u d enza s della parte che invochi In r icorrenza dcll'indicaÌa drcostan· za, qùalc pt·csupposto della deroga alle attl'ibuzioni del giu· dice ot·dinario, deve allcrmarsi la giurisdizione del medesimo l:r 1.11 SENTEN7.A 11. 126 del 7-11-1979, depositata 1'8-1 /-1979 I'Ì/i.IICII'IIa l'llll'im (vedi pag. 520 del 11. 47 a pag. « Notariato • ). Persona incapace di intendere e volere Dichiarazione di non imputabilità e ricovero in manicomio - Pronuncia di competenza del giudice istruttore - Artt. 378 e 381 c.p.p. Legittimità SENTENZA n. 127 del/'8 110\'embre, depositata il N 110· \'em!Jre 1979 (Pres. Amadei; Re/. Rossano), nel giudizio promosso dal giudice i.stmctore del trilmnale di Roma - Di chictra 1um to11date le questioni eli legittimità costituzioll(lfe degli artt. 378, comma r. parte ultima, 38/, comma 2', parte ultima, cod. proc. pen., in r i/erim. arlt. 25, comma l', 3, comli/Cl l' e 24 comma 2', della Costitu:,ione (Si ripona in pagina Ma/i,istralura »). Offese contenute n egli scritti e discorsi pronunciati dai difensori avan ti l'autorità giu · diziaria - Non punibilità - Art. 598 c.p. Non si estende a i con sulenti di parte Legittimità di questa m a ncata estensione SENTENZA 11. 128 del/'8 IIOI'em!Jrc, depositata il N 110· l'embre 1979 ( Pres. Amadei; Rei. Ro.-sa11o), nel giudizio pro· mosso dalla Corte di Cassazione - Dichiara no11 {ondata la (fi/CS/ionct di legittimità COSiilltZiOIW/e del/'art. 598, COmma /', cod. pen., 1rella parte in cui 1101/ prevede la 11011 puni!Jililà de/le offese COII.lC/lUle l/egli scritt i C 1/CÌ discorsi dei COIISII· le11ti teCJ;Jici di parte iu procedimeuri clavallti all'autori/a gituliziaria o ammi11iStrativa, in ri{erim. arti. 3 e 24, 2' comma, Cost. (Si riporta i11 pag. «Ufficiali Giudi<.iari »). Impos ta sul valore aggiunto Intervento di legge modificativo dopo l a denuncia di illegi ttimità ORDINANZA n. 129 del/'8 IIOVembre, depositata il 14 ltol'embre 1979 (Pres. Amadci; Re/. Roclrrssen), nei giudizi riullili promossi dalle Commi:,sioni tril>utarie eli Lucca, Gorizia, Ancona, Imperia, Aosta, Rovigo - Ordina la restituzione de· gli a t t i ai giudici di merito per riesame. 3·10-1979). Fr odi nel trasporto degli oli minerali Legge repressiva SBZION I 1111011 tiYILI Personale del Comune HA SENTENZA 11. 5019, Se;:. Uu., dell'l oltobre 1979 - Pre~. Ros\i G.; Rel. Fanelli 0.; P.M. Gwnbogi A. (Di/f.) - Com. Fi c. Francini. Il diYieto di intcrmcdt:vione cd intcrposiziooe nelle pn... sta.doni Jayorative, fissalO dall'art. l della legge 23 Ollobrc 1%0 n. 1369 cd applicabile pure nei confronti degli enti pub· blic.:i, :mcorché non economici, in relazione aiJe attività di contenuto imprenditoriale dai medesimi SYOitc::, implica, in ipotc~i di trasgressione::, che il rnpporLo di la\·oro viene a costituirsi ex lege con l'interponente, c ad assumere la natur~l propria di tutti gli altri r~1pporti origi nariamente c di· re t tamcn te da esso posti in es~cre nell'ambito di dette attività. Pertanto, qualora un Comune, dotato di propri org<1ni cd ullìci per la manutenzione delle strade municipali, ricorra, per i rclati\i la,·ori, a dipendent i fot·malmcntc assunti da tcr/.i, con l'indebita intcrpo!>izionc vietata dalla citata norma, il rapporto di la\oro fra i dipendenti stessi c l'ente pubblico non economico dcYc considcrar!>i di pubblico impiego, perché inserito nell'ambito della Ml'Uilura organiuativa pubblicistica del datore d i la\Oro, c, quindi, de\·oluto alla giuri<;dizione csclush ·a del giudice amministrativo. Url>a11istica - .Masslmarlo uflìclale La contron:rsiu avente ad oggetto la prc· tC!>a dichiarazione di illegit timità del provvedimento con cui il sindaco ordina la dcmo li;donc di un'opera edilizia eseguita sctMa licenza, c la conseguente condanna del comune al risarcimento dci danni, è devoluta alla giurisdizione ammini· strativa, poiché in essa !>i tr~ttta non già della carenza assoluta del potere esercitato dal sindoco - spcttantegli ,in a:.tratto, pacificamente, ex art. 32 della legge urbanistica 17 ago'>to 19.J2 n. 1150 - ma della illegittimità del suo esercizio in concreto, e pertanto, non dcii:\ lcsio!lc di un diritto sor.· gettivo, bensì di un interc:-.<,c k gillimo (Seni. 11. 5024, Se;:. Un., dell' 1·10-1979). Etlilizta popolare ed eco11omica - In tema di cooperative edilizie per la costruzione di alloggi popolari cd economici, la sottrazione alla compeh.:llla giurisdizionale del giudice ordinario, c la devoluzione alla commissione di vigilanza presso il Ministero dci lavori pubblici, a norma dell'an. 131 de l R.D. 28 aprile 1938 n . 1165, di determinate controversie fra socio c socio, ovvet·o fra socio c cooper ativa, riguardu solo gli enti che fruiscano del contributo dello Stuto. Tn ta li controversie, pertanto, ow non risulti pro\·ato a cur;t 20 luglio 1979). Ricettazimw Ai Imi della sussistenza dcll'c.:lcmcnto ~u!.':lCIIivo del reato di ricctta.lione, la pro\·a della con-.;lpc\ u· lc7:za da part..:• dell'agente della provenienza ddittuo'a dd denaro c della cosa ricc\tlli, puo esser.: tratta dagli clenwnli indicati ndl'ar·t. 712 del codice penale, quali la condit.ioncdi chi li oiTra o la qualità della cosa, allorché tali clcnwnti da soli od uniti ad ult re circ~tanze del ca~o concrdo, fm· n iscano la pro\ a dcll~1 certcz.za, da parte dell'agente, dcii .. provenienza dclittuo ... a (Selli. 11. 6695, S.:;:. l. ciel 20-7-N7'J J. Reato: c:ause di est111:;.io11e - L'amnistia p1 opri" non \ ., applica ta a reati in m·dinc ai quali s i sia formulo 11 giud1 calo interno. (Nella specie l'impugnationt•, in appel lo .:d in cassazione, era stata limita ta ad un reato diverso rispetto a quello per il qLwlc era intervenuta condanna in pri mo grado c si im·ocava l'applicazione dcll';unuistia) (Seni l i! f 11. 6698, Se;;. /, del 20-7·1979). Falsi/a in morte/e Il delitto di lalso nummario , r-'a to di pericolo c non di danno, in Quanto tutda la tiducia 1 iposta dal pubblico nella circola;ionc monetaria (.<.,ciii , f>7t16 Se;:. l, del 20-7-1979). Associazione per ddinqucre Ai fini ddl'applìcatton,• dell'art. 416 cod. Pl'n. è ncce~saria una org"niuat.iww cun la prcdisposizionc di mezzi pct· la realizzazione d'una seril' indeterminata di delitti, posto che la cat·allcrbticn del \in colo associativo è quella dell'estensione ad un indcfinitu pro gramma criminoso senza es~erc circoscri lta ad uno u piu illeciti determinati (Sc11t. 11. 6712, Se::.. l, del 20·7 1979). Reato: c011<:orso eli catt.çe - Il conduccntt• di un \ci,·olu che materialmente cagioni un sinistro dc\'C rispondere della pi'Opria condotta colposa anche se questa ~arcbbc stata da -.ola incllìcicntc a prudurlo senza la contemporanea condut ta colposa di altri (Sent. 11. 6784. Se:.. V I , del 20-7-1979). Prodolli alimeutari - Le ispezioni. il prcliC\'o di camptu· ni. le prime analisi dirette ad accertare <:wntuali frodi uli· mcntari. non costituiscono attività di polizia giudiziaria in senso tecnico, ma vanno inquadrati nella attivita di vi!!ibnt.il amministrativa a tutela della salute pubblica c in quanto intervengono primn che vi sia un indi.dato eli reato, non possono csscrc considerati atti prcistruttori o di istruttoria. (Applicazione in tema di tutela dci dirilli di difesa) (Sellli'JJ :u 11. 6858, Sez. VI, del 20-7-1979). CONSIGLIO Dl STAT O Status di militarizzato DECJS10NL n. 840, Se:. IV, del 23 ouobre 1979 - Prc: , . A. Mez::.anorte; Cst. E. Grassi- Ric. Min. l ntemi c. 1~. l'~PCI· sito (Avv. F. Ago)tilli) e avverso Dee. n. 379/n Tar Sardegna . In ripetute occasioni, sia in sede consultha che in scd•• giurisdizionale, il Con>.iglio di Stato hn avuto modo di dli'l rire che lo status di militarizzato non attribuisce a chi in esso è venuto u trovarsi una qualsiasi posizione militnrc. conseguentemente escludendo, nei confronti del personale militarizzato, l'applicabilità dci benefici riserva ti ai • mi · litari ». Furto d 'u so SENTENZA n. 6535, Sez. l, dell'JJ luglio 1979 5iorto E.; Rei. Moleti L.; P.M. Pagliarulo (cOJr/.) Pelosi. Pres. lmp. Il delitto d i furto d'uso non costituisce una autonoma lìgura criminO!>a, ma una fo•·ma attenuata del delillo di lurto, !>Ottopo!>ta a una particolare disciplina della punibi· lito c ad una pena inlc1 iore ove sussistano i due requisiti tassati\·amcntc indicati dalla legge c necessariamente concor· rcn ti - dell'uso momentaneo c dell'immediata rc~tilw:ionc della cosa. EU CASSAZIONE PB~H I AH ORDiNANZA 11. 130 del/'8 novembre, depositata il 14 no· \'embre 1979 (Pr es. Amadei; Rei. Andrioli), nei giudizi riltlliti promossi dalla Corte di Cassa:Jone, dai t ribttnali di Lecce e Piacenza e dalla Corte d'appello di Torino - Dichiara mani· lestamente infondata la questione di costituzionalità dcll'artkolo 15 legge 2-7-1957 11. 474, perclté con la Seni. 11. 30/79 la proposta quest io11e è .\ l alli giudicata 11011 fondata. CORTE Dl · Per la qualilic:vionc come pubblico impiego del rapporto di la\'Oro con un ente pubblico non economico, al fine della de\·oluzionc al giudice amministrati\O delle contm\crsic a9 esso inct·enti, occotTe prescindere dal tenore lormalé "cll'nf\o ' di ·nomina, cost comc dalla valorizz:vione di clcmcn.ti secondari i..,olatamcntc considc•·ati, c dare rilie\O decisho alla !.ussistcnza o meno di un c!Tetth·o inserì ml·n to del dipendente ne.Ila organinazione pubblicbtica del datore di la\·oro, per attività che que· sto svolga in diretta correlazione con i suoi fini istituzionali. Pcrtan10, le mansioni di bidello presso una scuola elementare, che vengano espletate con vincolo di subordinazionc, cd in stretto c stabile collegamento con l'attività ~cokls tica, integrano un 1·apporto eli pubblico impiego con il comunç datore di la\·oro, tenuto conto che, fra i compiti istitulio· n:11i di quest'ultimo, ricntr<lno la manutenzione di dcllt• scuo· le c l'assunzione del pcr~onalc inscn·iente, mentre rimane irrilcmntt:, al fine indicato, che la delibera d i assunzione parli di incarico a tempo dctcnninato con corrhpcttho a • cottimo forfettario •, esclusa la ricorrenza di un rapporto di lavoro, cd ometta di contemplare un orario di lavoro (Seni. 11. 5029, Se;:. Un., del/'1-10-1979). Contrarti agrari - In tema di diritto di riscatto del !undo alienato da parte del proprietario del fondo confinante, coltivatore diretto, la preclusione prevista dali 'art. 7 dell:t legge n . 817 del 1971 sussiste quando il mezzadro, il colono, l'allì ttuat·io, il compartecipante o l'enfiteuta coltivatore diretto si trovino non sul fondo del confinante riscattante, bensì sul fondo olfcrlo in vendita c, quindi, oggello della prclazionc (Se11t. 11. 5048. Ser.. /1 l , del 2-10-1979). IAt'Oro subordinato - Ai sensi dell'art. 2103 cod. CÌ\. (nel tc-.to di cui all'art. 13 legge 20 maggio 1970 n. 300), nel caso di assegnazione a mansioni !>uperiori, il diritto del presta· tore di lavoro al tt·attamcnto economico corrispondente alla ulli\ità svolta presuppone unicamente l'effetth·o svolgimento di tali man!>ioni - ciò che è oggcllo di un accertamento di tatto. sindacabilc, in ..,edc di legittimità, solo sotto il profilo della congruità e logici tà del la moth•azione - c pre~cindc· dnlla conservazione o meno de l pos to da parte del lavoratore sostituito (Se11t . 11. 5050, Sez. lavoro, del 3·10·1979). Impiegati dello Staro - La legge l luglio 1955 n. 565, clw estende ai dipendenti degli «enti pubblici comunque dcno· minati» i benefici combatten tistici accordati dalla precedente lcgblazione al personale delle amministrazioni statali c degli enti pubblici locali c parastatali (D.LL.T. 26 marzo 1946 n. 138 sull'assunzionl' obbligatoria di combattenti c reduci; D.L. 29 gennaio 19.J8 n. 52 c legge 28 dicembre 1950 n. 1079 ...una non interruzione dd rapporto di la\·oro con i dipendenti chiamati alle armi), opera esclusivamente nel settore del pubblico impiego, c, pertanto, non è applicabile nei conl ronti dei dipendenti degli enti pubblici economici (nella specie. Banca Nazionale del Lavoro), il cui rapporto di la \Oro ha na tura pri\·:.ttistica (Selli. 11. 5051, Sez. lavom, dd .·h.,ucia~iollc }1(1 tlc:liiiCJIICrc Elementi co ... lituiJ\1 ùd delitto di associ;vione per delinquere sono la lormation, c la permanenza di un vincolo associati\'O continuali\o ,, Ime crimino:.o tra tre o più persone, allo scopo di comm•·t· tcrc w1a serie indeterminata di delitti, con la prcdisposi/.ione comune dei meui occorrenti per la rcaliua;ione del pro gramma di clclinqm:nta c con la permanente con.,ape\okn.t di ciascu~ associato di far parte de l sodalizio crimino-cJ , di essere di~ponibill! ad operare p er la attuazione del comune programma /c:lclinqucnziale (Se111. 11. 66\/3, Se•;:. l dd UE 1979 (Pr e.\. Amadei; Re/.•\1alagugi11i), Ilei giudizi riu11it i pro· mossi dal trilm11ale di Cu11eo e dal pretore di Tori11o Dicl1iara 11011 fondata la q1testio11e di legittimità costiltl'l.ÌO· 11ale del(li ar/1. 125 e 128 cod. proc. perr., in riferhn. ari/. 2 c 24 Co.,t. (Si riporta in f)(lfi.. «Avvocatura»). (Se111. 11. 5026, Se;:.. Un., de/1'1-10·1979). Scuola: personale 11011 i11segnaure - AH Procedimento penale - Nomina di difensore di ufficio anche per l'imputato che ha rinunciato alla difesa (artt. 125 e 128 c.p.p.) - Non contrastano con gli artt. 2 e 24 della Costituzione ~ENTFVZr1 n. 125 del 3 ottobrt. , depositata il 10 orwl>rc EU COSTITUZIONALE HA u r • 1 UE • G. . 1 Masslmarlo ufficiale Reati societari - Il dolo spccilìco del delitto prcvbto dal· l 'art. 2621 n. l cod. eh., indicato con l'av\·crbio " fraudolcn· temente "• ricorre quando il soggetto abbia agito con la \·olontà di determinare un errore nei soci o nei tcn:i in ordine alla c!Tetti\·a situazione patrimonialc della società, uccompa· rnata dal propo~ito di con~cguire un ingiusto profitto per sé o per altri, ~enza che occona anche il proposito di cagionare un danno c~'>endo <,utlicicntc la previsione d i quc~IO come elemento correlativo del profitto (Selli. 11. 6490, Scz. V, dell'l 1-7-1979). Uce'l'l.CI di costru~io11e - Soggetto attivo della contravvcn· zionc di costruzione abu~iva è, oltre al proprietario committente, anche l'intest:1tario c destinatario della licenza che deve vigilare allinché i lavori eseguiti siano conformi a quelli autorizzati (Sc11t. 11. 6556, Sez. lll, del 13-7-1979). Reato: co11corso di circostam.e - Il giudice di rinvio è tenuto ad una autonoma compara1ione delle circostant.e ag· graY:tnti cd attenuanti c può, di conseguenza, ritenere prc· \·alenti le aggra\'anti sulle attenuanti in contrasto con quan· to atfcnnato dalla scntcnz'l impugnata. Tutta\ ia, in ma n· cam.a di appello del P.M .. la pena complessiva non può cs...erc aumentata (Se n t. 11. 6572, Se~. li , del /4-7-1979). Circo/aziol!e ~Lradale - In tema di reato colposo di inci· den te stradale non puo essere considerato caso fortuito il grippaggio del motore e~!.cndo un tale accidente quanto mai p1·cvedibile (Se111. n. 6594, Sez. 1\1, del 17-7-1979). Prevenzione in{orl1111i - 11 direttore dci lavori non può C'>Scre con!.idcrato destinatario delle norme di prevenzione da infortuni sul lavoro edile quando non sovraintcnda in conct·cto al cantiere c limiti la prop.-ia attività al controllo della corretta csccu.tionc del capitolato per conto c nell'interesse del committente (Selli. 11. 6623, Se;:. IV, del 17 /11 l!lio 1979). Viole11t,a carnale - CORTE OEl CONTI Infermità tubercolare Pensione vitalizia di guerra DECJSIONF 11. 269103, Sez. l pens. guerra, del 20 ~llt.t;II<J 1979 - Pres. Allfi.e/u l ,uisi; Est. Francesco P. 1-tlllria; P.G. Amleto Riccio - Boldri11i F1anco (Avv. Mario Caç.\ia11o) t . Minist ero Tesoro. Tenuto presente che i disagi della ritirata sul fronte rus· so (im•erno 1942/43), per le nostre truppe sono conscpnall alla storia, se il mil itare era anche portatore di un'ulcera gastrica, deve immagin<tr!>i che i disagi ste,!->i pct· qm:-,t'ulli· mo sono stati insostcnibili c. potrebbe anche dir!->i, inumani con sicuri c!Tclli prcgiudizic\·oli aJla salute: in quc,.,t'onlinc di idee anche semplici indizi offerti da dichiarazioni di pcr,.,onc autore\oli (Prefetto di Trc\iso) c da un'anamnesi del 1954 acquistano un significativo rilie\·o c rendono allendibik l'ipotesi dell'c~ordio di un'a!Tczionc tubercolare durante la campagna di Russia: infatti per causa di un'inlcnnilù dig,c· stiva, riconosciuta dipendente da causa di servizio di guerra, si possono creare ne l soggetto condizioni orgtmichc tali da favorire l'esordio c l'evoluzione del processo tuberco lare. TRIBUNALB SU PitEMO MILITARE Richiesta dell 'attenuante nel giudizio di merito SENTENZA 11. 562 del 30 ottobre 1979, depositaltt 31·10-19ì•l - Pres. A. Fiqrc11tino; Esi. F. Rose/li; Proc. Gcn. P St cl· lacci - Ric. A. Danieli (AI'I'. P. Cao). Se la richiesta dell'attenuante («avere agito pe1· moti\'t di particohu·c valore morale c sociale •) non è ...!ala fttll<t nel giudizio di primo grado, non può cs~crc inoltrata c di scussa ne l giudizio di lcgillimità: il ricorso nl Tribunale Su premo Militare, bas:\lO sulla mancata co nccs>.ionc dell'attenuante, è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 387, ult. cpv.. c.p.m. pace. GIUDICI OI MERITO Il rallo a fine di libidine non pui1 mai considerarsi assorbito dal delitto di \'iolcnza carnale o di atti di libidine \ ioknti ~econdo il criterio della propcn· sionc criminosa (Selli. 11. 66(>(), Sez. Il l, del 19-7-1979). Rapina impropria Il concetto di immcdiataza, nella rapina impropria, deve esse re posto in rcl::lzionc, sul piano oggettivo, con il concetto di flagran:t.a o di quasi ll"grallla, quale è delineato nell'articolo 237 del codice di rito cd, in particolare, dall'ultimo comma nel quale viene egualmente usa ta l'esprcs~ionc «immediatamente dopo • (Seni 11. 66'>/ , Vio/aziouc: c/1 J/OtJI/a pub/JiicisLica - Poiché \ 'Ì l: autom.~ tica coincidenza fra la \Ìolazione della norma puhblici ... tk:• c la commi<;sionc ddl 'atto di sleale concorrcn;a, tocça a chi agisce in gi udizio, in\'oc~mdo l'art. 2598 cod. civ., non limt tarsi alla mcra denuncia di un fatto lesivo di norme impe· ra tivc ma dedurre tale fatto in un con testo più ampio di squilibrio delle condizioni di mercato che si rifletta dir,•tta· mente nella pwpria sfera patrimonialc (Serll. Trib. Mila11o Sez. l, del 20-7-1979). del 12 aprile 1979; Prcs Paiardi; Est. Floridia). 532 Concorrenza sleale • SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE M ag1stratura Legittimità della competenza del giudice istruttore a dichiarare la non imputabilità per incapacità di intendere e volere e il ricovero in un manicomio La Corte Costituziorwle De1·e, peraltro, o~.servarsi che, p11r non es,e,do ric/riesta 1111a corrispondenza fra contill~ellli l1ilillguc e co11çiste11'la dei singoli ~mppi et11ici, p11ò ammettersi e/re la deter,;,,a::io/1( del primo dato \'CIIga fatta COli riferiiiiC'IIIO a[ SI!C'OIIdO in qiiQ/110 tale crite1 io di collegamelllo appare idoneo a garantrre r/ raggiungm1e111o dello scopo eire l'wlu:olo l co. Z" del D.P.R. 1976 n. 752 si pre· /ÌI/1/C. 2. • Poic/re, sec:ondo i tlat i llf{iciali del CCII· 'imeuto 1971, la popolazione delle Provincie di Trelllu e di Bolzano appartiene, per il 31 l'"' n11to al .r:mppo di lil1g11a tedesca e, per il re,ltlllte 69°~ a q11ello di lingua llaliana, il p•runedilllellfo commissariale Ira stabilito cl1e, ·'" 91 posti t/i orga11ico riser11ato agli Ul/1cr Gi11tliziari regio11ali (di cui 23 magi· \/l'CIII (' 69 friiiZiOIIari O ausiliari), 39 posti (di c111 Il/ 111t1~ist rat i e 29 fum.. ionari o ausiliari) pari al ·l2°'11 - dl'illu111o e.,sere coperti co11 per.,orwle llili11g11e. l/ CUIIIÙII{C'IIIe C0111p/essi110 suimiica/O rapla SOl/lilla dei SiligO/i COIItÌIIgenti m/colati separaltllllelltc per ciascu11a categoncr eli persomrle, COli rifaimento ad ogni spc' 1/KO 11(/ICiiJ. f.,tllllillellldO, iliO/tre, i SiligO/i COIItingenli parziali, ''osi COllie delerminati 11el decreto CCIJIIII/l.\.\IIYia/e, si ri/C'\'Q c/11! fa CCIIIIata per· < elltmr/1." del 42~~ 11011 è ,rata osserl'ata (né potel'el userlo per for;:a di cose) nei casi in '"' l'urgemico delle si11gole categorie è rapwcseulllto, 11el singolo llf{icio, solo da l, 2 " 3 posti, rispetlo ai q11ali ~ gi11stame11te ri· 1<'1111/a, al Ji11c di garantire l'espletamento del 'l"ri'I:;W a11clre i11 li11gua tedesca, la 11ecessità <lw l'unico magi.strato o fu11<.i011ario prescmtc:, o,·,·c:ro almeno 11110 dei magistrati o fun'WIIIlll prese11ti, sia bilillglle. Dae, hwllre, aggi11ngersi elle il conti11ge11· rt• complessivo di 39 posli pari, come già detw, a C'irca il 42°u dei posti di orga11ico, poli c!J/1e i11 gra11 parte rimirare a/Ielle da 1111 arroiOIItiallleiiiO per eCCeSSO (COIIIPIIIalldO!;i, cwi!, per wr'1111Ìièl intera i decimali superiori aflo 0,50) di alcuni colllillgellti pm·ziali, calcolar i 111 IJase alla perce11ruale del 31% (corrispolldellte alla consistenza del gruppo .:wico tedesco). Si consideri, ad esempio, lo or.t.:allico di sei posti dei cancellieri apparle· ll(:uti alla carriaa direlfil'a della Corte di Jlppello o l'orgcmico di cinque posti riservati agli Ufficiali giudi:iari, in ordine a ciascuno dei quali il cmrti11ge11te bilingue è stato detenuilltllo i11 due posti COIItro i posti 1,86 t' 1,55 risultami da/l'applicaziolle della cellIUI/a pcrcent11ale ciel 31%. Tale rilievo, peralrlo, 11011 l'lllc per il couti11gellte par;:iale relati,·o al perso11ale della carriera esecutiva t /ella Prue/Ira Ge11erale, determinato i11 due r r del tribunale di Roma ha prospettato con or· _ <liQ~i.a • 27· sellembre 1976, il dubbio che gli arll,_)78, comma primo, parte prima, c 381, comma secondo, parte ultima, c.p.p., siano in contrasto con i principi del giudice naturale, del dirittò di difesa c di eguaglianza, sanciti dagl i artt. 25, comma primo, 24, comma secondo, e 3, comma primo, della Costituzione, in quanto dispongono che il giudice istruttore c non il giudice del clibauimento deve dichiarare non doversi proccdcrc nei con fronti di persona non im~utabilc perch6 incapace di intendere c di volere per infer· mità psichica c ordinarnc il ricovero in ma· nicomio giudiziario per periodo non infcrio· re a due anni. Secondo il giudice a quo giudice naturale sarebbe il giudice del dibattimento dato che il giudice istruttore ha solo il compito di acquisire le prove, mentre il giudice del di· battimento ha la funzione di approfondire c \'aiutare definiti\·amente le prove, accertare l'esistenza del reato c attribuirlo all'imputa· to. 11 diritto di difesa \'crrebbe c ridotto c compresso in unica fa~c processualc, cosiddetta istruttoria " e la misura di :;icurcaa sarebbe applicata sulla base di elementi di pmva che, se relativi a persona imputabile, giustificherebbero solo il rinvio a giudi1.io. 2. • Le questioni non sono fondate. Il principio sancito dall'art. 25, comma primo, della Costituzione, a partire dalla sentenza n. 29 del 1958. è stato da questa Corte inteso nel senso che la locuzione «giudice naturale • cot-rispondc a quella eli «giudice prccostituito per legge •· E, come questa Corte ha anche di t·eccntc precisato (sentenza n. 77 del 1977), detta nonna tutela csscnzia l· mente l'esigenza che la competenza degli or· gani giudiziari, a l fine di una garanzia rigorosa della loro impar1.iali tà, venga sol!ratta ad ogni possibile arbitrio attraverso la prccostituzione per legge del giudice in base a criteri fissati in anticipo c non in vista di singt>le controversie. Pertanto se, come pone in risalto l'ordinanza, il giudice del dibatti· mento è giudice naturale prccostituito pct legge, che, a seguito dell'ordinanza di rinvio, deve approfondire l'indagine cd affermare o ou<!110 i'esistenza del reato c 1.. responsabilità o meno dell'imputato, anche il giudice istrut· torc, ai termini dell'art. 25, comma primo, • della Costituzione, è giudice naturale precostituito per legge ed ha l'obbligo eli compiere prontamente c soltanto quegli alli che, in base agli elementi raccolti e allo svolgimen· to dell'i!.truzionc, appaiono necessari per lo accertamento della Yerità. 3. - Né il primo comma dell'art. 25 stabilisce una garanzia costituzionale nei limiti ritenuti dal giudice istrullorc. Questa Corte, con sentenza n. 27 del 20 aprile 1959, ebbe ad affermare che pet· il principio di prevenzione sociale l'ordinato c pacifico svolgimento dci rapporti fra i cii· tadini deve essere garantito, oltre che dal s istema di norme rcprcssivc di fatti illeciti penali, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell'avvenire; esigenza questa c regola fondamentale di ogni ordinamento, accolta c ricono!.ciuta dall'art. 13 Cost., il quale, con lo stabilire che le rcstri ldoni alla libertà personale possono essere disposte soltanto per allo motivato dall'au· torità giudiziaria c nei soli casi c modi pre· visti dalla legge, ha anche previsto, per ciò stesso, la possibilità d i rcstri.doni in via di principio; c dall'art. 25, tct·w comma, Cost., il quale, con riaffcrmarc il principio, già espresso dall'art. 199 del codice penale, che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi stabiliti dalla leg· gc, ha accolto nell'ordinamento il sistema di misure di sicurcv.a a carico degli individui ~ocialmente pericolosi. E in coercn;ta con lale pronuncia c succcs!>iva giuri::.prudcn1.a (cfr. sentenza n. 96 del 1970), questa Corte. con 1.cntenza n. 19 del 24 gennaio 1974, af· fermò che nella realtà del sistema costitu· zionale le mis\.U·e di sicurcna c le pene avevano diversa strullura c fum:ion i c l'art. 25 Cost. ricalcava le disposizioni del codice penale sui principi di legalità c irrcll'Oattivittl: r ispettivamente, gli arlt. l c 2 per la pena c 199 cod. pcn. per la misura di sicurezza. 4. - Ammesso il fondamento costituzionale delle misure di sicurez7a nell'art. 25, deve escludersi che gli arlt. 378 e ultima parte dell'art. 381 c.p.p. siano tullora censurabili per contrasto con il pl'incipio, enunciato nel secondo comma dell'art. 24 Co5L, che la di· resa è diritto in,iolabile in ogni stato c gm do del procedimento. Tale principio sarcbbl 'iolato in quanto il giudice istruttore dc\'e accertare l'esistenza del fallo prc,·cduto comc reato, attribuirlo all'infermo di mente senza quella ampieaa di prove consentite nel dibattimento c applicare la grave misura di sicurezza dell'intemamcnto in manico- UE (Delibera;:ioue del 21 febhraio 1979, in risposta al quesito proposto dal Presidente della Corte di Appello di Bari). Per i giudici C011ciliatori, i quali e.sercila· 110 a11clre allra fu11;zione pubblica, sussiste incompatibilità solo se la stessa vie11e esercitata Ile/l'ambito del COIIllllle ili CIIi è COlli· preso l'u{{ìcio di COIICiliazio11e. Ciò a l'e/tifi· ca eli quanto già deliiJerato 11ella sedwa del 3 maggio 1978. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI Redditi di lavoro dJpendent c ed assimilati - Indennità s pe ttanti ai g iud ici conc iliatori NOTA MINISTERO FINANZE - Direziolle Generale Imposte dirette - del 16 maggio 1979, Il. 8!1449. Il Secondo Ufficio di ConciliaLionc di ... , premesso che a norma dell'art. LI del R.ù. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'Ordinamento Giudiziario l'ufficio di giudice conciliatore è gratuiLO c onorario, ha chiesto di conoscere se l'indennità corrisposta ai giudici conciliatori del Comune di Roma, qualificata quale " rimborso spel>C " dalle '>tCl>SC delibere dd Consiglio Comunale, possa essere esclusa dalla previsione dell'articolo 47, lettera c) del D. P.R. 29 scuembre 1973, n. 597 c, conseguente· mente, dalla rilcnula di cui all'art. 24 del D.P.R. 29 scllcmbrc 1973, n. 600. Al riguardo devesi far presente che i compensi percepiti dai giud ici conci lia tori non possono che farsi ricntmre nella previsione d i cui alla l'ichiamala lettera c) dell'art. 47 del D.P.R. n. 597, in quanto la predetta disposbdone comprende in tale previsione, l'indennità, i gettoni di pr-esenza o a ltri compensi comunque denominati percepiti per l'esercizio di pubbliche funt:ioni. la dcnominaLionc di « rimborso spese ,. attribuita dal comune di ... agli emolumenti in questione non può far venire meno la nalllra rcdditualc dl•gli stessi c conseguentemente l'applicazione della ritenuta d'acconto di cui al richiamato art. 24 del D.P.R. n. 600 in sede di corrcsponl>ione dci compensi in ' parola. I compensi di che trattasi dO\Tanno essere indicati dai singoli percipienti nella dichiarazione dci redditi concorrendo a formar.: il reddito complcssivo dell'anno in cui ,·cngono rbcossi. Va da sé che il Comune che eroga tali compensi assume la figura di :-.ostiltuto d'imposta, con tutti gli obblighi che ne dct·ivano in materia di versamento dell'imposta c di certificazione dci compensi stessi. HA /11'1!~1!/llil Estensi bilità a i giudici conc iliatori d elle incompatibilità previste per vice pretori o n orari r. AH ,.o, c:o11 la .sewcm;a 127 de/1'8 norembre, depositata il J.J IlO· l'embre 197~ (P re,,, Amadei; Rei. Ro.nmro), qui appre:;~o ripdrtalll, Ira cliclriarato 11011· fo11date [e questiOIIi di legittimità COSIIIIIZIO· 11ale degli art. 378, comma parte ultima, 381, comma Z", parte ullìma, cod. p roe. pen., in riferim. artt. 25, comma, 3, comma e 24, 2• comma, Cost. I n fallo e in diril/o - 11 giudice istruttot·e HA EU Dcl'e. al riguardo, premetrer.~i elle, a norIIW de/l'art. /, Cl!llliiiC/ SCCOIIUO dc/ D.P.R. 26 lu~lio 1976, 11. 752 (comene111e le norme di alltW<.IOIIc dello Statllfo speciale della Re1-!Ìollc TreJIIIIIO Alto Adige), il requisito della conose'I!IIZ;I delle lingue italiana e tedesca, e ricllic.,to, q11anto al personale addetto ai ,u<fdl'tti zìTtìci, limitatamente ai contingenti da dt:temzi11ar.sr, decreto del Commissa· rio di C01'emo per la Pro1•illcia di Trento d'in· te'u ton r Presidenti della Giwlla Regionale 1." della (,umta Prol'inciale di Bol;:ano, "nella misura ncçç.Haria per assicurare il buon anclumemo cll!i .\ernzio anclu: in lingua tede_,ca ~. /..a eierermina:io11e del conti11gente del pa.,cmale brli11gue degli Uffici Giudi:;iari in ~·samc pertalltO, 11011 l'a effettuata contralllllll<!llle a qllwrto dispone l'art. 35 dello stes'c' dee re!/ o per la ripari izione dei posti di pumta organka Ira i cittadini appartenenti ai trt' gmppi <'1111ci - in base alla coHsisten:a der grt1,pf medesimi, be11sì Slllla base di 1111 criterio del tutto diverso, cosrituito clall't'sigell~ti di assic11rtrre 1111 soddisfacente svol· gimento d~/ servi~io in li11g11a tedesca negli uffici gi11diziari c011 competcnw regionale m•e1lli ,,ede a Tre11/o. UE (Parere della Commissio11e Speciale Refel•'fllc per la Riforma Gi11diziaria e la Annnillistra~iOIII! della Gi11stizia, approvato dal Comr~lio 11ella .\edwa del 22 marzo 1979). l. Co11 nora dd 18 ottobre 1978 il Mini'tro (,llarda~igilli /w ricl1iesto il parere del Consi~lio S11periore della M(zgistrawm s11lla determilwzione dci continge11ti del personale llili11gue degli Uffici Giudic.ial'i co11 competen· •. a n:girwle tii'CIIIi ,,ede nella cittù di Trento. AH · Riaola1ioni di mmima T r e ntino Alto Adige - S tato giuridi· co dei m agistrati. Bilinguis m o EU Consiglio Superiore Uagistratura puri ' ~1/ 50'·~ dc//'orgalliCU (mcllfrt• i/ calcolo effettuato i11 l1a:.e cri/a percelllllale del 31~~ da come rmrltato po.Hi /,24). Lo stesso riliei'O 11011 \'aie, i11/iue, per l'orgallico eli 15 posti rhen·ato ai magistrati della Corte di Appello, rispetto al quale il COli· tinge111e bilingue è .Hato {issato i11 6 magistrti, pari al 42~~. me11tre applica11dosi la ce11,ata percelltuale del 3JOiJ (4,65) il COIItillgellle medesimo, tellelldo couto anclle dei decimali, 11011 potrebbe superare i ci11que posti. 3. - Sulla base delle e.\po.~te considerazioui, il prov1•edimeuto commissariale i11 esame è da approvare limitawmeute alle ipotesi in cui i continge11li del persorwle /Jili11gue, in es.so stabiliti, rappresellfCIIIO 1111 arrotolldameuto per eccesso dei ris11ltati dell'applica;:iolle della perce11tmrle del 31% pari alla consistell<.el del gruppo e111ico di li11~11a tedesca. Per corlt ro, wr'at te11ta co11siderazioue, tlltclte sotto l'aspetto squisiwmente politico, merita i'OppOrtllnità di IIUIIIIeiU!YC O ridurre i COli· tinge11ti medesimi per quegli uf{ìci e per quelle categorie rispetto a cui il limite coullatumto ad 1111 opportuno arrotondamento per eccesso è stato .superato 11. PO~Ii, Interrogazioni parlamentari Vacanze della m agistra tura della Corte dei Conii CARUSO. - Al Presuie11te del Consiglio dei mi11istri. - Per conoscere, tenuto conto dd· la risposta alla interrogazione numero 4-01040, il numero delle \·acanzc - ripartite tra le \-arie qualifiche del ruolo di magistratura del· la Corte dci conti - csbtenti al t• ottobre 1979 nonché le proccdun: concorsualì in al· to cd il numero dci posti messi a concorso alla predetta data. (4-{)1340) (Camera, Seduta del 25-10-1979). 533 1 mio giudi/iario per pericolosità presunta ai termini dell'articolo 222 cod. pen., con dola/ione anche del principio di parità di trai lamento. 5. · H prmcipio enunciato nel !.ccondo com· ma <fcll'art. 24 Cost. è stato inteso da que· l>la Corte, con giurisprudenza costante a partire dalla scntcma n. 46 del 1957, in unico contesto con quello enunciato nel primo comm'a dello stesso art. 24, secondo cui tulli pos· sono agire in giudizio per la tutela dci propri didtti c interessi legittimi. In questo modo. i.: posto in risalto nella indicata sentenza, è reso concreto c ,.non soltanto apparente il dirillo alla prestazione giurisdizionale in ogni onlinamento basato sulle esigenze indcfclli· bili della giustizia. Il diritto della di[csa, per· tanto, è collegato alla esplicazione del po terc giurisd Ldonalc c il concreto esercizio del diritto medesimo deve essere inteso co mc potestà effe l ti va della as~istcnza tccnic:1 c profcs::.ionalc nello svolgimento di qual siasi processo in modo che venga assicurato il contraddittorio e rimosso ogni ostacolo a lar valere le ragioni delle parti. Ma, fermato questo carattere del diritto di difesa, fu ag giunto c posto in particolare risalto che h: modalità dell'esercizio sono regolate secondo le speciali caraueristiche della struttura dci singoli procedimenti, senz.a che le modalità stesse feriscano o menomino l'esistenza del diritto allorché \'cngano assicurati lo '>Copo e la funzione perseguiti. Tali principi sono stati confermati con giu· n,pmdema costante e, per quanto allicne all'istn.tttoria formale compiuta dal giudice btruttorc, questa Corte con sentenza n. 110 del 7 giugno 1963, affermò che l'art. 25 Cost. non si riferisce soltanto al giudice competente per la pronuncia finale c il fondamento di garanzia, che lo ispira, permette di com· prendere nel suo tenore anche l'istmttoria forma le, c he, a parte altri rilievi, potendo concludersi con una sentenza di proscioglimento, ha in sé per ciò solo gli estremi della giurbdizionc. La sentenza di proscioglimcnto contiene una espressa pronuncia sul fonda· mento della accusa, al pari di quella pronun· ciala nel dibat ti mento. La sentenza tullavia dichiarò l'illcgillimità del secondo comma del· l'art. 234 c.p.p. in quanto, nel corso della i!.truzione formale. prima della sentenza del giudice btruttore o prima del decreto di ci· ta1.ione quando si procedeva a istruzione sommaria, attribuiva al procuratore generale l'in· sindacabile discrezionalità di rimettere la i~lruzionc alla sezione istruttoria, togliendo così alla parte il doppio grado di giurisdizi· ne c in contrasto con il principio secondo cui la competenza 'lel giudice deve dipendere n..:· ccssariamente dall'accertamento di fatti ipotin.ati dalla legge, da \'erificarsi nel futuro c non già verificati . 6.· · Ora la competenza inderogabile dd giudice btruttore ad accertare il fatto prc\'Cduto dalla legge come reato e a pronuncia re sentenza di proscioglimento, con appli· cazionc della misura di sicurezza nel manicomio giudi:tiario pt·cvista dall'art. 222 cod pen., è stabilita dal legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale di regolare le giurisdi7ioni alla stregua dci principi costi· tuzionali. E la competenza del giudice istrut· lore i! stabilita nei confronti dell'infermo di mente, in quanto tale, incapace di intendci'L' c di volere e quindi non imputabile (artt. 85 c 88 cod. proc. pcn.); situazione soggettiva quc~ta che esclude una cosciente efficace attività difensiva dell'imputato. Invece, la competenza del giudice del di· battimento ha fondamento costituzionale t' presupposti diversi. Per l'esigenza fondamen· tale c primaria di repressione dei reati c di applicazione della pena il fondamento costi· tuzionalc è stabilito nell'art. 27 della Costi· tu7ionc, c presupposti sono la capacità del· l'imputato c il diritto di s\·olgcrc, nei limiti della disciplina del dibatt.imento, un'attività ncll'l•scrci7io del dirillo di difesa ai fini del l'accertamento delle pro\'e per quanto attiene all'c-,istenza del reato c all'afrcrmazione della responsabilità penale ai fini dcll'appli· ea7ionc della pena. Ed è proprio in ragione di questa possibile dinamica difensiva cht• il diballimcnto si svolge nell'osservanza del principio dl'lla oralità, che ha rinessi anche su quello del contraddittorio; principi che anche nel dibauimento non possono essen· o~crvati nel caso che risultino gravi e fon· dati indi7i che rendano necessaria un'indugi· ne sullo stato di mente dell'imputato. In questi casi il giudice dispone perizia o, se lo ri· tiene, pronuncia sentenza di proscioglimento (ari L 455, 456 c 88 cod. p roe. pcn.). 7. - Quanto poi all'assunto del ll1ll0 gcnt' rico, contenuto nell'ordinanza, che l'acccr 1;1menlo in istruttoria sia del tutto insuflicente, va rilevato che con sentenza n. 174 del 14 luglio 1976 questa Corte ha dichiarato non fondata questione simile all'attuale con· siderando che nella fase istmtloria, attravcr· so il deposito degli atti e documenti del pro· t:es!.o c la facollà dci difensori di trame copia c di presentare le istanze c le memorie che ritengono opportune, la difesa ha possibilità dt rcaliu.arsi nell'intero arco della fase btrut· toria con pienezza di diritti. '\é, d'ahra parte, il giudice istnlltorc puo ign01·arc le istanze della difesa sulle quali è obbligato a provvedere. che l'ordinamento, mentre garanti!>cc le condizioni per l'esperimento attivo del diritto t.l i d.ifel>a, non ha preteso (e non poteva pretendere) di trasformare tale diritto in un dO\·ere, la cui incoercibilità rappresenta, oltre che un dato di fatto, l'immediato risvol· to d1 una im·iolabilità che comprende sicuramente anche la piena libertà di scelte di· fcnsh·e. · _ 7. - i\l uovendo, con csclus1vo riferimento aUa fase dibattimentale, dalla constatazione che fimputato ben può rifìuta1·c ogni apporto personale alla propria difesa, 1 giudici a quibus sollc,·ano il dubbio di legittimità costituzionale degli artt 125 e 128 c.p.p. nei termini più sopra richiamati. ... A:· tale fine, essi presuppongono entrambi cJ).c la volontà di non dilcndcrsi c ùi non essere dileso manikslata dall'imputato costituisca non già una rinunzia al diritto di difesa, ma una modalità di esercizio del diritto s tesso, « meritevole di rispetto c tutela». L'imputato non può rinunziare ai diritti inviolabili ùci quali è titolar..:, né può disporre delle garnazie che gli derivano dalle norme· costituzionali suuctcnnatc (artt. 25. 26, 27, 101. 102, 103 ultimo comma, 109, 111. 112). Egli può, certamente, a:.tcncr!>t dal compiere concreti.! c contingenti attività dif~n sh·c intese a far valere quei diritti, senza che, peraltro, da questo suo atteggiamento possa dedursi una rinunzia ad essi, alla possibilità cioè di farli valere in un momento succ~ssh·o del procedimento o, comunque, anche dopo la conclusione di esso, nei modi c sahe le prcclusioni che fossero stabiliti.! dalla legge processualc in termini costitutionalmentc corretti. Si de\c dunque concludere che il diritto di difesa nel giudizio penale - per restare al tllema dec1dendum - è non soltanto in\iolabile, ma è altresì irrinunciabile, con la conseguenza che il rifiuto di compiere o di consentire al compimento di determinate attività difensive non può costituire ùi pc1· sé preclusione assoluta allo svolgimento di altre ulteriori. 8. · Se così è, la obbligatm·i~l prC!<Cnza al dibattimento del difensore, perché presti la pt·opria assistenza a ll'impu talo, prcvist;:~ a pena eli nullità dall'art. 125 c.p.p., non l'Oli· trasla certamente con l'art. 24, secondo comma, Cost. Dal disposto della legge processualc penale, qui considerato, non discende infatti quell"obbligatorio esperimento di concrete attività difcnsi\·e cui i giudici a q11i1Jm fan_no generico riferimento per dedurne l'l•sistenza di una contrnddi1ione in termini rispetto al rifiuto di difendersi manifestato dall'imputato. Infatti, come gia ..,, è ossenato. la dif~sa dell'imputato nel giudizio può essere esercitata attraverso l'attività dcirimputato stesso e/o del suo difensore. Il codice di rito non disciplina rigidamente il rapporto trn questi due ~oggetti, c la ampiezza del disposto dell'art. 4-B c.p.p. non Lon~c.:nte L' A v v o c a t u r a \ UE Xumina A\ \'OCa li Cassazionisti Il Cou>i!llio 1razionale jore11w lw disposto la rscrizi01w dei sc[!lleJIIÌ avvocati (appartellelll i agli al ili sol/o il((/icat i) all'albo specrale degli (1\'l'ocat i wmnes~i al patrocinio dill(rm.i alle ~tiuri.wli;..ioni superiori. Deli/Jera;:iouc del 26 10-1979 - ALDANESE EU uak- avanti al prl'lorc di Torino, l'imputato Bcrtolaui Pietro h" reso ai sensi dell'art. 80 cod. p roe. pcn., in \ i!.l~l ~cl~'udi~nza diba~ timentalc, la seguente d1Ch1araz•onc: « Dldliaro di riuunzi::u c a presenziare avanti la ~onlrol>critta udienza, in quanto non ho nulla da difendermi c da ri~pondcrc ai rapp:e...entanti della classe nemica, la borghcsm. Per qw:~to stes!>O motivo rev~o la nomin~ t.lei difensori di fiducia Arnald1 del foro d1 Genova c Spanali del foro di Milano c rifiuto quabiasi imposizione di anocati di rellllne "· Il pretore, con ordinanza in data 23 novembre 1978, accogliendo un'eccezione de~la difesa, ha ritenuto non manifestamente mlondata la questione di kgittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2 c 24 Cost.. degli artl. 125 c 128 cod. proc. ?en., ~ella parte in cui impongono la nomma d1 un difcn~rc d'uflicio anche all'imputato che (come nella specie di Bcrtolaui) rifiuto qualsiasi assistenza. 2. - L'identica questione di costituzionalità c stata sollevata dal tribunale di Cuneo. /n tlirillo - l. - l due giudizi vanno riuniti c deeìsi con unica sentenza. 2. - I giudici a q1tilJ11s muovono dal rilie\O di fatto c normat ivo, che l'imputato b en pu'ò lliflutarc di difendersi personalmente al dibattimento, astenendosi anche, per sua libera determinazione, dal presenziarvi. In qm:sto comportamento dell'imputato i ~,;iudici ravvisano non già una rinuncia all'inviolabile diritto di dilcsa, ma piuttosto un modo - se pure negativo - di esercitarlo c dubitano che la • imposizione,. di un difensore di ufficio, il quale "istituzionalmcntc cd obbligatoriamente deve S\'Olgerc attività difensiva" (secondo il pretore di Torino) ovvero deve "in ogni caso alla fine del dibattimento qualche difesa pur mettere in atto, non fosse altro che (con) il rimettcr:.i al tribunale" (secondo il tribunale di Cuneo) offenda, appunto, il diritto di difesa. Il dubbio di costituzionalità im·este, dunque, gli artt. 125 c 128 del codice di procedura penale nella parte in cui prescrivono che nel giudizio (di primo grado) anche • l'imputato che abbia dichiarato di non volersi difendere c di non Yolcre essere dife...o, debba, a pena di nullità, essere assistilo dal difensore nominato d'ufficio. La questione non c fondata. 3. - Dci pa...-amctri costituzionali indicati ne lle ordinanze di rimessione occorre considerare, in primo luogo, quello di cui all'arti· colo 24, secondo comma, Cost. E' del tutto pacilico che tale dbposto contiene una norma di caraltcrc generale, intesa a garantire indcfcttibilmcntc l'esercizio della difesa in ogni stato c grado di qualtmqltc procedimento giurisdizionale. 4. - All'aficrmazione categorica del diritto im iolabile di d il esa, proprio anche per la portata gcnl!ralc della norma che la contiene, non si accompagna, nel testo costituzionale. l'indicationc, dotata di pari forz.'l. cogente, del o dci modi di esercizio di quel mcdc!.imo diritto. Per J1 nostro ordinamento positivo, il diritto di dilc~a nei procedimenti giurisdizionali si e!-.ercita, di regola, mediante l'atthita o con l'assi!.tcnta del difl!nsore, dotato di ~pccilica qualificazione professionale, essendo limitata a conu·o,·ersie ritenute di minore importanta ovvero a procedimenti penali per reati cosiddetti bagatellari la possibilità che la difesa venga esercitata esclusivamente dalla parte. 5. - In questo quadro normativo, entrata in \ igore la Costitutionc c lino ad un passato assai p rossimo, i problemi dell'« istituto della di! esa,. nel processo penale - per restare a questo specifico aspetto della p iù ampia temalica de l diritto di difesa nei procedimenti giurisdLdonali - sono stati percepiti cd atTrontati nella pratica giudiziaria, dalla dottr ina c dalla giurisprudenza e sono stati prospettati a questa Corte ed al Parlamento in termini di diffusione c rafforzamento in ogni stato c grado del procedimento del diritto di difesa. Complessivamente si può dire che la prodlllionc normativa del Parlamento e la giurisprudenza di questa Corte, nel decorso \·entcnnio, hanno perseguito il fine di rendere 'i\·o c operante in ogni stato e grado dd processo penale, il precetto dell'art. 24, secondo comma, Cost., secondo le modalità prc\"istc dalla legge. 6. - La moltiplicationc, nella fase istruttoria. nonché in quelle delle indagini prcli- l HA EU minari c dcll'csecutionc, delle occasi<>ni in cui alla difesa dell'imputato, come attuai· ml!ntc strutturata, t: garantito diritto di prcscma per l'esercizio ddlc facoltà che le sOno proprie. risponde alla aspirazione a fondare l'intero proccs::.o penale sopra un cf[cttivo contraddittorio tra accusa c difesa; contraddittorio la cui costituzione cd il cui funzionamento rapp1·csentano la condizione ritenuta universalmente ottimanc per il più cllic<\Cc esercizio della stessa lunzione giurisdizionale. E poiché l'equilibrio del contraddittorio (che ne misura, appunto, l'efficacia) riposa sulla tcndcnzialc parità tra accusa c difesa, nessuno ha mai dubitato o dubita che alla specifica capacità professionale del pubblico ministero fosse c sia ragionc\'olc contrapporre quella di un soggetto di pari qualificazione che affianchi ed assista rimputato. Certo è che la legge se può creare, discip\inandoli in modo cogente, i prcsuppo!.ti affinche, sulla ba'e del rapporto proccssuale. !>i pOssa SYilupparc il contraddittorio, nulla può, invece, per costringere l'imputato a partccipan·i personalmente, almeno da quando !"ordinamento ha rinunciato ad usare la coercizione fisica nei suoi confronti per questo fine. E nemmeno ia lt:ggc prdcnde di sindacare il modo c l'intensità con cui viene concretamente esercitato il diritto di difesa, dall'imputato personallncntc c/o dal suo difensore, sul presupposto, di regola valido, di una convergen;a eli intenti tra questi due soggetti. Di fatto, l'esercizio della facoltà di intervento riconosciuta all'imputato in tutto il corso del d ibattimento cd a conclusione d i esso (arlt. 443 c 468, te rt.o comma c.p.p.) incontra soltanto li miti negativi; quello sp..:cilico della pertinen1a delle sue dichiarazioni rispetto all'oggetto del giuditio c quell i generali costituzionalmente posti alla Jibcr· tà di manitestatione del pensiero, estendendosi, peraltro, anche a lui l'c~imcntc di cui all'articolo 598 c.p. Quanto ai difensori, la legge, oltre ad indicare modi e tempi di intervento, si preoccupa dei loro possibili abu!.i a contrastar<! i quali prevede gli intenenti autoritati\'i del giudice, di cui all'art. 470 c.p.p. :-.!on è, invece, cau~a t.li nullita del diballlmento (e più in gencrnlc dell'intero procedimento penale) l'inadeguato c lìnanco il mancato e!'ercizio della facoltà c dci potcn spettanti alla difcs<J, il che suona conferma AH !.a Corte CoHrtllz.iouale co11 la sentenza 11. 125 del 3 oflo/Jre, detJositara il 10 ottobre 1979 (l're~. Amaclei; Rei. Malag11gini), qt~i appresso riporta/Il, Ila tlìclriarato _no~t fondata la q 11 esrimw ili legittimità costrtuz._ro11~le ~er ~:li M/t. 125 e 128 cod. proc. pe11., 111 rr{enm. !lrlt. 2 e 24 Cosi. (Estratto). 111 {lllto l. - In un procedimento pe- UE Legittimità della nomina di difensore di ufficio anche per l'imputato che ha rinunciato alla difesa AH SENTENZE" DELLA CORTE COSTITUZIONALE -.4,....... _ HA Francesco. Rom:.; ALf' Michele, Catania; AMBROGIO Giuseppe, Lecco; AMBROSI Aldo. frosinone: AMODlO Ennio, Milano; AMOROSI Vincenzo, Roma; BERNARDINl P ietro, Roma; BIASIOTTI Piero, Roma; BO"!ACCORSO Sahatorc. Palermo; BUCCIANTE Alfredo, Roma; CALO' Antonio, Genova; CALVETTI Giovanni Cesare, Lecco; CAMASS.\ Rafiaclc, Milano; CAI\IERlNl Raoul, Firenze; CARBO'f' Domenico, Reggio Calabria; CARIGLIA Giuseppe, Roma; CARUCCI Domenico, Taranto; C\VALLUCCl Eugenio, Fircn7.c; CO"!DE\11 Lui1•i Maria, Roma; CONDE\11 Pietro, Lucca; CRESTA I Pier Paolo, Vicenza; CRIB \RJ Francesco, Roma; D'A\HCO Giuseppe. Vercelli; DE BERTI Gio\anni, \1ilano, dc fALCO Vinccn1o, ~apoli; DEFLORIA Olh·icro. Rovereto; dc FUSCO Renato, 'apoli: del GIUDICE Umberto, Verona, DEI SARTO Galileo, Pisa; DEL VECCHIO Antonio, Napoli; DES l ATI Antonio Luigi, Taranto; DI GIOVANN I Giuseppe, Firenze; FADDA Gcsuino, Oristano; FAGIUOLT Marcello, Mibno; 1 ANFAN I Giuseppe, Are~.l0; FORCHlNO Domenico, Ivrea; FORTUNATI Alfredo, rorl\; GALASS J Adriano, Bologna; GATTAl Jolm Ginnio Giuseppe, Lucca: GIGANTE Pil·t ro Giuseppe, Roma; GIOPFRE' Wi lliam. Palmi; GIORDANO Francesco, Milano; GIROLAMETTI Giovanni, Ancona; GRlSAFJ Vinccmo, Roma; CROLLINO fiorenzo, Roma; GUALANO Michele, Foggia; GULLO Paolo, Palermo; GUSSONI Giacomo. Busto Arsitio; lNFANTINO Benito. Palmi; I l\TORRE Salvatore, Roma; LEATI Maurizio, Prato; LENCIO'\I Pietro, Prnto; LITURI Francesco, Siracusa; LIZZIO Ada Anna, Aosta; LUBELLl Rall<telc, Bari; LUL Y Fiammetta, Roma; M\~ A Giuliano. Firenze; \11\RA'\00 Giuseppe, Genova; MARCI-IETTI S;:~ndro, \1asc;a Carrnra; M.E"!IN I Mario, Padova; MESSINA Giomnni, Reggio Calabria; MO~ELLI Paolo, \1odcna; r-.m, - di individuar.: limitazione ~1h.. una 111 ordine agli argomenti sui quali l'imputalo ha facoltà di fare dichiarazioni, dopo awa conferito, ,c lo ritiene, con il proprio d1 [Cnl>OrC. Del pari, il diritto dell'imputato l' dd ,u. • difcn!>orc. ad a\·ere per ultimi la parola. "'' tolinca ulteriormente la concorrenza dci loro apporti difensh·i nella fase del !!Ìudino v~ro c che Ja prassi giudiziaria questi ruoli ha indubbiamente distinto, nd """''' di affidare il peso pre,·alcntc della dite'·' al difensore tecnico, ma questa situ.viom. ùi fatto non vale a modificare Wl impianti • normativo improntato al massimo di clast1 cità, che consente rndicali spostamcnti ntl· !"equilibrio delle atli\·ità difensive con,,ntll..: all'imputato c al suo dilcnsorc. Tanto ba:,ta.ai fini della presente th.x·bi•; ne, una volta accertato che il difcn~o••· dt:H presenziare al dibattimento per ivi • ,lss'"" re» l'imputato c cioè per garantire: la p '' sibilita di un contraddittorio effettivo (•· plt dò equilibrato) alla cui realizzazione:, per il più ~icuro adcmpimcnlo delle fun1ion1 ~111 risdi7ionali, è prcordinata tutta una ~l:ll di disposizioni proccssuali (arti. 76, 441 4~~ 4~8. -141, 442, 443, 447, 468 c.p.p.). La nomina del dilen~orc ùi uiTicio di~, r plinata dall'art. 128 c.p.p., confcnscc co11 crctcn.a all'obbligo della a~sistcnza thkll'>l· \a di cui ali"art.- 125 c.p.p. c consente inoltre, o do\Tcbbc normalmente consentire, n<:l ca ... i di asscnz.a ddl'imputato, uno svol~ìmcn to non monologico del giudizio stc~'o . '\dk fattispecie, quali quelle prospcttatt· dai giudici <l quibu.<, di as,~nza volonta1 j,, dal dibattimento dell'imputato, moth·ata d.•l -.uo riliuto di dif.:ndersi c di es!