Sezione giurisdizionale per il Veneto ( PDF, 406 kB )

Repubblica Italiana N°52/2014
In Nome del Popolo Italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Angelo Buscema
Presidente
Giovanni Comite
Giudice relatore/estensore
Giuseppina Mignemi
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 28507 del registro di
segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti
per il Veneto nei confronti dei sigg.ri:
1. Paviola Giuseppe, nato l’11 maggio 1957 a Noventa Padovana
(PD), ivi residente, in via Tasso n. 5, C.F. PVL GPP 57E11 F962P,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Domenichelli Vittorio e
Zambelli Franco, elettivamente domiciliato a Venezia – Mestre
(VE), in via Cavallotti n. 22, presso lo studio di quest’ultimo:
all’epoca dei fatti Sindaco del Comune di Noventa Padovana;
2. Bisato Luigi, nato il 05 gennaio 1971 a Noventa Padovana (PD),
ivi residente, in via G. Da Verazzano n. 13, C.F. BST LGU 71A05
F962R, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Pagliarin Carola e
Chemello Gianna, elettivamente domiciliato a Venezia (VE), San
Marco 3829, presso lo studio di quest’ultima: al tempo consigliere
comunale e vice sindaco del predetto Ente;
2
3. Pasquato Loretta, nata il 14 luglio 1963 a Padova (PD), residente
a Noventa Padovana (PD), in via P. Kolbe n. 59, C.F. PSQ LTT
63L54 G224Z, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Pagliarin
Carola e Chemello Gianna, elettivamente domiciliata a Venezia
(VE), San Marco 3829, presso lo studio di quest’ultima: all’epoca
consigliere e assessore comunale;
4. Borina Fabio, nato il 06 gennaio 1960 a Noventa Padovana (PD),
ivi residente, in via Argine Sinistro Piovego n. 38, C.F. BRN FBA
60A06 F962G, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Pagliarin
Carola e Chemello Gianna, elettivamente domiciliato a Venezia
(VE), San Marco 3829, presso lo studio di quest’ultima: al tempo
componente del Consiglio comunale;
5. Guzzo Luigi, nato il 27 agosto 1943 a Noventa Padovana (PD), ivi
residente, in via Argine Destro Piovego n. 12, C.F. GZZ LGU
43M27 F962N, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Pagliarin
Carola e Chemello Gianna, elettivamente domiciliato a Venezia
(VE), San Marco 3829, presso lo studio del secondo: consigliere e
assessore comunale di Noventa Padovana;
6. Chillon Michele, nato il 29 settembre 1975 a Padova (PD),
residente a Noventa Padovana (PD), in via Leopardi n. 27, C.F.
CHL MHL 75P29 G224W, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof.
Pagliarin Carola e Chemello Gianna, elettivamente domiciliato a
Venezia (VE), San Marco 3829, presso lo studio di quest’ultima:
componente del Consiglio comunale di Noventa Padovana;
7. Mion Marco, nato il 28 luglio 1969 a Padova (PD), residente a
3
Noventa Padovana (PD), in via Magellano n. 06, C.F. MNI MRC
69L28 G224N, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Pagliarin
Carola e Chemello Gianna, elettivamente domiciliato a Venezia
(VE), San Marco 3829, presso lo studio di quest’ultima: all’epoca
consigliere e assessore comunale del suddetto Ente;
8. Spadot Riccardo, nato il 25 luglio 1948 a Dignano (UD), residente
a Noventa Padovana (PD), in via P. Kolbe n. 18, C.F. SPD RCR
48L25 D300Q, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Pagliarin
Carola e Chemello Gianna, elettivamente domiciliato a Venezia
(VE), San Marco 3829, presso lo studio del secondo: al tempo
consigliere comunale;
9. Veronese Daniella, nata il 25 dicembre 1954 a Este (PD),
residente a Noventa Padovana (PD), in via Leonardo Da Vinci n.
19, C.F. VRN DLL 54T65 D442G, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Prof. Pagliarin Carola e Chemello Gianna, elettivamente
domiciliata a Venezia (VE), San Marco 3829, presso lo studio di
quest’ultima: all’epoca consigliere comunale;
10. Todeschini Tommaso, nato il 20 maggio 1953 a Noventa
Padovana (PD), ivi residente, in via Valmarana n. 04, C.F. TDS
TMS 53E20 F962T, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof.
Pagliarin Carola e Chemello Gianna, elettivamente domiciliato a
Venezia (VE), San Marco 3829, presso lo studio del secondo: al
tempo consigliere e assessore comunale di Noventa Padovana;
11. Riva Marilena, nata il 03 agosto 1949 a Padova (PD), residente a
Noventa Padovana (PD), in via Tiziano Vecellio n. 14, C.F. RVI
4
MLN 49M43 G224Q, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof.
Pagliarin Carola e Chemello Gianna, elettivamente domiciliata a
Venezia (VE), San Marco 3829, presso lo studio di quest’ultima:
all’epoca consigliere comunale;
12. Beghin Sandro, nato il 1° luglio 1948 a Noventa Vicentina (VI),
residente a Treponti di Teolo (PD), in via Euganea n. 15, C.F. BGH
SDR 48L01 F964X, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fornasiero
Giorgio e Zambelli Franco, elettivamente domiciliato a Venezia –
Mestre, in via Cavallotti 22, presso lo studio del secondo: al tempo
dei fatti Responsabile del settore Edilizia Privata – Urbanistica del
Comune di Noventa Padovana;
13. Borgato Silvano, nato il 15 gennaio 1950 a Saonara (PD), ivi
residente, in via Foscolo n. 19, C.F. BRG SVN 50A15 I418I,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Trovato Giorgio e Fabbris
Elena, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giantin
Elena, a Venezia (VE), San Marco 5134: all’epoca Segretario
Comunale.
Visto l’atto introduttivo e i successivi scritti a sostegno prodotti
dall’Attore pubblico, le memorie di costituzione e quelle autorizzate dei
convenuti, gli altri atti e i documenti tutti di causa;
vista la sentenza di questa Sezione, non definitiva e parziale, n. 180,
del 21 marzo 2012, e gli atti di natura provvedimentale di seguito
emessi dal Collegio, quali le ordinanze n. 35, del 18 aprile 2012, n. 53,
del 05 luglio 2012, e n. 55, del 12 luglio 2012;
uditi, nella pubblica udienza del 15 gennaio 2014 e con l’assistenza
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del segretario dott.ssa Guarino Cristina, il Giudice relatore dott.
Comite Giovanni, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice
Procuratore Generale dott. Mingarelli Alberto, l’Avv. Pagliarin Carola,
per i Consiglieri comunali Bisato, Pasquato, Borina, Guzzo, Chillon,
Spadot, Veronese, Todeschini, Riva e Mion, l’Avv. Meggiolaro
Alessia, su delega scritta depositata in udienza dell’Avv. Prof.
Domenichelli Vittorio, per il Sindaco Paviola, l’Avv. Trovato Giorgio,
per il Segretario comunale Borgato, e l’Avv. Zambelli Matteo, su
delega scritta prodotta in udienza dell’Avv. Zambelli Franco, per il
tecnico Beghin.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione prodotto il 25 luglio 2011, ritualmente notificato,
la Procura Regionale della Corte dei conti per il Veneto ha evocato,
dinanzi questa Sezione Giurisdizionale, i convenuti in epigrafe indicati
per sentirli condannare al pagamento della complessiva somma di €
405.000,00, quale asserito danno cagionato al Comune di Noventa
Padovana (PD) e da ripartire nelle seguenti misure percentuali: a) 20
per cento di € 405.000,00 da addebitare, in eguali parti, al sindaco 1)
Paviola e all’assessore 2) Mion, b) 35 per cento da porre a carico del
capo tecnico comunale 3) Beghin, c) 10 per cento del totale da
addebitare al segretario comunale 4) Borgato, d) 5 per cento da
imputare al geometra 5) Trovò (prosciolto con la sent, n. 180/2012), e)
30 per cento del totale da porre a carico, in quote eguali tra di loro,
dei restanti nove consiglieri comunali (di cui in epigrafe), salvo,
comunque, il diverso e maggior pregiudizio che <<...il Collegio riterrà
6
di giustizia, anche secondo criteri equitativi>>.
A - L’esposto.
All’origine della vertenza è l’esposto prodotto, il 04 dicembre
2008, da taluni consiglieri di minoranza dell’Ente Noventano, i quali
erano a rappresentare che in data 17 aprile 2008 il Consiglio
comunale, con delibera n.19, modificava l’oggetto di una precedente
convenzione di lottizzazione (stipulata il 24 ottobre 2003 con la
Società Cooperativa Servizi Verona a r.l. poi in subentro La Nova
s.r.l.) nella parte afferente l’obbligazione di cessione dell’area di cui
all’art. 5, sostituendo il terreno edificabile di 6.000 mq con un limitrofo
terreno agricolo di 22.000 mq. Ad avviso degli esponenti il valore tra le
due aree, l’una edificabile e l’altra agricola (poi divenuta edificabile
perché destinata a Polo Scolastico), comportava una perdita
economica per l’Amministrazione, <<...posto che, mediante la vendita
all’asta dell’area edificabile di 6.000 mq, il Comune avrebbe potuto
ottenere un ritorno economico (rispetto all’acquisizione gratuita
dell’area di 22.000 mq) di circa 1.440.000,00 €, tale da finanziare un
intervento pubblico considerevole>>. Inoltre, l’operazione comportava
l’assunzione in capo all’Ente delle spese di interramento di una linea
elettrica, che attraversava il terreno di 22.000 mq.
B - I fatti come documentati.
In data 24 ottobre 2003 il comune di Noventa Padovana
(rappresentato dal dott. Sandro Beghin, Responsabile Area Tecnica)
stipulava con la “Società Cooperativa Servizi Verona a r.l.” (con sigla
“CO.SE.VER. a r.l.”), una convenzione per la realizzazione di una
7
lottizzazione in “Zona Territorio Omogenea” (Z.T.O.) di “D1/S3
(speciale ex art. 23 bis Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.), ossia
a destinazione mista residenziale, commerciale e direzionale. L’atto
era in adempimento di precedenti obblighi assunti dalla cooperativa
prima della sua messa in liquidazione, con subentro ad essa della
società “La Nova a r.l.”.
In specie, per gli aspetti d’interesse: a) nell’art. 1 la società lottizzante
dichiarava di essere proprietaria delle aree interessate dal piano; b)
nell’art. 5 la ditta si impegnava a <<...cedere a titolo gratuito una
porzione di terreno, denominata ambito B, pari a 6.000 (seimila) mq.
nello stato di fatto in cui si trova...>>; c) nell’art. 6 la società
s’impegnava, <<...attraverso ulteriore e specifica convenzione con il
Capo Area tecnica, a realizzare e cedere un’eventuale opera
d’interesse pubblico sull’area denominata ambito B, al precedente art.
5,
con
un
impegno
forfetario
di
spesa
300.000,00...Qualora...l’Amministrazione...di
pari
Noventa
a
Euro
Padovana,
decida di non realizzare alcun tipo di opera, la Ditta Lottizzante si
impegna
comunque
a
onorare
l’impegno
di
spesa
di
Euro
300.000,00...da utilizzarsi esclusivamente per opere realizzate
sull’area di cui al precedente art. 5>>.
In breve, a tale data, era intendimento del Comune realizzare,
sull’area edificabile per 6.000 mc., che sarebbe stata ceduta
gratuitamente dalla predetta società lottizzante, un edificio scolastico
da adibire a scuola materna.
Ciononostante, l’esigenza di un adeguamento degli edifici scolastici
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tutti, imponeva un ripensamento della scelta operata, che approdava
alla delibera n. 25, del 12 marzo 2004, volta ad acquisire, attraverso
uno studio di fattibilità, le soluzioni più rispondenti alle esigenze della
collettività. Tale studio (redatto dall’ing. De Marco) recava, tra le
diverse ipotesi, la possibilità di realizzare un unico plesso scolastico,
destinato ad accogliere quattro cicli completi e tutte le attività collettive
(mensa e palestra) e complementari (uffici per la direzione didattica e
spazi per gli insegnanti), su una diversa area di proprietà di terzi
privati:
ciò
risultava,
secondo
gli
amministratori,
ampiamente
vantaggioso rispetto ad altre soluzioni. Di talché con delibera di C.C.
n. 17, del 28 febbraio 2005, è adottata variante parziale al P.R.G. n.
4/5, che prevedeva, al punto 2, la trasformazione di un’area agricola
interclusa, sottozona E2, di mq. 75850 (prospettante su via Cellini), in
un comparto edificatorio composto da aree scolastiche [per un totale
di mq.21.450, all’interno della quale era possibile la copertura
massima del 20 per cento (ossia mq. 4.290) ad uso esclusivo del Polo
e delle relative attrezzature], aree destinate a verde pubblico (per un
complessivo di mq. 32.630) e aree residenziali (per 21.770 mq., con
volume massimo di mc. 15.000), ove il numero degli abitanti teorici
insediabili, nel contesto della trasformazione, era di 100 unità.
L’area denominata ambito “B” di mq. 6.000, ove non sarebbe stata più
realizzata la scuola materna, al punto 4 della succitata variante, è
trasformata da zona agricola E - 2 a nuova zona residenziale da
cedere in proprietà del Comune, sulla base della convenzione del
2003.
9
La variante consentiva su tale area la costruzione di un volume a uso
residenziale di 6.000 mc., con insediamento di 40 nuovi abitanti
teorici. La predetta è, quindi, approvata con successiva deliberazione
di C.C. n. 35, del 15 settembre 2005, ma con lo stralcio della modifica
punto 2) [Polo Scolastico Noventano], che sarebbe stata oggetto,
attesa la sua ampiezza, di uno specifico provvedimento urbanistico.
Di fatto, nello stesso giorno, con delibera n. 36/2005, l’Ente, attesa la
volontà di confermare l’area già prevista a polo scolastico, adottava
una variante parziale al P.R.G. (ex art. 48, co.1, L.R. 11/2004), che
prevedeva la trasformazione dell’area agricola, sottozona E2, di mq.
9.980 (prospiciente su via Cellini) in un comparto edificatorio per aree
per l’istruzione: con delibera Consiliare n. 50, del 29 novembre 2005,
la succitata variante è approvata.
Nelle more con delibera n. 102, del 23 settembre 2005, la Giunta
Comunale approvava lo studio di fattibilità (realizzato dall’Ing. De
Marco), avente ad oggetto la realizzazione del Polo Scolastico unico,
e contestualmente era delegato il Responsabile del Settore Lavori
Pubblici
(arch.
Domenico
Grassetto)
ad
indire
la
gara
per
l’acquisizione del progetto di realizzazione dell’opera.
Con deliberazione di G.C. n.3, del 23 gennaio 2007, è approvato il
progetto per la realizzazione del nuovo Polo scolastico, redatto
dall’arch. Magnani risultato vincitore del concorso: tale atto costituiva
altresì avvio del procedimento amministrativo sia per la variante
urbanistica sia per l’acquisizione dell’area.
Nella more, la Ditta lottizzante (La Nova s.r.l.), in data 15 dicembre
10
2007 comunicava al comune di Noventa Padovana la propria
disponibilità, subordinata alla manifestazione da parte dei proprietari
della loro volontà a cedere i terreni a un prezzo ritenuto congruo dalla
società medesima e al rilascio dei permessi per costruire per gli
immobili a destinazione residenziale sulle aree di sua proprietà, a far
si che il Comune possa acquistare direttamente dai privati, a titolo
gratuito e senza onere alcuno, la suddetta area (di mq. 22.000), con
liberazione della Ditta dall’obbligo di cui all’art. 5 della Convenzione
(cessione del terreno edificabile di mq. 6.000) e con interramento, a
spese dell’Ente territoriale, dell’elettrodotto insistente sull’area di
proprietà di essa medesima.
Nella relazione, redatta dal tecnico Beghin e allegata alla delibera del
17 aprile 2008, si affermava che <<...la proposta fatta dalla La Nova
s.r.l. è da valutarsi con attenzione, poiché se la si accetta,
l’Amministrazione Comunale avrà la disponibilità immediata, senza
oneri e senza problemi di esproprio, dell’area ove eseguire le più volte
citate opere di edilizia scolastica.
Riguardo alla compensazione delle aree è da rilevare che il valore
commerciale dell’area di mq. 6.000, che rimane in capo a La Nova
s.r.l., è sicuramente equivalente al valore dell’area di mq. 22.000 circa
proposta in cessione, poiché la diversa e notevole quantità di area
ceduta, la sua ubicazione, molto più idonea rispetto a quella
precedentemente prevista, valutato il valore di esproprio...evitando
tempi tecnici più lunghi per averne la disponibilità ed evitati
contenziosi e ricorsi...è vantaggiosa per questa Amministrazione...>>.
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Pertanto in data 17 aprile 2008 il Consiglio Comunale, supportato
dalla predetta relazione tecnica, con delibera n. 19 approvava
l’aggiornamento della convenzione del 24 ottobre 2003, andandone a
modificare gli artt. 1, 5 e 6, afferenti il c.d. ambito B.
In breve, rispetto al precedente accordo si trattava per il Comune di
ottenere gratuitamente un’area diversa rispetto a quella inizialmente
prevista per la realizzazione del Polo Scolastico, per il resto il
meccanismo dell’operazione non mutava.
Nel frattempo, con delibera di Consiglio comunale n. 40, del 26
settembre 2008, è approvato il progetto definitivo e contestualmente è
adottata la nuova variante urbanistica per l’ampliamento dell’area
scolastica, definitivamente approvata dalla Regione Veneto con
D.G.R.V. n. 845, del 31 marzo 2009.
In breve, il progetto definitivo del Polo Scolastico interessava un’area
di 22.000 mq. e, quindi, per la sua approvazione richiedeva una
variante urbanistica per quelle superfici ulteriori rispetto ai 9.980 mq.
già oggetto della variante del 2005.
In seguito, in data 05 agosto 2009, il Responsabile del Settore Edilizia
Privata – Sportello Unico dell’Edilizia (dott. Sandro Beghin), a
integrazione della relazione tecnica allegata alla deliberazione di C.C.
n. 19, del 17 aprile 2008 (pertinente la modifica della convenzione di
lottizzazione), <<...dovendo nell’atto di trasferimento stabilire un
valore...>>, precisava, con dichiarazione resa all’amministrazione di
Noventa Padovana, che <<...il valore dell’area di mq 6.000 in capo
A la Nova s.r.l. con capacità edificatoria di mc. 6.000 è valutabile
12
in circa € 180,00 al mc e quindi per un valore di € 1.080.000,00.
Il valore dell’area compresa tra via Cellini e via Marco Polo di
circa mq 22.000 in capo a Giuriolo Patrizia, Giuriolo Maria, Moro
Marina e Celin Elide è valutabile intorno a € 49,00 al mq. e quindi
per un valore di circa € 1.080.000,00>>.
Infine, con rogito in data 06 agosto 2009 (repert. n. 98.550, racc. n.
19821, notaio Pietrantoni Fabrizio di Padova) si provvedeva alla
permuta dei terreni.
In particolare, atteso che non è riuscita a ottenere il fatto del terzo,
ossia <<...l’auspicato accordo che permettesse il trasferimento a
favore del Comune dei terreni necessari per la realizzazione
dell’opera pubblica...>>, la società “La Nova s.r.l.” cedeva e trasferiva
al Comune di Noventa Padovana, a corpo, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovava, comprensivo della servitù idrica su di esso
gravante, il terreno edificabile di 6.000 mq. avente una cubatura
edificabile di 6.000 mc.; i terzi privati, in dipendenza della
dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione del nuovo polo
scolastico, cedevano a titolo volontario (ex art. 45 del D.P.R. n. 327,
dell’8 giugno 2001) il terreno avente estensione complessiva di
22.000 mq.; il corrispettivo della cessione volontaria in luogo
dell’esproprio è determinato sulla base della determinazione del
Comune (dott. Beghin) in complessivi € 1.080.000,00; in luogo del
pagamento, il Comune
trasferiva ai privati, nelle proporzioni per
ognuno previste, il terreno edificabile di mq. 6.000, con una cubatura
utilizzabile per 6.000 mc.; nell’atto, inoltre, è confermato l’impegno,
13
assunto dal Comune nella delibera n. 19, del 17 aprile 2008, a
eseguire a proprie spese lo spostamento del traliccio elettrico,
esistente sul terreno di 6.000 mq., con interramento della linea
elettrica.
All’uopo, in data 20 maggio 2009, il Comune di Noventa acquisiva,
dalla Società Enel spa, un preventivo di spesa per € 62.892,83 (IVA
inclusa) per le attività di solo spostamento del traliccio elettrico
esistente sul lotto di 6.000 mq., che con determina n. 79, del 03
dicembre seguente (del geometra Trovò) si provvedeva ad affidare,
con imputazione a specifico capitolo di bilancio della spesa.
Quanto ai lavori, a carico del Comune, di predisposizione del
cavidotto e di demolizione dei “plinti” ove sono ubicati i tralicci di
spostamento, con determinazione del settore lavori pubblici (geometra
Trovò) n. 60, del 21 maggio 2010, se ne affidava l’incarico
progettuale, con spesa prevista di € 5.578,56, mentre il computo
metrico estimativo allegato presentava un importo di € 20.500,00, con
I.V.A. di € 24.600,00.
Nel frattempo con delibera di Giunta Comunale n. 40, del 14 maggio
2010, è approvato il progetto esecutivo del Polo Scolastico sulla
nuova area per una spesa di € 4.800.000,00.
C - Consulenza tecnica richiesta dall’Attore Pubblico all’arch.
Roberto Cacco.
La “notitia” del presunto danno erariale da incongrua stima
delle aree permutate, induceva il Requirente a un approfondimento di
tipo tecnico, con conferimento di incarico peritale, in data 20
14
settembre 2010, all’Arch. Roberto Cacco, Dirigente dell’Ufficio Lavori
Pubblici del comune di Mira (VE).
Le conclusioni del suddetto sono racchiuse nella relazione, recante la
data del 26 gennaio 2011, evidenziante che il documento del tecnico
comunale (dott. Beghin) ha sottovalutato il valore reale del lotto “B”,
che sarebbe stato di € 1.320.000,00 e non di € 1.080.000,00, con una
differenza di € 240.000, quale quota di corrispettivo non percepita dal
Comune della provincia patavina.
L’area di 22.000 mq. risultava, invece, sopravvalutata di € 165.000,00,
atteso il valore accertato di € 915.000,00, per un complessivo asserito
danno per le casse comunali di € 405.000,00.
Per il lotto di 6.000 mq. la valutazione è stata fatta, come affermato
dal tecnico, sulla base del valore medio di mercato su aree simili e
contermini aventi la stessa destinazione C2 e le medesime
potenzialità edificatorie.
Osservava, al riguardo, che da indagini di mercato presso agenzie
immobiliari della zona, si constatava che il prezzo al mc, in quel
periodo, per aree già urbanizzate, si aggirava tra i 230 – 280 €/mc.
E’, quindi, preso come riferimento il valore di € 229/mc., che, a
ragione della presenza di una servitù idraulica, che ne limitava
leggermente l’utilizzo, è ridotto di € 09,00/mc., per un totale di €
220,00/mc.
Ora, atteso che nella “perizia” del Responsabile dell’ufficio tecnico è
stato ritenuto congruo il prezzo di € 180,00/mc, ne emergeva una
sottostima per € 40,00/mc. Onde, ad avviso del perito il valore del lotto
15
“B” doveva essere di € 1.320.000,00 in luogo di € 1.080.000,00, con
una differenza di € 240.000,00.
Quanto all’area scelta in seguito per il Polo Scolastico (ossia i 22.000
mq.), la ricerca del giusto valore di mercato era più complessa poiché
l’area agricola variata ad edilizia scolastica ha conseguito una sua
potenzialità edificatoria.
Di tal ché, è stato acquisito dall’ufficio espropri della provincia di
Padova un valore medio di acquisizione per aree destinate ad opere
pubbliche con potenzialità edificatoria nella cintura urbana di Padova,
pari a € 38/40/mq.; è stata, inoltre, considerata l’ipotesi di
trasformazione della futura costruzione, da edificio scolastico a edificio
commerciale/direzionale (uffici), pervenendosi al valore di € 41,60
mq., che tiene conto sia del deprezzamento dovuto alla presenza di
una linea elettrica di alta tensione sul lato est dell’area, sia degli oneri
che l’Amministrazione comunale doveva sostenere per l’interramento
della linea Enel di media tensione, posta sul lato Ovest.
Il valore venale dell’area dei privati (già agricola) è determinato
pertanto in € 915.000,00 con una asserita sopravvalutazione, da parte
del tecnico comunale, di € 165.000,00 (ossia € 1.080.000,00-€
915.000.00)
Complessivamente, a ragione della sottostima del terreno edificabile
di 6.000 mq. e della sovrastima del terreno di 22.000 mq., si aveva
una differenza di valutazione assommante a € 405.000, che ad avviso
dell’Arch. Cacco costituiva danno erariale.
D - Invito a dedurre.
16
Tali esiti inducevano il P.M. a notificare invito a produrre deduzioni ed
eventuali documenti (entro trenta giorni), con facoltà di essere auditi
nello stesso termine, rivolto al dott. Beghin, per avere dato parere
favorevole alla delibera n. 19, del 17 aprile 2008, di modifica della
convenzione, al Sindaco Paviola e ai 10 Consiglieri comunali,
ossia Bisato, Pasquato, Borina, Guzzo, Chillon, Mion, Spadot,
Veronese, Todeschini, Riva, per avere votato a favore della delibera
citata; al segretario comunale dott. Borgato, per avere assistito alla
predetta delibera, senza formulare alcuna riserva sulle lacune
istruttorie palesate; al notaio Pietrantoni di Padova, che ha rogato
l’atto del 06 agosto 2009, <<...nonostante le disposizioni del Comune
(rappresentato dal dott. Beghin) non fossero state (almeno in parte)
autorizzate dalla delibera di Consiglio Comunale>>; ai tecnici
comunali, arch. Domenico Grassetto e geom. Rino Trovò, per non
avere effettuato le comunicazioni del procedimento di approvazione
dei progetti riguardanti l’area di 22.000 mq. ancora di proprietà di terzi.
Gli inviti sono notificati, direttamente o per compiuta giacenza, tra il 21
aprile 2011 (Veronese Daniella e Chillon Michele) e il 16 maggio 2011
(Tovò Rino).
Pervenivano: in data 23 maggio 2011 le controdeduzioni di Sandro
Beghin, in data 30 maggio 2011 le deduzioni di Giuseppe Paviola (che
formulava difese anche nell’interesse degli altri consiglieri comunali) e
di Silvano Borgato, in data 20 maggio 2011 le repliche dell’arch.
Domenico Grassetto, mentre in data 15 giugno 2011 quelle di Rino
Trovò.
17
L’arch. Grassetto e il sindaco Paviola chiedevano, altresì, di essere
sentiti.
Negli scritti difensivi pre processuali i convenibili instavano, con
diverse motivazioni, per l’archiviazione della vertenza.
E - Prima integrazione della Consulenza Tecnica di Parte.
Nelle more il PM chiedeva al proprio consulente dei chiarimenti sulla
c.d. cessione di cubatura.
