Le regole - Il Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore
Venerdì 5 Dicembre 2014 ­ N. 334
Norme e tributi 47
FISCO
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Accertamento. I contribuenti che hanno chiesto rateazioni si trovano a fare i conti con le richieste di versamento da Equitalia
Il caso. Il doppio regime
Sotto tiro i ritardi nei pagamenti
Per gli avvisi bonari
gli uffici seguono
una linea più dura
Chi salta una rata perde il diritto a dilazionare e deve affrontare sanzioni elevate
Rosanna Acierno
pSono molti i contribuenti che, optando per la dilazione
presso l’ufficio delle Entrate,
per il tardivo versamento di
una rata trimestrale oltre il
termine di quella successiva
si sono visti recapitare una cartella di pagamento da
Equitalia con l’addebito di
una maxi sanzione su tutto il
debito residuo e dell’aggio
della riscossione nella misu­
ra dell’8 per cento.
Spesso, infatti, il contri­
buente che non intende in­
traprendere alcun conten­
zioso tributario può ritenere
più opportuno e conveniente
pagare il proprio debito deri­
vante da un avviso di accerta­
mento o da un avviso bonario
mediante il versamento, an­
che dilazionato, direttamen­
te all’ufficio, ed evitare così
l’intervento dell’agente della
riscossione con l’aggravio di
ulteriori costi. Tuttavia, in tal caso occorre
fare molta attenzione. La dila­
zione del debito tributario
presso l’agenzia delle Entrate segue, infatti, altre regole ri­
spetto alla dilazione presso Equitalia. In particolare, il mancato pagamento di una ra­
ta entro il termine di tre mesi ossia vale a dire di scadenza della rata successiva compor­
ta la decadenza dalla dilazione
concessa dall’ufficio e la con­
testuale iscrizione a ruolo del­
le somme dovute, con l’aggra­
vio dell’applicazione della sanzione del 60% sul debito residuo (in caso di avvisi di ac­
certamento) o 30% sulla rata
non versata o versata in ritar­
do (in caso di avvisi bonari), oltre che l’applicazione del­
l’aggio della riscossione.
Dilazione degli avvisi
In caso di accettazione giuri­
dica dell’atto di accertamento entro il termine di impugna­
zione (acquiescenza) oppure in caso di perfezionamento dell’accertamento con adesio­
ne o nel caso di mediazione o conciliazione, è possibile op­
tare per il pagamento rateale presso l’ufficio, senza la pre­
sentazione di alcuna garanzia.
In particolare, il piano di ratea­
zione concedibile prevede il pagamento in 8 rate trimestra­
li di pari importo oppure, se l’importo da pagare (com­
prensivo di imposte, sanzioni e interessi) supera 51.645,69
euro, in 12 rate trimestrali
sempre di pari importo. Per le
rate successive alla prima so­
no dovuti gli interessi legali.
Le somme dovute a seguito di
acquiescenza o di accerta­
mento con adesione si versa­
no presso banche, poste o agenti della riscossione, uti­
lizzando: il modello F24 per le
imposte sui redditi, le relative
imposte sostitutive, l’Irap, l’Iva e l’imposta sugli intratte­
nimenti oppure il modello F23
per l’imposta di registro e per gli altri tributi indiretti.
Dilazione degli avvisi
bonari
In caso di ricevimento di una comunicazione di irregolarità a seguito di controllo automa­
tico (articolo 36 bis Dpr 600/73) o di controllo formale
(articolo 36 ter Dpr 600/73) e di riconoscimento della vali­
dità della contestazione, il contribuente può regolarizza­
re la propria posizione pagan­
do una sanzione ridotta, oltre all’imposta oggetto della retti­
fica e i relativi interessi. In particolare, la regolariz­
zazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici
(ex articolo 36 bis Dpr 600/73)
deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione, pagando l’im­
posta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella
ordinariamente prevista nella misura del 30 per cento. La re­
golarizzazione delle comuni­
cazioni relative ai controlli formali (ex articolo 36 ter Dpr 600/73) potrà essere effettua­
ta, invece, sempre entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell’imposta do­
vuta, degli interessi e della
sanzione ridotta a 2/3 di quella
ordinaria del 30 per cento. Le somme richieste si pos­
sono rateizzare senza prestare
garanzia: fino a 5mila euro in un massimo di 6 rate trime­
strali e oltre 5mila euro in un massimo di 20 rate trimestrali.
