FATTURA ELETTRONICA tavola rotonda BCB

L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE
ELETTRONICA VERSO LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Adempimenti per le imprese
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Normativa e Prassi
 Legge n. 244 del 24.12.2007, articolo 1
commi 209-214
 Direttiva UE 45/2010
 L. 24.12.2012 n° 228 di recepimento della
direttiva 45/2010
 D.M. 55/2013
 Circolare MEF N° 1 del 31.03.2014
 DL 24.04.2014 N° 66, art. 25
Decreto MEF 17.06.2014
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FINALITÁ
Al fine di semplificare il procedimento di
fatturazione e registrazione delle operazioni
imponibili
l’emissione
la trasmissione
l’archiviazione
la conservazione
delle fatture nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione (PA) “anche sotto forma di nota,
conto, parcella e simili” deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica
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FINALITÁ
La Fatturazione Elettronica verso la PA (FatturaPA)
rappresenta uno strumento di:
 semplificazione
 trasparenza
 rendicontazione
 monitoraggio
Altri Paesi europei (Danimarca, Svezia, Norvegia,
Finlandia, Spagna) hanno già adottato la fatturazione
elettronica verso la Pubblica Amministrazione (PA)
L’obbligo verso la PA rappresenta un volano per
favorirne l’adozione nei rapporti tra imprese
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(AE e SOGEI)
Fatture e
notifiche
Pubblica
Amministrazione
Fatture e
notifiche
Sistema di
Interscambio
Monitoraggio
Operatori
Economici
SISTEMA DI INTERSCAMBIO
Ragioneria
Generale dello
Stato
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DECORRENZA OBBLIGATORIA
Sono fissate decorrenze ripartite
6 giugno 2014
 Ministeri (Istituti di istruzione statale, Musei e
biblioteche statali, Polizia, Carabinieri, V.F. , ecc.)
 Agenzie Fiscali (Demanio, Dogane e Monopoli,
Entrate)
 Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza
Sociale (INPS, INAIL, ENASARCO, Casse di previdenza
delle varie attività professionali, ecc.)
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DECORRENZA OBBLIGATORIA
31 marzo 2015
 altri enti nazionali (ENIT, ENAC, AGCOM,
ENEA, CONI, ISTAT, ANAS spa, ICE, ANCI,
UNIONCAMERE, ecc.)
 amministrazioni locali (Regioni, Province,
Comuni, Aziende Ospedaliere, ASL, CCIAA, ecc.)
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DECORRENZA ANTICIPATA
VOLONTARIA
dal 6 dicembre 2013
le PA hanno la facoltà di concordare con gli
Operatori Economici la ricezione delle
Fatture Elettroniche attraverso il Sistema di
Interscambio
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EFFETTI
A decorrere dalle predette date di entrata in
vigore, le rispettive PA non potranno più
accettare le fatture emesse o trasmesse in
forma cartacea
Solo Fatture
Elettroniche
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EFFETTI
Decorsi tre mesi dalle predette date di
entrata in vigore le rispettive PA non
potranno più procedere ad alcun
pagamento, nemmeno parziale, sino alla
ricezione della fattura in forma elettronica
Nessun pagamento senza
Fattura Elettronica
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PERIODO DI TRANSIZIONE
Nei 3 mesi successivi alla decorrenza dell’obbligo
della fatturazione elettronica, le PA potranno
ancora accettare e pagare le fatture cartacee
emesse entro la data di decorrenza
Esempio: fattura cartacea spedita prima della
decorrenza dell’obbligo ma:
a) pervenuta alla PA dopo tale data
b) pervenuta prima ma non ancora pagata a
causa dei tempi tecnici di verifica,
contraddittorio ed eventuale rettifica della
fattura (in tal caso è pagabile anche dopo i 3
mesi: Circ. MEF n° 1 del 31.03.2014, § 4)
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SOGGETTI INTERESSATI
Gli OPERATORI ECONOMICI, cioè i fornitori di
beni e servizi verso la PA, obbligati all’utilizzo della
