N. 10101/2014 REG.PROV.COLL. N. 11277/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11277 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Soc Olicar Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari, Giorgia I. Marin, con domicilio eletto presso Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta N.142; contro Soc Aeroporti di Roma Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Vinti, Angelo Buongiorno, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88; nei confronti di Soc Eugenio Ciotola Spa, in proprio ed in qualità di mandataria dell’Ati con Soc Na.Gest Global Service Srl rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; Soc Sof Spa, in proprio e quale capogruppo dell’ATI costituenda con CNS-Consorzio Nazionale Servizi- Soc. Cooperativa, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Bonechi, Antonello Zucconi, con domicilio eletto presso Antonello Zucconi in Roma, via Avezzana N. 51; per l'annullamento, previa sospensiva a. del provvedimento, comunicato ad Olicar S.p.a. con lettera prot. A006778 del 22/10/2013, con il quale Aeroporti di Roma S.p.A. ha definitivamente aggiudicato all'ATI Eugenio Ciotola S.p.A - Na.Gest. Global Service S.r.l. l'appalto per l'affidamento triennale del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria programmata, riparazione guasti, modifiche, gestione tecnica su tutti gli impianti di condizionamento, riscaldamento, vapore, aria compressa, ventilazione, idrico sanitario antincendio e trattamento acqua dell'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, nonché il provvedimento di aggiudicazione provvisoria; b. della graduatoria formatasi ad esito della seduta del 24/07/2013, relativamente alla collocazione al primo ed al secondo posto in graduatoria rispettivamente dell'ATI Eugenio Ciotola S.p.A - Na.Gest. Global Service S.r.l. e dell'ATI SOF S.p.A. - CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.; c. della Relazione sulla verifica di congruità, con la quale le offerte dell'ATI prima e seconda classificata sono state ritenute congrue anziché anomale; d. del provvedimento con il quale Aeroporti di Roma S.p.A. ha ritenuto congrue le offerte dell'ATI prima e seconda classificata in luogo di escluderle per anomalia delle offerte; e. del provvedimento di nomina della commissione giudicatrice del 26/06/2012; f. delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche e del relativo verbale dell' 11/07/2013; g. sotto altro profilo, delle operazioni di verifica dell'anomalia delle offerte e della relativa Relazione sulla verifica di congruità; h. di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso con i precedenti, con particolare riferimento, ove occorrer possa, al bando di gara, alla Lettera di Invito ed al Capitolato Tecnico e Speciale; per la declaratoria dell'inefficacia del contratto, ove nelle more sottoscritto, e del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione ed a subentrare nel contratto medesimo; per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per equivalente, nell'ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Aeroporti di Roma Spa e di Soc Eugenio Ciotola Spa e di Soc Sof Spa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con bando spedito per la pubblicazione in G.U.U.E. in data 12/04/2013, Aeroporti di Roma S.p.A. indiceva una procedura ristretta telematica per l'affidamento triennale del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria programmata, riparazione guasti, modifiche, gestione tecnica su tutti gli impianti di condizionamento, riscaldamento, vapore, aria compressa, ventilazione, idrico sanitario antincendio e trattamento acqua dell'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino. L'importo complessivo dell'appalto era pari a € 11.722.094, cosi articolato: 1) importo a base d'asta pari ad € 11.398.380; 2) € 323.714, non soggetto a ribasso, per oneri di sicurezza. Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Olicar S.p.a., gestore uscente del servizio oggetto di appalto, presentava la relativa domanda di partecipazione ad esito della quale ¬ superata la fase di prequalifica ¬ riceveva da ADR la lettera di invito per la presentazione, entro la data del 25/06/2013, della propria offerta. In data 26/06/2013, ADR provvedeva alla nomina della Commissione giudicatrice e, il giorno stesso, si teneva la seduta pubblica per l'apertura delle buste digitali contenenti la documentazione amministrativa presentata da nove concorrenti, solo sette dei quali risultavano aver caricato tempestivamente la propria offerta. Esperita la fase di valutazione delle proposte tecniche, veniva convocata in data 11/07/2013 nuova seduta pubblica nella quale ciascun Commissario provvedeva alla compilazione delle schede per il "confronto a coppie" ai sensi della Lettera di Invito, allegate al verbale della seduta. Il punteggio tecnico totale conseguito da Olicar risultava pari al punteggio massimo di 25, l'ATI Eugenio Ciotola e l'ATI SOF conseguivano rispettivamente un punteggio totale di 23,762 e 6,29. Il giorno 24/07/2013 aveva quindi luogo la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche caricate dai concorrenti sul Portale acquisti ADR ed espresse in termini di ribasso percentuale. Applicata la formula prevista nella Lettera di Invito, risultava quanto segue: Olicar: 42,212 (ribasso 14,96%) ATI Eugenio Ciotola: 75,00 (ribasso 26,58%) ATI SOF: 70,489 (ribasso 24,9814%) Il punteggio finale, dato dalla somma del punteggio per la parte tecnica ed economica, determinava la seguente graduatoria: 1. ATI Eugenio Ciotola: 23,762+75,00 = 98,762 2. ATI SOF: 6,290+70,489 = 76,779 3. Olicar: 25,0+42,212 = 67,212 L'ATI Ciotola veniva pertanto individuata come offerta economicamente più vantaggiosa. Sussistendo i presupposti per la verifica obbligatoria dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 86, comma 2, d.lgs. 163/2006, la Commissione verbalizzava che si sarebbe proceduto alla verifica di congruità dell'offerta, con riserva di sottoporre a verifica anche le ulteriori offerte pervenute. Ed infatti, con lettere prot. AA005067 e AA005066 del 30/07/2013, ADR provvedeva a richiedere all'ATI prima e seconda classificata la presentazione, entro il 20/08/2013, di una relazione contenete i giustificativi dell'offerta, con particolare riferimento alle voci specificate nella richiesta. Con successiva comunicazione prot. A006099 del 20/09/2013, ADR procedeva a richiedere all'ATI Ciotola ulteriori precisazioni ai sensi dell'art. 88, comma 1-bis, d.lgs. 163/2006, da presentare entro il 26/09/2013. Ad esito della verifica di anomalia, veniva predisposta apposita Relazione sulla verifica di congruità, con la quale ADR concludeva come segue: "si ritiene che l'offerta della costituenda A.T.I. Eugenio Ciotola/Na. Gest., pur presentando margini di remuneratività piuttosto modesti (ca. 1,7% rispetto al complesso dei costi), debba essere ritenuta accettabile, non potendo essere considerata nel suo complesso anormalmente bassa rispetto alla prestazione richiesta; per effetto di tale valutazione, considerata anche la modesta differenza tra i ribassi proposti dalle costituende A.T.I. classificatesi ai primi due posti, le citate funzioni ADR ritengono che i giustificativi forniti dalla costituenda ATI SOF/CNS, apparsi già ad un primo esame sostanzialmente accettabili, non necessitino di ulteriori approfondimenti". Con nota del 22/10/2013, Olicar veniva quindi informata da ADR dell'aggiudicazione definitiva a favore all'effettuazione di tutti gli accertamenti di legge. dell'ATI Ciotola, subordinata La ricorrente affida il ricorso principale ai seguenti motivi di diritto: - Sulla necessaria esclusione dell'ATI aggiudicataria definitiva Eugenio Ciotola S.p.A. - Na.Gest Global Service S.r.l. per anomalia dell'offerta: Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 163/2006, con particolare riferimento agli artt. 83, 86, 87, 88. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria e motivazione, illogicità ed ingiustizia manifeste; - Sulla necessaria esclusione dell'ATI seconda classificata SOF S.p.A. - CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. per anomalia dell'offerta. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 163/2006, con particolare riferimento agli artt. 83, 86, 87, 88. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria e motivazione, illogicità ed ingiustizia manifeste; - in via subordinata, deduce violazione degli arti 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 163/2006, con particolare riferimento agli artt. 83, 84, 86, 87, 88. Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 207/2010, con particolare riferimento agli artt. 120 e 121, 282. Violazione della lettera di invito (art. 6). Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria e motivazione, illogicità ed ingiustizia manifeste. Incompetenza. Con ordinanza cautelare n. 493/2014 è stata fissata l’udienza pubblica al 8 luglio 2014. