdizionale.
4.2 Chiunque interessato ha facoltà di prendere visione presso gli uffici comunali del titolo
abilitativo e dei relativi atti di progetto e può richiederne copia, previo pagamento delle
spese di produzione, salvo i casi espressamente esclusi dalle leggi in materia.
4.3 Quando i lavori regolarmente iniziati non siano ultimati entro il termine di validità del
Permesso di Costruire, a secondo del caso ricorrente, può procedersi alla proroga del
termine di ultimazione, al rinnovo del permesso oppure al rilascio di un nuovo
permesso di costruire.
4.4 Il termine di ultimazione dei lavori indicato nell'atto abilitativo può essere prorogato per
fatti estranei alla volontà del titolare, sono tali:
a) il provvedimento di sospensione dei lavori;
b) il sequestro del cantiere;
c) il fallimento dell’originario concessionario in caso di acquisto del bene dalla
curatela del fallimento;
d) impedimenti derivanti da calamità naturali.
4.5 Ricorrendo uno dei casi di cui al comma precedente, il titolare può avanzare, entro i
termini di validità del Permesso di Costruire, apposita istanza di proroga, alla quale
dovranno essere necessariamente allegati i documenti atti ad attestare la natura di
fatto determinante il ritardo e la estraneità alla volontà del titolare. Alla istanza dovrà
essere allegata relazione tecnica e documentazione fotografica attestante lo stato di
esecuzione dei lavori.
4.6 Per l’esecuzione delle opere non ultimate nei termini di validità del Permesso occorre
inoltrare istanza di rinnovo, prima del termine di decadenza del titolo abilitativo. Il
rilascio del nuovo Permesso di Costruire è subordinato all’accertamento di conformità
alla normativa urbanistico – edilizia, vigente al momento della domanda di rinnovo e,
se necessario, previa conformazione delle opere non ultimate alla normativa
medesima.
4.7 Il nuovo titolo abilitativo comporta, ove necessario, e qualora l'intervento non sia
strutturalmente ultimato, l'aggiornamento e/o l'integrazione del contributo di
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costruzione per le parti non ancora eseguite, in conformità alle disposizioni di cui
all’art. 16, comma 4, della L. R. n. 1/2004.
ART. 89 – OPERE SOGGETTE AD ATTIVITA’ LIBERA
1.
Ad esclusione degli interventi sottoposti a Permesso di Costruire e a S.C.I.A., e a
quelli sottoposti al D. Lgs. n. 42/2004 e alla L. n. 64/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche), sono considerati interventi soggetti ad attività libera,
così come definiti dall'art. 7 e 7-bis della L. R. n. 1/2004, le seguenti attività:
a) Interventi di manutenzione ordinaria, esclusi gli edifici di interesse storico
artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra ai sensi dell'art. 45
comma 1 lettera b) della L. R. n. 1/2004 (D.G.R. n. 420/2007);
b) L'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di
rampe o di ascensori esterni, non riguarda elementi strutturali e non comporta
la realizzazione di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;
c) Le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che anno carattere
geognostico e sono eseguite in aree esterne al centro abitato, con esclusione
delle attività di ricerca di idrocarburi;
d) Le opere pertinenziali degli edifici nei limiti di cui all'art. 21, comma 2, lettere a) e
b) del R.R. n. 9/2008 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della L.R. n.
1/2004 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle
superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione) con esclusione
delle opere di cui alla lettera b) numeri 3 e 9 della stessa Legge, di seguito
elencate:
- Manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali (quali acqua, telefono,
energia elettrica, gas, fognature, illuminazione, telecomunicazioni), se posti
al di sotto del livello del terreno sistemato ovvero se emergenti da questo,
purché aventi superficie utile coperta non superiore a mq. 3,00 ed altezza
non superiore a m. 1,80;
- Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni anche per aree di
sosta che siano contenuti entro l'indice di permeabilità, ove stabilito;
- Pannelli solari senza serbatoio di accumulo da realizzare al di fuori delle
zone di tipo A di cui al D. M. 144/1968;
- Elementi di arredo quali panchini, lampioni, giochi per bambini all'aperto,
rivestimento di pozzi esterni, fontane, statue, fioriere;
- Opere pertinenziali per l'eliminazione di barriere architettoniche da
realizzare nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7, comma 1 lettera b) della
L. R. 1/2004 che, pertanto, non interessino immobili compresi negli elenchi
di cui alla parte prima e seconda del D. Lgs. n. 422004, nonché gli immobili
di cui all'art. 4, comma 2, della stessa L. R. 1/2004 e quelli di interesse
storico, architettonico e culturale individuati dagli strumenti urbanistici. Tali
opere non debbono riguardare elementi strutturali né comportare la
realizzazione di manufatti che alterino la sagoma di un edificio;
- Manufatti per il ricovero di animali domestici o da compagnia o manufatti
per ripostigli e barbecue di superficie utile coperta complessiva non
superiore a mq. 4,00 e altezza non superiore a m. 2,00;
- Le serre che non comportano trasformazione permanente del suolo di cui
alla D.G.R. n. 955/2006, destinate alla coltivazione di prodotti per il consumo
delle famiglie anche diverse dall'impresa agricola, aventi una superficie utile
coperta non superiore a mq. 20,00;
- Le tende installate in corrispondenza di aperture ovvero su terrazze,
balconi, cavedi o logge, escluse quelle aggettanti su spazi pubblici o di uso
pubblico;
- Le strutture a carattere precario facilmente smontabili previste dal progetto
d'Area per la valorizzazione del paesaggio in territorio agricolo approvato ai
sensi dell'art. 32, comma 2, lettera i) della L. R. 11/2005;
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Nuovo Regolamento Edilizio
- L'installazione di serbatoi di GPL, fino alla capacità di mc. 13,00 purché
completamente interrati;
- I pergolati con struttura leggera, in ferro o legno purché collocati a terra
senza opere fondali e privi di qualsiasi copertura, destinati esclusivamente a
sorreggere essenze vegetali o teli ombreggianti;
- Opere di scavo e rinterro per la posa in opera di serbatoi prefabbricati per
l'accumulo di acque piovani;
- Recinzioni, muri di cinta e cancellate che non fronteggiano strade o spazi
pubblici o che non interessino superfici superiori a metri quadrati tremila
come previsto all'art. 13, comma 1, lettera f) della L. R. n. 1/2004;
- Opere per l'eliminazione di barriere architettoniche quali scale, accessi,
rampe, ascensori, apparecchiature elettriche e vani di servizio strettamente
correlati, come previsto all'art. 20, comma 1, lettera d) della L. R. n. 1/2004;
- Impianti sportivi e ricreativi al servizio dell'abitazione o dell'attività di tipo
ricettivo o agrituristico che non comportano una occupazione di superficie
superiore a mq. 400,00 e nuova superficie utile coperta. Tali impianti posso
comprendere locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di
superficie utile coperta non superiore a mq. 6,00, con la possibilità di
prevedere una parete scoperta per l'accesso, avente superficie non
superiore a mq. 6,00;
-Installazione di pannelli solari con serbatoio di accumulo esterno o,
relativamente alle zone A, senza serbatoio di accumulo;
- Installazione di serbatoi di GPL diversi da quelli di cui alla lettera k), purché
adeguatamente schermati con essenze vegetali autoctone;
- Tende aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico;
Strutture leggere aggettanti su terrazze, balconi, logge e cavedi;
e) Opere all'interno delle unità immobiliari, di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) della
L. R. n. 1/2004;
f) I movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola
effettuati con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno
o di altro materiale al di fuori dell'azienda agricola interessata dagli interventi, da
effettuare comunque nel rispetto dell'assetto morfologico e paesaggistico
locale;
g) Le pratiche agro silvo-pastorali, da parte dell'impresa agricola, compresi gli
interventi su impianti idraulici agrari, relative alla realizzazione di sentieri,
percorsi didattici attrezzati, chiudende per le attività zootecniche, cisterne
interrate, abbeveratoi o fontanili e condotte idriche;
h) Le serre mobili e i tunnel stagionali, sprovviste di struttura in muratura e
ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, funzionali allo svolgimento
dell'attività agricola da parte dell'impresa agricola, di cui alla specifica
deliberazione della Giunta regionale con altezza massima al colmo al mI. 4,50;
i) Gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici senza serbatoio di
accumulo esterno e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al
servizio degli edifici per l'autoconsumo, da realizzare al di fuori delle zone di cui
all'art. 18 del R. R. n. 7/2010.
ART. 90 – OPERE SOGGETTE AD ATTIVITA’ LIBERA PREVIA COMUNICAZIONE
1. Sono considerati interventi soggetti ad attività libera previa comunicazione
all’Amministrazione Comunale, da presentare in carta libera, così come definite
dagl'artt. 7 e 7-bis della L. R. n. 1/2004, gli interventi di seguito specificati:
a) Interventi di manutenzione straordinaria purché non riguardino le parti strutturali
dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non
implichino incremento dei parametri urbanistici, tranne quanto previsto per le
opere interne (dall'art. 3 comma 1, let. g) della L. R. n. 1/2004);
b) Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad
essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro
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Nuovo Regolamento Edilizio
un termine non superiore a novanta giorni, purché non utilizzate come abitazioni
o ambienti di lavoro, purché non compromettano lo stato dei luoghi in modo
irreversibile;
c) La realizzazione, nel rispetto della normativa antisismica, di intercapedini e locali
tombati completamente interrati, non accessibili, raggiungibili dall'interno degli
edifici, nonché vasche di raccolta delle acque, con l'esclusione degli
insediamenti di cui all'art.18 del R. R. n. 7/2010 e del sottosuolo pubblico;
d) Nel rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza, il cambio dell'uso in
atto nell'unità immobiliare entro il limite del cinquanta per cento della superficie
utile dell'unità immobiliare e comunque fino a un massimo di cinquanta metri
quadrati, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, con esclusione degli
annessi agricoli staccati dall'edificio adibito ad abitazione;
e) La realizzazione di strutture a copertura di parcheggi sia pubblici che privati,
pertinenziali di edifici residenziali, produttivi e per servizi, non costituisce
superficie utile coperta, purché le strutture siano realizzate con copertura in
pannelli solari termici o fotovoltaici e siano aperte su tutti i lati. La realizzazione
è soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3 della L. R. n.