fattura elettronica e alla conservazione sostitutiva
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, che devono
attivarsi per la ricezione della fattura elettronica e
la conservazione sostitutiva
GLI INTERMEDIARI, ai quali gli Operatori
Economici possono rivolgersi per l’emissione, la
trasmissione e la conservazione sostitutiva della
fattura elettronica
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LE PA INTERESSATE
Le PA verso le quali si applicano le disposizioni
in materia di fatturazione elettronica sono
individuate in un elenco elaborato entro il 30
settembre di ogni anno dall’ISTAT
“Elenco delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato
individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3
della legge 31 dicembre 2009, n. 196”
Disponibile all’indirizzo
http://www.istat.it/it/archivio/6729
[email protected]
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L’INDICE DELLE PA
Le PA devono identificare i propri uffici
deputati alla ricezione delle Fatture
Elettroniche nell’Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (IPA)
L’IPA è l’anagrafica di riferimento per la
fatturazione elettronica a cui il SdI fa
riferimento per indirizzare le FatturePA agli
uffici centrali e periferici delle PA deputati a
riceverle
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L’INDICE DELLE PA
Tutte le PA che si registrano in IPA ricevono un
Codice Univoco Ufficio
necessario per la trasmissione e la ricezione
delle fatture all’ufficio della PA deputato a
riceverle
Il Codice va obbligatoriamente indicato nella
FatturaPA affinché sia regolarmente
compilata
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DISPONIBILITÁ DEI CODICI IPA
Le PA devono:
 completare il caricamento in IPA degli
uffici tre mesi prima della decorrenza
dell’obbligo di Fatturazione Elettronica
 comunicare a ciascun fornitore l’elenco
dei contratti vigenti, specificando per
ogni contratto il Codice Univoco Ufficio e
indicando la data da cui è operativo il
servizio di ricezione della FatturaPA
[email protected]
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DISPONIBILITÁ DEI CODICI IPA
Sul sito www.indicepa.gov.it è possibile
individuare le PA e ottenere le informazioni:
 sugli uffici destinatari delle fatture
 sul Codice Univoco Ufficio da indicare
in fattura
 sul codice fiscale dell’Ufficio PA
 sulla data di avvio del servizio di
ricezione della FatturaPA
 altre informazioni
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DISPONIBILITÁ DEI CODICI IPA
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18
[email protected]
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CODICE UNIVOCO UFFICIO NON
PRESENTE NELL’IPA
Va indicato in fattura un codice Ufficio di
Fatturazione Elettronica Centrale
Uff_eFatturaPA
assegnato ad ogni PA presente in IPA
Attività dello SdI:
a) se individua l’esistenza di un Codice Univoco
Ufficio, trasmette una notifica di “scarto” e
segnala il codice corretto da usare
b) in caso contrario la fattura viene inoltrata alla
PA
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[email protected]
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21
PA NON CENSITA NELL’IPA
Va indicato in fattura un codice di default
999999
previsto dalle Specifiche Tecniche
Attività dello SdI:
a) se individua individua il Codice Univoco Ufficio,
trasmette la notifica di “scarto” e segnala il codice
corretto da usare
b) se individua più Uffici di fatturazione, trasmette la
notifica di “scarto” e segnala il Codice di Fatturazione
Elettronica Centrale
c) negli altri casi invia l’“attestazione di avvenuta
trasmissione con impossibilità di recapito ”
d) a tal punto la fattura potrà essere inviata alla PA
attraverso altri canali telematici (senza passare per il
SdI) e potrà essere pagata dalla PA
[email protected]
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FATTURA ELETTRONICA