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del d.lgs. 163/2006, con particolare riferimento agli artt. 6, 42 e 48. Violazione e falsa applicazione del bando di gara, della Lettera di invito, del CSA e del Capitolato Tecnico. Violazione dei principi comunitari in materia di affidamento dei contratti pubblici di cui alla Direttiva 2004/17/CE, con particolare riferimento alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale per la selezione del contraente. Violazione dell'art. 21 nonies 1. 241/1990. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza dì istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifeste. Con ordinanza cautelare n. 1495/2014 è stata respinta la successiva istanza cautelare autonomamente presentata dalla ricorrente. Le parti si sono costituite ed hanno presentato memorie, documenti, repliche e memorie conclusionali. Nella pubblica udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO Con il primo motivo di diritto sostiene in sintesi la ricorrente che la valutazione dell’anomalia condotta dalla commissione di gara non sia stata correttamente svolta in quanto: 1) l'ATI Aggiudicataria avrebbe omesso di esporre i costi relativi ad un'attività manutentiva prevista nel Piano di Manutenzione allegato al CSA che - ove correttamente previsti e valorizzati – avrebbero determinato l'insostenibilità della proposta economica formulata, con conseguente necessaria esclusione dalla gara; 2) la pulizia dei fan-coil doveva essere eseguita ogni 15 giorni, mentre una volta ogni due anni doveva essere eseguita la bonifica microbiologica di tutti i fan-coil. Come specificato nel Piano di Manutenzione ¬Vincoli minimi il personale impiegato non poteva essere quello che svolge il normale servizio di conduzione. Nel progetto tecnico dell'offerente non vi sarebbe alcun riferimento all'impiego di personale dedicato allo svolgimento delle attività notturne necessarie all'esecuzione delle manutenzioni sopra indicate per i fan-coil; né nei giustificativi presentati in sede di verifica di anomalia sarebbe contenuto alcun riferimento all'esecuzione delle attività di manutenzione notturne (e per altro diurne) richieste dal CSA sui fan-coil, questo sia come riferimenti prestazionali, sia e soprattutto economici. Ritiene il Collegio quanto segue. Innanzitutto è bene ricordare che, in tema di sindacato del Giudice Amministrativo sulle attività di valutazione della congruità delle offerte individuate come anormalmente basse, la giurisprudenza amministrativa, cui questo Collegio ritiene di dover aderire, ha chiarito i limiti posti a tutela delle scelte rimesse all'Amministrazione nei seguenti termini: "il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, che renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta. Di conseguenza il Giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, che costituirebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della P.A.; ed anche l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il Giudice di legittimità può intervenire, fermo restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione" (Cons. Stato, Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781; Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 2013, n. 4761; Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2013 n. 974). A tal proposito non si ravvisano evidenti e macroscopici vizi nella valutazione della congruità delle offerte presentate ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, la lettura della lex specialis di gara fornita dalla ricorrente non è convincente, posto che essa non tiene conto dell’Allegato B al Capitolato Speciale - Piano minimo di Conduzione e Presidio. L'attribuzione della manutenzione programmata al Presidio 1 e l'inserimento all'interno di tale attività anche della prestazione di sostituzione e pulizia dei filtri rende evidente il rispetto delle prescrizioni di gara per quelle offerte che non hanno riportato un numero di personale inferiore al minimo inderogabile previsto nella Tabella riepilogativa dell'Allegato B. La Tabella impone un numero di addetti pari a 8 nelle ore diurne (06:00 — 22:00) e 2 in quelle notturne (22:00 — 06:00) ed in effetti la composizione dell'offerta dell'aggiudicataria rispetta tale requisito minimo, come dimostrato dalla Tabella 4 riportata nelle giustificazioni presentate dal RTI Ciotola. Il costo del personale presentato dall'aggiudicataria tiene quindi conto anche del servizio di sostituzione e pulizia dei filtri. D'altro