Repubblica Italiana N°52/2014 In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto Composta dai Sigg.ri Magistrati Angelo Buscema Presidente Giovanni Comite Giudice relatore/estensore Giuseppina Mignemi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA DEFINITIVA Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 28507 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per il Veneto nei confronti dei sigg.ri: 1. Paviola Giuseppe, nato l’11 maggio 1957 a Noventa Padovana (PD), ivi residente, in via Tasso n. 5, C.F. PVL GPP 57E11 F962P, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Domenichelli Vittorio e Zambelli Franco, elettivamente domiciliato a Venezia – Mestre (VE), in via Cavallotti n. 22, presso lo studio di quest’ultimo: all’epoca dei fatti Sindaco del Comune di Noventa Padovana; 2. Bisato Luigi, nato il 05 gennaio 1971 a Noventa Padovana (PD), ivi residente, in via G. Da Verazzano n. 13, C.F. BST LGU 71A05 F962R, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Pagliarin Carola e Chemello Gianna, elettivamente domiciliato a Venezia (VE), San Marco 3829, presso lo studio di quest’ultima: al tempo consigliere comunale e vice sindaco del predetto Ente; 2 3. Pasquato Loretta, nata il 14 luglio 1963 a Padova (PD), residente a Noventa Padovana (PD), in via P. Kolbe n. 59, C.F. PSQ LTT 63L54 G224Z, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Pagliarin Carola e Chemello Gianna, elettivamente domiciliata a Venezia (VE), San Marco 3829, presso lo studio di quest’ultima: all’epoca consigliere e assessore comunale; 4. Borina Fabio, nato il 06 gennaio 1960 a Noventa Padovana (PD), ivi residente, in via Argine Sinistro Piovego n. 38, C.F. BRN FBA 60A06 F962G, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Pagliarin Carola e Chemello Gianna, elettivamente domiciliato a Venezia (VE), San Marco 3829, presso lo studio di quest’ultima: al tempo componente del Consiglio comunale; 5. Guzzo Luigi, nato il 27 agosto 1943 a Noventa Padovana (PD), ivi residente, in via Argine Destro Piovego n. 12, C.F. GZZ LGU 43M27 F962N, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Pagliarin Carola e Chemello Gianna, elettivamente domiciliato a Venezia (VE), San Marco 3829, presso lo studio del secondo: consigliere e assessore comunale di Noventa Padovana; 6. Chillon Michele, nato il 29 settembre 1975 a Padova (PD), residente a Noventa Padovana (PD), in via Leopardi n. 27, C.F. CHL MHL 75P29 G224W, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Pagliarin Carola e Chemello Gianna, elettivamente domiciliato a Venezia (VE), San Marco 3829, presso lo studio di quest’ultima: componente del Consiglio comunale di Noventa Padovana; 7. Mion Marco, nato il 28 luglio 1969 a Padova (PD), residente a 3 Noventa Padovana (PD), in via Magellano n. 06, C.F. MNI MRC 69L28 G224N, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Pagliarin Carola e Chemello Gianna, elettivamente domiciliato a Venezia (VE), San Marco 3829, presso lo studio di quest’ultima: all’epoca consigliere e assessore comunale del suddetto Ente; 8. Spadot Riccardo, nato il 25 luglio 1948 a Dignano (UD), residente a Noventa Padovana (PD), in via P. Kolbe n. 18, C.F. SPD RCR 48L25 D300Q, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Pagliarin Carola e Chemello Gianna, elettivamente domiciliato a Venezia (VE), San Marco 3829, presso lo studio del secondo: al tempo consigliere comunale; 9. Veronese Daniella, nata il 25 dicembre 1954 a Este (PD), residente a Noventa Padovana (PD), in via Leonardo Da Vinci n. 19, C.F. VRN DLL 54T65 D442G, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Pagliarin Carola e Chemello Gianna, elettivamente domiciliata a Venezia (VE), San Marco 3829, presso lo studio di quest’ultima: all’epoca consigliere comunale; 10. Todeschini Tommaso, nato il 20 maggio 1953 a Noventa Padovana (PD), ivi residente, in via Valmarana n. 04, C.F. TDS TMS 53E20 F962T, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Pagliarin Carola e Chemello Gianna, elettivamente domiciliato a Venezia (VE), San Marco 3829, presso lo studio del secondo: al tempo consigliere e assessore comunale di Noventa Padovana; 11. Riva Marilena, nata il 03 agosto 1949 a Padova (PD), residente a Noventa Padovana (PD), in via Tiziano Vecellio n. 14, C.F. RVI 4 MLN 49M43 G224Q, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Pagliarin Carola e Chemello Gianna, elettivamente domiciliata a Venezia (VE), San Marco 3829, presso lo studio di quest’ultima: all’epoca consigliere comunale; 12. Beghin Sandro, nato il 1° luglio 1948 a Noventa Vicentina (VI), residente a Treponti di Teolo (PD), in via Euganea n. 15, C.F. BGH SDR 48L01 F964X, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fornasiero Giorgio e Zambelli Franco, elettivamente domiciliato a Venezia – Mestre, in via Cavallotti 22, presso lo studio del secondo: al tempo dei fatti Responsabile del settore Edilizia Privata – Urbanistica del Comune di Noventa Padovana; 13. Borgato Silvano, nato il 15 gennaio 1950 a Saonara (PD), ivi residente, in via Foscolo n. 19, C.F. BRG SVN 50A15 I418I, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Trovato Giorgio e Fabbris Elena, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giantin Elena, a Venezia (VE), San Marco 5134: all’epoca Segretario Comunale. Visto l’atto introduttivo e i successivi scritti a sostegno prodotti dall’Attore pubblico, le memorie di costituzione e quelle autorizzate dei convenuti, gli altri atti e i documenti tutti di causa; vista la sentenza di questa Sezione, non definitiva e parziale, n. 180, del 21 marzo 2012, e gli atti di natura provvedimentale di seguito emessi dal Collegio, quali le ordinanze n. 35, del 18 aprile 2012, n. 53, del 05 luglio 2012, e n. 55, del 12 luglio 2012; uditi, nella pubblica udienza del 15 gennaio 2014 e con l’assistenza 5 del segretario dott.ssa Guarino Cristina, il Giudice relatore dott. Comite Giovanni, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Mingarelli Alberto, l’Avv. Pagliarin Carola, per i Consiglieri comunali Bisato, Pasquato, Borina, Guzzo, Chillon, Spadot, Veronese, Todeschini, Riva e Mion, l’Avv. Meggiolaro Alessia, su delega scritta depositata in udienza dell’Avv. Prof. Domenichelli Vittorio, per il Sindaco Paviola, l’Avv. Trovato Giorgio, per il Segretario comunale Borgato, e l’Avv. Zambelli Matteo, su delega scritta prodotta in udienza dell’Avv. Zambelli Franco, per il tecnico Beghin. Svolgimento del processo Con atto di citazione prodotto il 25 luglio 2011, ritualmente notificato, la Procura Regionale della Corte dei conti per il Veneto ha evocato, dinanzi questa Sezione Giurisdizionale, i convenuti in epigrafe indicati per sentirli condannare al pagamento della complessiva somma di € 405.000,00, quale asserito danno cagionato al Comune di Noventa Padovana (PD) e da ripartire nelle seguenti misure percentuali: a) 20 per cento di € 405.000,00 da addebitare, in eguali parti, al sindaco 1) Paviola e all’assessore 2) Mion, b) 35 per cento da porre a carico del capo tecnico comunale 3) Beghin, c) 10 per cento del totale da addebitare al segretario comunale 4) Borgato, d) 5 per cento da imputare al geometra 5) Trovò (prosciolto con la sent, n. 180/2012), e) 30 per cento del totale da porre a carico, in quote eguali tra di loro, dei restanti nove consiglieri comunali (di cui in epigrafe), salvo, comunque, il diverso e maggior pregiudizio che <<...il Collegio riterrà 6 di giustizia, anche secondo criteri equitativi>>. A - L’esposto. All’origine della vertenza è l’esposto prodotto, il 04 dicembre 2008, da taluni consiglieri di minoranza dell’Ente Noventano, i quali erano a rappresentare che in data 17 aprile 2008 il Consiglio comunale, con delibera n.19, modificava l’oggetto di una precedente convenzione di lottizzazione (stipulata il 24 ottobre 2003 con la Società Cooperativa Servizi Verona a r.l. poi in subentro La Nova s.r.l.) nella parte afferente l’obbligazione di cessione dell’area di cui all’art. 5, sostituendo il terreno edificabile di 6.000 mq con un limitrofo terreno agricolo di 22.000 mq. Ad avviso degli esponenti il valore tra le due aree, l’una edificabile e l’altra agricola (poi divenuta edificabile perché destinata a Polo Scolastico), comportava una perdita economica per l’Amministrazione, <<...posto che, mediante la vendita all’asta dell’area edificabile di 6.000 mq, il Comune avrebbe potuto ottenere un ritorno economico (rispetto all’acquisizione gratuita dell’area di 22.000 mq) di circa 1.440.000,00 €, tale da finanziare un intervento pubblico considerevole>>. Inoltre, l’operazione comportava l’assunzione in capo all’Ente delle spese di interramento di una linea elettrica, che attraversava il terreno di 22.000 mq. B - I fatti come documentati. In data 24 ottobre 2003 il comune di Noventa Padovana (rappresentato dal dott. Sandro Beghin, Responsabile Area Tecnica) stipulava con la “Società Cooperativa Servizi Verona a r.l.” (con sigla “CO.SE.VER. a r.l.”), una convenzione per la realizzazione di una 7 lottizzazione in “Zona Territorio Omogenea” (Z.T.O.) di “D1/S3 (speciale ex art. 23 bis Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.), ossia a destinazione mista residenziale, commerciale e direzionale. L’atto era in adempimento di precedenti obblighi assunti dalla cooperativa prima della sua messa in liquidazione, con subentro ad essa della società “La Nova a r.l.”. In specie, per gli aspetti d’interesse: a) nell’art. 1 la società lottizzante dichiarava di essere proprietaria delle aree interessate dal piano; b) nell’art. 5 la ditta si impegnava a <<...cedere a titolo gratuito una porzione di terreno, denominata ambito B, pari a 6.000 (seimila) mq. nello stato di fatto in cui si trova...>>; c) nell’art. 6 la società s’impegnava, <<...attraverso ulteriore e specifica convenzione con il Capo Area tecnica, a realizzare e cedere un’eventuale opera d’interesse pubblico sull’area denominata ambito B, al precedente art. 5, con un impegno forfetario di spesa 300.000,00...Qualora...l’Amministrazione...di pari Noventa a Euro Padovana, decida di non realizzare alcun tipo di opera, la Ditta Lottizzante si impegna comunque a onorare l’impegno di spesa di Euro 300.000,00...da utilizzarsi esclusivamente per opere realizzate sull’area di cui al precedente art. 5>>. In breve, a tale data, era intendimento del Comune realizzare, sull’area edificabile per 6.000 mc., che sarebbe stata ceduta gratuitamente dalla predetta società lottizzante, un edificio scolastico da adibire a scuola materna. Ciononostante, l’esigenza di un adeguamento degli edifici scolastici 8 tutti, imponeva un ripensamento della scelta operata, che approdava alla delibera n. 25, del 12 marzo 2004, volta ad acquisire, attraverso uno studio di fattibilità, le soluzioni più rispondenti alle esigenze della collettività. Tale studio (redatto dall’ing. De Marco) recava, tra le diverse ipotesi, la possibilità di realizzare un unico plesso scolastico, destinato ad accogliere quattro cicli completi e tutte le attività collettive (mensa e palestra) e complementari (uffici per la direzione didattica e spazi per gli insegnanti), su una diversa area di proprietà di terzi privati: ciò risultava, secondo gli amministratori, ampiamente vantaggioso rispetto ad altre soluzioni. Di talché con delibera di C.C. n. 17, del 28 febbraio 2005, è adottata variante parziale al P.R.G. n. 4/5, che prevedeva, al punto 2, la trasformazione di un’area agricola interclusa, sottozona E2, di mq. 75850 (prospettante su via Cellini), in un comparto edificatorio composto da aree scolastiche [per un totale di mq.21.450, all’interno della quale era possibile la copertura massima del 20 per cento (ossia mq. 4.290) ad uso esclusivo del Polo e delle relative attrezzature], aree destinate a verde pubblico (per un complessivo di mq. 32.630) e aree residenziali (per 21.770 mq., con volume massimo di mc. 15.000), ove il numero degli abitanti teorici insediabili, nel contesto della trasformazione, era di 100 unità. L’area denominata ambito “B” di mq. 6.000, ove non sarebbe stata più realizzata la scuola materna, al punto 4 della succitata variante, è trasformata da zona agricola E - 2 a nuova zona residenziale da cedere in proprietà del Comune, sulla base della convenzione del 2003. 9 La variante consentiva su tale area la costruzione di un volume a uso residenziale di 6.000 mc., con insediamento di 40 nuovi abitanti teorici. La predetta è, quindi, approvata con successiva deliberazione di C.C. n. 35, del 15 settembre 2005, ma con lo stralcio della modifica punto 2) [Polo Scolastico Noventano], che sarebbe stata oggetto, attesa la sua ampiezza, di uno specifico provvedimento urbanistico. Di fatto, nello stesso giorno, con delibera n. 36/2005, l’Ente, attesa la volontà di confermare l’area già prevista a polo scolastico, adottava una variante parziale al P.R.G. (ex art. 48, co.1, L.R. 11/2004), che prevedeva la trasformazione dell’area agricola, sottozona E2, di mq. 9.980 (prospiciente su via Cellini) in un comparto edificatorio per aree per l’istruzione: con delibera Consiliare n. 50, del 29 novembre 2005, la succitata variante è approvata. Nelle more con delibera n. 102, del 23 settembre 2005, la Giunta Comunale approvava lo studio di fattibilità (realizzato dall’Ing. De Marco), avente ad oggetto la realizzazione del Polo Scolastico unico, e contestualmente era delegato il Responsabile del Settore Lavori Pubblici (arch. Domenico Grassetto) ad indire la gara per l’acquisizione del progetto di realizzazione dell’opera. Con deliberazione di G.C. n.3, del 23 gennaio 2007, è approvato il progetto per la realizzazione del nuovo Polo scolastico, redatto dall’arch. Magnani risultato vincitore del concorso: tale atto costituiva altresì avvio del procedimento amministrativo sia per la variante urbanistica sia per l’acquisizione dell’area. Nella more, la Ditta lottizzante (La Nova s.r.l.), in data 15 dicembre 10 2007 comunicava al comune di Noventa Padovana la propria disponibilità, subordinata alla manifestazione da parte dei proprietari della loro volontà a cedere i terreni a un prezzo ritenuto congruo dalla società medesima e al rilascio dei permessi per costruire per gli immobili a destinazione residenziale sulle aree di sua proprietà, a far si che il Comune possa acquistare direttamente dai privati, a titolo gratuito e senza onere alcuno, la suddetta area (di mq. 22.000), con liberazione della Ditta dall’obbligo di cui all’art. 5 della Convenzione (cessione del terreno edificabile di mq. 6.000) e con interramento, a spese dell’Ente territoriale, dell’elettrodotto insistente sull’area di proprietà di essa medesima. Nella relazione, redatta dal tecnico Beghin e allegata alla delibera del 17 aprile 2008, si affermava che <<...la proposta fatta dalla La Nova s.r.l. è da valutarsi con attenzione, poiché se la si accetta, l’Amministrazione Comunale avrà la disponibilità immediata, senza oneri e senza problemi di esproprio, dell’area ove eseguire le più volte citate opere di edilizia scolastica. Riguardo alla compensazione delle aree è da rilevare che il valore commerciale dell’area di mq. 6.000, che rimane in capo a La Nova s.r.l., è sicuramente equivalente al valore dell’area di mq. 22.000 circa proposta in cessione, poiché la diversa e notevole quantità di area ceduta, la sua ubicazione, molto più idonea rispetto a quella precedentemente prevista, valutato il valore di esproprio...evitando tempi tecnici più lunghi per averne la disponibilità ed evitati contenziosi e ricorsi...è vantaggiosa per questa Amministrazione...>>. 11 Pertanto in data 17 aprile 2008 il Consiglio Comunale, supportato dalla predetta relazione tecnica, con delibera n. 19 approvava l’aggiornamento della convenzione del 24 ottobre 2003, andandone a modificare gli artt. 1, 5 e 6, afferenti il c.d. ambito B. In breve, rispetto al precedente accordo si trattava per il Comune di ottenere gratuitamente un’area diversa rispetto a quella inizialmente prevista per la realizzazione del Polo Scolastico, per il resto il meccanismo dell’operazione non mutava. Nel frattempo, con delibera di Consiglio comunale n. 40, del 26 settembre 2008, è approvato il progetto definitivo e contestualmente è adottata la nuova variante urbanistica per l’ampliamento dell’area scolastica, definitivamente approvata dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n. 845, del 31 marzo 2009. In breve, il progetto definitivo del Polo Scolastico interessava un’area di 22.000 mq. e, quindi, per la sua approvazione richiedeva una variante urbanistica per quelle superfici ulteriori rispetto ai 9.980 mq. già oggetto della variante del 2005. In seguito, in data 05 agosto 2009, il Responsabile del Settore Edilizia Privata – Sportello Unico dell’Edilizia (dott. Sandro Beghin), a integrazione della relazione tecnica allegata alla deliberazione di C.C. n. 19, del 17 aprile 2008 (pertinente la modifica della convenzione di lottizzazione), <<...dovendo nell’atto di trasferimento stabilire un valore...>>, precisava, con dichiarazione resa all’amministrazione di Noventa Padovana, che <<...il valore dell’area di mq 6.000 in capo A la Nova s.r.l. con capacità edificatoria di mc. 6.000 è valutabile 12 in circa € 180,00 al mc e quindi per un valore di € 1.080.000,00. Il valore dell’area compresa tra via Cellini e via Marco Polo di circa mq 22.000 in capo a Giuriolo Patrizia, Giuriolo Maria, Moro Marina e Celin Elide è valutabile intorno a € 49,00 al mq. e quindi per un valore di circa € 1.080.000,00>>. Infine, con rogito in data 06 agosto 2009 (repert. n. 98.550, racc. n. 19821, notaio Pietrantoni Fabrizio di Padova) si provvedeva alla permuta dei terreni. In particolare, atteso che non è riuscita a ottenere il fatto del terzo, ossia <<...l’auspicato accordo che permettesse il trasferimento a favore del Comune dei terreni necessari per la realizzazione dell’opera pubblica...>>, la società “La Nova s.r.l.” cedeva e trasferiva al Comune di Noventa Padovana, a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, comprensivo della servitù idrica su di esso gravante, il terreno edificabile di 6.000 mq. avente una cubatura edificabile di 6.000 mc.; i terzi privati, in dipendenza della dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione del nuovo polo scolastico, cedevano a titolo volontario (ex art. 45 del D.P.R. n. 327, dell’8 giugno 2001) il terreno avente estensione complessiva di 22.000 mq.; il corrispettivo della cessione volontaria in luogo dell’esproprio è determinato sulla base della determinazione del Comune (dott. Beghin) in complessivi € 1.080.000,00; in luogo del pagamento, il Comune trasferiva ai privati, nelle proporzioni per ognuno previste, il terreno edificabile di mq. 6.000, con una cubatura utilizzabile per 6.000 mc.; nell’atto, inoltre, è confermato l’impegno, 13 assunto dal Comune nella delibera n. 19, del 17 aprile 2008, a eseguire a proprie spese lo spostamento del traliccio elettrico, esistente sul terreno di 6.000 mq., con interramento della linea elettrica. All’uopo, in data 20 maggio 2009, il Comune di Noventa acquisiva, dalla Società Enel spa, un preventivo di spesa per € 62.892,83 (IVA inclusa) per le attività di solo spostamento del traliccio elettrico esistente sul lotto di 6.000 mq., che con determina n. 79, del 03 dicembre seguente (del geometra Trovò) si provvedeva ad affidare, con imputazione a specifico capitolo di bilancio della spesa. Quanto ai lavori, a carico del Comune, di predisposizione del cavidotto e di demolizione dei “plinti” ove sono ubicati i tralicci di spostamento, con determinazione del settore lavori pubblici (geometra Trovò) n. 60, del 21 maggio 2010, se ne affidava l’incarico progettuale, con spesa prevista di € 5.578,56, mentre il computo metrico estimativo allegato presentava un importo di € 20.500,00, con I.V.A. di € 24.600,00. Nel frattempo con delibera di Giunta Comunale n. 40, del 14 maggio 2010, è approvato il progetto esecutivo del Polo Scolastico sulla nuova area per una spesa di € 4.800.000,00. C - Consulenza tecnica richiesta dall’Attore Pubblico all’arch. Roberto Cacco. La “notitia” del presunto danno erariale da incongrua stima delle aree permutate, induceva il Requirente a un approfondimento di tipo tecnico, con conferimento di incarico peritale, in data 20 14 settembre 2010, all’Arch. Roberto Cacco, Dirigente dell’Ufficio Lavori Pubblici del comune di Mira (VE). Le conclusioni del suddetto sono racchiuse nella relazione, recante la data del 26 gennaio 2011, evidenziante che il documento del tecnico comunale (dott. Beghin) ha sottovalutato il valore reale del lotto “B”, che sarebbe stato di € 1.320.000,00 e non di € 1.080.000,00, con una differenza di € 240.000, quale quota di corrispettivo non percepita dal Comune della provincia patavina. L’area di 22.000 mq. risultava, invece, sopravvalutata di € 165.000,00, atteso il valore accertato di € 915.000,00, per un complessivo asserito danno per le casse comunali di € 405.000,00. Per il lotto di 6.000 mq. la valutazione è stata fatta, come affermato dal tecnico, sulla base del valore medio di mercato su aree simili e contermini aventi la stessa destinazione C2 e le medesime potenzialità edificatorie. Osservava, al riguardo, che da indagini di mercato presso agenzie immobiliari della zona, si constatava che il prezzo al mc, in quel periodo, per aree già urbanizzate, si aggirava tra i 230 – 280 €/mc. E’, quindi, preso come riferimento il valore di € 229/mc., che, a ragione della presenza di una servitù idraulica, che ne limitava leggermente l’utilizzo, è ridotto di € 09,00/mc., per un totale di € 220,00/mc. Ora, atteso che nella “perizia” del Responsabile dell’ufficio tecnico è stato ritenuto congruo il prezzo di € 180,00/mc, ne emergeva una sottostima per € 40,00/mc. Onde, ad avviso del perito il valore del lotto 15 “B” doveva essere di € 1.320.000,00 in luogo di € 1.080.000,00, con una differenza di € 240.000,00. Quanto all’area scelta in seguito per il Polo Scolastico (ossia i 22.000 mq.), la ricerca del giusto valore di mercato era più complessa poiché l’area agricola variata ad edilizia scolastica ha conseguito una sua potenzialità edificatoria. Di tal ché, è stato acquisito dall’ufficio espropri della provincia di Padova un valore medio di acquisizione per aree destinate ad opere pubbliche con potenzialità edificatoria nella cintura urbana di Padova, pari a € 38/40/mq.; è stata, inoltre, considerata l’ipotesi di trasformazione della futura costruzione, da edificio scolastico a edificio commerciale/direzionale (uffici), pervenendosi al valore di € 41,60 mq., che tiene conto sia del deprezzamento dovuto alla presenza di una linea elettrica di alta tensione sul lato est dell’area, sia degli oneri che l’Amministrazione comunale doveva sostenere per l’interramento della linea Enel di media tensione, posta sul lato Ovest. Il valore venale dell’area dei privati (già agricola) è determinato pertanto in € 915.000,00 con una asserita sopravvalutazione, da parte del tecnico comunale, di € 165.000,00 (ossia € 1.080.000,00-€ 915.000.00) Complessivamente, a ragione della sottostima del terreno edificabile di 6.000 mq. e della sovrastima del terreno di 22.000 mq., si aveva una differenza di valutazione assommante a € 405.000, che ad avviso dell’Arch. Cacco costituiva danno erariale. D - Invito a dedurre. 16 Tali esiti inducevano il P.M. a notificare invito a produrre deduzioni ed eventuali documenti (entro trenta giorni), con facoltà di essere auditi nello stesso termine, rivolto al dott. Beghin, per avere dato parere favorevole alla delibera n. 19, del 17 aprile 2008, di modifica della convenzione, al Sindaco Paviola e ai 10 Consiglieri comunali, ossia Bisato, Pasquato, Borina, Guzzo, Chillon, Mion, Spadot, Veronese, Todeschini, Riva, per avere votato a favore della delibera citata; al segretario comunale dott. Borgato, per avere assistito alla predetta delibera, senza formulare alcuna riserva sulle lacune istruttorie palesate; al notaio Pietrantoni di Padova, che ha rogato l’atto del 06 agosto 2009, <<...nonostante le disposizioni del Comune (rappresentato dal dott. Beghin) non fossero state (almeno in parte) autorizzate dalla delibera di Consiglio Comunale>>; ai tecnici comunali, arch. Domenico Grassetto e geom. Rino Trovò, per non avere effettuato le comunicazioni del procedimento di approvazione dei progetti riguardanti l’area di 22.000 mq. ancora di proprietà di terzi. Gli inviti sono notificati, direttamente o per compiuta giacenza, tra il 21 aprile 2011 (Veronese Daniella e Chillon Michele) e il 16 maggio 2011 (Tovò Rino). Pervenivano: in data 23 maggio 2011 le controdeduzioni di Sandro Beghin, in data 30 maggio 2011 le deduzioni di Giuseppe Paviola (che formulava difese anche nell’interesse degli altri consiglieri comunali) e di Silvano Borgato, in data 20 maggio 2011 le repliche dell’arch. Domenico Grassetto, mentre in data 15 giugno 2011 quelle di Rino Trovò. 