REGIONE MARCHE Luogo di emissione Numero: Ancona Data: Pag. GIUNTA REGIONALE 1 DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE TRASPORTI ED ENERGIA N. 228/ITE DEL 26/06/2014 Oggetto: Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assegnazione di una collaborazione esterna per l’attuazione dell’APQ Sicurezza edifici e infrastrutture in zona sismica. Conferimento incarico ed approvazione schema di contratto. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE TRASPORTI ED ENERGIA -.-.(omissis) -DECRETADI CONFERIRE l’incarico di collaborazione esterna all’ing. Alessandro Bianchi, nato ad Ancona il 18/11/1971, ed ivi residente in Via Maestri del lavoro,31 risultato vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio indetta con decreto n. 63/ITE del 03/03/2014 e ss.mm, per la durata di dodici mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi; DI APPROVARE lo schema di contratto Allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante; DI STABILIRE che l’onere complessivo presunto per la durata dell’incarico sarà pari ad € 32.000,00 e trova copertura sull'sugli stanziamenti iscritti nelle relative UPB del bilancio di previsione dell’anno 2014 – Capitolo 10609103 “Rischio sismico – APQ Sicurezza degli edifici e delle infrastrutture – delibera CIPE 17/2003 e che tali somme saranno trasferite sui capitoli della P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione destinati al pagamento delle spese per il personale; DI STABILIRE inoltre che il compenso lordo spettante al collaboratore è pari ad € 30.364,55, oltre all’eventuale rimborso delle spese documentate per le attività svolte in regime di trasferta; DI STABILIRE che l’impegno di spesa sarà assunto con successivi atti del dirigente della P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione, che provvederà alla liquidazione ed al pagamento mensile del compenso spettante al collaboratore incaricato; DI TRASMETTERE alla P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione tutte le informazioni necessarie per permettere all’amministrazione regionale di rispettare i propri doveri di pubblicità e trasparenza; DI PUBBLICARE il presente decreto per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Marche. IL DIRIGENTE REGIONE MARCHE Luogo di emissione Numero: Ancona Data: Pag. GIUNTA REGIONALE (Mario Pompei) - ALLEGATI - 2 REGIONE MARCHE Luogo di emissione Numero: Ancona Data: Pag. GIUNTA REGIONALE 3 ALLEGATO A CONTRATTO DI COLLABORAZIONE ESTERNA Il giorno …………del mese di ………. dell’anno ……….., ad Ancona, presso la sede della Regione Marche, Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia, Via Palestro 19, Tra La REGIONE MARCHE, C.F. 80008630420, rappresentata nella persona del……………………………………..., domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale della Regione Marche – di seguito per brevità denominato “committente”; e l’ing. ……………………, nato a ………………… e residente ……………………………………di seguito denominato “collaboratore” in Via ……………………, premesso che il Servizio Infrastrutture trasporti ed energia è incaricato dell’attuazione dell’Accordo di programma Quadro in materia di Sicurezza degli edifici e delle infrastrutture di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003; che per far fronte alle necessità legate alla realizzazione dell’accordo di cui sopra, si è ravvisata l’esigenza della collaborazione di un tecnico in possesso di specifiche competenze ed esperienze in materia di calcolo strutturale degli edifici ed infrastrutture in zona sismica con nuove metodologie, che con decreto n. 63/ITE del 03/03/2014 successivamente modificato con decreto n. 74/ITE del 06/03/2014è stata indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio per l’assegnazione di una collaborazione esterna a professionisti ingegneri ed architetti; che con decreto n. 170/ITE del 21/05/2014 è stata approvata la graduatoria di merito della suddetta selezione; si conviene e si stipula quanto segue ART.1 (conferimento dell’incarico) 1. La Regione Marche affida all’ing. ………………………… che accetta, l’incarico di collaborazione per lo svolgimento delle attività inerenti l’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro in materia di “Sicurezza degli edifici e delle infrastrutture”. La collaborazione consiste nelle seguenti attività: REGIONE MARCHE Luogo di emissione Numero: Ancona Data: Pag. GIUNTA REGIONALE 4 Esecuzione di calcoli strutturali per le progettazioni preliminari ed esecutive secondo quanto previsto dal D. Lgs 163/06 e del regolamento attuativo; Controllo delle verifiche strutturali ai sensi del DM 14/01/2008 “Norme tecniche sulle costruzioni”; Verifiche strutturali su immobili di proprietà regionale; Attività connesse all’applicazione del DM 14/01/2008 “Norme tecniche sulle costruzioni” ART.2 (rapporto di collaborazione e modalità di espletamento) 1. Il rapporto costituito tra la Regione Marche e l’ing. …………………….. per effetto della presente convenzione è regolato dall’art. 409, 3° punto del c.p.c. e art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Rimane esclusa qualsiasi interpretazione delle condizioni o pattuizioni comunque connesse con detto incarico che, in qualsiasi modo, si riconduca a prestazioni con rapporto di pubblico impiego essendo l’incarico vincolato unicamente all’obbligo delle prestazioni senza vincolo di subordinazione gerarchica. 2. La prestazione lavorativa dedotta all’art. 1 è svolta in autonomia dal collaboratore presso la sede di via Palestro, 19 Ancona del Servizio Infrastrutture trasporti ed energia, sulla base delle direttive tecnico-funzionali impartite dal dirigente della medesima struttura. 3. L’articolazione dell’orario su base settimanale è stabilita dal responsabile della struttura committente. ART.3 (Verifica delle attività, obblighi e riservatezza delle informazioni) 1. Al dirigente del Servizio Infrastrutture trasporti ed energia compete la verifica dello svolgimento dell’attività di collaborazione attestandone la correttezza e la rispondenza del lavoro svolto con le prestazioni richieste all’art. 1. In caso di impossibilità temporanea da parte del collaboratore ad eseguire la prestazione lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione al committente entro il termine di 24 ore dal verificarsi della relativa causa, al fine di permettere al committente di intervenire con soluzioni alternative. 2. Il collaboratore svolgerà l’incarico concordato sotto la propria responsabilità e per questo si impegna a risarcire ogni danno a persone o cose che dovesse verificarsi per fatto allo stesso imputabile. 3. Il collaboratore, venendo a conoscenza di informazioni, anche di natura riservata, di pertinenza dell’amministrazione committente, si impegna a non divulgarle sia nel corso che alla cessazione del rapporto. ART.4 (Durata del rapporto e compenso) 1. La collaborazione avrà inizio dalla data di …………..e terminerà il………….…………………., avrà durata di dodici mesi e potrà essere prorogata per un ulteriore anno, qualora il committente lo ritenga necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti all’art. 1. 2. Il compenso lordo per il periodo previsto è pari a euro 30.364,55, oltre all’eventuale rimborso delle spese documentate per le attività svolte in regime di trasferta. 3. Il corrispettivo è stato determinato in proporzione alla qualità e quantità del lavoro assegnato. 4. Gli eventuali rimborsi di spese trasferite contemplate dal progetto, preventivamente autorizzate dal dirigente del Servizio infrastrutture trasporti ed energia, saranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione della documentazione giustificativa. REGIONE MARCHE Luogo di emissione Numero: Ancona Data: Pag. GIUNTA REGIONALE 5 5. Il compenso sarà erogato con cadenza mensile, dalla P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica Amministrazione, salva diversa indicazione da parte del dirigente del Servizio Infrastrutture trasporti ed energia in merito all’esatto adempimento delle attività dedotte dall’art.1. 