N. 44 - Senato della Repubblica

SENATO DELLA REPUBBLICA
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n. 44
RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI
(Pervenute dal 29 maggio al 4 giugno 2014)
INDICE
BERTUZZI ed altri: sulla mancata erogazione
dei contributi agli armatori per il "fermo pesca" disposto nel mar Adriatico per il 2012
(4-00512) (risp. MARTINA, ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali) Pag. 1115
MOLINARI ed altri: sulla sospensione di Giuseppe Scopelliti dalla carica di presidente
della Regione Calabria a seguito di sentenza
di condanna del Tribunale di Reggio Calabria (4-02183) (risp. LANZETTA, ministro
per gli affari regionali e le autonomie)
1117
PALERMO: sugli studi socio-ambientali relativi alla galleria di base del Brennero (401462) (risp. LUPI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti)
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI
XVII Legislatura
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BERTUZZI, PIGNEDOLI, VALENTINI, RUTA, ALBANO. Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Premesso che:
il fermo pesca biologico, attivato nel nostro Paese in attuazione
della normativa comunitaria recata dal regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), è una della misure obbligatorie
utili a preservare gli stock ittici e a contribuire al ripopolamento della flora e
della fauna acquatiche gravemente compromesse, nel corso degli anni, da
catture eccessive e da sistemi di pesca inadeguati;
la normativa europea reca disposizioni specifiche in materia di
aiuti pubblici per l'arresto temporaneo della pesca da erogare ai pescatori e
agli armatori a parziale indennizzo del mancato reddito derivante dall'interruzione della loro attività;
in particolare, gli armatori usufruiscono di un contributo derivante
dalle risorse del FEP, che opera quale strumento finanziario comunitario
volto a contribuire alla promozione dello sviluppo sostenibile nel settore
della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne;
il contributo derivante dalle risorse FEP è messo a disposizione
dalle Regioni: infatti, per il FEP è prevista la presentazione di un piano strategico e un programma operativo nazionale;
tenuto conto che:
il fermo biologico, relativo all'anno 2012, disposto nell'area pesca
n. 17, nello specifico GSA17, così come definita dalla Commissione generale della pesca per il Mediterraneo in seno alla Fao (Food and agriculture organization delle Nazioni Unite), individuata nel mare Adriatico da Trieste a
Termoli, si è realizzato in due periodi distinti: in particolare nel tratto che va
da Trieste a Cattolica dal 15 luglio al 27 agosto, mentre nel tratto da Pesaro
a Bari dal 6 agosto al 17 settembre;
a quanto risulta agli interroganti, nei prossimi giorni il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali decreterà il periodo ed i modi
di attuazione del fermo biologico per il 2013;
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in considerazione del fermo pesca predisposto per il 2012 non risultano essere in atto le procedure relative al pagamento degli armatori che
hanno aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dal decreto ministeriale del 28 giugno 2012, che fa riferimento, tra le altre disposizioni, al
fermo biologico pesca per il 2012 per strascico e volante;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti, a tutt'oggi le risorse del Fondo europeo per la pesca 2012 sono state bloccate dall'Unione
europea, a causa delle irregolarità riscontrate in alcune regioni del sud Italia,
si chiede di sapere di quali ulteriori elementi disponga il Ministro
in indirizzo in relazione alla situazione e se non ritenga opportuno procedere
con urgenza all'avvio delle procedure necessarie all'erogazione dei contributi spettanti agli armatori che ne abbiano fatto istanza per l'anno 2012, anche
in considerazione della grave crisi in cui versa l'intero settore ittico italiano
e tenuto conto che a breve sarà disposto il fermo biologico per l'anno 2013.