Nella nota integrativa prodotta il 24 marzo 2011 il perito precisava che
in sede di rogito il comune di Noventa ha di fatto concesso ai cedenti
privati una cubatura di 6.000 mc. distribuita per mc. 3.178, alle sigg.re
Giuriolo, per mc. 1.755 (si presume + 3 mc) alla sig.ra Moro e per mc.
1.061 (si presume + 3 mc) alla sig.ra Celin: alle ultime due ha
concesso la possibilità di trasferire la loro cubatura (mc. 2.822) in altra
area, da individuare a cura del Responsabile del Settore Urbanistica
del Comune entro 90 giorni dalla richiesta.
Ora, ad avviso del tecnico, tale operazione di concessione di un
credito edilizio (previsto dall’art. 36 della L.R. Veneto n. 11/2004) non
era al momento applicabile al Comune di Noventa mancando
l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e del Piano
degli Interventi (P.I.), quali atti propedeutici all’utilizzo di tale modalità
di accordo pubblico/privato.
In via residuale, restava la possibilità del c.d. “asservimento
urbanistico” che prevede il trasferimento di volumetria da un lotto
servente a un altro dominante, nel caso vi sia la concomitanza di
determinate condizioni (fondo contiguo con possibilità edificatoria e
18
identica destinazione urbanistica, disponibilità di detto fondo da parte
del richiedente).
Alla luce di ciò il perito rilevava che l’impegno preso nei confronti dei
predetti privati rappresentava un vincolo per l’Amministrazione che, se
non rispettato, <<...potrebbe essere traducibile in un equivalente
economico...>>, che lo stesso determinava nella misura di €
47.974,00, pari alla percentuale del 10 per cento del valore della sola
cubatura, cioè € 17 al mc. (2.822/mc x17/€/mc).
F - Secondo supplemento alla C.T.P. attorea - Deposito dell’atto
introduttivo del giudizio.
Le osservazioni difensive prodotte, alla luce altresì delle precisazioni
fornite dal Consulente in data 30 giugno 2011, non erano dirimenti per
il Requirente che, quindi, evocava in giudizio tutti gli invitati ad
eccezione dell’arch. Grassetto e del notaio Pietrantoni.
Nel libello, infatti, il P.M. faceva proprie le conclusioni e le integrazioni
peritali addotte a replica delle controdeduzioni degli invitati.
Riguardo alla c.d. cessione di cubatura, il Consulente evidenziava che
il Beghin ha dimostrato che il Comune con successivi atti ha operato il
trasferimento
di
cubatura
così
come
previsto
nell’atto
di
compravendita, sul punto onorando l’impegno e senza nessun onere
conseguente,
<<...quindi
annullando
l’ipotesi
di
danno
come
quantificato nella sua nota...del 15 marzo 2011>>.
Quanto,
invece,
alla
scelta,
sicuramente
discrezionale
dell’Amministrazione comunale, di modificare la convenzione con la
ditta lottizzante, rilevava che ciò non escludeva che la <<...congruità
19
dei valori e il parere di regolarità tecnica sulla delibera resta(va)no
senza dubbio compiti istituzionali del responsabile tecnico della
struttura>>, che non ha fornito una stima dettagliata e basata su
riscontri oggettivi, ma una semplice dichiarazione di equivalenza.
In particolare, il tecnico Beghin rilevava il PM, oltre ad avversare le
valutazioni di stima operate dal proprio perito, attribuiva l’operazione,
causa
dell’asserito
dell’Amministrazione,
danno,
con
a
una
esclusione,
scelta
pertanto,
discrezionale
di
qualunque
responsabilità propria.
Ma ciò, ad avviso del medesimo non poteva condividersi, atteso il
parere di regolarità tecnica che il responsabile del servizio ha apposto
<<...senza alcuna riserva alle due delibere del Consiglio Comunale n.
19, del 17 luglio 2008, e n. 40, del 26 settembre 2008>>.
L’art. 49, del T.U. n. 267/2000, prevede infatti che i responsabili dei
servizi diano il proprio parere di regolarità tecnica, di cui rispondono in
via amministrativa e contabile.
Ora poiché il Beghin (al tempo Capo dell’Ufficio Tecnico) conosceva o
doveva conoscere meglio di chiunque altro il contenuto della delibera
di C.C. n. 19, del 17 aprile 2008, per avere sottoscritto la convenzione
originaria del 24 ottobre 2003 e per aver rappresentato il Comune
nella Convenzione del 06 agosto 2009, lo stesso non poteva non
essere chiamato a rispondere del parere reso, anche se ciò non
escludeva l’attività gestoria condotta dal Sindaco e da altri
amministratori.
Inoltre, l’alienazione e l’acquisto di beni immobili da parte del Comune
20
doveva e deve sempre essere preceduto da una previa stima dei beni
<<...a garanzia dell’economicità e dell’efficienza dell’azione dell’Ente
pubblico>>, cosa all’evidenza non fatta dal Beghin.
Riguardo alle controdeduzioni del Sindaco Paviola, il Requirente
rilevava, come osservato dall’arch. Cacco, che il compito di acquisire
l’area di 22.000 mq. era stato assunto dalla società lottizzante e dalla
stessa non mantenuto, come emergente dall’atto rogato il 06 agosto
2009: ciò a conferma che l’acquisizione delle aree per il Polo
scolastico era avvenuta in modo <<...anomalo e condizionato...>>.
Quanto alle difese del segretario comunale Borgato, il PM
evidenziava, che l’art. 97, comma 2, del TUEL <<...fa intendere come
doverosa una partecipazione attiva del segretario nelle sedute di
giunta e consiglio e non ritiene sufficiente una presenza puramente
notarile>>.
In sostanza, la vicenda dello scambio di area da destinare a Polo
Scolastico, <<...che risulta essere l’oggetto ambiguo e confuso che
prevedeva la delibera n. 19/2008...>>, non è supportata da perizie di
stima necessarie in forza di norme di legge, che il predetto segretario
non poteva ignorare: c’era <<...solo una dichiarazione di equivalenza
tra le due aree priva di motivazione o dimostrazione>>.
Riguardo, invece, al tecnico Trovò, il P.M. ne denunciava la
responsabilità per avere fornito il proprio parere nella delibera di C.C.
n. 40, del 26 settembre 2008, di adozione del progetto definitivo e
contestuale adozione di variante ex art. 24, della legge regionale n.
27/2003.
21
Un tanto premesso, l’Attore ribadiva che <<...il danno al Comune di
Noventa...risulta(va) derivare attualmente dal calcolo della differenza
tra i valori attribuiti alle due aree che sono state permutate e quelli
stimati dal consulente della procura...>>, danno assommante a <<...€
405.000,00 complessivi per mancato percepimento o per pagamento
eccessivo in relazione ai due terreni>>.
Confermava, pertanto, che gli atti dai quali sarebbe scaturito il
pregiudizio di € 405.000,00, per il comune di Noventa Padovana,
erano da individuare nella “Convenzione”, in realtà per il medesimo
“negozio di permuta”, rogata dal notaio Pietrantoni di Padova in data
06 agosto 2009, ove il predetto Ente è rappresentato dal dott. Sandro
Beghin, Responsabile dell’ufficio tecnico, nella delibera di C.C. n. 19,
del 17 aprile 2008, con la quale il Comune, attesa la proposta in data
15
dicembre
2007
della
ditta
lottizzante
“La
Nova
s.r.l.”,
<<...modificava la precedente convenzione del 24 ottobre 2003 e
prevedeva l’acquisto di altro lotto per la realizzazione del Polo
scolastico...nel successivo atto notarile del 2009...>>.
Alla succitata delibera è allegata, inoltre, la relazione tecnica del dott.
Beghin, che, nel fare riferimento al possibile contenzioso e ai tempi
della
normale
procedura
di
esproprio,
<<...non
dà
alcuna
giustificazione di un’assenza di procedure di evidenza pubblica e,
soprattutto, glissa velocemente sulle stime dei due immobili
ritenendole senz’altro equivalenti senza alcun riscontro analitico o
tecnico>>.
Gli Amministratori che votarono a favore, nonostante le riserve e i
22
dubbi palesati dalla minoranza, sulla <<...non chiarezza dei
vantaggi...>> e <<...sull’assenza di congruità delle due aree di 6.000 e
22.000 mq.>>, erano 11: 1) Paviola Giuseppe, 2) Bisato Luigi, 3)
Pasquato Loretta, 4) Borina Fabio, 5) Guzzo Luigi, 6) Chillon Michele,
7) Mion Marco, 8) Spadot Riccardo, 9)Veronese Daniella, 10)
Todeschini Tommaso e 11) Riva Milena.
Tali irregolarità avrebbero richiesto <<...anche un intervento del
segretario comunale che assisteva alla seduta...>>, che invece è
mancato.
A tali responsabilità, sosteneva il PM, doveva aggiungersi quella di
coloro, ancora il dott. Beghin ma anche il geometra Trovò, <<...che
hanno messo l’ente in una condizione di ricattabilità dai soggetti
privati...controparte della permuta del 06 agosto 2009>>: sono
chiamati, pertanto, a rispondere di una quota parte del danno, sia
Beghin sia Trovò per avere espresso il parere di regolarità alla
delibera di C.C. n. 40, del 26 settembre 2008, con la quale si
approvava il progetto definitivo e contestualmente l’adozione della
variante, senza dare alcuna comunicazione ai terzi espropriandi del
relativo procedimento.
Conseguentemente il dott. Beghin è chiamato, dal Requirente, a
rispondere per colpa grave del pregiudizio di € 405.000,00, ma nella
misura del 35 per cento, per avere espresso il parere di regolarità
tecnica sulla delibera C.C. n. 19, del 17 aprile 2008, così come
integrato dalla dichiarazione resa il 05 agosto 2009, giacché in queste
occasioni non ha effettuato alcuna stima delle aree d’interesse mentre
23
la <<...dichiarazione di equivalenza appare un atto arbitrario e
negligente, inaccettabile per chi ricopre una qualifica come quella da
lui ricoperta>>.
Responsabilità resa evidente anche dal parere fornito sulla delibera n.
40, del 26 settembre 2008.
Per quest’ultima delibera il PM individua una quota percentuale di
responsabilità del 5 per cento anche a carico del geometra Trovò.
Per gli amministratori, che <<...hanno avuto nella vicenda un ruolo
gestionale essendo stati costante punto di riferimento della ditta
lottizzante... e che hanno deliberato la permuta...nell’indifferenza o
estrema superficialità...(del)le corrette osservazioni e perplessità dei
consiglieri di minoranza sulle valutazioni fatte dal tecnico...>>, il
Requirente invocava una responsabilità nella misura del 20 per cento
sul totale di € 405.000,00, da dividere in parti eguali (10 per cento a
testa) a carico del sindaco Paviola e dell’assessore Mion, per il
ruolo decisivo avuto nella delibera n. 19/2008, e del 30 per cento del
totale, da dividere in parti eguali tra gli altri 9 Consiglieri.
Infine al segretario comunale Silvano Borgato, per il ruolo avuto
nella vicenda, è attribuita la quota percentuale residua del 10 per
cento dell’intero danno.
G – Costituzione in giudizio dei convenuti.
G 1 - Con breve memoria, in atti al 20 febbraio 2012, si
costituiva in giudizio Trovò Rino (generalizzato come in epigrafe),
rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della stessa,
dall’Avv. Bandarin Troi Emiliano, C.F. BND MLN 75E01 L736W, fax
24
049/8077827, p.e.c. [email protected],
presso il cui studio a Padova, in via N. Tommaseo n. 69/d, eleggeva
domicilio, il quale, riservandosi più diffuse argomentazioni, instava per
il rigetto della domanda attorea.
Con successiva memoria, in fascicolo al 22 febbraio 2012 unitamente
a documentazione, Trovò Rino rinnovava la costituzione in giudizio e
concludeva per il rigetto integrale della domanda di condanna.
Preliminarmente la difesa del Trovò eccepiva la nullità degli atti
istruttori per violazione dell’art. 17, comma 30 ter, del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78 e ss.mm.ii.
Osservava, al riguardo, che l’istruttoria erariale è stata originata da
una segnalazione proveniente da alcuni consiglieri di opposizione del
comune di Noventa Padovana, che esponevano vari profili di danno
rappresentati in via generica e ipotetica, senza quindi rivestire i
caratteri della specificità.
Nel merito, contestava primariamente la <<...mancanza dell’elemento
oggettivo della fattispecie di danno...>>.
Sosteneva che i valori della stima operata dal Consulente della
Procura erano da considerarsi errati e comunque non ragionevoli.
E anche volendo ammettere come mera ipotesi la ricostruzione fatta
dalla Procura, in cui la perizia prodotta ha <<...mero valore di
documento di parte e quindi insufficiente sotto il profilo probatorio...>>,
i vantaggi conseguiti dall’Amministrazione, che con l’accordo ha
acquisito il sedime destinato al nuovo Polo Scolastico accedendo così
al finanziamento regionale di € 1.200.000,00, <<...sono tali da
25
compensare e sopravvenire il preteso danno erariale>>.
Quanto all’asserito omesso avvio del procedimento espropriativo nei
confronti dei proprietari dell’area di 22.000 mq. a seguito della
delibera comunale n. 40/2008, osservava che l’Amministrazione di
Noventa aveva deciso sin dal 2003 <<...di procedere all’acquisizione
dell’area
da
destinare
al
Polo
scolastico
attraverso
forme
convenzionali, alternative a quelle espropriative, che garantissero
l’acquisizione a “costo zero”>>, acquisizione ribadita nella delibera
consiliare n. 40, del 26 settembre 2008, nella quale è intervenuto il
geometra Trovò.
Da ultimo, rilevava che andava esente da ogni rimproverabilità, sia
perché
si
era
in
presenza
di
una
scelta
discrezionale
dell’Amministrazione, sia perché, comunque, il ricorrere a procedure
alternative all’esproprio per l’acquisizione delle aree non risultava di
per sé immediatamente illegittimo.
G 2 - Con memoria, versata in atti il 22 febbraio 2012 unitamente a
documentazione, si costituivano in giudizio 1) Bisato Luigi, 2)
Pasquato Loretta, 3) Borina Fabio, 4) Guzzo Luigi, 5) Chillon
Michele, 6) Spadot Riccardo, 7) Veronese Daniella, 8) Todeschini
Tommaso, 9) Riva Marilena (in epigrafe generalizzati), rappresentati
e difesi, come da mandato in calce alla stessa, dall’Avv. Prof.
Pagliarin Carola, C.F. PGL CRL 72H62 F241R, e dall’Avv. Chemello
Gianna, C.F. CHM GNN 52P54 A501K, fax 041/5209400, p.e.c.
[email protected],
elettivamente
domiciliati
presso lo studio di quest’ultima, a Venezia (VE), San Marco 3829, che
26
terminavano per il rigetto della richiesta di condanna con assoluzione
dei convenuti; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche solo parziale, della pretesa risarcitoria, instavano per <<...la più
ampia applicazione del potere riduttivo, come previsto ex lege>>; in
via di estremo subordine, <<...qualora lo si ritenesse necessario, in
ragione delle argomentazioni contenute nella C.T.P. a firma del Prof.
Ing. Giuliano Marella a confutazione di quanto allegato dal Consulente
della Procura, disporsi consulenza tecnica d’ufficio finalizzata ad
accertare il reale valore delle due aree oggetto di convenzione di cui
all’atto del 06 agosto 2009 a rogito del notaio Pietrantoni>>.
I patroni affermavano che, di là dalle diffuse considerazioni critiche su
cui si dilunga nell’atto di citazione il Requirente, l’unica effettiva
domanda risarcitoria formulata attiene all’asserito danno che risulta
derivare attualmente dal calcolo della differenza tra i valori attribuiti
alle due aree che sono state permutate e quelli stimati dal consulente
della Procura.
E in relazione a tale questione precisavano che <<...le conclusioni a
cui è giunto il Procuratore regionale in ordine all’elemento oggettivo
dell’illecito erariale sono del tutto infondate poiché si basano su di una
stima, espressa nella consulenza dell’arch. Cacco, completamente
inattendibile...>>, così come evidenziato dalla consulenza tecnica
richiesta dai convenuti al Prof. Ing. Giuliano Marella.
La predetta C.T.P., recante la data del 31 gennaio 2012, concludeva e
corrispondeva ai quesiti formulati nel modo a seguire:
<<a) la stima compiuta dal dott. Sandro Beghin del Comune di
27
Noventa Padovana, in data 05 agosto 2009, relativa al valore di
cessione di un’area edificabile residenziale denominata “Z.T.O.
D1/S3, è congrua e conveniente per la Pubblica Amministrazione;
b) la stima compiuta dal dott. Sandro Beghin, in data 05 agosto 2009,
relativamente al valore di acquisizione di un’area destinata a Polo
scolastico, è congrua e conveniente per la Pubblica Amministrazione;
c) la stima di valore delle due aree predette, contenuta nella
Relazione del C.T. della Procura Arch. Roberto Cacco, datata 26
gennaio 2011, è inattendibile in quanto viziata da errori di metodo e di
calcolo>>.
La relazione del Prof. Marella, ripresa nelle difese dei convenuti,
affermava, con riguardo all’area edificabile a destinazione residenziale
“Z.T.O. D1/S3 (c.d. ambito B) pari a 6.000 mq. e con capacità
edificatoria di 6.000 mc, che il dato di 255 €/mc addotto dall’Arch.
Cacco era da considerare sovrastimato.
In ogni caso, ipotizzando di assumerlo come base di calcolo, e
considerato che: 1) l’area non è urbanizzata e che, in base alla
pubblicazione “Prezzi tipologie edilizie” a cura del Collegio degli
ingegneri e architetti di Milano, il costo di urbanizzazione di un
intervento residenziale composto da case mono e bifamiliari
ammontava in media a € 51,00 €/mq; 2) lo stesso arch. Cacco
individua una riduzione da apportare pari a 9,00 €/mc, per la presenza
di una servitù idraulica; 3) l’utile o profitto del lottizzante deve essere
detratto, tra i costi, e non può esser inferiore al 10% del valore
dell’area lottizzata, quindi a 25,5 €/mc (€ 255,00 x 10% = 25,5); 4)
28
devono essere dedotte inoltre le spese tecniche sui lavori di
lottizzazione, ossia il 5% su 51,00 €/mq, pari a € 2,55/mc, e gli
interessi sul capitale anticipato per l’acquisto dell’area, cioè 5% su
160,00 €/mq, ossia € 8,00 mq, è possibile desumere il valore unitario
dell’area dai dati precedenti e pari a 255,00 – 51,00 – 9,00 - 25,5 –
2,55 – 8,00 = 158,95 €/mc.
Atteso, inoltre, che il dato di 255,00€/mc individuati dal perito del PM è
riferito al 2007 (c.d. stima ex Collizzolli), mentre la stima dell’area in
questione va ricondotta al 2008, quando i valori immobiliari hanno
subito una forte contrazione a causa dell’insorgere della crisi
finanziaria, il Consulente dei convenuti riteneva di dover apportare
una detrazione non inferiore al 5%, ossia 158,95 €/mc x0,95=
151€/mc.
Pertanto, utilizzando gli stessi dati medi di mercato indicati dall’arch.
Cacco, che pure riteneva sovrastimati, perveniva a calcolare un valore
medio unitario di stima (151 €/mc) inferiore al valore indicato dal dott.
Beghin (180 €/mc).
Anche
con
riguardo
all’area
destinata
a
Polo
Scolastico,
dell’estensione di 22.000 mq, il Consulente dei presunti responsabili
contestava le conclusioni di stima alle quali è pervenuto il perito del
Requirente. Il predetto rilevava: a) l’errore commesso, dall’Arch.
Cacco, per aver inserito tra i costi di costruzione <<...ben 437.000 € di
IVA, dimenticando che l’IVA non è un costo, ma una partita di giro per
l’imprenditore, in quanto viene corrisposta sui costi, ma anche
incassata sui ricavi...>>; per ciò, i costi dovevano imputarsi al netto
29
dell’I.V.A.; b) l’errore per aver assunto come costo l’intera somma
esposta nel quadro economico dell’opera alla voce “somme a
disposizione dell’amministrazione”, senza avvedersi che detta voce
comprende ben 300.000,00 € di “Lavori a scorporo – finanziamento
privato”.
In sostanza non si trattava di un costo bensì, al contrario, di un ricavo,
riguardante somme che un soggetto privato si è impegnato a
corrispondere, con tutta evidenza per opere extra computo.
Orbene, il Consulente di parte osservava che anche a voler
considerare solo <<...i due errori più macroscopici, ovvero quelli
...indicati...il
valore
dell’area
edificabile
ammonterebbe
a
€
1.615.000,00 €, a fronte di una stima prudente di 1.080.000,00 €
formulata dal dott. Beghin...>>. Di tal ché, soggiungevano i difensori,
<<...può affermarsi con certezza che dalla “permuta” dei terreni
relativa alla realizzazione del Polo scolastico non è derivato all’ente
pubblico alcun danno erariale>>.
Dimostrata così l’inesistenza del danno al Pubblico Erario i patroni
svolgevano alcune ulteriori brevi considerazioni sulla legittimità delle
scelte operate dall’Amministrazione Comunale.
Dopo aver premesso che il giudice contabile lungi dal dover accertare
la legittimità degli atti, deve aver riguardo al comportamento in
concreto tenuto dai pubblici dipendenti ed appurare se da tale
comportamento sia derivato o non un nocumento patrimoniale
all’Amministrazione,
rilevavano
che
nessuna
<<...paradossale
soggezione...>> aveva influito sugli amministratori che hanno
30
approvato la delibera n. 19, del 17 aprile 2008.
In sostanza, l’operazione di permuta era non solo legittima ma anche
efficiente, efficace ed economica come dimostrato dai risultati poi
conseguiti.
Ferma restando la
denunciata
inesistenza
oggettiva di
ogni
pregiudizio i richiamati patroni, ipotizzandone per assurdo l’avvenuta
prova nel libello, contestavano altresì la sussistenza del nesso
causale tra l’asserito danno e la condotta degli amministratori,
giacché, siccome la delibera comunale n. 19, del 17 aprile 2008,
come dichiarato dalla Procura, prevedeva qualcosa di diverso dalla
permuta poi concretamente realizzata con l’atto del 06 agosto 2009, si
è interrotto il nesso.
Infine, è denunciata l’assenza di colpa grave nel comportamento dei
convenuti, che non può dirsi integrata in presenza di una semplice
violazione di legge o di regole di buona amministrazione, esigendo
un’avventatezza e inescusabile negligenza non ricorrente, attese le
valutazioni svolte dal Responsabile dell’Ufficio tecnico, certo non
palesemente incongrue come dimostrato dalla Consulenza del prof.
Marella, che hanno ingenerato negli amministratori il legittimo
affidamento riposto nella delibera, << (non criticata neanche dal
Segretario comunale)...>>.
G 3 - Con memoria, prodotta in fascicolo il 22 febbraio 2012
congiuntamente a documentazione, si costituiva in giudizio Mion
Marco (in preambolo identificato), rappresentato e difeso, come da
mandato in calce alla stessa, dall’Avv. Prof. Pagliarin Carola, C.F.
31
PGL CRL 72H62 F241R, e dall’Avv. Chemello Gianna, C.F. CHM
GNN
52P54
A501K,
fax
[email protected],
041/5209400,
elettivamente
p.e.c.
domiciliato
presso lo studio di quest’ultima, a Venezia (VE), San Marco 3829, che
terminavano per il rigetto della richiesta di condanna, con assoluzione
del convenuto; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche solo parziale, della pretesa risarcitoria, instavano per <<...la più
ampia applicazione del potere riduttivo, come previsto ex lege>>; in
via di estremo subordine, <<...qualora lo si ritenesse necessario, in
ragione delle argomentazioni contenute nella C.T.P. a firma del Prof.
Ing. Giuliano Marella a confutazione di quanto allegato dal Consulente
della Procura, disporsi consulenza tecnica d’ufficio finalizzata ad
accertare il reale valore delle due aree oggetto di convenzione di cui
all’atto del 06 agosto 2009 a rogito del notaio Pietrantoni>>.
I patroni spiegavano difese che ripercorrevano quanto già formulato
per i precedenti nove amministratori: conseguentemente e per
economia processuale si richiamano, nella loro integralità, le
motivazioni dianzi riportate da utilizzare anche a supporto del
proscioglimento dell’assessore Mion; è da soggiungere, inoltre, che
nella parte in diritto della memoria dedicata all’inesistenza del nesso
causale (pag.26) è precisato che l’asserito <<...ruolo decisivo...>>,
che il predetto avrebbe avuto insieme al sindaco Paviola nella
vicenda, era sfornito di ogni riscontro probatorio.
G 4 - Con memoria, in atti al 23 febbraio 2012 unitamente a
documentazione, si costituiva in giudizio Paviola Giuseppe (in
32
epigrafe generalizzato), rappresentato e difeso, in virtù di mandato a
margine della stessa, dagli Avv.ti Prof. Domenichelli Vittorio, C.F.
DMN
VTR
48P10
D578Z,
fax
049/8763202,
p.e.c.
[email protected], e Zambelli Franco C.F.
ZMB
FNC
43A05
D325J,
[email protected],
fax
041/957621,
elettivamente
p.e.c.
domiciliato
presso lo studio di quest’ultimo, a Venezia – Mestre (VE), in via
Cavallotti n. 22, che concludevano per <<...l’insussistenza di qualsiasi
responsabilità amministrativa a suo carico. Salva, in via subordinata,
l’applicazione del potere riduttivo ai termini di legge>>.
In sintesi i patroni, che producevano la Consulenza fornita dal Prof.
Giuliano Marella, rilevavano, in primo luogo, l’insussistenza del danno
erariale, giacché la stima delle aree effettuata dall’Amministrazione
Comunale è stata congrua.
Di fatto l’area ottenuta dall’Ente (c.d. ambito B di 6.000 mq.) al
momento della stipula della originaria convenzione (24 ottobre 2003)
era classificata dal vigente P.R.G. come Z.T.O. E - 2, vale a dire come
area a valenza agricola e paesistica, ed è divenuta edificabile per una
scelta urbanistica della stessa Amministrazione successiva alla firma
della convenzione.
Per ciò <<...il Comune...ha valorizzato una propria area (o meglio
un’area che aveva il diritto di acquisire in forza della convenzione) non
certo per arricchire chi doveva cedergliela, ma nell’intento di favorire
la permuta di quell’area con la proprietà dell’altra e più vasta area di
22.000 mq ove...aveva deciso di ricollocare il Polo scolastico>>.
33
E questo, ad avviso dei predetti, <<...non viene in alcun modo
considerato dal consulente della Procura, che si concentra solo sul
valore di mercato dell’area (di 6.000 mq.), estrapolandolo dall’intera
operazione, come se fosse una qualsiasi area residenziale sul
mercato e non una parte di un disegno complessivo per l’acquisizione
delle più vaste aree da destinare al Polo scolastico>>.
Purtuttavia, anche nel calcolare il valore delle due aree, rilevavano
che il Consulente della Procura incorreva in diversi errori, come
evidenziati nella perizia del Prof. Marella, che, per economia
descrittiva, era richiamata in termini di punti salienti, a conferma della
congruità delle stime operate dal Comune di Noventa.