>en.. dtfu.o la prcscn7.a obbligatoria del difcnsor, dt ulticio, nei limiti desumibili dai soli artt. 12:; c 128 c.p.p., assicura la regolarità del dibat· timento stesso e la possibilità del concreto cd efficace esperimento atth•o dcll'irrinun ciabilc diritto di difesa, contemperando co~• l'esercizio tli tale diritto c quello della hm :~ione giurisdizionale, in modo da c\·itar<: che le facoltà connesse al primo possano co;<.Cil' usate in modo per-verso per intralcbrc ~ P·• ralizzare il secondo. Ai fini della decisione è, dunque, sull~t:ICII Il.! ribadire che le nonne denunziate, m·lhquali non si esprime u na scelta lcgi~lall\ ,, costituzionalmente obbligatoria, som> mc1.1· mente strumentali a modi di cscrcitio dl.'l diritto di difesa, nel giudizio penale. unmtl ni da censure sul piano costituzionale 9. - Per le medesime considcrnzioni !>in qu a ..,,olte, i disposti di legge in esame ncppult contrastano con l'art. 2 Cost., in rclazion' al Quale nessuna autonoma censura risult. p.:raltro sYiluppata nelle ordinanze di r. messionc. Infatti l'inYocato art. 2 Cost. nella \:O''•'" te interpretazione della Corte «nel riconu sccrc i diritti im·iolabili dell'uomo, che co stituiscono il patrimonio irrctrattabilc.: dl'll. sua personalità, si ricollcga alle altre nr•rm' costituzionali concernenti singoli diritti c g.1 ranzic, quanto meno nel senso che nun c.::s1 stono altri diritti fondan1entali inYiobbil che non siano necessariamente com1e~'i • quelli costituzionalmente previsti " hl'llll 111. n. 98 del 1979). Escluso che le norme dcnuntiall \toltn• l'art. 24, secondo comma. Cosi., non l", a' lora, fond<ttamente pro,pettahih.: un 1<11• contrasto con l'art. 2 Co~l., che al d111ll• di difesa si ricollcga, ma si deve im·,·cc r cono~ccre che nessuna lesione dd la P<'l ~· nalità dell'imputato, nessuna ulterazion<' d, la !>Ua identità può dcri,·arc d<Jll'ohbhi!o • sé dell'assistenza del difcn~orc nel g inditi penale. DULA Giulio, Roma; MLSEO Waltcr, Roma; OZZO Giovanni, Roma; PASANISI Alfr~do, Taranto: PASCUCCI Luciano. Orvkto; PEL LINI Cesare, Massa Carrara; PEZZANGORA Ferruccio, Pado,a; PEZZANGORA Vincenzo, Padova; Pi NNA Eligio, Cagliari; PRFNNA Mal'io, Taranto; RAZZ!NI Giuseppe, Torino; RESTA Luciano, Velletri; RESTUCClA An· tonio, Messina; ROMBOLA' Antonio, Roma; SANDRI Alc.:~sandro, Ferrara; SANTJLLO Luca, Roma; SCANDURRA Alessandro, C:~ tania; SCILLITANI Lorenzo, Foggia; SCJMONELLT Carlo, Palermo; SIANO Enrico, Milano; SORRENTJNl Anicllo, Napoli; STIRPE Lidio, Frosinone; TEDESCHI Giancarlo, Roma; TUCCI Giuseppe, Bari; VE TURIN! Achille, Roma; VETTA Giuseppe, Larino; VIALE Gian Franco. Genova; ZACC\RIA Francesco, Bari; ZACCARIA GiO\·anni, Ronm NOTIZIE IN BREVE Centro N aziona le di prevenzion e e difesa sociale Il 26 no,·cmbre 1979 alle ore 16, è com·ocata in Milano ndla Villa Comunale, Via Palestro n. 16, l'Assemblea ordinaria del Centro Nazionale di Prc,·cnzionc e Difesa Sociale, con il seguente ordine del giorno: relazione sull'atti\ i là del triennio 1976·1978; ri:, forma dello Statuto; elezione della nuova presidenza, elci probiviri c ùci revisori; cven· tuali c varie. Con la riforma dello Statuto, fra l'altro. l'articolo 3 è integrato nel senso che possono essere soci del Ccnt.-o: enti, istituti, associazioni, società, persone fisiche che si prefiggono od ai qtmli intcrcss,mo gli scopi indicati all'articolo 2. NOTIZIARIO * Negli esa111i per /'(lbilita;:ioue all'c~en·,. ;:io di Ql'l'ocato per l'auuo 1979, indetti con D.M. 23-9-1978 (in Gaa. Uff. 4-12-19711 n. 338 c in Mondo G. n. 51·"2178) il 19-10-1979 sono state aperte le bu ... te dci compiti prcst•ntati dai 17 candidati: sono stati ammessi agli orali 5 candidati: Aloisio Roberto, Aricta Giovanni, BO\·io Corso Libero. Lombardi Giuseppe.:, Tcr1i Giulio. Le prove orali hanno luogo il 7:1 c 28 no\·cmb1.: 1979. 534 Opere p rofessionali N U OVA T1\RIFFA FOREXSE i979 in materia civiiP, pPnale e stra~mdizialP III E dizione L'opera « Ta riffa forense in materia civile, penale e s tragiudlziale », curata (da circa trenta ann i} dalla Direzione del sett imanale « Il Mondo Gludl:t.iar io "• reca, nell'edizione del 1979 (con la tariffa vigente) la Dellbea-az.lone del Consiglio nazionale forense del 15 settembre 1979 e il D.M. 26 settembre 1979, n onché 50 tavole, con le cifr e relative ai valori delle cause civili c penali e agli affari stragiudiziali, oltre l'Ulush<l· zione a cura di Augusto Brusca. Il volume, di pagine 100, ha Il prezzo di L. 5.000 (prezzo di L. 4.000 agli ab· bona ti a c Il Mondo Giudi7Jario •). Ag giungendo L. ) .000, può a tten ersi, al tre sì, il Volumetto della Tariffa 1976, per le cause in corso. -.illegittimità di alcune disposizioni dell'imposta · sul va lore aggiunto Un vi m) HA UE AH 1'8 febbraio c.a.), ci inducono a soffcrmarc la no<;tJ·a attenzione sulla portata di alcune norme dci decreti delegati 1973 riguardanti, appunto, i redditi immobiliari quali redditi non autonomi di natura fondiaria, ma rl'd· diti d'impresa. "Dal momento che le Commissioni tributarie sono stare gii• ripetutamentc chiamate a dirimere \'arie contro\'ersic tra contribuenti cd A.F. segnatamentc in materia di redditi derivanti da fabbricati - soggetti e non all'llor - dobbiamo dedurne di non essere i soli a colth·arc perplessità circa la ratti specie. E ciò nonostante che sotto il profilo lcttL'mlc - è doveroso ri conosccrlo - una volta tan to le norme in quest ione sono formu late con rara chiarezza c linearità. 11 che la,.,cia supporre che le difficoltà procedurali che si accompagnano alla loro pacifica applicazione scaturiscano dai molto opinabili prc· >oupposti tecnico-giuridici deLle norme stesse"· * In tema di Patti agrari iJ periodico • La proprietà fondia.-ia » del 31 ottobre !979 pub· blica u n editoriale (« Me todo sbagliato " dcc.licato all'esame dci disegni d i legge pendent i in Parlamento, facendo presente. fra l'altro, che i politici devono limitarsi c alle grandi lince, ai punti l!encrali in una specie di lcl!gc quadro, lasciando al tempo stesso ogni dcfini7ione particolare alle competenti organiuazioni sindacali. « Pu n tare in tutti i mod i c con i più a mpi r iconosciment i sulle organizzazioni s indacali, resta l'unica stt·ada pcrcoJ-ribile, sempre che i politici \'Ogliano finalmente compt·endl•rlo" S intesi di D o t tr i na Diritto tributario c diritto a g rar io Il dott. Antonio De Falco nella " Ri\·i::.ta d i lcgi~tazionc fiscale, giurbprudcnt.a notarile c commerciale » n. 9 di ~cttcmbre 1979 (pag. 54) esamina «La colo11ia ad mcliorandum ai /llli successori •, precisando quanto segue: Sono sorte perplessità in merito alla tassazione cd alla rclati\·a l'alutationc della "cofollia ad meliorandum" in successione. • I l con tratto di "colonia eu/ meliorm1dwn" può ave1·c natura giu1·idica diversa a seconda che esso importi: l) un diritto di credito, di natura personale, del colono verso il concedente, del pagamento delle miglioric al termine del contratto, 2) un diritto r eale in favore del colono trasmissibile a terzi sui prodo!li del fondo m igliorato, che può essere sia pc1·petuo che a tempo determinato (Carrara: la stessa opera). « Nella prima ipotesi i diritti di miglioria, restando essi come diriui di credito, a nor· ma dct?li articoli 1632, 1633, 1651 c 975 del Codice civile, debbono considerarsi di natura mobiliare c come tali non soggetti a valutazione. « Nel ~econdo caso. ovvero. nell'ipotesi d i dirillo rea le del colono sul soprassuolo, esso è suscellibile di procedimento di \'alutazione "· * ~ !.a tassa:.io11e dei redditi da immobili pOS$edllli da società conmwrciali • i! il titolo di un articolo di Vclio Valle pubblicato su « ~uova Rivista Tributa1·ia » n. l l di novcm· brc 1979 (pag. 501) in cui s i legge, fra l'al tro: • Alcune recenti dec isioni in materia emcs· se dalla Commissione Centrale (Scz. XX IT, n . 56 del IO gennaio c.a.) c da due Commissioni Tributarie di 2" grado (di Pisa e di Ale:..,andria), in evidente con11·asto con le conclusioni di una nota, altrettanto recente, della Direzione Generale l I.DD. (n. 9/ 1902 del- HA 1u11avia che la presenza del fattore inflatli\o debba co~tituirc ostacolo all'applicazione J'una imposta !>ul pfusvatore degli immooili, n.! eh~ il legislatore possa essere tenuto a depurare gli incrementi di valore imponibi· le della componente imputabile alla svalu· uvionc della moneta, mediante formule di intlicizzazionc o di integrale rivalutazionc, in wnl rasto con i principi a cui si ispirn non .;oJo il vigente sistema tributario, ma l'in· t~·ro regime ddlc obbligazioni pecuniarie, corr ispondente alle esigenze di una economia ' ' iluppata in cui la moneta è indispensabile mi!>ura dci ,·alori di mercat~>:Con ciò non si intende ovviamente cscluucre che il lcgi~latorc possa o, in ca~i di particolarc'-gravità, debba tener conto degli ~·fretti conseguenti ai processi d i svalutazione monctar·i.a, per correggere o eliminare con.,cgucnzc iniquc o ccccssivamcntc onerose sia nella disci[ll.iRa dci rapporti tra soggclli pri, .•lli, sia in quella rclati,·a alle obbliga7ioni tributarie. Questo è di fallo awenuto anche nel nostro Pac!.e, e non occorre ricordare qui esempi .ben noti di interventi legislati,•i più o menò'. T'cccnti, diretti a ricondurre ad equità rap1,orti giuriuici pubblici c privati, l> almeno ad a t tenuarc tal une cotl~egucnzc piu gravi "'del dcprc?Zamento della moneta ,1\·cntc corso legale. Ma questi interventi sono stati sempre il frutto di sccllc polili~he, riscn·atc alla discrezionalità del potere lc~islati\'o, al quale compete di provvedcn: 111 sì delicata materia, sulla ba!;e di valuta.~:ioni di oròirie politico, sociale, economico, finanziario, chç. sfuggono d i massima al sindacato di~lègittimitl\ affidato a questa Corte. 1\nche nel-.campo della legisla7ione tributaria questa discrc7ionalità di scelte politiche non è contestabile, sia sul piano generale ~Iella distribu7ione del carico fiscale tra le di\c~c categorie di contribuenti, sia !.U quello scttoriale dell'applicazione delle diverse tmpostc dirette c indirette. E per quanto \:Onccrne in specie il tributo di cui è causa. mentre appare incontcstabilc la pienn legittimità della imposizione diretta a colpire gli dfetlivi incn.:mcnti di valore degli immobili, oc,·c altre:.i ritenersi non sindacabile in quc'ta sede la di!.ciplina normath·a dci prcsuppo::.ti di cdtcri di applicazione del tributo, m relazione agli effetti della svalutuionc della moneta, nt•mmeno sotto il profilo d i una sopravvenuta incostituzionalità. Del resto, il 1<-gislatorc n.:! la ::.tatuizione dci cdtct i per la dc.;tcrminazionc dell'incremento di valore unponibilc non ha ignorato il fenomeno del1:.1 "alutazione, an,o:i, - come risulta dai la\OI'Ì parlamentari c in specie dalle rcla7ioni 'ut decreto delegato istituth·o del tributo c 'ull::t SUCCCSSi\'3 legge n . 904 del 1977 - , ha introdotto lè dcll·at.ioni del 4% c poi del 10 per cento annuo, anche nel fine, seppurc non ~sclusi\'O, di • assorbire gli incrementi attribuibili allo slittamcnto della moneta ». Così stando le co~c. dc,·c ritcm.rsi non fondata la questione di costituzionalità proposta in riferimento all'art. 53 Cost., sotto il profilo della mancanz..a di un congegno di interrrale conguaglio monetario tra valore ini· zialc e ,·aJorc lìnalc, idoneo a depurare la ha,e imponibile netta dell'incremento dovuto .tlla S\'alutazionc. Il principio sancito dal Co-.tituente, per cui c tuili sono tcnutt a con,·orrere alle spc~c pubbliche in ragione della loro capacità contributiva •. - principio che 'i ricollega ad una ~olcnne enunciati\'a con· tenuta già nell'art. 25 dello Statuto albcrlino, c di cui questa Corte ha p itt vollc chiarito il signilìcato -. non può :.icuramcntc dirsi violato solo per il fatto che una flut· tuazionc del \'alorc della moneta abbia ac' rcsciuto l ' incidcn~<l fiscale di un tributo, pur nella incontcstabile presenza di una effettiva capacità del contribuente. Anche la semplice sussistcn7a di effetti distorsivi nell'applicazione di una imposta, imputabile al· la S\'alutazionc monetaria, non può, di regola, considerm·si di per sé costlluzionalmentc rilc,·ante c quindi sintlacabilc, scmpreché tali dfeui non comportino la \'Ìola?ionc di qualdte principio costitu7ionale, 0\'\·ero non dc· tcrminino un sicuro tra,·alicamento del nor· male ambito di discrezionalità che la Costi· tuzione riscn-a alle scelte del le~islatorc ordinario. 7. - Infondata ~o t lo il profiJo dianzi esaminato, in dferimcnto al parametro fornito dall'art. 53 Cost., la que~tione deve peraltro dichiararsi fondata solto il secondo c di,·er'o profilo della \iolazione del principio di l'lòuaglianza. comunemente prospettata dalle ordinanze di ri mcssionc nei Lcnnin i giìt :-.o· pra riferiti al n. 2, c con espresso richiamo a divene concrete situa1ioni ui disparità di trattamemo. Se, come già si è ricordato, -.petta al legi· slatorc di \aiutare quando c come si debba tener conto della incidcn7a della svalutazione della moneta nell'applicazione di un tributo, non v'è dub bio che, effettuata una scel· ta politica nell'esercizio della sua discrezional it~t. logica \'uolc che il lc~islatot·e stesso auui poi con coerenza il criterio prcscclto, mediante una disciplina normath·a 1donca al con1.cguim\:nto del fmc voluto. Di\'crsamente, O\'e l'incocrcm•.a fosse tale da determinare irrazionali discriminazioni, la legge risultct·cbbe \'izia ta non solo nel merito, ma anche sot 10 il prolìlo della lcgitlimitl\ costituzionale. Ora, per quanto conceme in specie I'impo!>ta in csame, non sussiste incertezza tanto sullo ~copo perseguito, di colpire incrc· menti di valore dipendenti da fattori obiel· ti\'i e~tranci all'attività dci pt·oprictari, quanto sull<l fondamentale csigenn di assicurare una correi t a applicazione del tributo, conforme non !.olo al principio del la capacità con· tdbuth·a ma anche a quello della parità eli trattamento dci diversi soggetti passivi. Ciò emerge con pa1·ticolarc c\·idenza trattandosi di un tributo che, a diircrcnl'a della gencralita delle imposte dirette c indirette, Jc quali colpiscono con esclusi\·o riferimento a valori attuali al momento della concreta applicazione, assume quale presupposto, o almeno quale ba~e imponibile, un incremento d i va lore, considerato come fatto continuo de limitato da due termini eli riferimento nel tempo. Sema indugiare qui suUa non facile idcn· tifica1ionc della natura c dci presupposti deii'JNVJM, in relazione al suo ambito di applicazione soggettivo cd oggettivo, sarà suf· lìcientc soltolincare come accanto ai diversi eventi (alienazione, acquisto, possesso decennale) che 1·cndono ardua una definizione unitaria del presupposto, l'incremento di valore degli immobili assuma fondamentale rile\'anza nella struttura del tributo, per quanto attiene alla determinazione dell'imponibile sulla base dell'oggettiva \'ariazione di valore EU 11. o.. Da quel!la constatazione non consegue UE L'attesa Sen tenza della Corte Costituzionale AH .. EU I l Notar.iat"o nel tempo. In altre parole, I'H\VIM, non ~o lo nell'applicazione periodica in base al pos~cs~o decennale, ma anche rispetto alle ipo· tesi d i a lienazione-acquisto degli immobili, sebbene a pplicata in occasio ne del t ras ferimento, non è configurabile come imposta sui t rasfcrimcnti, bensì come imposta sugli in· crcmcnti di valoro~. Dm·cndosi indi\ iduar..: l'incremento imponi· bile come valore diffcremialc, costituito dal· la differenza tra un \'Uioì-c iniziale e un \':l· lorc finale, eTa anzitutto necessario s tabilire un pun to d i r ifer imento temporale a qtto per gli acquisti \criticatisi oltre un decennio prima .dell'entrala in vigore del D.P.R. 26 ttliòbrc 197Ì, n. M3 CI• gennaio 1973). Il criterio di non risalire oltre il decennio era gia stato accolto dal legislatore nella precedente legge n. 246. del 1963, concernente l'im· posta sugli incrementi di valore delle ~ll·cc fabbricabi li: ovc era stato stabilito che la data di riferimento alla quale i singoli comuni intendessero risalire per la determinal'ione dell'incremento tassabil!! non poteva, pc1· regola generale. essere fissata anteriormente al 1· gennaio del terzo anno antece' dente a quello di adozione della deliberazione istituth·a dell'imposta (art. 5), disponendo però che i comuni obbligati ad applicare la imposta, nonché gli altri comuni q ualora ubic.:a ti in prossimità di un comune con più di 30.000 abitanti, c compresi nella zona di c~pan ~ione urbanistica o in un piano intercomunale di quel comune, potevano fissare la data di rifcrimento lino al 1' gennaio dd dccimo anno antt:ccdentc a quello nel quale avessero adottato la deliberazione istituti\a dell'imposta (art. 25: c si cft·. altr esì le norme transitorie dettate con gli artt. 48 c 49 per i comuni in cui fosse già stata in precedenza stabilita l'istituzione del contributo di miglioria generica). \lo' endo da queste pr.:messe, l'art. 6. terzo comma, del D.P.R. n. M3/ 1972 (modificato dal D.P.R. n. 688/1974), stabilisce che per gli acquisti Ycrifica tbi oltre tm decenn io prima del 1• gennaio 1973 • il valore iniziale è quel· lo \'cnale che i beni avevano al 1• gennaio 1963 (nd dettato odginario: "al decimo an· no anteriore •), ovvero, nel caso di beni per i quali erano applicabili le disposizioni del· la legge 5 marco 1963, n. 246, queUo che essi ~1\'CI'ano alla di\'crsa dala stabilita con le dcliberazioni previste dagli artt. 5 e 25 della prcdl!tla legge"· Anche per l'applicazione periodica dell 'imposta nei confron ti dci soggetti indicati all'art. 3 (c successive modificazioni), analogamente a quanto già disposto dall'art. 3 della legge n. 246/1963, è stato stabilito che essa dc,·e aver luogo c al compi· mento di ciascun decennio alla data dell'acQuisto - (art. 3, primo comma, modificato dal D P.R. n. 688/1974), c l'art. 6, quinto comma. DISPOSIZIONI MINISTERIALI Trasfer im ento d i n o tai ROLFO Bruno tla Prato a Firenze, a ~c RUito ddla dccadcnta dalla nomina d i Mare iantt• Raou l; ARMATI Paolo da F;ara iu S:t· bina a Ti\'oli, a seguito della decadenza di M:trè Mauro; PETR0\11 Maurizio da Prato a Pescia, a seguito ddla decadenza di Schcl· tino Antonio (DD ..\1\.1. 7 110vembre 1979, i11 Ca-... [lff. 15-11-1979 11. 312). 535 ' nel testo integrato dal D.P.R. n 688/197-t, aggiunge: c Per gli immobili che al l ' gennaio 1975 appartcugano a lle società da o lt re dieci anni s i assumono come valore in iziale c come valore fi nale i valo t·i venali a l J• genna io 196:; c al 1· gennaio 1975 ». 8. - Assunto un periodo di dicci :Inni quale presupposto temporale p..:r la determinazione dell'incremento di \alorc imponibile, sia ne!-- ca:-.o di alicnazione-acqui<.to, sia nell'applitazionc periodica dell'imposta alle società, ri~pondeva ad un criterio logico, nel provvedimento istituti\'o dell'imposta, fissare l'estremo dies a quo, per gli acqu isti risa lenti o lrre tm decennio prima dcUa sua entrata in \'igorc, alla data del 1· gennaio 1963. Ma questo termine ini1ialc fisso è poi rimasto immutato negli anni, cosl d'a\·e1· prodotto, c più ancora da pr~·;Ltarsi a prouurre in anenire, ndl'applicationc dell'impo.,ta, una abnorme dher1.a incidenza dell'elemento tempora· le, creando tnl i contribuenti ~pcrcquazioni l'ilevanti, c tanto più gra\'i in rclnzionc alla progressivi!~. dclle aliquote. n lcgisJa(on.' hu bensì tenuto presente il fattore tempo, cd ha pre\'isto, con riguardo alla diversa ampicaa dell'arco temporale considerato per la dcterminazione della differema tra \'alorc fina· le c valore iniziale, la detrazione dall'incremento di \alorc - per ogni anno o frazionL d'anno supcriorc al semestre - di una somma pari al 4~o del valore iniziale, maggiorato delle spe~c di acquisto, di costru/.ionc cd incremcntativc r ifcribi li al periodo considerato (art. 14 D.P.R. n. 643/1972); detrazione elevata al l0°il per il pcriodo 1• r,cnn~tio 1973-31 di· cembn, 1979 (art. 8 legge n. 90-1/ 1977). \la quc· ste detrazioni, a prescindere da allri rilieù sul loro rc)!imc, che saranno cspo<;ti nel ,ç. guito, se possono appari1·c idoncc c congrue per co1-reggcrc le disparità di tmttamcnto nell'ambito di un limi tato p<.!riodo, risultano inadegua te a l fine voluto da l legislatore nel riferimento a piìt ampi periodi di tempo. Im·cro, l'imposta può ormai esscrc appli· cata ad incrcmenti di \'alorc formatisi nel corso di dicia~scttc anni, o anche più, nel caso di beni già soggetti all'applica7ione della legge 5 mar?o 1963, n. 246, in C\ idcntc diffol·mità da l criterio generale adottato dal legislatore eli colpire, di regola, incrementi non più che dc<.:cnnali, c in s icuro cont rasto con il canone dl'lla ragionc,·olcua, la cui JllOs· scn·annt integra disparità di trauamcnto, con violazione del principio di eguaglianza, principio di cui <tnche il principio della capacità contributi\'a rappresenta, sotto questo profilo, univoco e specifico sviluppo. Rispetto ad incrementi di vnlore formatisi in così lunuhi periodi, la legge avrebbe dovuto introdu~-rc correttivi adeguati alla diversità dci periodi ùi formazione, c ciò anche per owiare alle conseguenze palesemente inique che, nel lungo periodo, sarebbero deri,·atc da una piu ampia \'arialionc del metro monctal"io. 9. - Altro difetto stmtturalc del sistema di determinazione dell'incremento imponibile netto, ndla logica del meccanismo di questa legge, è costituito da l regime delle detrazioni. Come già si i:: l'icordato, le dctra7ioni dall'incremento di \·alore (nonehc dall'importo delle ~p.:~e ammesse, s1.-çondo quanto !.!abilito dagli aru. l 1-13 del prO\ vedi mento isututivo del tributo), in misura percentuale del \'alorc iniziale, ~ono state introdotte per attenuare il natura le aggravio delle aliquot<progressivc de ll'imposta dest inato a produr'>i con il decorso degli anni. Ed a ciò si collega, soprattutto dopo l'aumento della mt· sura percentuale della detrazione annua dal 4 al l0°o - aumento che oniamente di per sé non comporta la disparità di trattamcnto denunciata l-enza motiYo da qualche ordiI nanza -, il dichiarato fine di correggere o ridurre gli ctfctti della svalutazione della moneta, in correlazione al tempo intercorso tra gli cu•nti considerati per dctet·minarc lo incremento di Y<liOJ·c in base alla diff.:ren/a tra ,·alore mizialc e \alorc finale. Adouato in tale senso, come unico correi ti,·o, il ~i~tema delle detrazioni annue, in rcla7Jonc al periodo considerato per la dc terminazione dell'incremento di valore impo nibile netto, esigenze d i coc1·enza c congrui tà al fine voluto avrebbero richiesto w1a di versa commisurazione delle detra1ioni l"iferi ta al graduale aumento del ,·alorc dcll 'im mo"bilc nel corso del tempo. Invece l'inciden ?.a delle dt•tra7ioni fissate in misura costame risulta inadeguata, in quanto non è proporzionata all'effettivo incremento, c nemmeno alla parte d i esso ascrivibile alla progressi\ a d iminw:ionc del potere d'acquisto della moneta, ma al contrario agisce in mio;ura via via decrescente, c quindi con cffìeacia corretti· va tanto minore quanto più ampio è il periodo di tempo intercorso tra i due termini di raffronto, ancorato come ~. si tratti del 4 o del 10°o, a l valore ini7.iale, che nel tempo risulta semp1·e meno comparabile con quello fina le. Anche sotto questo profilo. è palese la irrazionalita del regime delle detrazioni, la cui applicazione det,•rmina in concreto in~iustifi cate disparità di trattamento, laddo\e il legislaton? ~i cr;a proposto di eliminarle. (ContiHIIQ) L'Amministrazione e il Pubblico nel discorso del nuovo Presidente del Consiglio di Stato Comt è çtafO pubblicato nel numero scorso (pagina • Magistratura •), /'8 novembre, ;, occ:a.~ìolle dcll'ìll.\Cclìamelllo dì S.E. Lio11el/o Lel'ì Sa11drì a Preside111e del Consiglio di Stato, l'alto magìst rato, dopo il saluto al P reside11te della Repubblica e alle altre Autori/ci dello S/(IIO, l1a cosi riassunto l'attività giurisdi;.io11ale ammini.~lrtllil'll e la silllaz.io11e dd/a Giusli<.ia amminislrllli1•a ;, l/alia. EU HA 11\a. E a proposito della funzione consulth·a, ,·orn•i subito dire che la !.ua distinzione da quella giurisdizionale c, in un certo senso, pummentc formak, in quanto entrambe mirano ad ossicurorc - l'uno in via prc\·entiva, l'altra in vio :.ucccssiva - la giustizia nelramministro;ionc. Aggiungerò che anche la consulema giuridico-amministrativa può essc.:rc di vero ousilio ~~II'Amministrazione attiva solo se c~crcilata da una magistratura i11ù ipendcntc, che in piena indipendenza pos:o.a indicare al Governo i mezzi legittimi cd opportuni per con~eguirc le finalità che esso !>i prefigge. Ne consegue che il paren· del Consiglio di Stato non costituisce un doppiorll' c non può essere sostituito da quello di altri organismi, che per costituzione, ordinanwnto c finalità i~tituzionali rispon· dono principalmente ad altre esigenze, pur importantis.,imc, ma non a quella preminente cd csclush·a di tutela della giustizia nell'amministrozionc. La funzione consulth·a rimane quindi ancor oggi, a giusto titolo, a fianco di quella giurisdizionolc, attribuzione fondamentale dd Con~iglio. lo non l>O se tra le due fun· ...... Se l'esercizio del la 1un7ionc consultiva riguarda solo il Consiglio di Stato, il giudizio in sede contenziosa sullu legittimità c, quando ammesso, sulla opportunità degli alti amministrativi interessa anzitutto i Tribunali amministrativi regionali, essendo il Consiglio divenuto ormai giudice di appello. L'attuazione della legge del 1971 ha coinciso con un notc.:volc, rapido incremento dci ricorsi. Oggi, a sci anni dalla elfcttiva i~ti· tuzione c funzionmaento dci T.A.R., l'aumento è notevole, non ~olo se confrontato con i ricorsi che \·cnivano presentati al Con,.i glio di Stato, c ol Con~iglio eli giusti;io am ministartiva della Regione Siciliana, quando l'uno e l'altro erano giudici di unico grado, ma in relazione anche ai ricor,i presentati agli stessi T.A.R. nei primi anni del loro funzionamento. Nel 1978 sono stati presentati in primo grado quasi 36 mila ricorsi; le decisioni pronunciate sono stole 15.350, mentre i ricorsi pendenti al 31 diccmbt·c erano oltre 105 mila. Gli appelli pt·oposti al Consiglio nello stesso anno sono stati 2.119 (anche essi in aumento) c quelli deci~i 840. Si tenga presente che al Consiglio, che dcve rar fronte a oltre 15 mila ricot·si residuo della vecchia giurisdizione in unico grado, continuano a pervenire in unico grado i ricorsi contro atti degli enti della Regione Trcnlino-Alto Adice (530 nel 1978), nella qu<~· le non funziona ancora il Tdbunalc r·cgionale. Complessivamente le dc.:cisioni del Consiglio in sede giw-isdizionnle nel 1978 sono state 4.490, i ricorsi pendenti al 31 dicembre circa 18 mi la (in sede consultiva i pareri espressi dalle tre Sezioni sono stati 6.170). Nei primi sci mesi del 1979 questa sitauzionc si è ulteriormente aggravata in l' grado: i !