LE PENSIONI 2014

LE PENSIONI
2014
Importi aggiornati e limiti di reddito per le
prestazioni sociali e assistenziali
Aggiornato febbraio 2014
1
Sommario
Gli importi delle pensioni dal 1 gennaio 2014 e limiti di reddito per alcune prestazioni sociali .............................................. 3
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2014 ........................................................................................................................... 5
Periodicità di pagamento delle pensioni .................................................................................................................................... 8
Limiti di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni .................................................................................................. 10
Assegni di invalidità INPS .......................................................................................................................................................... 13
CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO ......................................................................... 14
ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA’ ................................... 15
PENSIONE DI REVERSIBILITA’ INPS, INPDAP ............................................................................................................................. 18
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO ......................................................................... 21
ASSEGNO SOCIALE..................................................................................................................................................................... 25
Assegni sociali in trasformazione ............................................................................................................................................. 29
LE PENSIONI E INDENNITA’ CIVILI ASSISTENZIALI .................................................................................................................... 30
Importante messaggio INPS n. 20966 del 24 dicembre 2013 .................................................................................................. 34
IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE ................................................................................................................................................ 36
Di seguito si riportano i 4 allegati con i limiti di reddito .......................................................................................................... 43
Imposta sul reddito delle persone fisiche ................................................................................................................................ 52
Raccolta messaggi INPS............................................................................................................................................................. 63
2
GLI IMPORTI DELLE PENSIONI DAL 1 GENNAIO 2014 E LIMITI DI REDDITO PER ALCUNE
PRESTAZIONI SOCIALI
Valori mensili e annuali definitivi per l’anno 2013
Con nota dell’ ISTAT il valore definito per l’anno 2013 è pari al 3%, era stato attribuito un aumento provvisorio
(dal 1/1/2013) del 3%, pertanto sulla pensione di gennaio 2014 non verrà concesso nessun conguaglio a favore
dei pensionati
Valori mensili e annuali definitivi per l’anno 2013
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2013
Valori definitivi
TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI
Decorrenza
Trattamenti
minimi
Assegni
pensioni
lavoratori
vitalizi
dipendenti e autonomi
Pensioni sociali
Assegni sociali
1° gennaio 2013
495,43
282,40
364,51
442,30
IMPORTI ANNUI
6.440,59
3.671,20
4.738,63
5.749,90
AUMENTI PER COSTO VITA
aumento del 3,0 %
Dal 1° gennaio 2013
aumento
fino
raggiungimento del
massimo della fascia
fino a € 1.443,00
oltre € 1.443,00 e fino a € 1.486,29
al
limite viene garantito l’importo di
Nessun aumento
€ 1.486,29
oltre € 1.486,29
Le norme della perequazione automatica
La rivalutazione delle pensioni negli anni 2012 e 2013
Con il comma 25 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) viene abrogato l’art. 18,
comma 3 della legge n. 111/2011 che aveva ridotto la perequazione automatica delle pensioni di importo
superiore a 5 volte il trattamento minimo. Contemporaneamente viene previsto, peggiorando la norma
3
abrogata, che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione delle pensioni è limitata esclusivamente ai trattamenti di
importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS.
Per salvaguardare le pensioni di importo compreso tra 3 volte l’importo del trattamento minimo e il medesimo
importo incrementato della rivalutazione automatica viene disposto che in tal caso la rivalutazione automatica è
attribuita fino a concorrenza del predetto limite di 3 volte il trattamento minimo incrementato con la
perequazione.
4
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2014
Valori provvisori
TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI
Decorrenza
Trattamenti
minimi
pensioni
lavoratori Assegni vitalizi
dipendenti e autonomi
Pensioni sociali
Assegni sociali
1° gennaio 2014
501,38
285,79
368,89
447,61
IMPORTI ANNUI
6.517,94
3.715,27
4.795,57
5.818,93
AUMENTI PER COSTO VITA – (senza fasce e nessun limite)
Fino a 3 volte il TM 1,2 %
fino a € 1.486,29
oltre € 1.486,29 e fino a
Fascia di Garanzia *
€ 1.488,06
garantiti 1.504,13
Oltre 3 e fino a 4
1,08 %
volte il TM
oltre € 1.486,29 e fino a
€ 1.981,72
oltre € 1.981,72 e fino a
Fascia di Garanzia *
€ 1.985,25
Dal 1° gennaio
2014:
garantiti 2.003,12
Oltre 4 e fino a 5
0,90 %
volte il TM
oltre € 1.981,72 e fino a
€ 2.477,15
oltre € 2.477,15 e fino a
Fascia di Garanzia*
€ 2.484,53 garantiti 2.499,44
Oltre 5 e fino a 6
0,60 %
volte il TM
oltre € 2.477,15 e fino a
€ 2.972,58
Oltre a
Importo fisso
Aumento di 17,84
€ 2. 972,58
5
* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il
risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.
Questa è la tabella utilizzata nella rivalutazione provvisoria per il 2014
Dopo l’approvazione della legge di stabilità (n. 147/2013) avremo le seguenti dinamiche (testo di legge)
483. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il
trattamento minimoINPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento
all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque
volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione
automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e
2016, per I trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non e' riconosciuta con
riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1
6
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo e' soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le
medesime finalita'» sono soppresse.
l’interpretazione logica e corretta:
- per le pensioni d’importo superiore a 5 minimi e fino a 6 minimi + 0,60%. Pertanto una pensione pari a 6 volte il
minimo INPS (euro 2.972,58) diventa di euro 2.990,42 (+ 17,84 euro);
-per le pensioni d’importo superiore a 6 minimi + 0,48% fino all’importo di 6 minimi. Pertanto una pensione pari
a 6 volte il minimo INPS (euro 2.972,58) diventa di euro 2.986,85 (+ 14,27 euro);
- alle pensioni d’importo poco superiore a 6 volte il minimo INPS deve essere attribuito il più favorevole
aumento tra quello derivante dall’incremento fino a euro 2.990,42 e 14,27.
In sostanza: una pensione di euro 2.972,59 deve aver l’incremento di euro 17,83 ; una pensione di euro 2.972,72
deve aver l’incremento di euro 17,70; una pensione di euro 2.973,32 deve aver l’incremento di euro 17,10 ; una
pensione di euro 2.974,00 deve aver l’incremento di euro 16,42 ; una pensione di euro 2.975,00 deve aver
l’incremento di euro 15,42; una pensione di euro 2.976,00 deve aver l’incremento di euro 14,42 ; una pensione
di euro 2.976,15 deve aver l’incremento di euro 14,27 ; a tutte le pensioni d’importo superiore a euro 2.976,15
deve essere garantito l’aumento di euro 14,27
Attenzione: non compete alcun aumento di perequazione automatica sugli assegni straordinari di sostegno al
reddito – VOCRE- VOCOOP e le ISOPENSIONI -VOESO (circolare INPS n. 7/2014).
7
PERIODICITÀ DI PAGAMENTO DELLE PENSIONI
La delibera n. 350 prevede che i pagamenti di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, sono effettuati in rate annuali
anticipate e che i pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento fino al quindici per cento del
trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.
La delibera prevede inoltre che i limiti mensili così determinati devono essere arrotondati alle 10.000 lire per
difetto; considerato che 10.000 lire corrispondono a 5,16 euro, si considera un arrotondamento a 5,00 euro, per
difetto.
L’importo del trattamento minimo a gennaio 2014 (con la perequazione provvisoria dello 1,2%) è pari a euro
501,38. Il corrispondente due per cento è pari a euro 10,0276 da arrotondare a euro 10,00, mentre il
corrispondente quindici per cento è pari a euro 75,2070 da arrotondare a euro 75,00.
Viene, quindi, disposto il pagamento annuale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso
soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 10,00 euro.
Deve essere disposto il pagamento semestrale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso
soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 75,00 euro.
Viene disposto il pagamento mensile in tutti gli altri casi.
Attribuzione della perequazione – Gestione ex INPDAP – con l’indennità integrativa speciale
Per le pensioni erogate dalla Gestione Dipendenti Pubblici, nei casi in cui l’indennità integrativa speciale sia
corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia del
trattamento complessivo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica di cui sopra, il
trattamento pensionistico è stato considerato complessivamente, ovvero comprensivo dell’indennità integrativa
speciale.
In merito alle modalità di attuazione delle disposizioni sopra riportate si fa presente che sarà presa in
considerazione la rata mensile di pensione in pagamento al 31 dicembre 2013, comprensiva anche dell’indennità
integrativa speciale.
Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a € 1.486,29 sarà incrementato soltanto
l’importo mensile della voce pensione mentre la misura dell’indennità integrativa speciale resterà invariata a
quella spettante al 31 dicembre 2013.
Per effetto dell’applicazione delle suindicate percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura
mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2014 sarà elevata a € 767,83; l’importo della stessa
indennità annessa alla 13^ mensilità sarà determinato per l’anno 2014 e in € 747,83.
8
Per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2013 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa
speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione
annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.
Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per
effetto dell’art. 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’art. 1,
comma 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 o al 31 dicembre 2011 per effetto dell’art. 24, comma 25 della
legge n. 214 del 22 dicembre 2011, tali blocchi restano confermati.
Si conferma che anche per l’anno 2014, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione dipendenti
pubblici, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha
provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. “principale”
e “secondaria” attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale.
9
LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638
Limite di reddito annuale personale
PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994
Anno
Limiti
di
reddito
Limiti
di
reddito
Limiti di reddito personale (*) che consente
personale che consente
personale che esclude
l’integrazione al minimo totale o parziale a
l’integrazione al minimo
l’integrazione al minimo
seconda dell’importo a calcolo della pensione
intero
2013
Oltre € 12.881,18
Fino a € 6.440,59
Oltre € 6.440,59 fino a 12.881,18
2014
Oltre € 13.035,88
Fino a € 6.517,94
Oltre € 6.517,94 fino a 13.035,88
Attenzione: chi supera il limite di reddito individuale non ha diritto al TM, anche se non supera l’eventuale
limite coniugale
Limite di reddito annuale coniugale
PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994
Anno
Limiti di reddito coniugale
Limiti
di
reddito
che
consentono
coniugale che escludono
l’integrazione al minimo
l’integrazione al minimo
intero
Limiti di reddito coniugale (*) che
consentono l’integrazione al minimo totale o
parziale a seconda dell’importo a calcolo
della pensione
2013
Oltre € 25.762,36
Fino a € 19.321,77
Da € 19.321,77 fino a 25.762,36
2014
Oltre € 26.071,76
Fino a € 19.553,82
Da € 19.553,82 fino a 26.071,76
10
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed
effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un
importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo
mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4
volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
(*) Quando il reddito si colloca in fascia intermedia, tra i valori indicati, sulla pensione spetterà una quota di
integrazione fino al limite massimo della fascia. L'importo della pensione in pagamento potrà essere pari
all'importo del T.M. o parzialmente integrata in base all'importo a calcolo della pensione stessa (adeguata).
Nota di approfondimento
Tabella importi TM INPS dal 2007 al 2014
Decorrenza
importo mensile
importo annuo
1/1/2007
€. 436,14
€. 5.669,82
1/1/2008
€. 443,56
€. 5.766,28
1/1/2009
€.
458,20
€. 5.956,60
1/1/2010
€.
460,97
€. 5.992,61
1/1/2011
€.
468,35
€. 6.088,55
1/1/2012
€.
481,00
€. 6.253,00
1/1/2013
€. 495,43
€. 6.440,59
1/1/2014
€. 501,38
€. 6.517,94
Il trattamento minimo è un’integrazione che lo Stato, tramite l’INPS o altro Ente Previdenziale, corrisponde al
pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi versati nell’arco della vita lavorativa, è di
importo inferiore alla quota della pensione minima in vigore nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti,
norma regolamentata dal 1/10/1983 dalla legge 638.
