CITTA’ DI VITTORIA UFFICIO TECNICO Unità di Progetto Intersettoriale Gestione Appalti GRUPPO ESPROPRIAZIONI E PATRIMONIO Via Cacciatori delle Alpi n. 432-Vittoria Tel. 0932/514934 – Fax 0932/864352 email: pec : [email protected] [email protected] prot. n.1245/UPIGA Vittoria lì, 17-06-2014 OGGETTO: Sentenza Corte di Appello di Catania n°1874/2012 - Gatto Giuseppe, Gatto Maria, Gatto Vincenzo. Relazione Tecnica: La sentenza di che trattasi riguarda l'accoglimento il ricorso di opposizione alla stima proposto da GATTO Giuseppe e C. in relazione all'indennità loro offerta da questo Comune per l'espropriazione della superficie di suolo concesso alla Cooperativa Edilizia Mista 24 necessario per l'esecuzione del “PROGRAMMA COSTRUTTIVO DELLA COOP. DI ABITAZIONE "MISTA" - PROGETTO DI N. 24 ALLOGGI SOCIALI NEL P. Z. DI C.DA CECCHITTO - 1° STRALCIO -” quest’ufficio, per quanto di propria competenza, relazione quanto segue: Con deliberazione del C.C. N° 129 del 30/11/99, confermata con delib. Del C.C. N° 145 nella seduta consiliare del 21/12/99 e ratificata dalla G.M. con delibera n° 61 del 24/01/01, è stata assegnata alla summenzionata Coop. Edilizia la superficie pari a mq. 4287,00 di terreno ricadente nell’ambito del P. Z. di c.da Cicchitto 1° stralcio - lotto A. A tale Deliberazione ha fatto seguito l’atto di Convenzione Rep. N°35837 rogato dal notaio dott. Giovanni GUGLIELMINO di Vittoria, stipulato in data 18/10/2001 tra il dirigente del settore Territorio ed Urbanistica di questo Comune ed il presidente della Cooperativa edilizia interessata. La stessa cooperativa concessionaria ha provveduto a redigere il necessario progetto per la costruzione di n°24 alloggi di tipo economico-popolare, che risulta essere stato presentato presso il settore Territorio ed Urbanistica di questo Comune, già esitato dalla C.E.C. nella seduta del 15/12/2000 con parere favorevole. Quindi, previa trasmissione dei necessari elaborati espropriativi a firma dell’ing. Giuseppe MANGIONE, il presidente della COOP. DI ABITAZIONE "MISTA" ha chiesto che venisse esperito il procedimento espropriativo atto all’acquisizione del suolo necessario. Successivamente, previa comunicazione del 07/12/2001 prot. n°48587 regolarmente notificate in data 11/12/2001, anche le ditte ricorrenti indicate nel piano particellare di esproprio, in applicazione della Legge 07/08/1990 n°241 art.7 e 8 sono state messe a conoscenza dell'intendimento di questa Amm.ne Comunale di provvedere all’approvazione degli elaborati espropriativi necessari per esperire il procedimento espropriativo atto all’acquisizione dei suoli necessari; alla cui approvazione si é successivamente provveduto con l’adozione della Deliberazione della G.M. N° 19 del 15/01/2002. In seguito all’adozione di detto Atto Deliberativo, in ottemperanza dell’art.10 della legge n°865/71, con opportune note del 01/03/2002 prot. N°7994, notificate alle stesse summenzionate ditte interessate, si 1 é dato avviso dell'avvenuto deposito degli atti espropriativi relativi al progetto di che trattasi; tale avviso, a norma di legge, é stato affisso all’Albo Pretorio del Comune. Con ordinanza Dirigenziale n°3/E del 26/02/2002 é stata disposta l’occupazione temporanea d'urgenza dell’area occorrente per la realizzazione dell’opera pubblica de qua, regolarmente pubblicata all’Albo Pretorio dal 05/03/2002 al 25/03/2002. Successivamente con Ordinanza Dirigenziale n°24/E del 12/07/2002 é stata offerta l’indennità alle ditta proprietaria ricorrente, determinata in applicazione del comma 1 dell’art.5/bis della Legge n°359/92 nella misura di € 12,40/mq. che, in applicazione del comma 2 dell’art.5/bis della Legge n°359/92, sarebbe potuta essere elevata ad € 20,66/mq.; il tutto calcolato sulla base del valore venale pari a € 41,32/mq.. Considerato che la ditta proprietaria non fece pervenire alcuna comunicazione, e, pertanto, ritenendo l’indennità offerta rifiutata, questo Ufficio, in applicazione del comma 1 dell’art.5/bis della Legge n°359/92, sulla base del suddetto valore unitario ha proceduto alla quantificazione dell’indennità da depositare presso la Cassa DD.PP. ammontante a complessive €. 