}corsi pendenti superano già i 117 mila; quelli dinanzi al Consiglio sono in\'ccc lc~ gcrmente diminuiti. Questo incremento nel numero dci ricor~i. questa aumentata richiesta di giustitia omministrativa è in relazione, :~Imeno in parte, con l'avvicinamento del giudice ai cittadini e con la possibilità di adire il T.A.R. con J'assistenw solo di un procuratore; ma dcriva anche da un peggioramento nella quolità dell'azione amministt·atÌ\':1, al quolc non è certo estranea una minore preparazione dci funzionari; c dipende altresì dall'oscurità, dalle impcrre1.ioni c dalle contraddizioni di molti testi normativi di base, che l'Amministrazione deve applicare. Sta di fatto che nell'anno 1978 oltt·c il 6000 dci ricor~i in primo grado, sui quali c intervenuta una decisione nel merito, è stato accollo. I pochi dati che ho citato, c altri potrei citarne ma non voglio tediare, dimo,t runo di per sè l'ampiezza dc.:i problemi che si pon· gono. se si vuole che la giusti.r.ia amministrativa sia non solo crfìcicntc, rno anche tempestiva. Sono problemi in porte di personale (c non solo di quello di magistratura, chè l'insu(ficicnza del personolc di '>Cgrctcria c particolarmente sentito), in parte di occclo: razione, di rè,•isionc, di ammodernamento del· le procedure. In questa matcri<~ il Consiglio ha predisposto da tempo uno schema di te· sto legislativo che r..:gola oppunto con cri tcri moderni e adcro:nti alle attuali c-;igcn;c la procedura innanzi ai T.A.R c.: al Consiglio di Stato c rcaliua un'organica riformo del procedimento, tenendo presente glr indirizzi dello giurisprudenza c della piu autorC\Oic dottrina c dello stesso sistema ciel codice di procedura civile. Non è certo il caso di illu· strarc anche succintamente tale tc.:sto, che si compone di oltre cento ot·ticoli. Mi limiterò a dire che, tra J'altm, es~o tende ad assicurare il sindacato ~:~iurisdLdonalc anche in casi c situazioni che attualmo:ntc gl i sono sottratti, prevede una maggior.: incisività del giudizio di ottemperanza c, tcnendo conto degli 01icntamcnti legislativi in materia di lavoro privato c di processo del lavoro, del· ta una procedura pitl rapida c ~nella per le controversie in materia di pubblico im · piego, contrm·crsic che dc\ ono rimanere.: nel· la giurisdizione esclusiva del giudice <llnllll· nistrativo, che solo può garantire la tutela del singolo di fronte a quelle lesioni di '>i· tuazioni soggctth·c di interesse legittimo, che carattcrizz..wo appunto queste contro,cr,ic. Sono \'i\·amentc grato al Ministro Giannini che ha sottoposto al Consiglio dei Mini-.tri un disegno di legge di delega pct l'cmanozionc di un tt:sto che si i-.pira in gran par- HA EU UE *** l problemi della giusti~i:l amministrativa hanno infatti assunto in questi ultimi anni un particolare rilic,·o, specie dopo l'istitutionc dci T.A.R. - i Tribunali amministra· tivi regionali - ancnuta con una legge del 1971. Politici cd operatori del diritto auspicano rironnc che rendano più sollecite ed bpcranti le decisioni c garantiscano situa7ioni cd intcr·cssi che oggi sono molto spesso sottratti alla tutela giurisdizionale. Num·i testi Jcgislotivi sono all'esame del Parlamento. !n realtà il continuo di latarsi dell'azione amminblrativa c l'i!>tituzione dci T.A.R. hanno impresso un l'orte scossonc alle vecchie strullurc che trovano ancor·a la loro prindpalc disciplina nel T.U. del 1924, nel quale sono riunite norme che risalgono anche ad anni pitl lontani: al 1907, a l 1889 c persino al 1865. D'altra parte il numero sempre crescente di ricor~i. di domande di giustizia non può piu essere fronteggiato con i mezzi c.: le procedure e<,btenti. Infine il decentramento regionale c certe inno\'alioni intcn·cnutc, molto spesso di fat· to, nello :.tesso iler di formazione delle norme giuridiche, hanno posto problemi ai quali puo c~scrc intcrcs>.ata la fun~ionc consul- .doni possa farsi una graduatoria di importanza. Non lo credo. Solo penso che anche qui possa valere, mwaus llllllamli!i, il precetto che Bernardino Ramazzini, il fondatore della moderna medicina del Lavoro. enunciava quasi tre secoli or sono: lo11ge praestn11/ilts est praeservare qtw11z curare. Orbene, recenti sviluppi dello legislazione c certe conseguenze, forse non previste, che ne sono derivale hanno portato ad eliminare il parere del Consiglio di Stato in materie nelle quali il suo intcn·cnto era ritenuto opportuno, anzi indispcns<~bile - c tale sembra essere ancor oggi. ro, ad ogni modo, non insisterò, a questo proposito, sulla opportunit11 già da altri segnalata. c che pienamente condivido, di assicurare nuonrmcnte, allr:wcr::.o la consultazione facoltati\'a, il concorso del Consiglio di Stato nella formazione delle norme sulla organiaazionc della pubblica amministrazione o di quelle rclath·c :~gli ordinamenti del personale; o nella prcdisposizionc di regolamenti minbtcriali, che secondo una prassi, a mio an•iso non commendevole, si vanno moltiplicando, put· avendo mollo spesso od oggetto rapporti giuridici delicati cd importanti; o infine nella preparazione di atti regionali in materie trasferite dallo Stato alle r·cgioni. Del resto, nel corso della passata legislatura era ~taio presentato dal Governo al Parlamento uno schema di disegno di legge che prevedeva appunto la consultazione [acollativa del Consiglio da parte delle regioni, c mi pcrmcllo di segnalare al Governo l'opportunità di una sua nuova pn..... sentazionc; anche pct· quonto conccmc i regolamenti ministcriali, devo dare atto al Governo di averne sottoposti alcuni all'esame c al parere del Consiglio; mi auguro solo che questa prassi si consolidi. Non mi limiterò perciò a richiamare i casi ora ricordati, perché il problema dcll'opporttmità di ricon·crc alla consulenza del Consiglio di Stato può porsi ormai in termini più ompi, in dipcndcnw di una c\•oluzionc che si è manifestata c \'a intensificandosi in sede di formozionc degli alii amministrai ivi c delle stesse norme giuridiche, anche primade. L'odierno ordinamento è caratterizzato da una sempre più estesa par-. tccipazione degli interessa t i alla definizione dci problemi che li concernono, soprattutto nel campo del Ja,·oro dipendente, pubblico c privato, m<~ non solo in esso, c in quello dell'ordinamento c del funzionamento delle stesse istituzioni, dall'impresa privata olia pubblica amministra~ionc, diretto o indiretta. Questa partecipa~ionc non si limita c non si esaurisce in consultazioni, o nella espressione di voti o di parcl'i, o nella presentazione e nel sostegno delle cosiddette piattarormc, ma porta generalmente alla conclusione di accordi formali tra le parti in· teressatc, accordi che poi costituiscono la base dci relativi provvedimenti omministrativi o legisl<~tivi, nei quali talvolta vengono trasfusi puromentc c semplicemente. Parafrasando ciò che un tempo disse Carnclutti a proposito del contratto collctth·o di lavoro (a\'Crc esso il corpo dd contratto c l'anima della legge), si potrebbe dire che molte delle più recenti manifcsta ... ioni normativc hanno invece il corpo della legge c l'onima elci contratto. Ora, molto spc ...so, quc~ti prO\'\'Cdimcnti hanno carattere c portato scttoriali, c non sempre appare evidente o quanto meno non è di facile, immedi:lla percczionc il fotto che un particolare indiriao seguito, o una certa solu.tionc adottata in ordine a problemi modesti c circoscritti si riflettono c si ripercuotono su problemi analoghi, ma di ben più ampia port<Ha in altri campi, o contrastano con princìpi c soluzioni già odottati c accettali. Si determinano così reazioni a catena, che, come quelle nucleari, non è sempre rocile dominare, anche perché si può incorrere in uno violazione dell'art. 3 della Costituzione. Un'analisi preventiva della compatibilità di certe soluzioni con l'ordinamento gi11 accolto cd accettato, l'ind ividua;ionc delle mo· dilìchc che in altri campi do\•ranno essere introdotte, gli ostacoli eh.: possono ritat·darc l'attuazione di certi prov,·cdimcnti concordati, dc,·ono c~serc chi<~ri agli organi legislativi c gO\·ernath·i. E in questo campo il Consiglio di Stato, se interrogato, è in grado di dare un propl'io po>.ith·o contributo al Gm·crno c, se richiesto, anche al Parlamento. Con il che sia ben chi:Jt'O, !ungi doll'in- AH • Gem·ralmcntc, ltll'allo dd proprio insediamento, un Presidente ritiene doveroso esporre un programma di lavoro o quanto meno indicare i princ\pi c criteri ai quali intende i~pirare In propria azione. Per il Presidente del Consit,:lic> di Stato il programma i:! fissato pcr la massima parte dalla legge. Egli dc\·c.: prc.:sicdcre J'Adunan1a Generale, alla quaJc ~>Pi.!tta di pronunziarsi in sede consul1iv:~ sui testi normativi nonché su questioni gc.:ncrali c di massima, ma per la quale sarà opportuno che le Sc7ioni wnsullivc [acciano pitl largo u::.o della [acoltit loro accordata di dcmandore l'esame di alcuni t·icorsi straordinari;-.dcve prc~icdcre anche l'Adunanza ple· naria delle Sezioni giurisdizionali, alla quale potrebbe anche dcmandorc la trattazione di ricor~i che egli giudicasse porticolarmente importonll (m:l ... orà prcfcribilc non usare di quc;t:l lacoltà, c trattare solo i ricorsi riml·ssi dalle Se~ioni, c ciò per c\'itarc che si po;~o anche so~pettarc di a\'er voluto sot· trarre un ricorso al proprio giudice naturale); potrebbe onche pt·esiederc le Sezioni consulti\'e, ma non lo forà, non essendovi olcuna ragione per SO\ ropporsi agli eminenti colleghi che le presiedono; dovrà inYece usare tuili i meni a disposizione - ma qui le lacune matcri~1li non mancono - perché tut· ti gli organi dd Consiglio siano in grado di adempiere nd migliore dci modi c sollecita· mcrHc.: ai compiti loro demandati; dovrà in· Jìm: esc~,;.citare tullc le altre attribuzioni che la legge gli affida in ordine al Consiglio c in or.dinc :lnchc ai Tribunali amministrativi regiona li. dci quali deve presiedere il Consi· glio di"'t>rcsidcnzo. Ma se per quanto concerne l'enunciazione di un programma c dei criteri ai quali intende ispirarsi il neo Presidente del Consiglio di Stato può limitarsi a queste poche dichiarationi, egli può ben esprimere in quel>ta occasione il proprio punto di vista sui piu importanti problemi che nell'ora presente ~i pon~ono al Consiglio di Stato ed allo giusti~ia ammini&trali\'a in Italia e investono per ciò '>tesso l'intera amministrazione rtalkma tralciarc o dal t·cndcrc comunqul! più difficile il pcrseguimento di obbic.tth·i c di lini che rientra nella esclush·a competenza c "r.:sponsabililà del Parlomento c del Go,erno, si vuole solo contribuire a fat· si, non ~olo che questo perscguimento a\\'cngo nel pieno rispetto della legittimità, ma ~oprattutto che siano conosciute prc,·cnth·amcntc le dirficolt;t che, in sede di attua.r.ionc, pos!>ono prc.:scn.,ta_r~i •. e, eh~ perciò devono essere oggctt ivamente considerate c valutai~ per potcl'lc loll· pera re. UE La giustizia amministrativa AH .... lmpie~o 536 te appunto ai principi ~eguiti nello schema da noi predisposto. Mi auguro che il pro getto di legge di delega possa pervenire pn; .,lo dinan.r.i al Parlamento cd essere presto :tpprovato. Ma il problema che è po!>tO dal numcru clc,·ato c sempre crescente di ricorsi non può tr·o,·arc sohuioni sul solo piano dcii<~ riforma c dello snellimcnto delle procedure E' anche in gran parte problc.:ma di pcr,o· naJ.e, di numero e di qualità. Per i T.A.R. la legge istituti\a prc\c.:dc un organico complessivo di 220 magistrati, m:l in questo momento i posti occupati sono so , lo 155. l concorsi, benché affollati, hanno da to si nora un numero molto modesto di \in citori; le commissioni giudicatrici ~i attl'n gono a giusti criteri di severità nella !>Celta di chi deve esercitare il delicato compito di giudice ammi.-.strativo. Dovranno passare al· cuni anni prima che l'organico sio completo. Mi domando perciò se non sarebbe il C:IMJ di studiar·c, tra l'altro, la possibilità di prc vedere, anche per i T.A.R., una soluzione par· zialmcntc analoga a quella in vigore per il Consiglio di giustizia amm inistrativa dell(l Regione Siciliana, che ha dato, in ormai lrl'll t'anni di funzionamento, positivi risultati; si tra t tcrebbe cioè di integrare la compositiorll' dci singoli Tribunali con alcuni giudici no minati. su designazione delle Regioni, ma· gari per un periodo di tempo determinato scelti naturalmente tra clementi in posse>.~o di tutti i requisiti di competenza, di attitu· dine, di carattere, per esercitare il delicato ufficio. Si potrebbe così attuare anche un certo opportuno collegamento tra l'organo giudicante c la realtà economica c sociale della regione nella quale opera. Per quanto concerne il Consiglio di Stato, l'attuale sistema di scelta dci Magistrnti at · tra\·erso le tre distinte proccdut·c del con corso, della nomina diretta e del trasferì· mento dai T.A.R., ha garantito si nora aii'Isl i tulo l'apporto di quelle competenze giuridiche cd amministrative che sono indispcn~a hili all'esercizio delle sue funzioni. Quanto all'organico, esso presenta a t 1u~1lrncnte numerose vacanze nel ruolo dci consiglieri, deri vantc dall'obbligo di riservare una percl'll· tualc di posti ai provenienti dal rcfcrcndariato, c i posti r iservati sono attualmente sovrabbondanti rispetto a questa esigenza. Ma le nuove dimensioni dell'azione amministrotiva, che si è estesa ai settori piC1 vori. c.:conomici e sociali, pone per il Consiglio, anche sotto questo aspetto, delicati problemi di adeguamento. Ormai all'esercizio ~o prattutlo della funzione consultiva non sono indispensabili solo l'apporto del giuri<,t:J c il contributo dell'esperto della pubbliC<I amministrazione; occorre molto spesso anche il concorso di chi ha acquisito, magari attraverso altre esperienze, la conoscc111.a app.-ofondita di tutti gli aspetti del lcnomcno che è alla base del provvcdim.:nto di cu1 '>Ì deve \'aiutare legittimità c opportunittt amministrai h o. Io penso perciò che sarebbe opportuno ampliare, entro certi limiti, la scelta dei membri del Consiglio. E mi domando se l'esperienza francese, indubbiomcntc posith·a. dci Consiglieri di Stato in sct vi7io straordinar-io, nominati in numero 11 stretto, per un periodo di tempo detenni nato c provenienti dai più vari scllori dd la vita sociale - culturale, economica, '>in· dacalc - non potr·cbbc utilmente csscrt• spl'· rimcntato <~nchc da noi. *** A qucs(() punto mi accorgo che.: con qu,· ~tu idea dci Consiglieri di Stato in ~crvvio '>traordinario c con qualche altra adombra ta poco ra (quella, ad es., dei magistrati dci T.A.R. nominati su dcsigna7.ionc ddlc.: regio· ni), vengo a trattare problemi che sono at tualmcntc all'esame del Parlamento c clll' sono oggetto di quel disegno di legge sull'or· dinamento della giurisdizione amminisll·ot Ì\ a che, a quonto mi risulta, si tr0\':1 dinanti alla Commissione Affari Costituzionali dci I'Asscmbleo di Palazzo Madam<~. Si tratta di un pron-cdimento originato da un disegno di legge go,·ernati,·o che rigu<u da\':1 il personale di segreteria dct T.A.R. (per il quale personale, sia detto tra parcn tesi, una disciplina. :Illesa da anni, appar. ormai \'ct·amente urgente); a tale disc~no dr legge si sono aggiunte altre ps·oposle piu generali, di ini.z iali\'a parlamentare, dando COSI origine ad un testo unificato, che h.1 ottenuto l'approvazione del Senato nel cor ~o della passata legislatura. t\on credo di rcvclat·c un segreto ~c dico d1c tale provvedimento, nel testo allora ap· 1wovato, aveva lasciato particolm·mcntc pct pkssi c preoccupati i membri di quc.:sto Consiglio. N'egli scorsi mesi le due associazioni dci Magistrati del Consiglio di Stato c.: dct T.A.R. si sono incontrate e, superate alcun' inL•ioli diffidenze c incompreno;ioni, si M!llo troYatc d'accordo nel prc\·cdcrc cerlc '>olu 1ioni per i punti che erano più contro\'erst Si tralla di un accordo del genere di quelli ai quali innarui acccnna,·o. che hanno !';.\Ili· ma del contratto ma aspirano ad a\'crc il cot-po dello legge. Naturalmente, poiché J,· quc:.tioni regolate non interessono !>olo Il· due parti in causa, ma incidono anche -.u (Co111i1111a a pag. 551). ~~guiti. EU AH UE HA EU pubblica amministra.lione, '>ulla base di indici di produlli\ ità c di altre idonee misure di quantità, qualità -c co~to dd lavoro, in funzione di programmi tricnnali di progrcssh·o incremento della produttività nell'erogazione dei senizi di competen1..a delle singole Amministrazioni. Arl. 23. - (Col/serl'llz.iolll: delle al/ rtbu:;1011i). - Fino a quando non !>arà pro\ veduto all'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche in relazione ai profili profc-,sionnli di cui al precedente articolo 3, null:t è innovato circa i compiti c lc attribu;.ioni previ!>ti dalla nomativa vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge pcr le qualilìchc rive.~tile all'atto dcl l'inquadr:tmcnto. Art. 24. - (Stipelllli). - A decorrere dal 1• gennaio 1978 ai lini giuridici c d::tl l' luglio 1978 agli effetti economici, al pcr~on:1lc clossiftcato negli otto li\·cJii lunt.ionali-rc tributivi, di cui al precedente articolo 2, competono i seguenti stipendi annui lordi inizinli: primo livello lire 1.800.000; !.ccondo, lire 2.196.000; terzo lire 2.556.000; quarto, L. 2 milioni 790.000; quinto L. 3.150.000; sesto lin: 3.600.000; settimo L. 4.500.000; ottavo lire 5 milioni 400.000. Al compimento di tre, ~ci, dicci, quindtci c \'Cnli anni di ~cn izio ~enza demerito nel li· wllo di appartenenza sono attribuite nltrc classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio init.ialc di li\'ello. /~:el periodo di pctmancnta 111 ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto pc•· la classe 51cssa per ogni biennio dt scr\ i1io prestato senza demerito. Cii aumenti biennali di stipendio maturat i in ciascuna classe sono l'iassorbiti al conseguimento della classe di s t ipcndio successiva. Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conl'eriscono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richies ta. Al personale di cui a l presente titolo non si applicano le disposizioni re ial ive all'aumento anticipalo di stipendio per merito PI'Cvisto dall'articolo 33 ucl dt..'Crcto del Pt·csidcntc dt::lla Repubblica 10 gcnnnio 1957, numero 3. Art. 25. - (Attrib11r.io11e 111tovi .Hipell(/i). Ai fini della determinazione del nuo,·o stipendio spettante, dal t• luglio 1978 o dalla dala di assum:ionc se successiva, al pcr~onalc collocato nei Jh·clli funzionali-rct1·ibutid ai scn· si de! precedente articolo 4, si considera il trattamento economico complcssi,·o annuo lordo spellante alla stessa data per stipcn dio, assegno pcrcquati\'O pensionabilc di cui alla legge 15 no\·embrc 1973, n. 734, aggiun. ;doni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 c 21 nO\'Cmbrc 1978, n. 718, nonché per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servi/io. Agli stessi fini si con!>idl·ra anche l'assegno personale pcnsionabilc previsto dall'ultimo comma dell'articolo l dclln legge 15 novembre 1973, n. 734, c quello stabil ito clall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica IO gennaio 1957, n. 3, o <.1;~ di:,posizioni analoghe. 'cl caso in cui il trattamento eco nomico La giustizia amministrativa HA Il L. Art. 17 - (AÌ)(Jti::t<me clt:t rapporti irl{orma;, i). - Sono aboliti i rapporti informath·i <.'d i giudi1i com~lcs~i\ i annuali. R<.·~tano o;al\·e le rdalioni previste, al termine del periodo di pro,·a, per la conferma in ruolo non'ché i rapporti informath•i c i giudi7i ..:omplcs~h·i annuali relativi al personal<: che ha titolo pcr accedere a po~ti dirigcnziali pct· quanto richiesto dall'articolo 22, s<.·ttimo comma, lettera rt), del decreto dd Pn:~identc tlclb Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, avendo riguardo alle posizioni del nuo\o ordinamento che :.nranno indicale con uccrcto dd Presidente uel Consiglio elci ministri. Arl. 18. - (Sam;io11i tli.~ciplirwri e !10/e di demerito). 11 servizio prestnto nell 'anno non 'icnc valutato ai lini della progressione cconomi~.:a c dcll'anzianitit richie~ta per il pas~aggio ::ti livello l'unt.ionalc retributivo supcriorc nei conlronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni ùisciplinari di cui nll'articolo 78 del clc.:rclo del Pn:sidcnt.A.:, della Repubblica IO gennaio 1957. n. 3, esclusa la censura, sah-o i maggiori clfctti dclln snnzionc inogal3. Nd caso in cui f'attiviL~\ prestata sia stata l'<Hnunquc di scarso rendimento, scn1..a valilla giw.tificazionc; il ~apo ullicio del pcr:.onalc intcres::.ato ha l'obbligo di prc!.cntarc al ..:onsiglio di amministnvione apposita rcl;tZionc moti,·ata accompagnata dalle controù<.·duzioni dell'intcrcs~ato. Detta relazione \:a notificata al dipendente entro il mese di gennaio succcssivo all'anno con-.idcrato_ c h: con t rodcduzioni debbono pcn·cnirc al capo urtìcio entro il succc-.o;ivo mese di febbraio. Il consiglio di amministrat.ione può deliberare a carico elci dipendente intcrc!.salo una nola di demerito che produrd1 gl i stcs-.i dfctti di cui al primo comma. Art. 19. - (Ruoli w1ici 11azionali). - Con la -;tessa h.:gge con la qua le verrà costitui to Jo organo centrale per l':lmmini!-.tra:~.ionc ciel pc1·.,onalc statale sarallno dcllatc norme per la istitu/ionc dci ruoli unici nnzionali del personale medesimo. Art. 20. - (IUw:rva di posti carriera dip/o'llllliNt). - Nei concorsi di ammissione alla carricr;~ diplomatica il 15 per cento dci posti i: ri~>cn·ato agli impiegati del Ministero dcgli aff:1ri esteri con qualifiche corrispondenti a quelle già delle C<HTicre di concetto della 'tessa ammini!.trazione, in possesso del titolo di !-.tudio richiesto per l'ammissione alla t:;,rricra diplom:Hica c con almeno cinque anni Ji dfctti\o scn·i/10 nella c'\ carriera uì concetto di pro,·cnicn:ta o nelle nuo\·c corrispondenti qualifiche. l posti risen·ati, non utiliztati a fa,·orc ùi candidati interni, !>:\l'anno conft.:riti anli idonei o Art. 21. - (Orgalliz;za:;ione del lamro). L'organin.azionc del lavoro dci pubblici dipendenti sarjl ispirata al principio della parLecipaz;ione c della responsabilità, valoriz/ando l'apporto individuale c la qualificazione prok.,sionalc degli addetti, la rcsponsabilita ad ogni liwllo, la mobi lità cd il perfclionamt:nto del pcrì.onalc, al fine di assicu•·arne un continuo adeguamento ai valori di dl·mocrazi~l c fun:~.iollalità. Pet· le esigenze lunt.ionali delle singole amministrazioni ed in relazione a specifici progetti per il raggiungimcnto di ben dclìniti obiettivi si potranno costituire, nell'ambito delle strullure delle nmministrazioni interessate, gruppi di lavoro anche interprofcssiona li, particolarmente quando l'azione ammini:-.trati,·a si estrinsechi in attività di studio, di ricerca, di progcltazionc c di programmnzionc, di \·crifica dci risultati conL'organizzazione del la\'oro dc\'e csc;crc linalinata nel suo dinamico adeguamento alla rcaWt opcrati\'a dcll'amminbtra7ionc, agli obi.:lth·i di efficienza, di economicitil, di effi~.:<\cia c di redditi\ itil dell'azione tccnico-ammini-,trati\·a c volta ad a~sicurarc il ma!>sirno coordinamento tra i \'ari livelli dcll'ammini... trazione pubblica cd il l.Oddbfacimcnto dl'lla domanda di sen•i;ri da parte della colletti\ i là nazionale, eliminando interferente c duplica.o'ioni di competenze, pareri c concei-ti esterni non necessari. Art. 22. - (Produltivitil e rentlimemo). Pcr il raggiungimcnto delle final ità di cui al precedente artico lo 21 con succc~>s i va legge !-.ar;~nno dctt3tc norme in materia di organizzazJOnc del lavoro nella pubblica a mministra:rionc in a rmon ia con i criteri cd i principi ispiratori co11Lcnuti nel lo stesso precedente nrticolo. Tali norme uevono essere nltrcsì finalizzntc al n:cupero della produttività c al migliormncnto dcll'eflìcncin nelle prcsta:~.ioni dci se n t/i, nnchc mcdinntc l'int roduzionc di idonee mctodologic di \'alutazionl', che consentano l'indi\'idmvionc c l'impiego di stantlanh di esecuzione diffcrcn,iati secondo il tipo di ali h ità indi,·idualc c eli gntppo su cui lktcrminnrc i casi di merito c di demerito ai fini dell'accelerazione o del rallentamento nella progressione economica del per~onalc. Gli standa1·d.~ di esecuzione sono definiti, c P<'roidicamcnlc ri\cduti, in sede di rdazionc annuale al Parlamento sullo stato della (Contimtaziolle dalla pag. 536). delicati problemi nttinenti alle i'Lituzioni c al loro funzionamento, spella al Governo c, in ultima analisi, al P::trl3mento, eli decidere se. c in quale misura, accogliere, solto veste di emendamenti al primitivo testo, le proposte a\•anzatc. Ho appreso che ieri il Co,·crno ha presentato alla Commissione scnatorialc alcuni emendamenti. Non li conosco, ma se li prc· scnlcrà, non potrò che rallegrarmcnc, in quanto mi auguro eh..: essi con<,cntano di riaprire in quella sede una di~cussionc approfondHa c !>iano tnli da eliminare quelle preoccupazioni e quelle pcrpll'~sità cui ora ho accennato. Prcoccupa;doni c perplessità che derivavano principalmente da que lla che ci è apparsa, nel tc~to primitivo, una chinra sotlovalutazionc del nosl ro Consiglio c delle sue funzioni, specie di quella con!.ultiva, nonché dalla convint.io11c che quel testo non può conscgu it·c lo scopo londamcn· tale per il quale è stato propo~to, di organizzai-c cioè la giurisdizione amministrativa in modo che possa realmente frontcgl!iarc l'aumentata richiesta di giustit.ia. Ad ogni modo, perché non ..,or11::tno equi· voci o malintesi l>ulla posi/ione del Cono;iglio di Stato in qu~:sta materin, mi permetto subito di aggiungere - c credo di poter parlare a nome anche di tulti i miei Colleghi - che io condivido pienamente l'esigenza manifestata da1 Colleghi dl·i T.A R. di fissare uno stato f!iuridu;o identico pcr i membri dell'una c dell'altra magistratum; 537 DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI Richiesta c rilascio di certificazioni da parte della Pubblic a amministrazione AOTA MINISTERO FINANZE Dire~to'le Generale Tasse - del 12 giugno 1979, tlll· 291676. L'A-,sociazion}1' .. ha chiesto alcuni chiaJ'imcnti in o{dine al trattamento fiscale per quanto concerne la imposta di bollo applicabile ai certificati rilasciati dalla Pubblicn Amministrazione, su richiesta degli interessati, l! alle domande dirette ad ottcncrli. La qm:sllonc è stata posta con particolare rikrimcnto agli Uffìci Provinciali del Lavoro c della \lla::.:,imtt Occupazione presso i quali sono tenuti gl i elenchi pl'cvisli dall'art. 19 dclla Legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai quali si rivul gono, Pl'l' ottener<! certificati necessari al l 'a~!.unzione obbligatoria gli appartenenti ad una delle categorie indicate nel titolo I della !.les'a legge n. 482. 