Sono escluse dal diritto all’integrazione al TM:
• le pensioni supplementari;
11
• le pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo (per i soggetti che hanno iniziato a versare
contribuzione solo a partire dal 1/1/1996 e per gli optanti al sistema contributivo);
• gli assegni di invalidità hanno diritto ad una particolare integrazione al trattamento minimo (l’integrazione
mensile non può superare l’importo dell’assegno sociale, non opera il criterio della cristallizzazione e in caso di
superamento dei limiti di reddito la pensione deve essere ricalcolata anno per anno).
12
ASSEGNI DI INVALIDITÀ INPS
INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D’INVALIDITA’
articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222
LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L’INTEGRAZIONE DEGLI
ASSEGNI DI INVALIDITA’
Anno
Pensionato solo
Pensionato coniugato
2013
Oltre € 11.499,80
Oltre € 17.249,70
2014
Oltre € 11.637,86
Oltre € 17.456,79
NOTE DI APPROFONDIMENTO
• Il massimo dell’integrazione spettante è pari dal 1/1/96 all’importo mensile dell’assegno sociale e fino al
limite massimo dell’importo del trattamento minimo Inps.
• Per chi non supera il limite di reddito l’integrazione spetta sempre per intero e non fino a concorrenza del
limite stesso.
• A differenza dell’integrazione al T.M., previsto dall’art. 6 della L. 638/83, nel computo dei redditi si deve
sempre tenere conto dei redditi soggetti ad IRPEF, ma si deve valutare anche il TFR o le relative anticipazioni, i
redditi a tassazione separata, escludendo solo il reddito della casa di abitazione (art. 1 c.4 della L. 222/84).
• Dal 1/1/95 l’importo dell’assegno di invalidità del richiedente non si valuta.
• Non è applicabile il criterio della “cristallizzazione”, in caso di superamento dei limiti di reddito, l’importo
della pensione deve essere ricalcolato anno per anno.
• Per le persone coniugate si verifica il solo limite di reddito coniugale, mai il reddito personale.
• Per le pensioni di inabilità (art. 2 L. 222/84) il diritto all’integrazione al T.M. va verificato in base alle norme
generali (art. 6 L. 638/83) verificando il limite di reddito personale e anche coniugale per le decorrenze
successive al 31.12.93.
• Agli assegni di invalidità o alle pensioni di inabilità liquidate esclusivamente con il calcolo contributivo non
viene garantita nessuna quota di integrazione al trattamento minimo (per il 2013/2014/2015: 65° anno e 3
mesi, possibilità di diritto all’assegno sociale INPS, se vengono rispettati i limiti di reddito personale e coniugale).
13
CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, c. 42, della legge n. 335/95 - Tabella G
TABELLA G
IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Anno
2013
2014
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione
Fino a € 25.762,36
Nessuna
oltre € 25.762,36 fino a € 32.202,95
25%
oltre € 32.202,95
50%
Fino a € 26.071,76
Nessuna
oltre € 26.071,76 fino a € 32.589,70
25%
oltre € 32.589,70
50%
NOTE DI APPROFONDIMENTO
Esiste una norma di salvaguardia nel caso in cui i redditi posseduti siano di poco superiori ai limiti di reddito
previsti dalla tabella G.
• Si devono valutare solo redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale e redditi d’impresa (al lordo
delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali).
• La tabella G è da applicare agli assegni di invalidità con decorrenza dal 1/8/1984, nei casi di superamento del
limite di reddito per le decorrenze anteriori al 1/9/95, si opera con il criterio della “cristallizzazione” dell’importo
in pagamento nel mese di agosto 95 e con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
• La norma di legge descritta per il cumulo cessa dalla data di trasformazione in pensione di vecchiaia.
• Dopo la decurtazione della quota per l’eventuale applicazione della tabella G, se l’importo della pensione
rimane superiore al T.M., devono applicarsi le norme generali sul cumulo “Pensione-lavoro”, in presenza di una
attività lavorativa.
• Le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell’art. 82 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 non
vanno indicate al fine dell’applicazione della tabella G (messaggio INPS n. 340/2003).
14
ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI
PENSIONATI DI INABILITA’
Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222
decorrenza
importo mensile
1.1.2012
Euro 510,83
1.7.2013
Euro 526,26
NOTE DI APPROFONDIMENTO
• Compete ai titolari di pensione di inabilità e viene erogato dall’INPS (msg. n. 23726/2009), è esportabile
all’estero.
• L’assegno viene erogato per 12 mensilità e non è reversibile. È incompatibile con l’analogo assegno liquidato a
norma del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali o analoga prestazione erogata da altro ente.
• L’assegno mensile non compete durante i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico di
pubblica amministrazione, o presso istituti di cura privati con retta a carico della pubblica amministrazione.
A decorrere dal 1° giugno 2005 l’assegno può essere corrisposto anche se il pensionato è residente in uno
Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia, resta in vigore l’inesportabilità nei confronti dei soggetti
residenti in Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera (circ. INPS n. 137/2006).
Pensione d’ inabilità dei pubblici dipendenti
In relazione alle norme che stabiliscono che la pensione di inabilità (legge n. 335/95) è incompatibile con lo
svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente e autonoma ovvero con l'iscrizione
negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi
professionali o con trattamenti a carico dell'Ago contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento
sostitutivo o integrativo della retribuzione, l'Inps ha dettato le proprie disposizioni operative precisando che le
Direzioni provinciali devono revocare i trattamenti pensionistici di inabilità ove sia accertata una contribuzione
connessa ad attività lavorativa autonoma o subordinata che si collochi in un arco temporale successivo alla
decorrenza della pensione di inabilità o in presenza dell'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi
nominativi di cui sopra (Inps, messaggio 16 dicembre 2013, n. 20590).
TABELLA DEL CUMULO LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO E ASSEGNO DI INVALIDITA’
15
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE NORME SUL CUMULO
DELLA PENSIONE O ASSEGNO DI INVALIDITA' CON LAVORO (DIPENDENTE O AUTONOMO)
Pensione/Assegno
Tipologia
di con decorrenza entro il 31/12/94
attività svolta
TRATTENUTA MISURA
Assegno di invalidità con decorrenza dal 1/1/1995
TRATTENUTA
MISURA
Operaio
Agricolo O.T.D NO
- O.T.I.
zero
NO
zero
DOMESTICO
zero
NO
zero
DIPENDENTE
NO
SI
(parziale)
50%
SI/parziale
quota eccedente T.M.
50% quota eccedente il T.M. (Nessuna
trattenuta in presenza di un contratto a
termine non superiore alle 50 giornate
nell'anno solare, se si supera tale limite
di gg, non opera la trattenuta solo in
presenza di un reddito complessivo non
superiore all'importo del TM annuo:
anno 2013 euro 6.440,59, anno 2014
euro 6.517,94 in questo ultimo caso non
rileva il numero delle giornate lavorate,
ma solo la quantità del reddito)
Nessuna trattenuta
30% quota eccedente il T.M e non oltre
il 30% del reddito (fino al 31/12/2000
era pari al 50% e solo fino a concorrenza
del reddito prodotto) , non viene
operata nessuna trattenuta se il reddito
complessivo al netto della contribuzione
INPS non supera l'importo del TM
annuo: anno 2013 euro 6.440,59, anno
2014 euro 6.517,94
AUTONOMO
NO
In presenza di
una pensione
o
assegno
liquidato con
una anzianità
contributiva
pari a 40 anni
(sono
validi
NO
in presenza di
qualsiasi
Nessuna
trattenuta
attività
dal 1/1/2001
autonoma
e
dipendente
SI/parziale
NO
in presenza di
Nessuna
qualsiasi attività
dal 1/1/2001
autonoma
e
dipendente
trattenuta
16
anche
i
contributi per
supplementi
liquidati )
Legenda:
TM
= Trattamento Minimo Inps
FPLD
=
Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti
c/o Inps
GGSS
=
Gestioni speciali Autonome - Art. - Com
- CD/CM c/o INPS
OTD
= Operaio agricolo a tempo determinato
OTI
=
Operaio
agricolo
indeterminato
a
tempo
17
PENSIONE DI REVERSIBILITA’ INPS, INPDAP
REQUISITI
Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:
almeno 780 contributi settimanali
almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti
previsti per l’assegno ordinario di invalidità).
Compete in caso di morte:
al coniuge superstite
al coniuge separato legalmente anche senza assegno alimentare
al coniuge separato legalmente anche per colpa (in presenza di assegno alimentare - circ. INPS n. 277/1989)
al coniuge divorziato in presenza di assegno divorzile (circ. INPS n. 132/2001)
ai figli minorenni
ai figli maggiorenni inabili e a carico alla data del decesso
ai figli maggiorenni studenti di scuola media o professionale fino a 21 anni
ai figli maggiorenni studenti universitari, per la durata del corso legale di laurea e non oltre i 26 anni
ai figli legittimi e legittimati
ai nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti purché a carico del defunto
ai genitori, in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, con almeno 65 anni di età, non titolari di pensione, e
a carico del defunto
IMPORTO EROGABILE
L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della
pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:
60%, solo coniuge (*);
70%, solo un figlio;
80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
18
15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.
N.B.: Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una
riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla di sciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia
contratto matrimonio ad un’età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a
20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni . La
decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.
Aliquota spettante al coniuge superstite
Tabella di riepilogo in presenza di particolari condizioni
Status personale del ex coniuge superstite Diritto
non risposato
alla pensione di reversibilità
Separato senza colpa
SI , in tutti i casi
Se separato con propria colpa
Si, se “titolare” dell’assegno alimentare stabilito dal Tribunale
Divorziato
Si, se “titolare” dell’assegno divorzile stabilito dal Tribunale
Si, come sopra e in concorrenza con l’altro coniuge superstite
Divorziato, da una persona che si è
risposata
( intervento del Giudice)
Convivente” more uxorio”
NO - sentenza C.C. 461/2000
Divorziato che si risposa
NO
19
Tabella dei diritti dell’ex coniuge titolare di assegno di divorzio (circ. INPS n. 132/2001)
Situazione
Diritto alla pensione di reversibilità
Solo ex coniuge
60% della pensione diretta del deceduto
Ex coniuge e coniuge
Il giudice assegna una quota di pensione ad entrambi, entro il tetto del 60%
Ex coniuge, coniuge e figli
I coniugi si dividono il 60% della pensione, ai figli va il restante 20% (un figlio) o
40% (due o più figli)
Ex coniuge si risposa
Perde il diritto alla pensione, richiedere la doppia annualità
Ex coniuge e coniuge: uno Chi si risposa perde la pensione e trasferisce la sua quota in capo all’altro
dei due si risposa
coniuge, chi si risposa deve fare la domanda della doppia annualità
Due ex coniugi e coniuge
Il giudice assegna le quote nel limite del 60%
Ex coniuge si risposa, poi
divorzia una seconda volta Non riacquista il diritto alla pensione
Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o
pensionati pubblici avente decorrenza dal 17 agosto 1995.
Per l’anno 2014 il limite di reddito per essere considerati “a carico”, ai fini della concessione del trattamento
pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici, è pari all’importo annuo di €
16.449,85.
Inoltre, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, vale
a dire siano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non
essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un’assistenza, il limite suindicato va
aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento, pari a € 526,26 mensili per 12 mensilità, pertanto il
limite complessivo è pari a euro 22.764,97.
Per gli aspetti relativi alla sussistenza delle condizioni economiche per il riconoscimento del diritto alla pensione
ai superstiti in favore dei figli maggiorenni inabili, nonché la condizione di convivenza e quella di non convivenza,
si rinvia a quanto disciplinato con nota operativa Inpdap n. 49/2008.
