CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA della SATTLER AG Settore SUN-TEX e PRO-TEX 1. CONDIZIONI PER LE COMMESSE Le seguenti Condizioni generali di vendita e fornitura (CGVF) della Sattler AG Settore SUN-TEX e PROTEX si applicano a tutte le forniture a titolo oneroso prestate da Sattler AG Settore SUN-TEX e PRO-TEX (“Sattler”) all’altra parte contraente (“committente”). Diritti e obblighi reciproci delle parti contraenti si definiscono esclusivamente in base al contenuto della commessa accettata da Sattler e alle presenti Condizioni generali di vendita e fornitura. Condizioni commerciali contrastanti o divergenti o altre limitazioni del committente, ovvero altri accordi verbali, non saranno riconosciuti, a meno che Sattler non ne approvi esplicitamente la validità in forma scritta. Le presenti CGVF si applicano anche se Sattler effettua la fornitura al committente pur essendo a conoscenza del fatto che il committente applichi condizioni contrastanti o divergenti dalle presenti CGVF. Le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura si applicano anche a futuri affari concordati tra le parti contraenti, anche se in caso di futura stipula di contratto non si dovesse fare nuovamente esplicito riferimento ad esse. Le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura si applicano a negozi giuridici con utenti ai sensi della Legge [austriaca] sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz) solo nella misura in cui non siano in contrasto con clausole obbligatorie di tale legge. 2. OFFERTA Tutte le offerte di Sattler sono senza impegno e hanno una validità di 30 giorni, se non diversamente indicato nelle offerte stesse. Il contratto è perfezionato solo nel momento in cui Sattler conferisce una conferma d’ordine al committente o eseguisce le prestazioni. Modifiche o integrazioni necessitano di conferma scritta da parte di Sattler per essere valide. 3. INFORMAZIONI SUI PRODOTTI Le informazioni contenute in cataloghi, prospetti, circolari, inserzioni, immagini e listini prezzi e relative a peso, dimensioni, capacità, prezzo, prestazione e simili devono essere intese come valori approssimativi, nella misura in cui non siano esplicitamente designate come vincolanti in un’offerta e/o conferma d’ordine. La Sattler si riserva diritti di proprietà e d’autore su preventivi, disegni e altra documentazione, che non devono essere resi accessibili a terzi. Qualsiasi utilizzo, duplicazione, riproduzione, diffusione, pubblicazione e consegna a terzi può avvenire esclusivamente previo consenso scritto della Sattler. 4. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO I prezzi indicati da Sattler nelle offerte devono intendersi come prezzi netti franco fabbrica. Sarà applicata separatamente l’IVA all’aliquota in vigore alla data della fatturazione. I costi di spedizione, trasporto e imballo sono calcolati separatamente. Se non concordato diversamente, i prezzi si basano sui costi al momento della pubblicazione del listino. In caso di aumento dei costi di produzione (prezzi dei materiali, stipendi, costi di imballaggi, spese generali, ecc.) nel periodo compreso tra l’ordine e la fornitura, potrà verificarsi un congruo adeguamento dei prezzi. Si applicano le condizioni di pagamento indicate nell’offerta di Sattler. In assenza di accordo particolare, il pagamento deve essere effettuato in contanti senza sconti franco ufficio di pagamento del fornitore in tempo utile, tale da garantire la disponibilità dell’importo fatturato presso Sattler subito dopo la fatturazione (data della fattura). La detrazione di sconti necessita di accordo scritto a parte. Un pagamento viene considerato pervenuto quando Sattler può disporre senza riserve e illimitatamente dell’importo fatturato. Più committenti si obbligano in solido. Sono ammesse compensazioni e ritenute solo se la contropartita è riconosciuta da Sattler o è passata in giudicato. Il committente ha facoltà di esercitare un diritto di ritenzione soltanto nella misura in cui la sua contropretesa riguarda lo stesso rapporto contrattuale. Non è ammessa la cessione di crediti del committente nei confronti di Sattler. In caso di tardivo pagamento, saranno applicati interessi di mora pari al 9,2% oltre il tasso di interesse di base in vigore alla data della fattura, comunque calcolato almeno al 12% annuo. Il committente è inoltre tenuto a rimborsare altri danni causati dal tardivo pagamento, in particolare spese d’ingiunzione, spese legali e di incasso. 