DC 7 2014 regolamento disagio abitativo

COPIA
UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA SABINA
PROVINCIA DI RIETI
----------------VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
N. 7
OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE
DI CONTRIBUTI A CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO
DEL 12.03.2014
L’anno Duemilaquattordici, il giorno DODICI del mese di MARZO alle ore 18,35 e segg. , nella
sala delle adunanze
consiliari del Comune di POGGIO MOIANO
si è riunito il Consiglio
dell’Unione dei Comuni Alta Sabina convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione ordinaria di seconda convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
CONSIGLIERI
Biscossi Tommaso
Blanchi Alberico
Broccoletti Floriana
Desideri Sante
Iannelli Alessandro
Lucioli Gino
Mancini Ugo
Mastrorocco Cosimo
Micarelli Emanuele
Mulieri Massimo
Palmieri Paolo
Principessa Luigi
Principessa Romualdo
Ragazzoni Ernesto
Ratini Marcello
Righi Delfino
Saburri Angelo
Simeoni Alfredo
Statuti Francesco
Consiglieri Presenti n.
PRESENTE
X
ASSENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11
Consiglieri Assenti n. 8
Il Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni Alta Sabina, Simeoni Alfredo dichiara
aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.
Assiste il Segretario D.ssa Elena Braconi
Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267
Si esprime: Per la regolarità contabile : parere favorevole
IL RESP. SERVIZIO
F.to Rag. Franca Aniballi
Per la regolarità tecnica: parere favorevole
IL RESP. SERVIZIO
F.to D.ssa Elena Braconi
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Simeoni Alfredo
IL SEGRETARIO
F.to D.ssa Elena Braconi
E’ copia conforme all’originale.
li, 24.03.2014
IL SEGRETARIO
D.ssa Elena Braconi
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione
dei Comuni Alta Sabina per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna
li,
24.03.2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Letizia Curti
IL SEGRETARIO
F.to D.ssa Elena Braconi
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è:
Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 4°comma del
T.U. n. 267/2000
Esecutiva a norma dell’art. 134, 3° comma del T.U. n. 267/2000
IL SEGRETARIO
Lì,
24.03.2014
F.to D.ssa Elena Braconi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI
ALTA SABINA
OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’erogazione di contributi a contrasto del disagio
abitativo
Il Presidente data lettura del punto all’ordine del giorno illustra il regolamento che si pone
all’attenzione del Consiglio per la sua approvazione, specificando che la Regione, in attuazione del
principio di sussidiarietà attribuisce ai distretti socio sanitari competenze in precedenza riservate
alla sfera regionale.
Esaurita l’illustrazione il Presidente concede la parola ai consiglieri che vogliono
intervenire;
Al termine della discussione il Presidente pone a votazione il programma.
Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri votanti n. 11
Voti favorevoli n. 8
Astenuti 3: Broccoletti Floriana, Mancini Ugo, Statuti Francesco
Proclamato l’esito della votazione
DELIBERA
Con la maggioranza dei consensi e l’astensione dei consiglieri Broccoletti Floriana, Mancini Ugo,
Statuti Francesco, di approvare l’allegata proposta di deliberazione
Con separata ed unanime votazione che ha dato il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri votanti n. 11
Voti favorevoli n. 8
Astenuti 3: Broccoletti Floriana, Mancini Ugo, Statuti Francesco
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti del 4° c. dell’art.
134 del D. Lgs. 267/2000
UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA
PROVINCIA DI RIETI
Oggetto: Approvazione Regolamento per l’erogazione di contributi a contrasto del disagio
abitativo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
VISTA la legge 8 novembre 2000 n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
VISTA la Legge regionale 9 settembre 1996 n. 38 recante “Riordino, programmazione e gestione
degli interventi e dei servizi socio assistenziali nel Lazio” e successive modificazioni;
VISTO l’art. 24 della L.R. n. 38/96 “Soddisfacimento di esigenze abitative” che prevede, tra le
varie tipologie di intervento per far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative,
anche l’integrazione parziale o totale del canone di locazione e l’ospitalità temporanea, in situazioni
contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente;
VISTA la D.G.R. n. 470 del 17 dicembre 2013 recante Programma regionale 2013 di interventi
finalizzati al soddisfacimento di esigenze abitative;
VISTA la Determinazione regionale G05811 del 20.12.2013 avente ad oggetto: “Attuazione D.G.R.
