Pag. 1 di 20 Centro Direzionale – Piazza Ospedale, 5 – 59100 - PRATO – C.F. e P.IVA 01683070971 DELIBERAZIONE N. _514_ DEL _23/05/2013_ OGGETTO: Fondi aziendali area comparto anni 2011-2012 e 2013: determinazioni Proposta n° 826/2013 - Editore: CI STRUTTURA PROPONENTE: Area Amministrativa - U.O. Politiche e Gestione del Personale RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr.ssa Sarti Cristina Affissa all’albo della USL dal …………………e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi. IL DIRETTORE U.O. G. A. M. A. Prato, ………………… ………………………………………… E’ copia, composta da N. ……………. fogli e N. ……………………. facciate, conforme all’originale conservato nella raccolta ufficiale delle …………………………………. della USL. Si rilascia in carta libera per uso amministrativo copia conforme IL DIRETTORE U.O. G. A.M. A. Prato, ………………… Deliberazione immediatamente eseguibile ………………………………………… SI NO Deliberazione inviata al Collegio Sindacale il………………………………………………..……… Deliberazione inviata alla G.R.T. il ……………. e da questi ricevuta il……………………….….... Chiarimenti/Elementi integrativi richiesti dalla G.R.T. con decisione N. ………del……..…………. Controindicazioni trasmesse alla G.R.T. il …………….. e con nota N…………ricevute il ….……. Deliberazione approvata dalla G.R.T. con decisione N. ………………….del …………….………… Deliberazione rettificata/revocata/modificata con atto N. …… del………… esecutivo dal….………. Deliberazione esecutiva per decorrenza dei termini dal……………………………………………….. Prato, ………………… IL DIRETTORE U.O. G. A..M. A. cod. az. 01193MOD12_rev1_05/05/2010 Deliberazione non approvata dalla G.R.T. con decisione N. ………………. del …………………… Pag. 2 di 20 IL DIRETTORE GENERALE Dott. Bruno Cravedi (nominato con D.P.G.R. Toscana n. 88 del 28/05/2010) In data ......................................….nella sede dell’Azienda USL n. 4 di Prato, alla presenza del Direttore Sanitario Dott. Francesco Bellomo e del Direttore Amministrativo Dott. Massimo Braganti; Visti: − il CCNL del personale del comparto biennio economico 2008/2009 siglato il 31/07/2009, in particolare gli articoli 7/8/9/10 relativi alla determinazione dei fondi aziendali − i precendenti CCNNLL per gli articoli richiamati ancora in vigore o non espressamente disapplicati − la legge n. 122/10 in particolare l’art. 9 c.2 bis − Testo coordinato documento conferenza delle regioni e delle province autonome del 10/02/2011 con le modifiche apportate il 13/10/2011 e successiva circolare del 07 gennaio 2013 − la circolare del Ministero dell’Economia e Finanze n.12 del 15/04/2011 − la circolare n.25 del 19/07/2012 del ministero dell’Economia e delle finanze avente ad oggetto “schemi di relazione illustrativa e relazione tenico-fianziaria ai contratti integrativi − la L.R. n. 77/2012 recante “ Legge finanziaria per l’anno 2013”; − la L.R. n. 81/2012 recante “ Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009 e alla L.R. 8/2006”. Richiamata - la deliberazione n. 627/12 “Fondi del comparto anni 2010-2011 e 2012: Determinazioni” con la quale si approvavano i fondi aziendali dell’area comparto per gli anni 2010/2011 ed, in via provvisoria e quale stima, i fondi relativi all’anno 2012 Dato Atto: - che nella richiamata deliberazione 627/2012 si specificava, tra l’altro, che l’importo relativo ai progetti finanziati per l’anno 2011 era soggetto a variazioni in sede di presentazione da parte dei responsabili dei progetti stessi delle relazioni conclusive con l’individuazione dei beneficiari e delle quote loro spettanti con conseguente compensazione delle cifre stimate in sede di chiusura del bilancio di esercizio Richiamata ancora: - la delibera in corso di approvazione avente ad oggetto “Progetto obiettivo qualità della donazione di organi, tessuti e cellule – anno 2011: liquidazione quote incentivanti” con la quale prendendo atto della relazione consuntiva sull’attività in oggetto presentata dal coordinatore locale alla donazione sono state definitivamente determinate le risorse ad incremento dei fondi di produttività collettiva per l’anno 2011 relative alla voce ‘Progetti finanziati’ - la delibera n. 978/12 rettificata con atto n. 1037/12 relativi alla liquidazione per l’anno 2011 delle quote incentivanti relative al piano mirato “Realizzazione dei quattro nuovi ospedali in toscana: potenziamento attività di prevenzione nei cantieri edili” Preso atto pertanto: Pag. 3 di 20 - della variazione del fondo di produttività collettiva comparto anno 2011 di cui alla delibera n. 627/12 limitatamente alla voce ‘Progetti finanziati della regione toscana’ il cui importo corretto è € 61.116,79 con conseguente ammontare totale fondo 2011 pari a € 2.896.677,87 ovvero al netto delle decurtazione previste dalla L.122/2010 € 