pNon sempre il tardivo paga­
Le regole
LA DILAZIONE
DEL DEBITO
TRIBUTARIO
PRESSO L’AGENZIA
DELLE ENTRATE
La dilazione del debito tributario presso l’agenzia delle Entrate segue altre
regole rispetto a quella concessa da Equitalia. Il mancato pagamento di una
rata entro il termine di scadenza della rata successiva comporta, infatti, la
decadenza dalla dilazione concessa dall’ufficio e la contestuale iscrizione a
ruolo delle somme dovute, con l’aggravio di una sanzione e dell’aggio della
riscossione nella misura dell’8%
LA DILAZIONE
DEGLI AVVISI
DI ACCERTAMENTO
In caso di accettazione giuridica dell’atto di accertamento entro il termine
di impugnazione (acquiescenza) o in caso di perfezionamento
dell’accertamento con adesione, è possibile optare per il pagamento
rateale presso l’ufficio, senza la presentazione di alcuna garanzia.
Il piano di rateazione concedibile prevede il pagamento in 8 rate
trimestrali di pari importo oppure, se l’importo da pagare (comprensivo
di imposte, sanzioni e interessi) supera 51.645,69 euro, in 12 rate
trimestrali sempre di pari importo
LA DILAZIONE
DEGLI AVVISI
BONARI
In caso di ricevimento di una comunicazione di irregolarità a seguito di
controllo automatico (articolo 36 bis Dpr 600/73) o di controllo formale
(articolo 36 ter Dpr 600/73) e di riconoscimento della validità della
contestazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione
pagando, entro 30 giorni dalla ricezione, una sanzione ridotta del 10%
(in caso di 36bis) o del 20% (in caso di 36 ter), oltre all’imposta oggetto
della rettifica e i relativi interessi
LA DECADENZA
DALLA DILAZIONE
DEGLI AVVISI
DI ACCERTAMENTO
Il mancato pagamento di una rata entro il termine di scadenza della rata
trimestrale successiva comporta la decadenza dalla dilazione concessa
dall’ufficio e la contestuale iscrizione a ruolo delle somme dovute, con
l’aggravio dell’applicazione della sanzione del 60% sul debito residuo.
Tuttavia, il ritardo di pochi giorni nel pagamento di una rata diversa
dalla prima non comporta il disconoscimento della dilazione e
l’irrogazione della maxi sanzione
LA DECADENZA
DALLA DILAZIONE
DEGLI AVVISI
BONARI
Il mancato pagamento di una rata entro il termine di scadenza della rata
trimestrale successiva comporta la decadenza dalla dilazione concessa
dall’ufficio e la contestuale iscrizione a ruolo delle somme dovute, con
l’aggravio dell’applicazione della sanzione del 30% parametrata alla
rata non pagata. Tuttavia, il ritardo anche di un solo giorno nel
pagamento di una rata comporta il disconoscimento della dilazione e
l’irrogazione della sanzione
Decadenza dalla dilazione
In entrambi i casi, il mancato pagamento anche di una sola delle rate entro il termine di pagamento della rata succes­
siva comporterà la decadenza dalla dilazione e l’iscrizione a ruolo delle residue somme do­
vute. Di conseguenza, il con­
tribuente si vedrà notificare una cartella di pagamento da parte di Equitalia, contenente non soltanto l’importo ancora dovuto, ma anche la sanzione (per gli atti di accertamento) del 60% o (per gli avvisi bona­
ri) del 30% e l’aggio della ri­
scossione all’8% sul totale complessivamente dovuto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FOCUS
mento di una rata comporta la de­
cadenza dalla dilazione e la com­
minazione della maxi sanzione del 60% sul debito residuo. In particolare, il lieve ritardo