n. 470/2013. Riparto in favore di Roma Capitale e dei Comuni capofila dei distretti socio
assistenziali del finanziamento complessivo di € 16.500.000,00 per gli interventi finalizzati al
soddisfacimento di esigenze abitative. L.R. n. 38/96 art. 24. Impegno di spesa di € 16.500.000,00 –
Cap H41911 – aggregato 1.04.01.02.000 Es. fin. 2013;
DATO ATTO che la richiamata D.G.R. n. 470/2013, al fine di omogeneizzare gli interventi e
garantire a livello di area vasta, uguali possibilità e condizioni di accesso al servizio, assegna ai
distretti socio assistenziali quote di finanziamento per l’elaborazione di un “Piano di intervento per
il sostegno abitativo”;
CONSIDERATO che in detta deliberazione regionale si stabilisce che ogni distretto si doti di un
apposito Regolamento che disciplini le modalità e le priorità di accesso agli interventi inseriti nel
Piano, e che preveda la presa in carico con precedenza per le situazioni caratterizzate dall’ urgenza,
dal maggior bisogno socio economico e dal più alto rischio di emarginazione;
RAVVISATA, quindi, la necessità di approvare apposito Regolamento, disciplinante le modalità e
le priorità di accesso agli interventi per il sostegno abitativo al fine di intervenire in maniera incisiva
a favore delle famiglie e dei soggetti fragili e prevenire situazioni che possano comportare
situazioni di emarginazione o di disgregazione di nuclei familiari;
VISTO il Regolamento per l’erogazione di contributi a contrasto del disagio abitativo elaborato
dall’Ufficio di Piano;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.
267/00 dal Responsabile del Servizio interessato, mentre non si rende necessario il parere di
regolarità contabile, non comportando l'atto impegno di spesa o riduzione di entrata;
PROPONE
Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:
1. Di approvare il Regolamento per l’erogazione di contributi a contrasto del disagio abitativo,
che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire che il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla esecutività della
presente deliberazione.
DISTRETTO RI/3 PIANO SOCIALE DI ZONA
PROVINCIA DI RIETI
Capofila: Unione dei Comuni Alta Sabina
Poggio Moiano Casaprota Orvinio Scandriglia Poggio Nativo Poggio San Lorenzo Monteleone Castelnuovo
di Farfa Toffia Frasso Sabino Pozzaglia Fara in Sabina
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A
CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO
Art. 1 Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento individua quelle situazioni di emergenza abitativa per le quali vengono
avviate le procedure di sostegno e determina le categorie di soggetti che ne possono beneficiare. Il
contesto territoriale di riferimento è il Distretto RI/3, pertanto la gestione dell’intervento avviene tra
i Comuni interessati e l’Ufficio di Piano.
Art. 2 Finalità del servizio
Il presente Regolamento nel fare fronte alla casistica delle situazioni indicate di seguito, persegue i
principi di: pari opportunità, omogeneizzazione degli interventi a livello distrettuale,
razionalizzazione delle risorse economiche. Gli interventi sono tutti orientati al sostegno
momentaneo e all’accompagnamento verso l’affrancamento dai servizi e l’autonomia e presentano
quindi il carattere della temporaneità. L’intervento socio-assistenziale di cui al presente
Regolamento è finalizzato al sostegno del nucleo familiare per il superamento dell’emergenza
abitativa.
Per emergenza abitativa si intendono tutte quelle situazioni che vedono coinvolte persone singole
e/o nuclei familiari nella perdita dell’alloggio, a seguito di sfratto, abbandono volontario
dell’alloggio per impossibilità al pagamento del canone di locazione, disgregazione dei nuclei
familiari, laddove le condizioni sociali ed economiche del nucleo familiare impediscano allo stesso
di farsi carico della risoluzione in maniera autonoma e dove esista pregiudizio per la salute ed il
benessere.
Per “nuclei familiari” si intendono sia i nuclei composti da più persone, sia le persone singole; i
vincoli che legano le persone vittime della situazione di emergenza abitativa possono essere di
natura diversa, ma comunque affettivi, di relazione stabile.
Art. 3 Obiettivi
Il servizio di sostegno alloggiativo ha lo scopo di assistere economicamente le famiglie ed i soggetti
sfrattati e/o senza alloggio, colpiti da calamità naturali o da eventi di straordinaria emergenza. Tale
servizio ha anche la finalità di assistere economicamente le famiglie che, pur avendo reperito un
alloggio in affitto, non siano in grado di provvedere autonomamente al pagamento del canone per
sopraggiunte difficoltà di natura economico-sociale. Lo scopo principale è quello di aiutare le
famiglie ed i soggetti a superare particolari momenti di difficoltà e di rendere gli stessi autonomi
rispetto ai bisogni abitativi.
