DECRETO DEL DIRIGENTE DEL

REGIONE MARCHE
Luogo di emissione
Numero:
Ancona
Data:
Pag.
GIUNTA REGIONALE
1
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO INFRASTRUTTURE TRASPORTI ED ENERGIA
N.
228/ITE
DEL
26/06/2014
Oggetto: Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assegnazione di una
collaborazione esterna per l’attuazione dell’APQ Sicurezza edifici e
infrastrutture in zona sismica. Conferimento incarico ed approvazione
schema di contratto.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO INFRASTRUTTURE TRASPORTI ED ENERGIA
-.-.(omissis)
-DECRETADI CONFERIRE l’incarico di collaborazione esterna all’ing. Alessandro Bianchi, nato ad Ancona il
18/11/1971, ed ivi residente in Via Maestri del lavoro,31 risultato vincitore della selezione pubblica,
per titoli e colloquio indetta con decreto n. 63/ITE del 03/03/2014 e ss.mm, per la durata di dodici
mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici
mesi;
DI APPROVARE lo schema di contratto Allegato A al presente decreto che ne costituisce parte
integrante;
DI STABILIRE che l’onere complessivo presunto per la durata dell’incarico sarà pari ad
€ 32.000,00 e trova copertura sull'sugli stanziamenti iscritti nelle relative UPB del bilancio di
previsione dell’anno 2014 – Capitolo 10609103 “Rischio sismico – APQ Sicurezza degli edifici e
delle infrastrutture – delibera CIPE 17/2003 e che tali somme saranno trasferite sui capitoli della
P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della
pubblica amministrazione destinati al pagamento delle spese per il personale;
DI STABILIRE inoltre che il compenso lordo spettante al collaboratore è pari ad € 30.364,55, oltre
all’eventuale rimborso delle spese documentate per le attività svolte in regime di trasferta;
DI STABILIRE che l’impegno di spesa sarà assunto con successivi atti del dirigente della P.F.
Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica
amministrazione, che provvederà alla liquidazione ed al pagamento mensile del compenso
spettante al collaboratore incaricato;
DI TRASMETTERE alla P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di
formazione della pubblica amministrazione tutte le informazioni necessarie per permettere
all’amministrazione regionale di rispettare i propri doveri di pubblicità e trasparenza;
DI PUBBLICARE il presente decreto per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Marche.
IL DIRIGENTE
REGIONE MARCHE
Luogo di emissione
Numero:
Ancona
Data:
Pag.
GIUNTA REGIONALE
(Mario Pompei)
- ALLEGATI -
2
REGIONE MARCHE
Luogo di emissione
Numero:
Ancona
Data:
Pag.
GIUNTA REGIONALE
3
ALLEGATO A
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE ESTERNA
Il giorno …………del mese di ………. dell’anno ……….., ad Ancona, presso la sede della Regione
Marche, Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia, Via Palestro 19,
Tra
La
REGIONE
MARCHE,
C.F.
80008630420,
rappresentata
nella
persona
del……………………………………..., domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale
della Regione Marche – di seguito per brevità denominato “committente”;
e
l’ing. ……………………, nato a ………………… e residente
……………………………………di seguito denominato “collaboratore”
in
Via
……………………,
premesso
che il Servizio Infrastrutture trasporti ed energia è incaricato dell’attuazione dell’Accordo di
programma Quadro in materia di Sicurezza degli edifici e delle infrastrutture di cui all’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003;
che per far fronte alle necessità legate alla realizzazione dell’accordo di cui sopra, si è ravvisata
l’esigenza della collaborazione di un tecnico in possesso di specifiche competenze ed esperienze
in materia di calcolo strutturale degli edifici ed infrastrutture in zona sismica con nuove
metodologie,
che con decreto n. 63/ITE del 03/03/2014 successivamente modificato con decreto n. 74/ITE del
06/03/2014è stata indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio per l’assegnazione di una
collaborazione esterna a professionisti ingegneri ed architetti;
che con decreto n. 170/ITE del 21/05/2014 è stata approvata la graduatoria di merito della
suddetta selezione;
si conviene e si stipula quanto segue
ART.1
(conferimento dell’incarico)
1. La Regione Marche affida all’ing. ………………………… che accetta, l’incarico di collaborazione
per lo svolgimento delle attività inerenti l’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro in materia
di “Sicurezza degli edifici e delle infrastrutture”.