1/2004. La distanza minima delle suddette strutture dai confini di proprietà e
dalle strade interne ai centri abitati è di m. 3,00.
ART. 91– CERTIFICAZIONE PREVENTIVA VINCOLI
1. Ai sensi dell'art. 10 della L. R. n. 1/2004, tutti coloro che hanno titolo a richiedere
Permessi di Costruire o presentare S.C.I.A., possono chiedere preliminarmente la
certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità di eventuali vincoli inerenti i beni
oggetto della specifica richiesta.
ART. 92 – DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA S.C.I.A.
Il titolare del Permesso di Costruire a pena di decadenza, deve dare inizio ai lavori entro il
termine indicato nell'atto stesso e quindi non oltre un anno dalla data del rilascio del
medesimo. Lo stesso titolare, a pena di decadenza, deve ultimare i lavori nel termine previsto
nel Permesso di Costruire, salvo che sia intervenuto il provvedimento di proroga, o nella
S.C.I.A. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche determina la decadenza degli atti
autorizzativi in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati
e vengano completati entro il termine riportato negli atti stessi.
CAPITOLO II - PROCEDIMENTO EDILIZIO
ART. 93 – SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED EDILIZIA
1. Lo Sportello Unico per Attività Produttive ed Edilizia (S.U.A.P.E.) cura i rapporti tra il
privato, l’Amministrazione Comunale e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a
pronunciarsi in merito all’intervento edilizio oggetto della richiesta di Permesso di Costruire o
S.C.I.A.
2. Al momento della presentazione della domanda di Permesso di Costruire o di S.C.I.A.,
l’impiegato presente al S.U.A.P.E., effettua l’esame e la verifica della documentazione allegata,
in maniera contestuale e simultanea alla presenza del tecnico progettista; se la domanda
risulta completa di tutti i documenti allegati, la stessa viene immediatamente protocollata e
trasmessa al Capo Area dell’Ufficio competente, altrimenti l’impiegato rifiuta la pratica,
invitando il tecnico progettista a ripresentare la pratica in maniera corretta.
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Nuovo Regolamento Edilizio
ART. 94 – ISTRUTTORIA PRELIMINARE
1. Il proprietario o chi ha titolo a presentare il Permesso di Costruire o la S.C.I.A., o il
progettista incaricato, possono richiedere all’Amministrazione comunale, prima di presentare
la pratica al S.U.A.P.E., di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto edilizio.
2. La richiesta può riguardare anche la convocazione di una conferenza di servizi
preliminare ai sensi dell'articolo 14 bis della L. 241/1990, tra le Amministrazioni e gli Uffici
coinvolti nel procedimento edilizio.
3. Le modalità e i tempi per l'istruttoria preliminare sono regolamentati dal Comune.
4. l documenti relativi al progetto edilizio oggetto dell'istruttoria preliminare riportano in
calce l'attestazione dell'avvenuto esame con l'indicazione sommaria delle risultanze.
ART. 95– PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
1. La domanda per il Permesso di Costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne ha
titolo, è presentata al S.U.A.P.E. corredata da tutti gli allegati necessari, il quale la trasmette al
Capo area competente.
2. Il Capo Area, qualora accerti la completezza della richiesta, comunica al richiedente,
entro dieci giorni dalla presentazione della istanza, il nominativo del responsabile del
procedimento e la data di presentazione della stessa domanda, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e
8 della L. n. 241/1990.
3. Qualora il responsabile del procedimento designato accerti l'incompletezza degli
elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o da
altre disposizioni, comunica, entro dieci giorni dalla presentazione della istanza, con apposito
atto l'irricevibilità della medesima.
4. Il responsabile del procedimento, entro trenta giorni, cura l'istruttoria e acquisisce i
pareri sia dagli Uffici comunali sia da altri Enti, se espressamente richiesto dal titolare del
Permesso al momento della presentazione dell’istanza e, richiede il parere della Commissione
Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio in merito al progetto presentato.
5. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga, anche a seguito del parere di cui al
comma 4, che ai fini del rilascio del Permesso di Costruire sia necessario apportare modifiche
di modesta entità rispetto al progetto originario può, entro e non oltre il termine di
quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, richiedere tali modifiche, illustrandone
le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica ed è tenuto a integrare la
documentazione nei successivi venti giorni.
Qualora l'interessato non provveda all'integrazione nei termini, il responsabile del
procedimento prosegue l'istruttoria.
6. Entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, il responsabile del
procedimento, formula la proposta finalizzata all’adozione del provvedimento finale, valutata
la conformità del progetto alla normativa vigente e la correttezza della quantificazione del
contributo di costruzione. La proposta di provvedimento è trasmessa al dirigente o
responsabile della competente struttura comunale corredata da una dettagliata relazione, con
la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
7. Il provvedimento finale è adottato dal Dirigente o dal Responsabile della competente
struttura comunale entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento di
cui al comma 6.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non
compete all'Amministrazione comunale, lo stesso parere è acquisito in applicazione del
comma 4 e il termine di cui al comma 7 decorre dall'acquisizione del parere medesimo. In
caso di esito non favorevole del parere, decorso il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-diniego.
9. Qualora il provvedimento sia negativo, anche a seguito di provvedimento di altra
amministrazione, il dirigente o responsabile della competente struttura comunale lo comunica
direttamente all'interessato, previa applicazione dell’articolo 10 bis della L. 241/1990. La
comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire sospende i termini per
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Nuovo Regolamento Edilizio
la conclusione del procedimento. Tali termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, alla scadenza del termine previsto.
10. L’interessato può in ogni fase del procedimento rinunciare al Permesso di Costruire e,
in tal caso, l’Amministrazione comunale provvede alla restituzione del contributo di
costruzione eventualmente versato.
11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7 per l’adozione del provvedimento
finale e decorsi i termini per l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica, senza che il
dirigente o il responsabile della competente struttura comunale abbia adottato un
provvedimento di diniego in ordine alla domanda, il Permesso di Costruire, effettuati li
adempimenti in materia di contributo di costruzione, si intende assentito per effetto della
dichiarazione del progettista abilitato di cui al comma 1.
12. E’ fatto salvo comunque il potere dell’Amministrazione competente di assumere
determinazioni, in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della L. n.
241/1990.
13. Qualora l'interessato non ritiri il permesso di costruire entro un anno dalla
comunicazione del rilascio del permesso, esso decade.
ART. 96 – PUBBLICAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI
1. Dell’avvenuto rilascio dei Permessi di Costruire e delle S.C.I.A. viene data pubblicità dal
Dirigente o dal Responsabile della struttura, mediante affissione all’Albo Pretorio per la
durata di 15 (quindici) giorni con la specificazione del titolare e della località nella quale la
costruzione dovrà essere eseguita nonché degli estremi del relativo provvedimento.
2. La pubblicazione dei titoli abilitativi con le modalità di cui al precedente comma,
costituisce legale conoscenza del relativo provvedimento nei confronti dei soggetti terzi.
ART. 97 - ONEROSITA’ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA S.C.I.A.
1. Il rilascio del Permesso di Costruire subordinato al pagamento del contributo di cui
all’art. 23 della L. R. n. 1/2004, salvi i casi di riduzione o esonero di cui all’art. 26 della stessa
L.R. e ogni altra disposizione stabilita in merito dalla normativa statale, regionale e comunale.
2. Gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione sono è stabiliti con Deliberazione del
Consiglio Comunale, in applicazione dei parametri stabiliti con provvedimento regionale e
corrisposti dal titolare del Permesso di Costruire o della S.C.I.A. mediante versamento
effettuato secondo le disposizioni emanate dall’Amministrazione stessa.
3. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla richiesta presentata al S.U.A.P.E.,
oppure, per il Permesso di Costruire, previa autodichiarazione, sottoforma di atto notorio,
prima del ritiro dello stesso.
4. Il contributo di costruzione può essere versato anche ratealmente in corso d’opera
senza interessi previa presentazione di apposita istanza con allegata polizza fideiussoria,
rilasciata da istituto bancario o assicurativo per un importo maggiorato del 40% rispetto al
pagamento dovuto.
5. Tutte le richieste di Permesso di Costruire riguardanti la ristrutturazione di immobili per i
quali nei precedenti 2 anni sono state presentate S.C.I.A. o acquisite autorizzazioni edilizie
che abbino interessato parti strutturali non soggette al pagamento di oneri quali le
manutenzioni straordinarie (nuovi solai, scale, rifacimento di solai, di copertura, etc., ai fini
del calcolo degli oneri debbono essere corredate del computo metrico estimativo che preveda
tutti gli interventi da realizzare e quelli già realizzati o comunque autorizzati con gli atti
summenzionati.
6. A scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta ai sensi di legge,
l'intestatario del titolo abilitativo può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, allegando all'istanza idonea progettazione esecutiva di dette opere, con
conseguente cessione gratuita al Comune delle aree e/o delle opere realizzate. Le opere di
urbanizzazione, devono essere realizzate contestualmente all’esecuzione dei lavori oggetto di
Permesso di Costruire, prestando congrue garanzie finanziarie. Le opere di urbanizzazione da
realizzarsi con le modalità e garanzie stabilite nell'atto abilitativo, sono conseguentemente
acquisite al patrimonio del Comune.
61
Nuovo Regolamento Edilizio
ART. 98 – VARIANTE IN CORSO D’OPERA O VARIANTI MINORI
1. Sono varianti minori, e possono essere presentate anche in corso d'opera o prima
dell'ultimazione dei lavori, le varianti a Permessi di Costruire già rilasciati che non incidano
sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non alterino la sagoma, non rispettano le
eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di Costruire, e non rientrino nelle categorie di
intervento di cui al precedente art.87 (S.C.I.A.).