Proseguivano
osservando
che,
comunque,
era
insussistente
qualunque nesso causale tra la condotta del Sindaco Paviola e
l’evento dannoso, atteso che la delibera n. 19, del 17 aprile 2008, era
supportata dalla relazione del tecnico comunale che attestava la
convenienza per l’Ente dell’operazione di permuta.
Onde, se un danno era ipotizzabile, <<...esso sarebbe (stato) da
ascrivere esclusivamente alla stima delle aree cedute, ossia alla
valutazione tecnica dei terreni effettuata dagli uffici comunali (in
particolare dal dott. Beghin), valutazione, questa, che da un lato, ha
costituito il presupposto della deliberazione di C.C. n. 19/2008, e,
dall’altro, è stata alla base dell’atto notarile del 06 agosto 2009>>,
valutazione che non competeva al Sindaco, che è stata regolarmente
prodotta e che risultava, come da Consulenza del Prof. Marella,
corretta.
34
Infine, denunciavano il difetto della colpa grave, giacché tutta
l’operazione è stata improntata dal Sindaco Paviola a scrupolosità e
diligenza con il fine, perseguito, di acquisire gratuitamente l’area per il
Polo scolastico.
G 5 - Con memoria, in atti al 23 febbraio 2012 unitamente a
documentazione, si costituiva in giudizio Beghin Sandro (in
preambolo generalizzato), rappresentato e difeso, in virtù di mandato
a margine della stessa, dagli Avv.ti Fornasiero Giorgio, C.F. FRN
GRG 43P20 A757X, e Zambelli Franco, C.F. ZMB FNC 43A05 D325J,
fax
041/957621,
p.e.c.
[email protected],
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, a Venezia –
Mestre (VE), in via Cavallotti n. 22, che concludevano: in via
pregiudiziale, per essere autorizzato, ex art. 167, ult. co., c.p.c. <<...a
chiamare in causa la Compagnia di assicurazioni CHARTIS EUROPE
SA, in persona del legale rappresentante, con sede legale italiana in
via Della Chiusa n. 2, 20123 Milano, ai sensi dell’art. 269 c.p.c.,
chiedendosi al Giudice Istruttore lo spostamento dell’udienza allo
scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini
dell’art. 163 bis>>; nel merito, per la reiezione della domanda
proposta nei confronti del Beghin poiché palesemente infondata; nella
denegata ipotesi di accoglimento della citazione, per la condanna
della Compagnia CHARTIS EUROPE SA, in persona del legale
rappresentante, a tenere indenne e manlevare lo stesso da qualsiasi
somma fosse obbligato a pagare per i fatti di cui è causa, con spese e
competenze integralmente rifuse.
35
In sede istruttoria, chiedevano disporsi C.T.U. <<...per la descrizione
dello stato dei luoghi e per la determinazione del valore delle aree
oggetto della permuta in forza delle convenzioni sottoscritte...>>.
I patroni contestavano, in primo luogo, le conclusioni del Consulente
del PM, giacché la stima del valore delle aree è riferita all’anno 2006,
<<...mentre non è stato in alcun modo tenuto conto del crollo del
valore ed appetibilità commerciale degli immobili conseguente alla
crisi economica notoriamente verificatasi nell’anno 2008 e tutt’ora in
corso>>.
Sostenevano che già nel 2005 l’Amministrazione Comunale (delib. n.
17/2005) aveva previsto la localizzazione del polo scolastico in un sito
diverso, seppur vicino, da quello oggetto della cessione di 6.000 mq:
onde, a fronte della nuova disciplina urbanistica decisa dal Comune,
si è reso necessario acquisire i terreni ove far sorgere l’opera
pubblica.
In breve, il Consiglio Comunale, con propria scelta discrezionale, ha
cercato <<...il modo di ottenere l’area di suo interesse nel minor
tempo e al minor costo possibile...>>, provvedendo con la delibera n.
19/2008, alla modifica dell’oggetto della cessione, scelta politica per la
quale non potevano sussistere responsabilità del proprio assistito.
Quanto alla differenza di stima rilevata dal perito del Requirente, ne
evidenziavano l’infondatezza per gli errori in essa presenti, sia perché
doveva tenersi nel debito conto la variazione urbanistica che
interessava l’immobile di 22.000 mq, che ne aumentava il valore da
terreno agricolo che prima era, sia perché le valutazioni avevano
36
come punto di riferimento altri immobili in periodi antecedenti /2006 –
2007) al periodo di crisi del 2008.
Riproducevano, inoltre, talune delle osservazioni critiche contenute
nella Consulenza del Prof. Marella, quanto ad area non urbanizzata
(quella dei 6.000 mq), alla presenza di servitù idraulica, alla
percentuale di utile o di profitto del lottizzante, alle spese tecniche sui
lavori di lottizzazione e agli interessi sul capitale anticipato per
l’acquisto dell’area, che consentiva di pervenire, utilizzando gli stessi
dati medi di mercato dell’Arch. Cacco, alla cifra inferiore di stima di
158,95 €/mc.
G 6 - Con memoria, prodotta in fascicolo il 23 febbraio 2012
congiuntamente a documentazione, si costituiva in giudizio Borgato
Silvano (in premessa generalizzato), rappresentato e difeso, come da
mandato a margine della stessa, dagli Avv.ti Trovato Giorgio, C.F.
TRV
GRG
71D08
G224X,
p.e.c.
[email protected], fax 049/8760818, e Fabbris
Elena,
C.F.
FBB
LNE
[email protected],
66L65
fax
F770T,
p.e.c.
049/8760818,
elettivamente domiciliato a Venezia (VE), San Marco 5134, presso lo
studio dell’Avv. Giantin Elena, che concludevano per il rigetto della
domanda di condanna; in subordine, nella denegata ipotesi di
accoglimento della pretesa risarcitoria, chiedevano <<...farsi ampio
uso del potere di riduzione equitativa del danno>>; in via di estremo
subordine <<...e ove lo si ritenesse necessario, in ragione delle
argomentazioni contenute nella C.T.P. a firma del Prof. Ing. Giuliano
37
Marella a confutazione di quanto allegato dal Consulente della
Procura, disporsi consulenza tecnica d’ufficio, o gli altri opportuni
mezzi istruttori, finalizzati a prendere contezza sicura ed esatta del
reale valore delle due aree oggetto della permuta di cui all’atto del 06
agosto 2009 a rogito del dr. Pietrantoni>>.
Con vittoria di spese e onorari di lite.
I patroni, nel premettere che le procedure seguite erano da ritenersi
perfettamente legittime e regolari, osservavano che il Comune di
Noventa Padovana non ha <<...sofferto alcun danno erariale dalla
modifica degli accordi convenzionali...anzi ha ottenuto molto di più di
quanto potesse legittimamente pretendere in ragione di tali accordi>>,
avendo acquisito la proprietà di un’area avente la stessa destinazione
urbanistica, di quella che avrebbe dovuto originariamente acquisire,
ma avente una superficie maggiore.
Il tutto in un’ottica di buona amministrazione; pertanto, la delibera n.
19, del 17 aprile 2008, atto al quale assisteva il Segretario Comunale
Borgato, non ha cagionato alcun danno all’Amministrazione.
Richiamavano anche le conclusioni della relazione del Prof. Marella a
prova
dell’insussistenza
del
danno
e,
quindi,
a
conferma
dell’operazione assolutamente conveniente per il soggetto pubblico.
Denunciavano,
altresì,
l’insussistenza
del
nesso
causale
e
dell’elemento soggettivo della responsabilità, atteso che, come
rilevato dal PM, nell’atto notarile del 06 agosto 2009 si realizzava un
qualcosa mai autorizzato da alcuna delibera, e men che meno dalla
delibera n. 19/2008, che non poteva essere, per tale ragione
38
causativa di danno.
In ordine, infine, all’elemento soggettivo osservavano che alcuna
responsabilità poteva attribuirsi al proprio assistito, tra l’altro
Segretario Comunale per una minima parte in cui si è svolta la
vicenda, poiché sostituiva la titolare assente per maternità, e per ciò
non poteva avere una conoscenza approfondita della questione su cui
si andava a deliberare.
H - Eventi decisionali e provvedimentali conseguenti.
Alla pubblica udienza del 14 marzo 2012 il Requirente si
riportava all’atto di citazione e alle conclusioni in esso formulate
tranne che per il convenuto Rino Trovò, di cui chiedeva il
proscioglimento per mancanza del nesso causale tra la condotta
tenuta (partecipazione alla delibera n.40, del 26 settembre 2008 e
mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento
espropriativo) e il danno asseritamente contestato, con accollo della
percentuale del 5 per cento, allo stesso originariamente imputata, al
tecnico Sandro Beghin.
I patroni dei presunti responsabili insistevano, come da memorie di
costituzione, per l’accoglimento delle pregiudiziali e, nel merito, per il
proscioglimento dei propri assistiti, non senza opporsi, quanto al
rappresentante del Beghin, all’imputazione dell’ulteriore 5% di asserito
danno in capo al medesimo.
Nella camera di consiglio immediatamente seguita all’udienza di
trattazione la Sezione, preso atto che la documentazione di causa non
consentiva di pervenire a una definizione della controversia per tutti i
39
convenuti, che gli elaborati dei consulenti delle parti processuali
(pubblica e private) fornivano conclusioni affatto sovrapponibili, che la
stima, in termini oggettivi e riscontrabili, dei due immobili permutati
esigeva il possesso di specifiche cognizioni tecniche valoriali,
decideva con sentenza non definitiva – parziale, n. 180, del 21
marzo 2012, per il rigetto delle questioni pregiudiziali di rito sollevate
(eccezione di nullità degli atti istruttori, autorizzazione alla chiamata in
causa, a titolo di manleva, di Società assicuratrice, sindacabilità delle
scelte amministrative sotto il profilo della efficacia e dell’economicità
delle stesse in relazione ai fini istituzionali) e per il proscioglimento nel
merito del convenuto Rino Trovò.
Per gli altri evocati provvedeva con separata ordinanza, n. 35, del 18
aprile 2012, anche alla luce delle espresse richieste in tal senso dei
presunti responsabili, ad adempimenti istruttori nella forma del
dispiegamento di Consulenza Tecnica d’Ufficio (ex artt. 61 e segg. e
191 e segg. c.p.c.).
All’espletamento del predetto incarico il Collegio designava il dott. Ing.
Cammarata Ettore, con studio e residenza a Venezia (VE), iscritto
all’Albo del Consulenti Tecnici del Tribunale di Venezia a far tempo
dal 1991.
All’Ausiliare, il Giudice Collegiale, ravvisava, in linea di principio e
salvo più precisa formulazione nell’udienza prevista per il giuramento
e nel contraddittorio delle parti, di dover porre il seguente quesito: <<Il
C.T.U., letti gli atti e i documenti di causa, di cui è facoltizzato ad
acquisirne copia, eseguito, qualora ritenuto opportuno, un
40
accesso ai luoghi d’interesse, acquisita, ove ritenuta necessaria,
documentazione dal Comune di Noventa Padovana (PD),
intervistati i soggetti informati dei fatti la cui audizione si ritenga
utile e necessaria nei limiti ritenuti funzionali alla migliore
esecuzione della consulenza, dica qual era alla data del 17 aprile
2008, di adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n.19,
in cui il Capo Tecnico Beghin ha affermato, con propria relazione,
l’equivalenza del valore commerciale delle due aree, come poi
precisato nella dichiarazione resa in data 05 agosto 2009 (quindi
ora per allora), il valore attendibile di mercato, ossia il valore
commerciale dell’area di 6.000 mq (ab origine catastalmente
censita al Foglio 6, mappale 667, poi foglio 6, mappale 821) e il
valore dell’area di 22.000 mq [allora ricompresa nei mappali 229,
847, 848, 80, 82 e 77 (parte) del foglio 6], oggetto della permuta
stipulata in data 06 agosto 2009, tenendo conto delle destinazioni
urbanistiche previste, degli oneri di urbanizzazione e delle spese
necessarie per interramento/spostamento della linea elettrica
posta sul lotto “B” di 6.000 mq e proseguente sul lotto di 22.000
mq (c.d. deprezzamento)>>.
Per l’accettazione dell’incarico e per il giuramento del nominato
Consulente era fissata la pubblica udienza del 12 luglio 2012.
Inoltre, ai sensi dell’art. 201 del c.p.c. era riconosciuta alle parti la
facoltà di nominare un proprio consulente tecnico, che doveva,
qualora esercitata, avvenire con dichiarazione scritta da depositare
presso il Direttore della segreteria della Sezione entro e non oltre il 20
41
giugno 2012.
L’articolazione delle operazioni peritali, con inizio al 17 settembre
2012 e termine entro il 31 marzo 2013, sarebbe stata oggetto,
comunque, di specifico provvedimento, così come previsto dall’art.
195, 3^ comma, c.p.c., all’esito dell’udienza di accettazione e di
giuramento.
Le parti convenute (tranne Sandro Beghin) e la Pubblica Accusa
designavano un proprio Consulente tecnico.
Con istanza in atti al 13 giugno 2012 il Pubblico Ministero
ricusava
il
Consulente
Tecnico
d’Ufficio,
chiedendone
conseguentemente e all’esito della stessa, la sostituzione.
Assumeva che la Procura, <<...in altra vertenza di danno erariale
ancora pendente, precisamente la n. 140/MIN...>>, riguardante “lavori
di ristrutturazione del complesso demaniale Arsenale di Venezia – 2^
stralcio”, ha chiesto è ottenuto dal Presidente del Magistrato alle
Acque di Venezia la costituzione in mora <<...tra i possibili
responsabili di danno erariale dell’ing. Ettore Cammarata>>.
A supporto produceva una lettera del 09 ottobre 2006, indirizzata al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio del Magistrato alle
Acque di Venezia e per debito di conoscenza alla Procura Regionale
per il Veneto, in cui il predetto professionista riscontrava la nota
precauzionale di messa in mora del 19 giugno precedente, restando a
disposizione per ogni migliore informazione.
Ora, atteso che tale circostanza faceva ritenere alla <<...Procura che
lo stesso tecnico venga a trovarsi, per la sua funzione di C.T.U., in
42
una situazione di potenziale conflitto d’interessi tra quelle indicate
nell’art.51 c.p.c.>>, ne chiedeva la sostituzione.
In ragione della richiesta, con decreto del 25 giugno 2012 il
Presidente della Sezione fissava, al fine di provvedere, la camera
di consiglio del 05 luglio seguente, designando un componente del
Collegio a riferire, previa acquisizione di brevi informazioni scritte dal
Consulente nominato.
Con breve scritto, prodotto il 27 giugno 2012, il “perito d’ufficio”
rappresentava che per la vertenza richiamata ha <<...ricevuto in data
24 giugno 2006 solo l’atto di costituzione in mora da parte del
Magistrato alle Acque di Venezia...e che da allora non ha avuto
notizia della predetta vertenza, ragion per cui ha ritenuto che la stessa
fosse stata archiviata giacché l’atto di costituzione in mora non è stato
rinnovato>>.
Con ordinanza n.53, in data 05 luglio 2012, l’istanza dianzi indicata,
non risultando provato quanto segnalato dalla Pubblica Accusa, è
respinta, con conferma del designato Consulente e delle operazioni di
accettazione, giuramento e formulazione definitiva del quesito previste
per l’udienza del 12 luglio successivo.
A tale udienza il C.T.U. ha accettato l’incarico e prestato giuramento di
bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di
far conoscere al “Giudice” la verità (art. 193 c.p.c.).
Riguardo al quesito formulato il Vice Procuratore Generale dott.
Mingarelli, la Prof.ssa Avv. Pagliarin, l’Avv. Trovato e l’Avv. Ghedin
(su delega dell’Avv. Franco Zambelli) rilevavano di non avere nulla da
43
aggiungere e da integrare.
L’Avv. Meggiolaro, in rappresentanza del Sindaco Paviola, rilevava
utile precisare che doveva tenersi conto dell’esistenza o non di opere
di urbanizzazione e non solo della quota contributiva per oneri, mentre
le altre parti (pubblica e private) osservavano la compiutezza del
quesito non abbisognevole di altre precisazioni.
Il Collegio evidenziava come di già il quesito facesse riferimento alle
destinazioni urbanistiche previste e agli oneri per urbanizzazione tutti
al fine di accertare il valore attendibile di mercato dei due immobili alla
data in esso indicata.
In ragione di tanto anche il patrono del Paviola concordava con
l’esaustività del quesito.
Conseguentemente, con ordinanza n. 55, del 12 luglio 2012,
all’esito
della
camera
di
consiglio,
la
Sezione
provvedeva
confermando il quesito nella sua integrità.
Inoltre, atteso quanto statuito dall’art. 195, 3^ comma, c.p.c., in termini
di procedimentalizzazione dell’attività peritale, i relativi adempimenti
erano articolati nel modo a seguire: 1) le operazioni peritali dovevano
svolgersi tra il 17 settembre 2012 e il 31 marzo 2013 e previe dirette
intese tra CTU e parti [(pubblica e private) in assenza di perito
designato] o loro consulenti alle quali doveva comunicarsi con
adeguato anticipo l’inizio dell’attività istruttoria; 2) il termine delle
operazioni era, per ciò, fissato al 31 marzo 2013, salvo motivata
richiesta di proroga al Collegio, da far pervenire con congruo anticipo
rispetto alla data in questione; 3) entro il 15 gennaio 2013 (giorni 120)
44
il C.T.U. doveva predisporre la relazione provvisoria, che doveva far
pervenire, entro il successivo 22 gennaio, alle parti, ossia ai
Consulenti designati e in loro assenza ai patroni dei convenuti; 4)
entro il 28 febbraio 2013 le parti dovevano far pervenire al CTU le
(eventuali) memorie critiche dei propri consulenti; 5) entro il 31 marzo
2013 il C.T.U. doveva provvedere a depositare, nella Segreteria della
Sezione, la relazione conclusiva contenente le osservazioni delle parti
e la sintetica risposta del Consulente alle stesse.
Attese le prescrizioni suddette, finalizzate a consentire alle parti
medesime, attraverso i propri consulenti, il compiuto esercizio del
contraddittorio nel corso del relativo procedimento e in ragione delle
risultanze peritali, il Collegio stabiliva che tutte le difese tecniche
dovevano, per quanto possibile, svolgersi davanti al C.T.U. e che,
salvo casi eccezionali, non sarebbe stato autorizzato nel
prosieguo della causa il deposito o lo scambio di nuove memorie
tecniche.
In data 25 marzo 2013 l’Ing. Ettore Cammarata depositava la
relazione peritale conclusiva dichiarando, dinanzi al Giudice Giovanni
Comite, delegato a sovrintendere, ex art. 15 del R.D. 13 agosto 1933,
n. 1038, “di avere bene e fedelmente eseguito l’incarico affidatogli”.
Il predetto elaborato, contenente le risposte alle osservazioni
formulate dai Consulenti delle parti, così concludeva: <<”Lotto B”.
Mediando i due valori ottenuti con i due criteri diversi estimativi del
sintetico – comparativo (euro 942.000) e del Valore di Trasformazione
(euro 963.938), si ottiene che il Valore più Attendibile di Libero
45
mercato del “Lotto B”, riferito alla data del 17 aprile 2008, è
quantificabile nella misura di euro 952.969.
Area del Polo Scolastico di mq.22.000: utilizzando il criterio
estimativo del cosiddetto Valore di Trasformazione, si ottiene che il
Valore più Attendibile di mercato dell’Area del Polo Scolastico di
mq. 22.000. riferito alla data del 17 aprile 2008, è quantificabile
nella misura di euro 01.206.247>>.
Dell’avvenuto deposito è stata data comunicazione a tutte le parti
processuali.
Con atto depositato in data 19 aprile 2013, la Procura Regionale,
nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Alberto Mingarelli,
chiedeva “...ex artt. 196 c.p.c. e 16 R.D. n. 1038 del 1933” la
sostituzione dell’Ing. Cammarata con altro C.T.U., il rinnovo
dell’atto istruttorio, e la fissazione “...di una nuova udienza di
discussione della causa, attribuendo alle parti un termine per
depositare una memoria e, laddove venga fissata la discussione del
merito...l’audizione da parte del Collegio...del Consulente di parte
pubblica, Arch. Roberto Cacco”.
Sosteneva, la Procura Regionale di essere <<...venuta a conoscenza
di altri gravi fatti riguardanti lo stesso professionista che si ritiene
possano porre la sua funzione di consulente tecnico d’ufficio, in una
situazione di conflitto di interessi tra quelle indicate nell’art.51 del
c.p.c....>>. In breve, rilevava che l’Ing. Cammarata, a seguito di
istruttoria delegata alla Guardia di Finanza di Venezia, nell’ambito
della
vertenza
n.
617/2008/Min,
risultava
costituito
in
mora
46
dall’Agenzia del Demanio di Venezia in data 24 novembre 2008 su
richiesta della Procura contabile, per un danno da mancata
percezione di canoni demaniali dalla concessionaria amministrativa
Co.Ve.Alla, per un importo di circa un milione di euro. Essendo, il
suddetto professionista, consapevole dell’esistenza delle vertenze di
(asserito)
danno
erariale
con
la
P.A.
che
lo
riguardavano,
<<...avrebbe dovuto comunque astenersi dall’incarico, ai sensi dell’art.
51 n. 3 del c.p.c., o quanto meno comunicarne l’esistenza alla
Sezione Giurisdizionale>>.
Con decreto Presidenziale, in data 02 maggio 2013, è fissata
l’udienza di discussione del 15 gennaio 2014, con assegnazione di
termine alle parti per il deposito di eventuali memorie che, come
previsto dall’ordinanza n. 55 del 12 luglio 2012, non dovevano
“...riguardare argomenti tecnici demandati alla espletata consulenza
tecnica d’ufficio”.
Nella memoria prodotta il 20 dicembre 2013, il convenuto Mion Marco,
a mezzo del patrocinio dell’Avv. Prof. Pagliarin Carola e dell’Avv.
Chemello Gianna, nel richiamare integralmente l’atto di costituzione in
giudizio,
rilevava
che
la
correttezza
della
stima
operata
dall’amministrazione comunale è stata confermata dalle risultanze
dell’elaborato peritale redato dal C.T.U., il quale, <<accogliendo i
rilievi formulati altresì dal Prof. Ing. Marella...>> ha quantificato il
valore dei terreni oggetto della permuta in € 952.969,00, con
riferimento al lotto “B”, ceduto dal Comune di Noventa ai soggetti
privati, e in € 01.206.247,00, con riferimento all’area del “Polo
47
Scolastico” pari a 22.000 mq.
Di tutta evidenza, per ciò, che il difetto del danno, ossia dell’elemento
oggettivo dell’illecito, induceva al rigetto della domanda attorea.
Con memoria, in atti al 20 dicembre 2013, i convenuti Bisato Luigi,
Pasquato Loretta, Borina Fabio, Guzzo Luigi, Chillon Michele, Spadot
Riccardo, Veronese Daniella, Todeschini Tommaso e Riva Marilena, a
mezzo del patrocinio dell’Avv. Prof. Pagliarin Carola e dell’Avv.
Chemello Gianna, previo integrale richiamo dell’atto di costituzione in
giudizio, ribadivano, in termini di correttezza della stima operata
dall’Amministrazione
comunale
di
Noventa
Padovana
e
di
insussistenza del danno, quanto precisato per il convenuto Mion (da
intendersi qui richiamato).
Con memoria, versata in fascicolo il 20 dicembre 2013, Borgato
Silvano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Trovato Giorgio e Fabbris
Elena, previo richiamo delle conclusioni già rassegnate in sede di atto
costitutivo, attesa l’insussistenza del danno erariale, instava per il
rigetto della domanda attorea con rifusione degli onorari e delle spese
di lite, per i quali produceva specifica notula.
Con memoria, in atti al 20 dicembre 2013 unitamente a taluni allegati
documentali,
la
Procura
Regionale
eccepiva
il
“...vizio
del
procedimento determinato dalla mancata sostituzione del consulente
tecnico d’ufficio...”, contestava le osservazioni effettuate nelle
memorie di costituzione dai convenuti e dal perito delle stesse, e
denunciava, come dallo stesso riportato (pag.9) “...una serie di
singolarità...”
del
C.T.U.
che
ne
avrebbero
pregiudicato
48
“...l’attendibilità della stessa perizia...”.
L’Attore, dopo aver ricordato alla Corte la precedente istanza di
ricusazione del CTU in data 13 giugno 2012 e l’ordinanza n. 53, del
05 luglio seguente di rigetto della stessa, evidenziava che, a seguito
del deposito in data 25 marzo 2013 (inviato alla Procura il 26
successivo) dell’elaborato peritale, in data 19 aprile 2013 produceva
“...istanza per la fissazione dell’udienza di discussione premettendo
però alla stessa una ulteriore richiesta di ricusazione e sostituzione
nei confronti del medesimo tecnico”. In tale domanda, si chiariva che
<<...la Procura regionale era venuta a conoscenza di altri fatti che
potevano costituire ulteriori ragioni di conflitto di interessi con la
Procura e dunque alterare l’imparzialità della decisione del tecnico
scelto come consulente dalla Sezione...>>. Si trattava della vertenza
n. V2008/00617/Min, affidata al medesimo odierno PM, per la quale
l’Ing. Cammarata risultava costituito in mora il 24 novembre 2008 su
richiesta della Procura Regionale, costituzione in mora rinnovata il 05
novembre 2013.
Rilevava a tal riguardo l’Attore che il CTU era coinvolto in due diverse
vertenze, relative a “..due diverse indagini istruttorie mosse da questa
Procura...e precisamente dal sottoscritto magistrato...” che rendevano
chiaro il conflitto di interessi, pregiudicando la serenità del CTU (pagg.
3 e 4). Soggiungeva (pag. 4), che era “...del tutto verosimile che il
tecnico possa concepire risentimento nei confronti della stessa
Procura e dello stesso magistrato. Ovvero potrebbe facilmente
ipotizzarsi che la sua azione di C.T.U. anziché essere improntata alla
49
massima neutralità e serenità possa essere mossa in tutto o in parte a
dimostrare una pretesa negligenza o inadeguatezza della Procura (e
del sottoscritto magistrato in particolare) a svolgere azioni di danno
erariale”.
Conseguentemente, era rinnovata la richiesta di nomina di un nuovo
Consulente Tecnico d’Ufficio.
Nel merito, il Requirente avversava le conclusioni dei convenuti,
poiché le stime fatte dall’Ing. Marella prescindevano totalmente dalla
ricerca di un’obiettività a fronte, invece, delle risultanze della perizia
dell’Arch. Cacco basate su riscontri oggettivi (atti notarili, autorevoli
perizie di stima, valori reali di mercato del 2008, valori riconosciuti
dalla stessa Corte dei conti nella sent. n. 1053, del 15 novembre
2012, nel caso “ex Collizzolli”).
Precisava, ancora, che le opere per € 300.000,00 a scomputo,
importo che “non era un regalo per l’amministrazione o una qualsiasi
riduzione
dei
costi
di
questa...>>,
erano
state
regolarmente
completate in data 27 giugno 2013 (come da nota in data 21
novembre 2013 del Segretario del comune di Noventa Padovana).