Art. 4 Requisiti soggettivi
Possono accedere alle forme di sostegno previste per l’emergenza abitativa, coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Il richiedente deve essere residente anagraficamente, da almeno 1 anno, in uno dei 12
Comuni afferenti il Distretto RI/3;
b) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o
di altro Stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino
straniero sia titolare di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo di cui al D.Lgs 8 gennaio 2007 n. 3) o regolarmente soggiornante in possesso
di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo (D. Lgs. 286/1998, art. 40, comma 6 e s.m.i.).
c) Nessun componente del nucleo richiedente deve aver usufruito, nei 12 mesi precedenti alla
richiesta, di sostegno per l’emergenza abitativa, né dell’assegnazione di un alloggio di
edilizia residenziale pubblica (concesso in assegnazione ordinaria o in emergenza abitativa)
né di un contributo per l’affitto in alloggio privato;
d) Nessun componente del nucleo richiedente deve aver mai rinunciato all’assegnazione di
alloggio ERP; sono fatti salvi i casi di rinuncia fatta da coloro che devono uscire da alloggio
ERP a seguito di separazione coniugale;
e) Nessun componente del nucleo richiedente deve essere occupante senza titolo di un alloggio
di edilizia residenziale pubblica;
f) Nessun componente del nucleo richiedente deve essere stato sfrattato da alloggio ERP.
Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere tali requisiti ad eccezione di quello
di cui alla lett. a), da che deve essere posseduto dal solo richiedente.
Art. 5 Requisiti reddituali
Il reddito è determinato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e ss.mm.ii. e deve riferirsi all’anno
precedente la richiesta di sostegno per l’emergenza; qualora non sia possibile fare riferimento ai
redditi dell’anno precedente, in quanto la richiesta è inoltrata in un periodo dell’anno in cui non
si può ancora presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva, dovrà
essere presentato l’ultimo reddito disponibile.
Il requisito reddituale per poter accedere al sostegno per l’emergenza abitativa è: attestazione
ISEE non superiore al valore di due pensioni minime INPS.
Art. 6 Requisiti oggettivi
Possono usufruire del sostegno per l’emergenza abitativa i nuclei che hanno i requisiti previsti
dall’art. 4 e dall’art. 5 e che dimostrino il possesso:
a. Titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata, regolarmente registrato, riferito ad
unità immobiliare ad uso abitativo, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie
catastali A1, A8 e A9;
b. Residenza effettiva nell’alloggio interessato;
c. Richiedente privo di alloggio;
d. Richiedenti soggetti a procedura esecutiva di sfratto o ad altra procedura esecutiva per il
rilascio dell’abitazione;
e. Richiedenti soggetti a decreto di trasferimento o ad ordine giudiziale di liberazione
dell’alloggio;
f. Richiedente con alloggio dichiarato antigienico dalle competenti autorità sanitarie;
g. Richiedente che è in emergenza abitativa a seguito di separazione coniugale;
h. Richiedente che è in emergenza abitativa a seguito di cessazione del contratto di comodato;
i. Richiedente che versa in gravi ed accertate condizioni psico-socio-economiche per eventi
particolari (per es: licenziamento, mancato rinnovo contratto di lavoro, cessazione di attività
libero professionali o di impresa, malattia grave, decesso di un componente del nucleo
familiare, modificazione del nucleo familiare ecc…che determinino la riduzione e/o la
perdita di fonte di reddito).
Art. 7 Soggetti esclusi dal contributo
Sono esclusi dal contributo coloro che:
1. Non sono residenti, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, in uno dei 12
Comuni afferenti il Distretto RI/3, da almeno 1 anno, alla data di pubblicazione del bando;
2. Non sono titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato;
3. Occupino alloggi di edilizia residenziale pubblica;
4. Sono titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso di un’abitazione adeguata alle esigenze del
nucleo familiare;
5. Usufruiscono di altre agevolazioni analoghe relative al sostegno alla locazione;
6. Sono titolari di un contratto di locazione per un immobile il cui uso non è abitativo;
7. Occupino un immobile rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
8. Non presentano la documentazione necessaria richiesta al fine della concessione del
contributo.
Si specifica altresì che, nel caso in cui il fondo regionale fosse integrato con altre risorse e si volesse
scorrere la graduatoria dei beneficiari, in qualsiasi momento, il nucleo familiare beneficiario perderà
il diritto al contributo in caso di sopravvenuto superamento della soglia di reddito prevista per un
importo superiore al 10% della soglia stessa.