nel pagamento di una rata diversa
dalla prima nel caso di adesione, acquiescenza, mediazione o con­
ciliazione giudiziale in merito a un avviso di accertamento e di ra­
teazione concordata con l’ufficio, non comporta il disconoscimen­
to dell’intera dilazione e l’irroga­
zione della maxi sanzione. In pro­
posito, la stessa Agenzia, con di­
verse circolari (nn. 9/E/2012 e 27/
E/2013) ha precisato che errori non rilevanti nei pagamenti deri­
vanti da mediazione o da acquie­
scenza in merito ad avvisi di ac­
certamento non devono compor­
tare il disconoscimento del bene­
ficio della dilazione, invitando di fatto gli uffici a valutare in modo non rigido gli eventuali ritardi nei versamenti. Tuttavia, questo at­
teggiamento “benevolo” sembra valere solo nel caso di dilazione di
avvisi di accertamento e non an­
che nell’ipotesi di rateazione di avvisi bonari. Si ricorda che il contribuente raggiunto da un av­
viso bonario può optare per la sua definizione pagando gli importi entro i successivi 30 giorni. In caso
di tardivo versamento di una rata è tuttavia previsto un regime san­
zionatorio meno pregiudizievole rispetto alle dilazioni degli avvisi di accertamento in caso di accer­
tamento con adesione, acquie­
scenza, conciliazione giudiziale. Ciò in quanto il mancato versa­
mento di una rata entro il termine di quella successiva dà luogo al­
l’ordinaria sanzione del 30% para­
metrata alla rata non pagata, e non
del 60% sul residuo dovuto a tito­
lo tributo, come invece previsto per gli atti di accertamento.In re­
altà, nell’ambito dell’armonizza­
zione delle norme in materia di ra­
teizzazione, l’articolo 6 della leg­
ge delega 23/2014 prevede un’equiparazione (a favore del contribuente) tra la rateazione degli atti di accertamento e degli avvisi bonari, la riduzione del di­
vario che a oggi sussiste tra il nu­
mero (inferiore) delle rate con­
cesso dall’Agenzia e quello (supe­
riore) concesso da Equitalia, non­
ché una revisione della disciplina sanzionatoria, stabilendo che ri­
tardi di breve durata nel paga­
mento di una rata (o errori di lieve
entità nel versamento) non com­
portino l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione. Pertanto, in attesa che il Gover­
no dia attuazione alla legge delega,
in assenza di apposite disposizioni
normative e di documenti di pras­
si, anche per il pagamento con un solo giorno di ritardo della prima rata o di quelle successive di avvisi
bonari, gli uffici disconoscono il beneficio della dilazione e applica­
no comunque la sanzione. In meri­
to a tale questione non mancano, tuttavia, pronunce di giurispru­
denza di merito a favore del contri­
buente. In particolare, secondo i giudici tributari aditi, in virtù dello Statuto del contribuente che san­
cisce il principio di collaborazione
e buona fede tra contribuente e Fi­
sco, la tardività del pagamento di una rata non può essere equipara­
ta all’omesso pagamento. Inoltre, il pagamento della pri­
ma rata avvenuto in ritardo rispet­
to al termine di 30 giorni dall’avvi­
so bonario non può comportare il disconoscimento dell’intera dila­
zione in quanto tale effetto non è previsto dalla legge. Pertanto, ai fi­
ni della difesa, non rimane che im­
pugnare le iscrizioni a ruolo con­
seguenti al disconoscimento del­
la dilazione da parte dell’ufficio.
Ro.Ac.
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