20
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
articolo 1, c. 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335
TABELLA F
IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Anno
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione
Fino a € 19.321,77
Nessuna
oltre € 19.321,77 fino a € 25.762,36
25%
oltre € 25.762,36 fino a € 32.202,95
40%
oltre € 32.202,95
50%
Fino a € 19.553,82
Nessuna
oltre € 19.553,82 fino a € 26.071,76
25%
oltre € 26.071,76 fino a € 32.589,70
40%
oltre € 32.589,70
50%
2013
2014
NOTE DI APPROFONDIMENTO
• Non si applica la tabella F quando nel nucleo superstite sono presenti da soli o con il genitore superstite figli
di minore età, studenti anche maggiorenni, inabili.
• Esiste una norma di salvaguardia (correttivo) nel caso in cui i redditi posseduti siano di poco superiori ai limiti
di reddito previsti dalla tabella F, in pratica il trattamento non può essere inferiore a quello che spetterebbe alla
stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti
quella nella quale il reddito posseduto si colloca.
• La tabella F è da applicare alla generalità delle pensioni ai superstiti, nei casi di superamento del limite di
reddito per le decorrenze anteriori al 1/9/95 si opera con il criterio della “cristallizzazione” dell’importo in
pagamento nel mese di agosto 95 e con riassorbimento sui futuri miglioramenti (escludendo i miglioramenti
delle cosiddette pensioni d’annata applicati dal 1/10/95 - Msg. Inps n. 27 del 6/10/95).
• La tabella F si applica anche a tutti i trattamenti di reversibilità dei fondi esclusivi e sostitutivi con esclusione
dei fondi esonerativi.
• In base all’articolo 73, comma 1 e articolo 78, commi 20 e 33, legge 388/2000 e articolo 1, comma 2, decreto
legge 346/2000 non sono più applicabili le norme previste dall’articolo 1 comma 43 della legge 335/95, pertanto
è totalmente cumulabile la pensione ai superstiti e la rendita INAIL, in conseguenza anche dello stesso originario
evento
invalidante.
21
MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
Modificato dall'articolo 69 c. 3 della legge 388/2000
Dal 60° anni di età
Dal 65° anno di età
euro 25,83
Euro 82,64
personale
coniugale
personale
coniugale
2013
6.776,38
12.526,28
7.514,91
13.264,81
2014
6.853,73
12.672,66
7.592,26
13.411,19
INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI (milione al mese)
Articolo 38 della legge 448/2001
Soggetti aventi diritto con particolari requisiti di età
pensionati con un’età pari o superiore a 70 anni (1)
pensionati con un’età pari o superiore a 60 anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi assoluti
titolari di pensione;
pensionati con un’età pari o superiore a 60 anni, che risultino titolari della pensione di inabilità di cui all’art. 2
della legge n. 222/84
diminuita di un anno ogni cinque anni di contribuzione accreditata: obbligatoria, figurativa, volontaria e da
riscatto; per un massimo di cinque anni di riduzione.
settimane di contribuzione
anni di riduzione età
Età dalla
l’aumento
fino a 129
0
70
da 130 fino a 389
1
69
da 390 fino a 649
2
68
da 650 fino a 909
3
67
da 910 fino a 1.169
4
66
da 1.170 in poi
5
65
quale
spetta
22
Tabella limiti di reddito personale e coniugale
INCREMENTO AL MILIONE – MAGGIORAZIONE SOCIALE
Importo mensile Limiti di reddito
Anno
Importo mensile massimo con
maggiorazione spettante
massimo
maggiorazione
Pensionato solo
Pensionato
coniugato
2013
136,44
8.214,31
13.964,21
631,87
2014
136,44
8.291,66
14.110,59
637,82
Redditi da valutare per il diritto alla maggiorazione
Ai fini della maggiorazione sociale si devono considerare i redditi di qualsiasi natura (compresa la pensione del
richiedente), compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, per quanto riguarda i redditi assoggettabili all’IRPEF vanno presi in considerazione quelli a tassazione
corrente e a tassazione separata, con esclusione della casa di abitazione e dei trattamenti di famiglia comunque
denominati.
Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.
L'INPS precisa nella circolare n. 44/2002 che in deroga al principio di cassa, non deve essere preso in
considerazione quanto eventualmente corrisposto al pensionato nell’anno considerato a titolo di arretrati della
maggiorazione sociale stessa.
Redditi da escludere
le pensioni di guerra;
le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
la casa di abitazione e le relative pertinenze;
i trattamenti di famiglia;
le indennità previste per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e dell'indennità di
comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge;
dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ( circolare
INPS n. 203/2000);
importo aggiuntivo previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari ad euro
154,94;
23
i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a
situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.
24
ASSEGNO SOCIALE
Per gli anni 2013/2014/2015 diritto scatta dal 65° anno e 3 mesi di età
Anno di maturazione
Età richiesta, già incrementata con gli indici di speranza di vita
dei requisiti
2013 – 2014 - 2015
65 anni e 3 mesi
2016 -2017
65 anni e 7 mesi
2018
66 anni e 7 mesi
ASSEGNO SOCIALE con decorrenza dal 1/1/2009
art. 20 c. 10 L. n. 133/2008
“ A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale di cui all’articolo 3, c. 6,della legge 8 agosto 1995, n. 335, è
corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno
10 anni nel territorio nazionale”.
Pertanto i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari con permesso di soggiorno CE per lungo-soggiornanti,
al momento della richiesta dell’assegno sociale, oltre a risiedere sul territorio nazionale, dovranno dimostrare di
aver risieduto in Italia, in passato, per almeno dieci anni consecutivi (temporalmente individuabili in qualsiasi
momento della vita prima della richiesta della prestazione).
La residenza effettiva, al pari del requisito economico, della cittadinanza o, per i cittadini extracomunitari o
comunitari, del possesso dell’idoneo titolo di soggiorno, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla
prestazione assistenziale.
Tale requisito si perfeziona con la dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia, assumendo rilevanza essenziale
il rapporto tra il soggetto richiedente la provvidenza ed il luogo.
Salvo che per gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dell’interessato, le sedi INPS
procederanno alla sospensione dell’assegno sociale in caso di permanenza all’estero per un periodo superiore
ad un mese.
Decorso un anno dalla sospensione dell’assegno sociale per i suesposti motivi, le sedi INPS competenti, previa
verifica del permanere di tale situazione, provvederanno a revocare il suddetto beneficio.
25
TITOLARI DI ASSEGNI SOCIALI RICOVERATI IN ISTITUTI O COMUNITA’
Qualora l’interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di Enti pubblici, l'assegno
sociale verrà ridotto sino ad un massimo del 50% (Circ. INPS n. 65/2003).
Nel caso in cui la retta presso i predetti istituti o comunità sia parzialmente a carico dell’interessato o dei suoi
familiari, l’assegno sociale viene corrisposto:
in misura intera, se l’importo della retta a carico dell’interessato o dei familiari risulta pari o superiore al 50%
dell’assegno sociale;
in misura ridotta del 25%, se l’importo della retta a carico dell’interessato o dei familiari risulta inferiore al 50%
dell’assegno sociale.
Tabella con i limiti di reddito
ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE
Pensionato non coniugato
Anno
Reddito
(RP)
annuo Importo
sociale
Pensionato coniugato
mensile
assegno Reddito
(RC)
annuo Importo
sociale
mensile
Zero
442,30
Zero
442,30
> 5.749,90
Zero
> 11.499,80
Zero
< 5.749,90
(5.749,90 – RP) / 13
< 11.499,80
(11.499,80 - RC) / 13
Zero
447,61
Zero
447,61
> 5.818,93
Zero
> 11.637,86
Zero
< 5.818,93
(5.818,93 – RP) / 13
< 11.637,86
(11.637,86 - RC) / 13
assegno
2013
2014
NOTE DI APPROFONDIMENTO
26
✔ IMPORTANTE: a differenza di quanto avveniva per la vecchia pensione sociale, l’assegno sociale compete
anche nel caso in cui il richiedente abbia un reddito personale superiore al limite individuale, ma inferire al
limite coniugale previsto dalla legge, in sintesi: se la persona è coniugata occorre fare riferimento
esclusivamente ai limiti previsti per richiedente coniugato, non essendo necessario il rispetto anche del limite di
reddito individuale, l’AS è compatibile (ovviamente nel rispetto dei limiti di legge) con gli altri trattamenti
previdenziali di cui può godere il pensionato.
Tabelle dei redditi da valutare e da escludere
Redditi da valutare:
- redditi assoggettabili all’IRPEF al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
- redditi esenti da imposte quali, prestazioni assistenziali erogate dallo Stato (pensione di invalidità civile, cieco
civile, sordomuto, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall’Inail, pensioni privilegiate ordinarie
tabellari per infermità contratte il servizio militare di leva, ecc.;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva quali: interessi postali e
bancari, interessi sui BOT, CCT, ecc.;
- assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
- reddito esente: vouchers prestazioni occasionali - Dlgs n. 276/2003.
Redditi da escludere:
- trattamenti di fine rapporto comunque denominati e sue anticipazioni;
- competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- l’importo del proprio assegno sociale (va invece valutato quello del coniuge);
- reddito della casa di abitazione e relative pertinenze e i trattamenti di famiglia;
- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- 1/3 dell’importo della pensione liquidata esclusivamente secondo il sistema contributivo;
-le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
-le indennità di comunicazione per i sordomuti.
27
Maggiorazione sociale agli assegni sociali
Dal 65° anni di età
Dal 70° anno di età *
euro 12,92
Euro 189,57 (2013) Euro 190,21 (2014)
personale
coniugale
personale
coniugale
2013
5.917,86
12.358,45
8.214,31
13.964,21
2014
5.986,89
12.504,83
8.291,66
14.110,59
* l’aumento può competere anche al 65° anno e 3 mesi dal 2013/2014/2015 di età in base alla contribuzione
personale eventualmente versata.
28
ASSEGNI SOCIALI IN TRASFORMAZIONE
Da invciv/sordomuti
Per gli anni 2013/2014/2015 diritto scatta dal 65° anno e 3 mesi di età
LIMITI
DI
REDDITO
PER
LA
CONCESSIONE
DELLE
PENSIONI
ED
ASSEGNI
AI
MUTILATI
E
INVALIDI
CIVILI
ED
AI
SORDOMUTI
nati
dopo
il
31
Dicembre
1930
da utilizzare al compimento del 65mo anno (o età successiva - manovra Monti) per la trasf. in AS
Decorrenza
Importo mensile AS
Mutilati
base senza aumenti
ed Invalidi
Art.67 L.448/98 e
parziali
Art.52 L.488/99
1.1.2013
€ 360,19
€ 5.749,90
€
16.320,83
€
16.320,83
1.1.2014
€ 364,51
€ 5.818,93
€
16.320,83
€
16.320,83
Mutilati
Civili ed Invalidi
totali
Civili Sordomuti
Per l'applicazione pratica, consultare le circolari INPS n° 86/2000 e n° 101/2004
29
LE PENSIONI E INDENNITA’ CIVILI ASSISTENZIALI
Le prestazioni erogate agli invalidi civili sono costituite da una serie
di provvidenze economiche previste da numerosi dispositivi
legislativi emanati a partire dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.
E’ opportuno sottolineare che lo stesso soggetto può usufruire di più provvidenze, ricorrendo i rispettivi
requisiti sanitari e reddituali.
Assegno mensile di assistenza
Indennità mensile di frequenza
Invalidi civili
Pensione di inabilità
Indennità di accompagnamento
Indennità spettante ai lavoratori affetti da Talassemia major e Drepanocitosi
Pensione ai sordomuti
Sordomuti
Indennità di comunicazione
Pensione ai ciechi assoluti
Pensione ai ciechi civili parziali
Ciechi civili
Assegno mensile a vita "decimisti"
Indennità speciale per ciechi parziali "ventesimisti"
Indennità di accompagnamento
Valutazione dei requisiti reddituali
Il requisito sanitario costituisce il presupposto essenziale per acquisire il diritto a
pensione, ma che deve essere contestualmente verificato il requisito reddituale relativo al solo richiedente la
prestazione, anche se coniugato.
