G IORNALINO DEL ANNO 4 P R O P R I E TA R I O C A S A APRILE 2014 NOTIZIARIO GRATUITO AD USO ESCLUSIVO DEGLI ASSOCIATI CAGLIARI PIAZZA GIOVANNI XXIII, 62 – TEL.070 492235 Associazione Proprietari Casa & Immobili - WWW.APCISARDEGNA.IT PGA Costruzioni di Portas Giovanni Antonio Via Venezia Giulia, 30 — 09048 Sinnai (CA) tel. 328/4676849 E-mail : [email protected] Edilizia , Impiantistica Costruzioni Civili e Industriali Restauri Condominiali Restauri Edifici Monumentali Impianti Termici Impianti Condizionamento Impianti fotovoltaici Impianti Elettrici, Gas, Cablaggi Antincendio Acquedotti, Fognature Impermeabilizzazione coperture Risanamenti, deumidificazioni Richiedici un preventivo, sconti per gli associati apcI ! GIORNALINO DEL P R O P R I E TA R I O C A S A NOTIZIARIO GRATUITO AD USO ESCLUSIVO DEGLI ASSOCIATI SOMMARIO L’omessa registrazione delle locazioni abitative e l’incostituzionalità delle relative sanzioni p. 4 Affitti, boom di adesioni alla cedolare secca p. 6 Al via il Piano Casa: cedolare secca al 10% p. 7 Affitti con pagamento tracciabile p. 8 Indici Istat 2013 p. 8 Ultime novità su TARI e TASI p.9 La registrazione dei contratti: nuove procedure on-line p.11 Lo scadenzario fiscale 2014 p.12 “Destinazione Italia” , le novità p.15 Condomini morosi e poteri dell’amministratore p. 16 Riforma del condominio: il revisore dei conti e il consiglio di condominio p. 18 La verifica delle caldaie e dei climatizzatori p. 19 Associazione Proprietari Casa & Immobili PER TUTELARE il tuo immobile rivolgiti alla nostra Associazione! WWW.APCISARDEGNA.IT G i o rn al i n o d e l p r op r ie t ar i o c as a Pa g i n a 4 L’OMESSA REGISTRAZIONE DELLE LOCAZIONI AD USO ABITATIVO E L’INCOSTITUZIONALITÀ DELLE RELATIVE SANZIONI Dopo una dura battaglia durata quasi tre anni, condotta dalle associazioni dei proprietari, la Corte Costituzionale, con sentenza n.50 del 14/03/2014, ha sancito l’illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nel D.Lgs.n.23/2011 (che ha istituito il regime della CEDOLARE SECCA) che prevedeva al fine di disincentivare le locazioni “in nero”, in caso di omessa registrazione di un contratto di locazione ad uso abitativo o di registrazione del contratto con indicazione di un canone inferiore a quello effettivo, l’operatività di alcune sanzioni “indirette”. Come accennato, per effetto di quanto disposto dai commi 8 e 9 del citato D.Lgs. n. 23/2011relativamente ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo è prevista l’applicazione di specifiche sanzioni “indirette”, in caso di denuncia del conduttore “in nero” per: omessa registrazione del contratto; registrazione del contratto con indicazione di un canone inferiore rispetto a quello effettivo; registrazione di un contratto di comodato fittizio. In particolare, al ricorrere delle suddette fattispecie, accade quanto segue: 1. la durata del contratto viene stabilita ex lege in 4 anni, decorrenti dalla data di registrazione volontaria o d’ufficio; 2. al rinnovo è applicabile quanto disposto dall’art. 2, comma 1, Legge n. 431/98 con la conseguenza che la durata del contratto può essere (eventualmente) prorogata per ulteriori 4 anni (salvo il caso in cui il locatore intenda adibire l’immobile ad uso abitativo proprio o dei familiari, vendere l’immobile, ecc.); 3. il canone annuo di locazione, a decorrere dalla registrazione del contratto, è stabilito in misura pari al triplo della rendita catastale. Dal secondo anno è previsto l’adeguamento al 75% della variazione ISTAT. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.12.2012, n. 47/E, il conduttore - soggetto in concreto interessato all’attivazione del regime sanzionatorio - che riteneva di poter invocare l’applicazione delle disposizioni in esame, doveva dichiarare, ai fini della registrazione del contratto, il valore e la durata individuate ex lege e non il valore e la durata risultanti dal contratto registrato tardivamente. Inoltre, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E, l’omessa / ritardata registrazione del contratto di locazione comporta altresì la corresponsione dell’imposta di registro dovuta (salvo il caso di opzione per la cedolare secca), della sanzione dal 120 al 240% dell’imposta e degli interessi. In particolare, l’imposta di registro può essere assolta sul canone convenuto dalle parti fino all’annualità contrattuale in corso alla data di registrazione; a partire da tale data, la base imponibile dell’imposta di registro è rappresentata dal canone “rideterminato” ex lege (triplo della rendita catastale). LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE In merito all’applicabilità delle predette sanzioni “indirette”, alcuni Tribunali, a fronte delle richieste di sfratto da parte dei proprietari degli immobili locati per i quali il conduttore ha richiesto l’operatività delle disposizioni in esame, hanno sollevato una questione di legittimità, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, la quale ha recentemente fornito la propria interpretazione. LE ARGOMENTAZIONI DEI TRIBUNALI Tribunale Salerno - ordinanza 29.3.2012 Tribunale Palermo - ordinanza 15.11.2012 Tribunale Firenze - ordinanza 15.1.2013 Tribunale Genova - ordinanza 30.1.2013 Tribunale Roma - ordinanza 7.5.2013 LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE La Corte Costituzionale, tenuto conto che la questione sollevata dai predetti Tribunali ha ad oggetto la medesima disposizione normativa e che le argomentazioni sono pressoché identiche, ha riunito i giudizi, definendoli con la citata pronuncia n. 50. In particolare la Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità, soprattutto con riguardo alla violazione dell’art. 76 della Costituzione, a causa del “difetto di delega”, non accogliendo le osservazioni in merito dell’Avvocatura generale dello Stato. La Corte Costituzionale, infatti, partendo dalla considerazione che il Legislatore delegato deve attenersi al contenuto della legge delega e non può spingersi ad allargarne l’oggetto fino a comprendere materie che ne sono state escluse, afferma che le previsioni contenute nei commi 8 e 9 dell’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 risultano del tutto prive di copertura rispetto alla legge delega, sia con riguardo all’ambito oggettivo, sia agli obiettivi posti dalla stessa. Infatti, considerato che la Legge n. 42/2009 ha delegato il Governo ad emanare uno o più Decreti legislativi “al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni”, le disposizioni in materia di sanzioni per i contratti di locazione ad uso abitativo risultano del tutto estranee a tali obiettivi. Secondo la Corte inoltre, le norme in esame, come evidenziato nelle sopra riportate ordinanze, violano il disposto dell’art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente che non ricomprende, tra le cause di nullità del contratto, le violazioni delle norme di carattere tributario. Alla luce di ciò: “… la mera inosservanza del termine per la registrazione di un contratto di locazione non può legittimare … addirit- G i o r n al i n o d e l p r o p r i e tar i o c a s a Pa g i n a 5 tura una novazione … quanto a canone e durata”. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, quindi, i Giudici hanno dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni in esame per contrasto con l’art. 76 della Costituzione che sancisce il principio in base al quale “l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”. Di fatto, dunque, l’illegittimità costituzionale delle norme introdotte dal D.Lgs. n. 23/2011 in materia di contratti di locazione ad uso abitativo discende, come accennato, dal “difetto di delega”. A seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma da parte della Consulta, le statuizioni in essa contenute vengono meno “ex tunc”, ossia fin Tribunale Salerno - ordinanza 29.3.2012 la Legge n. 42/2009 di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, a seguito della quale è stato emanato il D.Lgs. n. 23/2011, non contiene criteri direttivi che giustificano l’adozione delle sopra evidenziate sanzioni; la sostituzione del canone pattuito con la misura, irrisoria, prevista ex lege, comporta una riduzione del gettito IRPEF, “in contrasto con gli obiettivi tracciati dalla stessa legge di delegazione”; si crea un’irragionevole disparità di trattamento tra locatore e conduttore, considerato che, ancorché l’obbligo di registrazione gravi su entrambi, la sanzione è inflitta al solo locatore, mentre il conduttore fruisce di un vantaggio, beneficiando di una riduzione del canone; sono violati gli artt. 55 e 42 della Costituzione: le sanzioni fiscali non possono “comprimere oltre ogni limite il diritto di proprietà attraverso misure che, come quelle previste dalla normativa impugnata, si presentano sproporzionate e limitative della autonomia contrattuale”, peraltro in assenza di un interesse pubblico, posto che dopo la tardiva registrazione del contratto è già stato effettuato il pagamento della “sovraimposta” dovuta per il ritardo; la norma in esame comporta il “mantenimento in vita” di un contratto “che il locatore non avrebbe mai sottoscritto a quelle condizioni”, essendo lo stesso costretto a “sopportare un canone irrisorio per la potenziale durata di otto anni”. Ciò in violazione di quanto disposto dall’art. 1419, C.c. in base al quale la nullità parziale non si estende a tutto il contratto, con conseguente venir meno dello stesso, soltanto nel caso in cui risulta che le parti lo avrebbero comunque concluso, anche senza la parte nulla. Tribunale Palermo - ordinanza 15.11.2012 nella Legge n. 42/2009 sono assenti criteri direttivi che consentivano l’adozione delle disposizioni in esame. Queste ultime, quindi, “tradiscono gli intendimenti della delega”, in quanto sostituiscono al canone pattuito un importo irrisorio, determinando una riduzione della base imponibile dell’imposta di registro e dell’IRPEF “persino nelle ipotesi in cui sia stato registrato un contratto di locazione per un canone inferiore a quello effettivo, ma pur sempre superiore a quello «sostitutivo»”; la norma in esame contrasta con il disposto dell’art. 2, comma 2, lett. c), Legge n. 42/2009 che, imponendo il rispetto dei principi dello Statuto del contribuente, esclude che dalla violazione delle norme tributarie possa discendere la nullità del contratto. Nel caso di specie la nullità si determina a seguito della sostituzione delle pattuizioni contrattuali con le previsioni ex lege; è violato l’art. 42 della Costituzione, considerato