Il Sole 24 Ore Venerdì 5 Dicembre 2014 N. 334 Norme e tributi 47 FISCO www.quotidianofisco.ilsole24ore.com Accertamento. I contribuenti che hanno chiesto rateazioni si trovano a fare i conti con le richieste di versamento da Equitalia Il caso. Il doppio regime Sotto tiro i ritardi nei pagamenti Per gli avvisi bonari gli uffici seguono una linea più dura Chi salta una rata perde il diritto a dilazionare e deve affrontare sanzioni elevate Rosanna Acierno pSono molti i contribuenti che, optando per la dilazione presso l’ufficio delle Entrate, per il tardivo versamento di una rata trimestrale oltre il termine di quella successiva si sono visti recapitare una cartella di pagamento da Equitalia con l’addebito di una maxi sanzione su tutto il debito residuo e dell’aggio della riscossione nella misu ra dell’8 per cento. Spesso, infatti, il contri buente che non intende in traprendere alcun conten zioso tributario può ritenere più opportuno e conveniente pagare il proprio debito deri vante da un avviso di accerta mento o da un avviso bonario mediante il versamento, an che dilazionato, direttamen te all’ufficio, ed evitare così l’intervento dell’agente della riscossione con l’aggravio di ulteriori costi. Tuttavia, in tal caso occorre fare molta attenzione. La dila zione del debito tributario presso l’agenzia delle Entrate segue, infatti, altre regole ri spetto alla dilazione presso Equitalia. In particolare, il mancato pagamento di una ra ta entro il termine di tre mesi ossia vale a dire di scadenza della rata successiva compor ta la decadenza dalla dilazione concessa dall’ufficio e la con testuale iscrizione a ruolo del le somme dovute, con l’aggra vio dell’applicazione della sanzione del 60% sul debito residuo (in caso di avvisi di ac certamento) o 30% sulla rata non versata o versata in ritar do (in caso di avvisi bonari), oltre che l’applicazione del l’aggio della riscossione. Dilazione degli avvisi In caso di accettazione giuri dica dell’atto di accertamento entro il termine di impugna zione (acquiescenza) oppure in caso di perfezionamento dell’accertamento con adesio ne o nel caso di mediazione o conciliazione, è possibile op tare per il pagamento rateale presso l’ufficio, senza la pre sentazione di alcuna garanzia. In particolare, il piano di ratea zione concedibile prevede il pagamento in 8 rate trimestra li di pari importo oppure, se l’importo da pagare (com prensivo di imposte, sanzioni e interessi) supera 51.645,69 euro, in 12 rate trimestrali sempre di pari importo. Per le rate successive alla prima so no dovuti gli interessi legali. Le somme dovute a seguito di acquiescenza o di accerta mento con adesione si versa no presso banche, poste o agenti della riscossione, uti lizzando: il modello F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Irap, l’Iva e l’imposta sugli intratte nimenti oppure il modello F23 per l’imposta di registro e per gli altri tributi indiretti. Dilazione degli avvisi bonari In caso di ricevimento di una comunicazione di irregolarità a seguito di controllo automa tico (articolo 36 bis Dpr 600/73) o di controllo formale (articolo 36 ter Dpr 600/73) e di riconoscimento della vali dità della contestazione, il contribuente può regolarizza re la propria posizione pagan do una sanzione ridotta, oltre all’imposta oggetto della retti fica e i relativi interessi. In particolare, la regolariz zazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici (ex articolo 36 bis Dpr 600/73) deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione, pagando l’im posta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30 per cento. La re golarizzazione delle comuni cazioni relative ai controlli formali (ex articolo 36 ter Dpr 600/73) potrà essere effettua ta, invece, sempre entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell’imposta do vuta, degli interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria del 30 per cento. Le somme richieste si pos sono rateizzare senza prestare garanzia: fino a 5mila euro in un massimo di 6 rate trime strali e oltre 5mila euro in un massimo di 20 rate trimestrali. pNon sempre il tardivo paga Le regole LA DILAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE La dilazione del debito tributario presso l’agenzia delle Entrate segue altre regole rispetto a quella concessa da Equitalia. Il mancato pagamento di una rata entro il termine di scadenza della rata successiva comporta, infatti, la decadenza dalla dilazione concessa dall’ufficio e la contestuale iscrizione a ruolo delle somme dovute, con l’aggravio di una sanzione e dell’aggio della riscossione nella misura dell’8% LA DILAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO In caso di accettazione giuridica dell’atto di accertamento entro il termine di impugnazione (acquiescenza) o in caso di perfezionamento dell’accertamento con adesione, è possibile optare per il pagamento rateale presso l’ufficio, senza la presentazione di alcuna garanzia. Il piano di rateazione concedibile prevede il pagamento in 8 rate trimestrali di pari importo oppure, se l’importo da pagare (comprensivo di imposte, sanzioni e interessi) supera 51.645,69 euro, in 12 rate trimestrali sempre di pari importo LA DILAZIONE DEGLI AVVISI BONARI In caso di ricevimento di una comunicazione di irregolarità a seguito di controllo automatico (articolo 36 bis Dpr 600/73) o di controllo formale (articolo 36 ter Dpr 600/73) e di riconoscimento della validità della contestazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione pagando, entro 30 giorni dalla ricezione, una sanzione ridotta del 10% (in caso di 36bis) o del 20% (in caso di 36 ter), oltre all’imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi LA DECADENZA DALLA DILAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO Il mancato pagamento di