Ai fini del DM. 55/2014 si intende per Fattura
Elettronica :
“un documento informatico in formato XML,
sottoscritto con firma elettronica qualificata o
digitale, secondo la normativa, anche tecnica,
vigente in materia”
Deve essere:
 disponibile su supporto informatico e leggibile nel
tempo (sino al termine degli obblighi di conservazione)
 immodificabile durante le fasi di accesso e
conservazione
[email protected]
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FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA
Ogni file FatturaPA trasmesso al SdI deve essere
firmato dal soggetto che emette la fattura
tramite un
certificato di firma qualificata
che garantisce:
 l’integrità delle informazioni contenute nella
fattura
 l’autenticità dell’emittente
La firma digitale inoltre associa al documento la
data e l’ora (riferimento temporale)
[email protected]
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24
FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA
Per dotarsi di un certificato di firma
qualificata è necessario rivolgersi a uno dei
certificatori presenti nell’ elenco dei
certificatori autorizzati
pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia
Digitale
www.agid.gov.it
[email protected]
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25
CONTENUTO DELLA FatturaPA
La fattura elettronica deve essere emessa
nel rispetto:
 delle disposizioni sul contenuto della
fattura previste dall’art. 21 del D.P.R. 633
delle regole tecniche previste dal Codice
dell’Amministrazione Digitale
 del formato fattura previsto dal DM
55/2013
[email protected]
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SPECIFICHE TECNICHE
Le SPECIFICHE TECNICHE sono rese
Disponibili sul sito del SdI
www.fatturapa.gov.it
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27
CONTENUTO INFORMATIVO
FORMATO
La fattura elettronica deve riportare i dati e
le informazioni indicati e definiti
nell’Allegato «A» al DM 55/2013:
“Formato della fattura elettronica”
[email protected]
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CONTENUTO INFORMATIVO
Per assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti alle PA
la FatturaPA deve indicare anche:
il CIG (Codice identificativo Gara), tranne i casi di
esclusione dall'obbligo di tracciabilità (L. 13.08.2010, n.
136)
 CUP (Codice Unico di Progetto) in caso di fatture relative
a opere pubbliche, interventi di manutenzione
straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari
e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della L. 16.01.2003,
n. 3
Le PA non possono procedere al pagamento
delle FatturePA prive dei codici Cig e Cup
[email protected]
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CONTENUTO INFORMATIVO
Oltre al contenuto obbligatorio per rispetto
della normativa IVA (come per le fatture
cartacee) e per la trasmissione tramite il SdI,
possono essere inserite ulteriori informazioni
(richieste dalla PA nei contratti):
 necessarie
per l’integrazione del processo
di fatturazione elettronica con i sistemi
gestionali delle PA e/o con i sistemi di
pagamento
 rilevanti in relazione alle tipologie di beni e
servizi forniti e alle necessità informative
intercorrenti tra il singolo fornitore e la
singola PA
[email protected]
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30
ESEMPIO DI FatturaPA
Sono disponibili sul sito
www.fatturapa.gov.it
diverse funzioni di prova ed esempi di
fatture e ricevute di trasmissione
ESEMPIO FATTURA ELETTRONICA TRATTO
DAL SITO
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31
ESEMPIO FatturaPA VISUALIZZAZIONE FORMATO XML
[email protected]
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32
ESEMPIO FatturaPA VISUALIZZAZIONE “leggibile”
Codice Univoco
Ufficio
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33
Codice Fiscale
Dell’UfficioPA
[email protected]
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34
N.B.