Quanto, infine, alle “singolarità dello stesso tecnico che pregiudicano
l’attendibilità della...perizia...”, formulava argomenti di natura tecnica,
a) quanto al c.d. “Lotto B”, su 1) un taglio asseritamente senza
nessuna giustificazione del 10%, operato nella relazione definitiva e
all’esito delle osservazioni dei periti delle parti (in questo caso dei
convenuti), del valore unitario di 1.900 €/mq, ridotto a 1.710 €/mq
attribuito ai fabbricati realizzabili nell’area a destinazione residenziale,
50
2) sul taglio del 15% del valore, atteso che tale lotto, rispetto ad altri
immobili indicati come termine di comparazione [perizia del prof.
Stellin, prodotta dall’Arch. Cacco, per un lotto simile al lotto “B”], era
più periferico e sviluppava una minore cubatura: la Procura rilevava
che il lotto “B” non era periferico, mentre l’area del predetto, adibita
alla costruzione di villette a schiera o di piccoli edifici condominiali, pur
sviluppando una minore cubatura, lasciava più terreno libero per
giardini e altri spazi che davano valore alla costruzione. Quanto,
invece, b) all’Area ricevuta in permuta per la realizzazione del polo
scolastico, osservava che il C.T.U. 1) non aveva ridotto del 10%
anche il valore di vendita al mq dell’edificio direzionale – commerciale
come fatto per il lotto “B”, e “...sappiamo che il mercato in quel
momento dava una differenza di circa il 10 – 15% in più al
residenziale rispetto al direzionale –commerciale” [pag. 11]; inoltre, 2)
relativamente al plusvalore, derivante dalla non ipotetica ma
necessaria variante urbanistica che “ha modificato l’area da edilizia
scolastica pubblica a edilizia direzionale – commerciale privata”
(pag.11),
il CTU, sosteneva il PM, “...ha applicato una generica
riduzione del 10% basata su nessun elemento oggettivo”; 3) da
ultimo, rilevava che il perito d’ufficio, relativamente al metodo di stima
utilizzato per la ricerca del valore dell’area del polo scolastico,
sarebbe andato ben oltre quanto stabilito nel quesito posto dalla
Corte, compendiato nella frase “...tenuto conto delle destinazioni
urbanistiche previste...”, poiché, a suo dire, stimava l’area con una
destinazione diversa e non prevista, giacché “...la destinazione
51
prevista era ed è quella di Area a destinazione Scolastica pubblica e
non Direzionale – Commerciale privata”.
Concludeva rilevando che, <<...anche seguendo la metodologia di
stima seguita dal C.T.U. secondo questa Procura si sono determinati
valori delle aree in oggetto pressoché in linea con quelli già espressi e
contenuti nella consulenza depositata dall’Arch. Cacco in Procura in
sede di causa, tali valori inducono al convincimento che sussista il
danno erariale nei termini indicati in citazione>>.
Con memoria, versata in atti il 24 dicembre 2013 congiuntamente a
nota spese, gli Avv.ti Zambelli Franco e Fornasiero Giorgio, in
rappresentanza del convenuto Beghin Sandro, instavano, atteso che
“...opportunamente il Collegio ha evidenziato che le note difensive da
dimettersi...non avrebbero dovuto riguardare il contenuto della
relazione del CTU...”, per il rigetto della domanda attorea, attese le
risultanze peritali, con rifusione delle spese.
Con memoria, in atti al 24 dicembre 2013, il convenuto Paviola
Giuseppe, a mezzo dei patroni Avv. Prof. Domenichelli Vittorio e Avv.
Zambelli Franco, previo richiamo delle considerazioni in fatto e in
diritto enunciate nella comparsa di costituzione, instava per il rigetto
della domanda attorea poiché le risultanze alle quali è pervenuto il
CTU escludevano in radice la sussistenza del danno erariale,
confermando la convenienza economica dell’operazione posta in
essere dal Comune di Noventa Padovana.
In data 13 gennaio 2014 la Procura Regionale versava nel fascicolo
processuale n. 12 visure catastali tratte da interrogazioni al sito
52
dell’Agenzia dell’Entrate “Banca dati delle quotazioni immobiliari” (c.d.
Osservatorio del Mercato Immobiliare – O.M.I.).
I - Udienza dibattimentale.
Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2014 il Requirente
ribadiva che il Consulente Tecnico d’Ufficio, a mente dell’art. 51 c.p.c.,
come richiamato dall’art. 63, la cui “ratio” non è solo quella di evitare i
palesi conflitti di interesse ma anche di ovviare a situazioni di mera
apparenza di imparzialità, avrebbe dovuto astenersi attese le due
vertenze in essere che lo riguardavano. Evidenziava, per ciò, la
diversità tra la relazione provvisoria e quella definitiva del CTU,
formulando (nuove) argomentazioni di natura tecnica. Osservava, a tal
riguardo, che il “lotto B” non era più periferico rispetto all’area “ex
Collizzolli” (c.d. lotto Stellin preso a confronto), in quanto era
quest’ultimo ad essere più emarginato in periferia, e aveva un
maggior valore per avere a disposizione aree maggiormente libere;
soggiungeva che il perito d’ufficio, nella relazione provvisoria,
affermava che non avrebbe fatto uso del metodo di stima
comparativo, mentre ne fa uso nella relazione definitiva; sul lotto di mq
22.000,
considerato
a
destinazione
direzionale/commerciale,
destinazione non indicata nel quesito formulato dal Giudice, non è
stata operata la stessa decurtazione che il CTU ha applicato al lotto B;
inoltre, non è stata considerata la differenza di valore tra la
destinazione
direzionale/commerciale
e
quella
residenziale,
chiaramente a favore di quest’ultima, che avrebbe imposto di tenere
conto della plusvalenza.
53
Confermava, pertanto, la correttezza delle risultanze della perizia
dell’Arch. Cacco e le conclusioni dell’atto introduttivo.
L’Avv. Prof. Carola Pagliarin, in rappresentanza dei convenuti Bisato,
Pasquato, Borina, Guzzo, Chillon, Spadot, Veronese, Todeschini,
Riva e Mion, eccepiva, pregiudizialmente, l’inammissibilità sia della
memoria del PM prodotta il 20 dicembre 2013, poiché si diffondeva su
profili
e
argomentazioni
di
carattere
tecnico
in
violazione
dell’ordinanza non impugnabile n. 55/2012 e del decreto di fissazione
dell’udienza, sia della documentazione prodotta il 13 gennaio 2014, in
quanto tardiva e a supporto della prima.
Relativamente alla richiesta di sostituzione del CTU, rilevava che le
osservazioni della Procura, in particolare il riferimento ad una ulteriore
vertenza del 2008, per la quale nel novembre 2013 è stato rinnovato
l’atto di costituzione in mora, non adducevano ragioni sufficienti a
superare le motivazioni dell’ordinanza di rigetto inappellabile, atteso
che il CTU non ha un interesse proprio e diretto nella causa ex art. 51
c.p.c., non c’è una causa pendente tra lo stesso e il PM, la
costituzione in mora del 2006 non ha avuto alcun seguito mentre per
l’altra vertenza non c’è invito a dedurre e, sopra tutto, un atto di
citazione depositato, unico atto determinante la pendenza di un
processo, e non sussistono ragioni di “grave inimicizia” come
evidenziato nell’ordinanza di rigetto che, pertanto, era da confermare.
Quanto alla responsabilità amministrativa, rilevava che i chiari risultati
della CTU hanno escluso la sussistenza di un danno per l’erario
comunale. Concludeva, previo richiamo della memoria di costituzione,
54
per il rigetto delle domande attoree e per l’assoluzione dei propri
assistiti.
L’Avv. Alessia Meggiolaro, in rappresentanza del sindaco Paviola, si
associava sostanzialmente a quanto sostenuto dalla collega Avv.
Pagliarin
sulla
insussistenza
del
danno,
soggiungendo
che
l’operazione si era tradotta per il Comune di Noventa Padovana in un
vantaggio. Si associava, altresì, all’eccezione di inammissibilità della
memoria e della documentazione prodotta dal Requirente, e alle
considerazioni
fatte
sulla
ricusazione.
Terminava
per
il
proscioglimento del proprio difeso.
L’Avv. Giorgio Trovato, per il segretario comunale Borgato, si univa
anch’egli alle eccezioni svolte ed argomentate nei precedenti
interventi a tutela. In specie, poneva l’attenzione su due specifiche
questioni: riguardo all’istanza di ricusazione del CTU, faceva notare
che il fatto asserito dalla Procura come “nuovo” altro non era che il
rinnovo della costituzione in mora successivo, però, al deposito della
relazione definitiva del consulente; inoltre, la memoria del 20
dicembre 2013 del PM era da ritenere inammissibile atteso che
introduceva nuovi argomenti tecnici, che il CTU ha affrontato
compiutamente nel contraddittorio delle parti. Instava, quindi, per
l’assoluzione del segretario comunale Borgato per insussistenza del
danno.
L’Avv. Matteo Zambelli, in rappresentanza del tecnico Beghin, si
associava a quanto prospettato nei precedenti interventi difensivi,
ribadendo l’inammissibilità, perché irrituale e intempestiva, dell’istanza
55
del 20 dicembre 2013; rilevava, per ciò, che tale memoria e i
successivi documenti, versati in atti il 13 gennaio 2014, erano da
espungere
dal
processo,
mentre
l’ordinanza
di
rigetto
della
ricusazione, pur inappellabile, era ricorribile per Cassazione. Nel
merito, osservava che “l’area ex Collizzolli era collocata in centro nelle
adiacenze della sede comunale, non così invece per il lotto B, che era
più periferico”. Concludeva per il rigetto della domanda, con rifusione
delle spese di lite.
In sede di breve replica il PM precisava che le argomentazioni
tecniche si rendevano necessarie a causa del mancato rispetto del
contraddittorio nello svolgimento della perizia d’ufficio, ove le
osservazioni addotte dal proprio perito non erano state recepite dal
Consulente Tecnico Ing. Cammarata. Per ciò, “le operazioni peritali
non si erano svolte nel rispetto del contraddittorio, atteso che la
relazione definitiva del CTU stravolgeva la bozza provvisoria su cui si
è esercitato il confronto tra i tecnici”. Quanto alla documentazione
asseritamente tardiva, si trattava di atti pubblici, dell’Agenzia delle
Entrate (ex Territorio), che non introducevano elementi nuovi e che
comunque agli stessi ha fatto riferimento anche il CTU. Da ultimo,
relativamente al conflitto d’interessi, richiamava un precedente di
questa Sezione, che, ad avviso del medesimo, si era pronunciato
sulla incompatibilità, per mancanza di serenità e imparzialità, del
consulente di parte nominato in quella circostanza dal Requirente.
Al termine della discussione la causa, ritenuta matura, è stata
trattenuta per la decisione.
56
Motivi della decisione
[1] Sentenza della Sezione Veneto n. 180, del 21 marzo 2012 –
Rinvio alla medesima.
In limine, il Collegio osserva che con propria decisione, non definitiva
e parziale, n. 180, in data 21 marzo 2012 (che allo stato degli atti e da
consultazione S.I.S.P. risultava non impugnata), ha rigettato le
questioni pregiudiziali sollevate in relazione alla vicenda tratta a
giudizio, quali l’eccezione di nullità degli atti istruttori, di cui all’art. 17,
comma 30 ter, del d.l. n. 78 del 2009 e ss.mm.ii., opposta dal
convenuto Trovò Rino, l’estensione del contraddittorio, con finalità
fideiussoria e di manleva, nei confronti della Compagnia assicurativa
“CHARTIS EUROPE SA”, invocata dal tecnico comunale Beghin
Sandro, la insindacabilità delle scelte amministrative operate dal
comune di Noventa Padovana (PD) e, per esso, dagli organi svolgenti
funzioni gestorie e attività di indirizzo politico – amministrativo, sulla
quale si diffondevano, con modalità diverse, le difese di tutti i
convenuti
con
l’intento
di
evidenziare
la
ragionevolezza
dell’operazione di permuta effettuata, in relazione ai fini pubblici,
dall’Ente, scelta ritenuta dal Giudicante Collegiale pienamente
sindacabile in sede giurisdizionale contabile, in quanto l’esercizio
dell’attività amministrativa doveva ispirarsi non solo alla speditezza
ma anche ai criteri di economicità e di efficacia, costituenti
specificazione del più generale principio sancito dall’art.97 della Carta
Fondamentale, che assumevano, a tal riguardo, rilevanza sul piano
della legittimità (non della mera opportunità) dell’agire della P.A.
57
Con la stessa sentenza, la Sezione, attesa la mancanza di
qualsivoglia significativo apporto causale al presunto danno e
l’impossibilità di pretendere un diverso comportamento dal tecnico
Trovò Rino, considerato, altresì, che il progetto approvato con la
delibera del 26 settembre 2008 è stato elaborato senza un piano
particellare di esproprio e senza l’indicazione di somme da devolvere
a ristoro degli interessati, segno evidente che l’acquisizione del
terreno da destinare a “Polo Scolastico” doveva aver luogo ricorrendo
a procedure diverse da quelle ablatorie, proscioglieva nel merito il
medesimo, per insussistenza del nesso causale tra l’atto al quale ha
partecipato e l’asserito danno, così come chiesto dal Pubblico
Ministero all’udienza pubblica del 14 marzo 2012, nel corso della
quale dichiarava, altresì, che la quota parte di (asserito) danno allo
stesso imputata, pari al 5% di € 405.000,00, fosse da accollare al
Capo tecnico Beghin.
A tale decisione il Collegio opera, pertanto, puntuale riferimento e
integrale richiamo, intendendosi qui interamente trascritta.
[2] Successiva attività provvedimentale di accertamento –
Ricusazione del C.T.U. – Rigetto Istanza – Conferma CTU Deposito Relazione definitiva – Istanza di sostituzione C.T.U. –
Fissazione udienza di discussione del 15 gennaio 2014 –
Memorie autorizzate – Limiti- Produzione documentale del 13
gennaio 2014 – Limiti – Eccezione di inammissibilità ed
Espunzione.
Con riguardo ai restanti convenuti, atteso che il danno contestato
58
sarebbe la risultante di una incongrua stima di due aree permutate,
incongruità rilevata dal Consulente tecnico del Requirente (Arch.
Cacco) ma disconosciuta dal Consulente dei presunti responsabili
(Prof. Ing. Marella), il Collegio, nel riservarsi all’uopo la doverosa
valutazione delle condotte e dell’elemento soggettivo imputati ai
convenuti, quali elementi integrativi della responsabilità erariale,
ritenendo di dover verificare la ricorrenza del presupposto indefettibile
del danno, disponeva l’esperimento di una Consulenza Tecnica
d’Ufficio tesa ad accertare, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, il
valore delle due aree all’origine del danno, incombente al quale
provvedeva con separata ordinanza.
In breve, la vicenda, siccome descritta dal Requirente (e oggetto di un
esposto/denuncia del 04 dicembre 2008 di taluni consiglieri di
minoranza), riguardava il danno asseritamente subìto dal Comune di
Noventa Padovana (PD) nel corso di un’operazione volta alla
realizzazione di un polo scolastico, attuata attraverso aree da cedersi
gratuitamente nell’ambito di un limitrofo piano di lottizzazione.
Infatti, in data 24 ottobre 2003 il comune di Noventa Padovana
stipulava con la “Società Cooperativa Servizi Verona a r.l.” (con sigla
“CO.SE.VER. a r.l.”), una convenzione per la realizzazione di una
lottizzazione in “Zona Territorio Omogenea” (Z.T.O.) di “D1/S3
(speciale ex art. 23 bis Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.), ossia
a destinazione mista residenziale, commerciale e direzionale.
L’atto era in adempimento di precedenti obblighi assunti dalla
cooperativa prima della sua messa in liquidazione, con subentro ad
59
essa della società “La Nova a r.l.”.
In specie, per gli aspetti d’interesse: nell’art. 5 la ditta si impegnava a
<<...cedere a titolo gratuito una porzione di terreno, denominata
ambito B, pari a 6.000 (seimila) mq. nello stato di fatto in cui si
trova...>>; nell’art. 6 la medesima si obbligava, <<...attraverso
ulteriore e specifica convenzione con il Capo Area tecnica, a
realizzare e cedere un’eventuale opera d’interesse pubblico sull’area
denominata ambito B, al precedente art. 5, con un impegno forfetario
di spesa pari a Euro 300.000,00...Qualora...l’Amministrazione...di
Noventa Padovana, decida di non realizzare alcun tipo di opera, la
Ditta Lottizzante si impegna comunque a onorare l’impegno di spesa
di Euro 300.000,00...da utilizzarsi esclusivamente per opere realizzate
sull’area di cui al precedente art.5>>.
In sintesi, a tale data, era intendimento del Comune realizzare,
sull’area agricola E-2 interclusa e da trasformare in comparto
edificatorio per 6.000 mc., che sarebbe stata ceduta gratuitamente
dalla predetta società lottizzante, un edificio scolastico da adibire a
“Scuola Materna”.
Tale singolo progetto diveniva, tuttavia, recessivo di fronte alle
necessità di una complessiva rivisitazione dei servizi scolastici
insistenti sul territorio “noventano”. Conseguentemente, con delibera
di C.C. n. 25, del 12 marzo 2004, si disponeva l’acquisizione,
attraverso uno studio di fattibilità, di soluzioni che l’organo di governo
dell’Ente riteneva più rispondenti alle esigenze della collettività.
A seguire, con delibera di C.C. n. 17, del 28 febbraio 2005, è adottata
60
variante parziale al P.R.G. n.4/5, che prevedeva, tra l’altro, la
trasformazione di un’area agricola interclusa, sottozona E 2, di mq
75850, in un comparto edificatorio composto da aree scolastiche [per
un totale di mq. 21.450, all’interno della quale era possibile la
copertura massima di mq 4.290 ad uso esclusivo del Polo e delle
relative attrezzature], aree destinate a verde pubblico e aree
residenziali.
Con successiva delibera n. 36, del 15 settembre 2005, il Consiglio
Comunale di Noventa Padovana, attesa la volontà di confermare
l’area già prevista a “Polo Scolastico”, adottava, tuttavia, una variante
parziale al P.R.G., che prevedeva la trasformazione dell’area agricola,
sottozona E-2, di mq 9980 (prospiciente su via Cellini) in un comparto
edificatorio per aree per l’istruzione, successivamente approvata con
delibera consiliare n. 50, del 29 novembre 2005.
Di tal ché, con deliberazione di G.C. n. 3, del 23 gennaio 2007, è
approvato il progetto per la realizzazione del nuovo “Polo Scolastico”,
redatto dall’Arch. Magnani, risultato vincitore dell’indetta procedura
concorsuale.
Nella more, la Ditta lottizzante (La Nova s.r.l.), in data 15 dicembre
2007, comunicava al comune di Noventa Padovana la propria
disponibilità, subordinata alla manifestazione da parte dei proprietari
della loro volontà a cedere i terreni a un prezzo ritenuto congruo dalla
società medesima e al rilascio dei permessi per costruire per gli
immobili a destinazione residenziale sulle aree di sua proprietà, a far
si che l’Ente potesse acquistare direttamente dai privati, a titolo
61
gratuito e senza onere alcuno, la suddetta area (di mq. 22.000), con
liberazione della ditta dall’obbligo di cui all’art. 5 della Convenzione
(cessione del terreno edificabile di mq. 6.000) e con interramento, a
spese dell’Ente territoriale, dell’elettrodotto insistente sull’area di
proprietà di essa medesima.
Nella relazione, redatta dal Responsabile Settore Edilizia Privata –
Urbanistica, dott. Beghin, e allegata alla delibera del 17 aprile 2008, si
affermava che <<...la proposta fatta dalla La Nova s.r.l. è da valutarsi
con attenzione, poiché se la si accetta, l’Amministrazione Comunale
avrà la disponibilità immediata, senza oneri e senza problemi di
esproprio, dell’area ove eseguire le più volte citate opere di edilizia
scolastica.
Riguardo alla compensazione delle aree è da rilevare che il valore
commerciale dell’area di mq. 6.000, che rimane in capo a La Nova
s.r.l., è sicuramente equivalente al valore dell’area di mq. 22.000 circa
proposta in cessione, poiché la diversa e notevole quantità di area
ceduta, la sua ubicazione, molto più idonea rispetto a quella
precedentemente prevista, valutato il valore di esproprio...evitando
tempi tecnici più lunghi per averne la disponibilità ed evitati
contenziosi e ricorsi...è vantaggiosa per questa Amministrazione...>>.
Pertanto, in data 17 aprile 2008 il Consiglio Comunale,
supportato dalla predetta relazione tecnica, con delibera n. 19
approvava l’aggiornamento della convenzione del 24 ottobre
2003, andandone a modificare gli artt. 1, 5 e 6, afferenti il c.d.
ambito B.
62
In breve, rispetto al precedente accordo si trattava per il Comune di
ottenere gratuitamente un’area diversa rispetto a quella inizialmente
prevista per la realizzazione del Polo Scolastico, per il resto il
meccanismo dell’operazione non mutava.
Nel frattempo, con delibera di Consiglio comunale n. 40, del 26
settembre 2008, è approvato il progetto definitivo e contestualmente è
adottata la nuova variante urbanistica per l’ampliamento dell’area
scolastica, definitivamente approvata dalla Regione Veneto con
D.G.R.V. n. 845, del 31 marzo 2009.
Per ciò, il progetto definitivo del Polo Scolastico interessava un’area di
22.000 mq. e, quindi, per la sua approvazione richiedeva una variante
urbanistica per quelle superfici ulteriori rispetto ai 9.980 mq. già
oggetto della variante del 2005.
Infine, in data 05 agosto 2009, il Responsabile del Settore Edilizia
Privata – Sportello Unico dell’Edilizia (dott. Sandro Beghin), a
integrazione della relazione tecnica allegata alla deliberazione di C.C.
n. 19, del 17 aprile 2008 (pertinente la modifica della convenzione di
lottizzazione), <<...dovendo nell’atto di trasferimento stabilire un
valore...>>, precisava, con dichiarazione resa all’amministrazione di
Noventa Padovana, che <<...il valore dell’area di mq 6.000 in capo
a “La Nova s.r.l.” con capacità edificatoria di mc. 6.000 è
valutabile in circa € 180,00 al mc e quindi per un valore di €
1.080.000,00.
Il valore dell’area compresa tra via Cellini e via Marco Polo di
circa mq 22.000 in capo a Giuriolo Patrizia, Giuriolo Maria, Moro
63
Marina e Celin Elide è valutabile intorno a € 49,00 al mq. e quindi
per un valore di circa € 1.080.000,00>>.
Per ciò, con rogito in data 06 agosto 2009 si provvedeva alla permuta
dei terreni.
In seguito, con delibera di Giunta Comunale n. 40, del 14 maggio
2010, è approvato il progetto esecutivo del Polo Scolastico sulla
nuova area per una spesa di € 4.800.000,00.
Contestualizzata così la vicenda di causa, rileva il Collegio che con la
deliberazione n. 19, del 17 aprile 2008, il Consiglio Comunale
Noventano ha formalizzato la propria volontà di voler modificare gli
obblighi della precedente Convenzione del 24 ottobre 2003,
esternando l’intendimento di procedere alla edificazione del Polo
Scolastico su una diversa Area di proprietà di terzi privati, avente
un’estensione di 22.000 mq, area che doveva essere acquisita
gratuitamente mediante l’opera di mediazione della Società “La Nova
a r.l.”. Ciò malgrado, tale intervento non perveniva a buon fine, di
certo anche perché i privati trovavano più sicuro trattare con l’Ente
comunale, che acquisisce, comunque, l’area di 6.000 mq/mc e che è
permutata, alla pari e per un controvalore di € 01.080.000,00, nel
rogito del 06 agosto 2009 (successivo all’adozione da parte del
Consiglio Comunale della nuova variante urbanistica, datata 26
settembre 2008, e alla sua approvazione da parte del Regione Veneto
con D.G.R.V. n. 845, del 31 marzo 2009), permuta di cui gli
Amministratori
avevano
piena
(formale)
consapevolezza
con
l’integrazione (alla relazione del 17 aprile 2008) del 05 agosto 2009
64
indirizzata dal tecnico Beghin all’Amministrazione comunale.
Di tutta evidenza, per ciò, che, con tale deliberazione, il Consiglio
Comunale ha effettuato una legittima (in quanto tesa a perseguire i
principi di efficacia, di efficienza e di speditezza che presidiano
l’azione amministrativa) valutazione di opportunità, scegliendo di
acquisire l’area da destinare a “Polo Scolastico” non attraverso un
procedimento espropriativo – fatto di tempi tecnici più lunghi per
averne la disponibilità, accompagnati non infrequentemente da
contenziosi e ricorsi – non attraverso un negozio di acquisto dai privati
– di cui è conosciuta la complessità delle trattative, quando a
negoziare è un Ente territoriale, e l’ordinaria onerosità – ma attraverso
un’operazione di permuta, che l’Organo elettivo, supportato dalla
relazione
del
tecnico
Beghin,
riteneva
sostanzialmente
più
vantaggiosa.
Di tal ché, e prescindendo da ogni considerazione sulle modalità di
svolgimento dell’azione amministrativa, la cui violazione di per sé non
è necessariamente causativa di pregiudizio, gli atti tutti dianzi
richiamati inducevano la Sezione alla previa verifica della correttezza
delle stime degli immobili fatte dall’Ente comunale, attraverso i suoi
tecnici, e approvate dall’Organo di indirizzo politico con l’intervento del
segretario comunale, garante del rispetto della legalità dell’”agere”
pubblico.
In specie, infatti, una valutazione del Comune o ad esso riconducibile
(espressa in termini di dichiarazione di valori in data 05 agosto 2009 data precedente la permuta notarile – e da ricondurre alla data del 17
65
aprile 2008 – di adozione da parte del C.C. della delibera n. 19, al fine
di integrarne la relazione tecnica ad essa allegata, nella quale si
esprimevano le ragioni di convenienza dell’operazione), pur se priva
di riscontri oggettivi di pronta percezione, ma determinante per
l’eventuale responsabilità di colui che la rendeva (qualora avventata),
doveva dirsi sussistente, giacché il PM, diversamente, non avrebbe
potuto contestarne la sua incongruità, bensì e solo la sua fisica
mancanza (anche se per l’Attore tale incongruità rendeva inverosimile
la valutazione).
Ed era a ragione della presenza di una tale valutazione che i patroni
dei convenuti, nella formulazione degli scritti difensivi, contestavano,
“principaliter”, la sussistenza di un danno per l’erario comunale,
ritenendo la stima effettuata dall’Ente del tutto congrua, siccome
confermato dalla consulenza del Prof. Marella, quale perizia
stragiudiziale non vietata dalla legge e da essi prodotta, e che, ad
avviso della Sezione giudicante, pur non essendo una prova, assolve
alla funzione integratrice del giudizio, almeno diffusamente, alla
stessa stregua della relazione peritale dell’Arch. Cacco, disposta e
acquisita dal Pubblico Requirente nella fase pre – processuale.
Di tutto punto, le parti dell’odierno giudizio avevano provveduto ad
allegare ed asseverare i fatti dai quali il Giudice Collegiale poteva
trarre spunto per argomentazioni o per dedurne l’opportunità di una
Consulenza Tecnica d’Ufficio, o anche per trarne elementi indiziari
[cfr. Corte di Cass. 05 giugno 1999, n. 5544, id. 19 maggio 1997, n.
4437, id. 28 luglio 1989, n. 3527] o addirittura per trarne argomenti per
66
la sua decisione [Cass. 10 febbraio 1987, n. 1416], elementi di
convincimento che la Corte Regolatrice (così Cass. 25 marzo 2004, n.