17 L’arch. Grassetto e il sindaco Paviola chiedevano, altresì, di essere sentiti. Negli scritti difensivi pre processuali i convenibili instavano, con diverse motivazioni, per l’archiviazione della vertenza. E - Prima integrazione della Consulenza Tecnica di Parte. Nelle more il PM chiedeva al proprio consulente dei chiarimenti sulla c.d. cessione di cubatura. Nella nota integrativa prodotta il 24 marzo 2011 il perito precisava che in sede di rogito il comune di Noventa ha di fatto concesso ai cedenti privati una cubatura di 6.000 mc. distribuita per mc. 3.178, alle sigg.re Giuriolo, per mc. 1.755 (si presume + 3 mc) alla sig.ra Moro e per mc. 1.061 (si presume + 3 mc) alla sig.ra Celin: alle ultime due ha concesso la possibilità di trasferire la loro cubatura (mc. 2.822) in altra area, da individuare a cura del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune entro 90 giorni dalla richiesta. Ora, ad avviso del tecnico, tale operazione di concessione di un credito edilizio (previsto dall’art. 36 della L.R. Veneto n. 11/2004) non era al momento applicabile al Comune di Noventa mancando l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e del Piano degli Interventi (P.I.), quali atti propedeutici all’utilizzo di tale modalità di accordo pubblico/privato. In via residuale, restava la possibilità del c.d. “asservimento urbanistico” che prevede il trasferimento di volumetria da un lotto servente a un altro dominante, nel caso vi sia la concomitanza di determinate condizioni (fondo contiguo con possibilità edificatoria e 18 identica destinazione urbanistica, disponibilità di detto fondo da parte del richiedente). Alla luce di ciò il perito rilevava che l’impegno preso nei confronti dei predetti privati rappresentava un vincolo per l’Amministrazione che, se non rispettato, <<...potrebbe essere traducibile in un equivalente economico...>>, che lo stesso determinava nella misura di € 47.974,00, pari alla percentuale del 10 per cento del valore della sola cubatura, cioè € 17 al mc. (2.822/mc x17/€/mc). F - Secondo supplemento alla C.T.P. attorea - Deposito dell’atto introduttivo del giudizio. Le osservazioni difensive prodotte, alla luce altresì delle precisazioni fornite dal Consulente in data 30 giugno 2011, non erano dirimenti per il Requirente che, quindi, evocava in giudizio tutti gli invitati ad eccezione dell’arch. Grassetto e del notaio Pietrantoni. Nel libello, infatti, il P.M. faceva proprie le conclusioni e le integrazioni peritali addotte a replica delle controdeduzioni degli invitati. Riguardo alla c.d. cessione di cubatura, il Consulente evidenziava che il Beghin ha dimostrato che il Comune con successivi atti ha operato il trasferimento di cubatura così come previsto nell’atto di compravendita, sul punto onorando l’impegno e senza nessun onere conseguente, <<...quindi annullando l’ipotesi di danno come quantificato nella sua nota...del 15 marzo 2011>>. Quanto, invece, alla scelta, sicuramente discrezionale dell’Amministrazione comunale, di modificare la convenzione con la ditta lottizzante, rilevava che ciò non escludeva che la <<...congruità 19 dei valori e il parere di regolarità tecnica sulla delibera resta(va)no senza dubbio compiti istituzionali del responsabile tecnico della struttura>>, che non ha fornito una stima dettagliata e basata su riscontri oggettivi, ma una semplice dichiarazione di equivalenza. In particolare, il tecnico Beghin rilevava il PM, oltre ad avversare le valutazioni di stima operate dal proprio perito, attribuiva l’operazione, causa dell’asserito dell’Amministrazione, danno, con a una esclusione, scelta pertanto, discrezionale di qualunque responsabilità propria. Ma ciò, ad avviso del medesimo non poteva condividersi, atteso il parere di regolarità tecnica che il responsabile del servizio ha apposto <<...senza alcuna riserva alle due delibere del Consiglio Comunale n. 19, del 17 luglio 2008, e n. 40, del 26 settembre 2008>>. L’art. 49, del T.U. n. 267/2000, prevede infatti che i responsabili dei servizi diano il proprio parere di regolarità tecnica, di cui rispondono in via amministrativa e contabile. Ora poiché il Beghin (al tempo Capo dell’Ufficio Tecnico) conosceva o doveva conoscere meglio di chiunque altro il contenuto della delibera di C.C. n. 19, del 17 aprile 2008, per avere sottoscritto la convenzione originaria del 24 ottobre 2003 e per aver rappresentato il Comune nella Convenzione del 06 agosto 2009, lo stesso non poteva non essere chiamato a rispondere del parere reso, anche se ciò non escludeva l’attività gestoria condotta dal Sindaco e da altri amministratori. Inoltre, l’alienazione e l’acquisto di beni immobili da parte del Comune 20 doveva e deve sempre essere preceduto da una previa stima dei beni <<...a garanzia dell’economicità e dell’efficienza dell’azione dell’Ente pubblico>>, cosa all’evidenza non fatta dal Beghin. Riguardo alle controdeduzioni del Sindaco Paviola, il Requirente rilevava, come osservato dall’arch. Cacco, che il compito di acquisire l’area di 22.000 mq. era stato assunto dalla società lottizzante e dalla stessa non mantenuto, come emergente dall’atto rogato il 06 agosto 2009: ciò a conferma che l’acquisizione delle aree per il Polo scolastico era avvenuta in modo <<...anomalo e condizionato...>>. Quanto alle difese del segretario comunale Borgato, il PM evidenziava, che l’art. 97, comma 2, del TUEL <<...fa intendere come doverosa una partecipazione attiva del segretario nelle sedute di giunta e consiglio e non ritiene sufficiente una presenza puramente notarile>>. In sostanza, la vicenda dello scambio di area da destinare a Polo Scolastico, <<...che risulta essere l’oggetto ambiguo e confuso che prevedeva la delibera n. 19/2008...>>, non è supportata da perizie di stima necessarie in forza di norme di legge, che il predetto segretario non poteva ignorare: c’era <<...solo una dichiarazione di equivalenza tra le due aree priva di motivazione o dimostrazione>>. Riguardo, invece, al tecnico Trovò, il P.M. ne denunciava la responsabilità per avere fornito il proprio parere nella delibera di C.C. n. 40, del 26 settembre 2008, di adozione del progetto definitivo e contestuale adozione di variante ex art. 24, della legge regionale n. 27/2003. 21 Un tanto premesso, l’Attore ribadiva che <<...il danno al Comune di Noventa...risulta(va) derivare attualmente dal calcolo della differenza tra i valori attribuiti alle due aree che sono state permutate e quelli stimati dal consulente della procura...>>, danno assommante a <<...€ 405.000,00 complessivi per mancato percepimento o per pagamento eccessivo in relazione ai due terreni>>. Confermava, pertanto, che gli atti dai quali sarebbe scaturito il pregiudizio di € 405.000,00, per il comune di Noventa Padovana, erano da individuare nella “Convenzione”, in realtà per il medesimo “negozio di permuta”, rogata dal notaio Pietrantoni di Padova in data 06 agosto 2009, ove il predetto Ente è rappresentato dal dott. Sandro Beghin, Responsabile dell’ufficio tecnico, nella delibera di C.C. n. 19, del 17 aprile 2008, con la quale il Comune, attesa la proposta in data 15 dicembre 2007 della ditta lottizzante “La Nova s.r.l.”, <<...modificava la precedente convenzione del 24 ottobre 2003 e prevedeva l’acquisto di altro lotto per la realizzazione del Polo scolastico...nel successivo atto notarile del 2009...>>. Alla succitata delibera è allegata, inoltre, la relazione tecnica del dott. Beghin, che, nel fare riferimento al possibile contenzioso e ai tempi della normale procedura di esproprio, <<...non dà alcuna giustificazione di un’assenza di procedure di evidenza pubblica e, soprattutto, glissa velocemente sulle stime dei due immobili ritenendole senz’altro equivalenti senza alcun riscontro analitico o tecnico>>. Gli Amministratori che votarono a favore, nonostante le riserve e i 22 dubbi palesati dalla minoranza, sulla <<...non chiarezza dei vantaggi...>> e <<...sull’assenza di congruità delle due aree di 6.000 e 22.000 mq.>>, erano 11: 1) Paviola Giuseppe, 2) Bisato Luigi, 3) Pasquato Loretta, 4) Borina Fabio, 5) Guzzo Luigi, 6) Chillon Michele, 7) Mion Marco, 8) Spadot Riccardo, 9)Veronese Daniella, 10) Todeschini Tommaso e 11) Riva Milena. Tali irregolarità avrebbero richiesto <<...anche un intervento del segretario comunale che assisteva alla seduta...>>, che invece è mancato. A tali responsabilità, sosteneva il PM, doveva aggiungersi quella di coloro, ancora il dott. Beghin ma anche il geometra Trovò, <<...che hanno messo l’ente in una condizione di ricattabilità dai soggetti privati...controparte della permuta del 06 agosto 2009>>: sono chiamati, pertanto, a rispondere di una quota parte del danno, sia Beghin sia Trovò per avere espresso il parere di regolarità alla delibera di C.C. n. 40, del 26 settembre 2008, con la quale si approvava il progetto definitivo e contestualmente l’adozione della variante, senza dare alcuna comunicazione ai terzi espropriandi del relativo procedimento. Conseguentemente il dott. Beghin è chiamato, dal Requirente, a rispondere per colpa grave del pregiudizio di € 405.000,00, ma nella misura del 35 per cento, per avere espresso il parere di regolarità tecnica sulla delibera C.C. n. 19, del 17 aprile 2008, così come integrato dalla dichiarazione resa il 05 agosto 2009, giacché in queste occasioni non ha effettuato alcuna stima delle aree d’interesse mentre 23 la <<...dichiarazione di equivalenza appare un atto arbitrario e negligente, inaccettabile per chi ricopre una qualifica come quella da lui ricoperta>>. Responsabilità resa evidente anche dal parere fornito sulla delibera n. 40, del 26 settembre 2008. Per quest’ultima delibera il PM individua una quota percentuale di responsabilità del 5 per cento anche a carico del geometra Trovò. Per gli amministratori, che <<...hanno avuto nella vicenda un ruolo gestionale essendo stati costante punto di riferimento della ditta lottizzante... e che hanno deliberato la permuta...nell’indifferenza o estrema superficialità...(del)le corrette osservazioni e perplessità dei consiglieri di minoranza sulle valutazioni fatte dal tecnico...>>, il Requirente invocava una responsabilità nella misura del 20 per cento sul totale di € 405.000,00, da dividere in parti eguali (10 per cento a testa) a carico del sindaco Paviola e dell’assessore Mion, per il ruolo decisivo avuto nella delibera n. 19/2008, e del 30 per cento del totale, da dividere in parti eguali tra gli altri 9 Consiglieri. Infine al segretario comunale Silvano Borgato, per il ruolo avuto nella vicenda, è attribuita la quota percentuale residua del 10 per cento dell’intero danno. G – Costituzione in giudizio dei convenuti. G 1 - Con breve memoria, in atti al 20 febbraio 2012, si costituiva in giudizio Trovò Rino (generalizzato come in epigrafe), rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della stessa, dall’Avv. Bandarin Troi Emiliano, C.F. BND MLN 75E01 L736W, fax 24 049/8077827, p.e.c. [email protected], presso il cui studio a Padova, in via N. Tommaseo n. 69/d, eleggeva domicilio, il quale, riservandosi più diffuse argomentazioni, instava per il rigetto della domanda attorea. Con successiva memoria, in fascicolo al 22 febbraio 2012 unitamente a documentazione, Trovò Rino rinnovava la costituzione in giudizio e concludeva per il rigetto integrale della domanda di condanna. Preliminarmente la difesa del Trovò eccepiva la nullità degli atti istruttori per violazione dell’art. 17, comma 30 ter, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e ss.mm.ii. Osservava, al riguardo, che l’istruttoria erariale è stata originata da una segnalazione proveniente da alcuni consiglieri di opposizione del comune di Noventa Padovana, che esponevano vari profili di danno rappresentati in via generica e ipotetica, senza quindi rivestire i caratteri della specificità. Nel merito, contestava primariamente la <<...mancanza dell’elemento oggettivo della fattispecie di danno...>>. Sosteneva che i valori della stima operata dal Consulente della Procura erano da considerarsi errati e comunque non ragionevoli. E anche volendo ammettere come mera ipotesi la ricostruzione fatta dalla Procura, in cui la perizia prodotta ha <<...mero valore di documento di parte e quindi insufficiente sotto il profilo probatorio...>>, i vantaggi conseguiti dall’Amministrazione, che con l’accordo ha acquisito il sedime destinato al nuovo Polo Scolastico accedendo così al finanziamento regionale di € 1.200.000,00, <<...sono tali da 25 compensare e sopravvenire il preteso danno erariale>>. Quanto all’asserito omesso avvio del procedimento espropriativo nei confronti dei proprietari dell’area di 22.000 mq. a seguito della delibera comunale n. 40/2008, osservava che l’Amministrazione di Noventa aveva deciso sin dal 2003 <<...di procedere all’acquisizione dell’area da destinare al Polo scolastico attraverso forme convenzionali, alternative a quelle espropriative, che garantissero l’acquisizione a “costo zero”>>, acquisizione ribadita nella delibera consiliare n. 40, del 26 settembre 2008, nella quale è intervenuto il geometra Trovò. Da ultimo, rilevava che andava esente da ogni rimproverabilità, sia perché si era in presenza di una scelta discrezionale dell’Amministrazione, sia perché, comunque, il ricorrere a procedure alternative all’esproprio per l’acquisizione delle aree non risultava di per sé immediatamente illegittimo. G 2 - Con memoria, versata in atti il 22 febbraio 2012 unitamente a documentazione, si costituivano in giudizio 1) Bisato Luigi, 2) Pasquato Loretta, 3) Borina Fabio, 4) Guzzo Luigi, 5) Chillon Michele, 6) Spadot Riccardo, 7) Veronese Daniella, 8) Todeschini Tommaso, 9) Riva Marilena (in epigrafe generalizzati), rappresentati e difesi, come da mandato in calce alla stessa, dall’Avv. Prof. Pagliarin Carola, C.F. PGL CRL 72H62 F241R, e dall’Avv. Chemello Gianna, C.F. CHM GNN 52P54 A501K, fax 041/5209400, p.e.c. [email protected], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima, a Venezia (VE), San Marco 3829, che 26 terminavano per il rigetto della richiesta di condanna con assoluzione dei convenuti; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della pretesa risarcitoria, instavano per <<...la più ampia applicazione del potere riduttivo, come previsto ex lege>>; in via di estremo subordine, <<...qualora lo si ritenesse necessario, in ragione delle argomentazioni contenute nella C.T.P. a firma del Prof. Ing. Giuliano Marella a confutazione di quanto allegato dal Consulente della Procura, disporsi consulenza tecnica d’ufficio finalizzata ad accertare il reale valore delle due aree oggetto di convenzione di cui all’atto del 06 agosto 2009 a rogito del notaio Pietrantoni>>. I patroni affermavano che, di là dalle diffuse considerazioni critiche su cui si dilunga nell’atto di citazione il Requirente, l’unica effettiva domanda risarcitoria formulata attiene all’asserito danno che risulta derivare attualmente dal calcolo della differenza tra i valori attribuiti alle due aree che sono state permutate e quelli stimati dal consulente della Procura. E in relazione a tale questione precisavano che <<...le conclusioni a cui è giunto il Procuratore regionale in ordine all’elemento oggettivo dell’illecito erariale sono del tutto infondate poiché si basano su di una stima, espressa nella consulenza dell’arch. Cacco, completamente inattendibile...>>, così come evidenziato dalla consulenza tecnica richiesta dai convenuti al Prof. Ing. Giuliano Marella. La predetta C.T.P., recante la data del 31 gennaio 2012, concludeva e corrispondeva ai quesiti formulati nel modo a seguire: <<a) la stima compiuta dal dott. Sandro Beghin del Comune di 27 Noventa Padovana, in data 05 agosto 2009, relativa al valore di cessione di un’area edificabile residenziale denominata “Z.T.O. D1/S3, è congrua e conveniente per la Pubblica Amministrazione; b) la stima compiuta dal dott. Sandro Beghin, in data 05 agosto 2009, relativamente al valore di acquisizione di un’area destinata a Polo scolastico, è congrua e conveniente per la Pubblica Amministrazione; c) la stima di valore delle due aree predette, contenuta nella Relazione del C.T. della Procura Arch. Roberto Cacco, datata 26 gennaio 2011, è inattendibile in quanto viziata da errori di metodo e di calcolo>>. La relazione del Prof. Marella, ripresa nelle difese dei convenuti, affermava, con riguardo all’area edificabile a destinazione residenziale “Z.T.O. D1/S3 (c.d. ambito B) pari a 6.000 mq. e con capacità edificatoria di 6.000 mc, che il dato di 255 €/mc addotto dall’Arch. Cacco era da considerare sovrastimato. In ogni caso, ipotizzando di assumerlo come base di calcolo, e considerato che: 1) l’area non è urbanizzata e che, in base alla pubblicazione “Prezzi tipologie edilizie” a cura del Collegio degli ingegneri e architetti di Milano, il costo di urbanizzazione di un intervento residenziale composto da case mono e bifamiliari ammontava in media a € 51,00 €/mq; 2) lo stesso arch. Cacco individua una riduzione da apportare pari a 9,00 €/mc, per la presenza di una servitù idraulica; 3) l’utile o profitto del lottizzante deve essere detratto, tra i costi, e non può esser inferiore al 10% del valore dell’area lottizzata, quindi a 25,5 €/mc (€ 255,00 x 10% = 25,5); 4) 28 devono essere dedotte inoltre le spese tecniche sui lavori di lottizzazione, ossia il 5% su 51,00 €/mq, pari a € 2,55/mc, e gli interessi sul capitale anticipato per l’acquisto dell’area, cioè 5% su 160,00 €/mq, ossia € 8,00 mq, è possibile desumere il valore unitario dell’area dai dati precedenti e pari a 255,00 – 51,00 – 9,00 - 25,5 – 2,55 – 8,00 = 158,95 €/mc. Atteso, inoltre, che il dato di 255,00€/mc individuati dal perito del PM è riferito al 2007 (c.d. stima ex Collizzolli), mentre la stima dell’area in questione va ricondotta al 2008, quando i valori immobiliari hanno subito una forte contrazione a causa dell’insorgere della crisi finanziaria, il Consulente dei convenuti riteneva di dover apportare una detrazione non inferiore al 5%, ossia 158,95 €/mc x0,95= 151€/mc. Pertanto, utilizzando gli stessi dati medi di mercato indicati dall’arch. Cacco, che pure riteneva sovrastimati, perveniva a calcolare un valore medio unitario di stima (151 €/mc) inferiore al valore indicato dal dott. Beghin (180 €/mc). Anche con riguardo all’area destinata a Polo Scolastico, dell’estensione di 22.000 mq, il Consulente dei presunti responsabili contestava le conclusioni di stima alle quali è pervenuto il perito del Requirente. Il predetto rilevava: a) l’errore commesso, dall’Arch. Cacco, per aver inserito tra i costi di costruzione <<...ben 437.000 € di IVA, dimenticando che l’IVA non è un costo, ma una partita di giro per l’imprenditore, in quanto viene corrisposta sui costi, ma anche incassata sui ricavi...>>; per ciò, i costi dovevano imputarsi al netto 29 dell’I.V.A.; b) l’errore per aver assunto come costo l’intera somma esposta nel quadro economico dell’opera alla voce “somme a disposizione dell’amministrazione”, senza avvedersi che detta voce comprende ben 300.000,00 € di “Lavori a scorporo – finanziamento privato”. In sostanza non si trattava di un costo bensì, al contrario, di un ricavo, riguardante somme che un soggetto privato si è impegnato a corrispondere, con tutta evidenza per opere extra computo. Orbene, il Consulente di parte osservava che anche a voler considerare solo <<...i due errori più macroscopici, ovvero quelli ...indicati...il valore dell’area edificabile ammonterebbe a € 1.615.000,00 €, a fronte di una stima prudente di 1.080.000,00 € formulata dal dott. Beghin...>>. Di tal ché, soggiungevano i difensori, <<...può affermarsi con certezza che dalla “permuta” dei terreni relativa alla realizzazione del Polo scolastico non è derivato all’ente pubblico alcun danno erariale>>. Dimostrata così l’inesistenza del danno al Pubblico Erario i patroni svolgevano alcune ulteriori brevi considerazioni sulla legittimità delle scelte operate dall’Amministrazione Comunale. Dopo aver premesso che il giudice contabile lungi dal dover accertare la legittimità degli atti, deve aver riguardo al comportamento in concreto tenuto dai pubblici dipendenti ed appurare se da tale comportamento sia derivato o non un nocumento patrimoniale all’Amministrazione, rilevavano che nessuna <<...paradossale soggezione...>> aveva influito sugli amministratori che hanno 30 approvato la delibera n. 19, del 17 aprile 2008. In sostanza, l’operazione di permuta era non solo legittima ma anche efficiente, efficace ed economica come dimostrato dai risultati poi conseguiti. Ferma restando la denunciata inesistenza oggettiva di ogni pregiudizio i richiamati patroni, ipotizzandone per assurdo l’avvenuta prova nel libello, contestavano altresì la sussistenza del nesso causale tra l’asserito danno e la condotta degli amministratori, giacché, siccome la delibera comunale n. 19, del 17 aprile 2008, come dichiarato dalla Procura, prevedeva qualcosa di diverso dalla permuta poi concretamente realizzata con l’atto del 06 agosto 2009, si è interrotto il nesso. Infine, è denunciata l’assenza di colpa grave nel comportamento dei convenuti, che non può dirsi integrata in presenza di una semplice violazione di legge o di regole di buona amministrazione, esigendo un’avventatezza e inescusabile negligenza non ricorrente, attese le valutazioni svolte dal Responsabile dell’Ufficio tecnico, certo non palesemente incongrue come dimostrato dalla Consulenza del prof. Marella, che hanno ingenerato negli amministratori il legittimo affidamento riposto nella delibera, << (non criticata neanche dal Segretario comunale)...>>. G 3 - Con memoria, prodotta in fascicolo il 22 febbraio 2012 congiuntamente a documentazione, si costituiva in giudizio Mion Marco (in preambolo identificato), rappresentato e difeso, come da mandato in calce alla stessa, dall’Avv. Prof. Pagliarin Carola, C.F. 31 PGL CRL 72H62 F241R, e dall’Avv. Chemello Gianna, C.F. CHM GNN 52P54 A501K, fax [email protected], 041/5209400, elettivamente p.e.c. domiciliato presso lo studio di quest’ultima, a Venezia (VE), San Marco 3829, che terminavano per il rigetto della richiesta di condanna, con assoluzione del convenuto; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della pretesa risarcitoria, instavano per <<...la più ampia applicazione del potere riduttivo, come previsto ex lege>>; in via di estremo subordine, <<...qualora lo si ritenesse necessario, in ragione delle argomentazioni contenute nella C.T.P. a firma del Prof. Ing. Giuliano Marella a confutazione di quanto allegato dal Consulente della Procura, disporsi consulenza tecnica d’ufficio finalizzata ad accertare il reale valore delle due aree oggetto di convenzione di cui all’atto del 06 agosto 2009 a rogito del notaio Pietrantoni>>. I patroni spiegavano difese che ripercorrevano quanto già formulato per i precedenti nove amministratori: conseguentemente e per economia processuale si richiamano, nella loro integralità, le motivazioni dianzi riportate da utilizzare anche a supporto del proscioglimento dell’assessore Mion; è da soggiungere, inoltre, che nella parte in diritto della memoria dedicata all’inesistenza del nesso causale (pag.26) è precisato che l’asserito <<...ruolo decisivo...>>, che il predetto avrebbe avuto insieme al sindaco Paviola nella vicenda, era sfornito di ogni riscontro probatorio. G 4 - Con memoria, in atti al 23 febbraio 2012 unitamente a documentazione, si costituiva in giudizio Paviola Giuseppe (in 32 epigrafe generalizzato), rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine della stessa, dagli Avv.ti Prof. Domenichelli Vittorio, C.F. DMN VTR 48P10 D578Z, fax 049/8763202, p.e.c. [email protected], e Zambelli Franco C.F. ZMB FNC 43A05 D325J, [email protected], fax 041/957621, elettivamente p.e.c. domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, a Venezia – Mestre (VE), in via Cavallotti n. 22, che concludevano per <<...l’insussistenza di qualsiasi responsabilità amministrativa a suo carico. Salva, in via subordinata, l’applicazione del potere riduttivo ai termini di legge>>. In sintesi i patroni, che producevano la Consulenza fornita dal Prof. Giuliano Marella, rilevavano, in primo luogo, l’insussistenza del danno erariale, giacché la stima delle aree effettuata dall’Amministrazione Comunale è stata congrua. Di fatto l’area ottenuta dall’Ente (c.d. ambito B di 6.000 mq.) al momento della stipula della originaria convenzione (24 ottobre 2003) era classificata dal vigente P.R.G. come Z.T.O. E - 2, vale a dire come area a valenza agricola e paesistica, ed è divenuta edificabile per una scelta urbanistica della stessa Amministrazione successiva alla firma della convenzione. Per ciò <<...il Comune...ha valorizzato una propria area (o meglio un’area che aveva il diritto di acquisire in forza della convenzione) non certo per arricchire chi doveva cedergliela, ma nell’intento di favorire la permuta di quell’area con la proprietà dell’altra e più vasta area di 22.000 mq ove...aveva deciso di ricollocare il Polo scolastico>>. 33 E questo, ad avviso dei predetti, <<...non viene in alcun modo considerato dal consulente della Procura, che si concentra solo sul valore di mercato dell’area (di 6.000 mq.), estrapolandolo dall’intera operazione, come se fosse una qualsiasi area residenziale sul mercato e non una parte di un disegno complessivo per l’acquisizione delle più vaste aree da destinare al Polo scolastico>>. Purtuttavia, anche nel calcolare il valore delle due aree, rilevavano che il Consulente della Procura incorreva in diversi errori, come evidenziati nella perizia del Prof. Marella, che, per economia descrittiva, era richiamata in termini di punti salienti, a conferma della congruità delle stime operate dal Comune di Noventa. Proseguivano osservando che, comunque, era insussistente qualunque nesso causale tra la condotta del Sindaco Paviola e l’evento dannoso, atteso che la delibera n. 19, del 17 aprile 2008, era supportata dalla relazione del tecnico comunale che attestava la convenienza per l’Ente dell’operazione di permuta. Onde, se un danno era ipotizzabile, <<...esso sarebbe (stato) da ascrivere esclusivamente alla stima delle aree cedute, ossia alla valutazione tecnica dei terreni effettuata dagli uffici comunali (in particolare dal dott. Beghin), valutazione, questa, che da un lato, ha costituito il presupposto della deliberazione di C.C. n. 19/2008, e, dall’altro, è stata alla base dell’atto notarile del 06 agosto 2009>>, valutazione che non competeva al Sindaco, che è stata regolarmente prodotta e che risultava, come da Consulenza del Prof. Marella, corretta. 