(4-00512)
(9 luglio 2013)
RISPOSTA. - In riferimento all’interrogazione concernente il
mancato pagamento dei contributi spettanti agli armatori che hanno osservato il “fermo pesca” disposto nel mar Adriatico per il 2012, si evidenzia che,
essendo stati pienamente ripristinati i termini di pagamento per il programma operativo del Fondo europeo per la pesca (FEP) di cui al regolamento
(CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, del Consiglio, sono state riavviate le
procedure per la liquidazione delle istanze di pagamento inviate.
Ad oggi, pertanto, i pagamenti che riguardano le compensazioni al
reddito per i fermi biologici della pesca predisposti negli scorsi anni risultano quasi integralmente effettuati.
Con l’occasione si fa, altresì, presente che è in fase di completamento anche la liquidazione delle pratiche relative agli aiuti per le demolizioni delle unità da pesca di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008).
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA
(30 maggio 2014)
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MOLINARI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CIOFFI, SERRA, VACCIANO, BERTOROTTA, PETROCELLI, PUGLIA, GIARRUSSO, GAETTI, CASTALDI, DE PIETRO, FUCKSIA, PAGLINI, MONTEVECCHI, MARTELLI, LUCIDI, MORRA, NUGNES, MORONESE, GIROTTO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno
e per gli affari regionali. - Premesso che:
il Tribunale penale di Reggio Calabria ha condannato Giuseppe
Scopelliti, presidente della Giunta regionale della Calabria, a 6 anni di reclusione per i reati di falso e abuso d'ufficio;
ai sensi del decreto legislativo n. 235 del 2012 (cosiddetta legge
Severino) tale condanna determina la sospensione dell'amministratore dalla
carica regionale ricoperta;
l'art 8, comma 4, della "legge Severino" dispone che "A cura della
cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono
comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri il quale, sentiti il
Ministero per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura
del prefetto del capoluogo della Regione, al competente Consiglio regionale
per l'adozione degli adempimenti di legge";
inoltre l'art. 8, comma 1, prevede una serie di ipotesi di reati, tra
cui quella per la quale è stato condannato Scopelliti, che determinano la "sospensione di diritto" dell'amministratore condannato;
la sospensione dell'amministratore, condannato per uno dei reati
previsti dalla legge Severino, costituisce atto dovuto e vincolato e, pertanto,
necessario ed ineludibile;
considerato che, a parere degli interroganti:
ad oggi, essendo il procedimento amministrativo avviato ma non.
ancora concluso, la Regione Calabria e i calabresi, nonostante una disposizione di legge chiara e netta, sono governati da un presidente condannato da
un Tribunale della Repubblica d'Italia a 6 anni per falso e abuso d'ufficio e
ciò appare come una condotta oggettivamente omissiva attraverso la quale
viene consentito ad un amministratore condannato di continuare ad occuparsi della gestione della cosa pubblica;
l'omessa sospensione di Scopelliti snatura la ratio della legge Severino, che è quella di impedire che un amministratore condannato, per ipotesi di reato direttamente collegate alla gestione della cosa pubblica, ricopra,
anche per indegnità, il delicato ruolo di amministratore;
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considerato inoltre che:
come risulta agli interroganti, la Conferenza dei capigruppo della
Regione Calabria, svoltasi il 7 maggio 2014, non ha evidenziato alcuna novità in merito alle doverose determinazioni da assumere, registrando, da un
lato, la posizione di rinvio del presidente del Consiglio regionale, Francesco
Talarico, relativamente alle decisioni da assumere e, dall'altro, un orientamento fondato su presunti pareri giuridici sulla base del quale le dimissioni
del Governatore sarebbero inibite dalla sospensione dell'incarico operata
dalla legge Severino, efficace fin dal momento della sentenza;
il suddetto provvedimento sospende l'amministratore dalle funzioni, ma non dalla carica e, pertanto, resta fermo ed esistente il rapporto tra
amministratore sospeso e amministrazione;
a parere degli interroganti le dimissioni di Scopelliti sono efficaci