[email protected]
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35
[email protected]
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36
IMPOSTA DI BOLLO
Anche per la FatturePA è dovuta l’Imposta di
Bollo alle medesime condizioni e nella stessa
misura (€ 2,00) stabilita per le fatture
tradizionali
 la fatturava deve riportare specifica
annotazione di assolvimento del bollo ai
sensi del DM 17.06.2014
 va versata con F24, in unica soluzione e
per tutte le fatture dell’anno, entro 120
giorni dalla chiusura dell’esercizio
[email protected]
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37
IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SdI)
E’ un sistema informatico che:
 riceve le FatturePA nella forma tecnica prevista
dalla legge
 effettua controlli meramente formali sulle
fatture ricevute
 inoltra le FatturePA alle PA destinatarie
 invia le ricevute/notifiche al trasmittente e/o al
ricevente
E’ gestito dall’Agenzia delle Entrate che si avvale
di SOGEI spa per la parte tecnica
[email protected]
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(AE e SOGEI)
Fatture e
notifiche
Pubblica
Amministrazione
Fatture e
notifiche
Sistema di
Interscambio
Monitoraggio
Operatori
Economici
SISTEMA DI INTERSCAMBIO
Ragioneria
Generale dello
Stato
[email protected]
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39
SISTEMA DI INTERSCAMBIO
Il SdI presidia il processo di ricezione e inoltro delle
fatture elettroniche alle PA
 fornisce i servizi di accreditamento al sistema
 riceve le fatture trasmesse in formato
elettronico
 effettua le opportune verifiche sui dati trasmessi
(integrità, autenticità, univocità, rispetto del
formato, presenza e correttezza formale dei dati
obbligatori di fattura)
 valida e gestisce i flussi delle fatture
[email protected]
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40
IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SdI)
indirizza le fatture alle PA destinatarie
 notifica l’esito di invio/ricezione dei flussi agli
utenti tramite ricevuta
 invia alla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) i
flussi informativi per il monitoraggio della finanza
pubblica
 fornisce supporto tecnico ai soggetti che
interagiscono con il SdI
[email protected]
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41
OPERATORE
SISTEMA DI
ECONOMICO
INTERSCAMBIO
Trasmissione
FatturaPA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Controlli propedeutici
all’inoltro
NO
Notifica di scarto
Controlli
superati
SI
Inoltro
FatturaPA
NO
Notifica mancata
consegna
Inoltro
riuscito
SI
Ricezione
FatturaPA
N.B.
Verifica di
accettabilità
Ricevuta di
Consegna
Notifica rifiuto
Inoltro notifica
rifiuto
Notifica
accettazione
FatturaPA
Inoltro notifica
accettazione
NO
Notifica rifiuto
Verifica
superata
SI
[email protected]
Notifica
accettazione
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42
INTERMEDIARI
Con apposita delega, gli Operatori Economici
e le PA
potranno affidare in outsourcing il processo
di conservazione digitale delle fatture
elettroniche a
soggetti, pubblici o privati, che offrono
idonee garanzie organizzative e tecnologiche:
gli INTERMEDIARI
[email protected]
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43
INTERMEDIARI
Gli Intermediari possono offrire servizi di
 emissione delle fatture elettroniche
 trasmissione delle fatture al sistema
d'interscambio (SDI)
 conservazione a norma delle fatture
elettroniche inviate
[email protected]
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44
(AE e SOGEI)
Pubblica
Amministrazione
Sistema di
Interscambio
Intermediari
Intermediari
Operatori
Economici
SISTEMA DI INTERSCAMBIO - INTERMEDIARI
Ragioneria
Generale dello
Stato
[email protected]
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45
TRASMISSIONE DELLE FATTURE
La FatturaPA va trasmessa solo attraverso il SdI
scegliendo tra uno dei seguenti 5 canali:
1) PEC (come allegato di max 30 MB)
2) Invio via web (per i soggetti accreditati Entratel e
Fisconline, max 5 MB)
3) SDICoop (per tutti i fornitori della PA)
4) SDIFTP (per soggetti strutturati con elevati volumi di
fatture, Max 150MB)
5) SPCoop (solo fra Enti della PA attestati sul Sistema
Pubblico di Connettività: SPC)
[email protected]
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46
TRASMISSIONE DELLE FATTURE
Per la trasmissione via PEC (1) non è necessario
accreditarsi presso il SdI
è sufficiente possedere una casella PEC di
gestore incluso nell’elenco pubblico presente
sul sito www.agid.gov.it
La fatturaPA va in allegato al messaggio PEC
Massimo 30MB
Indirizzo a cui inviare: [email protected]
[email protected]
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TRASMISSIONE DELLE FATTURE
Per l’invio via web (2) non è necessario
accreditarsi presso il SdI
E’ necessario possedere le credenziali Entratel o