Reddito individuale confermato con la legge n. 99/2013 art. 10 c. 5 msg INPS n. 15968/2013
30
Occorre cioè che i redditi del richiedente non superino i limiti fissati per legge. Ai fini del raggiungimento dei
prescritti limiti di reddito devono essere valutati i redditi imponibili IRPEF.
Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito devono essere valutati i redditi imponibili IRPEF
(compresi gli arretrati, TFR, ecc.. e la casa di abitazione – parere dell’INPS con messaggio n. 31976-2005), al
lordo degli oneri deducibili.
Sono esclusi dal calcolo le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposti o da corrispondere ai minorati civili.
Sono anche escluse le rendite corrisposte in Italia dall’Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera AVS (messaggio INPS n. 94/2003).
Devono essere esclusi dal computo anche:
• le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie,
• pensioni privilegiate e gli assegni annessi,
• le pensioni annesse alle decorazioni dell’Ordine militare d’Italia,
• i sussidi a carattere assistenziale ed ogni altro emolumento previsto dal D.P.R. 29/973, n. 601,
• indennizzo per danni da trasfusioni,
• le rendite infortunistiche INAIL.
Le provvidenze in favore dei minorati civili
Redditi esenti dall’IRPEF
Pensioni e indennità civili - importi e limiti anno 2014
Prestazione
Importo
2014
mensile Limite di
personale
Pensione ciechi civili assoluti non ricoverati
301,91
16.449,85
Pensione ciechi civili assoluti ricoverati
279,19
16.449,85
Pensione ciechi civili parziali
279,19
16.449,85
Pensione invalidi civili totali -100%
279,19
16.449,85
Pensione sordomuti
279,19
16.449,85
Assegno invalidi civili parziali - 74%
279,19
4.795,57
Indennità di frequenza per i minori
279,19
4.795,57
Indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti
863,85
nessun limite
Indennità di accompagnamento invalidi civili assoluti
504,07
nessun limite
reddito
annuo
31
Indennità di comunicazione sordomuti
251,52
nessun limite
Indennità speciale ciechi ventesimisti
200,04
nessun limite
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major
501,38
nessun limite
Maggiorazione sociale
Pensioni civili
AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ per INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI e
SORDOMUTI
Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001
AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ.
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO PER I TITOLARI
INFRASESSANTACINQUENNI
Anno
Pensionato solo
Pensionato coniugato
Importo
spettante
2013
5.884,19
12.324,78
10,33
2014
5.953,22
12.471,16
10,33
mensile
aumento
L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito
AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I 60 E I 65 ANNI
INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI
CIECHI TOTALI
Anno
Importo
Limiti di reddito
Importo
mensile
aumento
32
pensione
Pensionato solo
Pensionato
coniugato
spettante
2013
275,87
8.214,31
13.964,21
356,00
2014
279,19
8.291,66
14.110,59
358,63
33
IMPORTANTE MESSAGGIO INPS N. 20966 DEL 24 DICEMBRE 2013
Numerose strutture territoriali hanno chiesto chiarimenti e/o indicazioni in merito al requisito della residenza ai
fini del riconoscimento delle prestazioni d’invalidità civile (pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili;
pensioni
e
indennità
ai
sordomuti
e
ai
ciechi
civili).
Al riguardo si osserva che ai sensi dell’art. 43 del codice civile, la residenza è il luogo in cui la persona ha la
dimora
abituale.
L'interpretazione giurisprudenziale ha sempre privilegiato la situazione di fatto - intesa come l’effettiva
presenza del soggetto in un determinato luogo - rispetto all’elemento soggettivo, cioè all'intenzione di
dimorarvi,
che
viene
presunta
fino
a
prova
contraria.
Pertanto, il requisito della residenza deve ritenersi soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile ed abituale
in
Italia
del
soggetto
interessato.
Peraltro, anche in ambito comunitario (art. 70 del Regolamento CE n. 883/2004 ) viene confermato il carattere
dell’inesportabilità di tali prestazioni, che possono essere erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli
interessati risiedono, in base ai criteri previsti dalla legislazione nazionale, e che sono a carico dell’istituzione del
luogo
di
residenza.
Le strutture territoriali sono quindi tenute alla verifica e controllo della effettiva dimora dell’interessato in Italia
e devono procedere alla sospensione della prestazione di invalidità civile in caso risulti la permanenza fuori
dal territorio italiano per un periodo superiore a sei mesi , a meno che non ricorrano gravi motivi sanitari
idoneamente documentati da parte dell’interessato (ad es.: interventi terapeutici, ricoveri, cure specialistiche da
effettuarsi presso strutture sanitarie estere; esigenza di assistenza continua da parte di un familiare residente
all’estero; esigenza di acquisire farmaci disponibili fuori dal territorio italiano ecc.).
Ai fini della verifica in discorso andranno promossi accertamenti presso il Comune in cui risulta l’iscrizione
anagrafica, con l’ausilio della Polizia locale ai sensi della normativa in materia (L. 1228/1954; D.P.R. 223/1989;
D.lgs 286/1998; D.L. 5/2012); dovranno effettuarsi controlli tramite l’acquisizione di documentazione
attestante la permanenza o meno sul territorio italiano (visti d’ingresso o di uscita sul passaporto, dichiarazioni
del consolato), richiedendo, ove occorra, la collaborazione dell’Autorità di pubblica sicurezza ai sensi di quanto
previsto
dal
D.
Lgs.
n°
68/2001.
Decorso un anno dalla sospensione e verificato il permanere della mancanza del requisito della residenza, si
procederà
alla
revoca
del
beneficio.
Infine, si precisa che, qualora sia intervenuta la revoca della prestazione, l’interessato, se in possesso di un
verbale sanitario in corso di validità e dei previsti requisiti amministrativi, potrà presentare domanda di
prestazione utilizzando il modello AP93, reperibile sul sito internet dell’Istituto – sezione moduli - senza
necessità
di
attivare
il
procedimento
sanitario.
In caso di accoglimento della suddetta domanda, secondo le regole generali, la prestazione sarà erogata dal
mese
successivo
alla
data
di
quest’ultima.
34
Si invitano le strutture in indirizzo a dare, nei modi ritenuti più idonei, capillare comunicazione del contenuto del
presente messaggio ai patronati e alle associazioni di categoria presenti nel territorio di competenza.
35
IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE
(per chi ha contributi versati dopo la decorrenza della pensione)
I supplementi sono incrementi della pensione liquidati, a domanda, sulla base di contribuzione relativa a periodi
successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. I contributi successivi alla decorrenza del primo
supplemento danno luogo alla liquidazione di ulteriori supplementi.
Decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e sono disciplinati in
modo diverso a seconda della contribuzione utilizzata, della pensione sulla quale devono essere liquidati e,
infine, della loro decorrenza.
I contributi versati dopo il pensionamento sia nell’Assicurazione Generale Obbligatoria sia nella Gestione
Lavoratori Autonomi danno diritto alla liquidazione di un supplemento a condizione che siano trascorsi almeno 5
anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento e che sia stata compiuta l’età per la
pensione di vecchiaia prevista nelle relative gestioni.
Tuttavia è data facoltà all’interessato di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento – sia esso il
primo che uno dei successivi – quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o
dal precedente supplemento; in tal caso è richiesta, comunque, la condizione del compimento dell’età prevista
per il pensionamento di vecchiaia.
Qualora l’interessato si fosse già avvalso della facoltà di conseguire un supplemento per contributi a carico
dell’AGO dopo 2 anni non potrà più avvalersi della stessa facoltà per contributi delle Gestioni autonome e,
quindi, dovrà attendere che decorra il normale periodo di cinque anni (circ. 60067 AGO del 4.6.1981).
Norme specifiche hanno regolato l’ipotesi di un supplemento per contribuzione di Gestione Speciale da liquidare
su pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. In quest’ultimo caso il supplemento può
riguardare contribuzione anteriore alla decorrenza della pensione (L. 613/1966, art. 26).
I pensionati della Gestione separata possono chiedere il supplemento di pensione solo per i contributi versati,
dopo il pensionamento, nella stessa gestione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta, per la prima
volta, quando siano trascorsi almeno 2 anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo 5
anni dalla decorrenza del precedente supplemento. Non è richiesto il compimento dell’età pensionabile.
In caso di decesso del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti.
I periodi di contribuzione versati successivamente alla decorrenza della pensione possono, a secondo della loro
collocazione nel tempo, determinare la ricostituzione di supplementi precedentemente concessi.
I supplementi liquidati a titolari di pensione integrata al trattamento minimo vengono assorbiti dall’integrazione
al trattamento minimo, e nel caso di parziale assorbimento, al pensionato viene corrisposta l’eccedenza.
Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 2012 è
effettuato
con
il
sistema
di
calcolo
contributivo.
Nulla è variato per quanto riguarda la quota di supplemento relativo alle anzianità maturate entro il 31 dicembre
2011.
36
Per coloro che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e
pensione anticipata, ai fini della liquidazione del supplemento si dovrà tener conto delle nuove età anagrafiche
per l’accesso alla pensione di vecchiaia e degli incrementi della speranza di vita introdotti dalla legge n. 214 del
2011.
LA PENSIONE SUPPLEMENTARE
È una prestazione economica liquidata, a domanda, al lavoratore che può far valere contribuzione accreditata
nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti non sufficiente a perfezionare il
diritto ad un’altra pensione (vecchiaia o assegno ordinario di invalidità) con i requisiti contributivi normalmente
richiesti.
A CHI SPETTA
Può essere richiesta dai lavoratori titolari di un conto assicurativo presso l’Assicurazione generale obbligatoria
(AGO) già titolari di pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO (Gestione
dipendenti pubblici, Fondi Pensioni esonerativi e sostitutivi, ecc.).
Tabella per le donne
Anni
Con sola contribuzione da lavoro Con contribuzione autonoma e gestione
dipendente
separata
1.1.2013 *
62 anni e 3 mesi
63 anni e 9 mesi
1.1.2014
63 anni e 9 mesi
64 anni e 9 mesi
1.1.2015
63 anni e 9 mesi
64 anni e 9 mesi
1.1.2016
65 anni e 7 mesi
66 anni e 1 mese
1.1.2017
65 anni e 7 mesi
66 anni e 1 mese
1.1.2018
66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi
2019 e 2020
66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
* età incrementata con gli indici della speranza di vita
Tabella per gli uomini
Anni
UOMINI
1.1.2013 *
66 anni e 3 mesi
1.1.2014
66 anni e 3 mesi
37
1.1.2015
66 anni e 3 mesi
1.1.2016
66 anni e 7 mesi
1.1.2017
66 anni e 7 mesi
1.1.2018
66 anni e 7 mesi
2019 e 2020
66 anni e 11 mesi
* età incrementata con gli indici della speranza di vita
Spetta anche ai:
titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare per i ministri del culto delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica;
titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione;
ai familiari superstiti dei suddetti lavoratori.
A CHI NON SPETTA
Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare nell’AGO:
i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);
i titolari di pensione a carico della Gestione lavoratori dello spettacolo per i quali è previsto un solo trattamento
pensionistico per tutta la contribuzione versata presso le due gestioni;
i titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l’Italia;
i titolari di pensione estera di un Paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla totalizzazione dei
periodi di lavoro svolti all’estero o in Italia e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata.
i titolari di pensione a carico della Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati.
I lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’Inps possono richiedere la pensione
supplementare nella loro gestione qualora non raggiungono i requisiti per il diritto ad un’autonoma pensione
nella gestione stessa, se titolari di una pensione a carico dell’AGO, delle forme esclusive e sostitutive della
medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei
liberi professionisti.