2.894.741,11 - fermo restando il totale del fondo al netto delle risorse vincolate che risulta confermato per € 2.792.545,79 ovvero al netto decurtazioni € 2.790.609,03 Ritenuto - Di doversi riservare di procedere all’approvazione definitiva del fondo di produttività collettiva comparto anno 2011 e anno 2012 solo a seguito della ricezione e presa d’atto della relazione sull’attività 2011 e 2012 da parte del responsabile dell’area tecnica ai fini della liquidazione definitiva dei compensi incentivanti in applicazione della L.109/94 art.18 e s.m. e i. ed ex art. 92 c.5 D.lgs.163/2006 e s.m. e i. che possono prevedere una compensazione delle cifre stimate in sede di chiusura del bilancio di esercizio Ritenuto opportuno altresì − Di doversi riservare di procedere ad un eventuale incremento del fondo di produttività collettiva comparto anno 2012 a seguito di un eventuale atto regionale che analogamente a quanto operato nel 2011 in merito all’attuazione dell’art. 30, comma 3, lett. C del CCNL comparto sanità 19/04/2004 preveda, in presenza di determinate condizioni, gli eventuali incrementi da operarsi da parte di ciascuna azienda al fine di superare le criticità emerse a livello aziendale e favorire in via transitoria un tendenziale riequilibrio delle diverse situazioni aziendali in merito all’applicazione di tale di tale disposto Preso atto - Di quanto previsto nella L. 122/10 in particolare art. 9 c.2 bis e del testo coordinato del documento del 10 febbraio 2011 con le modifiche apportate il 13 ottobre 2011 della conferenza delle regioni e delle province autonome “Interpretazione delle disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle regioni e delle province autonome e del servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122” di cui ha fatto seguito nel corrente anno la circolare del 7 febbraio n. 13/018/CR9/C1 che ha apportato ulteriori variazioni, così come meglio esplicitato nella relazione illustrativa allegato C del presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello stesso Ritenuto infatti: -di dover prendere in considerazione per la determinazione dei fondi aziendali il documento della Conferenza delle regioni sopra citato, inviato dalla Regione toscana alle varie Aziende ed Enti del Servizio Sanitario toscano Regione Toscana con nota AOO-GRT prot. 131161/Q.70.20 del 20/05/2011 e con nota n.AOO-GRT prot.57071/Q.70.20 del 27/02/2012, entrambe agli atti d’ufficio, al fine di definire univoche linee guida interpretative della normativa statale e favorire quindi un’omogeneità di attuazione da parte delle Amministrazioni regionali e delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale con esplicito invito ai Direttori Generali di attenersi alle direttive in esso contenute Dato atto: - che non risulta applicabile la circolare del Ministero dell’Economia e Finanze n.12 del 15/04/2011 in quanto non rivolta in indirizzo alle aziende del servizio sanitario nazionale Considerato - di dover procedere, anche ai fini del rispetto degli adempimenti di trasparenza e chiarezza: ● all’approvazione dei fondi aziendali “comparto” allegato A del presente provvedimento quale parte Pag. 4 di 20 integrante e sostanziale dello stesso, anno 2011 e 2012, salvo quanto sopra esposto, ed in via provvisoria l’anno 2013, riservandosi di predisporre un ulteriore provvedimento a seguito della determinazione definitiva, possibile solo per determinate voci componenti ad esercizio terminato ● all’approvazione della relazione tecnico finanziaria per la parte di pertinenza tenuto conto degli schemi RTF allegato B del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso Di confermare i fondi anno 2010 di cui alla delibera n. 627/12 presenti tuttavia negli allegati solo per consentire i confronti necessari ai fini della verifica del rispetto L.122/10 Precisato che - I fondi di cui all’allegato citato sono da considerarsi al netto degli oneri sociali a carico dell’Azienda Ritenuto che - Il sistema relazioni sindacali che ha dato luogo alla definizione degli istituti in parola è conforme alle disposizioni legislative in materia -I fondi aziendali sono stati determinati in conformità alle disposizioni contrattuali e normative nonché in considerazione delle circolari di livello nazionale e regionale emanate nel tempo Rilevata la legittimità e la congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l’istruttoria effettuata; Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni DELIBERA Per le motivazioni espresse in parte narrativa che si intendono integralmente richiamate 1. Di approvare i fondi aziendali del comparto anni 2011/2012 ed in via provvisoria quale stima i fondi anno 2013 quale risultano dai prospetti