11 quesito è stato infatti formulato pc•· conoscere se i prede!l i uffici del lavoro siano obbligati a ri lasciare in bollo i ccnnati Cl'l'· tilicati - nonol>tantc gli interessati li richil·d:~no in carta ~cmplicc c se le domamk per ottcncrli possan() essere avanzale anch<' ,·crb31 mc n te. Riticnc, al riguardo, la scri,·cntc che, O\c particolari disposizioni pre\'edano, }h!r cao;i di specie, la produzione in C:lrta semplice di ccrllficati, attestati, atti c documenti, gli or· gani della Pubblica Amministrazione, su ::.pccificn richit:St3 degli interessati, de\'Ono rilasciarli in cscnzionc dal bollo. Va tutta\ ia e\·idenxiato che se l!·attasi di certificati cd altri atti pre,·isti dalla parte l della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ollobrc 1972, n. M2, c che andrebbero soggclli al bollo sin dall'origine, cioè dal momento in cui \'Cngono posti in essere, una volla rila!.ciat i non in bollo - perché così richicsto dagli interessati sulla base di specifiche norme esen ta t i\'c - non possano essere utili:~. ,_abili per scopi diversi senza che prima vengano rcgolariuat i presso l'Ufficio del registro col pagamento del tributo dovuto e elcile rclnti\'c penalità. Ciò in quanto sugli alli c documenti soggetti a l tributo in parola sin dall'origine da pane dell'Organo che li rilascia, non è data a i contribuenti la facoltà di applicare marche da bollo succcssivnmcnte all'emissione dc· gli atti c documenti stessi. Posto quanto sopra, si ritiene altresì - in relazione ::ti quesito proposto - che per effetto della norma contenuta nell'art. 14 dcJia tabella allcg. B annessa al citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, le domande aYanzate dagli interessati ngli organi della Pubblica Amministrnzione, intese ad oucncre certificati cd altri alti c documenti esenti dal tributo di che tralla'>i, possano cssc•·c redatte su carta semplice. " Pl~r quanto concerne la possibilità o meno di rholgers i coralmente" agli uffici della Pub blica Amministrazione per chiedere - come 11<'1 C<tso in csnmc - il rilascio di un ccrtifi· calo, di un attestato, ccc., si precisa che In vigente Legge di bollo (come, del resto, anche la p1·eccdcntc) non obbliga il contribucnte a rivolgersi per iscritto agli organi dello Pubblica Amministrnzionc, ma stabilisce che il tributo si rende dovuto qualora l'istanzn assum3 la forma :;critta cd in mancanza di una csplicita norma escntati\·a che dcronhi <~l dispo ... to dell'art. 5 della tariffa alh:g."' A al menzionato decreto prcsidcnt.ialc n. 642 del 1972. Per lo sviluppo della cultura llll'rQ UE Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale statale complessivo, come sopra dctenninato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora in\'ccc detto trattamento !>ia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli con:;cguibili nel li\'ello RCr clas!>e e scatti c con l'eventuale aggiuntti- di scatti anche com·cnLionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Ai fini dell'ulteriore progressione economica, O\ c siano stati attribuiti aumenti di SI ipendio com·cnzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabcllarc immediatamente inferiore agli scatti com·cn· Lionall conccs,:,i., • Cii ·às!.egnl a{/ perso;ram di cui agli articoli 2, 3, 20 e '22 della legge 15 novcmbrc 1973, n. 734, c all'articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412, sono riassorbiti con la succc~· siva progressione economica, per passug.gi di livello. Per il personale di cui al terzo comma del precedente articolo l si osservano, ai lini dc lln determinazione dci nuovi stipendi, lc disposi:~.ioni di cui agli articoli da 83· a · 87 del 1itolo III, capo I, della presente legge. Per il personale della carriera dci dirigcn ti di ricerca c elci ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, la misura del compenso particolare previsto dall'articolo 54 della Jcggc 7 agosto 1973, n. 519, t: ridotla di un impol·to pari alla somma dell'assegno annuo pensionabilc spèltante alla data del 31 ottobre 1978, o alla data di a::...,unLionc se suc· ccssi\·a, c dell'assegno speciale annuo di cui all'articolo unico, secondo comma, della lcggc 20 dicembre 1977, n. 9M. La riduzione si :tpplica anche nei confronti dd personale chc sarà assunto dopo la entrata in vigore della presente legge detraendo, in aggiunta al predetto assegno speciale, anche gli importi annui di lire 770.000 c di lire 1.300.000 ~c trattasi di nomina, rispettivamente, di ricercatore c di primo ricercatore o dirigente di ricerca. Il personale della carriera diplomatica continua ad essere disciplinalo dal proprio ordinamento di sellore. Ai funz ionari della predella carriera con il grado di segretario di lcga7ionc c di primo segre tario di legazione è attribuito il trattamento economico previsto per gl i impiegali dello Stato inquadrati nel settimo li vello, con 13 relativa progressione economica per an:i'iun i Là di servizio indipendentemente dal grado rive· stilo. Ai consiglieri di legazione che non abbiano ancora conseguito il trattamento stabilito per il primo dirigente è attribuilo il trattamento economico pre,'isto per gli impiegati dello Stato inquadrati nell'ottavo livello. Al suddetto personale della carriera diplomatica si applicano i precedenti articoli 4 c ;:.; nondt.! il primo, s~..-condo, t<.rzo, qu<•rlCJ c quinto comma del Presente articolo. Il dipendente che transiti al livello superiore coosegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio. tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti c con l'eventuale aggiun ta di scatti anche convenzionali, di importo immediatamente supcrim·c a quello percepito nella precedente posizione. N'cl caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal penultimo comma del p1·cscntc articolo, siano stati attribuit i aumenti d i stipendio convenzionali. ai fini del la ulteriore progressione economica. il clipcndcnlc si intende collocato allo scauo biennale tabcllarc immediatamente inferiore agli ~calli convenzionali concessi. (Conti,wa). AH L'atteso Disegn o di legge aovernatlvo dconosco che per i Colleghi dci T.A.R. dcve essere prt:\'isto uno S\'Oigimenlo di carriern analogo a quello delle altre mngistrature speciali, sicché ad essi - quando a\ ranno l'anzianitil richiesta - spellerà di presiedere i loro Tribunali; auspico che si mantenga, sia pure con una disciplina panialmcntc cli\·ersa, il trasferimento di Magistrati dct T.A.R. al Consiglio di Stato (trasferimento che si è già ripclutamcnlc \'erificato in questi due ultinù anni, cd ha at·ricchito il Consiglio dell'apporto di Magistrati di alto valore). Per quanto direttamente lo concerne, il Consiglio auspica due cose: anzitutto, che l'organo sostanzialmente di autogoverno il Consiglio di prcsidcnz..a - che il disegno di legge prevede, abb ia una composizione che, anche in relazione a quanto prescrive il l comma dell'articolo 97 della Costìtuzionc, lo ponga veramente in grado di fa1· l ronte ai complessi e delicati compiti che lo attendono; in secondo luogo, che la scelta dci Consiglieri di Stato - avvcngn essn atlrnvcrso il concorso, la nomina direlta o il trasferimento dai T.A.R. - cada sempre su clementi altamente qualificati per scienza giuridica cd esperienza amministrativa; c perciò non possa dipendere, come previsto dal precedente testo che ci preoccupa, dalla sola anzianità di scn•izio maturata in altri ruoli. In un momento nel quale le organizzazioni sindacali hanno giustamente rh·::thJtato, anche per le categorie operaie, l'clcmcnlo della professionalità, il Consiglio chicdc che anche per la scella dci propri mcmbt·i ,·alga analogo principio"· e del turismo «Palermo ospita» • Palermo Ospita • è un'associazio11e, pr.:_,ieduw daii'At•l'. Si/l'io Colomba, creata da alcu11i cilladit1i al {ir1e di promuovere l'inCOIHro fra i sillf~oli associati ed i wristi cltc l'isittwo Palermo, mule instaurare co11 gli stessi 1111 co11tatto umano e fat·orire uno scam11io di idee e di esperienze. Ciò, 1wturalmente, può colttrilmire a rendere più piace1•ole il soggiorno dei singoli Pisilll tori, ·•che potra11110 trovare 11clla cittù 1111 « ClllliCO ». Fra gli associat i vi è 1111 rilevante numero di esercenti la professione forense e di nw gistrati. F' nelle inlcmzioni di « Palermo Ospita, di promuovere Wl incontro col! tali eventuali alt re associctzioni cousorelle 11ella prossima primavera. Il tc:ma del/'incomro - per altro 110n aHcora ben de[ìl!ito - si presume essere, appw' to: • il turismo quale {atto 11ma11o e di reci proca amicizia c quale s11peramento del {allo purame11te economico-commerciale "· Se t/ttalcl//10 dei nostri lellori volesse farsi promotore: eli iniziatit•e simili a quelle prese cltt • Palt: rmo Ospita», porrà rii'Olgersi alla 1hsocia:ione (Via Tunisi, 4 - Palermo - teletono (091} 585.727); sarà particolarmente gradito tmo scaml;io di idee con altre associazioni giù e.~iste11ti. Promozion e a direttore di sezion e (dal 19·5-1979) Segreta ti t:OJ\DIUfORI GIUiliZL\RI Bollettino Ufficiale N. 21 del 15 novembre 1979 NOMINE IN PROVA: dJ orfani, invalldi e profughl: CATURANO R. trib. Benevento, ROMAN ELLI M. pret. Roma (OD.Ml'A. 30-6-1979. rcg. 28-8·1979), MOSCATELLI R. pret. Roma, SCHETTI. O IAXXACCONE C. trib. Avellino (DD.~1M. 30-6-1979, reg. J0.8-1979), MURO E. trib. Napoli, PEPE R. A. pret. Campobasso (DD.MM. 18-7-1979, reg. 28-8-1979), MAT· TIELLO M. pret. Aversa (D.M. 18-7-1979, reg. JO.S-1979), COCHI M. trib. !Roma (D.M. 26-71979, reg. 28-8-1979), PRIMAVBRA R. trib Roma (D.M. 30-7-1979, reg. 28-8-1979), BBRARDI \1. trib. S. :0.1aria Capua Vetere, CAUFA TI L. proc. rep. C.A. Brc~cia, CAMPO G trib. Latina, CAMPA.'.JELLA D. C.A. Roma FERRARO A. trib. Roma, LAGATTA M. S trib. Paola, LENA L. trib. A\•cllino, LIVERANJ L. t rib. min. Roma, MARRA M. C.A. Salerno, MOLLICA N. C. C.IA. Messina (DD. MM. 1·8-1979, 1·eg. 10-9-1979), SEVASTA MINEO I. trib. Palermo (D.M. 14-8-1979, reg 19-9-1979). EU HA ~iolli: l. OES DORIDES And1·ca, cessato dall'l agosto 1979, assegno personale ridotto a lire 90 m.l. (Provv. 2~5-1975, rcg. 20-5-1976); 2. VA· RO E Antonio; 3. ROSSINI Mario; 4. PER· GOLA ARCIPRETE Gabriella; 5. SCOTTO LA· Vl NA Nicola; 6. PASTANO Giuseppe, ass. pers. rid. a L. 6.552 m.l. (Provv. 24-6-1975, reg. 9-3-1976); 7. SANTINO Alfonso Giovanni; 8. AMATUCCI Rosario; 9. TUSCOLANO Giovan· ni; IO. RUGGIERO Pasquale; 11. GENTILE Maria Laura; 12. CARO'.JES Mariano; 13. FlORE Ermcnegilda, da Trib. a Pret. Montepulciano con funz. dir., asl>or. ass. pers. (Provv. 2~5-1975, reg. 2~5- 1 976); 14. FERRUCCI Fausto; 15. PROTETT I Tommaso; 16. GIANGIOR· DANO Mada Pia, ass. pers. r id. a L. 6.552 m.l. (Provv. 24-6-1975, reg. 9-3-1976); 17. FANTINI fèrnando, ass. pers. rid. a L. 90 m.l. (Prow. 2~5- 1 975. reg. 20-5-1976); 18. PRISCO Antonio, da Prd. Rho a Prct. Vasto con fum:. dir., a~s. pcrs. rid. a L. 6.552 m.l. (Pro\·v. 24-6-1975, reg. 9-3-1976); 19. SANNINO Ciro; 20. SIMO· NESClTJ PERSICO Elena; 21. MARRESE Antonio; 22. SALMERI T indaro; 23. FERRIGNO Enrico; 24. CASTAGNA Elsa; 25. ROSATI DE CRESCENZO Gabriella; 26. fANTOZZI PRIO· LO Franca; 27. BRUNO Antonio; 28. BUFAR· DECJ Ezio; 29. RIDOLFI TUCCI Gabriella; 30. BASSI Ugo Vittorio, ass. pers. rid. a lire 7.770 m.l. (Provv. 3-5-1975, reg. 8-5-1976); 31. VILLANOVA Aldo; 32. CATALANO Giovanni; 33. VACCA BARONTIN! Anna Caterina, ass. pers. rid. a L. 90 m.l. (Provv. 20-5-1975, rcg. 20·5·1976); 34. CAVALLi Tatiana, ass. pcrs. ass. (Pro\'V. 28-12-1975. rejl. 2~5-1976); 35. B01\IrACIO Angelo; 36. CAMPO Annamaria; 37. CIHA, ESE ATTISANO Rita; 38. RISOLUTI Pasquale, ass. pcrs. rid. a L. 90 m.l. (Prow. 20-5-1975, rcg. 2~5-1976); 39. RICCIONI Enri· co; 40. FORMICHELLI Amelia; 41. PANZA· RELLA Maurizio; 42. PERUGI NI Milvio; 43. MALV ICA Marcello, ass. pcrs. ass. (Provv. 28-6-1975. reg. 14-6-1976); 44. ARZILLI COLA· PINTO Maria Luisa; 45. CALZOLAIO Renato; 46 FERRAREIS Antonio; 47. fEGRI Rita, a<,<,. pers. ass. (Prow. 14-6-1975, rcg. 18-6-1976); 48. CIIIARI Angela, ass. pers. rid. a L. 6.552 m .l (P1·ov'. 24-6-1975. reg. 9-3-1976); 49. SE- HA EU Nel 11/to\'O codice gli i.stilllti dell'astensione , della ricu.sazioue 110n SO/IO collegati al te· ma de/l'incomptuibilità come nel codice in d gore. Sono regolai i sui principi enunciai i nella legge delega in qutu1to preordinati atl assicurare l'imparzialità del giudice faculcan· dolo o cost ringeudolo a l/Oli conoscere w1 proce3S.O quando, per determinate situazioni, è zmwnc1mente prevedibile che non possa operare <;Oli la necessaria serenità. lnoltre le 11110\'C norme tendono pure ad evitare 1111 fa· cile ricorso a tale mezzo di preclusione dell'auil•rtù processua/e. L'art. 43 configura, quali motivi di asten:.iouè, le 1•arie ipotesi elencate dall'art. 64 come cau.>e di il/compatibilità aggiungendovi quella del giudice che, nell'esercizio delle proprie fu11zio11i, abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetl.o dell'imputazione. Ai sensi dell'art. 44 ove no11 interve11ga dichiarazione di astensione da parte del giudice neUe ipotesi di cui all'articolo precedente, potrà farsi luogo alla ricusazione. E ' stato escluso cl1e possa essere propo.\ta riofr5azione sul presupposto elle sussistaIlO "gravi ragioni di convenienza •, situazione e~1remame111e vaga e generica cl1 e si presta a facili pretesti. Ai srnsi dell'art. 45 la ricusazio11e potrà es"ere proposta IICII'udienza preliminare fino a che no11 siano couclusi accertameuti relativi alla costituzione delle parti; nel corso degli atti istruttori compiuti da Wl giudice diverso do quello dell'udienza prelimiuarc, fino a che 110n sia scadtllo il termine di cui all'art. 429 (IO giomi); nel giudizio fino a clw non sia scaduto il termine previsto dall'art. 466 (subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamelzto circa la costituzione delle parti). Qualora la causa di ricusazionc sia sorta dopo la scadenza di tutti i termini anzidetti, la relativa dichiarazione può essere proposta e11tro tre giorni da quello i11 cui la parte è ve11uta a conoscenza ed in ogni caso prima cl1e il giudice abbia emesso prov11edimento conclusivo dell'udienza preliminare, degli alt i d'i.si ruzione o del giudizio. La diclliaratione di ricusazione co1z motivi .e prove è depositata con atto seri/lo, unita· me/Ile ai documenti ritemlli necessari, pres.\0 la cancelleria del giudice compete111e a decidere mentre copia della diclziarazione a11zi· detta va depositata presso la ca,,·elleria del ~iudice ricu~ato. Può essere falla a11che a mezzo di proc11ratore speciale, però ue1/'atto dì procura i motivi di ricusazio11c sono richiesi i a pena di llllllità. Ai sens1 dell'art. 46 (art. 67 tlt!l codice ~·i· gente) 11el concorso tra ricusazio11c ed asten\ione prevale la seconda causa nel senso clze e accolta la dichiarazione di a.çtensio11e fatta dal giudice memre quella di ricusazione si considera come non proposta. Circa la competenza a decidere S11lla ricllsazione tratltl l'art. 47 elle ricalca il contellttlo dell'art. 68 del codice i11 vi~ore con la aggiunta d'un secondo comma il quale dispone la 11011 ammissibilità della ricusazione comro i componenti dei collegi competenti a decidert! sulla ricusazione. L'art. 48, elle riporta il disposto dell'art. 69 del codice vigente, tratta della decisione sulla ricusazione. La corte di appello o il tribwzale, qualora non debba rigettare la ridtiesra ricusazione la dichiara co11 ordi1za11::a. e può tli.~porrc, con lo stesso allo, che il giudice si astenga dal proseguire l'attività oppure si limiti all'acquisizioue delle prove 11rgcuti. L'ordinanza è comunicata al P.M. e notificata alle tJarti private. Il procedimento incidentale di ricusazioue è regolato dalle disposizio11i previste per la camera di consiglio con l'acquisizione di prove Qltclle d'ufficio e sentiti il giudice ricusato e le parti. L'art. 49 preclude al giudice açteuutosi o ricusato la possibilità di compiere a t ti d'el procedimento. Inoltre, con il provvedimento elle decide le a11Zidctte preclusioni, dispone quali atti fino allora compiuti dal giudice asteuurosi o ricusato col!sen•illo efficacia. Con l'arr . .SO si discipli11a la designazio~ze del mapistra/o elle dovrà sostituire il giudice astenwosl o ricusato. lm•cce l'art. 51 reca norme clze prevedono sanzio11i pecuniarie in caso d'ilwmmissibilità o eli rigel/o della domanda di ricusazione confermando il contenuto dell'art. 7l del codice in vigore. (Continua). Antonio Ricci Dir. sez. Trib. min. Napoli UE VII. Ast ensione e ricusazione del giudice DECRETO MINJSTERIALE 26 settembre 1979, iu corso di registra<.ione e di pubblica;.ioue ucl Bollettino Ufficiale. I sottoindicati cancellieri ad eccezione di TARQUINJ-QUAGLJATA Maria Teresa (n. ordine 83), sono promossi alla qualifica di di· rettore di sezione d i cancelleria a tulli gli effetti dal 19 maggio 1979, c destinati all'ufficio c con le fun.doni indicate a fianco di ogni nominativo. Pèr TARQUINI-QUAGLIATA Maria Teresa la promozione è dispo~ta dal 19 giugno 1979. Dalla data di decorrenza della promozione ai medesimi è attribuito lo stipendio di lire 2.256.450 annue lorde, iniziale del parametro 307, oltre l'assegno percquativo pcnsionabilc di L. 993.550 annue lorde. Resta salvo il trattamento del 7• livello funl.iunale-rctributivo preYisto in via prO\·visoria, in applicazione delle disposizioni in Yi· gore, per gli impiegati delle carriere dirci· ti\·c. Le Direzioni provinciali del Tesoro opere· ranno nella nuova quaWìca le anticipazioni dell'aumento periodico di s tipendio spettanti a seguito di nascite di figli, quando alla data dell'evento o a quella di decorrenza del beneficio l'impiegato interessato s i trovi già a 1·ive-.tirc detta nuova qualifica. Per FlORE Ermenegilda (n. ord. 13) il pri· mo aumento periodico di sti pendio nel parametro 307 si maturerà il 4 agosto 1980, per la va lutazione n ella qualifica attuale del res iduo di mesi 9 c giorni 15 dell'abbreviazione concessa con provvedimen to 23 aprile 1979, registrato l'li giugno 1979, rimasto improduttivo di effetti nella qualifica inferiore. 'ci riguardi di tutti i funzionari di cui al presente proV\·cdimento sono re,·ocati gli aumenti periodici di s tipendio disposti nella qualifica inferiore con effetto successh·o alla data di decorrenza della promozione. Le maggiori somme eventu almente riscosse in conseguenza degli au menti come sopra revocati sono dichiarate irreperibili. Dalla data di dccorreiV.a della promozione, l'assegno personale mensile lordo riassorbi· bile, di cui all'art. 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è dichiarato ridotto o assorbito. come segue per i funzionari che ne sono provvhti. Riportiamo il numero d'ordi11e, il cognome e il nome (e la nuova .sede, soltanto per coloro c-l1e so11o stati trasferiti) e le aHnota· AH (elab orato dalle apposite Commissioni in attesa dell'approvazione definitiva) illustrato articolo per arllcolo 538 NOTIZIARIO * 11 Boli. UfL n. 22 del 30 novembre 1979 pubblicherà il D.M. 27-7-1979, reg. 29-9-1979 (in Mondo G. n. 38/79) di inquad ramento a primo dirigente (Caruso Pietro più 6). * E' in corso di emanazione il Decreto per la nomina dci componenti della Commissione del concorso per titoli di servizio per l'at· tribuzione di un posto nella qualifica di tliri· gente superiore di cancelleria (vacanze 1979). * Il Boli. Uff. n. 24/79 pubblicherà il D.M. 12-5-1979, reg. 15-10-1979 (in Mondo G. n. 22/ 79) di promozione di 14 funzionari a J>rimo Dirigeute di '·ancelleria, a seguito del relativo scrutinio espletato in esecuzione della nuova Legge 3~9-1978 n. 583 (in Mondo G. n. 43{18) c in relazione alla Graduatoria ri· po1·tata (per estratto) in Mondo G. n. 4/79. * Il Boli. Uff. n. 20 del 1979 ha pu bblicato il D.M. 12-5-1979, rcg. 27-6-1979 (in Mondo G. n. 22/79) d i promozione, con decorrenza l ' gennaio 1979, alla qualifica di direttore superiore di cancelleria r.es., in rclm:ionc alle ' 'acanzc dd secondo semestre 1978 (Sardara Antonio piu 23). * E' in corso di registrazione c di pubb licazione nel Boli. Uff. il D.M. 30-1~ 1 979 (in Mondo G. n. 46/ i9) di promozione a direi/ore .superiore (dall'l-7-1979) (Del Gitio Giovanni più 18), in esi to alla graduatoria elci 73 promovibi li, già riportata in Mondo G. numero 32/79. * Il Boli. Ull. n. l del 1980 pubblicherà il D.M. 25-5-1979, reg. 23-1~1979 {in Mondo G. n. 23{19) di promozione, dall'l -1-1979, a direttore aggiunto (Vallario Mario più 49) (per merito comparativo c per merito assoluto) per il 2' Sl•me~l rt• 1978. * E' in corso di registrazione il D.M. 3~ 1 01979 (in Mondo G. n. 46/ 79) di promozio11e a direttore aggiunto di cancelleria, dall'l-7-1979, per merito comparativo e per merito assoluto (De Martino Geremia più 38) in esito alla graduatoda riportata in Mondo G. n. 32-35/ 1979. * Nel concorso a 560 posti di cancelliere in pro~·a (carriera direttiva), indetto con D. M. 15-7-1978 (in Mondo G. n. 38/78 c n. 42/78), le cui prove scritte hanno avu to luogo il 29 c 30 maggio 1979, la Commissione esaminatrice (riportata in Mondo G. n. 20/79) continua la corezionc dci compiti (1420 presentati nel 2' giorno): sono stati corretti circa 500 compiti. l temi assegnati sono stati riporta· ti in Mondo G. n. 24/19. * E' in cor~o di registrazione il D.J\.1. 10-61979 con cui sono promossi a segretari prin- 21 del 15 novembre 1979 r\'ITRIBUZIONE AUMENTI PERIODICI DI STIPENDIO: CRISTALLO R.R. (P.D. un IV 29-5-1979, n.-g. 24-9-1979). ,éOMANDO: D'ANGELO B . alla Comm naz. Sodètà c borsa (a. l dal 17-5-1979) (D.M 3-7-1979, reg. 30·8-1979). ASPETTATIVE: SCHIRO UNGUAGGIATO R. (P. D.G. 7-7-1979, rcg. 10-9-1979). CONCEDI STRAORDINARI: MONTESANTf ORESPI\J'A S., PENNACCHIO L. (PP.D Ulf 8·5·1979, reg. 23-8-1979), DI RAUSO G RUSSO GRA• O A., VALE ~TINI IORI L VECCHIO--:E" G., ZALDINI RENDINE ,\i. (PP.D. Un. TI 22-6-1979, reg. 1~9-1979), DOL· CE.\1ENTE F.F. (P.D. Uff. li 27-6-1979, reg. 17·9-1979). ASSENZE DAL SERVIZIO: DI PIETRO BONTEMPI S., Dl tRITO M.. GRADELLA M . NERVEGNA BARBIERI S., URCIUOLO PERGOLA E., VIALE BRAMBILLA A.M. (PP.D. Uff. II 22-6-1979, reg. 1~9-1979). CASSINA M .. CORTESE E. (PP.D. Uff. IJ 5-7-1979, rcg 13-9-1979), PALLARA O. (P.D. Uff. II 15-9-1979). DE ANGELIS R., MINARDI M.P. (PP.D. Ull II 22-9-1979), FEOLA G. (P.D. UIL II 26-9-1979) CESSAZIONI: per m orte: CATALDO En· zo C.A. Salerno, il 20-8-1979. UE DISPOSIZIONI MINISTERIALI Il nuovo codice di procedura penale Bollettino Ulficiale 1 • AH Amministrazione Giudiziaria l:~AN CELLl ERl E SEGRETA Rl GlUDIZ lA Rl l ~ATORE DI RE a ZO Aurom Gio\'anna, as:. pers. ass. (Provv. 24·6-1975, reg. 9-3-1976); 50. DI VAIA CODAMO Elena; 51. MANSI Rita; 52. CAMBONJ Aulonio Maria; 53. PALAZZI Rosalba, ass. pers. ass. (Provv. 3-5-1975, reg. 3-5-1976); 54. ERR!CO Angelo; 55. CECINELLI FIRMANl' Sanc.lra, da Tl'ib. Mantova a Prct. Asola oon funz. dir., .ass.. pcrs.•ass. (Prow. 28-12-1975, reg. 20-5-1976); 56. ARCIOLI Antonio. as~. pe1·s. rid. a L. 6.552 m.l. (Provv. 24-6-1975, reg. 9-3·1976); 57. PERSIO Laura, ass. pers. ass. (Provv. 28·12-1975, rcg. 20-5-1976); 58. GIANCOLA Maria Cristina, ass. pcrs. rid. a L. 4.861 m.l. (Prow. 28-12-1975, . reg. 2~5-1976); 59. MORRONE Cater ina; 60. ADI,NQLFl Giuseppe, da Pt·ct. Cariati a Proc. • ~èp. Rossano con funz. dir., ass. per'>. ass. -(Prow. 28-6-1975, rcg. 14-6-1976); 61. RICCIARDI Edda; 62. SAMPO' Anna Maria, ass. per,. rid. a l. 6.552 m.l. (Pro\'\'. 24-6-1975, reg. 9-3· 1976); 63. PASQUALI Cesare, ass. pers. ass. (Prow . 28-12-1975, rcg. 2~5-1976); 64. SEDERINO BUONGIORNO Maria Antoniett a; 65. GERMANO' GERMANO' Maria Rosa; 66. CA· ST.E.LFORTE Liliana, da Prct. Reggio Calabria a Prct. Melito Purto SalYo con funz. dir.; 67. FORTE Vittorio, da Prct. Roma a Prct. Palestrina con funz. dir.; 68. A, SELMI CAMPETIELLO Anna Maria; 69. FRA ZI NO D'APOLLONIO Maria Antonietta; 70. DT SEVO Luigi, ass. pcrs. ass. (Provv. 24-6-1975, rcg. 9·3-1976); 71. BELLOFIORE Giuseppe; 72. BAR· BERA Mal'ia, ass. pcrs. l'id. a L. 90 m.l. (Provv. 2~5-1975, rcg. 2~5-1976); 73. TARCHINI BER· TI Fclicetta, ass. pers. rid. a L. 90 m.l. (PrO\'. ,·edimento 2~5-1975, rcg. 20-5-1976); 74. CO· TRONEI Luciano, ass. pers. rid. a L. 90 m.l. {Prow. 2~5-1975, rcg. 2~5-1976); 75. ESPOSITO Nicola; 76. SARIO Vincenzo; 77. CARANNANTE Nunzia Teresa, da Prct. Bella a Pret. Lagonegro con funz. dir.; 78. FORMICOLA Raffaello. ass. pers. ass. (Provv. 28-6-1975, rcg. 14-6-1976); 79. COLECCHIA AMMATTATE LLI Giovanna; 80. SQUILLACE Salvatore; 81. VILLIVA' Francesco; 82. !ANNONE Gemma; 83. TARQUINI QUAGLIATA Maria Teresa; 84. SILVESTRO Carmelina; 85. FRA ZESE Tommaso; 86. BELLETTI BlANCllT Libera; 87. BlAGINI Brunone, ass. pcrs. riò. a lire 6.552 m .l. (Provv. 24-6-1975, rcg. 9-3-1976); 88. SARAPPA Michele, ass. pers. rid. a L. 2.502 m.l. (Provv. 24-6-1975, rcg. 9-3-1976); 89. ROBERTO SARAPPA Rcnata, ass. pers. l'id. a L. 764 m.t. (Provv. 24-6-1975, reg. 9-3-1976); 90. LO BELLO BANDIERA Liliana; 91. MONTE Pasquale; 92. CURTO Bruno. I funzionari come sopra promossi sono ciscritti nello s tesso ordine s ul ruolo di anzianità dopo l'ultimo dci funzionar i già iscrit· ti con decorrenza di anziaiùtà da data anteriore. Il Ministro: F.to T. Morllno 1 Jo ' cipali Endriui Bizzouo M. Luigia c Sciuto Placido, con decorrenza 1-7-1979. " Con D.M. 21-6-1979 sono nominati provvisoriamente segrclari giudiziari 167 candidati idonei dci concorsi distretlllali a 2005 posti di segretario che sono !