REQUISITI
Per ottenere la pensione è necessario:
essere già titolare o avere in corso di liquidazione una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo,
esclusivo o esonerativo dell'AGO;
38
avere almeno 1 contributo settimanale o mensile versato nell’AGO;
non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma.
Pensione in totalizzazione – D.lgs n. 42/20016
I titolari di pensione in totalizzazione, che abbiano periodi di contribuzione nel FPLD, i quali rimangono esclusi
dalla totalizzazione per il mancato possesso dei 3 anni – fino al 31/12/2011 (o 6 anni fino al 31/12/2007) minimi
di contribuzione, possono richiedere, sussistendo le altre condizioni di legge, la pensione supplementare nel
Fondo, a condizione che la pensione totalizzata sia composta da almeno una quota a carico di un fondo
sostitutivo od esclusivo dell’assicurazione generale obbligatoria.
PRESTAZIONI
Per la pensione supplementare occorre inoltre:
aver compiuto l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nel fondo dove si chiede la pensione
supplementare;
avere cessato il rapporto di lavoro dipendente.
Per la pensione supplementare di invalidità occorre, inoltre:
essere in possesso del requisito sanitario previsto per ottenere l’assegno ordinario di invalidità (capacità
lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale).
I superstiti del lavoratore non titolare di pensione hanno diritto alla pensione supplementare ai superstiti
quando:
non possano conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta per mancanza dei requisiti di assicurazione e
contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia o per l'assegno ordinario di invalidità o per la pensione di
inabilità, né alla pensione indiretta privilegiata;
abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza obbligatoria
sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'AGO.
I superstiti del lavoratore titolare di pensione supplementare diretta hanno diritto alla pensione supplementare
ai superstiti quando:
abbiano conseguito il diritto alla pensione di reversibilità a carico della forma obbligatoria di previdenza
sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'AGO.
Nel caso in cui i superstiti di titolare di pensione supplementare non abbiano diritto alla pensione di reversibilità
di altro Ente, possono ottenere la pensione indiretta autonoma (quindi con i requisiti normali) a carico dell'AGO
se:
in favore del lavoratore deceduto siano stati accreditati contributi successivamente alla liquidazione della
pensione supplementare diretta;
39
risultino perfezionati, alla data del decesso, cumulando i contributi anteriori e posteriori alla decorrenza della
pensione supplementare, i requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia o per l'assegno
ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità.
La pensione supplementare decorre:
dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o del riconoscimento del requisito
sanitario, nel caso di pensione di invalidità;
dal 1° giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.
L’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:
retributivo, se la contribuzione versata nell’AGO si riferisce a periodi solo antecedenti l’ 1.1.1996;
misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo), se il lavoratore può
far valere contribuzione versata nell’AGO sia per periodi antecedenti il 1.1.1996 sia per periodi successivi al
31.12.1995;
contributivo, se la contribuzione si riferisce unicamente a periodi successivi al 31.12.1995 o al 31.12.2011.
La pensione supplementare liquidata con contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 è calcolata con il sistema
contributivo indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato per la liquidazione del trattamento
pensionistico principale.
Il versamento di ulteriori contributi successivi alla decorrenza della pensione supplementare dà diritto ad un
supplemento di pensione.
La pensione supplementare non prevede l’integrazione al trattamento minimo.
Assegni familiari (AF) per l'anno 2014
Da applicare sulle pensioni in gestione autonoma, o per i coltivatori diretti
Circolare INPS n. 182/2013
Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione
degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione.
Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.
Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il
nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui
continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
40
Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo
familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti
disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Inoltre, ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:
Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli
coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
Euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati;
I) TABELLE DEI LIMITI DI REDDITO FAMILIARE DA APPLICARE AI FINI DELLA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA
CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L'ANNO
2014
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione
delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in
ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.
Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il
2013 è stata pari al 2 % per cento.
Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da 1 a 4 ), da applicare a decorrere
dal 1° gennaio 2014 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare e
sopra elencati.
***
II) LIMITI DI REDDITO MENSILI DA CONSIDERARE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI
FAMILIARI PER L'ANNO 2014
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2014 e per l'intero anno nell'importo mensile
di euro 501,38.
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non
autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per
tutto l'anno 2014:
- Euro 706,11 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- Euro 1.235,69 per due genitori ed equiparati.
41
I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di
richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).
42
DI SEGUITO SI RIPORTANO I 4 ALLEGATI CON I LIMITI DI REDDITO
Allegato 1
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI
AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I
LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2014
Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e
4.
Familiare
Reddito familiare annuale oltre il quale
cessa la corresponsione del trattamento di
famiglia per il primo figlio e per il genitore a
carico e relativi equiparati (*)
Reddito familiare annuale oltre il quale
cessa la corresponsione di tutti gli assegni
familiari o quote di maggiorazione di
pensione
1 persona (**)
- euro 9.195,12
-
2 persone
- euro 15.258,26
- euro 18.273,39
3 persone
- euro 19.619,25
- euro 23.492,24
4 persone
- euro 23.430,26
- euro 28.059,11
5 persone
- euro 27.244,50
- euro 32.626,01
6 persone
- euro 30.876,72
- euro 36.976,71
7 o più persone
- euro 34.508,27
- euro 41.326,68
Nucleo
(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali
legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori
affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle
quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
43
Allegato 2
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI
AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I
LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2014
Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i
figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente,
abbandonato/a, celibe o nubile.
Nucleo
familiare
Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione del
trattamento di famiglia per il primo
figlio e per il genitore a carico e
relativi equiparati (*)
Reddito familiare annuale oltre il quale
cessa la corresponsione di tutti gli assegni
familiari o quote di maggiorazione di
pensione (+ 10 per cento)
(+10 per cento)
1 persona (**)
- euro 10.114,63
-
2 persone
- euro 16.784,09
- euro 20.100,73
3 persone
- euro 21.581,18
- euro 25.841,46
4 persone
- euro 25.773,29
- euro 30.865,02
5 persone
- euro 29.968,95
- euro 35.888,61
6 persone
- euro 33.964,39
- euro 40.674,38
7 o più persone
- euro 37.959,10
- euro 45.459,35
(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali
legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori
affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle
quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
44
Allegato 3
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI
AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I
LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2014
Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i
trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
Nucleo
Familiare
Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione del
trattamento di famiglia per il primo
figlio e per il genitore a carico e
relativi equiparati(*)
Reddito familiare annuale oltre il quale
cessa la corresponsione di tutti gli assegni
familiari o quote di maggiorazione di
pensione (+ 50 per cento)
(+50 per cento)
1 persona (**)
- euro 13.792,68
-
2 persone
- euro 22.887,39
- euro 27.410,09
3 persone
- euro 29.428,88
- euro 35.238,36
4 persone
- euro 35.145,39
- euro 42.088,67
5 persone
- euro 40.866,75
- euro 48.939,02
6 persone
- euro 46.315,08
- euro 55.465,07
7 o più persone
- euro 51.762,41
- euro 61.990,02
(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali
legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori
affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle
quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
45
Allegato 4
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI
AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I
LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2014
Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed
equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente,
abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono
attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
Nucleo
Familiare
Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione del
trattamento di famiglia per il primo
figlio e per il genitore a carico e
relativi equiparati(*)
Reddito familiare annuale oltre il quale
cessa la corresponsione di tutti gli assegni
familiari o quote di maggiorazione di
pensione
(+ 60 per cento)
(+ 60 per cento)
1 persona (**)
- euro 14.712,19
-
2 persone
- euro 24.413,22
- euro 29.237,42
3 persone
- euro 31.390,80
- euro 37.587,58
4 persone
- euro 37.488,42
- euro 44.894,58
5 persone
- euro 43.591,20
- euro 52.201,62
6 persone
- euro 49.402,75
- euro 59.162,74
7 o più persone
- euro 55.213,23
- euro 66.122,69
(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali
legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori
affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle
quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
46
Le categorie di pensione presenti nel casellario centrale
Categoria
Descrizione
Numerica Alfabetica
001
VO
Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti
002
IO
Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati, a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
003
SO
Pensioni ai superstiti, liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
004
VOS
Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in regime internazionale.
005
IOS
Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in regime internazionale.
006
SOS
Pensioni ai superstiti, liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
in regime internazionale.
VOP
Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pescatori della piccola pesca marittima e
delle acque interne.
008
IOP
Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pescatori della piccola pesca marittima e
delle acque interne.
009
SOP
Pensioni ai superstiti, liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
010
VOSPED
Pensioni ordinarie già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale
degli Spedizionieri Doganali.
011
IOSPED
Pensioni di invalidità già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e
Assistenziale degli Spedizionieri Doganali.
012
SOSPED
Pensioni ai superstiti già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e
Assistenziale degli Spedizionieri Doganali.
013
VOMIN
Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti, anticipati liquidati a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere.
014
SOMIN
Pensioni ai superstiti, liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere.
007
47
015
VR
Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione coltivatori
diretti, mezzadri e coloni.
016
IR
Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della
gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
017
SR
Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri
e coloni.
018
VOART
Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione artigiani.
019
IOART
Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della
gestione artigiani.
020
SOART
Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione artigiani.
021
VOCOM
Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione esercenti
attività commerciali.
022
IOCOM
Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della
gestione esercenti attività commerciali.
023
SOCOM
Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione esercenti attività
commerciali.
024
FS
Pensioni ex Dipendenti FF.SS..
027
VOCRED
Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle Banche ordinarie,
comprese le Casse di Risparmio ed escluse le Banche di credito cooperativo.
028
VOCOOP
Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle Banche di credito
cooperativo (ex. CRA).
029
VOESO
Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti ETI.
030
VOBIS
Rendite facoltative di vecchiaia.
031
IOBIS
Rendite facoltative di invalidità.
032
VOBANC
Pensioni di vecchiaia, a carico della Gestione Speciale per il personale degli Enti
pubblici creditizi.
033
IOBANC
Pensioni di invalidità, a carico della Gestione Speciale per il personale degli Enti
pubblici creditizi.
034
SOBANC
Pensioni ai superstiti, a carico della Gestione Speciale per il personale degli Enti
pubblici creditizi.
035
VMP
Pensioni di vecchiaia dell mutualità pensioni a favore delle casalinghe.
48
036
IMP
Pensioni di invalidità dell mutualità pensioni a favore delle casalinghe.
037
PM
Pensioni della gestione previdenza marinara.
040
PMS
Pensioni della gestione speciale previdenza marinara.
043
INDCOM
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.
044
INVCIV
Prestazioni a favore di invalido civile / cieco civile / sordomuto se GP5HG01 = 006
ovvero è assente. Assegno sociale se GP5HG01 = 008.
045
VL
Pensioni del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
048
ES
Pensioni del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte
dirette.
051
ET
Pensioni del personale dipendente da pubblici servizi di trasporto e pensioni del
soppresso fondo per il personale dipendente dall’azienda autoferrotranviaria di
Milano.
054
TT
Pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
057
DZ
Pensioni del personale addetto alle gestione delle imposte di consumo.
060
GAS
Pensioni del personale dipendente dalle aziende private del gas.
063
EL
Pensioni del personale dipendente dall’ENEL e da aziende elettriche private.
066
CL
Pensioni del clero secolare e ministri di culto delle confessioni religiose diverse
dalla cattolica.
069
PSO
Assegni vitalizi già liquidati a carico dell’ENPAS, dell'Istituto postelegrafonici e
dell'INADEL.
070
VOTOT
Pensioni di vecchiaia e di anzianità, in totalizzazione - D.lgs n. 42/2006
071
IOTOT
Pensioni di inabilità, in totalizzazione - D.lgs n. 42/2006
072
SOTOT
Pensioni di reversibilità, in totalizzazione - D.lgs n. 42/2006
073
VOAUT
Pensioni di vecchiaia erogate ai lavoratori parasubordinati.