e gli articoli 126 della Costituzione della Repubblica e 33 dello statuto regionale prevedono che le dimissioni del presidente determinano lo scioglimento del Consiglio regionale;
l'art. 60 del regolamento del Consiglio regionale prevede che, a
seguito delle dimissioni del presidente della Giunta, il presidente del Consiglio regionale convochi la stessa assemblea e congedi definitivamente i consiglieri;
tale linea anodina, sposata dalla maggioranza ed espressa in ambito regionale, implicherebbe che le dimissioni diventino operative al termine
del periodo della sospensione (secondo lo statuto regionale) mantenendo
l'operatività del Consiglio regionale sino alla scadenza naturale della legislatura con il subentro del vice presidente, ma, a parere degli interroganti, privando di efficacia la cosiddetta legge Severino ed il corrispondente diritto
dei calabresi di andare a nuove elezioni,
si chiede di sapere:
quali iniziative intenda assumere il Governo a tutela della legalità
e del rispetto della normativa oggettivamente violata (cosiddetta legge Severino) a causa dei ritardi occorsi nella sua applicazione;
quali provvedimenti intenda intraprendere per ovviare all'insorgenza di interpretazioni elusive del dettato legislativo da parte della Regione
Calabria, a parere degli interroganti in palese contrasto con i principi generali dell'ordinamento.
(4-02183)
(8 maggio 2014)
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RISPOSTA. - Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza emanata il 27 marzo 2014, ha condannato il signor Giuseppe Scopelliti alla pena
di 6 anni di reclusione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici per i reati di falso in atto pubblico (art. 479 del codice penale) e di abuso d’ufficio
(art. 323 del codice penale).
Acquisito anche l’assenso del Ministro dell’interno, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2014, adottato ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 235 del 2012, è stata accertata la sospensione, con decorrenza dal 27 marzo 2014, del signor Scopelliti dalla carica di presidente della Giunta regionale e consigliere della
Regione Calabria.
Nella medesima data del 30 aprile 2014, il decreto è stato trasmesso all’Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro, per la notifica
all’interessato ed al Consiglio regionale. La notifica è stata poi effettuata da
parte dell’Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro il 9 maggio 2014. Il
14 maggio 2014, lo stesso decreto è stato inoltre trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
Nel frattempo, in data 29 aprile 2014, il presidente Scopelliti ha
formalmente rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica di
presidente della Giunta regionale, depositate presso la presidenza del Consiglio regionale il giorno seguente.
Il 12 maggio 2014, il segretario generale del Consiglio regionale
della Calabria ha richiesto un parere al Dipartimento per gli affari regionali,
le autonomie e lo sport, nonché al Ministero dell’interno, circa l’effetto della
sospensione dalla carica sulle dimissioni formalizzate dal governatore, richiamando alcuni pareri interni all’ente che, secondo quanto sostenuto nella
nota, “convergono nel senso che la sentenza di sospensione determina
l’immediato allontanamento del Presidente dalla carca con conseguente impossibilità di compiere qualsiasi atto e, nel caso di specie, anche le dimissioni” e segnalando contestualmente la convocazione da parte del presidente
del Consiglio per il giorno 3 giugno 2014 del Consiglio con all’ordine del
giorno le dimissioni del presidente della Giunta.
In merito, con nota del 21 maggio 2014, il capo del Dipartimento
per gli affari regionali, le autonomie e lo sport ha argomentato in ordine
all’automatico scioglimento del collegio regionale in conseguenza delle dimissioni volontarie del presidente della Giunta, rassegnate dall’interessato
in data 29 aprile 2014, sulle quali non si produce un effetto impeditivo da
parte dell’atto di sospensione ed alla relativa necessità dell'indizione di nuove elezioni, stante il vigente ordinamento statutario della Regione Calabria,
che prevede elezioni del presidente a suffragio universale e diretto.