Fisconline, oppure disporre di una Carta
Nazionale dei Servizi abilitata ai servizi
telematici dell’AE
La trasmissione avviene tramite un’applicazione
disponibile sul sito SdI
Massimo 5MB
[email protected]
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TRASMISSIONE DELLE FATTURE
Per utilizzare i canali SDICoop (3), SDIFTP (4) e
SPCoop (5) è necessario essere accreditati
presso il SDI (tramite apposite funzionalità
disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it) con il
quale si sottoscrive un Accordo di Servizio che
regola le modalità e le condizioni di utilizzo dei
servizi per la trasmissione della FatturaPA
[email protected]
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49
MOMENTO DI EMISSIONE
Ai sensi dell'articolo 21, del DPR 633/1972,
“La fattura, cartacea o elettronica, si ha
per emessa all’atto della sua consegna,
spedizione, trasmissione o messa a
disposizione del cessionario o
committente”
[email protected]
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50
MOMENTO DI EMISSIONE
La FatturaPA si considera
trasmessa
per via elettronica (ai sensi dell'articolo 21,
comma 1 del DPR 633/1972)
e ricevuta dalla PA
solo a fronte del rilascio della ricevuta di
consegna da parte del SdI
[email protected]
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51
MOMENTO DI EMISSIONE
Qualora per cause tecniche la trasmissione alla
PA non fosse possibile, il SdI invia al Soggetto
Trasmittente una notifica di mancata consegna
Successivamente il SdI:
 contatta il destinatario affinché provveda
tempestivamente alla risoluzione del problema
 a problema risolto procede con l’invio
 trascorsi 10 gg se non è riuscito il recapito della
fattura, invia al trasmittente l’attestazione di
“avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito”
 a tal punto la fattura potrà essere inviata attraverso
altri canali telematici alla PA e potrà essere pagata
[email protected]
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52
MOMENTO DI EMISSIONE
Secondo il Ministero delle Finanze
“… la fattura elettronica può darsi per
emessa”
ai fini iva “anche a fronte del rilascio da parte
del Sistema di Interscambio della notifica di
mancata consegna …”
(Circ. n° 1 del 31.03.2014, par. 3)
[email protected]
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53
MOMENTO DI EMISSIONE
Ricevuta di consegna
o notifica di mancata
consegna
Prova di Emissione
della FatturaPA
Decorrenza termini
di pagamento
[email protected]
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54
VERIFICA DI ACCETTABILITÁ
 Ricevuta la fattura, entro 15 gg, la PA effettua
una verifica di accettabilità con riferimento agli
ordini e ai contratti
 Segue una notifica di accettazione o di rifiuto
della PA al SdI
 Il SdI notifica al trasmittente della fattura
l’accettazione/rifiuto ricevuto dalla PA
 Decorsi i 15 gg senza notifiche dalla PA, il SdI
trasmette una «notifica di decorrenza termini»
[email protected]
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55
OBBLIGO DELLA CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA
Operatori Economici e PA sono obbligati alla
conservazione sostitutiva delle Fatture
Elettroniche
La conservazione è una procedura informatica,
regolamentata dalla legge, in grado di garantire
nel tempo la validità legale (prova ad ogni
effetto di legge) a tutti i documenti informatici
firmati digitalmente
[email protected]
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56
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Le Fatture Elettroniche devono essere memorizzate
attraverso la trasposizione su supporti di
memorizzazione digitale che garantiscano:
 la leggibilità sino al termine della conservazione
 Il rispetto dell’ordine cronologico, senza soluzione di
continuità per ciascun periodo d’imposta
 le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni
dagli archivi informatici (ad es. nome, cognome,
denominazione, codice fiscale, partita IVA, data o
associazioni logiche di questi ultimi)
[email protected]
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57
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
E’ consentito effettuare la Conservazione Sostitutiva
delle sole Fatture Elettroniche, a condizione che le
stesse siano:
 numerate progressivamente con distinta serie
numerica, in ordine cronologico e senza soluzione di
continuità per periodo di imposta
 annotate in un apposito registro sezionale
N.B.: Con tale soluzione le altre fatture cartacee
(analogiche) potranno essere conservate con le modalità
tradizionali; diversamente tutte le fatture dovranno
essere conservate digitalmente
[email protected]
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58
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
E’ necessario rispettare le prescrizioni fissate per