074
IOAUT
Pensioni di Invalidità erogate ai lavoratori parasubordinati.
075
SOAUT
Pensioni ai superstiti erogate ai lavoratori parasubordinati.
076
VOST
Trattamenti previdenziali già liquidati dall’ENPAO.
077
PS
Pensioni sociali.
49
078
AS
Assegni sociali.
079
PMO
Pensioni marittime trasferite all’assicurazione generale obbligatoria ai sensi della
legge 27 luglio 1967, n. 658.
082
VDAI
Pensione di vecchiaia, anzianità, prepensionamento dell'ex INPDAI.
083
IDAI
Pensioni di invalidità dell'ex. INPDAI.
084
SDAI
Pensioni ai superstiti dell'ex. INPDAI.
085
VRS
Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, in regime internazionale.
086
IRS
Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della
gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in regime internazionale.
087
SRS
Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri
e coloni, in regime internazionale.
088
VOARTS
Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione artigiani, in
regime internazionale.
089
IOARTS
Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della
gestione artigiani, in regime internazionale.
090
SOARTS
Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione artigiani, in regime
internazionale.
091
VOCOMS
Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione esercenti
attività commerciali, in regime internazionale.
092
IOCOMS
Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della
gestione esercenti attività commerciali, in regime internazionale.
093
SOCOMS
Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione esercenti attività
commerciali, in regime internazionale.
094
PI
Pensioni del personale a rapporto d’impiego dell’INPS e degli Enti disciolti con la
riforma sanitaria.
097
PL
Pensioni del personale salariato dell'INPS e degli Enti disciolti con la riforma
sanitaria.
170
VOCUM
Pensione di vecchiaia e di anzianità con il cumulo della legge n. 228/2012
171
IOCUM
Pensione di inabilità con il cumulo della legge n. 228/2012
172
SOCUM
Pensione di reversibilità con il cumulo della legge n. 228/2012
50
199
VESO92
Assegno di esodo art. 4 della legge n. 92/2012
801
DIR
Trattamento diretto (non invalidità) erogato da Ente diverso dall'INPS.
Da 700
INF
a 799
Rendita erogata dall'INAIL.
801
DIR
Trattamento diretto (non di invalidità) erogato da Ente diverso dall’INPS
802
INV
Trattamento diretto di invalidità erogato da Ente diverso dall’INPS
803
SUP
Trattamento ai superstiti erogato da Ente diverso dall’INPS
da 021 a VPT
024
EX IPOST - pensione di vecchiaia e di anzianità
22
EX IPOST - pensione di inabilità/inidoneità
IPT
da 023 a SPT
026
EX IPOST - pensione ai superstiti
51
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
1 - SCAGLIONI ANNUI D’IMPOSTA
Reddito
Aliquota
percentuale
Correttivo
detrarre
Fino a
15.000,00
23%
0,00
Oltre
15.000,00
Fino a
28.000,00
27%
600,00
Oltre
28.000,00
Fino a
55.000,00
38%
3.680,00
Oltre
55.000,00
Fino a
75.000,00
41%
5.330,00
43%
6.830,00
Aliquota
percentuale
Correttivo
detrarre
Oltre
75.000,00
da
1A - SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA
Reddito
Fino a
1.250,00
23%
0,00
Oltre
1.250,00
Fino a
2.333,33
27%
50,00
Oltre
2.333,33
Fino a
4.583,33
38%
306,67
Oltre
4.583,33
Fino a
6.250,00
41%
444,17
Oltre
6.250,00
43%
569,17
da
DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA
2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE
Familiare cui spetta la detrazione
Detrazione annua
note
Per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o 950,00
affiliati
Nota 1
52
Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni
1220,00
Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi
Importo base + 400,00 €
dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
Se più di tre figli a carico
Nota 1
Nota 1
la detrazione è aumentata di 200,00 € per
ciascun figlio
Nota 1
a partire dal primo aumento: 200,00 * n.
tot. Figli
Per ogni altra persona indicata nell’articolo 433
750,00
del codice civile
Per primo figlio in mancanza del coniuge
Nota 2
Si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste
per il coniuge (tabella 2 a)
La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un
reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti
gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 €, al lordo
degli oneri deducibili.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono “rapportate a mese” e competono dal mese in cui si sono verificate
a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il
risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 €, diminuito del
reddito complessivo, e 95.000 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
C: (95.000 - reddito) / 95.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C
Per ogni figlio successivo al primo l’importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 €
53
95.000+ ((15.000 * (n. tot. Figli -1))
Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 €, diminuito del
reddito complessivo, e 80.000 €
Calcolo del coefficiente (C ):
C: (80.000 - reddito) / 80.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C
2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato
Reddito
Detrazione
annua
note
Nota 1
Fino a
15.000,00
800,00
Oltre
15.000,00
Fino a
29.000,00
690,00
Oltre
29.000,00
Fino a
29.200,00
700,00
Oltre
29.200,00
Fino a
34.700,00
710,00
Oltre
34.700,00
Fino a
35.000,00
720,00
Oltre
35.000,00
Fino a
35.100,00
710,00
Oltre
35.100,00
Fino a
35.200,00
700,00
Oltre
35.200,00
Fino a
40.000,00
690,00
Oltre
40.000,00
Fino a
80.000,00
690,00
Nota 2
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
54
Nota1 : la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l’importo corrispondente al rapporto tra il
reddito complessivo e 15.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo non supera 15.000 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
C = reddito / 15.000
Calcolo della diminuzione della detrazione (A ):
A = 110 * C
Calcolo della detrazione: 800 - A
Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 € diminuito del
reddito complessivo e 40.000 €
Calcolo del coefficiente (C ):
C: (80.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 690,00 * C
DETRAZIONE PER REDDITI - Art. 3, comma 1, lettera d) del disegno di legge finanziaria 2007 che modifica l’art.
13 del TUIR (Altre detrazioni)
3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE (per soggetti di età inferiore a 75 anni) (di cui all’articolo 49,
comma 2, lett. A del TUIR)
Reddito
Oltre
7.500,00
Detrazione
annua
note
Fino a
7.500,00
1.725,00
Nota 1
Fino a
15.000,00
1.255,00
Nota 2
55
Oltre
15.000,00
Oltre
55.000,00
Fino a
55.000,00
1.255,00
Nota 3
0
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €.
La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta
al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 470 € e l’importo corrispondente al rapporto tra
15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 €, se l’ammontare del reddito complessivo è
superiore a 7.500 € ma non a 15.000 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
C = (15.000 - reddito) / 7.500
Calcolo dell’aumento della detrazione (A ):
A = 470 * C
Calcolo della detrazione: 1.255,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 €, diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
56
C: (55.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 1.255,00 * C
3A - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE ultra75 (per soggetti di età pari o superiore a 75 anni) (di
cui all’articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)
Reddito
Detrazione
annua
note
Fino a
7.750,00
1.783,00
Nota 1
Oltre
7.750,00
Fino a
15.000,00
1.297,00
Nota 2
Oltre
15.000,00
Fino a
55.000,00
1.297,00
Nota 3
Oltre
55.000,00
0
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713,00 €.
La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta
al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 713,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 486 € e l’importo corrispondente al rapporto tra
15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 €, se l’ammontare del reddito complessivo è
superiore a 7.750 € ma non a 15.000 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
57
C = (15.000 - reddito) / 7.250
Calcolo dell’aumento della detrazione (A ):
A = 486 * C
Calcolo della detrazione: 1.297,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 €, diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
C: (55.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 1.297,00 * C
58
4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO
(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di cui all’art.
50, comma 1, lettera h-bis del TUIR)
Reddito
Detrazione
annua
note
Fino a
8.000,00
1.840,00
Nota 1
Oltre
8.000,00
Fino a
15.000,00
1.338,00
Nota 2
Oltre
15.000,00
Fino a
55.000,00
1.338,00
Nota 3
Oltre
55.000,00
0
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €.
La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta
al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 502 € e l’importo corrispondente al rapporto tra
15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo è
superiore a 8.000 € ma non a 15.000 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
C = (15.000 - reddito) / 7.000
Calcolo dell’aumento della detrazione (A ):
A = 502 * C
59
Calcolo della detrazione: 1.338,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 €, diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
C: (55.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 1.338,00 * C
4A – ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO
(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di cui all’art. 50,
comma 1, lettera h-bis del TUIR)
Reddito
Detrazione annua
Oltre
23.000,00
Fino a
24.000,00
10,00
Oltre
24.000,00
Fino a
25.000,00
20,00
Oltre
25.000,00
Fino a
26.000,00
30,00
Oltre
26.000,00
Fino a
27.700,00
40,00
Oltre
27.700,00
Fino a
28.000,00
25,00
Nota:
L’importo dell’ulteriore detrazione deve essere aggiunto all’importo della detrazione per redditi di lavoro
calcolata secondo i criteri della tabella 4.
60
5 - DETRAZIONE PER REDDITI DIVERSI
(da applicare alle quote corrisposte a titolo di assegno alimentare all’ex coniuge e di assegno divorzile
all’ex coniuge superstite)
Reddito
Detrazione
annua
note
Fino a
7.500,00
1.725,00
Nota 1
Oltre
7.500,00
Fino a
15.000,00
1.255,00
Nota 2
Oltre
15.000,00
Fino a
55.000,00
1.255,00
Nota 3
Oltre
55.000,00
0
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €.
La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta
al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 470 € e l’importo corrispondente al rapporto tra
15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 €, se l’ammontare del reddito complessivo è
superiore a 7.500 € ma non a 15.000 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
C = (15.000 - reddito) / 7.500
Calcolo dell’aumento della detrazione (A ):
A = 470 * C
Calcolo della detrazione: 1.255,00 + A
61
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 €, diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
C: (55.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 1.255,00 * C
Arrotondamento: per tutte le operazioni di calcolo utilizzare nei campi di lavoro almeno 4 decimali, gli
importi da memorizzare devono essere arrotondati al centesimo di € più vicino
62
RACCOLTA MESSAGGI INPS
Messaggio INPS 15 gennaio 2014, n. 800
Lavoratori non vedenti. Pensione di vecchiaia: deroghe all'elevazione dei requisiti di assicurazione e
contribuzione
Oggetto: Lavoratori non vedenti. Pensione di vecchiaia: deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazione e
contribuzione.
A seguito delle richieste formulate da alcune Strutture territoriali finalizzate a chiarire se continuino ad operare
le istruzioni relative al trattamento pensionistico dei lavoratori non vedenti contenute nelle circolari n. 50 del
1993 e n. 65 del 1995, si precisa quanto segue.
Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociale sulla tematica in oggetto, e ribadendo
quanto già impartito con circolare n. 35 del 2012, si conferma che i lavoratori non vedenti possono accedere alla
pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti contributivi ridotti di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. 503/1992
(15 anni) ed art. 9, sub art. 2), della legge 4 aprile 1952, n. 218 (10 anni).
Si rammenta, altresì, che, ferme restando le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli
incrementi della speranza di vita, nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze
per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i soggetti non vedenti (art. 1, comma 6, del d. lgs. n. 503 del 1992;
circ. n. 65 del 1995) e di disciplina della decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile).
Ad ogni buon fine, si riepilogano in allegato i requisiti pensionistici riferiti ai lavoratori non vedenti.
Allegato 1
I requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia liquidata nel FPLD e nelle Gestioni dei Lavoratori
Autonomi, in base alla legge 218/52, per i lavoratori non vedenti sono:
FPLD
Uomini
Requisiti
anagrafici
Requisiti
contributivi
Gestioni lavoratori autonomi
Donne
Requisiti
anagrafici
Requisiti
contributivi
Uomini
Requisiti
anagrafici
Requisiti
contributivi
Donne
Requisiti
anagrafici
Requisiti
contributivi
63
55
10
50
10
60
10
55
10
cioè per i lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo e per quelli che,
se pur divenuti ciechi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo
l'insorgere della cecità. Sono considerati ciechi, ai fini di cui sopra, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o
con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi.