che il diritto di proprietà è “sacrificato” dalla previsione della durata obbligatoria del contratto per 4 anni (+ eventuali 4) a fronte di un canone irrisorio; è violato l’art. 3 della Costituzione, posto che la disposizione in esame: − si applica esclusivamente ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e non anche a quelli ad uso commerciale; GRUPPO REALE MUTUA dall’origine. Di conseguenza, per i contratti per i quali le sanzioni indirette sopra esaminate sono già divenute operative, dovrebbero ritrovare applicazione le pattuizioni contrattuali originarie, con effetto retroattivo. Ciò potrebbe comportare l’insorgere di una serie di “sgradite” conseguenze sia in ambito civilistico (il conduttore ha corrisposto canoni per importi inferiori a quelli previsti nel contratto e pertanto si realizzerebbe la fattispecie dell’inadempimento, con conseguente possibilità per il locatore di richiedere la risoluzione del contratto), sia in ambito fiscale (il locatore ha tassato in dichiarazione dei redditi un importo inferiore). Sulla base di tali considerazioni, è quindi opportuno che il Legislatore intervenga (a breve) al fine di colmare il “vuoto normativo” creatosi a seguito della sentenza sopra esaminata. − determina una disparità di trattamento tra locatore e conduttore, ancorché detti soggetti siano ugualmente obbligati ai fini dell’imposta di registro. Tribunale Genova - ordinanza 30.1.2013 nella Legge n. 42/2009 non si rinvengono principi che legittimano l’adozione delle misure sanzionatorie in esame; è violata la Legge n. 42/2009 nella parte in cui prevede la necessità che i Decreti attuativi rispettino i principi dello Statuto del contribuente, in base ai quali la violazione di disposizioni tributarie non può determinare la nullità del contratto; è violato l’art. 3 della Costituzione, sulla base delle considerazioni già svolte dal Tribunale di Palermo nella citata ordinanza 15.11.2012 (disparità di trattamento tra contratti di locazione ad uso abitativo e non e tra locatore e conduttore); è irragionevole l’applicazione delle medesime sanzioni in caso di omessa registrazione del contratto o di registrazione con canone inferiore a quello effettivo; la sanzione rappresentata dalla riduzione del canone determina un gettito inferiore sia ai fini dell’imposta di registro che dell’IRPEF. Tribunale Roma - ordinanza 7.5.2013 la norma travolge il principio consensualistico in quanto sostituisce la volontà delle parti e crea uno squilibrio degli interessi nonché un sacrificio eccessivo per la proprietà privata e la libera iniziativa economica, con penalizzazione del locatore e vantaggio per il conduttore; è violato il principio generale in base al quale la violazione delle norme tributarie non può determinare la nullità del contratto; è violato l’art. 76 della Costituzione, posto che l’applicazione delle sanzioni per violazioni tributarie e la repressione dell’evasione fiscale deve essere rimessa agli enti preposti. A questi ultimi non può, infatti, sostituirsi una dichiarazione unilaterale di registrazione del contratto che peraltro impone un regime di locazione legale quale sanzione prevalentemente e sproporzionatamente punitiva nei confronti del proprietario / locatore. Tribunale Firenze - ordinanza 15.1.2013 la norma in esame non trova, nella Legge n. 42/2009, alcuna base giustificativa; la sostituzione legislativa della volontà contrattuale, che si traduce in una sanzione a carico del locatore e in un “premio” per il conduttore, rappresenta “una sorta di «sanzione civile» corrispondente ad una «nullità/inefficacia del patto relativo alla misura del canone»”. Infatti, considerato che la norma ha la finalità di contrastare l’evasione fiscale, non si comprende il motivo per cui la stessa sia applicabile soltanto alle locazioni di immobili ad uso abitativo e non anche di immobili destinati ad usi diversi “parimenti rilevanti fiscalmente”. AGENTE GENERALE : ROBERTO PIGA ASSICURAZIONI SU TUTTI I RAMI SCONTI PER GLI ASSOCIATI A.P.C.I. 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La convenienza per i privati La possibilità di chiudere i conti con il Fisco pagando il 21% di imposta sostitutiva (19% sui canoni concordati diventata 15% nel 2013 e 10% dal 2014 ) si è rivelata un vantaggio quasi imperdibile, anche perché la cedolare secca è uno degli ultimi "regali" in un panorama di imposte crescenti sugli immobili, dall'Imu alla Tasi, passando per il taglio delle deduzioni forfettarie Irpef riservate a chi applica la tassazione ordinaria, scattato dal 2013. È vero che la cedolare secca impone al proprietario di rinunciare all'aggiornamento Istat, ma l'inflazione annua a febbraio viaggia allo 0,5% e chi opta per la tassa piatta evita di pagare, oltre all'Irpef, anche le addizionali, l'imposta di registro e il bollo. L'emersione del nero La cedolare è stata introdotta anche per contrastare gli affitti in nero, e non a caso nello stesso decreto che prevedeva la tassa piatta (Dlgs 23/2011, articolo 3) c'era anche la possibilità per gli inquilini di denunciare alle Entrate i proprietari, ottenendo in cambio un canone super-scontato. Ora questa chance è stata cancellata dalla Corte costituzionale, ma è difficile dire quanto del successo registrato dalla cedolare secca nel 2012 dipenda dalla registrazione di nuovi affitti - che prima erano in nero - e quanto dipenda invece dall'applicazione dell'imposta sostitutiva ad affitti che in precedenza pagavano la tassazione ordinaria. Ci sono due indizi che fanno pensare a una discreta emersione di affitti irregolari: da un lato, il numero dei nuovi contratti registrati è aumentato (quasi 100mila in più tra il 2012 e il 2011); dall'altro, se si escludono le modifiche normative del 2012, si vede che i redditi di fabbricati sono comunque cresciuti di oltre un miliardo. I conti per lo Stato L'aumento dei redditi di fabbricati dichiarati nel 2012 fa pensare che la crescita della cedolare secca non sia avvenuta a danno delle locazioni soggette a tassazione ordinaria (non del tutto, per lo meno). Questo è un punto importante anche per lo Stato, perché potrebbe voler dire che l'operazione - contrariamente a ciò che pensano in molti - non è stata interamente in perdita per le casse pubbliche. Nel 2012 la cedolare secca ha fruttato 1,2 miliardi: è chiaro che lo Stato ci avrebbe guadagnato di più se avesse applicato la tassazione ordinaria ai 5,9 miliardi di canoni soggetti alla cedolare, ma una parte più o meno grande di questa base imponibile potrebbe essere stata tassata per la prima volta proprio grazie al nuovo regime fiscale. Resta l' l'incognita - a questo punto - di ciò che potrà accadere adesso che il canone super-scontato per l'inquilino è stato eliminato. Canone libero e concordato La cedolare secca è applicata quasi interamente sui canoni liberi. Basti pensare che l'imposta sui canoni concordati frutta meno di 150 milioni su 1,2 miliardi. Il decreto casa del Governo, però, riduce dal 2014 al 10% l'aliquota della cedolare sugli affitti convenzionati, che era stata già portata al 15% nel 2013. L'effetto di questo sgravio fiscale potrà essere misurato solo tra qualche tempo, ma si tratta di una variabile in più di cui devono tenere conto i proprietari di immobili. Quanto meno, quelli che scelgono di avere le carte in regola nei confronti del Fisco, visto anche il pressing dell’Agenzia delle Entrate che ha recentemente intensificato i controlli per stanare gli evasori. Operatività in tutta la Sardegna - Si valutano gratuitamente gli immobili - Supporto nella vendita sino all’atto notarile - Supporto nella locazione - Pratiche di mutuo - Assistenza legale se richiesta - Notaio di fiducia se richiesto Tel. 328.2737720 e-mail: [email protected] www.epoca-immobiliare.com Giornalino del Pa g i n a 7 AL VIA IL PIANO CASA : LA CEDOLARE SECCA AL 10% Recentemente approvato dal Consiglio dei ministri n. 6 del 12 marzo, il decreto legge che contiene un “pacchetto” di misure volte a risolvere l’emergenza abitativa. Il provvedimento stanzia risorse per interventi a favore della locazione, per il recupero degli alloggi ex IACP e per lo sviluppo dell’edilizia residenziale sociale. Il Piano Casa, elaborato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi, prevede interventi per € 1 miliardo e 741 milioni con tre obiettivi: il sostegno all’affitto a canone concordato; l’ampliamento dell’offerta di alloggi popolari; lo sviluppo dell’edilizia residenziale sociale. Finanziamento dei fondi dedicati alle locazioni Il primo obiettivo del decreto legge è fornire immediato sostegno economico alle categorie sociali meno abbienti che a oggi non riescono più a pagare l’affitto. E proprio in risposta a tale emergenza è stato deciso di incrementare rispettivamente con € 100 milioni il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e € 226 milioni il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli . Nello specifico: - il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione che già aveva una dotazione di 100 milioni ( € 50 per il 2014 e altri € 50 per il 2015) verrà raddoppiato a 200 milioni ( € 100 per il 2014 e € 100 per il 2015); - il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli che già aveva una dotazione di € 40 milioni, è stato incrementato di € 226 milioni ripartiti negli anni 2014-2020. Riduzione della cedolare secca per contratti a canone concordato Per favorire l’immissione sul mercato degli alloggi sfitti si riduce dal 15 al 10%, per il quadriennio 2014-2017, l’aliquota della cedolare secca di cui si potrà usufruire anche in caso di abitazioni date in locazione a cooperative o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. Modifiche della disciplina del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione Per attenuare le tensioni sul mercato delle locazioni (2,5 milioni di famiglie in affitto pagano un canone superiore al 40% del loro reddito) la norma prevede che le risorse del Fondo Affitto sono destinate anche alla creazione di strumenti a livello comunale (per esempio, Agenzie locali) che svolgano una funzione di garanzia terza fra proprietario e affittuario: - per i mancati pagamenti del canone; - per eventuali danni all’alloggio. La norma prevede inoltre che le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano sempre alle locazioni di cui al presente comma, anche per quelle per finita locazione. Misure per l’ampliamento dell’offerta di edilizia residenziale pubblica Si prevede un Piano di recupero di immobili e alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ex IACP) che beneficerà dello stanziamento di € 400 milioni con il quale finanziare la ristruttura- zione con adeguamento energetico, impiantistico e antisismico di 12.000 alloggi. Inoltre, viene previsto un ulteriore finanziamento di € 67,9 milioni per recuperare ulteriori 2.300 alloggi destinati alle categorie sociali disagiate (reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a € 27.000, nucleo familiare con persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, figli fiscalmente a carico e che risultino soggetti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione). Offerta di acquisto degli alloggi ex IACP agli inquilini L’obiettivo è incrementare l’offerta di alloggi sociali anche attraverso attività di recupero, manutenzione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica senza consumo di nuovo suolo. Viene così prevista la conclusione di accordi con regioni ed enti locali per favorire l’acquisto degli alloggi ex IACP da parte degli inquilini e destinare il ricavato al recupero alla realizzazione di nuovi alloggi. Per favorire l’acquisto degli alloggi da parte degli inquilini è prevista la costituzione di un Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l’acquisto degli alloggi ex IACP, che avrà una dotazione massima per ciascun anno dal 2015 al 2020 di € 18,9 milioni per un totale di € 113,4 milioni. Alloggio di edilizia popolare Si prevede che per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a: - € 900, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71; - € 450, se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non supera € 30.987,41. Più vantaggi per chi mette in affitto alloggi sociali nuovi o ristrutturati I redditi derivanti dalla locazione di alloggi nuovi o ristrutturati non concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF/IRES e IRAP nella misura del 40% per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. Centro elaborazione dati contabili Consulenza e predisposizione pratiche mutuo acquisto e ristrutturazione casa Consulenza e predisposizione pratiche mutuo e finanziamento aziende ed artigiani Dichiarazioni Fiscali Dichiarazioni ICI Consulenza Tributaria Cagliari – Via Cocco Ortu, 89 Pirri - Via Italia, 125 Tel. 070/482451 070/562172 Fax 070/568240 e-mail: [email protected] Giornalino del Pa g i n a 8 Riscatto a termine dell’alloggio sociale Trascorsi almeno 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, l’inquilino ha facoltà di riscattare l’unità immobiliare. Con decreto MIT di concerto MEF, previa intesa Conferenza unificata, sono disciplinate le clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, ferma restando la validità dei contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del presente decreto. Chi acquista ha 2 vantaggi: 1. l’IVA dovuta dall’acquirente (che è incassata da chi vende per riversarla allo Stato) viene corrisposta solo al momento del riscatto e non all’inizio; 2. il reperimento del fabbisogno finanziario residuo per l’acquisto è rimandato al momento dell’atto di acquisto. Chi vende rimanda la tassazione IRES e IRAP sui corrispettivi delle cessioni alla data del riscatto Lotta all’occupazione abusiva Più rigore nei confronti di chi occupa abusivamente un immobile che non potrà chiedere né la residenza, né l’allacciamento ai pubblici servizi. Una norma che mira al ripristino delle situazioni di legalità che l’attuale quadro normativo non riesce a garantire. Detrazione bonus mobili La spesa per l’acquisto di mobili a seguito di ristrutturazione, su cui sono previste detrazioni IRPEF potrà essere superiore a quella per la ristrutturazione stessa. Il tetto massimo per la spesa complessiva resta a € 10 mila. INDICI ISTAT (FOI) NELL’ANNO 2013 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre AL 100% AL 75% 2,20 1,80 1,60 1,10 1,20 1,20 1,20 1,10 0,80 0,70 0,60 0,60 1,65 1,35 1,20 0,83 0,90 0,90 0,90 0,83 0,60 0,53 0,45 0,45 AFFITTI: PAGAMENTI TRACCIABILI SOLO OLTRE 1.000 EURO Gli affitti potranno essere nuovamente pagati in contanti fino al limite di 999,99 euro. La marcia indietro arriva direttamente dal dipartimento del Tesoro che boccia la norma che ha introdotto il divieto di usare il contante per le locazioni abitative – per qualsiasi importo – contenuto nella legge di stabilità (legge 147/2013, articolo 1, comma 50) ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014. COSA CAMBIA Il chiarimento del Tesoro permette di pagare in contanti gli affitti abitativi fino a 999,99 euro e "sana" anche la situazione di quei proprietari che hanno ricevuto il canone in denaro a partire dal 1° gennaio 2014. Il Ministero Economia e Finanze ha fatto però dietrofront e ha annullato il divieto in via interpretativa: la tracciabilità, precisa il Ministero Economie e Finanze, può essere basata anche sul denaro contante a patto che si abbia un documento chiaro che attesti l'avvenuto pagamento, e dunque sufficiente avere una ricevuta che certifichi la transazione avvenuta tra proprietario ed inquilino. Nessun problema neppure per le locazioni dei box auto e di tutti gli immobili non residenziali, che non erano toccati dalla "stretta" contenuta nella legge di stabilità. Attenzione: in caso di più inquilini, il limite di 1.000 euro, a partire dal quale scatta l'obbligo di tracciabilità, va riferito al singolo pagamento e non al canone pattuito. Ad esempio, se il canone è di 1.200 euro, ma viene pagato da tre studenti, ognuno può consegnare i propri 400 euro in contanti senza rischiare sanzioni. NESSUNA SANZIONE Con la modifica vengono cancellati anche i dubbi sulla possibilità di applicare sanzioni a chi ha incassato canoni di locazione abitativa in contanti al di sotto dei 1.000 euro. La multa prevista dalla normativa antiriciclaggio, infatti, si applica solo per chi trasferisce somme di denaro da 1.000 euro in su senza utilizzare strumenti di pagamento tracciabili. La sanzione va dall'1 al 40% dell'importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro. TASSO D’ INTERESSE LEGALE 2014 Con decorrenza dal 1.1.2014 la misura del saggio degli interessi legali è del 1%. Questo si applica in particolare per il pagamento degli interessi sui depositi cauzionali nei contratti di locazione. Pratiche catastali Rilievi topografici Assistenza compravendita Consul CASA s.r.l. Assistenza affitti Gestioni immobiliari Denuncie di successione SERVIZI E GESTIONI IMMOBILIARI Elaborazione tabelle millesimali Perizie immbiliari NEW CERTIFICAZIONE ENERGETICA 09131 Cagliari Piazza Giovanni XXIII, 62 TEL. 3491967048 e-mail : [email protected] Giornalino del Pa g i n a 9 DL 16/2014 E ULTIME NOVITÀ SU TASI E TARI Il D.L. 16/2014 ha modificato alcune disposizioni in materia di TASI e di TARI in procinto di essere concretamente applicate. Come si ricorderà, il comma 639 dell’art. 1 (unico) della legge 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di beni immobili (terreni e fabbricati) e collegato alla loro natura e valore; l’altro collegato all’erogazione e al beneficio di servizi comunali. La IUC è formata dall’imposta municipale propria (IMU) e da una componente riferita ai servizi. L’IMU, com’è noto, ha natura patrimoniale ed è dovuta ai sensi del novellato art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) dal possessore (pieno proprietario o titolare del diritto reale di godimento come, per esempio, l’usufruttuario) di beni immobili, escluse le abitazioni principali (e relative pertinenze nella misura massima prevista dal comma 2 dello stesso art. 13 del D.L. 201/2011), purché non classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (dimore storiche). La componente riguardante i servizi, invece, è composta dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) che ha preso il posto della TARSU, della TIA1, della TIA2 e della TARES. La TASI, disciplinata dai commi 669 e seguenti della citata legge 147/2013, è dovuta sia dal possessore dei beni immobili, sia dall’utilizzatore (inquilino, comodatario) dei beni stessi. La TARI, disciplinata dai commi 641 e seguenti della medesima legge 147/2013 e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è dovuta invece soltanto dall’utilizzatore dei beni immobili, come del resto previsto per gli analoghi tributi sostituiti (TARSU, TIA1, TIA2 e TARES). Il D.L. 16/2014 si compone di 20 articoli, oltre quello riservato alla sua entrata in vigore (6 marzo 2014), ma per i contribuenti TASI e TARI le novelle di maggiore interesse sono contenute soltanto nei primi due articoli. Modifiche in tema di TASI Gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 in commento, nel modificare diverse previsioni della legge 147/2013 (legge di Stabilità per il 2014), hanno ridisegnato un quadro normativo più razionale ai fini dell’applicabilità della TASI. Vediamo le novelle nel dettaglio e secondo un ordine sistematico della disciplina. A.I.T.A. del Geom. Domenico Tamponi la tua agenzia immobiliare di fiducia Cagliari - Via Pierluigi da Palestrina n. 25 070 403186 - 070 490243 www.aita.it - [email protected] 1)Presupposto impositivo La lett. f ) del comma 1 dell’art. 2 del D.L. 16/2014, nel sostituire il comma 669 della legge 147/2013, ha riscritto il presupposto impositivo stabilendo in modo più chiaro quali siano i beni immobili da assoggettare al nuovo tributo per i servizi comunali indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione strade). La versione originaria aveva stabilito che il presupposto impositivo era il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e uso adibiti di tutti i fabbricati, compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU e i fabbricati rurali strumentali (comma 678), delle aree scoperte e di quelle fabbricabili. Tale disposizione era apparsa da subito poco precisa ai contribuenti che, con riferimento alla nozione di “area scoperta”, nutrivano forti dubbi sull’estensione ai terreni agricoli. In altre parole, non avendo il legislatore bene individuato il campo di applicazione della TASI, come invece ha fatto per l’ICI e per l’IMU, erano sorte immediatamente delle perplessità sulla tassabilità dei terreni agricoli ai fini del nuovo balzello. Il Dipartimento delle Finanze aveva escluso l’applicazione della TASI ai terreni agricoli (da chiunque posseduti) precisando altresì che le aree fabbricabili possedute e condotte per fini agricoli dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricolo professionali (IAP) non possono essere considerate come “terreni agricoli” e quindi devono essere sottoposte a tassazione. Secondo il Dipartimento, diversamente da quanto stabilito dalla disciplina dell’IMU, nel presupposto impositivo della TASI non rientrano i terreni agricoli, ma non si applica la “finzione giuridica” stabilita dall’art. 2, comma 1, lett. b ), secondo periodo, del D.Lgs. 504/1992 (decreto ICI), applicabile invece fini dell’IMU. Si tratta della previsione in virtù della quale sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti per l’esercizio delle attività agricole da parte di CD e IAP (persone fisiche o società) iscritti nella previdenza agricola, nonostante che i terreni stessi risultino fabbricabili dallo strumento urbanistico generale (PRG o PGT), anche se semplicemente adottato dal comune . Si ricorda che detta finzione giuridica, secondo il consolidato orientamento della sezione tributaria della Corte di Cassazione formatosi in materia di ICI, ma valido anche ai fini dell’IMU si applica solamente per i CD e gli IAP che siano soggetti passivi e che conducano direttamente i terreni assoggettati all’imposizione (sent. n. 10144 del 28 aprile 2010 e sent. n. 15551 del 30 giugno 2010), ma che in caso di comproprietà dei terreni stessi il trattamento di favore si estende agli altri comproprietari anche se privi della qualifica agricola (per tutte, sent. n. 16639 del 29 luglio 2011. Con il nuovo comma 669 della legge 147/2013, come sostituito dalla lett. f ) dell’art. 2 della D.L. 16/2014, il presupposto impositivo della TASI riguarda il possesso o la detenzione solamente dei fabbricati (compresa l’abitazione principale e i fabbricati rurali strumentali) e delle aree fabbricabili, come definiti dal citato art. 13 del D.L. 201/2011 (decreto Monti). Sono quindi esclusi così la stessa novella che ha eliminato il riferimento alle “aree scoperte” i terreni agricoli (da chiunque posseduti). L’individuazione dei “fabbricati” e delle “aree edificabili” e l’esplicito richiamo delle relative definizioni previste dalla disciplina dell’IMU fanno ritenere che la TASI non si applicherebbe neanche per le aree fabbricabili possedute e condotte direttamente dai CD e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola (finzione giuridica). Il condizionale è d’obbligo perché dalla relazione tecnica che Giornalino del accompagna il D.L. 16/2014 risulta che l’intervento legislativo non è rilevante sotto il profilo del gettito, in quanto la legge 147/2013 ha già considerato l’intassabilità dei terreni agricoli. Ma come si è visto le cose non stanno proprio così, per cui le stime di gettito dovrebbero essere riviste. Aree scoperte pertinenziali e condominiali La successiva lett. g ) comma 1 art. 2 D.L. 16/2014, ha abrogato espressamente la disposizione che aveva stabilito l’esclusione dalla TASI delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili non operative e le aree comuni condominiali (art. 1117 cod. civ.) che non siano detenute od occupate in via esclusiva. 2) Determinazione delle aliquote La lett. a ) del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 16/2014, nel modificare il comma 677 della legge 147/2013, ha previsto altresì che i comuni, per il solo anno 2014, possono superare i limiti stabiliti dalla legge nella determinazione delle aliquote della TASI, potendo incrementare il peso fiscale per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille. Ciò significa che l’aliquota relativa all’abitazione principale può passare dal 2,5 per mille al 3,3 per mille (avvicinandosi così all’aliquota IMU standard pari al 4 per mille) e che l’aliquota di base pari al 10,6 per mille, con riferimento agli altri immobili (abitazioni secondarie, fabbricati industriali, aree fabbricabili), può essere elevata fino all’11,4 per mille. L’incremento potrà essere deliberato dai comuni a condizione che il gettito aggiuntivo sia destinato a finanziare, relativamente alle abitazioni principali (per legge o per assimilazione), detrazioni di imposta o altre misure riguardanti le abitazioni principali stesse. La costituzione di detti benefici, analogamente a quanto stabilito dalla disciplina dell’IMU (che non prevede più l’applicazione della maggiorazione della detrazione di imposta per i figli conviventi di età non superiore a 26 anni), dovrebbe assicurare il contenimento del prelievo sulle abitazioni principali, azzerandolo nei casi di rendite catastali modeste. Infine, è appena il caso di rimarcare che con D.M. interno del 13 febbraio 2014 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali. I comuni hanno quindi più tempo per decidere il peso fiscale da far sopportare ai propri cittadini per l’annualità in corso. 3) Immobili esenti Come avevamo anticipato, la disciplina della TASI era sprovvista di un regime di esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, come invece stabilito per l’ICI e per l’IMU. Il comma 3 dell’art. 1 del D.L. 16/2014, nell’affrontare il particolare trattamento di favore, ha previsto che sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dalla Stato nonché quelli posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi fra detti enti (se non ancora soppressi) ed enti del servizio nazionale sanitario, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La novella ha inoltre stabilito che le esenzioni di cui alle lett. b ), c ), d), e) , f ) e i ) del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 504/1992 (fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, fabbricati con destinazione a usi culturali, fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, fabbricati di proprietà della Santa Sede, fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali e immobili posseduti e utilizzati dagli enti Pa g i n a 1 0 non commerciali) si applicano anche ai fini della TASI, mentre nell’ottica della disciplina degli enti non commerciali [lett. i )] resta ferma l’applicazione dell’art. 91- bis del D.L. 1/2012 (convertito dalla legge 27/2012) che è finalizzato a escludere dalla tassazione soltanto gli immobili adibiti allo svolgimento di attività con modalità non commerciali . Come si può notare, il regime di esenzione della TASI ora è analogo a quello previsto in materia di IMU (art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011), a eccezione dei terreni agricoli ricadenti in zone montane o di collina (lett. h ) dell’art. 7 del D.Lgs. 504/1992) e dei fabbricati rurali a uso strumentale. I terreni agricoli non sono stati menzionati perché esclusi dal presupposto impositivo della TASI, mentre i fabbricati rurali strumentali (ovunque ubicati e da chiunque posseduti) sono stati ritenuti tassabili ai fini della TASI già dal comma 678 della legge 147/2013. Rispetto alla disciplina dell’ICI, invece, l’estensione del regime di esenzione ai fini sia dell’IMU, sia della TASI, non ha riguardato gli immobili posseduti dalle camere di commercio e i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali delle persone disabili (lett. a ) e g ) dell’art. 7 del D.Lgs. 504/1992). Inoltre, nell’attesa di una pronuncia ufficiale, riteniamo che anche in materia di TASI i comuni possono deliberare nei confronti di taluni soggetti come, per esempio, le ONLUS (art. 21 del D.Lgs. 460/1997) e le Aziende pubbliche di servizi alla persona (art. 4, comma 5, del D.Lgs. 207/2001), riduzioni o esenzioni dal pagamento (conforme, circ. min. n. 3/ DF del 18 maggio 2012, par. 8). Nell’economia del discorso è opportuno infine ricordare che ai fini dell’IMU gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica (comma 719, legge 147/2013). Versamento della TASI e della TARI Il versamento della TASI può essere eseguito mediante utilizzo del consueto mod. F24 o dell’apposito bollettino di c/c postale, al quale si applicano le disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Rispetto alla versione originaria, non è più possibile utilizzare le altre modalità di versamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Per la TARI e la tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è possibile effettuare il pagamento tramite il mod. F24 o le altre modalità di versamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, ma non è più possibile utilizzare l’apposito bollettino postale. Inoltre, ciascun comune dovrà stabilire le scadenze di pagamento della TASI e della TARI prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI e alla TARI. In ogni caso, rimane ferma la possibilità di eseguire il pagamento in unica soluzione annuale, entro il termine del 16 giugno. Modifiche in tema di TARI La TARI non è più dovuta dai produttori (anche agricoli) di rifiuti speciali assimilati agli urbani, con riferimento alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero (comma 661 della legge 147/2013). Dal canto suo la successiva lett. h) del medesimo art. 2 del D.L. 16/2014 ha eliminato la previsione di cui alla lett. f) del comma 679 della legge 147/2013, in forza della quale il comune poteva prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di superficie eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. Giornalino del Pa g i n a 1 1 LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI: NUOVE PROCEDURE ONLINE Novità per la registrazione del contratto di locazione e l’adempimento degli obblighi connessi: con il modello RLI nuove procedure interamente telematiche. Di seguito le principali novità. Dal 3 febbraio 2014 è stata attivata la nuova modalità per richiedere la registrazione del proprio contratto di locazione o affitto di immobili. Con il completamento della fase di transizione, terminata il 31 marzo, l’attuale “modello 69” è stato sostituito definitivamente dal cosiddetto modello RLI. La richiesta di “Registrazione Locali Immobili (RLI)” dovrà essere utilizzata per una serie di ipotesi tra le quali spicca la registrazione del contratto di locazione o affitto d’immobili. Il suo impiego è anche previsto per l’esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca, per denunciare locazioni in nero o con contratto non registrato e, in generale, per tutte quelle casistiche e adempimenti fiscali per i quali è necessario inoltrare formale comunicazione all’Agenzia delle entrate (si pensi alla sostituzione di una delle parti in un contratto di locazione o la risoluzione di quest’ultimo). In generale, il documento si dovrà scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate e, una volta compilato, potrà essere inviato direttamente on line , allegando eventualmente i relativi documenti richiesti