6. All’atto della percezione del compenso o di acconti di esso, verrà emesso idoneo documento in regola con le normative fiscali e contributive previste per il lavoro autonomo prestato in forma di collaborazione esterna ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 7. Il collaboratore ha diritto a non essere vincolato ad alcuna prestazione per il periodo di due settimane circa, così da garantire il riposo e il recupero psico-fisico retribuito del collaboratore. ART.5 (Inadempimenti penali) 1. In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni previste dal presente contratto la regione ha la facoltà di risolvere il contratto previa diffida ad adempiere da formularsi per iscritto a mezzo raccomandata a/r entro i quindici giorni successivi. 2. Decorso inutilmente tale termine, il contratto dovrà considerarsi risolto ai sensi dell’art. 1454, 3° comma, del c.c. ART.6 (Risoluzione anticipata) 1. E’ in facoltà di entrambe le parti risolvere anticipatamente il contratto rispetto la scadenza pattuita all’art.4, comma 1, con un preavviso da rendersi per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso, a titolo di risarcimento è riconosciuta all’altra parte, una somma pari al compenso spettante per il medesimo periodo. ART.7 (maternità, infortunio, malattia) 1. La maternità, la malattia e l’infortunio del collaboratore non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo da parte del committente. Nelle ipotesi di maternità, malattia con ricovero ospedaliero ed infortunio il collaboratore maturerà il diritto al compenso nella misura stabilita dalla normativa vigente in materia di tutela previdenziale ed assicurativa, dietro sua presentazione di specifica ed idonea documentazione agli istituti competenti all’erogazione della prestazione (INPS gestione separata o altra Cassa di Previdenza – INAIL). 2. La sospensione del rapporto per cause indicate al primo periodo non comporta una proroga del contratto, che si estingue comunque alla scadenza. 3. Resta inteso che il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione nelle ipotesi di malattia e infortunio si protrae per un periodo superiore a1/6 della durata stabilita. REGIONE MARCHE Luogo di emissione Numero: Ancona Data: Pag. GIUNTA REGIONALE 6 ART.8 (tutela in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro) 1. Nei confronti del collaboratore sono state adottate tutte le misure per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. ART.9 (studi ed applicazioni) 1. Il collaboratore si impegna a mantenere segreti eventuali studi e le applicazioni fatte nell’ambito dell’incarico affidatogli, studi ed applicazioni che, mediante il corrispettivo di cui all’art. 4 del presente contratto si intenderanno acquisiti dalla Regione Marche ed alla stessa apparterranno in via esclusiva con possibilità di sfruttarli e/o cederli come meglio crederà. ART.10 (Restituzione documenti) 1. In ogni caso di cessazione del rapporto di collaborazione il collaboratore sarà tenuto a restituire senza indugi i documenti affidatigli o dei quali sia comunque venuto in possesso nel corso dello svolgimento dell’incarico. ART.11 (Divieto di concorrenza) 1. Il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con il committente, nè in ogni caso diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, nè compiere in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell’attività del committente medesimo. ART.12 (Norma di rinvio) 1. Resta inteso che per tutto quanto no specificato nel presente contratto dovrà farsi riferimento alle disposizioni di legge relative al contratto di lavoro autonomo. ART.13 (Tutela dei dati personali) 1. L’ing. …………………. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (T.U. in materia di privacy), unitamente a copia degli artt. da 7 a 10 del d.lgs. medesimo ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. REGIONE MARCHE Luogo di emissione Numero: Ancona Data: Pag. GIUNTA REGIONALE 7 ART.14 (Bollo e registrazione) 1. Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, alle spese di bollo e di registrazione del presente atto in caso d’uso, sono a carico del collaboratore. ART. 15 (Controversie) 1. Per ogni controversia il Foro competente è in via esclusiva quello di Ancona. Letto, confermato e sottoscritto, Per la Regione Marche il collaboratore Le parti di comune accordo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. dichiarano di accettare implicitamente tutti gli adempimenti stabiliti dagli artt.5, 6, 7, 8, 11 e 15 della presente convenzione.
© Copyright 2024 ExpyDoc