I lavoratori ciechi che non rispondono ai requisiti di cui sopra per la pensione di vecchiaia devono far valere i
seguenti requisiti anagrafici e contributivi:
FPLD
Gestioni lavoratori autonomi
Uomini
Donne
Uomini
Donne
Requisiti
anagrafici
Requisiti
contributivi
Requisiti
anagrafici
Requisiti
contributivi
Requisiti
anagrafici
Requisiti
contributivi
Requisiti
anagrafici
Requisiti
contributivi
60
15
55
15
65
15
60
15
N.B.: restano ferme le disposizioni in materia di adeguamento agli incrementi della speranza di vita e la disciplina
della decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile).
Messaggio INPS n. 522 del 10/01/2014
Nuove disposizioni in materia di salvaguardia: Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Premessa
Sulle Gazzette Ufficiali n. 254 del 29 ottobre 2013 e n. 255 del 30 ottobre 2013 sono state pubblicate
rispettivamente la legge del 28 ottobre 2013, n. 124, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102
(allegato 1) e la legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101
(allegato 2).
Le suindicate leggi recano nuove misure di salvaguardia pensionistica, ampliando la platea dei potenziali
beneficiari delle disposizioni di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i. (c.d. Salvaguardia 65.000), attraverso l’individuazione di ulteriori
categorie di lavoratori cui applicare le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ancorché
maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
64
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 44 del 12 novembre 2013 (allegato 3), ha
fornito istruzioni in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni in argomento. Ulteriori chiarimenti
sono stati forniti dal Ministero vigilante con nota prot. n. 29/0004827/P del 15.11.2013.
Ciò premesso, anche alla luce delle istruzioni e dei chiarimenti del Ministero, si forniscono di seguito le prime
istruzioni operative.
1.
Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n.
124: articoli 11 e 11 bis.
Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui agli articoli 11 e 11 bis del decreto legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ed i relativi criteri di ammissione
alla salvaguardia:
Lavoratori di cui agli articoli 11 e 11 bis del D.L. 102 del 2013,
convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 2013
Criteri di ammissione alla salvaguardia
Articolo 11
n. 6.500 lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro intervenuta tra il 1° gennaio 2009 ed il 31
dicembre 2011.
Anche se abbiano svolto dopo la cessazione
qualsiasi attività, non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato, a condizione che sia stato
conseguito per tale attività, un reddito
annuo lordo non superiore ad € 7.500,00.
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.
Articolo 11 bis
n. 2.500 lavoratori in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, Essere in congedo o aver fruito di permessi
del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive
nel corso dell'anno 2011.
modificazioni, o fruitori di permessi ai sensi dell'articolo 33,
comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.
1.1 Articolo 11: lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.500 unità.
65
Come già illustrato con messaggio n. 14254 del 10 settembre 2013, il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102,
all’art. 11, come modificato dalla legge di conversione del 28 ottobre 2013, n. 124, ha previsto disposizioni di
salvaguardia per la categoria dei lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
In particolare, il citato art. 11, comma 1, ha modificato l'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative, includendo tra i
soggetti interessati alla concessione del beneficio della salvaguardia di cui al comma 14, dell’art. 24, della legge
n. 214 del 2011, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre
2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo, a condizione che:
a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al
1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi
attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;
b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente
prima della data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011 (entro il 6
gennaio 2015).
L’art. 11, comma 2 ha previsto che il beneficio alla salvaguardia in argomento è riconosciuto nel limite massimo
di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno
2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno
2019.
Ai fini della determinazione del reddito annuo lordo complessivo non superiore a euro 7.500 percepito per lo
svolgimento, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, si precisa che ciò che rileva è il reddito legato all’attività svolta nel corso
dell’anno (periodo gennaio – dicembre), a prescindere dalla circostanza che i relativi importi siano percepiti
solamente per uno o più mesi dell’anno.
Con riferimento ai controlli sullo svolgimento di attività lavorativa successivamente alla data di cessazione del
rapporto di lavoro e alle conseguenti verifiche sul reddito annuo lordo percepito per tali attività, si richiamano,
per le parti compatibili, le istruzioni già fornite con messaggio n. 14804 del 19 settembre 2013.
1.1.1 Precisazioni
a.
Svolgimento di attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro
Si evidenzia che lo svolgimento di attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato dopo la risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro, a prescindere dal reddito percepito, è causa ostativa all’accesso alla
salvaguardia in parola, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 228 del 2012 (salvaguardia 10.130) per la
66
categoria dei lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo.
b.
Decorrenza dei trattamenti pensionistici
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la richiamata nota prot. n. 29/0004827/P del 15.11.2013, ha
precisato che la data di decorrenza dei trattamenti pensionistici, liquidati in applicazione delle disposizioni di
salvaguardia in parola, non può essere antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 102 del
2013 (31 agosto 2013).
1.1.2 Modalità e termine di presentazione delle istanze
Il citato art. 11, comma 2, ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori interessati, prevede
l’applicazione delle procedure relative alla tipologia dei lavoratori cessati in base ad accordi individuali o
collettivi di incentivo all’esodo di cui al comma 2 ter, dell'articolo 6, del decreto legge n. 216 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, come definite nel decreto interministeriale del 1°
giugno 2012 e successivamente integrate dal decreto interministeriale del 22 aprile 2013.
Ciò posto, come precisato anche nella citata circolare ministeriale n. 44 del 2013, i soggetti interessati devono
presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola presso la Direzione territoriale del lavoro
competente in base alla residenza degli stessi, dove sono istituite le Commissioni competenti ad esaminare le
istanze.
I lavoratori interessati, unitamente all’istanza, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai
sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i., relativa alla mancata rioccupazione dopo la cessazione del
rapporto di lavoro ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni
previste per l’accesso alla salvaguardia, e copia della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (v. circolare
ministeriale n. 44 del 2013).
Il termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in parola è il 26 febbraio
2014, vale a dire 120 giorni dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013, della
legge n. 124 del 2013 di conversione del decreto legge n. 102 del 2013.
1.1.3 Criterio ordinatorio e attività di monitoraggio
Il citato art. 11, comma 2, prevede che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento
inoltrate dai lavoratori interessati alla salvaguardia in parola, sulla base della data di cessazione del rapporto di
lavoro, vale a dire della data di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che ha dato luogo all’accesso alla
salvaguardia.
67
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, connesso ai
limiti finanziari di cui al comma 2 del citato art. 11, l'INPS non esamina ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici in argomento.
1.
Articolo 11 bis: lavoratori in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151
del 2001, o fruitori di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 2.500 unità.
L’art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124, ha aggiunto la lettera e-ter) all'articolo 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i., introducendo un’ulteriore
categoria di soggetti salvaguardati cui applicare, a determinate condizioni, le disposizioni in materia di requisiti
di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del
2011.
In particolare, con la citata lettera e-ter), le disposizioni di salvaguardia si applicano ai lavoratori che, nel corso
dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del
2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104
del 1992, e successive modificazioni, a condizione che:
perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (06.01.2015).
Per espressa previsione normativa, il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1°
gennaio 2014.
L’art. 11 bis, comma 2, ha previsto che il beneficio alla salvaguardia in argomento è riconosciuto nel limite
massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di
euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018.
1.2.1 Modalità e termine di presentazione delle istanze
Come previsto nella citata circolare ministeriale n. 44 del 2013, i soggetti interessati alla salvaguardia in parola
devono presentare istanza di accesso al beneficio presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base
alla residenza degli stessi, dove sono istituite le Commissioni competenti ad esaminare le istanze.
I lavoratori interessati, unitamente all’istanza, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai
sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i., relativa al provvedimento di congedo o al provvedimento di
68
concessione relativo alla fruizione dei permessi (v. circolare ministeriale n. 44 del 2013).
Il termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in parola è il 26 febbraio
2014, vale a dire 120 giorni dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013, della
legge n. 124 del 2013 di conversione del decreto legge n. 102 del 2013.
1.2.2 Criterio ordinatorio e monitoraggio
Con riferimento al criterio ordinatorio, l’art. 11 bis, comma 2, prevede che l’Inps provvede al monitoraggio delle
domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, sulla base della
prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico
utile (pensione di vecchiaia o anzianità).
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, connesso ai
limiti finanziari di cui al comma 2 del citato art. 11 bis, l'INPS non esamina ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici in argomento.
2.
Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
articolo 2, commi 5 bis e 5 ter: lavoratori esonerati dal servizio – interpretazione autentica
Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio:
Lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e) del
decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni
dalla legge n. 214 del 2011, e s.m.i. , a seguito
dell’interpretazione autentica di cui all’art. 2, commi 5 bis e 5
ter, del D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla
legge n. 125 del 2013.
Criteri di ammissione alla salvaguardia
ESONERATI DAL SERVIZIO
69
1. Articolo 2, comma 5 bis
Lavoratori dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali
e degli enti strumentali in esonero dal servizio ai sensi di leggi
regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell’istituto
dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Esonero in corso alla data del 4 dicembre
2011.
2) Articolo 2 comma 5 ter
L’esonero è da intendersi in corso anche in
caso di provvedimento di concessione
Lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso
emanato dopo il 4 dicembre 2011 a
l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, seguito di domanda presentata prima
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
della predetta data.
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, articolo
2, commi 5 bis e 5 ter: lavoratori esonerati dal servizio – interpretazione autentica
Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio:
Lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e) del
decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni
dalla legge n. 214 del 2011, e s.m.i. , a seguito
dell’interpretazione autentica di cui all’art. 2, commi 5 bis e 5
ter, del D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla
legge n. 125 del 2013.
Criteri di ammissione alla salvaguardia
70
ESONERATI DAL SERVIZIO
1. Articolo 2, comma 5 bis
Lavoratori dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali
e degli enti strumentali in esonero dal servizio ai sensi di leggi
regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell’istituto
dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Esonero in corso alla data del 4 dicembre
2011.
2) Articolo 2 comma 5 ter
L’esonero è da intendersi in corso anche in
caso di provvedimento di concessione
Lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso
l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, emanato dopo il 4 dicembre 2011 a seguito
di domanda presentata prima della predetta
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
data.
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2.
Articolo 2, comma 5 bis
L’art. 2, comma 5 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, non ha fissato alcun contingente numerico per la tipologia di lavoratori ivi indicata.
Pertanto, l’Istituto dovrà verificare il diritto all’accesso al beneficio della salvaguardia in parola tenendo conto
del contingente previsto per la categoria di lavoratori di cui all’art. 24, comma 14, lettera e), del decreto legge n.
201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.
Il citato articolo 2, comma 5 bis, dispone che: “L’art. 24 comma 14, lettera e), del decreto legge n. 201 del 2011,
convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati
sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e
degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi
di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
71
133”.
Pertanto il suddetto art. 2, comma 5 bis, ha fornito una interpretazione autentica del menzionato articolo 24,
comma 14, lettera e) includendo, tra i soggetti beneficiari della c.d. “salvaguardia 65.000”, anche i dipendenti
delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali in esonero dal servizio alla data del 4
dicembre 2011 che erano rimasti esclusi dall’applicazione delle disposizioni di salvaguardia.
Con riferimento alle istruzioni operative, per le parti compatibili, si rinvia al messaggio n. 13343 del 09.08.2012,
punto 2.5, relativo alla categoria dei lavoratori in esonero dal servizio.
2.
Articolo 2, comma 5 ter
L’art. 2, comma 5 ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, non ha fissato alcun contingente numerico per la tipologia di lavoratori ivi indicata.