e di cui parleremo da qui a breve. Il calcolo dell’imposta dovuta sarà determinato automaticamente ed il versamento si concluderà via internet, tramite l’indicazione, nel box apposito, degli estremi del proprio conto corrente presso cui addebitare le somme. Modalità invio telematico Come anticipato, il modello può essere inviato tramite internet direttamente da casa, purché il richiedente sia in possesso delle chiavi di accesso (codice pin) ai servizi Telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate. In caso di difficoltà nell’ottenimento della password bisognerà rimediare ad un intermediario abilitato (consulente fiscale, commercialista , associazioni etc.) che svolgerà tutti gli adempimenti necessari. Al momento della registrazione, dovrà essere allegato al modello un ulteriore file contenente una copia scannerizzata del contratto sottoscritto tra le parti e gli altri documenti richiesti a seconda della comunicazione inoltrata. Per esempio, potrà essere richiesta, in aggiunta, la presentazione di una planimetria piuttosto che una scrittura privata e cosi via. Sono esonerati dal predetto obbligo – e quindi possono usufruire della presentazione telematica in forma semplificata – coloro che stipulano un contratto di locazione ad uso abitativo che rientra nei seguenti parametri: - deve trattarsi della locazione di una sola unità abitativa con al massimo tre pertinenze; - non deve contenere clausole o allegati per i quali è previsto il pagamento dell’imposta di bollo, né comprendere patti aggiuntivi oltre al rapporto di locazione; - non deve riferirsi all’esercizio di un’attività di impresa o lavoro autonomo; - le parti contrattuali non devono essere superiori a tre ; - gli immobili oggetto di contrattazione devono essere censiti con attribuzione di rendita. Se ricorrono tutti i presupposti sopra elencati, si ha facoltà di scelta in merito all’invio o meno della documentazione aggiuntiva. Completato l’invio del modello RLI, il richiedente riceverà immediatamente un messaggio di conferma sull’esatto esperimento delle procedure di trasmissione. In un secondo momento, il sistema telematico comunicherà l’esito delle valutazioni effettuate sulla documentazione presentata. In assenza di errori, il sistema rilascerà gli estremi concernenti la pratica completata e quindi: data registrazione contratto e numero di protocollo, estremi atto e codice identificativo del contratto. Infine, per una maggiore celerità e certezza nel reperimento delle informazioni, l’utente interessato avrà sempre la possibilità di accedere al sito ed estrarre, previa identificazione, le ricevute e le pratiche che lo riguardano. I codici tributo L’agenzia delle Entrate ha comunicato i codici tributo per i versamenti con F24 delle somme dovute per la registrazione. I codici tributo dovranno essere indicati nel modello F24 Elide. La nuova modalità di versamento, alternativa all’F23 sino a fine 2014, mette a disposizione dei contribuenti i codici tributo per versare l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili. Il documento di prassi istituisce, inoltre, il codice “63” per consentire la corretta identificazione della controparte del contratto e fornisce le istruzioni per compilare il modello di versamento. Il regime transitorio I nuovi codici tributo sono riservati esclusivamente all’F24 Elide, che può essere utilizzato in alternativa all’F23 fino al 31 dicembre 2014. Vale la pena di ricordare che a partire dal 2015, invece, i versamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con il modello F24 Elide. Giornalino del Pa g i n a 1 2 LO SCADENZARIO FISCALE 2014 DEL PROPRIETARIO CASA 16/04/2014 Imposte e contributi Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti, lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al mese di marzo 2014. 16/04/2014 Addizionali Irpef Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata delle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sulle competenze di marzo 2014 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, nonché per il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef 2014 trattenuta ai dipendenti sulle competenze di marzo 2014; ultimo giorno, inoltre, per il versamento in unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle competenze di marzo 2014, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro. 30/04/2014 Irpef - Presentazione Mod. 730 al sostituto d’imposta Ultimo giorno per la presentazione del Modello 730/2014 (redditi 2013) al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico). 30/04/2014 Tosap e Cosap- Versamento rata Ultimo giorno per il versamento della seconda rata (se l’importo complessivamente dovuto è superiore a 258,23 euro) della tassa occupazione spazi e aree pubbliche. Per gli adempimenti relativi al canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), dovuto nei Comuni che l’hanno istituito in sostituzione della Tosap, si rinvia alle relative disposizioni locali. 16/05/2014 Imposte e contributi Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti, lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al mese di aprile 2014, nonché dei premi INAIL relativi al saldo 2013 e all’ anticipo 2014. 16/05/2014 Addizionali Irpef Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata delle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sulle competenze di aprile 2014 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno nonché per il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef 2014 trattenuta ai dipendenti sulle competenze di aprile 2014; ultimo giorno, inoltre, per il versamento in unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle competenze di aprile 2014, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro. 31/05/2014 Irpef—Presentazione Mod. 730 al CAF Ultimo giorno per la presentazione del Modello 730/2014 (redditi 2013) al Caf (Centro di assistenza fiscale) o a un professionista abilitato. 16/06/2014 Imposte e contributi Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti, lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al mese di maggio 2014. 16/06/2014 Addizionali Irpef Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata delle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sulle competenze di maggio 2014 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno nonché per il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef 2014 trattenuta ai dipendenti sulle competenze di maggio 2014; ultimo giorno, inoltre, per il versamento in unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle competenze di maggio 2014, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro. 16/06/2014 Imu—Versamento in acconto o in unica soluzione Ultimo giorno—salvo diversi termini stabiliti dal Comune—per il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria per il 2014, pari al 50% dell’imposta dovuta. E’ possibile anche scegliere di versare l’imposta per tutto l’anno in unica soluzione. 16/06/2014 Irpef—Versamento a saldo e prima rata acconto Ultimo giorno per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi Modello Unico 2014 delle persone fisiche e delle società di persone, concernenti l’Irpef a saldo per il 2013 ed in acconto (ovvero in unica soluzione) per il 2014. 16/06/2014 Cedolare secca—Versamento a saldo e prima rata acconto Ultimo giorno per il versamento a saldo della cedolare secca relativa all’anno 2013 nonché per il versamento della prima rata per la cedolare concernente l’anno 2014. 30/06/2014 Irpef - Presentazione Modello Unico cartaceo Ultimo giorno per la presentazione in forma cartacea, da parte delle persone fisiche e delle società di persone non obbligate all’invio telematico, della dichiarazione dei redditi Modello Unico 2014 (redditi 2013) tramite gli uffici postali. 30/06/2014 Presentazione Quadro AC Ultimo giorno per la presentazione in forma cartacea – da parte degli amministratori di condominio – del Quadro AC, relativo alla comunicazione annuale all’Anagrafe tributaria dell’importo complessivo dei beni e dei servizi acquistati dal condominio nell’anno 2013 nonché dei dati identificativi dei relativi fornitori. 30/06/2014 IMU—Dichiarazione Ultimo giorno per la presentazione della dichiarazione Imu concernente gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto nel corso del 2013 16/07/2014 Imposte e contributi Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti, lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al mese di giugno 2014. 16/07/2014 Addizionali Irpef Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata delle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sulle competenze di giugno 2014 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno nonché per il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef 2014 trattenuta ai dipendenti sulle competenze di giugno 2014; ultimo giorno, inoltre, per il versamento in unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle competenze di giugno 2014, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro. 31/07/2014 Trasmissione dichiarazione sostituti d’ imposta Ultimo giorno per la presentazione da parte del condominio—da effettuarsi per via telematica—della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato) relativa all’anno 2013. 31/07/2014 Tosap e Cosap—Versamento rata Ultimo giorno per il versamento della terza rata (se l’importo complessivamente dovuto è superiore a 258,23 euro) della tassa occupazione spazi e aree pubbliche. Per gli adempimenti relativi al canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), dovuto nei Comuni che l’hanno istituito in sostituzione della Tosap, si rinvia alle relative disposizioni locali. 31/07/2014 Tares—Versamento rata Ultimo giorno—salvo diversi termini stabiliti dal Comune—per il versamento della prima, seconda e terza rata del tributo comunale sui rifiuti e della maggiorazione per i servizi nonché del tributo provinciale per la protezione dell’ ambiente. 18/08/2014 Imposte e contributi Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti, lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al mese di luglio 2014. 18/08/2014 Addizionali Irpef Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata delle Giornalino del addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sulle competenze di luglio 2014 a seguito delle operazioni di conguaglio fine anno nonché per il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef 2014 trattenuta ai dipendenti sulle competenze di luglio 2014; ultimo giorno, inoltre, per il versamento in unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle competenze di luglio 2014, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro 16/09/2014 Imposte e contributi Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti, lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al mese di agosto 2014. 