2. Fermo restando le limitazioni imposte dalla legge, per le varianti in oggetto, non è
necessario alcun adempimento preliminare, le medesime sono eseguibili sotto la diretta
responsabilità del Direttore dei Lavori, fermo restando l’obbligo di richiederne l’approvazione
prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. Le varianti sono da ricondursi alla tipologia di cui al precedente art. 87, per le quali si
procede mediante S.C.I.A..
ART. 99 – ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA
1. Ai fini dell'attività di vigilanza, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, le
S.C.I.A. per varianti in corso d'opera costituiscono integrazione del procedimento relativo al
Permesso di Costruire.
2. La presentazione della S.C.I.A. per varianti in corso d'opera non comporta la
sospensione dei lavori ed ha immediata efficacia a condizione che, ove necessari, siano già
acquisiti i dovuti nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati.
3. Per ogni variante che ecceda i limiti di cui al presente articolo, trova applicazione il
successivo art. 100.
ART. 100 – VARIANTE ESSENZIALE
1. Definizione.
1.1 Si definiscono e costituiscono variazioni essenziali, in conformità alle disposizioni
contenute nella L. R. n. 1/2004, una o più delle seguenti modifiche al progetto
approvato:
a) il mutamento della destinazione d'uso nelle zone agricole di annessi rurali a fini
residenziali, ovvero il mutamento della destinazione d'uso assentita, qualora
risulti in contrasto con la disciplina urbanistica ovvero implichi incremento
degli standard di cui alla L. R. n. 27/2000 e L. R. n. 11/2005. Rientra, inoltre,
nella variazione essenziale il mutamento della destinazione d'uso che comporti
pregiudizio sotto il profilo igienico sanitario.
b) Un aumento della cubatura di oltre il 15% per edifici sino a mc. 1000,00, di oltre
il 10% per edifici da mc. 1001,00 a mc. 5000,00, di oltre il 5% per edifici
eccedenti i mc. 5000,00, ovvero un aumento della superficie utile coperta di
oltre il 15% di edifici sino a mq. 300,00, di oltre il 10% per edifici da mq. 301,00
a mq. 1500,00, di oltre il 5% di edifici eccedenti i mq. 1500,00.
c) Un incremento superiore al 15% della superficie coperta, del rapporto di
copertura e dell’altezza dell’immobile.
d) La localizzazione dell'area di sedime della costruzione significativamente
diversa in relazione all’area di pertinenza, tale da recare pregiudizio alle
caratteristiche della zona sotto il profilo igienico-sanitario e degli allineamenti
prescritti dal titolo abilitativo, da strumenti urbanistici o da atti di assenso, o
comunque una riduzione non superiore al dieci per cento delle distanze
minime dalle costruzioni e dai confini.
e) Il mutamento delle caratteristiche dell’intervento assentito, di cui alla L. R. n.
1/2004, art. 3 comma 1, lett. b. (manutenzione straordinaria), lett. c. (restauro e
risanamento conservativo), lett. d. (ristrutturazione edilizia), tale da configurare
l’intervento stesso in una tipologia superiore rispetto a quella originaria.
62
Nuovo Regolamento Edilizio
f) La violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non
attenga a fatti procedurali.
g) L'aumento del numero dei piani e delle unità abitative dell'edificio.
1.2 Le variazioni di cui ai punti b) e c), pur con aumenti inferiori a quelli indicati, qualora
comportino aumento del numero dei piani o delle unità abitative, costituiscono in ogni
caso variazioni essenziali.
1.3 Non costituiscono variazioni essenziali quelle che incidono sulle entità delle cubature
accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità
immobiliari.
2.Adempimenti.
2.1 Qualora, nel corso dei lavori, si intendano apportare modifiche al progetto approvato,
tali da alterare le linee essenziali dell'intervento edilizio, l'interessato deve sospendere i
lavori e presentare conforme progetto di variante essenziale, secondo le normative
relative.
2.2 Ove una o più varianti essenziali interessino esclusivamente interventi relativi a corpi
accessori, la sospensione dei lavori viene limitata alle opere oggetto di variante
essenziale.
2.3 Nei casi di opere eseguite in difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA,
rientranti nelle fattispecie di cui al precedente comma 1, eseguite su beni sottoposti
a tutela ai sensi del titolo primo e secondo del D. Lgs. n. 42/2004, nonché su immobili
ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerate in totale
difformità dal titolo abilitativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L. R. n.
21/2004. Le difformità non rientranti nelle fattispecie di cui al precedente comma
1,
ma eseguite sui medesimi immobili sono considerate variazioni essenziali.
2.4 Non costituiscono difformità rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento
degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali
riduzioni dell'area di sedime, purché sulla base della valutazione del Dirigente o
Responsabile del competente Ufficio Comunale, gli interventi non comportino
difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o del piano attuativo. Le
suddette variazioni sono comunicate con la dichiarazione di cui all'art. 30 comma 1 lett.
b) della L. R. n. 1/2004, nell'ambito del procedimento di rilascio del certificato di
agibilità, allegando alla stessa elaborati idonei a rappresentare l'esatta consistenza
delle opere.
ART. 101– AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE
1. Per gli interventi ricadenti in zone sottoposte al vincolo di cui alle disposizioni di Legge
emanate con il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali", a norma dell’art. 10 della L. n. 137/2002 (Delega per il riassetto e la codificazione in materia di
beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore) di cui al D. Lgs. n. 42/2004,
l’autorizzazione ambientale di cui al D. Lgs. n. 42/2004 deve essere rilasciata con atto distinto
e precedente al provvedimento abilitativo degli interventi medesimi.
2. In tali atti deve essere precisato che l’autorizzazione ambientale, ancorché efficace, è
comunque soggetta al potere di annullamento da parte della Soprintendenza per i Beni
Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici, nel rispetto delle norme fissate dal D. Lgs. n.
42/2004.
3. L’autorizzazione ambientale è rilasciata dal Comune dopo specifica istruttoria
ambientale e previo parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio e deve contenere congrua motivazione giustificativa sulla compatibilità delle
modificazioni introdotte dalle opere previste con gli specifici valori paesistici dei luoghi
tutelati dal vincolo. Il parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio dovrà essere adeguatamente motivato ed il verbale della relativa seduta, nonché
l’eventuale autorizzazione ambientale, debbono riportare per esteso il parere dell’esperto
medesimo.
4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione ambientale l’interessato deve allegare all’istanza,
oltre alla documentazione prevista per il rilascio del provvedimento abilitativo dell’attività
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Nuovo Regolamento Edilizio
edilizia, anche una relazione nella quale siano evidenziate le preesistenze tutelate e
l’incidenza su queste dell’intervento prospettato.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui
alle disposizioni di Legge emanate con il Codice dei beni culturali ed il paesaggio di cui al D.
Lgs. n. 42/2004.
6. L’autorizzazione ambientale deve essere richiesta con apposita domanda in bollo con
allegata la seguente documentazione:
a) Elaborati progettuali dello stato di progetto con annessa planimetria catastale e
relativi dati e, nel caso di interventi a modifica di situazioni preesistenti, anche
dello stato attuale nonché dello stato sovrapposto, in unica copia;
b) Documentazione fotografica in unica copia, eseguita ante opera dalla breve,
media, lunga distanza percettiva; fotoinserimenti dell'opera eseguiti sulle
riprese fotografiche di cui sopra;
c) Relazione tecnico descrittiva di tutte le opere che si intende intraprendere,
anch’essa in unica copia;
d) Relazione di compatibilità paesaggistica di cui al D.P.C.M. del 12.12.2005
7. In generale per gli interventi in zona sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico si
applicano le norme di cui al "Titolo II - Titoli Abilitativi – Capo V - Autorizzazioni e
provvedimenti in materia ambientale" di cui all'art. 22 della L.R. n. 1/2004.
ART. 102 – AUTORIZZAZIONI DI ENTI DIVERSI DAL COMUNE
1. L’acquisizione di pareri, visti, autorizzazioni, nulla osta, assensi, intese, previsti dalle
vigenti norme e dal presente Regolamento ai fini abilitativi dell’attività edilizia deve avvenire
prima della presentazione del Permesso di Costruire o della S.C.I.A..
2. I progetti delle opere da eseguire negli edifici e/o aree dichiarati di interesse storico ed
artistico ai sensi della ex L. n. 1089/1939, debbono ottenere la preventiva approvazione della
Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici dell’Umbria.
3. I progetti relativi all’allaccio ed all’accesso delle strade private e dei lotti alle strade
pubbliche, di competenza della Regione Umbria dell’Amministrazione Provinciale o di altri
Enti, devono conseguire la preventiva autorizzazione degli enti titolari della funzione.
4. Per le opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico il titolo abilitativo è
concesso dal Comune ai sensi dell’art. 37 comma 3 della L. R. n. 11/2005.
5. Gli interventi alle strutture esistenti e le nuove strutture degli edifici debbono essere
autorizzati dall'Ufficio Vigilanza Costruzioni della Provincia di Perugia, ai sensi delle vigenti
norme in vigore di tipo antisismico.
7. Gli impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda e comunque tutti quelli
indicati nell’art. 1 della L. n. 10/1991, debbono essere conformi alle disposizioni di cui alla
stessa legge ed alle successive modificazioni ed integrazioni.
8. Nei casi prescritti dalle norme vigenti, i progetti dei fabbricati debbono essere sottoposti
all’approvazione preventiva del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e comunque in
particolare debbono essere sottoposti a tale approvazione i progetti ricadenti in uno o più
punti riportati al D. M. 16 febbraio 1982 (Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente
la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi);
9. Qualora negli edifici, i cui progetti non devono essere sottoposti all’esame del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, sia prevista l’installazione di impianti di riscaldamento
centralizzato con caldaie funzionanti con combustibili liquidi o gassosi, deve essere
sottoposto all’esame del Comando dei Vigili del Fuoco il solo progetto dell’impianto per la
parte relativa al locale caldaia ed a quello di deposito del combustibile. Tale progetto, pur
limitatamente ai locali innanzi specificati, deve comunque contenere tutte le indicazioni
necessarie a definire l’esatta ubicazione nei confronti di altri locali adiacenti o sovrastanti,
nonché degli impianti di comunicazione in verticale tra i piani dell’edificio.