>lati destinati nei dh.trctti di Corte d'appello di Torino, Brc scia c Vcnczja, ai sensi dell'art. 6 del D.L 14-4-1978 n. III c del D.M. 12-5-1978 in Mondo G. n. 25!78. * In ordine alla nomim1 degli idonei dc1 Concorsi distrettuali a 2005 posti di segretario (D.M. 16-11-1973), il 5 novcmbn: è scaduto il termine per la presenta:done delle domande per l'assegnazione agli uffici del distretto della Corte d'appello di Ancona, :.ccondo una nuo,·a graduatoria unica nazionale, che sara firmata dal Ministro, in virtù del D.M. 27-91979 in Gazz. Uff. n. 274 del 6-1~1979 e in Mondo G. n. 43/79. Stanno pcn·cncndo le do· mundc a l Ministero Giustizia. * Nei ro11corsi distrelluali a 1111 posti di coadi1110re dattilografo gituli::.iario, indetti con D.M. 2~6- 1 978 (in Mondo G. n. 36/78), :,ono state approvate, con D<:creti Ministeri01h le graduatorie relative alle Corti d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltani~ setta. Catam.aro. Firenze. Lecce, Perugia, Roma c Trento. l vincitori sono invitati, con Jet tera ministcriale, ad assumere provvisoriamente possesso. * Nel COIICOI'SO a 550 J)osli di coacliutor(' dattilografo giudiziario, indetto con D.M. 255-1977 (in Mondo G. n. 30/77) sta per essere ultimata la corrc1jone degli elaborati di dattilogralìa: sono stati finora corretti circa 9000 elaborati (di cui 1200 hanno ottenuto l'ido neità). Continua intanto la prova di collo· quio, ini.-iata il 5 ottobre 1979. Sono stati in tctTogati 350 candidati. La Commissione i: stata riportata in Mondo G. n. 36/78 e k :.ollocommissioni in Mondo G. n. 43/ 78. ~ Nei C'OIICOrsi distrettuali ti 662 posti d1 coculiutorc dallilografo giudbt~rio indetti con D.M. 41-1979 (in Gazz. Ul f. 22-2-1979 n. 53 ._ in ~1.G. n. 10/1979) non sono state ancora no· minate le Commissioni esaminatrici. Alla Cor· tè d'Appdlo di Roma sono pervenute 13.000 domande; alla Corte d'Appello di Perugia 868 dC>man de; alla Corte App. eli Trieste 493 d()· mande; alla C. App. Trento n. 264 domande; alla C.A. di Cagliari 3317 domande; alla C.A di l\1ilano 3724 domande; alla C.A. di Poten .-a 826 domande; alla C.A. di Venezia 2126 domande. Le prove potranno avere luogo nei primi mcc;i del 1980. Il diario di esame è stato modilìcato con D.M. 10-9-1979 (in Mondo G. n. 46/79). ~P_En_SO_N_A_LE_U_F_FI_C_IA_LI__ GI_UD_I_ZI_AR_I~~ ~ Carattere giurisdizionale dell'attività dell'ufficiale giudi-ziario nel procedimento dì rilascio coattivo /]ili!. 68). l.o /..all':.ucclti reputa elle si tratti eli un orj!ano giurisdt~ionale autonomo, componente il tribwrale, così come il giudice "ed il cwrcel/iere » (lcwzucclri, «TI dirillo processuale civile"· Il, M i/(1110, 1968, pag. 47). l't:r il D'Ono/rio im•ece le funzioni dell'ufticrale lrarmo carattere prettamen/e materiale, sia pure con qualclre eccezio1 te (cui es. la ill~iwl<.iolle di cui all'art. 492 c.p.c., clte ì: mm didtiara:.ione di ''olonlà della legge) fD'OIICJ/rio, « Commemo al codice di proc. òl'ile », Utet, Torino, 1957, v. 11, pag. 198). J/ Sulla dichiara che /'uf(iciale giudiziario è mwrito di poteri giurisdiz.iouali di documenta;;ione, di notificazione e di coercizione (Satta, "Dirillo processuale civile», Cedam Jladut'a, 1957, vol. l , p. 3). L'Amlrioli afferma eire l'allivitil dell'uffi· eia/e giudiziario l1a carattere giurisdiz.ionale proprio, datogli 110n solo da rw'autonomia funz.imrale, ma a11cl1e da u11a potestà d'imperio e/re è elemento comwrc nel pignoramento mobiliare (art. 513 c.p.c.), nella consegna e rilascio (art/. 606 e 608 c.p.c.), ecc. (Andrioli, « Lezioni di diritto processuale civile», Napoli, 1959, parte l, pag. 148). Co_,; il Liebma11 defitrisce la "san <.ione esecutil•a •. e cioè la misura clze procura il NOTIZIARIO Nel Concorso a 200 posti di Uj(lcia/e Ciudi::.iario, indetto con D.M. 12-6-1979 (in Gaz.z. Uff. 29-6-1979, n. 177, c in Mondo G. n. 28/ 79), le cui prove ~crittc avranno luogo a Roma, nel Pa hl7..ZO dello Sport, a ii 'Eur, il 31 gennaio c il l' lcbbraio 1980, con inizio alle ore 8, ~ono pcn·cnutc n. 9.800 domande. Tristia Alla veneranda età di 91 anni, il giorno 3 no\·cmbrc c.a., in Milano, ha cessato di vi\'Cre il Dou. ARTURO VERGA-BOCCONI. Noti ssimo nell'ambiente giudiziario milanese per la ~ua non comune preparazione professionale, l'Ufficiale Giudit.iario Verga-Bocconi. dall'intellige111a acuta c feconda, è passato alla storia della sede milanese come l'organ izzatore eccellen te cd impareggiabile di .,cn·it.i che tuttora resistono all'e\·olut.ione dci tempi nonostante il succedersi di accadimcnti non tutti indovina! i c felici. L'escrci7.io di una professione Ira le p iù difficili in ambienti altrettanto difficili ha sempre corrisposto all'aucsa di chi \'cde\ a nel Verga l'Ufficiale Giuditiario ed il Dil"igen tc capace, prcp;~ralo, lucido, rifl essivo, tenace cd inflessibile sostenitore di problemi attinenti alla professione. La sua pro\·crbiale tenacia ha avuto il felice c solenne riscontro nelle due lauree in giurisprudenza c scienze politiche c sociali conseguite entrambe dopo il collocamento in pensione, negli ultimi anni della sua ,;la. L'Ufficio Unico di Milano lo ricorda a quanti ne hanno apprez1.ato il talento e condiviso l'amicizia, associandosi ai parenti nel momento triste del rimpianto. (C. Ze/elippo). LO-dal consulente di ufficio nel procedimento civile o dal perito in quello penale; - sotto f'aspctto oggettivo, che l'accertamcnw tecnico sia nel procedimento civile sia in quello penale l1a giuridica rilcvanza di difesa nei limiti segnati dalle !·cgolc tecniche che ne •co:.tituiscono l'oggetto. 3. - L'art. 598 cod. pcn., in\·ece, pre\·cdc limiti soggetti\'i cd oggetlivi dh•ersi cd ha caratlcr·c eccezionale. l limiti soggettivi rigLf!lrdano la qualità delle parti cd i patrocinatori. Ai termini del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 e del R.D. n. 37 del 22 gennaio 1934 sull'ordinamento delle professioni di avvocato c procuratore, il patrocinio è riservato: nei procedimenti civili da\·anti ai pretori, tribunali, Corti di appello, Corte di cassazione c le altre giur·isdizioni superiori, a difensori muniti di procura per svolgere at tività di a~sistcnza c rappre~cntanza nell'osservanza dell'ordinamento suindicato e delle norme del codice di procedura civile sull'attività profcs· sionalc degli avvocati c procuratori circa la co'>Lituzionc, lo svolgimento e l'estinzione dci rapporti proccssuali. Nei procedimenti da\anli ai pretori di patrocinio può essere esercitalo anche dai praticanti procuratori ai termini della citata legge sull e professioni di av\ocato c procuratore c quindi anche da· \·anli ai conciliatori (art. 311 cod. proc. civ.). Sollanto fuori dalle sedi di prctura le parti possono farsi rappresentare da « p ersona munita di mandato scritto in calce alla citalione o separato"· 1\cl procedimento penale, in cui lo Stato esercita !';vione punitiva, la nomina del difensore - avvocato o procuratore ai termini dell'ordinamento professionale suindicato - è fatta di ufficio dal magistrato competente, qualora non sia stata fatta dall'imputalo, per l'assistenza nell'istruttoria e nel giudizio, qualora non occorra il mandato s pc· ciale nei casi in cui è ammessa la facoltà ddl'impulato di far:-.i rappresentare. E la nomina del difensore, legittimato ai termini della legge professionale. è prescritta per la parte civile c il responsabile civile (artt. 124 c 128 c.p.p.). 4. - Nella determinazione dei limiti oggettivi va considerato anche il contenuto giuridicamente rilevante dcll'attivit~ svolta. In \ero a tale attività è bcnsl dato rilievo sol· to l'aspetto soggettivo per la qualifica di patrocinatori, ma lo è anche sotto l'aspetto oggettivo in quanto l'ari. 89 c.p.c. stabilisce che. negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parli c i loro difensori non debbono usare espressioni ~convenienti ed offensive; ed attribuisce a l giudice il potere di disporre, con ordinanza, che si cancellino le espressioni sconvenienti cd ollensive; c, inoltre, con la sentenza che decide la causa, il giudice può assegnare ali~' persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofrcrto (arlt. 2059 c.c. c 185 c.p.), quando le espressioni offensive non riguardano l'oggel1<> della causa. Detti limiti consentono di affermare, con la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che la non punibilità delle offese prevista dall'un. 598 c.p. ha fondamento nella libertà di discussione delle parti contendenti sia nel caso di offesa strcllamentc nccc..saria, sia nel caso di offesa non necessari:\ che s'inserisce nel sistema difensivo dci procedimenti con funzione strumentale. E in proposito \·a considerato che la norma non al l ribuiscc un diritto all'ingiuda c quindi alla non punibili tà, ma tutela la libertà della difesa, che sarebbe non efficiente c quindi non libera da preoccupazioni di possibili incriminazioni per offese all'allrui onore e dct:oro. Ciò posto, senza che occorra soffermar· si ulteriormente sulla non punibilità delle ollcse ai termini dell'art. 598 c.p., deve escludersi che la garanzia dell'art. 24, secondo comma, Cost., possa estendersi al consulente tecnico, ·•che non è legittimato all'esercizio del patrocinio c svolge atlivilà di consulenza conccmente cognizioni tecniche c quindi una auività obicllivamentc diversa da quella tecnica giuridica, che i patrocinatori, nell'esercizio professionale, debbono svolgere nella dinamica dci procedimenti con riguardo all'oggetto del giudizio. Non è, quindi, fondala la questione di legittimità costituzionale dedotta al fine dell'estensione di una norma eccezionale, quale l'art. 598 c.p. Il riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione è stato ritenuto appropriato da questa Corte soltanto nei casi di effctti\'a concreta violazione di un diritto soggettivo concernente l'oggetto del diritto, ma non di un diritto ad ottenere la non punibililà di un reato prevista pc1· situazioni la cui rilevarva giuridica è diversamente disciplinata. AH UE to al pretore del mandamento di Teramo, Aldo Balletta, funzionario del Banco di Napoli , propose querela, per il reato di diframalione, contro Cc~arc Rocchetti, affermando che quest'ultimo - quale consulente di parte nella causa ch·ilc tra la soc.' per az. • Gardcnmarmi » c il Banco di Napoli, pendente davanti al tribunale di Teramo - aveva, nella relazione scritta depositata il 22 febbraio 1972, usato espressioni c fallo apprezzamenti offensivi della reputazione del querclan te. Con sentenza 14 maggio 1974 il pretore di Teramo dichiarò il Rocchetti colpevole del delitto di diffamazione, pre\'isto dall'art. 595, commi primo c secondo, cod. pen., e lo condannò alla pena di lire quattroccntomila di multa, al pagamento delle spese del proce· dimento, al risarcimento dei danni, ed al rimborso delle spese in favo1·c della parte civile, ordinando la sospensione dell'esecuzione della pena pc1· cinque anni. Awerso tale senten.r.a il Rocchetti propose appello, deducendo, con il primo moti\'0, che nella spcdc era applicabile la scriminarHc dell'art. 598, comma primo, wd. pen., perché i consulenti «vengono designali dai difensori del litigante, del quale sono \'Cri e propri condifensori », c \'cri c propri patrocinatori c come tali legati :JI dovere della fedeltà d i difesa». Con sentenza 10 febbraio 1975 il tribunale di Teramo rigettò l'appello, escludendo, innanzitutto, la sussistcn7.a della immuni!~ prevista dall'art. 598 codice penale. Avverso questa sentenza il Rocchetti propose ricorso per cassa1ionc. Con ordinanza 9 dicembre 1975 la Corte suprema di cassazione ha sollevato quc..-stionc di legittimità. /11 clirillo - L - Secondo la Corte di cassa7ione sussisterebbe contrasto l ra l'art. 598, comma primo, codice penale - nella parte in cui non prevcdc la non punibilità delle ollcse~ contenute negli scritti e nei discorsi dci consulenti tecnici di parte in procedimenti d~wanti all'autorità giudiziaria o am· ministrativa - e gli artt. 3 c 24 della Costituzione in quanto le funzioni del consulente tecnico di parte, difensore specializzato in t<lluni campi della scienza c de lla tecnologia, sarebbero assimilab ili a quelle del patrocinatore, difensore legale; c ~arcbbc quindi menomata l'ampia garanzia del dirillo di difesa, riconosciuto senza distinzione alcuna tra difesa lcg;~lc c difesa tecnica. 2. . Il rircrimento all'art. 24, comma secondo, c all'art. 3, comma primo, della Costil u;rione non è appropriato. L'art. 87 del codice di procedura civile, secondo cui la parte può farsi assistere da uno o più avvocati o anche da un consulente tecnico nei casi c nei modi stabiliti dal codice stesso, in tali limiti sollanto pone su un piano di parità il rilic\·o giuridico all'allività di assistenza del con~ulcntc tecnico c giustifica la qualifica di difensore tecnico riconosciutagli dalla giurisp•·udenza. fnvero il rilievo all'assistenza tecnica del consulente non giustifica illazioni su principi concernenti l'assistcn7.a p.-ofc~~ionale dcll'avv<>cato c tanto meno su distinzioni tra atti· vità pwfcssionali di assistenza dell'avvocato c c 1uinbtcro • del procuratore (art. 82 c.p.c.). Nel campo penale la Corte di cassat.ionc ha affermalo che la figura del consulente tecnico si evince dagli artt. 34 1 c.p.p. (sequestro presso difensori c consulenti tecnici) c dagli artt. 380 c 381 c.p. (san1ioni penali pe1· le infedeltà dei difensori c dci con!>ulcnti tecnici). E da tali disposizioni ha tratto argomento per affermare che la mcnomazionc della difesa del con.,ulcntc eli parte puo inquadrarsi nell'art. 185, n. 3, c.p.p., come inosservanza di disposizioni prescritte a pena di nullità. In rcla:rionc a tali premesse va considerato: - sotto l'aspetto soggcllivo, che, nel prc~upposto della nomina del consulente di ufficio da parte del giudice ci\·ilc (art. 61 c.p.c.) o di una perizia disposta dal giudice penale (art. 314 c.p.p.), il consulente è nominato dalla parte che, a suo giudizio, ritiene che abbia la particolare competcnLa tecnica neces'>aria con riguardo all'accertamento compiu- HA EU Dott. Canneto Mancaniello Ulficiale Giudiziario - Prctura di Erba Componente Direttivo Naz. Sindacato HA Sul /1111110 b) è opportwto rilevare clte /'ufJicur/e l(iudiziario nello svolgimellfo elell'allirità e.çecuri1·a è organo giurisdiz.ionale ed o/Tre garauz.ia di indipellcleiiW ed imparzialità nOli minore di quella del giudice: pertmrto, 11011 rni pare esalta l'affermazione che la /imiw:;iQne dei poteri di direz.ioue del giudice dell'esecrnione si traduca iu una meIIOIIICt~iorre cl el carati ere giurisdizicmale del proce' w di esecuzione forzata. La lltllura giurisdi:;iouale delle fwr:.ioui s•·olte dall'ufficiale giudiz.iario uel processo e.sentti1·o è riconosciuta dai maggiori giuri_,,;, cwclte se gli autori più moderni tendono a limitare tale funzione come atlivitèt secoli· daru1 e c:omp/emellfare della po/e.~tà giuri'di::iollale. A corrfernra di ciò è senz'a/tro utile dare ww sintesi delle principali posizioni dottrirutrie: Il Cltiove11da definisce /'uf(lciale gmcliz.iario • ter:.o organo giurisdizionale compoue11te il tri!Jilnule, che integra l'attività di questo eserci!Cimlo in alcwri casi il potere coercitivo • (Cirim·e11da. "htitu;;io11i di diritto processuale civile "• Ed. Joveue, Napoli, 1933, 1•0/. l l, La Corte Costituz.ionà~e, col! la senlenza 128 de/1'8 rwvembre, depositata il 14 tro' 'embre 1979 (Pres. Amadei; Rei. Rossano), qui appres~o riporwta, ha diclliarato 11011 fondata la questione di legittimità costituzicmale dell'art. 598, comma 1', cod. pen., nella parte in cui 11011 prevede la notz prlllibilità delle offe~e COilleiiWe negli scritti e Ilei discorsi dci consulenti tecnici di parte i11 procedi11iènti clava/l t i all'autorità giudiziaria o anmtilltslrativa, i11 riferimento ar/1. 3 e 24, 2' comma. Cos l. In /allo - Con atto H maggio 1972, diret- UE F unzione giurisdizionale dell'ufficiale gi ud iziario nel processo esecutivo per rilascio AH Sul punto a) ~·algono le seguenti ccmsidera:.wni.· 11asta ripercorrere il lungo elenco eli legni. dal 1945 al 1978, v.er r~mlersi cont~ come liti/l i vari provvedimenti sia110 slatt determinati dà motivi continget1li: prima, le ragioni di ordit~e puiJblico del periodo pos!hellico, poi, la situaz.ione di estrema pe111ma tli alloggi, poi a11cora, i co.>ti infla<_iona~i degli al/itri e così via, sempre in attesa d1 una nonna! i va c !te regolasse orga11icamente tutta la materia. Que.~/0 spiega le imwmerevoli proronlte e la frequente IIUIIICallz.a di colle: game1110 tra i vari istituti via _via iiiJr~dollt {regime vincoli~tico, blocco det canOtlt, gratluaz.iollc e pr01oga, sospensione ttclle procedure esecuti,•e, dilazione). Una riprova è data dalla legge 4 agosto 1974, n. 495 eire introduceva l'istitiito della :.ospensione di tut· ti i provvedimenti di rilascio degli immobili (eccello quelli fmulati sulla morositil del condtll t ore e sull'urgente ed improrogabile necessità del locatore· .di de~tinare l'immobile a propria abitaz.ione), la CIII vigenz.a era fissata /tiiO alla data del 31 gennaio 1974 poiclu!, <'1111'0 quel termine, era prevista l'entraIli i11 1·igore della. nuova discipliua organica della materia delle locazio11i di immo/Jili ur/}(mi: istituto che, in maiiCW!Za di detta rifomw, è stato prorogato più volte e, dopo 1111 twtativo df"' abrogazione (D.L. 17-6-1977, 11. 326) i: .Hato ~u.Hituito dalla • di/azioue,. deJl/i s(ralli o scade11::.ario (legge 8 agosto 1977). FbiJelle i11 questa situazione speciale, si compreude l'ampliamento dei poteri di dire;;.io'!e del giudice dell'esecuz.iorre. Nel mome11to, m· ,·ece, in cui il legislatore Ira defmito iu nrodu Ullitario ed orgqnico la complessa materia delle /ocazio11i di immo/Jili, CIIIC!re per la parte esecutiva, sorto ve11ute meno le ragioni eire giustificG\':lmo w1 i11tcrvento più incisi,·o da parte e/el giudice dell'esecuzione di quello previsto dal codice eli procedura civile, tanto pit't avendo riguardo all'este11sioue ciel potere, riconosciuto al giudice eli cogni:;ioue, di flltelarc le ragioni delle parti mee/ialite tis.mz.iolle dire/la della data di esecu~iolle 11ello stesso provvedime1110 di rilascio. Legittimità della mancata estensione ai consulenti di parte della non punibilità delle offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dai difensori avanti l'autorità giudiziaria 11. wddisfacinteii/O coallivo del diritto del creditore, alt ività giw isdiz.ionale, precisando eire l'organo eire al/Ila que.Ho diritto è /'uf(iciale giudjz.iario (Liebman, « Matwale eli diritto processuale civile •. J\lila110, 1968, "- l, pag. 83). Circa pot la po.~iz.ione di indipende11;:a ed i m par~ialitèt eli detto organo, essa deriva dal fMto cliC! • il rapporto fra la parte e l'ufficitile gituldario 11011 è dissimile da quello fra la parte ed il giudice • (Citiovencla, op. cit., ' '· Il, pag. 72); eire il rapporto con la JJarte "110n è di diritto privato, ma di diritto pub!Jlico • (Zanwcchi, op. cit., pag. 217) e <JIIindi egli non si configura assolcuamente come maudawrio del ricltiedeme; infine, è organo imparziale poiclté è tenwo all'assoluto rispetto delle norme proce.,sttali, sia a favore del creditore richiedente, .sia e/el debitore esecll/ato, orule la posizione ciel/e parti dimmzi a lui riwlta uguale e gara n/ ila dalla sua dire t tu rc:sponsabilità civile, pe11ale e disciplinare. Questi brevi cenni sulla 11aWra giurisdizionale e sui caratteri di imlipendenz.a ed imparzialità dell'atti\'ità dell'ufficiale giudiziario ~tello svolgimento dell'esecuz.ione forzata so11o stati fatti a co11/erma elle il legislatore, riprist ina11cl0 la vigenz.a degli art icoli 605 e :.s. c.p.c., Ira voluto restituire al/'orgauo normalmellle addetto all'esecuz.io11e tonata la pie11ezza delle sue funziolli, ribadendone il ruolo e riaf!erma11do altresì il carattere giurisdiziouale proprio del proces.\o esecutn•o. Circa poi il ri~cllio che si venga a determinare la sovrapposizione di una graduaziot1e di fatto, rimessa ad orga11i ammini\frativi, qtwli il commi~sario di pubblica .\icurezza da cui dipende la coHcessiOtle della forza publ>lica uecessaria per /'assistenz.a agli ufficiali giudiziari, a pa1·te il carattere obbli· gatorio di della prestazione discendente dalla formula eseculil'll del provvedime1110 eli rilascio, la pratica giudhiaria (es. Prewra di Milano) mostra come tale fenomeno si sia Peri{icato anche in prese11'l.a ed in aggiunta della stessa procedr~ra di graduazione e proroga (e quindi allungando ulterionnente i già l1111ghi tempi di esecuz.ione). Va tuttavia osservato eire il sistema in/orma/e sperimentato eli affidare acl una speciale commissione (formala dal magistrato addetto alla sezione sfratti, un /Utrzionario del Comtme ed mr /tm'l.ionario di Questura) si ~ rivelato utilissimo, sia ai fi~1i del necessario scagliotWIHellto delle scarse forze di polizia, ma :.oprattu/to perclté è stato possibile ridurre al millimo /'incidenz.a degli sloggi coatlivi (con consegueme diminuzione di tensione sociale), ricorrendo appu1110 al coordi11amento dei vari organi ed istituti pubblici Ùiteressati, 011de, pr€\•ia ' •aluta:;ione delle effettive esige11ze perso11ali, fatta tmclte con informai i ve dei vari commissariati di ;;ona, sono stati reperiti alloggi clispo11ibili da desti11are agli ~trat tati meno abbieuli. EU II. Carattere s pecia le d e lla procedm·a di gradu azione e proroga SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 539 Capo Il DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE f0R7E DI POLI71A E PER IL CORPO J)EGLl AGE!\!Tl DI CUSTODIA Per il pct·iodo dal l" luglio 1978 fino a l 31 tlic,·mbn: 1979 le mburc della indennità tm:n'>ilc di impiego opetati\o di b<l'-oC e le misure fisse delle indennità p re\ btc per gli allie\ i. i graduati c militari di truppa ,·o· lomari, a lerma speciale o raflermati cd in "enizio di l<.'\a, dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono aumentate di un importo pari ai 2 3 del miglioramento deri\·antc dall'applicaziont• dei p.-imi dUl' commi del presente articolo. Gli artt. l c 2 c annlò""a tabella della legge 13 agosto 1979, n. 409 ... ono confermati con •.:!retto dal t• diccmhr<' 1979 (Colltimlll). DISPOSIZIONI MINISTERIALI Cos tituzion e sezioni DECRETO MIN!S7 ER I AUJ. 31 dicembre 1978, re~ . 1-3-f979. i11 Boli. Uff. 11. 18 del 30-9· 1979. E' costituita prc-;!.O la prigione scuol~t con st'lionc di riformatorio giudi7iario di A\'igliano una .,czionc per minori in custodia p ren: n l h a. Pertanto il centro di ricduca1ionc minorenni per il distrcllo di Corte di appello di Potenza è compo,to come st•guc: AVIGLIANO. prigione 'cuoia con sc7ioni di riformatorio giudizia.-io c di cu>.todia prc\·cn· Li\'a per minori; POTE 'ZA. ufficio di scn·i;~io sociale con sc1ionc staccata nel comune; c.li \latera. Commission e ce ntra le p er il p erson a le sanita rio DECRETO \11\IISTJ,RIA/ r 3 mar::o 1979, r<!~. 30-4-1979, in Boli. Uf{. 11. 15 del 15-8-(979. Per il biennio 1979 1980, i.· costituita presso 11 1\lmbtcro di grazia c giu~1i1ia, la Commissione centrale per il personal..: sanitario in· caril'ato, composta come Sl'f:(uc: dotl. TRAPAZZO Luigi, mag. Trib. rcggcn· te l'Ufficio V II dir. gcn. ll.PP., preside11te; dott. STUR1 JOLO l gnat.io, dir. sup. Amm. ll.PP. Min. G.G., doli. DI GIROLAMO Francesco, dir. capo san. 1st. osserva?:. scien tifica di Roma-Rcbihb ia, dotu.sa TERRANERA Emanuela, mcd. sup. Min. san ittt, do t t. BASTA Ra lfaelc, mcd. in Perugia, via XX Scttl'mbn.: n. 31, dott. ALASSIO Ila lo, primo dir, Amm. ll.PP. c:1sa di reclusione Roma· Rcbibbia, colllpollenti ('ffettil'i; dott. SANTAMARIA Amalo Carlo, dir. capo amm. casa circondariale • Regina Coeli " di Roma. dott. MARf Giovanni, mcd. Min. sanità, dotl. PECETTI Bruno, ml'd. in P.:rul!ia, via Obcrdan n. 56, co1np01zellt i .\IIPfJinzt i; dott.-. ... a CULLA Luigia, di.-. amm. Min. G.G . .segretario; dott. VESCHI Giilnni, dir. amm. Min. G.G., \e- HA EU Art. 1.54 (AsseRilO perso1wle di fun;;ionc:). Con dcCOITCilla l luglio 1978, ai rumjonari di pubblica sicurez:ta, agli appartenenti al Corpo della polizia lcmminilc, all 'Arma dci carabi.nicri cd ai Corpi delle guardie di pubblica :.icurcua, de lla gu::~rdia di finanza, dcgli agenti di cu~tod ia, nonché agli ufficiali, solluflki:t li c guardie del Cor!)O fores tale dello Stato, compclt' un assegno personale di lunzionc nelle misure indicate come appresso: C;trabinicrc cd equiparati, lire 10.000; Appunta to, ci,cbrigadicl·l! ed equiparati, lire 20.000; Brigadiere cd equiparati, lire 25.000; Marcsciallo di 3• cla-.sc, maresciallo di 2 cla~!te, marc~ciallo di l' classe. maresciallo di l classe scelto cd equiparali, lire 30.000; Assistente cd a'-o!listcnte principale di polizia sollotcncnte, tenente cd equiparali, lire 10.000; Commi,sario, assistente capo di polizia, ispettricc, capitano cd equiparati, lire 30.000; Commissario capo, ispcllricc supcdorc, maggiore cd equiparati, lit·c 50.000; Viccquestore ag· giunto, ispcttricc capo aggiunto, tenente co· lonnello cd equiparati, lire 60.000. L'assegno è pcnsionabilc cd è assoggettato. • ad ogni cnctto, alla medesima disciplina dello ~tipcndio e ne.: subisce in pari misura la pwgr·cssionc, la so~pcnsionc, la riduzione e il r itardo. L'assegno è anche considerato ai fini degli numcnti periodici, de lla trcdicesima mensililil, de lla dctcrminmdonc del l'assegno al imentar~· l' non è eomputabilc ai lin i dell'indenni tà di buonu!>cita c della determinazione dell'equo indcnniu.o. Art. 155 (/llde1111itù pe11sionabilil. - A decorrt•rc dalla data di entrata in vigore della prc::.cntc legge, per le cessazioni dal sen•izio del pcrson;tlc a\·cntc diritto all'indennità mensile per s~·nitio di istituto di cui alla legge 23 diccmbrC 1970, n. 1054, C SUCCCSSÌ\'e modifiCa/iOni, nonchl! del personale avente diritto all'indennità mcn~ilc di servizio peni· t<.'nliario di cui alle leggi 23 dicembre 1970, n. 105-1, c 20 ma~:g:io 1975, n. 155, e succes'>ivc modilìcazioni, le predette indennità sono intcrumcntc pcn~ionabili. Art 156 (Criteri di applica::ione dell'articolo IO della le~ge 27 mar<;o f977, 11. 