16/09/2014 Addizionali Irpef Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata delle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sulle competenze di agosto 2014 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno nonché per il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef 2014 trattenuta ai dipendenti sulle competenze di agosto 2014; ultimo giorno, inoltre, per il versamento in unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle competenze di agosto 2014, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro. 30/09/2014 Irpef—Trasmissione telematica Mod. Unico Ultimo giorno per la trasmissione telematica—da parte delle persone fisiche e delle società di persone—della dichiarazione dei redditi Modello Unico 2014 (redditi 2013). 30/09/2014 Presentazione Quadro AC Ultimo giorno per la trasmissione telematica—da parte degli amministratori di condominio—del Quadro AC, relativo alla comunicazione annuale all’ anagrafe tributaria dell’ importo complessivo dei beni e dei servizi acquistati dal condominio nell’ anno 2013 nonché dei dati identificativi dei relativi fornitori. 16/10/2014 Imposte e contributi Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti, lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al mese di settembre 2014. 16/10/2014 Addizionali Irpef Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata delle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sulle competenze di settembre 2014 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno nonché per il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef 2014 trattenuta ai dipendenti sulle competenze di settembre 2014; ultimo giorno, inoltre, per il versamento in unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle competenze di settembre 2014, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro. 31/10/2014 Tosap e Cosap—Versamento rata Ultimo giorno per il versamento della quarta rata (se l’importo complessivamente dovuto è superiore a 258,23 euro) della tassa occupazione spazi e aree pubbliche. Per gli adempimenti relativi al canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), dovuto nei comuni che l’hanno istituito in sostituzione della Tosap, si rinvia alle relative disposizioni locali. 18/11/2014 Imposte e contributi Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti, lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al mese di ottobre 2014. 18/11/2014 Addizionali Irpef Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata delle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sulle competenze di ottobre 2014 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno nonché per il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef 2014 trattenuta ai dipendenti sulle competenze di ottobre 2014; ultimo giorno, inoltre, per il versamento in unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle competenze di ottobre 2014, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro. Pa g i n a 1 3 01/12/2014 Irpef—Versamento Acconto Ultimo giorno per il versamento della seconda o unica rata dell’ acconto sull’ Irpef dovuta per il 2014 dalle persone fisiche e dalle società di persone. 01/12/2014 Cedolare secca—Versamento acconto Ultimo giorno per il versamento della seconda o unica rata dell’ acconto della cedolare secca per il 2014. 16/12/2014 Imposte e contributi Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti, lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al mese di novembre 2014. 16/12/2014 Addizionali Irpef Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata delle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sulle competenze di novembre 2014 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno nonché per il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef 2014 trattenuta ai dipendenti sulle competenze di novembre 2014; ultimo giorno, inoltre, per il versamento in unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle competenze di novembre 2014 a seguito di cessazione del rapporto di lavoro. 16/12/2014 Versamento acconto imposta sostitutiva TFR Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio dell’imposta sostitutiva, a titolo di acconto, sulla rivalutazione del fondo per il trattamento di fine rapporto maturato nell’anno 2014. 16/12/2014 Imu—Versamento saldo Ultimo giorno—salvo diversi termini stabiliti dal Comune—per il versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria per il 2014, pari al 50% dell’imposta dovuta. Imposta di registro regime Irpef I nuovi contratti di locazione di immobili devono essere registrati entro 30 giorni dalla stipula, presentando all’ufficio delle entrate, oltre all’atto, l’attestato di versamento dell’imposta, ovvero avvalendosi della registrazione telematica, direttamente o tramite soggetti delegati. Per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti, il versamento deve essere effettuato entra 30 giorni dal giorno in cui le stesse hanno effetto, presentando entro i 20 giorni successivi l’attestato di versamento. Per le annualità successive alla prima di contratti pluriennali, deve essere versata l’imposta entro 30 giorni dall’inizio della nuova annualità, salvo che non si sia optato per il versamento unico per l’intera durata del contratto. Anche per il versamento può essere utilizzato il metodo telematico. Regime cedolare secca I nuovi contratti di locazione di immobili, per i quali il locatore opti per il regime fiscale della cedolare secca, devono essere registrati - senza pagamento delle imposte di bollo e di registro - comunicando anche l’opzione, presentando all’ufficio delle entrate il modello cartaceo RLI entro 30 giorni dalla stipula ovvero avvalendosi della registrazione telematica, direttamente o tramite soggetti delegati senza pagamento delle imposte di bollo e di registro. Per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti, la registrazione e la scelta dell’opzione vanno effettuate presentando all’ufficio anzidetto il modello cartaceo RLI entro 30 giorni dal giorno in cui le stesse hanno effetto. L’ opzione per la cedolare può essere esercitata anche a partire da una annualità intermedia, presentando il modello RLI entro 30 giorni dall’inizio dell’annualità. Finché perdura l’opzione, non deve essere versata l’imposta di registro. TASI Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. TARI Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. G i o rn al i n o d e l p r op r ie t ar i o c as a Pa g i n a 1 4 G i o rn al i n o d e l p r op r ie t ar i o c as a Pa g i n a 1 5 “DESTINAZIONE ITALIA”, LA MAPPA DELLE NOVITÀ Il D.L. 145/2013, convertito con modificazioni dalla legge 9/2014, contiene anche alcune correzioni alla riforma del condominio importanti per gli operatori del settore. Le modifiche riguardano il Fondo speciale per le opere straordinarie, le sanzioni per le infrazioni al regolamento di condominio, i dati relativi alla sicurezza e le opere per il risparmio energetico. Vediamo quelli di maggior interesse: COMPRAVENDITE E LOCAZIONI IMMOBILIARI Attestato di prestazione energetica Nei contratti di compravendita immobiliare e nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione deve essere inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, relativa all’attestazione della prestazione energetica degli edifici. Una copia dell’attestato deve essere allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari (art. 6, D.Lgs. 192, 19.8.2005). Sanzioni- In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, si applica una sanzione in solido tra le parti da € 3.000 a € 18.000 (da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari). Se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. La dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica devono comunque essere presentati entro 45 giorni. Schermature solari e APE (comma 8-bis) - Ai fini della redazione e del rilascio dell’APE si deve tenere conto anche del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili installate nell’edificio, a condizione che la prestazione energetica delle schermature sia di classe 2, come definita dalla nuova norma europea EN 14501:2006, o superiore. CONDOMINIO Formazione degli amministratori - I requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio, nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica di cui all’art. 71- bis , comma 1, lett. g ), delle disposizioni attuative cod. civ. come modificato dalla legge 220, 11.12.2012 (legge di Stabilità 2013) saranno determinati con un apposito decreto ministeriale. Registro di anagrafe condominiale - I dati relativi alle condizioni di sicurezza contenute nel registro di anagrafe condominiale, si riferiscono alle parti comuni dell’edificio (art. 1130, comma 1, n. 6, cod. civ.). Fondo speciale - Il fondo speciale per i lavori straordinari, di cui all’art. 1135, comma 1, n. 4, cod. civ. anch’esso modificato dalla legge di Stabilità 2013 può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti, nel caso di lavori che devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento Sanzioni - La sanzione deve essere deliberata dall’assemblea con le maggioranze previste dall’art. 1136, comma 2, cod. civ. (art. 70, disp. att. cod. civ.).inio (art. 1 comma 9) ENERGIA Incentivi (art. 1, comma 3) La norma prevede che i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive o tariffe premio, possano, per tali impianti, decidere di continuare a usufruire degli incentivi per il periodo residuo oppure optare per una rimodulazione dell’incentivo spettante, volta a valorizzare l’intera vita utile dell’impianto. Tale possibilità, peraltro, non si applica: a. agli impianti incentivati ai sensi del provv. n. 6 del 29.4.1992 del CIPE; b. ai nuovi impianti incentivati ai sensi del D.M. 6.7.2012, a eccezione degli impianti ricadenti nel regime transitorio di cui all’art. 30 dello stesso decreto. Contatori elettronici (art. 1, comma 6- quater ) È affidata all’Autorità per l’energia elettrica e il gas la promozione dell’installazione dei contatori elettronici. Prezzi delle forniture (art. 1, comma 1) Il decreto legge demanda all’Autorità per