ART. 103 – ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’
1. In caso di interventi realizzati in assenza di Permesso di Costruire, con variazioni
essenziali o in difformità da esso, ovvero in assenza di S.C.I.A. o in difformità da essa, il
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Nuovo Regolamento Edilizio
responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere la sanatoria
se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento
della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda e non in
contrasto con gli strumenti urbanistici adottati.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione,
del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in
misura pari a quella prevista dagli articoli 23, 24 e 25 della L. R. n. 1/2004. Nell'ipotesi di
intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di
opera difforme dal titolo abilitativo.
3. Ove l’intervento realizzato in assenza o in difformità alla S.C.I.A., il responsabile
dell’abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere la sanatoria previa
applicazione del comma 4 o 5 dell’art. 17 della L. R. n. 21/2004.
ART. 104– ESECUZIONE D’UFFICIO
1. Il Sindaco ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore:
a) dei lavori di demolizione delle opere eseguite in assenza di concessione o
autorizzazione. ovvero, in totale o parziale difformità della stessa. salvo i casi di
acquisizione gratuita ovvero di applicazione di sanzioni pecuniarie;
b) dei lavori, ivi comprese eventuali demolizioni, ordinati con diniego dell'autorizzazione
di abitabilità o agibilità;
c) dei provvedimenti diretti ad impedire l'uso dell'opera alla quale è stata negata
l'autorizzazione di abitabilità o di agibilità;
d) delle cautele necessarie, nel caso di interruzione dei lavori di cui al presente
regolamento;
e) del ripristino degli immobili e dei manufatti oggetto di servitù pubblica;
f) della riproduzione del numero civico;
g) della rimozione di medaglioni, stemmi, lapidi. memorie, statue ed altre opere d'arte,
insegne, cartelli. iscrizioni, oggetti, tende eseguite senza l'autorizzazione o senza
l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento;
h) della coloritura dei prospetti degli edifici visibili da vie o spazi pubblici in contrasto
con l'ambiente;
i) della demolizione di edifici dichiarati antigienici;
j) dei lavori di consolidamento o demolizione dell'edificio o parte di esso, che minacci
rovina.
2. Prima di procedere all'esecuzione d'ufficio, il Sindaco diffida il contravventore a
provvedervi direttamente assegnandogli un congruo termine.
3. Qualora il contravventore sia ignoto, si procederà nei confronti del proprietario
dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata.
4. Trascorso il termine assegnato senza che i lavori siano eseguiti, il Sindaco procede alla
esecuzione d'ufficio dei lavori, con l'osservanza delle norme di legge in materia.
CAPITOLO III - CATEGORIE DI INTERVENTI
ART. 105 – DEFINIZIONE
1. Gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,ristrutturazione urbanistica e nuova
costruzione sono quelli definiti dall’art. 3 della L. R. n. 1/2004.
2. Le opere relative alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla L. n. 13/1989 e
al relativo D. M. n. 236/1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione
delle barriere architettoniche) sono considerati interventi di manutenzione straordinaria; comportano
l’esecuzione di varie categorie di lavori sia sulle parti comuni degli edifici sia sulle singole
unità immobiliari.
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Nuovo Regolamento Edilizio
3. Le opere finalizzate alla cablatura degli edifici, di cui alla L. n. 249/1997 (Istituzione dell'Autorità
sono considerate
interventi di manutenzione ordinaria.
4. Le opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico di cui alla L. n. 447/1995
(Legge quadro sull'inquinamento acustico) e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore), nonché di cui alla L. R. n. 8/2002 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione
dell’inquinamento acustico) e successivo regolamento attuativo, qualora non comportino
l’esecuzione di opere edilizie, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria.
5. Le opere finalizzate al risparmio energetico di cui alla L. n. 10/1991, al D.P.R. n. 412/1993
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo),
(Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n.10) ed al D.
Lgs. n. 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ss. mm. ii.
qualora non comportino l’esecuzione di opere edilizie, sono considerate interventi di
manutenzione ordinaria.
6. Gli interventi di messa a norma degli edifici di cui al D. M. n. 37/2008 (Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della L. n. 248/2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) ss. mm. ii. e alla L. n.
1083/1971 (Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile), qualora non comportino l’esecuzione
di opere edilizie, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria.
7. I parcheggi pertinenziali di cui alla L. n. 122/1989, nel rispetto del 1° comma, lett. C
dell'art. 20 della L. R. n. 1/2004, debbono essere realizzati nel rispetto delle previsioni degli
strumenti urbanistici e del presente Regolamento Edilizio Comunale in presenza delle
condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
ART. 106 – INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI
1. In casi di calamità naturali, salve le disposizioni impartite dagli organi istituzionalmente
preposti, il Responsabile del Servizio autorizza tutti gli interventi indifferibili ed urgenti
ritenuti necessari anche in deroga alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, purché
limitati ad un determinato periodo temporale che deve risultare dal provvedimento
autorizzatorio. In detto provvedimento, dovranno altresì essere indicati, sia le norme oggetto
di deroga, sia i motivi che rendono indispensabili la deroga medesima, nonché i tempi e le
modalità per l’eventuale ripristino delle aree oggetto di intervento, qualora ciò si renda
necessario.
2. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, in situazioni di immediato pericolo alla
incolumità delle persone o all’integrità dei beni, possono comunque essere iniziati o eseguiti
interventi, possibilmente reversibili, idonei e strettamente necessari ad evitare danni
imminenti, in assenza di Permesso di Costruire o S.C.I.A.. Il proprietario dell’immobile deve
tuttavia darne immediata notizia al Sindaco e presentare, nel termine di 20 giorni da detta
comunicazione, istanza di Permesso di Costruire o S.C.I.A..
ART. 107 – MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO
1. I mutamenti di destinazione d’uso sono da assoggettare al "Titolo V – Capo I
Destinazioni d'uso" di cui all'art. 33 della L. R. n. 1/2004.
ART. 108 – INTERVENTO DIRETTO E DIRETTO CONDIZIONATO
1. L’intervento edilizio diretto e quindi prescindendo dalla esistenza del piano attuativo, è
consentito nelle zone già in parte edificate e dotate di idonee opere di urbanizzazione
primaria, previste dallo strumento urbanistico generale in conformità alle vigenti disposizioni
di leggi nazionali e regionali.
2. Nel caso in cui il titolare del permesso abilitativo sia condizionato dal PRG-PO a
realizzare delle opere di urbanizzazione primaria connesse alla trasformazione proposta,
dovrà presentare idonea progettazione esecutiva di dette opere. Lo stesso titolare deve
obbligarsi ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria contestualmente all’esecuzione dei
lavori oggetto di permesso di costruire, prestando congrue garanzie finanziarie.
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Nuovo Regolamento Edilizio
3. In caso di intervento diretto condizionato le opere di urbanizzazione primaria e le relative
aree, sono cedute gratuitamente al Comune o, nei casi stabiliti dal Comune medesimo, sono
fissate le modalità di uso pubblico tramite apposita convenzione o atto d’obbligo registrato e
trascritto che regolamenti anche la loro gestione e manutenzione.
CAPITOLO IV - COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA’
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO
ART. 109 – ISTITUZIONE
1. La Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, così come stabilito
dall'art. 4 della L. R. n. 1/2004, è tenuta ad esprimere pareri limitatamente a:
a) interventi che interessano i siti di interesse naturalistico, le aree di particolare
interesse naturalistico ambientale, nonché quelle di interesse geologico e le
singolarità geologiche di cui agli artt. 13, 14 e 16 della L. R. n. 27/2000;
b) interventi che interessano le aree contigue di cui all’art. 17, comma 3, della L. R. n.
27/2000;
c) interventi che interessano i centri storici, gli elementi del paesaggio antico, le
architetture religiose e militari, l’edificato civile di particolare rilievo architettonico e
paesistico indicati all’art. 29 della L. R. n. 27/2000;
d) gli edifici ricadenti nelle zone agricole, compresi quelli censiti dai Comuni, ai sensi
dell’art. 33 comma 5 della L. R. n. 11/2005 ss. mm. ii.;
e) interventi sugli edifici in zona agricola che alterino l’aspetto esteriore degli stessi;
f) tutti gli interventi che implichino valutazioni di natura tecnico-discrezionale relative
agli aspetti di cui al precedente art. 152, esplicitamente previste da disposizioni di
legge, dallo strumento urbanistico o dal presente regolamento;
g) interventi che necessitano delle autorizzazioni preventive e dei provvedimenti sub
delegati ai Comuni, di cui al D. Lgs. n. 42/2004;
h) interventi per i quali il responsabile del procedimento abbia espresso dubbi
interpretativi sull’applicazione della normativa di riferimento, necessitanti di un
parere tecnico consultivo qualificato;
i) progetti che ai sensi del N.T.A. del PRG-PS rientrano nelle categorie degli interventi
di trasformazione del paesaggio significativi e rilevanti;
l) pareri preventivi che abbiano un contenuto di interesse generale;
m) in tutti gli altri casi specificatamente previsti dalla legge o ritenuti di interesse
generale dalle Giunta Comunale.
2. Della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio fanno parte:
a) il sindaco o l’assessore da lui delegato, che la presiede, senza diritto di voto così
come stabilito dall'art. 4-bis della L. R. n. 1/2004;
b) due esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti nell’apposito elenco
regionale costituito dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 12, comma 1 lett. c) della
L. R. n. 1/2004;
c) un geologo, ai fini del parere di cui all’art. 37, comma 3 della L. R. 11/2005, nonché dei
pareri in materia idrogeologica e idraulica;
d) un geometra scelto anche attraverso una terna proposta dal relativo ordine
professionale;
e) un agronomo forestale o naturalista scelto anche attraverso una terna proposta dal
relativo ordine professionale.