34 Infine, denunciavano il difetto della colpa grave, giacché tutta l’operazione è stata improntata dal Sindaco Paviola a scrupolosità e diligenza con il fine, perseguito, di acquisire gratuitamente l’area per il Polo scolastico. G 5 - Con memoria, in atti al 23 febbraio 2012 unitamente a documentazione, si costituiva in giudizio Beghin Sandro (in preambolo generalizzato), rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine della stessa, dagli Avv.ti Fornasiero Giorgio, C.F. FRN GRG 43P20 A757X, e Zambelli Franco, C.F. ZMB FNC 43A05 D325J, fax 041/957621, p.e.c. [email protected], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, a Venezia – Mestre (VE), in via Cavallotti n. 22, che concludevano: in via pregiudiziale, per essere autorizzato, ex art. 167, ult. co., c.p.c. <<...a chiamare in causa la Compagnia di assicurazioni CHARTIS EUROPE SA, in persona del legale rappresentante, con sede legale italiana in via Della Chiusa n. 2, 20123 Milano, ai sensi dell’art. 269 c.p.c., chiedendosi al Giudice Istruttore lo spostamento dell’udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’art. 163 bis>>; nel merito, per la reiezione della domanda proposta nei confronti del Beghin poiché palesemente infondata; nella denegata ipotesi di accoglimento della citazione, per la condanna della Compagnia CHARTIS EUROPE SA, in persona del legale rappresentante, a tenere indenne e manlevare lo stesso da qualsiasi somma fosse obbligato a pagare per i fatti di cui è causa, con spese e competenze integralmente rifuse. 35 In sede istruttoria, chiedevano disporsi C.T.U. <<...per la descrizione dello stato dei luoghi e per la determinazione del valore delle aree oggetto della permuta in forza delle convenzioni sottoscritte...>>. I patroni contestavano, in primo luogo, le conclusioni del Consulente del PM, giacché la stima del valore delle aree è riferita all’anno 2006, <<...mentre non è stato in alcun modo tenuto conto del crollo del valore ed appetibilità commerciale degli immobili conseguente alla crisi economica notoriamente verificatasi nell’anno 2008 e tutt’ora in corso>>. Sostenevano che già nel 2005 l’Amministrazione Comunale (delib. n. 17/2005) aveva previsto la localizzazione del polo scolastico in un sito diverso, seppur vicino, da quello oggetto della cessione di 6.000 mq: onde, a fronte della nuova disciplina urbanistica decisa dal Comune, si è reso necessario acquisire i terreni ove far sorgere l’opera pubblica. In breve, il Consiglio Comunale, con propria scelta discrezionale, ha cercato <<...il modo di ottenere l’area di suo interesse nel minor tempo e al minor costo possibile...>>, provvedendo con la delibera n. 19/2008, alla modifica dell’oggetto della cessione, scelta politica per la quale non potevano sussistere responsabilità del proprio assistito. Quanto alla differenza di stima rilevata dal perito del Requirente, ne evidenziavano l’infondatezza per gli errori in essa presenti, sia perché doveva tenersi nel debito conto la variazione urbanistica che interessava l’immobile di 22.000 mq, che ne aumentava il valore da terreno agricolo che prima era, sia perché le valutazioni avevano 36 come punto di riferimento altri immobili in periodi antecedenti /2006 – 2007) al periodo di crisi del 2008. Riproducevano, inoltre, talune delle osservazioni critiche contenute nella Consulenza del Prof. Marella, quanto ad area non urbanizzata (quella dei 6.000 mq), alla presenza di servitù idraulica, alla percentuale di utile o di profitto del lottizzante, alle spese tecniche sui lavori di lottizzazione e agli interessi sul capitale anticipato per l’acquisto dell’area, che consentiva di pervenire, utilizzando gli stessi dati medi di mercato dell’Arch. Cacco, alla cifra inferiore di stima di 158,95 €/mc. G 6 - Con memoria, prodotta in fascicolo il 23 febbraio 2012 congiuntamente a documentazione, si costituiva in giudizio Borgato Silvano (in premessa generalizzato), rappresentato e difeso, come da mandato a margine della stessa, dagli Avv.ti Trovato Giorgio, C.F. TRV GRG 71D08 G224X, p.e.c. [email protected], fax 049/8760818, e Fabbris Elena, C.F. FBB LNE [email protected], 66L65 fax F770T, p.e.c. 049/8760818, elettivamente domiciliato a Venezia (VE), San Marco 5134, presso lo studio dell’Avv. Giantin Elena, che concludevano per il rigetto della domanda di condanna; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa risarcitoria, chiedevano <<...farsi ampio uso del potere di riduzione equitativa del danno>>; in via di estremo subordine <<...e ove lo si ritenesse necessario, in ragione delle argomentazioni contenute nella C.T.P. a firma del Prof. Ing. Giuliano 37 Marella a confutazione di quanto allegato dal Consulente della Procura, disporsi consulenza tecnica d’ufficio, o gli altri opportuni mezzi istruttori, finalizzati a prendere contezza sicura ed esatta del reale valore delle due aree oggetto della permuta di cui all’atto del 06 agosto 2009 a rogito del dr. Pietrantoni>>. Con vittoria di spese e onorari di lite. I patroni, nel premettere che le procedure seguite erano da ritenersi perfettamente legittime e regolari, osservavano che il Comune di Noventa Padovana non ha <<...sofferto alcun danno erariale dalla modifica degli accordi convenzionali...anzi ha ottenuto molto di più di quanto potesse legittimamente pretendere in ragione di tali accordi>>, avendo acquisito la proprietà di un’area avente la stessa destinazione urbanistica, di quella che avrebbe dovuto originariamente acquisire, ma avente una superficie maggiore. Il tutto in un’ottica di buona amministrazione; pertanto, la delibera n. 19, del 17 aprile 2008, atto al quale assisteva il Segretario Comunale Borgato, non ha cagionato alcun danno all’Amministrazione. Richiamavano anche le conclusioni della relazione del Prof. Marella a prova dell’insussistenza del danno e, quindi, a conferma dell’operazione assolutamente conveniente per il soggetto pubblico. Denunciavano, altresì, l’insussistenza del nesso causale e dell’elemento soggettivo della responsabilità, atteso che, come rilevato dal PM, nell’atto notarile del 06 agosto 2009 si realizzava un qualcosa mai autorizzato da alcuna delibera, e men che meno dalla delibera n. 19/2008, che non poteva essere, per tale ragione 38 causativa di danno. In ordine, infine, all’elemento soggettivo osservavano che alcuna responsabilità poteva attribuirsi al proprio assistito, tra l’altro Segretario Comunale per una minima parte in cui si è svolta la vicenda, poiché sostituiva la titolare assente per maternità, e per ciò non poteva avere una conoscenza approfondita della questione su cui si andava a deliberare. H - Eventi decisionali e provvedimentali conseguenti. Alla pubblica udienza del 14 marzo 2012 il Requirente si riportava all’atto di citazione e alle conclusioni in esso formulate tranne che per il convenuto Rino Trovò, di cui chiedeva il proscioglimento per mancanza del nesso causale tra la condotta tenuta (partecipazione alla delibera n.40, del 26 settembre 2008 e mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo) e il danno asseritamente contestato, con accollo della percentuale del 5 per cento, allo stesso originariamente imputata, al tecnico Sandro Beghin. I patroni dei presunti responsabili insistevano, come da memorie di costituzione, per l’accoglimento delle pregiudiziali e, nel merito, per il proscioglimento dei propri assistiti, non senza opporsi, quanto al rappresentante del Beghin, all’imputazione dell’ulteriore 5% di asserito danno in capo al medesimo. Nella camera di consiglio immediatamente seguita all’udienza di trattazione la Sezione, preso atto che la documentazione di causa non consentiva di pervenire a una definizione della controversia per tutti i 39 convenuti, che gli elaborati dei consulenti delle parti processuali (pubblica e private) fornivano conclusioni affatto sovrapponibili, che la stima, in termini oggettivi e riscontrabili, dei due immobili permutati esigeva il possesso di specifiche cognizioni tecniche valoriali, decideva con sentenza non definitiva – parziale, n. 180, del 21 marzo 2012, per il rigetto delle questioni pregiudiziali di rito sollevate (eccezione di nullità degli atti istruttori, autorizzazione alla chiamata in causa, a titolo di manleva, di Società assicuratrice, sindacabilità delle scelte amministrative sotto il profilo della efficacia e dell’economicità delle stesse in relazione ai fini istituzionali) e per il proscioglimento nel merito del convenuto Rino Trovò. Per gli altri evocati provvedeva con separata ordinanza, n. 35, del 18 aprile 2012, anche alla luce delle espresse richieste in tal senso dei presunti responsabili, ad adempimenti istruttori nella forma del dispiegamento di Consulenza Tecnica d’Ufficio (ex artt. 61 e segg. e 191 e segg. c.p.c.). All’espletamento del predetto incarico il Collegio designava il dott. Ing. Cammarata Ettore, con studio e residenza a Venezia (VE), iscritto all’Albo del Consulenti Tecnici del Tribunale di Venezia a far tempo dal 1991. All’Ausiliare, il Giudice Collegiale, ravvisava, in linea di principio e salvo più precisa formulazione nell’udienza prevista per il giuramento e nel contraddittorio delle parti, di dover porre il seguente quesito: <<Il C.T.U., letti gli atti e i documenti di causa, di cui è facoltizzato ad acquisirne copia, eseguito, qualora ritenuto opportuno, un 40 accesso ai luoghi d’interesse, acquisita, ove ritenuta necessaria, documentazione dal Comune di Noventa Padovana (PD), intervistati i soggetti informati dei fatti la cui audizione si ritenga utile e necessaria nei limiti ritenuti funzionali alla migliore esecuzione della consulenza, dica qual era alla data del 17 aprile 2008, di adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n.19, in cui il Capo Tecnico Beghin ha affermato, con propria relazione, l’equivalenza del valore commerciale delle due aree, come poi precisato nella dichiarazione resa in data 05 agosto 2009 (quindi ora per allora), il valore attendibile di mercato, ossia il valore commerciale dell’area di 6.000 mq (ab origine catastalmente censita al Foglio 6, mappale 667, poi foglio 6, mappale 821) e il valore dell’area di 22.000 mq [allora ricompresa nei mappali 229, 847, 848, 80, 82 e 77 (parte) del foglio 6], oggetto della permuta stipulata in data 06 agosto 2009, tenendo conto delle destinazioni urbanistiche previste, degli oneri di urbanizzazione e delle spese necessarie per interramento/spostamento della linea elettrica posta sul lotto “B” di 6.000 mq e proseguente sul lotto di 22.000 mq (c.d. deprezzamento)>>. Per l’accettazione dell’incarico e per il giuramento del nominato Consulente era fissata la pubblica udienza del 12 luglio 2012. Inoltre, ai sensi dell’art. 201 del c.p.c. era riconosciuta alle parti la facoltà di nominare un proprio consulente tecnico, che doveva, qualora esercitata, avvenire con dichiarazione scritta da depositare presso il Direttore della segreteria della Sezione entro e non oltre il 20 41 giugno 2012. L’articolazione delle operazioni peritali, con inizio al 17 settembre 2012 e termine entro il 31 marzo 2013, sarebbe stata oggetto, comunque, di specifico provvedimento, così come previsto dall’art. 195, 3^ comma, c.p.c., all’esito dell’udienza di accettazione e di giuramento. Le parti convenute (tranne Sandro Beghin) e la Pubblica Accusa designavano un proprio Consulente tecnico. Con istanza in atti al 13 giugno 2012 il Pubblico Ministero ricusava il Consulente Tecnico d’Ufficio, chiedendone conseguentemente e all’esito della stessa, la sostituzione. Assumeva che la Procura, <<...in altra vertenza di danno erariale ancora pendente, precisamente la n. 140/MIN...>>, riguardante “lavori di ristrutturazione del complesso demaniale Arsenale di Venezia – 2^ stralcio”, ha chiesto è ottenuto dal Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia la costituzione in mora <<...tra i possibili responsabili di danno erariale dell’ing. Ettore Cammarata>>. A supporto produceva una lettera del 09 ottobre 2006, indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio del Magistrato alle Acque di Venezia e per debito di conoscenza alla Procura Regionale per il Veneto, in cui il predetto professionista riscontrava la nota precauzionale di messa in mora del 19 giugno precedente, restando a disposizione per ogni migliore informazione. Ora, atteso che tale circostanza faceva ritenere alla <<...Procura che lo stesso tecnico venga a trovarsi, per la sua funzione di C.T.U., in 42 una situazione di potenziale conflitto d’interessi tra quelle indicate nell’art.51 c.p.c.>>, ne chiedeva la sostituzione. In ragione della richiesta, con decreto del 25 giugno 2012 il Presidente della Sezione fissava, al fine di provvedere, la camera di consiglio del 05 luglio seguente, designando un componente del Collegio a riferire, previa acquisizione di brevi informazioni scritte dal Consulente nominato. Con breve scritto, prodotto il 27 giugno 2012, il “perito d’ufficio” rappresentava che per la vertenza richiamata ha <<...ricevuto in data 24 giugno 2006 solo l’atto di costituzione in mora da parte del Magistrato alle Acque di Venezia...e che da allora non ha avuto notizia della predetta vertenza, ragion per cui ha ritenuto che la stessa fosse stata archiviata giacché l’atto di costituzione in mora non è stato rinnovato>>. Con ordinanza n.53, in data 05 luglio 2012, l’istanza dianzi indicata, non risultando provato quanto segnalato dalla Pubblica Accusa, è respinta, con conferma del designato Consulente e delle operazioni di accettazione, giuramento e formulazione definitiva del quesito previste per l’udienza del 12 luglio successivo. A tale udienza il C.T.U. ha accettato l’incarico e prestato giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al “Giudice” la verità (art. 193 c.p.c.). Riguardo al quesito formulato il Vice Procuratore Generale dott. Mingarelli, la Prof.ssa Avv. Pagliarin, l’Avv. Trovato e l’Avv. Ghedin (su delega dell’Avv. Franco Zambelli) rilevavano di non avere nulla da 43 aggiungere e da integrare. L’Avv. Meggiolaro, in rappresentanza del Sindaco Paviola, rilevava utile precisare che doveva tenersi conto dell’esistenza o non di opere di urbanizzazione e non solo della quota contributiva per oneri, mentre le altre parti (pubblica e private) osservavano la compiutezza del quesito non abbisognevole di altre precisazioni. Il Collegio evidenziava come di già il quesito facesse riferimento alle destinazioni urbanistiche previste e agli oneri per urbanizzazione tutti al fine di accertare il valore attendibile di mercato dei due immobili alla data in esso indicata. In ragione di tanto anche il patrono del Paviola concordava con l’esaustività del quesito. Conseguentemente, con ordinanza n. 55, del 12 luglio 2012, all’esito della camera di consiglio, la Sezione provvedeva confermando il quesito nella sua integrità. Inoltre, atteso quanto statuito dall’art. 195, 3^ comma, c.p.c., in termini di procedimentalizzazione dell’attività peritale, i relativi adempimenti erano articolati nel modo a seguire: 1) le operazioni peritali dovevano svolgersi tra il 17 settembre 2012 e il 31 marzo 2013 e previe dirette intese tra CTU e parti [(pubblica e private) in assenza di perito designato] o loro consulenti alle quali doveva comunicarsi con adeguato anticipo l’inizio dell’attività istruttoria; 2) il termine delle operazioni era, per ciò, fissato al 31 marzo 2013, salvo motivata richiesta di proroga al Collegio, da far pervenire con congruo anticipo rispetto alla data in questione; 3) entro il 15 gennaio 2013 (giorni 120) 44 il C.T.U. doveva predisporre la relazione provvisoria, che doveva far pervenire, entro il successivo 22 gennaio, alle parti, ossia ai Consulenti designati e in loro assenza ai patroni dei convenuti; 4) entro il 28 febbraio 2013 le parti dovevano far pervenire al CTU le (eventuali) memorie critiche dei propri consulenti; 5) entro il 31 marzo 2013 il C.T.U. doveva provvedere a depositare, nella Segreteria della Sezione, la relazione conclusiva contenente le osservazioni delle parti e la sintetica risposta del Consulente alle stesse. Attese le prescrizioni suddette, finalizzate a consentire alle parti medesime, attraverso i propri consulenti, il compiuto esercizio del contraddittorio nel corso del relativo procedimento e in ragione delle risultanze peritali, il Collegio stabiliva che tutte le difese tecniche dovevano, per quanto possibile, svolgersi davanti al C.T.U. e che, salvo casi eccezionali, non sarebbe stato autorizzato nel prosieguo della causa il deposito o lo scambio di nuove memorie tecniche. In data 25 marzo 2013 l’Ing. Ettore Cammarata depositava la relazione peritale conclusiva dichiarando, dinanzi al Giudice Giovanni Comite, delegato a sovrintendere, ex art. 15 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, “di avere bene e fedelmente eseguito l’incarico affidatogli”. Il predetto elaborato, contenente le risposte alle osservazioni formulate dai Consulenti delle parti, così concludeva: <<”Lotto B”. Mediando i due valori ottenuti con i due criteri diversi estimativi del sintetico – comparativo (euro 942.000) e del Valore di Trasformazione (euro 963.938), si ottiene che il Valore più Attendibile di Libero 45 mercato del “Lotto B”, riferito alla data del 17 aprile 2008, è quantificabile nella misura di euro 952.969. Area del Polo Scolastico di mq.22.000: utilizzando il criterio estimativo del cosiddetto Valore di Trasformazione, si ottiene che il Valore più Attendibile di mercato dell’Area del Polo Scolastico di mq. 22.000. riferito alla data del 17 aprile 2008, è quantificabile nella misura di euro 01.206.247>>. Dell’avvenuto deposito è stata data comunicazione a tutte le parti processuali. Con atto depositato in data 19 aprile 2013, la Procura Regionale, nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Alberto Mingarelli, chiedeva “...ex artt. 196 c.p.c. e 16 R.D. n. 1038 del 1933” la sostituzione dell’Ing. Cammarata con altro C.T.U., il rinnovo dell’atto istruttorio, e la fissazione “...di una nuova udienza di discussione della causa, attribuendo alle parti un termine per depositare una memoria e, laddove venga fissata la discussione del merito...l’audizione da parte del Collegio...del Consulente di parte pubblica, Arch. Roberto Cacco”. Sosteneva, la Procura Regionale di essere <<...venuta a conoscenza di altri gravi fatti riguardanti lo stesso professionista che si ritiene possano porre la sua funzione di consulente tecnico d’ufficio, in una situazione di conflitto di interessi tra quelle indicate nell’art.51 del c.p.c....>>. In breve, rilevava che l’Ing. Cammarata, a seguito di istruttoria delegata alla Guardia di Finanza di Venezia, nell’ambito della vertenza n. 617/2008/Min, risultava costituito in mora 46 dall’Agenzia del Demanio di Venezia in data 24 novembre 2008 su richiesta della Procura contabile, per un danno da mancata percezione di canoni demaniali dalla concessionaria amministrativa Co.Ve.Alla, per un importo di circa un milione di euro. Essendo, il suddetto professionista, consapevole dell’esistenza delle vertenze di (asserito) danno erariale con la P.A. che lo riguardavano, <<...avrebbe dovuto comunque astenersi dall’incarico, ai sensi dell’art. 51 n. 3 del c.p.c., o quanto meno comunicarne l’esistenza alla Sezione Giurisdizionale>>. Con decreto Presidenziale, in data 02 maggio 2013, è fissata l’udienza di discussione del 15 gennaio 2014, con assegnazione di termine alle parti per il deposito di eventuali memorie che, come previsto dall’ordinanza n. 55 del 12 luglio 2012, non dovevano “...riguardare argomenti tecnici demandati alla espletata consulenza tecnica d’ufficio”. Nella memoria prodotta il 20 dicembre 2013, il convenuto Mion Marco, a mezzo del patrocinio dell’Avv. Prof. Pagliarin Carola e dell’Avv. Chemello Gianna, nel richiamare integralmente l’atto di costituzione in giudizio, rilevava che la correttezza della stima operata dall’amministrazione comunale è stata confermata dalle risultanze dell’elaborato peritale redato dal C.T.U., il quale, <<accogliendo i rilievi formulati altresì dal Prof. Ing. Marella...>> ha quantificato il valore dei terreni oggetto della permuta in € 952.969,00, con riferimento al lotto “B”, ceduto dal Comune di Noventa ai soggetti privati, e in € 01.206.247,00, con riferimento all’area del “Polo 47 Scolastico” pari a 22.000 mq. Di tutta evidenza, per ciò, che il difetto del danno, ossia dell’elemento oggettivo dell’illecito, induceva al rigetto della domanda attorea. Con memoria, in atti al 20 dicembre 2013, i convenuti Bisato Luigi, Pasquato Loretta, Borina Fabio, Guzzo Luigi, Chillon Michele, Spadot Riccardo, Veronese Daniella, Todeschini Tommaso e Riva Marilena, a mezzo del patrocinio dell’Avv. Prof. Pagliarin Carola e dell’Avv. Chemello Gianna, previo integrale richiamo dell’atto di costituzione in giudizio, ribadivano, in termini di correttezza della stima operata dall’Amministrazione comunale di Noventa Padovana e di insussistenza del danno, quanto precisato per il convenuto Mion (da intendersi qui richiamato). Con memoria, versata in fascicolo il 20 dicembre 2013, Borgato Silvano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Trovato Giorgio e Fabbris Elena, previo richiamo delle conclusioni già rassegnate in sede di atto costitutivo, attesa l’insussistenza del danno erariale, instava per il rigetto della domanda attorea con rifusione degli onorari e delle spese di lite, per i quali produceva specifica notula. Con memoria, in atti al 20 dicembre 2013 unitamente a taluni allegati documentali, la Procura Regionale eccepiva il “...vizio del procedimento determinato dalla mancata sostituzione del consulente tecnico d’ufficio...”, contestava le osservazioni effettuate nelle memorie di costituzione dai convenuti e dal perito delle stesse, e denunciava, come dallo stesso riportato (pag.9) “...una serie di singolarità...” del C.T.U. che ne avrebbero pregiudicato 48 “...l’attendibilità della stessa perizia...”. L’Attore, dopo aver ricordato alla Corte la precedente istanza di ricusazione del CTU in data 13 giugno 2012 e l’ordinanza n. 53, del 05 luglio seguente di rigetto della stessa, evidenziava che, a seguito del deposito in data 25 marzo 2013 (inviato alla Procura il 26 successivo) dell’elaborato peritale, in data 19 aprile 2013 produceva “...istanza per la fissazione dell’udienza di discussione premettendo però alla stessa una ulteriore richiesta di ricusazione e sostituzione nei confronti del medesimo tecnico”. In tale domanda, si chiariva che <<...la Procura regionale era venuta a conoscenza di altri fatti che potevano costituire ulteriori ragioni di conflitto di interessi con la Procura e dunque alterare l’imparzialità della decisione del tecnico scelto come consulente dalla Sezione...>>. Si trattava della vertenza n. V2008/00617/Min, affidata al medesimo odierno PM, per la quale l’Ing. Cammarata risultava costituito in mora il 24 novembre 2008 su richiesta della Procura Regionale, costituzione in mora rinnovata il 05 novembre 2013. Rilevava a tal riguardo l’Attore che il CTU era coinvolto in due diverse vertenze, relative a “..due diverse indagini istruttorie mosse da questa Procura...e precisamente dal sottoscritto magistrato...” che rendevano chiaro il conflitto di interessi, pregiudicando la serenità del CTU (pagg. 3 e 4). Soggiungeva (pag. 4), che era “...del tutto verosimile che il tecnico possa concepire risentimento nei confronti della stessa Procura e dello stesso magistrato. Ovvero potrebbe facilmente ipotizzarsi che la sua azione di C.T.U. anziché essere improntata alla 49 massima neutralità e serenità possa essere mossa in tutto o in parte a dimostrare una pretesa negligenza o inadeguatezza della Procura (e del sottoscritto magistrato in particolare) a svolgere azioni di danno erariale”. Conseguentemente, era rinnovata la richiesta di nomina di un nuovo Consulente Tecnico d’Ufficio. Nel merito, il Requirente avversava le conclusioni dei convenuti, poiché le stime fatte dall’Ing. Marella prescindevano totalmente dalla ricerca di un’obiettività a fronte, invece, delle risultanze della perizia dell’Arch. Cacco basate su riscontri oggettivi (atti notarili, autorevoli perizie di stima, valori reali di mercato del 2008, valori riconosciuti dalla stessa Corte dei conti nella sent. n. 1053, del 15 novembre 2012, nel caso “ex Collizzolli”). Precisava, ancora, che le opere per € 300.000,00 a scomputo, importo che “non era un regalo per l’amministrazione o una qualsiasi riduzione dei costi di questa...