l’energia elettrica e il gas l’aggiornamento dei criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, sulla base delle novità intervenute nell’andamento orario dei prezzi dell’energia elettrica sul mercato. Prezzi minimi garantiti (art. 1, comma 2) A decorrere dall’1.1.2014, nel caso in cui l’energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivi a carico delle tariffe elettriche sull’energia prodotta, i prezzi minimi garantiti (definiti dall’Autority) ai fini dell’art. 13, commi 3 e 4, D.Lgs. 387, 29.12.2003 e dell’art. 1, comma 41, legge 239, 23.8.2004, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario. La regola non si applica all’energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kW e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kW. BONIFICA SITI INQUINATI : AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI STRUMENTALI Credito d’imposta - Il decreto legge introduce un credito d’imposta a favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all’art. 252- bis , D.Lgs. 152, 3.4.2006 (in materia di siti inquinati), che acquisiscono beni strumentali nuovi entro la data di chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2015 e sempreché rispettino tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente. I nuovi beni strumentali devono essere acquisiti nell’ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, par. 3, lett. a ) e c ), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), oppure nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese. Tra i beni il cui acquisto è agevolato, rientrano i fabbricati classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale (voce B.II.1 dell’art. 2424 cod. civ.), nell’ambito di strutture produttive localizzate nelle predette aree. G i o rn al i n o d e l p r op r ie t ar i o c as a Pa g i n a 1 6 ASSOCIAZIONE PROPRIETARI CASA & IMMOBILI SEZIONE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI Segreteria Regionale :Piazza Giovanni XXIII n.62 Cagliari tel. 070/49.22.35 CONDOMINI MOROSI E POTERI DELL’AMMINISTRATORE Una delle questioni che l’amministratore di condominio si trova spesso ad affrontare è il mancato versamento dei contributi condominiali. La riforma (Legge 220/2012) è intervenuta anche su questo aspetto prevedendo alcune novità contenute essenzialmente in due norme: l’art. 1129 cod. civ. e l’art.63 disp. att. cod. civ. Iniziamo da quest’ultima disposizione. Essa, per quanto qua di interesse, prevede ora, al comma 1, che «per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa », possa «ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione»; inoltre, sempre al comma 1, che lo stesso amministratore sia « tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi». Prescrive, al comma 2, che i creditori non possano «agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini». Stabilisce, al comma 3, che « in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre », l’amministratore possa « sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato». La previgente formulazione della norma nulla disponeva circa la necessità o meno dell’autorizzazione dell’assemblea per richiedere il decreto ingiuntivo; non conteneva alcuna previsione circa l’obbligo da parte dell’amministratore di comunicare i dati dei morosi; non si occupava di disciplinare le modalità con cui i creditori dovevano agire per recuperare quanto di loro spettanza. Prevedeva invece, come condizione che legittimava l’amministratore alla sospensione del condomino moroso dai servizi comuni, che questo fosse consentito dal regolamento di condominio: presupposto che adesso è stato eliminato. Ciò posto, passando a esaminare le novità recate dalla riforma, c’è subito da dire che tra queste non può farsi rientrare certamente la precisazione: “senza bisogno di autorizzazione” dell’assemblea. Già da tempo, infatti, la giurisprudenza aveva chiarito che l’amministratore, per avviare il procedimento monitorio, non necessitava di alcun atto di assenso assembleare, rientrando tra i suoi compiti agire nei confronti dei condomini morosi (in tal senso cfr., ex multis , Cass. , sent. n. 12125 dell’11 novembre 1992 e sent. n. 2452 del 15 marzo 1994). Molto più importante è la previsione, invece, che attribuisce ai terzi creditori il diritto di ricevere dall’amministratore i dati sui morosi; previsione collegata, all’evidenza, al comma 2 della disposizione in questione il quale stabilisce come abbiamo visto che non si possa agire nei confronti dei condomini virtuosi «se non dopo l’escussione degli altri condomini». Il quadro che ne emerge, infatti, è che i terzi possano senz’altro chiedere all’amministratore l’elenco dei morosi e che solo in caso di esito infruttuoso dell’azione intrapresa contro questi ultimi, abbiano diritto in virtù del principio di solidarietà di rivolgersi nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti. In tal modo, da un lato, si superano definitivamente i dubbi circa la legittimità della diffusione dei dati dei morosi all’esterno della compagine condominiale; dall’altro, si individua una ragionevole soluzione di compromesso in relazione alla situazione venutasi a creare dopo l’intervento delle Sezioni Unite, le quali com’è noto, risolvendo un contrasto sorto in giurisprudenza rispetto alla responsabilità solidale o pro quota dei condomini per le obbligazioni contratte dall’amministratore nell’interesse del condominio, avevano ritenuto legittimo, facendo propria la tesi minoritaria, il principio della parziarietà (cfr. sent. n. 9148/2008). Quanto alla modifica recata in tema di sospensione del condomino moroso dai servizi comuni, sul punto c’è solo da annotare che una norma regolamentare che vietasse detta sospensione non sarebbe più valida, considerata l’inderogabilità dell’art. 63 disp. att. cod. civ. Per il resto, con riguardo sempre al più volte citato art. 63, anche dopo la riforma devono ritenersi valide le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza nel corso degli anni in tema di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. In proposito, la Cassazione ha chiarito che tale provvedimento può essere richiesto sulla base tanto del preventivo quanto del consuntivo (cfr. sent. n. 1789 del 12 febbraio 1993), e che, laddove lo stato di riparto non possa essere prodotto, questo possa essere sostituito da prospetti mensili “non contestati”, escludendo tuttavia, in tale ultimo caso, la possibilità da parte dell’amministratore di ottenere la clausola di immediata esecutività (cfr. sent. n. 3296 del 10 aprile 1996). Sempre la Suprema Corte ha anche osservato, sul presupposto che il predetto art. 63 non distingue tra i contributi afferenti alle spese ordinarie e quelli relativi a spese straordinarie, che il decreto di cui trattasi possa essere ottenuto per il pagamento di entrambe le spese, ferma restando la necessità di approvazione della ripartizione da parte dell’assemblea (cfr., ex multis , sent. n. 27292 del 9 dicembre 2005). Un’interessante precisazione, operata ancora dalla Cassazione e che anche all’indomani dell’entrata in vigore della riforma non v’è motivo di contraddire, riguarda, poi, l’eventuale opposizione da parte del condomino ingiunto. Secondo i giudici di legittimità, infatti, l’opposizione in parola può riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione, ma « non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente a oggetto l’approvazione delle spese condominiali, che dovranno invece essere fatte valere in via separata con l’impugnazione di cui all’art. 1137» cod. civ. (cfr. sent. n. 10427 dell’8 agosto 2000). Chiarita in questi termini l’attuale portata dell’art. 63 disp. att. cod. civ. e precisato anche che alla luce del D.Lgs. 28/2010, così come da ultimo modificato, la mediazione obbligatoria non si applica «nei procedimenti per ingiunzione, inclusa G i o rn al i n o d e l p r op r ie t ar i o c as a Pa g i n a 1 7 l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione» (in ambito condominiale quindi, in caso di emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ai sensi del citato art. 63, l’obbligo di mediazione scatterà solo a seguito della pronuncia sulla richiesta di sospensione) resta da dire, adesso, dell’altra norma che si interessa della morosità: l’art. 1129 cod. civ. Tale disposizione prevede, al comma 9, che «salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi del predetto art. 63» . Si tratta di una previsione completamente nuova in relazione alla quale, in dottrina, sono state effettuate tre precisazioni. La prima è che gli “obbligati” potrebbero anche essere soggetti non partecipanti al condominio. La seconda è che la “chiusura dell’esercizio”, cui fa riferimento la norma, deve ritenersi coincidere con l’approvazione del consuntivo da parte dell’assemblea . La terza è che il termine di “sei mesi” non deve essere inteso come volto a stabilire un’inesigibilità temporanea dei contributi condominiali, con la conseguenza che l’amministratore, salvo diversa determinazione assembleare, deve comunque attivarsi tempestivamente per recuperare quanto dovuto al condominio. Sono, all’evidenza, tutte precisazioni di assoluta importanza che chiariscono esattamente la portata della nuova disposizione e che dunque chi svolge l’attività di amministratore è bene tenga sempre presenti. Per completezza di trattazione si segnala, infine, che, a norma dell’art. 30 della legge di riforma del condominio (legge 220/2012), «i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per le innovazioni sono prededucibili » se divenuti esigibili ai sensi del comma 1 del più volte citato art. 63 disp. att. cod. civ. durante le procedure concorsuali (per esempio: fallimento). Si tratta di un intervento normativo senz’altro opportuno, che salvaguarda la vita condominiale (i creditori con diritto alla prededuzione, infatti, sono soddisfatti ex art. 111, R.D. 267/1942 precedentemente agli stessi creditori privilegiati oltre che ai creditori chirografari), in relazione al quale vale solo la pena sottolineare che i contributi diventano “esigibili” come abbiamo visto con l’approvazione dello stato di ripartizione da parte dell’assemblea. L’ A.p.c.i. organizza CORSI di FORMAZIONE AMMINISTRATORE CONDOMINIALE Argomenti trattati: Principi Normativi Condominiali Contratti di lavoro: portieri e lavascale Regolamenti comunali e rapporti con la Pubblica Amministrazione Riscaldamento: elementi principali di un impianto condominiale, normativa, sicurezza degli impianti Procedimenti e modulistica per l’amministratore Normativa sulla sicurezza dei cantieri mobili e sul trattamento e lo smaltimento dell’amianto Tabelle millesimali Assicurazioni nel condominio Rapporto di mandato, doveri ell’Amministratore e responsabilità relative Normative sulle locazioni Aspetti fiscali e adempimenti dell’amministratore Assemblee condominiali, vizi e verbali Scale e Legge 46/90, sicurezza nel condominio Ascensori – Norme di sicurezza Manutenzione straordinaria nel condominio dall’appalto al collaudo dei lavori Contabilità del Condominio Normativa antincendio Regolamento del Condominio Alla fine del corso, dopo il colloquio di accertamento fatto da una Commissione di esame, viene rilasciato un A T T E S T A T O D I F O R M A Z I O N E ai sensi della Legge 220/2012 Per informazioni rivolgersi alla segreteria di: P.zza Giovanni XXIII, 62 –09131 Cagliari, dal lunedì al venerdì 9,30-12,30 / 16,00-19,00 tel. 