5965) ha ritenuto persino possibile trarre da parti della consulenza
eccedenti i limiti del mandato.
E, in specie, la non coincidenza delle risultanze a cui quei fatti
inducevano ha reso necessario ricorrere allo strumento della C.T.U.,
sollecitata altresì dalle parti. In termini di principi generali, nel vigente
codice il Consulente Tecnico d’Ufficio è inquadrato tra gli “Ausiliari del
Giudice” con il compito di aiutare lo stesso ad una migliore valutazione
dei fatti, già allegati dalle parti stesse, fornendogli le massime
dell’esperienza di quello specifico settore di materie che il Giudice non
conosce, e che se anche conoscesse non potrebbe utilizzare per il
divieto di scienza privata, posto a presidio del rispetto del
contraddittorio tra le medesime.
Inoltre, la Consulenza Tecnica d’Ufficio, pur rientrando tra i mezzi
istruttori, non è considerata come mezzo di prova: in tale evenienza il
risultato finale dell’attività del Consulente tecnico non potrebbe di per
sé valere da solo ad assolvere l’onere di cui all’art. 2697 c.c., per non
essere una fonte di prova nella disponibilità delle parti ma un veicolo
per acquisire un bagaglio di conoscenze ed esperienze tecniche che
sfuggono
all’ordinaria
preparazione
di
un
magistrato
(anche
collegiale).
Ciononostante, la Giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che,
laddove <<...un fatto (come nella fattispecie odierna), non sia
percepibile nella sua intrinseca natura se non con cognizioni o
67
strumentazioni tecniche che il giudice non possiede, o comunque
risulti di più agevole, efficace e funzionale accertamento, ove
l’indagine sia condotta da un ausiliario dotato di specifiche cognizioni
tecnico – scientifiche (si pensi ad es. alla CTU nelle materie di
appalto, compravendite e permute, per quantificare il minor valore
della res a seguito della presenza di vizi, o l’effettivo valore dei beni
permutati), la C.T. può costituire una vera e propria fonte oggettiva di
prova>> (cfr. Cass. 8297 del 2005, n. 88 del 2004, n. 7635 del 2003,
n. 3710 del 2003, n. 15399 del 2002, n. 11359 del 2002, n. 5422 del
2002, n. 3343 del 2001 e n. 8659 del 1999).
Pertanto, atteso che la C.T.U. rientrava nella piena disponibilità,
anche temporale, del Giudice (in specie collegiale), e che la facoltà di
valutarne
la
necessità
o
l’opportunità
rientrava
nel
potere
discrezionale dello stesso, nell’ipotesi di causa essa rinveniva
adeguato presupposto motivazionale nelle allegazioni difensive a
contenuto tecnico (Cass. civ. Sez. 2^, sent. n. 259, dell’8 gennaio
2013) delle parti (pubblica e private), prive di autonomo valore
probatorio e inerenti la stima dei due immobili oggetto della permuta, i
cui risultati finali erano affatto sovrapponibili.
[2.1] Per ciò, all’esito della pubblica udienza del 14 marzo 2012, e
della successiva camera di consiglio, il Collegio, con ordinanza n. 35,
del 18 aprile 2012, disponeva di acquisire una C.T.U., a mente degli
art. 61 e segg. e 191 e segg. del codice di rito civile, designando l’Ing.
Cammarata Ettore, iscritto all’Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale
di Venezia a far tempo dall’anno 1991.
68
Nello stesso provvedimento era posto, in linea di principio e salvo più
precisa formulazione nell’udienza prevista per il giuramento e nel
contraddittorio delle parti, il seguente quesito: <<Il C.T.U., letti gli atti
e i documenti di causa, di cui è facoltizzato ad acquisirne copia,
eseguito, qualora ritenuto opportuno, un accesso ai luoghi
d’interesse, acquisita, ove ritenuta necessaria, documentazione
dal Comune di Noventa Padovana (PD), intervistati i soggetti
informati dei fatti la cui audizione si ritenga utile e necessaria nei
limiti
ritenuti
funzionali
alla
migliore
esecuzione
della
consulenza, dica qual era alla data del 17 aprile 2008, di adozione
della deliberazione di Consiglio Comunale n.19, in cui il Capo
Tecnico Beghin ha affermato, con propria relazione, l’equivalenza
del valore commerciale delle due aree, come poi precisato nella
dichiarazione resa in data 05 agosto 2009 (quindi ora per allora),
il valore attendibile di mercato, ossia il valore commerciale
dell’area di 6.000 mq (ab origine catastalmente censita al Foglio
6, mappale 667, poi foglio 6, mappale 821) e il valore dell’area di
22.000 mq [allora ricompresa nei mappali 229, 847, 848, 80, 82 e
77 (parte) del foglio 6], oggetto della permuta stipulata in data 06
agosto 2009, tenendo conto delle destinazioni urbanistiche
previste, degli oneri di urbanizzazione e delle spese necessarie
per interramento/spostamento della linea elettrica posta sul lotto
“B” di 6.000 mq e proseguente sul lotto di 22.000 mq (c.d.
deprezzamento)>>.
Per l’accettazione dell’incarico e per il giuramento del nominato
69
Consulente era fissata la pubblica udienza del 12 luglio 2012.
Inoltre, ai sensi dell’art. 201 del c.p.c. era riconosciuta alle parti la
facoltà di nominare un proprio consulente tecnico (art. 87 c.p.c.), che
doveva, qualora esercitata, avvenire con dichiarazione scritta da
depositare presso il Direttore della segreteria della Sezione entro e
non oltre il 20 giugno 2012.
Le parti convenute (tranne Sandro Beghin) e la Pubblica Accusa
designavano un proprio Consulente tecnico, quali ausiliari del
processo chiamati ad esprimere manifestazioni di scienza e non di
volontà (Cass. 13 gennaio 1983, n. 245), divenendo destinatari di ogni
avviso ed invito rivolto al CTU siccome previsto dall’art. 201 c.p.c.
Un tale contenuto prescrizionale è volto, in particolare, ad assicurare il
rispetto del principio del contraddittorio anche nell’espletamento delle
attività di indagine tecnica, realizzando un sistema di controllo dei
periti di parte fino al momento conclusivo del giudizio.
[2.2] Con istanza in atti al 13 giugno 2012 il Pubblico Ministero
ricusava
il
Consulente
Tecnico
d’Ufficio,
chiedendone
conseguentemente e all’esito della stessa, la sostituzione.
Assumeva che la Procura, <<...in altra vertenza di danno erariale
ancora pendente, precisamente la n. 140/MIN...>>, riguardante “lavori
di ristrutturazione del complesso demaniale Arsenale di Venezia – 2^
stralcio”, ha chiesto è ottenuto dal Presidente del Magistrato alle
Acque di Venezia la costituzione in mora <<...tra i possibili
responsabili di danno erariale dell’ing. Ettore Cammarata>>.
A supporto produceva una lettera del 09 ottobre 2006, indirizzata al
70
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio del Magistrato alle
Acque di Venezia e per debito di conoscenza alla Procura Regionale
per il Veneto, in cui il predetto professionista riscontrava la nota
precauzionale di messa in mora del 19 giugno precedente, restando a
disposizione per ogni migliore informazione.
Ora, atteso che tale circostanza faceva <<...ritenere a questa Procura
che lo stesso tecnico venga a trovarsi, per la sua funzione di C.T.U.,
in una situazione di potenziale conflitto d’interessi tra quelle indicate
nell’art.51 c.p.c.>>, ne chiedeva la sostituzione.
In ragione di tanto, con provvedimento in data 25 giugno 2012 il
Presidente della Sezione ha fissato, per provvedere, la relativa
camera di consiglio, designando un componente del Collegio a
riferire, previa acquisizione di brevi informazioni scritte dal Consulente
nominato.
Con breve scritto, prodotto il 27 giugno 2012, il “perito d’ufficio”
rappresentava che per la vertenza richiamata ha <<...ricevuto in data
24 giugno 2006 solo l’atto di costituzione in mora da parte del
Magistrato alle Acque di Venezia...e che da allora non ha avuto
notizia della predetta vertenza, ragion per cui ha ritenuto che la stessa
fosse stata archiviata giacché l’atto di costituzione in mora non è stato
rinnovato>>.
Orbene, la Sezione ritiene necessario premettere, in conformità a
quanto ribadito in più circostanze dalla Corte di legittimità, che
“...terzietà – imparzialità del C.T.U. significa che lo stesso non deve
essere legato a nessuna delle parti del processo, analogamente a
71
quanto prescritto per il giudice. Tale imparzialità è garantita dalla
legge sotto un duplice profilo: innanzi tutto, con il demandarne la
nomina al giudice, organo per il quale l’imparzialità è autonomamente
e preliminarmente prescritta; e, in secondo luogo, con la previsione,
anche per il consulente tecnico, degli stessi istituti dell’astensione e
della ricusazione” (Cass. Sez. 1^, 22 luglio 2004, n.13667).
In specie, il Collegio, dopo aver rilevato che il Consulente d’Ufficio può
essere ricusato dalle parti, con specifica istanza e per i motivi indicati
dall’art. 51 c.p.c., come richiamato dall’art. 63, 2° comma, c.p.c., al
fine di far valere gli eventuali dubbi circa l’obiettività e l’imparzialità,
respingeva l’istanza del Pubblico Requirente poiché non appariva
sufficientemente motivata, risultando lacunosa nel supporto probatorio
documentale.
A tal riguardo, il PM, nell’atto di denuncia, faceva riferimento a una
situazione di potenziale conflitto d’interessi del nominato CTU da
correlare però alla vertenza n. 140/MIN, flettente un contratto
d’appalto del 07 dicembre 1989, e per la quale è stato attinto da un
atto di costituzione in mora, in data 24 giugno 2006, proveniente
dall’Ufficio del Magistrato alle Acque di Venezia, unico documento
prodotto a supporto della correntezza di quanto affermato.
La Sezione osservava, e conferma nella presente decisione, che
nell’ipotesi tratta a giudizio non sussisteva l’ipotesi del conflitto
d’interessi giacché il Consulente nominato non aveva un interesse
proprio e diretto (personale) nella causa di merito, che ne ha reso
necessaria la designazione, tale da porlo nella veste di parte del
72
processo, nel quale, pertanto, non risulta coinvolto come convenuto.
Nel contempo, l’affermazione sull’esistenza di una vertenza non
significa che vi fosse una causa pendente tra il Consulente e una
delle parti (PM), poiché è solo con il deposito dell’atto di citazione che
può dirsi instaurato un giudizio di responsabilità amministrativo
contabile, mentre da quanto era dato rilevare, nell’ipotesi in denuncia,
l’Ing. Cammarata dal 2006 non aveva ricevuto né il rinnovo dell’atto di
costituzione in mora, né tampoco un invito a dedurre o un atto di
citazione con effetti interruttivi, segno esemplificativo di una vertenza
che non era più attiva.
Inoltre, giacché in fattispecie il PM richiamava, nell’istanza, in blocco il
contenuto dell’art. 51 c.p.c. correlandolo, come detto, al solo conflitto
di interessi, non poteva dirsi integrato neanche il caso della grave
inimicizia che aveva un senso per le persone fisiche e non se rivolta
all’Ufficio del PM in quanto tale.
Infatti, la grave inimicizia non può, in linea di principio, originare
dall’attività pre – processuale posta in essere dal Requirente (di cui il
tecnico ha avuto percezione solo perché raggiunto da un atto di
costituzione
in
mora
proveniente,
comunque,
dall’Ufficio
del
Magistrato alle Acque), se non in presenza di situazioni, eccezionali e
patologiche (non ricorrenti in ipotesi), di violazione grossolana e
macroscopica di principi giuridici, indicativi del perseguimento dello
scopo di danneggiare la parte per ragioni di ostilità; in ogni caso, è da
riferire a rapporti “estranei al processo”, in particolare alla presenza di
ragioni di rancore o di avversione pregiudicanti l’imparzialità del
73
C.T.U. nell’espletamento della sua attività di accertamento.
Da ultimo, la Sezione, anche a voler concedere che la predetta
istanza poteva in apparenza rientrare nelle <<...gravi ragioni di
convenienza...>>, rilevava, tuttavia, che il PM nulla provava a tal
riguardo, atteso che l’unico documento allegato era una nota di
riscontro, a un atto di costituzione in mora proveniente dall’Ufficio del
Magistrato alle Acque di Venezia, che ha attinto il Consulente in
questione il 24 giugno 2006 e che, come dichiarato dal predetto e non
smentito dalla documentazione prodotta dal Requirente, non è stato
rinnovato entro il 24 giugno 2011, cosa che lo ha indotto a ritenere
che il tutto fosse stato archiviato.
Quindi, l’istanza così come formulata, non i fatti oggetto della
medesima, aveva attitudine a creare il sospetto, ma in modo
ingiustificato, che il CTU designato potesse rendere una perizia
ispirata a fini diversi da quelli istituzionali e di giustizia, comunque
sempre verificabili, giacché il proprio operato doveva in ogni caso
caratterizzarsi per obiettività e imparzialità ed esitare in un risultato da
esprimere, a propria volta, in termini obbiettivi e riscontrabili dal
Giudice, anche su segnalazione delle parti, assistita chiaramente da
prove.
Quanto all’istituto dell’astensione, deve precisarsi che l’Ausiliare,
scelto tra gli iscritti in un albo (quali istituiti presso i Tribunali), a
seguito della nomina assume l’obbligo di prestare la propria opera.
Tale obbligo è tuttavia mitigato dalla possibilità per il consulente di
invocare un giusto motivo di astensione, poiché allo stesso sono
74
estesi i principi in materia di astensione e ricusazione stabiliti dal
codice di rito per il Giudice.
Per il CTU, però, non sono individuati i motivi di astensione così come
avviene per il giudice (all’art. 51 c.p.c.) mentre tali motivi sono
espressamente richiamati in caso di ricusazione proposta dalle parti ai
sensi dell’art.63, c.p.c. In ogni caso, dal tenore letterale dell’art. 192,
comma 2, c.p.c., statuente che: “Il consulente...che, obbligato a
prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o
istanza al giudice...”, non emerge l’esistenza di alcun obbligo in capo
al consulente di astenersi, ma solo una sua discrezionale decisione in
tal senso (o meglio una propria valutazione discrezionale nel
segnalare al giudice i fatti per farne eventualmente discendere
l’autorizzazione ad astenersi).
In fattispecie il CTU, nella nota a propria firma dimessa il 27 giugno
2012, alla base dell’ordinanza n. 53/2012 di rigetto dell’istanza di
ricusazione prodotta dal PM il 13 giugno 2012, chiariva il perché non
ha chiesto al Giudice di potersi astenere e il perché non aveva
informato il Collegio della vertenza n. 140/Min, mentre la Procura
Regionale, da parte sua, non ravvisava di dover segnalare alla Corte,
nei termini di cui all’art. 192, comma 2, c.p.c., situazioni diverse di
virtuale conflitto di interessi, che avrebbero potuto orientare la
Sezione a una differente valutazione in ordine al mantenimento
dell’incarico in capo all’Ing. Cammarata.
[2.3] Pertanto, con ordinanza n. 53, del 05 luglio 2012, è respinta
l’istanza di ricusazione. Il comma 3, dell’art. 192 del codice di rito
75
definisce tale provvedimento non impugnabile, quindi non revocabile,
né modificabile dal giudice che lo ha pronunciato, a mente dell’art.
177, comma 3 n. 2 c.p.c., e per ritenuta applicabilità analogica
dell’art.53, 2 comma, non ricorribile, diversamente da quanto
sostenuto nell’udienza del 15 gennaio 2014, dal patrono delegato del
convenuto
Beghin,
neanche
con
il
ricorso
straordinario
per
Cassazione ex art. 111 della Carta Costituzionale, atteso che si
trattava <<...di provvedimento a mero contenuto ordinatorio, che non
consente di qualificarlo come “sentenza” in senso sostanziale ai sensi
dell’art. 111 Cost...>> (così Corte di Cassazione, VI Sez. Civile, 21
giugno 2012, n. 10359/12, con la giurisprudenza di legittimità in essa
richiamata).
Ora, fermo restando che solo contro le decisioni (e non i
provvedimenti) della Corte dei conti il ricorso per Cassazione è
ammesso ma per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, detta
ordinanza, quand’anche non impugnabile e pur avendo a seguito del
nuovo testo dell’art. 111 Cost., acquisito natura decisoria, è priva
tuttavia del carattere della definitività, atteso che la stessa confluisce
nell’atto finale che definisce il giudizio in cui la ricusazione è stata
proposta. Onde, l’eventuale vizio causato dall’incompatibilità del
Consulente
Tecnico
ricusato,
non
resta
senza
tutele
(come
sembrerebbe adombrare il PM), divenendo motivo di nullità dell’attività
spiegata dal Consulente medesimo e, quindi, di gravame della
sentenza, che su tali risultanze peritali poggia, dinanzi al Giudice di
Appello dell’Istituto contabile (cfr. Corte di Cass., Sez, III civile, 12
76
luglio 2006, n. 15780, id. 27 luglio 2004, n. 14164).
[2.4] Un tanto precisato in ordine alla ricusazione e alle tutele
assentite dal codice di rito, con ordinanza n. 55, del 12 luglio 2012,
emessa all’esito della pubblica udienza tenuta nello stesso giorno, nel
corso della quale era confermato senza alcuna modifica il quesito
formulato e il CTU Ing. Ettore Cammarata accettava l’incarico e
prestava giuramento, il Collegio ordinava l’espletamento della C.T.U.
Nello stesso provvedimento, atteso quanto statuito dall’art. 195, 3^
comma, c.p.c. (come sostituito dall’art. 46, comma 5, della legge 18
giugno 2009, n.69), sulla “procedimentalizzazione” dell’attività peritale,
la Sezione medesima articolava i relativi adempimenti nel modo a
seguire: <<1) le operazioni peritali devono svolgersi tra il 17 settembre
2012 e il 31 marzo 2013 e previe dirette intese tra CTU e parti
[(pubblica e private) in assenza di perito designato] o loro consulenti
alle quali comunicherà con adeguato anticipo l’inizio dell’attività
istruttoria; 2) il termine delle operazioni è, per ciò, fissato al 31 marzo
2013, salvo motivata richiesta di proroga al Collegio, da far pervenire
con congrua anticipazione rispetto alla data in questione; 3) entro il 15
gennaio 2013 (giorni 120) il C.T.U. deve predisporre la relazione
provvisoria, che dovrà far pervenire, entro il successivo 22 gennaio,
alle parti, ossia ai Consulenti designati e in loro assenza ai patroni dei
convenuti; 4) entro il 28 febbraio 2013 le parti faranno pervenire al
CTU le (eventuali) memorie critiche dei propri consulenti; 5) entro il 31
marzo 2013 il C.T.U. deve provvedere a depositare, nella Segreteria
della Sezione, la relazione conclusiva contenente le osservazioni delle
77
parti e la sintetica risposta del Consulente alle stesse>>.
A ragione delle suddette prescrizioni, tutte finalizzate a consentire alle
parti, attraverso i propri consulenti, il compiuto esercizio del
contraddittorio nel corso del procedimento e in ragione del quesito
formulato, il Collegio stabiliva che tutte le difese tecniche
dovevano, per quanto possibile, svolgersi davanti al C.T.U. e che,
salvo casi eccezionali, non sarebbe stato autorizzato nel
prosieguo della causa il deposito o lo scambio di nuove memorie
tecniche.
[2.5] Il 25 marzo 2013 l’Ing. Ettore Cammarata, nel dichiarare, dinanzi
al Giudice delegato a sovrintendere alla relativa procedura, ex art. 15
del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, di “avere bene e fedelmente
eseguito l’incarico affidatogli”, depositava nel fascicolo processuale la
“relazione conclusiva”.
Il suddetto elaborato, le cui conclusioni costituiscono oggetto di
specifica disamina nella motivazione a seguire, risultava assunto nel
rispetto sia dei termini sia delle indicazioni procedimentali di cui
all’ordinanza n. 55 del 2012.
In specie: 1) tramite e-mail spedita il 04 settembre 2012 il CTU dava
comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, fissata al
17 settembre 2012, convocando, alla riunione da tenersi presso il
proprio studio di Venezia, alle ore 10,00 dello stesso giorno, sia gli
Avv.ti dei convenuti, sia il C.T.P. Prof. Ing. Giuliano Marella, sia il C.P.
Pubblica Arch. Roberto Cacco, sia il dott. Sandro Beghin che non
aveva nominato alcun consulente di parte; 2) dopo aver dato lettura
78
del quesito e dopo ampia disamina delle questioni, si è ritenuto
opportuno fissare un sopralluogo in loco per il successivo 16 ottobre
2012, al quale sono stati invitati a prendere parte i Consulenti delle
parti e il dott. Beghin (al termine della riunione è stato redatto apposito
verbale letto, confermato e sottoscritto dai presenti, inviato altresì via
telematica alle parti); 3) in data 16 ottobre 2012, alle ore 10,00, presso
la sede del Municipio di Noventa Padovana e presso i luoghi, si è
proceduto alla seconda riunione finalizzata alla ricognizione di ulteriori
atti amministrativi e alla visita sopralluogo presso le due aree in
trattazione. In tale sede si concordava che i periti delle parti (pubblica
e private) e il dott. Beghin, entro la data del 30 ottobre seguente,
trasmettessero al CTU una loro memoria riguardo gli elementi
valutativi dei costi di urbanizzazione che si sono concretizzati in aree
simili, riferendosi alla data del 17 aprile 2008 (al termine era redatto
verbale sottoscritto dai presenti, inviato via telematica alle parti); 4)
entro il 30 ottobre 2012, sia l’Arch. Cacco, sia il Prof. Marella, sia il
dott. Beghin, facevano pervenire via telematica proprie memorie; 5) il
14 gennaio 2013, il CTU trasmetteva la relazione provvisoria ai
CC.TT.PP. e al dott. Beghin, con invito a produrre osservazioni alla
stessa entro la data prefissata del 28 febbraio 2013; 6) in data 25
febbraio 2013, il C.T.P. Arch. Cacco inviava nota di “Osservazioni” (di
8 pagine), pervenuta il 27 febbraio seguente anche da parte della
Procura Regionale; il 27 febbraio 2013, l’Ing. Marella faceva pervenire
nota di “Osservazioni” (di 2 pagine); in data 28 febbraio 2013, il dott.
Beghin inviava nota
(di 1 pagina) in cui asseriva di non dover
79
esprimere alcuna osservazione; 7) il 23 marzo 2013 è redatta la
relazione peritale definitiva a seguito delle osservazioni formulate dai
CC.TT.PP.
[2.6] In sostanza, l’intero procedimento risultava essersi svolto diversamente
da
quanto
apoditticamente
affermato
dal
P.M.
nell’udienza del 15 gennaio 2014, che, al fine di introdurre tardivi
motivi di ricusazione e gravi ragioni per la sostituzione del CTU,
supportava tali istanze denunciando una inesistente violazione del
contraddittorio tecnico - nel pieno rispetto delle esigenze che
sovrintendono a tale fondamentale principio, espressione del diritto di
difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione in relazione al successivo
art.111, statuente che il processo, in specie la fase incidentale a
carattere tecnico, si svolga nel contraddittorio tra le parti in condizioni
di parità, vulnus in specie denegato anche dalla mancanza di
qualsivoglia doglianza a tal riguardo formulata nel corso del
procedimento medesimo e nell’immediatezza della sua conclusione.
L’essenzialità del contraddittorio e dei principi che da esso promanano
non sfugge, infatti, al Collegio giudicante, atteso che, come affermato
dalla stessa Corte Costituzionale, il diritto di difesa, per potersi
considerare compiutamente realizzato, deve essere visto “...in primo
luogo come garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico –
professionale, risultando assicurato nella misura in cui si dà
all’interessato la possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica
processuale. Tali conclusioni, riferite al difensore, vanno estese al
consulente tecnico di parte il quale svolge funzioni paragonabili a
80
quelle dell’avvocato (limitatamente al piano tecnico), essendo la
nomina del consulente di parte prevista a maggior garanzia della
regolarità del contraddittorio>> (così Corte Cost. 08 giugno 1983, n.
149).
Per ciò, garantire il contraddittorio significa consentire alle parti, ai loro
difensori, al Pubblico Ministero e/o CC.TT.PP. di partecipare allo
svolgimento delle operazioni peritali, nel senso di assistervi e di poter
interloquire con il CTU (quindi formulare osservazioni e richieste,
presentare memorie ex artt. 194 e 195 c.p.c.), garantendo alle stesse
il diritto di difendersi nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.
Di tali enunciazioni, laddove ve ne fosse bisogno, se ne può trarre
maggiore convincimento dalla lettura dei diversi casi di annullamento
della consulenza che si radicano, pressoché esclusivamente, nell’aver
violato, in concreto, il principio del contraddittorio. Tra questi, il
mancato avviso alle parti dell’inizio o della ripresa delle operazioni
peritali, l’aver considerato documentazione irritualmente agli atti del
processo o ancora la partecipazione alle operazioni ed attività del
CTU di soggetti non autorizzati che abbiano inciso concretamente
nelle risultanze delle stesse, l’espletamento di indagini e, più in
generale, di compiti esorbitanti dai quesiti posti dal giudice, ovvero
non consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente (cfr.
Corte di Cass. 20 dicembre 1994, n. 10971, id. 09 febbraio 1995, n.
1457, 26 ottobre 1995, n. 1113, id. 29 maggio 1998, n. 5345, id.05
aprile 2001, n. 5093, 10 maggio 2001, n. 6502 e 07 luglio 2001, n.
9231).
81
Nell’ipotesi “de qua”, alcuna di tali evenienze si è verificata, atteso che
il CTU ha dato regolare avviso, e in un termine congruo, dell’inizio
delle operazioni peritali alle parti del processo e ai loro consulenti,
così come dalle stesse confermato in sede di verbale sottoscritto; tutti
i consulenti di parte e il convenuto Beghin, che non aveva nominato
un proprio perito, hanno partecipato alle operazioni di sopralluogo del
CTU e sulla base della documentazione in atti e di quella eventuale
concordemente acquisita; il CTU ha concordato con i periti delle parti
l’acquisizione dagli stessi entro la data del 30 ottobre 2012 di proprie
relazioni riguardo alla quantificazione dei costi di urbanizzazione, da
riferire al momento della stima, ossia al 17 aprile 2008; ha redatto,
come previsto dalla disciplina codicistica, una relazione provvisoria,
che ha provveduto ad inviare, nei termini stabiliti dal Giudice, alle parti
per avere le loro osservazioni; le stesse hanno formulato delle
osservazioni scritte, di cui il CTU, con circostanziata motivazione, ha
tenuto conto (anche di tutte quelle formulate dal perito del PM) nella
redazione della relazione definitiva, ritualmente prodotta in atti e
comunicata a tutte le parti dell’odierno processo: il tutto comprovato
nella relazione definitiva del 23 marzo 2013.
