Condizioni generali di contratto Stato gennaio 2014. 1. Ambito di applicazione Le seguenti condizioni generali di contratto (CG) si applicano secondo la versione corrente alla stipulazione del contratto per tutti i nostri rapporti commerciali attuali e futuri con imprenditori ai sensi del Codice Civile Tedesco (BGB) § 14 (in seguito committente). Attenzione: Per ordini da catalogo da parte dei consumatori che non sono nel contesto di un'attività commerciale o da lavoro autonomo, si applicano esclusivamente le nostre condizioni generali per consumatori come pure la protezione dei dati separata, che sono entrambe riprodotte in allegato al presente catalogo. Le nostre condizioni generali di contratto nella versione attuale sono disponibili alla voce informazioni legali della nostra Home page www.kampmann.de oppure saranno inviate al committente su richiesta. Condizioni generali di contratto differenti, contrastanti o aggiuntive del committente non sono parte del contratto a meno che non siano espressamente confermate per iscritto. 2. Offerta e stipula di contratto Tutte le nostre offerte non sono vincolanti. Ogni contratto con noi viene stipulato esclusivamente in base alle nostre condizioni generali di contratto. Accordi accessori verbali sono vincolanti solo se confermati per iscritto. Il committente è vincolato agli ordini per due settimane. Il contratto è stipulato solo quando accettiamo l'ordine mediante una conferma d’ordine o la consegna entro questo lasso di tempo. I reclami concernenti le conferme d'ordine devono essere effettuate per iscritto immediatamente, al più tardi entro una settimana. Siamo autorizzati a correggere sbagli o errori nelle offerte, conferme d'ordine, cataloghi o fatture. Reclami di risarcimento da parte del committente a causa di palesi inesattezze non sono accolti. 3. Prezzi e pagamenti 3.1. I prezzi sono prezzi netti, più imposta legale sul fatturato, spese di trasporto, d’imballaggio e di spedizione. Per contratti di fornitura continuativa, a domanda o contratti di fornitura successivi si applicano i prezzi di vendita correnti il giorno della consegna. Se le consegne sono effettuate oltre la data originariamente prevista per ragioni imputabili al committente e da quel momento si verifica un aumento dei costi di lavoro e di materiale o dei prezzi dei subfornitori, abbiamo il diritto di aumentare i prezzi di conseguenza. Prezzi confermati sono validi solo per il rispettivo ordine e non sono vincolanti per gli ordini successivi. 3.2. Se non diversamente concordato, l'importo della fattura senza detrazione è in scadenza entro 10 giorni dalla data di fatturazione. Per la puntualità di pagamento è determinante l’entrata di cassa. Qualsiasi sconto concordato non è concesso se il committente è in ritardo nel pagamento delle forniture precedenti. In caso di ritardo nel pagamento applichiamo interessi di 8 punti percentuali sopra al tasso di interesse di base. Ci riserviamo il diritto di azione di far valere un danno maggiore. Abbiamo il diritto di addebitare € 10,00 per ogni sollecito di pagamento. In caso di ritardo nel pagamento o se contro il committente c’è domanda di insolvenza, tutte le fatture devono essere pagate immediatamente. 3.3. Il committente ha il diritto di compensazione o di ritenzione solo se le sue contro pretese sono legalmente stabilite, decisive o non contestate da noi. In caso di difetti, il committente può trattenere dal pagamento, alle stesse condizioni, solo una parte in proporzione ai difetti. 4. Consegna 4.1. Se non diversamente concordato, consegniamo franco fabbrica. Le date di consegna da noi indicate sono concordate solo approssimativamente. Le date di consegna fisse richiedono la nostra esplicita conferma scritta come data fissa. Se siamo obbligati a fornire una merce, adempiamo a tale obbligo con la consegna al vettore. Il termine di consegna può prolungarsi a causa di vertenze di lavoro e in caso di eventi imprevisti (come la mancanza di materie prime, guasti, catastrofi naturali), che sfuggono al nostro controllo. Questo vale anche se tali circostanze si verificano a subfornitori o se noi non siamo riforniti in tempo o correttamente. 4.2. In caso di ritardo nella consegna, il committente, conformemente alle disposizioni di legge, può recedere dal contratto solo se il ritardo è causato da noi e ci ha fissato un periodo di proroga scritto di almeno 14 giorni. Un cambiamento dell'onere della prova a scapito del committente non implica obbligo. 4.3. Abbiamo il diritto di effettuare consegne parziali, se e nella misura in cui questo è ragionevole per il cliente. Il rischio di perdita o danneggiamento della merce passa al cliente al momento della consegna al vettore. Ove noi siamo obbligati al montaggio o all'installazione, il rischio passa al committente con l’accettazione o con l’inizio dell’uso. Abbiamo il diritto di richiedere accettazioni parziali.. 4.4. Circostanze che sopraggiungono dopo la stipula del contratto (ad es. concordato extragiudiziale, informazioni negative di solvibilità) che incidono in modo significativo sull’affidabilità creditizia del committente, possono portare al rifiuto dei nostri servizi, finché il committente non abbia corrisposto o provveduto a fornire sicurezza. Se il committente non riesce a soddisfare tale richiesta entro un ragionevole lasso di tempo, abbiamo il diritto di recedere dal contratto. 4.5. Ove è stato concordato un ritiro della merce nell'ambito del contratto, i costi di spedizione saranno comunicati per iscritto. Un diritto di restituzione del prodotto realizzato appositamente per il committente non esiste in nessun caso. Per ordini a scalare siamo autorizzati, dopo la scadenza di due mesi dalla conferma d'ordine di fissare al committente un periodo di proroga di 14 giorni per il ricevimento della merce. Dopo una scadenza inconcludente possiamo chiedere il pagamento o recedere dal contratto a nostra discrezione. Ci riserviamo il diritto a un ulteriore risarcimento danni . 