una rata entro il termine di scadenza della rata trimestrale successiva comporta la decadenza dalla dilazione concessa dall’ufficio e la contestuale iscrizione a ruolo delle somme dovute, con l’aggravio dell’applicazione della sanzione del 60% sul debito residuo. Tuttavia, il ritardo di pochi giorni nel pagamento di una rata diversa dalla prima non comporta il disconoscimento della dilazione e l’irrogazione della maxi sanzione LA DECADENZA DALLA DILAZIONE DEGLI AVVISI BONARI Il mancato pagamento di una rata entro il termine di scadenza della rata trimestrale successiva comporta la decadenza dalla dilazione concessa dall’ufficio e la contestuale iscrizione a ruolo delle somme dovute, con l’aggravio dell’applicazione della sanzione del 30% parametrata alla rata non pagata. Tuttavia, il ritardo anche di un solo giorno nel pagamento di una rata comporta il disconoscimento della dilazione e l’irrogazione della sanzione Decadenza dalla dilazione In entrambi i casi, il mancato pagamento anche di una sola delle rate entro il termine di pagamento della rata succes siva comporterà la decadenza dalla dilazione e l’iscrizione a ruolo delle residue somme do vute. Di conseguenza, il con tribuente si vedrà notificare una cartella di pagamento da parte di Equitalia, contenente non soltanto l’importo ancora dovuto, ma anche la sanzione (per gli atti di accertamento) del 60% o (per gli avvisi bona ri) del 30% e l’aggio della ri scossione all’8% sul totale complessivamente dovuto. © RIPRODUZIONE RISERVATA ED I IC N OL A FOCUS mento di una rata comporta la de cadenza dalla dilazione e la com minazione della maxi sanzione del 60% sul debito residuo. In particolare, il lieve ritardo nel pagamento di una rata diversa dalla prima nel caso di adesione, acquiescenza, mediazione o con ciliazione giudiziale in merito a un avviso di accertamento e di ra teazione concordata con l’ufficio, non comporta il disconoscimen to dell’intera dilazione e l’irroga zione della maxi sanzione. In pro posito, la stessa Agenzia, con di verse circolari (nn. 9/E/2012 e 27/ E/2013) ha precisato che errori non rilevanti nei pagamenti deri vanti da mediazione o da acquie scenza in merito ad avvisi di ac certamento non devono compor tare il disconoscimento del bene ficio della dilazione, invitando di fatto gli uffici a valutare in modo non rigido gli eventuali ritardi nei versamenti. Tuttavia, questo at teggiamento “benevolo” sembra valere solo nel caso di dilazione di avvisi di accertamento e non an che nell’ipotesi di rateazione di avvisi bonari. Si ricorda che il contribuente raggiunto da un av viso bonario può optare per la sua definizione pagando gli importi entro i successivi 30 giorni. In caso di tardivo versamento di una rata è tuttavia previsto un regime san zionatorio meno pregiudizievole rispetto alle dilazioni degli avvisi di accertamento in caso di accer tamento con adesione, acquie scenza, conciliazione giudiziale. Ciò in quanto il mancato versa mento di una rata entro il termine di quella successiva dà luogo al l’ordinaria sanzione del 30% para metrata alla rata non pagata, e non del 60% sul residuo dovuto a tito lo tributo, come invece previsto per gli atti di accertamento.In re altà, nell’ambito dell’armonizza zione delle norme in materia di ra teizzazione, l’articolo 6 della leg ge delega 23/2014 prevede un’equiparazione (a favore del contribuente) tra la rateazione degli atti di accertamento e degli avvisi bonari, la riduzione del di vario che a oggi sussiste tra il nu mero (inferiore) delle rate con cesso dall’Agenzia e quello (supe riore) concesso da Equitalia, non ché una revisione della disciplina sanzionatoria, stabilendo che ri tardi di breve durata nel paga mento di una rata (o errori di lieve entità nel versamento) non com portino l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione. Pertanto, in attesa che il Gover no dia attuazione alla legge delega, in assenza di apposite disposizioni normative e di documenti di pras si, anche per il pagamento con un solo giorno di ritardo della prima rata o di quelle successive di avvisi bonari, gli uffici disconoscono il beneficio della dilazione e applica no comunque la sanzione. In meri to a tale questione non mancano, tuttavia, pronunce di giurispru denza di merito a favore del contri buente. In particolare, secondo i giudici tributari aditi, in virtù dello Statuto del contribuente che san cisce il principio di collaborazione e buona fede tra contribuente e Fi sco, la tardività del pagamento di una rata non può essere equipara ta all’omesso pagamento. Inoltre, il pagamento della pri ma rata avvenuto in ritardo rispet to al termine di 30 giorni dall’avvi so bonario non può comportare il disconoscimento dell’intera dila zione in quanto tale effetto non è previsto dalla legge. Pertanto, ai fi ni della difesa, non rimane che im pugnare le iscrizioni a ruolo con seguenti al disconoscimento del la dilazione da parte dell’ufficio. Ro.Ac. © RIPRODUZIONE RISERVATA IL DIVORZIO FACILE La guida illustra nel dettaglio tutte le nuove regole sulla semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio introdotte dalla conversione del D.l. 132/2014. Gli approfondimenti d’autore si focalizzano sulla negoziazione assistita e la nuova procedura davanti al sindaco senza trascurare le altre novità in cantiere come il divorzio breve e il Tribunale della famiglia. Un ricco apparato con norme di riferimento, schemi orientativi e formule ad hoc per i nuovi istituti completano e rendono la monografia uno strumento completo, aggiornato, pratico. IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ* Il primo quotidiano digitale oppure disponibile in formato PDF su www.shopping24.it *Offerta valida in Italia dal 02/12/2014 al 07/01/2015
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