canto, la lettura dell'Allegato C offerta dalla Olicar non appare convincente neppure sotto il profilo testuale, poiché lo stesso non prevede affatto che la sostituzione dei filtri venga realizzata ogni quindici giorni e solo di notte, bensì annualmente e solo in alcuni particolari ambiti dell'aeroporto. Per l'attività di pulizia invece non sono previsti limiti di orario, né tali limiti riguardano le altre parti dell'aeroporto. Con il secondo motivo di diritto sostiene la ricorrente sulla necessaria esclusione dell'ATI seconda classificata SOF S.p.A. - CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. per anomalia dell'offerta che anche in questo caso, l'ATI non avrebbe indicato, nell'organizzazione complessiva di cantiere, il personale necessario all'esecuzione della manutenzione dei fan-coil. Anche questa censura è infondata per le motivazioni esposte sopra. Subordinatamente al mancato accoglimento dei motivi che precedono, deduce la ricorrente, in sintesi (i) che la commissione giudicatrice sarebbe stata costituita in violazione dell'art. 84, co. 2, D.Lgs. n. 163/2006, (ii) che la commissione avrebbe agito illegittimamente ricorrendo all'ausilio di soggetti esterni e (iii) che il R.U.P. non avrebbe rispettato i propri compiti nella fase di valutazione delle offerte anomale. In particolare, deduce violazione degli arti 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 163/2006, con particolare riferimento agli artt. 83, 84, 86, 87, 88. Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 207/2010, con particolare riferimento agli artt. 120 e 121, 282. Violazione della lettera di invito (art. 6). Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria e motivazione, illogicità ed ingiustizia manifeste. Incompetenza. In primo luogo sostiene la ricorrente che la commissione giudicatrice avrebbe dovuto nel caso di specie essere selezionata avendo cura di includere, in ossequio al dato normativo di cui all'art. 84, comma 2, d.lgs. 163/2006, esclusivamente soggetti effettivamente esperti nel settore delle manutenzioni integrate, ingegneria impiantistica, informatica gestionale. In particolare, il Presidente, ing. Stefano Antonio Donnarumma, è il Direttore "Airport Management" di Aeroporti di Roma S.p.A.; il dott. Andrea Francesco Orsa è il Direttore "Real Estate"; il dott. avv. Antonio Sanna è il Direttore "Legale e Societario". Dei tre commissari, secondo la ricorrente, solo il Presidente e il dott. Orsa sarebbero in possesso della necessaria competenza tale da consentire di riconoscergli la qualifica di esperto a norma dell'art. 84. La censura è infondata poto che la giurisprudenza ha ormai ampiamente chiarito che il requisito dell'esperienza "nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto" richiesto dall'art. 84 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per i componenti delle commissioni di gara deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze sovente richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, tenendo conto della professionalità (non è detto solo strettamente tecnico-settoriale) di volta in volta implicata dagli specifici criteri di valutazione la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis. L'art. 84 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 non può ritenersi violato nel caso in cui la commissione di gara non sia esclusivamente composta da tecnici esperti "nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto", essendo di regola sufficiente che i tecnici dello specifico settore rappresentino la maggioranza (e non la totalità) dei componenti della commissione (Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6701); non è necessario, pertanto, che l'esperienza professionale di ciascun componente della commissione copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la commissione, unitariamente considerata, che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della P.A. Ai fini della legittimità della composizione delle commissioni di gara è comunque sufficiente che la maggioranza dei membri sia composta di soggetti forniti di competenze "specifiche" rispetto all'oggetto della gara stessa" . Nel caso di specie la commissione era composta da un Presidente sicuramente qualificabile come tecnico e avente competenza specifica e diretta in ambito di gestione delle infrastrutture aeroportuali, da un membro con esperienza acquista nell'ambito del settore immobiliare aeroportuale e infine da un membro (il solo