5. Riserva della proprietà 5.1. La merce consegnata rimane di nostra proprietà (beni riservati) fino a adempimento di tutte le nostre richieste (compresi i saldo creditori dai conti correnti) e di quanto ci è dovuto dai rapporti commerciali nei confronti del committente ora o in futuro. 5.2. Il committente ha il diritto di vendere i beni riservati nel normale svolgimento dell'attività purché non sia in ritardo nel pagamento dei crediti risultanti. Pegni o trasferimento di proprietà a scopo di garanzia sono inammissibili. Le richieste risultanti dalla rivendita relativamente ai beni riservati o un qualsiasi altro motivo giuridico (ad esempio un caso di sinistro, azione illecita) il committente risponde già ora completamente a titolo di garanzia. Se i beni riservati sono venduti insieme ad altri beni non appartenenti a noi senza o dopo una ulteriore lavorazione e/o collegamento, la cessione della richiesta derivante dalla vendita si applica solo al valore dei beni riservati. Accettiamo questa cessione. 5.3. Su richiesta il committente è tenuto a trasmetterci i nomi dei suoi debitori e l'importo delle fatture. Il committente è obbligato ad assicurare la merce con riserva di proprietà contro perdite e danneggiamenti. Se facciamo valere i nostri diritti secondo la riserva di proprietà in violazione del contratto da parte del committente, abbiamo il diritto di entrare nei locali del committente per prenderci i beni riservati. 5.4. Ci impegniamo di autorizzare le garanzie che ci spettano secondo le disposizioni di sopra a nostra scelta e su richiesta del committente nella misura in cui, in caso di valorizzazione, il valore realizzabile di tale garanzie superi di almeno il 10% le richieste da garantire. 6. Garanzia e responsabilità 6.1. Il committente è tenuto a controllare senza indugio la merce – anche confezionata - al ricevimento sui difetti identificabili entro 10 giorni di calendario dal ricevimento della merce e indicando il reclamo in modo verificabile per iscritto. Per difetti non identificati anche dopo un attento controllo si deve procedere allo stesso modo nello stesso termine dalla scoperta, tuttavia, comunicato per iscritto, al più tardi, entro sei mesi dal ricevimento della merce. Il committente deve denunciare subito per iscritto al vettore danni di trasporto visibili al ricevimento . 6.2. Alla presenza di un difetto, abbiamo diritto, a nostra discrezione, di riparare gratuitamente, di provvedere ad una nuova consegna o ad un accredito. Un intervento successivo si deve considerare non è riuscito solo se un danno esistente non è stato rimosso anche dopo una secondo tentativo di intervento Questo non pregiudica i diritti del committente in caso di non riuscita, di rifiuto e di inaccettabilità dell’intervento 2/3 supplementare. 6.3. Richieste per vizio di materiale da parte del committente vanno in prescrizione in 12 mesi. Questo non si applica per quanto la legge prescrive, ai sensi del § § 438 c. 1 n° 2, , 479 c. 1, 634a c. 1 del Codice Civile (BGB), periodi più lunghi come nei casi di lesioni alla vita, al corpo e alla salute, per dolo o colpa grave in violazione dei doveri o occultamento fraudolento di un difetto. Le disposizioni di legge sulla sospensione e ripresa dei termini di prescrizione restano invariate. 6.4. I diritti alla garanzia non sono una deviazione significativa dalla qualità concordati, in particolare il colore e la versione, usura naturale o danni derivanti dopo il trasferimento del rischio a seguito di scorretto o negligente trattamento, manutenzione o a causa di particolari influenze esterne. 6.5. Noi rispondiamo sempre alle norme obbligatorie legali sulla responsabilità da prodotto, per i danni di lesioni alla vita, al corpo o alla salute, che noi e i nostri rappresentanti legali o ausiliari rappresentiamo e per tutti i danni causati intenzionalmente o per grave negligenza da noi come pure quelli dei nostri rappresentanti legali o ausiliari.. 6.6. Per colpe lievi siamo responsabili tranne nei casi ai sensi del c. 6.5., solo in violazione degli obblighi contrattuali fondamentali. La nostra responsabilità in questo caso è limitata a danni materiali e patrimoniali e a danni contrattuali tipici e prevedibili. Per consegne in ritardo e/o sbagliate saremo responsabili tranne nei casi di cui al c. 6.5. non per danni conseguenti. 7. Contratti di installazione e d’opera Per l'esecuzione dei contratti di installazione e d’opera valgono i contratti d’opera delle condizioni generali di contratto complementari. 8. Foro competente e clausole finali 8.1. Luogo di adempimento per le consegne è il luogo di spedizione, per i pagamenti la nostra sede legale. 8.2.Se il committente è commerciante, persona giuridica di diritto pubblico o di un fondo speciale di diritto pubblico, il foro competente è, a nostra discrezione, la nostra sede legale o la sede del committente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto – anche per azioni di regresso per mancato pagamento di cambiali e assegni – . Lo stesso vale se il committente non dispone di alcun foro generale in Germania o il domicilio o la residenza abituale al momento della presentazione del reclamo non è noto. 8.3. Per tutti i contratti tra noi e il committente vale esclusivamente il Diritto Tedesco con esclusione del diritto di acquisto delle Nazioni Unite. 3/3
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