>>, erano state regolarmente completate in data 27 giugno 2013 (come da nota in data 21 novembre 2013 del Segretario del comune di Noventa Padovana). Quanto, infine, alle “singolarità dello stesso tecnico che pregiudicano l’attendibilità della...perizia...”, formulava argomenti di natura tecnica, a) quanto al c.d. “Lotto B”, su 1) un taglio asseritamente senza nessuna giustificazione del 10%, operato nella relazione definitiva e all’esito delle osservazioni dei periti delle parti (in questo caso dei convenuti), del valore unitario di 1.900 €/mq, ridotto a 1.710 €/mq attribuito ai fabbricati realizzabili nell’area a destinazione residenziale, 50 2) sul taglio del 15% del valore, atteso che tale lotto, rispetto ad altri immobili indicati come termine di comparazione [perizia del prof. Stellin, prodotta dall’Arch. Cacco, per un lotto simile al lotto “B”], era più periferico e sviluppava una minore cubatura: la Procura rilevava che il lotto “B” non era periferico, mentre l’area del predetto, adibita alla costruzione di villette a schiera o di piccoli edifici condominiali, pur sviluppando una minore cubatura, lasciava più terreno libero per giardini e altri spazi che davano valore alla costruzione. Quanto, invece, b) all’Area ricevuta in permuta per la realizzazione del polo scolastico, osservava che il C.T.U. 1) non aveva ridotto del 10% anche il valore di vendita al mq dell’edificio direzionale – commerciale come fatto per il lotto “B”, e “...sappiamo che il mercato in quel momento dava una differenza di circa il 10 – 15% in più al residenziale rispetto al direzionale –commerciale” [pag. 11]; inoltre, 2) relativamente al plusvalore, derivante dalla non ipotetica ma necessaria variante urbanistica che “ha modificato l’area da edilizia scolastica pubblica a edilizia direzionale – commerciale privata” (pag.11), il CTU, sosteneva il PM, “...ha applicato una generica riduzione del 10% basata su nessun elemento oggettivo”; 3) da ultimo, rilevava che il perito d’ufficio, relativamente al metodo di stima utilizzato per la ricerca del valore dell’area del polo scolastico, sarebbe andato ben oltre quanto stabilito nel quesito posto dalla Corte, compendiato nella frase “...tenuto conto delle destinazioni urbanistiche previste...”, poiché, a suo dire, stimava l’area con una destinazione diversa e non prevista, giacché “...la destinazione 51 prevista era ed è quella di Area a destinazione Scolastica pubblica e non Direzionale – Commerciale privata”. Concludeva rilevando che, <<...anche seguendo la metodologia di stima seguita dal C.T.U. secondo questa Procura si sono determinati valori delle aree in oggetto pressoché in linea con quelli già espressi e contenuti nella consulenza depositata dall’Arch. Cacco in Procura in sede di causa, tali valori inducono al convincimento che sussista il danno erariale nei termini indicati in citazione>>. Con memoria, versata in atti il 24 dicembre 2013 congiuntamente a nota spese, gli Avv.ti Zambelli Franco e Fornasiero Giorgio, in rappresentanza del convenuto Beghin Sandro, instavano, atteso che “...opportunamente il Collegio ha evidenziato che le note difensive da dimettersi...non avrebbero dovuto riguardare il contenuto della relazione del CTU...”, per il rigetto della domanda attorea, attese le risultanze peritali, con rifusione delle spese. Con memoria, in atti al 24 dicembre 2013, il convenuto Paviola Giuseppe, a mezzo dei patroni Avv. Prof. Domenichelli Vittorio e Avv. Zambelli Franco, previo richiamo delle considerazioni in fatto e in diritto enunciate nella comparsa di costituzione, instava per il rigetto della domanda attorea poiché le risultanze alle quali è pervenuto il CTU escludevano in radice la sussistenza del danno erariale, confermando la convenienza economica dell’operazione posta in essere dal Comune di Noventa Padovana. In data 13 gennaio 2014 la Procura Regionale versava nel fascicolo processuale n. 12 visure catastali tratte da interrogazioni al sito 52 dell’Agenzia dell’Entrate “Banca dati delle quotazioni immobiliari” (c.d. Osservatorio del Mercato Immobiliare – O.M.I.). I - Udienza dibattimentale. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2014 il Requirente ribadiva che il Consulente Tecnico d’Ufficio, a mente dell’art. 51 c.p.c., come richiamato dall’art. 63, la cui “ratio” non è solo quella di evitare i palesi conflitti di interesse ma anche di ovviare a situazioni di mera apparenza di imparzialità, avrebbe dovuto astenersi attese le due vertenze in essere che lo riguardavano. Evidenziava, per ciò, la diversità tra la relazione provvisoria e quella definitiva del CTU, formulando (nuove) argomentazioni di natura tecnica. Osservava, a tal riguardo, che il “lotto B” non era più periferico rispetto all’area “ex Collizzolli” (c.d. lotto Stellin preso a confronto), in quanto era quest’ultimo ad essere più emarginato in periferia, e aveva un maggior valore per avere a disposizione aree maggiormente libere; soggiungeva che il perito d’ufficio, nella relazione provvisoria, affermava che non avrebbe fatto uso del metodo di stima comparativo, mentre ne fa uso nella relazione definitiva; sul lotto di mq 22.000, considerato a destinazione direzionale/commerciale, destinazione non indicata nel quesito formulato dal Giudice, non è stata operata la stessa decurtazione che il CTU ha applicato al lotto B; inoltre, non è stata considerata la differenza di valore tra la destinazione direzionale/commerciale e quella residenziale, chiaramente a favore di quest’ultima, che avrebbe imposto di tenere conto della plusvalenza. 53 Confermava, pertanto, la correttezza delle risultanze della perizia dell’Arch. Cacco e le conclusioni dell’atto introduttivo. L’Avv. Prof. Carola Pagliarin, in rappresentanza dei convenuti Bisato, Pasquato, Borina, Guzzo, Chillon, Spadot, Veronese, Todeschini, Riva e Mion, eccepiva, pregiudizialmente, l’inammissibilità sia della memoria del PM prodotta il 20 dicembre 2013, poiché si diffondeva su profili e argomentazioni di carattere tecnico in violazione dell’ordinanza non impugnabile n. 55/2012 e del decreto di fissazione dell’udienza, sia della documentazione prodotta il 13 gennaio 2014, in quanto tardiva e a supporto della prima. Relativamente alla richiesta di sostituzione del CTU, rilevava che le osservazioni della Procura, in particolare il riferimento ad una ulteriore vertenza del 2008, per la quale nel novembre 2013 è stato rinnovato l’atto di costituzione in mora, non adducevano ragioni sufficienti a superare le motivazioni dell’ordinanza di rigetto inappellabile, atteso che il CTU non ha un interesse proprio e diretto nella causa ex art. 51 c.p.c., non c’è una causa pendente tra lo stesso e il PM, la costituzione in mora del 2006 non ha avuto alcun seguito mentre per l’altra vertenza non c’è invito a dedurre e, sopra tutto, un atto di citazione depositato, unico atto determinante la pendenza di un processo, e non sussistono ragioni di “grave inimicizia” come evidenziato nell’ordinanza di rigetto che, pertanto, era da confermare. Quanto alla responsabilità amministrativa, rilevava che i chiari risultati della CTU hanno escluso la sussistenza di un danno per l’erario comunale. Concludeva, previo richiamo della memoria di costituzione, 54 per il rigetto delle domande attoree e per l’assoluzione dei propri assistiti. L’Avv. Alessia Meggiolaro, in rappresentanza del sindaco Paviola, si associava sostanzialmente a quanto sostenuto dalla collega Avv. Pagliarin sulla insussistenza del danno, soggiungendo che l’operazione si era tradotta per il Comune di Noventa Padovana in un vantaggio. Si associava, altresì, all’eccezione di inammissibilità della memoria e della documentazione prodotta dal Requirente, e alle considerazioni fatte sulla ricusazione. Terminava per il proscioglimento del proprio difeso. L’Avv. Giorgio Trovato, per il segretario comunale Borgato, si univa anch’egli alle eccezioni svolte ed argomentate nei precedenti interventi a tutela. In specie, poneva l’attenzione su due specifiche questioni: riguardo all’istanza di ricusazione del CTU, faceva notare che il fatto asserito dalla Procura come “nuovo” altro non era che il rinnovo della costituzione in mora successivo, però, al deposito della relazione definitiva del consulente; inoltre, la memoria del 20 dicembre 2013 del PM era da ritenere inammissibile atteso che introduceva nuovi argomenti tecnici, che il CTU ha affrontato compiutamente nel contraddittorio delle parti. Instava, quindi, per l’assoluzione del segretario comunale Borgato per insussistenza del danno. L’Avv. Matteo Zambelli, in rappresentanza del tecnico Beghin, si associava a quanto prospettato nei precedenti interventi difensivi, ribadendo l’inammissibilità, perché irrituale e intempestiva, dell’istanza 55 del 20 dicembre 2013; rilevava, per ciò, che tale memoria e i successivi documenti, versati in atti il 13 gennaio 2014, erano da espungere dal processo, mentre l’ordinanza di rigetto della ricusazione, pur inappellabile, era ricorribile per Cassazione. Nel merito, osservava che “l’area ex Collizzolli era collocata in centro nelle adiacenze della sede comunale, non così invece per il lotto B, che era più periferico”. Concludeva per il rigetto della domanda, con rifusione delle spese di lite. In sede di breve replica il PM precisava che le argomentazioni tecniche si rendevano necessarie a causa del mancato rispetto del contraddittorio nello svolgimento della perizia d’ufficio, ove le osservazioni addotte dal proprio perito non erano state recepite dal Consulente Tecnico Ing. Cammarata. Per ciò, “le operazioni peritali non si erano svolte nel rispetto del contraddittorio, atteso che la relazione definitiva del CTU stravolgeva la bozza provvisoria su cui si è esercitato il confronto tra i tecnici”. Quanto alla documentazione asseritamente tardiva, si trattava di atti pubblici, dell’Agenzia delle Entrate (ex Territorio), che non introducevano elementi nuovi e che comunque agli stessi ha fatto riferimento anche il CTU. Da ultimo, relativamente al conflitto d’interessi, richiamava un precedente di questa Sezione, che, ad avviso del medesimo, si era pronunciato sulla incompatibilità, per mancanza di serenità e imparzialità, del consulente di parte nominato in quella circostanza dal Requirente. Al termine della discussione la causa, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione. 56 Motivi della decisione [1] Sentenza della Sezione Veneto n. 180, del 21 marzo 2012 – Rinvio alla medesima. In limine, il Collegio osserva che con propria decisione, non definitiva e parziale, n. 180, in data 21 marzo 2012 (che allo stato degli atti e da consultazione S.I.S.P. risultava non impugnata), ha rigettato le questioni pregiudiziali sollevate in relazione alla vicenda tratta a giudizio, quali l’eccezione di nullità degli atti istruttori, di cui all’art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78 del 2009 e ss.mm.ii., opposta dal convenuto Trovò Rino, l’estensione del contraddittorio, con finalità fideiussoria e di manleva, nei confronti della Compagnia assicurativa “CHARTIS EUROPE SA”, invocata dal tecnico comunale Beghin Sandro, la insindacabilità delle scelte amministrative operate dal comune di Noventa Padovana (PD) e, per esso, dagli organi svolgenti funzioni gestorie e attività di indirizzo politico – amministrativo, sulla quale si diffondevano, con modalità diverse, le difese di tutti i convenuti con l’intento di evidenziare la ragionevolezza dell’operazione di permuta effettuata, in relazione ai fini pubblici, dall’Ente, scelta ritenuta dal Giudicante Collegiale pienamente sindacabile in sede giurisdizionale contabile, in quanto l’esercizio dell’attività amministrativa doveva ispirarsi non solo alla speditezza ma anche ai criteri di economicità e di efficacia, costituenti specificazione del più generale principio sancito dall’art.97 della Carta Fondamentale, che assumevano, a tal riguardo, rilevanza sul piano della legittimità (non della mera opportunità) dell’agire della P.A. 57 Con la stessa sentenza, la Sezione, attesa la mancanza di qualsivoglia significativo apporto causale al presunto danno e l’impossibilità di pretendere un diverso comportamento dal tecnico Trovò Rino, considerato, altresì, che il progetto approvato con la delibera del 26 settembre 2008 è stato elaborato senza un piano particellare di esproprio e senza l’indicazione di somme da devolvere a ristoro degli interessati, segno evidente che l’acquisizione del terreno da destinare a “Polo Scolastico” doveva aver luogo ricorrendo a procedure diverse da quelle ablatorie, proscioglieva nel merito il medesimo, per insussistenza del nesso causale tra l’atto al quale ha partecipato e l’asserito danno, così come chiesto dal Pubblico Ministero all’udienza pubblica del 14 marzo 2012, nel corso della quale dichiarava, altresì, che la quota parte di (asserito) danno allo stesso imputata, pari al 5% di € 405.000,00, fosse da accollare al Capo tecnico Beghin. A tale decisione il Collegio opera, pertanto, puntuale riferimento e integrale richiamo, intendendosi qui interamente trascritta. [2] Successiva attività provvedimentale di accertamento – Ricusazione del C.T.U. – Rigetto Istanza – Conferma CTU Deposito Relazione definitiva – Istanza di sostituzione C.T.U. – Fissazione udienza di discussione del 15 gennaio 2014 – Memorie autorizzate – Limiti- Produzione documentale del 13 gennaio 2014 – Limiti – Eccezione di inammissibilità ed Espunzione. Con riguardo ai restanti convenuti, atteso che il danno contestato 58 sarebbe la risultante di una incongrua stima di due aree permutate, incongruità rilevata dal Consulente tecnico del Requirente (Arch. Cacco) ma disconosciuta dal Consulente dei presunti responsabili (Prof. Ing. Marella), il Collegio, nel riservarsi all’uopo la doverosa valutazione delle condotte e dell’elemento soggettivo imputati ai convenuti, quali elementi integrativi della responsabilità erariale, ritenendo di dover verificare la ricorrenza del presupposto indefettibile del danno, disponeva l’esperimento di una Consulenza Tecnica d’Ufficio tesa ad accertare, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, il valore delle due aree all’origine del danno, incombente al quale provvedeva con separata ordinanza. In breve, la vicenda, siccome descritta dal Requirente (e oggetto di un esposto/denuncia del 04 dicembre 2008 di taluni consiglieri di minoranza), riguardava il danno asseritamente subìto dal Comune di Noventa Padovana (PD) nel corso di un’operazione volta alla realizzazione di un polo scolastico, attuata attraverso aree da cedersi gratuitamente nell’ambito di un limitrofo piano di lottizzazione. Infatti, in data 24 ottobre 2003 il comune di Noventa Padovana stipulava con la “Società Cooperativa Servizi Verona a r.l.” (con sigla “CO.SE.VER. a r.l.”), una convenzione per la realizzazione di una lottizzazione in “Zona Territorio Omogenea” (Z.T.O.) di “D1/S3 (speciale ex art. 23 bis Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.), ossia a destinazione mista residenziale, commerciale e direzionale. L’atto era in adempimento di precedenti obblighi assunti dalla cooperativa prima della sua messa in liquidazione, con subentro ad 59 essa della società “La Nova a r.l.”. In specie, per gli aspetti d’interesse: nell’art. 5 la ditta si impegnava a <<...cedere a titolo gratuito una porzione di terreno, denominata ambito B, pari a 6.000 (seimila) mq. nello stato di fatto in cui si trova...>>; nell’art. 6 la medesima si obbligava, <<...attraverso ulteriore e specifica convenzione con il Capo Area tecnica, a realizzare e cedere un’eventuale opera d’interesse pubblico sull’area denominata ambito B, al precedente art. 5, con un impegno forfetario di spesa pari a Euro 300.000,00...Qualora...l’Amministrazione...di Noventa Padovana, decida di non realizzare alcun tipo di opera, la Ditta Lottizzante si impegna comunque a onorare l’impegno di spesa di Euro 300.000,00...da utilizzarsi esclusivamente per opere realizzate sull’area di cui al precedente art.5>>. In sintesi, a tale data, era intendimento del Comune realizzare, sull’area agricola E-2 interclusa e da trasformare in comparto edificatorio per 6.000 mc., che sarebbe stata ceduta gratuitamente dalla predetta società lottizzante, un edificio scolastico da adibire a “Scuola Materna”. Tale singolo progetto diveniva, tuttavia, recessivo di fronte alle necessità di una complessiva rivisitazione dei servizi scolastici insistenti sul territorio “noventano”. Conseguentemente, con delibera di C.C. n. 25, del 12 marzo 2004, si disponeva l’acquisizione, attraverso uno studio di fattibilità, di soluzioni che l’organo di governo dell’Ente riteneva più rispondenti alle esigenze della collettività. A seguire, con delibera di C.C. n. 17, del 28 febbraio 2005, è adottata 60 variante parziale al P.R.G. n.4/5, che prevedeva, tra l’altro, la trasformazione di un’area agricola interclusa, sottozona E 2, di mq 75850, in un comparto edificatorio composto da aree scolastiche [per un totale di mq. 21.450, all’interno della quale era possibile la copertura massima di mq 4.290 ad uso esclusivo del Polo e delle relative attrezzature], aree destinate a verde pubblico e aree residenziali. Con successiva delibera n. 36, del 15 settembre 2005, il Consiglio Comunale di Noventa Padovana, attesa la volontà di confermare l’area già prevista a “Polo Scolastico”, adottava, tuttavia, una variante parziale al P.R.G., che prevedeva la trasformazione dell’area agricola, sottozona E-2, di mq 9980 (prospiciente su via Cellini) in un comparto edificatorio per aree per l’istruzione, successivamente approvata con delibera consiliare n. 50, del 29 novembre 2005. Di tal ché, con deliberazione di G.C. n. 3, del 23 gennaio 2007, è approvato il progetto per la realizzazione del nuovo “Polo Scolastico”, redatto dall’Arch. Magnani, risultato vincitore dell’indetta procedura concorsuale. Nella more, la Ditta lottizzante (La Nova s.r.l.), in data 15 dicembre 2007, comunicava al comune di Noventa Padovana la propria disponibilità, subordinata alla manifestazione da parte dei proprietari della loro volontà a cedere i terreni a un prezzo ritenuto congruo dalla società medesima e al rilascio dei permessi per costruire per gli immobili a destinazione residenziale sulle aree di sua proprietà, a far si che l’Ente potesse acquistare direttamente dai privati, a titolo 61 gratuito e senza onere alcuno, la suddetta area (di mq. 22.000), con liberazione della ditta dall’obbligo di cui all’art. 5 della Convenzione (cessione del terreno edificabile di mq. 6.000) e con interramento, a spese dell’Ente territoriale, dell’elettrodotto insistente sull’area di proprietà di essa medesima. Nella relazione, redatta dal Responsabile Settore Edilizia Privata – Urbanistica, dott. Beghin, e allegata alla delibera del 17 aprile 2008, si affermava che <<...la proposta fatta dalla La Nova s.r.l. è da valutarsi con attenzione, poiché se la si accetta, l’Amministrazione Comunale avrà la disponibilità immediata, senza oneri e senza problemi di esproprio, dell’area ove eseguire le più volte citate opere di edilizia scolastica. Riguardo alla compensazione delle aree è da rilevare che il valore commerciale dell’area di mq. 6.000, che rimane in capo a La Nova s.r.l., è sicuramente equivalente al valore dell’area di mq. 22.000 circa proposta in cessione, poiché la diversa e notevole quantità di area ceduta, la sua ubicazione, molto più idonea rispetto a quella precedentemente prevista, valutato il valore di esproprio...evitando tempi tecnici più lunghi per averne la disponibilità ed evitati contenziosi e ricorsi...è vantaggiosa per questa Amministrazione...>>. Pertanto, in data 17 aprile 2008 il Consiglio Comunale, supportato dalla predetta relazione tecnica, con delibera n. 19 approvava l’aggiornamento della convenzione del 24 ottobre 2003, andandone a modificare gli artt. 1, 5 e 6, afferenti il c.d. ambito B. 62 In breve, rispetto al precedente accordo si trattava per il Comune di ottenere gratuitamente un’area diversa rispetto a quella inizialmente prevista per la realizzazione del Polo Scolastico, per il resto il meccanismo dell’operazione non mutava. Nel frattempo, con delibera di Consiglio comunale n. 40, del 26 settembre 2008, è approvato il progetto definitivo e contestualmente è adottata la nuova variante urbanistica per l’ampliamento dell’area scolastica, definitivamente approvata dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n. 845, del 31 marzo 2009. Per ciò, il progetto definitivo del Polo Scolastico interessava un’area di 22.000 mq. e, quindi, per la sua approvazione richiedeva una variante urbanistica per quelle superfici ulteriori rispetto ai 9.980 mq. già oggetto della variante del 2005. Infine, in data 05 agosto 2009, il Responsabile del Settore Edilizia Privata – Sportello Unico dell’Edilizia (dott. Sandro Beghin), a integrazione della relazione tecnica allegata alla deliberazione di C.C. n. 19, del 17 aprile 2008 (pertinente la modifica della convenzione di lottizzazione), <<...dovendo nell’atto di trasferimento stabilire un valore...>>, precisava, con dichiarazione resa all’amministrazione di Noventa Padovana, che <<...il valore dell’area di mq 6.000 in capo a “La Nova s.r.l.” con capacità edificatoria di mc. 6.000 è valutabile in circa € 180,00 al mc e quindi per un valore di € 1.080.000,00. Il valore dell’area compresa tra via Cellini e via Marco Polo di circa mq 22.000 in capo a Giuriolo Patrizia, Giuriolo Maria, Moro 63 Marina e Celin Elide è valutabile intorno a € 49,00 al mq. e quindi per un valore di circa € 1.080.000,00>>. Per ciò, con rogito in data 06 agosto 2009 si provvedeva alla permuta dei terreni. In seguito, con delibera di Giunta Comunale n. 40, del 14 maggio 2010, è approvato il progetto esecutivo del Polo Scolastico sulla nuova area per una spesa di € 4.800.000,00. Contestualizzata così la vicenda di causa, rileva il Collegio che con la deliberazione n. 19, del 17 aprile 2008, il Consiglio Comunale Noventano ha formalizzato la propria volontà di voler modificare gli obblighi della precedente Convenzione del 24 ottobre 2003, esternando l’intendimento di procedere alla edificazione del Polo Scolastico su una diversa Area di proprietà di terzi privati, avente un’estensione di 22.000 mq, area che doveva essere acquisita gratuitamente mediante l’opera di mediazione della Società “La Nova a r.l.”. Ciò malgrado, tale intervento non perveniva a buon fine, di certo anche perché i privati trovavano più sicuro trattare con l’Ente comunale, che acquisisce, comunque, l’area di 6.000 mq/mc e che è permutata, alla pari e per un controvalore di € 01.080.000,00, nel rogito del 06 agosto 2009 (successivo all’adozione da parte del Consiglio Comunale della nuova variante urbanistica, datata 26 settembre 2008, e alla sua approvazione da parte del Regione Veneto con D.G.R.V. n. 845, del 31 marzo 2009), permuta di cui gli Amministratori avevano piena (formale) consapevolezza con l’integrazione (alla relazione del 17 aprile 2008) del 05 agosto 2009 64 indirizzata dal tecnico Beghin all’Amministrazione comunale. Di tutta evidenza, per ciò, che, con tale deliberazione, il Consiglio Comunale ha effettuato una legittima (in quanto tesa a perseguire i principi di efficacia, di efficienza e di speditezza che presidiano l’azione amministrativa) valutazione di opportunità, scegliendo di acquisire l’area da destinare a “Polo Scolastico” non attraverso un procedimento espropriativo – fatto di tempi tecnici più lunghi per averne la disponibilità, accompagnati non infrequentemente da contenziosi e ricorsi – non attraverso un negozio di acquisto dai privati – di cui è conosciuta la complessità delle trattative, quando a negoziare è un Ente territoriale, e l’ordinaria onerosità – ma attraverso un’operazione di permuta, che l’Organo elettivo, supportato dalla relazione del tecnico Beghin, riteneva sostanzialmente più vantaggiosa. Di tal ché, e prescindendo da ogni considerazione sulle modalità di svolgimento dell’azione amministrativa, la cui violazione di per sé non è necessariamente causativa di pregiudizio, gli atti tutti dianzi richiamati inducevano la Sezione alla previa verifica della correttezza delle stime degli immobili fatte dall’Ente comunale, attraverso i suoi tecnici, e approvate dall’Organo di indirizzo politico con l’intervento del segretario comunale, garante del rispetto della legalità dell’”agere” pubblico. In specie, infatti, una valutazione del Comune o ad esso riconducibile (espressa in termini di dichiarazione di valori in data 05 agosto 2009 data precedente la permuta notarile – e da ricondurre alla data del 17 65 aprile 2008 – di adozione da parte del C.C. della delibera n. 19, al fine di integrarne la relazione tecnica ad essa allegata, nella quale si esprimevano le ragioni di convenienza dell’operazione), pur se priva di riscontri oggettivi di pronta percezione, ma determinante per l’eventuale responsabilità di colui che la rendeva (qualora avventata), doveva dirsi sussistente, giacché il PM, diversamente, non avrebbe potuto contestarne la sua incongruità, bensì e solo la sua fisica mancanza (anche se per l’Attore tale incongruità rendeva inverosimile la valutazione). Ed era a ragione della presenza di una tale valutazione che i patroni dei convenuti, nella formulazione degli scritti difensivi, contestavano, “principaliter”, la sussistenza di un danno per l’erario comunale, ritenendo la stima effettuata dall’Ente del tutto congrua, siccome confermato dalla consulenza del Prof. Marella, quale perizia stragiudiziale non vietata dalla legge e da essi prodotta, e che, ad avviso della Sezione giudicante, pur non essendo una prova, assolve alla funzione integratrice del giudizio, almeno diffusamente, alla stessa stregua della relazione peritale dell’Arch. Cacco, disposta e acquisita dal Pubblico Requirente nella fase pre – processuale. Di tutto punto, le parti dell’odierno giudizio avevano provveduto ad allegare ed asseverare i fatti dai quali il Giudice Collegiale poteva trarre spunto per argomentazioni o per dedurne l’opportunità di una Consulenza Tecnica d’Ufficio, o anche per trarne elementi indiziari [cfr. Corte di Cass. 05 giugno 1999, n. 5544, id. 19 maggio 1997, n. 4437, id. 28 luglio 1989, n. 3527] o addirittura per trarne argomenti per 66 la sua decisione [Cass. 10 febbraio 1987, n. 1416], elementi di convincimento che la Corte Regolatrice (così Cass. 25 marzo 2004, n. 5965) ha ritenuto persino possibile trarre da parti della consulenza eccedenti i limiti del mandato. E, in specie, la non coincidenza delle risultanze a cui quei fatti inducevano ha reso necessario ricorrere allo strumento della C.T.U., sollecitata altresì dalle parti. In termini di principi generali, nel vigente codice il Consulente Tecnico d’Ufficio è inquadrato tra gli “Ausiliari del Giudice” con il compito di aiutare lo stesso ad una migliore valutazione dei fatti, già allegati dalle parti stesse, fornendogli le massime dell’esperienza di quello specifico settore di materie che il Giudice non conosce, e che se anche conoscesse non potrebbe utilizzare per il divieto di scienza privata, posto a presidio del rispetto del contraddittorio tra le medesime. Inoltre, la Consulenza Tecnica d’Ufficio, pur rientrando tra i mezzi istruttori, non è considerata come mezzo di prova: in tale evenienza il risultato finale dell’attività del Consulente tecnico non potrebbe di per sé valere da solo ad assolvere l’onere di cui all’art. 2697 c.c., per non essere una fonte di prova nella disponibilità delle parti ma un veicolo per acquisire un bagaglio di conoscenze ed esperienze tecniche che sfuggono all’ordinaria preparazione di un magistrato (anche collegiale). Ciononostante, la Giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che, laddove <<...un fatto (come nella fattispecie odierna), non sia percepibile nella sua intrinseca natura se non con cognizioni o 67 strumentazioni tecniche che il giudice non possiede, o comunque risulti di più agevole, efficace e funzionale accertamento, ove l’indagine sia condotta da un ausiliario dotato di specifiche cognizioni tecnico – scientifiche (si pensi ad es. alla CTU nelle materie di appalto, compravendite e permute, per quantificare il minor valore della res a seguito della presenza di vizi, o l’effettivo valore dei beni permutati), la C.T. può costituire una vera e propria fonte oggettiva di prova>> (cfr. Cass. 8297 del 2005, n. 88 del 2004, n. 7635 del 2003, n. 3710 del 2003, n. 15399 del 2002, n. 11359 del 2002, n. 5422 del 2002, n. 3343 del 2001 e n. 8659 del 1999). Pertanto, atteso che la C.T.U. rientrava nella piena disponibilità, anche temporale, del Giudice (in specie collegiale), e che la facoltà di valutarne la necessità o l’opportunità rientrava nel potere discrezionale dello stesso, nell’ipotesi di causa essa rinveniva adeguato presupposto motivazionale nelle allegazioni difensive a contenuto tecnico (Cass. civ. Sez. 2^, sent. n. 259, dell’8 gennaio 2013) delle parti (pubblica e private), prive di autonomo valore probatorio e inerenti la stima dei due immobili oggetto della permuta, i cui risultati finali erano affatto sovrapponibili. [2.1] Per ciò, all’esito della pubblica udienza del 14 marzo 2012, e della successiva camera di consiglio, il Collegio, con ordinanza n. 35, del 18 aprile 2012, disponeva di acquisire una C.T.U., a mente degli art. 61 e segg. e 191 e segg. del codice di rito civile, designando l’Ing. Cammarata Ettore, iscritto all’Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Venezia a far tempo dall’anno 1991. 