la conservazione sostitutiva dei
documenti fiscali
Il processo di conservazione dei documenti
informativi termina con l’apposizione di un
riferimento temporale sul pacchetto di
archiviazione
[email protected]
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59
CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA
Documento
Analogico
Documento
Informatico
Memorizzazione
Marca
Temporale
Firma
Elettronica
Qualificata
Conservazione Sostitutiva
[email protected]
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60
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
La conclusione del processo di conservazione
deve avvenire
per l’emittente entro 3 mesi dalla scadenza dei
termini per la presentazione della
dichiarazione annuale
Esempio per i contribuenti con esercizio
coincidente con l’anno solare:
Fattura emessa il 15.06.2014  termine per la
conclusione della conservazione: 31.12.2015
[email protected]
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61
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Il Decreto MEF del 17.06.2014 ha eliminato
l’obbligo di generazione e invio dell’impronta
all’Agenzia Entrate
L’utilizzo della conservazione sostitutiva dei
documenti fiscalmente rilevanti va comunicata
all’Agenzia Entrate mediante indicazione nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta di riferimento
[email protected]
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62
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
In caso di verifiche tributarie il documento
informatico deve essere:
 leggibile da parte dei verificatori
 su richiesta, reso disponibile su supporto cartaceo
o informatico presso la sede del contribuente o
presso il luogo di conservazione delle scritture
contabili
 può essere esibito anche per via telematica
Solo dopo la conclusione del processo di
conservazione possono essere distrutti i
documenti “analogici” (cartacei)
[email protected]
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63
IL RESPONSABILE DELLA
CONSERVAZIONE
Le società lo devono nominare, mentre per le persone
fisiche si identifica con il contribuente, salvo sia
nominato un terzo
1. attesta il corretto svolgimento del processo di
conservazione
2. gestisce il sistema nel suo complesso e garantisce
l'accesso alle informazioni
3. verifica la corretta funzionalità del sistema e dei
programmi utilizzati
4. predispone le misure di sicurezza del sistema, al fine
di garantire la sua continua integrità
[email protected]
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64
IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE
5. richiedere la presenza di un pubblico ufficiale nei casi
in cui sia previsto intervento (documento analogico
originale unico)
6. definisce e documenta le procedure da rispettare per
l'apposizione della marca temporale
7. verifica, con periodicità non superiore ai cinque anni,
che i documenti conservati siano leggibili, adotta gli
opportuni accorgimenti al fine di assicurare la
leggibilità degli stessi
8. provvede al riversamento diretto o sostitutivo
Il Responsabile può delegare in tutto o in parte le sue
funzioni persone competenti
[email protected]
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65
IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE
Il Responsabile della Conservazione redige il MANUALE
DELLA CONSERVAZIONE nel quale sono illustrati
dettagliatamente “l'organizzazione, i soggetti
coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di
funzionamento, la descrizione del processo, la
descrizione delle architetture e delle infrastrutture
utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra
informazione utile alla gestione e alla verifica del
funzionamento, nel tempo, del sistema di
conservazione” (Decreto Presidente del Consiglio dei
Ministri 03/12/2013)
[email protected]
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66
LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE
SCRITTURE CONTABILI
Se il luogo di conservazione elettronica dei
documenti fiscali è diverso da quello già
comunicato per i documenti cartacei, va
trasmesso all’Agenzia Entrate il modello AA7 o
AA9 per segnalare
“gli estremi identificativi dei luoghi di giacenza
fisica dei server dove sono conservati i
documenti, anche se essi risiedono all’estero.”
(Circ. 24.06.2014 N. 18/E)
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TERMINI DI CONSERVAZIONE
 A fini civilistici: 10 anni
 A fini tributari: 4° anno successivo alla
presentazione della dichiarazione o 5° anno
successivo in caso di omissione di
presentazione della dichiarazione
N.B.: I termini fissati a fini tributari sono
raddoppiati in caso di violazioni sanzionabili
penalmente
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TRIBUTARIA E DEL LAVORO
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