5. CONSEGNA e COLLAUDO L’accordo su termini di consegna e termini delle prestazioni vincolanti richiede la forma scritta. In assenza di tale accordo, i termini di consegna e i termini delle prestazioni si considerano non vincolanti. Sono ammesse consegne parziali. Sattler si riserva il diritto di scegliere il percorso e il tipo di trasporto. Utilizzo e rischio sono trasferiti al committente al momento della cessione della fornitura franco fabbrica, ovvero franco magazzino, e precisamente a prescindere dalla composizione del prezzo concordato per la fornitura (ad es. franco, cif, ecc.), se non concordato diversamente nell’ordine. L’eventuale carattere vincolante di una data di consegna indicata da Sattler presuppone che siano state chiarite tutte le questioni tecniche, che il committente abbia fatto pervenire entro i tempi richiesti tutta la documentazione, le autorizzazioni necessarie, nulla osta e autorizzazione di progetti e materiali, e che il committente abbia adempiuto tempestivamente e regolarmente altri eventuali obblighi. Qualora il committente risultasse inadempiente nei confronti di Sattler rispetto ai suoi obblighi, sarà interrotto il termine di fornitura concordato quale vincolante. Guerra, scioperi (inclusi scioperi di carattere politico), serrate, interruzioni del traffico e del servizio, incendi e disposizioni amministrative o altri casi di forza maggiore che impediscono l’esecuzione delle prestazioni, manlevano Sattler dal suo obbligo di adempiere le prestazioni per la durata dell’evento di forza maggiore. La data di consegna concordata sarà posticipata per la durata dell’impedimento, oltre a un adeguato periodo di proroga. La stessa clausola si applica anche nel caso in cui tale evento si verifichi per un sub-fornitore di Sattler. Una responsabilità per tardiva fornitura si verifica solo in caso di dolo e colpa grave evidente. La responsabilità per colpa lieve e grave viene esclusa se non sono riscontrati danni alla persona e alla vita, alla salute e all’integrità fisica, o rivendicazioni in base alla legge [austriaca] sulla responsabilità del produttore (Produkthaftungsgesetz). In caso di ritardo, Sattler ha il diritto di effettuare la consegna successiva entro un adeguato periodo di proroga. Sattler può recedere dal contratto, se prima della consegna della merce, intervengono variazioni nelle condizioni economiche del committente che sembrano non assicurare più adeguatamente il regolare pagamento della merce. Il committente può evitare il recesso da parte di Sattler, se è in grado di prestare sufficiente garanzia per il credito in essere e concorda che da quel momento in poi la merce venga consegnata esclusivamente con pagamento anticipato insieme a tutti i costi connessi alla fornitura e prestazione. Qualora il committente incorra in mora o la spedizione venga ritardata su richiesta del committente o per altri motivi riconducibili al committente, a questi saranno addebitati i costi effettivamente sostenuti per l’immagazzinamento presso la fabbrica di Sattler a partire dal giorno di calendario successivo all’avviso di disponibilità alla spedizione, comunque per un importo pari almeno allo 0,5% dell’importo fatturato per ogni mese di calendario intero ovvero già iniziato. In tal caso sarà interrotto un eventuale termine di consegna concordato quale vincolante; il rischio sarà inoltre trasferito al committente a partire dal giorno dell’avviso di merce pronta per la spedizione. Trascorso un termine prestabilito commisuratamente senza poter adempiere alla spedizione, Sattler è comunque autorizzata a disporre diversamente dell’oggetto della fornitura e ad effettuare al committente una fornitura con termine adeguatamente prorogato. 6. ASSUNZIONE DEL RISCHIO L’assunzione del rischio da parte del committente decorre essenzialmente dal momento di avviso di merce pronta per la spedizione o di consegna della merce allo spedizioniere o al vettore, al più tardi dal momento dell’uscita dalla fabbrica. In caso di ritardo di accettazione del committente, il rischio di un eventuale deperimento o deterioramento della merce ordinata è trasferito al committente nel momento in cui questi incorre in mora. Analoga condizione si applica nel caso in cui il committente non adempie ai suoi obblighi di cooperazione concordati contrattualmente e pertanto renda impossibile una consegna. 