68 Nello stesso provvedimento era posto, in linea di principio e salvo più precisa formulazione nell’udienza prevista per il giuramento e nel contraddittorio delle parti, il seguente quesito: <<Il C.T.U., letti gli atti e i documenti di causa, di cui è facoltizzato ad acquisirne copia, eseguito, qualora ritenuto opportuno, un accesso ai luoghi d’interesse, acquisita, ove ritenuta necessaria, documentazione dal Comune di Noventa Padovana (PD), intervistati i soggetti informati dei fatti la cui audizione si ritenga utile e necessaria nei limiti ritenuti funzionali alla migliore esecuzione della consulenza, dica qual era alla data del 17 aprile 2008, di adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n.19, in cui il Capo Tecnico Beghin ha affermato, con propria relazione, l’equivalenza del valore commerciale delle due aree, come poi precisato nella dichiarazione resa in data 05 agosto 2009 (quindi ora per allora), il valore attendibile di mercato, ossia il valore commerciale dell’area di 6.000 mq (ab origine catastalmente censita al Foglio 6, mappale 667, poi foglio 6, mappale 821) e il valore dell’area di 22.000 mq [allora ricompresa nei mappali 229, 847, 848, 80, 82 e 77 (parte) del foglio 6], oggetto della permuta stipulata in data 06 agosto 2009, tenendo conto delle destinazioni urbanistiche previste, degli oneri di urbanizzazione e delle spese necessarie per interramento/spostamento della linea elettrica posta sul lotto “B” di 6.000 mq e proseguente sul lotto di 22.000 mq (c.d. deprezzamento)>>. Per l’accettazione dell’incarico e per il giuramento del nominato 69 Consulente era fissata la pubblica udienza del 12 luglio 2012. Inoltre, ai sensi dell’art. 201 del c.p.c. era riconosciuta alle parti la facoltà di nominare un proprio consulente tecnico (art. 87 c.p.c.), che doveva, qualora esercitata, avvenire con dichiarazione scritta da depositare presso il Direttore della segreteria della Sezione entro e non oltre il 20 giugno 2012. Le parti convenute (tranne Sandro Beghin) e la Pubblica Accusa designavano un proprio Consulente tecnico, quali ausiliari del processo chiamati ad esprimere manifestazioni di scienza e non di volontà (Cass. 13 gennaio 1983, n. 245), divenendo destinatari di ogni avviso ed invito rivolto al CTU siccome previsto dall’art. 201 c.p.c. Un tale contenuto prescrizionale è volto, in particolare, ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio anche nell’espletamento delle attività di indagine tecnica, realizzando un sistema di controllo dei periti di parte fino al momento conclusivo del giudizio. [2.2] Con istanza in atti al 13 giugno 2012 il Pubblico Ministero ricusava il Consulente Tecnico d’Ufficio, chiedendone conseguentemente e all’esito della stessa, la sostituzione. Assumeva che la Procura, <<...in altra vertenza di danno erariale ancora pendente, precisamente la n. 140/MIN...>>, riguardante “lavori di ristrutturazione del complesso demaniale Arsenale di Venezia – 2^ stralcio”, ha chiesto è ottenuto dal Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia la costituzione in mora <<...tra i possibili responsabili di danno erariale dell’ing. Ettore Cammarata>>. A supporto produceva una lettera del 09 ottobre 2006, indirizzata al 70 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio del Magistrato alle Acque di Venezia e per debito di conoscenza alla Procura Regionale per il Veneto, in cui il predetto professionista riscontrava la nota precauzionale di messa in mora del 19 giugno precedente, restando a disposizione per ogni migliore informazione. Ora, atteso che tale circostanza faceva <<...ritenere a questa Procura che lo stesso tecnico venga a trovarsi, per la sua funzione di C.T.U., in una situazione di potenziale conflitto d’interessi tra quelle indicate nell’art.51 c.p.c.>>, ne chiedeva la sostituzione. In ragione di tanto, con provvedimento in data 25 giugno 2012 il Presidente della Sezione ha fissato, per provvedere, la relativa camera di consiglio, designando un componente del Collegio a riferire, previa acquisizione di brevi informazioni scritte dal Consulente nominato. Con breve scritto, prodotto il 27 giugno 2012, il “perito d’ufficio” rappresentava che per la vertenza richiamata ha <<...ricevuto in data 24 giugno 2006 solo l’atto di costituzione in mora da parte del Magistrato alle Acque di Venezia...e che da allora non ha avuto notizia della predetta vertenza, ragion per cui ha ritenuto che la stessa fosse stata archiviata giacché l’atto di costituzione in mora non è stato rinnovato>>. Orbene, la Sezione ritiene necessario premettere, in conformità a quanto ribadito in più circostanze dalla Corte di legittimità, che “...terzietà – imparzialità del C.T.U. significa che lo stesso non deve essere legato a nessuna delle parti del processo, analogamente a 71 quanto prescritto per il giudice. Tale imparzialità è garantita dalla legge sotto un duplice profilo: innanzi tutto, con il demandarne la nomina al giudice, organo per il quale l’imparzialità è autonomamente e preliminarmente prescritta; e, in secondo luogo, con la previsione, anche per il consulente tecnico, degli stessi istituti dell’astensione e della ricusazione” (Cass. Sez. 1^, 22 luglio 2004, n.13667). In specie, il Collegio, dopo aver rilevato che il Consulente d’Ufficio può essere ricusato dalle parti, con specifica istanza e per i motivi indicati dall’art. 51 c.p.c., come richiamato dall’art. 63, 2° comma, c.p.c., al fine di far valere gli eventuali dubbi circa l’obiettività e l’imparzialità, respingeva l’istanza del Pubblico Requirente poiché non appariva sufficientemente motivata, risultando lacunosa nel supporto probatorio documentale. A tal riguardo, il PM, nell’atto di denuncia, faceva riferimento a una situazione di potenziale conflitto d’interessi del nominato CTU da correlare però alla vertenza n. 140/MIN, flettente un contratto d’appalto del 07 dicembre 1989, e per la quale è stato attinto da un atto di costituzione in mora, in data 24 giugno 2006, proveniente dall’Ufficio del Magistrato alle Acque di Venezia, unico documento prodotto a supporto della correntezza di quanto affermato. La Sezione osservava, e conferma nella presente decisione, che nell’ipotesi tratta a giudizio non sussisteva l’ipotesi del conflitto d’interessi giacché il Consulente nominato non aveva un interesse proprio e diretto (personale) nella causa di merito, che ne ha reso necessaria la designazione, tale da porlo nella veste di parte del 72 processo, nel quale, pertanto, non risulta coinvolto come convenuto. Nel contempo, l’affermazione sull’esistenza di una vertenza non significa che vi fosse una causa pendente tra il Consulente e una delle parti (PM), poiché è solo con il deposito dell’atto di citazione che può dirsi instaurato un giudizio di responsabilità amministrativo contabile, mentre da quanto era dato rilevare, nell’ipotesi in denuncia, l’Ing. Cammarata dal 2006 non aveva ricevuto né il rinnovo dell’atto di costituzione in mora, né tampoco un invito a dedurre o un atto di citazione con effetti interruttivi, segno esemplificativo di una vertenza che non era più attiva. Inoltre, giacché in fattispecie il PM richiamava, nell’istanza, in blocco il contenuto dell’art. 51 c.p.c. correlandolo, come detto, al solo conflitto di interessi, non poteva dirsi integrato neanche il caso della grave inimicizia che aveva un senso per le persone fisiche e non se rivolta all’Ufficio del PM in quanto tale. Infatti, la grave inimicizia non può, in linea di principio, originare dall’attività pre – processuale posta in essere dal Requirente (di cui il tecnico ha avuto percezione solo perché raggiunto da un atto di costituzione in mora proveniente, comunque, dall’Ufficio del Magistrato alle Acque), se non in presenza di situazioni, eccezionali e patologiche (non ricorrenti in ipotesi), di violazione grossolana e macroscopica di principi giuridici, indicativi del perseguimento dello scopo di danneggiare la parte per ragioni di ostilità; in ogni caso, è da riferire a rapporti “estranei al processo”, in particolare alla presenza di ragioni di rancore o di avversione pregiudicanti l’imparzialità del 73 C.T.U. nell’espletamento della sua attività di accertamento. Da ultimo, la Sezione, anche a voler concedere che la predetta istanza poteva in apparenza rientrare nelle <<...gravi ragioni di convenienza...>>, rilevava, tuttavia, che il PM nulla provava a tal riguardo, atteso che l’unico documento allegato era una nota di riscontro, a un atto di costituzione in mora proveniente dall’Ufficio del Magistrato alle Acque di Venezia, che ha attinto il Consulente in questione il 24 giugno 2006 e che, come dichiarato dal predetto e non smentito dalla documentazione prodotta dal Requirente, non è stato rinnovato entro il 24 giugno 2011, cosa che lo ha indotto a ritenere che il tutto fosse stato archiviato. Quindi, l’istanza così come formulata, non i fatti oggetto della medesima, aveva attitudine a creare il sospetto, ma in modo ingiustificato, che il CTU designato potesse rendere una perizia ispirata a fini diversi da quelli istituzionali e di giustizia, comunque sempre verificabili, giacché il proprio operato doveva in ogni caso caratterizzarsi per obiettività e imparzialità ed esitare in un risultato da esprimere, a propria volta, in termini obbiettivi e riscontrabili dal Giudice, anche su segnalazione delle parti, assistita chiaramente da prove. Quanto all’istituto dell’astensione, deve precisarsi che l’Ausiliare, scelto tra gli iscritti in un albo (quali istituiti presso i Tribunali), a seguito della nomina assume l’obbligo di prestare la propria opera. Tale obbligo è tuttavia mitigato dalla possibilità per il consulente di invocare un giusto motivo di astensione, poiché allo stesso sono 74 estesi i principi in materia di astensione e ricusazione stabiliti dal codice di rito per il Giudice. Per il CTU, però, non sono individuati i motivi di astensione così come avviene per il giudice (all’art. 51 c.p.c.) mentre tali motivi sono espressamente richiamati in caso di ricusazione proposta dalle parti ai sensi dell’art.63, c.p.c. In ogni caso, dal tenore letterale dell’art. 192, comma 2, c.p.c., statuente che: “Il consulente...che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice...”, non emerge l’esistenza di alcun obbligo in capo al consulente di astenersi, ma solo una sua discrezionale decisione in tal senso (o meglio una propria valutazione discrezionale nel segnalare al giudice i fatti per farne eventualmente discendere l’autorizzazione ad astenersi). In fattispecie il CTU, nella nota a propria firma dimessa il 27 giugno 2012, alla base dell’ordinanza n. 53/2012 di rigetto dell’istanza di ricusazione prodotta dal PM il 13 giugno 2012, chiariva il perché non ha chiesto al Giudice di potersi astenere e il perché non aveva informato il Collegio della vertenza n. 140/Min, mentre la Procura Regionale, da parte sua, non ravvisava di dover segnalare alla Corte, nei termini di cui all’art. 192, comma 2, c.p.c., situazioni diverse di virtuale conflitto di interessi, che avrebbero potuto orientare la Sezione a una differente valutazione in ordine al mantenimento dell’incarico in capo all’Ing. Cammarata. [2.3] Pertanto, con ordinanza n. 53, del 05 luglio 2012, è respinta l’istanza di ricusazione. Il comma 3, dell’art. 192 del codice di rito 75 definisce tale provvedimento non impugnabile, quindi non revocabile, né modificabile dal giudice che lo ha pronunciato, a mente dell’art. 177, comma 3 n. 2 c.p.c., e per ritenuta applicabilità analogica dell’art.53, 2 comma, non ricorribile, diversamente da quanto sostenuto nell’udienza del 15 gennaio 2014, dal patrono delegato del convenuto Beghin, neanche con il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 della Carta Costituzionale, atteso che si trattava <<...di provvedimento a mero contenuto ordinatorio, che non consente di qualificarlo come “sentenza” in senso sostanziale ai sensi dell’art. 111 Cost...>> (così Corte di Cassazione, VI Sez. Civile, 21 giugno 2012, n. 10359/12, con la giurisprudenza di legittimità in essa richiamata). Ora, fermo restando che solo contro le decisioni (e non i provvedimenti) della Corte dei conti il ricorso per Cassazione è ammesso ma per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, detta ordinanza, quand’anche non impugnabile e pur avendo a seguito del nuovo testo dell’art. 111 Cost., acquisito natura decisoria, è priva tuttavia del carattere della definitività, atteso che la stessa confluisce nell’atto finale che definisce il giudizio in cui la ricusazione è stata proposta. Onde, l’eventuale vizio causato dall’incompatibilità del Consulente Tecnico ricusato, non resta senza tutele (come sembrerebbe adombrare il PM), divenendo motivo di nullità dell’attività spiegata dal Consulente medesimo e, quindi, di gravame della sentenza, che su tali risultanze peritali poggia, dinanzi al Giudice di Appello dell’Istituto contabile (cfr. Corte di Cass., Sez, III civile, 12 76 luglio 2006, n. 15780, id. 27 luglio 2004, n. 14164). [2.4] Un tanto precisato in ordine alla ricusazione e alle tutele assentite dal codice di rito, con ordinanza n. 55, del 12 luglio 2012, emessa all’esito della pubblica udienza tenuta nello stesso giorno, nel corso della quale era confermato senza alcuna modifica il quesito formulato e il CTU Ing. Ettore Cammarata accettava l’incarico e prestava giuramento, il Collegio ordinava l’espletamento della C.T.U. Nello stesso provvedimento, atteso quanto statuito dall’art. 195, 3^ comma, c.p.c. (come sostituito dall’art. 46, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n.69), sulla “procedimentalizzazione” dell’attività peritale, la Sezione medesima articolava i relativi adempimenti nel modo a seguire: <<1) le operazioni peritali devono svolgersi tra il 17 settembre 2012 e il 31 marzo 2013 e previe dirette intese tra CTU e parti [(pubblica e private) in assenza di perito designato] o loro consulenti alle quali comunicherà con adeguato anticipo l’inizio dell’attività istruttoria; 2) il termine delle operazioni è, per ciò, fissato al 31 marzo 2013, salvo motivata richiesta di proroga al Collegio, da far pervenire con congrua anticipazione rispetto alla data in questione; 3) entro il 15 gennaio 2013 (giorni 120) il C.T.U. deve predisporre la relazione provvisoria, che dovrà far pervenire, entro il successivo 22 gennaio, alle parti, ossia ai Consulenti designati e in loro assenza ai patroni dei convenuti; 4) entro il 28 febbraio 2013 le parti faranno pervenire al CTU le (eventuali) memorie critiche dei propri consulenti; 5) entro il 31 marzo 2013 il C.T.U. deve provvedere a depositare, nella Segreteria della Sezione, la relazione conclusiva contenente le osservazioni delle 77 parti e la sintetica risposta del Consulente alle stesse>>. A ragione delle suddette prescrizioni, tutte finalizzate a consentire alle parti, attraverso i propri consulenti, il compiuto esercizio del contraddittorio nel corso del procedimento e in ragione del quesito formulato, il Collegio stabiliva che tutte le difese tecniche dovevano, per quanto possibile, svolgersi davanti al C.T.U. e che, salvo casi eccezionali, non sarebbe stato autorizzato nel prosieguo della causa il deposito o lo scambio di nuove memorie tecniche. [2.5] Il 25 marzo 2013 l’Ing. Ettore Cammarata, nel dichiarare, dinanzi al Giudice delegato a sovrintendere alla relativa procedura, ex art. 15 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, di “avere bene e fedelmente eseguito l’incarico affidatogli”, depositava nel fascicolo processuale la “relazione conclusiva”. Il suddetto elaborato, le cui conclusioni costituiscono oggetto di specifica disamina nella motivazione a seguire, risultava assunto nel rispetto sia dei termini sia delle indicazioni procedimentali di cui all’ordinanza n. 55 del 2012. In specie: 1) tramite e-mail spedita il 04 settembre 2012 il CTU dava comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, fissata al 17 settembre 2012, convocando, alla riunione da tenersi presso il proprio studio di Venezia, alle ore 10,00 dello stesso giorno, sia gli Avv.ti dei convenuti, sia il C.T.P. Prof. Ing. Giuliano Marella, sia il C.P. Pubblica Arch. Roberto Cacco, sia il dott. Sandro Beghin che non aveva nominato alcun consulente di parte; 2) dopo aver dato lettura 78 del quesito e dopo ampia disamina delle questioni, si è ritenuto opportuno fissare un sopralluogo in loco per il successivo 16 ottobre 2012, al quale sono stati invitati a prendere parte i Consulenti delle parti e il dott. Beghin (al termine della riunione è stato redatto apposito verbale letto, confermato e sottoscritto dai presenti, inviato altresì via telematica alle parti); 3) in data 16 ottobre 2012, alle ore 10,00, presso la sede del Municipio di Noventa Padovana e presso i luoghi, si è proceduto alla seconda riunione finalizzata alla ricognizione di ulteriori atti amministrativi e alla visita sopralluogo presso le due aree in trattazione. In tale sede si concordava che i periti delle parti (pubblica e private) e il dott. Beghin, entro la data del 30 ottobre seguente, trasmettessero al CTU una loro memoria riguardo gli elementi valutativi dei costi di urbanizzazione che si sono concretizzati in aree simili, riferendosi alla data del 17 aprile 2008 (al termine era redatto verbale sottoscritto dai presenti, inviato via telematica alle parti); 4) entro il 30 ottobre 2012, sia l’Arch. Cacco, sia il Prof. Marella, sia il dott. Beghin, facevano pervenire via telematica proprie memorie; 5) il 14 gennaio 2013, il CTU trasmetteva la relazione provvisoria ai CC.TT.PP. e al dott. Beghin, con invito a produrre osservazioni alla stessa entro la data prefissata del 28 febbraio 2013; 6) in data 25 febbraio 2013, il C.T.P. Arch. Cacco inviava nota di “Osservazioni” (di 8 pagine), pervenuta il 27 febbraio seguente anche da parte della Procura Regionale; il 27 febbraio 2013, l’Ing. Marella faceva pervenire nota di “Osservazioni” (di 2 pagine); in data 28 febbraio 2013, il dott. Beghin inviava nota (di 1 pagina) in cui asseriva di non dover 79 esprimere alcuna osservazione; 7) il 23 marzo 2013 è redatta la relazione peritale definitiva a seguito delle osservazioni formulate dai CC.TT.PP. [2.6] In sostanza, l’intero procedimento risultava essersi svolto diversamente da quanto apoditticamente affermato dal P.M. nell’udienza del 15 gennaio 2014, che, al fine di introdurre tardivi motivi di ricusazione e gravi ragioni per la sostituzione del CTU, supportava tali istanze denunciando una inesistente violazione del contraddittorio tecnico - nel pieno rispetto delle esigenze che sovrintendono a tale fondamentale principio, espressione del diritto di difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione in relazione al successivo art.111, statuente che il processo, in specie la fase incidentale a carattere tecnico, si svolga nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, vulnus in specie denegato anche dalla mancanza di qualsivoglia doglianza a tal riguardo formulata nel corso del procedimento medesimo e nell’immediatezza della sua conclusione. L’essenzialità del contraddittorio e dei principi che da esso promanano non sfugge, infatti, al Collegio giudicante, atteso che, come affermato dalla stessa Corte Costituzionale, il diritto di difesa, per potersi considerare compiutamente realizzato, deve essere visto “...in primo luogo come garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico – professionale, risultando assicurato nella misura in cui si dà all’interessato la possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica processuale. Tali conclusioni, riferite al difensore, vanno estese al consulente tecnico di parte il quale svolge funzioni paragonabili a 80 quelle dell’avvocato (limitatamente al piano tecnico), essendo la nomina del consulente di parte prevista a maggior garanzia della regolarità del contraddittorio>> (così Corte Cost. 08 giugno 1983, n. 149). Per ciò, garantire il contraddittorio significa consentire alle parti, ai loro difensori, al Pubblico Ministero e/o CC.TT.PP. di partecipare allo svolgimento delle operazioni peritali, nel senso di assistervi e di poter interloquire con il CTU (quindi formulare osservazioni e richieste, presentare memorie ex artt. 194 e 195 c.p.c.), garantendo alle stesse il diritto di difendersi nelle forme e nei limiti previsti dalla legge. Di tali enunciazioni, laddove ve ne fosse bisogno, se ne può trarre maggiore convincimento dalla lettura dei diversi casi di annullamento della consulenza che si radicano, pressoché esclusivamente, nell’aver violato, in concreto, il principio del contraddittorio. Tra questi, il mancato avviso alle parti dell’inizio o della ripresa delle operazioni peritali, l’aver considerato documentazione irritualmente agli atti del processo o ancora la partecipazione alle operazioni ed attività del CTU di soggetti non autorizzati che abbiano inciso concretamente nelle risultanze delle stesse, l’espletamento di indagini e, più in generale, di compiti esorbitanti dai quesiti posti dal giudice, ovvero non consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente (cfr. Corte di Cass. 20 dicembre 1994, n. 10971, id. 09 febbraio 1995, n. 1457, 26 ottobre 1995, n. 1113, id. 29 maggio 1998, n. 5345, id.05 aprile 2001, n. 5093, 10 maggio 2001, n. 6502 e 07 luglio 2001, n. 9231). 