allegato A del presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello stesso confermando i fondi 2010 di cui a delibera 627/12 presenti, tuttavia, nell’allegato ai fini della verifica del rispetto dei limiti posti dalla L.122/10 2. Di prendere atto, pertanto, della relazione tecnico finanziaria pertinente allegato B del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso 3. Di prendere atto altresì della relazione illustrativa relativa limitatamente alla costituzione dei fondi di cui al punto 1., allegato C del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso confermativo nell’esposizione di quanto rilevato nella deliberazione n. 627/12 4. Di tener conto che, come indicato nella scheda del fondo di produttività collettiva, gli importi relativi all’applicazione della L.109/94 art.18 e s.m. e .i. ed ex art. 92 c. 5 D.lgs. 163/2006 e s.m.e i., per gli anni 2011-2012 sono suscettibili di variazione in sede di presentazione da parte del responsabile dell’area tecnica delle relazioni conclusive con l’individuazione dei beneficiari e delle quote loro spettanti che possono prevedere una compensazione delle cifre stimate in sede di chiusura del bilancio di esercizio 5. Di riservarsi con successiva deliberazione eventualmente di prendere atto e, pertanto, procedere al relativo incremento per l’anno 2012 dei fondi di produttività in caso di ricezione da parte della Regione Toscana di un provvedimento che, analogamente a quanto già realizzato nel 2011, in merito all’attuazione dell’art. 30, comma 3, lett. C del CCNL comparto sanità 19/04/2004 preveda, in presenza di determinate condizioni, gli eventuali incrementi da operarsi da parte di ciascuna azienda al fine di superare le criticità emerse a livello aziendale e favorire in via Pag. 5 di 20 transitoria un tendenziale riequilibrio delle diverse situazioni aziendali in merito all’applicazione di tale di tale disposto 6. Di riservarsi, altresì, con successivo atto di procedere all’approvazione definitiva dei fondi aziendali del personale del comparto per l’anno 2013 a seguito della determinazione definitiva, possibile per determinate voci componenti solo ad esercizio terminato 7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni e di provvedere all’attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti. IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Francesco Bellomo) IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Massimo Braganti) IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Bruno Cravedi) Pag. 6 di 20 Pag. 7 di 20 Pag. 8 di 20 Pag. 9 di 20 Pag. 10 di 20 Pag. 11 di 20 Pag. 12 di 20 Pag. 13 di 20 Pag. 14 di 20 Allegato C RELAZIONE ILLUSTRATIVA COSTITUZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DEL COMPARTO La presente relazione illustra i criteri usati per la determinazione dell'importo dei fondi contrattuali, a consuntivo per l'anno 2011 e 2012 ed in via preventiva e provvisoria per l'anno 2013, alla luce delle disposizioni contenute nel D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. In particolare il decreto in questione, all'art. 9, comma 2 bis, recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.” Occorre evidenziare che i vincoli sopra indicati costituiscono due distinti controlli nella successione indicata in quanto possono dare luogo a due distinte e successive riduzioni e tali indicazioni vanno lette, secondo i diversi articolati interventi, come scelta di calmierazione generale della spesa avvenuta in un contesto più generale in cui ricondurre anche il congelamento della tornata di contrattazione collettiva di livello nazionale e della quota ordinariamente spettante a livello individuale mediante anche il congelamento della quota media pro-capite in presenza di riduzione del personale In merito al predetto art. 9, comma 2 bis, si pongono tre diverse questioni, che devono essere preliminarmente definite per poter procedere all’attuazione della norma stessa: 1) cosa debba intendersi per “ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale”; 2) con quali modalità garantire che, per gli anni 2011-2013, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al precedente punto 1 non superi il corrispondente importo dell’anno 2010; 3) cosa debba intendersi per riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse in questione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e come debba essere quantificata tale riduzione delle risorse stesse. Premesso quanto sopra, occorre tener presente che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un documento, nella seduta del 10 febbraio 2011 (modificato in data 13 ottobre 2011 ), con il quale vengono definite linee guida interpretative della