3. Alle sedute della Commissione partecipa il Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia
e Pianificazione, con il compito di relazionare sulle pratiche iscritte all'ordine del giorno,
nonché il Presidente della Commissione Consiliare Urbanistica e Lavori Pubblici, quale
invitato permanente, entrambi senza diritto di voto.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente assegnato al
Settore Urbanistica, Edilizia e Pianificazione.
5. Se un membro elettivo è assente per tre sedute consecutive senza giustificato motivo,
l’organo che ne ha disposto la nomina ne dichiara la decadenza e provvede alla sua
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Nuovo Regolamento Edilizio
sostituzione così come provvede alla sostituzione del membro elettivo che cessa dall’incarico
per qualsiasi motivo
6. I membri della Commissione, di cui alle lettere b), c), d) e e) del precedente comma 1,
vengono nominati dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco e durano in carica per tutto
il mandato amministrativo. Successivamente alla nomina la Commissione predispone il
Documento Guida previsto dall'art. 4, comma 5 della L. R. n.1/2004 ss. mm. ii.
ART. 110 – FUNZIONAMENTO
1. La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio è convocata di norma con
cadenza quindicinale, dal Presidente sulla scorta dell’ordine del giorno stabilito dal dirigente
in base alle pratiche istruite e catalogate secondo l’ordine cronologico relativo alla data di
presentazione dell’istanza o di integrazione della stessa.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti con
diritto di voto, di cui uno esperto in materia di beni ambientali ed architettonici.
3. Qualora entro un’ora dall’orario stabilito nella convocazione per l’inizio della seduta, non
risulti presente il numero dei membri previsti nel comma precedente per la validità della
riunione, la stessa verrà dichiarata deserta.
4. I pareri sono espressi a maggioranza di voti.
5. Sull’istanza e sugli elaborati allegati è apposto un timbro riportante la data e l’esito del
parere espresso dalla Commissione.
6. I pareri espressi dalla Commissione, unitamente al risultato di eventuali votazioni,
devono essere trascritti in apposito verbale. I pareri di rinvio e quelli contrari devono essere
sempre motivati. In tal caso detti motivi, ed in particolare quelli che riguardano l’estetica o la
qualità della composizione architettonica, devono essere non generici e formulati in modo
tale che, una volta comunicati al richiedente ed al progettista, possano consentire agli stessi
di conoscere secondo quali criteri dovrà essere modificato il progetto affinché risulti
meritevole di approvazione.
7. Per comprovate esigenze connesse alla valutazione degli interventi proposti è possibile
far intervenire alla riunione della Commissione il titolare della domanda e/o il progettista delle
opere, previa motivata richiesta scritta.
8. Del verbale, al quale dovrà essere allegato, come parte integrante, l’ordine del giorno,
sarà data lettura al termine della seduta o, se ciò non sarà possibile, all’inizio della riunione
successiva, dopo di che il verbale stesso verrà sottoscritto dal presidente, dal segretario e da
tutti i membri della Commissione.
9. Ai commissari, è dovuto un gettone di presenza, per l’effettiva partecipazione alle sedute
nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
ART. 111 – CONFERENZA DEI SERVIZI ORDINARIA E PRELIMINARE
1. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo, e, in tutti i casi in cui l’acquisizione di pareri e
nullaosta può comportare aggravamento del procedimento, è indetta conferenza dei servizi, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della L. n. 241/1990.
2. Previa istruttoria tecnica degli Uffici Competenti viene indetta Conferenza dei Servizi alla
quale sono invitati a partecipare gli Enti e i soggetti competenti ad esprimere pareri e
nullaosta necessari ai fini del rilascio del titolo abilitativo. La conferenza può essere
convocata anche per progetti di particolare complessità, sulla base di uno studio di fattibilità,
prima della presentazione dell'istanza al rilascio del titolo abilitativo o prima della
presentazione del progetto definitivo.
3. Per gli effetti di cui ai precedenti commi, e al fine di garantire univoca applicazione delle
norme del presente Regolamento, delle previsioni dello strumento urbanistico generale e di
ogni altra norma o disposizione che incida sull’attività edilizia e urbanistica, può essere
indetta, senza vincoli di procedura, una Conferenza Interna cui sottoporre i progetti prima di
formulare la proposta di accoglimento o diniego dell’istanza.
4. Possono partecipare alla Conferenza Interna il Dirigente e il Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia Privata e i Funzionari tecnici preposti alla istruttoria delle pratiche
edilizie e all'occorrenza i Funzionari tecnici di altri Uffici, competenti alla emissione di pareri
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Nuovo Regolamento Edilizio
necessari per l’emissione dell’atto di definizione della istanza edilizia, o comunque, in
relazione all’intervento, competenti ad esprimere parere sulla fattibilità dello stesso.
5. La conferenza interna è indetta senza vincoli di procedura, e i relativi pareri
costituiscono condizione per il rilascio del titolo abilitativo.
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Nuovo Regolamento Edilizio
TITOLO X
ESECUZIONE, CONTROLLO E VERIFICHE DELLE OPERE EDILIZIE
CAPITOLO I - DISCIPLINA DI CANTIERE
ART. 112 – RESPONSABILITÀ NELLA ESECUZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITÀ
1. Il Progettista e Direttore dei Lavori devono essere iscritti in albi, collegi od ordini
professionali regolati da normativa italiana e comunitaria. Essi operano nell’ambito delle
competenze stabilite dalla legge per ciascuna categoria professionale.
2. Il Costruttore deve essere abilitato all’esercizio dell’impresa nei modi previsti dalle leggi
in vigore.
3. Il titolare del Permesso di Costruire o della S.C.I.A., il Committente e il Costruttore sono
responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel Capo I della L. n. 47/1985, della
conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni degli strumenti urbanistici,
nonché, unitamente al Direttore dei Lavori, a quelle del Permesso di Costruire e alle modalità
esecutive stabilite dalla medesima.
4. Il Direttore dei Lavori non è responsabile quando abbia contestato agli altri soggetti la
violazione delle prescrizioni del Permesso di Costruire, con esclusione delle varianti in corso
d’opera, fornendo al Sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione
stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al Permesso di
Costruire, il Direttore dei Lavori deve, inoltre, rinunciare all’incarico contestualmente alla
comunicazione resa al Comune. In caso contrario il Responsabile dell’Ufficio urbanistico
edilizio preposto al rilascio dei Permessi di Costruire segnala al consiglio dell’ordine
professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il Direttore dei Lavori.
5. Tutte le opere debbono essere eseguite da ditte specializzate ed in regola con le
disposizioni emanate dal Capitolato generale delle Opere Pubbliche, nel rispetto di quanto
emanato con la L. n. 135/1997 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), ragione per cui le responsabilità per l’esecuzione
delle stesse ricadranno sia sulla Committenza, che sull’impresa, che sul Direttore dei Lavori.
ART. 113 – INIZIO, CONDUZIONE ED INTERRUZIONE DEI LAVORI
1. Il titolare del permesso di costruire entro tre giorni dall’inizio dei lavori deve darne
comunicazione al Comune, nel rispetto della norma di cui all'art. 16, comma 3, della L. R. n.
1/2004, depositando presso il S.U.A.P.E. apposita dichiarazione con riportati tutti i dati ed i
vari soggetti, con annesse le dichiarazioni attestanti l’accettazione dell’incarico loro affidato,
e deve essere corredata da certificato attestante la regolare posizione contributiva
dell'Impresa (D.U.R.C.), nonché copia della notifica preliminare. La mancata presentazione
della comunicazione di inizio lavori, nel termine sopra assegnato, comporterà in caso di
inizio lavori, la decadenza del permesso di costruire con tutti gli oneri consequenziali. I
relativi dati, sulla avvenuta comunicazione, debbono essere riportati nel cartello esposto
all’esterno del cantiere.
2. Tale comunicazione deve essere inviata utilizzando i modelli previsti dal Comune.
3. l lavori, in caso di sostituzione del Direttore dei Lavori e/o dell’impresa, devono essere
sospesi fino al deposito delle dichiarazioni di accettazione dei subentranti.
4. Il responsabile dell’Ufficio preposto al rilascio dei Permessi di Costruire può far cessare,
in caso di prolungata interruzione dei lavori, l’occupazione del suolo pubblico, salvo che la
interruzione dipenda da provate cause di forza maggiore.
5. Le costruzioni che comportano interventi alle strutture esistenti o nuove strutture
debbono essere autorizzate dall'Ufficio Vigilanza Costruzioni della Provincia di Perugia. Copia
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Nuovo Regolamento Edilizio
dei calcoli e del progetto vistata dalla Provincia è tenuta sul luogo dei lavori a disposizione
del personale ispettivo.
6. Il Comune, in sede di rilascio del Permesso di Costruire, può prescrivere che prima
dell’inizio dei lavori siano fissati dal Comune medesimo i capisaldi altimetrici e planimetrici
cui devono riferirsi le opere stesse.
7. Delle operazioni di cui al comma 6 è redatto un apposito verbale firmato dal tecnico
comunale, dal direttore dei lavori e dal titolare del Permesso di Costruire; una copia del
verbale è rilasciata al titolare del Permesso di Costruire, il quale deve fornire a sua cura e
spese, il personale e i mezzi d’opera necessari per dette operazioni.
8. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori, sia per opere soggette a Permesso di
Costruire che a S.C.I.A., comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad € 516,00,
questa a carico del Direttore dei Lavori.