Adempimenti, questi, che certificavano l’infondatezza del denunciato
“vulnus” al contraddittorio, come altresì reso evidente, con diversa
motivazione e laddove ve ne fosse bisogno, dalla Corte di legittimità
(Corte di Cass. Sez. II, 23 maggio 1981, n. 3401), che ha chiarito che
il C.T.U. non ha alcun obbligo di seguire gli accertamenti sollecitati dai
consulenti delle parti, non dovendo esaminare ogni ipotesi prospettata
82
dagli stessi ma solo quelle che appaiono suffragate da solidi
argomenti scientifici e concreti riscontri in fatto (cfr. Cass. Sez. I, 09
gennaio 2009, n. 282), in quanto egli è vincolato unicamente al
quesito postogli dal Giudice, quesito che, in ipotesi di causa, non
vincolava il CTU ad un dato criterio di stima previamente individuato e
da seguire per pervenire al più attendibile valore di libero mercato
delle aree permutate, e che prevedeva di “...tenere conto delle
destinazioni urbanistiche previste, degli oneri di urbanizzazione e
delle spese necessarie per interramento/spostamento della linea
elettrica posta sul lotto B... e proseguente sul lotto di 22.000 mq”
(come poi avvenuto).
Il C.T.U., infatti, è libero di scegliere il metodo scientifico d’indagine
che ritiene più opportuno in relazione al quesito che gli è stato posto
(cfr. Cass. Sez. I, 09 febbraio 1999, n. 1100).
Di tutta evidenza che laddove non vi sia possibilità, come in specie, di
attingere gli elementi di stima da un ipotetico mercato immobiliare dei
plessi scolastici, poiché non esistente o comunque non adeguato ai
fini dell’indagine da svolgere, il C.T.U., per dare risposta al quesito,
doveva (come effettuato) necessariamente ricorrere, ragionevolmente,
a una diversa destinazione urbanistica, ottenuta attraverso il criterio
del valore di trasformazione dell’area/fabbricato da edilizia scolastica
pubblica ad edilizia libera con destinazione commerciale/direzionale
[di cui ha fatto altresì uso, a conferma della sua validità, l’Arch. Cacco,
per valutare l’area di 22.000 mq, nella relazione del 26 gennaio 2011
(pag. 19) consegnata all’Accusa], operazione di stima che dando
83
luogo a un “plusvalore”, discendente dall’ipotetica variante urbanistica,
è stata opportunamente corretta (in sede di relazione definitiva)
applicando delle percentuali convenzionali di riduzione del valore
calcolato, identificate nella misura convenzionale del 10% (su
osservazione dell’Arch. Cacco ma non nell’entità dallo stesso
suggerita).
In breve, il Consulente tecnico d’ufficio ha facoltà di accertare anche
senza espressa autorizzazione del giudice, gli elementi di fatto che si
presentino intimamente collegati all’assolvimento dell’incarico ad esso
affidato, in specie quando quell’accertamento richieda particolari
cognizioni tecniche (cfr. Cass. Sez. III, 27 luglio 1973, n. 2196).
Di tal ché, quanto eccepito dal PM nel corso della pubblica udienza
del 15 gennaio 2014, in termini di superamento dei limiti dell’incarico e
di violazione del contraddittorio, in quanto la relazione definitiva era
diversa da quella provvisoria che si era, invece, a proprio avviso
svolta nel confronto tra tecnici, non coglieva nel segno, atteso che
l’intera fase sub procedimentale giudiziale si era svolta nel rispetto
delle regole della legge e della prassi, mentre, come di seguito
rilevato, il sillogismo – relazione provvisoria, osservazioni delle parti,
relazione
definitiva,
che
di
tale
osservazioni
tiene
conto
motivatamente nel senso di accoglierle o di respingerle – integrava un
ordinario aspetto fisiologico della dialettica tra l’esperto nominato
(CTU) e i consulenti di parte, aspetto che contraddistingue l’odierna
modalità di svolgimento delle indagini tecniche (all’indomani della
novella recata dall’art. 46, comma 5, della legge n. 69 del 2009), e che
84
offre al Giudice maggiori possibilità di verifica e di controllo dei risultati
forniti dall’esperto sia sotto l’aspetto della coerenza logica della
complessiva elaborazione sia della affidabilità delle informazioni sotto
il profilo tecnico scientifico.
D’altra parte, su eventuali questioni sorte durante le indagini del
consulente o sollevate dalle parti (ma nel caso non era avvenuto), in
ordine all’estensione dei poteri del C.T.U. ovvero ai limiti dell’incarico,
l’art. 92 delle disposizioni di attuazione al codice di rito, stabilisce che
<<...il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte
interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non
sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i
provvedimenti opportuni>>.
Per ciò, la disposizione di cui all’art. 92 disp. att. c.p.c. ha previsto per
la parte interessata la possibilità di sollevare dubbi sull’operato del
CTU, attività che, comunque, non produce l’effetto di sospendere le
indagini, dubbi che frequentemente si concentrano sulla portata,
estensione e limitazione degli accertamenti demandati all’ausiliario
giudiziario.
In fattispecie, non si è verificato nulla di tutto questo, mentre l’asserito
vizio di nullità della CTU per violazione del contraddittorio, da
sollevare dal P.M. entro i termini previsti dall’art. 157 c.p.c., ossia nella
prima udienza successiva al deposito della relazione finale di
Consulenza Tecnica [ossia, come avvenuto, all’udienza del 15
gennaio 2014 (trattandosi di nullità relative, così Cass. 15 aprile 2002,
n. 5422, id. 18 aprile 1997 n. 3340)], era da ritenere in assoluto
85
destituito di fondamento.
[2.7] Un tanto chiarito, con atto depositato in data 19 aprile 2013,
la Procura Regionale chiedeva “...ex artt. 196 c.p.c. e 16 R.D. n.
1038 del 1933” la sostituzione dell’Ing. Cammarata con altro
C.T.U., il rinnovo dell’atto istruttorio, e la fissazione “...di una
nuova udienza di discussione della causa, attribuendo alle parti un
termine per depositare una memoria e, laddove venga fissata la
discussione del merito...l’audizione da parte del Collegio...del
Consulente di parte pubblica, Arch. Roberto Cacco”.
Sosteneva, la Procura Regionale di essere <<...venuta a conoscenza
di altri gravi fatti riguardanti lo stesso professionista che si ritiene
possano porre la sua funzione di consulente tecnico d’ufficio, in una
situazione di conflitto di interessi tra quelle indicate nell’art.51 del
c.p.c....>>. In breve, rilevava che l’Ing. Cammarata, a seguito di
istruttoria delegata alla Guardia di Finanza di Venezia, nell’ambito
della
vertenza
n.
617/2008/Min,
risultava
costituito
in
mora
dall’Agenzia del Demanio di Venezia in data 24 novembre 2008 su
richiesta della Procura contabile, per un danno da mancata
percezione di canoni demaniali dalla concessionaria amministrativa
Co.Ve.Alla, per un importo di circa un milione di euro. Essendo, il
suddetto professionista, consapevole dell’esistenza delle vertenze di
(asserito)
danno
erariale
con
la
P.A.
che
lo
riguardavano,
<<...avrebbe dovuto comunque astenersi dall’incarico, ai sensi dell’art.
51 n. 3 del c.p.c., o quanto meno comunicarne l’esistenza alla
Sezione Giurisdizionale>>.
86
[2.8] Con decreto Presidenziale, in data 02 maggio 2013, è stata
fissata l’udienza di discussione del 15 gennaio 2014, con
assegnazione di termine alle parti per il deposito di eventuali memorie
che, come previsto dall’ordinanza n. 55 del 12 luglio 2012, non
dovevano “...riguardare argomenti tecnici demandati alla espletata
consulenza tecnica d’ufficio”.
[2.9] Tutte le parti convenute, con memorie versate in atti tra il 20 e il
24 dicembre 2013, alla luce delle risultanze della C.T.U., che
quantificava il valore del terreno oggetto della permuta in €
952.962,00, con riferimento al lotto B ceduto dal comune di Noventa
Padovana ai soggetti privati, e in € 01.206.247,00, con riferimento
all’area “Polo Scolastico” di 22.000 mq acquisita dal suddetto Ente,
instavano per l’insussistenza del danno e per il loro proscioglimento.
[2.9.1] Con memoria, in atti al 20 dicembre 2013 unitamente a taluni
allegati documentali, la Procura Regionale eccepiva il “...vizio del
procedimento determinato dalla mancata sostituzione del consulente
tecnico d’ufficio...”, contestava le osservazioni effettuate nelle
memorie di costituzione dai convenuti e dal perito delle stesse, e
denunciava, come dal medesimo riportato (pag.9) “...una serie di
singolarità...”
del
C.T.U.
che
ne
avrebbero
pregiudicato
“...l’attendibilità della stessa perizia...”.
L’Attore, dopo aver ricordato alla Corte la precedente istanza di
ricusazione del CTU in data 13 giugno 2012 e l’ordinanza n. 53, del
05 luglio seguente di rigetto della stessa, evidenziava che, a seguito
del deposito in data 25 marzo 2013 (inviato alla Procura il 26
87
successivo) dell’elaborato peritale, in data 19 aprile 2013 produceva
“...istanza per la fissazione dell’udienza di discussione premettendo
però alla stessa una ulteriore richiesta di ricusazione e sostituzione
nei confronti del medesimo tecnico”. In tale domanda, si chiariva che
<<...la Procura regionale era venuta a conoscenza di altri fatti che
potevano costituire ulteriori ragioni di conflitto di interessi con la
Procura e dunque alterare l’imparzialità della decisione del tecnico
scelto come consulente dalla Sezione...>>. Si trattava della vertenza
n. V2008/00617/Min, affidata al medesimo odierno PM, per la quale
l’Ing. Cammarata risultava costituito in mora il 24 novembre 2008 su
richiesta della Procura Regionale, costituzione in mora rinnovata il 05
novembre 2013.
Rilevava a tal riguardo l’Attore che il CTU era coinvolto in due diverse
vertenze, relative a “..due diverse indagini istruttorie mosse da questa
Procura...e precisamente dal sottoscritto magistrato...” che rendevano
chiaro il conflitto di interessi, pregiudicando la serenità del CTU (pagg.
3 e 4). Soggiungeva (pag. 4), che era “...del tutto verosimile che il
tecnico possa concepire risentimento nei confronti della stessa
Procura e dello stesso magistrato. Ovvero potrebbe facilmente
ipotizzarsi che la sua azione di C.T.U. anziché essere improntata alla
massima neutralità e serenità possa essere mossa in tutto o in parte a
dimostrare una pretesa negligenza o inadeguatezza della Procura (e
del sottoscritto magistrato in particolare) a svolgere azioni di danno
erariale”.
Conseguentemente, veniva rinnovata la richiesta di nominare un
88
nuovo Consulente Tecnico d’Ufficio.
Nel merito, il Requirente avversava le stime fatte a suo tempo dall’Ing.
Marella, ravvisando l’obiettività di quelle effettuate dal proprio perito
Arch. Cacco.
Precisava, inoltre, che con nota in data 21 novembre 2013 il
Segretario Comunale di Noventa Padovana informava che le opere
corrispondenti all’importo di € 300.000,00, erano state regolarmente
completate il 27 giugno precedente.
Quanto, infine, alle “singolarità dello stesso tecnico che pregiudicano
l’attendibilità della...perizia...”, formulava argomenti di natura tecnica,
a) riguardo al c.d. “Lotto B”, su 1) un taglio asseritamente senza
nessuna giustificazione del 10%, operato nella relazione definitiva e
all’esito delle osservazioni dei periti delle parti (in questo caso dei
convenuti), del valore unitario di 1.900 €/mq, ridotto a 1.710 €/mq
attribuito ai fabbricati realizzabili nell’area a destinazione residenziale,
2) sul taglio del 15% del valore, atteso che tale lotto, rispetto ad altri
immobili indicati come termine di comparazione [perizia del Prof.
Stellin, prodotta dall’Arch. Cacco, per un lotto simile al lotto “B”], era
più periferico e sviluppava una minore cubatura: la Procura rilevava
che il lotto “B” non era periferico, mentre l’area del predetto, adibita
alla costruzione di villette a schiera o di piccoli edifici condominiali pur
sviluppando una minore cubatura lasciava più terreno libero per
giardini e altri spazi che davano valore alla costruzione. Quanto,
invece, b) all’Area ricevuta in permuta per la realizzazione del polo
scolastico, osservava che il C.T.U. 1) non aveva ridotto del 10%
89
anche il valore di vendita al mq dell’edificio direzionale – commerciale
come fatto per il lotto “B”, e “...sappiamo che il mercato in quel
momento dava una differenza di circa il 10 – 15% in più al
residenziale rispetto al direzionale –commerciale” [pag. 11]; inoltre, 2)
relativamente al plusvalore, derivante dalla non ipotetica ma
necessaria variante urbanistica che “ha modificato l’area da edilizia
scolastica pubblica a edilizia direzionale – commerciale privata”
(pag.11),
il CTU, sosteneva il PM, “...ha applicato una generica
riduzione del 10% basata su nessun elemento oggettivo”; 3) da
ultimo, rilevava che il perito d’ufficio, relativamente al metodo di stima
utilizzato per la ricerca del valore dell’area del polo scolastico,
sarebbe andato ben oltre quanto stabilito nel quesito posto dalla
Corte, compendiato nella frase “...tenuto conto delle destinazioni
urbanistiche previste...”, poiché, a suo dire, stimava l’area con una
destinazione diversa e non prevista, giacché “...la destinazione
prevista era ed è quella di Area a destinazione Scolastica pubblica e
non Direzionale – Commerciale privata”.
Concludeva rilevando che, <<...anche seguendo la metodologia di
stima seguita dal C.T.U. secondo questa Procura si sono determinati
valori delle aree in oggetto pressoché in linea con quelli già espressi e
contenuti nella consulenza depositata dall’Arch. Cacco in Procura in
sede di causa, tali valori inducono al convincimento che sussista il
danno erariale nei termini indicati in citazione>>.
[2.10] Infine, nell’immediatezza dell’udienza di discussione, in data 13
gennaio
2014,
la
Procura
Regionale
versava
nel
fascicolo
90
processuale n. 12 visure catastali tratte da interrogazioni al sito
dell’Agenzia dell’Entrate “Banca dati delle quotazioni immobiliari” (c.d.
Osservatorio del Mercato Immobiliare – O.M.I.).
[2.11] Il Collegio è chiamato, in primis, a valutare, anche in termini di
ammissibilità, l’istanza ex art. 196 c.p.c. (rubricato Rinnovazione delle
indagini e sostituzione del consulente) e prodotta dal Requirente il 19
aprile 2013, nella quale, <<...atteso che la Procura Regionale è
venuta a conoscenza di altri gravi fatti riguardanti lo stesso
professionista che si ritiene possano porre la sua funzione di CTU in
una situazione di conflitto di interessi tra quelle indicate nell’art. 51
c.p.c...>>, instava <<...per la sostituzione dell’Ing. Cammarata con
altro CTU e il rinnovo della consulenza tecnica...>>.
In secundis, è chiamato allo scrutinio dell’ammissibilità della memoria,
dal medesimo Attore prodotta il 20 dicembre 2013, nonché della
documentazione versata nel fascicolo processuale il 13 gennaio 2014,
questioni tutte sollevate dai patroni dei convenuti nella pubblica
udienza del 15 gennaio seguente.
[2.11.1] La Sezione osserva che l’istanza del Requirente, del 19 aprile
2013, integra due questioni di diritto correlate tra di loro, in quanto da
una parte protende a una nuova ricusazione, come lascia intendere il
richiamo all’art. 51, n. 3 del c.p.c., per il conflitto di interessi che
verrebbe originato dall’asserita “nuova vertenza”, dall’altra involge i
presupposti, qualora esistenti, per la sostituzione del Consulente
d’ufficio.
Quanto alla prima, l’art. 192, 2^ comma c.p.c. (dianzi ampiamente
91
trattato), nel prevedere che l’istanza di ricusazione del C.T.U.
dev’essere presentata con apposito ricorso in cancelleria almeno tre
giorni prima dell’udienza di comparizione del tecnico, preclude
definitivamente la possibilità di far valere successivamente l’asserita
situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza,
già espletata, rimane ritualmente acquisita al processo, a nulla
rilevando il fatto che la parte (che in specie ha sollevato la questione)
possa essere venuta a conoscenza della pretesa causa di
incompatibilità
del
consulente
soltanto
dopo
l’espletamento
dell’incarico conferitogli dal Giudice (cfr. Corte di Cass. 2^ Sez. civ.,
06 giugno 2002, n.8184, id. Sez. 1^, 08 aprile 1998, n. 3657, e Sez.
2^, 1° febbraio 1993, n. 1215). In fattispecie, tuttavia, il P.M. era a
conoscenza o nelle condizioni di conoscere pienamente (come
evincibile anche dalla possibilità di poter consultare, alla data del 13
giugno 2012 di esperimento della prima ricusazione, il servizio
informativo
S.I.S.P.
–
Sistema
Integrato
Sezioni
Procure)
dell’esistenza della suddetta vertenza n. “617/2008/Min”, affidata tra
l’altro allo stesso PM persona fisica, sin dall’anno 2008, vicenda le cui
risultanze istruttorie, attesa l’attività di accertamento delegata alla
Guardia di Finanza, pervenivano nella disponibilità del Requirente il
28 settembre 2009. Tra l’altro, anche per tale vertenza, istruita a
carico dell’Ing. Cammarata e di altri, non sussisteva (alla data della
presente decisione), nonostante il lungo tempo decorso, un invito a
dedurre né tampoco un atto di citazione, bensì e solo un atto di
costituzione
in
mora
del
24
novembre
2008,
rinnovato
92
successivamente al deposito della relazione peritale definitiva, in data
05 novembre 2013, unico atto sopravvenuto.
Di tutta evidenza che il Pubblico Requirente era nelle condizioni di
poter far valere la suddetta asserita ragione di incompatibilità del
consulente, poiché ne era a conoscenza sin dall’anno 2008, nei
termini previsti dall’art.192, 2°comma e, per ciò, non avendolo fatto la
nuova istanza non può che incorrere in una declaratoria di
inammissibilità per tale aspetto.
In sostanza, se l’istanza di ricusazione (come da orientamento coeso
del Giudice della legittimità: tra le tante, Cass. 06 giugno 2002,
n.8184) non può essere proposta dopo che il C.T.U. ha prestato
giuramento ed iniziato ad adempiere le sue funzioni, a maggior
ragione ciò deve valere per l’ipotesi di causa in cui la situazione di
presunta incompatibilità, già conosciuta da diverso tempo dal
Requirente, è denunciata dopo il deposito dell’elaborato peritale (con
le sue risultanze), che, pertanto, deve “...ritenersi validamente
acquisito al processo, restando preclusa ogni questione relativa alla
sussistenza delle condizioni di ricusabilità ex art. 51 e 63 c.p.c. del
consulente tecnico...” (cfr. ex multis. Cass. 1° febbraio 1993, n. 1215,
id. n. 5008 del 1988, n. 5121 del 1985, id. 06 giugno 2002, n. 8184, id.
25 settembre 2009, n. 12004).
Detto altrimenti, la parte che non ha presentato istanza di ricusazione
entro i termini indicati, “...non può successivamente far valere la
condizione di ricusabilità del consulente per contestare l’efficacia della
consulenza, che rimane, pertanto, valida e ritualmente acquisita al
93
processo...” (Cass. 06 giugno 2002, n. 8184), “...non rilevando che il
consulente non abbia osservato l’eventuale obbligo di astensione...”
(Cass. 25 maggio 2009, n. 12004, id. n. 1054 del 1971); e ciò
“...nemmeno nel caso in cui i motivi di ricusazione siano stati
conosciuti
dopo la scadenza
del
suddetto
termine
o
siano
sopravvenuti ad esso...” (Cass. 26 marzo 1985, n. 2125). Tuttavia, e
solo in tale caso, non in quello odierno, in cui l’ulteriore asserito
motivo di ricusazione è conosciuto dal PM sin dal 2008 (id est si
trattava di fatti già nella propria disponibilità e non sopravvenuti), la
parte può invocare i fatti non conosciuti o sopravvenuti alla scadenza
del termine quale “grave motivo” per chiedere la sostituzione del
C.T.U., ex art. 196 c.p.c. (in specie invocata anche dal Requirente),
fermo restando la discrezionalità del Giudice, valutate in concreto le
circostanze, di disporre o non la sostituzione richiesta (Cass. n. 2125
del 1985, 3657 del 1998 e Cass. n. 20227, del 24 settembre 2010).
Il rimedio della sostituzione (che è facoltativo) del Consulente d’ufficio
presuppone nondimeno che sia ancora in corso lo svolgimento
dell’incarico
peritale,
assolvendo
una
funzione
prettamente
sanzionatoria rispetto ad eventuali inadempienze del consulente
medesimo.
Infatti,
i
gravi
motivi
vengono
individuati,
dalla
giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1118 del 1971, n. 1470 del
1983, id. n. 3657 del 1998), nella negligenza, nell’imperizia, nelle
circostanze che avrebbero giustificato la ricusazione, nella totale
inadeguatezza della metodologia utilizzata per risolvere il quesito
peritale, nel mancato rispetto del termine di deposito della relazione,
94
nella oggettiva sopravvenuta impossibilità di adempiere l’incarico, nel
sopravvenuto motivo di ricusazione o la conoscenza di esso: essa,
pertanto, può essere disposta, per tali motivi e prima che il CTU abbia
esaurito le indagini affidategli, dal Giudice, d’ufficio ma anche ad
istanza di parte, con valutazione adeguatamente motivata (cfr. Cass.
civ. Sez. lav., 17 febbraio 2004, n. 3105, id. n. 537 del 1982, n. 4527
del 1981).
Pertanto, non ricorrendo tali ipotesi, il Collegio ravvisa di dover
dichiarare inammissibile la nuova istanza di ricusazione prodotta dal
PM il 19 aprile 2013, giacché tardiva e correlata, comunque, a motivi
conosciuti dallo stesso da diverso tempo antecedente (2008 – 2009) il
giuramento del designato Consulente (avvenuto il 12 luglio 2012);
inoltre, non trattandosi di motivi di incompatibilità sopravvenuti al
termine di cui all’art. 192, 2^ comma c.p.c., che non possono di per sé
stessi giustificare la sostituzione del perito d’ufficio, il Collegio non
ravvisa la ricorrenza dei presupposti di legge per procedere a
valutazioni afferenti la sostituzione del medesimo, giacché non
integrano il requisito delle gravi ragioni dianzi esposte e da valutare sì
in concreto ma con riguardo alla fase di svolgimento delle operazioni
peritali (così Cass. 26 marzo 1985, n. 2125): in breve, per tale aspetto
la suddetta istanza è da rigettare, con acquisizione al processo
dell’elaborato finale.
In definitiva, non sovvengono in specie né le ragioni della ricusazione,
né i requisiti per una nuova istanza di ricusazione, né i “gravi motivi” a
supporto della richiesta di sostituzione del Consulente così come
95
avanzate dall’Attore Pubblico, mentre l’attendibilità scientifica dei
criteri impiegati e la terzietà – imparzialità dello stesso, non legato a
nessuna delle parti del processo, né dalle stesse condizionato,
emergeva, altresì, dal rigore con cui il perito d’ufficio ha condotto le
indagini.
E le argomentazioni che precedono escludono, altresì, la ricorrenza
delle ragioni in diritto per far luogo alla rinnovazione delle operazioni
peritali (peraltro non invocata in questi termini dal PM), non
subordinata alla esistenza dei gravi motivi e presupponente che le
operazioni siano già state completate, la quale rientra nel potere
discrezionale del giudice che può sempre disporla, a mezzo dello
stesso o di altro ausiliario qualora però reputi inidonei o insufficienti i
risultati del primo elaborato, disponendo, eventualmente, anche
un’integrazione delle stesse, ovvero richiedendo solo chiarimenti sulla
relazione già depositata (cfr. Corte di Cass. 10 giugno 1998, n. 5777,
id. 11 luglio 1981, n. 4527, 06 maggio 2002, n. 6479).
In specie, i risultati espressi dall’elaborato tecnico appaiono al
Collegio idonei e sufficienti per pervenire alla decisione della causa,
non abbisognevoli di alcuna integrazione o intervento chiarificatore del
perito d’ufficio.
Per ciò, in conclusione, se una sorta di “captatio benevolentiae”
poteva dirsi, per ipotesi e in termini di mero esercizio accademico,
ricorrente, questa sarebbe stata indirizzata verso il PM non per
evidenziare <<...una pretesa negligenza o inadeguatezza della
Procura (e del sottoscritto magistrato in particolare) a svolgere azioni
96
di danno erariale...>> (pag. 4 della memoria prodotta dall’attore il 20
dicembre 2013), ma, eventualmente e ragionevolmente (secondo il
buon senso derivante dalla logica del sillogismo), per riceverne una
diversa e favorevole considerazione in ordine alle asserite vertenze in
atti.
Quindi, l’eventuale dubbio sulla obiettività ed imparzialità del Perito
d’ufficio poteva involgere gli interessi dei convenuti (che nulla hanno
eccepito a tal riguardo) e non dell’Attore pubblico, ipotesi, in ogni
caso, esclusa, atteso il rigore scientifico con il quale si è pervenuti
all’elaborato peritale conclusivo.
Da ultimo, il richiamo fatto dal PM, all’udienza del 15 gennaio 2014, a
precedente di questa Sezione, su asserita incompatibilità, per
parzialità, del consulente di parte nominato in quella circostanza dal
medesimo, risultava privo di pregio.
In specie, ci si riferiva alla sentenza n. 637, del 26 giugno 2007,
attualmente “sub judice” d’appello (per essere stata gravata dallo
stesso Requirente), che il Collegio ritiene inidonea ad apportare alcun
utile contributo alle tesi dell’Attore sulla ricusazione del CTU. Infatti, i
convenuti di quel giudizio eccepivano l’incompatibilità del Consulente
tecnico nominato dalla Procura per accertare i fatti dannosi, poiché lo
stesso in precedenza era stato dipendente dell’Ente territoriale,
soggetto
passivo
dell’asserito
pregiudizio,
e
chiedevano
la
sostituzione dello stesso a motivo della mancanza di serenità ed
imparzialità nell’espletamento dell’incarico di parte affidatogli dalla
Procura.
97
Ora, non vi è chi non veda la non trascurabile diversità dalla
fattispecie di causa, giacché la nomina di un C.T.P. è rimessa
all’apprezzamento personale delle parti (pubblica e private), mentre
nell’ipotesi “de qua” (CTU) è rimessa al Giudice (collegiale), organo
terzo e imparziale per definizione; la qualità di Ausiliare della parte
comporta che il CTP, diversamente da quanto accade per il CTU, non
deve rendere giuramento, né è ricusabile dalle parti stesse, in quanto
la sua nomina non è obbligatoria, ma integralmente lasciata alla
discrezionale decisione delle medesime; inoltre, gli elaborati dei
consulenti di parte costituiscono (per uniforme giurisprudenza: Cass.
22 settembre 2011, n. 19399, id. 26 settembre 2006, n.20821)
semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico prive di autonomo
valore probatorio, rispetto alle quali il Giudice non è tenuto a motivare
il dissenso (cfr. Cass. 26 settembre 2006, n. 20821). Ciò non esclude,
tuttavia, che anche quest’ultimo sia sottoposto alla disciplina penale
prevista per i patrocinatori e consulenti tecnci di parte infedeli (ex
art.380 c.p.).