normativa statale sopra richiamata, al fine di favorirne un’omogeneità di attuazione da parte delle Amministrazioni regionali e delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale. Per la definizione delle tre questioni sopra indicate, si ritiene pertanto di dover tener conto delle linee interpretative contenute nel predetto documento della Conferenza (che anche la Regione Toscana ha invitato a seguire) il quale è stato altresì successivamente integrato dalla circolare del 07 febbraio 2013 n.13/018/CR9/C1 1) Riguardo alla prima questione, si rileva che il documento della Conferenza delle Regioni non esplicita chiaramente cosa debba intendersi per “ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale”; ma dal documento emergono comunque elementi che, sia pure indirettamente, inducono a ritenere che debba essere considerato l'ammontare complessivo di tutti i fondi contrattuali, nonostante essi comprendano anche risorse destinate al finanziamento di voci del trattamento fondamentale. Ad esempio, in relazione al divieto di superamento nel triennio 2011-2013 dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio per l’anno 2010, il documento della Conferenza delle Regioni esclude qualsiasi possibilità di alimentazione automatica del fondo; da ciò si può dedurre che nel documento vengono presi in considerazione i fondi contrattuali nel loro insieme, Pag. 15 di 20 senza distinguere all’interno di essi le risorse destinate al finanziamento di voci del trattamento accessorio da quelle che finanziano invece voci del trattamento fondamentale. In considerazione di quanto sopra si ritiene quindi che, per “ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale”, debba intendersi l'ammontare complessivo di tutti i fondi contrattuali. Tale interpretazione nel corrente anno è stata espressamente confermata dalla circolare sopra citata la quale dispone di eliminare la prima alinea della lett. C punto 2 della circolare 2011 e successive modifiche. Inoltre in tale documento richiamando l’incontro tecnico in data 07 novembre 2012 tra i rappresentanti delle regioni e quelli del ministero della economie e delle finanze si precisa che le parti hanno verbalmente affermato la validità di applicazione del D.L.78/10 secondo i distinti criteri definiti dal ministero e dalla conferenza purchè questi ultimi venissero modificati secondo le evidenziazioni della nuova circolare. 2) Per quanto attiene invece la seconda questione relativa alle modalità con cui garantire per gli anni 2011-2013 che l’ammontare complessivo delle risorse di cui sopra non superi il corrispondente importo dell’anno 2010, occorre tener presente, da un lato, che le disposizioni di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 sono destinate a produrre effetti (salvo modifiche legislative) con riferimento ad un arco temporale limitato (2011-2013) e, dall’altro, che le stesse disposizioni non hanno abrogato, né disapplicato, le norme contrattuali relative alla determinazione dei fondi contrattuali, che pertanto continuano a trovare applicazione. In considerazione di quanto sopra si ritiene che, anche per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, debba essere comunque calcolato, preliminarmente, l’importo dei fondi contrattuali in base alle disposizioni contrattuali vigenti (quindi, ad esempio, con l’incremento della RIA del personale cessato dal servizio); ma, qualora l’importo complessivo dei fondi così calcolato superi l’ammontare complessivo dei fondi costituiti per l’anno 2010, deve essere prevista una corrispondente riduzione di tale importo al fine di ricondurlo all’ammontare del 2010. Inoltre, come precisato nello stesso documento della Conferenza delle Regioni, "rimane valida la possibilità di adeguare le risorse nel caso di incremento di dotazione organica e contestuale copertura dei posti con particolare riferimento agli effetti relativi alla soppressione di aziende regionali e acquisizione del personale nell'organico dell'Ente"; è da ricondurre a questa ipotesi il passaggio del personale dalle aziende sanitarie agli Estav per effetto del trasferimento delle funzioni, previsto dalla L.R. 40/2005 e s.m. e i., avvenuto nel corso dell'anno 2010. Al fine del confronto con il fondo dell'anno 2010, l'incremento di cui sopra deve essere escluso dai fondi ESTAV per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e di conseguenza le aziende sanitarie dovranno in modo speculare escludere la riduzione dei propri fondi per ciascun anno. Per l’anno 2011, un discorso a parte va fatto per l'incremento del fondo della produttività di cui all'art. 30, comma 3, lett. c, CCNL 19.04.2004, da effettuarsi in applicazione della delibera della Giunta