9. Se non già specificato nella domanda, contestualmente alla comunicazione di inizio dei
lavori deve inoltre essere prodotta una dichiarazione attestante l’ubicazione della discarica
prescelta per il conferimento dei materiali di risulta, la quale dovrà essere regolarmente
autorizzata a norma di legge per i rifiuti speciali inerti. La documentazione comprovante
l’avvenuto conferimento dei materiali a detta discarica dovrà essere conservata ed essere
esibita a richiesta in caso di Vigilanza. In alternativa a quanto precede, potrà essere prodotto
l’impegno a reimpiego dei materiali di risulta in modo che non costituiscano rifiuto, con
descrizione dettagliata delle modalità del riutilizzo.
10. In caso di interruzione dei lavori, il titolare del titolo abilitativo deve darne immediata
comunicazione allo S.U.A.P.E., indicando i motivi che hanno determinato l’interruzione e
disponendo altresì, durante l’interruzione stessa le cautele atte a garantire la pubblica
incolumità ed il pubblico decoro. Il titolare deve altresì dare comunicazione al S.U.A.P.E. della
ripresa dei lavori.
ART. 114 – CANTIERI DI LAVORO
1. In tutti i cantieri di lavoro deve essere affisso, in vista al pubblico, un cartello
chiaramente leggibile in cui siano indicati:
a) nome e cognome del titolare del Permesso di Costruire/S.C.I.A. ed, eventualmente,
dell’amministrazione pubblica interessata ai lavori;
b) nome e cognome e titolo professionale del Progettista e/o dei Progettisti dei vari
impianti e del Direttore dei Lavori;
c) generalità dell’Impresa Costruttrice;
d) nome e cognome e qualifica del Direttore Tecnico di cantiere;
e) generalità delle imprese che realizzano i vari impianti;
f) indicazione del numero e data del Permesso di Costruire o del numero di protocollo e
data della S.C.I.A.;
g) estremi della autorizzazione dell'Ufficio Vigilanza Costruzioni della Provincia di
Perugia;
h) indicare inoltre, ove previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. il Responsabile dei Lavori, il
Coordinatore della Progettazione e il Coordinatore per l’Esecuzione, ai fini della
sicurezza del cantiere.
2. Qualsiasi cantiere deve essere recintato e dotato di servizio igienico provvisorio anche
eventualmente, messo a disposizione dal committente.
3. I soggetti interessati sono tenuti ad applicare le normative e le procedure ai fini di
garantire la sicurezza dei cantieri temporanei o mobili, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm.
ii.
ART. 115– RECINZIONI PROVVISORIE DI CANTIERE
1. Il titolare del titolo abilitativo, prima di dar corso a interventi su aree poste in prossimità
di spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Amministrazione comunale,
recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i diversi
accorgimenti tecnici secondo prescrizioni che saranno impartite dai Competenti Uffici
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Nuovo Regolamento Edilizio
Comunali. La denuncia deve essere corredata dal nulla-osta degli enti esercenti le condutture
e i cavi aerei e sotterranei interessati.
2. In ogni caso devono essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità
pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua. Le
porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono
rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso. Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di
altre strutture di cantiere devono essere muniti di segnale illuminato a luce rossa che deve
rimanere accesa dal tramonto al levar del sole.
3. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno due metri e
risultare non trasparenti.
4. Il titolare del titolo abilitativo, quando le opere di chiusura comportino l'occupazione
temporanea di area pubblica, deve preventivamente richiedere all'Amministrazione comunale
la relativa e formale concessione: se la recinzione racchiude manufatti che interessino servizi
pubblici deve essere consentito pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi.
5. Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito, il titolare del
titolo abilitativo ha l'obbligo di presentare, almeno quindici giorni prima della scadenza,
domanda di rinnovo della speciale concessione, indicando la presumibile durata dell'ulteriore
occupazione.
6. I restauri esterni di qualsiasi genere, ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od aperte
al pubblico, possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi o con
analoghe misure protettive idonee ad assicurare l'incolumità e l’igiene pubblica.
7. Le norme del presente articolo non si applicano in caso di lavori di durata inferiore alla
settimana, purché vengano adeguatamente vigilati e/o segnalati e siano messe in atto idonee
misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente.
8. Le recinzioni e l’allestimento dei cantieri nei centri storici, nelle zone vincolate di cui al
D. Lgs. n. 42/2004 e nelle aree naturali protette debbono essere concordati con il Comune
relativamente alla loro qualità estetica.
ART. 116 – OPERE ATTINENTI A SERVIZI PUBBLICI E SUOLO PUBBLICO
1. Il Costruttore, ove l'esecuzione dei lavori stessi comporti la manomissione del
sottosuolo pubblico o la costruzione di assiti o ponteggi su area pubblica, deve richiedere
preventivamente le opportune prescrizioni all'Ufficio tecnico comunale e, ove necessario, agli
enti di erogazione dei servizi al fine di evitare ogni danno a manufatti esistenti.
2. Ultimati i lavori, le opere di ripristino relative alle aree pubbliche devono essere eseguite
in modo da garantire immediatamente la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare. In
particolare i pavimenti stradali interessati dai lavori dovranno essere ripristinati a regola
d’arte.
3. La definitiva sistemazione del suolo pubblico dovrà essere eseguita a cura e spese del
titolare del titolo abilitativo, eventualmente in solido con il Costruttore.
4. La riconsegna delle aree avrà luogo, in contraddittorio fra le parti, con la redazione di
apposito verbale.
ART. 117 – PONTEGGI E SCALE DI SERVIZIO
1. I ponteggi, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere posti in
opera con le migliori regole d’arte conformemente alle disposizioni di legge relative alla
prevenzione degli infortuni.
2. Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di
dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li
contengono.
3. E’ vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza la prevista
concessione comunale.
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Nuovo Regolamento Edilizio
ART. 118 – SCARICO DEI MATERIALI, DEMOLIZIONI, NETTEZZA DELLE STRADE ADIACENTI
AI CANTIERI
1. E' vietato gettare, tanto dai ponti di esercizio che dai tetti o dall'interno delle case,
materiali di qualsiasi genere.
2. I materiali di rifiuto raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi,
potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario, ammucchiati
dentro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati agli scarichi pubblici
indicati.
3. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere vietato I'eccessivo sollevamento
di polvere mediante opportune bagnature. Inoltre dovranno essere proibiti quei sistemi di
demolizione che possono dar luogo a danni e molestie ai fabbricati vicini.
4. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento
della pulizia della via pubblica per tutta l'estensione della costruzione e le immediate
vicinanze.
5. Il trasporto dei materiali utili o dei rifiuti, deve essere eseguito in modo da evitare ogni
deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato e spargimento lungo il
tragitto.
6. Qualora ciò si verifichi, il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere alla immediata
rimozione dei materiali ed alla pulizia della strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.
7. I materiali provenienti dalle demolizioni non possono essere accumulati sulle aree
pubbliche. E' altresì fatto divieto di accumulare il predetto materiale su qualsiasi area, anche
private, quando vi sia pericolo di incendio.
ART. 119 – RESPONSABILITA’ DEGLI ESECUTORI DI OPERE
1. Il Committente, il Costruttore, il Direttore del Cantiere nonché i soggetti previsti dal D.
Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., hanno in ogni caso la piena responsabilità, per quanto di rispettiva
competenza, della idoneità dei mezzi e dei provvedimenti od accorgimenti necessari per
evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dalla esecuzione delle opere.
2. Il Responsabile dell’Ufficio preposto al rilascio dei Permessi di Costruire, oltre ai
soggetti titolari della vigilanza previsti dalle vigenti normative, può far controllare da
funzionari o da agenti l’osservanza delle norme vigenti e, ove lo ritenga opportuno, ordinare
maggiori cautele.
ART. 120 – RIMOZIONE DELLE RECINZIONI DI CANTIERE
1. Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il Costruttore deve provvedere alla
rimozione dei ponteggi, barriere o recinzioni, posti per il servizio dei medesimi, restituendo
alla circolazione il suolo pubblico, libero da ogni ingombro o impedimento. Il concessionario
che interrompa, per qualsiasi ragione, l’esecuzione delle opere, ha l’obbligo di far eseguire
tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell’autorità comunale, risultano necessari per
eliminare fonti di pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, ed assicurare la stabilità delle
parti costruite.
ART. 121 – PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
1. Durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie
per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori nel
rispetto di tutte le normative vigenti in materia.
ART. 122 – PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL'ALTO
1. Durante la progettazione, l'esecuzione dei lavori e l'esercizio delle manutenzioni
successive alla costruzione dovranno essere rispettate le linee di indirizzo della D.G.R. n.
1284/2011 e le norme della L. R. n. 16/2013 in materia di prevenzione delle cadute dall'alto,
nonché i contenuti degli eventuali regolamenti di attuazione.
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Nuovo Regolamento Edilizio
ART. 123 – VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
1. All’interno di ogni cantiere, a cura dell’impresa, dovranno essere mantenuti tutti i
documenti inerenti l’attività edilizia previsti dalla vigente normativa. I documenti dovranno
essere disponibili ai preposti per le attività di controllo e vigilanza.
2. Secondo le modalità stabilite da leggi e disposizioni vigenti, il Dirigente o il
Responsabile del competente ufficio comunale, esercita, avvalendosi anche del Nucleo di
Vigilanza di cui all'art. 3 comma 5 della L. R. n. 21/2004, la vigilanza sull'attività urbanistico
edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e alle
disposizioni del presente regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle
modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
3. Il Nucleo di Vigilanza è composto da un istruttore tecnico dell’Ufficio urbanistica e da
agenti assegnati dal comando di Polizia Municipale. Ad esso sono attribuite le competenza di
cui all’art. 3, comma 5 della L. R. n. 21/2004.
4. Il Dirigente o il Responsabile del competente ufficio comunale, esercita, avvalendosi del
Nucleo di Vigilanza di cui al precedente comma, attività di vigilanza sulle opere eseguite e di
controllo sui titoli abilitativi, verificando la corrispondenza delle opere in corso di
realizzazione mediante il Permesso di Costruire, la S.C.I.A. e la comunicazione. Verifica,
inoltre, la veridicità delle dichiarazioni e asseverazioni contenute nei rispettivi progetti e nelle
richieste di agibilità degli immobili, redigendo appositi verbali di accertamento che sono
annotati nella scheda del fabbricato.