81 Nell’ipotesi “de qua”, alcuna di tali evenienze si è verificata, atteso che il CTU ha dato regolare avviso, e in un termine congruo, dell’inizio delle operazioni peritali alle parti del processo e ai loro consulenti, così come dalle stesse confermato in sede di verbale sottoscritto; tutti i consulenti di parte e il convenuto Beghin, che non aveva nominato un proprio perito, hanno partecipato alle operazioni di sopralluogo del CTU e sulla base della documentazione in atti e di quella eventuale concordemente acquisita; il CTU ha concordato con i periti delle parti l’acquisizione dagli stessi entro la data del 30 ottobre 2012 di proprie relazioni riguardo alla quantificazione dei costi di urbanizzazione, da riferire al momento della stima, ossia al 17 aprile 2008; ha redatto, come previsto dalla disciplina codicistica, una relazione provvisoria, che ha provveduto ad inviare, nei termini stabiliti dal Giudice, alle parti per avere le loro osservazioni; le stesse hanno formulato delle osservazioni scritte, di cui il CTU, con circostanziata motivazione, ha tenuto conto (anche di tutte quelle formulate dal perito del PM) nella redazione della relazione definitiva, ritualmente prodotta in atti e comunicata a tutte le parti dell’odierno processo: il tutto comprovato nella relazione definitiva del 23 marzo 2013. Adempimenti, questi, che certificavano l’infondatezza del denunciato “vulnus” al contraddittorio, come altresì reso evidente, con diversa motivazione e laddove ve ne fosse bisogno, dalla Corte di legittimità (Corte di Cass. Sez. II, 23 maggio 1981, n. 3401), che ha chiarito che il C.T.U. non ha alcun obbligo di seguire gli accertamenti sollecitati dai consulenti delle parti, non dovendo esaminare ogni ipotesi prospettata 82 dagli stessi ma solo quelle che appaiono suffragate da solidi argomenti scientifici e concreti riscontri in fatto (cfr. Cass. Sez. I, 09 gennaio 2009, n. 282), in quanto egli è vincolato unicamente al quesito postogli dal Giudice, quesito che, in ipotesi di causa, non vincolava il CTU ad un dato criterio di stima previamente individuato e da seguire per pervenire al più attendibile valore di libero mercato delle aree permutate, e che prevedeva di “...tenere conto delle destinazioni urbanistiche previste, degli oneri di urbanizzazione e delle spese necessarie per interramento/spostamento della linea elettrica posta sul lotto B... e proseguente sul lotto di 22.000 mq” (come poi avvenuto). Il C.T.U., infatti, è libero di scegliere il metodo scientifico d’indagine che ritiene più opportuno in relazione al quesito che gli è stato posto (cfr. Cass. Sez. I, 09 febbraio 1999, n. 1100). Di tutta evidenza che laddove non vi sia possibilità, come in specie, di attingere gli elementi di stima da un ipotetico mercato immobiliare dei plessi scolastici, poiché non esistente o comunque non adeguato ai fini dell’indagine da svolgere, il C.T.U., per dare risposta al quesito, doveva (come effettuato) necessariamente ricorrere, ragionevolmente, a una diversa destinazione urbanistica, ottenuta attraverso il criterio del valore di trasformazione dell’area/fabbricato da edilizia scolastica pubblica ad edilizia libera con destinazione commerciale/direzionale [di cui ha fatto altresì uso, a conferma della sua validità, l’Arch. Cacco, per valutare l’area di 22.000 mq, nella relazione del 26 gennaio 2011 (pag. 19) consegnata all’Accusa], operazione di stima che dando 83 luogo a un “plusvalore”, discendente dall’ipotetica variante urbanistica, è stata opportunamente corretta (in sede di relazione definitiva) applicando delle percentuali convenzionali di riduzione del valore calcolato, identificate nella misura convenzionale del 10% (su osservazione dell’Arch. Cacco ma non nell’entità dallo stesso suggerita). In breve, il Consulente tecnico d’ufficio ha facoltà di accertare anche senza espressa autorizzazione del giudice, gli elementi di fatto che si presentino intimamente collegati all’assolvimento dell’incarico ad esso affidato, in specie quando quell’accertamento richieda particolari cognizioni tecniche (cfr. Cass. Sez. III, 27 luglio 1973, n. 2196). Di tal ché, quanto eccepito dal PM nel corso della pubblica udienza del 15 gennaio 2014, in termini di superamento dei limiti dell’incarico e di violazione del contraddittorio, in quanto la relazione definitiva era diversa da quella provvisoria che si era, invece, a proprio avviso svolta nel confronto tra tecnici, non coglieva nel segno, atteso che l’intera fase sub procedimentale giudiziale si era svolta nel rispetto delle regole della legge e della prassi, mentre, come di seguito rilevato, il sillogismo – relazione provvisoria, osservazioni delle parti, relazione definitiva, che di tale osservazioni tiene conto motivatamente nel senso di accoglierle o di respingerle – integrava un ordinario aspetto fisiologico della dialettica tra l’esperto nominato (CTU) e i consulenti di parte, aspetto che contraddistingue l’odierna modalità di svolgimento delle indagini tecniche (all’indomani della novella recata dall’art. 46, comma 5, della legge n. 69 del 2009), e che 84 offre al Giudice maggiori possibilità di verifica e di controllo dei risultati forniti dall’esperto sia sotto l’aspetto della coerenza logica della complessiva elaborazione sia della affidabilità delle informazioni sotto il profilo tecnico scientifico. D’altra parte, su eventuali questioni sorte durante le indagini del consulente o sollevate dalle parti (ma nel caso non era avvenuto), in ordine all’estensione dei poteri del C.T.U. ovvero ai limiti dell’incarico, l’art. 92 delle disposizioni di attuazione al codice di rito, stabilisce che <<...il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni>>. Per ciò, la disposizione di cui all’art. 92 disp. att. c.p.c. ha previsto per la parte interessata la possibilità di sollevare dubbi sull’operato del CTU, attività che, comunque, non produce l’effetto di sospendere le indagini, dubbi che frequentemente si concentrano sulla portata, estensione e limitazione degli accertamenti demandati all’ausiliario giudiziario. In fattispecie, non si è verificato nulla di tutto questo, mentre l’asserito vizio di nullità della CTU per violazione del contraddittorio, da sollevare dal P.M. entro i termini previsti dall’art. 157 c.p.c., ossia nella prima udienza successiva al deposito della relazione finale di Consulenza Tecnica [ossia, come avvenuto, all’udienza del 15 gennaio 2014 (trattandosi di nullità relative, così Cass. 15 aprile 2002, n. 5422, id. 18 aprile 1997 n. 3340)], era da ritenere in assoluto 85 destituito di fondamento. [2.7] Un tanto chiarito, con atto depositato in data 19 aprile 2013, la Procura Regionale chiedeva “...ex artt. 196 c.p.c. e 16 R.D. n. 1038 del 1933” la sostituzione dell’Ing. Cammarata con altro C.T.U., il rinnovo dell’atto istruttorio, e la fissazione “...di una nuova udienza di discussione della causa, attribuendo alle parti un termine per depositare una memoria e, laddove venga fissata la discussione del merito...l’audizione da parte del Collegio...del Consulente di parte pubblica, Arch. Roberto Cacco”. Sosteneva, la Procura Regionale di essere <<...venuta a conoscenza di altri gravi fatti riguardanti lo stesso professionista che si ritiene possano porre la sua funzione di consulente tecnico d’ufficio, in una situazione di conflitto di interessi tra quelle indicate nell’art.51 del c.p.c....>>. In breve, rilevava che l’Ing. Cammarata, a seguito di istruttoria delegata alla Guardia di Finanza di Venezia, nell’ambito della vertenza n. 617/2008/Min, risultava costituito in mora dall’Agenzia del Demanio di Venezia in data 24 novembre 2008 su richiesta della Procura contabile, per un danno da mancata percezione di canoni demaniali dalla concessionaria amministrativa Co.Ve.Alla, per un importo di circa un milione di euro. Essendo, il suddetto professionista, consapevole dell’esistenza delle vertenze di (asserito) danno erariale con la P.A. che lo riguardavano, <<...avrebbe dovuto comunque astenersi dall’incarico, ai sensi dell’art. 51 n. 3 del c.p.c., o quanto meno comunicarne l’esistenza alla Sezione Giurisdizionale>>. 86 [2.8] Con decreto Presidenziale, in data 02 maggio 2013, è stata fissata l’udienza di discussione del 15 gennaio 2014, con assegnazione di termine alle parti per il deposito di eventuali memorie che, come previsto dall’ordinanza n. 55 del 12 luglio 2012, non dovevano “...riguardare argomenti tecnici demandati alla espletata consulenza tecnica d’ufficio”. [2.9] Tutte le parti convenute, con memorie versate in atti tra il 20 e il 24 dicembre 2013, alla luce delle risultanze della C.T.U., che quantificava il valore del terreno oggetto della permuta in € 952.962,00, con riferimento al lotto B ceduto dal comune di Noventa Padovana ai soggetti privati, e in € 01.206.247,00, con riferimento all’area “Polo Scolastico” di 22.000 mq acquisita dal suddetto Ente, instavano per l’insussistenza del danno e per il loro proscioglimento. [2.9.1] Con memoria, in atti al 20 dicembre 2013 unitamente a taluni allegati documentali, la Procura Regionale eccepiva il “...vizio del procedimento determinato dalla mancata sostituzione del consulente tecnico d’ufficio...”, contestava le osservazioni effettuate nelle memorie di costituzione dai convenuti e dal perito delle stesse, e denunciava, come dal medesimo riportato (pag.9) “...una serie di singolarità...” del C.T.U. che ne avrebbero pregiudicato “...l’attendibilità della stessa perizia...”. L’Attore, dopo aver ricordato alla Corte la precedente istanza di ricusazione del CTU in data 13 giugno 2012 e l’ordinanza n. 53, del 05 luglio seguente di rigetto della stessa, evidenziava che, a seguito del deposito in data 25 marzo 2013 (inviato alla Procura il 26 87 successivo) dell’elaborato peritale, in data 19 aprile 2013 produceva “...istanza per la fissazione dell’udienza di discussione premettendo però alla stessa una ulteriore richiesta di ricusazione e sostituzione nei confronti del medesimo tecnico”. In tale domanda, si chiariva che <<...la Procura regionale era venuta a conoscenza di altri fatti che potevano costituire ulteriori ragioni di conflitto di interessi con la Procura e dunque alterare l’imparzialità della decisione del tecnico scelto come consulente dalla Sezione...>>. Si trattava della vertenza n. V2008/00617/Min, affidata al medesimo odierno PM, per la quale l’Ing. Cammarata risultava costituito in mora il 24 novembre 2008 su richiesta della Procura Regionale, costituzione in mora rinnovata il 05 novembre 2013. Rilevava a tal riguardo l’Attore che il CTU era coinvolto in due diverse vertenze, relative a “..due diverse indagini istruttorie mosse da questa Procura...e precisamente dal sottoscritto magistrato...” che rendevano chiaro il conflitto di interessi, pregiudicando la serenità del CTU (pagg. 3 e 4). Soggiungeva (pag. 4), che era “...del tutto verosimile che il tecnico possa concepire risentimento nei confronti della stessa Procura e dello stesso magistrato. Ovvero potrebbe facilmente ipotizzarsi che la sua azione di C.T.U. anziché essere improntata alla massima neutralità e serenità possa essere mossa in tutto o in parte a dimostrare una pretesa negligenza o inadeguatezza della Procura (e del sottoscritto magistrato in particolare) a svolgere azioni di danno erariale”. Conseguentemente, veniva rinnovata la richiesta di nominare un 88 nuovo Consulente Tecnico d’Ufficio. Nel merito, il Requirente avversava le stime fatte a suo tempo dall’Ing. Marella, ravvisando l’obiettività di quelle effettuate dal proprio perito Arch. Cacco. Precisava, inoltre, che con nota in data 21 novembre 2013 il Segretario Comunale di Noventa Padovana informava che le opere corrispondenti all’importo di € 300.000,00, erano state regolarmente completate il 27 giugno precedente. Quanto, infine, alle “singolarità dello stesso tecnico che pregiudicano l’attendibilità della...perizia...”, formulava argomenti di natura tecnica, a) riguardo al c.d. “Lotto B”, su 1) un taglio asseritamente senza nessuna giustificazione del 10%, operato nella relazione definitiva e all’esito delle osservazioni dei periti delle parti (in questo caso dei convenuti), del valore unitario di 1.900 €/mq, ridotto a 1.710 €/mq attribuito ai fabbricati realizzabili nell’area a destinazione residenziale, 2) sul taglio del 15% del valore, atteso che tale lotto, rispetto ad altri immobili indicati come termine di comparazione [perizia del Prof. Stellin, prodotta dall’Arch. Cacco, per un lotto simile al lotto “B”], era più periferico e sviluppava una minore cubatura: la Procura rilevava che il lotto “B” non era periferico, mentre l’area del predetto, adibita alla costruzione di villette a schiera o di piccoli edifici condominiali pur sviluppando una minore cubatura lasciava più terreno libero per giardini e altri spazi che davano valore alla costruzione. Quanto, invece, b) all’Area ricevuta in permuta per la realizzazione del polo scolastico, osservava che il C.T.U. 1) non aveva ridotto del 10% 89 anche il valore di vendita al mq dell’edificio direzionale – commerciale come fatto per il lotto “B”, e “...sappiamo che il mercato in quel momento dava una differenza di circa il 10 – 15% in più al residenziale rispetto al direzionale –commerciale” [pag. 11]; inoltre, 2) relativamente al plusvalore, derivante dalla non ipotetica ma necessaria variante urbanistica che “ha modificato l’area da edilizia scolastica pubblica a edilizia direzionale – commerciale privata” (pag.11), il CTU, sosteneva il PM, “...ha applicato una generica riduzione del 10% basata su nessun elemento oggettivo”; 3) da ultimo, rilevava che il perito d’ufficio, relativamente al metodo di stima utilizzato per la ricerca del valore dell’area del polo scolastico, sarebbe andato ben oltre quanto stabilito nel quesito posto dalla Corte, compendiato nella frase “...tenuto conto delle destinazioni urbanistiche previste...”, poiché, a suo dire, stimava l’area con una destinazione diversa e non prevista, giacché “...la destinazione prevista era ed è quella di Area a destinazione Scolastica pubblica e non Direzionale – Commerciale privata”. Concludeva rilevando che, <<...anche seguendo la metodologia di stima seguita dal C.T.U. secondo questa Procura si sono determinati valori delle aree in oggetto pressoché in linea con quelli già espressi e contenuti nella consulenza depositata dall’Arch. Cacco in Procura in sede di causa, tali valori inducono al convincimento che sussista il danno erariale nei termini indicati in citazione>>. [2.10] Infine, nell’immediatezza dell’udienza di discussione, in data 13 gennaio 2014, la Procura Regionale versava nel fascicolo 90 processuale n. 12 visure catastali tratte da interrogazioni al sito dell’Agenzia dell’Entrate “Banca dati delle quotazioni immobiliari” (c.d. Osservatorio del Mercato Immobiliare – O.M.I.). [2.11] Il Collegio è chiamato, in primis, a valutare, anche in termini di ammissibilità, l’istanza ex art. 196 c.p.c. (rubricato Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente) e prodotta dal Requirente il 19 aprile 2013, nella quale, <<...atteso che la Procura Regionale è venuta a conoscenza di altri gravi fatti riguardanti lo stesso professionista che si ritiene possano porre la sua funzione di CTU in una situazione di conflitto di interessi tra quelle indicate nell’art. 51 c.p.c...>>, instava <<...per la sostituzione dell’Ing. Cammarata con altro CTU e il rinnovo della consulenza tecnica...>>. In secundis, è chiamato allo scrutinio dell’ammissibilità della memoria, dal medesimo Attore prodotta il 20 dicembre 2013, nonché della documentazione versata nel fascicolo processuale il 13 gennaio 2014, questioni tutte sollevate dai patroni dei convenuti nella pubblica udienza del 15 gennaio seguente. [2.11.1] La Sezione osserva che l’istanza del Requirente, del 19 aprile 2013, integra due questioni di diritto correlate tra di loro, in quanto da una parte protende a una nuova ricusazione, come lascia intendere il richiamo all’art. 51, n. 3 del c.p.c., per il conflitto di interessi che verrebbe originato dall’asserita “nuova vertenza”, dall’altra involge i presupposti, qualora esistenti, per la sostituzione del Consulente d’ufficio. Quanto alla prima, l’art. 192, 2^ comma c.p.c. (dianzi ampiamente 91 trattato), nel prevedere che l’istanza di ricusazione del C.T.U. dev’essere presentata con apposito ricorso in cancelleria almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione del tecnico, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente l’asserita situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza, già espletata, rimane ritualmente acquisita al processo, a nulla rilevando il fatto che la parte (che in specie ha sollevato la questione) possa essere venuta a conoscenza della pretesa causa di incompatibilità del consulente soltanto dopo l’espletamento dell’incarico conferitogli dal Giudice (cfr. Corte di Cass. 2^ Sez. civ., 06 giugno 2002, n.8184, id. Sez. 1^, 08 aprile 1998, n. 3657, e Sez. 2^, 1° febbraio 1993, n. 1215). In fattispecie, tuttavia, il P.M. era a conoscenza o nelle condizioni di conoscere pienamente (come evincibile anche dalla possibilità di poter consultare, alla data del 13 giugno 2012 di esperimento della prima ricusazione, il servizio informativo S.I.S.P. – Sistema Integrato Sezioni Procure) dell’esistenza della suddetta vertenza n. “617/2008/Min”, affidata tra l’altro allo stesso PM persona fisica, sin dall’anno 2008, vicenda le cui risultanze istruttorie, attesa l’attività di accertamento delegata alla Guardia di Finanza, pervenivano nella disponibilità del Requirente il 28 settembre 2009. Tra l’altro, anche per tale vertenza, istruita a carico dell’Ing. Cammarata e di altri, non sussisteva (alla data della presente decisione), nonostante il lungo tempo decorso, un invito a dedurre né tampoco un atto di citazione, bensì e solo un atto di costituzione in mora del 24 novembre 2008, rinnovato 92 successivamente al deposito della relazione peritale definitiva, in data 05 novembre 2013, unico atto sopravvenuto. Di tutta evidenza che il Pubblico Requirente era nelle condizioni di poter far valere la suddetta asserita ragione di incompatibilità del consulente, poiché ne era a conoscenza sin dall’anno 2008, nei termini previsti dall’art.192, 2°comma e, per ciò, non avendolo fatto la nuova istanza non può che incorrere in una declaratoria di inammissibilità per tale aspetto. In sostanza, se l’istanza di ricusazione (come da orientamento coeso del Giudice della legittimità: tra le tante, Cass. 06 giugno 2002, n.8184) non può essere proposta dopo che il C.T.U. ha prestato giuramento ed iniziato ad adempiere le sue funzioni, a maggior ragione ciò deve valere per l’ipotesi di causa in cui la situazione di presunta incompatibilità, già conosciuta da diverso tempo dal Requirente, è denunciata dopo il deposito dell’elaborato peritale (con le sue risultanze), che, pertanto, deve “...ritenersi validamente acquisito al processo, restando preclusa ogni questione relativa alla sussistenza delle condizioni di ricusabilità ex art. 51 e 63 c.p.c. del consulente tecnico...” (cfr. ex multis. Cass. 1° febbraio 1993, n. 1215, id. n. 5008 del 1988, n. 5121 del 1985, id. 06 giugno 2002, n. 8184, id. 25 settembre 2009, n. 12004). Detto altrimenti, la parte che non ha presentato istanza di ricusazione entro i termini indicati, “...non può successivamente far valere la condizione di ricusabilità del consulente per contestare l’efficacia della consulenza, che rimane, pertanto, valida e ritualmente acquisita al 93 processo...” (Cass. 06 giugno 2002, n. 8184), “...non rilevando che il consulente non abbia osservato l’eventuale obbligo di astensione...” (Cass. 25 maggio 2009, n. 12004, id. n. 1054 del 1971); e ciò “...nemmeno nel caso in cui i motivi di ricusazione siano stati conosciuti dopo la scadenza del suddetto termine o siano sopravvenuti ad esso...” (Cass. 26 marzo 1985, n. 2125). Tuttavia, e solo in tale caso, non in quello odierno, in cui l’ulteriore asserito motivo di ricusazione è conosciuto dal PM sin dal 2008 (id est si trattava di fatti già nella propria disponibilità e non sopravvenuti), la parte può invocare i fatti non conosciuti o sopravvenuti alla scadenza del termine quale “grave motivo” per chiedere la sostituzione del C.T.U., ex art. 196 c.p.c. (in specie invocata anche dal Requirente), fermo restando la discrezionalità del Giudice, valutate in concreto le circostanze, di disporre o non la sostituzione richiesta (Cass. n. 2125 del 1985, 3657 del 1998 e Cass. n. 20227, del 24 settembre 2010). Il rimedio della sostituzione (che è facoltativo) del Consulente d’ufficio presuppone nondimeno che sia ancora in corso lo svolgimento dell’incarico peritale, assolvendo una funzione prettamente sanzionatoria rispetto ad eventuali inadempienze del consulente medesimo. Infatti, i gravi motivi vengono individuati, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1118 del 1971, n. 1470 del 1983, id. n. 3657 del 1998), nella negligenza, nell’imperizia, nelle circostanze che avrebbero giustificato la ricusazione, nella totale inadeguatezza della metodologia utilizzata per risolvere il quesito peritale, nel mancato rispetto del termine di deposito della relazione, 94 nella oggettiva sopravvenuta impossibilità di adempiere l’incarico, nel sopravvenuto motivo di ricusazione o la conoscenza di esso: essa, pertanto, può essere disposta, per tali motivi e prima che il CTU abbia esaurito le indagini affidategli, dal Giudice, d’ufficio ma anche ad istanza di parte, con valutazione adeguatamente motivata (cfr. Cass. civ. Sez. lav., 17 febbraio 2004, n. 3105, id. n. 537 del 1982, n. 4527 del 1981). Pertanto, non ricorrendo tali ipotesi, il Collegio ravvisa di dover dichiarare inammissibile la nuova istanza di ricusazione prodotta dal PM il 19 aprile 2013, giacché tardiva e correlata, comunque, a motivi conosciuti dallo stesso da diverso tempo antecedente (2008 – 2009) il giuramento del designato Consulente (avvenuto il 12 luglio 2012); inoltre, non trattandosi di motivi di incompatibilità sopravvenuti al termine di cui all’art. 192, 2^ comma c.p.c., che non possono di per sé stessi giustificare la sostituzione del perito d’ufficio, il Collegio non ravvisa la ricorrenza dei presupposti di legge per procedere a valutazioni afferenti la sostituzione del medesimo, giacché non integrano il requisito delle gravi ragioni dianzi esposte e da valutare sì in concreto ma con riguardo alla fase di svolgimento delle operazioni peritali (così Cass. 26 marzo 1985, n. 2125): in breve, per tale aspetto la suddetta istanza è da rigettare, con acquisizione al processo dell’elaborato finale. In definitiva, non sovvengono in specie né le ragioni della ricusazione, né i requisiti per una nuova istanza di ricusazione, né i “gravi motivi” a supporto della richiesta di sostituzione del Consulente così come 95 avanzate dall’Attore Pubblico, mentre l’attendibilità scientifica dei criteri impiegati e la terzietà – imparzialità dello stesso, non legato a nessuna delle parti del processo, né dalle stesse condizionato, emergeva, altresì, dal rigore con cui il perito d’ufficio ha condotto le indagini. E le argomentazioni che precedono escludono, altresì, la ricorrenza delle ragioni in diritto per far luogo alla rinnovazione delle operazioni peritali (peraltro non invocata in questi termini dal PM), non subordinata alla esistenza dei gravi motivi e presupponente che le operazioni siano già state completate, la quale rientra nel potere discrezionale del giudice che può sempre disporla, a mezzo dello stesso o di altro ausiliario qualora però reputi inidonei o insufficienti i risultati del primo elaborato, disponendo, eventualmente, anche un’integrazione delle stesse, ovvero richiedendo solo chiarimenti sulla relazione già depositata (cfr. Corte di Cass. 10 giugno 1998, n. 5777, id. 11 luglio 1981, n. 4527, 06 maggio 2002, n. 6479). In specie, i risultati espressi dall’elaborato tecnico appaiono al Collegio idonei e sufficienti per pervenire alla decisione della causa, non abbisognevoli di alcuna integrazione o intervento chiarificatore del perito d’ufficio. Per ciò, in conclusione, se una sorta di “captatio benevolentiae” poteva dirsi, per ipotesi e in termini di mero esercizio accademico, ricorrente, questa sarebbe stata indirizzata verso il PM non per evidenziare <<...una pretesa negligenza o inadeguatezza della Procura (e del sottoscritto magistrato in particolare) a svolgere azioni 96 di danno erariale...>> (pag. 4 della memoria prodotta dall’attore il 20 dicembre 2013), ma, eventualmente e ragionevolmente (secondo il buon senso derivante dalla logica del sillogismo), per riceverne una diversa e favorevole considerazione in ordine alle asserite vertenze in atti. Quindi, l’eventuale dubbio sulla obiettività ed imparzialità del Perito d’ufficio poteva involgere gli interessi dei convenuti (che nulla hanno eccepito a tal riguardo) e non dell’Attore pubblico, ipotesi, in ogni caso, esclusa, atteso il rigore scientifico con il quale si è pervenuti all’elaborato peritale conclusivo. Da ultimo, il richiamo fatto dal PM, all’udienza del 15 gennaio 2014, a precedente di questa Sezione, su asserita incompatibilità, per parzialità, del consulente di parte nominato in quella circostanza dal medesimo, risultava privo di pregio. In specie, ci si riferiva alla sentenza n. 637, del 26 giugno 2007, attualmente “sub judice” d’appello (per essere stata gravata dallo stesso Requirente), che il Collegio ritiene inidonea ad apportare alcun utile contributo alle tesi dell’Attore sulla ricusazione del CTU. Infatti, i convenuti di quel giudizio eccepivano l’incompatibilità del Consulente tecnico nominato dalla Procura per accertare i fatti dannosi, poiché lo stesso in precedenza era stato dipendente dell’Ente territoriale, soggetto passivo dell’asserito pregiudizio, e chiedevano la sostituzione dello stesso a motivo della mancanza di serenità ed imparzialità nell’espletamento dell’incarico di parte affidatogli dalla Procura. 