La collaborazione consiste nelle seguenti attività:
REGIONE MARCHE
Luogo di emissione
Numero:
Ancona
Data:
Pag.
GIUNTA REGIONALE
4
Esecuzione di calcoli strutturali per le progettazioni preliminari ed esecutive secondo quanto
previsto dal D. Lgs 163/06 e del regolamento attuativo;
Controllo delle verifiche strutturali ai sensi del DM 14/01/2008 “Norme tecniche sulle costruzioni”;
Verifiche strutturali su immobili di proprietà regionale;
Attività connesse all’applicazione del DM 14/01/2008 “Norme tecniche sulle costruzioni”
ART.2
(rapporto di collaborazione e modalità di espletamento)
1. Il rapporto costituito tra la Regione Marche e l’ing. …………………….. per effetto della presente
convenzione è regolato dall’art. 409, 3° punto del c.p.c. e art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.
Rimane esclusa qualsiasi interpretazione delle condizioni o pattuizioni comunque connesse con
detto incarico che, in qualsiasi modo, si riconduca a prestazioni con rapporto di pubblico impiego
essendo l’incarico vincolato unicamente all’obbligo delle prestazioni senza vincolo di
subordinazione gerarchica.
2. La prestazione lavorativa dedotta all’art. 1 è svolta in autonomia dal collaboratore presso la sede
di via Palestro, 19 Ancona del Servizio Infrastrutture trasporti ed energia, sulla base delle direttive
tecnico-funzionali impartite dal dirigente della medesima struttura.
3. L’articolazione dell’orario su base settimanale è stabilita dal responsabile della struttura
committente.
ART.3
(Verifica delle attività, obblighi e riservatezza delle informazioni)
1. Al dirigente del Servizio Infrastrutture trasporti ed energia compete la verifica dello svolgimento
dell’attività di collaborazione attestandone la correttezza e la rispondenza del lavoro svolto con le
prestazioni richieste all’art. 1. In caso di impossibilità temporanea da parte del collaboratore ad
eseguire la prestazione lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione al committente entro il
termine di 24 ore dal verificarsi della relativa causa, al fine di permettere al committente di
intervenire con soluzioni alternative.
2. Il collaboratore svolgerà l’incarico concordato sotto la propria responsabilità e per questo si
impegna a risarcire ogni danno a persone o cose che dovesse verificarsi per fatto allo stesso
imputabile.
3. Il collaboratore, venendo a conoscenza di informazioni, anche di natura riservata, di pertinenza
dell’amministrazione committente, si impegna a non divulgarle sia nel corso che alla cessazione
del rapporto.
ART.4
(Durata del rapporto e compenso)
1. La collaborazione avrà inizio dalla data di …………..e terminerà il………….…………………., avrà
durata di dodici mesi e potrà essere prorogata per un ulteriore anno, qualora il committente lo
ritenga necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti all’art. 1.
2. Il compenso lordo per il periodo previsto è pari a euro 30.364,55, oltre all’eventuale rimborso
delle spese documentate per le attività svolte in regime di trasferta.
3. Il corrispettivo è stato determinato in proporzione alla qualità e quantità del lavoro assegnato.
4. Gli eventuali rimborsi di spese trasferite contemplate dal progetto, preventivamente autorizzate
dal dirigente del Servizio infrastrutture trasporti ed energia, saranno rimborsate a piè di lista e
previa presentazione della documentazione giustificativa.
REGIONE MARCHE
Luogo di emissione
Numero:
Ancona
Data:
Pag.
GIUNTA REGIONALE
5
5. Il compenso sarà erogato con cadenza mensile, dalla P.F. Organizzazione, amministrazione del
personale e scuola regionale di formazione della pubblica Amministrazione, salva diversa
indicazione da parte del dirigente del Servizio Infrastrutture trasporti ed energia in merito
all’esatto adempimento delle attività dedotte dall’art.1.