5. La competente struttura comunale, ha l'obbligo di eseguire, ogni semestre, così come
disposto dall'art. 39 della L. R. n. 1/2004, i controlli sopra descritti, su un campione di almeno
il 20% dei titoli abilitativi e agibilità, tramite la procedura informatica di gestione, riferite
all’arco temporale di un semestre.
6. Qualora il competente ufficio comunale riscontri l'inosservanza delle prescrizioni e delle
modalità di intervento, ovvero le mendacità delle dichiarazioni e difformità delle opere
realizzate rispetto a quelle consentite, assume i provvedimenti previsti dalla L. R. n. 21/2004 e
ne dà comunicazione ai collegi ed ordini professionali. In caso di mendacità si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
7. Qualora il competente ufficio comunale accerti che la comunicazione di inizio dei lavori
presentata con la S.C.I.A. o con il Permesso di Costruire, non contenga i dati di cui all'art. 3,
comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., acquisiti nei limiti e con le modalità stabiliti dalle
relative disposizioni, o, sia segnalata dal Direttore dei Lavori la violazione degli stessi,
provvede alla immediata sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 3 della L. R. n. 21/2004.
Qualora venga accertato, anche a seguito della richiesta di agibilità, violazioni al documento
unico di regolarità contributiva che non siano state segnalate dal Direttore dei Lavori, il
competente ufficio comunale, ne dà immediata comunicazione al collegio o all'ordine
professionale di appartenenza, il quale provvede all'applicazione delle sanzioni di cui alla L.
R. n. 21/2004, e ne dà immediata comunicazione all'Ispettorato del lavoro e alla Regione.
ART. 124 – TOLLERANZA ESECUTIVA NELLE NUOVE COSTRUZIONI
1. Fatti salvi i diritti dei terzi e le disposizioni normative in materia di distanze e di altezze,
sono da considerarsi tolleranze di cantiere, imputabili a fatti meramente esecutivi e come tali
non sanzionabili, scostamenti pari all'2%, fino ad un massimo di cm. 20,00, rispetto alle
misure lineari indicate nel progetto per ciascun manufatto edilizi.
ART. 125– CAUTELE PER RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI, STORICI ED ARTISTICI
1. Il titolare del titolo abilitativo, il Direttore dei Lavori e il Costruttore sono tenuti a
segnalare immediatamente al Sindaco, i ritrovamenti aventi un presumibile interesse
paleontologico, storico, artistico, archeologico che dovessero verificarsi nel corso di lavori di
qualsiasi genere, oltre a rispettare le prescrizioni del D. Lgs. n° 42/2004 (Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), sull’obbligo di denunciare
immediatamente alla Sovrintendenza Archeologica o alla più vicina stazione dei Carabinieri, il
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Nuovo Regolamento Edilizio
ritrovamento e di sospendere i lavori garantendo la conservazione di cose e dei luoghi, in
attesa del sopralluogo della Sovrintendenza predetta.
2. Analoghe segnalazioni vanno fatte nel caso di rinvenimento di ossa umane. I soggetti di
cui al primo comma sono tenuti ad osservare ed a fare osservare tutti quei provvedimenti che
il Sindaco ritenga opportuno adottare in conseguenza di tali scoperte e rinvenimenti, in attesa
di definitive determinazioni delle competenti Autorità.
3. I titolari del titolo abilitativo, il Direttore dei Lavori e il Costruttore sono tenuti ad
osservare e a fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenga opportuno
adottare in conseguenza di tali scoperte e rinvenimenti, in attesa di definitive determinazioni
delle competenti autorità. Per le zone classificate Insediamenti di valore storico culturale
ricomprese nel vigente PRG nonché per le zone di particolare rischio archeologico, anche se
non vincolate, il titolare del titolo abilitativo dovrà:
a) sottoporre il progetto alla Sovrintendenza Archeologica;
b) eseguire sondaggi preventivi a proprie spese e sotto la direzione scientifica della
Sovrintendenza;
c) scavare le fondazioni con esclusioni di mezzi meccanici;
d) far controllare alla Sovrintendenza sia i lavori di scavo sia gli interventi di
ristrutturazione di edifici esistenti, che talora possono rilevare strutture antiche
riconosciute sotto intonaci eseguiti successivamente;
e) attenersi ad ogni altra prescrizione stabilita dalla Sovrintendenza, compresa la
modifica del progetto in conseguenza di rinvenimenti archeologici.
ART. 126 – COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI
1. L’avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata dal titolare e dal Direttore dei
Lavori.
2. Quando, per inerzia del titolare e degli altri soggetti responsabili dell’esecuzione delle
opere, non sia data regolare comunicazione della fine dei lavori, oltre all’applicazione delle
sanzioni amministrative previste al successivo art. 141, le opere si considerano comunque in
corso e ciascuno dei soggetti interessati alla loro esecuzione continua a mantenere le
responsabilità previste dalla legge.
CAPITOLO II - AGIBILITA’
ART. 127 – CERTIFICATO DI AGIBILITA’
1. La certificazione di agibilità é necessaria per poter utilizzare gli immobili, come disposto
dall’art. 29 della L. R. n. 1/2004.
2. La certificazione, attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
classe energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto
dispone la normativa vigente.
3. Il certificato viene rilasciato dal dirigente o responsabile del competente Ufficio
comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuova costruzione di edifici o ampliamento di edifici esistenti;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) ristrutturazione edilizia o urbanistica;
d) modifica delle destinazioni d'uso;
e) interventi sugli edifici esistenti o parti di essi che possano influire sulle condizioni di
cui al precedente comma.
4. Per gli interventi non compresi al comma 3, sottoposti alla “Attività libera senza titolo
autorizzativo”, tiene luogo del certificato di agibilità una dichiarazione sottoscritta
congiuntamente dal Direttore dei Lavori e dall'intestatario del titolo abilitativo attestante la
rispondenza delle opere realizzate al progetto assentito.
5. La dichiarazione dovrà essere presentata al S.U.A.P.E. entro novanta giorni dalla
ultimazione dei lavori, con allegata la documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al
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Nuovo Regolamento Edilizio
catasto, ove necessario, e la conformità alla normativa tecnica di cui all’art. 30 della L. R.
1/2004.
6. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 4, e della richiesta di
agibilità, nei termini previsti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dall’art. 29, comma 5 della L. R. n. 1/2004, in relazione all’entità dell’intervento.
6. La richiesta della certificazione di agibilità può essere presentata dall'intestatario del
titolo abilitativo.
ART.128 – RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’
1. La richiesta del certificato di agibilità deve essere redatta e completa di tutta la
documentazione prevista dall’art. 30 della L. R. n. 1/2004, secondo il modello predisposto e
sottoscritta dal richiedente avente titolo.
2. L'intestatario del titolo abilitativo entro novanta giorni dalla ultimazione dei lavori è
tenuto a presentare all'Ufficio preposto la domanda di rilascio del certificato di agibilità con le
modalità previste dall’art. 30 della L. R. n. 1/2004.
3. La richiesta viene accettata solo se completa della documentazione obbligatoria, e
corretta sotto il profilo formale, diversamente la stessa viene restituita al richiedente con le
opportune determinazioni, dichiarando la stessa irricevibile.
4. Al momento della presentazione della domanda, il S.U.A.P.E. rilascia una ricevuta che
attesta l’avvenuto deposito della richiesta e la correttezza della medesima sotto il profilo
formale. Dalla data di tale ricevuta iniziano a decorre i termini previsti dall'art. 30, comma 3,
della L. R. n. 1/2004 per la tacita attestazione della agibilità.
ART. 129 – PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’
1. Entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, l’Ufficio competente comunica il
nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. n. 241/1990 e
ss.mm.ii..
2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione, l'Ufficio provvede all'istruttoria delle
domande pervenute, eventualmente effettuando, secondo le modalità di cui al successivo art.
130, l’ispezione di cui all’art. 39 , comma 2, della L. R. n. 1/2004.
3. Il certificato di agibilità viene rilasciato entro lo stesso termine di trenta giorni in
conformità a quanto disposto dall’art. 30, comma 3, della L.R. n. 1/2004, verificata la
completezza della documentazione.
4. In caso di irregolarità rilevate nel documento unico di regolarità contributiva, il
certificato di agibilità può essere ugualmente rilasciato, previa comunicazione delle
inadempienze dell'Impresa all'Ispettorato del Lavoro e alla Regione, la quale apre il
procedimento di verifica di cui all'art. 39, commi 9 e 10, della L. R. n. 1/2004.
5. In caso di silenzio dell’Amministrazione, decorso il termine previsto dall’art. 30, comma
4, della L. R. n. 1/2004, dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la
documentazione, l’agibilità si intende assentita. In tal caso tiene luogo della relativa
certificazione, la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda.
4. Il termine di cui ai commi precedenti può essere interrotto una ed una sola volta, entro
quindici giorni dalla domanda, esclusivamente nel caso in cui necessiti integrare o
completare la documentazione presentata con ulteriori documenti ed atti che non siano nella
disponibilità dell'Amministrazione Comunale e che la medesima non possa acquisire
autonomamente. I termini interrotti da detta richiesta, iniziano a decorrere nuovamente dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
5. La domanda di agibilità e il relativo certificato, possono riguardare anche parti funzionali
degli edifici oggetto del titolo abilitativo, alla condizione che le opere e le relative pertinenze,
siano ultimate, e alla richiesta sia allegata la documentazione obbligatoria. In tal caso l'Ufficio
rilascia un certificato di agibilità parziale.
6. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione
di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'art. 222 del R. D. 27 luglio 1934, n.
1265.
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Nuovo Regolamento Edilizio
ART. 130 – VERIFICHE SULLE AGIBILITA’
1. Le eventuali ispezioni di cui all’art. 39, comma 2, della L. R. n. 1/2004, tese a verificare
l’esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata agibile, sono effettuate
a campione, con le modalità prescritte dal presente regolamento in tema di vigilanza.