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In particolare, il parere, a carattere non vincolante e sul quale dovrà esprimersi anche il Ministero dell’interno, ha evidenziato quanto segue:
la sospensione contemplata dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 235
del 2012 opera obbligatoriamente (si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 25 del 2002, n. 407 del 1992 e n. 352 del 2008) e di diritto, per
cui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, assolve una finzione
di mero accertamento, e non costitutiva dell’effetto sospensivo. Inoltre, tale
sospensione dalla carica è considerata come un impedimento temporaneo,
dal momento che «cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi»
(art. 8, comma 3), ovvero nel caso in cui venga emessa sentenza, anche non
definitiva, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o
provvedi di revoca della misura di prevenzione (comma 5).
La sospensione di cui all’art. 8 determina l’impossibilità per il sospeso di essere computato per la verifica del numero legale o per la “determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata”. Essa, dunque, produce l’effetto dell’immediato allontanamento dalla carica, con conseguente preclusione di compiere qualunque atto inerente alla carica stessa.
L’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministro di sospensione, previsto dall’articolo 8, comma 4, non ha, infatti, carattere sanzionatorio, ma di mero accertamento ed è diretta conseguenza del
provvedimento del giudice penale. Infatti, con specifico riferimento alla misura della sospensione obbligatoria dalla carica, la Corte costituzionale ha
più volte ritenuto, da ultimo con la sentenza n. 352 del 2008, che «il bilanciamento dei valori coinvolti effettuato dal legislatore "non si appalesa irragionevole, essendo esso fondato essenzialmente sul sospetto di inquinamento o, quanto meno, di perdita dell'immagine degli apparati pubblici che può
derivare dalla permanenza in carica del consigliere eletto che abbia riportato
una condanna, anche se non definitiva, per i delitti indicati e sulla constatazione del venir meno di un requisito soggettivo essenziale per la permanenza dell'eletto nell'organo elettivo" (sentenza n. 25 del 2002, si veda pure la
(...) sentenza n. 288 del 1993)».
Ciò assume rilevanza per le conseguenze che determina l’atto delle dimissioni, che è qualificato quale “atto volontario” rientrante nella sfera
personale del soggetto. Infatti, appare opportuno precisare che le dimissioni
volontarie e irrevocabili del presidente della Giunta regionale, anche a seguito di sentenza non definitiva di condanna, e quindi, di conseguente sospensione dalla carica ai sensi del citato decreto legislativo n. 235, determinano l’applicazione dell’articolo 33, comma 6, dello statuto della Regione
Calabria, che così recita: “Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del
Presidente”. La forma di governo prevista nello statuto regionale è «caratterizzata dall'attribuzione (al presidente eletto a suffragio universale e diretto)
di forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell'indirizzo politico e amministrativo della regione (nomina e revoca dei componenti della giunta, pote-
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re di dimettersi facendo automaticamente sciogliere sia la giunta che il consiglio regionale» (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del
2004) e, quindi, così come affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale che si è formata nel tempo (sentenze n. 2 del 2004, n. 304 del 2002,
n. 247 del 2005, n. 12 del 2006), tale atto comporta lo scioglimento del
Consiglio regionale. La Corte costituzionale, infatti, nelle sue numerose
pronunce, ha riconosciuto un’ampia autonomia statutaria alle Regioni per la
scelta della forma di governo, ma pur sempre nel rispetto degli specifici limiti stabiliti dalla Costituzione (articolo 126, terzo comma), affermando che
l’elusione del principio del “simul stabunt, simul cadent” è consentita unicamente qualora la Regione opti per un sistema di elezione del presidente
della Giunta regionale diverso dal suffragio universale e diretto.
Inoltre, a seguito dello scioglimento del Consiglio regionale, lo
statuto della Calabria prevede la “prorogatio” degli organi regionali all’art.
18, comma 2, sancendo che “fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente
Consiglio”, il quale dovrà deliberare esclusivamente per circostanze straordinarie e di urgenza, nei limiti così individuati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2010. Prevede, altresì, che la Giunta regionale rimanga
in carica fino alla proclamazione del nuovo presidente (art. 33, comma 7).
