Nuovo Codice deontologico, il presidente Avv. Alpa: "Avvocatura mediatrice sociale tra le persone/cittadini e lo Stato". Diamo conto delle novità e del significato del Nuovo Codice Deontologico, secondo le prime indicazioni fornite dallo stesso Consiglio Nazionale Forense. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre- Serie Generale n.241 E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Nuovo Codice Dentologico Forense che contribuirà – con il rafforzamento del presidio disciplinare a vantaggio dei cittadini- alla evoluzione della figura di “avvocato”, forte nelle tradizioni, innovativo nell’esercizio della professione, qualificato nelle competenze, nella formazione e nelle specializzazioni, pronto a raccogliere le sfide di questa nostra società “liquida”. Ma soprattutto il Nuovo Codice Deontologico pone al centro dei comportamenti degli avvocati i cittadini- loro assistiti, loro clienti ma non solo- dando sostanza anche per tale tramite alla responsabilità sociale dell’avvocato- come professionista- e dell’Avvocatura come corpo sociale cerniera tra le persone e l’ordinamento giuridico, soprattutto oggi. La legge di riforma della professione forense ha modificato il sistema disciplinare forense. Non solo ha previsto l’adozione del Nuovo Codice deontologico forense con la tendenziale tipizzazione degli illeciti ma ha introdotto i Consigli distrettuali di disciplina, organi istituiti su base distrettuale per rafforzare la imparzialità dei giudizi disciplinari. Nel corso del mese di settembre sono stati eletti i componenti dei Consigli distrettuali di disciplina, i nuovi organi che dovranno esercitare la funzione disciplinare con sede in ciascun distretto di Corte d’appello. L’illecito deontologico forense ha una sua storia e una codificazione peculiari: dal modello non tipizzato e ispirato a clausole generali vigente sotto la legge del 1874 e sotto la legge del 1933 , che faceva riferimento solo a dignità e decoro (artt. 12,14) e alla condotta specchiatissima e illibata (art. 17) si è passati ad un modello misto, con la redazione del codice deontologico del 1997 fino alla versione attuale del febbraio 2014, redatta sulla base delle disposizioni della riforma forense approvata alla fine del 2012 (l. 31 dicembre 2012, n.247). La legge di riforma della professione di avvocato (legge 247/2012) obbliga gli avvocati a esercitare la professione (art. 3 c.3). Ne individua i contenuti, e prevede che le norme in esso contenute, dirette alla tutela di un interesse pubblico al corretto esercizio della professione, siano indicando anche la sanzione applicabile. Il nuovo codice si deve leggere nel contesto della riforma, che delinea una figura moderna di avvocato, qualificato, specializzato, conscio della responsabilità sociale assunta dalla categoria a cui appartiene, difensore dei diritti e quindi del diritto: un avvocato probo che gode delle garanzie di autonomia e di indipendenza. Vi sono notevoli differenze rispetto al sistema precedente. Innanzitutto, il codice previgente era formulato con principi generali e conteneva esemplificazioni di comportamenti non corretti, senza peraltro collegarli a specifiche sanzioni; l’illecito – un tort fondato sulla violazione di una norma a contenuto generale – era anch’esso dunque di carattere generale, non vi è una lista o un numero chiuso di illeciti (torts), mentre ora si è preferito il processo di tipizzazione - Typisierung secondo il concetto tedesco che si applica alla responsabilità 1 civile – e non vi è più discrezionalità nella graduazione della sanzione, in quanto ad ogni illecito è collegato il tipo di sanzione irrogabile. Nella versione previgente non era prevista la possibilità di riforma in pejus, con aggravio della sanzione in appello. Il codice riafferma l’autonomia e l’indipendenza della Avvocatura, e sottolinea vieppiù la differenza della professione forense dalla attività d’impresa. Ma il nuovo testo che oggi approda in Gazzetta Ufficiale è anche il frutto di tanti anni di “esperienza”, della giurisprudenza disciplinare che si è formata nei Consigli dell’Ordine e nei procedimenti giurisdizionali di II grado davanti al CNF. Una giurisprudenza che molto spesso ha trovato nella Corte di cassazione un avallo convinto. Il testo del Nuovo Codice deontologico e la sua Relazione di accompagnamento sono rinvenibili sul sito istituzionale www.consiglionazionaleforense.it. Il Nuovo Codice deontologico forense entrerà in vigore il 15 dicembre prossimo, 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta ieri 16 ottobre in GU serie generale n. 241. Esso è finalizzato innanzitutto alla tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Anche per questo motivo, e per favorirne la più ampia conoscibilità, la legge forense ne dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I suoi principali obiettivi sono: - Tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione- Sottolineare lo specifico ruolo dell’avvocato nella tutela del diritto costituzionale di difesa - Valorizzare la funzione sociale della difesa - Tutelare l’autonomia e l’indipendenza dell’Avvocato -Garantire il principio di legalità Le principali novità sono: - Tendenziale tipizzazione delle fattispecie con rilevanza disciplinare - Predeterminazione della sanzione con meccanismi di aggravamento e attenuazione - Revisione delle condotte rilevanti tenendo conto della giurisprudenza e delle previsioni legislative. Il Nuovo Codice deontologico promuove la correttezza dei comportamenti degli avvocati fuori e dentro il processo, tutelando l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Secondo i “principi generali” del Codice, infatti, l’ avvocato sarà caratterizzato da indipendenza e autonomia e osserverà le regole di una leale concorrenza; deve escludere conflitti di interesse con il cliente/parte assistita; garantire diligenza (qualità della prestazione) e competenza, aggiornamento e formazione continua; deve adempiere ad ogni onere fiscale, previdenziale, assicurativo, contributivo. Non può rifiutare l’incarico “d’ufficio” né se in patrocinio a spese dello stato. Fornisce informazioni sull’attività professionale coerenti con lo scopo di tutelare l’affidamento della collettività. Può indicare la proprie specializzazioni ma non utilizzerà messaggi 2 denigratori e suggestivi; nei suoi rapporti con la stampa si ispirerà a equilibrio e misura e sempre e solo nell’interesse della parte assistita/ cliente. Nel contempo il nuovo codice assicura agli avvocati la conoscibilità preventiva delle condotte tendenzialmente rilevanti disciplinarmente e le sanzioni collegate. Queste “garanzie” sono la conseguenza del principio di tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari e della previsione di sanzioni. Il nuovo codice si compone di settantre articoli raccolti in sette titoli: il primo (artt. 1-22) individua i principi generali; il secondo (artt. 23-37) è riservato ai rapporti con il cliente e la parte assistita; il terzo (artt. 38-45) si occupa dei rapporti tra colleghi; il quarto (artt. 46-62) attiene ai doveri dell’avvocato nel processo; il quinto (artt. 63-68) concerne i rapporti con terzi e controparti; il sesto (artt. 69-72) concerne i rapporti con le Istituzioni forensi; il settimo (art. 73) contiene la norma di chiusura. Conegliano, lì 20 ottobre 2014. Studio Scudeller Avv. Pietro Scudeller (riproduzione vietata) 3
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