2. I sopralluoghi sono effettuati, di regola, entro trenta giorni dalla presentazione delle
domande.
3. Nel caso in cui l'esito degli accertamenti sia positivo, sarà rilasciata la certificazione di
agibilità.
4. Nel caso in cui l'esito degli accertamenti sia negativo, sarà comunicato all'interessato
quanto emerso nel corso dei controlli, adottando il dovuto provvedimento, con dichiarazione
della non agibilità in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia.
ART. 131 – DOMANDE PER IMMOBILI OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO
1. Nel caso di immobili oggetto di condono edilizio il certificato di agibilità viene rilasciato
in automatico dall’Ufficio, a seguito del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 35 della L. n. 47/85 e della Circolare Ministeriale
30/07/1985, n. 3357/25 (Ministero dei lavori pubblici - Legge 28-2-1985, n. 47; D.L. 23-4-1985, n. 146, convertito nella
legge 21-6-1985, n. 298; D.L. 22-7-1985, n. 356; norme in materia di recupero e sanatoria delle opere abusive. Opere
interne).
2. Per il rilascio di quanto sopra, il titolare della richiesta di condono, deve produrre una
dichiarazione sulla rispondenza delle opere sanate in materia di sicurezza statica e, dove
necessita, di prevenzione di incendi ed infortuni, corredata di documentazione fotografica.
ART. 132 – ATTESTAZIONE DI AGIBILITA’ DI IMMOBILI DI COSTRUZIONE
ULTRADECENNALE
1. Per gli edifici, o loro parti, di costruzione ultradecennale, la sussistenza dei requisiti
necessari per l'utilizzazione degli immobili può essere attestata mediante apposita
dichiarazione, sottoscritta congiuntamente da un tecnico abilitato e dal possessore del bene,
ottemperando ai seguenti contenuti:
a) la conformità urbanistico - edilizia dell’immobile con specifico riferimento alla
destinazione d'uso;
b) il possesso dei requisiti di salubrità;
c) il rispetto della normativa in materia di sicurezza delle strutture, degli impianti, di
abbattimento delle barriere architettoniche, di contenimento dei consumi energetici
e di prevenzione dell'inquinamento idrico ed atmosferico;
d) la regolare iscrizione in catasto del bene, con allegata documentazione;
e) la regolare numerazione civica dell’immobile;
f) documentazione fotografica.
CAPITOLO III - GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'
ART. 133 – STABILITA' E SICUREZZA DEI FABBRICATI
1. E' vietato costruire edifici sul ciglio di dirupi, su terreni di non buona consistenza, di
eterogenea struttura, detritici o franosi.
2. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di
riporto recente, o comunque sciolti, si debbono adottare accorgimenti tecnici più opportuni
per ottenere un solido appoggio delle fondazioni e comunque nel rispetto delle prescrizioni
del D. M. 11/03/1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle
terre e delle opere di fondazione).
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Nuovo Regolamento Edilizio
3. Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte con buoni
materiali e con accurata mano d'opera.
4. Tutte le strutture dovranno osservare le normative vigenti in materia.
ART. 134 – MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI ED AREE SCOPERTE
1. I proprietari hanno I'obbligo di provvedere alla manutenzione degli edifici in modo che
tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di igiene e di sicurezza richiesti dalle
norme vigenti e rispondano alle esigenze del decoro cittadino.
2. La manutenzione delle aree di proprietà privata, rimaste scoperte per essere destinate a
strade, piazze, o spazi di uso pubblico rimarrà a carico dei proprietari sino a quando non
siano perfezionate le pratiche dl espropriazione, cessione ed acquisizione.
3. Quando un edificio o parte di esso minacci rovina sul suolo pubblico, il Sindaco, sentito
I'Ufficio tecnico comunale può ingiungere l'esecuzione dei lavori di consolidamento o la
demolizione delle parti pericolanti. L’esecuzione delle opere di messa in sicurezza sono a
carico del proprietario o dei proprietari inadempienti, salve le sanzioni penali.
4. Le aree intorno ai fabbricati devono essere, a cura dei proprietari, tenute in stato di
perfetto ordine e pulizia.
5. Pertanto nelle predette aree è vietato l'accumulo di qualsiasi materiale che renda
indecente e disordinato lo spazio circostante a detrimento dal decoro dei fabbricati stessi e
della città.
CAPITOLO IV - USO DI SUOLO, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI
ART. 135 – TENDE AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO
1. Sia per gli edifici nuovi che in caso di ristrutturazione di quelli esistenti, non è
consentito realizzare balconi, pensiline, mensole ed altri corpi o elementi fissi che aggettino
sul suolo pubblico.
2. Tanto gli oggetti fissi che le tende, gli infissi e i serramenti con ante mobili non possono
comunque proiettarsi sul suolo pubblico ad un’altezza inferiore a m. 2,30 del piano del
marciapiede o a m. 4,50 dal piano stradale non dotato di marciapiede.
ART. 136 – COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADE PRIVATE
1. La costruzione di strade realizzate da privati all'interno dei centri edificati, non previste
dal P.R.G., dovrà essere comunque compatibile alle rete infrastrutturale prevista dal predetto
P.R.G., quindi i proprietari sono tenuti a presentare prima della realizzazione dell'opera, il
relativo progetto al Comune per l'esame e l'approvazione.
2. Dette strade dovranno avere la carreggiata adeguata alle esigenze del traffico dichiarato.
3. E' vietata l'apertura di strade a fondo cieco senza adeguato racchetta di manovra
terminale.
4. Le strade private dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura e spese dei
proprietari. Inoltre dette strade dovranno essere:
a) massicciate, bitumate ed illuminate in modo analogo alle nuove strade comunali;
b) avere il punto di innesto e la forma del raccordo con la strada comunale in tutto
conformi a quelli appositamente prescritti dal Comune;
c) essere complete dei pubblici servizi nei modi prescritti dalla apposita convenzione.
ART. 137 – ACCESSI PRIVATI SUI FRONTI STRADALI
1. Le aperture degli accessi privati sulle fronti stradali o su aree aperte al pubblico sono
accordate nel rispetto delle previsioni del vigente Codice della Strada e del presente
Regolamento in ogni caso al fine di tutelare la sicurezza della circolazione il responsabile del
servizio competente può imporre limitazioni o prescrizioni.
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Nuovo Regolamento Edilizio
TITOLO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 138 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
1. Il presente regolamento edilizio entra in vigore all'approvazione del Consiglio Comunale,
successivamente è trasmesso alla Regione Umbria che provvede alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) ed all’inserimento nel Sistema informativo territoriale
(SITER).
2. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di modificare il presente regolamento, con lo
stesso procedimento seguito per l'approvazione.
ART. 139 – OPERE AUTORIZZATE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL
REGOLAMENTO EDILIZIO
1. I titoli abilitativi non conformi alle norme del presente regolamento già rilasciati alla data
della sua entrata in vigore, anche in attuazione di piani di lottizzazione, sono valide purché i
relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati nei tempi previsti dalle norme vigenti.
ART. 140 – RETROATTIVITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO
1. Le istanze di Permessi di Costruire presentate prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento, per le quali, alla suddetta data, non sia stata rilasciato il relativo titolo, sono
esaminate in base al presente regolamento e, pertanto, gli interessati devono modificare i
relativi progetti ove siano in contrasto con le nuove disposizioni.
2. Alla stessa disciplina di cui sopra sono sottoposte le S.C.I.A., per le quali deve ancora
essere presentata la comunicazione di inizio lavori.
ART. 141 – SANZIONI AMMINISTRATIVE
1 Fermo restando quanto previsto da leggi e disposizioni vigenti in materia di sanzioni
penali e amministrative, per le infrazioni alle norme del presente Regolamento si applicano le
seguenti sanzioni:
- mancata comunicazione dell'inizio lavori:
a) per interventi soggetti a permesso di costruire : €. 150,00.
b) in tutti gli altri casi: €. 100,00.
- mancata comunicazione del direttore e/o dell'assuntore dei lavori :
a) per opere soggette a permesso di costruire : €. 150,00.
b) in tutti gli altri casi : €. 100,00.
- mancata comunicazione di sostituzione del direttore e/o dell'assuntore dei lavori:
a) per opere soggette a permesso di costruire : €. 300,00.
b) in tutti gli altri casi : €. 150,00.
- mancanza in cantiere dei documenti prescritti:
a) per opere soggette a permesso di costruire : €. 200,00.
b) in tutti gli altri casi : €. 150,00 .
- mancata esposizione del cartello di cantiere :
a) mancata esposizione : €. 600,00.
b) esposizione del cartello incompleto : €. 300,00.
- mancanza totale o parziale di recinzione del cantiere : €. 600,00.
- assenza di segnalazioni notturne e/o chiusura dei cancelli del cantiere: €. 300,00.
- occupazione non autorizzata di spazi pubblici: €. 300,00.
- carenza nella manutenzione della recinzione del cantiere : €. 300,00.
- mancato allontanamento di arredi, oggetti o materiali: €. 300,00.
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Nuovo Regolamento Edilizio
- mancata manutenzione delle aree scoperte o inedificate : €. 600,00.
- mancata comunicazione di ultimazione dei lavori :
a) per interventi soggetti a permesso di costruire : €.200,00.
b) in tutti gli altri casi : €. 100,00
- mancata richiesta del certificato di agibilità nei termini stabiliti : €. 500,00.
- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva del certificato di agibilità nei
termini stabiliti : €. 250,00.
2. Le sanzioni di cui al presente articolo non costituiscono ammenda o sanatoria
dell'illecito riscontrato, e sono applicate in forma reiterata ad ogni constatazione
dell'infrazione o del permanere della stessa.
3. Per i casi non contemplati la sanzione sarà fissata, fra un minimo di €. 600,00 ed un
massimo di €. 1.000,00, attraverso specifica e motivata determina dirigenziale.
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