97 Ora, non vi è chi non veda la non trascurabile diversità dalla fattispecie di causa, giacché la nomina di un C.T.P. è rimessa all’apprezzamento personale delle parti (pubblica e private), mentre nell’ipotesi “de qua” (CTU) è rimessa al Giudice (collegiale), organo terzo e imparziale per definizione; la qualità di Ausiliare della parte comporta che il CTP, diversamente da quanto accade per il CTU, non deve rendere giuramento, né è ricusabile dalle parti stesse, in quanto la sua nomina non è obbligatoria, ma integralmente lasciata alla discrezionale decisione delle medesime; inoltre, gli elaborati dei consulenti di parte costituiscono (per uniforme giurisprudenza: Cass. 22 settembre 2011, n. 19399, id. 26 settembre 2006, n.20821) semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico prive di autonomo valore probatorio, rispetto alle quali il Giudice non è tenuto a motivare il dissenso (cfr. Cass. 26 settembre 2006, n. 20821). Ciò non esclude, tuttavia, che anche quest’ultimo sia sottoposto alla disciplina penale prevista per i patrocinatori e consulenti tecnci di parte infedeli (ex art.380 c.p.). In ogni caso, pur nella prevalenza di tali considerazioni, il Collegio rileva che la decisione invocata, che metteva in dubbio “...la effettiva necessità della disposta consulenza...” (da parte del PM), ed evidenziava l’aspetto della non adeguata giustificazione della “...nomina come C.T.P. di un soggetto la cui qualifica professionale e competenza non è stata esplicitata...e che, per di più, ha lavorato con uno dei convenuti...ancorché in epoca antecedente ai fatti di causa...”, non si pronunciava sulla relativa eccezione, sollevata da quella parte 98 convenuta, “...stante l’irrilevanza ai fini del decidere, dell’elaborato peritale” (sic !). [2.12] Un tanto chiarito e statuito, il Collegio deve, ora, prendere posizione sulla memoria prodotta dal Requirente, in data 20 dicembre 2013, e sulla documentazione, tratta dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.), dimessa in atti il 13 gennaio 2014, in ordine alle quali i patroni di tutti i convenuti non hanno inteso accettare il contraddittorio, chiedendo al Giudice una declaratoria di inammissibilità, atteso che la prima si poneva contro le disposizioni dell’ordinanza n. 55, del 12 luglio 2012, ribadite nel decreto di fissazione di udienza recante la data del 02 maggio 2013, che facevano divieto alle parti di introdurre (ulteriori nuovi) argomenti tecnici demandati all’espletata consulenza tecnica d’ufficio, i secondi, oltre che a supporto della prima, perché tardivi. Da parte sua, l’Attore pubblico, consapevole del divieto opposto dall’ordinanza collegiale e della tardività documentale, ne perorava l’acquisizione al giudizio dappoiché le argomentazioni tecniche si sarebbero rese necessarie a ragione del mancato rispetto del contraddittorio in sede di Consulenza tecnica. [2.12.1] Osserva la Sezione, che l’art. 46, commi 4 e 5, della legge 18 giugno 2009, n.69 (in vigore dal 04 luglio 2009), ha profondamente innovato gli artt. 191, 1° comma, e 195, 3° comma del codice di rito civile in tema di acquisizione della CTU, formulazione dei quesiti, fissazione dell’udienza per rendere definitivo lo stesso e per il giuramento del Consulente, e in tema di procedimentalizzazione 99 dell’attività d’indagine delegata. Di fatto, la prima novità di tale riscrittura delle norme sta proprio nell’imposizione al giudice della formulazione dei quesiti nel medesimo contesto del provvedimento di nomina del consulente, al fine di evitare rinvii imposti dagli eccessivi impegni dei giudici medesimi e abbreviare i tempi del processo. La procedimentalizzazione dell’attività peritale è stata, invece, disposta con la sostituzione del 3° comma dell’art.195 c.p.c. ora statuente che la relazione (che possiamo definire provvisoria a tale momento) deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal Giudice con ordinanza, ove lo stesso fissa altresì il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione (ora definitiva), le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse. Di tutta evidenza, il disegno del legislatore, quale utile risparmio di tempo, di anticipare al periodo anteriore all’udienza fissata dal Giudice, lo scambio di osservazioni ed eventuali censure delle parti al testo della relazione, scambio che, sino alla novella del giugno 2009, la prassi aveva modellato e imponeva come svolgimento successivo alla suddetta udienza, con relative assegnazione di termini. E di tale nuova modalità procedimentale il Collegio ha fatto piena applicazione, atteso che nell’ordinanza n. 55, del 12 luglio 2012, delineando l’itinerario vincolato del sub procedimento giudiziale di indagine, da tenersi nel rigoroso rispetto del contraddittorio, ha 100 prescritto alle parti, al fine di evitare inutili dilungamenti del giudizio, che “...tutte le difese tecniche dovranno, per quanto possibile, svolgersi davanti al C.T.U. e che, salvo casi eccezionali, non sarà autorizzato nel prosieguo della causa il deposito o lo scambio di nuove memorie tecniche”, opponendo così un divieto alla formulazione di nuove e ulteriori argomentazioni tecniche, divieto rinnovato, a memoria delle parti tutte, nel decreto di fissazione di udienza del 02 maggio 2013. Ora, con ampia motivazione, dianzi esposta e da ritenersi qui trascritta (pagg. 77 e segg. della presente decisione), il Collegio ha escluso, in fattispecie, violazioni al principio del contraddittorio tecnico - i consulenti di parte svolgono, infatti, nel sub procedimento di indagine, delegato al CTU, il ruolo di difensori tecnici, con la conseguenza di consentire al Giudice maggiori possibilità di verifica e di controllo dei risultati forniti dall’esperto sia sotto l’aspetto della coerenza logica della complessiva elaborazione sia della affidabilità delle informazioni sotto il profilo tecnico scientifico - per non essersi verificate ipotesi di omissioni di comunicazione agli stessi periti di parte, per avere compiutamente partecipato alle attività peritali, fornendo il loro contributo anche in termini di osservazioni critiche di cui il perito d’ufficio ha tenuto conto, mentre, come detto, il sillogismo – relazione provvisoria, osservazioni delle parti, relazione definitiva, che di tale osservazioni tiene conto motivatamente nel senso di accoglierle o di respingerle – integrava un ordinario aspetto fisiologico della dialettica tra l’esperto nominato (CTU) e i consulenti di parte. 101 Di tal ché, in ragione di tali premesse, le nuove argomentazioni tecniche di cui alla memoria dimessa in atti il 20 dicembre 2013 – come ad es. la riduzione percentuale convenzionale anche del valore di vendita al mq dell’edificio direzionale – commerciale ricavabile per trasformazione dal lotto di 22.000 mq, mai richiesta, e invocata a pag. 11 della suddetta - che nulla impediva al Consulente di parte e al Pubblico Requirente di formulare nei termini dianzi detti, non si ravvisano ammissibili da parte del Collegio, poiché sottratte al contraddittorio, al dibattito processuale e adottate in violazione dell’ordine del Giudice, per la non ricorrenza di “...casi eccezionali...”. Per ciò, lo scritto in questione, nella parte in cui contiene nuove argomentazioni tecniche deve ritenersi non valorizzabile nel processo, mentre per il resto può considerarsi alla stessa stregua di una memoria del consulente di parte, costituente una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, “...rispetto alla quale il Giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso” (cfr. ex multis, Cass. 26 settembre 2006, n. 20821), salvo si sia in presenza di specifiche censure potenzialmente idonee a condurre ad una soluzione diversa (e non è questo il caso), delle quali, il Collegio giudicante, al fine di rendere ragione dell’obiettività e imparzialità dell’indagine svolta, deve farsi carico in sede di motivazione. Quanto, infine, alla produzione documentale fatta in data 13 gennaio 2014, quindi nell’immediatezza dell’udienza di discussione del 15 seguente, ravvisa il Collegio che la suddetta - nella forma di 102 acquisizioni informatiche dalla “Banca dati delle quotazioni Immobiliari”, ossia dal c.d. O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell’Agenzia delle Entrate – che è tardiva e in violazione del contraddittorio, quand’anche tenuta in debito conto (ma non nella completezza di produzione fatta dall’Attore) anche dal CTU, e sulla quale i convenuti non accettavano il contraddittorio, non chiedendo termini a difesa, non possa ammettersi e debba espungersi dal giudizio. In buona sostanza, la produzione documentale controversa, che avveniva dopo la scadenza del termine del 24 dicembre 2013 indicato nel decreto Presidenziale di fissazione dell’udienza del 15 gennaio 2014, non serviva a supportare contro eccezioni necessitate da difese svolte dalla parti costituite, bensì a dare un apparente fondo probatorio alle nuove questioni tecniche dichiarate tuttavia inammissibili. [3] Elaborato Peritale Finale – Conclusioni – Insussistenza del Presupposto Indefettibile del Danno – Assoluzione dei Convenuti con il Favore delle Spese – Liquidazione Compensi Professionali al C.T.U. da Porre a carico del Pubblico Erario con separato Provvedimento (Decreto). [3.1] Un tanto premesso e disposto, nel merito la relazione finale del Consulente Tecnico d’Ufficio, ad evasione dell’incarico conferito e del quesito formulato, tenuto conto delle osservazioni formulate dai Consulenti delle parti, pubblica e private, delle destinazioni urbanistiche previste, degli oneri di urbanizzazione e delle spese 103 necessarie per l’interramento/spostamento della linea elettrica presente sui due terreni, rendeva il seguente giudizio di stima definitivo: <<”Lotto B”. Mediando i due valori ottenuti con i due criteri diversi estimativi del sintetico – comparativo (euro 942.000) e del Valore di Trasformazione (euro 963.938), si ottiene che il Valore più Attendibile di Libero mercato del “Lotto B”, riferito alla data del 17 aprile 2008, è quantificabile nella misura di euro 952.969. Area del Polo Scolastico di mq.22.000: utilizzando il criterio estimativo del cosiddetto Valore di Trasformazione, si ottiene che il Valore più Attendibile di mercato dell’Area del Polo Scolastico di mq. 22.000. riferito alla data del 17 aprile 2008, è quantificabile nella misura di euro 01.206.247>>. Ora, atteso che i risultati della C.T.U. espletata depongono per l’insussistenza del danno erariale, al fine di garantire sempre e comunque il controllo del processo logico seguito dal Giudice nella propria motivazione, e ferma restando la piena autonomia di apprezzamento del medesimo, il Collegio ritiene opportuno rappresentare, con adeguate argomentazioni e ragioni [anche se in ipotesi la Corte di legittimità non richiede l’esposizione puntuale delle ragioni del convincimento ritenendo sufficiente richiamare le conclusioni con una motivazione per relationem (cfr. Cass. 03 aprile 2003, n. 5164, id. 23 novembre 1994, n. 9929, id. 29 gennaio 1981, n. 706, 16 marzo 1981, n. 1435, 14 febbraio 1980, n. 1103)], i passaggi logici dal medesimo seguiti per pervenire all’accoglimento dei risultati medesimi e al consequenziale rigetto della domanda attorea. 104 [3.1.1] Orbene, ferma l’ineccepibile dinamica procedimentale, osserva il Collegio, quanto alla determinazione del più attendibile valore di libero mercato dell’area denominata “Lotto B” riferito alla data del 17 aprile 2008, che, come concordemente riconosciuto dal dott. Beghin (che non aveva nominato un proprio C.T.P.), dall’Arch. Cacco e dal Prof. Marella (rispettivamente periti della Parte pubblica e delle Parti private), si trattava “...all’epoca di un’area non urbanizzata in quanto, pur dotata di accesso da via Canova (diretto), in essa non erano presenti i servizi a rete, i parcheggi, la rete elettrica, fognaria l’acquedotto”; il fondo era utilizzato a seminativo, ma con destinazione edificabile (così anche relazione del 26 gennaio 2011 dell’Arch. Cacco pag. 18). Nella relazione provvisoria, il CTU, non risultando vincolato dal quesito al rispetto di una specifica metodologia di stima, ha inizialmente scelto, quale criterio di estimo più attendibile l’aspetto economico del più probabile valore di trasformazione, in quanto, <<...stante le indicazioni del piano regolatore e delle Norme Tecniche di Attuazione, N.T.A., il “lotto B” godeva di una suscettività edificatoria che in ragione delle previsioni urbanistiche (edificabilità legale) e della esistenza di una specifica domanda di mercato consentiva di procedere alla valutazione dello stesso quale area edificabile>>. Il concetto informatore di una tale stima era quello di “...individuare il valore che il bene aveva all’epoca, per differenza tra i ricavi conseguiti dalla vendita del bene trasformato e la somma dei costi necessari per attuare la trasformazione: il tutto...attualizzato all’aprile 2008”. 105 L’Ausiliare del Giudice optava per tale criterio di stima (utilizzato anche dall’Arch. Cacco, come da relazione del 26 gennaio 2011, pag.19, per la stima del lotto di 22.000 mq destinato alla realizzazione del Polo Scolastico) poiché riteneva “...non attendibile esprimere il giudizio...unicamente sotto l’aspetto economico del più probabile valore di mercato di aree simili (attraverso, quindi, il procedimento sintetico – comparativo), in quanto per tale giudizio ci si deve avvalere della conoscenza del prezzo effettivamente corrisposto di altre aree in zona all’epoca compravendute, le quali si possano confrontare con quella in esame”. In breve, tale metodo non era escluso ma ritenuto meno attendibile poiché occorreva rinvenire un immobile datato 17 aprile 2008, costituente termine di riferimento oggettivo e non per approssimazione, avente omogeneità con il c.d. “Lotto B” per volumi edificabili, ubicazione, destinazione del suolo, configurazione planimetrica, natura del terreno, viabilità esistente o prevista dai piani urbanistici. Conseguentemente, si poneva nell’ottica imprenditoriale di un Promotore medio immobiliare, ipotizzando, quale ragionamento logico più congruente alla base della stima, che nell’aprile del 2008 lo stesso decidesse di intraprendere un’operazione immobiliare finalizzata attraverso l’acquisizione di un’area (ossia il “Lotto B”), alla commercializzazione di un edificio da edificarsi sulla stessa, e perseguendo nel contempo un utile economico. Per ciò, si ipotizzava che l’operazione imprenditoriale potesse avere una durata complessiva di quattro anni dall’aprile 2008 e quindi 106 concludersi nel 2012: in tale caso “...si trattava di attualizzare al 2008, l’importo costituito dalla differenza tra i ricavi ottenibili dalla vendita perseguibile al 2012 ed i costi tutti questi sostenuti nel periodo tra il 2008 e il 2012”. Il CTU evidenziava, altresì, che i ricavi ottenibili dalla vendita del fabbricato potevano “...attendibilmente ritenersi coincidenti proprio con quei prezzi unitari oggi noti, in quanto riscontrabili attualmente nel mercato immobiliare dell’anno 2012 (allorquando sarebbe terminata la fase di edificazione del fabbricato e quindi attuabile la vendita). Il riscontro più congruente può attuarsi attraverso l’analisi dell’Osservatorio Immobiliare più accreditato tra quelli esistenti, quello O.M.I. dell’agenzia del Territorio” (ora Agenzia delle Entrate, dati in parte coincidenti con i documenti prodotti dal Requirente il 13 gennaio 2014). La relativa stima si articolava, quindi, nelle seguenti fasi: la misura del potenziale edificatorio dell’area; la raccolta delle informazioni strumentali al modello di valutazione relativamente ai valori di mercato e quindi ai ricavi della trasformazione immobiliare; la stima dei costi di produzione del fabbricato edificabile [costo di costruzione del fabbricato, oneri accessori sul costo di costruzione, costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oneri tabellari concessori primari e secondari, onere tabellare sul costo di costruzione, spese tecniche, oneri finanziari interessi, costo per lo spostamento del traliccio elettrico e l’interramento della linea elettrica (c.d. deprezzamento) relativamente al lotto B]; la stima del profitto del promotore immobiliare; i tempi di promozione immobiliare; la stima del 107 coefficiente di attualizzazione, l’implementazione del modello e la stima del valore di trasformazione. Al termine dell’operazione, il valore di trasformazione (Va) dell’Area “Lotto B”, attualizzato al momento della stima (17 aprile 2008), era pari a € 981.312, che, rapportato alla superficie di mq 6.000, portava a un valore unitario di libero mercato all’epoca di aprile 2008, pari a € 163,552/mq, e in conto tondo € 164/mq (pagg. 5 e segg. della relazione provvisoria). Anche per la stima del più attendibile valore di libero mercato dell’area di mq 22.000, da utilizzare per la realizzazione del Polo Scolastico e da ricondurre al mese di aprile 2008, il CTU ha ritenuto ”...opportuno utilizzare il procedimento estimativo del c.d. “Valore di Trasformazione” (pag. 13 della relazione provvisoria). L’Ausiliare del Giudice rilevava che alla data del 17 aprile 2008 era, tuttavia, noto soltanto che l’area sarebbe stata oggetto di trasformazione per l’edificazione del polo scolastico del quale era stato approvato il progetto preliminare con deliberazione n. 3, del 23 gennaio 2007. Pertanto, a tale momento era sconosciuto, di tale costruzione, sia il progetto definitivo (risultato approvato con delibera di G.C. n. 40 del 26 settembre 2008), sia il progetto esecutivo (risultato approvato con delibera di G.C. n. 40 del 14 maggio 2010) unitamente al “Quadro Economico” ad esso relativo. In breve, il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da 108 consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo: lo stesso risultava costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Di tal ché, trattandosi del quadro economico di costruzione del polo scolastico conosciuto solo successivamente, ravvisa il Collegio corretta la decisione del CTU di non basare la stima da eseguire sull’analisi dello stesso in quanto non esistente alla data del 17 aprile 2008 di contestualizzazione della valutazione. Per la stima della predetta area il CTU, come riferito, ricorreva al c.d. valore di trasformazione, criterio metodologico che faceva precedere da una premessa fondamentale: così come effettuato anche dall’Arch. Cacco, che per la valutazione dell’area di 22.000 mq ha utilizzato anche il metodo “...di “trasformazione” della futura costruzione, da edificio scolastico ad edificio commerciale/direzionale (uffici)” [pag. 19 della relazione del 26 gennaio 2011], all’evidenza poiché non esistente, quale riferimento oggettivo di stima, un mercato immobiliare dei plessi scolastici, l’Ausiliare del Giudice si è chiesto quanto valesse l’area di 22.000 mq sul libero mercato, “qualora fosse stata intrapresa una iniziativa privata da parte di un Promotore immobiliare che perseguendo il proprio interesse economico, avesse deciso di trasformare la futura costruzione da edificio scolastico ad edificio con diversa destinazione mista, commerciale/direzionale, ma nel 109 contempo rispettando gli stessi standard (indici di superficie fondiaria, di edificabilità fondiaria, dei volumi, delle altezze, delle distanze...) stabiliti dalle allora vigenti N.T.A., e finalizzando l’operazione alla commercializzazione, appunto, sul libero mercato”. Orbene, anche in tale caso la stima si articolava nelle seguenti fasi: la misura del potenziale edificatorio dell’area; la raccolta delle informazioni strumentali al modello di valutazione relativamente ai valori di mercato e quindi ai ricavi della trasformazione immobiliare; la stima dei costi di produzione del fabbricato edificabile [costo di costruzione del fabbricato, oneri accessori sul costo di costruzione, costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oneri tabellari concessori primari e secondari, onere tabellare sul costo di costruzione, spese tecniche, oneri finanziari interessi, costo per lo spostamento del traliccio elettrico e l’interramento della linea elettrica (c.d. citato deprezzamento) relativamente all’area di mq. 22.000]; la stima del profitto del promotore immobiliare; i tempi di promozione immobiliare; la stima del coefficiente di attualizzazione, l’implementazione del modello e la stima del valore di trasformazione. Al termine dell’operazione, il valore di trasformazione (Va) dell’Area “di 22.000 mq”, attualizzato al momento della stima (17 aprile 2008), era pari a € 01.160.366,00, che, rapportato alla superficie dell’area di 22.000 mq, portava a un valore unitario di libero mercato all’epoca di aprile 2008, pari a € 52,74/mq, e in c.t. (conto tondo) € 53/mq (pagg. 13 e segg. della relazione provvisoria). Atteso il carattere provvisorio della relazione, in conformità a quanto e 110 nei tempi previsti dall’ordinanza n. 55/2012, i periti di parte facevano pervenire le loro osservazioni. In specie, l’Ing. Marella e l’Arch. Cacco producevano le loro osservazioni, rispettivamente, con note in data 27 e 25 febbraio 2013, mentre il convenuto Beghin, che non aveva nominato un proprio perito, non produceva osservazioni. Il Prof. Marella, formulava, con riguardo al c.d. “Lotto B”, una sola osservazione, facendo rilevare al CTU che il valore unitario di € 01.900,00 €/mq dallo stesso assegnato ai fabbricati realizzabili era troppo elevato, costituendo <<...il prezzo massimo a cui attualmente potrebbe aspirare un promotore immobiliare in uno scenario molto ottimista, più che l’effettivo valore medio ordinario di mercato riferito ad un fabbricato abitativo nuovo”. A supporto, segnalava che “...l’Osservatorio Immobiliare 2011 del Gruppo Tecnocasa (che allegava) per la tipologia “Signorile nuovo” a Noventa Padovana, segnala(va) valori massimi di 01.800,00 €/mq (in centro) e minimi di 01.450,00 €/mq (nella periferia)...>>. Chiedeva, per ciò, all’Ausiliare del Giudice di valutare se fosse stato opportuno ridurre il valore unitario dei fabbricati residenziali e, conseguentemente, il valore di mercato dell’intero lotto B: in sostanza rappresentava l’opportunità di ridurre il valore, senza alcuna doverosità necessaria nel provvedere e senza indicare alcuna percentuale di riduzione. Le osservazioni dell’Arch. Cacco risultavano, invece, più articolate. In particolare, con riguardo al “Lotto B”, nel concordare “...sul fatto che i due metodi estimativi per definire il più probabile valore di mercato di 111 un’area edificabile...siano quello sintetico – comparativo e quello del valore di trasformazione...” , contestava, tuttavia, la scelta dell’unico metodo utilizzato, quello del valore di trasformazione, confermando che tra il 2006 e il 2009 vi sono state, nel comune di Noventa Padovana, diverse transazioni di terreni edificabili simili e limitrofi al lotto B. Allegava, a tal riguardo, la perizia di stima predisposta a suo tempo (ossia il 10 settembre 2009) dal Prof. Giuseppe Stellin, pertinente l’individuazione del valore di mercato di un lotto di terreno urbanizzato (sito in via Perlasca) preso a riferimento e di proprietà dello stesso Comune, per il quale era stato fissato un “...valore al mc di € 250, anno 2009, quando il mercato già risentiva pesantemente della crisi del settore immobiliare”, e richiamava la sentenza di questa stessa Sezione n. 1053, del 15 novembre 2012, che aveva ritenuto congrui i dati indicati dall’Arch. Cacco per aree edificabili urbanizzate e riferiti all’anno 2007 espressi dal mercato tra i 230,00 e i 280,00 euro, per un valore medio di € 255,00/mc, riferimento che, a suo dire, “...realmente esprime il reale mercato in quella zona in quella data”. Onde, ribassando tale valore unitario di circa € 40,00 mc, atteso che si trattava di aree urbanizzate, mentre non lo era il “Lotto B”, si otteneva per quest’ultimo, con il criterio estimativo – comparativo, un valore unitario di € 215,00/mq/mc, pari a € 01.290.000 (€ 215 mc/mq x 6.000 mc = € 01.290.000) di valore complessivo dell’area ceduta in permuta dal Comune. Quanto, invece, al criterio estimativo, del valore di trasformazione, pur ritenendo “la metodologia utilizzata dal C.T.U....corretta...” ne 112 contestava la misura di due parametri: a) la durata di 4 anni eccessivamente lunga per un’operazione del genere, che deve concludersi al massimo in 3 anni; b) il costo delle opere di urbanizzazione determinato nel totale di € 85,00/mq, che lo stesso considerava troppo elevato e fuori da ogni logica di mercato, mentre la relativa “...incidenza al mq era da ridurre a € 35,85, arrotondati a € 40,00 per oneri di spesa”. Attese le osservazioni formulate dai periti delle parti, il CTU ha ritenuto, riguardo al “Lotto B”, di fare applicazione, come suggerito dall’Arch. Cacco, anche del c.d. criterio sintetico – comparativo, introducendo quale termine di confronto il lotto di terreno (denominato lotto 6) oggetto della perizia del Prof. Stellin. Per contro, il richiamo, da parte dell’Arch. Cacco (nelle osservazioni del 25 febbraio 2013), ma anche dell’Attore pubblico, della sent, n.1053, del 15 novembre 2012, di questa Sezione, che si è pronunciata su un asserito danno erariale da incongrua “monetizzazione” del valore di un fondo (nell’ambito del piano di recupero della c.d. “area ex Collizzolli”), che doveva cedersi al comune di Noventa Padovana, valutato da quest’ultimo attraverso parametri convenzionali, ossia facendo riferimento ai valori ai fini dell’I.C.I. pari € 100,00/mc - trattandosi di un volume libero su un’area già urbanizzata - e che l’Arch. Cacco, per conto della Procura Regionale, valutava nell’importo di € 229,00/mc, quale valore di mercato da corrispondere all’Ente, decisione che ha ritenuto apparire “...congrui i dati indicati dallo stesso Architetto Cacco e, in particolare, 113 i valori delle aree urbanizzate nel 2007 in quella zona, espressi dal mercato tra i 230,00 e i 280,00 euro, per un valore medio di € 255,00/mc”, si ravvisa non poter esercitare alcun rilievo sull’odierna decisione in quanto pertinente vicenda alle cui conclusioni si perveniva in modo del tutto differente da quelle di causa, per essere stato, il c.d. valore medio, assunto non nel contraddittorio delle parti tecniche: prova ne era, tra l’altro, il gravame formulato dalla stessa Procura Regionale avverso la predetta, tuttora pendente (come emergente dalla consultazione del sistema SISP). Quanto, invece, al lotto stimato dal Prof. Stellin, l’Ausiliare, primariamente, precisava che quest’ultimo aveva fissato, con l’uso del criterio sintetico – comparatico, un valore unitario di € 240,00/mc e non di € 250,00 (pag. 2 delle osservazioni dell’Arch. Cacco); inoltre, si trattava di un terreno con estensione superficiale contenuta (pari a 761 mq) ricadente in zona territoriale C/2, simile a quella del lotto B, ma con capacità edificatoria in proporzione superiore, pari a mc 1.600 (come sancito in apposita convenzione), <<...posizionato in zona del Comune noventano più centrale rispetto a quella del “Lotto B”...