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Testualmente la norma prevede che « l’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà» La nomina La predetta previsione codicistica fornisce scarse informazioni sulle condizioni per la nomina. Innanzitutto non prescrive alcun requisito per il soggetto che può essere incaricato delle mansioni di “revisore”, con la conseguenza che si può certamente dedurre che può essere sia un condomino, sia un soggetto estraneo. Al contrario, sembra non potersi nominare lo stesso amministratore non potendo certo essere il controllore di se stesso. Sotto altro aspetto, va anche affermato che nulla osta a che l’assemblea proceda alla nomina di più revisori, e nemmeno a che i componenti del “consiglio” svolgano contemporaneamente il compito di “revisore”. Le funzioni Nel più totale silenzio della norma, le funzioni del “revisore” devono essere ricavate dai principi generali dell’ordinamento che assegnano a tale soggetto un potere di controllo/verifica dei conti e della contabilità. L’art. 1130-bis cod. civ. indica che la nomina può avvenire “ in qualsiasi momento ” con ciò volendo probabilmente significare che la revisione non è condizionata dall’approvazione del bilancio consuntivo (cioè, dalla “chiusura” annuale dei conti). Sempre detta nor- dal 1988 SERVIZI IMMOBILIARI INTEGRATI Ruolo C.C.I.A.A. n. 690 Viale Armando Diaz, 106 09125 Cagliari Telefono +39.070305191 Fax +39.070305192 www.arcadiasrl.net ma, prescrive che tale soggetto può essere incaricato della verifica di una o più annualità, suscitando qualche perplessità sugli effetti che potrebbero verificarsi su bilanci ormai approvati da anni. Il consiglio di condominio Colmando una lacuna alla quale, da tempo, aveva supplito la giurisprudenza, l’art. 1130-bis cod. civ. prevede espressamente anche la possibilità di nominare un “consiglio di condominio”. A questo organo collegiale che, nel concreto, può già trovarsi disciplinato in molti regolamenti condominiali sono chiaramente attribuite funzioni “consultive e di controllo ” che, stando al significato letterale di tale locuzione, non possono che avere a oggetto: a.l’emanazione di “pareri” su questioni attinenti alla gestione del fabbricato (a favore dell’amministratore o dell’assemblea) senza, però, che abbiano alcun valore vincolante; b. l’esercizio di poteri di controllo sulla gestione effettuata dall’amministratore. In merito a questi ultimi, va evidenziato che la cogente previsione per la quale i componenti del consiglio devono essere condomini porta a dedurre che l’ambito di tale “controllo” deve necessariamente corrispondere alle medesime facoltà che la legge attribuisce ai singoli partecipanti, senza che peraltro, proprio in virtù di tale aspetto, possa essere eccepita alcuna riservatezza dei dati (cosiddetta privacy ). In merito alla nomina, va evidenziato che: 1. possono essere nominati solo condomini; 2. è previsto un numero minimo di componenti ma non un numero massimo; 3. nessun numero minimo di componenti è previsto per i condomini con meno di 12 unità immobiliari; 4. secondo la norma, la nomina è facoltativa (cfr. “ può anche nominare ”) ma, in base ai principi generali, può essere resa obbligatoria con apposita clausola del regolamento; 5. l’art. 1130- bis cod. civ. non prevede alcuna maggioranza specifica per la relativa delibera, dovendosi quindi applicare quelle ordinarie “per convocazione” . Le decisioni Come visto, essendo “consultive” le funzioni del consiglio di condominio, le relative decisioni e pareri non possono assumere alcun valore vincolante/cogente per l’amministratore (né per G i o rn al i n o d e l p r op r ie t ar i o c as a Pa g i n a 1 9 l’assemblea). La norma, quindi, non incide sui poteri decisionali di tali ultimi “organi” che rimangono quelli di legge, e ai quali viene solo affiancato uno strumento di ausilio gestionale. Tale impostazione corrisponde alla copiosa e conforme giurisprudenza per la quale è sempre stata pacifica ’inammissibilità del conferimento di poteri decisionali al consiglio (o a organi diversi dall’assemblea). IL RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 1130- bis cod. civ. Rendiconto condominiale Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita e ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo . ISTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE: - ASCENSORI - SCALE MOBILI - PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI Servizio 24 ore su 24 Numero verde 800 949-505 LA VERIFICA DELLE CALDAIE E DEI CLIMATIZZATORI Il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il DPR 16 aprile 2013, n. 74, che recepisce una direttiva europea e rinnova la disciplina concernente i controlli di “efficienza energetica” degli impianti di climatizzazione invernale, comunemente noti come caldaie, ed estiva, anche noti come climatizzatori Tempi dilatati quindi per i controlli di efficienza sulle caldaie a gas con più di otto anni e per i condomini. Ma anche ispezioni più mirate per chi non si attiene alle regole. Sono alcune delle novità del DPR n.74 del 16 aprile 2013 che riscrive le regole su verifiche e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. GLI IMPIANTI PRIVATI Nello specifico, il decreto disegna una nuova tabella delle periodicità per i controlli di efficienza energetica sugli impianti con potenza compresa tra i 10 kW (12 per i climatizzatori estivi) e i 100 kW, una fascia che comprende la quasi totalità delle caldaie presenti nelle abitazioni private. Per quelle alimentate a gas (le più diffuse) la cadenza dei controlli, in particolare, è ogni 4 anni. Una tempistica che cambia le carte in tavola per chi ha un apparecchio con più di otto anni di vita: in questo caso, infatti, i test da biennali (prima fino a 35 kW) diventano quadriennali. Nel provvedimento si stabilisce inoltre che, sempre per impianti termici sotto i 100 kW, l'obbligo di ispezione potrà essere sostituito dal rapporto di controllo di efficienza energetica inviato – «prioritariamente in via informatica» – alle autorità competenti dal manutentore (o terzo responsabile): il documento del tecnico che certifichi il funzionamento dell'impianto, in sostanza, basterà a evitare il rischio ispezione. Le verifiche dell'ente pubblico saranno poi programmate secondo un preciso ordine di priorità, con in testa gli impianti sprovvisti di rapporto di controllo o per cui siano emerse criticità. GLI IMPIANTI CONDOMINIALI Discorso diverso per gli impianti a gas (metano e gpl) sopra i 100 kW, in cui ricadono le centrali condominiali. Per questo tipo di strutture i controlli scattano ogni 2 anni, mentre prima la cadenza era annuale (eccetto impianti a combustibile solido o liquido, per i quali resta annuale). Sede Regionale della Sardegna ASSOCIAZIONE PROPRIETARI CASA & IMMOBILI P.za Giovanni XXIII, 62 - 09131 Cagliari tel. e fax (070) 49.22.35 www.apcisardegna.it e-mail: [email protected] ORARI DI APERTURA SEDE: Dal Lunedì al Venerdì MATTINO 9,30 - 12,30 POMERIGGIO 16,00 – 19,00 I servizi per gli associati CONSULENZE VERBALI : Vengono fornite consulenze gratuite su problemi fiscali, legali, tecnici e condominiali. PARTICHE IMU Calcolo versamenti, denunce di variazione, istanze di rimborso. CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO: viene fornita assistenza sui contratti concordati ai sensi della legge 431/98. CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE Assistenza, stipula, registrazione, cancellazione, variazioni dei contratti uso commerciale, professionale, artigianale. CONTRATTI DI COMODATO Consulenza su come e quando si possono utilizzare i comodati d’uso gratuito (aspetti legali e fiscali). Tutela la tua casa, associati all’ APCI SERVIZIO TELEMATICO DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE: consente di evitare code in Banca e presso l’ Ufficio del Registro in quanto tutte le operazioni potranno essere effettuate presso i nostri uffici. CONSULENZE TECNICHE: fornite da ingegneri, architetti, geometri, periti agrari, visure e volture catastali. ASSISTENZA LEGALE: I nostri avvocati assistono gli associati nelle controversie su morosità, sfratti. CONSULENZE SU MUTUI ASSISTENZA FISCALE: I nostri commercialisti forniscono tutte le consulenze su tasse, imposte e agevolazioni fiscali, relative al settore immobiliare. AMMINISTRAZIONI DI CONDOMINIO : viene messo a disposizione un elenco di amministratori di fiducia. CONSULENZE IMMOBILIARI : per compravendite, valutazioni ed affittanze. CONSULENZE SU ASSICURAZIONI PRATICHE NOTARILI DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE DICHIARIAZIONE DEI REDDITTI: mod. 730 e mod. UNICO GESTIONE SCADENZARIO CONTRATTI DI LOCAZIONE A richiesta si gestiscono completamente I Vs. contratti di locazione, provvedendo alla loro redazione, consegna all’ufficio competente per la registrazione, aggiornamento ISTAT con invio dell’apposita richiesta all’inquilino, invio delle disdette, rinnovo annuale dell’imposta di registro, sollevandoVi così da numerose incombenze e da rischi di errori. IMPRESE EDILI E ARTIGIANE Eseguono lavori di manutenzione, pulizie, riparazione e ristrutturazione su immobili e relativi impianti a prezzi concorrenziali. SERVIZIO “PRIMA CASA”: è stato creato per coloro che si accingono a diventare proprietari immobiliari per la prima volta. All’Apci essi potranno trovare la giusta assistenza per evitare di compiere errori nel corso dell’ acquisto. ISCRIZIONE DEL CONDOMINO: permette di iscrivere all’ Associazione anche il Condominio. 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