8.816,27, di cui: € 8.639,46 a titolo di indennità provvisoria di esproprio relativamente al terreno; € 176,81 per indennità di occupazione temporanea, calcolata sulla base del saggio di interesse legale vigente nel periodo. Pertanto, previo deposito delle indennità non accettate a favore delle ditte intestatarie catastali, come da Ordinanza Dirigenziale n°40/E del 20/12/2002, con successiva Ordinanza Dirigenziale n°01/E del 08/01/2007 é stata disposta l’espropriazione definitiva della complessiva superficie pari a mq.697,00 di suolo costituito dalla particella n°810 del foglio di mappa n°118. Tutto ciò premesso, poiché i proprietari adirono alle vie giudiziarie per opposizione alla stima, la Corte d'Appello di Catania con sentenza n.1874/2012 ha determinato l'indennità definitiva nella misura unitaria pari ad € 102,80/mq e, quindi ha condannato questo Comune ad integrare le somme depositate a titolo di indennità provvisoria con ulteriore somma pari alla differenza tra le somme depositare e l'imposto quantificato in € 71.651,60. Inoltre, questo comune é stato condannato al pagamento delle spese legali quantificate in € 9.000,00 oltre alle spese vive pari di € 360,00 e spese C.T.U., giusta liquidazione depositata in data 19.06.2012, di €.1.013,44 oltre IVA e CPA. su €.800,00. Tutto ciò premesso, questo ufficio, avendo proceduto alla quantificazione delle somme dovute, come da sentenza, ha quantificato in complessive € 96.796,96 la somma dovuta di cui: € 81.172,50 da depositate presso la Cassa DD.PP. ed € 15.624,46 da liquidare a titolo di spese; il tutto come dai conteggi analitici di cui all'allegato prospetto. Con nota raccomandata A.R., in data 25.01.2013 con prot. Gen.n.3158, la sentenza, de qua, è stata trasmessa al presidente della Coop. Mista ing. Giuseppe Mangione, in quanto l’onere espropriativo è a totale carico della Cooperativa Edilizia beneficiaria, giusto art.4 della convenzione Rep.n.35837 del 18.10.2001 a rogito del dott. Giovanni Guglielmino notaio in Vittoria. L’avvocato Claudia Virgadavola, legale della ditta Gatto, ha fatto pervenire la nota assunta al prot. Gen. di questo Ente con n. 23175 in data 25.06.2013 e successiva prot. n.33739 del 04.10.2013 con le quali al fine di ottenere, in tempi brevi, l’adempimento della sentenza de qua, e con successiva, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della nota del 04.10.2013 e in mancanza avvierà procedura esecutiva, o in alternativa giudizio di ottemperanza avanti al TAR di Catania, e anche se necessario a mezzo di Commissario ad acta. 2 Con nota raccomandata A.R., in data 25.03.2013 con prot. Gen. n.10723 è stato ulteriormente invitato l’ing. Giuseppe Mangione nella qualità di Presidente della Coop. Mista di Vittoria a provvedere entro gg.30 (Trenta), al versamento delle somme dovute al Comune di Vittoria, come da Sentenza n.1874/2012 della Corte di Appello di Catania, onde consentire all’Ente di fornire il pagamento di quanto dovuto alla ditta Gatto ricorrente. In data 21.05.2014 i ricorrenti, ad esclusione di Gatto Vincenzo, con prot. Gen. n.15381 trasmettono il ricorso di ottemperanza depositato al TAR di Catania in data 15.05.2014. Successivamente la Direzione Avvocatura, con nota prot.2797/avv del 28.05.2014, invitava la scrivente Unità a predisporre tutti gli atti per corrispondere ai ricorrenti, in quote, quanto dovuto in sentenza per evitare l’insediamento del Commissario ad acta che comporterebbe, senza dubbio, uno aggravio di spese per l’Ente. In merito all'addebito della somma da erogare, i Dirigenti delle Direzioni Upiga e Avvocatura promuoveranno azione di rivalsa verso la cooperativa beneficiaria per il recupero delle somme per quanto riportato in seno al citato atto di convenzione in virtù del quale il suolo espropriato é stato concesso alla cooperativa edilizia beneficia. IL FUNZIONARIO f.to(arch. Emanuele CICCIARELLA) IL DIRIGENTE f.to (ing. Angelo PICCIONE) 3
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