regionale n. 1000/2011, con la quale vengono adottate “Linee di indirizzo sui fondi contrattuali della produttività anno 2011 del personale del Servizio sanitario regionale”, contenute nell'Allegato A della delibera stessa. Infatti, il rispetto del limite stabilito dall’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, per quanto riguarda le risorse di cui all’art. 30, comma 3, lett. c, CCNL 19.04.2004, viene garantito a livello regionale con l’adozione delle stesse “Linee di indirizzo”, per cui l’incremento in questione deve essere escluso, sia dal fondo 2011 che, eventualmente dal fondo 2010, al fine del confronto tra i fondi stessi. Non essendovi ad oggi invece alcun atto regionale confermativo per l’anno 2012 non è stato previsto tale voce di incremento nel rispetto del vincolo ex L.122/10 Altre risorse che espressamente devono considerarsi escluse dal confronto con il totale anno 2010 sono quelle relative alla progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs.163/2006 nonché, in analogia con quanto espressamente disposto per gli enti locali si escludono le risorse finanziate da fonti esterne a quelle messe a disposizione dai contratti con una destinazione vincolata ovvero, nel caso dell’Azienda sanitaria, le risorse erogate dalla regione toscana per remunerare la realizzazione di determinati progetti Pag. 16 di 20 mediante retribuzione di risultato a favore dei dipendenti interessati. Ciò è indicato nel documento al punto C) ultimo capoverso. Inoltre, considerando che il medesimo documento prevede che sono esclusi dal blocco del trattamento economico complessivo gli elementi retributivi di carattere accessorio privi di fissità e continuità citando, fra gli altri, i compensi per lo svolgimento di prestazioni in regime di libera professione ivi comprese le prestazioni aggiuntive, si desume che per quanto riguarda il fondo della produttività debbano considerarsi escluse dal confronto con il 2010 le voci di incremento relative alla libera professione e istituti ad essa assimilati. Si ricorda tanto più che nel caso dell’accantonamento relativo alla libera professione o all’attività di docenza le risorse provengono da fonti esterne come nel caso del finanziamento regionale. 3) Per quanto attiene alla terza questione, relativa alla seconda parte dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, laddove viene stabilito che, sempre per gli anni 2011-2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (sempre da intendersi nel senso sopra specificato al punto 1) “è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”. Al fine di stabilire se si deve procedere a tale riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse (cioè dell’ammontare complessivo dei fondi contrattuali), deve essere in primo luogo verificato se vi è stata riduzione del personale in servizio. Al riguardo il documento della Conferenza delle Regioni fornisce indicazioni piuttosto puntuali su come procedere. In particolare nel documento si afferma che: “la riduzione si applica già dal 2011, con riferimento alla riduzione nell’anno del personale in servizio; questa non potrà che essere conteggiata a saldo comparando l’entità di personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza del medesimo al 1° gennaio.” Pertanto la differenza fra le consistenze numeriche di cui sopra, nell'ipotesi in cui il numero delle unità di personale alla data del 1° gennaio sia maggiore di quello alla data del 31 dicembre, rappresenta il numero delle unità da prendere a riferimento per calcolare la riduzione dei fondi contrattuali; diversamente, se inferiore o uguale a zero, non sarà da conteggiare alcuna riduzione dei fondi. Per quanto riguarda eventuali casistiche affrontate nella determinazione dell’organico si specifica che si è tenuto conto naturalmente sia del personale di ruolo che a tempo indeterminato (ovvero coloro che potenzialmente hanno un costo in parte finanziato dai fondi aziendali) e che è stato applicato un criterio giuridico considerando pertanto in entrambi i momenti anche il personale che risulta in aspettativa. Naturalmente nei casi di aspettative per cambi qualifiche o incarichi presso la stessa azienda il personale è stato conteggiato una sola volta nel profilo ricoperto rispettivamente al 01 gennaio e al 31 dicembre. Prima di passare alle modalità con cui calcolare l’importo della riduzione dei fondi contrattuali, è opportuno evidenziare che anche la previsione relativa a tale riduzione, contenuta nella seconda parte dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, è riferita ad un arco temporale limitato (sempre 1° gennaio 2011-31 dicembre 2013). In considerazione di ciò, deve ritenersi che la riduzione