>>. Atteso che già all’epoca dell’aprile 2008 il suddetto terreno era stato oggetto di lottizzazione e di urbanizzazione primaria (c.d. piano di recupero ex Collizzolli) eseguito dalla ditta lottizzante, i cui oneri relativi erano esattamente quantificati con il computo metrico approvato e riportati nell’apposita Convenzione sottoscritta il 26 maggio 2004, il CTU provvedeva a rilevare gli oneri di urbanizzazione primaria direttamente dal computo metrico approvato nel progetto di 114 lottizzazione, e da portare in detrazione, qualora applicati al lotto B non urbanizzato; gli stessi ammontavano complessivamente ad € 29,02 (costo da convenzione: € 962.213,43: 33.163 mc = € 29,02); a tale importo doveva aggiungersi la somma di € 17,50 (per spese tecniche ed utile di impresa), per un totale detraibile di € 46,52/mc = € 47,00/mc c.t. Di tutta evidenza, per ciò, che, adottando per il loto B il valore unitario fissato dal Prof. Stellin in € 240,00, lo stesso, come operato dall’Ausiliare, era da ridurre forfettariamente (c.d. criterio di riduzione convenzionale in uso nell’estimo) di almeno un 15%, per tenere nella dovuta considerazione la minore capacità edificatoria in proporzione del lotto B e la sua posizione più eccentrica rispetto al lotto Stellin. Per ciò si avrà: € 240,00/mc per il coefficiente riduttivo 0,85 = € 204,00/mc; da tale somma occorre detrarre, atteso che il lotto B non è urbanizzato, gli oneri di urbanizzazione primaria quantificati in € 47,00/mc, per un costo unitario di € 157,00/mc che moltiplicato per 6.000 mq (estensione edificabile del lotto B) dava un importo complessivo, acquisito con il criterio sintetico – comparativo, pari a € 942.000. Per ciò, il Collegio ravvisa di dover condividere l’applicazione di un coefficiente riduttivo forfettario del 15% sul valore di mercato di area urbanizzata dal quale successivamente detrarre gli oneri certi di urbanizzazione di € 47,00/mc, sia per tenere nel debito conto che il “Lotto B” è <<...posizionato in una zona semiperiferica più eccentrica rispetto al lotto di terreno 6 (oggetto della perizia Stellin)...>>, sia 115 perché lo stesso godeva di una capacità edificatoria in proporzione minore (accertato indice 1mc/mq invece di 2mc/mq). Di fatto, nella prassi estimale ciò che è essenziale, nella determinazione del valore più attendibile di mercato di un terreno edificabile, è la cubatura realizzabile, non certo lo sviluppo di tale cubatura sullo stesso terreno, ossia la distribuzione e/o la concentrazione dei volumi edificabili, lasciando più o meno spazi liberi per giardino e verde. Riguardo, inoltre, all’applicazione del criterio del “Valore di Trasformazione” (condiviso da ambedue i CC.TT.PP.), il CTU riteneva giustificate, in quanto convincenti, sia le osservazioni formulate dal Prof. Marella (a dire il vero l’unica osservazione dal medesimo portata all’attenzione dell’Ausiliare) relativamente alla quantificazione del ricavo, sia le osservazioni dell’Arch. Cacco, afferenti la durata dell’operazione e il costo delle opere di urbanizzazione in € 40,00/mq. Orbene, il perito d’Ufficio, in accoglimento delle suddette osservazioni, riduceva del 10 per cento, quale valore convenzionale di riduzione ricorrente nell’estimo (come altresì, in più parti del relativo elaborato, effettuato dall’Arch. Cacco, ad es. con l’applicazione del coefficiente di riduzione del 5% per misurare il deprezzamento dell’area per la presenza dell’alta tensione), il valore unitario di € 01.900,00/mq, fissato nella precedente relazione provvisoria, rideterminato in € 01.710/mq, operazione che ricalcolava il “ricavo”, ossia il prodotto lordo vendibile (P.L.V.), id est il prezzo di vendita dell’edificio realizzato a nuovo, in € 03.245.580,00: l’Arch. Cacco, invece, non operando alcun intervento riduttivo, computava in € 03.606.200,00 il 116 prodotto lordo vendibile. Atteso, inoltre, che la stima del profitto del Promotore immobiliare viene determinata convenzionalmente (anche dall’Arch. Cacco, si veda pag. 4 delle osservazioni del 25 febbraio 2013) nella misura del 10 per cento sul ricavo di € 03.245.580,00, pari a € 324.558,00 (nel calcolo del CTU) e del 10% di € 03.606.200,00, pari a € 360.620,00 (nel computo del perito dell’Accusa), facendo applicazione, per il resto e come suggerito dall’Arch. Cacco, del costo delle opere di urbanizzazione nella misura di € 40,00/mq, pari a € 214.800,00 (idem pag. 4 delle osservazioni di Cacco) e del coefficiente di attualizzazione corrispondente ad anni 3 e pari a 0,8638 (identico a quello riferito dal perito dell’Accusa), si ottiene, in ogni caso, un valore del “Lotto B”, attualizzato al momento della stima, di € 963.938,00, che, in ragione del valore di € 942.000,00, ottenuto dall’utilizzo del criterio sintetico comparativo, si converte in un valore medio del “Lotto B”, attualizzato al 17 aprile 2008, pari a € 952.969, con valore unitario di libero mercato, alla stessa data, di € 158,82/mq, € 159,00/mq (conto tondo), inferiore al valore di stima unitario di € 180,00/mc, e valore complessivo di € 01.080.000,00 attribuito al bene in questione dal tecnico comunale Beghin. In definitiva, il Collegio rileva che le percentuali forfettarie in specie applicate (anche dall’Arch. Cacco), sono di uso corrente nella scienza dell’estimo in tutti i casi in cui occorre tenere conto di determinate circostanze influenti, nel senso di indurre variazioni in aumento o in diminuzione del valore di un’area, e che, in mancanza di elementi certi, si valutano convenzionalmente. Quindi, Il Giudice Collegiale 117 ritiene condivisibile, poiché motivata e congrua, anche la riduzione del 10%, applicata nella relazione definitiva, in accoglimento dell’unica osservazione formulata dal Prof. Marella, del valore unitario di e 01.900,00/mq attribuito ai fabbricati realizzabili sul “Lotto B”, giacché il valore unitario si identifica anche nella media più corretta dei massimi valori espressi sia dall’Osservatorio Immobiliare (O.M.I.), sia da altri “Osservatori”, come quello del “Gruppo Tecnocasa” (richiamato e allegato dal Prof. Marella). Quanto, invece, al lotto di 22.000 mq, destinato alla realizzazione del c.d. “Polo Scolastico”, il Collegio rileva la correttezza dell’unico criterio di stima di cui ha fatto applicazione l’Ing. Cammarata, ossia del metodo del “Valore di Trasformazione”, seguito anche dall’Arch. Cacco nella stima riportata nella relazione del 26 gennaio 2011. Tuttavia, non può condividersi l’operazione ulteriore di quest’ultimo, che ha fatto riferimento anche a un valore medio di acquisizione per aree destinate ad opere pubbliche, determinato in 38/40/€ mq, giacché la valutazione di un’area sulla quale è stato edificato un polo scolastico, non una qualsiasi opera pubblica, in assenza di un mercato immobiliare di tali plessi che consenta di ritrarre il valore dell’area medesima dal costruito, doveva essere fatta attraverso il metodo della trasformazione di quel volume scolastico oggi esistente in edificio commerciale/direzionale (uffici), così come effettuato dall’Arch. Cacco (pag. 19 della relazione del 26 gennaio 2011). A tal riguardo, il Prof. Marella non formulava alcuna osservazione, implicitamente condividendo il rigore scientifico procedimentale e il 118 risultato di stima al quale era pervenuto il CTU; l’Arch. Cacco, invece, nell’utilizzare il criterio del “Valore di Trasformazione”, ammetteva la tesi dell’Ausiliare che si poteva edificare il massimo volume di 22.000 mc, evidenziando, tuttavia, di dover intervenire su tre parametri: a) sul costo parametrico delle opere di urbanizzazione primarie, che era dallo stesso individuato nella misura di € 70/mq in luogo di € 85/mq, quale valore unitario estrapolato dal CTU; b) sul deprezzamento dell’area ed il vincolo fisico che gravava sul suo lato est, per la presenza della linea elettrica di Alta tensione e per il mantenimento di “un cono visuale inedificabile”, che lo stesso individuava nella riduzione convenzionale “...almeno del 5%...” [pag. 7 delle osservazioni del 25 febbraio 2013, segno evidente che in assenza di un riferimento certo anche l’Arch. Cacco fa uso di percentuali convenzionali di riduzione valide nell’estimo]; c) sul cosiddetto “plusvalore” derivante dalla ipotetica variante urbanistica necessaria per la trasformazione dell’are/fabbricato da edilizia pubblica scolastica ad edilizia libera con destinazione commerciale/direzionale, che il medesimo individuava nel 50% di € 924.000, in quanto da dividere equamente tra il Comune e il Promotore privato. Tale risultato lo si otteneva facendo riferimento a una 1) superficie vendibile di mq 06.600, al 2) vendibile trasformato pari a € 1.700/mq (ossia ricavo ipotetico che può ottenersi da una scuola costata € 1.310/mq qualora trasformata ai fini della vendita in edificio commerciale/direzionale – uffici), al 3) valore al mq dell’edificio scolastico quale risultante dal progetto esecutivo e pari a € 1.310,00, alla 4) differenza tra il vendibile 119 a mq trasformato in direzionale/commerciale e il costo a mq dell’edificio scolastico, pari a € 390,00, 5) agli oneri di trasformazione del promotore privato, pari a € 250,00, alla 6) differenza tra € 390,00 ed € 250,00, pari a € 140,00/mq, quale asserito plusvalore unitario, 7) al plusvalore complessivo di € 924.000 (ossia 6.600 x 140,00/mq = € 924.000), imputabile nella misura del 50 per cento tra Promotore e Comune. Orbene, il CTU ammette come giustificate le osservazioni di cui ai punti 1) e 2), che accoglie nella loro interezza, e solo parzialmente quelle espresse al punto 3), con motivazione la cui ragionevolezza e logicità sono condivise dal Collegio. Infatti, l’Ausiliare, ravvisa corretto considerare altresì un “plusvalore” derivante dalla ipotetica variante urbanistica necessaria per la trasformazione dell’area/fabbricato da edilizia pubblica scolastica ad edilizia libera con destinazione commerciale/direzionale. Tuttavia, l’importo in detrazione pari al 50% di € 924.000 non veniva ritenuto congruo, in quanto per pervenire ad esso, l’Arch. Cacco, a monte, analizzava il quadro economico e il computo metrico del progetto esecutivo del Polo Scolastico, che alla data del 17 aprile 2008 non era affatto noto per essere stato approvato in data di gran lunga successiva, ossia con deliberazione n. 40 del 14 maggio 2010, a valle, non esprimeva in termini analitici e obiettivamente verificabili il costo unitario presunto delle trasformazioni (pari a € 250,00/mq). In sostanza, si trattava di operazione oggettivamente non attendibile perché il quesito imponeva di fotografare al 17 aprile 2008 e non al 14 maggio 2010 un’ipotesi di 120 trasformazione; inoltre, ogni elemento che confluisce nella stima deve necessariamente potersi verificare e valutare sia nella sua rappresentazione complessiva, sia nel suo disaggregato, dati questi non ritraibili neanche dai tabulati O.M.I. giacché il c.d. plusvalore è la differenza tra quello che il promotore privato può ottenere dalla vendita al netto dei costi e gli oneri che deve sopportare, da determinare con metodologia analitica. Di tal ché, ritenendo l’Ausiliare che il plusvalore era in ogni caso da determinare e da portare in detrazione, ravvisava opportuno, come nella prassi estimale di consueto accade, individuare la decurtazione in una misura più che attendibile del 10%. Tale percentuale di riduzione non risultava, invece, applicata al valore di vendita al mq dell’edificio direzionale – commerciale sia perché alcuno dei periti designati (Arch. Cacco e Prof. Marella) confutava la valutazione espressa nella relazione provvisoria con riguardo alla stima dei ricavi della trasformazione immobiliare, sia perché tale abbattimento, applicato sul valore di vendita al mq definito per le unità residenziali riguardanti il “Lotto B”, non poteva trovare giustificazione nell’ipotesi di fabbricato con diversa destinazione mista, direzionale/commerciale, attesa, altresì, la congruità dei valori unitari espressi dall’O.M.I. per questo fabbricato da realizzare sull’area. Soggiunge, il (diversamente Collegio, da quanto che l’Ausiliare eccepito dalla non doveva Procura affatto Regionale nell’udienza dibattimentale del 15 gennaio 2014) mettere in relazione il valore dell’edificio a destinazione direzionale/commerciale, con i 121 valori (O.M.I.) previsti per immobili a vocazione residenziale, poiché non era motivo della perizia. Di conseguenza, il C.T.U. perveniva al valore più attendibile di libero mercato dell’Area Polo Scolastico di mq 22.000, riferito alla data del 17 aprile 2008, ossia attualizzato al momento della stima, espresso in € 01.206.247, pari a un valore unitario di € 54,82/mq, in c.t. (conto tondo) € 55,00/mq. In conclusione, il C.T.U. quanto al “Lotto B”, mediando tra i due criteri diversi estimativi del sintetico – comparativo (€ 942.000) e del Valore di Trasformazione (€ 963.938), otteneva il valore più attendibile di libero mercato, riferito al 17 aprile 2008, di € 952.969, per ciò inferiore al valore di € 01.080.000,00 stimato dal tecnico Beghin e imputabile al Comune di Noventa Padovana, e riguardo all’area del Polo Scolastico di mq 22.000, utilizzando il criterio del Valore di Trasformazione, il valore più attendibile di mercato, riferito al 17 aprile 2008, di € 01.206.247,00, superiore al valore di stima riconosciuto dal Capo tecnico Beghin, pari a € 01.080.000,00. Le risultanze dianzi esposte depongono per l’insussistenza di qualsivoglia pregiudizio per il Comune di Noventa Padovana (PD). La mancata ricorrenza del danno esime dal verificare gli ulteriori elementi della responsabilità erariale e induce il Collegio a prosciogliere gli odierni convenuti dagli addebiti tutti contestati dalla Procura Regionale con il libello accusatorio. In ragione del proscioglimento nel merito, attesa la natura di parte solo in senso formale della Procura Regionale della Corte dei conti, 122 che promuove e partecipa ai giudizi di responsabilità amministrativa dei pubblici amministratori e dipendenti quale portatore non dell’interesse particolare dell’Amministrazione, ma di quello generale dell’Ordinamento giuridico (così Corte di Cassazione SS.UU. civili, 02 marzo 1982, n.1282, 02 ottobre 1998, n.9780, 02 aprile 2003, n.5105, 15 gennaio 2010, n.519/10), le spese processuali gravano (ex art. 91 c.p.c.) sul Comune di Noventa Padovana (PD), nel cui interesse, comunque, ha agito in giudizio il Procuratore Contabile, quale suo rappresentante processuale ex lege, giacché esso è il soggetto che si assumeva leso e a cui vantaggio sarebbe stata devoluta la condanna al risarcimento nel caso di mancata assoluzione dei convenuti. La determinazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale (in questo caso limitato) riservato al Giudice Contabile, che, alla luce della recente normativa, deve liquidarle in favore dei convenuti assolti nel merito, con possibilità di poter interloquire solo in ordine al quantum, non potendo più pervenire all’esclusione del rimborso, attraverso l’istituto della compensazione, che nell’ultima configurazione dell’art. 92 c.p.c. (di cui alla novella 18 giugno 2009, n.69) può pronunciarsi <<Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione…>>. E, infatti, l’art. 3, comma 2 bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n.543, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.639, che ha statuito che in caso di definitivo proscioglimento <<…le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti 123 sono rimborsate dall’Amministrazione di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato>> (tale ultimo intervento è previsto in via generale solo per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, obbligate a chiedere tale parere ai sensi dell’art. 18, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n.135), è stato oggetto d’interpretazione autentica ad opera dell’art. 10 bis, comma 10, del d.l. 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 02 dicembre 2005, n.248, nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, <<…ai sensi e con le modalità di cui all’art. 91 del codice di procedura civile, liquida l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto…>>. Ora, poiché il Giudice erariale aveva interpretato la predetta disciplina nel senso di non escludere una statuizione, anche in caso di proscioglimento nel merito, sull’an delle spese processuali, pervenendo alla loro compensazione, il Legislatore con altra interpretazione autentica integrativa della precedente, recata dal comma 30 quinquies dell’art. 17, del d.l. 01 luglio 2009, n.78, nel testo integrato dalla legge di conversione 03 agosto 2009, n.102, ha previsto che il Giudice <<…non può disporre la compensazione delle spese di giudizio…>>, inserendo tale periodo tra le parole <<…procedura civile…>> e <<…liquida l’ammontare…>>, formula, quindi, di esclusione inderogabile dell’istituto della compensazione. Un tanto chiarito, le spese legali, ossia il c.d. compenso 124 onnicomprensivo in beneficio di professionista, devono liquidarsi da parte del Giudice secondo i parametri di cui al D.M. n. 140, del 20 luglio 2012, disciplina applicabile in via transitoria, ex art. 64, commi 1 e 2, della legge n. 247, del 31 dicembre 2012, giacché allo stato non risulta ancora emanato il nuovo regolamento previsto dall’art. 13, comma 6, della citata legge n. 247/2012 sull’Ordinamento della professione forense (idem: Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 31 ottobre 2013, n. 5246); in ogni caso alla liquidazione dei compensi professionali si applica il principio del “tempus regit actum”, dovendosi fare riferimento al regolamento e ai valori vigenti al momento in cui le attività professionali sono condotte a termine (cfr, Corte di Cass. 17405, del 12 ottobre 2012). In breve, l’art.1 del suddetto decreto prevede che le relative disposizioni si applicano, da parte dell’organo giurisdizionale, per liquidare il compenso ai professionisti in assenza di accordo tra le parti (c.d. contratto avvocato - cliente vincolante per il giudice) relativamente al compenso medesimo (comma 1); lo stesso impone una liquidazione onnicomprensiva, ossia per l’intera prestazione professionale incluse le attività accessorie, facendo venir meno la pregressa distinzione tra diritti e onorari (comma 3); non comprende nei compensi le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella forfettaria, che dovranno così essere sempre reclamate e documentate in modo puntuale (comma 2); nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio (comma 4), l’omessa produzione di un 125 preventivo può far diminuire la valutazione giudiziale dei compensi (comma 6), infine in nessun caso le soglie numeriche indicate dal regolamento, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, sono vincolanti per la liquidazione stessa (comma 7). Per gli avvocati viene, quindi, abbandonata la distinzione tra onorari e diritti, che costituiva la regola sia per remunerare l’attività intellettuale (onorari), sia l’attività di gestione del contenzioso (importo fisso relativo allo scaglione di valore della causa e all’organo giudiziario). L’art.2 distingue, poi, le prestazioni forensi in attività stragiudiziale e attività giudiziale, quest’ultima a sua volta divisa in penale, civile, amministrativa, comprensiva del contenzioso contabile (richiamato nella tabella A allegata) e tributaria, mentre l’art. 4 determina i parametri dei compensi per le singole attività e, per ciò, per i seguenti momenti procedimentali: studio, fase introduttiva, istruttoria, decisoria ed esecutiva; inoltre nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva, e si tiene conto anche del pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. Quanto al valore l’art.5 dispone che nelle cause dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, in cui rientra anche il contenzioso contabile, ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di rito civile, sempre che l’oggetto della controversia o la natura del rapporto 126 sostanziale dedotto in giudizio ne consentono l’applicazione, con riguardo chiaramente ai giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, e sulla base dell’importo attribuito alla parte vincitrice e non della somma domandata dalla stessa. Da ultimo l’art.11, del D.M. n. 140 del 2012, detta i criteri per la determinazione del compenso agli avvocati, riportati nell’allegata tabella A, con previsione per il Giudice di diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in ragione di concrete circostanze e ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli artt. 1 e 4. Facendo applicazione dei delineati principi alla fattispecie di causa, per la quale deve precisarsi che il valore della controversia per ogni singolo convenuto deve ricavarsi, con adattamento dell’art.5, commi 1 e 2, al giudizio contabile, in cui è presente il PM richiedente per conto dell’Amministrazione importi a titolo di danno, dal quantum che lo stesso pretendeva ab origine dai medesimi, giacché ogni singola attività difensiva era da parametrare ad esso, il Collegio, considerato che le spese di lite devono liquidarsi in favore di tutti i convenuti ma che solo i patroni di Borgato Silvano e di Beghin Sandro producevano note spese ex art. 75 disp. di att. c.p.c., attese le fasi d’interesse per il giudizio contabile e quanto previsto dalla tabella A allegata al D.M. citato, e dall’art.1, comma 7, considerati gli scaglioni afferenti le somme agli stessi richieste dal Requirente, liquida anche con riguardo alle fasi interlocutorie/provvedimentali: in favore dei difensori di 1) Paviola Giuseppe, l’importo complessivo di € 02.412,00, nell’interesse dei patroni di 2) Mion Marco, l’importo di € 02.412,00, a vantaggio dei 127 difensori di 3) Bisato Luigi, 4) Pasquato Loretta, 5) Borina Fabio, 6) Guzzo Luigi, 7) Chillon Michele, 8) Spadot Riccardo, 9) Veronese Daniella, 10) Todeschini Tommaso, 11) Riva Marilena (quindi, per attività difensive rivolte a più persone con la medesima posizione processuale), l’importo complessivo di € 04.020,00. Quanto, invece, ai convenuti 12) Beghin Sandro e 13) Borgato Silvano, i cui patroni presentavano note spese, rispettivamente, per un complessivo (al netto di oneri) di € 26.154,00 e di € 05.400,00, rileva il Collegio che i suddetti importi siano da ridurre per le ragioni e nell’entità immediatamente a seguire. Poiché il danno complessivo preteso dal Beghin era pari al 35% originario più il 5% inizialmente imputato al Trovò, per ciò al 40% di € 405.000,00, ossia a € 162.000,00, ravvisa la Sezione, nel fare riferimento allo scaglione che va da € 100.001 a € 500.000, di dover applicare, diversamente da quanto operato dai patroni che hanno fatto riferimento ai massimi aumenti delle varie fasi del processo, le diminuzioni ivi indicate in quanto la forbice del danno imputabile tende verso la soglia minima dello scaglione. Pertanto, liquida in beneficio dei predetti difensori l’importo complessivo di € 06.540,00. Analogo ragionamento, anche se in misura minore, è da far valere per il convenuto Borgato Silvano, al quale è chiesto l’ipotetico risarcimento di € 40.500 (10% di € 405.000) rientrante nello scaglione di valore andante da € 25.001 a € 50.000. Onde, in favore dei patroni dello stesso deve liquidarsi l’importo complessivo di € 02.412,00. Le suddette somme sono tutte da maggiorare di I.V.A., qualora dovuta, e del contributo integrativo a titolo di Cassa 128 Previdenza Avvocati. Riguardo, invece, ai compensi professionali in favore dell’Ausiliare Ing. Cammarata Ettore, da porre a carico del Pubblico Erario, il Collegio provvede, alla loro liquidazione, con separato provvedimento. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, previo richiamo integrale della sentenza non definitiva – parziale n. 180, del 21 marzo 2012, e delle Ordinanze n. 35, del 18 aprile 2012, n. 53, del 05 luglio 2012 e n. 55, del 12 luglio 2012, definitivamente pronunciando: 1. dichiara inammissibile la nuova istanza di ricusazione dell’Ausiliare del Giudice, sollevata dal Requirente con atto prodotto il 19 aprile 2013; 2. rigetta la stessa istanza nella parte tesa alla sostituzione del C.T.U. e al rinnovo della relativa consulenza; 3. dichiara inammissibile la memoria dell’Attore Pubblico, dimessa in atti il 20 dicembre 2013, nella parte afferente nuovi argomenti tecnici già demandati alla espletata C.T.U., e la produzione documentale, in data 13 gennaio 2014, in quanto a supporto degli stessi e perché tardiva. 4. Nel merito, rigetta la domanda di condanna nei confronti dei convenuti che, conseguentemente, sono assolti da ogni addebito. 5. Liquida in favore dei patroni degli stessi l’ammontare 129 onnicomprensivo del compenso, afferente anche le fasi interlocutorie/provvedimentali, da porre a carico del Comune di Noventa Padovana (PD), nelle seguenti misure: 1) € 02.412,00, per le difese di Paviola Giuseppe; 2) € 02.412,00, per le difese di Mion Marco; 3) € 04.020,00, quale complessivo importo per i patroni di Bisato Luigi, Pasquato Loretta, Borina Fabio, Guzzo Luigi, Chillon Michele, Spadot Riccardo, Veronese Daniella, Todeschini Tommaso, Riva Marilena; 4) € 06.540,00, in beneficio delle difese di Beghin Sandro; 5) € 02.412,00, in favore dei patroni di Borgato Silvano, oltre I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. Le specifiche per le competenze professionali in favore del C.T.U. Ing. Cammarata Ettore, da porre a carico del Pubblico Erario, saranno oggetto di liquidazione con separato provvedimento. Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza del 15 gennaio 2014. Il Giudice Estensore F.to (Dott. Giovanni Comite) Depositata in Segreteria il 05/03/2014 P. Il Funzionario preposto F.to Cristina Guarino Il Presidente F.to(Dott. Angelo Buscema).
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