di cui la ricorrente si duole) sicuramente qualificato sotto il profilo professionale e esperto in settori come la gestione legale dell'intera vita societaria dell'odierna resistente, che è soggetto gestore dell'infrastruttura aeroportuale. L'Avv. Sanna, oltre ad essere Direttore del Settore Legale e Societario, è infatti General Counsel e Segretario del Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Roma S.p.A.; non vi è quindi dubbio che lo stesso sovrintenda e coordini l'intera gamma delle funzioni aziendali e che abbia pertanto acquisito la necessaria esperienza nei riguardi delle stesse. La commissione poteva quindi contare su soggetti dotati tutti di esperienza. In secondo luogo, sostiene la ricorrente che la Commissione giudicatrice si è fatta illegittimamente supportare nell'attività di valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti da tre soggetti esterni. Anche per ciò che attiene tale profilo, la censura è infondata posto che la giurisprudenza amministrativa, cui questo Collegio ritiene di dover aderire, ha evidenziato che "la presenza di esperti esterni in seno alla commissione giudicatrice di una gara pubblica di appalto concorso può ritenersi legittima ove i soggetti in questione si siano limitati a prestare attività di consulenza e di assistenza professionale all'organo collegiale. Di converso, la violazione del principio di perfetta collegialità delle sedute della commissione di gara… sussiste solo quando gli esperti esterni alla commissione abbiano operato come veri e propri componenti della stessa, partecipando a tutte le sedute, incluse quelle riservate, pur non avendo titolo a prendervi parte" (T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. III, 29 aprile 2008, n. 3577; Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2008, n. 6765; Cons. Stato, Sez. III, ord. 17 ottobre 2013, n. 4114; T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. IIIquater, 18 maggio 2010, n. 11999); "il divieto di integrazione della commissione giudicatrice di una gara pubblica con soggetti estranei deve intendersi limitato alla delegazione delle operazioni di gara propriamente valutative, quali la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte, con la conseguenza che detto divieto non si attaglia al caso di partecipazione dell'estraneo ai lavori dell'organo collegiale con compiti di mera generica consulenza" (Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2009, n. 2715). In terzo luogo sostiene la ricorrente, sempre in via subordinata rispetto ai motivi di ricorso volti all'esclusione delle prime due concorrenti della graduatoria, che l'intera operazione di valutazione delle offerte individuate come anomale sia illegittima poiché il R.U.P. non avrebbe proceduto direttamente e in prima persona alla stessa, rimettendosi invece ad altri organi della Stazione Appaltante. Anche questa censura è infondata posto che, come sostenuto anche dal Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2012, n. 36, il legislatore ha rimesso al R.U.P. ogni valutazione innanzi tutto in ordine al soggetto cui affidare la verifica, non escludendo che, a seconda dei casi, possa ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici e organismi della stazione appaltante, o invece concludere nel senso della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice anche per la fase di verifica dell’anomalia delle offerte. Conclusivamente, il ricorso principale deve essere respinto in quanto infondato. Deve del pari respingersi l’istanza risarcitoria per mancanza di danno ingiusto ex art. 2.043 c.c. Con motivi aggiunti di ricorso la ricorrente ha dedotto la irregolarità dell'offerta aggiudicataria per ciò che attiene al requisito tecnico relativo all'aver svolto un servizio analogo di conduzione e manutenzione su un sito assimilabile a quello de quo. Il ricorso per motivi aggiunti è improcedibile per carenza di interesse, in quanto, respinto il ricorso principale, la ricorrente, terza in graduatoria, non potrebbe ambire alla soddisfazione della pretesa sostanziale. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara improcedibile per carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio e 18 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Daniele, Presidente Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore Anna Maria Verlengia, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 01/10/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
© Copyright 2024 ExpyDoc