In ogni caso, pur nella prevalenza di tali considerazioni, il Collegio
rileva che la decisione invocata, che metteva in dubbio “...la effettiva
necessità della disposta consulenza...” (da parte del PM), ed
evidenziava l’aspetto della non adeguata giustificazione della
“...nomina come C.T.P. di un soggetto la cui qualifica professionale e
competenza non è stata esplicitata...e che, per di più, ha lavorato con
uno dei convenuti...ancorché in epoca antecedente ai fatti di causa...”,
non si pronunciava sulla relativa eccezione, sollevata da quella parte
98
convenuta, “...stante l’irrilevanza ai fini del decidere, dell’elaborato
peritale” (sic !).
[2.12] Un tanto chiarito e statuito, il Collegio deve, ora, prendere
posizione sulla memoria prodotta dal Requirente, in data 20 dicembre
2013, e sulla documentazione, tratta dall’Osservatorio del Mercato
Immobiliare (O.M.I.), dimessa in atti il 13 gennaio 2014, in ordine alle
quali i patroni di tutti i convenuti non hanno inteso accettare il
contraddittorio,
chiedendo
al
Giudice
una
declaratoria
di
inammissibilità, atteso che la prima si poneva contro le disposizioni
dell’ordinanza n. 55, del 12 luglio 2012, ribadite nel decreto di
fissazione di udienza recante la data del 02 maggio 2013, che
facevano divieto alle parti di introdurre (ulteriori nuovi) argomenti
tecnici demandati all’espletata consulenza tecnica d’ufficio, i secondi,
oltre che a supporto della prima, perché tardivi.
Da parte sua, l’Attore pubblico, consapevole del divieto opposto
dall’ordinanza collegiale e della tardività documentale, ne perorava
l’acquisizione al giudizio dappoiché le argomentazioni tecniche si
sarebbero rese necessarie a ragione del mancato rispetto del
contraddittorio in sede di Consulenza tecnica.
[2.12.1] Osserva la Sezione, che l’art. 46, commi 4 e 5, della legge 18
giugno 2009, n.69 (in vigore dal 04 luglio 2009), ha profondamente
innovato gli artt. 191, 1° comma, e 195, 3° comma del codice di rito
civile in tema di acquisizione della CTU, formulazione dei quesiti,
fissazione dell’udienza per rendere definitivo lo stesso e per il
giuramento del Consulente, e in tema di procedimentalizzazione
99
dell’attività d’indagine delegata. Di fatto, la prima novità di tale
riscrittura delle norme sta proprio nell’imposizione al giudice della
formulazione dei quesiti nel medesimo contesto del provvedimento di
nomina del consulente, al fine di evitare rinvii imposti dagli eccessivi
impegni dei giudici medesimi e abbreviare i tempi del processo. La
procedimentalizzazione dell’attività peritale è stata, invece, disposta
con la sostituzione del 3° comma dell’art.195 c.p.c. ora statuente che
la relazione (che possiamo definire provvisoria a tale momento) deve
essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine
stabilito dal Giudice con ordinanza, ove lo stesso fissa altresì il
termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le
proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla
successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in
cancelleria la relazione (ora definitiva), le osservazioni delle parti e
una sintetica valutazione delle stesse. Di tutta evidenza, il disegno del
legislatore, quale utile risparmio di tempo, di anticipare al periodo
anteriore all’udienza fissata dal Giudice, lo scambio di osservazioni ed
eventuali censure delle parti al testo della relazione, scambio che,
sino alla novella del giugno 2009, la prassi aveva modellato e
imponeva come svolgimento successivo alla suddetta udienza, con
relative assegnazione di termini.
E di tale nuova modalità procedimentale il Collegio ha fatto piena
applicazione, atteso che nell’ordinanza n. 55, del 12 luglio 2012,
delineando l’itinerario vincolato del sub procedimento giudiziale di
indagine, da tenersi nel rigoroso rispetto del contraddittorio, ha
100
prescritto alle parti, al fine di evitare inutili dilungamenti del giudizio,
che “...tutte le difese tecniche dovranno, per quanto possibile,
svolgersi davanti al C.T.U. e che, salvo casi eccezionali, non sarà
autorizzato nel prosieguo della causa il deposito o lo scambio di
nuove memorie tecniche”,
opponendo
così un
divieto
alla
formulazione di nuove e ulteriori argomentazioni tecniche, divieto
rinnovato, a memoria delle parti tutte, nel decreto di fissazione di
udienza del 02 maggio 2013.
Ora, con ampia motivazione, dianzi esposta e da ritenersi qui trascritta
(pagg. 77 e segg. della presente decisione), il Collegio ha escluso, in
fattispecie, violazioni al principio del contraddittorio tecnico - i
consulenti di parte svolgono, infatti, nel sub procedimento di indagine,
delegato al CTU, il ruolo di difensori tecnici, con la conseguenza di
consentire al Giudice maggiori possibilità di verifica e di controllo dei
risultati forniti dall’esperto sia sotto l’aspetto della coerenza logica
della complessiva elaborazione sia della affidabilità delle informazioni
sotto il profilo tecnico scientifico - per non essersi verificate ipotesi di
omissioni di comunicazione agli stessi periti di parte, per avere
compiutamente partecipato alle attività peritali, fornendo il loro
contributo anche in termini di osservazioni critiche di cui il perito
d’ufficio ha tenuto conto, mentre, come detto, il sillogismo – relazione
provvisoria, osservazioni delle parti, relazione definitiva, che di tale
osservazioni tiene conto motivatamente nel senso di accoglierle o di
respingerle – integrava un ordinario aspetto fisiologico della dialettica
tra l’esperto nominato (CTU) e i consulenti di parte.
101
Di tal ché, in ragione di tali premesse, le nuove argomentazioni
tecniche di cui alla memoria dimessa in atti il 20 dicembre 2013 –
come ad es. la riduzione percentuale convenzionale anche del
valore di vendita al mq dell’edificio direzionale – commerciale
ricavabile per trasformazione dal lotto di 22.000 mq, mai
richiesta, e invocata a pag. 11 della suddetta - che nulla impediva al
Consulente di parte e al Pubblico Requirente di formulare nei termini
dianzi detti, non si ravvisano ammissibili da parte del Collegio, poiché
sottratte al contraddittorio, al dibattito processuale e adottate in
violazione dell’ordine del Giudice, per la non ricorrenza di “...casi
eccezionali...”.
Per ciò, lo scritto in questione, nella parte in cui contiene nuove
argomentazioni tecniche deve ritenersi non valorizzabile nel processo,
mentre per il resto può considerarsi alla stessa stregua di una
memoria del consulente di parte, costituente una semplice allegazione
difensiva a contenuto tecnico, “...rispetto alla quale il Giudice non è
tenuto a motivare il proprio dissenso” (cfr. ex multis, Cass. 26
settembre 2006, n. 20821), salvo si sia in presenza di specifiche
censure potenzialmente idonee a condurre ad una soluzione diversa
(e non è questo il caso), delle quali, il Collegio giudicante, al fine di
rendere ragione dell’obiettività e imparzialità dell’indagine svolta, deve
farsi carico in sede di motivazione.
Quanto, infine, alla produzione documentale fatta in data 13 gennaio
2014, quindi nell’immediatezza dell’udienza di discussione del 15
seguente, ravvisa il Collegio che la suddetta - nella forma di
102
acquisizioni
informatiche
dalla
“Banca
dati
delle
quotazioni
Immobiliari”, ossia dal c.d. O.M.I. (Osservatorio del Mercato
Immobiliare) dell’Agenzia delle Entrate – che è tardiva e in violazione
del contraddittorio, quand’anche tenuta in debito conto (ma non nella
completezza di produzione fatta dall’Attore) anche dal CTU, e sulla
quale i convenuti non accettavano il contraddittorio, non chiedendo
termini a difesa, non possa ammettersi e debba espungersi dal
giudizio.
In buona sostanza, la produzione documentale controversa, che
avveniva dopo la scadenza del termine del 24 dicembre 2013 indicato
nel decreto Presidenziale di fissazione dell’udienza del 15 gennaio
2014, non serviva a supportare contro eccezioni necessitate da difese
svolte dalla parti costituite, bensì a dare un apparente fondo
probatorio
alle
nuove
questioni
tecniche
dichiarate
tuttavia
inammissibili.
[3] Elaborato Peritale Finale – Conclusioni – Insussistenza del
Presupposto Indefettibile del Danno – Assoluzione dei Convenuti
con il Favore delle Spese – Liquidazione Compensi Professionali
al C.T.U. da Porre a carico del Pubblico Erario con separato
Provvedimento (Decreto).
[3.1] Un tanto premesso e disposto, nel merito la relazione finale del
Consulente Tecnico d’Ufficio, ad evasione dell’incarico conferito e del
quesito formulato, tenuto conto delle osservazioni formulate dai
Consulenti
delle
parti,
pubblica
e
private,
delle
destinazioni
urbanistiche previste, degli oneri di urbanizzazione e delle spese
103
necessarie
per
l’interramento/spostamento
della
linea
elettrica
presente sui due terreni, rendeva il seguente giudizio di stima
definitivo: <<”Lotto B”. Mediando i due valori ottenuti con i due criteri
diversi estimativi del sintetico – comparativo (euro 942.000) e del
Valore di Trasformazione (euro 963.938), si ottiene che il Valore più
Attendibile di Libero mercato del “Lotto B”, riferito alla data del
17 aprile 2008, è quantificabile nella misura di euro 952.969.
Area del Polo Scolastico di mq.22.000: utilizzando il criterio
estimativo del cosiddetto Valore di Trasformazione, si ottiene che il
Valore più Attendibile di mercato dell’Area del Polo Scolastico di
mq. 22.000. riferito alla data del 17 aprile 2008, è quantificabile
nella misura di euro 01.206.247>>.
Ora, atteso che i risultati della C.T.U. espletata depongono per
l’insussistenza del danno erariale, al fine di garantire sempre e
comunque il controllo del processo logico seguito dal Giudice nella
propria motivazione, e ferma restando la piena autonomia di
apprezzamento
del
medesimo,
il
Collegio
ritiene
opportuno
rappresentare, con adeguate argomentazioni e ragioni [anche se in
ipotesi la Corte di legittimità non richiede l’esposizione puntuale delle
ragioni
del
convincimento
ritenendo
sufficiente
richiamare
le
conclusioni con una motivazione per relationem (cfr. Cass. 03 aprile
2003, n. 5164, id. 23 novembre 1994, n. 9929, id. 29 gennaio 1981, n.
706, 16 marzo 1981, n. 1435, 14 febbraio 1980, n. 1103)], i passaggi
logici dal medesimo seguiti per pervenire all’accoglimento dei risultati
medesimi e al consequenziale rigetto della domanda attorea.
104
[3.1.1] Orbene, ferma l’ineccepibile dinamica procedimentale, osserva
il Collegio, quanto alla determinazione del più attendibile valore di
libero mercato dell’area denominata “Lotto B” riferito alla data del 17
aprile 2008, che, come concordemente riconosciuto dal dott. Beghin
(che non aveva nominato un proprio C.T.P.), dall’Arch. Cacco e dal
Prof. Marella (rispettivamente periti della Parte pubblica e delle Parti
private), si trattava “...all’epoca di un’area non urbanizzata in quanto,
pur dotata di accesso da via Canova (diretto), in essa non erano
presenti i servizi a rete, i parcheggi, la rete elettrica, fognaria
l’acquedotto”; il fondo era utilizzato a seminativo, ma con destinazione
edificabile (così anche relazione del 26 gennaio 2011 dell’Arch. Cacco
pag. 18).
Nella relazione provvisoria, il CTU, non risultando vincolato dal
quesito al rispetto di una specifica metodologia di stima, ha
inizialmente scelto, quale criterio di estimo più attendibile l’aspetto
economico del più probabile valore di trasformazione, in quanto,
<<...stante le indicazioni del piano regolatore e delle Norme Tecniche
di Attuazione, N.T.A., il “lotto B” godeva di una suscettività edificatoria
che in ragione delle previsioni urbanistiche (edificabilità legale) e della
esistenza di una specifica domanda di mercato consentiva di
procedere alla valutazione dello stesso quale area edificabile>>. Il
concetto informatore di una tale stima era quello di “...individuare il
valore che il bene aveva all’epoca, per differenza tra i ricavi conseguiti
dalla vendita del bene trasformato e la somma dei costi necessari per
attuare la trasformazione: il tutto...attualizzato all’aprile 2008”.
105
L’Ausiliare del Giudice optava per tale criterio di stima (utilizzato
anche dall’Arch. Cacco, come da relazione del 26 gennaio 2011,
pag.19, per la stima del lotto di 22.000 mq destinato alla realizzazione
del Polo Scolastico) poiché riteneva “...non attendibile esprimere il
giudizio...unicamente sotto l’aspetto economico del più probabile
valore di mercato di aree simili (attraverso, quindi, il procedimento
sintetico – comparativo), in quanto per tale giudizio ci si deve avvalere
della conoscenza del prezzo effettivamente corrisposto di altre aree in
zona all’epoca compravendute, le quali si possano confrontare con
quella in esame”. In breve, tale metodo non era escluso ma ritenuto
meno attendibile poiché occorreva rinvenire un immobile datato 17
aprile 2008, costituente termine di riferimento oggettivo e non per
approssimazione, avente omogeneità con il c.d. “Lotto B” per volumi
edificabili,
ubicazione,
destinazione
del
suolo,
configurazione
planimetrica, natura del terreno, viabilità esistente o prevista dai piani
urbanistici.
Conseguentemente, si poneva nell’ottica imprenditoriale di un
Promotore medio immobiliare, ipotizzando, quale ragionamento logico
più congruente alla base della stima, che nell’aprile del 2008 lo stesso
decidesse di intraprendere un’operazione immobiliare finalizzata
attraverso l’acquisizione di un’area (ossia il “Lotto B”), alla
commercializzazione di un edificio da edificarsi sulla stessa, e
perseguendo nel contempo un utile economico.
Per ciò, si ipotizzava che l’operazione imprenditoriale potesse avere
una durata complessiva di quattro anni dall’aprile 2008 e quindi
106
concludersi nel 2012: in tale caso “...si trattava di attualizzare al 2008,
l’importo costituito dalla differenza tra i ricavi ottenibili dalla vendita
perseguibile al 2012 ed i costi tutti questi sostenuti nel periodo tra il
2008 e il 2012”. Il CTU evidenziava, altresì, che i ricavi ottenibili dalla
vendita del fabbricato potevano “...attendibilmente ritenersi coincidenti
proprio con quei prezzi unitari oggi noti, in quanto riscontrabili
attualmente nel mercato immobiliare dell’anno 2012 (allorquando
sarebbe terminata la fase di edificazione del fabbricato e quindi
attuabile la vendita). Il riscontro più congruente può attuarsi attraverso
l’analisi dell’Osservatorio Immobiliare più accreditato tra quelli
esistenti, quello O.M.I. dell’agenzia del Territorio” (ora Agenzia delle
Entrate, dati in parte coincidenti con i documenti prodotti dal
Requirente il 13 gennaio 2014).
La relativa stima si articolava, quindi, nelle seguenti fasi: la misura del
potenziale edificatorio dell’area; la raccolta delle informazioni
strumentali al modello di valutazione relativamente ai valori di mercato
e quindi ai ricavi della trasformazione immobiliare; la stima dei costi di
produzione del fabbricato edificabile [costo di costruzione del
fabbricato, oneri accessori sul costo di costruzione, costo delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria, oneri tabellari concessori
primari e secondari, onere tabellare sul costo di costruzione, spese
tecniche, oneri finanziari interessi, costo per lo spostamento del
traliccio
elettrico
e
l’interramento
della
linea
elettrica
(c.d.
deprezzamento) relativamente al lotto B]; la stima del profitto del
promotore immobiliare; i tempi di promozione immobiliare; la stima del
107
coefficiente di attualizzazione, l’implementazione del modello e la
stima del valore di trasformazione.
Al termine dell’operazione, il valore di trasformazione (Va) dell’Area
“Lotto B”, attualizzato al momento della stima (17 aprile 2008), era
pari a € 981.312, che, rapportato alla superficie di mq 6.000, portava
a un valore unitario di libero mercato all’epoca di aprile 2008, pari a €
163,552/mq, e in conto tondo € 164/mq (pagg. 5 e segg. della
relazione provvisoria).
Anche per la stima del più attendibile valore di libero mercato dell’area
di mq 22.000, da utilizzare per la realizzazione del Polo Scolastico e
da ricondurre al mese di aprile 2008, il CTU ha ritenuto ”...opportuno
utilizzare
il
procedimento
estimativo
del
c.d.
“Valore
di
Trasformazione” (pag. 13 della relazione provvisoria).
L’Ausiliare del Giudice rilevava che alla data del 17 aprile 2008 era,
tuttavia,
noto
soltanto
che
l’area
sarebbe
stata
oggetto
di
trasformazione per l’edificazione del polo scolastico del quale era
stato approvato il progetto preliminare con deliberazione n. 3, del 23
gennaio 2007. Pertanto, a tale momento era sconosciuto, di tale
costruzione, sia il progetto definitivo (risultato approvato con delibera
di G.C. n. 40 del 26 settembre 2008), sia il progetto esecutivo
(risultato approvato con delibera di G.C. n. 40 del 14 maggio 2010)
unitamente al “Quadro Economico” ad esso relativo. In breve, il
progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo
previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da
108
consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualità, dimensione e prezzo: lo stesso risultava costituito dall’insieme
delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e
degli elaborati grafici nelle scale adeguate, dal capitolato speciale di
appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e
dall’elenco dei prezzi unitari. Di tal ché, trattandosi del quadro
economico di costruzione del polo scolastico conosciuto solo
successivamente, ravvisa il Collegio corretta la decisione del CTU di
non basare la stima da eseguire sull’analisi dello stesso in quanto non
esistente alla data del 17 aprile 2008 di contestualizzazione della
valutazione.
Per la stima della predetta area il CTU, come riferito, ricorreva al c.d.
valore di trasformazione, criterio metodologico che faceva precedere
da una premessa fondamentale: così come effettuato anche dall’Arch.
Cacco, che per la valutazione dell’area di 22.000 mq ha utilizzato
anche il metodo “...di “trasformazione” della futura costruzione, da
edificio scolastico ad edificio commerciale/direzionale (uffici)” [pag. 19
della relazione del 26 gennaio 2011], all’evidenza poiché non
esistente, quale riferimento oggettivo di stima, un mercato immobiliare
dei plessi scolastici, l’Ausiliare del Giudice si è chiesto quanto valesse
l’area di 22.000 mq sul libero mercato, “qualora fosse stata intrapresa
una iniziativa privata da parte di un Promotore immobiliare
che
perseguendo il proprio interesse economico, avesse deciso di
trasformare la futura costruzione da edificio scolastico ad edificio con
diversa
destinazione
mista,
commerciale/direzionale,
ma
nel
109
contempo rispettando gli stessi standard (indici di superficie fondiaria,
di edificabilità fondiaria, dei volumi, delle altezze, delle distanze...)
stabiliti dalle allora vigenti N.T.A., e finalizzando l’operazione alla
commercializzazione, appunto, sul libero mercato”.
Orbene, anche in tale caso la stima si articolava nelle seguenti fasi: la
misura del
potenziale
edificatorio
dell’area;
la raccolta
delle
informazioni strumentali al modello di valutazione relativamente ai
valori di mercato e quindi ai ricavi della trasformazione immobiliare; la
stima dei costi di produzione del fabbricato edificabile [costo di
costruzione del fabbricato, oneri accessori sul costo di costruzione,
costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oneri
tabellari concessori primari e secondari, onere tabellare sul costo di
costruzione, spese tecniche, oneri finanziari interessi, costo per lo
spostamento del traliccio elettrico e l’interramento della linea elettrica
(c.d. citato deprezzamento) relativamente all’area di mq. 22.000]; la
stima del profitto del promotore immobiliare; i tempi di promozione
immobiliare;
la
stima
del
coefficiente
di
attualizzazione,
l’implementazione del modello e la stima del valore di trasformazione.
Al termine dell’operazione, il valore di trasformazione (Va) dell’Area “di
22.000 mq”, attualizzato al momento della stima (17 aprile 2008), era
pari a € 01.160.366,00, che, rapportato alla superficie dell’area di
22.000 mq, portava a un valore unitario di libero mercato all’epoca di
aprile 2008, pari a € 52,74/mq, e in c.t. (conto tondo) € 53/mq (pagg.
13 e segg. della relazione provvisoria).
Atteso il carattere provvisorio della relazione, in conformità a quanto e
110
nei tempi previsti dall’ordinanza n. 55/2012, i periti di parte facevano
pervenire le loro osservazioni. In specie, l’Ing. Marella e l’Arch. Cacco
producevano le loro osservazioni, rispettivamente, con note in data 27
e 25 febbraio 2013, mentre il convenuto Beghin, che non aveva
nominato un proprio perito, non produceva osservazioni.
Il Prof. Marella, formulava, con riguardo al c.d. “Lotto B”, una sola
osservazione, facendo rilevare al CTU che il valore unitario di €
01.900,00 €/mq dallo stesso assegnato ai fabbricati realizzabili era
troppo elevato, costituendo <<...il prezzo massimo a cui attualmente
potrebbe aspirare un promotore immobiliare in uno scenario molto
ottimista, più che l’effettivo valore medio ordinario di mercato riferito
ad un fabbricato abitativo nuovo”. A supporto, segnalava che
“...l’Osservatorio Immobiliare 2011 del Gruppo Tecnocasa (che
allegava) per la tipologia “Signorile nuovo” a Noventa Padovana,
segnala(va) valori massimi di 01.800,00 €/mq (in centro) e minimi di
01.450,00 €/mq (nella periferia)...>>.
Chiedeva, per ciò, all’Ausiliare del Giudice di valutare se fosse stato
opportuno ridurre il valore unitario dei fabbricati residenziali e,
conseguentemente, il valore di mercato dell’intero lotto B: in sostanza
rappresentava l’opportunità di ridurre il valore, senza alcuna
doverosità necessaria nel provvedere e senza indicare alcuna
percentuale di riduzione.
Le osservazioni dell’Arch. Cacco risultavano, invece, più articolate. In
particolare, con riguardo al “Lotto B”, nel concordare “...sul fatto che i
due metodi estimativi per definire il più probabile valore di mercato di
111
un’area edificabile...siano quello sintetico – comparativo e quello del
valore di trasformazione...” , contestava, tuttavia, la scelta dell’unico
metodo utilizzato, quello del valore di trasformazione, confermando
che tra il 2006 e il 2009 vi sono state, nel comune di Noventa
Padovana, diverse transazioni di terreni edificabili simili e limitrofi al
lotto B. Allegava, a tal riguardo, la perizia di stima predisposta a suo
tempo (ossia il 10 settembre 2009) dal Prof. Giuseppe Stellin,
pertinente l’individuazione del valore di mercato di un lotto di terreno
urbanizzato (sito in via Perlasca) preso a riferimento e di proprietà
dello stesso Comune, per il quale era stato fissato un “...valore al mc
di € 250, anno 2009, quando il mercato già risentiva pesantemente
della crisi del settore immobiliare”, e richiamava la sentenza di questa
stessa Sezione n. 1053, del 15 novembre 2012, che aveva ritenuto
congrui i dati indicati dall’Arch. Cacco per aree edificabili urbanizzate
e riferiti all’anno 2007 espressi dal mercato tra i 230,00 e i 280,00
euro, per un valore medio di € 255,00/mc, riferimento che, a suo dire,
“...realmente esprime il reale mercato in quella zona in quella data”.
Onde, ribassando tale valore unitario di circa € 40,00 mc, atteso che
si trattava di aree urbanizzate, mentre non lo era il “Lotto B”, si
otteneva per quest’ultimo, con il criterio estimativo – comparativo, un
valore unitario di € 215,00/mq/mc, pari a € 01.290.000 (€ 215 mc/mq
x 6.000 mc = € 01.290.000) di valore complessivo dell’area ceduta in
permuta dal Comune.
Quanto, invece, al criterio estimativo, del valore di trasformazione, pur
ritenendo “la metodologia utilizzata dal C.T.U....corretta...” ne
112
contestava la misura di due parametri: a) la durata di 4 anni
eccessivamente lunga per un’operazione del genere, che deve
concludersi al massimo in 3 anni; b) il costo delle opere di
urbanizzazione determinato nel totale di € 85,00/mq, che lo stesso
considerava troppo elevato e fuori da ogni logica di mercato, mentre
la relativa “...incidenza al mq era da ridurre a € 35,85, arrotondati a €
40,00 per oneri di spesa”.
Attese le osservazioni formulate dai periti delle parti, il CTU ha
ritenuto, riguardo al “Lotto B”, di fare applicazione, come suggerito
dall’Arch. Cacco, anche del c.d. criterio sintetico – comparativo,
introducendo quale termine di confronto il lotto di terreno (denominato
lotto 6) oggetto della perizia del Prof. Stellin.
Per contro, il richiamo, da parte dell’Arch. Cacco (nelle osservazioni
del 25 febbraio 2013), ma anche dell’Attore pubblico, della sent,
n.1053, del 15 novembre 2012, di questa Sezione, che si è
pronunciata
su
un
asserito
danno
erariale
da
incongrua
“monetizzazione” del valore di un fondo (nell’ambito del piano di
recupero della c.d. “area ex Collizzolli”), che doveva cedersi al
comune di Noventa Padovana, valutato da quest’ultimo attraverso
parametri convenzionali, ossia facendo riferimento ai valori ai fini
dell’I.C.I. pari € 100,00/mc - trattandosi di un volume libero su un’area
già urbanizzata - e che l’Arch. Cacco, per conto della Procura
Regionale, valutava nell’importo di € 229,00/mc, quale valore di
mercato da corrispondere all’Ente, decisione che ha ritenuto apparire
“...congrui i dati indicati dallo stesso Architetto Cacco e, in particolare,
113
i valori delle aree urbanizzate nel 2007 in quella zona, espressi dal
mercato tra i 230,00 e i 280,00 euro, per un valore medio di €
255,00/mc”, si ravvisa non poter esercitare alcun rilievo sull’odierna
decisione in quanto pertinente vicenda alle cui conclusioni si
perveniva in modo del tutto differente da quelle di causa, per essere
stato, il c.d. valore medio, assunto non nel contraddittorio delle parti
tecniche: prova ne era, tra l’altro, il gravame formulato dalla stessa
Procura Regionale avverso la predetta, tuttora pendente (come
emergente dalla consultazione del sistema SISP).
Quanto, invece, al lotto stimato dal Prof. Stellin, l’Ausiliare,
primariamente, precisava che quest’ultimo aveva fissato, con l’uso del
criterio sintetico – comparatico, un valore unitario di € 240,00/mc e
non di € 250,00 (pag. 2 delle osservazioni dell’Arch. Cacco); inoltre, si
trattava di un terreno con estensione superficiale contenuta (pari a
761 mq) ricadente in zona territoriale C/2, simile a quella del lotto B,
ma con capacità edificatoria in proporzione superiore, pari a mc 1.600
(come sancito in apposita convenzione), <<...posizionato in zona del
Comune noventano più centrale rispetto a quella del “Lotto B”...>>.