Con la richiamata nota, dunque, per quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali, è stata chiarita la natura
dell’interrelazione tra il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
sospensione e l’atto di dimissioni del presidente Scopelliti, che è previsto
che venga discusso nella seduta del 3 giugno 2014, secondo quanto disposto
dall’articolo 60 del regolamento del Consiglio, ai sensi del quale sulla comunicazione di dimissioni “ciascun Consigliere può prendere la parola per
non più di cinque minuti. Terminata la discussione, il Presidente congeda
definitivamente i Consiglieri”.
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
LANZETTA
(28 maggio 2014)
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PALERMO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Premesso che:
ai sensi dell'accordo di Stato del 2004 fra l'Italia e l'Austria, i due
Governi hanno istituito la società di scopo «Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE», società per azioni europea interamente di
proprietà pubblica;
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la progettazione della galleria di base è stata portata a termine;
la Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, con delibera n.
1153 del 29 luglio 2013, ha quindi avviato d'ufficio il procedimento per l'inserimento nei piani urbanistici dei Comuni di Laives, Bronzolo, Aldino, Ora, Montagna, Egna e Salorno dei percorsi di collegamento al tunnel di base;
nel 2004 la BBT SE (secondo la risposta del Presidente della Provincia di Bolzano all'interrogazione consiliare n. 1133/10-XIV) aveva incaricato il professor Peter Lercher, della facoltà di Medicina dell'università di
Innsbruck, di elaborare uno studio di valutazione dell'impatto sulla salute
del progetto BBT. Tale studio aveva lo scopo di fornire rilevanti informazioni circa l'impatto sulla qualità della vita delle popolazioni interessate;
ad oggi la BBT SE ha pubblicato solo brevi estratti dello studio,
ma non il testo completo, privando in questo modo sia le popolazioni interessate che le amministrazioni comunali del diritto ad un'informazione trasparente, completa e necessaria rispetto agli interventi infrastrutturali programmati;
considerato che:
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, Capo V, in un procedimento amministrativo gli interessati hanno il diritto di prendere visione di
documenti amministrativi (diritto d'accesso);
anche i soggetti di diritto privato devono, limitatamente alla loro
attività di pubblico interesse, garantire tale accesso ai documenti amministrativi;
la BBT SE si propone nel suo codice di comportamento di "instaurare e mantenere un rapporto di fiducia tra BBT SE e i suoi stakeholder"
imponendosi "innanzitutto, il costante rispetto delle leggi, nella consapevolezza che le regole giuridiche (…) devono essere affiancate da un complesso
di principi etici generali e specifici idonei ad orientare i comportamenti (…)
per il miglior perseguimento degli interessi coinvolti";
il miglior perseguimento degli interessi coinvolti presuppone
senz'altro il completo accesso alle informazioni che stanno alla base della
valutazione sulle decisioni da assumere. Infatti la BBT se nello stesso codice statuisce che "le informazioni che vengono diffuse dalla Società sono
complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo da permettere ai
destinatari di assumere decisioni consapevoli";
i Comuni, nella loro veste di organi rappresentativi delle popolazioni interessate, hanno quindi urgentemente bisogno di tutte le informazioni utili ai fini della valutazione circa l'inserimento dei percorsi di collega-
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mento al tunnel di base, e specificamente dell'intero studio sulla public health del professor Peter Lercher,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia in possesso dell'intero del professor
Lercher;
se intenda intervenire con azioni di competenza affinché i Comuni
e le popolazioni interessate possano effettivamente prenderne visione.
(4-01462)
(9 gennaio 2014)
RISPOSTA. - A seguito dell’approvazione del progetto preliminare della galleria di base del Brennero (BBT) il 16 dicembre 2004 è stata costituita, per fusione di due società nazionali italiana e austriaca, la società
europea "Galleria di base del Brennero - Brenner Basistunnel BB1 SE".