284). LI dispo~to dell'art. Il della legge 4 agosto 1971, n. 607, c dell'art. IO della legge 27 maggio 1977, n. 284, ::.i applica per ogni ora di servizio prc:-.tato dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia oltre le sette ore lont<~ri. giorn;~ l icrc. E' abroga lo il limite «e fino a quando i po,ti ricoperti nell'or·ganico del Corpo degli agen ti di cus todia non avranno raggill11to 1'85 per ccn to della relativa dotazione», contenuto ne ll'art. IO della legge 27 maggio 1977. n. 284. Art. 157 (lllde1111iftl me11sile di impiego ope· rativo). - A decorrere dal t• gennaio 1980 le misure dell'indennità mensile di impiego operati\·o di cui alla tabella I annessa alla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono stabilite comc segue: l fa,cia di gradi, lire 135.000; Il fascia di gradi, lit·..: 125.000; ITI fascia di gradi, lire 110.000; IV l<~scia di gradi, lire 105.000; V fascia di gradi, lire 80.000. l lle~li l. ~retario .supplclllt. Commissioni esaminat r ic i concor s i e n om in a di componenti s upplenti DECRETO .UT\TSTFR!Al.F 27 luglio 1979, reg. 13·9-1979, in Boli. UJf. 11. 21 elci 15-11-1979. La commbsionc c'aminatrice del concorso per esami a 143 po.sti di cH.sisteute sociale per adulti i11 fii'OI'a (parametro 160), nel ruolo or- ganico della carriera di conccuo degli assi· stenti ~ociali pet adulti dell'Amm inistrazione degli istituti di prcYCtllionc c di pena, indetto con decreto ministcrialc 16 febbraio 1979, è composta come ap!)rcsso: l) INNOCENTi do tt. Jlalo, dir. sup. ll. PP., presiclellfe; 2) TACCII I rwol. Arnoldo, ord. ~cicnz..: umane ncll'ist. rnag. « f'u~inato » d i Roma, 3) PAPA pro!. Vincenzo, onl. materie giuridiche cd economiche già dcli'Ist. tccn. comm. • Duca degli Abru11i » di Roma, a riposo, 4) VISCOSI dott. Vincenzo, dir. sup. a riposo l l.PP., 5) SABATTINI dott.ssa Anna, primo dir. a''istcnti ~odali, cOIIIfiOI!ellli; 6) NICOLA! dott. Anna Maria, dir. ammin. 11 PP., segretcmo; 7) DEL GROSSO prof. Mario, ord. pedagogia, fìlosolìa, psicologia, già dcli'Istit. mag. • G. Cat·ducci ,. di Roma, a ri· po-;o, 8) CARAZZOLO dott.~sa Dorina Maria, primo dir. a-.sistcnti sO<iali, 9) .\.1ATTI A RAMPELLI Ambn!tta. dir. capo agg. assi...tcnti !>OChtli, coiiiPOIII!IIIi ~upple11ti; IO) CO- GNETTJ MESTTl dott."sa Dnniela, vice dir. amm. ll. PP., segretario .supplente. DECRETO M!N l STER1Ai,E 30 lu~lio 1979, i11 Boli. U(J. 11. 21 del 15-11-1979. La commissiOne csa11tinatricc del co11cor.m per esami a f33 posti di coadiutore Ìll prul'a re~. 24-8-1979, (paramLLro 120), nd ruolo dci coadiLttori del· la carriera esecu tiva dd i'Amministra:tionc dc gli istituti di prcvcnt.ionc c di pena, riservato al personale dipcndcntc da l Ministero di grat.ia e giu~tizia che ~ia in po..,~c-.so del diploma di istituto di istru1ionc sceondaria -di primo grado. indcllo co11 decreto m111l· ~tcriale 22 febbraio 1979, è composta come appresso: l) STuRNIOLO dott. Ignazio, dir. sup. Il. PP.. presidemc: 2) VISCOSI dott. Vinccnto, dir. ~up. a ripo~o ll.PP., 3) SARACO doli. Gregorio, dir. capo agg. ll.PP .• 4) TURCO dott. Luigi, dir. ll.PP .. 5) VESCIII dott. Gianni, dir. capo agg. amm. l l. PP.. COIIIPOIIellti; 6) DLRA'\0 CA:\E dott.!>:-.a Ralladla, \'tec dir. ll.PP., se~retano; 7) RUSTICO dott. Vincenzo, dit·. capo agg. ll.PP., 8) BARB.ERA dott. Mauri7io, dirctl. ll.PP., COIIIJ}OII<!IIfi .W /JJI/cll· ti; 9) GADALETA BATTIGAGLIA dott ....sa Maria, \'ice dir. l l.PP., ~egrewrio mpplc11te. Atti delle cooperative edilizie Onorario notarile Boi\Pttino Ufficiale DliCRETO WoJ!STJ:.RIALE 30 luglio 1979, re[(. 13·9·1979, in Boli. U!f. 11. 21 del 15·11-1979. La commbsionc ~:saminatricc del co11cor.w per esami per la 11011ril•a cr 140 po.\li di c:c/11· cawre per adulti hz prova (pa rametro 160) N. 21 del 15 novembre 1979 TRASFERIMENTI: DE ZIO D. R. cons. d: Po tenza a Bari (D.M. 1-8- 1979, rcg. 10·9-1979) GAND rNI C. aiu t. da Biella a Novan1, Ri\. MENG HI C. aiut. princ. tla Pesaro a Bologn: (DD.M.\1. 31-7-1979. n:g. 10-9-1979). APPLICAZIONI: SERAFT\ll G. cons. cape agg. :t Gorizia (P.D.G. 22-9·1979). CELLFRTN \. <~iut. a Bologna (P.D.G. 24-9-1979), >\11T R \ P. scgr. princ. a Pordenone (P.D.G. 29-~ 197'.)) CESSAZIONI: per coUocamcnto a riposo SCIIE~rBRI G. cons. capo Sanremo, dall' l 7-lt;79 CP.D.G. 21-4-1979, reg. 20-8-1979), FRTS" Rl \ .aiut. capo Bologna. dal 28-2-1979 lP r G. 21-12-1978, rcg. 2.0-8-1979). ncl ruolo degli cducatorì per adu lti della carriera di concello del l'Amm inistrazione tk'gli istituti di prcvc n~: iouc c di pena, indcllo con d<.'crcto ministerialc 2 maggio 1979, c costituita come ap1wes,o: l) PASTENA dott. Ugo, dir. ~up. amm. Il. PP., presidcmtc:; 2) GALA TE pw!. Alberto, tit. Cattedra di pedagogia, rilosoli:1 c psico· logia ndl'bt. mag. • Carducci • di Roma, 3) LOMBARDI prol. Marcello, tit. Cauedra di dirillo ncii'Tst. kcn. aeronautico di Roma, 4l REST!VO dott. Emanuele, primo dir. amm. li PP.. 5) DEL CURATOLO dott Giusc!)pc, dir. capo agg. ll. PP. wmpo111:11/i; 6) CO· G'\ETTI \\ESITI dott.ssa Daniela, \iCt' dir. amm. n.PP., segretcmo; 7) DEL GROSSO prof. Mario, ord. pedagogia, filosofia, psico· logia già dell'1st. mag. • Carducci • di Roma, a t·iposo, 8) PAPA prol. Vincenzo, ord. matc· ri<· giuridiche cd economiche gia dell'hl. comm. " Duca degli Abruui " di Roma, a riposo, 9) SA \/TAMARlA dott. A. Carlo, dit·. capo T!.PP., colllf'OIIellti supple11ti; IO) VA CCARO dott. GiO\·anni, dir. amm. l l.PP.. \Cgrc:tario supple11te. Archivi Notarili Si suole ripetere « ::.ic d simplicitcr » c.:hc per gli atti delle cooperative cdili.dc l'onorario c ridotto ad un quarto. in !orza dd R.D 3 giugno 1940, n. 1344 (« Revoca di auto· rinazioni ad ~crci t arc funzion i notarili con· ccssc a persone di\'crse dai no tai »); noi ri· teniamo (cfr. il nost ro manuale "Gli Onorat t notaril i r idott i », 1977, pag. 25). invece clw ncl nostro caso. come in innu merl!voli altr i t·onsimili, esso debba essere quello « intero». E invcro il suddcllo decrcto :-i limil<t con l'm·t. l - ad abroga1·c, fra gli altl"i eh~· qui non inlcrcssano, l'art. 151 del T.U. n. 116~ del 1938 >.ull,, edilizia popolorc cd economica "in quanto autorizza la ~tipulazionc in fot ma pubblica amministrativa degli atti c dci contraili delle Cooperative cdilit.ic fìnanl'iatc dalla Ca-.sa Depositi c Prestiti c dalla Amnainisll·a.tionc delle FF.SS." riducendo poi, con l'art. 2, ad un olla\ O (ora un quat·to) l'ono· rario stabilito • per gli atti che ai sensi del precedente articolo \engono attribuiti all•t compcten7.a cscluo;i,·a dci '\otai "· Dal dw si deduce: a} eh.: la riduzione riguarda soltanto Il cooperath·c delle Fr.ss. c qudlc fìnanliatc dalla Cassa DD.PP., la quale poi, a quanto almeno ci ri,ulta. !ìnan1.ia solamente le coo· peratiw edilizie di impiegati e pensionati ''a tali (art. 4 T.U. 1938), d i mutilati c imalidi di guerra (art. 173 T.U. 1938), dc i giornalisti (a rt. 9 D.L. 17 ap rile 1948, n. 1029); /J) che anche n<.'i riguardi delle.: suddel te speciali cooperative - la riduzione non t'onccrnc che gli alli indicati ne ll'abroga(() an. 15 1 (c cioc i contratti di asscgn>~zione , di mutuo t•d ilizio individuale c d i risca t to): non per ccrw tutti i r imanenti, che ucssun;l d i..,positionc ha mai sottratto alla compclcn ;a dci Notai c che pertanto il R.D. 3 giugno 1940 non contempla né poteva contemplare: ç) che, pertanto. TUTTI, indbtintamcntc gli ati i di qualsiasi cooperativa che non :-.ia !inatviata dalla Cas~a DD.PP. o deii'Ammi· nistrazionc FF.SS. danno diritto all'onorario notarilc n•nERO. Concludendo, la nostra tesi già so!>lenuta nella ,.,cconda edizione del cit. opu::.colo · 1971, pag. 23, è inoltre corroborata da quanto ... o itto in materia da ben più autore\·oli dottrinari nonché dal parere c~prc!>~O dal Con,i· clio "\az. :Xot. in Studi ~u argomenti di intc· rcs-.c notarile • Onorario notarile per gli al· ti di assegnazione di alloggi di tipo economi· co.._. popolare •. \ol. IX, Roma, 1974, 137. Mauco Di Majo Aittlcmle Arc/1. Not. Pordenoll<' UE Ili Art. 152 (Modi/icaziollr delle .~itna:.io11i soggellil·c). - Per i militm-i che, ~ucccssivamen te al l luglio 1971\, abbiano cons..:guito nel precsbtcntc ordinamento miglioramenti economici pcr effetto dd la progressione economica o di carril·ru si procede ad un nuovo inquadrarncnto nel livello, con decorrenza dalla dala del consqruimcnto del miglioramcnto. Ne l caso in cui, dopo il l" gennaio 1978. i militari abbinno conseguito una pi'Omozione t·hc com!)orti il pa,saggio ad un Ji,·ello retributivo superiore che, Sé ollcnuta prima a\ rcbbe determinato l'inquadramento nel livello rotributi\'O -.upcriorc, ..,; procede, con clleuo dalla data dd pa~saggio, ad un nuo· vo inquadramento nel !tuddctto li,·ello. Art 153 (Stipe11tli dei ~e11erali e dei COIOIIIIeili). • ci confronti dci generali e dci colonnelli si applicano le disposizioni di cui nl p~ccdcntc titolo V. primo comma, 2, ultimo comma, 3. terzo c quarto comma, 4. quinto c.:omma, 5, secondo comma, 7, secondo comma, 8, terzo com· ma, 9, ultimo comma, IO, secondo c terzo comma, 13, primo, tcrto c quarto comma, 15, ultimo comma, della ll'!.!!!C 5 maggio 1976, n. 187, nonché di qudll' di cui alle note iff cd f) della tabdlu quinla annes!>a alla stessa legg..:, <.,ono aumentate dd 50 per cento. Dal l luglio 1978 l'indennità di impiego operativo di ba~e è corrbposta ag li a llievi dcllt: Accadcmit• m ili tari nel la misur~t previ· sta per i gradu:~ti ..: militari di truppa \'O· CO.\.LVIISSIONI ESAM INATRICI DI CONCORSI E N0:\11NA COMPONENTI SUP· I'LE!'I:TI. DD.M \ 1. 27-30 c 31·7"1979: a parll'. GRADUATORIÀ DEL CO NCORSO A 31 PO· STI DI EDUCATORE: D.:\1. 30-5-1979: si riporterà a parte. NOMINE A COADiùTORE: C \LLO G. (D VI. 11-5-1979, rcg. 1+9-1979), RUOCCO P. <D.M. 30-7-1979, r..:g. 2+9-1979): si rìportcra a parte. PROMOZIONI AD AIUTANT E PRINCIPA· LE : CALABRESE A. 8 (0.~. 26-41979. rc!!' ~-'8·1~79): s; riporterà a parte. •.ASSEGNAZIONE SERVIZI : LO P! PARO IACUZZO M.C. <~iut. a Caltani-;sclla (D.M. 14-8-1979). . ASPETTATIVE: APOLLONIO M. cduc. <P D.G. 20-7-1979, n:g. 28-8-1979), Dl STF..rA, O V. rag. (P.D. Ull. l 14·9·1979). i\V\LLONE N. coad. CP.D. un·. L 21-9-1979), SISTI P. rag tP.D. UIL l 24-9-1979), B~RDAZZl C. co;<d. <P.D. UIL I 26-9-1979), BOCCACCIO V. coad. (P.D. UIT. l 28-4- 1979, re[!. ' 17-9-1979). CONGEDI STRAORDINARI: SORSI N l PEZZELLA P. educ. (P.D. un. IV 25-6-1979, reg. 18-9-1979), DI STEFA'O V. rag. (P.D. UIT. [ 14-9-1979), COLELLl S. coad., PULIGA G, coad. (PP.D. Ufl. J 15-9-1979), CAVAL· LARO G. rag., ROSITO G. rag .. PIAZZA C. coad. CPP.D. Ull. l 19-9-1979), DE P \OUS S. rag., S \:\1.\lARCO F. rag. (PP.D UIL l 21-9 1979), À1ELO~l A. coad. (P.D. Ull l 24-9-1979), DI BRI'\0 G. coad. (P.D. UII. l 25-9-1979), SCALA E. coad., V \LE'\TIXO \ coad. (PP. D. l:ll. l 26-9-1979) ASSENZE DAL SERVIZIO: DI ,\1 \RCO R rag. (P.D. Uff. I 15-5-1979, r~·J!. 17·9-1979), D \LL'OLIO C. ass. soc. (P.D. Ull. I 31-5-1979, re!!. 18-9-1979!, CTRASIXO C. vict• dir. <P.D. Ull . l 21-6-1979. n ..-g. 17·9-1979) . HA EU Nuovo assetto retributivo -fu nzionale del personale militare Con la mcdcstma decorn•nza le misure fis~l' delle in.dcnnittt mensili di cui agli arll. l UE Dlscgno di legge governa tivo AH ··~ ....... Amtninistrazione AH Amministrazione Penitenziaria Bollettino llflìriale N. 21 del 15 novemb re 1979 (!.c altre disposizioni sono ,;t{l(e ripor/CII nel mmrero scorso). RICHIESTA DI LIBRI ·• A8SOCIAZIONB DEL MONDO GIUDIZIARIO Giornale dei Convegni - 26 novembre 1979 N . 737 ROMA: 22-23 IIUI'I!IIIhre 1979 - Al Pala110 Coni a l Foro ltalico, l Convcgno di Diritto sportivo, 01·ganiczato daii'Aiga, con il pa tro· cinio dd Coni. sul tema: « Giusti1ia sporti,·a c giustizia ordinaria"· Sollotcmi c Relatori: • La clausola compromi,soria" (dott. Filippo Verde, Mag. Cass.): • La r..:,ponsabilità or gclliva ,. (A\'\'. Bruno Manl'<.'llal; • Il \ incolo spoi·ti\O • (A\\·.ti S..:rgio Campana c Giorgto Pasqualin). Segreteria dd Com cgno: Viak Carso n. 67. c c Studio A\'\, Grboli<a Giorgio (tel. 35-1488). Come è no to, gU abbonati possono richiedere alle « Edizioni d el Mondo Gludizialio » libri giuridici e profcs· sionali edili dalle Case Editrici Italia· ne, con diritto allo sconto del I0°é!. La richies ta deve essere operata media nte invio anticipato della somma (scontata del 10)% alle " E dizioni del Mondo Giudjziario ,, (Viale Angelico , 90, Roma), con assegno o vaglia (o con versamento sul conto corr . postale numero 323014 - Il Mondo Giudiaziario - Roma}, indicando contemporaneam en te il titolo c l'autore del libro, nonché la Casa editrice, con l'indlrlz· zo , se non si t ratta di grande Casa editrice . A U G U S T O B R U S C A - Direttore responsabile Direzione, re dazione e am mlnlstraz.: Vi ale Angelico, 90 • Roma . Tel. 351.071 . Re g. Il 10-5-1948 al n. 65 del registro del trib. di Roma • Tipografia Ave ntina · Via Pie tro Blaserna, 5 · Roll 540 l \ CDRKI ERC ll"l r t SEltA ,S'abato S'l marzo 1'973 5 .viaggi & crociere. Crocie ra d i Pasqua Il Consigli·o,d-i Stato giudice sospetto La materia della nostra conversazione è delicata e dotta. Perciò preferisco stimolarvi al colloquio con parole non mie. So· no di Antonino Papaldo, expresidente del Consiglio di Stato ed ex-giudice costituzionale. «Non vedo - egli ha detto in un recente convegno come i responsabili del mondo politico, al cui potere illimitato è atftdata La nomina. dei consiglieri di Stato, possaM sottrarsi al tristo gioco partìtico del due a te e due a me, che sta dando l'Ita· Zia in mano ui faccendieri non aventi altro titolo che quello dell'incompetenza:P. Un componente di questa alta magistratura, incline al para· dosso, mi ha detto che non si stupirebbe, d011tani, di vedere sedere accanto a sé, in aula, un cavallo, non esse1t· tto del tutto certo che per Ta n011~i1ta politica a consi,. gliere si domandi il certi/i· cato di proscioglimento dalla scuola dell'obbligo. Che ne sa. rà del Consiglio di Stato? Ma, prtma ancora, a che serve il Consiglio di Stato? Aldo Sandulli più serio che esista (n Italia, al q~ale sono ammessi magi· stratt e funztona.ri ammini· strativi. L'articolo 4 del testo unico esprime però, pur nella sua ambiguita. una tendenza nel senso che una metà dei con. siglieri dovrebbero provenire dai referendari. Intendiamoci. Che nel Consiglio di Stato sia presente l'esnerienza deUa ntlbbll.ctr. U n rante tale periodo, alc-una brmali Amministrativi Re/utuìone in seno al Consiglio. gionali. Per i giudici costituzionali ZAPPULLI - Ed ora è la volta di Guarino e Giannini, non c'è dubbio che la nomina. ambedue cattedratici ed am- è di origine politica perché è bedue patrocinatori del r.oto attribuita per un terzo sol· ricorso contro le 17 nomine tanto alle supreme magistra. t!fre, ma per un terzo al Pre· politiche. stdente della Re711Lbblica e per GUARINO - No, Zappldli, un terzo addirittura al Par. del ricorso nott vorrei parla· lamento. re non semòrandomi deontoPer i giudici costituzionali, logicamente corretto sost<>~re però. la Costituzione pf'escri· in ~ede giornalistica le stilsse ve delle garanzie tondamen· test che dovrò sosteneré in tali. non solo la diversità sede giurisdizionale. Prefl>.ri· e questo è molto importansco indugiare sul tema glme- te - degli organi costituzio· rale. Siamo in una situa2tone , nali che procedono alla desigiuridica nuova. Essa, è rap- gnazione, ma altre due garanpresentata innanzitutto ....c!al· zie che sono determinanti. l'attuazione della Carta costi1 giudici costituzionali postuzionale con la istitw:ione sono soltanto appartenere a dei tribuna.li amministrativi quelle categorie prejlssate dalregionali ( TAR). E' un fatto l'articolo 135, cioè debbono es· importante. In molti ca'i la sere 1nagistrati delle giurisdi· Corte costituzionale ha so- zioni superiori, professori orstenuto che le norme co :titu- dinari di università ed avvo· ;;::ionali n~ avrebbero d tspie- cati dopo vent'anni di esergato appteno i lQro effe' U se pn1na non fosse stato rcaliz. zato in toto il sistema nrevtsto da. tali norme. .ç,a situazione !Jiuridica preeststente può qmndi esse ·e ra· gionevolmente considerata di· versa da. quella. che st è determinata con la creuzione dei TAR. A queste considerazìOiii che potrebbero apparire formali se ne aggiunge 1ma sostanziale: con i tribunali amministrativi regionalì abl)iamo un sistema compiuto di gitt· stizia amministrativa che in· cid.erà notevolmente sul jun· zionamento del Consiglio di Stato. Noi, quindi, abbiamo da. 1m lato che gli atti amministra· tivt non sono più tutti dello Lionello Levi·Sandri Stato ?na. sono in gran ntt· mero atti delle regioni; ed abbiamo d'altra parte un si- cfzio; in più c'è la verifica stema di giustizia amministra- dei poteri da parte della stestiva che non è più rappre. sa Corte Costituzionale, che sentato in pratica dal solo può ritenere non verificate Consiglio di Stato, bensl dal quelle condiZioni. Attribuisco poi notevole riConsiglio di Stato posto al vertice di un sistema com. lievo alle recenti leggi istituplesso di tribunali: l'insieme tive dei Tribunali A?nmini· è del tutto parallelo a quello stratìvi .Regionali. La legge per i Tribunali Ammidella giustizia ordinaria. Fatte queste premesse, mi nistrativi Regionali istituisce domando: posti a raffronto i la funzione di Consigliere dei due sistemi gìurtsdiztona.li, Tribunali stessi: una quali/l· che sono oggi entrambi si- ca, si badi, che è di due graste!lli, e sono. in tutto paral- di injerìore a quella del Con. lelt, e posstbtle cii e si abòia- siglierc di Stato. Ebbene, per HA E E poi c'è l'attività consttl· tiva, non meno importante della giurisdiztona.le e più de· licata. C'è fra dì noi pre· sidente di una sezione con· suZtiva ed egli sa bene qua· le differenza c'è con una se· zione giurisd.iitionale dove le tesi delle due parti si contrapponuono. 17~ sede consul· tiva not non abbiamo altro che La tesi dell'amministrazione e ci troviamo ad• es· sere veramente partecipi del· la vita dell'amministrazione. Vorrei ricordare - in tema d'indipendenza e preparazione - il vecchio decreto legge del 193!> riguardante il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti e sul qua.le si prescriveva che le leggi sul· l'ordinamento e sulle attribu-' ziont delle due magistrature dovevano essere precedute dal parere dell'adunanza ge· nerale dì esse. Il contesto po· litico di allora, d'accordo, era diverso; ma mi. pare tuttavia che la norma tosse saggia, dovendo ravvisarsi in quella delibazione preventiva un rafforzamento dell' indipen· denza. ZAPPULLI - M a perché, allora, tale delib~one non è stata prescritta anche per le nomine politiche al Consiglio di Stato? ROEHRSSEN Sto per arrivarci. Questo decreto legge del 1939. che io riten· go tuttora vigente. è rispet· tato dal governo. Esso però riguarda soltanto la norma· zi.one. Ma io penso che in via interpretativa si potrebbe ar· rivare ad applicarlo anche ai provvedì1nenti governativi dì nomina dei consiglieri di Sta· to. Non ci sarebbe nulla di strano che (sia pure in via facoltativa ma con persisten. za ed insistenza) si chiedesse il parere del nostro consiglio di previdenza, costitut· to da tutti f. presidenti di sezione, prima di delibemre tali nomine. I~ sotw convinto che il criteno gènerale di com,posizione del Consiglio di Stato con gittdiei misti, laici e togati, sia giusto. A patto, però, che tutti quelli che entrano a farne parte abbiano una buo· na 11reparazione e siano ido· Guglielmo Roehrssen AH UE tz sare al Consiglio di Stato CO· me u1u1. sicura < riserva ~ di grandi amministratori, qttale esso è in Francia, insieme con l'·lnspectic;1t ctes Finances. LEVI·SANDRI - Sì è 1M· nijestato un accordo nel ri· tenere non inopportuno il sistema della. ·duplice prove· nienza dei clmsiglieri di Sta. to: dal referendariato attra,. verso il concorso •e dall'amministrazione. Condivido tale punto di vista. Anche sull'esigenza di indi· pendenza siamo d'accordo. Ma l'attuale sistema dt nomina dei CO?tSiglieri provenienti dal· l'amministrazione, ri1nesso e· sclusivamente al govenw, può infittire su questa indipenden· za? Qui il mio punto di vista e ·meno pessimista. Se volessi dire una boutade, osserverei anzitutto che data. la velocità dì rotazione dei go. verni in Italia, bert ditftcil· mente un consigliere potrebbe rendere concreta la sua riconoscenza verso il governo che l'ha n011tinato... Osserverò piuttosto che L'indipendenza è garantita, a mio parere, soprattutto dallo status git'· ridico riconosciuto al Magi· strato, da quelle garanzie che gli vengono accordate ai fini della sua carriera e della pos· sibilità di non essere rimosso dal suo utftcio. Ora queste garanzie esistono per i consiglieri di Stato, anche se esse si concretano in una quasi inamovibilità, piuttosto che in una. vera ina. EU I ZAPPULLI. - Una situazione giuridica nuova HA 17 consiglieri di Stato, tutti di provenienza esterna all'alta magistratura amministrativa, e perciò definibili, secondo una terminologia tradiz!onale, " politici " o u laici "• In contrappo· sizione ai consiglieri di carriera o .. togati "· Contro Il provvedimento di nomina (Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1973). undici magistrati della cerrlera presentarono ricorso allo stesso Consiglio di Stato, contro la presidenza del consiglio dei ministri, facendo valere la ragione che una tale immissione di elementi " esterni "· alterando fortemente il rapporto fra i giudici delle due estra· zlonl (32 togati contro 59 politici), finiva per fare di quella magisttatura un giudice " dubbio "· Dal suo canto l'Avvocatura dello Stato, per mandato rlce· vuto dalla Presidenza del Consiglio, si è! rivolta alla Suprema Corte di Cassazione per «regolamento di giurisdizione», negando che Il Consiglio di Stato possa essere buon giudice • della vertenze dato che, fra l'altro, 17 dei suoi magistrati sono Interessati in un senso e '1 1 nel senso opposto. Che cosa deci· darà la ·Cassazione nell'udienza già fissala per il 4 aprile? Fra qualche giorno, il 2 apfile, il Consiglio di Stato dovrà decidere se sospendere le nomine di gennaio. La sensibilità che il nresidente del Consiglio, Giulio An· dreotti, ha dimostrato per la materia che consideriamo attesta di una giustificata premura. Tutto ciò ha suggerito al nostro giornale l'iniziativa di riunire a dibattito cinque autorevoli per· sonalità che elenchiamo secondo l'ordine degli interventi: ALDO SANDULLI , ex·presidente della Corte Costituzionale e titolare di diritto costituzionale all'Università di Roma (giurisprudenza); GUGLIELMO ROEHRSSEN DI CAMMARATA e LIONELLO LEVI· SANDRI. presidenti d i sezione del Consiglio di Stato; GIU· SEPPE GUARINO e MASSIMO SEVERO GIANNINI, titolari di diritto emministrativo (rispettivamente per la seconda e prima cattedra) all'Università di Roma (giurisprudenza). Ha moderato Il dibattito CESARE ZAPPULLI. AH UE La nomina goy~rnatiya di 17 c?nsiglieri, ~vvenuta ,il l~ ~e~aio sco~sp, ha aperto, al vertice della magistratura ammtntstrattva, la delicata questione deli equihbno numenco fra membri «politici» .e «togati» Il 12 gennaio di quest'anno, Il Consiglio del ministri nominò ,_.,...... ~.;'h~U+i. ..," nn'l l'l'P •ah#'\~ n .,_,.,.,...,.,.fti ,......,.,., ,/f tf;,,pnfnyo,:~ r!n?u:ir,fiPrP tfpl . . ' UNA TAVOLA ROTONDA DEL «CORRIERE» IN ATTESA DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 'Pri~ S trage di gabbiani Nella primavera dell' anno. scorso ho assistito a Ponza alla cattura con tagliole di decine di migliaia di uccelli ìnsettivori, in gran parte pettirossi, destinati al mercato e venduti. Una sola persona. ne catturò 9.000. Ho pure assistito alla. strage annuale dei giovani gabbiani appartenenti alla specie Gabbiano reale, a Ponza. nidìficante e nùgratore. Questa strà.ge non è per nulla inferiore a quelle delle giovani foche neonate che avvengono nelle terre artiche e soll,evano tanto indignato scalpore. Da una ~ttimana i piccoli avevano lasciato i nidi sulle rocce ed erano stati spinti in mare dai genitori; poiché nei primi giorni sono ancora incapaci di volare, si radunano a. frotte nelle spiaggette riparate nelle insenatw·e dell'isola. All'alba sono arrivati sei cacciatori ed è incominciata una bestiale, sistematica strage. I cacciatori, distrutta una colonia, si spostavano su un'altra; hanno cosi fatto più volte il giro dell'isola ammazzando ognì volta gli scampati del giro precedente. Al volo venivano Uccisi gli adulti che l'Oteavano sui piccoli abbattuti. Ora sono rimaste poche decine di gabbiani reali. Gli scampati sono tutti adulti (i più scaltriti>. Stand~ cosi le cose, cosa possiamo sperare se il governo non interviene immediatamente perché la. strage non si ripeta anche quest'anno? <Lettera firmata) con lo Quecn Frcdcrico 22 .500 tonn., oroo condizionato in tutti i loc~li, 18-27 aprile: Genova, Con· nes, Barcellona, Volenclo, Palmo de M. 1 _Biserto (Tunlsi), Molta, Messina. Napoli, Genova. Quote do Li· re 96.000. lo Queen Frederlco ef· fcttuorò poi Crociere se1timor'!Oii dal 27 aprtle al 19 ottobre 1973 con partenze og~l venerdì sera do Genova per Connes, Borcellono (comda}, Palmo de M., Bisetto (Tunisi}, Palermo, Napoli, Genovo. Quote do L. 64.500. Richiedere progrommo illustrato o tutte le agenzie di viaggio o o Medov, Genova, voo XX Settembre 29, te t. 541.361 ; o o Hotur, Milano, vio P. do Cannobio 11, lei. 873.741. Pasqua con Autostradale! In autopullman o Parigi, a Losonno, sullo Costo A%%urro, sullo RIviera do Abbazia o nello Foresto Nero. In treno o Vienno e in Olondo. 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COPENHAGEN • dal 21 al 25 Aprile· Quote da L 89.000 LONDRA dal19 al 25 Aprile· dal 20 al 23 Aprlle dal 25 Aprile al1° Maggio Quote da L. 66.000 · PALMA DI MAJORCA dal 16 al 23 Aprile • dal 21 al 23 Aprile dal 23 a l 28 Aprile- dal 28 ol30 Aprile Quote da L 39.000 CANARIE dal18 al25 Aprile- dol25 Aprile al 2 Maggio Quote da L.118.500 a~t;i1laTnb~nalf funzione cii 9onsigliere ~ei stesst: u1~a qualtfi· cq.,. sz b~i, che è dt due gra. d~. t?tfenore a quella d.el ConStf!ltere dt Statt;~. !Jbbene, per dwentate Con:ngltere del 'l_'riÒI-':Jtale Regione le Ammmtstro:Lttvo c'è no;fnalmente un co1worso pubbltco: per la prtma jor~nazion~ dei 'l_'ribu?