7. PATTO DI RISERVATO DOMINIO La merce rimane di proprietà di Sattler fino al saldo completo degli importi fatturati, interessi e costi inclusi. Sattler si riserva il diritto di proprietà su tutta la merce fornita fino al pagamento dell’intero importo derivante dal rapporto d’affari. Tale condizione si applica anche se il prezzo di acquisto dovesse essere pagato per determinate forniture indicate dal committente, poiché la riserva di proprietà è determinata dalla garanzia dell’intero importo dovuto a Sattler in virtù del rapporto d’affari. A garanzia del credito del prezzo di acquisto, il committente trasferisce a Sattler il proprio credito derivante dalla rivendita di merce riservata, anche se questa è stata rielaborata, trasformata o mischiata ad altra, e si impegna ad annotare tale trasferimento nei suoi registri o sulle sue fatture. Qualsiasi rielaborazione o conversione dell’oggetto della vendita viene sempre effettuata per conto della Sattler. Qualora la merce acquistata venga trasformata o mescolata con altra merce non appartenente a Sattler, Sattler acquisisce comproprietà della nuova merce nel rapporto tra valore della merce acquistata (importo finale in fattura, IVA inclusa) e gli altri oggetti trasformati. Se la commistione avviene in modo che il bene del Committente diventa bene principale, si concorda che il committente cede a Sattler la comproprietà in via proporzionale. Il committente sarà depositario della comproprietà così ottenuta per Sattler. Se la merce acquistata diventa parte integrante ed essenziale di un bene immobile, il committente trasferisce a Sattler il credito con tutti i diritti accessori. Il committente non può impegnare l’oggetto acquistato né trasferirne la proprietà per fini di garanzia senza approvazione di Sattler. Il committente è autorizzato a rivendere l’oggetto acquistato secondo le ordinarie procedure, tutti i crediti che gli derivano dalla rivendita per l’importo finale della fattura vengono già ora ceduti a Sattler. Su richiesta, il committente è tenuto a consegnare a Sattler tutti i documenti necessari per l’incasso del credito e a mettere il debitore terzo a conoscenza della cessione. Nel caso di un pignoramento o di altra rivendicazione della merce riservata da parte di terzi, il committente è tenuto ad avvertire circa tale riserva di proprietà e ad informarne Sattler. L’esercizio del diritto di riservato dominio e la costituzione in pegno dell’oggetto della fornitura da parte di Sattler non sono da considerarsi quale recesso dal contratto, nella misura in cui il recesso non venga contestualmente dichiarato. 8. GARANZIA e RISARCIMENTO DANNI La garanzia è di 6 mesi e decorre dalla data di trasferimento del rischio, come specificato al punto 6. L’obbligo di garanzia non riguarda parti soggette a usura e materiali di consumo. Il diritto di garanzia presuppone che il committente soddisfi regolarmente i suoi obblighi di ispezione e notifica come da § 377 UGB e abbia ispezionato l’oggetto di consegna per identificare eventuali difetti visibili, che devono essere evidenti senza dubbio a un committente medio. Tra questi figurano, in particolare, danni gravi, facilmente visibili dell’opera. Tali difetti evidenti devono essere reclamati in forma scritta entro 1 settimana dal ricevimento. Se eventuali difetti non vengono reclamati in forma scritta entro tale termine, la merce si considera accettata in virtù di tale mancanza. Difetti di materiale venduto in balle, divenuti evidenti solo al momento della lavorazione, possono essere segnalati anche entro 3 giorni dalla loro manifestazione, comunque non oltre 6 mesi dal momento del trasferimento del rischio secondo quanto indicato al punto 6. Considerate le particolarità specifiche dei prodotti, variazioni fino al 4% della quantità dovute alla tecnica di produzione, uno scarto normale nel settore (per laminati fino al 3%), e tolleranze di qualità inevitabili secondo lo stato dell’arte vengono considerate conformi al contratto e non come difetti. Lo stesso vale in caso di minime imprecisioni di adattamento e/o lievi arricciamenti, dovuti al restringimento o all’estensione del materiale esposto a calore, freddo o umidità, così come singole variazioni nella struttura del tessuto (ad es. nodi), visibili a luce traslucida, e lotti di rivestimento che presentano minime deviazioni di colore o traslucenza e decolorazioni. In caso di accettazione del reclamo, i difetti saranno eliminati da Sattler entro un termine stabilito da Sattler mediante fornitura di materiale sostitutivo o riparazione del materiale originale. Nel caso di fornitura di materiale sostitutivo, il committente è tenuto a restituire il materiale difettoso. Qualora il rimedio non venga prestato entro un termine adeguato, il committente è autorizzato a pretendere una riduzione del prezzo. Si può parlare di mancato adempimento se Sattler, pur avendo avuto adeguata occasione per effettuare la fornitura sostitutiva o la riparazione, non sia riuscita ad ottenere il risultato desiderato. Qualora venga riscontrato un difetto dopo il trasferimento del rischio come specificato al punto 6, non si può presupporre che questo difetto fosse già presente al momento del trasferimento. Il committente è tenuto a dimostrarlo. Qualora il committente conceda a buon diritto garanzia a un consumatore, egli può – ferme restando altre limitazioni legali - richiedere a Sattler una sostituzione fino a due mesi oltre la scadenza della garanzia di Sattler. 