da effettuarsi sull’ammontare complessivo dei fondi non si consolidi nei fondi stessi, ma debba essere ricalcolata ogni anno, tenendo conto comunque di quanto effettuato nell’anno precedente; tale riduzione costituisce, in sostanza, un’economia di bilancio per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013. Infine, per quanto concerne il calcolo dell’importo della riduzione, il documento della Conferenza delle Regioni prosegue fornendo le seguenti indicazioni: “nel calcolo dell’entità annuale della riduzione delle risorse si dovrà tenere conto della data di cessazione del personale fuoriuscito, in considerazione del diritto dei cessati all’attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell’anno di cessazione, operando pertanto una riduzione in termini di rateo da effettuarsi entro il 31 dicembre, in ogni caso preventivamente all’erogazione nell’anno successivo del quantum spettante con riferimento all’anno di competenza precedente.” Inoltre la Conferenza delle Regioni, in riferimento al periodo temporale di applicazione della norma, chiarisce che: “il primo automatismo in termini di riduzione di quote annuali intere va applicato alle risorse dell’anno 2012 (per la parte Pag. 17 di 20 rimanente rispetto al rateo già decurtato), con riferimento alla riduzione del personale in servizio avvenuta nel corso del 2011, il secondo alle risorse dell’anno 2013, con riferimento alle cessazioni del 2012, ed il terzo alle risorse dell’anno 2014, in relazione alle cessazioni del 2013.” In ultimo ai fini della determinazione del quantum dell’importo da ridurre, il documento della Conferenza delle Regioni indica un metodo piuttosto complesso, basato sul calcolo di un importo prorata dell’anno. Tuttavia, alla lettera C) punto 3 stabilisce che per la valutazione del quantum da ridurre medio “va determinato un importo medio, mediante la somma delle quote individuali delle voci accessorie erogate, in conto competenza nell’anno precedente (per il 2011 si fa riferimento al 2010), al personale che cessa, diviso per il numero delle unità cessate nell’anno stesso. L’importo così determinato è moltiplicato per l’entità numerica di riduzione nell’anno del personale in servizio, al netto di eventuali unità ancora da assumere di competenza” L’azienda in considerazione della complessità del calcolo di cui sopra, senza tuttavia volersene essenzialmente discostare e soprattutto nel rispetto del principio che si evince dalla normativa stessa, ha proceduto in altro modo, seppur analogo, per la determinazione dell’importo medio. Infatti, per la decurtazione 2011 si è preferito valutare esclusivamente il costo di pertinenza dei fondi 2010 di detto personale. La sommatoria così ottenuta per ciascun fondo è stata rispettivamente suddivisa per la sommatoria del servizio prestato dagli stessi nel 2010 espresso in gg per i fondi ‘fisse’ e ‘disagio’ e in mesi per il fondo della ‘produttività’. L’importo così ottenuto (importo medio ritradotto in termini di anno) è stato moltiplicato per l’entità numerica di riduzione nell’anno del personale in servizio, determinata secondo quanto sopra specificato (differenza fra le consistenze numeriche alla data del 1° gennaio e quelle alla data del 31 dicembre). Il risultato di questa ultima operazione ha rappresentato la riduzione da apportare all’ammontare complessivo dei fondi contrattuali. Per l’anno 2012 analogamente è stato confrontato l’organico al 31 dicembre 2012 con quello al 01 gennaio 2011 registrando un ulteriore riduzione rispetto all’anno precendente. Pertanto, secondo logica è stata riconfermata la decurtazione 2011 ed è stata ricalcolata la riduzione 2012 per il restante personale. Di conseguenza, è stato determinato come specificato nella circolare lettera C punto 3 un importo medio mediante la somma delle quote individuali erogate in conto competenza al personale cessato nell’anno precedente – ossia 2011 - per ciascun fondo a cui ha fatto seguito il calcolo sopra specificato. Occorre tuttavia evidenziare che nel calcolo di riparto teorico del fondo di produttività si è tenuto conto del fondo relativo all’anno di erogazione al netto delle risorse vincolate ovvero nella fattispecie dei progetti legati ai finanziamenti regionali destinati a specifici soggetti e alle quote di progettazione ex art.92 cc. 5-6 d.lgs n.163/2006 In allegato al presente documento vi sono infine le tabelle di sintesi di quanto sopra esposto:.per l’anno 2011 trattasi di una variazione rispetto a quanto esposto nella delibera n. 627/12 a seguito della determinazione definitiva della voce di incremento fondo produttività relativo ai finanziamenti regionali. 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