Art. 8 Esclusioni ed incompatibilità
Sono esclusi dall’accesso al contributo oggetto del presente Regolamento gli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica o coloro per i quali sia in corso di assegnazione un alloggio di
edilizia residenziale pubblica o coloro per i quali sia concessa l’integrazione di cui all’art. 11 della
L. n. 431/98. La relativa concessione non pregiudica, comunque, la possibilità di optare, se più
favorevole, o di ottenere, nei successivi anni, il contributo integrativo di cui all’art. 11 della Legge
n. 431/98, previa rinuncia al sostegno alloggiativo di cui al presente Regolamento.
Art. 9 Attribuzione punteggi
Le domande di sostegno per l’emergenza abitativa, sono ammesse solo da parte dei nuclei che
abbiamo i requisiti previsti negli articoli precedenti. Le domande sono inserite in un’apposita
graduatori con attribuzione dei seguenti punteggi:
Punti
a. Soggetti o nuclei familiari nei confronti dei quali è stata emanata sentenza esecutiva
di rilascio dell’alloggio
10
b. Alloggi per i quali è stata emanata ordinanza di sgombero per crollo o calamità
naturali
10
c. Soggetti o nuclei familiari privi di alloggio
20
d. Alloggio dichiarato antigienico dalle competenti autorità sanitarie
8
e. Coabitazione di più nuclei familiari in unico alloggio
4
f. Nucleo familiare in cui almeno un componente abbia 65 anni di età e sia riconosciuto
invalido almeno al 66%
5
g. Presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con percentuale di invalidità
pari almeno al 66%
4
h. Presenza nel nucleo familiare di un minore convivente a carico
3
i. Presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico
4
j. Nucleo monogenitoriale
3
k. Per i separati, sentenza di separazione giudiziale con ordine di rilascio
2
dell’alloggio o atto di omologazione di separazione consensuale
l. Reddito familiare ISEE fino ad € 3.000,00
5
m. Reddito familiare ISEE superiore a € 3.000,00 e fino ad € 6.000,00
4
n. Reddito familiare ISEE superiore a € 6.000,00 e fino ad € 9.000,00
3
o. Reddito familiare ISEE superiore a € 9.000,00 e fino ad € 12.000,00
2
p. Reddito familiare ISEE superiore a € 12.000,00 e fino all’importo di due pensioni
minime INPS
1
Tali punteggi sono cumulabili fatta eccezione per le lettere a, b, c, tra loro alternative.
A parità di punteggio sarà data priorità ai richiedenti in base alle seguenti condizioni e secondo
l’ordine di elencazione delle stesse:
a) Soggetti nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell’abitazione;
b) Nuclei familiari senza fonte di reddito. Per nuclei familiari senza fonte di reddito si
intendono coloro che non hanno alcuna fonte reddituale, indipendentemente dalla
imponibilità fiscale o meno della stessa;
c) Ultrasessantacinquenni con riconoscimento di invalidità almeno al 66%;
d) Presenza di uno o più componenti disabili;
e) Famiglie monoparentali;
f) Numero dei componenti il nucleo familiare.
Se la parità permane la priorità verrà determinata in base all’ordine di presentazione della domande.
Art. 10 Valore del contributo
Il contributo massimo erogabile ammonta a:
-
€ 1.500,00 in presenza di nuclei familiari con figli minori;
-
€ 1.000,00 in presenza di nuclei familiari senza figli minori.
Art. 11 Presentazione delle istanze
Gli interessati devono fare richiesta di concessione del contributo alloggiativo presentando o
inviando a mezzo Raccomandata A/R al comune di residenza, l’istanza su apposito modulo
corredata dei documenti e delle dichiarazioni dimostranti la sussistenza delle condizioni di cui ai
precedenti articoli 4, 5 e 6.
Art. 12 Validità della graduatoria
I contributi di cui al presente Regolamento sono erogati nei limiti delle dotazioni assegnate all’Ente
capofila del Distretto RI/3 dalla Regione, secondo l’ordine stabilito nella graduatoria generale. Il
contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione.
Art. 9 Controlli
Nel caso che per talune domande di intervento vi siano motivati sospetti di dichiarazioni non
veritiere, in relazione a certe situazioni economico-sociali dei dichiaranti, verranno attivati controlli
da effettuare a cura dell’ufficio Polizia Municipale. Le altre informazioni potranno essere
ulteriormente verificate attraverso incroci con altri uffici pubblici (ufficio del registro, catasto,
ufficio tributi del Comune, ufficio IVA, ufficio delle imposte dirette ecc.).
Art. 10 Disposizioni finali
L’Ufficio di Piano è incaricato dell’effettiva esecuzione degli adempimenti previsti dal presente
Regolamento, quali l’emanazione del bando, la verifica della documentazione prodotta,
l’elaborazione della graduatoria e la successiva erogazione del contributo.