9. LIMITAZIONI GENERALI DI RESPONSABILITÀ Una responsabilità di Sattler si verifica solo in caso di dolo o colpa grave evidente. La responsabilità per colpa lieve e grave è esclusa nella misura consentita dalle leggi. Sono esclusi altri diritti del committente, in particolare al risarcimento di danni non derivanti dall’oggetto della fornitura, per mancato guadagno e/o danni assoluti o ulteriori, a meno che non rientrino nel caso di dolo o grave colpa evidente. Non rientrano in questa limitazione di responsabilità danni alla persona e alla vita, alla salute e all’integrità fisica, nonché diritti in base alla legge [austriaca] sulla responsabilità del produttore o altre norme di legge vincolanti. 10. ELABORAZIONE DEI DATI Il committente prende conoscenza del fatto che la contabilità di Sattler viene gestita interamente in forma automatizzata e dichiara esplicitamente di acconsentire al salvataggio e all’elaborazione dei dati necessari nel contesto della relazione d’affari tra il committente stesso e Sattler, nonché alla trasmissione di tali dati a terzi, fermo restando il rispetto della legge [austriaca] sulla tutela dei dati. Il committente è autorizzato a richiedere in qualsiasi momento e a titolo gratuito la comunicazione, autorizzazione, il blocco e la cancellazione dei propri dati memorizzati. Questo diritto è limitato solo se Sattler può rifiutare la cancellazione per far valere i propri diritti. 11. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE Sattler si riserva i diritti di proprietà e d’autore su preventivi, calcoli, disegni, bozze, illustrazioni, documentazione stampata, campioni, stampi e attrezzi; questi possono essere resi accessibili a terzi solo previo accordo con Sattler e dovranno essere restituiti su richiesta. Se Sattler deve fornire merce prodotta in base a disegni, modelli, campioni o altri dati vincolanti consegnati dal committente, quest’ultimo si assume l’esclusiva responsabilità di non aver violato diritti di copyright esistenti di terzi. Qualora invocando tali diritti di proprietà terzi impedissero a Sattler in particolare la produzione e/o fornitura di siffatta merce, Sattler, senza essere obbligata a verificare la situazione giuridica, è autorizzata a sospendere ogni ulteriore attività al riguardo e pretendere il risarcimento di tale danno subito per colpa del committente. Il committente è obbligato a manlevare e tenere indenne Sattler da tutti i diritti di terzi in relazione a una violazione del diritto di proprietà ai sensi del para 1. 12. CONSERVAZIONE DI CAMPIONI E STAMPI Sattler conserva a titolo gratuito campioni, stampi e attrezzi che si trovano in suo possesso – a prescindere da eventuali diritti di proprietà esistenti del committente – al massimo per un anno dall’ultima lavorazione effettuata con lo stampo o l’attrezzo. Manutenzione e cura rimangono a carico del committente. La responsabilità di Sattler durante questo periodo è limitata al caso di dolo e colpa grave evidente. 13. FORO COMPETENTE Per tutte le controversie derivanti dal rapporto d’affari è eletto unico foro competente il Tribunale di Graz. 14. DIRITTO APPLICABILE Il rapporto d’affari è soggetto al diritto austriaco con esclusione delle sue norme di rinvio e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili. 15. CLAUSOLA LIBERATORIA Qualora singole disposizioni delle presenti Condizioni generali di vendita e fornitura dovessero essere o divenire interamente o in parte non inerenti l’oggetto contrattuale o interamente o in parte inefficaci, nulle o impugnabili, ciò non pregiudica l’efficacia delle altre disposizioni o del contratto stesso. La disposizione in questione dovrà quindi nel rispetto delle condizioni giuridicamente vincolanti essere sostituita con una efficace, che si avvicini il più possibile al senso e allo scopo economico inteso dalla disposizione inefficace, nulla o impugnabile. Analogamente per un’eventuale lacuna normativa. Aggiornamento Giunio 2014
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