Chiarimenti 1 - Azienda Ospedaliera di Padova

CHIARIMENTO N. 1
In merito alla documentazione amministrativa da presentare da parte del partecipante si richiede la
presentazione del Passoe, rilasciato mediante l’utilizzo del sistema AVC Pass. Tuttavia l’obbligo di
legge del sistema AVC Pass per verificare i requisiti viene prorogato al 1° luglio con il Decreto
Milleproroghe. Il partecipante è comunque obbligato per partecipare ad utilizzare il sistema AVC
Pass?
Risposta
Il bando di gara, prevede tra i documenti da includere nella busta A “Documentazione
Amministrativa” la “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’Autorità LL.PP., la cui mancanza non costituisce causa di esclusione, come indicato nel
disciplinare di gara al punto 8 “Documentazione da includere nella busta A”.
Si invitano comunque le imprese ad attenersi alle indicazioni contenute nel bando di gara lex
specialis del procedimento.
CHIARIMENTO N. 2
La società X intende partecipare al sopralluogo del 05/03/2014 per la gara in oggetto
A tale proposito chiediamo se, oltre al nostro dipendente, possono partecipare i progettisti dello
studio da noi incaricato per la progettazione.
Risposta
Si.
CHIARIMENTO N. 3
Con riferimento al punto 5.1 “Requisiti speciali per la progettazione”, lettere b) e c), del bando di
gara per la progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Policlinico (CUP
I97E13000270001), premesso che per le opere impiantistiche la declaratoria riportata nelle tabelle
non richiede che il requisito minimo faccia riferimento a progettazioni specificatamente ospedaliere
(quando proprio queste ultime risultano generalmente molto caratterizzate sotto il profilo delle
prestazioni e delle normative applicabili), considerato che, viceversa, per le opere edilizie la
declaratoria del requisito fa esplicito riferimento alle “opere edilizie ospedali”, ciò premesso sono a
chiedere se per la formazione dei requisiti di progettazione delle opere edilizie può essere adottato
come equivalente il riferimento alle Classi e Categorie di cui all’art. 14 della Tariffa Professionale
n° 143 del 2 marzo 1949 e s.m.i. ed in particolare se può essere adottata come equivalente la Classe
Ia Categoria “d”.
Risposta
Il DM n. 143/2013 prevede la corrispondenza tra la categoria E.10 e la categoria I/d di cui alla
legge 143/49.
CHIARIMENTO N. 4
Ai sensi del capo 4.3 pag.4 del disciplinare per richiedere le seguenti delucidazioni, con riferimento
ai requisiti speciali per la progettazione di cui al capitolo 5) pag. 8 del disciplinare, nelle tabelle è
riportato quale Identificativo Opere “E.10 – Opere edilizie ospedali”, si richiede:
1) E’ possibile considerare – ai fini dei requisiti di cui al capo b) e c), oltre alla categoria con
identificativo Opera “E.10” anche le opere con destinazione funzionale analoga “Sanità, Istruzione,
Ricerca” di cui alla tav. Z1 del DM 143/2013?
2) In particolare si possono computare, ai fini dei requisiti, anche le opere con identificativo: “E.08:
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola
elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado
fino a 25 classi ed E.09: Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori
oltre 25 classi- Case di cura” - in quanto rientranti nella stessa destinazione funzionale?
3) In ogni caso, nella categoria “E.10” rientrano, oltre agli Ospedali, anche “Poliambulatori, Istituti
di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca
universitaria”:si chiede pertanto conferma che siano computabili ai fini dei requisiti anche le opere
edili aventi per oggetto interventi descritti dalla categoria E.10 e non di tipo ospedaliero.
Si evidenzia che, tale clausola - qualora interpretata nel modo più restrittivo - oltre a non essere
prevista dalla legislazione vigente, parrebbe una inutile restrizione dal momento che limiterebbe la
partecipazione di concorrenti che pur avendo svolto servizi con destinazione funzionale analoga non
hanno invece esperienza in immobili di identici.