La redazione di studi socio-ambientali (public health) era prevista
nell’ambito delle procedure preautorizzative (specificamente quelle relative
alla valutazione di impatto ambientale) del progetto definitivo, in vigore in
Austria al tempo dell’avvio degli studi socio-ambientali. Tali procedure per
le autorizzazioni sono in seguito state modificate in Austria. Vale oggi
quanto disposto dal "Novelle Bundesgesetzblott I Nr. 153", pubblicato in
data 30 dicembre 2004 e successive modifiche legislative: pertanto, la redazione di studi socio-ambientali quali quelli redatti per la BBT oggi non è più
richiesta.
Gli studi socio-ambientali relativi alla galleria di base del Brennero sono stati affidati nel 2004 ad un consorzio composto dall’università di
Innsbruck, sezione di Medicina sociale, dipartimento di Igiene, microbiologia e medicina sociale, l’Eurac di Bolzano, il Politecnico di Graz, il Politecnico di Berlino, il Tilak di Innsbruck e l’Isac/Cnr di Torino, allo scopo di
descrivere gli effetti della situazione di traffico attuale sulla salute e la qualità di vita delle persone che vivono nell’area interessata dal progetto sia prima (situazione attuale) che dopo la realizzazione del progetto della galleria
di base del Brennero (scenari).
Gli studi si sono prolungati negli anni 2004-2005 e si sono conclusi nel 2006, anche se nel frattempo, come sopra riferito, era cambiata la
normativa che non ne richiedeva più la redazione. Sono stati comunque portati a conclusione, in base a quanto previsto dal progetto preliminare della
galleria di base del Brennero, che prevedeva la messa in esercizio dell’opera
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nel 2015 ed un tracciato molto diverso da quello in seguito elaborato
nell’ambito del progetto definitivo.
Nello studio sono stati analizzati i dati sul traffico relativi all’anno
2004, con particolare riferimento ai maggiori centri abitati lungo le valli del
progetto, Steinach sul versante austriaco, e Vipiteno sul versante italiano.
Sempre nell’ambito degli studi, tali dati sono stati poi confrontati con le
previsioni di evoluzione del traffico derivanti dalle ipotesi nel periodo
dell'elaborazione del progetto preliminare della galleria di base del Brennero.
Nel periodo dal dicembre 2005 fino a marzo 2008 è stato affidato
e realizzato il progetto definitivo della galleria di base del Brennero, che ha
profondamente modificato l’impostazione progettuale della galleria.
In particolare, i portali delle finestre di accesso che nel progetto
preliminare erano previste in prossimità dei paesi di Steinach e di Mules sono stati spostati verso sud, lontani dal centri abitati.
La data di ultimazione dei lavori è stata inoltre prevista per il
2022, quella di messa in esercizio per il 2023.
Il progetto definitivo ha dunque profondamente modificato il tracciato della galleria e le tempistiche dei lavori previsti, originariamente indicati nel progetto preliminare ed oggetto degli studi socio-ambientali. Tali
modifiche al progetto hanno di fatto reso infondati e non applicabili i risultati ottenuti nell’ambito degli studi socio-ambientali. Per tale motivo, oltre
al fatto che la presentazione degli studi non era più richiesta dalla normativa, l’intera documentazione risultante dallo studio (circa 5.000 pagine) non
è mai stata usata e pertanto mai resa pubblica nell’ambito delle procedure di
approvazione del progetto definitivo in Austria ed in Italia.
Infine, per quanto riguarda gli aspetti sociologici e della salute, è
stata redatta e diffusa una specifica relazione di sintesi, basata sui dati del
progetto definitivo, che riassume le principali conclusioni relative agli effetti del traffico stradale e su rotaia sull’inquinamento acustico e sulla qualità
dell’aria.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI
(27 maggio 2014)
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