~al~ A mmimstrativt Regwnah e stato . p~evisto un conc~rso per tttolt. Cht pu~ pa7;'feczp~ . re a questo cbncorso.per tttC?li? Soltanto. gli ,appdntenentt a categorie assolutamente, tassatìva1nente predeterminatlf. . . Vedtamole: protesson ordz,. nari di materie giuridiche dell'Università· professori in· caricati che abbiano otto an?li d'insegnamento ed appartengano all'Ordine giud1ziarl.o ordinario o amministratìvo; magistrati amministrattvt o ordinari con qualifica 1um inferiore a Consigliere di Corte d'Appello; avvocati dello Stato con dodici anni di servizio; appartenenti alla carriera amministrativa e dì· rettiva dello Stato, fomiti eli laurea in giurisprudenza. con qualifica non interiore ad Ispettore generale od equi· parata. AH glio di Presidenza del Tribunali Amministrativi Regiona- li. Qui, come vedete, c'è la verifica dei poteri, cioè il controllo d'idoneità. Orbene, però, quale sìstetna sarebbe mai quello che da tnt lato chiedesse a certi signori bene dotati di titoli di mettersi in fila e dì superare la prova di un concorso per accedere ai TAR e poi di superare ttna seconda prova se ambiscono arrivare al Consiglio di Stato e dall'altro avv mettesse direttamente altri, senza alcun titolo e torse in grazta di una speciale illumi· nazione, allo stesso Consiglio di Stato? Questo è troppo contraddittorio, non è possibile/ Lasciamo stare il passato. Non c'è dubbio che le nomine politi· che hanno dato al Consiglio di Stato egregissime persone fed altre meno egregzeJ Ma Giuseppe Guarino per l'avvenire non può essere più. come prima. Dopo la legge sui TAR il problen~a. a mio avviso, è già. risolto: al Consiglio di Stato sì accede o per concorso diretto o, per un quarto dei posti, per prove· nienza dai Tribunali RegiO· nali. Se non si decidesse così, saremmo in presenza di una gravissima lesione della razio. nalità prima che della costituzionalità. E vet~go alla co1wlusione. Che si possano nominare co1z-. temporaneamente diciassette Consiglieri di Stato senza alcuna indicazione o 1notiva~o. ne, dal).a quale si arguisca che sì è accertato caso per caso il possesso di requisiti, quanto· meno superiori a quelli richie· sti per l'accesso az concorso per Consiglieri del Tribunale A?nministrativo Regionale, mi pare che non possa essere ac· cettato. perché rifl.ttirà sulle funzioni future del Consiglio. E' possibile insomma che 1toi attribuiamo le funzioni di appello. ctoè le t1~1tzioni di determinare, in definitiva, l'indirizzo futuro della giustizia amministrativa, a persone che nQn hanno alcuna esperiettza , del Consiglio di Stato? ZAPPULLI- Con il ricorso dei magistrati di can·iera, s'è aperta una crisi grave. Che si fa adesso? Si può da~:e una regola diversa alle no· mine al Consiglio di 8tato? GIANNINI - Vorrei andare oltre quello che dice Guarino perché, secondo me, e diventata incostituzionale la norma che attribuisce al governo il potere di nomina di alcuni Consiglieri di Stato e Consiglieri della Corte dei Conti. · La norma costituzionale di· ce che il Consiglio di Stato è ind.ipendente nei confronti. del governo; questo è il punto v.rincipale. E' un organo ausiliario, ma indipendente nei confronti del governo. E lo stesso vale per la Corte del Conti. . Ciò che conta è la situa· Zione in cui il Consiglio di Stato come la Corte dei Con.- ti si sono venuti a trovare. Noi praticamente nutrianto ancora un bagaglio dì ìdee del passato. Il discorso che ha tatto la Corte Costituzionale, insomnw, è tutto un di· scorso la cui trama è del 1890, non del 1967 o del 1968, quando tu adottata la decisione dt cui ho fatto Perché? Perché nel mCJmao•l giuridtco nOi viviamo volte di idee ricevute portiamo appresso re mai il coraggio di n..ç.~ort·•l trarne la validità politica momento attuale. Perché il Consiglio di Stato divenne nel 1889 il depositadella giustiZia amministrativa in Italia? St dice: perché l'avevano tatto in Francia. D 'accordo, l'avevano tatto in Francia, però c'era anche una ragione tipicamente, specificamente italiana, data dal tatto che il Consiglio di Stato ave· va gièt svolto un'importante funzione nei ricorsi al Re, in cui aveva dato prova di assoluta indipendet~za rispetto a.gii altri organi costituzio· nal1. Molto spesso noi siamo por. tati a dtmenticare quello che è stato il Consiglio di Stato dal '65 all' '89, cioè· quello che è stata la grossa giuri· sprudenza. dei ricorsi az Re. Fu proprio questo fatto stori. co a far si che il legislatore dell' '89 ritenesse di trovarsi di fronte ad un organo compo. sto di persone che erano oggettivamente indi1Jend.enti; e allora si affidò a dare a co· storo la funzione giurisdiziO· nale. Diciamo la verità; questa funzione giurisdi2ionale il Consiglio di Stato l'ha sem· pre svolta egregiamente e l'ha svolta egregiamente fino a dopo la seconda guerr~ mondiale. Si dice: il fascis11to; ma il tasctsmo ha avuto un rispetto severo per il Consiglio di Stato. tant'è vero che ha fatto quella legge della audi~:io>~e preventiva sulla normativa ed anche, notate bene, sulle no· mine governative. Per quanto mi consta, Santi Romano veniva sempre interpellato e rio riservare il concorso a perso· ne che abbiano già un'espe. rienza d.i amminJstrazione, come in Francia. ZAPPULLI - Qualora si scegliesse questa o un'altra soluzione, bisognerebbe proce. dere per legge? GIANNINI - Occorre una legge. E qua1~to all'autolimi· tazione del potere politico, bi· sogna essere assolutamente 1·ealtsti. Non è senza una ragione che il Consiglio di Sta· to sia scaduto rispetto a qttel· lo che era nel periodo immediatamente successivo alla guerra. Il primo motivo è lo eccesso di lavoro, che fa si che il lavoro scada.; a questo non si è 1JrOVVeduto. In se· cmtdo luogo, le nomine politiche, anche quando sono cadute su persone degne di ogni riguardo, non hanno designato che un 1wmero assai li· mitato di vere capacità rispetto all'insieme dei " politi· ci ,. nomfnati. C'è inoltre anche un terz elemento molto importante, mio parere, ed è il fatto eh il Consiglio di Stato sta di· ventando un piedistaUo per partire verso lidi completa· mente remoti rispetto alla funzione. Second.o me. siamo az pri cipio della fine del Consiglio di Stato. Esso viveva stt un equilibrio che era di fatto, non di di1·itto. I vecchi magi· strati, soprattutto i Presìden· ti, formavano piano pian0 i gwvanì, con discrezione, con tatto, con moderazio11e non disgiunta da fermezza; riuscì· vano veramente a creare dei magist1'ati indipendenti, in chi ne aveva la stoffa, beninteso; i rottami erano rottami e restava1~o i1~ disparte, ma erano pocht.çsimi elementi. Oggi tutto questo scompare e scompare perché quando mi pre?Wete ventiquattro perso· naggi anziani e me li confinate ai tribunali amministrativi, chi torma più. un giovane? Non certamente i loro coetanei; secondo me, quindi, il Co1tsiglio di Stato si avvia verso una rapida fine. HA E m U La scelta e la formazione dei magistrati Infine, poiché l'art. 17 della legge riserva un quarto dei posti che si rendono vacanti nez ruolo dei Consiglieri di Stato ai Consiglieri Ammi· nistratìvi Regioooli, si prescrì· ve che essi debbano avere quattro anni di effettivo servizio, e si domanda, prima del decreto dì nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, il parere del Consl· Massimo S. Giannini quando il governo voleva tare una nomina governativa. Ciò dimostra che se :perfino tz regi1ne ebbe rispetto per questo collegio, dovevano esserci in esso qualità intrinseche che l{} meritavano. Poi venne la Costituzione repul/òlicana. E non esito a dire che~ in essa, quella nonna delL'art. 100 fa parte apertamente d.el ctarpam.e costitu· zionale, cioè di quelle nonne che sono perfettamente inutili, che sono state un errore del legislatore costituente, che oggi noi scontiamo. Qual è la situazione che si è venuta a creare in Italia? Non condivido l'oJ?inione di quanti vorrebbero tl Consiglio di Stato interamente costituito da magistrati provenienti dal concorso. Già oggi, per accedere al Consiglio di Stato occorre aver passato un certo numero di anni presso le am. minìstraZioni, otto anni, che sono parecchi. L'errore è di avere parificato all'attività nell'ammini,çtrazione anche la rnagistratura. Se si reputa che sia poco. si allunghi questo periodo e si recluti il Consiglio di Sta. to, che so io, tra coloro che già hanno wt certo grado, capo di divisione. o altra qualifica. Il rimedio c'è, secondo me, ed è proprio quello di queStione~ di trovar lo ·un uomo simile qui da noi: cioè un santo saggio e guerriero. C'è? E. Dal Mas <Milano> La massoneria CANARIE dal18 al25 Aprile· dal25 Aprire al2 Maggio Quote da L.118.500 Richiedete glf opuscoli dettagllaU alla·vostra Agenzia di VIaggi oppure ad: Alpltaur ·Casella Poetale126 12100 Cuneo Mi hanno sorpreso le dichiarazioni rilasciate a Gervaso dal dottor Salvinl, grap maestro ~ella massonel\a di P,alazzo Qiustinia- · ni. Le scuo1e imziatlche, come la massone11a\ hanno come scopo Il mìglioramento dell'essere umano attraverso la conoscenza di tutte le discipline per pon·e poi la scienza a beneficio dell'umanità. Inoltre in tutti i tempi tali scuole sono state avvolte d.a un velo di discreZione perché la conoscenza delle leggi dell'universo non disturba. la menPALMA DE MAIORCA 5 gg. do Milano: 21.25.29/<4 te del saggio ma sconvolge do L. 62.000 il cervello del volgo. Legdo L. 69.000 gendo l'intervista n on semMADRID <4/5 gg. do Roma: .) ~~2~~:i~~f,4/5 brerebbe che l'obbedienza I STANBUL <4/S gÒ. do Roma: 21.25.29/<4·3/5 do L. 80.000 giustinianea sia una scuola iniziatica, in quanto non ha ISTANBUL <4/S gg. do Milano: 24.27.31/5 do L. 99.000 nessuna delle caratteristiATENE 8 gg. do Milano: 20.27/4-<4.11.18/5 ' do L, 115.000 che sopracitate. Infatti il EGITTO 8 gg. do Milano: 13.20.27/<4 dèl L. 165.000 GUddetto gl'Uppo non è discretamente segreto perché Informazioni e programmi: si fa pubblicità.; non è uniVIa 801'berinl 86, 00187 Roma, t.47SS2Sl versale, libero, indipendenP .x a Velosca 4, 20121 Mllol!o, t. 8 690708 te, dato che è sottoposto al beneplacito di Londra. Non presso tutte le Agenzie di vlogg io conosce inoltre la slmbologia del tempio (o loggia) in quanto sostiene che nel tempio i simboli sono tutti masclùli. E la Venere della statua collocata nel tempio presso il secondo sorvegliante di che sesso è? Mi sembra, per concludere, che il dottor Salvini. oltre che non conoscere la simbologia massonlca, abbia il dente EGITTO - ISRAELE - SENEGAL - TU NISIA avvelenato con il sesso fem PARIGI • LONDRA • COPENHAGEN - AMSTERDAM minile e con quanti non Informazioni iscrizioni presso sono alle sue dipendenze. Gina Carletti (Milano) MULTITOURS S.r.l. - Corso .: Sempione, lO - M IL A NO VOLI SPECIALI DI PRIMAVERA UE do;;;~Pòsti dtte sistemi gfurisdt.ztonali, che sono oggi entrambi si· ste.mt. e sono in t11tto parallelt, e possibile che st abbiano del/ e regole toi a l11vmt~ diverse rt;.r lo. mflqi5t. .1· ]1 .,r. dìnarìct e per la· mawtSb'atura del Consiglio dì Stato, dei trib~tnali a!'tministrativi,. e .d!fl szstema mtero della gtusttzta' 1!-mm~nistrattva? Cio sarebbe trraztonale dal momento che tale siste·ma ha delle funzioni, nei confronti del governo e della pubòlica amministrazio· ne, molto più delicate eh~ la giurisqìz!one. ordinaria, perché deve IStttuztonalmente operare proprio net confronti degli. atti del governo e delle altre vubbliche ammìnìstrazioni. E pongo un altro interrogt;ttivo. La nornw costituzionale, quando ha parlato di indipendenza per tl Consiglio di Stato, non l~a usato un concetto ancora più ristretto, intendendo assicurare l'indipendenza proprio nei contron· ti del governo? NOi aòbìa1no qui altre due fattispecie in un certo senso parallele, e certamente rile· vanti per il1wstro tema, quel· la dei giudici costituzionali e quella dei Consiglieri det Tri· UE All'origine il Consiglio dì Stato era costituito di uomi· ~i attinti in prevalenza dalla DUbblica amministrazione: funzionari ricchi di esperien~a e, spesso, anche di dot. trina. Non sono mancati pe· r·ò neanche in passato casi in cui ì governanti si sorw avvalsi di tale potere come di un mezzo per ma~ifestare personali gratitudi· rti. Quando. in un secondo tempo, furo1~o introdotti, nel Consiglio di Stato, attraver~o il reterendariato, dei maIJiStrati di carriera, questi co~titutrono setnpre una minoranza. E tali sono tuttora, nonostante l'indirizzo di teni!enza, espresso nell'art. 4 del vigente testo unico del 1924, ~l quale appare orientato nel ~en.so della parità numerica tra 1nagistratì di carriera in effettivo servizio d'istituto e rnagistrati di nomina governativa. Né agli uni né agli altri le leggi hanno però mai rtssicurato una piena inamo· vibìlità e indipendenza. Nel far salvo il Consiglio Iii Stato la CostituZione si preoccupò peraltro della inliipendenza dell'istituto. Per· ciò. al di là dell'indipendenza assicurata in via generale a tutti i giudici speciali nel· l'art. 108. èssa statuisce espressamente nell'art. 100 l'indipendenza. nei confronti clel Governo. del Consiglio di Stato. Un'altra norma troviamo però nella Costituzione, che nveste, in materia, grande rilievo. Essa è quella enunctata nell'art. 102, che Ti· puarda gli estranei chiamati a partecipare all'amministra· ztone della giustizia e ne esige l'idoneità. Che cosa prevede invece la legislazione vigente? L'art. 1 del testo unico sul Consiglio di Stato. una norma che ri· sale alle origini dello Stato italiano, dice semplicemente che il presidente del Consi· glio di Stato, i 11resìdentt dì sezione, ì consiglieri sono no· minati dal Governo. In tal modo lascia a questo la più libera scelta. Ai posti di consigliere di Stato si accede però anche per carriera, ini2iando dal grado di referendario. Il concorso· è un vaglio severissi· mo. Si tratta del concorso l ......Òr-:;·q;;;ft:garanzic esisto- l no per i consiglieri di Stato, anche se esse si concretano i1~ ttna quasi inamovibilità, piuttosto che in una vera inamovibilftit. M{! vor:.·ei anche aqaiungere che hnc:iJJenden.za nOn. è questione di decreto presìdenzìa· le, di legge o di altra norma; è questione di spina dorsale. Vengo ora alla questione che Zappulli mi ha posto: può, il Consiglio di Stato, essere o diventare quell(L grande riserva di amministratori quale è oggi in Fra1wia quel Consìglio di Stato o l'Ispezione di Finanza? I o penso che tale possibilità ci sia, ma ad una condizione. Anche oggi, del resto molti Magistrati del Consiglio di Stato danno la loro collaòorazione in mtmerose amministrazioni come capi dt gabinetto o ca.pi degli uffici legislativi, con reciproco vantaggio: il· magistrato arricchisce le sue conoscenze e le sue esperienze e l'amministrazione può giovarsi dt una consulenza oò· biettiva e altamente qualifi· cata. Io ritengo però che in questi Cjtsi, il Magistrato àeb· ba essere collocato 4 juort ruolo » e non svolgere, du· AH rascisn~o. ROEHRSSEN ....... Il problema c'è; il nostro lavoro va enormentente aumentando, non solo quantitativamente, ma qualitatìvamente. Se andiamo a sfogliare le vecchie riviste ristLlterà che l'BO per cento del contenzio. so, una volta, riguardava il rapporto dì pubblico impiego. Oggi la c domanda • di giustizia è assai più. raffinata; riguarda 1naterie nuove, delicate, importanti come la urbanistica, l'edilizia, la sanità. ne ite1 C"onsfplfo ai "'Sfato con giudicf mistt, latcl e togat!. sia gittsto. A patto, però, che tutti quelii che entl·ano a farne parte abbiano una buona preparazione e siano ido· nei all'esercizio delle loro ftm?.ior,i. Nnn è g 1 u.sto 1rvece che n posto sia conferito, ad esempio, a chi è alla fine della carriera, oppure a chi il ministro vuole assegnare al Consiglio di Stato per altre ragioni (che possono es'sere la stima come la disì· stima per tm dato funzionaTio). ZAPPULLI - Quando, con le nomine del 12 gennaio, si determinò questo c caso ~ del Consiglio di Stato, un consigliere di grande e riconosciuto valore mi }ece colpa, per quello che scrissi, di avere una visione romantica dell'istituto. Il Consiglio di Stato - mi disse - non potrà mai più. tornare ad essere 1m collegio dt eccezionali capacità giuridico-amministrati· ve perché siffatte capacità sono oggi acquisite, a ben altro prezzo, dalle attività econo· miche e professionali. Vorrei sentire in proposito il parere dei presetttì anche perché, malgrado tutto, mi piace pe1z-. EU rà del Consiglio dt Stato? Ma, prima ancora, a che serve il Consiglio di Stato? SANDULLI - Il Consiglio 'ii Stato è uno d.ei pila,stri ;.:J c;::.:al! pcgçia, r. el 1;~stt ::> ~rdinamento, lo Stato dt dt· -itto. S~condo la Costituzio. ~e, la Repubblica italiana è, ~i, Stato sociale ma è anche Stato di diritto, e perciò ga. rantista Il prinC'ipio d.i le· 7alità viene protetto da un :ato attraverso la tutela del'e posi2ioni giurid.ìche d.ei. sìn70li; a ciò provvedono gli arrtcoli 24 e 113, che assicurano a ~utti, la tutela giurisdi· ~!onale dei diritti e degli i?l· teressì legittimi anche nei :ontronti della pubblica am· ministrazione. A tale protezione degli in:Uvidut, si aggiunge poi, d.al''altro, una tutela legale .di ~.t/licio degli interessi dell'mtera comunità. Da noi non ~siste un istituto come lo :unbudsman, il quale senz-. pre più si va diffondendo ~ez mondo. ' La Corte dei Conti, e il Consiglio' di Stato sono due ~rganismi preesistenti alla !tessa unità d'Italia, i quali ftanno funzionato sostanzialmente bene persino sotto il senso che una meta cfc: C01v sìglieri do~~reòbero provet:ire dai referendari. Intendiamoci. Clte nel Consiglio di Stato sicL presente l'esperienza della pubblica amministrazione, è cosa uti1P. a~~~ prt>zioso: e perciò da. nOn. porre in discussiOne. Il problema è se l'attuale meccanismo per assicurare tale presetzza sia il più valido. Se· condo 1ne, per altre strade potrebbero essere assicurate, a un tempo, la anzidetta esigenza e quella di una Jli.ù certa indtpendenza deZl'tstituto, al di fuori di ogni sche· ma di clientele e lottizzazionì. HA é"ato dt proscioglimetdo O.al1a scuola dell'obbligo. Che ne sa- ~irtour VACANZE+ PASQUA 7 3 Chi pulirà? Chi farà le pulizie nelle scuole? Semplice. Dopo che 1 bidelli verTanno giustamente esentati da questo indecoroso servizio. la puliZia delle scuole verrà appaltata a quelle cooperative o carovane formate da sottoproleta.ri. Questo andrà bene per qualche mese, ma-ssimo un anno, dopo di cbe si agiteranno e sciopereranno per l'abolizione ·degli appalti ed una volta ottenuta l'assunzione regolare non vorranno più, come è giusto, lavare i pavimenti, spazzare le latrine, ecc. Proprio come è successo in tutte le aziende statali, parast.atali ed anche private. Mario 1\lilani CBorgo Lombardo) Te lef. 344.741 • 345.741 e 1 tutte le Agenzie di viaggio. DIRETTORE GRÀNDI ALBERGHI ESAMINE REBBE inte.rcssonte e seria proposta per d irezione 'generale complessi alberghieri. CORRIERE 696-AP - 20100 MILANO Tutti statali Siamo un gruppo di lavoratori, ferventi cattolici, ex-combattenti con pregiudizi di amor patrio e amor f1·aterno, fiduciosi nel governo che abbiamo votato. Essendo, però, dipendenti di un'industria privata, domandiamo al Corriere: per avere gli stessi diritti degli statali dobbiamo diventare anche noi statali votando comunista? Con un governo comunista, infatti, saremmo tutti « statalizzati ~ e la legge 336 scatterebbe imparzialmente per tutti. <Seguono 6 firme> LUOGO IDEALE P!R SOGGIORNI E WEEK- END AZIENDA DI SOGGIORNO " RIVIERA DEL CONERO " 60 100 ANCONA. Tel. 31.3.48 Nome _________________ Cognome _________________ Indirizzo------------------------------------C i t t à - - - - - - - - - - - CAP _ _ _ _ __ Desidererei avere documentazione completo sullo Riviera. IL f2,M/.Af$/ 11/1t!',{~~ AD UN SECOLO E MEZZO DALL'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO Bilancio eprospettive dQIIa giustizia amministfQtiva. . . HA EU AH UE cotera e dal Depretis, all'emanazione per opera del governo Crispi della legge 31 marzo 1889 n. 5982, con cui vennç istituita la IV Sezione del Consiglio di Stato « per la giusti· zia amministrativa» che lo Spaventa, ispiratore della riforma, fu chiamato a presiedere. Infine appena nove anni fa, in attuazione dell'art. 125 della Costituzione che prevede « organi regionali di giustizia amministrativa », si è finalmente giunti, con legge 6 dicembre 1971 n. 1034, all'attuale asset· to della girisdizione amministrativa in Italia, articolata in due gradi di giudizio. Il primo grado è costituito innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), organi statali a circoscrizione regionale con funzioni esclusivamente giurisdizionali, e presieduti da magistrati del Consiglio di Stato, mentre il secondo grado (doè l'appello) si svolge avanti al Consiglio di stato stesso. I n base a tale importante riforma, la funzione del Consiglio di Stato - il cui ordinamento interno non è stato però modificato: 3 sezioni con.sultive (1, II, III) e 3 giurisdi• zionali (I V, V, VI) - è stata · così trasformata: da giudic~ et\ primo e unico grado a giudice · di appello e di secondo grado: Il 16 gennaio di quest'anno; nel 150" anniversario della sua istituzione, il Consiglio _di Stato ha tenuto la sua prima conferenza stampa. L'evento « storico, è stato richiamato, nella sua introduzione dal Presidente, Lionello ·Levi Sandri che lo ha riferito 'ai moderni mezzi <li comunicazione sociale e alla opportunità di attenersi al detto « fare bene c farlo sapere». Tracciando il consuntivo della attività dello scorso AH UE L'importante legge 2248 del 1865 enunciò poi il principio per cui nelle controversie sopra diritti, che si assumano leSi da un atto della pubblica amministrazione, i tribunali debbono limitarsi «a conoscere degli effetti dell'atto stesso, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio», rimanendo esclusivamente all'autorità amministrativa il potere di revocare 0 modificare i propri atti illegittimi. Successivamen te, grazie al movimen to di idee « per la giustizia nell'Amministrazione 'li che si ricollegava a Silvio Spa· venta si giunse, dopo u na serie di progetti presentati dal Ni- HA siglio di Stato organo di consulenza giuridico-amministrativa c di tutela della giustizia nell'amministrazione. A tal fine il Consiglio di Stato è diviso in sci sezioni. di cui le ultime tre giurisdizionali e le pr~me tre consultive, mentre alcuni pareri sono formulati in « adunanza generale ». Per ritrovare quei caratteri che, in maniera più dedsiva, avrebbero influ.enzato tutta la ~uccessiva evoluzione del Consiglio di Stato in I talia, occorre risalire all'età napolconica, in ·cui, sul modello francese, tale istituzione comincerà gradualmente ad essere introdotta nei vari stati della Penisola. La data di nascita si vuoi far risalire a quando nel napoleonico Regno d'Italia, con R.D. 9 maggio 1805 fu istituito il Consiglio di Stato articolato come segue~ la presidenza era riservata all'imperatore e re, era diviso in cinque sezioni (giustLr.ia, finanza, interno, guerra, culto), e composto di ventiduc consiglieri oltre alcuni membri di diritto, che, però, non era no assegnati alle sezioni Nel Regno di Napoli, Giuseppe Bonaparte istituì con R.D. 15 maggio 1806, il Consiglio di Stato con funzioni consultive e contenziose, presieduto dal sovrano e composto da consiglieri, relatori e uditori. Queste istituzioni furono travolte con la fine dell'epoca napoleonica, ma esercitarono tuttavia un'innegabile influenza negli ordinamenti amm inistrativi dci diversi Stati italiani nell'età della Restaurazione. Carlo Alberto appena salito al trono, con editto del 18 ago- !>to 1831 controfir~ato dal guardasigilli Barbaroux, in csecuzione del giuramento di non mutare le istituzioni impostegli da Carlo Felice nel 1823, istituì, con nuovo ordinamcnto, un «Consiglio di Stato per i Regi Stati di Terra Ferma ». Il Consiglio (che non aveva funzioni giurisdizionali ma che veniva convocato solo in sede consultiva) era presieduto dal re, o in sua vece da un vicepresidente, ed era diviso in tre sezioni: interno, giustizia e grazia e affari ecclesiastici, finanze. Il riordinamento del Consiglio di Stato seguì sulla base del progetto Rattazzi, solo con la legge 30 ottobre 1859 n. 3707, e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 dicembre 1859 n. 3803. Nel nuovo assetto veniva definitivamente abolita la presidenza del re, e delle tre sezioni, solo le prime due conservavano le precedenti funzioni consulti\'e, mentre la terza assumeva le funz ioni di giudice del contenzioso amministrativo, fino allora esercitate dalla « Camera dci Conti "· EU italiana, allo L aart.Costituzione 100, considera il Con- Un momento della conferenza stampa tenuta dal Presidente del Consiglio di Stato avv. Levi Sandrl. anno per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali (che dal '71 dir'imono, a livello locale, le contraversie amministrative fra lo Stato e i cittadini) il Presidente Levi Sandri ha fatto osservare che di fronte a 36.983 ricorsi presentati nel 1979 ai TAR, le sentenze pronunciate sono state soltanto 15 mila 176 contribuendo a far salire il numero dei ricorsi pendenti alla cifra record di 122.641. Continuando così- ha ammesso lo stesso Levi Sandri - ci vorranno circa 10 anni a smaltire le pratiche tuttora giacenti. Migliore, ma sempre grave, la situazione del Consiglio di Stato dove: i giudizi pendenti sono «soltanto,. 16 mila e gli appelli sono decisi cor'l tempi abbastanza rapidi (6-7 mesi). Quali le cause delle lentezze? L'introduzione dei tribunali amministrativi - ha spiegato il presidente del Consiglio di Stato - « avvicinando il giudice ai cittadini ed introducendo alcune innovazioni nel processo ammmtstrativo (la possibilità di farsi difendere da un semplice procuratore o di impugnare anche gli atti non definitivi) ha favorito un aumento considerevole della domanda di giustizia, aumento al -quale non si può ritenere estraneo anche un certo peggioramento dell'attività ammi· nistrativa ». Nell'ambito della funzione consultiva d~l Consiglio di Stato sono stati emessi nel 1979, 5.263 pareri; a questo riguardo è stata' sottolineata da più parti là necessità di allargare taie funzione del Consiglio cstendendola alle norme sull'ordinamento del personale dello Stato e all'organizzazione dei pubbici uffici. Claudio Schwarzenberg .• lj ·, .' .: AH UE HA EU AH UE 11 HA EU END ISO 9660 F E FORNASINI MICROFILM SERVICE 'E '
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