Pertanto, l’Istituto dovrà verificare il diritto all’accesso al beneficio della salvaguardia in parola tenendo conto
del contingente previsto per la categoria di lavoratori di cui all’art. 24, comma 14, lettera e), del decreto legge n.
201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.
L’articolo 2, comma 5 ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, dispone che: “L’articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto legge n. 201 del 2011,
convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si
considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande
presentate prima del 4 dicembre 2011”.
Ciò posto, il citato art. 2, comma 5 ter, ha fornito una interpretazione autentica del suddetto articolo 24, comma
14, lettera e), superando la precedente impostazione che consentiva l’accesso al beneficio della “Salvaguardia
65.000” a coloro che, alla data del 4 dicembre 2011, avevano in corso l’istituto dell’esonero dal servizio, ovvero,
in presenza di un provvedimento di concessione dell’esonero emesso in data anteriore al 4 dicembre 2011.
Pertanto, la salvaguardia in argomento trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori i cui provvedimenti
di esonero sono intervenuti in data successiva al 4 dicembre 2011, a seguito di domande presentate prima
del 4 dicembre 2011.
Con riferimento alle istruzioni operative, per le parti compatibili, si rinvia la messaggio n. 13343 del 09.08.2012,
punto 2.5, relativo alla categoria dei lavoratori in esonero dal servizio.
2.3 Modalità e termini di presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati, come individuati
dall’art. 2, commi 5 bis e 5 ter
Come previsto nella citata circolare ministeriale n. 44 del 2013, i soggetti interessati alle disposizioni di
salvaguardia di cui al più volte citato all’art. 24, comma 14, lettera e), come interpretato dall’art. 2, commi 5 bis
72
e 5 ter, del D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013, devono presentare
istanza di accesso al beneficio in parola presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla
residenza degli stessi, dove sono istituite le Commissioni competenti ad esaminare le istanze.
In particolare i lavoratori interessati ad accedere ai benefici di cui al citato art. 2, comma 5 bis e 5 ter, devono
produrre, unitamente all’istanza, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445 del 2000 e s.m.i., relativa al provvedimento di esonero (v. circolare ministeriale n. 44 del 2013).
Ciò posto, il termine per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici delle salvaguardie di cui al citato
art. 2, commi 5 bis e 5 ter è il 27 febbraio 2014, vale a dire 120 giorni dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, della legge n. 125 del 2013 di conversione del decreto legge n. 101 del
2013.
Al riguardo, con la citata circolare n. 44 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che
esaminerà esclusivamente le istanze presentate per la prima volta dai lavoratori di cui all’art. 2, commi 5 bis e 5
ter, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.
Pertanto, ne consegue che non sono tenuti a presentare istanza di accesso ai benefici delle disposizioni di
salvaguardia in argomento i soggetti, appartenenti alle categorie di cui all’art. 2, commi 5 bis e 5 ter, che lo
abbiano già fatto in occasione della prima procedura di salvaguardia di cui alla legge n. 214 del 2011 e che siano
stati destinatari di provvedimenti di non accoglimento (v. successivo punto 2.4).
2.4 Esame delle istanze e trasmissione delle stesse all’Inps
Come precisato nella circolare ministeriale n. 44 del 2013, le Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali
del lavoro, competenti ad esaminare le istanze di accesso al beneficio delle disposizioni di salvaguardia in
argomento, trasmettono all’Inps le istanze pervenute in occasione della prima procedura di salvaguardia di cui al
decreto interministeriale del 1° giugno 2012 e alla circolare ministeriale n. 19 del 2012 del 31 luglio 2012
(Salvaguardia 65.000) da parte:
a.
dei lavoratori dipendenti delle Regioni o degli enti locali, risultanti beneficiari dell’istituto dell’esonero in
virtù di leggi regionali, ed in precedenza oggetto di decisioni di non accoglimento;
b.
dei lavoratori esonerati in virtù di provvedimenti di concessione emanati successivamente al 4 dicembre
2011, ancorché relativi a domande presentate prima di tale data e, pertanto, in precedenza oggetto di decisioni
di non accoglimento;
limitandosi ad esaminare esclusivamente le istanze presentate per la prima volta dai lavoratori di cui all’art. 2,
commi 5 bis e 5 ter, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi (v. punto
2.3 del presente messaggio).
73
Con riferimento alle istanze di cui alle suindicate lettere a) e b), in precedenza non accolte da parte delle DTL, si
precisa che le Sedi territoriali devono procedere alla lavorazione delle stesse solo se formalmente inoltrate dalle
Direzioni territoriali del lavoro, unitamente al provvedimento di non accoglimento, con la precisazione che
trattasi di istanze da considerare accolte alla luce delle nuove disposizioni di salvaguardia di cui alla legge n. 125
del 2013.
Nel caso in cui le istanze in parola con i relativi provvedimenti di non accoglimento pervengano senza la
suddetta attestazione della DTL, le Sedi territoriali devono restituirle alle Direzioni territoriali del lavoro
competenti e chiedere contestualmente l’integrazione della comunicazione.
3. Commissioni competenti istituite presso le DTL
Competenti ad esaminate le istanze di accesso ai benefici di cui al presente messaggio, in base a quanto disposto
nei decreti interministeriali del 1° giugno 2013 e del 22 aprile 2013, e nella circolare ministeriale n. 44 del 2013,
sono le Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro.
Si richiamano, a riguardo, le istruzioni già fornite con i messaggi n. 13343 del 9 agosto 2012 e n. 12577 del 2
agosto 2013.
Le suddette Commissioni sono composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con
funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell’Inps, designato dal Direttore provinciale della Sede di
appartenenza.
Si precisa che, il funzionario dell’Inps componente di Commissione, ove richiesto dal Presidente della stessa,
dovrà fornire ogni informazione risultante dagli archivi dell’Istituto, con particolare riferimento ai periodi di
congedo di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e ai giorni di permesso di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Le decisioni di accoglimento emesse dalle predette Commissioni devono essere comunicate con tempestività
all’Inps, anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.
Qualora il lavoratore sia iscritto alla Gestione dipendenti pubblici, le decisioni di accoglimento delle Commissioni
dovranno essere comunicate al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].
Avverso i provvedimenti delle Commissioni gli interessati possono presentare richiesta di riesame entro 30 gg.
dalla data di ricevimento degli stessi, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata
l’istanza.
Tutto ciò premesso, qualora gli interessati si rivolgano – al fine di conoscere se possano o meno rientrare tra i
potenziali beneficiari della c.d. salvaguardia - alle strutture dell’Istituto, in attesa della comunicazione di
74
accoglimento dell’istanza da parte della Commissione competente, le stesse dovranno verificare se i lavoratori
siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in base alle disposizioni previgenti il
decreto legge n. 201 del 2011, ed a porre in apposita evidenza i nominativi in attesa della comunicazione da
parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente.
4. Monitoraggio
Con successivo messaggio saranno illustrate le modalità applicative del monitoraggio relativo alle disposizioni di
salvaguardia in argomento.
5. Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
Come più volte precisato, anche con messaggio n. 12577 del 2/8/2013 e circolare n. 76/2013, relativamente alla
gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione
delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui al presente messaggio, le Sedi non devono adottare
provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione
del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto
risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.
6. Punto di Consulenza “Sportello Amico”
Come noto, con i messaggi n. 12196 e n. 12310 del 2012 sono state fornite le istruzioni operative per
l’attivazione e gestione dei Punti di Consulenza “Sportello Amico” in favore dei lavoratori interessati alle
salvaguardie di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 ed all’articolo 6, commi 2-ter e 2quater, della legge n. 14 del 2012.
A tale proposito, si precisa che le sopracitate disposizioni sono confermate, per quanto riguarda la gestione
privata, anche per le tipologie di lavoratori interessati alle salvaguardie in argomento.
Relativamente agli utenti della gestione pubblica, si rappresenta che gli stessi potranno ugualmente fare
riferimento al numero verde 803164 da rete fissa oppure allo 06/164164 da telefono cellulare a pagamento
secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico; tuttavia sarà cura dell’operatore del CCM fornire
un’informazione sulla base degli elementi a sua disposizione e, qualora necessario, provvedere:
a fissare un appuntamento presso lo Sportello Amico per le sedi già integrate;
ad invitare l’utente a recarsi presso la competente sede territoriale della gestione pubblica.
75
7. Sinergie
Per quanto riguarda le sinergie tra le Sedi Inps delle varie gestioni previdenziali e le Direzioni territoriali del
lavoro, si fa rinvio alle disposizioni contenute nei punti 3 e 3.1 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012, nel punto 2
del messaggio 14907 del 14.9.2012, nel punto 6 del messaggio n. 4678 del 18.03.2013 e nel punto 6 del
messaggio n. 12577 del 02.08.2013.
In particolare, al fine di procedere alle operazioni di monitoraggio di cui al precedente punto 4 i funzionari Inps
componenti delle Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro trasmettono tempestivamente ai propri
referenti regionali i dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, data di cessazione del rapporto di lavoro,
data di inizio dell’esonero dal servizio) dei soggetti interessati alle salvaguardie di cui al presente messaggio, le
cui domande di accesso alla salvaguardia sono state accolte dalle predette Commissioni.
I referenti regionali provvedono alla formazione di un elenco regionale contenente i dati identificativi dei
predetti soggetti ed all’invio dello stesso alla Direzione Centrale Pensioni, tramite la casella di posta elettronica
di cui al successivo punto.
Resta fermo l’obbligo - di cui all’art. 5, comma 1 del decreto interministeriale del 1° giugno 2012, e all’articolo 7,
comma 1, del decreto interministeriale del 22 aprile 2013, come ribadito nella circolare ministeriale n. 44 del
2013 - delle Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro di comunicare all’Inps, anche con
modalità telematica e preferibilmente a mezzo PEC, le decisioni di accoglimento delle istanze di accesso alla
salvaguardia presentate dai soggetti interessati, nonché quelle di non accoglimento di cui al punto 2.4 del
presente messaggio.
Messaggio INPS 22 gennaio 2014, n. 1284
Pronuncia di incostituzionalità del contributo di perequazione cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato
dall'articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 sui trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro
Pensione - pensionato - contributo di perequazione - trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro illegittimità costituzionale - Corte Costituzionale sentenza n. 116/2013 - restituzione del contributo trattenuto
nel periodo agosto-dicembre 2011 - istituzione fondo per rimborso contributo di perequazione - art. 1, comma
287, L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)
76
Oggetto: Pronuncia di incostituzionalità del contributo di perequazione cui all’articolo 18, comma 22-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sui trattamenti pensionistici superiori a 90.000
euro. Restituzione del contributo trattenuto nell’anno 2011.
Con il messaggio n. 11243 dell’11 luglio 2013 sono state, tra l’altro, illustrate le modalità di restituzione del
contributo di cui all’articolo 18, comma 22-bis, della legge 15 luglio 2011 , n. 111 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione Finanziaria
(GU n. 164 del 16-7-2011 ), come modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a decorrere dal 1° agosto 2011 a seguito della dichiarazione
di illegittimità dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 116/2013.
L’art. 1, comma 287 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
87 del 27 dicembre 2013, ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione
della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013.
La dotazione del Fondo è pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015.
In considerazione delle citate dotazioni, si provvede a restituire nell’anno 2014 l’importo trattenuto nel periodo
agosto - dicembre 2011.
In particolare:
• per le pensioni delle gestioni private la restituzione viene effettuata sulla rata di pensione in pagamento il 1°
Febbraio p.v.;
• per le pensioni delle gestioni pubbliche la restituzione viene effettuata sulla rata di febbraio 2014, in
pagamento il 16 febbraio p.v.;
• per le pensioni delle gestioni dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti la restituzione viene
effettuata sulla rata di pensione in pagamento il 1° Febbraio 2014.
Ai fini fiscali le somme restituite vengono assoggettate alla tassazione separata
77