6. All’atto della percezione del compenso o di acconti di esso, verrà emesso idoneo documento in
regola con le normative fiscali e contributive previste per il lavoro autonomo prestato in forma di
collaborazione esterna ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
7. Il collaboratore ha diritto a non essere vincolato ad alcuna prestazione per il periodo di due
settimane circa, così da garantire il riposo e il recupero psico-fisico retribuito del collaboratore.
ART.5
(Inadempimenti penali)
1. In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni previste dal presente contratto la
regione ha la facoltà di risolvere il contratto previa diffida ad adempiere da formularsi per iscritto a
mezzo raccomandata a/r entro i quindici giorni successivi.
2. Decorso inutilmente tale termine, il contratto dovrà considerarsi risolto ai sensi dell’art. 1454, 3°
comma, del c.c.
ART.6
(Risoluzione anticipata)
1. E’ in facoltà di entrambe le parti risolvere anticipatamente il contratto rispetto la scadenza pattuita
all’art.4, comma 1, con un preavviso da rendersi per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, di
almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso, a titolo di risarcimento è riconosciuta all’altra
parte, una somma pari al compenso spettante per il medesimo periodo.
ART.7
(maternità, infortunio, malattia)
1. La maternità, la malattia e l’infortunio del collaboratore non comportano l’estinzione del rapporto
contrattuale, che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo da parte del committente.
Nelle ipotesi di maternità, malattia con ricovero ospedaliero ed infortunio il collaboratore maturerà
il diritto al compenso nella misura stabilita dalla normativa vigente in materia di tutela
previdenziale ed assicurativa, dietro sua presentazione di specifica ed idonea documentazione
agli istituti competenti all’erogazione della prestazione (INPS gestione separata o altra Cassa di
Previdenza – INAIL).
2. La sospensione del rapporto per cause indicate al primo periodo non comporta una proroga del
contratto, che si estingue comunque alla scadenza.
3. Resta inteso che il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione nelle
ipotesi di malattia e infortunio si protrae per un periodo superiore a1/6 della durata stabilita.
REGIONE MARCHE
Luogo di emissione
Numero:
Ancona
Data:
Pag.
GIUNTA REGIONALE
6
ART.8
(tutela in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro)
1. Nei confronti del collaboratore sono state adottate tutte le misure per la tutela della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 626/94 e successive
modificazioni ed integrazioni.
ART.9
(studi ed applicazioni)
1. Il collaboratore si impegna a mantenere segreti eventuali studi e le applicazioni fatte nell’ambito
dell’incarico affidatogli, studi ed applicazioni che, mediante il corrispettivo di cui all’art. 4 del
presente contratto si intenderanno acquisiti dalla Regione Marche ed alla stessa apparterranno in
via esclusiva con possibilità di sfruttarli e/o cederli come meglio crederà.
ART.10
(Restituzione documenti)
1. In ogni caso di cessazione del rapporto di collaborazione il collaboratore sarà tenuto a restituire
senza indugi i documenti affidatigli o dei quali sia comunque venuto in possesso nel corso dello
svolgimento dell’incarico.
ART.11
(Divieto di concorrenza)
1. Il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con il committente, nè in ogni caso
diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, nè
compiere in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell’attività del committente medesimo.
ART.12
(Norma di rinvio)
1. Resta inteso che per tutto quanto no specificato nel presente contratto dovrà farsi riferimento alle
disposizioni di legge relative al contratto di lavoro autonomo.
ART.13
(Tutela dei dati personali)
1. L’ing. …………………. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196 (T.U. in materia di privacy), unitamente a copia degli artt. da 7 a 10 del
d.lgs. medesimo ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali
dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
REGIONE MARCHE
Luogo di emissione
Numero:
Ancona
Data:
Pag.
GIUNTA REGIONALE
7
ART.14
(Bollo e registrazione)
1. Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, alle spese di bollo e di registrazione del presente
atto in caso d’uso, sono a carico del collaboratore.
ART. 15
(Controversie)
1. Per ogni controversia il Foro competente è in via esclusiva quello di Ancona.
Letto, confermato e sottoscritto,
Per la Regione Marche
il collaboratore
Le parti di comune accordo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. dichiarano di
accettare implicitamente tutti gli adempimenti stabiliti dagli artt.5, 6, 7, 8, 11 e 15 della presente
convenzione.