Atteso che già all’epoca dell’aprile 2008 il suddetto terreno era stato
oggetto di lottizzazione e di urbanizzazione primaria (c.d. piano di
recupero ex Collizzolli) eseguito dalla ditta lottizzante, i cui oneri
relativi erano esattamente quantificati con il computo metrico
approvato e riportati nell’apposita Convenzione sottoscritta il 26
maggio 2004, il CTU provvedeva a rilevare gli oneri di urbanizzazione
primaria direttamente dal computo metrico approvato nel progetto di
114
lottizzazione, e da portare in detrazione, qualora applicati al lotto B
non urbanizzato; gli stessi ammontavano complessivamente ad €
29,02 (costo da convenzione: € 962.213,43: 33.163 mc = € 29,02); a
tale importo doveva aggiungersi la somma di € 17,50 (per spese
tecniche ed utile di impresa), per un totale detraibile di € 46,52/mc = €
47,00/mc c.t.
Di tutta evidenza, per ciò, che, adottando per il loto B il valore unitario
fissato dal Prof. Stellin in € 240,00, lo stesso, come operato
dall’Ausiliare, era da ridurre forfettariamente (c.d. criterio di riduzione
convenzionale in uso nell’estimo) di almeno un 15%, per tenere nella
dovuta considerazione la minore capacità edificatoria in proporzione
del lotto B e la sua posizione più eccentrica rispetto al lotto Stellin. Per
ciò si avrà: € 240,00/mc per il coefficiente riduttivo 0,85 = €
204,00/mc; da tale somma occorre detrarre, atteso che il lotto B non è
urbanizzato, gli oneri di urbanizzazione primaria quantificati in €
47,00/mc, per un costo unitario di € 157,00/mc che moltiplicato per
6.000 mq (estensione edificabile del lotto B) dava un importo
complessivo, acquisito con il criterio sintetico – comparativo, pari a €
942.000.
Per ciò, il Collegio ravvisa di dover condividere l’applicazione di un
coefficiente riduttivo forfettario del 15% sul valore di mercato di area
urbanizzata dal quale successivamente detrarre gli oneri certi di
urbanizzazione di € 47,00/mc, sia per tenere nel debito conto che il
“Lotto B” è <<...posizionato in una zona semiperiferica più eccentrica
rispetto al lotto di terreno 6 (oggetto della perizia Stellin)...>>, sia
115
perché lo stesso godeva di una capacità edificatoria in proporzione
minore (accertato indice 1mc/mq invece di 2mc/mq). Di fatto, nella
prassi estimale ciò che è essenziale, nella determinazione del valore
più attendibile di mercato di un terreno edificabile, è la cubatura
realizzabile, non certo lo sviluppo di tale cubatura sullo stesso terreno,
ossia la distribuzione e/o la concentrazione dei volumi edificabili,
lasciando più o meno spazi liberi per giardino e verde.
Riguardo,
inoltre,
all’applicazione
del
criterio
del
“Valore
di
Trasformazione” (condiviso da ambedue i CC.TT.PP.), il CTU riteneva
giustificate, in quanto convincenti, sia le osservazioni formulate dal
Prof. Marella (a dire il vero l’unica osservazione dal medesimo portata
all’attenzione dell’Ausiliare) relativamente alla quantificazione del
ricavo, sia le osservazioni dell’Arch. Cacco, afferenti la durata
dell’operazione e il costo delle opere di urbanizzazione in € 40,00/mq.
Orbene, il perito d’Ufficio, in accoglimento delle suddette osservazioni,
riduceva del 10 per cento, quale valore convenzionale di riduzione
ricorrente nell’estimo (come altresì, in più parti del relativo elaborato,
effettuato dall’Arch. Cacco, ad es. con l’applicazione del coefficiente di
riduzione del 5% per misurare il deprezzamento dell’area per la
presenza dell’alta tensione), il valore unitario di € 01.900,00/mq,
fissato nella precedente relazione provvisoria, rideterminato in €
01.710/mq, operazione che ricalcolava il “ricavo”, ossia il prodotto
lordo vendibile (P.L.V.), id est il prezzo di vendita dell’edificio
realizzato a nuovo, in € 03.245.580,00: l’Arch. Cacco, invece, non
operando alcun intervento riduttivo, computava in € 03.606.200,00 il
116
prodotto lordo vendibile. Atteso, inoltre, che la stima del profitto del
Promotore immobiliare viene determinata convenzionalmente (anche
dall’Arch. Cacco, si veda pag. 4 delle osservazioni del 25 febbraio
2013) nella misura del 10 per cento sul ricavo di € 03.245.580,00, pari
a € 324.558,00 (nel calcolo del CTU) e del 10% di € 03.606.200,00,
pari a € 360.620,00 (nel computo del perito dell’Accusa), facendo
applicazione, per il resto e come suggerito dall’Arch. Cacco, del costo
delle opere di urbanizzazione nella misura di € 40,00/mq, pari a €
214.800,00 (idem pag. 4 delle osservazioni di Cacco) e del
coefficiente di attualizzazione corrispondente ad anni 3 e pari a
0,8638 (identico a quello riferito dal perito dell’Accusa), si ottiene, in
ogni caso, un valore del “Lotto B”, attualizzato al momento della stima,
di € 963.938,00, che, in ragione del valore di € 942.000,00, ottenuto
dall’utilizzo del criterio sintetico comparativo, si converte in un valore
medio del “Lotto B”, attualizzato al 17 aprile 2008, pari a € 952.969,
con valore unitario di libero mercato, alla stessa data, di € 158,82/mq,
€ 159,00/mq (conto tondo), inferiore al valore di stima unitario di €
180,00/mc, e valore complessivo di € 01.080.000,00 attribuito al bene
in questione dal tecnico comunale Beghin.
In definitiva, il Collegio rileva che le percentuali forfettarie in specie
applicate (anche dall’Arch. Cacco), sono di uso corrente nella scienza
dell’estimo in tutti i casi in cui occorre tenere conto di determinate
circostanze influenti, nel senso di indurre variazioni in aumento o in
diminuzione del valore di un’area, e che, in mancanza di elementi
certi, si valutano convenzionalmente. Quindi, Il Giudice Collegiale
117
ritiene condivisibile, poiché motivata e congrua, anche la riduzione del
10%, applicata nella relazione definitiva, in accoglimento dell’unica
osservazione formulata dal Prof. Marella, del valore unitario di e
01.900,00/mq attribuito ai fabbricati realizzabili sul “Lotto B”, giacché il
valore unitario si identifica anche nella media più corretta dei massimi
valori espressi sia dall’Osservatorio Immobiliare (O.M.I.), sia da altri
“Osservatori”, come quello del “Gruppo Tecnocasa” (richiamato e
allegato dal Prof. Marella).
Quanto, invece, al lotto di 22.000 mq, destinato alla realizzazione del
c.d. “Polo Scolastico”, il Collegio rileva la correttezza dell’unico criterio
di stima di cui ha fatto applicazione l’Ing. Cammarata, ossia del
metodo del “Valore di Trasformazione”, seguito anche dall’Arch.
Cacco nella stima riportata nella relazione del 26 gennaio 2011.
Tuttavia, non può condividersi l’operazione ulteriore di quest’ultimo,
che ha fatto riferimento anche a un valore medio di acquisizione per
aree destinate ad opere pubbliche, determinato in 38/40/€ mq,
giacché la valutazione di un’area sulla quale è stato edificato un polo
scolastico, non una qualsiasi opera pubblica, in assenza di un
mercato immobiliare di tali plessi che consenta di ritrarre il valore
dell’area medesima dal costruito, doveva essere fatta attraverso il
metodo della trasformazione di quel volume scolastico oggi esistente
in edificio commerciale/direzionale (uffici), così come effettuato
dall’Arch. Cacco (pag. 19 della relazione del 26 gennaio 2011).
A tal riguardo, il Prof. Marella non formulava alcuna osservazione,
implicitamente condividendo il rigore scientifico procedimentale e il
118
risultato di stima al quale era pervenuto il CTU; l’Arch. Cacco, invece,
nell’utilizzare il criterio del “Valore di Trasformazione”, ammetteva la
tesi dell’Ausiliare che si poteva edificare il massimo volume di 22.000
mc, evidenziando, tuttavia, di dover intervenire su tre parametri: a) sul
costo parametrico delle opere di urbanizzazione primarie, che era
dallo stesso individuato nella misura di € 70/mq in luogo di € 85/mq,
quale valore unitario estrapolato dal CTU; b) sul deprezzamento
dell’area ed il vincolo fisico che gravava sul suo lato est, per la
presenza della linea elettrica di Alta tensione e per il mantenimento di
“un cono visuale inedificabile”, che lo stesso individuava nella
riduzione
convenzionale
“...almeno
del
5%...”
[pag.
7
delle
osservazioni del 25 febbraio 2013, segno evidente che in assenza di
un riferimento certo anche l’Arch. Cacco fa uso di percentuali
convenzionali di riduzione valide nell’estimo]; c) sul cosiddetto
“plusvalore” derivante dalla ipotetica variante urbanistica necessaria
per la trasformazione dell’are/fabbricato da edilizia pubblica scolastica
ad edilizia libera con destinazione commerciale/direzionale, che il
medesimo individuava nel 50% di € 924.000, in quanto da dividere
equamente tra il Comune e il Promotore privato. Tale risultato lo si
otteneva facendo riferimento a una 1) superficie vendibile di mq
06.600, al 2) vendibile trasformato pari a € 1.700/mq (ossia ricavo
ipotetico che può ottenersi da una scuola costata € 1.310/mq qualora
trasformata ai fini della vendita in edificio commerciale/direzionale –
uffici), al 3) valore al mq dell’edificio scolastico quale risultante dal
progetto esecutivo e pari a € 1.310,00, alla 4) differenza tra il vendibile
119
a mq trasformato in direzionale/commerciale e il costo a mq
dell’edificio scolastico, pari a € 390,00, 5) agli oneri di trasformazione
del promotore privato, pari a € 250,00, alla 6) differenza tra € 390,00
ed € 250,00, pari a € 140,00/mq, quale asserito plusvalore unitario, 7)
al plusvalore complessivo di € 924.000 (ossia 6.600 x 140,00/mq = €
924.000), imputabile nella misura del 50 per cento tra Promotore e
Comune.
Orbene, il CTU ammette come giustificate le osservazioni di cui ai
punti 1) e 2), che accoglie nella loro interezza, e solo parzialmente
quelle espresse al punto 3), con motivazione la cui ragionevolezza e
logicità sono condivise dal Collegio. Infatti, l’Ausiliare, ravvisa corretto
considerare altresì un “plusvalore” derivante dalla ipotetica variante
urbanistica necessaria per la trasformazione dell’area/fabbricato da
edilizia pubblica scolastica ad edilizia libera con destinazione
commerciale/direzionale. Tuttavia, l’importo in detrazione pari al 50%
di € 924.000 non veniva ritenuto congruo, in quanto per pervenire ad
esso, l’Arch. Cacco, a monte, analizzava il quadro economico e il
computo metrico del progetto esecutivo del Polo Scolastico, che alla
data del 17 aprile 2008 non era affatto noto per essere stato
approvato in data di gran lunga successiva, ossia con deliberazione n.
40 del 14 maggio 2010, a valle, non esprimeva in termini analitici e
obiettivamente
verificabili
il
costo
unitario
presunto
delle
trasformazioni (pari a € 250,00/mq). In sostanza, si trattava di
operazione oggettivamente non attendibile perché il quesito imponeva
di fotografare al 17 aprile 2008 e non al 14 maggio 2010 un’ipotesi di
120
trasformazione; inoltre, ogni elemento che confluisce nella stima deve
necessariamente
potersi
verificare
e
valutare
sia
nella
sua
rappresentazione complessiva, sia nel suo disaggregato, dati questi
non ritraibili neanche dai tabulati O.M.I. giacché il c.d. plusvalore è la
differenza tra quello che il promotore privato può ottenere dalla
vendita al netto dei costi e gli oneri che deve sopportare, da
determinare con metodologia analitica.
Di tal ché, ritenendo l’Ausiliare che il plusvalore era in ogni caso da
determinare e da portare in detrazione, ravvisava opportuno, come
nella prassi estimale di consueto accade, individuare la decurtazione
in una misura più che attendibile del 10%.
Tale percentuale di riduzione non risultava, invece, applicata al valore
di vendita al mq dell’edificio direzionale – commerciale sia perché
alcuno dei periti designati (Arch. Cacco e Prof. Marella) confutava la
valutazione espressa nella relazione provvisoria con riguardo alla
stima dei ricavi della trasformazione immobiliare, sia perché tale
abbattimento, applicato sul valore di vendita al mq definito per le unità
residenziali riguardanti il “Lotto B”, non poteva trovare giustificazione
nell’ipotesi
di
fabbricato
con
diversa
destinazione
mista,
direzionale/commerciale, attesa, altresì, la congruità dei valori unitari
espressi dall’O.M.I. per questo fabbricato da realizzare sull’area.
Soggiunge,
il
(diversamente
Collegio,
da
quanto
che
l’Ausiliare
eccepito
dalla
non
doveva
Procura
affatto
Regionale
nell’udienza dibattimentale del 15 gennaio 2014) mettere in relazione
il valore dell’edificio a destinazione direzionale/commerciale, con i
121
valori (O.M.I.) previsti per immobili a vocazione residenziale, poiché
non era motivo della perizia.
Di conseguenza, il C.T.U. perveniva al valore più attendibile di libero
mercato dell’Area Polo Scolastico di mq 22.000, riferito alla data del
17 aprile 2008, ossia attualizzato al momento della stima, espresso in
€ 01.206.247, pari a un valore unitario di € 54,82/mq, in c.t. (conto
tondo) € 55,00/mq.
In conclusione, il C.T.U. quanto al “Lotto B”, mediando tra i due criteri
diversi estimativi del sintetico – comparativo (€ 942.000) e del Valore
di Trasformazione (€ 963.938), otteneva il valore più attendibile di
libero mercato, riferito al 17 aprile 2008, di € 952.969, per ciò inferiore
al valore di € 01.080.000,00 stimato dal tecnico Beghin e imputabile al
Comune di Noventa Padovana, e riguardo all’area del Polo Scolastico
di mq 22.000, utilizzando il criterio del Valore di Trasformazione, il
valore più attendibile di mercato, riferito al 17 aprile 2008, di €
01.206.247,00, superiore al valore di stima riconosciuto dal Capo
tecnico Beghin, pari a € 01.080.000,00.
Le risultanze dianzi esposte depongono per l’insussistenza di
qualsivoglia pregiudizio per il Comune di Noventa Padovana (PD).
La mancata ricorrenza del danno esime dal verificare gli ulteriori
elementi della responsabilità erariale e induce il Collegio a
prosciogliere gli odierni convenuti dagli addebiti tutti contestati dalla
Procura Regionale con il libello accusatorio.
In ragione del proscioglimento nel merito, attesa la natura di parte
solo in senso formale della Procura Regionale della Corte dei conti,
122
che promuove e partecipa ai giudizi di responsabilità amministrativa
dei pubblici amministratori e dipendenti quale portatore non
dell’interesse particolare dell’Amministrazione, ma di quello generale
dell’Ordinamento giuridico (così Corte di Cassazione SS.UU. civili, 02
marzo 1982, n.1282, 02 ottobre 1998, n.9780, 02 aprile 2003, n.5105,
15 gennaio 2010, n.519/10), le spese processuali gravano (ex art. 91
c.p.c.) sul Comune di Noventa Padovana (PD), nel cui interesse,
comunque, ha agito in giudizio il Procuratore Contabile, quale suo
rappresentante processuale ex lege, giacché esso è il soggetto che si
assumeva leso e a cui vantaggio sarebbe stata devoluta la condanna
al risarcimento nel caso di mancata assoluzione dei convenuti.
La determinazione delle spese processuali rientra nel potere
discrezionale (in questo caso limitato) riservato al Giudice Contabile,
che, alla luce della recente normativa, deve liquidarle in favore dei
convenuti assolti nel merito, con possibilità di poter interloquire
solo in ordine al quantum, non potendo più pervenire all’esclusione
del rimborso, attraverso l’istituto della compensazione, che nell’ultima
configurazione dell’art. 92 c.p.c. (di cui alla novella 18 giugno 2009,
n.69) può pronunciarsi <<Se vi è soccombenza reciproca o
concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate
nella motivazione…>>.
E, infatti, l’art. 3, comma 2 bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n.543,
convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.639,
che ha statuito che in caso di definitivo proscioglimento <<…le spese
legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti
123
sono rimborsate dall’Amministrazione di appartenenza nei limiti
riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato>> (tale ultimo
intervento è previsto in via generale solo per i dipendenti delle
Amministrazioni dello Stato, obbligate a chiedere tale parere ai sensi
dell’art. 18, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23
maggio 1997, n.135), è stato oggetto d’interpretazione autentica ad
opera dell’art. 10 bis, comma 10, del d.l. 30 settembre 2005, n.203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 02 dicembre 2005, n.248,
nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel
merito e con la sentenza che definisce il giudizio, <<…ai sensi e con
le modalità di cui all’art. 91 del codice di procedura civile, liquida
l’ammontare
degli
onorari
e
diritti
spettanti
alla
difesa
del
prosciolto…>>.
Ora, poiché il Giudice erariale aveva interpretato la predetta disciplina
nel senso di non escludere una statuizione, anche in caso di
proscioglimento
nel
merito,
sull’an
delle
spese
processuali,
pervenendo alla loro compensazione, il Legislatore con altra
interpretazione autentica integrativa della precedente, recata dal
comma 30 quinquies dell’art. 17, del d.l. 01 luglio 2009, n.78, nel testo
integrato dalla legge di conversione 03 agosto 2009, n.102, ha
previsto che il Giudice <<…non può disporre la compensazione delle
spese di giudizio…>>, inserendo tale periodo tra le parole
<<…procedura civile…>> e <<…liquida l’ammontare…>>, formula,
quindi, di esclusione inderogabile dell’istituto della compensazione.
Un
tanto
chiarito,
le
spese
legali,
ossia
il
c.d.
compenso
124
onnicomprensivo in beneficio di professionista, devono liquidarsi da
parte del Giudice secondo i parametri di cui al D.M. n. 140, del 20
luglio 2012, disciplina applicabile in via transitoria, ex art. 64, commi 1
e 2, della legge n. 247, del 31 dicembre 2012, giacché allo stato non
risulta ancora emanato il nuovo regolamento previsto dall’art. 13,
comma 6, della citata legge n. 247/2012 sull’Ordinamento della
professione forense (idem: Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 31 ottobre
2013, n. 5246); in ogni caso alla liquidazione dei compensi
professionali si applica il principio del “tempus regit actum”, dovendosi
fare riferimento al regolamento e ai valori vigenti al momento in cui le
attività professionali sono condotte a termine (cfr, Corte di Cass.
17405, del 12 ottobre 2012).
In breve, l’art.1 del suddetto decreto prevede che le relative
disposizioni si applicano, da parte dell’organo giurisdizionale, per
liquidare il compenso ai professionisti in assenza di accordo tra le
parti (c.d. contratto avvocato - cliente vincolante per il giudice)
relativamente al compenso medesimo (comma 1); lo stesso impone
una liquidazione onnicomprensiva, ossia per l’intera prestazione
professionale incluse le attività accessorie, facendo venir meno la
pregressa distinzione tra diritti e onorari (comma 3); non comprende
nei compensi le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità,
compresa quella forfettaria, che dovranno così essere sempre
reclamate e documentate in modo puntuale (comma 2); nel caso di
incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può
aumentarlo fino al doppio (comma 4), l’omessa produzione di un
125
preventivo può far diminuire la valutazione giudiziale dei compensi
(comma 6), infine in nessun caso le soglie numeriche indicate dal
regolamento, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei
massimi, per la liquidazione del compenso, sono vincolanti per la
liquidazione stessa (comma 7).
Per gli avvocati viene, quindi, abbandonata la distinzione tra onorari e
diritti, che costituiva la regola sia per remunerare l’attività intellettuale
(onorari), sia l’attività di gestione del contenzioso (importo fisso
relativo allo scaglione di valore della causa e all’organo giudiziario).
L’art.2 distingue, poi, le prestazioni forensi in attività stragiudiziale e
attività giudiziale, quest’ultima a sua volta divisa in penale, civile,
amministrativa, comprensiva del contenzioso contabile (richiamato
nella tabella A allegata) e tributaria, mentre l’art. 4 determina i
parametri dei compensi per le singole attività e, per ciò, per i seguenti
momenti procedimentali: studio, fase introduttiva, istruttoria, decisoria
ed esecutiva; inoltre nella liquidazione il giudice deve tenere conto del
valore e della natura e complessità della controversia, del numero e
dell’importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione
complessiva, e si tiene conto anche del pregio dell’opera prestata, dei
risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti
dal cliente. Quanto al valore l’art.5 dispone che nelle cause dinanzi
agli organi di giustizia amministrativa, in cui rientra anche il
contenzioso contabile, ai fini della liquidazione del compenso, il valore
della controversia è determinato a norma del codice di rito civile,
sempre che l’oggetto della controversia o la natura del rapporto
126
sostanziale dedotto in giudizio ne consentono l’applicazione, con
riguardo chiaramente ai giudizi per pagamento di somme, anche a
titolo di danno, e sulla base dell’importo attribuito alla parte vincitrice e
non della somma domandata dalla stessa. Da ultimo l’art.11, del D.M.
n. 140 del 2012, detta i criteri per la determinazione del compenso agli
avvocati, riportati nell’allegata tabella A, con previsione per il Giudice
di diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in ragione di
concrete circostanze e ferma l’applicazione delle regole e dei criteri
generali di cui agli artt. 1 e 4.
Facendo applicazione dei delineati principi alla fattispecie di causa,
per la quale deve precisarsi che il valore della controversia per ogni
singolo convenuto deve ricavarsi, con adattamento dell’art.5, commi 1
e 2, al giudizio contabile, in cui è presente il PM richiedente per conto
dell’Amministrazione importi a titolo di danno, dal quantum che lo
stesso pretendeva ab origine dai medesimi, giacché ogni singola
attività difensiva era da parametrare ad esso, il Collegio, considerato
che le spese di lite devono liquidarsi in favore di tutti i convenuti ma
che solo i patroni di Borgato Silvano e di Beghin Sandro producevano
note spese ex art. 75 disp. di att. c.p.c., attese le fasi d’interesse per il
giudizio contabile e quanto previsto dalla tabella A allegata al D.M.
citato, e dall’art.1, comma 7, considerati gli scaglioni afferenti le
somme agli stessi richieste dal Requirente, liquida anche con riguardo
alle fasi interlocutorie/provvedimentali: in favore dei difensori di 1)
Paviola Giuseppe, l’importo complessivo di € 02.412,00, nell’interesse
dei patroni di 2) Mion Marco, l’importo di € 02.412,00, a vantaggio dei
127
difensori di 3) Bisato Luigi, 4) Pasquato Loretta, 5) Borina Fabio, 6)
Guzzo Luigi, 7) Chillon Michele, 8) Spadot Riccardo, 9) Veronese
Daniella, 10) Todeschini Tommaso, 11) Riva Marilena (quindi, per
attività difensive rivolte a più persone con la medesima posizione
processuale), l’importo complessivo di € 04.020,00. Quanto, invece, ai
convenuti 12) Beghin Sandro e 13) Borgato Silvano, i cui patroni
presentavano note spese, rispettivamente, per un complessivo (al
netto di oneri) di € 26.154,00 e di € 05.400,00, rileva il Collegio che i
suddetti importi siano da ridurre per le ragioni e nell’entità
immediatamente a seguire. Poiché il danno complessivo preteso dal
Beghin era pari al 35% originario più il 5% inizialmente imputato al
Trovò, per ciò al 40% di € 405.000,00, ossia a € 162.000,00, ravvisa
la Sezione, nel fare riferimento allo scaglione che va da € 100.001 a €
500.000, di dover applicare, diversamente da quanto operato dai
patroni che hanno fatto riferimento ai massimi aumenti delle varie fasi
del processo, le diminuzioni ivi indicate in quanto la forbice del danno
imputabile tende verso la soglia minima dello scaglione. Pertanto,
liquida in beneficio dei predetti difensori l’importo complessivo di €
06.540,00. Analogo ragionamento, anche se in misura minore, è da
far valere per il convenuto Borgato Silvano, al quale è chiesto
l’ipotetico risarcimento di € 40.500 (10% di € 405.000) rientrante nello
scaglione di valore andante da € 25.001 a € 50.000. Onde, in favore
dei patroni dello stesso deve liquidarsi l’importo complessivo di €
02.412,00. Le suddette somme sono tutte da maggiorare di I.V.A.,
qualora dovuta, e del contributo integrativo a titolo di Cassa
128
Previdenza Avvocati.
Riguardo, invece, ai compensi professionali in favore dell’Ausiliare
Ing. Cammarata Ettore, da porre a carico del Pubblico Erario, il
Collegio provvede, alla loro liquidazione, con separato provvedimento.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto,
disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, previo
richiamo integrale della sentenza non definitiva – parziale n. 180, del
21 marzo 2012, e delle Ordinanze n. 35, del 18 aprile 2012, n. 53, del
05 luglio 2012 e n. 55, del 12 luglio 2012, definitivamente
pronunciando:
1. dichiara
inammissibile
la
nuova
istanza
di
ricusazione
dell’Ausiliare del Giudice, sollevata dal Requirente con atto
prodotto il 19 aprile 2013;
2. rigetta la stessa istanza nella parte tesa alla sostituzione del
C.T.U. e al rinnovo della relativa consulenza;
3. dichiara inammissibile la memoria dell’Attore Pubblico, dimessa
in atti il 20 dicembre 2013, nella parte afferente nuovi
argomenti tecnici già demandati alla espletata C.T.U., e la
produzione documentale, in data 13 gennaio 2014, in quanto a
supporto degli stessi e perché tardiva.
4. Nel merito, rigetta la domanda di condanna nei confronti dei
convenuti che, conseguentemente, sono assolti da ogni
addebito.
5. Liquida in favore dei patroni degli stessi l’ammontare
129
onnicomprensivo del compenso, afferente anche le fasi
interlocutorie/provvedimentali, da porre a carico del Comune di
Noventa Padovana (PD), nelle seguenti misure: 1) € 02.412,00,
per le difese di Paviola Giuseppe; 2) € 02.412,00, per le difese
di Mion Marco; 3) € 04.020,00, quale complessivo importo per i
patroni di Bisato Luigi, Pasquato Loretta, Borina Fabio, Guzzo
Luigi, Chillon Michele, Spadot Riccardo, Veronese Daniella,
Todeschini Tommaso, Riva Marilena; 4) € 06.540,00, in
beneficio delle difese di Beghin Sandro; 5) € 02.412,00, in
favore dei patroni di Borgato Silvano, oltre I.V.A. (se dovuta) e
C.P.A.
Le specifiche per le competenze professionali in favore del C.T.U. Ing.
Cammarata Ettore, da porre a carico del Pubblico Erario, saranno
oggetto di liquidazione con separato provvedimento.
Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di
competenza.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio, all’esito della
pubblica udienza del 15 gennaio 2014.
Il Giudice Estensore
F.to (Dott. Giovanni Comite)
Depositata in Segreteria il 05/03/2014
P. Il Funzionario preposto
F.to Cristina Guarino
Il Presidente
F.to(Dott. Angelo Buscema).