In relazione alla richiesta dei servizi va segnalato che la richiesta, oltre a limitare sensibilmente e
ingiustificatamente la partecipazione alla gara stessa a danno di soggetti che, pure ugualmente
qualificati per il bando in oggetto, non hanno invece esperienza puntuale negli specifici servizi
richiesti,sembra porsi in violazione dei principi affermati dall’Autorità per la Vigilanza per i
contratti pubblici. Infatti, con determina n. 5 del 27 luglio 2010, l’Authority ha affermato che la
logica sottesa alla richiesta del requisito del servizio è quella di “aver svolto singoli servizi di una
certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare
(cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 2006, n. 2464)”.
Risposta
Il DM n. 143/2013 prevede la corrispondenza tra la categoria E.10 e la categoria I/d di cui alla
legge 143/49.
CHIARIMENTO N. 5
Relativamente al punto 5.1. Requisiti speciali per la progettazione lettere b) e c) del disciplinare di
gara, chiediamo di confermare la possibilità di inserire a copertura dei requisiti richiesti (categorie
E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) anche lavori non riferiti esclusivamente ad ospedali, ma che
abbiano dimensioni e caratteristiche analoghe ( ad esempio RSA, studentati, Edifici direzionali,
edifici residenziali) classificati come Id, Ig/If, IIIa, IIIb, IIIc, categorie equivalenti a quelle richieste
in base alla Tavola Z-1 di cui al D.M. 143/2013.
Risposta
Il DM n. 143/2013 prevede la corrispondenza tra la categoria E.10 e la categoria I/d di cui alla
legge 143/49.
CHIARIMENTO N. 6
Tra la documentazione amministrativa da consegnare in sede di offerta, al punto VI) è richiesta la
presentazione di una tabella con un elenco di servizi di progettazione prestati negli ultimi 10 anni a
dimostrazione del possesso dei requisiti speciali per la progettazione di cui al punto 5.1.
Al punto f) di tale tabella è richiesto di indicare “gli estremi del provvedimento di approvazione
tecnica del progetto da parte dell’Organo competente ad esprimere parere” precisando che l’omessa
indicazione di tale dato comporta la mancata valutazione della referenza per la dimostrazione del
possesso dei requisiti.
Considerato che:
·
Il DPR 207/2010 prevede una fase di verifica dei progetti (artt.47 e 48) e una successiva fase
di validazione (art.55) con la redazione di appositi verbali, ma che tale decreto si applica solamente
a opere di natura pubblica successive all’entrata in vigore del decreto stesso.
·
Il DPR 554/1999 oggi abrogato prevedeva invece la verifica dei soli progetti preliminari
(art.46) e la validazione dei soli progetti esecutivi (art.47), lasciando scoperti i progetti definitivi e
comunque rimanendo sempre nell’ambito dei lavori pubblici
·
Per i lavori privati non sussiste un obbligo formale di sottoporre il progetto ad approvazione
tecnica e comunque non esistono riferimenti normativi che definiscono chi è l’Organo competente
per tale verifica
Tutto ciò premesso siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
1.
quali documenti vengono ritenuti accettabili come “provvedimenti di approvazione tecnica”?
2.
nel caso di lavori privati possiamo considerare una Concessione Edilizia alla stregua di un
“provvedimento di approvazione tecnica” dei progetti architettonici, strutturali ed impiantistici?
3.
Poiché riteniamo che la ratio di tale richiesta è quella di consentire la verifica delle
dichiarazioni del possesso dei requisiti di partecipazione, non sarebbe sufficiente allegare un
certificato o una dichiarazione del Committente che attesti l’avvenuta esecuzione della prestazione
professionale?
Risposta
Si precisa che per i servizi svolti presso privati la concessione edilizia/permesso a costruire equivale
“agli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell’Organo competente”
di cui alla lettera f) della tabella indicata al punto VI) dal disciplinare di gara.
CHIARIMENTO N. 7
Chiedo di conoscere se tutti i documenti del progetto preliminare posto a base di gara (ad esempio:
relazioni, elaborati grafici, ecc) che il concorrente, già in sede di offerta, è chiamato fin da subito a
sviluppare a livello definitivo, sono già da subito disponibili in formato editabile (.doc, .dwg, o
simili) e in caso affermativo si chiede di conoscere le modalità per il loro ritiro/ottenimento.
Risposta
Come indicato nel bando di gara punto 4.2. i documenti sono reperibile presso il Centro Copie
Berchet, Via E. degli Scrovegni, n. 27 Padova – Tel. 049/8759733.
Sono a disposizione presso la stessa Copisteria i documenti grafici in formato editabile (DWG).